Rassegna 17-23 maggio 2016
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Rassegna 17-23 maggio 2016
RASSEGNA STAMPA 17 - 23 Maggio 2016 LETTERE E COMMENTI 23 Domenica 22 maggio 2016 DE TOMASO GIUSTIZIA TRIBUTARIA Scatoloni vuoti in convegnese L’iscrizione a ruolo di CARLO CIMINIELLO >> CONTINUA DALLA PRIMA T utto si fa per il territorio, tutto si fa per il suo sviluppo, anche quello che non si deve fare, a cominciare dalla carriera obliqua del relatore. Guai a non riverire questo magico suono (territorio, appunto), si rischia di passare per tipini più cinici di Nicolò Machiavelli (1469-1527) e Francesco Guicciardini (1483-1540) messi assieme. Che poi nessuno spieghi cosa davvero intenda o potrebbe fare sul serio per il territorio, pazienza. L’importante è evocarlo, omaggiarlo, esaltarlo. L’applauso scatterà più automatico di un selfie con Matteo Renzi. Al secondo posto, nella gerarchia terminologica da convegnite acuta, resiste il concetto di internazionalizzazione. Tutto va internazionalizzato. Tutto va rapportato all’estero. Tutto va costruito secondo logiche di internazionalizzazione. Qualunque cosa. Anche l’apertura di un bar sotto casa. Vuoi mettere, un caffé internazionale. Poi si scopre, nei fatti, che la voce Internazionale evoca (dopo il crollo del comunismo sovietico) solo le vicissitudini dei nerazzurri di Roberto Mancini e che dietro la sfida dell’internazionalizzazione si nascondono decine e decine di gite all’estero, per i papaveri del centro e della periferia, naturalmente a spese del misero (e fesso) contribuente italico. Comunque, avanti con l’internazionalizzazione. Tutti ve ne daranno merito. Ma non si può internazionalizzare senza disporre di uno staff adeguato. Di qui il successo mediatico di un vocabolo importato dalla terra di Sua Maestà britannica: governance. Non c’è convegno in cui un partecipante non sottolinei, immancabilmente, che è solo una questione di governance e che risolto questo problema tutta la locomotiva si rimetterà in moto. Solo che la traduzione sostanziale di governance non corrisponde alla traduzione letterale. Se tra gli anglofoni governance significa governo d’impresa o governo societario, tra gli italianofoni governance è un orpello linguistico che occulta una voluttà inconfessabile: lottizzazione. Cioè spartizione delle pol- trone. Una pratica piuttosto indecente volete, loro erano un drappello di acche della governance rappresenta l’an- chiappanuvole. Non avevano compreso titesi. Filosofica, innanzitutto. Sta di una cosa basilare: solo facendo squadra fatto che la governance ha realizzato il si crea una vera classe dirigente. Eppure miracolo: anche i più tosti fustigatori di loro erano e si definivano una classe pratiche oscene, di fronte ai propositi di pensante. Come hanno fatto a non pensana governance espressi da lorsignori, sarci? Ecco. Non avevano implementato abboccano come tonni sotto le reti del la sfida. Culturale. Raìs. E qui facciamo la conoscenza con il Attenzione, però. La governance può sesto e ultimo lato di questo esagono di risultare inadeguata o insufficiente sen- fonemi pronti all’uso: implementazione. za una strategia d’attacco e, soprattutto, Implementare proviene dall’inglese to senza il dovere, implement (real’imperativo calizzare, attuategorico di fare re), ma in itasquadra, fare siliano viene adostema, fare rete. perato con il siUna triplice gnificato di inesortazione, in crementare, agrigida sequengiungere, sviza, quasi semluppare. In efpre ripresa, dai fetti, quando si teleoperatori, tratta di svilupcome se fosse pare la fantasia, una sfilata di anche sul piano modelle semivelessicale, gli itastite sul red carliani non sono pet di Cannes. secondi a nesFare squadra, suno. Ma implefare sistema, famentare le inire rete è la chiaziative costituive di volta. Per sce la premessa chiudere il di- IL FENOMENO Nei convegni vizi e virtù dell’italiano irrinunciabile scorso e scateper sostenere il nare l’ovazione. Che poi l’auspicio non territorio, che - ovviamente - va insignifichi nulla o c’entri, nel discorso, ternazionalizzato sotto una nuova gocome Fabrizio Corona con la buona vernance che faccia sistema anche o educazione, chissenefrega. Chi oserà soprattutto per formare una nuova clasmai sostenere il contrario, e cioè che non se dirigente. La cui forma mentis, stabisogna fare squadra-sistema-e-rete, il vamo per dimenticarlo, dev’essere glocui brevetto va assegnato nientemeno cale. E, udite udite, deve contaminarsi. che a Luca Cordero di Montezemolo, Bum. A tempo scaduto è spuntata un’alattuale presidente di Alitalia? tra pietanza cult - la settima - dell’odierMa anche fare squadra è poco, se la no menù linguistico: contaminazione. manovra non mira a creare una nuova Scusateci se ci era sfuggita. classe dirigente. Ben detto. Il Paese si Ma il convegnese è inesauribile come salva solo con una nuova classe di- l’ex Cavaliere con le olgettine. Ogni rigente partorita dallo spirito di squadra giorno s’accoppia con il politichese per dei suoi illuminati ostetrici. Qui siamo produrre più banalità e pigrizie mentali davvero al culmine, al raccolto finale del di Massimo Catalano (1936-2013), il teragionamento. La questione della classe lepropalatore di ovvietà scovato da Rendirigente, in Italia, ha angosciato per- zo Arbore per Quelli della notte. L’imsonalità del calibro di Giuseppe Mazzini portante è che la parola continui a (1805-1872) e Antonio Rosmini nascondere il pensiero. (1797-1855), Benedetto Croce (1866-1952) e Giuseppe De Tomaso Gaetano Salvemini (1873-1957). Ma che [email protected] SORINO Tutto il peso sui nonni >> CONTINUA DALLA PRIMA includere quelli dotati di assegni da centomila euro in su. Qui però ci si scontra con uno dei tabù più duri a morire: i diritti acquisiti. Si tratta di privilegi, in molti casi, eppure ritenuti uando in ogni città erigeremo un monumento dedicato intangibili da diversi parlamentari, a difesa dei propri viai nostri nonni, sarà troppo tardi. Hanno dato e danno talizi. tanto. Troppo. Il punto non è togliere ai ricchi per dare ai poveri, semAbbiamo quindi uno stravagante e squilibrato sistema soplificando demagogicamente. Ma pensare invece a tutte le ciale, tutto domestico, laddove manca quasi del tutto un welfare distorsioni introdotte nei decenni, a cominciare dalle baby statale. Scarsi e spesso inadeguati gli asili nido e in generale il pensioni per finire a un sistema retributivo spesso ingiusto. sostegno alle madri lavoratrici è quasi nullo. Scadente l’asMolti assegni vengono tuttora calsistenza pubblica per i disoccupati. colati con l’ultimo stipendio percepito, Basti pensare al fallimento dei centri il più sostanzioso, a volte grazie a per l’impiego. promozioni ottenute poco prima delle L’unico pilastro sociale è quello predimissioni. È grazie a vari «trucchi» e videnziale. Resiste ancora, benché con benevolenze che oggi molti ricevono una contabilità barcollante, nonostancifre di gran lunga superiori ai conte i paletti introdotti dalla legge Fortributi versati. La maggioranza dei nero: resta in bilico perché cresce giovani d’oggi sembra destinata invece l’aspettativa di vita e quindi il numero a non raggiungere neppure una modelle pensioni in essere, ma non audesta pensione. menta in pari misura, la cifra dei Un’equa soluzione dovrebbe essere lavoratori, come ha certificato l’ultima perseguibile. Il presidente dell’Inps, fotografia scattata dall’Istat. Tito Boeri, ha immaginato un ricalcolo Essendo un sistema previdenziale a di tutte le pensioni con il metodo ripartizione, dove i contributi dei lacontributivo, poi, di fronte a difficoltà voratori attivi pagano gli assegni di tecnico-operative, ha ripiegato su un quiescenza, questi dati non lasciano contributo di solidarietà a carico delle presagire nulla di buono sulla solidità pensioni più ricche. Apriti cielo. Una dell’Inps e degli altri enti con analoghe valanga di ricorsi è pronta a somfunzioni. mergere i tribunali. Il paradosso è che un apparato coL’obiettivo di Boeri resta quello di struito, in tutto il mondo, per garantire PENSIONATI Fungono da ammortizzatori sociali varare un’operazione di equità e di protezione economica a soggetti demoderno welfare: cominciare a sanare una frattura geneboli, gli anziani usciti dal lavoro, in Italia finisce per fungere da razionale che è causa primaria del divario fra noi e il resto ammortizzatore sociale; delegando di fatto compiti di red’Europa e costringe i giovani a chiedere aiuto agli anziani. distribuzione, proprio ai soggetti che dovrebbe tutelare, i Finora tuttavia questa iniziativa di giusto riequilibrio ha pensionati. trovato davanti a sé soltanto le barricate dei diritti acquisiti. Come può durare un sistema dove i giovani fino a 35 anni Per quanto tempo ancora un Paese potrà reggersi sulle fragili restano - sei su dieci - in famiglia, sia non potendo contare su un spalle dei nonni? lavoro redditizio, sia fidando nell’iperprotezione familiare? Ovviamente, quando parliamo di soggetti deboli, è difficile Benedetto Sorino Q VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMyMy0wNS0yMDE2IyMjMjAxNi0wNS0yM1QxMjozODoxMlojIyNWRVI= e il liquidatore L a responsabilità del liquidatore per i debiti fiscali di una società estinta è soltanto sussidiaria. Innanzitutto, il Fisco, per poter azionare l’art. 36 dpr 602/73, prima di rivolgersi al liquidatore, «deve aver preventivamente e necessariamente iscritto a ruolo l’imposta» a carico della società. E inoltre deve dimostrare che il manager era in carica alla chiusura del bilancio finale. Lo ha stabilito, con lucido rigore, la quinta sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8334/2016 (Pres. : Di Amato; Rel. Cricenti). LA VICENDA - Una società, a seguito di una rapina subita, aveva maturato un indennizzo assicurativo per 1 miliardo e duecento milioni di vecchie lire. Secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza, il premio così incassato non sarebbe stato dichiarato, ma sottratto al reddito d’impresa. Conseguentemente l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento a carico del liquidatore, recuperando sia la vecchia Irpeg che l’Irap e irrogando le relative sanzioni. Il liquidatore proponeva quindi ricorso, contestando innanzitutto le ragioni che avevano portato l’Agenzia delle Entrate a ritenere che egli fosse ancora il liquidatore di fatto. E inoltre eccepiva, tra le altre, l’inapplicabilità dell’art. 36. Sia la Commissione provinciale che quella regionale respingevano il ricorso aderendo alle ragioni dell’Ufficio. La Suprema corte, invece, ha accolto le doglianze del contribuente cassando la sentenza dei giudici di appello. LA SENTENZA - Circa la denuncia del ricorrente sulla violazione dell’art. 36, c. 1 dpr 602/73, i giudici della Cassazione hanno ritenuto che la norma prevede una «responsabilità sussidiaria» «soltanto nei casi in cui le imposte siano state iscritte a ruolo, ed il liquidatore abbia comunque esaurito le disponibilità senza pagare i debiti tributari». In buona sostanza, dovevano sussistere già i crediti dell’Erario, tuttavia non onorati dal liquidatore. Gli Ermellini hanno quindi censurato la sentenza di secondo grado laddove non ha accertato se, prima di agire verso il liquidatore, l’Agenzia «avesse già iscritto a ruolo» le pretese impositive in capo alla società, così come prevede la norma: «Va riaffermata la regola per cui la responsabilità del liquidatore può essere affermata solo se i crediti fatti valere dall’erario nei suoi confronti siano stati previamente iscritti a ruolo». Per giunta la Cassazione ha ritenuto violato l’art. 36 dpr 602/73 anche sotto l’ulteriore profilo del dato temporale della carica di liquidatore. Secondo i giudici, infatti, «la decisione impugnata ha ritenuto la sussidiaria responsabilità del ricorrente sulla base del fatto che costui era liquidatore quando è stato incassato l’indennizzo, ritenendo irrilevante verificare se il ricorrente avesse mantenuto tale qualifica al momento in cui si sono verificati i presupposti di imposta, ossia chiusura del bilancio e dichiarazione dei redditi». Il liquidatore, invece, «può ritenersi sussidiariamente responsabile non se era in carica quando la società ha incassato la somma, ma se era in carica quando il bilancio si è chiuso, con iscrizione dunque dell’incasso, e quando è stata fatta la dichiarazione dei redditi». E ciò in ragione del fatto che il momento qualificante la sussistenza del debito erariale e della responsabilità del liquidatore va ricercato nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale e della iscrizione in bilancio. È a tali elementi temporali che «va quindi correlata la condotta eventualmente omissiva, o di occultamento della somma, e non quando questa viene incassata». CONCLUSIONI -La sentenza in commento ha opportunamente ribadito alcuni consolidati principi, affermati anche dalle Sezioni Unite della Corte Suprema, in relazione alla vicenda dei debiti erariali di una società estinta rimasti insoluti. La Cassazione ha infatti già avuto modo di sottolineare in diverse occasioni che, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la responsabilità del liquidatore, prevista dall’art. 36 del D.P.R. 602/73, ha una funzione «sussidiaria», in quanto è esercitabile a condizione che i tributi a carico della società siano stati «iscritti a ruolo», che abbiano quindi acquisito «certezza legale» e che non siano stati soddisfatti con le attività di liquidazione. E sul liquidatore incombe soltanto l’onere di provare l’insussistenza dei presupposti del debito ovvero l’incertezza del debito stesso, mentre il Fisco deve comunque provare di aver «previamente» iscritto i relativi crediti quantomeno in ruoli provvisori in capo alla società, dei quali può pretendere il pagamento in via «sussidiaria» nei confronti del liquidatore, alle condizioni previste dall’art. 15 del citato decreto. In sostanza, è da ritenersi ormai consolidato l’orientamento per cui la responsabilità, sia nei confronti del socio che nei confronti del liquidatore per i debiti erariali rimasti insoluti in capo a una società estinta, è esercitabile, tra le altre, a condizione che sia certa «l’esistenza e la definitività del debito tributario». Tra le altre si annotano le sentenze della Cassazione n. 6477/86 e 4765/89. In altri termini, la mera pretesa tributaria per potersi qualificare quale «credito» concretamente esigibile dal Fisco deve essere dapprima accertata. Cioè necessita di un atto impositivo specifico con cui l’amministrazione finanziaria fa valere la propria pretesa nei confronti della società. NORDBARESE PRIMO PIANO I III Mercoledì 18 maggio 2016 IL CONTENZIOSO LA DIFESA DEL COMUNE GLI INCARICHI La lista servirà ad individuare a chi affidare incarichi nei casi in cui non sia possibile utilizzare le risorse interne TRANI . . . Un albo di professionisti per il contenzioso comunale Trani, impossibile per il dirigente seguire tutti i ricorsi NICO AURORA l TRANI. Il Comune di Trani ricorrerà ad un albo di professionisti di fiducia dell’ente per il biennio 2016-2017, utile all’individuazione di professionalità cui affidare incarichi relativi al contenzioso tributario nei casi in cui non sia possibile fare ricorso alle risorse interne. Sarà il dirigente dell’Area finanziaria, Grazia Marcucci, ad emanare un apposito avviso pubblico con una serie di requisiti richiesti: titolo di studio; iscrizione all’albo abilitante all’assistenza tecnica presso le commissioni tributarie provinciali e regionali; curriculum professionale che specifichi in modo dettagliato le esperienze professionali maturate nel settore del contenzioso tributario nell’ambito dei tributi locali, eventuali titoli di specializzazione, docenze e pubblicazioni, partecipazione a corsi professionali, stage e convegni in materie inerenti il settore dei tributi locali e del contenzioso tributario». La decisione della giunta nasce dopo avere preso atto del fatto che sono pervenuti al Comune di Trani numerosi ricorsi in materia tributaria, per un valore delle pra- diazione per gli enti locali». Non va dimenticato, peraltro, che l’Area finanziaria del Comune sta accentuando l’azione di recupero dei crediti che il Comune vanta presso i contribuenti: da ottobre a dicembre 2015 sono stati emessi avvisi di accertamento omessi o parziali pagamenti: Ici 2010, per 718.000 euro; Tarsu dal 2010 al 2012, per 173.000 euro; Ici 2012 (con ruolo coattivo tramite Equitalia) per 820.000 euro. A marzo 2016 sono partiti altri avvisi: Ici 2011, per 674.000 euro; omessa denuncia Tarsu dal 2010 al 2012, per 121.000 euro; Tares 2013, per 1.417.000 euro. Il contenzioso tende quindi a crescere. AVVOCATI Nasce l’albo tiche pari ad oltre 270mila euro, ma, per oltre cinquanta ricorsi, si è reso necessario che l’ente si costituisse in giudizio. L’esecutivo, a settembre 2015, aveva autorizzato il dirigente alla costituzione in giudizio in ambito tributario di primo e secondo grado, con mandato alla rappresentanza e difesa tecnica del Comune di Trani davanti alla Commissione tributaria provinciale e regionale di Bari, mediante deposito di note difensive ed illustrative, proposte di adesione, conciliazione, impugnazione di sentenza, conferendole ogni più ampia facoltà. Di volta in volta, il dirigente è stato autorizzato a costituirsi in giudizio per vari contenziosi nei mesi di settembre, dicembre, marzo, maggio e giugno. In ciascuna occasione, «nelle more della riorganizzazione dell’Ufficio tributi tramite risorse umane aggiuntive ed ottimizzazione di quelle già esistenti». Proprio oggi, mercoledì 18 maggio, il Comune dovrà nuovamente difendersi presso la Commissione tributaria di Bari e, per l’occasione, il dirigente ha incaricato un consulente esterno per la rappresentanza dell’ente. Da qui la necessità di formare un albo di professionisti di fiducia per il biennio 2016-2017, «poiché non è possibile gestire in house tutto il contenzioso tributario pendente anche per l’effetto dell’introduzione degli istituti del reclamo/me- VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxOC0wNS0yMDE2IyMjMjAxNi0wNS0xOFQxMjo0ODoxOVojIyNWRVI= . . . MATINELLE Le spiaggia inaccessibile ne zona delle villette Accessi al mare impossibili ecco come salvare Matinelle Presentato un progetto per la riqualificazione COMUNE Troppi contenziosi in arrivo l TRANI. Negli anni, attraverso varie amministrazioni comunali, abbiamo denunciato su queste pagine la problematica della mancanza degli accessi pubblici al mere, soprattutto sul litorale sud. Ora ci sarebbe un’opportunità per restituire ai cittadini la fruibilità del tratto di costa in contrada Matinelle con comodi accessi al mare. Di cosa si tratta: un tempo il nostro vecchio Piano regolatore generale consentiva la costruzione di villini nell’area nota come “Matinelle”. Concessioni Edilizie singole e qualche piano di lottizzazione hanno modificato la configurazione dell’area (oggi tipizzata come Cp/29) attraverso la costruzione di ville e villini privi di un assetto urbanistico definito ed organico, di strade e stradine sterrate o asfaltate tracciate in base a servitù di passaggio o accordi privati tra i frontisti e talvolta di nuova costruzione. Tutto ciò ha generato modificazioni che non hanno tenuto conto del contesto paesaggistico e ambientale, visto che siamo su un’area che affaccia su uno dei tratti di costa più belli della città, con belle visuali che si aprono verso il mare e che per queste ragioni avrebbero meritato più attenzione da parte di tutti. Oggi siamo bloccati da strumenti urbanistici e paesaggistici, ed in particolare dal Pug il quale ha partorito un comparto Cp/29 in cui sono stati riuniti in un unico contesto urbanistico aree antropizzate il cui edificato è frutto di licenze, concessioni edilizie e permessi di costruire, lottizzazioni autorizzate ed eseguite, e restante superficie libera in cui la proprietà è frazionata sino a qualche decina di metri quadrati: tutto questo allo stato non lascia intravedere nessuna possibilità di recupero e riqualificazione di questo “fritto misto urbanistico”. Circa tre anni fa l’ing. Matteo Precchiazzi di Trani e l’ing. Rosario Mastrototaro di Bisceglie, coinvolti da alcuni privati ma soprattutto motivati come cittadini, avviarono una prima ricostruzione dello stato di fatto nell’ottica di proporre una soluzione che avesse concrete possibilità di riqualificare l’area per restituirla alla sua naturale vocazione. L’inizio di questa attività fu accolta positivamente dalla maggior parte dei proprietari, i quali affidarono incarico ai due tecnici di elaborare un progetto di riperimetrazione. Il progetto elaborato e depositato all’Ufficio tecnico comunale propone una suddivisione dell’area in quattro subcomparti, lasciando quale invariante progettuale sull’intera area del Cp/29 lo studio della viabilità nuova e di Pug, i parcheggi, gli standards ed il rispetto delle distanze da manufatti o aree soggette a vincolo e/o tutela. Questa proposta pare offra sia una concreta opportunità di recupero di circa 800 m di costa, la più bella di tutto il nostro litorale, e sia la possibilità di avviare attività progettuali di recupero della falesia, di sistemazioni a verde, costruzione di attrezzature per lo sport e tempo libero, piste ciclabili e quanto altro previsto dal Pug. Ora spetta all’amministrazione valutare se cogliere o meno questa opportunità per una concreta riqualificazione. Lucia De Mari 40 I M P O S T E E TA S S E Mercoledì 18 Maggio 2016 Per la Ctr Sicilia l’Agenzia deve fare la riassunzione Fallimenti, liti ko Si estingue il processo tributario DI I VALERIO STROPPA l fallimento della società nel mezzo di un contenzioso con il fisco estingue il processo. Se l’Agenzia delle entrate ha interesse a proseguire la lite nei confronti del curatore fallimentare, deve presentare al presidente di sezione della commissione tributaria un’apposita istanza di riassunzione, entro sei mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’evento interruttivo. Senza quindi attendere che sia il giudice tributario a dichiarare lo stop. Viceversa la causa si chiude automaticamente. È quanto ha stabilito la Ctr Sicilia, sezione staccata di Catania, con le sentenze n. 1853/34/16 e 1854/34/16, depositate lo scorso 11 maggio. Le pronunce si discostano dall’orientamento che vede come necessaria la comunicazione di interruzione del processo da parte del giudice tributario, ritenendo sufficiente la conoscenza della controparte dell’avvenuta dichiarazione di fallimento (dies a quo del termine di riassunzione). Il caso riguardava una società attiva nel settore biomedicale. La Guardia di finanza, prima, e l’Agenzia delle entrate, poi, contestavano la presenza di una stabile organizzazione occulta, in quanto l’operato dell’impresa non era ritenuto configurabile nell’esercizio di un rapporto commissionario/committente con l’estero, bensì costitutiva una vera e propria attività commerciale (distribuzione e vendita in proprio di beni). I relativi redditi, a parere dei verificatori, dovevano pertanto essere tassati in Italia e non in Olanda. Valore dell’accertamento per gli anni 2003 e 2004 circa 12 milioni di euro, comprensivi di sanzioni e interessi. Nel 2011 la società contribuente otteneva ragione in primo grado dalla Ctp di Catania. L’ufficio appellava la sentenza. Ma nel dicembre 2014, nelle more del giudizio di secondo grado, la società falliva. Nell’udienza in Ctr del maggio 2016, quindi, la parte privata chiedeva la chiusura del processo, a seguito della mancata riassunzione nei termini da parte dell’amministrazione finanziaria. Tesi che trova concordi i magistrati etnei, secondo i quali «a differenza di quanto accadeva prima della riforma della legge fallimentare del 2006/2007, ai sensi dell’articolo 43 l.f., l’effetto interruttivo opera di diritto dal momento stesso in cui viene pubblicata la sentenza dichiarativa di fallimento». Per evitare l’estinzione della controversia, quindi, l’ufficio deve riassumere la causa entro sei mesi. Ma tale termine decorre «dal giorno in cui è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima» e non da quando viene dichiarato in pubblica udienza o per iscritto dal difensore del contribuente ai sensi dell’articolo 40 del dlgs n. 546/1992. La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/ documenti Decreto canone Rai, rinviata pubblicazione Il decreto sul canone rai inciampa in errori formali con la conseguenza che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è rinviata di almeno 10 giorni. Il decreto del 13 maggio del ministero dello sviluppo economico, con le disposizioni attuative, sul pagamento del canone rai, in bolletta elettrica da luglio, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, è arrivato negli uffici della Gazzetta Ufficiale il tempo strettamente necessario per essere rispedito al mittente, a causa di un errore riscontrato nella cosiddetta formula terminativa cioè lo schema di scrittura che un provvedimento deve avere per non incorrere in vizi formali. I redattori della Gazzetta Ufficiale sono stati costretti, quindi, a rispedire il testo, per un nuovo iter di passaggi formali, dai diversi uffici, tra cui la Corte dei conti. La più immediata conseguenza è che la pubblicazione non si avrà se non prima della fine della prossima settimana. Intanto, i contribuenti che avevano interesse a autocertificare l’esenzione al pagamento del canone, dovuta principalmente al non possesso dell’apparecchio televisivo, hanno inviato, entro il 16 maggio, il modulo messo a disposizione dell’Agenzia delle entrate. Ora, per i ritardatari, è aperta la finestra fino al 30 maggio. L’invio entro questa data comporta, però, il pagamento, nella bolletta di luglio, dei primi sei mesi di abbonamento 2016. L’Agenzia delle entrate sta procedendo alla conta dei contribuenti senza televisione. Le domande potevano essere presentate sia in via telematica sia attraverso la posta ordinaria. Una volta raccolti i dati, l’Agenzia deve attendere la pubblicazione del decreto. A far data dalla pubblicazione, infatti, dovrà trasmettere le informazioni all’Acquirente Unico che, a sua volta, entro il 30 maggio, dovrà rigirare le informazioni alle società di utenze elettriche. Queste ultime dovranno provvedere a fari i dovuti riscontri per evitare di attribuire in fattura pagamenti non dovuti del canone rai Cristina Bartelli LA RICERCA SUL DNA CI HA PORTATO SULLA STRADA GIUSTA. CON IL TUO 5XMILLE POTREMO ARRIVARE PRESTO IN FONDO. Grazie alle conoscenze sul DNA, oggi siamo in grado di capire meglio e curare in modo più mirato tumori, malattie cardiovascolari e neurodegenerative. Per il futuro, è sempre la ricerca sul DNA che promette gli esiti migliori in termini di possibilità di cura. Marco Annoni, ricercatore sostenuto da Fondazione Umberto Veronesi nel 2014. DESTINA IL TUO Grazie al tuo 5xMILLE, la Fondazione Umberto Veronesi può sostenere i ricercatori più meritevoli che operano in Italia. Aiutare la ricerca è l’unico modo per arrivare a risultati efficaci, il più presto possibile. 5XMILLE ALLA FONDAZIONE UMBERTO VERONESI. CODICE FISCALE 5x1000.fondazioneveronesi.it Prendi nota del Codice Fiscale o fotografalo con il tuo smartphone e riportalo sulla dichiarazione dei redditi nello spazio Finanziamento Ricerca scientifica e Università. VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxOC0wNS0yMDE2IyMjMjAxNi0wNS0xOFQxMjo0NDoxNlojIyNWRVI= I M P O S T E E TA S S E Martedì 17 Maggio 2016 37 Secondo la Ctr di Bari non si sospende l’esecuzione per l’eventuale compensazione Rimborso Iva a lunga gittata Ne hanno diritto i soci di un’impresa fuori dal registro DI VALENTINO GUARINI E GIOVANNI CATALDI L’ accertamento notificato alla società cancellata dal registro delle imprese è inesistente e in ipotesi di richiesta di rimborso del credito Iva della società da parte dei singoli soci dopo la sua cancellazione, la presenza di un presunto debito radicato su di un atto impositivo giuridicamente inesistente, non sospende l’esecuzione del rimborso per l’eventuale compensazione ai sensi dell’art. 28-ter, dpr 602/73. È il principio espresso dalla Commissione tributaria regionale di Bari, con sentenza 27/4/2016, n. 1072. I soci di una società di persone impugnavano il rifiuto espresso, opposto dall’Agenzia delle entrate all’istanza di rimborso del credito Iva per 19.406 euro da loro presentata. L’istanza era giustificata dalla cessazione dell’attività cui seguiva la cancellazione dal registro imprese. Il diniego traeva origine dall’esistenza di un carico erariale definitivamente accer- tato nei confronti della società di 30.826,86 euro, rinveniente da un avviso di accertamento alla stessa notificato in data 6 dicembre 2008. Il rimborso del credito, per l’ufficio, doveva ritenersi sospeso ai sensi dell’art. 28-ter, dpr 602/73, per l’eventuale compensazione. La Ctp, rilevando che l’accertamento era stato notificato a un soggetto giuridicamente inesistente e che per «consolidata giurisprudenza i creditori insoddisfatti possono rivalersi sui soci, per cui l’avviso di accertamento sarebbe stato valido solo se notificato singolarmente agli stessi in quanto tali», riteneva che la sospensione non poteva avere luogo e che la richiesta di rimborso era pienamente legittima. Ricorreva in appello l’Agenzia, ritenendo violato da parte dei primi giudici l’art. 112 cpc in quanto per un verso si erano pronunciati sull’accertamento nei confronti della società che non era oggetto del giudizio, e per l’altro avevano omesso di pronunciarsi sulla legittimità del procedimento di sospensione. La Ctr con ri- Capacità fiscale, restyling negli enti Stanno per approdare in Gazzetta Ufficiale i nuovi parametri che misurano la capacità fiscale dei comuni delle regioni ordinarie. È in corso di pubblicazione, infatti, il decreto del Mef 13 maggio 2016, che integra il precedente dm 11 marzo 2015 e la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e aggiorna di conseguenza i valori. Essi tengono conto delle modifiche alla normativa su Imu e Tasi apportate dalla legge di Stabilità 2016 e allineano la base dati all’anno 2013, ai fini di un utilizzo congiunto di capacità fiscali e fabbisogni standard al medesimo anno. Peraltro, i nuovi parametri sono già stati utilizzati ai fini del riparto del fondo di solidarietà comunale 2016. Più precisamente, la distribuzione della parte storica del fondo (che quest’anno vale circa 2 miliardi) è stata effettuata per il 30% proprio in base alla differenza fra capacità fiscali e fabbisogni standard, mentre il restante 70% ha seguito la distribuzione dei trasferimenti storici. Nel 2015 il rapporto fra le due quote era 80 a 20, mentre dal 2017 i pesi diventeranno 60 e 40, per poi assestarsi a 45 e 55 dal 2018. Ciò dimostra la crescente rilevanza di tali meccanismi, che nei prossimi anni orienteranno una percentuale crescente di risorse. Non a caso, anche quest’anno, come nel 2015, è stato introdotto un «correttivo statistico» per ridurre i differenziali negativi più rilevanti tra la dotazione standard e quella storica, con un occhio di riguardo per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti e a quelli istituiti mediante fusione (si veda ItaliaOggi del 19/3/2016). Per i prossimi anni, il problema è destinato a riproporsi su scala più ampia, riscoprendo una logica «federalista» che sembrava ormai superata. Matteo Barbero guardo al primo motivo, riteneva incomprensibile l’eccezione formulata dall’ufficio dato che lo stesso si era peritato di sollevare la questione relativa alla definitività dell’accertamento. Con riguardo al motivo residuo, i giudici rilevavano che la società cancellata non poteva più essere destinataria di un avviso di accertamento con la conseguenza «della cessazione della sua capacità processuale, il cui difetto originario è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità (Cass. 21188/2014)», ritenendo che il debito tributario fosse sorto successivamente alla sua cancellazione dal registro delle imprese e che lo stesso non fosse mai stato opposto ai soci della società ai sensi dell’art. 2495 secondo comma cpc, e che, quindi non potesse essere oggetto di compensazione ex art. 28-ter dpr 602/73. Il Giudice dell’appello rigettando il ricorso, ha affermato che il credito non poteva essere assoggettato ad alcuna restrizione, «neanche sospensiva», confermando l’obbligo del rimborso. Equitalia crea lo sportello per chi ha più di 65 anni Un nuovo canale di dialogo per i contribuenti che si rivolgono a Equitalia. Da ieri è partito in alcuni sportelli il servizio «+65», il nuovo progetto voluto dall’amministratore delegato del gruppo, Ernesto Maria Ruffini, per una sorta di corsia preferenziale riservata alle persone con più di 65 anni di età e ai loro coniugi. Il nuovo canale di assistenza, che entro luglio sarà esteso a tutte le province, parte in via sperimentale a Roma (sportello di viale Togliatti) Treviso, Pordenone, Cuneo, Firenze, Cagliari, Viterbo, Benevento, Campobasso, Matera e Bari. Il servizio «+65» sarà svolto nei consueti orari di apertura delle sedi di Equitalia all’interno dello «Sportello Amico» che fornisce assistenza mirata a casi particolari. Allo sportello «+65» è possibile eseguire tutte le operazioni, esclusi i pagamenti che possono essere effettuati, oltre che alle casse di Equitalia, anche all’esterno utilizzando gli altri canali a disposizione: uffici postali, sportelli bancari, punti Sisal e Lottomatica, tabaccai, sito internet www.gruppoequitalia.it. Il progetto è destinato agli over 65 che rappresentano circa il 10% dei 5 milioni di contribuenti che nel 2015 hanno fatto visita ai 203 sportelli del gruppo in Italia e vuole essere un ulteriore passo verso il continuo miglioramento del rapporto tra Equitalia e i cittadini, pensato anche per venire incontro alle esigenze di chi ha minore familiarità nell’uso degli strumenti digitali. BREVI Le entrate tributarie e contributive nel primo trimestre 2016 evidenziano nel complesso un aumento del 2% (+2.971 milioni di euro) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Il dato tiene conto dell’aumento del +2,1 (+1.883 milioni di euro) delle entrate tributarie e della crescita delle entrate contributive del + 2% (+1.088 milioni di euro). Lo ha reso noto ieri il dipartimento delle finanze. L’importo delle entrate tributarie comprende anche i principali tributi degli enti territoriali e le poste correttive, quindi integra il dato già diffuso con la nota del 5 maggio scorso. Sul sito del dipartimento è altresì disponibile il report delle entrate tributarie internazionali del mese di marzo 2016, che fornisce l’analisi dell’andamento tendenziale del gettito tributario per i principali paesi europei, sulla base delle informazioni diffuse con i «bollettini mensili» di Francia, Germania, Irlanda, Portogallo, Regno Unito e Spagna. – TTIP) presso la Sala lettura istituita al ministero dello sviluppo economico. Lo rende noto il Mise. La Sala lettura, ubicata presso la sede ministeriale di Via Veneto 33 a Roma, sarà aperta dal lunedì al giovedì. Sono previsti due turni al mattino e due al pomeriggio. Confedilizia plaude all’annuncio del viceministro delle infrastrutture Riccardo Nencini che ha comunicato l’intenzione del governo di procedere a un ambizioso piano casa, fondato anzitutto sul recupero del patrimonio edilizio pubblico esistente. Giorgio Spaziani Testa puntualizza che «per essere completo, però, il piano del governo non deve dimenticare di prevedere incentivi per la locazione privata, che in Italia rappresenta da tempo la risposta più efficiente alla richiesta di immobili in affitto. A tal fine, l’unica strada è quella che, sempre oggi, indica - dalla maggioranza - il presidente della Impegno ad attuare con compeCommissione lavoro del senato tenza e preparazione il nuovo comMaurizio Sacconi, e cioè quella di pito che il parlamento ha affidato porre un tetto più basso alla tasall’avvocatura: quello di assistere Giorgio Spaziani Testa sazione patrimoniale Imu-Tasi i conviventi di fatto che intendano stipulare un contratto di convivenza. Il Consiglio na- da parte dei comuni. Senza questo elemento, qualsiasi zionale forense esprime apprezzamento per la scelta del piano casa partirebbe monco». parlamento di affidare anche agli avvocati il compito di stipulare i contratti di convivenza di disciplina dei Assilea - Associazione italiana leasing ha diffuso i rapporti patrimoniali tra due conviventi. «Questa ri- dati del primo quadrimestre 2016: stipulati 134.836 conoscimento impegna ulteriormente la responsabilità contratti per un importo di 5,7 miliardi di euro degli avvocati nel rendere un servizio competente ed (+13,1%). Il positivo andamento dell’indice di produefficiente e fare in modo che le nuove tutele riconosciute zione industriale in macchinari e attrezzature (+7,3%), dall’ordinamento ai propri cittadini possano effettiva- registrato a marzo 2016, conferma l’efficacia delle mente dispiegarsi. L’avvocatura istituzionale promuo- misure agevolative previste dal governo per stimolare verà iniziative formative e organizzative affinché ciò la ripresa economica e l’analisi dell’andamento della locazione finanziaria è utile a misurarne l’impatto sul possa realizzarsi», si legge in una nota. ciclo economico. Crescono fortemente i due principali A partire dal prossimo 30 maggio i parlamentari e i comparti del leasing, entrambi in trend positivo già funzionari governativi potranno prendere visione dei dal 2014: l’auto, con oltre 2,46 miliardi di euro erogati documenti riservati relativi all’Accordo di partenaria- segna un +24% sul primo quadrimestre 2015, lo struto transatlantico per il commercio e gli investimenti mentale, con poco meno di 2,1 miliardi di euro mette (Transatlantic Trade and Investment Partnership a segno un +8,77% in valore. VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxNy0wNS0yMDE2IyMjMjAxNi0wNS0xN1QxNDozOTowMlojIyNWRVI= I M P O S T E E TA S S E Martedì 17 Maggio 2016 39 Ctr Lombardia: non si deve tenere conto dei valori tra il 25/10/2001 e il 25/11/2006 Successioni, imposta interrotta Non rilevano i beni donati nel periodo di non vigenza DI GIORGIO BRUGHERA N el computo dell’imposta sulle successioni e donazioni, non rileva il valore dei beni donati tra il 25/10/2001 e il 25/11/2006, periodo di non vigenza dell’imposta. Ad affermarlo è la sentenza 2215/36/2016 della Ctr Lombardia, depositata il 14/4/2016, che conferma la sentenza 1342/25/2015 della Ctp di Milano. IL CASO A seguito di una donazione tra genitore e figlio nell’anno 2008, veniva emesso avviso di rettifica del calcolo dell’imposta, con irrogazione delle relative sanzioni, avente come motivazione il fatto che la franchigia di 1.000.000 di euro, prevista dal comma 49, dell’art. 2 dell’allegato alla legge 286/2006, si era parzialmente consumata a seguito di due precedenti donazioni avvenute nel 2006 (maggio e luglio). A sostegno dell’atto impositivo era posta la circolare 3/E del 2008, che ne asseriva il consumo in base all’art. 57 (coacervo), dlgs 57 Tus, le donazioni effettuate 346/90 (Tus). Contro tale atto nel periodo 25 ottobre 2001 – i contribuenti ricorrevano alla 25 novembre 2006 (26/11/2006, Ctp di Milano eccependo, tra data di pubblicazione della legge 286/2006 di l’altro, il principio conversione del dl dell’irretroattività 262/2006, che ha della norma triLa sentenza reintrodotto l’imbutaria e la non schiude la posta sulle liberavigenza, al tempo porta alla lità) avevano codelle due prime possibilità di munque prodotto donazioni, di tutrichiedere un l’effetto di consuta la normativa, rimborso mare le franchicomprese le norgie previste dalla me riguardanti nuova normativa la franchigia e il coacervo. La Ctp accoglieva i sulle successioni e donazioni. ricorsi riuniti. L’Agenzia adiva La Ctr afferma recisamente la Ctr Lombardia, riproponen- che “… le liberalità operate do i motivi contenuti negli av- dal 25/10/2001 fino all’entravisi impugnati e nelle difese di ta in vigore dell’art. 2, commi da 47 a 53, del dl 262/2006, primo grado. che ha reintrodotto l’imposta in esame, non rientrano tra LA SENTENZA La Ctr, con una sentenza di quelle contemplate dall’art. portata innovativa, ha statuito 57 del dlgs n. 346/1990… in che la franchigia non si consu- quanto detta norma, indivimi a seguito delle donazioni duando nell’intero patrimonio effettuate nel periodo di non donabile (o successibile) la vigenza del dlgs 346/90 (Tus). capacità contributiva costituRicordiamo che l’interpreta- zionalmente rilevante, non può zione dell’Agenzia, contenuta attrarre anche la porzione del nella circolare 3/E del 2008, patrimonio donato (o caduto in asseriva che, in base all’art. successione) nel periodo in cui GIUDIZI TRIBUTARI/SENTENZA DELLA CTP DI PAVIA Compensi a tassazione separata I compensi percepiti dai giudici tributari componenti delle Commissioni tributarie costituiscono redditi I compensi ricevuti dai giudici delle Commissioni assimilati a quelli di lavoro tributarie sono assimilati a quelli di lavoro dipendente; indipendentedipendente, per cui i compensi relativi a periodi mente dall’interpretazione autentica del legislatore di precedenti scontano la tassazione separata. cui all’articolo 39 della legge n. 111/2011, anche i compensi relativi al periodo d’imposta precedente a quello di Qualora il contribuente avesse dichiarato questi corresponsione sono soggetti compensi assoggettandoli alla tassazione a tassazione separata. Lo ha stabilito la sezione seconda ordinaria, avrebbe diritto al rimborso delle imposte della Commissione tributapagate a norma dell’articolo 38 del dpr n. 602/73 ria provinciale di Pavia nella nei modi e termini previsti sentenza n. 164/2/2016, depositata in segreteria il 23 50, comma 1, lettera f) del Tuir n. marzo scorso. La vertenza 917/86, i compensi corrisposti ai nasce dall’impugnazione membri delle commissioni tributadel silenzio rifiuto dell’amrie costituiscono redditi assimilati ministrazione finanziaria a quelli di lavoro dipendente. Ne sull’istanza di un giudice consegue che l’applicazione della della Commissione tributaria provinciale di Pavia. Il giudice tributario disciplina generale anche ai compensi dei chiedeva il rimborso dell’Irpef versata per componenti delle commissioni tributarie effetto dell’assoggettamento dei compensi impone di ritenere soggetti al regime della di membro della Commissione tributaria tassazione separata quelli corrisposti entro a tassazione ordinaria anziché separata. Il il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di contribuente, nel suo ricorso eccepiva come, maturazione. «La tesi dell’ufficio, che pretencon sentenza della Corte costituzionale n. de di introdurre il concetto di ritardo fisiolo142 del 28 maggio 2014, l’articolo 39 della gico nell’erogazione degli emolumenti, oltre legge n. 111/2011 sopra citata fosse stato a introdurre un concetto indeterminato nei dichiarato incostituzionale, ragion per cui, suoi contenuti, vanificherebbe quanto stabiaveva diritto al rimborso delle imposte. La lito dalla Corte costituzionale e sarebbe in Ctp di Pavia ha accolto il ricorso e disposto contrasto con le disposizioni dell’articolo 51 del Tuir n. 917 che introduce il rimborso. Il collegio rileva il concetto di ritardo fisiologico come, per effetto della declaLa sentenza circoscrivendolo al giorno 12 ratoria di incostituzionalità sul sito www. gennaio dell’anno successivo», dell’articolo 39 citato, i compensi siano assoggettati alla italiaoggi.it/docu- si legge in sentenza. Benito Fuoco disciplina generale. In partimenti e Nicola Fuoco colare, ai sensi dell’articolo Il principio… … e le conseguenze VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxNy0wNS0yMDE2IyMjMjAxNi0wNS0xN1QxNDozOTowMlojIyNWRVI= non sussisteva detta rilevanza». Il principio determinante, sottostante alla motivazione, è quello dell’irretroattività della norma tributaria, corroborato dal testo della legge 286/2006, che, all’art. 2 dell’allegato, comma 47, recita: «È istituita l’imposta sulle successioni e donazioni… secondo le disposizioni del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54». Ogni dubbio è risolto dall’art. 2, comma 53, dell’allegato alla legge 286/2006 che recita: «Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate e per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006». Quindi sia la reintroduzione dell’imposta sia l’istituzione delle franchigie, hanno effetto solo per le donazioni poste in essere a far data dal 26/11/2006. LE CONSEGUENZE Mentre per il coacervo civile non vi è mai stata una soluzione di continuità, in materia fiscale si determina una netta frattura con il passato, facendo rientrare nel «coacervo fiscale» solo le donazioni effettuate a partire dal 26/11/2006, a nulla rilevando quelle precedenti. La sentenza schiude la possibilità di chiedere a rimborso, entro il termine decadenziale triennale, l’imposta sulle donazioni o sulle successioni pagata in eccesso in base al computo, ai fini del consumo della franchigia, delle donazioni effettuate nel periodo di non vigenza. © Riproduzione riservata La sentenza sul sito www. italiaoggi.it/documenti FISCO DEGLI ALTRI Nuova raffica di balzelli per la Grecia. Nel corso della settimana il Parlamento di Atene sarà chiamato a dare il disco verde (si veda ItaliaOggi del 1075/2016) a una serie di misure per l’innalzamento dell’Iva su prodotti alimentari e servizi. Si tratta di un provvedimento del valore di 1,8 miliardi, richiesto dai creditori internazionali come precondizione per il versamento di una nuova tranche di aiuti. A quanto riferiscono i media ellenici, l’Iva su cibo e bevande, compresi quelli serviti in bar e ristoranti, salirà dal 23 al 24%, così come per l’acquisto di biglietti per viaggi a breve e lunga percorrenza. L’Iva sulla benzina passerà invece al 5%, mentre quella sul diesel arriverà all’8%. Altri aumenti sono previsti per sigarette, servizi telefonici e abbonamenti televisivi. Si pensa anche a una tassa di soggiorno fra i 2 e i 4 euro a notte per gli alberghi, a partire dal 2018. Gli individui con reddito non dichiarato all’estero possono ricevere un trattamento più indulgente da parte delle autorità norvegesi se ne riveleranno ogni addebito utilizzando il servizio telefonico dedicato della polizia finanziaria, istituito sulla scia delle rivelazioni dei Panama papers. L’Autorità nazionale per la preven- zione dei crimini economici, conosciuta in Norvegia come Økokrim, ha fatto sapere che coloro che «metteranno le carte sul tavolo» fornendo le informazioni sul reddito non dichiarato e i capitali detenuti off-shore potranno beneficiare di pene più lievi nell’ambito dei regimi di «sconto» già parte del codice penale della paese. Secondo l’Økokrim, i soggetti che non sono già oggetto di indagine e che faranno un’auto-dichiarazione potranno beneficiare di una pena ridotta fino a un terzo, a seconda delle circostanze. Il ministero delle finanze della Russia non ha piani immediati di aumento delle tasse. Lo ha affermato il ministro russo delle finanze, Anton Siluanov. «Al momento non stiamo facendo simili valutazioni, non ci sono iniziative né richieste», ha chiarito Siluanov, dopo che un articolo del Wall Street Journal aveva reso noto che il governo di Mosca stava esplorando la possibilità di adozione di nuove misure fiscali impopolari per sostenere il bilancio di un’economia altamente dipendente dall’esportazione di petrolio. «Dal nostro punto di vista, non si dovrà acconsentire a un aumento delle tasse nei prossimi anni», ha spiegato Siluanov. Tancredi Cerne D IRITTO E IMPRESA Mercoledì 18 Maggio 2016 45 La Ctp di Reggio Calabria: si tratta di prestazione periodica e in unica soluzione Diritti con prescrizione breve Cinque anni (e non 10) per i contributi alle Cciaa I DI SERGIO TROVATO diritti che i contribuenti devono pagare alla camera di commercio in seguito all’iscrizione nel registro delle imprese si prescrivono in 5 anni. Non si applica, infatti, il termine di prescrizione ordinario decennale, poiché si tratta di una prestazione periodica e il diritto è versato annualmente e in un’unica soluzione. Tra l’altro, anche l’atto d’irrogazione delle relative sanzioni non può essere emanato oltre i 5 anni. Il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data in cui è dovuto il diritto camerale e non già dal momento in cui l’accertamento sia divenuto definitivo. L’importante principio, che riguarda una questione dibattuta e controversa, è stato affermato dalla commissione tributaria di Reggio Calabria, prima sezione, con la sentenza 2151 del 5 maggio 2016. Per i giudici tributari, contrariamente a quanto sostenuto dalla camera di commercio, il termine prescrizionale per i diritti camerali non è quello decennale previsto dall’articolo 2946 del codice civile, ma quello quinquennale fissato dall’articolo 2948 dello stesso codice. La pronuncia in esame, che come evidenziato dai giudici reggini rappresenta un orientamento giurisprudenziale minoritario, è del tutto condivisibile laddove stabilisce che «il diritto camerale presenta tutte le caratteristiche per rientrare nel novero di “ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, in relazione a cui l’art. 2948 n. 4 cc prevede la prescrizione quinquennale». Vengono richiamate nella sentenza alcuni precedenti della Cassazione (4283/2010 e 26013/2014) che per certe tipologie di entrate, che si pagano ad anno o frazione di anno (Tarsu, Tosap, contributi di bonifica), ha stabilito che si configurano come prestazioni periodiche per le quali non è richiesto per ogni singolo pe- riodo contributivo «un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi». A questo elenco si possono aggiungere anche il canone idrico, il canone depurazione e così via. Del resto che il diritto camerale sia una prestazione periodica, secondo la commissione, è dimostrato dal fatto che deve essere versato «annualmente ed in un’unica soluzione previo invio da parte della camera di commercio di una mera lettera informativa». E il presupposto per cui viene richiesto è «la mera iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese». In realtà, questo presupposto impositivo non forma oggetto di riesame periodico: è un onere dell’impresa richiedere la cancellazione dal registro per non pagare più il diritto camerale. Peraltro, precisano i giudici, che il termine di prescrizione sia quinquennale trova conferma nelle norme di legge che disciplinano le sanzioni per omesso versamento dei diritti camerali. Al riguardo l’articolo 20 del decreto legislativo 472/1997, che contiene le regole generali sulle sanzioni amministrative tributarie, e l’articolo 10 del decreto ministeriale 54/2015 impongono che l’atto di irrogazione delle sanzioni debba essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Dunque, è piuttosto complicato giustificare che il diritto non versato possa essere riscosso in un termine più ampio rispetto a quello che la legge indica come limite temporale per la contestazione della sua violazione. Viene chiarito, infine, che il termine di 5 anni decorre dalla data in cui è dovuto il pagamento del diritto camerale e non da quando l’accertamento è divenuto definitivo. © Riproduzione riservata La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti INVIO CARTACEO SOLO PER I CONSORZI E GLI ISCRITTI AL REA L’informativa 2016 viaggia via Pec Per l’anno 2016 l’informativa camerale relativa al pagamento del diritto annuale viaggia via Pec. 1. Dall’anno 2016 l'informativa camerale relativa Nel rispetto delle recenti al pagamento del diritto annuale viaggia via Pec normative, l’informativa alla casella dichiarata dall'impresa al registro del diritto annuale sarà inviata utilizzando esclusidelle imprese; vamente il canale di invio 2. Nessuna informativa cartacea è prevista, tranne tramite Pec alla casella dichiarata dall’impresa al che per un numero limitato di soggetti quali i registro delle imprese. Persoggetti c.d. "only Rea" e i consorzi che al motanto nessuna informativa mento risultano ancora esclusi dall'obbligo di cartacea, tranne che per un munirsi di Pec; numero limitato di soggetti quali i soggetti cosiddetti 3. Dal 16 maggio 2016 il sistema camerale mette «only Rea» e i consorzi che a disposizione un nuovo sito internet di informaal momento risultano anzione e calcolo del diritto annuale da versare cora esclusi dall’obbligo di munirsi di Pec. Queste le (http://dirittoannuale.camcom.it) il cui link di istruzioni di Unioncamere accesso è riportato direttamente nella Pec di fornite con un’informativa invio dell'informativa all'imprese. di ieri in merito al pagamento del diritto camerale (modello F24). Tale modalità, oltre a venire 2016 per le imprese iscritte al registro. incontro al bisogno di agevolare i rapporti Nuovo sito per calcolo diritto annuale. tra i contribuenti e le istituzioni, risponde Il sistema camerale mette a disposizione dal all’esigenza di innovazione nella materia le16 maggio 2016 un nuovo sito internet di in- gata ai sistemi telematici di pagamento tra formazione e calcolo del diritto annuale da impresa e pubblica amministrazione, così da versare (http://dirittoannuale.camcom.it) il incentivare una maggiore crescita del livello cui link di accesso è riportato direttamente di digitalizzazione del paese. nella Pec di invio dell’informativa all’impresa. Dal sito http://dirittoannuale.camcom. Termini scadenza pagamento diritto it le imprese possono consultare le pagine camerale. Il 16 giugno 2016 scade il termiinformative sulla camera di commercio ed i ne per il pagamento del diritto annuale. Le servizi da questa erogati, avere accesso alla imprese che al 1° gennaio risultano iscritte normativa di riferimento sul diritto annuale, al registro delle imprese sono tenute al vercalcolare l’esatto importo da versare alla sca- samento del diritto annuale per la sede e per denza ordinaria del versamento (riducendo al ciascuna unità locale. I soggetti che al 1° genminimo la possibilità di commettere errori) e naio risultano iscritti solo al Rea sono tenuti ottenere la risultanza del calcolo direttamente al versamento del diritto annuale solo per la al proprio indirizzo elettronico. L’accesso sarà sede. Se il pagamento non viene effettuato possibile da parte di tutte le imprese senza entro il 16 giugno 2016, termine previsto per necessità di autenticazione. È sufficiente in- il pagamento del primo acconto delle impodicare il proprio codice fiscale e la casella Pec ste sui redditi, è possibile effettuarlo entro il per la ricezione in automatico degli estremi di 30° giorno successivo alla scadenza ordinaria calcolo ed eventuale ricevuta di versamento suddetta, maggiorando l’importo dello 0,40% (nel caso di soggetti che non hanno l’obbligo di (con arrotondamento al centesimo di euro). dichiarazione della Pec occorre indicare una Il pagamento deve essere eseguito in unica casella di posta elettronica non certificata). soluzione con F24, disponibile in due diversi Il sito consente, inoltre, di procedere al paga- modelli (F24 semplificato e F24 classico). Enmento del diritto dovuto per il 2016 (è quin- tro un anno dalla scadenza ordinaria del 16 di escluso qualsiasi pagamento relativo ad giugno 2016, salvo proroghe, il diritto annuale anni precedenti o con ravvedimento operoso) può ancora essere regolarizzato con ravvediattraverso la piattaforma PagoPa, modalità mento operoso. Cinzia De Stefanis alternativa a quella prevista dalla normativa Cosa cambia nel 2016 IN G.U. IL DECRETO DEL MINGIUSTIZIA IN MATERIA DI MISURE COMPENSATIVE PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE In Italia periti industriali in tempi assicurati Addio alle incertezze per il riconoscimento in Italia del titolo e delle qualifiche di perito industriale per i professionisti che provengono da un altro stato membro dell’Ue. È stato, infatti, pubblicato nella G.U. n. 114 di ieri, il decreto del ministero della giustizia, n. 68 del 15 aprile 2016, recante il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato (si veda ItaliaOggi del 7 gennaio 2016). Un testo atteso da anni dalla cate- goria, che permetterà di garantire tempi certi per la possibilità di esercizio della professione e che entrerà in vigore a partire dal prossimo 1° giugno. Spazio, quindi, per coloro che provengono da uno stato europeo alla possibilità di scegliere tra un tirocinio pratico integrativo della durata di 18 mesi o il superamento di un prova attitudinale, scritta o orale, che dovrà obbligatoriamente svolgersi ogni sei mesi. Il tutto, quindi, senza che di volta in volta si necessaria una preventiva valu- VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxOC0wNS0yMDE2IyMjMjAxNi0wNS0xOFQxMjo0Mjo1MlojIyNWRVI= tazione circa l’opportunità dell’esame. Fattore che per gli aspiranti professionisti, significherà poter beneficiare di scadenze predefinite. Onere del richiedente sarà quello di presentare la richiesta scritta di esame al Consiglio nazionale della categoria. Per quanto, poi, atterrà la prova scritta, questa avrà luogo in una o più giornate consecutive, della durata massima giornaliera di sette ore. Disposizione introdotta a seguito delle osservazioni sul punto presentate dal Consiglio di stato in sede di parere all’inizio dell’anno. Per coloro che, invece, sceglieranno il tirocinio, questo avrà una durata massima di 18 mesi e, sarà compito del professionista presso il quale il tirocinio sarà svolto trasmette, ogni semestre, copia del libretto di pratica autorità competenti alle quali spetterà poi la valutazione circa il periodo di pratica. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio potrà essere immediatamente ripetuto. Beatrice Migliorini Diritto Sabato 21 Maggio 2016 UNICOe730 & Fisco in edicola con 27 UNICOe730 in edicola con Ok all’ultimo tassello del mosaico: il provvedimento che individua le strutture preposte Interpelli al via per chi investe Uffici dell’Agenzia ad hoc per rispondere alle imprese DI VALERIO STROPPA A l via gli interpelli «omnicomprensivi» per i grandi investimenti. A partire da ieri le imprese nazionali ed estere che intendono investire in Italia almeno 30 milioni di euro possono presentare all’Agenzia delle entrate le nuove istanze volte a conoscere il trattamento fiscale delle operazioni, come previsto dall’articolo 2 del dlgs n. 14/2015. Dopo il dm attuativo del 29 aprile 2016, pubblicato in G.U. lo scorso 12 maggio, ieri è arrivato l’ultimo tassello del mosaico: l’Agenzia delle entrate ha infatti emanato il provvedimento che individua gli uffici competenti alla gestione delle domande. In via generale le pratiche dovranno essere rivolte all’apposito ufficio interpelli nuovi investimenti, istituito presso la direzione centrale normativa delle Entrate. Tuttavia, qualora l’impresa abbia già avuto accesso al regime di adempimento collaborativo, in questo caso la competenza sarà della direzione centrale accertamento (alla cooperative compliance possono accedere i gruppi con fatturato superiore ai 10 miliardi di euro e le imprese con ricavi non inferiori al miliardo, a patto che abbiano presentato istanza di adesione al progetto pilota del 2013). Qualora gli investimenti siano posti in essere da gruppi societari o raggruppamenti di imprese, l’istanza sarà sempre esaminata dall’Ufficio interpelli nuovi investimenti, anche laddove uno o più dei soggetti partecipanti abbiano avuto accesso al regime dell’adempimento collaborativo. Sia per la fase istruttoria e il contraddittorio, sia per gli eventuali accessi presso la sede dell’azienda, le direzioni centrali delle Entrate potranno avvalersi delle strutture territoriali. Le direzioni provinciali, in particolare, avranno il compito di verificare in seguito la corretta applicazione delle risposte rese alle istanze di interpello (se il soggetto è un grande contribuente, procederà l’apposito ufficio della direzione regionale). Si ricorda che, secondo quanto previsto dalla normativa primaria, l’Agenzia deve rispondere al contribuente entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, prorogabili di ulteriori 90 in caso di necessità di ulteriori approfondimenti. Qualora il termine non sia rispettato, si applica il silenzio-assenso sulla soluzione prospettata dall’impresa. © Riproduzione riservata Il provvedimento sul sito www. italiaoggi.it/documenti DAI COMMERCIALISTI DI MILANO 12 PROPOSTE A ZANETTI Solidoro: Unico da prorogare «Chiediamo che la scadenza del 16 giugno all’estero. Ampliamento della mediazione per i versamenti di Unico venga posti- tributaria, da rendere obbligatoria per gli cipata e che la proroga possa avvenire accertamenti fino a 100 mila euro (oggi attraverso una comunicazione tempestiva 20 mila) e facoltativa per quelli di impore non a ridosso del termine ultimo. Esi- to superiore, con il fine di deflazionare il ste infatti una necessità di adeguarsi alle contenzioso. novità normative e ai tempi di rilascio Il dossier, predisposto dalla commissione diritto tributario nazionale dell’Odcec, dei software». La richiesta arriva da Alessandro Soli- contempla anche la «liberalizzazione» dei doro, presidente dell’Ordine dei dottori pagamenti d’imposta mediante F24, già commercialisti e degli esperti contabili di auspicata dal Consiglio nazionale della Milano, che ha presentato ieri al vicemi- categoria al viceministro Luigi Casero (si veda ItaliaOggi del 12 maggio nistro dell’economia Enrico Zanetti un scorso). pacchetto di 12 proposte di semplifiSul tema delle società di cazione del sistema tributario. comodo e in perdita siA cominciare da dichiarazioni intestemica, nonostante le grative a favore del contribuente recenti disposizioni in senza limiti temporali (e non più materia di assegnazioentro la dichiarazione dell’anno ne agevolata dei beni e successivo), come già avvenuto trasformazione in socieper il ravvedimento. tà semplice, rimangono Come pure lo stop alle sanzioni aperti vari dubbi: per sul quadro RW per i contribuenrisolverli, l’Odcec propoti «collaborativi» che sbagliano in ne una nuova ipotesi di buona fede: con un’opzione simile disapplicazione automatia quella già a disposizione delle ca dei regimi sulle non opeaziende sul transfer pricing, rative, formulando una sorta la protezione dovrebbe di parallelo con quanto preriguardare chi si divisto dall’articolo 172 del chiara disponibile Tuir in tema di riporto a mettere a dia nuovo delle perdite sposizione del post fusione. Tra gli fisco in breve altri interventi ricertempo tutcati anche la riduta la docuzione dell’aliquota mentazione degli interessi per relativa ritardata iscrizione agli invea ruolo (oggi 4%). stimenti Valerio Stroppa detenuti Alessandro Solidoro IL CHIARIMENTO MINISTERIALE IN UNA RISPOSTA A INTERROGAZIONE IN COMMISSIONE CULTURA ALLA CAMERA Gite scolastiche, i docenti non rispondono per il conducente In occasione delle gite di istruzione, al personale della scuola non sono attribuiti specifici compiti di controllo della condotta del conducente o dell’idoneità del veicolo utilizzato per il trasporto degli studenti. E il vademecum della Polizia Stradale allegato alla circolare del Miur del 3 febbraio scorso non intende porre a carico della scuola ulteriori responsabilità, ma semplicemente favorire la collaborazione con gli organi accertatori. Il puntuale chiarimento è stato fornito il 28 aprile scorso nella 7° commissione cultura della Camera dal sottosegretario all’istruzione Toccafondi con la risposta all’interrogazione n. 5-07999 dell’on.le Sgambato. Con la circolare prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 il Mi- nistero dell’istruzione ha esortato i dell’istruzione, con la successiva circodirigenti scolastici e i docenti a porre lare prot. n. 3130 del 12 aprile 2016 (si molta attenzione nell’organizzazio- veda ItaliaOggi del 19 aprile scorso), ne delle visite di istruzione, al fine ha chiarito che in carico ai dirigenti di garantire il trasporto nella piena e ai docenti accompagnatori non c’è sicurezza. Alla circolare è allegato il alcun obbligo di verifica dell’idoneità vademecum della Polizia Stradale, del mezzo di trasporto e di sorveglianche evidenzia quali siano i criteri che za della guida. Inoltre, il vademecum devono essere seguiti dagli istituti non contiene prescrizioni a carico descolastici per la scelta dell’azienda di gli istituti scolastici, ma rappresenta trasporto e quali siano le prescrizioni uno strumento di supporto nell’orgaa carico dei conducenti. Sia la circo- nizzazione dei viaggi di istruzione. lare che il vademecum, però, possono Questa posizione è stata ribadita il essere interpretati, in alcuni passaggi, 28 aprile scorso dal sottosegretario Toccafondi, che, rinel senso di attribuire spondendo all’interspecifici compiti di conLa risposta sul rogazione n. 5-07999 trollo alla scuola. Per sito www.italiaog- dell’on.le Sgambato, dirimere questo dubha confermato che bio, lo stesso Ministero gi.it/documenti VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMyMS0wNS0yMDE2IyMjMjAxNi0wNS0yM1QxMjozMjozMlojIyNWRVI= il vademecum della Polizia Stradale allegato alla circolare ministeriale del 3 febbraio 2016 non attribuisce al personale della scuola nuovi compiti o responsabilità rispetto a quelli già previsti dal codice civile e dal contratto collettivo nazionale del lavoro. L’obiettivo è soltanto quello di fornire alla scuola uno strumento utile per trasmettere eventuali segnalazioni agli organi accertatori, senza che i dirigenti scolastici e i docenti abbiano alcun obbligo di sorveglianza specifica. Eventuali violazioni stradali, infatti, sono addebitabili esclusivamente ai conducenti e alle società di trasporto. Enrico Santi © Riproduzione riservata I M P O S T E E TA S S E La circolare delle Entrate sul passaggio del credito al condominio Bonus energia cedibile Ok per i soli contribuenti in no tax area DI FABRIZIO G. POGGIANI P ossibile cessione del bonus per la riqualificazione energetica ai fornitori che hanno eseguito gli interventi, come scarico del credito dagli stessi maturato nei confronti del condomino. Possibilità limitata, però, ai contribuenti senza debito d’imposta e condizionata all’autorizzazione del fornitore. Con il comma 74, dell’art. 1, della legge 208/2015 (Stabilità 2016), il legislatore ha stabilito che, con riferimento alle spese sostenute dai contribuenti, dall’1/1/2016 al 31/12/2016, per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti su parti in comune degli edifici, è possibile «cedere» la detrazione ai fornitori che hanno eseguito i medesimi interventi. L’Agenzia delle entrate, con la circolare 20/E dello scorso 18 maggio (si veda ItaliaOggi, 19/5/2016), è intervenuta fornendo i relativi chiarimenti e confermando che il medesimo comma ha, innanzitutto, prorogato la detrazione nella misura del 65% per gli interventi di riqualificazione (commi da 344 a 347, art. 1 legge 296/2006), per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari (allegato «M» al dlgs 311/2006), per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione in- BREVI Riforma del diritto fallimentare e dei procedimenti esecutivi e ruolo dei professionisti italiani interessati a queste procedure. Sono stati questi i temi al centro di un incontro svoltosi oggi a Roma tra i consiglieri nazionali dei commercialisti delegati alla procedure concorsuali, Felice Ruscetta e Maria Rachele Vigani e Jose M. Garrido e Dermot Monaghan, del Fondo monetario internazionale. Biagio Antonacci assolto a Milano. Il giudice monocratico di Milano Luigi Varanelli ha assolto Biagio Antonacci dall’accusa di avere evaso il fisco per 3,5 milioni di euro. In particolare, il cantante è stato assolto per prescrizione in relazione agli anni compresi tra il 2004 e il 2007 mentre per il 2008 è stato assolto perché «il fatto non è più previsto dalla legge come reato». La Procura aveva chiesto 18 mesi di reclusione. vernale con generatori alimentati da biomasse combustibili e per gli interventi eseguiti su parti a comune, di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. Con riferimento alla possibile cessione del bonus, le Entrate confermano che le disposizioni riguardano esclusivamente i contribuenti impossibilitati a scaricare la detrazione per assenza di un debito d’imposta («no tax area») ovvero i contribuenti che realizzano redditi esclusi dall’imposizione diretta o che hanno un debito assorbito interamente dalle detrazioni, di cui all’art. 13, dpr 917/1986 (tra gli altri, nel documento di prassi, si citano i titolari di pensione sotto i 7.500 euro, quelli in possesso di redditi fondiari non superiori a 185,92 euro o i possessori della sola abitazione principale). Per la concreta attuazione, però, deve essere licenziato un provvedimento dirigenziale delle Entrate e la ces- sione può avvenire, oltre che limitatamente ai contribuenti indicati, per la sola detrazione derivante dagli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici e sempre che il fornitore accetti la formula di pagamento indicata. Una ulteriore novità, introdotta dalla legge di bilancio per il 2016, riguarda la fruibilità delle detrazioni del 65%, sempre con riferimento alle spese sostenute nel 2016, anche per gli istituti autonomi per le case popolari (Iacp o enti «comunque denominati») che notoriamente sono i proprietari di complessi abitativi concessi in locazione; la fruibilità della detrazione è condizionata, però, al fatto che le unità abitative siano adibite a «edilizia residenziale pubblica» (case popolari) e appartengano al patrimonio degli enti indicati. Inoltre, le Entrate ricordano che la Stabilità 2016 ha previsto una detrazione, peraltro non nuova, in quanto già ricompresa dalla legislazione vigente che ha regolato le detrazioni per il risparmio energetico, concernente l’applicazione del bonus del 65% alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi «multimediali» (comma 88, art. 1, legge 208/2015); la percentuale indicata non è stata specificata ma le Entrate, considerato che gli interventi di «domotica» hanno un costo ridotto, rispetto a quelli già ammessi alla detrazione, ritiene che quella appena indicata (65%) sia quella da applicare. Nel documento in commento si precisa che la detrazione spetta per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio scorso, che si deve far riferimento alle detrazioni dell’art. 14, dl 63/2013 e, soprattutto, che tali dispositivi devono permettere il controllo «da remoto» degli impianti di riscaldamento, di produzione dell’acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative, mostrando i consumi energetici periodici, le condizioni di funzionamento, la temperatura di regolazione degli impianti e consentendo l’accensione, lo spegnimento e la programmazione «settimanale» degli impianti. Infine, si da atto dell’introduzione (con limite) di un «credito d’imposta» per le persone fisiche che, nell’ambito dell’attività professionale e/o d’impresa, sostengono spese per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale e/o allarme, connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, destinati a prevenire attività di natura criminale. © Riproduzione riservata Il testo della circolare sul sito internet www.italiaoggi. it/documenti Porti turistici, l’aliquota resta agevolata La dichiarazione di parziale incostituzionalità della disposizione della legge 208/2015 che ha stabilizzato l’equiparazione dei porti turistici alle strutture alberghiere non pregiudica l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10%. È quanto si desume dalla circolare n. 20/E del 18 maggio 2015, con la quale l’Agenzia delle entrate ha illustrato alcune disposizioni dell’ultima legge di stabilità. Relativamente al settore dell’Iva, la circolare commenta, oltre alla disposizione sui porti turistici, l’estensione dell’aliquota Iva del 4% (già accordata ai libri online) alle pubblicazioni periodiche veicolate per via elettronica, nonché la previsione che mira ad assoggettare all’inversione contabile le prestazioni dei consorzi, la cui efficacia è però subordinata al nulla osta dell’Ue, e l’innalzamento a 15 mila euro del limite di costo entro il quale, per documentare talune cessioni gratuite, non è obbligatoria la preventiva comunicazione all’amministrazione finanziaria. Occorre pertanto attendere successivi interventi per chiarimenti in merito alla nuova aliquota Iva del 5% sulle prestazioni sociosanitario-assistenziali delle cooperative sociali ed alle modifiche all’art. 26 del dpr 633/72 in materia di variazioni dell’imponibile o dell’imposta. VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMyMy0wNS0yMDE2IyMjMjAxNi0wNS0yM1QxMjoyNzoxMlojIyNWRVI= Marina resort Il comma 365 dell’art. 1 della legge 208/2015 ha modificato l’art. 32, comma 1, del dl n. 133/2014, stabilizzando la norma che, disponendo l’equiparazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio d’acqua attrezzato, alle strutture ricettive all’aria aperta, consente di applicare alle prestazioni rese ai clienti alloggiati nei «marina resort» l’aliquota Iva del 10% prevista, per le prestazioni alberghiere, dal n. 120 della tabella A/III, allegata al dpr 633/72. Con sentenza n. 21/2016, la consulta ha dichiarato illegittimo il predetto art. 32, laddove non prevede, ai fi ni della configurazione dei «marina resort», l’intervento degli altri organi competenti in materia di turismo. L’Agenzia osserva, al riguardo, che si tratta di una sentenza «additiva» e non abrogativa, sicché la norma coinvolta conserva intatta la sua effi cacia nella parte in cui non è incompatibile; ritiene inoltre che, nonostante la sentenza abbia efficacia retroattiva, restino salvi i diritti acquisiti ed i rapporti definiti in precedenza. Franco Ricca Venerdì 20 Maggio 2016 35 Un caffè più dolce Sette grammi di polvere di caffè per una tazzina di espresso? Sarà pure vero, ma per la Cassazione non è una «nozione di comune esperienza» idonea a fondare la ricostruzione del fatturato del barista e il conseguente accertamento fiscale. Lo ha affermato la Corte suprema nella sentenza n. 10204, depositata il 18 maggio 2016, accogliendo la censura del ricorrente alla decisione della commissione tributaria regionale, che aveva parzialmente convalidato l’operato dell’agenzia delle entrate. Secondo il giudice di vertice, il ricorso alle nozioni di comune esperienza, in deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, è soggetto ad applicazione rigorosa. Difatti, introducendo nel processo prove non fornite dalle parti e relative a fatti non vagliati né controllati, la nozione di «comune esperienza» è ammessa se si tratta di «un fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile». Non possono quindi qualificarsi come nozioni di comune esperienza di un individuo medio quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, od anche soltanto la pratica di determinate situazioni, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, la quale, non essendo universale, non rientra nella categoria del notorio. Conseguentemente, la Corte suprema ha cassato con rinvio la sentenza della Ctr, che aveva ritenuto corretta la ricostruzione, da parte dell’ufficio fi nanziario, dei ricavi derivanti dalla somministrazione di caffè basata sul quantitativo consumato e sul dato «di comune e notoria esperienza» secondo cui occorrono sette grammi di prodotto per ottenere una tazzina di caffè, mentre aveva invece ridotto, per la stessa ragione, i ricavi delle altre somministrazioni, determinati dall’uffi cio con applicazione di una ricarica del 150%, percentuale che i giudici tributari avevano rideterminato nella più modesta misura del 50%. Roberto Rosati •• 6 CRONACA AREZZO SABATO 21 MAGGIO 2016 LA «GUERRA» DEI TRIBUTI IL PRECEDENTE A LIVORNO LA CONSULTA HA DATO RAGIONE AL COMUNE, SANCENDO IL PAGAMENTO DELL’ICI DA PARTE DI DUE SCUOLE PARITARIE CHE INVECE SOSTENEVANO DI AVERE DIRITTO ALL’ESENZIONE Il Comune alle scuole cattoliche: «Pagateci 290 mila euro di Ici» E’ battaglia legale, ricorso in Cassazione. Bilanci a rischio di STEFANO DE BIASE IL COMUNE chiede il pagamento dell’Ici alle scuole paritarie e ne nasce una battaglia legale fatta di sentenze e ricorsi alla Cassazione. In ballo ci sono 290mila euro che l’amministrazione comunale ha già messo a bilancio, ma sui quali la fondazione Aliotti e un altro ente ecclesiale non si trovano affatto d’accordo. Secondo la visione degli uffici tecnici e dell’assessore al bilancio Merelli, non spetta l’esenzione sull’Ici per le scuole paritarie. E così hanno chiesto gli arretrati fino al 2011 (l’ultimo anno in cui c’è stato il tributo, prima di essere sostituito dall’Imu). Il Comune si fa forte della sentenza della Cassazione sul caso di due scuole di Livorno, dove la Suprema Corte ha sancito che le scuole paritarie devono corrispondere il tributo. «Incassando il pagamento delle rette – è il ragionamento della Cassazione – si ravvisa la potenziale sussistenza di un’attività commerciale». Ma non solo. Il Comune muove un altro appunto alle due fondazioni, partendo dal presupposto che non gestiscono direttamente le scuole paritarie ma le hanno date in affidamento ad una cooperativa. Questo per gli uffici di palazzo Cavallo «fa venire meno l’esenzione dal pagamento dell’Ici». LA RICHIESTA del Comune rappresenta senza ombra di dubbio un brutto colpo per le due fondazioni. La cifra totale di 290mila euro da corrispondere fra i due enti cambia totalmente le carte in tavola nei rispettivi bilanci. E così è partito subito il ricorso alla commissione tributaria provinciale. Le sentenze, ognuna per una annualità specifica, hanno avuto esiti diversi. In alcuni casi è stata data ra- In breve Confartigianato: un fondo antiusura per le imprese Arezzo SEMPRE più imprese aretine finiscono travolte dai debiti e dai fallimenti delle aziende committenti. Confartigianato propone adesso un: Fondo antiusura per le imprese vittime dei «cattivi pagatori». Vannetti: il sostegno consentirebbe ai piccoli imprenditori di spezzare la catena di sudditanza che li lega ai loro debitori. La crisi non è ancora finita e ha moltiplicato la presenza di gravissimi problemi alle aziende virtuose». Il pastificio Fabianelli all’edizione 2016 di Cibus Arezzo ASSESSORE Alberto Merelli non ha dubbi sul fatto che il Comune abbia ragione nel chiedere il pagamento dell’Ici alle scuole paritarie ACCERTAMENTI A breve il Comune inizierà a controllare anche il mancato pagamento dell’Imu per il 2012 gione alle fondazioni, in altre al Comune. In tutte le circostanze comunque c’è stato il successivo appello alla commissione tributaria regionale a Firenze. La vicenda è arrivata fino in Cassazione, dove al momento è stato espresso un parere favorevole alle motivazioni del Comune, rimandando il giudizio conseguente alla commissione tributaria regionale. «NOI STIAMO applicando la normativa vigente – spiega l’assessore al bilancio VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMyMy0wNS0yMDE2IyMjMjAxNi0wNS0yM1QxMjoyODoyNlojIyNWRVI= Alberto Merelli – Ognuna delle parti sta provando a fare valere le proprie motivazioni di fronte ai giudici, ma assieme agli uffici crediamo che la sentenza della Cassazione sul caso di Livorno non lasci spazio a differenti interpretazioni». Il fronte Ici rischia di non essere l’unico motivo di contenzioso fra il Comune e le fondazioni che gestiscono le scuole paritarie. Da palazzo Cavallo infatti non escludono che possa iniziare una analoga attività di accertamento per il mancato pagamento dell’Imu a partire dall’annualità 2012. Riscontri che partiranno a breve visto che il Comune ha tempo fino a cinque anni per chiedere il versamento di tributi non pagati. E visto come è andata a finire con l’Ici, è molto probabile che ne possa nascere una nuova battaglia legale. UN’EDIZIONE da ricordare, quella del Cibus appena conclusa, con 72mila visitatori di cui 16 mila operatori esteri e 2.200 top buyer; così è stata anche per Pastificio Fabianelli che ha accolto consensi e interviste. Cibus si riconferma dunque la più importante manifestazione dedicata al food italiano a livello nazionale ed estero, con 3mila aziende. Fabianelli era presente con le sue tre linee di pasta Made in Italy. Frazioni: la giunta ad Antria San Polo, Puglia e Tregozzano Arezzo PROSEGUONO gli appuntamenti con i cittadini organizzati dall’amministrazione comunale, un’occasione di confronto sulle tematiche che coinvolgono il territorio, in particolare le frazioni. Il filo diretto sarà stavolta con agli abitanti di Antria, San Polo, Ca’ de Cio, Puglia e Tregozzano, un bacino di utenza importante a nord di Arezzo. Appuntamento giovedì 26 maggio alle 21 al Centro di aggregazione sociale L’incontro di Tregozzano. Sarà presente l’intera Giunta.