Statuto di Unioncamere

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Statuto di Unioncamere
STATUTO DELL’UNIONCAMERE
Delibera del Consiglio generale n. 6 del 5.7.2012 approvata con D.M. del 25.7.2012
pubblicato nella G.U. 21.9.2012
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TITOLO I
NORME GENERALI
Articolo 1
NATURA GIURIDICA, ADESIONI, SEDE, SISTEMA CAMERALE
1. L'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
denominata Unioncamere, è ente con personalità giuridica di diritto pubblico a norma
dell’articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 ed esercita, in regime d’autonomia funzionale, le
attribuzioni previste dalla legge.
2. Fanno parte dell'Unioncamere le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e la Chambre della Valle d'Aosta.
3. A norma dell’articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed
integrazioni, possono essere ammesse in una sezione separata le Camere di commercio
estere operanti in Italia e riconosciute dal Governo italiano.
4. L'Unioncamere ha sede legale in Roma e opera a Bruxelles attraverso un organismo di
diritto belga, già appositamente costituito.
5. Le Camere di commercio italiane, le unioni regionali delle Camere di commercio,
l’Unioncamere, nonché i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale
italiano. Fanno parte, altresì, del sistema camerale italiano le Camere di commercio
italiane all’estero ed estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.
Articolo 2
SCOPI
1. L’Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di commercio e
degli altri organismi del sistema camerale italiano. L’Unioncamere formula direttive e
indirizzi agli organismi del sistema camerale per l’esercizio delle funzioni e dei compiti
di cui all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n.580, come modificato dal decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, fatte salve le funzioni di indirizzo delle competenti
autorità statali e regionali. Cura i rapporti del sistema camerale con le istituzioni
internazionali, nazionali e regionali - anche tramite le unioni regionali - e con le
rappresentanze delle categorie economiche, elabora indirizzi comuni, promuove e
realizza iniziative coordinate.
2. L’Unioncamere sostiene l'attività del sistema camerale in tutte le sue articolazioni, anche
per favorirne lo sviluppo a rete. Individua, altresì, le materie di rilievo generale,
nell’ambito delle quali le Camere di commercio comunicano ogni eventuale atto o
provvedimento, anche di soggetti terzi, di cui esse siano destinatarie e i cui effetti
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possono coinvolgere le altre Camere o l’intero sistema, e provvede altresì a comunicarlo
a tutte le altre Camere di commercio interessate. L’Unioncamere promuove altresì il
coinvolgimento e la partecipazione degli amministratori e della dirigenza camerale alle
iniziative ed attività del sistema.
3. L’Unioncamere promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie
aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad
enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività
d’interesse delle Camere di commercio e delle categorie economiche ed esercita altresì
funzioni di sintesi degli interessi del sistema e di coordinamento degli aspetti attinenti le
funzioni a rete o di carattere generale.
4. L’Unioncamere, in quanto rappresentativa del sistema camerale, sviluppa inoltre ogni
iniziativa utile a favorire l'internazionalizzazione dell'economia italiana e la presenza
delle imprese italiane sui mercati mondiali in raccordo con il Ministero dello sviluppo
economico a norma del comma 18 bis, dell’articolo 14, del decreto legge del 6 luglio
2011, n. 98, anche valorizzando l'attività delle Camere di commercio italiane all'estero e
promuovendo e partecipando alle loro forme associative. L’Unioncamere assicura il
necessario coordinamento del sistema camerale italiano con i sistemi esteri di Camere di
commercio e realizza iniziative rivolte alla diffusione della conoscenza all’estero dei
sistemi produttivi italiani.
5. L’Unioncamere promuove e coordina l’utilizzo da parte del sistema camerale dei
programmi e dei fondi comunitari, anche d’intesa con le categorie economiche,
operando sia quale referente della Commissione o di altri organismi dell’Unione
europea, che quale titolare degli interventi. L’Unioncamere può altresì individuare e
proporre le iniziative prioritarie per favorire l’applicazione del comma 10 dell’articolo
18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come integrato dal decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 23.
6. L’Unioncamere esercita funzioni di proposta nei confronti delle altre istituzioni, degli
organi legislativi, degli organi di governo, delle autorità indipendenti, nell’interesse del
sistema camerale. Esercita altresì le funzioni eventualmente delegate dal Ministero dello
sviluppo economico.
7. L’Unioncamere promuove la costituzione di società per la gestione delle partecipazioni
strategiche del sistema camerale nelle infrastrutture.
8. L’Unioncamere può promuovere la creazione di servizi finanziari per la competitività
del sistema imprenditoriale, mediante organismi appositamente costituiti ovvero in
collaborazione con soggetti terzi.
9. L’Unioncamere, inoltre:
a) costituisce commissioni, comitati e consulte, istituti, centri specializzati, osservatori;
b) realizza e coordina studi, indagini e ricerche e collabora anche ad attività di studio e
ricerca condotte da enti ed organismi nazionali, esteri e internazionali;
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c) favorisce e cura la gestione strategica delle informazioni detenute dal sistema
camerale, sia direttamente che individuando linee di attività per le Camere di
commercio e i loro organismi;
d) organizza congressi, convegni, conferenze e missioni a carattere nazionale e
internazionale, anche in favore delle Camere di commercio e delle categorie
economiche;
e) contribuisce all’attività di organismi ed enti aventi finalità di interesse per le Camere
di commercio e le categorie;
f) esercita i compiti e le funzioni attribuiti da norme di legge o da atti aventi valore di
legge;
g) stipula, al fine del coordinamento delle iniziative, con il Governo e con le
amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali
accordi di programma, intese, convenzioni, previa comunicazione al Ministero dello
sviluppo economico, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono
chiamati ad attuarli;
h) assume ogni altra iniziativa per lo sviluppo del sistema camerale, anche stipulando
accordi e intese con le associazioni imprenditoriali e sindacali e con le
rappresentanze dei consumatori e utenti.
10. L’Unioncamere è legittimata ad assumere ogni iniziativa, anche giudiziaria, per la tutela
della denominazione e delle prerogative delle Camere di commercio in Italia, anche ai
sensi dell'articolo 22, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché ad intervenire nei procedimenti amministrativi
riguardanti gli organismi e le attività del sistema camerale, ai sensi dell'articolo 9 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 3
ASSISE DEI CONSIGLIERI CAMERALI
1. L’assise dei consiglieri camerali può essere convocata dal presidente dell’Unioncamere
per favorire la partecipazione degli amministratori delle Camere di commercio alle
attività del sistema camerale.
2. L’assise può essere generale, ovvero essere riunita in base ai settori rappresentati nei
consigli camerali.
3. All’assise generale partecipano i componenti dell’assemblea dei presidenti delle Camere
di commercio e i consiglieri camerali; possono partecipare, all’occorrenza, i presidenti
delle Camere di commercio italiane all’estero, i presidenti delle Camere estere in Italia;
l’assise esercita funzioni consultive su richiesta degli organi dell’Unioncamere.
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TITOLO II
STRUTTURA DELL’UNIONCAMERE
Articolo 4
ORGANI
1. Sono organi dell’Unioncamere:
- l’assemblea dei presidenti delle Camere di commercio, di seguito denominata
“assemblea”;
- il comitato esecutivo;
- l’ufficio di presidenza, ove costituito;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti.
2. Tutti gli organi durano in carica tre anni dalla data di elezione; la durata del collegio dei
revisori dei conti è disciplinata dall’articolo 2400 del codice civile. I componenti degli
organi ai quali, durante il periodo di carica, viene meno la qualifica che costituisce titolo
alla partecipazione all’organo, scadono a questa data e decadono dalla carica. Il
presidente dell’Unioncamere rimane invece in carica fino alla fine del mandato. I
componenti elettivi del comitato esecutivo che non partecipano per tre volte
consecutive alle riunioni dell’organo senza una motivata giustificazione, decadono e
sono sostituiti con le medesime procedure elettorali.
3. Tutti i componenti degli organi sono rinnovabili. Il presidente dell’Unioncamere può
essere rieletto per una sola volta. L’Unioncamere promuove la presenza di entrambi i
generi nei propri organi collegiali.
4. I compensi per i componenti degli organi determinati ai sensi degli articoli 2389 e 2402
del codice civile e il trattamento di missione sono disciplinati dall’assemblea.
Articolo 5
ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DELLE CAMERE DI COMMERCIO
1. L’assemblea è composta dai presidenti delle Camere di commercio e della Chambre
della Regione Valle d’Aosta, che ne fanno parte ai sensi dell’articolo 1, secondo comma
e da chi abbia ricoperto nel mandato precedente la carica di presidente
dell’Unioncamere.
2. Alle riunioni dell’assemblea partecipano altresì, senza diritto di voto, un rappresentante
delegato da Assocamerestero e un rappresentante delegato dalla sezione delle Camere
di commercio miste.
3. La partecipazione è personale e non è ammessa la delega per le sedute nelle quali si
procede alle elezioni di organi dell’Unioncamere o di loro singoli componenti. Per le
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altre sedute, il presidente impossibilitato a partecipare è sostituito dal vice presidente
vicario della camera di commercio. Il regolamento di funzionamento degli organi
dispone per l’attuazione del presente comma.
4. Spetta all’assemblea:
a) definire su base triennale le strategie e le linee di sviluppo del sistema camerale;
b) definire le linee programmatiche annuali dell’attività dell’Unioncamere;
c) approvare i bilanci di previsione e i bilanci finali di esercizio;
d) determinare la misura dell'aliquota di cui all’articolo 7 comma 7 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.
23;
e) deliberare sulle modifiche statutarie in conformità a quanto previsto dall'articolo 7,
comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e con le modalità stabilite dal presente Statuto;
f) approvare il regolamento di funzionamento degli organi comprensivo del
regolamento elettorale, il regolamento di gestione del fondo perequativo e il
regolamento del fondo intercamerale;
g) deliberare sugli atti di disposizione del patrimonio immobiliare;
h) impartire indirizzi e direttive e fornire orientamenti agli organismi partecipati;
i) disciplinare i compensi ed il trattamento di missione dei componenti degli organi
dell’Unioncamere;
j) nominare, su proposta del presidente, il segretario generale.
5. L’assemblea, su proposta del comitato esecutivo, individua i principi e le linee guida cui
gli statuti delle unioni regionali si devono attenere, a norma dell’articolo 6, comma 3
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 23; in mancanza di adeguamento, il rappresentante dell’unione
regionale non può ricoprire alcuna carica in seno agli organi dell’Unioncamere.
6. L’assemblea elegge, con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento elettorale,
tra i suoi componenti il presidente e, su sua proposta, otto vicepresidenti di cui uno
vicario e i componenti del comitato esecutivo nel numero massimo consentito dalla
legge in vigore al momento dell’elezione. Elegge altresì, su proposta del presidente, un
componente effettivo e uno supplente del collegio dei revisori dei conti e nomina i
componenti designati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro
dell’economia e delle finanze.
7. L’assemblea può delegare alcune proprie competenze al comitato esecutivo, tranne
quelle ad essa riservate dalla legge e quelle di cui al comma 4, lettere a), b), c) ,d), e), i),
j).
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Articolo 6
COMITATO ESECUTIVO
1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente dell'Unioncamere e dai seguenti
componenti: a) i vicepresidenti; b) i presidenti delle unioni regionali delle Camere di
commercio; c) il presidente della Chambre della Valle d'Aosta; d) i componenti eletti
dall’assemblea.
2. Il numero complessivo dei componenti del comitato esecutivo non può superare il
numero di trentacinque, come definito dall’articolo 3, comma 2, della legge 11
novembre 2011, n. 180, calcolato con riferimento ai membri dell’assemblea. Alle
riunioni del comitato esecutivo partecipano come invitati permanenti tre rappresentanti
designati dal Ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla
Conferenza Unificata.
3. Il regolamento di funzionamento degli organi disciplina, tra l’altro, i casi nei quali i
componenti del comitato esecutivo rivestano più qualifiche per le quali abbiano titolo
alla partecipazione dell’organo, prevedendo le modalità di esercizio dell’opzione e le
conseguenze del suo mancato esercizio. Il regolamento disciplina altresì i casi in cui una
unione regionale si dovesse trovare temporaneamente senza presidente.
4. Il comitato esecutivo è organo amministrativo e di indirizzo politico ed esercita le
seguenti attribuzioni:
a) predisporre i programmi e le linee annuali di attività dell’Unioncamere, da
sottoporre all’assemblea;
b) predisporre i bilanci di previsione e i bilanci finali di esercizio, da sottoporre
all’assemblea;
c) approvare le modifiche ai bilanci;
d) proporre all’assemblea i principi e le linee guida cui gli statuti delle unioni regionali
si devono attenere, a norma dell’articolo 6, comma 3 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
e) esprimere il parere previsto dall’articolo 18, comma 3 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580 e successive modifiche ed integrazioni;
f) deliberare, su proposta del presidente, la nomina e la designazione di rappresentanti
dell’Unioncamere in società, enti, associazioni, commissioni e ogni altro organismo;
g) assumere, le decisioni relative alle partecipazioni azionarie e quelle relative alla
costituzione o partecipazione in associazioni, fondazioni e altri organismi;
h) formulare indirizzi e direttive alle strutture partecipate al fine di assicurare la
necessaria coerenza della loro azione con le strategie di sistema;
i) definire, gli obiettivi di carattere strategico e assegnare al segretario generale il
budget per la gestione dell’attività annuale;
j) esprimere la valutazione sui risultati conseguiti e sul segretario generale, con il
supporto dell’organo indipendente di valutazione;
k) nominare l’organo indipendente di valutazione;
l) nominare, su proposta del segretario generale, i vicesegretari generali;
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m) approvare, su proposta del segretario generale, il regolamento di organizzazione che
indica i principi fondamentali di organizzazione e di composizione della pianta
organica, nonché il regolamento di amministrazione e contabilità;
n) provvedere alle attività di gestione del Fondo di perequazione, previste dall’apposito
regolamento;
o) impartire le direttive per la stipula del contratto collettivo del personale, a norma
dell’articolo 7, comma 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e definire gli indirizzi per la stipula del
contratto collettivo del personale dirigente e non dirigente delle Camere di
commercio;
p) deliberare la costituzione in giudizio e la promozione o la resistenza alle liti con
potere di conciliare e transigere.
5. Il comitato esecutivo può costituire l’ufficio di presidenza al quale può delegare, in via
permanente, la nomina e la designazione di rappresentanti dell’Unioncamere in società,
enti, associazioni, fondazioni o commissioni, le decisioni relative alle partecipazioni
societarie, la formulazione di indirizzi, direttive, indicazioni agli organismi partecipati. Il
comitato esecutivo può altresì delegare, fino a revoca, all’ufficio di presidenza ogni
altra funzione propria, ad eccezione di quelle relative alle lettere a), b), c), d), e), k), l) e
m).
6. Spetta al comitato esecutivo deliberare su tutte le materie non attribuite alla
competenza di altri organi e non riservate dalla legge all'ambito di autonomia della
dirigenza.
Articolo 7
UFFICIO DI PRESIDENZA
1. Il comitato esecutivo può costituire l’ufficio di presidenza che è composto dal
presidente e dai vicepresidenti.
2. L’ufficio di presidenza esercita le funzioni delegate dal comitato esecutivo.
3. Non possono far parte dell’ufficio di presidenza coloro che ricoprono la carica di
presidente, vicepresidente, amministratore delegato o titolare di funzioni operative degli
organismi o delle società partecipati o costituiti dall’Unioncamere. L’incompatibilità
non opera per le cariche che gli statuti assegnano di diritto al presidente
dell’Unioncamere.
4. I componenti per i quali sopravvenga la causa di incompatibilità di cui al comma 3
devono optare per una delle cariche e, in assenza di opzione, decadono dalla carica. Il
regolamento di funzionamento degli organi definisce le procedure e le modalità di
attuazione del presente comma.
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Articolo 8
PRESIDENTE
1. Il presidente è il rappresentante legale dell’Unioncamere. Convoca e presiede l’assise dei
consiglieri camerali. Convoca e presiede l’assemblea, il comitato esecutivo e l’ufficio di
presidenza, ove costituito, fissandone gli ordini del giorno e esercitando il potere di
proposta per i relativi provvedimenti.
2. Il presidente adotta in caso d’urgenza, salvo ratifica nella prima riunione successiva
dell’organo competente, i provvedimenti di spettanza di tutti gli altri organi.
3. Il presidente può invitare alle riunioni di ciascuno degli organi di cui all’articolo 4, senza
diritto di voto, rappresentanti del sistema camerale, esperti ed esponenti del sistema
istituzionale e associativo, in relazione agli argomenti da esaminare e alle competenze
relative.
4. Il presidente può indire riunioni con i vicepresidenti per discutere questioni attinenti
alle proprie attribuzioni.
Articolo 9
VICEPRESIDENTI
1. In caso d’assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente vicario; in
caso di impossibilità di questi, le funzioni vicarie sono svolte dal vicepresidente più
anziano di età anagrafica.
2. Qualora la carica di presidente dovesse risultare vacante, il vicepresidente vicario
assume la reggenza dell’ente ed esercita le funzioni del presidente per il tempo
necessario alla elezione del nuovo presidente.
3. Il presidente può chiedere ai vicepresidenti di coadiuvarlo nella formulazione di
proposte di sua competenza e nei compiti di indirizzo politico-strategico
dell’Unioncamere.
Articolo 10
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito dall’assemblea.
2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, dei
quali un effettivo e un supplente sono designati dal Ministro dello sviluppo economico,
un effettivo dal Ministro dell’economia e delle finanze, un effettivo e un supplente sono
eletti dall’assemblea, su proposta del presidente. La composizione del collegio dei
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revisori dei conti rispetta i principi di pari opportunità tra uomo e donna e deve
prevedere la presenza di componenti di entrambi i generi.
3. Il presidente del collegio dei revisori dei conti è il componente effettivo designato dal
Ministro dello sviluppo economico.
4. L’attività del collegio dei revisori dei conti è disciplinata dagli articoli 2, 20, 21 e 22 del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Il collegio dei revisori dei conti esercita,
altresì, gli altri compiti fissati nel regolamento di amministrazione e di contabilità.
5. I componenti del collegio dei revisori dei conti intervengono alle sedute degli altri
organi collegiali.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DELL’UNIONCAMERE
Articolo 11
SEGRETARIO GENERALE
1. Al segretario generale competono le funzioni di vertice dell’amministrazione
dell’Unioncamere; egli sovrintende alla gestione complessiva ed all’attività
amministrativa, esercita i poteri di coordinamento, verifica e controllo dell’attività dei
dirigenti, vigila sull’efficienza e rendimento degli uffici e ne riferisce agli organi secondo
le rispettive competenze.
2. Il segretario generale propone all’organo competente i provvedimenti di cui all’articolo
6, comma 4, lettere l), m), o), adotta tutti gli atti di organizzazione riservati dalla legge
all’ambito d’autonomia della dirigenza di vertice, proponendo all’organo competente la
ripartizione delle competenze tra la dirigenza e disponendo sulle procedure per la
gestione dell’attività, sui limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare e
sull’adozione delle misure inerenti la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro.
Articolo 12
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
1. Alla dirigenza spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonché
di controllo. La dirigenza è responsabile della gestione e dei relativi risultati.
2. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina altresì le modalità
di informazione degli organi sull’andamento dell’attività e di esercizio del controllo
direzionale e operativo di gestione, nonché le modalità per la valutazione delle
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prestazioni da parte del segretario generale sui dirigenti e del comitato esecutivo sul
segretario generale.
3. Il rapporto di lavoro dei dirigenti dell’Unioncamere è disciplinato dal contratto
collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di imprese commerciali, dei servizi e del
terziario e dai contratti individuali.
Articolo 13
CONSULTA DEI SEGRETARI GENERALI
1. La consulta dei segretari generali è organismo consultivo composto da non più di
trentacinque componenti, individuati tra i segretari generali delle Camere di commercio
e delle unioni regionali e presieduto dal segretario generale dell’Unioncamere.
2. La consulta esprime pareri obbligatori e non vincolanti sui documenti relativi alle
strategie triennali e alle linee di sviluppo del sistema camerale, su quelli relativi alle linee
programmatiche annuali dell’attività dell’Unioncamere, nonché su richiesta degli organi.
3. I segretari generali delle Camere di commercio e delle unioni regionali, in un’apposita
riunione, definiscono le modalità di composizione della consulta, la quale nella prima
riunione adotta il regolamento per il suo funzionamento.
Articolo 14
SEZIONE DELLE CAMERE MISTE
1. La sezione prevista dal comma 3, dell’articolo 1 del presente statuto è denominata
“Sezione delle camere miste”.
2. Per Camere di commercio miste si intendono le Camere di commercio italo estere o
estere in Italia, associazioni operanti nel territorio nazionale previste dall’art. 22 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, iscritte nell’albo
disciplinato dal decreto del Ministero del Commercio Estero del 15 febbraio 2000, n.
96 e successive integrazioni e modificazioni.
3. L’Unioncamere contribuisce ad assicurare le risorse finanziarie occorrenti per lo
svolgimento dell’attività della sezione.
4. La gestione dell’attività della sezione è disciplinata da un apposito regolamento,
approvato dall’assemblea.
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TITOLO IV
NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI
Articolo 15
CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI
1. Le sedute degli organi collegiali sono valide con la partecipazione della metà più uno
dei rispettivi componenti.
2. L’assemblea, quando è chiamata a deliberare sullo statuto è validamente costituita con
la presenza di almeno due terzi dei rappresentanti delle Camere di commercio.
3. Le deliberazioni di competenza degli organi collegiali sono adottate a maggioranza
assoluta dei presenti.
4. L’assemblea, per l’elezione del presidente, nei primi due scrutini adotta la deliberazione
con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
5. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via fax o tramite posta elettronica
certificata a norma di legge, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno
quindici giorni prima per le sedute dell’assemblea e almeno cinque giorni prima per le
sedute del comitato esecutivo. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è per i
presidenti la sede della Camera di commercio, e per gli altri quella dichiarata
all'Unioncamere. L’assemblea può essere convocata, per ragioni d’urgenza, con avviso
spedito almeno cinque giorni prima della seduta.
6. Le votazioni avvengono in forma palese o per alzata di mano. Per le deliberazioni
concernenti persone, si adotta la votazione segreta quando essa sia richiesta da almeno
un decimo dei presenti. Per l’elezione del presidente, dei vicepresidenti, dei componenti
elettivi del comitato esecutivo, le votazioni avvengono per scrutinio segreto.
7. Le riunioni degli organi collegiali, ad eccezione dell’assemblea, possono svolgersi per
teleconferenza o videoconferenza. Un apposito regolamento deliberato dall’assemblea
disciplina le modalità del collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero
legale, per l’adozione e verbalizzazione delle deliberazioni. In particolare, il regolamento
deve consentire che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito
di seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti
affrontati.
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TITOLO V
GESTIONE FINANZIARIA
Articolo 16
RISORSE FINANZIARIE
1. Le risorse finanziarie dell’Unioncamere sono:
a) la dotazione finanziaria, rappresentata da un'aliquota annualmente fissata
dall’assemblea a carico delle Camere di commercio e della Chambre della Valle
d’Aosta sul totale delle loro entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte,
diritto annuale e diritti di segreteria delle camere di commercio;
b) le entrate derivanti da servizi resi agli associati e a terzi;
c) i finanziamenti per programmi e progetti provenienti dalla Unione Europea o da
altri soggetti;
d) entrate patrimoniali e ogni altra entrata.
2. Presso l'Unioncamere è costituito il fondo intercamerale d’intervento. Le contribuzioni
del fondo, gestito in base ad apposito regolamento approvato dall'assemblea,
finanziano i progetti e le iniziative, definiti in raccordo con i programmi del Ministero
dello sviluppo economico, che l’Unioncamere assegna alle camere italiane all’estero e
alle camere miste, per sostenere le politiche di internazionalizzazione del sistema
camerale italiano.
3. Presso l'Unioncamere è istituito il fondo di perequazione ai sensi dell'articolo 18,
comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni. I
criteri generali di funzionamento del fondo sono contenuti nel regolamento di gestione
del fondo, approvato dall’assemblea.
Articolo 17
CONTROLLI
1. La vigilanza sulla attività dell'Unioncamere spetta al Ministero dello sviluppo
economico, a norma dell’articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come
modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.
2. La gestione finanziaria dell'Unioncamere è assoggettata al controllo della Corte dei
Conti nella forme previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e
successive modifiche ed integrazioni, come disposto dall'articolo 12, comma 19 del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo
1993, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Unioncamere comunica al Ministero dello sviluppo economico i nomi dei consiglieri,
degli eletti alle cariche di presidente e di vicepresidente e trasmette, per l'approvazione,
il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il regolamento di
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amministrazione e contabilità, nonché i provvedimenti riguardanti la dotazione
organica complessiva e l’istituzione di aziende speciali.
4. Il controllo del Ministero è di sola legittimità e le delibere di cui al comma tre
divengono esecutive se entro sessanta giorni dalla data della loro ricezione, ridotti a
trenta per le variazioni del bilancio preventivo, il Ministero dello sviluppo economico
non ne disponga con provvedimento motivato l’annullamento per vizi di legittimità.
Tale termine può essere sospeso una sola volta e per un periodo di pari durata.
Articolo 18
SCIOGLIMENTO
1. In caso di scioglimento dell'Unioncamere, le attività e le eventuali passività di
liquidazione vanno a beneficio o a carico delle Camere, in proporzione dei versamenti
da ciascuna di esse dovuti durante l'ultimo triennio.
Articolo 19
DISPOSIZIONI FINALI
1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per esteso
nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del Ministro dello sviluppo
economico.
2. Le Camere di commercio i cui organi siano stati sciolti per provvedimento dell’autorità
competente, sono rappresentate nell’assemblea dai rispettivi commissari. Il
commissario dispone soltanto dell’elettorato attivo. Il commissario che non può
partecipare alle sedute dell’assemblea che non prevedono elezioni di organi
dell’Unioncamere, può farsi rappresentare dal presidente dell’unione regionale di
appartenenza.
3. La decadenza disciplinata dal secondo periodo del comma 2, dell’articolo 4 viene meno
nel caso in cui il componente acquisisca nuovamente, secondo le relative procedure e
comunque entro trenta giorni dalla decadenza, la qualifica che costituisce titolo per la
partecipazione all’organo.
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