regione autonoma della sardegna disciplina delle attivita
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ ESERCITABILI SUL DEMANIO MARITTIMO Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI Dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno l'uso delle spiagge e dei litorali, ricompresi nell’ambito territoriale di competenza di questo Servizio, come individuato in premessa, ove prevalentemente si esercitano le attività balneari, è disciplinato dalla presente determinazione. Gli stabilimenti e le strutture balneari che intendessero iniziare le loro attività prima del 1 maggio o terminarle dopo il 30 settembre, dovranno darne comunicazione preventiva a questo Servizio. a) I titolari di concessioni balneari ed i Comuni per le spiagge libere sono tenuti ad esporre cartelli indicanti, in diverse lingue e anche sotto forma d’icone facilmente comprensibili, i principali divieti. b) In considerazione delle favorevoli condizioni meteomarine della Sardegna, che potrebbero consentire l’attività elioterapica e balneare per tutto l’anno astronomico, è permanentemente vietato l’accesso alle spiagge di animali e di veicoli di qualsiasi genere ad eccezione di quelli destinati al soccorso e a quelli specificatamente autorizzati da questo Servizio. Art. 2 – PULIZIA DELLE SPIAGGE, SERVIZI IGIENICI E PRIMO SOCCORSO a) Nelle spiagge libere l’igiene e la pulizia, i servizi igienici ed il primo soccorso dovranno essere assicurati dalle Amministrazioni Comunali, che potranno avvalersi di concessionari demaniali, anche riuniti in consorzio, attraverso la stipula di apposita convenzione. b) E’ vietato l’abbandono, l’interramento e la discarica, sia a terra che a mare, di ogni tipo di rifiuto e/o altri materiali. c) Al fine di garantire il mantenimento delle aree limitrofe alle zone demaniali marittime assentite in concessione, i relativi concessionari hanno l’obbligo di curare la pulizia e predisporre appositi contenitori di rifiuti. Art. 3 – PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE Sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alle attività balneari del territorio di competenza di questo Servizio è fatto espresso divieto di: a) lasciare natanti in sosta, qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio; b) lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate; c) occupare con ombrelloni, sedie a sdraio, sedie, sgabelli etc. .., nonché mezzi nautici, la fascia di metri 5 dalla battigia, che è destinata esclusivamente al libero transito. Tale disposizione non si applica ai mezzi di soccorso; d) campeggiare con roulottes, campers, tende da campeggio o altre attrezzature simili; gli utenti possono impiegare solo ombrelloni, sedie a sdraio o altre attrezzature similari di dimensioni standard che siano portatili e non ingombranti; e) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge ed al soccorso. Tale divieto, in deroga a quanto previsto dall’art.1 lettera a) della presente determinazione, viene esteso per tutto l’anno solare; f) praticare qualsiasi gioco (p.e. il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, etc...) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete, nocumento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari; g) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, i cani anche se muniti di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cine operatori. Sono esclusi dal divieto le unità cinofile da salvataggio munite di brevetto per il cane e brevetto di salvamento per il conduttore regolarmente riconosciuti dall’ U.C.I.S. unità Cinofile Italiane Soccorso, Socio collettivo dell’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana e dalla Società Nazionale di Salvamento. Le unità Cinofile durante i servizi devono essere munite di tessera di riconoscimento dell’Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato. Sono altresì esclusi i cani guida per i non vedenti ed i cani condotti al guinzaglio dal personale addetto alla sorveglianza degli stabilimenti balneari nelle ore di chiusura; h) tenere ad alto volume radio, juke-box, registratori, ed in genere apparecchi di diffusione sonora nonché fare uso dei citati apparecchi nelle ore dalle 13,00 alle 16,00 e nelle ore notturne; i) esercitare qualunque attività a scopo di lucro (commercio in forma fissa o itinerante, noleggio di ombrelloni e sedie a sdraio, fotografia, attività promozionali, etc...) organizzare manifestazioni ricreative senza la preventiva autorizzazione rilasciata da questo Servizio; j) gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere; k) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili in difformità alle vigenti norme di sicurezza; l) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei; m) sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia; n) pescare da terra con qualsiasi attrezzo (lenze, canne, coppo, rezzaglio, etc...) nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione; o) accendere fuochi e svolgere attività pirotecniche in assenza delle prescritte autorizzazioni dell’Autorità competenti (Autorità Regionale – Autorità Marittima statale – Autorità di P.S. locale); Art.4 - DISCIPLINA DELLE AREE DESTINATE A STRUTTURE BALNEARI IN CONCESSIONE Sono strutture balneari in concessione le porzioni di arenili assentite da questo Servizio in cui vengono posizionate strutture di facile rimozione (gazebo - sdrai - lettini - ombrelloni etc.) al fine di offrire all’utenza i servizi legati alla balneazione e/o elioterapia. Sono stabilimenti balneari le aree demaniali marittime in cui insistono strutture stabili destinate alla balneazione ed all’elioterapia. a) Le strutture balneari e gli stabilimenti balneari sono aperti al pubblico dalle ore 08,30 fino al tramonto. b) I concessionari prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto al punto b) del precedente art. 1 - devono: § attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio. E' consentito in via sperimentale l'uso i unità cinofile munite di brevetto rilasciato da C.I.T. (Club Italiano Terranova), o dall'U.C.I.S. (Unità Cinofile Italiane Soccorso) e riconosciute dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) ed accompagnate da conduttori muniti di brevetto di assistente bagnanti. L’addetto al servizio di salvamento non può espletare, durante l’orario di lavoro, altri incarichi o mansioni neanche temporaneamente; § Il concessionario è tenuto a rispettare quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di categoria relativamente all’organizzazione dei servizi ed all’espletamento delle attività oggetto della concessione; § esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente ordinanza nonché le tariffe applicate per i servizi resi; c) Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione, fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta in attesa di essere asportati dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi. d) Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile dovrà essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: metri 3 tra le file e metri 2,50 fra ombrelloni della stessa fila. Tali distanze sono indicative e potranno essere modificate in relazione a particolari esigenze riconosciute comunque da questo Servizio. Inoltre gli ombrelloni dovranno: § avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare adeguata resistenza allo strappo; § avere applicato un apposito dispositivo (innesto a baionetta o similare) tale da rendere solidale la parte superiore con quella inferiore. e) Le aree assentite in concessione dovranno essere delimitate, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 1,00 (paletti di legno, distanti tra loro non più di tre metri, uniti tra loro da una corda o sagola festonata) ovvero con altro sistema adeguato (es. palloni colorati infissi al suolo da collocare agli angoli della perimetrazione) autorizzato da questo Servizio. f) Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso a mare ai soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei servizi nonché percorsi orizzontali e verticali rispetto alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine della loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi e piattaforme da posizionarsi sulla spiaggia previa autorizzazione. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa autorizzazione e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare. g) Al di fuori del periodo di apertura al pubblico di cui al punto A) è vietato l'accesso alla spiaggia e l'utilizzo delle strutture balneari (bar, sdraio, lettini, etc..), salvo espresso consenso del concessionario e comunque entro l'orario massimo e con le limitazioni previste dalle Amministrazioni Comunali o dall'Autorità di Pubblica Sicurezza. h) Al verificarsi di qualsiasi circostanza che costituisca pericolo per le persone sia sull'arenile che in acqua il concessionario dovrà segnalarla alla più vicina Autorità Marittima telefonando al numero 1530 e prendendo ogni possibile, immediato provvedimento a salvaguardia delle persone, facendo ricorso anche alle organizzazioni di volontariato eventualmente in zona; i) I titolari di concessioni demaniali sono autorizzati, oltre che all’esercizio delle attività necessarie per espletamento dei servizi obbligatori in forza di legge o di provvedimento amministrativo, semprechè tale esercizio non comporti modifiche all’atto concessorio, all’espletamento delle attività oggetto delle relative concessioni e di quelle strettamente connesse, quali il servizio di guardiania e vigilanza. Tutte le altre attività, che comportino la realizzazione di manufatti, dovranno essere preventivamente autorizzate; m) In particolare gli stabilimenti balneari: § Prima dell’apertura al pubblico, dovranno ottenere la licenza di esercizio e l’autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità; § I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria; § I servizi igienici per disabili di cui alla Legge 104/92, dovranno essere disponibili presso ogni stabilimento e dovranno essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione; § Vieteranno l’uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico; § Vieteranno l’occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l’esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l’assenza di persone nelle cabine. Art. 5 - COLONIE MARINE Le colonie marine dovranno garantire la presenza di un assistente bagnante ogni 20 bambini che si trovino contemporaneamente in acqua. Art. 6 – LOCAZIONE DI NATATANTI DA DIPORTO La locazione di piccoli natanti a remi o a pedali destinati al diporto dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e simili, nonché delle moto d’acqua, tavole a vela e piccole unità a vela o a motore è regolamentato come segue: § Il locatore dovrà essere munito di apposita concessione o autorizzazione rilasciata da questo Servizio; § I piccoli natanti a remi o a pedali non possono allontanarsi più di 300 metri dalla costa; § le moto d'acqua, le tavole a vela e le piccole unità a vela o a motore non possono allontanarsi più di 1000 metri dalla costa ed in particolare le moto d'acqua non possono avvicinarsi a meno di 200 metri da essa; § la locazione può essere effettuata dalle ore 09,00 alle ore 19,00 di ogni giorno con mare e tempo assicurati favorevoli. In caso di avverse condizioni meteomarine il locatore ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo con l'esposizione di due bandiere rosse su appositi pennoni situati sulla spiaggia e di sospendere l'attività di locazione; § sui natanti possono imbarcare un numero di persone previsto dal relativo certificato di omologazione o dal vigente regolamento di sicurezza per la nautica da diporto; § i natanti non a motore possono essere affidati solo a persone di età non inferiore ad anni 14. Il locatore ha facoltà di chiedere all'atto della locazione apposita dichiarazione di capacità al nuoto. § gli scafi devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale e con un numero progressivo; § il locatore deve tenere sempre approntata a terra un'idonea unità di salvataggio con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di emergenza e da utilizzare per il rientro dei natanti locati, in caso di pericolo o di cambiamento del tempo (tale unità non è necessaria quando il locatore si identifichi con il titolare di uno stabilimento balneare, già obbligato ad avere detta unità); § il locatore è obbligato ad informare gli utenti sui limiti previsti nei precedenti punti e, almeno per le unità a motore, deve annotare su apposito registro il nome e cognome e il recapito del conduttore. Il locatore è altresì obbligato ad informare il locatario attraverso il rilascio di un prospetto, redatto possibilmente anche in lingua inglese, riguardante il contenuto del presente articolo; § i locatari non devono allontanarsi dal tratto di mare antistante lo stabilimento presso il quale hanno noleggiato il mezzo e qualora non segnalato, il locatore dovrà materializzare con un apposito gavitello il limite dei 200 metri dello specchio acqueo riservato alla balneazione; § ogni mezzo locato deve essere dotato di salvagente anulare e delle ulteriori dotazioni di sicurezza qualora previste; § i natanti a motore (fino a 40,8 HP) possono essere locati solo a persone di età non inferiore ad anni 16. Per potenze superiori a 40,8 HP il conduttore dovrà essere munito delle apposite abilitazioni previste dalla legge 11/2/1971, n° 50 e successive modificazioni; § le moto d'acqua in particolare dovranno essere dotate di dispositivo di spegnimento motore a telecomando attivabile da parte del locatore nel caso in cui il locatario non si attenga alle norme di sicurezza sull'uso di tali mezzi. In ogni caso si applicano le norme di cui al Decreto Ministeriale n° 731 del 21/9/1994. Art. 7 - DISPOSIZIONI FINALI Il responsabile di ogni esercizio ubicato sul demanio marittimo, avente attinenza con le attività balneari, nonché i Comuni per le spiagge libere, dovranno curare e mantenere l'esposizione della presente determinazione in luogo ben visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione estiva, unitamente alle ordinanze emanate dagli uffici competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e, a chiunque spetti, di farla osservare. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente determinazione, la quale sostituisce a tutti gli effetti quella n° 805/D emanata dal Servizio Centrale Demanio e Patrimonio in data 7 giugno 2004. I contravventori alla presente determinazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e dell'articolo 39 della Legge 11 febbraio 1971, n° 50 sulla navigazione da diporto ovvero dell'articolo 650 del Codice Penale. ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA Direzione generale enti locali e finanze DETERMINAZIONE N. 514/D Servizio centrale demanio e patrimonio