Economia e gestione delle imprese

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Economia e gestione delle imprese
Economia e gestione delle imprese
La gestione della safety:
l’evoluzione del quadro normativo
dott. Matteo Rossi
Benevento, 26 febbraio 2008
La sicurezza sul lavoro: fra sicurezza sociale e
obiettivo aziendale (1)
In merito alla sicurezza sul lavoro, si è ormai
superata la concezione che interpreta i rischi
gravanti sui lavoratori come una conseguenza
inevitabile, a favore di un approccio che riconosce
l’importanza del contenimento del rischio come
obiettivo di sviluppo economico e sociale.
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Il dettato costituzionale
L’articolo 32 della Costituzione riconoscendo la
salute come diritto dell’individuo e interesse delle
comunità, riconosce il primato della tutela della
salute sulle esigenze di natura strettamente
economica
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Il concetto di salute …
… non viene più inteso esclusivamente in termini di
assenza di malattia, ma come una più generale
condizione di benessere fisico, psichico e sociale.
Nell’ambito del terziario, ad esempio, la
maggioranza dei settori risulta caratterizzata dalla
presenza di infortuni molo limitati, di conseguenza,
in questi contesti assumono un’importanza
prevalente gli aspetti della safety legati alle
condizioni di lavoro e alle caratteristiche delle
attività lavorative.
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La sicurezza sul lavoro: fra sicurezza sociale e
obiettivo aziendale (2)
Vi è spesso una discrasia tra costo sociale
complessivo e costi aziendali.
Non di rado gli effetti negativi connessi all’attività
aziendale non ricadono direttamente sull’impresa,
né comporta una modificazione dei valori di
scambio a scapito dell’impresa che li origina.
Le aziende, però, rappresentano gli attori principali
della gestione della sicurezza.
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I fattori rilevanti in materia di safety
1. la normativa in materia di sicurezza sul lavoro,
2. le istanze dei diversi stakeholder, interni ed
esterni all’azienda
Governo
Gruppi
politici
Proprietari
Istituzioni
finanziarie
Gruppi di
opinione
Fornitori
IMPRESA
Clienti
Concorrenti
Associazioni
categoria
S. primari
Dipendenti
Sindacati
Associazioni
consumatori
S. secondari 6
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Vincoli, istanze e pressioni in materia di safety
Normativa in materia di safety
Vincoli all’attività produttiva
Trasferimenti di costi
Atteggiamento nei
confronti
Opinione pubblica ed dell’impresa
altri stakeholder
Pressioni
Atteggiamento e
comportamenti in impresa
Richieste in sede
contrattuale
Organizzazioni
sindacali
IMPRESA
Pressioni
Condizioni di igiene e
sicurezza sul lavoro
Lavoratori
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La prima variabile esogena in tema di tutela
della salute dei lavoratori: l’intervento pubblico
Bisogna analizzare:
• la giustificazione dell’intervento pubblico,
• gli obiettivi che lo caratterizzano,
• le tipologie di interventi a correzione delle
esternalità,
• l’impatto sull’impresa delle diverse tipologie di
intervento.
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La giustificazione dell’intervento pubblico (1)
In un’ottica di massimizzazione del profitto
aziendale, le imprese non sono necessariamente
interessate alla massimizzazione del benessere
sociale, poiché questo potrebbe comportare una
diminuzione del benessere di altri soggetti e ridurre,
di conseguenza, l’utilità complessiva del sistema
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La giustificazione dell’intervento pubblico (2)
L’intervento pubblico in materia di safety ha come
scopo quello di eliminare l’incapacità dei
meccanismi di mercato di determinare dei livelli,
socialmente, ottimali di rischio.
A livello teorico, infatti, è ipotizzabile che il mercato
riesca ad autoregolamentarsi (attraverso i
differenziali salariali), ma, nella realtà, questo si
verifica, al più, in misura parziale.
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La giustificazione dell’intervento pubblico (3)
La correzione degli squilibri può avvenire:
- ex post: con una compensazione monetaria (che
costituisce un gioco a somma zero, in quanto una
volta manifestatosi l’evento, si modifica la
ripartizione tra i vari soggetti dei costi associati ad
esso),
- ex ante: attraverso l’introduzione di misure di
prevenzione e protezione che impediscano il
manifestarsi dell’esternalità
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Gli obiettivi dell’intervento pubblico
• la riduzione delle esternalità, ovvero il controllo
dei rischi gravanti sui lavoratori e il conseguente
contenimento di infortuni e malattie professionali;
• la ripartizione dei costi connessi al rischio
residuale, ovvero l’internalizzazione nel sistema dei
valori aziendali
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Tipologie di interventi correttivi (1)
•
•
•
•
•
•
•
proibizione diretta della produzione,
norme di processo,
risarcimento obbligatorio,
assicurazione obbligatoria,
sussidi e incentivi,
imposte,
definizione delle responsabilità e delle sanzioni.
Si tratta di strumenti che si integrano tra loro e,
pertanto, non sono strettamente alternativi
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Tipologie di interventi correttivi (2)
Più in generale questi interventi si possono racchiudere in due
macro categorie: vincoli all’attività produttiva – forme di
trasferimento a carico dell’azienda dei costi connessi al rischio
residuale
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Impatto sull’impresa dei diversi tipi di intervento (1)
La differenza fra le due categorie di soluzioni
(forme di trasferimento dei costi e vincoli all’attività
produttiva) riguarda soprattutto l’impatto sul
processo decisionale dell’impresa:
- i vincoli all’attività produttiva comportano un
obbligo, per l’azienda, a cui assolvere
indipendentemente da considerazioni di natura
economica,
- le forme di internalizzazione dei costi determinano
dei mutamenti nei comportamenti aziendali in
materia di safety
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Impatto sull’impresa dei diversi tipi di intervento (2)
Gli interventi normativi che rientrano tra le forme di
internalizzazione dei costi lasciano maggiore libertà
di scelta alle imprese.
Il legislatore ha come obiettivo quello di
responsabilizzare l’impresa.
Data l’ampia discrezionalità lasciata all’impresa sarà
il confronto fra i costi che ricadono sull’impresa, al
verificarsi dell’evento dannoso, e i costi da
sostenere per gli interventi di prevenzione a
influenzare la scelta del management.
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Impatto sull’impresa della normativa di safety
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L’evoluzione del quadro normativo (1)
• Legge 30/1898: assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni (logica di tipo assicurativo).
• Superamento della logica assicurativa e passaggio alla
logica preventiva con le norme del codice penale (1930),
codice civile (1942) e costituzione (1948).
• Costituzione: articoli 32, 35 e 41 (priorità assoluta della
tutela della salute dei lavoratori, rispetto allo svolgimento
dell’attività produttiva e all’interesse economico).
• Codice civile: obbligo di sicurezza di carattere generale cui
deve attenersi l’imprenditore per qualsiasi attività e in
relazione ad ogni tipo di rischio (articolo 2087).
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L’evoluzione del quadro normativo (2)
• Codice penale: articoli 437 e 451, il primo ha lo
scopo di prevenire il verificarsi degli infortuni, il
secondo è volto a limitare i danni derivanti da
infortuni già verificatesi.
• Codice penale: con gli articoli 589 e 590 (omicidio
colposo e lesioni personali colpose) prevedono un
inasprimento della pena prevista nell’ipotesi che il
fatto sia stato commesso in violazione delle norme
che regolano la prevenzione degli infortuni sul
lavoro.
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L’evoluzione del quadro normativo (3)
• D.P.R. 547/1955: “Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro”.
• D.P.R. 164/1956: normativa per la prevenzione degli
infortuni nel settore delle costruzioni.
• D.P.R. 303/1956: “Norme generali per l’igiene del
lavoro”.
Le caratteristiche comuni di questi interventi sono
ricollegabili all’introduzione di soluzioni tecniche volte a
proteggere i lavoratori e a individuare doveri per tutte
le funzioni aziendali
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L’evoluzione del quadro normativo (4)
• Statuto dei lavoratori: articolo 9, prevede il
coinvolgimento diretto dei lavoratori nella gestione
della sicurezza.
• Riforma sanitaria (legge 833/78): istituzione del
Servizio Sanitario Nazionale.
Si tratta di interventi che pur non essendo incentrati
sulla safety assumono rilevanza per l’innovatività
dei principi ispiratori.
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L’evoluzione del quadro normativo (5)
La più grande innovazione nel sistema legislativo
italiano, in materia di igiene e sicurezza del lavoro,
è stata l’emanazione del d. lgs. 626/94 che deriva
dal recepimento di otto direttive comunitarie (una
direttiva quadro e sette direttive derivate).
L’innovatività è da ricercare nella direttiva quadro
che detta norme applicabili a tutte le imprese, a
prescindere dal livello di rischio che le caratterizza.
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Il D. Lgs. 626/94…
… attribuisce un ruolo centrale all’imprenditore, ma
coinvolge e responsabilizza tutti i lavoratori.
La grande novità di tale provvedimento legislativo risiede
nella sistematizzazione degli interventi in materia di safety
e nell’introduzione di principi ed obblighi validi in tutti i
luoghi di lavoro.
Alle imprese viene richiesto di dedicare particolare
attenzione alla sicurezza e di seguire un processo
gestionale analogo a quello che orienta le altre scelte
aziendali. Il d. lgs. ha come obiettivo ultimo quello di
contribuire, all’interno dell’azienda, alla diffusione di una
adeguata cultura della sicurezza
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Il D. Lgs. 626/94…
… sancisce le misure da adottare, incentrate sul principio
della priorità assoluta dell’intervento preventivo e sulla
programmazione della prevenzione.
Competenze esclusive del datore di lavoro sono:
• la valutazione dei rischi,
• l’elaborazione del relativo documento,
• la designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione
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L’organizzazione della sicurezza secondo il d. lgs.
626/94
Sono diversi gli attori, oltre al datore di lavoro, a cui viene
riconosciuta una responsabilità in materia di sicurezza sul
lavoro:
•
•
•
•
il responsabile del servizio prevenzione e protezione,
il medico competente,
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
i lavoratori.
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Il responsabile del servizio p&p
• Rappresenta la principale novità del disposto normativo.
• Deve collaborare con il datore di lavoro nell’analisi dei
fattori di rischio e nella definizione delle misure di
prevenzione e protezione dei rischi professionali
nell’azienda.
• Non è il responsabile della sicurezza aziendale, ma deve
garantire le adeguate competenze tecniche (rappresenta
un organo di staff).
Il medico competente
• E’ scelto dal datore di lavoro.
• E’ presente solo nelle aziende in cui si svolgono attività
per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
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I lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori
Il d. lgs. ha imposto, da un lato, una maggiore
responsabilizzazione dei lavoratori (corretto utilizzo dei
macchinari, comportamento da adottare sul luogo di
lavoro) e, dall’altro un insieme dei diritti a favore dei
lavoratori (consultazione del rappresentante dei lavoratori
in merito alle scelte fondamentali relative alla gestione
della sicurezza, diritto all’informazione e alla formazione
per i singoli lavoratori).
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La proceduralizzazione della gestione della sicurezza
Elemento centrale della nuova organizzazione della
sicurezza è l’obbligo, imposto alle imprese, di effettuare
una valutazione del rischio, cui deve seguire l’elaborazione
di un documento che contenga:
1. una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza
e la salute durante il lavoro,
2. l’individuazione delle misure di prevenzione e
protezione,
3. il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
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