Economia e gestione delle imprese
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Economia e gestione delle imprese La gestione della safety: l’evoluzione del quadro normativo dott. Matteo Rossi Benevento, 26 febbraio 2008 La sicurezza sul lavoro: fra sicurezza sociale e obiettivo aziendale (1) In merito alla sicurezza sul lavoro, si è ormai superata la concezione che interpreta i rischi gravanti sui lavoratori come una conseguenza inevitabile, a favore di un approccio che riconosce l’importanza del contenimento del rischio come obiettivo di sviluppo economico e sociale. 2 Il dettato costituzionale L’articolo 32 della Costituzione riconoscendo la salute come diritto dell’individuo e interesse delle comunità, riconosce il primato della tutela della salute sulle esigenze di natura strettamente economica 3 1 Il concetto di salute … … non viene più inteso esclusivamente in termini di assenza di malattia, ma come una più generale condizione di benessere fisico, psichico e sociale. Nell’ambito del terziario, ad esempio, la maggioranza dei settori risulta caratterizzata dalla presenza di infortuni molo limitati, di conseguenza, in questi contesti assumono un’importanza prevalente gli aspetti della safety legati alle condizioni di lavoro e alle caratteristiche delle attività lavorative. 4 La sicurezza sul lavoro: fra sicurezza sociale e obiettivo aziendale (2) Vi è spesso una discrasia tra costo sociale complessivo e costi aziendali. Non di rado gli effetti negativi connessi all’attività aziendale non ricadono direttamente sull’impresa, né comporta una modificazione dei valori di scambio a scapito dell’impresa che li origina. Le aziende, però, rappresentano gli attori principali della gestione della sicurezza. 5 I fattori rilevanti in materia di safety 1. la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, 2. le istanze dei diversi stakeholder, interni ed esterni all’azienda Governo Gruppi politici Proprietari Istituzioni finanziarie Gruppi di opinione Fornitori IMPRESA Clienti Concorrenti Associazioni categoria S. primari Dipendenti Sindacati Associazioni consumatori S. secondari 6 2 Vincoli, istanze e pressioni in materia di safety Normativa in materia di safety Vincoli all’attività produttiva Trasferimenti di costi Atteggiamento nei confronti Opinione pubblica ed dell’impresa altri stakeholder Pressioni Atteggiamento e comportamenti in impresa Richieste in sede contrattuale Organizzazioni sindacali IMPRESA Pressioni Condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro Lavoratori 7 La prima variabile esogena in tema di tutela della salute dei lavoratori: l’intervento pubblico Bisogna analizzare: • la giustificazione dell’intervento pubblico, • gli obiettivi che lo caratterizzano, • le tipologie di interventi a correzione delle esternalità, • l’impatto sull’impresa delle diverse tipologie di intervento. 8 La giustificazione dell’intervento pubblico (1) In un’ottica di massimizzazione del profitto aziendale, le imprese non sono necessariamente interessate alla massimizzazione del benessere sociale, poiché questo potrebbe comportare una diminuzione del benessere di altri soggetti e ridurre, di conseguenza, l’utilità complessiva del sistema 9 3 La giustificazione dell’intervento pubblico (2) L’intervento pubblico in materia di safety ha come scopo quello di eliminare l’incapacità dei meccanismi di mercato di determinare dei livelli, socialmente, ottimali di rischio. A livello teorico, infatti, è ipotizzabile che il mercato riesca ad autoregolamentarsi (attraverso i differenziali salariali), ma, nella realtà, questo si verifica, al più, in misura parziale. 10 La giustificazione dell’intervento pubblico (3) La correzione degli squilibri può avvenire: - ex post: con una compensazione monetaria (che costituisce un gioco a somma zero, in quanto una volta manifestatosi l’evento, si modifica la ripartizione tra i vari soggetti dei costi associati ad esso), - ex ante: attraverso l’introduzione di misure di prevenzione e protezione che impediscano il manifestarsi dell’esternalità 11 Gli obiettivi dell’intervento pubblico • la riduzione delle esternalità, ovvero il controllo dei rischi gravanti sui lavoratori e il conseguente contenimento di infortuni e malattie professionali; • la ripartizione dei costi connessi al rischio residuale, ovvero l’internalizzazione nel sistema dei valori aziendali 12 4 Tipologie di interventi correttivi (1) • • • • • • • proibizione diretta della produzione, norme di processo, risarcimento obbligatorio, assicurazione obbligatoria, sussidi e incentivi, imposte, definizione delle responsabilità e delle sanzioni. Si tratta di strumenti che si integrano tra loro e, pertanto, non sono strettamente alternativi 13 Tipologie di interventi correttivi (2) Più in generale questi interventi si possono racchiudere in due macro categorie: vincoli all’attività produttiva – forme di trasferimento a carico dell’azienda dei costi connessi al rischio residuale 14 Impatto sull’impresa dei diversi tipi di intervento (1) La differenza fra le due categorie di soluzioni (forme di trasferimento dei costi e vincoli all’attività produttiva) riguarda soprattutto l’impatto sul processo decisionale dell’impresa: - i vincoli all’attività produttiva comportano un obbligo, per l’azienda, a cui assolvere indipendentemente da considerazioni di natura economica, - le forme di internalizzazione dei costi determinano dei mutamenti nei comportamenti aziendali in materia di safety 15 5 Impatto sull’impresa dei diversi tipi di intervento (2) Gli interventi normativi che rientrano tra le forme di internalizzazione dei costi lasciano maggiore libertà di scelta alle imprese. Il legislatore ha come obiettivo quello di responsabilizzare l’impresa. Data l’ampia discrezionalità lasciata all’impresa sarà il confronto fra i costi che ricadono sull’impresa, al verificarsi dell’evento dannoso, e i costi da sostenere per gli interventi di prevenzione a influenzare la scelta del management. 16 Impatto sull’impresa della normativa di safety 17 L’evoluzione del quadro normativo (1) • Legge 30/1898: assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (logica di tipo assicurativo). • Superamento della logica assicurativa e passaggio alla logica preventiva con le norme del codice penale (1930), codice civile (1942) e costituzione (1948). • Costituzione: articoli 32, 35 e 41 (priorità assoluta della tutela della salute dei lavoratori, rispetto allo svolgimento dell’attività produttiva e all’interesse economico). • Codice civile: obbligo di sicurezza di carattere generale cui deve attenersi l’imprenditore per qualsiasi attività e in relazione ad ogni tipo di rischio (articolo 2087). 18 6 L’evoluzione del quadro normativo (2) • Codice penale: articoli 437 e 451, il primo ha lo scopo di prevenire il verificarsi degli infortuni, il secondo è volto a limitare i danni derivanti da infortuni già verificatesi. • Codice penale: con gli articoli 589 e 590 (omicidio colposo e lesioni personali colpose) prevedono un inasprimento della pena prevista nell’ipotesi che il fatto sia stato commesso in violazione delle norme che regolano la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 19 L’evoluzione del quadro normativo (3) • D.P.R. 547/1955: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”. • D.P.R. 164/1956: normativa per la prevenzione degli infortuni nel settore delle costruzioni. • D.P.R. 303/1956: “Norme generali per l’igiene del lavoro”. Le caratteristiche comuni di questi interventi sono ricollegabili all’introduzione di soluzioni tecniche volte a proteggere i lavoratori e a individuare doveri per tutte le funzioni aziendali 20 L’evoluzione del quadro normativo (4) • Statuto dei lavoratori: articolo 9, prevede il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella gestione della sicurezza. • Riforma sanitaria (legge 833/78): istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta di interventi che pur non essendo incentrati sulla safety assumono rilevanza per l’innovatività dei principi ispiratori. 21 7 L’evoluzione del quadro normativo (5) La più grande innovazione nel sistema legislativo italiano, in materia di igiene e sicurezza del lavoro, è stata l’emanazione del d. lgs. 626/94 che deriva dal recepimento di otto direttive comunitarie (una direttiva quadro e sette direttive derivate). L’innovatività è da ricercare nella direttiva quadro che detta norme applicabili a tutte le imprese, a prescindere dal livello di rischio che le caratterizza. 22 Il D. Lgs. 626/94… … attribuisce un ruolo centrale all’imprenditore, ma coinvolge e responsabilizza tutti i lavoratori. La grande novità di tale provvedimento legislativo risiede nella sistematizzazione degli interventi in materia di safety e nell’introduzione di principi ed obblighi validi in tutti i luoghi di lavoro. Alle imprese viene richiesto di dedicare particolare attenzione alla sicurezza e di seguire un processo gestionale analogo a quello che orienta le altre scelte aziendali. Il d. lgs. ha come obiettivo ultimo quello di contribuire, all’interno dell’azienda, alla diffusione di una adeguata cultura della sicurezza 23 Il D. Lgs. 626/94… … sancisce le misure da adottare, incentrate sul principio della priorità assoluta dell’intervento preventivo e sulla programmazione della prevenzione. Competenze esclusive del datore di lavoro sono: • la valutazione dei rischi, • l’elaborazione del relativo documento, • la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione 24 8 L’organizzazione della sicurezza secondo il d. lgs. 626/94 Sono diversi gli attori, oltre al datore di lavoro, a cui viene riconosciuta una responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro: • • • • il responsabile del servizio prevenzione e protezione, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i lavoratori. 25 Il responsabile del servizio p&p • Rappresenta la principale novità del disposto normativo. • Deve collaborare con il datore di lavoro nell’analisi dei fattori di rischio e nella definizione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi professionali nell’azienda. • Non è il responsabile della sicurezza aziendale, ma deve garantire le adeguate competenze tecniche (rappresenta un organo di staff). Il medico competente • E’ scelto dal datore di lavoro. • E’ presente solo nelle aziende in cui si svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria. 26 I lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori Il d. lgs. ha imposto, da un lato, una maggiore responsabilizzazione dei lavoratori (corretto utilizzo dei macchinari, comportamento da adottare sul luogo di lavoro) e, dall’altro un insieme dei diritti a favore dei lavoratori (consultazione del rappresentante dei lavoratori in merito alle scelte fondamentali relative alla gestione della sicurezza, diritto all’informazione e alla formazione per i singoli lavoratori). 27 9 La proceduralizzazione della gestione della sicurezza Elemento centrale della nuova organizzazione della sicurezza è l’obbligo, imposto alle imprese, di effettuare una valutazione del rischio, cui deve seguire l’elaborazione di un documento che contenga: 1. una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, 2. l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione, 3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. 28 10