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Studio Associato Abbadessa – Santagati
Via Madonna di Fatima n. 28
95030 – Sant’Agata Li Battiati (CT)
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CIRCOLARE INFORMATIVA N.6
Sant’Agata Li Battiati 05/01/2012
Oggetto: Tassa sui beni di lusso
Il Dl 201/2011, il cosiddetto decreto salva Italia, ha introdotto la tassazione sui beni di lusso, al fine
di recuperare maggiore gettito per le casse dello Stato. Tra questi beni considerati di lusso figurano
auto, barche e velivoli privati.
TASSA SULLE AUTO
A partire dal 2012, viene prevista l’addizionale erariale sulle auto di grossa cilindrata, quelle
cioè che superino i 185 kw di potenza. Per ogni kw che risulta superiore a questa cifra, si pagherà
20 euro in più.
Si prevede comunque una riduzione dell’addizionale erariale in questione rapportata all’anno di
costruzione del veicolo. Una riduzione progressiva che viene stabilita nelle seguenti misure:
 riduzione al 60% trascorsi 5 anni dalla data di costruzione;
 riduzione al 30% trascorsi 10 anni dalla data di costruzione;
 riduzione al 15% trascorsi 15 anni dalla data di costruzione.
E’ altresì prevista un’esenzione totale, trascorsi 20 anni dalla costruzione del veicolo.
Il superbollo auto si pagherà insieme al bollo ordinario tramite il modello "F24 Versamenti con
elementi identificativi"e non si potrà usare la compensazione.
TASSA SULLO STAZIONAMENTO DELLE UNITÀ DA DIPORTO
La tassa sulle imbarcazioni di Monti colpisce in modo indiscriminato sia le imbarcazioni a vela che
quelle a motore e viene determinata in funzione dei giorni di stazionamento nei porti. Vediamo nel
dettaglio chi la deve pagare.
Destinatari della tassa sulle imbarcazioni
Destinatari della tassa sulle imbarcazioni sono i proprietari, usufruttari, gli acquirenti con patto
di riservato dominio e gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Chi ha l’uso
dell’imbarcazione a titolo diverso (come nel caso di una locazione semplice, di un noleggio, o di un
comodato d’uso) non è tenuto al pagamento dell’imposta. L’imposta sulle imbarcazioni in regime di
multiproprietà o comunione sarà dovuta dai “quotisti” o dai “comunisti” in base alle rispettive quote
di proprietà sul bene.
Quando scatta la tassa
La tassa sulle imbarcazioni è dovuta dal 1° maggio 2012. Da questa data decorre il calcolo dei giorni
di stazionamento.
Quali imbarcazioni sono soggette alla tassa e come si calcola
Sono soggette alla tassa tutte le unità di diporto, a vela o a motore, con una dimensione che ecceda i
10 metri di lunghezza che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in
acque pubbliche, anche se in concessione a privati. La tassa si calcola su base giornaliera secondo il
seguente schema:
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Imbarcazioni con scafo di lunghezza da 10,01 a 12 metri: 5,00 euro
Imbarcazioni con scafo di lunghezza da 12,01 a 14 metri: 8,00 euro
Imbarcazioni con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri: 10,00 euro
Imbarcazioni con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri: 30,00 euro
Imbarcazioni con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri: 90,00 euro
Imbarcazioni con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri: 207,00 euro
Imbarcazioni con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri: 372,00 euro
Imbarcazioni con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri: 521,00 euro
Imbarcazioni con scafo di lunghezza superiore a 64 metri: 703,00 euro
Ad esempio un’imbarcazione della lunghezza di 12 metri pagherà un’imposta pari a 1825 euro
l’anno (365 x 5 euro). La tassa non è dovuta per i giorni di stazionamento in un porto al di fuori del
territorio italiano (e sarebbe dunque bene avere una documentazione comprovante il periodo di
permanenza all'estero) né per i giorni in cui l'imbarcazione si trovi al di fuori delle acque territoriali
della Repubblica (come nel caso dei giorni di navigazione). In ogni altra circostanza essa è dovuta a
meno che non si ricada in una o più delle seguenti condizioni.
Esenzioni o riduzioni della tassa sulle imbarcazioni
 In ragione dell’età dell’imbarcazione
E’ prevista innanzitutto una riduzione dell’imposta nella misura del 15%, del 30% e del 45%
decorsi rispettivamente 5,10 e 15 anni dalla data di costruzione dell’imbarcazione. I predetti
periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.
 In ragione del luogo dei proprietari residenti
La tassa di stazionamento è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri,
utilizzate solo dai proprietari residenti, come propri mezzi ordinari di locomozione, nei comuni
ubicati nelle isole minori e nella laguna di Venezia.
 In ragione della natura dell’imbarcazione
Esenzione totale per le unità da diporto in proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, per
quelle obbligatorie di salvataggio, e per i battelli di servizio, purchè questi rechino l’indicazione
dell’unità da diporto al cui servizio sono posti. Ugualmente è disposta un’esenzione totale per le
unità da diporto usate e possedute da enti e associazioni di volontariato ai fini di assistenza
sanitaria e pronto soccorso.
Una riduzione del 50 per cento è poi prevista per tutte le imbarcazioni a vela con motore
ausiliario, indipendentemente dalla loro lunghezza.
 Per i giorni di rimessaggio
E' disposta un’esenzione per qualsiasi tipo di imbarcazione esclusivamente limitata ai giorni
effettivi di rimessaggio. Durante i giorni dell'anno in cui l'imbarcazione e' in secca non si paga
dunque la tassa di stazionamento.
 Per le operazioni di vendita o di acquisto
L’esenzione spetta per le unità nuove con targa prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del
cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate e ritirate dai
medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto.
E’ bene sottolineare, onde evitare confusioni, che la tassa e’ dovuta solo per le imbarcazioni da
diporto e non per quelle destinate ad un uso commerciale. Per navigazione da diporto si intende
infatti quella effettuata in acque interne e marittime a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro
Una nave passeggeri o una nave cargo adibita al trasporto marittimo non sarà dunque soggetta alla
tassa mentre lo sarà uno yatch privato anche se utilizzato attraverso una locazione finanziaria
(leasing).
Modalità di Pagamento
I pagamenti dell’imposta in questione possono essere eseguiti anche con moneta elettronica. La
ricevuta di pagamento, che può essere rilasciata anche in modalità elettronica, della tassa annuale
di stazionamento, deve essere esibita dal comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle dogane
ovvero all’impianto di distribuzione di carburante, per l’annotazione nei registri di carico e scarico e
di controlli a posteriori, per permettere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la
navigazione.
Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica una sanzione
amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre all'importo della
tassa dovuta.
IMPOSTA ERARIALE SUGLI AEROMOBILI
Dal 1° maggio 2012, l’imposta sui beni di lusso colpisce anche gli aeromobili privati, distinguendo
tra velivoli, elicotteri e altri. Destinatari dell’imposta in questione sono coloro che dai pubblici
registri risultano essere:
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proprietari;
usufruttari;
acquirente con patto di riservato dominio;
utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.
Per i velivoli al fine di stabilire le misure dell’imposta in questione, si guarda al peso massimo al
loro decollo, per cui si pagherà:
fino a 1000 chili: 1,50 euro al chilo;
fino a 2000 chili: 2,45 euro al chilo;
fino a 4000 chili: 4,25 euro al chilo;
fino a 6000 chili: 5,75 euro al chilo;
fino a 8000 chili: 6,65 euro al chilo;
fino a 10000 chili: 7,10 euro al chilo;
oltre i 10000 chili: 7,55 euro al chilo.
Per gli elicotteri, l’imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di peso
corrispondente (vedi importi di cui sopra).
Per gli alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, invece, l’imposta ha misura fissa in 450 euro. E’
bene specificare che per gli aeromobili con certificato di aeronavigabilità che al 6 dicembre 2011
risulta ancora in corso di validità, l’imposta va versata entro 90 giorni in misura pari a 1/12 degli
importi stabiliti per ogni mese da quello in corso sino al mese in cui scade il certificato. Per gli
aeromobili, il cui certificato di aeronavigabilità viene rilasciato o rinnovato nel periodo compreso fra
il 6 dicembre e il 31 gennaio 2012, deve essere pagata l’imposta in questione in misura piena.