Semplificate le procedure per l`ottenimento del CPI per i
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Semplificate le procedure per l`ottenimento del CPI per i
ANTEPRIMA NEWS periodico di informazione del Gruppo Silaq Anno 4 n°2 - Settembre 2006 Milano Via Grandi, 29 20090 Vimodrone (MI) Tel. 0039 02 250 341 Torino Via Chambery, 119 10142 Torino (TO) Tel. 0039 011 70 71 470 Siracusa Via Agnone, 128 96016 Lentini (SR) Tel. 0039 095 78 38 644 Lugano Via San Salvatore, 13/A 6901 Lugano-Paradiso (CH) Tel. 0041 (0)91 980 40 46 Semplificate le procedure per l’ottenimento del C.P.I. per i serbatoi di GPL Domenico De Pinto Direttore-vice Dirigente VV. F. Foggia Flavio Rinaldi Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione - SILAQ Il 16 giugno scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.138 il Decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 12/04/06 titolato "Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi" Questo provvedimento legislativo, emanato in attuazione della Legge n.340 del 24/11/2000 [1] sulla delegificazione di norme e sulla semplificazione di procedimenti amministrativi, introduce importanti modifiche al regolamento che disciplina i procedimenti di prevenzione incendi. Come è noto i titolari delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, (e quindi anche i titolari di serbatoi di GPL ricompresi al punto 4, lett. b, del DM 16/02/82 [2] ), hanno l'obbligo di ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi. Tali soggetti devono quindi attuare le procedure previste dal DPR 37/98 [3] secondo le modalità definite dal DM 04/05/98 [4] , ovvero devono richiedere il parere di conformità sul progetto delle attività di cui sono titolari e, una volta ottenuto il parere favorevole ed effettuati i necessari lavori di adeguamento, devono richiedere il sopralluogo di controllo finalizzato al rilascio del C.P.I. Grazie al D.P.R. n.214/06 i titolari dei depositi di GPL costituiti da serbatoi fissi con capacità fino a 5 metri cubi, non dovranno più richiedere il parere di conformità, al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ma potranno formulare direttamente l'istanza di sopralluogo di controllo finalizzato al rilascio del C.P.I. All'istanza di sopralluogo dovranno essere allegati: A) la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32[5] e s.m.i.; B) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37; C) una planimetria del deposito, in scala idonea, firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito. In particolare la dichiarazione, di cui al punto a), di corretta installazione del serbatoio, dovrà essere rilasciata dall'azienda distributrice di gpl che assicura i servizi di installazione e manutenzione del serbatoio stesso (da effettuarsi con cadenza annuale) oppure, in caso di esonero della stessa azienda distributrice da parte dell' utente, potrà essere redatta da uno dei soggetti previsti dalla Legge 46/90. Ricordiamo che, sempre ai sensi del D.Lgs. n. 32/98, le aziende che riforniscono serbatoi privi delle certificazioni di corretta installazione e manutenzione annuale sono punite con la sanzione amministrativa che può superare i 50.000 euro. Il titolare dell'attività, ovvero l'azienda distributrice di gpl o il proprietario del serbatoio se diverso dalla stessa azienda, dovrà invece attestare, utilizzando il modello di PIN3 GPL - 2006 allegato alla Lettera Circolare prot.n. 717/4106 del 30/06/2006: 1. il rispetto della normativa vigente di prevenzione incendi; 2. il mantenimento in stato di efficienza dei sistemi, dei dispositivi, delle attrezzature e delle misure di sicurezza antincendio adottate; 3 l' effettuazione delle verifiche di controllo ed degli interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali fissate dalle norme tecniche 4. l'effettuazione di una adeguata informazione e formazione di eventuale personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. La planimetria del deposito, di cui al punto c), a firma di un professionista iscritto nel relativo albo/collegio o a firma del responsabile tecnico dell'azienda installatrice del serbatoio, potrà essere utilmente redatta in conformità all'allegato I al DM 04/05/98 ovvero potrà essere costituita da: A) una planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'insediamento, dalle quali risultino : - l'ubicazione dell' attività; - le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili; - le distanze di sicurezza esterne; - gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici); - l'ubicazione degli organi di manovra e dei blocchi di emergenza dell' impianto gas; B) una pianta, in scala da 1:50 a 1:100, recante l'indicazione degli elementi caratterizzanti il serbatoio e le misure di sicurezza previste dalla regola tecnica ovvero: - accessori e dispositivi di sicurezza, valvole di intercettazione e messa a terra; - le distanze di sicurezza interne e di protezione con l'indicazione della posizione dell'autocisterna per il riempimento del serbatoio; - le attrezzature mobili di estinzione; - l'indicazione della rete di tubazioni di alimentazione del gpl agli impianti di utilizzazione e la posizione di eventuali vaporizzatori e scambiatori termici. C) sezioni in caso di interramento del serbatoio e/o prospetti dei serbatoi installati fuori terra con particolari della eventuale, se prescritta, recinzione. All'atto della presentazione dell'istanza, il Comando rilascerà, contestualmente, la ricevuta dell'avvenuta presentazione della documentazione sopra citata. Tale ricevuta costituisce, ai soli fini antincendio e nelle more del sopralluogo di controllo da parte dei Vigili del fuoco, una autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di deposito. I soggetti interessati possono applicare la procedura semplificata solo quando all'interno dell'attività, sia essa civile, industriale, artigianale e/o commerciale, è presente solo il serbatoio fisso di gpl quale attività soggetta ai controlli dei Vigili del fuoco. ANTEPRIMA NEWS periodico di informazione del Gruppo Silaq Anno 4 n°2 - Ottobre 2006 Milano Via Grandi, 29 20090 Vimodrone (MI) Tel. 0039 02 250 341 Torino Via Chambery, 119 10142 Torino (TO) Tel. 0039 011 70 71 470 Siracusa Via Agnone, 128 96016 Lentini (SR) Tel. 0039 095 78 38 644 Lugano Via San Salvatore, 13/A 6901 Lugano-Paradiso (CH) Tel. 0041 (0)91 980 40 46 Semplificate le procedure per l’ottenimento del C.P.I. per i serbatoi di GPL Sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione della suddetta procedura i serbatoi di capacità superiore a 5 mc e i serbatoi di capacità inferiore a 5 mc a servizio di utenze o attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Infatti, in caso di depositi a servizio di attività per le quali è necessario richiedere il Certificato di prevenzione incendi, risulta fondamentale, al fine dell'espressione del parere di conformità, la valutazione di ogni possibile interazione tra i diversi fattori di rischio presenti nello stesso ambito progettuale e ciò anche per permettere di individuare una corretta strategia antincendio derivante da una valutazione qualitativa del rischio che comprenda tutte le attività fonte di pericolo potenziale. In sostanza, poiché la semplificazione introdotta consiste nella eliminazione della fase procedimentale della richiesta di parere sul progetto, se si deve installare un serbatoio di gpl di capacità fino a 5000 litri e se tale serbatoio è l'unica attività per la quale è necessario richiedere il C.P.I., il soggetto interessato può dar corso ai lavori di installazione e, a fine lavori, può richiedere direttamente il sopralluogo di controllo. La ricevuta della avvenuta presentazione vale già come autorizzazione provvisoria per l'utilizzazione e per l'esercizio del serbatoio stesso. Il Comando entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di sopralluogo, effettua la visita di controllo finalizzata all' accertamento del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi ovvero dal Decreto 14 Maggio 2004 [6] . In caso di esito positivo del sopralluogo, verrà rilasciato all'interessato, entro quindici giorni dalla data di effettuazione della verifica, il Certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività e quindi all'utilizzo del serbatoio. Invece, nel caso vengano riscontrate delle mancanze di requisiti di sicurezza richiesti, ferme restando le responsabilità a carico dei titolari delle attività e a carico dei soggetti firmatari della documentazione tecnica, il Comando ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'interessato ed alle autorità competenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti cessando immediatamente l'efficacia dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio del serbatoio stesso. NOTE: [1] Legge 24 novembre 2000 n. 340 (G.U. n. 275 del 24 novembre 2000 e ripubblicata con le relative note nella G.U. n. 212 del 20 dicembre 2000) “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi Legge di semplificazione 1999.” [2] Decreto 16 febbraio 1982 “Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.” [3] Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998 n. 37 (G.U. n. 57 del 10 marzo 1998) “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.” [4] Decreto 4 maggio 1998 (G.U. n. 104 del 7 maggio 1998) “Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonchè all'uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco.” [5] Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n.32 (G.U. n. 53 del 5 marzo 1998) “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59.” [6] Decreto 14 Maggio 2004 (G.U. n. 120 del 24 maggio 2004) “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 mc”.