Assicurazioni: scheda informativa

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Assicurazioni: scheda informativa
Assicurazioni
Settembre 2016
L’Accordo in materia di assicurazione del 1989 determina un’apertura parziale del mercato assicurativo svizzero e dell’Unione europea (UE). Nel settore delle assicurazioni dirette contro i danni
(assicurazione mobiliare, per i veicoli a motore, viaggi, responsabilità civile, ecc.), gli assicuratori
svizzeri possono quindi aprire o acquistare un’agenzia o una succursale nell’UE beneficiando della
parità di trattamento rispetto alle imprese locali. Al contempo l’Accordo ridimensiona i requisiti
normativi. Lo stesso vale per gli assicuratori dell’UE in Svizzera. Questo Accordo contribuisce dunque
a migliorare il posizionamento a livello internazionale delle compagnie assicurative svizzere.
Cronologia
• 1.1.1993 entrata in vigore dell’Accordo
• 30.1.1992 approvazione da parte del Parlamento
• 1.10.1989 firma dell’Accordo
Contesto
Nel 1973 l’allora Comunità economica europea (CEE)
adottò una direttiva che vietava la discriminazione tra
le compagnie assicurative degli Stati membri per
quanto concerne l’esercizio e l’avvio di un’attività nel
settore delle assicurazioni dirette (fatta eccezione per
l’assicurazione sulla vita). Tale direttiva non vietava
tuttavia una disparità di trattamento nei confronti
degli assicuratori di Paesi terzi non membri della CEE
e non era pertanto da escludersi una possibile discriminazione a danno delle compagnie assicurative svizzere. All’epoca il settore assicurativo svizzero era
presente nella CEE prevalentemente con succursali e
aveva pertanto tutto l’interesse a un’equiparazione
con gli assicuratori locali. Per tale ragione la Svizzera
avviò trattative con la CEE al fine di stipulare un
accordo in materia, accordo che venne siglato nel
1982. Nel frattempo tuttavia nella CEE erano state
emanate ulteriori disposizioni che modificavano o
integravano la direttiva CEE del 1973. L’accordo tra
la Svizzera e la CEE venne quindi rielaborato tenendo
conto di tali emendamenti e nuovamente siglato nel
1989, per essere infine firmato nello stesso anno.
Contenuto
L’Accordo sulle assicurazioni garantisce la libertà di stabilimento in base al principio della reciprocità. Se, da
un lato, le compagnie assicurative svizzere possono
aprire o acquistare agenzie e succursali nell’UE, lo
stesso vale, dall’altro, anche per gli assicuratori dell’UE
in Svizzera. Un ulteriore vantaggio dell’Accordo consi-
ste nel fatto che una compagnia assicurativa svizzera
con una succursale nell’UE non è tenuta a procedere a
un ulteriore calcolo della solvibilità limitatamente alla
succursale. L’autorità di sorveglianza dello Stato membro dell’UE in cui ha sede la succursale si basa sulla
copertura di solvibilità che l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA richiede per la compagnia assicurativa svizzera nel suo complesso, inclusa
la succursale.
L’Accordo si applica unicamente al settore delle assicurazioni dirette contro i danni (assicurazione mobiliare, per i veicoli a motore, viaggi, responsabilità civile,
ecc.). Le assicurazioni sulla vita, le riassicurazioni così
come i sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge
non rientrano nel suo campo di applicazione. L’Accordo regola inoltre soltanto la libertà di stabilimento
e non la libera attività assicurativa transfrontaliera.
Dal 2011, con lo Swiss Solvency Test (SST), sono entrate
in vigore nuove disposizioni riguardanti i requisiti di
solvibilità per gli assicuratori privati. Anche nell’UE questi requisiti sono stati rivisti e il 1° gennaio 2016 è
entrata in vigore la nuova direttiva nota come «Solvency II». Ciò ha richiesto un adeguamento degli allegati dell’Accordo sulle assicurazioni ai nuovi requisiti di
solvibilità vigenti in Svizzera e nell’UE. A prescindere
dall’Accordo, la Commissione europea ha riconosciuto
già nel 2015 le prescrizioni svizzere e la sorveglianza
svizzera sugli assicuratori privati come equivalente al
diritto europeo.
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Portata dell’Accordo
Il settore delle assicurazioni occupa un posto di rilievo
nell’economia svizzera. Basti pensare che, nel 2014, vi
lavoravano 47’832 persone in Svizzera e altre 69’236
all’estero per assicuratori privati svizzeri. Nel solo ramo
delle assicurazioni contro i danni (ramo «non vita»),
nel 2014 i premi lordi (premi lordi di competenza)
generati dalle succursali nell’UE ammontavano a
1,136 mia. CHF. Data la grande importanza del mercato europeo, la garanzia della libertà di stabilimento
sul territorio dell’UE ha costituito un significativo
passo avanti per le compagnie di assicurazione sviz-
zere. L’Accordo si è dimostrato valido in particolare
perché ha permesso a diverse compagnie assicurative
svizzere di aprire o acquisire succursali nell’UE per il
ramo «non vita», e di gestirle beneficiando di requisiti
normativi meno rigidi riuscendo in tal modo a ottenere
un migliore posizionamento in ambito internazionale.
Maggiori informazioni
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
Tel. +41 31 327 91 00, [email protected], www.finma.ch
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