FAI CISL NOTIZIE Speciale Decreto Irpef 2014
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FAI CISL NOTIZIE Speciale Decreto Irpef 2014
28 APRILE 2014 A cura di Fulvio Bastiani Newsletter Nr.3/2014 Aprile NOTIZIE DECRETO IRPEF 66/14 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE : ECCO I BENEFICI REALI PER I LAVORATORI CHE RAPPRESENTIAMO Molto atteso, è stato pubblicato il 24 aprile sulla Gazzetta Ufficiale il testo definitivo del “Decreto Renzi “. Come già ricordato nei numeri precedenti della nostra Newsletter, l’incertezza ha accompagnato la stesura del p r o v v e d i m e n to , i n p a r t i c o l a r e a l l a v o c e detrazioni fiscali. Analizzato il Decreto Legge 66/14 e sulla base di autorevoli indicazioni elaborate da esperti tributari, cercherò di spiegare, spero con semplici esempi, l’applicazione del bonus in busta paga in un settore come quello agro a l i m e n t a re , c a r a t t e r i z z a t o d a l l a stagionalità e che presenta quindi periodi lavorativi spesso inferiori all’anno. Innanzi tutto, il credito spetta a coloro che, dopo aver scontato le detrazioni da lavoro dipendente hanno comunque un Irpef residua anche se dovesse essere azzerata da altre detrazioni a patto che non superino i 26 mila euro ( in particolare nel caso di emolumenti lordi superiori a 24 mila e fino a 26 mila euro, il credito è da rapportare al reddito del dipendente ). La precisazione più importante è contenuta comunque nel secondo comma, dove si chiarisce che il credito va rapportato ai periodi di lavoro nell’anno 2014. Quindi ecco il primo passaggio da tenere a mente : il bonus per l’anno 2014 è “figurativamente” di 80,00 € al mese, in realtà è p a r i a d € 5 3 , 3 3 e q u e s to a s p e t to c o m e vedremo è importante soprattutto per i lavoratori stagionali, a tempo determinato o che iniziano e terminano in corso d’anno il loro rapporto di lavoro. FAI CISL DEL TRENTINO Il testo non indica un valore mensile ma un valore annuo di 640 euro riferito all’intero periodo d’imposta ( da qui il calcolo 640:12 = € 53,33 mensili, anche se alla fine potrebbe essere adottato il parametro - giorni lavorati ). Calcolatrice alla mano In r e a l t à , i l a v o r a t o r i a t e m p o indeterminato ricompresi nella fascia reddituale interessata, troveranno in busta paga effettivamente 80 € ma solo perché il riconoscimento inizierà da maggio e i loro datori di lavoro in qualità di sostituti d’imposta dovranno dividere il credito complessivo ( 640 € ) per gli otto periodi di paga residui fino a dicembre e riconoscere per ciascuno 1/8 dello stesso. In questo modo si ottengono 80 euro. Con dei casi concreti ( utilizzando il parametro mesi di lavoro ) nella pagina successiva, vedremo insieme quali situazioni potrebbero interessare invece i lavoratori sta gionali o a tempo determinato che noi della Fai Cisl seguiamo: il lavoratore forestale che ha iniziato a lavorare da poco dopo la pausa invernale, la lavoratrice del settore industria alimentare, la cernitrice frutta. !1 28 APRILE 2014 A cura di Fulvio Bastiani Te n u t o c o n t o c h e i l c r e d i t o d e v e e s s e r e rapportato al periodo di paga, il sostituto d’imposta non potrà non considerare ciò che è successo prima e che succederà dopo il mese di maggio, in particolare dovrà tener conto di rapporti iniziati dopo gennaio 2014 e che cesseranno dopo maggio 2014. In pratica quello che in queste situazioni i lavoratori troveranno in busta paga, dipenderà da come si organizzeranno le società di software, che si occuperanno di generare i programmi applicativi. E’ possibile che da maggio in poi chi si trova nella fascia reddituale prevista, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro ( fisso o stagionale ) continui a ricevere 80 euro ma a dicembre in sede di conguaglio bisognerà che l’importo complessivo sia pari a € 53,33 per i mesi di lavoro e quindi o riceveranno di meno o potrebbero dover restituire qualcosa. Riporto qualche esempi0, premettendo che si tratta di una simulazione elaborata dalla FAI CISL del TRENTINO ( in ba se al D.L. 66/2014 ) indicativa e non esaustiva. Esempio : un dipendente di un’azienda forestale, assunto con contratto stagionale ha iniziato il lavoro in marzo 2014 e terminerà a dicembre con la prospettiva di guadagnare circa 19 mila € lordi. Il lavoratore inquadrato come operaio super specializzato, pur rientrando nella fascia reddituale indicata nelle tabelle, non avrà diritto a 80,00 € ma a 66,66 € mensili ( pari a 533,33 € diviso 8 considerando i mesi lavorativi da maggio a dicembre ) cioè ai dieci/dodicesimi di € 640,00 Esempio : una lavoratrice dell’Industria alimentare di 3° Livello in forza al primo gennaio 2014 e che termina il rapporto di lavoro in ottobre 2014 con la prospettiva di guadagnare circa 17 mila € lordi. Alla lavoratrice che ha iniziato il lavoro in gennaio, avendo cominciato a percepire 80 € da maggio e cessando il rapporto di lavoro ad ottobre, il sostituto d’imposta dovrà riconoscere il credito per tutto il periodo di lavoro e cioè 533,33 € ( 640:12 = 53,33 x 10 mesi ). Siccome fino a settembre avrà ricevuto 400,00 € ( 80 x 5 mesi ) ad ottobre l’azienda in sede di conguaglio dovrà riconoscere € 133,33 ( la differenza tra € 533,33 spettanti e i 400,00 € ricevuti ). Esempio : una cernitrice, lavora da gennaio a giugno 2014 e dopo la pausa estiva rientra al consorzio da ottobre a dicembre con la prospettiva di guadagnare circa 13 mila € lordi in 9 mesi di impiego. Alla cernitrice, secondo le tabelle spetterebbero € 480,00 ( 640,00: 12 x 9 ) ma saranno riconosciute durante il rapporto di lavoro detrazioni pari a € 60,00 mensili ( per un totale di € 240,00 nei 4 mesi lavorativi dopo maggio ), mentre il sostituto d’imposta, in sede di conguaglio a dicembre dovrà riconoscere non i 60,00 € mensili ma 240,00 € ( la differenza tra i 480,00 € spettanti e i 240,00 € complessivamente ricevuti nei mesi di maggio/giugno/ ottobre/novembre 2014 ). Alla luce di questi esempi, si evince che solo i lavoratori a tempo indeterminato o con impiego per 12 mesi nel 2014, percependo un reddito lordo compreso tra gli 8 mila e i 24 mila euro, riceveranno effettivamente i 640,00 € complessivi ( 80,00 € mensili per 8 mesi da maggio a dicembre ) mentre i dipendenti stagionali o a tempo determinato occupati per periodi inferiori all’anno, pur rientrando nella stessa fascia, riceveranno nel corso del 2014 un importo minore : nella pagina seguente ulteriori importanti precisazioni ! FAI CISL DEL TRENTINO !2 28 APRILE 2014 A cura di Fulvio Bastiani IMPORTANTE RICORDARE CHE … • Il riconoscimento del credito avviene rispettando tre condizioni: tipologia reddituale ( lavoro dipendente o assimilati ) esistenza di un debito di imposta ( imposta lorda dovuta non coperta dalle detrazioni per lavoro dipendente ) e livello di reddito ( superiore a 8.001,00 e inferiore ai 26.000 euro ) • Se il reddito supera i 24 mila € ma non i 26 mila €, è previsto come detto una decrescita del credito che si ottiene mediante l’applicazione della formula : € 640,00 x ( 26.000 - reddito ) : 2000 es. reddito € 25 mila = € 640,00 x ( 26.000 - 25.000 ) : 2000 = € 320,00 ammontare del bonus • Un dipendente che ha lavorato nei primi quattro mesi dell’anno e poi ha perso l’impiego ha diritto al credito, anche se non trova un altro lavoro entro la fine del 2014. Da stabilire come questo recupero potrà avvenire… chiedendo quanto spettante attraverso il modello 730/2015 ? • Può succedere anche il caso in cui un soggetto non paga imposta e percepisce comunque il bonus. Questo può accadere quando l’incapienza non è determinata dall’applicazione della detrazione per reddito da lavoro dipendente ma dall’aggiunta di un’altra detrazione per i familiari a carico. • Per il momento, tutti coloro che possiedono redditi fino agli 8 mila euro, non riceveranno alcun aiuto, essendo considerati incapienti. Ma attenzione ! Potrebbe verificarsi il caso di alcuni dipendenti ( ad es. gli occupati nell’Intervento 19 con brevi periodi di lavoro o perché occupati a part time ) che ricevendo altre indennità, potrebbero superare nell’anno 2014 i fatidici 8 mila euro: in questo caso si dovrà necessariamente chiedere il bonus attraverso il Modello 730/2015. • Per le stesse ragioni, alcune figure stagionali altamente specializzate, ricevendo altri redditi derivanti da lavoro dipendente o assimilati potrebbero superare la soglia dei 26 mila € e quindi dopo aver ricevuto il bonus in busta paga, possono correre il rischio di doverlo restituire al momento della presentazione del Modello 730/2015. L’ANGOLO PREVIDENZIALE LEGGE 104/1992 art. 33– Dlgs 151/2001 art. 42) Ricordiamo che i benefici della Legge 104, sono rivolti anche a tutti lavoratori con previdenza agricola, ancorché stagionali, che presenteranno la domanda direttamente all’Inps utilizzando il modello HAND/Agr. Nel ca so di un rappor to di la voro a gricolo a tempo determinato, il riconoscimento dei 3 giorni di permesso (frazionabili in sei mezze giornate) è possibile solo se i lavoratori sono occupati con contratto stagionale di almeno un mese e l’attività lavorativa articolata su 6 giorni della settimana o 5 giorni se effettuano la settimana corta. Uno strumento importantissimo quindi per chi si trova nella necessità di assistere parenti con disabilità o affetti da gravi patologie ma… FAI CISL DEL TRENTINO !3 28 APRILE 2014 A cura di Fulvio Bastiani ‣ L'illecito utilizzo del permesso della "104" giustifica il licenziamento La natura illecita dell'abuso del diritto a fruire dei permessi per l'assistenza dei congiunti, di cui all'art. 33, L. 104/1992, e il ragionevole sospetto che il lavoratore ne abbia abusato, legittimano il ricorso al controllo occulto c.d. "difensivo" ad opera del datore di lavoro. L'uso improprio del permesso per l'assistenza dei congiunti giustifica il licenziamento per giusta causa in quanto compromette irrimediabilmente il vincolo fiduciario indispensabile per la prosecuzione del rapporto di lavoro.Un datore di lavoro si avvale di un'agenzia investigativa per "pedinare" un proprio dipendente, sospettato di utilizzare i permessi ottenuti per l'assistenza ai congiunti ai sensi dell'art 33 della L. 104/1992 al fine di recarsi in vacanza. Scoperto l'illegittimo uso del permesso, il datore licenzia il dipendente per giusta causa. Il dipendente impugna il licenziamento contestando, in giudizio, la liceità del controllo operato dal datore e la conseguente utilizzabilità delle risultanze probatorie derivanti dall'attività investigativa. Il Tribunale in primo grado accoglie il ricorso del lavoratore mentre la Corte D'Appello riforma la sentenza, argomentando che l'abuso del diritto di cui all'art. 33 L. 104/92 costituisce condotta illecita, tanto nei confronti dell'Inps, che eroga la corrispondente indennità, quanto nei confronti del datore di lavoro, il quale dall'abuso subisce comunque un danno, sia in termini economici dovendo, comunque, accantonare anche per i giorni di assenza il TFR, che organizzativi dovendo far fronte all'assenza del lavoratore. La Corte d'Appello ritiene, inoltre, che nel caso di specie sussista anche il secondo requisito per accedere ai controlli difensivi ovvero il ragionevole sospetto del comportamento illecito (difatti due colleghi avevano in sede testimoniale dichiarato di aver sentito il lavoratore mentre raccontava di essere stato in vacanza in giorni in cui lo sapevano in permesso). La decisione è confermata dalla Corte di Cassazione (sentenza del 8 gennaio 2014, depositata in data 4 marzo 2014, n. 4984), la quale ribadisce la legittimità del controllo esercitato dal datore di lavoro attraverso l'impiego dell'agenzia investigativa e l'utilizzabilità delle relative prove. Il giudice di legittimità, ritenendo la natura illecita dell'abuso del diritto a beneficiare dei permessi per l'assistenza dei congiunti, esclude che il controllo esercitato dal datore di lavoro possa, nel caso di specie, considerarsi teso ad accertare l'adempimento della prestazione lavorativa, in quanto effettuato al di fuori dell'orario di lavoro e in fase di sospensione dell'obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa. L'utilizzo da parte del dipendente di permessi con finalità assistenziale per scopi diversi, secondo la Suprema Corte costituisce poi comportamento idoneo a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, con conseguente legittimità del licenziamento per giusta causa, condividendo sul punto la decisione del Giudice d'Appello, adeguatamente motivata anche in relazione ai generali principi della "coscienza generale”. Per maggiori informazioni sulla Legge 104 contatta il nostro Patronato FAI CISL DEL TRENTINO !4