Rassegna 17-23 maggio 2016

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Rassegna 17-23 maggio 2016
RASSEGNA STAMPA
17 - 23 Maggio 2016
LETTERE E COMMENTI 23
Domenica 22 maggio 2016
DE TOMASO
GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Scatoloni vuoti in convegnese L’iscrizione a ruolo
di CARLO CIMINIELLO
>> CONTINUA DALLA PRIMA
T
utto si fa per il territorio, tutto
si fa per il suo sviluppo, anche
quello che non si deve fare, a
cominciare dalla carriera obliqua del relatore. Guai a non riverire
questo magico suono (territorio, appunto), si rischia di passare per tipini
più cinici di Nicolò Machiavelli
(1469-1527) e Francesco Guicciardini
(1483-1540) messi assieme. Che poi nessuno spieghi cosa davvero intenda o
potrebbe fare sul serio per il territorio,
pazienza. L’importante è evocarlo, omaggiarlo, esaltarlo. L’applauso scatterà più
automatico di un selfie con Matteo Renzi.
Al secondo posto, nella gerarchia terminologica da convegnite acuta, resiste
il concetto di internazionalizzazione.
Tutto va internazionalizzato. Tutto va
rapportato all’estero. Tutto va costruito
secondo logiche di internazionalizzazione. Qualunque cosa. Anche l’apertura
di un bar sotto casa. Vuoi mettere, un
caffé internazionale. Poi si scopre, nei
fatti, che la voce Internazionale evoca
(dopo il crollo del comunismo sovietico)
solo le vicissitudini dei nerazzurri di
Roberto Mancini e che dietro la sfida
dell’internazionalizzazione si nascondono decine e decine di gite all’estero, per
i papaveri del centro e della periferia,
naturalmente a spese del misero (e fesso)
contribuente italico. Comunque, avanti
con l’internazionalizzazione. Tutti ve ne
daranno merito.
Ma non si può internazionalizzare
senza disporre di uno staff adeguato. Di
qui il successo mediatico di un vocabolo
importato dalla terra di Sua Maestà
britannica: governance. Non c’è convegno in cui un partecipante non sottolinei, immancabilmente, che è solo
una questione di governance e che risolto questo problema tutta la locomotiva si rimetterà in moto. Solo che la
traduzione sostanziale di governance
non corrisponde alla traduzione letterale. Se tra gli anglofoni governance
significa governo d’impresa o governo
societario, tra gli italianofoni governance è un orpello linguistico che occulta una voluttà inconfessabile: lottizzazione. Cioè spartizione delle pol-
trone. Una pratica piuttosto indecente volete, loro erano un drappello di acche della governance rappresenta l’an- chiappanuvole. Non avevano compreso
titesi. Filosofica, innanzitutto. Sta di una cosa basilare: solo facendo squadra
fatto che la governance ha realizzato il si crea una vera classe dirigente. Eppure
miracolo: anche i più tosti fustigatori di loro erano e si definivano una classe
pratiche oscene, di fronte ai propositi di pensante. Come hanno fatto a non pensana governance espressi da lorsignori, sarci? Ecco. Non avevano implementato
abboccano come tonni sotto le reti del la sfida. Culturale.
Raìs.
E qui facciamo la conoscenza con il
Attenzione, però. La governance può sesto e ultimo lato di questo esagono di
risultare inadeguata o insufficiente sen- fonemi pronti all’uso: implementazione.
za una strategia d’attacco e, soprattutto, Implementare proviene dall’inglese to
senza il dovere,
implement (real’imperativo calizzare, attuategorico di fare
re), ma in itasquadra, fare siliano viene adostema, fare rete.
perato con il siUna
triplice
gnificato di inesortazione, in
crementare, agrigida sequengiungere, sviza, quasi semluppare. In efpre ripresa, dai
fetti, quando si
teleoperatori,
tratta di svilupcome se fosse
pare la fantasia,
una sfilata di
anche sul piano
modelle semivelessicale, gli itastite sul red carliani non sono
pet di Cannes.
secondi a nesFare squadra,
suno. Ma implefare sistema, famentare le inire rete è la chiaziative costituive di volta. Per
sce la premessa
chiudere il di- IL FENOMENO Nei convegni vizi e virtù dell’italiano irrinunciabile
scorso e scateper sostenere il
nare l’ovazione. Che poi l’auspicio non territorio, che - ovviamente - va insignifichi nulla o c’entri, nel discorso, ternazionalizzato sotto una nuova gocome Fabrizio Corona con la buona vernance che faccia sistema anche o
educazione, chissenefrega. Chi oserà soprattutto per formare una nuova clasmai sostenere il contrario, e cioè che non se dirigente. La cui forma mentis, stabisogna fare squadra-sistema-e-rete, il vamo per dimenticarlo, dev’essere glocui brevetto va assegnato nientemeno cale. E, udite udite, deve contaminarsi.
che a Luca Cordero di Montezemolo, Bum. A tempo scaduto è spuntata un’alattuale presidente di Alitalia?
tra pietanza cult - la settima - dell’odierMa anche fare squadra è poco, se la no menù linguistico: contaminazione.
manovra non mira a creare una nuova Scusateci se ci era sfuggita.
classe dirigente. Ben detto. Il Paese si
Ma il convegnese è inesauribile come
salva solo con una nuova classe di- l’ex Cavaliere con le olgettine. Ogni
rigente partorita dallo spirito di squadra giorno s’accoppia con il politichese per
dei suoi illuminati ostetrici. Qui siamo produrre più banalità e pigrizie mentali
davvero al culmine, al raccolto finale del di Massimo Catalano (1936-2013), il teragionamento. La questione della classe lepropalatore di ovvietà scovato da Rendirigente, in Italia, ha angosciato per- zo Arbore per Quelli della notte. L’imsonalità del calibro di Giuseppe Mazzini portante è che la parola continui a
(1805-1872)
e
Antonio
Rosmini nascondere il pensiero.
(1797-1855), Benedetto Croce (1866-1952) e
Giuseppe De Tomaso
Gaetano Salvemini (1873-1957). Ma che
[email protected]
SORINO
Tutto il peso sui nonni
>> CONTINUA DALLA PRIMA
includere quelli dotati di assegni da centomila euro in su. Qui
però ci si scontra con uno dei tabù più duri a morire: i diritti
acquisiti. Si tratta di privilegi, in molti casi, eppure ritenuti
uando in ogni città erigeremo un monumento dedicato
intangibili da diversi parlamentari, a difesa dei propri viai nostri nonni, sarà troppo tardi. Hanno dato e danno
talizi.
tanto. Troppo.
Il punto non è togliere ai ricchi per dare ai poveri, semAbbiamo quindi uno stravagante e squilibrato sistema soplificando demagogicamente. Ma pensare invece a tutte le
ciale, tutto domestico, laddove manca quasi del tutto un welfare
distorsioni introdotte nei decenni, a cominciare dalle baby
statale. Scarsi e spesso inadeguati gli asili nido e in generale il
pensioni per finire a un sistema retributivo spesso ingiusto.
sostegno alle madri lavoratrici è quasi nullo. Scadente l’asMolti assegni vengono tuttora calsistenza pubblica per i disoccupati.
colati con l’ultimo stipendio percepito,
Basti pensare al fallimento dei centri
il più sostanzioso, a volte grazie a
per l’impiego.
promozioni ottenute poco prima delle
L’unico pilastro sociale è quello predimissioni. È grazie a vari «trucchi» e
videnziale. Resiste ancora, benché con
benevolenze che oggi molti ricevono
una contabilità barcollante, nonostancifre di gran lunga superiori ai conte i paletti introdotti dalla legge Fortributi versati. La maggioranza dei
nero: resta in bilico perché cresce
giovani d’oggi sembra destinata invece
l’aspettativa di vita e quindi il numero
a non raggiungere neppure una modelle pensioni in essere, ma non audesta pensione.
menta in pari misura, la cifra dei
Un’equa soluzione dovrebbe essere
lavoratori, come ha certificato l’ultima
perseguibile. Il presidente dell’Inps,
fotografia scattata dall’Istat.
Tito Boeri, ha immaginato un ricalcolo
Essendo un sistema previdenziale a
di tutte le pensioni con il metodo
ripartizione, dove i contributi dei lacontributivo, poi, di fronte a difficoltà
voratori attivi pagano gli assegni di
tecnico-operative, ha ripiegato su un
quiescenza, questi dati non lasciano
contributo di solidarietà a carico delle
presagire nulla di buono sulla solidità
pensioni più ricche. Apriti cielo. Una
dell’Inps e degli altri enti con analoghe
valanga di ricorsi è pronta a somfunzioni.
mergere i tribunali.
Il paradosso è che un apparato coL’obiettivo di Boeri resta quello di
struito, in tutto il mondo, per garantire PENSIONATI Fungono da ammortizzatori sociali
varare un’operazione di equità e di
protezione economica a soggetti demoderno welfare: cominciare a sanare una frattura geneboli, gli anziani usciti dal lavoro, in Italia finisce per fungere da
razionale che è causa primaria del divario fra noi e il resto
ammortizzatore sociale; delegando di fatto compiti di red’Europa e costringe i giovani a chiedere aiuto agli anziani.
distribuzione, proprio ai soggetti che dovrebbe tutelare, i
Finora tuttavia questa iniziativa di giusto riequilibrio ha
pensionati.
trovato davanti a sé soltanto le barricate dei diritti acquisiti.
Come può durare un sistema dove i giovani fino a 35 anni
Per quanto tempo ancora un Paese potrà reggersi sulle fragili
restano - sei su dieci - in famiglia, sia non potendo contare su un
spalle dei nonni?
lavoro redditizio, sia fidando nell’iperprotezione familiare?
Ovviamente, quando parliamo di soggetti deboli, è difficile
Benedetto Sorino
Q
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e il liquidatore
L
a responsabilità del liquidatore per i debiti fiscali di una società estinta è soltanto sussidiaria.
Innanzitutto, il Fisco, per poter azionare l’art. 36
dpr 602/73, prima di rivolgersi al liquidatore,
«deve aver preventivamente e necessariamente iscritto a
ruolo l’imposta» a carico della società. E inoltre deve dimostrare che il manager era in carica alla chiusura del
bilancio finale. Lo ha stabilito, con lucido rigore, la quinta
sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n.
8334/2016 (Pres. : Di Amato; Rel. Cricenti).
LA VICENDA - Una società, a seguito di una rapina
subita, aveva maturato un indennizzo assicurativo per 1
miliardo e duecento milioni di vecchie lire. Secondo gli
accertamenti della Guardia di Finanza, il premio così incassato non sarebbe stato dichiarato, ma sottratto al reddito d’impresa. Conseguentemente l’Agenzia delle Entrate
emetteva un avviso di accertamento a carico del liquidatore, recuperando sia la vecchia Irpeg che l’Irap e irrogando le relative sanzioni. Il liquidatore proponeva
quindi ricorso, contestando innanzitutto le ragioni che
avevano portato l’Agenzia delle Entrate a ritenere che egli
fosse ancora il liquidatore di fatto. E inoltre eccepiva, tra
le altre, l’inapplicabilità dell’art. 36. Sia la Commissione
provinciale che quella regionale respingevano il ricorso
aderendo alle ragioni dell’Ufficio. La Suprema corte, invece, ha accolto le doglianze del contribuente cassando la
sentenza dei giudici di appello.
LA SENTENZA - Circa la denuncia del ricorrente sulla
violazione dell’art. 36, c. 1 dpr 602/73, i giudici della Cassazione hanno ritenuto che la norma prevede una «responsabilità sussidiaria» «soltanto nei casi in cui le imposte siano state iscritte a ruolo, ed il liquidatore abbia
comunque esaurito le disponibilità senza pagare i debiti
tributari». In buona sostanza, dovevano sussistere già i
crediti dell’Erario, tuttavia non onorati dal liquidatore.
Gli Ermellini hanno quindi censurato la sentenza di
secondo grado laddove non ha accertato se, prima di agire
verso il liquidatore, l’Agenzia «avesse già iscritto a ruolo»
le pretese impositive in capo alla società, così come prevede la norma: «Va riaffermata la regola per cui la responsabilità del liquidatore può essere affermata solo se i
crediti fatti valere dall’erario nei suoi confronti siano stati
previamente iscritti a ruolo».
Per giunta la Cassazione ha ritenuto violato l’art. 36 dpr
602/73 anche sotto l’ulteriore profilo del dato temporale
della carica di liquidatore. Secondo i giudici, infatti, «la
decisione impugnata ha ritenuto la sussidiaria responsabilità del ricorrente sulla base del fatto che costui era
liquidatore quando è stato incassato l’indennizzo, ritenendo irrilevante verificare se il ricorrente avesse mantenuto
tale qualifica al momento in cui si sono verificati i presupposti di imposta, ossia chiusura del bilancio e dichiarazione dei redditi». Il liquidatore, invece, «può ritenersi
sussidiariamente responsabile non se era in carica quando la società ha incassato la somma, ma se era in carica
quando il bilancio si è chiuso, con iscrizione dunque
dell’incasso, e quando è stata fatta la dichiarazione dei
redditi». E ciò in ragione del fatto che il momento qualificante la sussistenza del debito erariale e della responsabilità del liquidatore va ricercato nel momento della
presentazione della dichiarazione fiscale e della iscrizione
in bilancio. È a tali elementi temporali che «va quindi
correlata la condotta eventualmente omissiva, o di occultamento della somma, e non quando questa viene incassata».
CONCLUSIONI -La sentenza in commento ha opportunamente ribadito alcuni consolidati principi, affermati
anche dalle Sezioni Unite della Corte Suprema, in relazione alla vicenda dei debiti erariali di una società estinta
rimasti insoluti. La Cassazione ha infatti già avuto modo
di sottolineare in diverse occasioni che, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la responsabilità del
liquidatore, prevista dall’art. 36 del D.P.R. 602/73, ha una
funzione «sussidiaria», in quanto è esercitabile a condizione che i tributi a carico della società siano stati «iscritti
a ruolo», che abbiano quindi acquisito «certezza legale» e
che non siano stati soddisfatti con le attività di liquidazione.
E sul liquidatore incombe soltanto l’onere di provare
l’insussistenza dei presupposti del debito ovvero l’incertezza del debito stesso, mentre il Fisco deve comunque
provare di aver «previamente» iscritto i relativi crediti
quantomeno in ruoli provvisori in capo alla società, dei
quali può pretendere il pagamento in via «sussidiaria» nei
confronti del liquidatore, alle condizioni previste dall’art.
15 del citato decreto.
In sostanza, è da ritenersi ormai consolidato l’orientamento per cui la responsabilità, sia nei confronti del
socio che nei confronti del liquidatore per i debiti erariali
rimasti insoluti in capo a una società estinta, è esercitabile, tra le altre, a condizione che sia certa «l’esistenza e
la definitività del debito tributario». Tra le altre si annotano le sentenze della Cassazione n. 6477/86 e 4765/89. In
altri termini, la mera pretesa tributaria per potersi qualificare quale «credito» concretamente esigibile dal Fisco
deve essere dapprima accertata. Cioè necessita di un atto
impositivo specifico con cui l’amministrazione finanziaria fa valere la propria pretesa nei confronti della società.
NORDBARESE PRIMO PIANO I III
Mercoledì 18 maggio 2016
IL CONTENZIOSO
LA DIFESA DEL COMUNE
GLI INCARICHI
La lista servirà ad individuare a chi
affidare incarichi nei casi in cui non sia
possibile utilizzare le risorse interne
TRANI
.
.
.
Un albo di professionisti
per il contenzioso comunale
Trani, impossibile per il dirigente seguire tutti i ricorsi
NICO AURORA
l TRANI. Il Comune di Trani
ricorrerà ad un albo di professionisti di fiducia dell’ente per il
biennio 2016-2017, utile all’individuazione di professionalità cui affidare incarichi relativi al contenzioso tributario nei casi in cui non
sia possibile fare ricorso alle risorse interne.
Sarà il dirigente dell’Area finanziaria, Grazia Marcucci, ad
emanare un apposito avviso pubblico con una serie di requisiti
richiesti: titolo di studio; iscrizione all’albo abilitante all’assistenza tecnica presso le commissioni
tributarie provinciali e regionali;
curriculum professionale che
specifichi in modo dettagliato le
esperienze professionali maturate nel settore del contenzioso tributario nell’ambito dei tributi locali, eventuali titoli di specializzazione, docenze e pubblicazioni,
partecipazione a corsi professionali, stage e convegni in materie
inerenti il settore dei tributi locali
e del contenzioso tributario».
La decisione della giunta nasce
dopo avere preso atto del fatto che
sono pervenuti al Comune di Trani numerosi ricorsi in materia tributaria, per un valore delle pra-
diazione per gli enti locali».
Non va dimenticato, peraltro,
che l’Area finanziaria del Comune sta accentuando l’azione di recupero dei crediti che il Comune
vanta presso i contribuenti: da ottobre a dicembre 2015 sono stati
emessi avvisi di accertamento
omessi o parziali pagamenti: Ici
2010, per 718.000 euro; Tarsu dal
2010 al 2012, per 173.000 euro; Ici
2012 (con ruolo coattivo tramite
Equitalia) per 820.000 euro. A
marzo 2016 sono partiti altri avvisi: Ici 2011, per 674.000 euro;
omessa denuncia Tarsu dal 2010
al 2012, per 121.000 euro; Tares
2013, per 1.417.000 euro. Il contenzioso tende quindi a crescere.
AVVOCATI Nasce l’albo
tiche pari ad oltre 270mila euro,
ma, per oltre cinquanta ricorsi, si
è reso necessario che l’ente si costituisse in giudizio. L’esecutivo,
a settembre 2015, aveva autorizzato il dirigente alla costituzione
in giudizio in ambito tributario di
primo e secondo grado, con mandato alla rappresentanza e difesa
tecnica del Comune di Trani davanti alla Commissione tributaria provinciale e regionale di Bari, mediante deposito di note difensive ed illustrative, proposte di
adesione, conciliazione, impugnazione di sentenza, conferendole ogni più ampia facoltà. Di
volta in volta, il dirigente è stato
autorizzato a costituirsi in giudizio per vari contenziosi nei mesi di settembre, dicembre, marzo,
maggio e giugno. In ciascuna occasione, «nelle more della riorganizzazione dell’Ufficio tributi
tramite risorse umane aggiuntive
ed ottimizzazione di quelle già esistenti».
Proprio oggi, mercoledì 18 maggio, il Comune dovrà nuovamente
difendersi presso la Commissione
tributaria di Bari e, per l’occasione, il dirigente ha incaricato
un consulente esterno per la rappresentanza dell’ente. Da qui la
necessità di formare un albo di
professionisti di fiducia per il
biennio 2016-2017, «poiché non è
possibile gestire in house tutto il
contenzioso tributario pendente
anche per l’effetto dell’introduzione degli istituti del reclamo/me-
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.
.
.
MATINELLE
Le spiaggia
inaccessibile
ne zona
delle villette
Accessi al mare impossibili
ecco come salvare Matinelle
Presentato un progetto per la riqualificazione
COMUNE Troppi contenziosi in arrivo
l TRANI. Negli anni, attraverso
varie amministrazioni comunali,
abbiamo denunciato su queste pagine la problematica della mancanza degli accessi pubblici al mere, soprattutto sul litorale sud. Ora
ci sarebbe un’opportunità per restituire ai cittadini la fruibilità del
tratto di costa in contrada Matinelle con comodi accessi al mare.
Di cosa si tratta: un tempo il
nostro vecchio Piano regolatore
generale consentiva la costruzione di villini nell’area nota come
“Matinelle”. Concessioni Edilizie
singole e qualche piano di lottizzazione hanno modificato la configurazione dell’area (oggi tipizzata come Cp/29) attraverso la costruzione di ville e villini privi di
un assetto urbanistico definito ed
organico, di strade e stradine sterrate o asfaltate tracciate in base a
servitù di passaggio o accordi privati tra i frontisti e talvolta di nuova costruzione. Tutto ciò ha generato modificazioni che non hanno tenuto conto del contesto paesaggistico e ambientale, visto che
siamo su un’area che affaccia su
uno dei tratti di costa più belli
della città, con belle visuali che si
aprono verso il mare e che per
queste ragioni avrebbero meritato
più attenzione da parte di tutti.
Oggi siamo bloccati da strumenti urbanistici e paesaggistici,
ed in particolare dal Pug il quale
ha partorito un comparto Cp/29 in
cui sono stati riuniti in un unico
contesto urbanistico aree antropizzate il cui edificato è frutto di
licenze, concessioni edilizie e permessi di costruire, lottizzazioni
autorizzate ed eseguite, e restante
superficie libera in cui la proprietà è frazionata sino a qualche decina di metri quadrati: tutto questo allo stato non lascia intravedere nessuna possibilità di recupero e riqualificazione di questo
“fritto misto urbanistico”.
Circa tre anni fa l’ing. Matteo
Precchiazzi di Trani e l’ing. Rosario Mastrototaro di Bisceglie,
coinvolti da alcuni privati ma soprattutto motivati come cittadini,
avviarono una prima ricostruzione dello stato di fatto nell’ottica di
proporre una soluzione che avesse
concrete possibilità di riqualificare l’area per restituirla alla sua
naturale vocazione. L’inizio di
questa attività fu accolta positivamente dalla maggior parte dei
proprietari, i quali affidarono incarico ai due tecnici di elaborare
un progetto di riperimetrazione.
Il progetto elaborato e depositato all’Ufficio tecnico comunale
propone
una
suddivisione
dell’area in quattro subcomparti,
lasciando quale invariante progettuale sull’intera area del Cp/29 lo
studio della viabilità nuova e di
Pug, i parcheggi, gli standards ed
il rispetto delle distanze da manufatti o aree soggette a vincolo
e/o tutela. Questa proposta pare
offra sia una concreta opportunità
di recupero di circa 800 m di costa,
la più bella di tutto il nostro litorale, e sia la possibilità di avviare attività progettuali di recupero della falesia, di sistemazioni
a verde, costruzione di attrezzature per lo sport e tempo libero,
piste ciclabili e quanto altro previsto dal Pug. Ora spetta all’amministrazione valutare se cogliere
o meno questa opportunità per
una concreta riqualificazione.
Lucia De Mari
40
I M P O S T E E TA S S E
Mercoledì 18 Maggio 2016
Per la Ctr Sicilia l’Agenzia deve fare la riassunzione
Fallimenti, liti ko
Si estingue il processo tributario
DI
I
VALERIO STROPPA
l fallimento della società
nel mezzo di un contenzioso con il fisco estingue
il processo. Se l’Agenzia
delle entrate ha interesse a
proseguire la lite nei confronti del curatore fallimentare,
deve presentare al presidente
di sezione della commissione
tributaria un’apposita istanza
di riassunzione, entro sei mesi
dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’evento interruttivo. Senza quindi attendere
che sia il giudice tributario a
dichiarare lo stop. Viceversa
la causa si chiude automaticamente. È quanto ha stabilito
la Ctr Sicilia, sezione staccata
di Catania, con le sentenze n.
1853/34/16 e 1854/34/16, depositate lo scorso 11 maggio.
Le pronunce si discostano
dall’orientamento che vede
come necessaria la comunicazione di interruzione del processo da parte del giudice tributario, ritenendo sufficiente
la conoscenza della controparte dell’avvenuta dichiarazione
di fallimento (dies a quo del
termine di riassunzione).
Il caso riguardava una società attiva nel settore biomedicale. La Guardia di finanza,
prima, e l’Agenzia delle entrate, poi, contestavano la presenza di una stabile organizzazione occulta, in quanto l’operato
dell’impresa non era ritenuto
configurabile nell’esercizio
di un rapporto commissionario/committente con l’estero,
bensì costitutiva una vera e
propria attività commerciale
(distribuzione e vendita in
proprio di beni). I relativi redditi, a parere dei verificatori,
dovevano pertanto essere tassati in Italia e non in Olanda.
Valore dell’accertamento per
gli anni 2003 e 2004 circa 12
milioni di euro, comprensivi di
sanzioni e interessi.
Nel 2011 la società contribuente otteneva ragione
in primo grado dalla Ctp di
Catania. L’ufficio appellava
la sentenza. Ma nel dicembre
2014, nelle more del giudizio
di secondo grado, la società
falliva. Nell’udienza in Ctr del
maggio 2016, quindi, la parte
privata chiedeva la chiusura
del processo, a seguito della
mancata riassunzione nei
termini da parte dell’amministrazione finanziaria.
Tesi che trova concordi i
magistrati etnei, secondo i
quali «a differenza di quanto
accadeva prima della riforma
della legge fallimentare del
2006/2007, ai sensi dell’articolo 43 l.f., l’effetto interruttivo
opera di diritto dal momento
stesso in cui viene pubblicata
la sentenza dichiarativa di fallimento». Per evitare l’estinzione della controversia, quindi, l’ufficio deve riassumere la
causa entro sei mesi. Ma tale
termine decorre «dal giorno
in cui è venuto a conoscenza
della parte interessata alla riassunzione medesima» e non
da quando viene dichiarato in
pubblica udienza o per iscritto
dal difensore del contribuente ai sensi dell’articolo 40 del
dlgs n. 546/1992.
La sentenza sul sito
www.italiaoggi.it/
documenti
Decreto canone Rai,
rinviata pubblicazione
Il decreto sul canone rai inciampa in errori formali con
la conseguenza che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è rinviata di almeno 10 giorni. Il decreto del 13
maggio del ministero dello sviluppo economico, con le
disposizioni attuative, sul pagamento del canone rai,
in bolletta elettrica da luglio, secondo quanto risulta
a ItaliaOggi, è arrivato negli uffici della Gazzetta
Ufficiale il tempo strettamente necessario per essere
rispedito al mittente, a causa di un errore riscontrato
nella cosiddetta formula terminativa cioè lo schema
di scrittura che un provvedimento deve avere per non
incorrere in vizi formali.
I redattori della Gazzetta Ufficiale sono stati costretti,
quindi, a rispedire il testo, per un nuovo iter di passaggi
formali, dai diversi uffici, tra cui la Corte dei conti. La più
immediata conseguenza è che la pubblicazione non si avrà
se non prima della fine della prossima settimana.
Intanto, i contribuenti che avevano interesse a autocertificare l’esenzione al pagamento del canone, dovuta
principalmente al non possesso dell’apparecchio televisivo, hanno inviato, entro il 16 maggio, il modulo messo
a disposizione dell’Agenzia delle entrate. Ora, per i ritardatari, è aperta la finestra fino al 30 maggio. L’invio
entro questa data comporta, però, il pagamento, nella
bolletta di luglio, dei primi sei mesi di abbonamento 2016.
L’Agenzia delle entrate sta procedendo alla conta dei
contribuenti senza televisione. Le domande potevano
essere presentate sia in via telematica sia attraverso la
posta ordinaria.
Una volta raccolti i dati, l’Agenzia deve attendere la
pubblicazione del decreto. A far data dalla pubblicazione,
infatti, dovrà trasmettere le informazioni all’Acquirente
Unico che, a sua volta, entro il 30 maggio, dovrà rigirare
le informazioni alle società di utenze elettriche. Queste
ultime dovranno provvedere a fari i dovuti riscontri per
evitare di attribuire in fattura pagamenti non dovuti del
canone rai
Cristina Bartelli
LA RICERCA SUL DNA CI HA PORTATO
SULLA STRADA GIUSTA.
CON IL TUO 5XMILLE POTREMO
ARRIVARE PRESTO IN FONDO.
Grazie alle conoscenze sul DNA, oggi siamo
in grado di capire meglio e curare in modo
più mirato tumori, malattie cardiovascolari e
neurodegenerative. Per il futuro, è sempre la
ricerca sul DNA che promette gli esiti migliori
in termini di possibilità di cura.
Marco Annoni,
ricercatore sostenuto da
Fondazione Umberto Veronesi nel 2014.
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I M P O S T E E TA S S E
Martedì 17 Maggio 2016
37
Secondo la Ctr di Bari non si sospende l’esecuzione per l’eventuale compensazione
Rimborso Iva a lunga gittata
Ne hanno diritto i soci di un’impresa fuori dal registro
DI VALENTINO GUARINI
E GIOVANNI CATALDI
L’
accertamento notificato alla società cancellata dal registro
delle imprese è inesistente e in ipotesi di richiesta
di rimborso del credito Iva della
società da parte dei singoli soci
dopo la sua cancellazione, la
presenza di un presunto debito
radicato su di un atto impositivo giuridicamente inesistente,
non sospende l’esecuzione del
rimborso per l’eventuale compensazione ai sensi dell’art.
28-ter, dpr 602/73. È il principio espresso dalla Commissione
tributaria regionale di Bari, con
sentenza 27/4/2016, n. 1072. I
soci di una società di persone
impugnavano il rifiuto espresso, opposto dall’Agenzia delle
entrate all’istanza di rimborso
del credito Iva per 19.406 euro
da loro presentata. L’istanza
era giustificata dalla cessazione dell’attività cui seguiva
la cancellazione dal registro
imprese. Il diniego traeva origine dall’esistenza di un carico
erariale definitivamente accer-
tato nei confronti della società
di 30.826,86 euro, rinveniente
da un avviso di accertamento
alla stessa notificato in data 6
dicembre 2008. Il rimborso del
credito, per l’ufficio, doveva ritenersi sospeso ai sensi dell’art.
28-ter, dpr 602/73, per l’eventuale compensazione. La Ctp,
rilevando che l’accertamento
era stato notificato a un soggetto giuridicamente inesistente e
che per «consolidata giurisprudenza i creditori insoddisfatti
possono rivalersi sui soci, per
cui l’avviso di accertamento
sarebbe stato valido solo se
notificato singolarmente agli
stessi in quanto tali», riteneva
che la sospensione non poteva
avere luogo e che la richiesta
di rimborso era pienamente
legittima. Ricorreva in appello l’Agenzia, ritenendo violato
da parte dei primi giudici l’art.
112 cpc in quanto per un verso
si erano pronunciati sull’accertamento nei confronti della
società che non era oggetto del
giudizio, e per l’altro avevano
omesso di pronunciarsi sulla
legittimità del procedimento
di sospensione. La Ctr con ri-
Capacità fiscale,
restyling negli enti
Stanno per approdare in Gazzetta Ufficiale i nuovi parametri che misurano la
capacità fiscale dei comuni delle regioni
ordinarie. È in corso di pubblicazione, infatti, il decreto del Mef 13 maggio 2016,
che integra il precedente dm 11 marzo
2015 e la nota metodologica relativa alla
procedura di calcolo e aggiorna di conseguenza i valori. Essi tengono conto delle
modifiche alla normativa su Imu e Tasi
apportate dalla legge di Stabilità 2016 e
allineano la base dati all’anno 2013, ai fini
di un utilizzo congiunto di capacità fiscali
e fabbisogni standard al medesimo anno.
Peraltro, i nuovi parametri sono già stati
utilizzati ai fini del riparto del fondo di solidarietà comunale 2016. Più precisamente, la distribuzione della parte storica del
fondo (che quest’anno vale circa 2 miliardi) è stata effettuata per il 30% proprio
in base alla differenza fra capacità fiscali
e fabbisogni standard, mentre il restante
70% ha seguito la distribuzione dei trasferimenti storici. Nel 2015 il rapporto
fra le due quote era 80 a 20, mentre dal
2017 i pesi diventeranno 60 e 40, per poi
assestarsi a 45 e 55 dal 2018. Ciò dimostra
la crescente rilevanza di tali meccanismi,
che nei prossimi anni orienteranno una
percentuale crescente di risorse. Non a
caso, anche quest’anno, come nel 2015,
è stato introdotto un «correttivo statistico» per ridurre i differenziali negativi
più rilevanti tra la dotazione standard e
quella storica, con un occhio di riguardo
per i comuni con popolazione inferiore o
uguale a 5.000 abitanti e a quelli istituiti mediante fusione (si veda ItaliaOggi
del 19/3/2016). Per i prossimi anni, il
problema è destinato a riproporsi su
scala più ampia, riscoprendo una logica «federalista» che sembrava ormai
superata.
Matteo Barbero
guardo al primo motivo, riteneva incomprensibile l’eccezione
formulata dall’ufficio dato che
lo stesso si era peritato di sollevare la questione relativa alla
definitività dell’accertamento.
Con riguardo al motivo residuo, i giudici rilevavano che la
società cancellata non poteva
più essere destinataria di un
avviso di accertamento con la
conseguenza «della cessazione
della sua capacità processuale,
il cui difetto originario è rilevabile di ufficio anche in sede di
legittimità (Cass. 21188/2014)»,
ritenendo che il debito tributario fosse sorto successivamente alla sua cancellazione dal
registro delle imprese e che lo
stesso non fosse mai stato opposto ai soci della società ai sensi
dell’art. 2495 secondo comma
cpc, e che, quindi non potesse
essere oggetto di compensazione ex art. 28-ter dpr 602/73. Il
Giudice dell’appello rigettando
il ricorso, ha affermato che il
credito non poteva essere assoggettato ad alcuna restrizione, «neanche sospensiva»,
confermando l’obbligo del
rimborso.
Equitalia crea lo sportello
per chi ha più di 65 anni
Un nuovo canale di dialogo per i contribuenti che si rivolgono a Equitalia. Da ieri è partito in alcuni sportelli
il servizio «+65», il nuovo progetto voluto dall’amministratore delegato del gruppo, Ernesto Maria Ruffini, per una sorta di corsia preferenziale riservata alle
persone con più di 65 anni di età e ai loro coniugi.
Il nuovo canale di assistenza, che entro luglio sarà
esteso a tutte le province, parte in via sperimentale a
Roma (sportello di viale Togliatti) Treviso, Pordenone,
Cuneo, Firenze, Cagliari, Viterbo, Benevento, Campobasso, Matera e Bari. Il servizio «+65» sarà svolto nei
consueti orari di apertura delle sedi di Equitalia all’interno dello «Sportello Amico» che fornisce assistenza
mirata a casi particolari. Allo sportello «+65» è possibile eseguire tutte le operazioni, esclusi i pagamenti
che possono essere effettuati, oltre che alle casse di
Equitalia, anche all’esterno utilizzando gli altri canali
a disposizione: uffici postali, sportelli bancari, punti
Sisal e Lottomatica, tabaccai, sito internet www.gruppoequitalia.it. Il progetto è destinato agli over 65 che
rappresentano circa il 10% dei 5 milioni di contribuenti
che nel 2015 hanno fatto visita ai 203 sportelli del
gruppo in Italia e vuole essere un ulteriore passo verso
il continuo miglioramento del rapporto tra Equitalia
e i cittadini, pensato anche per venire incontro alle
esigenze di chi ha minore familiarità nell’uso degli
strumenti digitali.
BREVI
Le entrate tributarie e contributive nel primo trimestre 2016 evidenziano nel complesso un
aumento del 2% (+2.971 milioni di euro) rispetto
all’analogo periodo dell’anno precedente. Il dato tiene
conto dell’aumento del +2,1 (+1.883 milioni di euro)
delle entrate tributarie e della crescita delle entrate
contributive del + 2% (+1.088 milioni di euro). Lo ha
reso noto ieri il dipartimento delle finanze. L’importo
delle entrate tributarie comprende anche i principali
tributi degli enti territoriali e le poste correttive, quindi integra il dato già diffuso con la
nota del 5 maggio scorso. Sul sito del
dipartimento è altresì disponibile il
report delle entrate tributarie internazionali del mese di marzo 2016,
che fornisce l’analisi dell’andamento
tendenziale del gettito tributario
per i principali paesi europei, sulla
base delle informazioni diffuse con i
«bollettini mensili» di Francia, Germania, Irlanda, Portogallo, Regno
Unito e Spagna.
– TTIP) presso la Sala lettura istituita al ministero
dello sviluppo economico. Lo rende noto il Mise. La
Sala lettura, ubicata presso la sede ministeriale di
Via Veneto 33 a Roma, sarà aperta dal lunedì al
giovedì. Sono previsti due turni al mattino e due al
pomeriggio.
Confedilizia plaude all’annuncio del viceministro delle infrastrutture Riccardo Nencini che ha
comunicato l’intenzione del governo di procedere a
un ambizioso piano casa, fondato
anzitutto sul recupero del patrimonio edilizio pubblico esistente.
Giorgio Spaziani Testa puntualizza che «per essere completo,
però, il piano del governo non
deve dimenticare di prevedere
incentivi per la locazione privata,
che in Italia rappresenta da tempo la risposta più efficiente alla
richiesta di immobili in affitto.
A tal fine, l’unica strada è quella
che, sempre oggi, indica - dalla
maggioranza - il presidente della
Impegno ad attuare con compeCommissione lavoro del senato
tenza e preparazione il nuovo comMaurizio Sacconi, e cioè quella di
pito che il parlamento ha affidato
porre un tetto più basso alla tasall’avvocatura: quello di assistere
Giorgio Spaziani Testa
sazione patrimoniale Imu-Tasi
i conviventi di fatto che intendano
stipulare un contratto di convivenza. Il Consiglio na- da parte dei comuni. Senza questo elemento, qualsiasi
zionale forense esprime apprezzamento per la scelta del piano casa partirebbe monco».
parlamento di affidare anche agli avvocati il compito
di stipulare i contratti di convivenza di disciplina dei Assilea - Associazione italiana leasing ha diffuso i
rapporti patrimoniali tra due conviventi. «Questa ri- dati del primo quadrimestre 2016: stipulati 134.836
conoscimento impegna ulteriormente la responsabilità contratti per un importo di 5,7 miliardi di euro
degli avvocati nel rendere un servizio competente ed (+13,1%). Il positivo andamento dell’indice di produefficiente e fare in modo che le nuove tutele riconosciute zione industriale in macchinari e attrezzature (+7,3%),
dall’ordinamento ai propri cittadini possano effettiva- registrato a marzo 2016, conferma l’efficacia delle
mente dispiegarsi. L’avvocatura istituzionale promuo- misure agevolative previste dal governo per stimolare
verà iniziative formative e organizzative affinché ciò la ripresa economica e l’analisi dell’andamento della
locazione finanziaria è utile a misurarne l’impatto sul
possa realizzarsi», si legge in una nota.
ciclo economico. Crescono fortemente i due principali
A partire dal prossimo 30 maggio i parlamentari e i comparti del leasing, entrambi in trend positivo già
funzionari governativi potranno prendere visione dei dal 2014: l’auto, con oltre 2,46 miliardi di euro erogati
documenti riservati relativi all’Accordo di partenaria- segna un +24% sul primo quadrimestre 2015, lo struto transatlantico per il commercio e gli investimenti mentale, con poco meno di 2,1 miliardi di euro mette
(Transatlantic Trade and Investment Partnership a segno un +8,77% in valore.
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxNy0wNS0yMDE2IyMjMjAxNi0wNS0xN1QxNDozOTowMlojIyNWRVI=
I M P O S T E E TA S S E
Martedì 17 Maggio 2016
39
Ctr Lombardia: non si deve tenere conto dei valori tra il 25/10/2001 e il 25/11/2006
Successioni, imposta interrotta
Non rilevano i beni donati nel periodo di non vigenza
DI
GIORGIO BRUGHERA
N
el computo dell’imposta sulle successioni e
donazioni, non rileva il
valore dei beni donati
tra il 25/10/2001 e il 25/11/2006,
periodo di non vigenza dell’imposta. Ad affermarlo è la sentenza 2215/36/2016 della
Ctr Lombardia, depositata
il 14/4/2016, che conferma la
sentenza 1342/25/2015 della
Ctp di Milano.
IL CASO
A seguito di una donazione
tra genitore e figlio nell’anno
2008, veniva emesso avviso
di rettifica del calcolo dell’imposta, con irrogazione delle relative sanzioni, avente
come motivazione il fatto che
la franchigia di 1.000.000 di
euro, prevista dal comma 49,
dell’art. 2 dell’allegato alla legge 286/2006, si era parzialmente consumata a seguito di due
precedenti donazioni avvenute
nel 2006 (maggio e luglio). A sostegno dell’atto impositivo era
posta la circolare 3/E del 2008,
che ne asseriva il consumo in
base all’art. 57 (coacervo), dlgs 57 Tus, le donazioni effettuate
346/90 (Tus). Contro tale atto nel periodo 25 ottobre 2001 –
i contribuenti ricorrevano alla 25 novembre 2006 (26/11/2006,
Ctp di Milano eccependo, tra data di pubblicazione della
legge 286/2006 di
l’altro, il principio
conversione del dl
dell’irretroattività
262/2006, che ha
della norma triLa sentenza
reintrodotto l’imbutaria e la non
schiude la
posta sulle liberavigenza, al tempo
porta
alla
lità) avevano codelle due prime
possibilità di
munque prodotto
donazioni, di tutrichiedere un
l’effetto di consuta la normativa,
rimborso
mare le franchicomprese le norgie previste dalla
me riguardanti
nuova normativa
la franchigia e il
coacervo. La Ctp accoglieva i sulle successioni e donazioni.
ricorsi riuniti. L’Agenzia adiva La Ctr afferma recisamente
la Ctr Lombardia, riproponen- che “… le liberalità operate
do i motivi contenuti negli av- dal 25/10/2001 fino all’entravisi impugnati e nelle difese di ta in vigore dell’art. 2, commi
da 47 a 53, del dl 262/2006,
primo grado.
che ha reintrodotto l’imposta
in esame, non rientrano tra
LA SENTENZA
La Ctr, con una sentenza di quelle contemplate dall’art.
portata innovativa, ha statuito 57 del dlgs n. 346/1990… in
che la franchigia non si consu- quanto detta norma, indivimi a seguito delle donazioni duando nell’intero patrimonio
effettuate nel periodo di non donabile (o successibile) la
vigenza del dlgs 346/90 (Tus). capacità contributiva costituRicordiamo che l’interpreta- zionalmente rilevante, non può
zione dell’Agenzia, contenuta attrarre anche la porzione del
nella circolare 3/E del 2008, patrimonio donato (o caduto in
asseriva che, in base all’art. successione) nel periodo in cui
GIUDIZI TRIBUTARI/SENTENZA DELLA CTP DI PAVIA
Compensi a tassazione separata
I compensi percepiti dai
giudici tributari componenti delle Commissioni tributarie costituiscono redditi
I compensi ricevuti dai giudici delle Commissioni
assimilati a quelli di lavoro
tributarie sono assimilati a quelli di lavoro
dipendente; indipendentedipendente, per cui i compensi relativi a periodi
mente dall’interpretazione
autentica del legislatore di
precedenti scontano la tassazione separata.
cui all’articolo 39 della legge
n. 111/2011, anche i compensi relativi al periodo d’imposta precedente a quello di
Qualora il contribuente avesse dichiarato questi
corresponsione sono soggetti
compensi assoggettandoli alla tassazione
a tassazione separata. Lo ha
stabilito la sezione seconda
ordinaria, avrebbe diritto al rimborso delle imposte
della Commissione tributapagate a norma dell’articolo 38 del dpr n. 602/73
ria provinciale di Pavia nella
nei modi e termini previsti
sentenza n. 164/2/2016, depositata in segreteria il 23
50, comma 1, lettera f) del Tuir n.
marzo scorso. La vertenza
917/86, i compensi corrisposti ai
nasce dall’impugnazione
membri delle commissioni tributadel silenzio rifiuto dell’amrie costituiscono redditi assimilati
ministrazione finanziaria
a quelli di lavoro dipendente. Ne
sull’istanza di un giudice
consegue che l’applicazione della
della Commissione tributaria provinciale di Pavia. Il giudice tributario disciplina generale anche ai compensi dei
chiedeva il rimborso dell’Irpef versata per componenti delle commissioni tributarie
effetto dell’assoggettamento dei compensi impone di ritenere soggetti al regime della
di membro della Commissione tributaria tassazione separata quelli corrisposti entro
a tassazione ordinaria anziché separata. Il il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di
contribuente, nel suo ricorso eccepiva come, maturazione. «La tesi dell’ufficio, che pretencon sentenza della Corte costituzionale n. de di introdurre il concetto di ritardo fisiolo142 del 28 maggio 2014, l’articolo 39 della gico nell’erogazione degli emolumenti, oltre
legge n. 111/2011 sopra citata fosse stato a introdurre un concetto indeterminato nei
dichiarato incostituzionale, ragion per cui, suoi contenuti, vanificherebbe quanto stabiaveva diritto al rimborso delle imposte. La lito dalla Corte costituzionale e sarebbe in
Ctp di Pavia ha accolto il ricorso e disposto contrasto con le disposizioni dell’articolo 51
del Tuir n. 917 che introduce
il rimborso. Il collegio rileva
il concetto di ritardo fisiologico
come, per effetto della declaLa
sentenza
circoscrivendolo al giorno 12
ratoria di incostituzionalità
sul
sito
www.
gennaio dell’anno successivo»,
dell’articolo 39 citato, i compensi siano assoggettati alla
italiaoggi.it/docu- si legge in sentenza.
Benito Fuoco
disciplina generale. In partimenti
e Nicola Fuoco
colare, ai sensi dell’articolo
Il principio…
… e le conseguenze
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxNy0wNS0yMDE2IyMjMjAxNi0wNS0xN1QxNDozOTowMlojIyNWRVI=
non sussisteva detta rilevanza». Il principio determinante,
sottostante alla motivazione, è
quello dell’irretroattività della
norma tributaria, corroborato
dal testo della legge 286/2006,
che, all’art. 2 dell’allegato, comma 47, recita: «È istituita l’imposta sulle successioni e donazioni… secondo le disposizioni
del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle
successioni e donazioni, di cui
al decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, nel testo vigente
alla data del 24 ottobre 2001,
fatto salvo quanto previsto
dai commi da 48 a 54». Ogni
dubbio è risolto dall’art. 2, comma 53, dell’allegato alla legge
286/2006 che recita: «Le disposizioni dei commi da 47 a 52
hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo
gratuito fatti, per le scritture
private autenticate e per le
scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché
per le successioni apertesi dal
3 ottobre 2006». Quindi sia la
reintroduzione dell’imposta sia
l’istituzione delle franchigie,
hanno effetto solo per le donazioni poste in essere a far data
dal 26/11/2006.
LE CONSEGUENZE
Mentre per il coacervo civile
non vi è mai stata una soluzione di continuità, in materia
fiscale si determina una netta
frattura con il passato, facendo
rientrare nel «coacervo fiscale»
solo le donazioni effettuate a
partire dal 26/11/2006, a nulla
rilevando quelle precedenti. La
sentenza schiude la possibilità
di chiedere a rimborso, entro il
termine decadenziale triennale, l’imposta sulle donazioni o
sulle successioni pagata in eccesso in base al computo, ai fini
del consumo della franchigia,
delle donazioni effettuate nel
periodo di non vigenza.
© Riproduzione riservata
La sentenza
sul sito www.
italiaoggi.it/documenti
FISCO DEGLI ALTRI
Nuova raffica di balzelli
per la Grecia. Nel corso della
settimana il Parlamento
di Atene sarà chiamato a
dare il disco verde (si veda
ItaliaOggi del 1075/2016)
a una serie di misure per
l’innalzamento dell’Iva su
prodotti alimentari e servizi.
Si tratta di un provvedimento del valore di 1,8 miliardi,
richiesto dai creditori internazionali come precondizione per il versamento
di una nuova tranche di
aiuti. A quanto riferiscono
i media ellenici, l’Iva su
cibo e bevande, compresi
quelli serviti in bar e ristoranti, salirà dal 23 al 24%,
così come per l’acquisto di
biglietti per viaggi a breve
e lunga percorrenza. L’Iva
sulla benzina passerà invece al 5%, mentre quella sul
diesel arriverà all’8%. Altri
aumenti sono previsti per
sigarette, servizi telefonici
e abbonamenti televisivi.
Si pensa anche a una tassa
di soggiorno fra i 2 e i 4 euro
a notte per gli alberghi, a
partire dal 2018.
Gli individui con reddito
non dichiarato all’estero
possono ricevere un trattamento più indulgente da
parte delle autorità norvegesi se ne riveleranno ogni
addebito utilizzando il servizio telefonico dedicato della
polizia finanziaria, istituito
sulla scia delle rivelazioni
dei Panama papers. L’Autorità nazionale per la preven-
zione dei crimini economici,
conosciuta in Norvegia come
Økokrim, ha fatto sapere
che coloro che «metteranno
le carte sul tavolo» fornendo
le informazioni sul reddito
non dichiarato e i capitali
detenuti off-shore potranno
beneficiare di pene più lievi
nell’ambito dei regimi di
«sconto» già parte del codice
penale della paese. Secondo
l’Økokrim, i soggetti che non
sono già oggetto di indagine
e che faranno un’auto-dichiarazione potranno beneficiare di una pena ridotta
fino a un terzo, a seconda
delle circostanze.
Il ministero delle finanze
della Russia non ha piani
immediati di aumento delle
tasse. Lo ha affermato il
ministro russo delle finanze,
Anton Siluanov. «Al momento non stiamo facendo simili
valutazioni, non ci sono
iniziative né richieste», ha
chiarito Siluanov, dopo che
un articolo del Wall Street
Journal aveva reso noto che
il governo di Mosca stava
esplorando la possibilità di
adozione di nuove misure
fiscali impopolari per sostenere il bilancio di un’economia altamente dipendente
dall’esportazione di petrolio.
«Dal nostro punto di vista,
non si dovrà acconsentire a
un aumento delle tasse nei
prossimi anni», ha spiegato
Siluanov.
Tancredi Cerne
D IRITTO E IMPRESA
Mercoledì 18 Maggio 2016
45
La Ctp di Reggio Calabria: si tratta di prestazione periodica e in unica soluzione
Diritti con prescrizione breve
Cinque anni (e non 10) per i contributi alle Cciaa
I
DI
SERGIO TROVATO
diritti che i contribuenti
devono pagare alla camera di commercio in seguito
all’iscrizione nel registro
delle imprese si prescrivono
in 5 anni. Non si applica, infatti, il termine di prescrizione
ordinario decennale, poiché si
tratta di una prestazione periodica e il diritto è versato
annualmente e in un’unica soluzione. Tra l’altro, anche l’atto d’irrogazione delle relative
sanzioni non può essere emanato oltre i 5 anni. Il termine
di prescrizione quinquennale
decorre dalla data in cui è dovuto il diritto camerale e non
già dal momento in cui l’accertamento sia divenuto definitivo. L’importante principio, che
riguarda una questione dibattuta e controversa, è stato
affermato dalla commissione
tributaria di Reggio Calabria,
prima sezione, con la sentenza
2151 del 5 maggio 2016.
Per i giudici tributari, contrariamente a quanto sostenuto dalla camera di commercio,
il termine prescrizionale per i
diritti camerali non è quello
decennale previsto dall’articolo 2946 del codice civile, ma
quello quinquennale fissato
dall’articolo 2948 dello stesso
codice. La pronuncia in esame, che come evidenziato dai
giudici reggini rappresenta un
orientamento giurisprudenziale minoritario, è del tutto
condivisibile laddove stabilisce che «il diritto camerale
presenta tutte le caratteristiche per rientrare nel novero di
“ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini
più brevi”, in relazione a cui
l’art. 2948 n. 4 cc prevede la
prescrizione quinquennale».
Vengono richiamate nella
sentenza alcuni precedenti
della Cassazione (4283/2010
e 26013/2014) che per certe
tipologie di entrate, che si
pagano ad anno o frazione di
anno (Tarsu, Tosap, contributi
di bonifica), ha stabilito che si
configurano come prestazioni
periodiche per le quali non è
richiesto per ogni singolo pe-
riodo contributivo «un riesame
dell’esistenza dei presupposti
impositivi». A questo elenco si
possono aggiungere anche il
canone idrico, il canone depurazione e così via. Del resto che
il diritto camerale sia una prestazione periodica, secondo la
commissione, è dimostrato dal
fatto che deve essere versato
«annualmente ed in un’unica
soluzione previo invio da parte
della camera di commercio di
una mera lettera informativa».
E il presupposto per cui viene
richiesto è «la mera iscrizione
dell’impresa nel registro delle imprese». In realtà, questo
presupposto impositivo non
forma oggetto di riesame periodico: è un onere dell’impresa richiedere la cancellazione
dal registro per non pagare più
il diritto camerale.
Peraltro, precisano i giudici,
che il termine di prescrizione
sia quinquennale trova conferma nelle norme di legge
che disciplinano le sanzioni
per omesso versamento dei
diritti camerali. Al riguardo
l’articolo 20 del decreto legislativo 472/1997, che contiene
le regole generali sulle sanzioni amministrative tributarie,
e l’articolo 10 del decreto ministeriale 54/2015 impongono
che l’atto di irrogazione delle
sanzioni debba essere notificato, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Dunque,
è piuttosto complicato giustificare che il diritto non versato
possa essere riscosso in un
termine più ampio rispetto a
quello che la legge indica come
limite temporale per la contestazione della sua violazione.
Viene chiarito, infine, che il
termine di 5 anni decorre dalla data in cui è dovuto il pagamento del diritto camerale e
non da quando l’accertamento
è divenuto definitivo.
© Riproduzione riservata
La sentenza
sul sito www.italiaoggi.it/documenti
INVIO CARTACEO SOLO PER I CONSORZI E GLI ISCRITTI AL REA
L’informativa 2016 viaggia via Pec
Per l’anno 2016 l’informativa camerale relativa
al pagamento del diritto
annuale viaggia via Pec. 1. Dall’anno 2016 l'informativa camerale relativa
Nel rispetto delle recenti
al pagamento del diritto annuale viaggia via Pec
normative, l’informativa
alla casella dichiarata dall'impresa al registro
del diritto annuale sarà
inviata utilizzando esclusidelle imprese;
vamente il canale di invio
2.
Nessuna informativa cartacea è prevista, tranne
tramite Pec alla casella
dichiarata dall’impresa al
che per un numero limitato di soggetti quali i
registro delle imprese. Persoggetti c.d. "only Rea" e i consorzi che al motanto nessuna informativa
mento risultano ancora esclusi dall'obbligo di
cartacea, tranne che per un
munirsi di Pec;
numero limitato di soggetti quali i soggetti cosiddetti 3. Dal 16 maggio 2016 il sistema camerale mette
«only Rea» e i consorzi che
a disposizione un nuovo sito internet di informaal momento risultano anzione e calcolo del diritto annuale da versare
cora esclusi dall’obbligo di
munirsi di Pec. Queste le
(http://dirittoannuale.camcom.it) il cui link di
istruzioni di Unioncamere
accesso è riportato direttamente nella Pec di
fornite con un’informativa
invio dell'informativa all'imprese.
di ieri in merito al pagamento del diritto camerale
(modello F24). Tale modalità, oltre a venire
2016 per le imprese iscritte al registro.
incontro al bisogno di agevolare i rapporti
Nuovo sito per calcolo diritto annuale. tra i contribuenti e le istituzioni, risponde
Il sistema camerale mette a disposizione dal all’esigenza di innovazione nella materia le16 maggio 2016 un nuovo sito internet di in- gata ai sistemi telematici di pagamento tra
formazione e calcolo del diritto annuale da impresa e pubblica amministrazione, così da
versare (http://dirittoannuale.camcom.it) il incentivare una maggiore crescita del livello
cui link di accesso è riportato direttamente di digitalizzazione del paese.
nella Pec di invio dell’informativa all’impresa. Dal sito http://dirittoannuale.camcom. Termini scadenza pagamento diritto
it le imprese possono consultare le pagine camerale. Il 16 giugno 2016 scade il termiinformative sulla camera di commercio ed i ne per il pagamento del diritto annuale. Le
servizi da questa erogati, avere accesso alla imprese che al 1° gennaio risultano iscritte
normativa di riferimento sul diritto annuale, al registro delle imprese sono tenute al vercalcolare l’esatto importo da versare alla sca- samento del diritto annuale per la sede e per
denza ordinaria del versamento (riducendo al ciascuna unità locale. I soggetti che al 1° genminimo la possibilità di commettere errori) e naio risultano iscritti solo al Rea sono tenuti
ottenere la risultanza del calcolo direttamente al versamento del diritto annuale solo per la
al proprio indirizzo elettronico. L’accesso sarà sede. Se il pagamento non viene effettuato
possibile da parte di tutte le imprese senza entro il 16 giugno 2016, termine previsto per
necessità di autenticazione. È sufficiente in- il pagamento del primo acconto delle impodicare il proprio codice fiscale e la casella Pec ste sui redditi, è possibile effettuarlo entro il
per la ricezione in automatico degli estremi di 30° giorno successivo alla scadenza ordinaria
calcolo ed eventuale ricevuta di versamento suddetta, maggiorando l’importo dello 0,40%
(nel caso di soggetti che non hanno l’obbligo di (con arrotondamento al centesimo di euro).
dichiarazione della Pec occorre indicare una Il pagamento deve essere eseguito in unica
casella di posta elettronica non certificata). soluzione con F24, disponibile in due diversi
Il sito consente, inoltre, di procedere al paga- modelli (F24 semplificato e F24 classico). Enmento del diritto dovuto per il 2016 (è quin- tro un anno dalla scadenza ordinaria del 16
di escluso qualsiasi pagamento relativo ad giugno 2016, salvo proroghe, il diritto annuale
anni precedenti o con ravvedimento operoso) può ancora essere regolarizzato con ravvediattraverso la piattaforma PagoPa, modalità mento operoso.
Cinzia De Stefanis
alternativa a quella prevista dalla normativa
Cosa cambia nel 2016
IN G.U. IL DECRETO DEL MINGIUSTIZIA IN MATERIA DI MISURE COMPENSATIVE PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
In Italia periti industriali in tempi assicurati
Addio alle incertezze per il riconoscimento in Italia del titolo e delle
qualifiche di perito industriale per i
professionisti che provengono da un
altro stato membro dell’Ue. È stato,
infatti, pubblicato nella G.U. n. 114
di ieri, il decreto del ministero della
giustizia, n. 68 del 15 aprile 2016,
recante il regolamento in materia di
misure compensative per l’esercizio
della professione di perito industriale e perito industriale laureato (si
veda ItaliaOggi del 7 gennaio 2016).
Un testo atteso da anni dalla cate-
goria, che permetterà di garantire
tempi certi per la possibilità di esercizio della professione e che entrerà
in vigore a partire dal prossimo 1°
giugno. Spazio, quindi, per coloro
che provengono da uno stato europeo alla possibilità di scegliere tra
un tirocinio pratico integrativo della
durata di 18 mesi o il superamento
di un prova attitudinale, scritta o
orale, che dovrà obbligatoriamente svolgersi ogni sei mesi. Il tutto,
quindi, senza che di volta in volta
si necessaria una preventiva valu-
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxOC0wNS0yMDE2IyMjMjAxNi0wNS0xOFQxMjo0Mjo1MlojIyNWRVI=
tazione circa l’opportunità dell’esame. Fattore che per gli aspiranti
professionisti, significherà poter
beneficiare di scadenze predefinite.
Onere del richiedente sarà quello
di presentare la richiesta scritta di
esame al Consiglio nazionale della
categoria. Per quanto, poi, atterrà
la prova scritta, questa avrà luogo
in una o più giornate consecutive,
della durata massima giornaliera di
sette ore. Disposizione introdotta a
seguito delle osservazioni sul punto
presentate dal Consiglio di stato in
sede di parere all’inizio dell’anno.
Per coloro che, invece, sceglieranno
il tirocinio, questo avrà una durata
massima di 18 mesi e, sarà compito
del professionista presso il quale il
tirocinio sarà svolto trasmette, ogni
semestre, copia del libretto di pratica autorità competenti alle quali
spetterà poi la valutazione circa il
periodo di pratica. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio potrà essere immediatamente
ripetuto.
Beatrice Migliorini
Diritto
Sabato 21 Maggio 2016
UNICOe730
& Fisco
in edicola con
27
UNICOe730
in edicola con
Ok all’ultimo tassello del mosaico: il provvedimento che individua le strutture preposte
Interpelli al via per chi investe
Uffici dell’Agenzia ad hoc per rispondere alle imprese
DI
VALERIO STROPPA
A
l via gli interpelli
«omnicomprensivi»
per i grandi investimenti. A partire da
ieri le imprese nazionali ed
estere che intendono investire in Italia almeno 30 milioni
di euro possono presentare
all’Agenzia delle entrate le
nuove istanze volte a conoscere il trattamento fiscale
delle operazioni, come previsto dall’articolo 2 del dlgs n.
14/2015. Dopo il dm attuativo
del 29 aprile 2016, pubblicato
in G.U. lo scorso 12 maggio,
ieri è arrivato l’ultimo tassello del mosaico: l’Agenzia delle entrate ha infatti emanato
il provvedimento che individua gli uffici competenti alla
gestione delle domande.
In via generale le pratiche dovranno essere rivolte
all’apposito ufficio interpelli
nuovi investimenti, istituito
presso la direzione centrale normativa delle Entrate.
Tuttavia, qualora l’impresa
abbia già avuto accesso al
regime di adempimento collaborativo, in questo caso la
competenza sarà della direzione centrale accertamento
(alla cooperative compliance
possono accedere i gruppi con
fatturato superiore ai 10 miliardi di euro e le imprese con
ricavi non inferiori al miliardo, a patto che abbiano presentato istanza di adesione
al progetto pilota del 2013).
Qualora gli investimenti siano posti in essere da gruppi
societari o raggruppamenti
di imprese, l’istanza sarà
sempre esaminata dall’Ufficio interpelli nuovi investimenti, anche laddove uno o
più dei soggetti partecipanti
abbiano avuto accesso al regime dell’adempimento collaborativo.
Sia per la fase istruttoria
e il contraddittorio, sia per
gli eventuali accessi presso
la sede dell’azienda, le direzioni centrali delle Entrate
potranno avvalersi delle
strutture territoriali. Le direzioni provinciali, in particolare, avranno il compito
di verificare in seguito la
corretta applicazione delle
risposte rese alle istanze di
interpello (se il soggetto è un
grande contribuente, procederà l’apposito ufficio della
direzione regionale).
Si ricorda che, secondo
quanto previsto dalla normativa primaria, l’Agenzia
deve rispondere al contribuente entro 120 giorni dal
ricevimento della domanda,
prorogabili di ulteriori 90 in
caso di necessità di ulteriori
approfondimenti. Qualora il
termine non sia rispettato,
si applica il silenzio-assenso
sulla soluzione prospettata
dall’impresa.
© Riproduzione riservata
Il provvedimento sul sito www.
italiaoggi.it/documenti
DAI COMMERCIALISTI DI MILANO 12 PROPOSTE A ZANETTI
Solidoro: Unico da prorogare
«Chiediamo che la scadenza del 16 giugno all’estero. Ampliamento della mediazione
per i versamenti di Unico venga posti- tributaria, da rendere obbligatoria per gli
cipata e che la proroga possa avvenire accertamenti fino a 100 mila euro (oggi
attraverso una comunicazione tempestiva 20 mila) e facoltativa per quelli di impore non a ridosso del termine ultimo. Esi- to superiore, con il fine di deflazionare il
ste infatti una necessità di adeguarsi alle contenzioso.
novità normative e ai tempi di rilascio Il dossier, predisposto dalla commissione diritto tributario nazionale dell’Odcec,
dei software».
La richiesta arriva da Alessandro Soli- contempla anche la «liberalizzazione» dei
doro, presidente dell’Ordine dei dottori pagamenti d’imposta mediante F24, già
commercialisti e degli esperti contabili di auspicata dal Consiglio nazionale della
Milano, che ha presentato ieri al vicemi- categoria al viceministro Luigi Casero (si
veda ItaliaOggi del 12 maggio
nistro dell’economia Enrico Zanetti un
scorso).
pacchetto di 12 proposte di semplifiSul tema delle società di
cazione del sistema tributario.
comodo e in perdita siA cominciare da dichiarazioni intestemica, nonostante le
grative a favore del contribuente
recenti disposizioni in
senza limiti temporali (e non più
materia di assegnazioentro la dichiarazione dell’anno
ne agevolata dei beni e
successivo), come già avvenuto
trasformazione in socieper il ravvedimento.
tà semplice, rimangono
Come pure lo stop alle sanzioni
aperti vari dubbi: per
sul quadro RW per i contribuenrisolverli, l’Odcec propoti «collaborativi» che sbagliano in
ne una nuova ipotesi di
buona fede: con un’opzione simile
disapplicazione automatia quella già a disposizione delle
ca dei regimi sulle non opeaziende sul transfer pricing,
rative, formulando una sorta
la protezione dovrebbe
di parallelo con quanto preriguardare chi si divisto dall’articolo 172 del
chiara disponibile
Tuir in tema di riporto
a mettere a dia nuovo delle perdite
sposizione del
post fusione. Tra gli
fisco in breve
altri interventi ricertempo tutcati anche la riduta la docuzione dell’aliquota
mentazione
degli interessi per
relativa
ritardata iscrizione
agli invea ruolo (oggi 4%).
stimenti
Valerio Stroppa
detenuti
Alessandro Solidoro
IL CHIARIMENTO MINISTERIALE IN UNA RISPOSTA A INTERROGAZIONE IN COMMISSIONE CULTURA ALLA CAMERA
Gite scolastiche, i docenti non rispondono per il conducente
In occasione delle gite di istruzione,
al personale della scuola non sono
attribuiti specifici compiti di controllo della condotta del conducente o
dell’idoneità del veicolo utilizzato per
il trasporto degli studenti. E il vademecum della Polizia Stradale allegato
alla circolare del Miur del 3 febbraio scorso non intende porre a carico
della scuola ulteriori responsabilità,
ma semplicemente favorire la collaborazione con gli organi accertatori. Il
puntuale chiarimento è stato fornito il
28 aprile scorso nella 7° commissione
cultura della Camera dal sottosegretario all’istruzione Toccafondi con la
risposta all’interrogazione n. 5-07999
dell’on.le Sgambato. Con la circolare
prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 il Mi-
nistero dell’istruzione ha esortato i dell’istruzione, con la successiva circodirigenti scolastici e i docenti a porre lare prot. n. 3130 del 12 aprile 2016 (si
molta attenzione nell’organizzazio- veda ItaliaOggi del 19 aprile scorso),
ne delle visite di istruzione, al fine ha chiarito che in carico ai dirigenti
di garantire il trasporto nella piena e ai docenti accompagnatori non c’è
sicurezza. Alla circolare è allegato il alcun obbligo di verifica dell’idoneità
vademecum della Polizia Stradale, del mezzo di trasporto e di sorveglianche evidenzia quali siano i criteri che za della guida. Inoltre, il vademecum
devono essere seguiti dagli istituti non contiene prescrizioni a carico descolastici per la scelta dell’azienda di gli istituti scolastici, ma rappresenta
trasporto e quali siano le prescrizioni uno strumento di supporto nell’orgaa carico dei conducenti. Sia la circo- nizzazione dei viaggi di istruzione.
lare che il vademecum, però, possono Questa posizione è stata ribadita il
essere interpretati, in alcuni passaggi, 28 aprile scorso dal sottosegretario
Toccafondi, che, rinel senso di attribuire
spondendo all’interspecifici compiti di conLa risposta sul
rogazione n. 5-07999
trollo alla scuola. Per
sito www.italiaog- dell’on.le Sgambato,
dirimere questo dubha confermato che
bio, lo stesso Ministero
gi.it/documenti
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMyMS0wNS0yMDE2IyMjMjAxNi0wNS0yM1QxMjozMjozMlojIyNWRVI=
il vademecum della Polizia Stradale
allegato alla circolare ministeriale
del 3 febbraio 2016 non attribuisce al
personale della scuola nuovi compiti
o responsabilità rispetto a quelli già
previsti dal codice civile e dal contratto collettivo nazionale del lavoro.
L’obiettivo è soltanto quello di fornire
alla scuola uno strumento utile per
trasmettere eventuali segnalazioni
agli organi accertatori, senza che i
dirigenti scolastici e i docenti abbiano alcun obbligo di sorveglianza specifica. Eventuali violazioni stradali,
infatti, sono addebitabili esclusivamente ai conducenti e alle società di
trasporto.
Enrico Santi
© Riproduzione riservata
I M P O S T E E TA S S E
La circolare delle Entrate sul passaggio del credito al condominio
Bonus energia cedibile
Ok per i soli contribuenti in no tax area
DI
FABRIZIO G. POGGIANI
P
ossibile cessione del
bonus per la riqualificazione energetica
ai fornitori che hanno
eseguito gli interventi, come
scarico del credito dagli stessi maturato nei confronti del
condomino. Possibilità limitata, però, ai contribuenti senza
debito d’imposta e condizionata all’autorizzazione del
fornitore.
Con il comma 74,
dell’art. 1, della legge
208/2015 (Stabilità
2016), il legislatore
ha stabilito che, con
riferimento alle spese
sostenute dai contribuenti, dall’1/1/2016
al 31/12/2016, per gli
interventi di riqualificazione energetica eseguiti su parti in comune
degli edifici, è possibile
«cedere» la detrazione
ai fornitori che hanno
eseguito i medesimi interventi.
L’Agenzia delle entrate, con
la circolare 20/E dello scorso
18 maggio (si veda ItaliaOggi,
19/5/2016), è intervenuta fornendo i relativi chiarimenti e
confermando che il medesimo
comma ha, innanzitutto, prorogato la detrazione nella misura del 65% per gli interventi di
riqualificazione (commi da 344
a 347, art. 1 legge 296/2006),
per l’acquisto e la posa in opera
delle schermature solari (allegato «M» al dlgs 311/2006), per
l’acquisto e la posa in opera di
impianti di climatizzazione in-
BREVI
Riforma del diritto fallimentare e dei procedimenti
esecutivi e ruolo dei professionisti italiani interessati
a queste procedure. Sono
stati questi i temi al centro
di un incontro svoltosi oggi
a Roma tra i consiglieri
nazionali dei commercialisti delegati alla procedure
concorsuali, Felice Ruscetta
e Maria Rachele Vigani e
Jose M. Garrido e Dermot
Monaghan, del Fondo monetario internazionale.
Biagio Antonacci assolto
a Milano. Il giudice monocratico di Milano Luigi
Varanelli ha assolto Biagio
Antonacci dall’accusa di
avere evaso il fisco per 3,5
milioni di euro. In particolare, il cantante è stato assolto
per prescrizione in relazione
agli anni compresi tra il
2004 e il 2007 mentre per il
2008 è stato assolto perché
«il fatto non è più previsto
dalla legge come reato». La
Procura aveva chiesto 18
mesi di reclusione.
vernale con generatori alimentati da biomasse combustibili
e per gli interventi eseguiti su
parti a comune, di cui agli artt.
1117 e 1117-bis c.c.
Con riferimento alla possibile cessione del bonus,
le Entrate confermano che
le disposizioni riguardano
esclusivamente i contribuenti impossibilitati a scaricare
la detrazione per assenza di
un debito d’imposta («no tax
area») ovvero i contribuenti
che realizzano redditi esclusi
dall’imposizione diretta o che
hanno un debito assorbito interamente dalle detrazioni, di cui
all’art. 13, dpr 917/1986 (tra gli
altri, nel documento di prassi,
si citano i titolari di pensione
sotto i 7.500 euro, quelli in
possesso di redditi fondiari
non superiori a 185,92 euro o i
possessori della sola abitazione
principale).
Per la concreta attuazione,
però, deve essere licenziato
un provvedimento dirigenziale delle Entrate e la ces-
sione può avvenire, oltre che
limitatamente ai contribuenti
indicati, per la sola detrazione derivante dagli interventi
eseguiti sulle parti comuni
degli edifici e sempre che il
fornitore accetti la formula di
pagamento indicata.
Una ulteriore novità, introdotta dalla legge di bilancio per
il 2016, riguarda la fruibilità
delle detrazioni del 65%, sempre con riferimento alle spese
sostenute nel 2016, anche per
gli istituti autonomi
per le case popolari
(Iacp o enti «comunque denominati») che
notoriamente sono i
proprietari di complessi abitativi concessi in
locazione; la fruibilità
della detrazione è
condizionata, però, al
fatto che le unità abitative siano adibite a
«edilizia residenziale
pubblica» (case popolari) e appartengano
al patrimonio degli
enti indicati.
Inoltre, le Entrate ricordano
che la Stabilità 2016 ha previsto una detrazione, peraltro
non nuova, in quanto già ricompresa dalla legislazione
vigente che ha regolato le detrazioni per il risparmio energetico, concernente l’applicazione del bonus del 65% alle
spese sostenute per l’acquisto,
l’installazione e la messa in
opera di dispositivi «multimediali» (comma 88, art. 1, legge
208/2015); la percentuale indicata non è stata specificata
ma le Entrate, considerato
che gli interventi di «domotica» hanno un costo ridotto,
rispetto a quelli già ammessi
alla detrazione, ritiene che
quella appena indicata (65%)
sia quella da applicare.
Nel documento in commento si precisa che la detrazione
spetta per le spese sostenute
a partire dal 1° gennaio scorso, che si deve far riferimento
alle detrazioni dell’art. 14, dl
63/2013 e, soprattutto, che tali
dispositivi devono permettere
il controllo «da remoto» degli
impianti di riscaldamento, di
produzione dell’acqua calda e
di climatizzazione delle unità
abitative, mostrando i consumi energetici periodici, le
condizioni di funzionamento,
la temperatura di regolazione
degli impianti e consentendo
l’accensione, lo spegnimento e
la programmazione «settimanale» degli impianti.
Infine, si da atto dell’introduzione (con limite) di
un «credito d’imposta» per le
persone fisiche che, nell’ambito dell’attività professionale e/o d’impresa, sostengono
spese per l’installazione di
sistemi di videosorveglianza
digitale e/o allarme, connesse
a contratti stipulati con istituti di vigilanza, destinati a
prevenire attività di natura
criminale.
© Riproduzione riservata
Il testo della circolare sul sito internet www.italiaoggi.
it/documenti
Porti turistici, l’aliquota resta agevolata
La dichiarazione di parziale incostituzionalità della disposizione della legge
208/2015 che ha stabilizzato l’equiparazione dei porti turistici alle strutture alberghiere non pregiudica l’applicazione
dell’aliquota Iva agevolata del 10%. È
quanto si desume dalla circolare n. 20/E
del 18 maggio 2015, con la quale l’Agenzia delle entrate ha illustrato alcune
disposizioni dell’ultima legge di stabilità. Relativamente al settore dell’Iva,
la circolare commenta, oltre alla disposizione sui porti turistici, l’estensione
dell’aliquota Iva del 4% (già accordata
ai libri online) alle pubblicazioni periodiche veicolate per via elettronica,
nonché la previsione che mira ad assoggettare all’inversione contabile le prestazioni dei consorzi, la cui efficacia è
però subordinata al nulla osta dell’Ue, e
l’innalzamento a 15 mila euro del limite
di costo entro il quale, per documentare talune cessioni gratuite, non è obbligatoria la preventiva comunicazione
all’amministrazione finanziaria. Occorre
pertanto attendere successivi interventi
per chiarimenti in merito alla nuova aliquota Iva del 5% sulle prestazioni sociosanitario-assistenziali delle cooperative sociali ed alle modifiche all’art. 26
del dpr 633/72 in materia di variazioni
dell’imponibile o dell’imposta.
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMyMy0wNS0yMDE2IyMjMjAxNi0wNS0yM1QxMjoyNzoxMlojIyNWRVI=
Marina resort
Il comma 365 dell’art. 1 della legge
208/2015 ha modificato l’art. 32, comma
1, del dl n. 133/2014, stabilizzando la norma che, disponendo l’equiparazione delle strutture organizzate per la sosta e il
pernottamento di turisti all’interno delle
proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio d’acqua attrezzato, alle strutture ricettive all’aria aperta, consente di
applicare alle prestazioni rese ai clienti
alloggiati nei «marina resort» l’aliquota
Iva del 10% prevista, per le prestazioni
alberghiere, dal n. 120 della tabella A/III,
allegata al dpr 633/72.
Con sentenza n. 21/2016, la consulta ha
dichiarato illegittimo il predetto art.
32, laddove non prevede, ai fi ni della
configurazione dei «marina resort»,
l’intervento degli altri organi competenti in materia di turismo. L’Agenzia
osserva, al riguardo, che si tratta di una
sentenza «additiva» e non abrogativa,
sicché la norma coinvolta conserva
intatta la sua effi cacia nella parte in
cui non è incompatibile; ritiene inoltre che, nonostante la sentenza abbia
efficacia retroattiva, restino salvi i diritti acquisiti ed i rapporti definiti in
precedenza.
Franco Ricca
Venerdì 20 Maggio 2016
35
Un caffè
più dolce
Sette grammi di polvere di caffè per una tazzina di espresso? Sarà
pure vero, ma per la
Cassazione non è una
«nozione di comune
esperienza» idonea a
fondare la ricostruzione del fatturato del
barista e il conseguente accertamento fiscale. Lo ha affermato la
Corte suprema nella
sentenza n. 10204, depositata il 18 maggio
2016, accogliendo la
censura del ricorrente alla decisione della
commissione tributaria regionale, che
aveva parzialmente
convalidato l’operato
dell’agenzia delle entrate. Secondo il giudice di vertice, il ricorso
alle nozioni di comune
esperienza, in deroga
al principio dispositivo
e al contraddittorio, è
soggetto ad applicazione rigorosa. Difatti,
introducendo nel processo prove non fornite dalle parti e relative
a fatti non vagliati né
controllati, la nozione
di «comune esperienza»
è ammessa se si tratta
di «un fatto acquisito
alle conoscenze della
collettività con tale
grado di certezza da
apparire indubitabile
e incontestabile».
Non possono quindi
qualificarsi come nozioni di comune esperienza di un individuo
medio quegli elementi
valutativi che implicano cognizioni particolari, od anche soltanto
la pratica di determinate situazioni, né quelle
nozioni che rientrano
nella scienza privata
del giudice, la quale,
non essendo universale, non rientra nella
categoria del notorio.
Conseguentemente,
la Corte suprema ha
cassato con rinvio la
sentenza della Ctr, che
aveva ritenuto corretta la ricostruzione,
da parte dell’ufficio
fi nanziario, dei ricavi
derivanti dalla somministrazione di caffè
basata sul quantitativo
consumato e sul dato
«di comune e notoria
esperienza» secondo
cui occorrono sette
grammi di prodotto per
ottenere una tazzina
di caffè, mentre aveva
invece ridotto, per la
stessa ragione, i ricavi
delle altre somministrazioni, determinati
dall’uffi cio con applicazione di una ricarica
del 150%, percentuale
che i giudici tributari
avevano rideterminato
nella più modesta misura del 50%.
Roberto Rosati
••
6
CRONACA AREZZO
SABATO 21 MAGGIO 2016
LA «GUERRA» DEI TRIBUTI
IL PRECEDENTE
A LIVORNO LA CONSULTA HA DATO RAGIONE
AL COMUNE, SANCENDO IL PAGAMENTO DELL’ICI
DA PARTE DI DUE SCUOLE PARITARIE CHE INVECE
SOSTENEVANO DI AVERE DIRITTO ALL’ESENZIONE
Il Comune alle scuole cattoliche:
«Pagateci 290 mila euro di Ici»
E’ battaglia legale, ricorso in Cassazione. Bilanci a rischio
di STEFANO DE BIASE
IL COMUNE chiede il pagamento
dell’Ici alle scuole paritarie e ne nasce
una battaglia legale fatta di sentenze e ricorsi alla Cassazione. In ballo ci sono
290mila euro che l’amministrazione comunale ha già messo a bilancio, ma sui
quali la fondazione Aliotti e un altro ente
ecclesiale non si trovano affatto d’accordo. Secondo la visione degli uffici tecnici
e dell’assessore al bilancio Merelli, non
spetta l’esenzione sull’Ici per le scuole paritarie. E così hanno chiesto gli arretrati
fino al 2011 (l’ultimo anno in cui c’è stato il tributo, prima di essere sostituito
dall’Imu). Il Comune si fa forte della sentenza della Cassazione sul caso di due
scuole di Livorno, dove la Suprema Corte ha sancito che le scuole paritarie devono corrispondere il tributo. «Incassando
il pagamento delle rette – è il ragionamento della Cassazione – si ravvisa la potenziale sussistenza di un’attività commerciale». Ma non solo. Il Comune muove un altro appunto alle due fondazioni,
partendo dal presupposto che non gestiscono direttamente le scuole paritarie
ma le hanno date in affidamento ad una
cooperativa. Questo per gli uffici di palazzo Cavallo «fa venire meno l’esenzione
dal pagamento dell’Ici».
LA RICHIESTA del Comune rappresenta senza ombra di dubbio un brutto
colpo per le due fondazioni. La cifra totale di 290mila euro da corrispondere fra i
due enti cambia totalmente le carte in tavola nei rispettivi bilanci. E così è partito
subito il ricorso alla commissione tributaria provinciale. Le sentenze, ognuna
per una annualità specifica, hanno avuto
esiti diversi. In alcuni casi è stata data ra-
In breve
Confartigianato: un fondo
antiusura per le imprese
Arezzo
SEMPRE più imprese aretine finiscono
travolte dai debiti e dai fallimenti delle
aziende committenti. Confartigianato
propone adesso un: Fondo antiusura per
le imprese vittime dei «cattivi pagatori».
Vannetti: il sostegno consentirebbe ai
piccoli imprenditori di spezzare la catena
di sudditanza che li lega ai loro debitori.
La crisi non è ancora finita e ha
moltiplicato la presenza di gravissimi
problemi alle aziende virtuose».
Il pastificio Fabianelli
all’edizione 2016 di Cibus
Arezzo
ASSESSORE Alberto Merelli non ha dubbi sul fatto che il Comune abbia ragione
nel chiedere il pagamento dell’Ici alle scuole paritarie
ACCERTAMENTI
A breve il Comune inizierà
a controllare anche il mancato
pagamento dell’Imu per il 2012
gione alle fondazioni, in altre al Comune. In tutte le circostanze comunque c’è
stato il successivo appello alla commissione tributaria regionale a Firenze. La vicenda è arrivata fino in Cassazione, dove
al momento è stato espresso un parere favorevole alle motivazioni del Comune, rimandando il giudizio conseguente alla
commissione tributaria regionale.
«NOI STIAMO applicando la normativa vigente – spiega l’assessore al bilancio
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMyMy0wNS0yMDE2IyMjMjAxNi0wNS0yM1QxMjoyODoyNlojIyNWRVI=
Alberto Merelli – Ognuna delle parti sta
provando a fare valere le proprie motivazioni di fronte ai giudici, ma assieme agli
uffici crediamo che la sentenza della Cassazione sul caso di Livorno non lasci spazio a differenti interpretazioni».
Il fronte Ici rischia di non essere l’unico
motivo di contenzioso fra il Comune e le
fondazioni che gestiscono le scuole paritarie. Da palazzo Cavallo infatti non
escludono che possa iniziare una analoga
attività di accertamento per il mancato
pagamento dell’Imu a partire dall’annualità 2012. Riscontri che partiranno a breve visto che il Comune ha tempo fino a
cinque anni per chiedere il versamento
di tributi non pagati. E visto come è andata a finire con l’Ici, è molto probabile
che ne possa nascere una nuova battaglia
legale.
UN’EDIZIONE da ricordare, quella del
Cibus appena conclusa, con 72mila
visitatori di cui 16 mila operatori esteri e
2.200 top buyer; così è stata anche per
Pastificio Fabianelli che ha accolto
consensi e interviste. Cibus si riconferma
dunque la più importante manifestazione
dedicata al food italiano a livello
nazionale ed estero, con 3mila aziende.
Fabianelli era presente con le sue tre
linee di pasta Made in Italy.
Frazioni: la giunta ad Antria
San Polo, Puglia e Tregozzano
Arezzo
PROSEGUONO gli appuntamenti con i
cittadini organizzati dall’amministrazione
comunale, un’occasione di confronto sulle
tematiche che coinvolgono il territorio, in
particolare le frazioni.
Il filo diretto sarà stavolta con agli abitanti
di Antria, San Polo, Ca’ de Cio, Puglia e
Tregozzano, un bacino di utenza
importante a nord di Arezzo.
Appuntamento giovedì 26 maggio alle 21 al
Centro di aggregazione sociale L’incontro
di Tregozzano. Sarà presente l’intera
Giunta.