Lezione VII - universita

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Lezione VII - universita
PROGETTO GEN HORT
Lezione VII: Le invenzioni dei
dipendenti e dei ricercatori
universitari
Stefano Borrini
Società Italiana Brevetti
Società Italiana Brevetti Aprile Maggio 2014 ©
il prototipo Porsche Typ 695 - 1961
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Ducati Panigale
Motore "superquadro" o
"a corsa corta", nel caso
la corsa sia inferiore
all'alesaggio
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Factor IX Gene
Product
Univ. of Washington, Earl W. Davie, G. G. Brownlee
Oxford Univ.
1988
Originally licensed by international tech transfer
company and re-licensed to four companies, including
Genetics Institute (a Harvard spinoff) which produces
BeneFix, widely-used recombinant Factor IX for
treatment of hemophilia.
LASER Cataract
Surgery
Univ. of California Patricia Bath
Los Angeles
1988
First instrument designed for removing the cataractous
lens.
1992
Allegra (fexofenadine) is the non-toxic active metabolite
of Seldane, an earlier anti-histamine which could cause
fatal heart failure.
1993
Relatively non-toxic chemotherapy drug was originially
isolated from Yew trees; cost and environmental
concerns led to Holton's development of synthetic
Taxol.
1995
An eye drop that treats certain kinds of Glaucoma; an
alternative to systemic administration of Diamox, which
had unpleasant side effects.
1996
A nucleoside analog and reverse transcriptase inhibitor
taken once a day as part of a multi-drug cocktail to treat
HIV.
Allegra
Synthetic Taxol
Trusopt
Emtriva
Georgetown Univ.
Florida State Univ.
Raymond Woosley
Robert Holton
Univ. of Florida
Thomas H. Maren
Emory Univ.
Raymond Schinazi, Dennis Liotta, Woo-Baeg Choi
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A chi spetta il diritto al
brevetto?
Inventore
Avente causa
Datore di lavoro
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A chi spetta il diritto al brevetto? In generale…..
L’inventore
Art 62 CPI
All’inventore spetta il diritto «morale» di essere riconosciuto tale e tale diritto è
inalienabile.
I diritti patrimoniali nascenti dall’invenzione sono alienabili e trasmissibili.
Il titolare
Art 63(2) CPI
Il diritto al brevetto spetta – in generale - all’autore dell’invenzione, ma …
… ci sono delle eccezioni …
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Il settore privato
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Le invenzioni dei dipendenti
Art 64 CPI
1. Invenzione di servizio
ü l'invenzione è fatta nell'esecuzione di un contratto
ü è specificamente retribuita
ü il diritto spetta al datore di lavoro
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Le invenzioni dei dipendenti
2.  Invenzione d’azienda
ü l'invenzione è fatta nell'esecuzione di un contratto
ü non è specificamente retribuita
ü il diritto spetta al datore di lavoro
ü all’inventore spetta un equo premio commisurato all’importanza
dell’invenzione delle mansioni e della retribuzione del dipendente e
nonché del contributo che questi ha ricevuto dall’organizzazione
aziendale (al rilascio del brevetto)
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Le invenzioni dei dipendenti
3.  Invenzione occasionale
ü l’invenzione avviene al di fuori del rapporto di lavoro ma rientra nel
campo di attività dell’azienda
ü il diritto al brevetto spetta al lavoratore
ü il datore di lavoro ha però un diritto di opzione (tre mesi) per l’uso o
l’acquisto del brevetto. Si deve tener conto degli aiuti che l’inventore
abbia eventualmente ricevuto dall’azienda per pervenire
all’invenzione
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Le invenzioni dei dipendenti
64 1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione
o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di
lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come
oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita,
i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al
datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di
esserne riconosciuto autore.
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© Studio Legale SIB 2014
64. 2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso
dell'attività inventiva e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o
nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di
impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di
lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto
autore,
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spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto “O SUOI
AVENTI CAUSA OTTENGANO IL BREVETTO O UTILIZZINO
L’INVENZIONE IN REGIME DI SEGRETEZZA
INDUSTRIALE”, un equo premio per la determinazione del quale si
terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal
brevetto “DELL’IMPORTANZA DELL’INVENZIONE” delle
mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché
del contributo che questi ha ricevuto “DALL'ORGANIZZAZIONE
DEL DATORE DI LAVORO.
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AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CONCLUSIONE
DEL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DEL BREVETTO
E LA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DELL’EQUO PREMIO
ALL’INVENTORE, PUÒ ESSERE CONCESSO, SU RICHIESTA
DELL’ORGANIZZAZIONE DEL DATORE DI LAVORO
INTERESSATA, L’ESAME ANTICIPATO DELLA DOMANDA
VOLTA AL RILASCIO DEL BREVETTO”
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Equo premio: natura indennitaria non
retributiva
Relazione al c.p.i. « L’equo premio non costituisce il
corrispettivo della tecnologia che l’impresa attuerà
nell’ambito delle sua strutture produttive (dato che il
corrispettivo di tale tecnologia è costituito dalla
retribuzione prevista nel contratto) ma è e rimane
un’indennità straordinaria»
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In che cosa consiste?
•  Somma corrisposta una tantum;
•  Royalty da applicarsi al fatturato o agli utili conseguiti
dall’impresa datrice di lavoro attraverso lo sfruttamento
economico, diretto o indiretto, dell’invenzione
brevettata.
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Determinazione dell’ammontare del
premio
Si tiene conto dei seguenti fattori:
• Importanza dell’invenzione;
• Mansioni svolte dal dipendente inventore;
• Contributo ricevuto dall’organizzazione del datore di
lavoro;
• Retribuzione percepita dal dipendente inventore
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Quantificazione dell’equo premio
•  Ricorso alla c.d. «formula tedesca» :
I= V x P
I: ammontare dell’indennità riconosciuta al dipendente;
V: valore dell’invenzione;
•  Vantaggio economico maturato dall’impresa per il fatto di
poter beneficiare in esclusiva dell’invenzione brevettabile
conseguita dal dipendente;
P: fattore proporzionale che è la risultante di tre fattori;
•  Posizione del problema tecnico: misura iniziativa assunta dal
dipendente nell’affrontare il problema tecnico;
•  Soluzione del problema tecnico;
•  Mansioni svolte e posizione occupata dal dipendente
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La determinazione dell’equo premio del
collegio di arbitratori
In caso di contestazioni, un collegio di tre
arbitratori decide l’ammontare, con equo
apprezzamento ai sensi dell’art. 1349 c.c. (art. 64 e
65 c.p.i.) ;
La determinazione del collegio può essere
impugnata davanti al Giudice solo se è
manifestamente iniqua o erronea
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Un esempio/ 1
Direttore di laboratorio di un’impresa farmaceutica (che non
riceveva una specifica retribuzione per lo svolgimento delle
attività di ricerca cui era preposto) inventa un nuovo farmaco.
Si è avvalso delle indicazioni ricevute dall’impresa anche sulle
metodologie di ricerca da seguire;
Ha raggiunto la soluzione avvalendosi di precedenti conoscenze
dell’impresa
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Un esempio/ 2
Ha utilizzato i mezzi tecnici dell’impresa, con uno sforzo di
riflessione che era normale attendersi dal dipendente
Maggior utile maturato dall’impresa grazie allo sfruttamento del
trovato è stimabile in 20 milioni di Euro
Per il conseguimento dell’invenzione al dipendente è stata già
corrisposta una gratificazione pari a 5.000 Euro
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64.3 Qualora non ricorrano le condizioni previste nei
commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che
rientri nel campo di attività del datore di lavoro
quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso esclusivo, o
non esclusivo, dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto,
nonché per la facoltà di chiedere, od acquisire per la
medesima invenzione, brevetti all'estero, verso
corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con
deduzione di. una somma corrispondente agli aiuti che
l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per
pervenire all'invenzione.
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64.3 Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione
entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione dell'avvenuto
deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con
l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto ove non venga
integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.
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64.4 Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo
premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga
l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se
l'inventore è un dipendente di AMMINISTRAZIONE
statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un
collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati
uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi
due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione
specializzata del Tribunale competente dove il prestatore
d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si
applicano in quanto compatibili le norme degli articoli
806 e seguenti del codice di procedura civile.
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64.5 Il collegio degli arbitratori può essere adito
anche in pendenza del giudizio di accertamento
della sussistenza del diritto all'equo premio, al
canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutività della
sua decisione è subordinata a quella della sentenza
sull'accertamento del diritto. Il collegio degli
a r b i t r a t o r i d e v e p r o c e d e r e c o n e q u o a p p r ez z a m en to. S e l a d eter m i n a z i o n e è
manifestamente iniqua od erronea la
determinazione è fatta dal giudice.
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Ambito del rapporto di lavoro
“Tanto
nel settore privato che nella pubblica amministrazione si
considera che un’invenzione sia stata eseguita nell’ambito del
contratto o rapporto di lavoro del dipendente quando sia stato
chiesto un brevetto per la protezione dell’invenzione entro un anno
dalla data in cui l’inventore ha lasciato l’azienda privata o
l’amministrazione pubblica.” Art. 64.6 CPI
Se ne deduce che trascorso un anno da tale data, l’invenzione non potrà più essere considerata come realizzata nell’ambito di un contra9o o rapporto di lavoro salvo prova contraria Società Italiana Brevetti Aprile Maggio 2014
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Le invenzioni degli universitari o di dipendenti di
Enti Pubblici di Ricerca
Art 65(1) CPI
Se il rapporto di lavoro intercorre con un’università o con una pubblica
amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il
diritto spetta al ricercatore
Art 65(2)(3) CPI
Suddivisione dei proventi tra inventore (non meno del 50%) e Università
(tra 30 e 50%)
Art 65(5) CPI
Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di
ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate
nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici
diversi dall'università, enteSocietà
o amministrazione
di appartenenza del
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ricercatore.
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Strumenti di collaborazione tra
università e imprese
La c.d. “terza missione”
Favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per
contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società. In tale
prospettiva, ogni Struttura all'interno dell'Ateneo si impegna per comunicare e
divulgare la conoscenza attraverso una relazione diretta con il territorio e con
tutti i suoi attori.
Green Paper per la promozione e la misura della terza missione negli istituti di
Istruzione Superiore
Raccomandazione CE
del 10 aprile 2008 sul ruolo della ricerca a livello europeo
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Attività dei responsabili dell’innovazione nelle università
1. Sensibilizzazione sul tema della tutela dei risultati della ricerca:
brevetto come mezzo, non come fine / brevetto non come ostacolo alla pubblicazione;
2. Individuazione della politica dell’ente di ricerca;
3. Comunicazione della strategia all’ente e agli organi accademici / direttivi;
4. Valutazione dei risultati conseguiti dalla ricerca:
requisiti di brevettabilità? altro tipo di protezione? modello, design, trade secret, banche dati, software, marchi;
5. Valutazione economica / valutazione delle potenzialità / individuazione del budget;
…
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Attività dei responsabili dell’innovazione nelle università
…
6. Individuazione
della strategia di tutela e funzione di raccordo con
consulenti esterni:
- deposito: usualmente deposito italiano + PCT. Si ha tempo di convalidare i
risultati della ricerca e testarne l’interesse sul mercato;
- valutazione anche di cosa non mantenere…time to market breve? valutare se
conviene salvaguardare risorse da investire in nuova ricerca.
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Attività dei responsabili dell’innovazione nelle università
…
7.
Identificazione di partner commerciali;
8. Negoziazioni dei contratti di sfruttamento dei diritti di PI;
9. In caso di spin-off, tutoraggio.
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Sostanzialmente la terza missione delle
Università si traduce in una «necessaria»
collaborazione con le imprese
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Art. 65(1) - Invenzioni dei ricercatori pubblici
1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre
con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi
scopi istituzionali finalità di ricerca, il RICERCATORE è titolare
esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è
autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle
pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche
amministrazioni, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono a tutti
in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L’inventore presenta la
domanda di brevetto e ne dà comunicazione all’amministrazione.
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Art. 65(1) – Titolarità e costi
“… rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica
amministrazione
avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca,
il RICERCATORE
è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è
autore.
In caso di più autori … i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in
parti uguali….
“.. L'inventore presenta la domanda di brevetto (Richiedente) e ne dà
comunicazione all'amministrazione”
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I costi
La legge prevede che
“L’Inventore presenta la domanda di brevetto”
quindi
Inventore è il Richiedente
Inventore sostiene i costi
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Art. 65(2) - Invenzioni dei ricercatori delle università e degli
enti pubblici di ricerca
2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell’ambito della
loro autonomia, stabiliscono l’importo massimo del canone, relativo
a licenze a terzi per l’uso dell’invenzione, spettante alla stessa
università o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati
finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti
reciproci.
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Art. 65(3) - Invenzioni dei ricercatori delle università e
degli enti pubblici di ricerca
3. In ogni caso, l’inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento
dei proventi o dei canoni di sfruttamento
dell’invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non
provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta
per cento dei proventi o canoni.
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Pubblico
Proventi o canoni
di sfruttamento
dell’invenzione
Privato
Importanza dell’invenzione;
Mansioni svolte dal dipendente
inventore;
Contributo ricevuto
dall’organizzazione del datore di
lavoro;
Retribuzione percepita dal
dipendete inventore
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Università o pubblica amministrazione determina
% massima del canone delle licenze a terzi che spetta a Università o
pubblica amministrazione o a privati finanziatori della ricerca
Inventore ha diritto a non meno del 50% dei proventi o canoni di
sfruttamento industriale
Se Università non determina la percentuale massima ha diritto
solo al 30%
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Canoni di sfruttamento e proventi
Sfruttamento diretto; vendita del brevetto; cessione in licenza; cessione del
diritto a depositare un brevetto; cessione del diritto di priorità (anche
indipendentemente dalla cessione del diritto derivante dallo sfruttamento
stesso della stessa domanda di priorità)
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Art. 65(4) - Invenzioni dei ricercatori delle università e
degli enti pubblici di ricerca
4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora
l’inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo
sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause
indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui
l’inventore era dipendente al momento dell’invenzione acquisisce
automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare
l’invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare
da terzi, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto
autore.
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Art. 65(5) - Invenzioni dei ricercatori delle università
e degli enti pubblici di ricerca
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o
in parte, da soggetti privati ovvero realizzate
nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da
soggetti pubblici diversi dall'università, ente o
amministrazione di appartenenza del ricercatore.
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Rilascio
Nessuno sfruttamento
industriale
5 anni
•  Università acquisisce diritto gratuito di sfruttare invenzione e diritti
patrimoniali o facoltà di farli sfruttare a terzi
•  a inventore resta comunque il diritto morale di esserne riconosciuto autore
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Contratti Università/Ricercatore
Tali contratti si basano essenzialmente su principio che i diritti nascenti dalle
invenzioni industriali, tranne il diritto d’esserne riconosciuto autore, sono
alienabili o trasmissibili.
Quindi, il ricercatore/inventore può volontariamente sottoscrivere un contratto di
cessione o vendita dei propri diritti all’Amministrazione da cui dipende in cambio
di proventi e/o di esonero dai costi di brevettazione
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Le invenzioni degli universitari o di dipendenti di Enti
Pubblici di Ricerca
Criticità dell’art 65
- politica cui è ispirata la norma
- definizione di ricercatore
- profilo oggettivo: si riferisce solo ai brevetti
Criticità maggiori
- il legislatore non ha considerato che nella maggior parte dei casi l’attività è
plurisoggettiva e plurifinanziata e che le norme di riferimento possono essere
diverse;
- il legislatore non ha considerato l’autonomia universitaria e degli EPR.
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Un concetto da definire è quello di RICERCATORE
Solo Ricercatori dipendenti oppure
dottorandi di ricerca, borsisti, titolari di assegni di
ricerca, professori a contratto, iscritti alle scuole di
specializzazione e studenti.
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Cessione totale o parziale
•  Quali diritti sono ceduti ?
•  Domanda Italiana
•  Estensioni Estere
•  Diritto di Priorità
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Per singolo Stato (USA, JP)
Estensione
all’estero
Territorialità
12 mesi
PCT
Deposito IT
Brevetto Europeo
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Convalida nel
singolo Stato
Esame dei Regolamenti brevetti di:
Università Bicocca di Milano
Università di Padova
Università di Roma La Sapienza
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Università Milano Bicocca
ARTICOLO 2
Titolarità
1.
Nel rispetto dell’art. 65 del Codice della
proprietà industriale (DL n. 30/2005), qualora la
ricerca sia finanziata interamente dall’Università, la
titolarità dell’invenzione spetta all’inventore che può
depositare una domanda di brevetto a nome proprio
o cedere i diritti a terzi compresa l’Università. Nel
caso che gli inventori siano più d'uno, ciascuno di
essi esercita questo diritto in modo indipendente.
2..
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Università Milano Bicocca
ARTICOLO 2
Titolarità
2. Nel caso in cui l’inventore non ceda i diritti di proprietà dell'invenzione all’Università,
egli ha l’obbligo di dare comunicazione alla propria amministrazione dell’avvenuta
cessione di tale proprietà a terzi e/o del deposito della domanda di brevetto entro 30
giorni dalla suddetta cessione o dal deposito stesso.
3. Tutte le invenzioni scaturite da attività di ricerca finanziata in tutto o in
parte da enti pubblici diversi dall’Università o privati, appartengono all’Università.
La stessa, con riferimento alle invenzioni, negozia preventivamente con i soggetti
finanziatori della ricerca le modalità di esercizio della propria titolarità.
4. La disciplina si applica alle attività di ricerca svolte dai soggetti di cui al
successivo art. 4 ovunque essi operino.
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Università Milano Bicocca
ARTICOLO 4
Nozione di “inventore universitario ”
1. Rientra nella qualifica di “inventore universitario” il
personale dipendente docente e tecnico – amministrativo
dell'Università degli Studi di Milano.
2. Rientrano inoltre nella qualifica di “inventore
universitario” soggetti non strutturati nei ruoli dell’Università
che però collaborino a progetti di ricerca di quest'ultima quali, ad
esempio: assegnisti, collaboratori, studenti, borsisti e
dottorandi che abbiano espresso l'intenzione di cedere i
propri diritti inventivi all'Università.
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Art. 65(5) - Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici
di ricerca
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle
ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati
ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca
finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o
amministrazione di appartenenza del ricercatore.
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• Art. 4 Titolarità dei diritti patrimoniali (La Spienza9
• 1. Al personale Dipendente dell’Università spetta la titolarità
patrimoniale sull’invenzione brevettabile nel caso di attività di
Ricerca Istituzionale. Nel caso in cui il brevetto sia conseguito
attraverso il contributo di più inventori, i diritti da esso derivanti
sono attribuiti a tutti i co-inventori in parti uguali, salvo diversa
pattuizione stipulata per iscritto dagli stessi. L’inventore in
solido con i co-inventori, può cedere i propri diritti patrimoniali
all’Università secondo quanto previsto dall’art.6.
• 2. Nel caso di invenzione brevettabile derivante da Ricerca
Finanziata si rimanda alle disposizioni previste nei singoli
contratti, accordi e convenzioni.
•  .
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3. All’Università spetta ogni diritto patrimoniale comunque derivante da invenzioni
realizzate da personale Interno non Dipendente nell’ambito di qualsiasi attività di ricerca
dell’Università a cui abbiano partecipato a vario titolo, salvo diversa disposizione dei soli
contratti individuali di diritto privato con il personale ora detto.
4. Qualora per il conseguimento dell’invenzione, l’Università si sia avvalsa dell’apporto
determinante di Interni non dipendenti, può essere riconosciuto a questi ultimi, oltre al
diritto morale di essere riconosciuti Inventori, un corrispettivo erogato una tantum, da
definirsi sulla base dell’apporto dagli stessi fornito alla realizzazione del risultato inventivo.
L’entità del corrispettivo non potrà comunque superare gli importi previsti dal
Regolamento per la corresponsione dell’equo premio attualmente vigente. La presente
disposizione non si applica agli studenti, agli stagisti ed ai dottorandi che svolgono
attività finalizzata alla formazione avvalendosi di strutture e risorse esterne
all’Università e sotto il coordinamento scientifico di soggetti non riferibili
all’Università.
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Domande Lezione VII
1. Sotto il profilo del diritto morale ad essere
riconosciuto inventore, esiste un differente trattamento
normativo tra il ricercatore dipendente di un’azienda
privata e il ricercatore dipendente di un EPR?
2. Due dipendenti ricercatori di un’azienda privata si
occupano entrambi di ricerca ed hanno le stesse
mansioni. E’ possibile che solo ad uno dei due venga
riconosciuto un equo premio per la realizzazione della
stessa invenzione? SE ritenete che ciò possa verificarsi
sapreste spiegarne il motivo?
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3. L’articolo 65.1 del CPI menziona il ricercatore di un
EPR. Esiste una definizione univoca di ricercatore?
4. Un ricercatore di un’azienda privata si dimette dal suo
impiego e, nove mesi dopo le dimissioni, deposita una
domanda di brevetto a suo nome per un’invenzione
realizzata nel periodo in cui era dipendente dall’azienda.
Quest’ultima ha basi giuridiche per agire contro l’ex
dipendente per riavere l’invenzione? La risposta sarebbe
differente se il ricercatore fosse dipendente di un EPR?
5. Il concetto di priorità vale anche per domande di
brevetto relative a invenzioni dei dipendenti? Fa
differenza se i dipendenti sono di un’azienda privata o
di un EPR?
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