atto base - Leggi regionali

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atto base - Leggi regionali
OIQICIJ
Palazzo Cesaronl
Piazza Ilalia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3380 - Fax 075.576.3283
[JUI] Regione Umbria
OISIOIJ
OltltlO Consiglio Regionale
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e.mail: [email protected]
D'C't'D
Il Presidente
ATTO N. 1631
DISEGNO
DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1331 del 28.9.2009)
"Art. 45 e art. 82 - ultimo comma - della legge regionale di contabilità
28.2.2000, n. 13- Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 2009 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a
destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2008Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali"
Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e
Proiezione dei dati personali il 6.10.2009
Trasmesso alla 1 - 11 -111 Commissione Consiliare Permanente il 7.10.2009
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1111
Regione Umbria
Giunta .Regionale
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 1331 DEL 28/09/2009
OGGETTO:
Assestamento
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009,
ai sensi della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, art!.
Art!. 45 e 82, e prowedimenti
collegati in materia di entrata e spesa.
Modifiche ed integrazioni di leggi regionali.
Lorenzetti Maria Rita
Liviantoni Carlo
Bottini Lamberto
Presidente della Giunta
Vice Presidente della Giunta
PRESENZE
Presente
Assente
Assente
Giovannetti Mario
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Mascio Giuseppe
Componente della Giunta
Presente
Prodi Maria
Riommi Vincenzo
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Assente
Presente
Rometti Silvano
Rosi Maurizio
Stufara Damiano
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Presidente: Maria Rita Lorenzetti
Segretario Verbalizzante: Franco Roberto Maurizio Biti
Presente
Presente
Assente
Presente
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COD. PRATICA: 2009-003-26
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LA GIUNTA REGIONALE
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Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto: "DDL. Assestamento
del bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2009, ai sensi della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000,
n. 13, artt. Artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modifiche ed
integrazioni
di leggi regionali"
presentata dal Direttore alle Risorse Umane, Finanziarie e
Strumentali;
Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Vincenzo Riommi avente ad
oggetto: "DDL. Assestamento
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, ai
sensi della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, artt. Artt. 45 e 82, e
provvedimenti
collegati in materia di entrata e spesa. Modifiche ed integrazioni
di leggi
regionali" ;
Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la nota del Presidente del Comitato legislativo;
Premesso che con proprie precedenti deliberazioni sono state accertate le somme da tramandare
all'esercizio 2009 come residui passivi 2008 e precedenti e le somme da tramandare all'esercizio 2009
come residui attivi degli anni 2008;
Che, sulla base degli atti sopra richiamati è possibile determinare il risultato finanziario dell'esercizio
decorso e procedere alle operazioni di assestamento del bilancio preventivo regionale dell'esercizio
2009 consistenti:
a) nell'aggiornamento della previsione di residui attivi e passivi;
b) nell'aggiornamento del saldo finanziario e della previsione di cassa;
c) nella re iscrizione alla competenza dell'esercizio in corso delle somme non utilizzate al 31112/2008
e relative a stanziamenti corre lati ad entrate a destinazione vincolata;
Preso atto che con precedente delibera della Giunta regionale n. 1247 del 14/09/2009 è stato
approvato il d.d.l. relativo al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2008;
Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di
riferimento e della relativa relazione;
Viste le LL.RR. 5/03/2008, nn. 3, 4 e 6 rispettivamente di approvazione della Legge Finanziaria
regionale, del collegato alla manovra di bilancio 2009 e del Bilancio di Previsione 2009;
Vista la legge regionale l febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;
Vista la L.R. 28 febbraio 2000, n. 13;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
l)
2)
3)
di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "DD L. Assestamento
del bilancio
di previsione per l'esercizio finareziario 2009, ai sensi della legge regionale di contabilità
28 febbraio 2000, n. 13, artt. Artt. 45 e 82, e provvedimenti
collegati in materia di entrata
e spesa. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali" e la relazione che lo accompagna,
dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al
Consiglio regionale;
di indicare l'Assessore al Bilancio
di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del
successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
di chiedere al Consiglio regionale la dichiarazione d'urgenza della legge ai sensi dell'art. 38, dello
Statuto regionale.
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COD. PRATICA: 2009-Q03.26
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
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Disemo di legge: "Assestamento
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2009, ai sensi della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, Artt. 45 e 82, e
provvedimenti
collegati in materia di entrata e spesa. Modifiche ed integrazioni
di leggi
regionali"
RELAZIONE
1.
Premessa
La disciplina dell'assestamento di bilancio, prevista dall'art. 45 della legge regionale di contabilità
28/2/2000, n. 13, si articola sui seguenti elementi essenziali:
a. l'assestamento persegue le finalità di definire i fenomeni contabili dei residui, del saldo
fmanziario e della giacenza iniziale di cassa. Dati che, in sede di impostazione di bilancio è
possibile prevedere solo in termini presuntivi;
b. l'assestamento non presuppone la necessaria avvenuta approvazione dei conti consuntivi degli
esercizi precedenti, ma l'avvenuto accertamento contabile dei dati relativi e l'esatta conoscenza
della giacenza iniziale di cassa;
C. in sede di assestamento devono essere garantiti i vincoli relativi all'equilibrio di bilancio di cui
all'art. 36 della legge regionale n. 1312000 in termini di competenza e di cassa;
d. con l'assestamento di bilancio è possibile apportare anche variazioni alle previsioni della
competenza e della cassa al fme di adeguare alle effettive esigenze della gestione i vari
stanziamenti di spesa e di entrata.
L'assestamento, quindi, rappresenta una figura particolare di vanazlOne al bilancio strettamente
connesso al contenuto del precedente esercizio con specifici compiti elencati dall'art. 45 della LR
1312000:
l. aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente;
2. aggiornamento dell'eventuale avanzo o disavanzo dell'esercizio precedente;
3. aggiornamento dell'ammontare del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio in corso;
4. revisione generale delle poste di bilancio alla luce delle mutate esigenze scaturite dalla gestione di
questa prima parte dell' esercizio finanziario.
Con la presente legge, inoltre, viene data attuazione all'art. 82 della legge regionale di contabilità
28/2/2000, n. 13 ed in particolare all'ultimo comma che prevede l'obbligo di reiscrivere alla
competenza dell'esercizio successivo e per le medesime fmalità, le somme stanziate in precedenza a
fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzate entro la chiusura di ogni esercizio. Queste
somme, ove non impegnate, vanno riscritte nel bilancio dell' esercizio successivo con l'obbligo di
destinare le stesse alle medesime finalità per cui erano state iscritte ed assegnate.
Tale disegno di legge è, comunque, connesso funzionalmente con il disegno di legge del rendiconto
relativo all'esercizio 2008, già approvato dalla Giunta regionale, ai fini di una perfetta concordanza
degli elementi di collegamento tra i dati consuntivi dell'esercizio 2008 ed il bilancio 2009 (cassa,
residui attivi e passivi).
Al fine, poi, di assicurare continuità e coerenza alla gestione contabile e amministrativa vengono
apportate integrazioni e modifiche alle leggi regionali finanziaria, collegato e bilancio 2009, nn. 3,4 e
5.
Con il presente provvedimento, inoltre, al fine di una maggiore snellezza e razionaIizzazione del
percorso legislativo, vengono approvati interventi in materia di entrate e spese, collegati con la
manovra di assestamento, nonchè apportate modifiche e/o integrazioni a leggi regionali in vigore.
Dal punto di vista formale il disegno di legge viene articolato in titoli: il Titolo I, che contiene norme
relative ali 'assestamento di bilancio 2009 e il titolo II che contiene aspetti sostanziali di modifica ed
segue atto n.1331
del 28/09/2009
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REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI \~ ~
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integrazione di leggi regionali in vigore, nonché interventi in materia di entrata e spesa non pr~~;ii--":'
dalla legislazione in essere.
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In sede di assestamento vengono garantiti e rispettati gli obiettivi e gli indirizzi indicati nel Dap 2009
approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 283 del 31 gennaio 2009.
1.
La manovra di bilancio
Il presente disegno di legge, pur mantenendo inalterata la propria configurazione tecnico -giuridica di
"aggiustamento" delle iniziali previsioni di bilancio per quanto concerne le poste di collegamento con
il precedente esercizio finanziario (residui, giacenza di cassa, risultato di amministrazione),
rappresenta anche un momento di analisi e valutazione complessiva delle esigenze emerse nel corso di
questi mesi e si inserisce in un contesto normativo nazionale che ha prodotto riflessi sui bilanci delle
Regioni.
1.1 La manovra dello Stato
Nel corso di questi mesi del 2009, il Governo, dopo la manovra di fmanza pubblica per il triennio 2009-2011
anticipata con il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133) attraverso l'adozione di un piano triennale (2009-2011) di stabilizzazione della fmanza
pubblica, e la legge fmanziaria per il 2009 (n. 203 del 22/12/2008) - ha approvato, fra l'altro, i
seguenti provvedimenti che producono impatto sui bilanci delle Regioni:
•
"decreto Abrnzzo" (decreto legge 28/4/2009, n. 39, convertito con la legge 24/6/2009, n. 77).
Tale provvedimento prevede una serie articolata di interventi in favore della Regione Abruzzo per
fronteggiare le necessità derivanti dal terremoto del mese di aprile 2009. In particolare:
(i) vengono utilizzate, per interventi di ricostruzione, risorse dei fondi FAS (da 2 a 4,4 miliardi di
euro) secondo tempi e modalità che saranno decisi dal CIPE "compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica" e con le assegnazioni già disposte sia sul Fondo strategico per il paese che sul
Fondo Infrastrutture;
(ii) viene ridotto il livello del finanziamento della spesa sanitaria nazionale, per un importo pari a
circa 420 milioni di euro, a seguito di interventi di razionalizzazione della spesa farmaceutica
consistenti nella riduzione del 12% del prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti, nonché la
riduzione, per il 2009, del tetto di spesa farmaceutica territoriale dal 14% al 13,6% .
•
"decreto anticrisi" (decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito con la legge 3/8/2009, n. 102).
Tale legge prevede una serie di misure dirette a contrastare la crisi economica in atto, nonché
disposizioni per la proroga di termini in scadenza e per assicurare la prosecuzione degli interventi
di cooperazione allo sviluppo e la partecipazione italiana alle missioni internazionali. Tra le
disposizioni di interesse delle Regioni si segnalano:
(i) Patto di stabilità interno Der Enti Locali e Remoni (art. 9bis).
- Le province e comuni (con popolazione superiore a 5000 abitanti) possono escludere dal
PSI per l'anno 2009 i pagamenti in conto capitale, effettuati entro il 31/12/2009, fmo ad un
importo massimo del 4% del totale dei residui passivi da rendiconto 2007 (comma l);
- proroga fino al 30/9/2009 della certificazione 2008 del PSI delle Regioni (comma 3);
- esclusione dal PSI 2009 delle Regioni dei pagamenti a favore degli enti locali sui residui
passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali (comma 5,
primo cpv);
- fissazione di criteri (sentita la Conferenza permanente di cui all'art. 27, comma 7, della
legge 42/2009) per la rideterminazione, a decorrere dal 2009, dei proventi spettanti alle
Regioni, compresi quelli relativi alle compartecipazioni ai tributi erariali, in misura tale da
assicurare disponibilità fmanziarie non inferiori a 300 milioni di euro. Tali risorse verranno
accantonate presso il MEF per finalità di carattere sociale di pertinenza regionale e
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del 28/09/2009
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successivamente redistribuite fra le singole regioni in sede di Conferenza p
(comma 5, secondo cpv).
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(ii) Fondo sanitario 2009
L'articolo 22 reca una serie di disposizioni in materia di programmazione delle risorse
destinate al settore sanitario. In particolare viene disposto:
- il differimento (vedi comma I, lett. a e b) al 15 ottobre 2009 dei due termini fissati al 31
ottobre 2008 dalla disciplina previgente per il rispetto delle condizioni necessarie per
l'accesso, da parte delle Regioni, al frnanziamento integrativo per gli anni 2010 (103.945
milioni di euro) e 2011 (106.265 milioni di euro) rispetto al livello fissato per il 2009
(102.683 milioni di euro).
I predetti termini riguardano, rispettivamente, la stipula di un 'intesa fra lo Stato e le
regioni contenente specifici impegni (riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri;
riduzione delle spese per il personale degli enti del SSN. l'adozione, per i casi in cui si
profili uno squilibrio di bilancio nel settore sanitario, di forme di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini) e l'emanazione,
nel caso del mancato
raggiungimento della predetta intesa, di un regolamento del Ministro della salute
contenente le suddette misure di razionalizzazione della spesa;
- la costituzione, a decorrere dal 20 IO,di un fondo, con dotazione pari a 800 milioni di euro,
per la realizzazione di interventi destinati al settore sanitario che dovranno essere definiti
con apposito decreto interministeriale. Una quota non inferiore a 50 milioni viene vincolata
a favore di "programmi dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle
patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti (comma 2);
- il fondo di cui sopra è alimentato attraverso le economie di spesa derivanti dalle misure
adottate con il decreto legge n. 39/2009 - convertito dalla legge n. 77/2009 - in materia di
spesa farmaceutica ed implica una corrispondente riduzione del FSN 2009-2011;
- istituzione nel bilancio del MEF di un fondo di 50 milioni di euro, per il triennio 20092011, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale Bambino Gesù
con contestuale riduzione del FSN.
La manovra di riduzione del fondo di 800 milioni (più i 50 del Bambino Gesù) viene
presentata a saldo zero per le Regioni, che dovrebbero recuperare la minore assegnazione
(oltre 12 milioni per l'Umbria) con la minore spesa per i farmaci attraverso interventi sul
prezzo dei generici. l primi calcoli evidenziano che si tratta di una impresa molto difficile da
realizzare in quanto si dovrebbe ottenere un risparmio di circa il 30% sul prezzo dei
generici.
Per quanto riguarda gli interventi nel settore sanitario che dovranno essere definiti con
decreto del ministero del Lavoro andrebbe chiarito se andranno tutti alle Regioni in crisi
oppure una parte servirà a finanziare, per il 2010, la compensazione della "quota ricetta
sulle prescrizioni specialistiche" istituita dal governo Prodi (434 MLN su base nazionale).
Il decreto "Abrnzzo" a//'art. 13 lettera a), inoltre, prevede anche la compensazione dei 380
mi/ioni decurtati dal FSN per il 2009 (oltre a 5 milioni per l'Umbria), sempre con un
meccanismo di riduzione del prezzo dei farmaci generici del 12% oltre a un extra-sconto
dell'I,4% che verrà praticato su tutti ifarmaci dalle farmacie. Sulla capacità delle misure di
effettuare una compensazione equivalente, tenuto conto che si è già a metà 2009, sussistono
le stesse riserve formulate per il 2010.
(iii) Comoensazione tassa auto
Questa norma (art. 22bis) risolve legislativamente, a partire dal 2005, la questione relativa
alla compensazione fra regioni, dei crediti e debiti in materia di riscossione della tassa auto,
autorizzando il MEF ad effettuare le conseguenti regolazioni contabili sulla base di una
tabella da approvare da parte della Conferenza dei Presidenti.
segue atto n.1331
del 28/0912009
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REGIONE UMBRIA.
(iv)
GIUNTA REGIONALE.
DISEGNI DI LEGGE E
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Rifrnanziamento fondo della non autosufficienza
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Questo articolo (22ter) riforma l'età pensionabile per le donne e stabilisce che le economie
conseguenti, stimabili in € 120 milioni per il 20 l O e € 242 dal 20 Il, andranno a fmanziare gli
interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non
autosutlicienza (nel 2010 non rifmanziato).
2.2. Attuazione del federalismo fiscale
,
Con legge n. 42 del 5 maggio 2009 è stata approvata la delega al Governo in materia di federalismo
fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Cost. li provvedimento ricalca sostanzialmente i principi
contenuti sia nel Documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni che nel disegno
di legge delega del Governo Prodi (AC 3100).
I principi generali del provvedimento sono costituiti da:
- coordinamento finanza pubblic!!, attraverso la istituzione della Commissione parlamentare per
l'attuazione del federa/ismo fiscale. della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo
fiscale e della Commissione permanente per il coordinamento della finanza pubblica;
- coordinamento finanza locale da parte delle regioni che potranno istituire
tributi locali e
gestione e definire i fondi perequativi;
- transitori età dell 'Irap;
- suddivisione delle funzioni in essenziali. meritevoli, residuali e speciali. Le funzioni essenziali
sono costituite, per ora, dalla sanità, dall'assistenza e dall'istruzione: per queste funzioni d~ve
essere garantita 'una protezione finanziaria integrale, nel rispetto dei costi standard, con strumenti
sufficienti a permettere livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale.
Le funzioni meritevoli, pur non rientrando in quelle precedenti, sono, comunque, rivolte al
soddisfacimento di bisogni primari (trasporto pubblico). Per queste funzioni non sono richieste
condizioni di uniformità dell'offerta, pur essendo necessario garantire risorse adeguate per la
fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto dei costi
standard.
Le funzioni residuali o autonome sono quelle per le quali, invece, non è richiesta la uniformità, ma
addirittura può essere possibile una differenziazione in considerazione di specifici e diversi
interessi locali.
Le funzioni speciali sono quelle relative ad attività specifiche e riconducibili al comma 5) dell'art.
119. Per queste funzioni il finanziamento dovrebbe essere assicurato da contributi/trasferimenti
specifici con vincolo di destinazione.
- Abbandono del criterio della spesa storica e calcolo del fabbisogno in base ai costi standard;
- pereQuazione verticale (orizzontale), intesa come riduzione delle differenze fra territori ma senza
alterarne l'ordine.
- salvaguardia rel!ioni di piccole dimensioni.
previsione di un periodo transitorio, stabilito in 5 anni, entro il quale il sistema di finanziamento deve
divergere progressivamente daI criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali. Nel caso in cui - in
sede di attuazione dei decreti legislativi - emergano situazioni oggenive di significativa e giustificata
insostenibilità per alcune Regioni, lo Stato ha la facoltà di anivare a proprio carico meccanismi correnivi di
compensazione di durata pari aI periodo transitorio quinquennale.
2.3 li Dpef2010-2013
li Dpef 2010-2013 è stato presentato dal governo il 15 luglio ultimo scorso. Si tratta, secondo le
dichiarazioni del Ministro dell'economia, dell'ultimo Dpef di questo governo: com'è noto è in
Parlamento una legge di riforma del complesso degli strumenti di programmazione economicofinanziaria del governo che dovrebbe portare alla sua sostituzione con la DFP (Decisione di Finanza
Pubblica), più snella e da presentare entro settembre.
Ancora una volta il sistema delle Regioni non sono state coinvolte nel processo di formazione del
DPEF.
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n Dpef 2010-2013 è inserito in un quadro macroeconomico piuttosto critico, che ha detenninato e sta
detenninando pesanti effetti sul fronte dei conti pubblici. L'Italia dopo la fase di ripresa ciclica del
biennio 2006-2007, è precipitata - con un anno di anticipo rispetto ali' esplodere della crisi economica
originatasi dallo scoppio della bolla speculativa dei mutui subprime - in una recessione molto pesante,
con etTetti sia sul fronte delle tendenze della produzione, sia sul versante degli investimenti delle
imprese, sia su quello dell'occupazione.
La crisi economica ha impattato rapidamente anche sui conti pubblici. Dopo il miglioramento della
finanza pubblica registrato nel biennio 2006-2007, a partire dal 2008 si sono registrati segnali
preoccupanti di deterioramento che la crisi economica e l'effetto dei cosiddetti "stabilizzatori
automatici" hanno contribuito a far crescere.
L'atteggiamento del governo nazionale di fronte alla crisi economica e al suo impatto sui conti
pubblici, pur muovendosi all'interno di oggettive difficoltà legate ai margini di manovra piuttosto
ristretti a causa dell'elevato livello del debito pubblico, è stato molto prudente.
Di fatto, con una serie di provvedimenti presi tra il giugno 2008 ed il giugno 2009, il Governo ha
operato una riallocazione delle poste all'interno del bilancio, quindi congegnando le misure in modo
da avere un impatto fiscale quanto più possibile neutrale, limitandosi quindi a riorientare gli
stanziamenti di bilancio in funzione anticrisi. Le principali misure hanno riguardato:
• interventi in favore del sistema credi tizio e il risparmio e per i problemi di liquidità per famiglie ed
imprese (D.L. n. 155/2008 e n.l57/2008, riuniti nella legge di conversione L. n.l90/2008);
• interventi per l'economia reale, adottati immediatamente dopo l'European Economie Recovery
Pian, e interventi settoriali e per lo stimolo dei consumi nel triennio 2009-20 II (D. L. n.185/2008,
convertito nella L. n.2/2009 e D.L. n.5/2009, convertito nella L. n.33/2009);
• provvedimenti per potenziare il sostegno al reddito, mediante integrazione e modifica del
meccanismo degli ammortizzatori sociali, concentrando a questo fine fondi nazionali, regionali e
comunitari (Accordo Stato-Regioni del 13 febbraio 2009);
• riallocazione Fondi Fas con l'obiettivo di accelerare gli investimenti pubblici tramite la
velocizzazione procedurale amministrativa e l'utilizzo di strumenti di project jìnancing (Del. Cipe
6 marzo 2009).
In termini finanziari, escludendo gli interventi a favore del settore bancario, il piano anticrisi vale un
ammontare di risorse lorde pari a circa 27,3 miliardi per il quadriennio 2008-2011 (2,7 miliardi nel
2008, 11,4 nel 2009, 7,5 nel 2010 e 5,8 nel 2011) corrispondenti all'I,8 per cento del PiI. Le risorse
nette, invece, ammontano, all'incirca, a meno di 3 miliardi di euro, e sono il livello più basso di risorse
messo a disposizione del sistema economico da parte dei governi dei paesi più avanzati.
Il Dpefpresenta una revisione delle stime di crescita dell'economia italiana sia per il 2009 che per il
20 l O. In particolare:
• riduzione del PIL per il 2009 al 5,2% (rispetto al 4,2% del RUEF dell'aprile scorso). Nel 2010
viene previsto un tasso di crescita dello 0,5%, mentre neltriennio successivo del 2%;
• indebitamento netto pari al 5.3% nel 2009 (contro il 4,6% del RUEF) e del 5% per il 2010, del 4%
per i12011, del 2,9% nel 2012 e del 2,4% nel 2013;
• avanzo primario negativo dello 0,4% nel 2009, per poi tornare positivo dello 0,2% nel 20 IO;
• debito Dubblico Dari al 115.3% nel 2009, per peggiorare nel 2010 al 118,2%, 118% nel 2011,
116,5% nel 2012 e 114,1% nel 2013.
segue atto n.1331
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Il quadro progranunatico che il Governo prende a riferimento per costruire la futura politica
economico-finanziaria si basa sulle seguenti ipotesi di andamento:
2008
-l,O
6,7
58,7
-2,7
2,4
105,7
1,7
42,8
Pii reale proQrammatico
Tasso di disoccupazione
Tasso di occupazione
Indebitamento netto
Saldo primario
Debito pubblico
Inflazione proQrammata
Pressione fiscale
2009
-5,0
8,8
57,3
-5,3
-0,4
115,3
0,7
43,4
2010
0,5
8,9
57,2
-5,0
0,2
118,2
1,5
43,0
2011
2,0
8,5
57,8
-4,0
1,5
118,0
1.5
42,8
2012
2,0
8,1
58,5
-2,9
2,9
116,5
1,5
42,8
2013
2,0
7,7
59,3
-2,4
3,5
114,1
1,5
42,8
[dati di tendenza macroeconomici prevedono un andamento del Pii in linea con quello dell'area euro
(intorno al 2% a partire dal 20 Il), ma distante dalla media mondiale che è stimata pari a circa il 4,3%.
Nella tabella seguente il dato dell'Italia viene messo a confronto con quello dei paesi UE e degli altri
paesi più industrializzati:
P/L
Stati Uniti
Giappone
Francia
Germania
Reano Unilo
SpaQna
UEM
Mondo
Italia
2005
3,2
1,9
1,2
0,9
1,9
3,5
1,4
4,9
2006
2,9
2,4
2,2
3,0
2,8
3,9
2,6
5,1
06
18
2007
2,2
2,1
2,2
2,5
3,0
3,7
2.6
5,1
1,5
Stima andamento Pii
2008
2009
2010
1,1
-2,8
0,8
-6,4
-0,6
l,O
0,7
-3,1
06
1,3
-6,2
0,2
0,7
-4,3
0,0
1,2
-4,4
-1,5
0,8
-4,7
0,2
3,0
-1,7
2,3
-l,O
-5,0
0,5
2011
2,2
1,7
1.8
1,7
1,8
1,5
1,7
4,1
2,0
2012
2,3
1,7
2,1
1,8
2,3
2,3
2,0
4,3
2,0
2013
2,3
2,0
2,1
2,0
2,7
2,3
2,1
4,3
2,0
AI momento è difficile fare una qualsiasi quantificazione di eventuali effetti fmanziari su regioni e
autonomie. Innanzitutto perché l'assenza di una manovra esplicita sui saldi, almeno fmo al 2011,
induce a ritenere che gli effetti saranno tendenzialmente nulli rispetto al quadro già esistente.
Ovviamente, nulla vieta di assistere in futuro ad eventuali aggiornamenti "peggiorativi" per il
complesso delle regioni ed autonomie. In ogni caso, anche in assenza di ulteriori interventi, il quadro
delle relazioni con il governo è già molto complesso, come dimostra la recente interruzione dei
rapporti istituzionali tra Stato e Regioni, per il profondo dissenso esistente su diverse questioni tra cui
le risorse Fas, il Turismo, il Patto per la salute, l'assenza di risorse per il fondo delle politiche sociali.
2.4. Il Patto di stabilità interno per l'anno 2009
Il patto di stabilità 2009 è stato oggetto di numerosi interventi normativi. Definito inizialmente
dall'art. 77-ter del decreto legge 25/6/2008, n. 112 (convertito dalla legge 6/8/2008, n. 133) è stato
successivamente modificato dalla legge fmanziaria 2009 (art. 2, comma 42, legge 203/2008), nonché
dagli artt. 7ter e 7 quater del decreto legge 10/2/2009, n. 5 (convertito dalla legge 9/4/2009, n. 33) e
dall'art. 9bis del decreto legge 1/7/2009, n. 78 (convertito dalla legge 3/8/2009, n_ 102).
Le norme, pur mantenendo l'assetto complessivo della disciplina dettata per iltriennio 2007-2009 (L.
296/2006, art. I commi 655-672), modificano i seguenti aspetti sostanziali:
• le regole del patto per le regioni a statuto ordinario (art. 77ter, commi 3, 5bis e 5 ter, DL 11212008;
art!. 7ter e 7quater, DL 5/2009 e art. 9bis, DL 78/2009);
• anticipa al 31 dicembre dell'anno precedente il termine per la definizione del patto con ciascuna
regione a statuto speciale (art. 77ter, comma 6, DL 11212008);
• le sanzioni in caso di mancata osservanza degli obiettivi (art. 77ter, commi 13 e 15, DL 112/2008);
segue atto n.1331
del 2810912009
7
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ÒL,
COO PRATICA, Z<l'J'l.OO>-26
REGIONE UMBRIA. GIUNTA REGIONALE. DISEGNI DI LEGGE E RELAZION(p\
' .
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".-'
•
introduce la possibilità per le regioni di "adattare" le regole per gli enti locali compresi nel proprio
territorio (art. 77ter, comma Il, DL 112/2008).
La disciplina del patto di stabilità continua ad essere transitoria, in attesa della conclusione della
sperimentazione - prevista dalla legge fmanziaria 2007 e confermata dal comma 2 dell'art. 77ter in
esame - che dovrà ri-defInire le regole al fine di assumere come base di riferimento il saldo fmanziario
anziché il controllo della spesa. Confermata anche la possibilità di cambiare le regole del patto, anche
per una sola regione, a seguito degli esiti positivi della sperimentazione (comma 9).
La norma contenuta nella legge finanziaria 2007 (comma 656, articolo l, legge 296/2007) dispone
che, a decorrere dal 2007. venga avviata una sperimentazione, con le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il patto di stabilità
interno, il saldo finanziario, in sostituzione del criterio di contenimento della spesa, introdotto a
partire dal 2002. / criteri e le modalità di attuazione della sperimentazione nonché i criteri per la
definizione del saldo finanziario saranno definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza
Stato-regioni. AI fine di analizzare le problematiche inerenti l'assunzione del saldo finanziario,
nonché individuarne criteri e modalità di definizione, è stato costituito un gruppo di lavoro formalizzato a maggio 2008 - cui partecipano i soggetti istituzionali interessati: regioni, Ragioneria
generale dello Stato, Dipartimento per gli Affari regionali, /STAT.
Come nella precedente disciplina, le spese finali rilevanti ai fini del patto sono determinate sia in
tennini di competenza che di cassa (comma 5) e sono considerate al netto delle spese per la sanità e
delle spese per la concessione dei crediti (comma 4).
A decorrere dall'anno 2008 le esclusioni riguardano:
le soese in conto caoitale della UE. limitatamente alle quote comunitarie (art. 77ter, commi 5bis e 5ter, DL
112/2008);
i maeeiori oneri Der il oe",onale riferiti ai rinnovi contrattuali (art. 3, c. 137 L. 244/2007) compresi quelli
relativi al settore del U'asDorto oubblico locale (art. l , c. 308 L. 244/2007);
le maeeiori soese correnti realizzate con la auota di cofmanziamenlo nazionale (solo per il 2009 e 2010)
deeli assi "Adattabilità" e "Occuoabilità" (comma 18, art. 7ter del DL 5/2009). Per maggiori spese si
intende, per la competenza, la differenza fra impegni e piano finanziario del POR per i rispettivi anni; per la
cassa, la differenza tra pagamenti effettuati e gli importi dei piani finanziari degli anni 2007 e 2008 (comma
19, art. 7 ler del DL 5/2009);
le SDese correnti (a decorrere dal 2009) Der interventi cofmanziati corre lati ai finanziamenti UE, con
esclusione delle quote di finamiamento statale e regionale (art. 7quater, comma 15, DL 5/2009);
i oaeamenti fa decorrere dal 20091 a valere sui residui oassivi di oarte corrente a fronte di corrisoondenti
residui attivi deeli enti locali (art. 9bis, comma 5, DL 78/2009).
Per le regioni a statuto ordinario, quindi, i nuovi obiettivi sono (art. 77ter, comma 3, DL 112/2008):
• per il 2009: riduzione dello 0,6 % delle spese fmali determinate sulla base dell'obiettivo 2008
(obiettivo 2007 aumentato del 2,5 %);
• per i due anni successivi, 2010 e 20 Il: non superamento delle spese finali 2009 (come da
obiettivo) aumentate di un punto percentuale per il 2010 e dello 0,9 per cento per il 201 l.
li comma 11, dell'art. 77ter, del DL 112/2008, introduce - per la prima volta - la possibilità per le
regioni di "adattare" le regole per gli enti locali compresi nel proprio territorio fermo restando
l'obiettivo determinato complessivamente dalle regole del patto di stabilità per gli enti locali.
Analogo alla precedente disciplina anche il sistema di monitoraggio (art. 77ter, commi 12-14, DL
112/2008).
Le regioni hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza
trimestrale, le informazioni relative agli andamenti della gestione di competenza e di quella di cassa,
utilizzando il sistema web appositamente previsto. Ai fmi della verifica del patto, inoltre, hanno
l'obbligo di inviare alla Ragioneria Generale dello Stato, la certificazione sottoscritta dal
rappresentante legale e dal responsabile del servizio fmanziario entro il termine perentorio del 31
marzo dell' anno successivo a quello di riferimento, con la differenza, introdotta dalla norma in esame,
segue atto n.1331
del 2810912009
8
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UMaRIA. GIUNTAREGIONALE.OmEGNIDI LEGGEE RElAZIONI
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J ....
,
che la mancata trasmissione
della certificazione costituisce inadempimento
del patto ed è
sanzionata nei termini previsti dal comma 15. Qualora invece la certificazione sia trasmessa in
ritardo ma attesti il rispetto del patto, si applica, solo fino alla data di invio della certificazione (art.
9bis, comma 4, DL 78/2009), la sola sanzione prevista dall'articolo 76, comma 4, del medesimo DL
112 in esame, owero il divieto di assllilZione di oersonale.
Le modalità tecniche del monitoraggio e della verifica sono definite - come di consueto - con Decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni.
Diverse invece le sanzioni (art. 77ter, comma 15, DL 112/2008) in relazione agli anni 2008-2011:
nell'anno successivo a quello dell'inadempienza
la regione non ouò imoelmare soese correnti sempre al netto delle spese sanitarie - in misura superiore all'importo minimo del triennio precedente e
non ouò contrarre debiti per gli investimenti. Mutui e prestiti obbligazionari dovranno essere corredati
da una certificazione di attestazione dell'osservanza del patto di stabilità per l'anno precedente.
Un'altra sanzione per gli enti inadempienti disposta dal comma 4 dell'articolo 76 del D.L. 112/2008 e confermata dal comma 16 dell'articolo in esame - è il divieto di assllilZione di personale a qualsiasi
titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
continuati va.
Nella seguente tabella I) viene data dimostrazione del rispetto dei limiti e vincoli del patto di stabilità
alla data del presente disegno di legge:
segue alto n.1331
del 28J09l2009
9
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"
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COD. PRATICA: 2009-003-28
.....
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REGIONE UMBRIA. GIUNTA REGIONALE. DISEGNI DI LEGGE E RELAZION~~'.\
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'
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Tab. 1) - Prospetto rispetto limite patto di stabilità 2009-Assestamento
PATTO DI STABIUTA'
INTERNO
REGIONE
MONITORAGGIO
TRIMESTRALE
2009 (Legge n. '3312008)
UMBRIA
DELE RISULTANZE
DEL PATTO PER L'ANNO
2009
(migliaia di euro)
Impegni
SPESE FINAU
TOTALE TITOLO'"
SCor
a detrarre:
SI
Soese oer la sanita (art. 77 ter, c. 4. L. 133/2008\
S2
Soese oer rinnovo contratto
S3
Soese correlate
S4
Soese correlate ai flnanziamenti
55
MaQQlotI spese accordo ammortizzatori
settore lrasDOrto oubbllco locale (art. 1, c. 308. L. 244/2oo7l
sociali.
SPESE CORRENTI
TOTALE
a detrarre:
1.916.697,55
1.670.263,00
1.456.519,68
1.282.955,00
2.235,57
8.324,00
'9.037,00
3.725,00
NETTE (SCo..s1-S2-S~5)
TITOLO 2"
S7
Sr>ese oer concessione
58
Soese cOSTelate aQIi eventi sismici del mese di aDrile 2009 (solo Reqlone Abtuz:zo)
59
Soese correiate al finanzia menti VE - escluse QUote stataU e reqlonali
SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S6-s7-Se-s91
RISULTATO
TRIMESTRAlE
dIfferenza
lotale
SPE.E
FINAU
(SCorN+SCapN)
1 limite 2007
per calcolo limite 2008
'95.115,00
Impegni
OBIETT1VO ANNUAUE
0,00
0,00
0,00
0,00
231.121,27
, 64,8n.00
689.063,58
521.099,00
244.043,71
ImDeGni effetUvl
933.107,28
5.687,00
UE correnti
OIFF. TRA RISUL
356.222,00
231.121,27
30.238,00
2007
QUota ImDeanJ UE caDltale 2007
Base di calcolo 2008 rtcalcolata
+ 2,5% lcorretUvo
2008l
Base di caloçlo 2009
Quota lmoeanl
457.942,30
n ter. c. 4. L. 133120081
di crediti art. n ter, c. 4. L. 133/2008
Sl1eSe ner la sanità (art.
R SF 09
28/0912 009
esclusa [luota eurooea
56
SCaDN
a tutto Il
31/12/2007
aall eventi sismici del mese di aDrile 2009 (so!o Regione Abruzzo)
SCorN
SCao
a tutto Il
UE - escluse Quote statali e reaionaU
17.942,00
909.478,28
22.737,00
932.215,28
SPESE F1NAU (arto
ANN. E SPESE FINALI E OBIETTlVO
n lw... 3, L
133120081'
RIDETERMINATO
4,
.0,6%
921.622.00
.'
(R SF 09. OR SF 09)
405.523,00
Pagamenti
SPESE FINAU
TOTALE TITOLO
SCor
adetrane:
SI
10
n ter,
Soese Der la sanlta (art.
c. 4. L. 13312008)
settore trasoorto pubblico locale {art. 1. c. 308. L. 244/2007
52
Scese Der rinnovo contratto
S3
Spese correlale
aQli eventi sismiCi del mese di acrile 2009 (solo ReQione Abruzzo)
54
Spese correlate
ai finanziamenti
55
MaoQiori scese accordo ammortizzatori
SPESE CORRENTI
SCorN
a detrarre:
art.
n ter.
Scese cer la sanità
57
Spese cer concessione
S8
Soese correlate soli evenll sismici del mese di aarile 2009 (solo Reaione Abruzzo)
59
Soese correlate ai finanziamentl
RISULTATO
TRIMESTRALE
8.329,00
408.073,39
331.537,00
280.957,86
235.891,00
ANNUALE
0,00
0,00
0,00
36.141.00
SPESE FINALI (SCorN+SCapN)
689.031,25
531.287.00
43.247,91
I limite 2007
oer calcolo limite 2008
effenlvl
732.279.15
13.398,00
25.085,00
693.796.15
17.345,00
711.141,15
SPESE FINAU (arto
ANN. E SPESE FINAU
del
0,00
199.750,00
2001
Quota pagamenti
UE canrtale 2007
Base di calcolo 2008 rtcalcolata
+ 2.5% {correttlvo 2008
Base di caloclo 2009
segue atto n.1331
2.235,57
280.957,86
UE correnti
OBIETTlVO
1.328.935,00
NETTE (SCap-S8-57-58-s9,
Daoamentl
totale oaaamentl
DIFF, TRA RISUL
, .6n.002,OO
1.456.636,71
UE - escluse Quote statali e reaionali
differenza
QUota Daaamenti
1.866.945,66
di crediti (art. 77 ter. c. 4, L. 13312008)
SPESE IN CONTO <;APITAlE
RSF09
2810912009
c. 4, L. 13312008
56
SCaoN
a lutto Il
31/12/2007
8.201,00
sociali - esclusa Quota eurocea
NETTE (SCo..sl-S2-S~5)
TOTALE TITOLO 20
SCa
a lutto il
UE - escluse ouote statali e regionali
E OBIETTlVO
28/0912009
n lw...
3, L 133120081
RIDETERMINATO
(R SF 09. OR SF 09)
l!::,;.
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,,'
...
\
708.874.00
175.587,00
10
," .'
COD.PRATICA:2~26
"""l
~j,\-p,
bÒt
-' ;
REGIONE UMBRIA. GIUNTA REGIONAlE.
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
. 1
2.5, La manovra finanziaria e di bilancio contenuta nell 'assestamento
Con il presente disegno di legge di assestamento, oltre a procedere alla reiscrizione delle somme a
destinazione vincolata, vengono apportate anche variazioni alle previsioni iniziali del bilancio
regionale per finanziare esigenze aventi il carattere dell'indifferibilità e dell'urgenza nel pieno rispetto
degli equilibri finanziari e in coerenza con il docurnento regionale di programmazione,
Gli interventi finanziati in sede di assestamento riguardano, in particolare, i seguenti settori di
intervento:
> 570.000,00 euro nel settore attività culturali-sport-spettacolo
per interventi relativi allo
spettacolo di cui alla LR 6/8/2004, n, 17 (€ 100,000,00), per il finanziamento di interventi di cui
alla Lr. 37/90 in materia di biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, mediateche di
Enti locali e di interesse locale (€ 20,000,00), per la promozione della cultura musicale, bandistica
e corale di cui alla LR 5/7/2004, n, 9 (€ 20,000,00), per il finanziamento degli interventi di cui alla
Lr.24/03 in materia di musei (€ 20,000,00) e per interventi di edilizia sportiva di cui alla LR
4/7/1197, n, 21 (€ 300,000,00), per Fondazione Umbria Jazz di cui alla LR 19/12/2008, n, 21 (€
60,000,00) e per Accademia delle Belle Arti di Perugia di cui alla LR 16/10/2006, n, 12 ( €
50,000,00);
> 1.449.780,29 euro per cofinanziamento Piano di Sviluppo Rurale;
> 2.538.954,00 euro nel settore agricoltura-foreste-ambiente
per interventi relativi alla
repressione degli incendi boschivi di cui alla LR 28/2001 (€ 350,000,00), per il rimborso dei danni
arrecati dalla fauna selvatica di cui alla LR 29/7/2009, n, 17 (€ 748.000,00), per fiere e
manifestazioni di cui alla LR 1/7/1981, n, 40 (€ I I 1.200,00), per cofinanziamento progetti
interregionali (€ 71.084,00), per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico di cui alla LR
22/10/2008, n, 15 (€ 50,000,00), per l'Azienda Vivaistica regionale di cui alla LR 23/03/2000, n,
25 (€ 133.670,00), per la tutela e valorizzazione beni ambientali di cui alla LR 6/3/1985, n, 7 (€
100,000,00), per la bonifica montana di cui alla LR 23/12/2004, n. 30(€ 150.000,00), per forme
associative dei Comuni di cui alla LR 23/7/2004, n, 24 (€ 810,000,00) e per i piani forestali di cui
alla LR 19/1 1/2001, n, 28 (€ 15,000,00);
> 4.229.500,00 euro nel settore sviluppo economico-attività produttive-istruzione per interventi
in favore dell'artigianato di cui alla LR 5/1990 (€ 340.000,00), per interventi in favore dell'Adisu
(€ 1.302,000,00, di cui € LI 52,000,00 per programma costruzione residenze universitarie e €
150,000,00 per attività istituzionale), per interventi in favore del turismo di cui alla LR
27/12/2006, n. 18 (€ LIOO,OOO,OO,di cui € 500.000,00 per incremento stanziamento in favore
dell'Azienda di Promozione Turistica regionale, € 400.000,00 per attività promozionale e €
200.000,00 per Umbria 2000), per incremento fondo programmi di Sviluppumbria spa
(€630.000,OO, di cui: € 500.000,00 per capitale sociale di Quadrilatero Spa e € 130.000,00 per
fondo programmi 2009), per interventi in favore del commercio (€ 107.500,00), per progetti
finalizzati alla promozione della qualità nella scuola (€ 450.000,00), per i servizi socio-educativi
della prima infanzia di cui alla LR 22/12/2005, n. 30 (€ 300,000,00);
> 870.000,00 euro per sistemi informativi e telematici.
> 400.000,00 euro per incremento fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni di
cui alla L. 9/12/1998, n. 431;
> 4.358.950,00 finalizzati al settore del trasporto pubblico regionale su ferro e su gomma.
Il finanziamento degli interventi di cui sopra viene assicurato sia attraverso l'utilizzo di economie di
spesa, in particolare per il risparmio verificatosi nelle previsioni per oneri su mutui c/o prestiti non
ancora contratti, sia mediante rimodulazioni di stanziamenti e riallocazione nonché riorientamento di
risorse.
segue atto n.1331
de' 28/09/2009
11
.
;: ;;;?:_~ì':i~.~.:._!~>
/":>./
COD. PRATICA: 2009-003-26
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZ.ci-t(
ModUIOOl\
~V.'...'.
','.'/\.- .....
3.
Livello del ricorso al mercato e strumenti finanziari
. V,il-o
"
.
-_.,~
La legge fmanziaria regionale per il 2009 (L.R. n. 3 del 5/3/2009), prevede una graduale diminuzione
del ricorso al mercato: € 53.700.500,00 per il 2009 (contro 56,0 nel 2008) e € 50.000.500,00 per
ciascuno degli anni 2010 e 2011.
L'ammontare dei mutui c/o prestiti previsti tiene conto, dopo la presente operazione di assestamento,
per € 12.370.700,00 nel 2008, € 11.538.700,00 nel 2009 e € 13.638.700,00 nel 2010 e 2011, di
interventi di investimento nel settore sanitario regionale ai sensi della legge regionale n. 7 del
26/5/2004.
Con il presente disegno di legge il livello del ricorso al mercato previsto in sede di bilancio di
previsione rimane inalterato.
In merito poi agli strumenti finanziari derivati, come disposto dall'articolo l, comma 383, della legge
24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) e all'art. 62 del decreto legge n. 112/2008, si specificano
gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dai contratti sottoscritti dalla regione.
In sede di assestamento si ribadisce che la Regione non ha stioulato. nel corso del 2009. nuovi
contratti di strumenti fmanziari derivati.
A scopi informativi si fa presente che la Regione ha in essere tre operazioni di swap di copertura dal
rischio di tasso dei mutui o prestiti sottostanti contratti a tassi variabili e di un amortising swap di un
prestito bullett stipulato a giugno 2007, ai sensi della normativa vigente.
Gli swap di tasso, stipulati negli anni 2001-2003,
prevedono la stessa scadenza delle sottostanti
passività e i flussi ricevuti dalla Regione sono uguali a quelli pagati nel prestito a cui si riferiscono.
Inoltre, sono tutti indicizzati all'Euribor 6 mesi che rappresenta il parametro di riferimento per la
rilevazione dei tassi oggetto di scambio.
Per le operazioni di swap in essere, la rilevazione del tasso di interesse di riferimento per il calcolo dei
flussi è effettuata in advance, cioè 2 giorni antecedenti l'inizio del semestre di riferimento, per tutte le
operazioni in essere tranne che per una per la quale è prevista la rilevazione puntuale del tasso 20
giorni lavorativi prima della scadenza.
Per il 2009, i flussi derivanti dalle operazioni di swap, rideterminati con il presente provvedimento,
vengono stimati complessivamente in € 21.524.869,36 in Entrata e in € 20.244.613,20 in uscita con un
differenziale complessivo positivo di € 1.280.256,16.
Tali flussi sono iscritti in Bilancio rispettivamente in Entrata, UPB 3.01.001 (rif. capp. 3265 e 3266) e
nella Spesa, UPB 15.1.004 (rif. capp. 9784 e 9787).
Per lo swap di ammortamento del prestito bullett,
l'onere relativo all'accantonamento della quota
capitale annua nel Fondo ammortamento del prestito, pari ad € 7.107.333,35, è stato previsto nella
parte Spesa, UPB 15.3.002 (cap. 9790).
segue atto n.1331
del 28/0912009
"',\,
12
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R:::E
COD PRATlCA
UMBRIA _ GIUNTA REGIONALE.
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
,
","
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..t,L:'~_'"~,.'
4.
STJese di funzionamento
e TJersonaJe
Il Documento Annuale di Programmazione 2009, come ogni anno, ha dedicato particolare attenzione a
questo comparto di spesa contenendo precisi indirizzi rivolti alla razionalizzazione e contenimento
della spesa del personale e di quella di funzionamento.
In sede di assestamento queste indicazioni vengono rispettate nel senso che le previsioni per le spese
di funzionamento e le spese per il personale 2009 si attestano, complessivamente, in linea con quelle
defInitive del 2008, secondo la tabella seguente:
TAS. N.2) - SPESA PERSONALE E FUNZIONAMENTO 2009
2008
Oggetto
2009
Prev. Det.
a
Previslori iniziali
b
Varoassolute
I
Prev. Ass.
I
c
Variazioni %
200a'2008
d=c-a
e=cla
Spese personale
71.814,795,32
71.430.000,00
71.613.780,23
-201.015,09
-0,28
Spese funz.
13.287.767,76
13.074.703,00
13.671.814,89
384,017,13
2,89
Totale
85.102.56308
84,504.70300
85.285.595 1
183.03204
022
Le spese per il personale riguardano le spese per il personale in servizio presso la Giunta regionale, al
netto, quindi, di quelle del personale del Consiglio regionale.
Le spese di funzionamento riguardano le spese di carattere "generale" per il funzionamento della
"struttura". Anche in questo caso le spese prese in considerazione non tengono conto di quelle per il
funzionamento del Consiglio regionale.
5.
RisTJetto de/l'eaui/ibrio
di bilancio
Ai sensi del primo comma dell' art. 45 della LR 13/2000 in sede di assestamento al bilancio di
previsione devono continuare a sussistere i vincoli di equilibrio del bilancio di cui all'art. 36 della
legge regionale di contabilità.
Nello specifico l'art. 36 prevede le seguenti condizioni di equilibrio che il bilancio deve sempre
rispettare:
a) il totale delle entrate (al netto di quelle derivanti da mutui e a destinazione vincolata) deve
essere superiore al totale delle spese correnti (al netto di quelle finanziate con entrate
vincolate);
b) il totale dei pagamenti non può essere superiore al totale delle riscossioni sommate alla
giacenza iniziale di cassa.
Le suddette prescrizioni (attestate in sede di bilancio di previsione 2008 con la relative tabelle C e D)
sussistono anche dopo le operazioni di assestamento di cui al presente provvedimento.
li totale delle entrate, depurate da quelle derivanti da mutui e/o prestiti e a destinazione vincolata, è
superiore al totale delle spese correnti (cfr. tavola l) e il totale delle riscossioni previste è superiore al
totale dei pagamenti autorizzati (cfr. tavola 2).
TaVOla 1)
A
EquilibriO del bilancio
di competenza
Totale entrate (escluse le contabilità speciali e le
reiscrizioni):
a dedurre:
• entrate da mutuilDrestiti Wl. 5)
• entrate con vincolo
B
Totale A
Totale delle spese correnti (escluse reiscr.)
A dedurre:
- SDesevincolate ltit. I)
Totale B
Differenza (A.B)
C
segue atto 0.1331
del 28/09/2009
(8rt. 36, c. 2, L. 13/2000
2.462.013.101,53
229.161.950.66
286.560.690.23
1.946.290.460,64
2.029.399.106.97
163.143.719.10
1.866.255.387.87
80.035.072.77
13
COD. PRATICA: 200g...(H)3-26
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Modulo Dl"",
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REGIONE UMBRIA. GIUNTA REGIONAlE • DISEGNI DI LEGGE E RElAZIO"'~ I, ....
,
'Vi'ì,
Tavola 2) - Equilibrio del bilancio di cassa (art. 36, c. 2, L. 13/2000
',',
, < '"
Riscossioni previste
7.896.842.793,73
B
Pagamenti
di cassa)
7.406.543.881,88
previsti (al netto dei fondo di riserva
C
490.298.911,85
Differenza IA-B'
6.
Risultato della I!estione 2008
6.1 I residui attivi e passivi
I residui rappresentano i crediti (residui attivi) e i debiti (residui passivi) dell'Amministrazione
regionale verso debitori e credi tori la cui gestione è nettamente distinta da quella della competenza
pura.
L'andamento dei residui attivi e passivi (anno 2008 a raffronto con il 2007) viene rappresentato nel
prospetto seguente:
I
2008
2007
Oggetto
Ditr.
Residui attM
2.132
2.432
300
Res idui passi vi
1.783
2.197
414
Nella seguente tab. 3) viene rappresentata la distribuzione dei residui attivi 2008 distinti per
titolo e a confronto con il 2007 .
T ab.n. 3 O'IStn'bUZlone
.
. rl del. ReSl'd'Ul AttlVl.
.. Anni 2007 - 2008
per tIto
Tito
lo
Descrizione
Residui Attivi 2007
Valore assoluto in
Euro
I Entrate derivanti da tributi
Regione,
dal
propri della
gettito di tributi ernriali o di
quote di esso devolute alla
Rellione
2 Entrate derivanti da contributi
trasferimenti
di parte
e
corrente dell'Unione Europea.
dello Stato e di altri soggetti
3 Entrate Extrntributarie
177.839.017,98
11.667.288.90
Entrate
derivanti
da
alienazioni. da riscossioni di
4
crediti e da trasferimenti in
conto canitale
Entrnte derivanti da mutui.
5 prestiti o altre operazioni
creditizie
6 Enl13te per contabilità speciali
TOTALE
segue atto n.1331
1254.381.082.98
435.315.161,81
Residui Attivi 2008
Valore
percentuale
Valore assoluto in
Eum
58,84%
1.605.232.085,43
Valore
percentuale
66.00%
8,34%
172.918.411,19
7,11%
0.55%
5.888.364.32
024%
20.42%
435.432.130,38
17,90%
.
5.500.079.33
247.158.224,78
2.131,860.855,78
del 28/0912009
0.26%
Il.59%
100,00%
3.601.359,62
209.201.483,81
2.432.273.834.75
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A
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0,15%
8.60%
100,00%
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COD. PRATICA: 2CJ09.003..26
Modulo CL
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REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI /~,\' _ .. - .• ',
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Residui attivi anni 2007 - 2008 Per titoli
....
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Valori~
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30,00%
20.000/'•.
10,00%
6
Titoli
iJI 2007 • 2008
6.2.
Destinazione del/'avanzo finanziario vincolato
L'avanzo finanziario è definito come somma delle economie di spesa correlate ad entrate con vincolo
di destinazione rappresentate da assegnazioni statali e/o comunitarie vincolate a finalità specifiche e
necessariamente regolate da leggi o contratti di programma che devono essere reiscritte come
competenza 2009 per i medesimi scopi e finalità senza alcuna discrezionalità di scelta se non
nell'ambito delle leggi o del settore di riferimento.
Il totale delle reiscrizione per l'anno 2009 ammonta a complessivi 959 milioni di euro, che risulta
essere sostanzialmente in linea con quelle del 2008 che erano state pari a circa 941 milioni di euro.
La destinazione delle somme reiscritte, distinta per funzioni obiettivo, viene specificata nella tabella n
4) ed i dati vengono confrontati con quelli relativi all'esercizio precedente.
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Tab, HA. REISCRIZIONE PER FUNZIONE 0BlETTN0
Funlio
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1
Otnanilstituzlonall
2
Amminlstnlzlone!l'fl«8lll
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3
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7.678.580.82
i'l1_ntlrn!
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DIfesi! del $UOlO,
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S~elnl'rllstruttureperllmcbillUlei
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17
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IndU$tJ'\a,arl
Turismo
pnlIlItZlone
foraste
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civile
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l'I/lfGeCQmmen:lo
ISlrulIarle.cuttllllledattlvit.ttlereati\Oll
•
...
Programmi PIM. Ob.2 (94198) - Ob.5_
Ob.50-AIlreiniziatMteomun~8rle
TOTALI!
segue atto n.1331
'.'.""
11.571.88
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14.378.004.85
1.""
185.849.407.23
11.3O'll.
166.873.218,08
11.13"J1.
25.892.912.72
2,75%
134.404.225.20
14.21l'l1.
122.051.757.~
12.13'111
181.181.2fU.22
19.24'111
129.179.735.10
13,16'll1
50.329.868.38
5.""
911.842.148.51
12420.905.56
10.50'lIl
1.32%
35,818.118.20
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3._
154.678.540.63
4.072.834,59
18.43'111
0.-43%
28.385.892,15
FcrmazicneprotM&ionaIee
pomleh
del lavoro
Promozlcneelute/a
della salule
Prolezlonesoeiafe
Programmazione
slralegica
e<:onomlC8
Gestion_deldetlito
Fondi di bllando
2001
valottaaotulll
39.071,88
setlcreedillzlo
o
..
ANN:I2008-
2.799.t87.33
8.858.529,78
1.323,44
29.36&t05.83
94U11S.8a,90
del 2810912009
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0.94'111
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48.9117.744.08
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141.685.824,92
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28.082.018.13
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55.802.544.82
182.504.204.32
4.822.444.51
3.602.446.33
8.908.835,28
382.900.17
15.573.lll8,40
958.93U5U4
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19,03'111
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0.93%
0.04%
1.62%
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ModulO DL
COD. PRATICA: 2009-003-26
________________________________________
REGIONE UMBRIA - GIUNTA
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REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
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2008- 2009
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.2009
La disaggregazione delle reiscrizioni per grandi settori di intervento viene rappresentata nella
successiva tabella n. 5):
Tab. 5) - Disaggregazione reiscrlzlonl per sellorl di intervento
Settori di intervento
Re/seri.lonl
2008
Relseriz/oni
2009
comunitari
154.082.111,11
219.259.088.42
Accordi di Programma
Quadro
135.622.336,25
136.892.969,0~
Funzioni "Bassaninj-
154.901.561,25
95.124.315,lS
Edilizia e lavori pubblici
110.180.384,15
110.233.221,6~
Sanilè e Sociale
159.548.924,0'
188.338.569, l'
Calamitià naturali
122.994.296,01
95.149.113,6J
Programmi
Trasporti
18.526.126,53
29.170.299, le
Altri interventi
94.962.944,5J
82.969.189,4
Totale
segue atto n.1331
del 28/0912009
941.418,643,90
958,936.852,34
16
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.'
COD. PRATICA: 2009-003-26
REGIONE UMBRIA • GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
',
..;'
6.3 Situazione amministrativa al 31/12/2008
La gestione finanziaria dell'esercizio 2008 ha consentito di ridurre il mutuo a pareggio, inizialmente
stimato in euro 56.000.500,00, a euro 55.820.290,86, con un risparmio di euro 180.209.14 rispetto a
quanto ipotizzato in sede di bilancio preventivo. La destinazione del mutuo a pareggio 2008 è
conforme al disposto del decreto legge n. 168/2004, convertito dalla legge 191/2004 e corrisponde agli
impegni assunti alla fine dell' esercizio 2008.
La situazione della gestione 2008 viene riepilogata nella seguente tabella:
Tab. 6) - Riepilogo gestione 2008
1
Residui attivi
2
A\SrlZO di Tesoreria al tennine dell'esercizio
3
TOTALE ATTIVO
3.001.551.283.37
4
Residui passi\i:
2.197.417.605.69
5
Economie su stanziamenti di spesa conelate ad
entrate a destinazione ","colata, da reiscri\ere per
le stesse finalità a norma dell'art. 82, VI comma,
della L.R 13/2000
958.936.852.34
6
Quote di fondi speciali dell'anno 2008 da utilizzare
neU'esercizio 2009
0,00
7
Disavanzo finanziario da ripianare (346-6)
2.432.273.834.75
2008
569.277.448,62
-154.803.174,66
L'importo di € 154.803.174,66 si riferisce per € 51.091.209,43 al bilancio 2006, per €
47.891.674,37 al bilancio 2007 e per € 55.820.290,86 al bilancio 2008. Alla contrazione del
prestito relativo agli esercizi 2006-2007-2008 - a norma del comma 4), dell'art. 63), della
vigente legge regionale di contabilità - si procederà in relazione alle esigenze di cassa della
Regione.
6.4 Residui perenti
Nella tabella D), allegata al ddl, sono elencati i debiti cancellati per perenzione
amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi 2008 e precedenti. Tali debiti si
riferiscono ad impegni di spesa assunti a carico di capitoli finanziati con fondi propri e per
le cui economie non sussiste l'obbligo della reiscrizione. Tali debiti, nel caso di reclamo da
parte degli aventi diritto, potranno essere pagati con il ricorso al Fondo di riserva per le
spese obbligatorie a norma dell'art. 42 della legge regionale di contabilità n. 13 del 28
febbraio 2000.
Nelle tabelle A) e B), allegate al ddl, viene evidenziata, infine, la situazione aggiornata delle
varie poste di bilancio al fine di dare un quadro completo del bilancio regionale a seguito
della operazione di assestamento.
segue atto n.1331
del 28/0912009
17
"
COD. PRA.TICA: 2009-003-26
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONAlE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
7.
L'articolato del disemo di lel!l!e
L'articolato del presente disegno di legge si compone di due titoli e 16 articoli ed in particolare:
Titolo I - Assestamento del bilancio di orevisione 2009
•
l'art. 1) accerta - ai sensi del comma 2, art. 37, della legge regionale di contabilità 28/2/2000, n.
13 - il saldo finanziario al31 dicembre 2008 che ammonta a complessivi 154.803.174,66 milioni
di euro, di cui 51.091.209,43 relativo al bilancio 2006, 47.891.674,37
al bilancio 2007 e
55.820.290,86 al bilancio 2008.
l bilanci regionali sono ispirati al cogente principio del pareggio, nel senso che le entrate devono
essere sufficienti a far fronte alle spese contestualmente autorizzate con la legge di bilancio dei
rispettivi esercizi finanziari. Sotto ilprofilo complessivo è ammesso un disavanzo finanziario
(differenzafra entrate finali e spesefinali più quelle per il rimborso di prestiti, che rappresenta il
ricorso al mercato) a condizione che esso sia coperto da mutui la cui stipula sia autorizzata con
la stessa legge di bilancio.
A tale operazione, però, vengono posti dei limiti di natura quantitativa, procedurale e
qualitativa.II limite quantitativo è rappresentato dal fatto che l'importo complessivo delle
annualità di ammortamento (quote capitale e quote interessi) dei mutui e dei prestiti non può
superare il 25% delle entrate tributarie.
Il limite procedurale consiste nel fatto che non può essere autorizzata la contrazione di nuovi
mutui se non è stato approvato il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui
bilancio i nuovi mutui si riferiscono.
Il limite qualitativo è che i mutui o prestiti possono essere contratti esclusivamente per spese di
investimento
•
l'art. 2) stabilisce la copertura finanziaria del disavanzo di cui al precedente articolo attraverso la
contrazione, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, di mutui e prestiti per una durata
massima di ammortamento pari a 30 anni.
Il comma 4 dell'art. 63, della legge regionale di contabilità 28/2/2000, n. 13, consente alla
Regione di contrarre i mutui e/o prestiti autorizzati, secondo le effettive esigenze di cassa. La
positiva gestione di tesoreria ha permesso, fino ad oggi, di rinviare la contrazione dei suddetti
prestiti evitando cosi di dover sostenere onerifinanziari sui bilanci regionali.
•
l'art. 3), a norma dell'art. 82 della citata legge regionale di contabilità, accerta l'ammontare delle
somme la cui destinazione è vincolata per legge.
Trattasi di economie al 31 dicembre 2008 su stanziamenti di spesa correlati ad entrate aventi
vincolo di destinazione e che devono essere reiscritti nella competenza dell'esercizio in corso per
le medesime finalità e scopi. Sono stanziamenti di spese relative, per lo più, ad assegnazioni
statali e/o comunitarie che, non avendo ancora concluso l'intero percorso amministrativocontabile (impegni e pagamenti), non rientrano nella piena discrezionalità dell'ente, ma devono
essere utilizzati secondo l'obbligo di destinazione originario.
•
l'art. 4) approva l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa.
La perenzione amministrativa è un particolare istituto contabile che consiste nella eliminazione
dei residui allo scopo di realizzare una semplificazione della tenuta dei conti. Non va conjùsa con
la prescrizione estintiva dell'obbligazione prevista dal diritto comune: la perenzione non fa
venire meno il diritto del creditore a richiedere le somme. L'applicazione della perenzione ha
termini temporali diversi a seconda della tipologia di spese cui si riferisce. In particolare sono
soggetti a perenzione i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio
successivo a quello di riferimento; mentre per i residui inerenti le spese in conto capitale la
perenzione opera trascorsi sette esercizi da quello di riferimento. In caso di richiesta da parte del
creditore la Regione è tenuta al pagamento della somma dovuta, tramite prelievo dal fondo di
riserva per le spese obbligatorie, salvo decorrenza dei termini della prescrizione legale.
segue atto n.1331
del 28/091200928/09/2009
18
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•
l'art. 5), istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio una nuova Unità previstbn~;i~>:
di spesa denominata "12.1.008 - Contributi ed indennità per attività sanitarie ed iniziative
collegate";
•
l'art. 6), ha natura contabile ed amministrativa e di rinnovo delle autorizzazioni di spesa a seguito
delle variazioni apportate con il presente disegno di legge.
Titolo II - Provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa e modifiche ed intel!raZioni di legl!Ì
rel!Ìonali
• l'art. 7), apporta modifiche alle norme finanziarie di alcune leggi regionali e in particolare:
- il comma I, modifica la norma fmanziaria dell'articolo 12, della legge regionale 29 luglio
2009, n. 16, recante la disciplina delle manifestazioni storiche, sostituendo la Unità
previsionale di spesa 09.1.001 (denominata "Interventi a favore della promozione e
commercializzazione
del turismo") con la più appropriata UPB 10.1.004 (denominata
"Interventi a sostegno delle attività culturali");
il comma 2, modifica la norma fmanziaria dell'articolo lO, della legge regionale 22 febbraio
2005, n. 13, recante norme per la disciplina delle fattorie didattiche, sostituendo la Unità
previsionale di spesa 07.1.016 (denominata "Attività agrituristica") con la più appropriata
UPB 07.1.019 (denominata "Politiche per l'innovazione e servizi";
il comma 3, modifica la norma finanziaria dell'articolo I l, comma 3, della legge regionale I
gennaio 2009, n. I, recante norme per la Società regionale per lo sviluppo economico
dell'Umbria-Sviluppumbria
Spa, precisando le linee di intervento connesse alla legge in
questione e distinguendo fra piano di attività della Sviluppumbria Spa (art. 4) e acquisizione di
partecipazioni azionarie anche in nome e per conto della Regione, di cui agli articoli 2, comma
3 e 6, comma 2;
•
gli art.8) e 9) modificano alcune disposizioni della legge regionale 291712009, n. 17, in materia di
prevenzione ed indennizzo dei danni arrecati dalla fauna, e della legge regionale 17/5/1994, n. 14
in materia di norme per la protezione della fauna selvatica.
Tale legge, che sostituisce la precedente legge regionale n. 23 del 20 agosto 1996, n. 23, fra
l'altro, pone a carico delle risorse regionali, diverse da quelle revenienti dal gettito delle tasse di
concessione, l'onere per il rimborso dei danni provocati dal lupo, dall'orso e dal randagismo.
La modifica legislativa proposta intende meglio coordinare il disposto delle norme distinguendo
fra idanni arrecati alla produzione agricola e quelli arrecati alla zootecnia .
•
l'art. lO) modifica l'articolo 27, comma 7, della legge regionale 23/12/2004, n. 30, recante norme
in materia di bonifica, eliminando il periodo laddove viene condizionata la durata in carica degli
organi dei consorzi di bonifica al periodo di tempo che "intercorre tra la data di costituzione di tali
organi e la data delle prime elezioni politiche, regionali, amministrative o europee ... ";
•
l'art. 11) modifica alcune norme della legge regionale 5/3/2009, n. 3, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale di previsione 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011 - Legge
finanziaria 2009, ed in particolare:
- la lettera a), integra di euro 400.000,00 l'importo di cui all'articolo 6, comma I, della legge
regionale di cui sopra, relativa al concorso della regione al finanziamento degli interventi
previsti per l'accesso alle abitazioni in locazione, portando l'importo complessivo del
cofinanziamento regionale a euro 1.400.000,00;
- la lettera b) incrementa di euro 71.084,00 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, della
legge regionale 5/3/2009, n. 3, relativo al cofmanziamento del progetto interregionale per la
promozione dei servizi orientati allo sviluppo rurale di cui alla delibera Cipe del 18/12/2006.
11 fmanziamento complessivo ammonta a € 163.084,00;
- la lettera c) modifica l'importo del cofinanziamento regionale al Programma di Sviluppo
rurale, di cui all'articolo 9 della citata legge regionale, portandolo da euro 7.500.000,00 a euro
8.949.780,29;
segue atto n.1331
del 2810912009
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- la lettera d) sostituisce, all'articolo Il, relativo al controllo strategico e valutazionè'aeltl:'-é"
politiche, l'Unità previsionale di spesa 14.1.002 (denominata "Programmazione strategica
generale e studi per la progettazione") con la UPB 14.1.005 (denominata "Controllo strategico
e analisi della finanza pubblica);
•
l'art. 12) modifica, la legge regionale 13/5/2009, n. 11, recante norme per la gestione
integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate, aggiungendo l'articolo 48 bis che
consente di applicare le agevolazioni sociali previste dalla legge in questione anche in
assenza dei regolamenti di attuazione di competenza delle ATI.
In data 13 maggio 2009 la Regione Umbria emanava la legge regionale n.lI. pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 23 del 20 maggio 2009 e recante " Norme per la
gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate.
La Legge in argomento disciplina. nel rispetto delle norme Statali e regionali ed in armonia con i
principi e le norme comunitarie, la gestione integrata dei rifiuti oltre alla messa in sicurezza.
bonifica e ripn'stino ambientale dei siti inquinati allo scopo di assicurare la salvaguardia e la
tutela della salute pubblica nonché dei valori naturali, ambientali e paesaggistici.
L'art. 15 prevede che ciascun ATI costituisce il comprensorio territoriale di riferimento del
sistema di gestione integrata dei rifiuti, il successivo art. 42 definisce la tariffa per la gestione
dei rifiuti urbani. di cui all'art. 238 del d.lgs. 152/2006, quale corrispettivo per lo svolgimento
del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani. A tal proposito gli ATI
adottano il regolamento per la definizione delle tariffe a carico degli utenti del servizio di
gestione integrata dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente. L' art. 43 prevede che, ferme
restando le agevolazioni tanjfarie di cui all'art. 42 comma 3. possono essere previste
agevolazioni sociali, per i titolari di utenze domestiche, concesse sulla base dell'indicatore di
Situazione Economica Equivalente (ISEE) nei limiti fissati dal regolamento adottato dall'ATI,
Ciò premesso, tenuto conto che il regolamento di cui sopra non potrà che essere adottato dopo
l'approvazione dei Piani d'ambito (art.I3), prevista nei primi mesi del prossimo anno, si rendo
opportuno inserire nel testo normativo in argomento e precisamente dopo l'art. 48 "Norme finali
e transitorie ", un ulteriore art. 48 bis comma "Norma di prima applicazione" che consenta di
poter concedere, nelle more del/' entrata in vigore del regolamento, le agevolazioni tariffarie e
sociali di cui agli art. 42 e 43, sulla base dell'ISEE nei limitifissati dalle disposizioni comunali.
Con tale modifica ci si propone di rendere immediatamente fruibile la concessione di
agevolazioni tariffarie e sociali in favore di cittadini che versano in condizioni di disagio sociale
ed economico .
•
l'art. 13) rettifica - per effetto delle variazioni contenute nel presente disegno di legge. le tabelle
contenute nelle leggi regionali 3 e 5 del 5/3/2009 di approvazione della manovra di bilancio 2009;
•
l'art. 14) autorizza la spesa di euro 500.000,00 per l'acquisto, da parte di Sviluppwnbria Spa, di
partecipazioni azionarie nella società Quadrilatero Spa.
•
l'art. 15) modifica ed integra la legge regionale 28 novembre 2003 n. 23 recante norme di riordino
in materia di edilizia residenziale pubblica.
A partire dal Programma triennale di edilizia residenziale 2004-2006 si è ritenuto opportuno
introdurre nella programmazione regionale di settore, accanto ai tradizionali interventi realizzati
da operatori pubblici e privati. una nuova tipologia che consente la realizzazione in proprio della
prima abitazione da parte di nuclei familiari associati in cooperativa.
L 'autocostruzione è divenuta così una grande opportunità per molte famiglie, che sono riuscite a
raggiungere un obiettivo fino a quel momento insperato, beneficiando di un finanziamento
pubblico, gestito dalla finanziaria regionale Gepafin e finalizzato a coprire tutti gli oneri della
realizzazione in proprio. e del supporto di esperti. che hanno fornito la loro assistenza sia sotto il
profilo sociale che tecnico-amministrativo.
segue atto n.1331
del 2810912009
20
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COD. PRATICA: 2009-003-26
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REGIONE UMBRIA.
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Sino ad oggi, tuttavia, sulla base di quanto stabì/ito dalla vigente normativa re~o~h \1:'.:,' .
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l'autocostrozione non poteva essere annoverata tra gli interventi "ordinari ", in particolar modo
a causa della diversità del meccanismo di contribuzione.
Le modifiche normative proposte hanno, quindi, lo scopo di eliminare ogni possibile
differenziazione, prevedendo:
• l'attribuzione di un contributo in percentuale rispetto al costo di costrozione e graduato in
base alle fasce di reddito, cosi come per tutti gli altri interventi da destinare alla proprietà
(art. 8);
• l'equiporazione delle cooperative di autocostruzione a quelle edì/izie ai fini di un 'eventuale
sostegnofìnanziario in caso di dijjìco/tà economiche (art. lO);
• l'inserimento delle cooperative di autocostrozione nell'elenco degli operatori privatì che
possono realizzare gli interventi previsti negli strumenti di programmazione regionale (art.
25),
•
l'art. 16) modifica ed integra la legge regionale 19 giugno 2002, n. Il -Istituzione delle Aziende
terntoriali per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.) e nello specifico l'articolo 4.
La rettifica di cui alla lettera a) è dettata dalla duplice esigenza di soddisfare i nuovi fabbisogni
alloggiativi che sono emersi in questi ultimi anni nella Regione e, nel contempo, attribuire alle
ATER, accanto ai compiti sino ad oggi tradizionalmente svolti, una maggiore autonomia e
responsabilità imprenditoriale, che consenta loro di realizzare operazioni idonee a produrre
risorse aggiuntive da destinare ad investimenti.
E' stata, infatti, rilevata, in questi ultimi anni, un 'accresciuta e generalìzzata esigenza di alloggi
in locazione, dovuta a varifattori: maggiore mobilità nel mercato del lavoro, polverizzazione dei
nuclei familiari, aumento della domanda da parte della fascia sociale media e di particolari
. categorie, quali anziani, studenti, ecc.
Si rende opportuno, quindi, per fornire risposte alloggiative adeguate, privilegiare tutte le
iniziative, che consentano l'integrazione ed il coordinamento di più azioni e di diverse fonti di
finanziamento, alfine di valorizzarne l'efficacia.
D'altro canto, è necessario ricordare che i proventi delle ATER, derivanti essenzialmente dai
canoni di locazione del patrimonio gestito, consentono attualmente di raggiungere il pareggio
casti-ricavi, ma non permettono di conseguire sufficienti risorse per poter effettuare la necessaria
manutenzione straordinaria del patrimonio, nè, tantomeno, per eventualì investimenti. In
quest 'ottica le funzioni attribuite alle ATER dalla vigente normativa risultano estremamente
vincolanti. Appare, dunque, significativo prevedere per le Aziende la possibì/ità di muoversi più
agevolmente sul mercato immobiliare e di fornire ulteriori servizi, quali ad es. l'acquisto o il
recupero di immobili non residenziali, ma destinati comunque a pubbliche finalità.
La rettifica di cui alla lettera b) risponde alla esigenza che con il Pilino triennale per l'edilizia
residenziale 2008-2010 è stata attribuita alle ATER l'attività di gestione delle risorse stanziate
per il "Fondo regionale per l'affitto", che ha lafinalità difavorire l'incontro tra i proprietari di
alloggi da concedere in locazione e i nuclei familiari in condizioni di disagio abitativo,
calmierando, nel contempo, l'onere del canone di locazione, mediante l'erogazione di contributi
pubblici.
segue atto n.1331
del 2810912009
21
COD. PRATICA: 2009-003-26
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REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
Disel!11o di
lelllle:
"Disel!11o di
lelllle:
Assestamento
del bilancio di previsione per
l'esercizio fmanziario 2009, ai sensi della legge
regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13,
ArtI. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia
di entrata e spesa. Modifiche ed integrazioni di
leggi regionali. "
TITOLO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2009
Art. l.
(Saldo finanziario)
l. Ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della
legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13,
(Disciplina generale della programmazione,
del bilancio, dell' ordinamento contabile e dei
controlli interni della Regione dell'Umbria) e
successive modifiche e integrazioni il saldo
fmanziario
negativo
alla
chiusura
dell' esercizio finanziario 2008, è accertato in
euro 154.803.174,66. Alla sua copertura si
provvede con la presente legge
Art. 2.
(Copertura finanziaria).
I. Per far fronte al disavanzo fmanziario di
cui all'art. I, determinato dalla mancata
stipulazione dei mutui autorizzati ai sensi
dell'articolo
lO, comma 4, della legge
regionale di bilancio 5 marzo 2009, n. 5
(Bilancio di previsione annuale per l'esercizio
finanziario
2009 e Bilancio pluriennale
2009/20 Il), la Giunta regionale è autorizzata
ad assumere,
in relazione
all'effettivo
fabbisogno
di cassa, mutui o prestiti
obbligazionari, fino all'importo complessivo
di euro 154.803.174,66,
per una durata
massima di anni trenta a decorrere dal 2009 e
con onere massimo di ammortamento di euro
200.000,00
per l'anno 2009 e di euro
16.900.000,00 dal 2010 in poi.
2. All'onere conseguente del comma l, si fa
fronte con quota degli stanziamenti previsti
nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio
2009 e successivi, del bilancio pluriennale
2009-20 Il.
3. Per gli effetti di cui all'art. lO, comma l,
della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché del
segue atto n.1331
del 2810912009
22
Modulo DL
COD. PRATICA: 2()()9.()()3-26
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il mutuo o
prestito di cui al comma l, è diretto al
finanziamento delle spese indicate nella tabella
F) allegata alla presente legge.
Art. 3.
(Fondi da reiscrivere).
l. L'ammontare dei fondi da reiscrivere
nella parte spesa del bilancio regionale per
l'anno 2009, in relazione a stanziamenti di
precedenti esercizi, fmanziati con entrate a
destinazione vincolata e non utilizzati entro il
termine
dell' esercizio
2008,
a norma
dell'articolo 82, comma 6, della l.r. 13/2000, è
accertato in euro 958.936.852,34, come risulta
dalla tabella Cl allegata alla presente legge.
Art. 4.
(Fondi perenti).
l. Per gli effetti di cui all'articolo 42,
comma 3, della l.r. 13/2000, è approvata la
tabella D), allegata alla presente legge,
contenente l'elenco delle somme cancellate
per perenzione amministrativa in sede di
accertamento dei residui passivi degli anni
2008 e precedenti, escluse quelle assegnate
alla competenza dell'esercizio 2009 e di cui
all'art. 3.
Art. 5
(Istituzione UPB)
I. Nello stato di previsione della spesa del
bilancio
regionale
è istituita, ai sensi
dell'articolo 41, della l.r. 13/2000, la Unità
previsionale di base 12.1.008 denominata
"Contributi ed indennità per attività sanitarie
ed iniziative collegate ".
Art. 6
(Variazioni di bilancio).
l. AI bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 2009 e al bilancio pluriennale
2009/20 Il sono apportate le variazioni di cui
alle tabelle A) e B), allegate alla presente
legge.
2. Per effetto delle variazioni di cui al
comma I e delle somme reiscritte ai sensi
dell'articolo
3,
sono
rinnovate
le
autorizzazioni di spesa negli importi e per gli
interventi di cui alle relative leggi regionali o
statali.
segue atto n.1331
del 28/0912009
23
COD. PRATICA: 2009-003-26
Modulo DL
REGIONE UMBRIA- GIUNTA REGIONAlE
TITOLO II
PROVVEDIMENTI COLLEGATI IN MATERIA
DI ENTRATA E SPESA E MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI
- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
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-_.-~.,
Art. 7.
(Modifica norme finanziarie).
l. AI comma 2, dell'articolo 12, della legge
regionale 29 luglio 2009, n. 16, (Disciplina
delle manifestazioni storiche) la locuzione:
"09.1.001, denominata "Interventi a favore
della promozione e commercializzazione del
turismo" è sostituita dalla seguente:
"10.1.004, denominata "Interventi a sostegno
deI/e attività culturali ";
2. AI comma l, dell'articolo lO, della legge
regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per
la disciplina delle fattorie didattiche e
modificazione dell'articolo 20 della legge
regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come
integrata e modificata dalla legge regionale 26
marzo 1997, n. lO e dalla legge regionale 26
maggio 2004, n. 8) la locuzione "07.1.016 del
bilancio regionale di previsione, parte spesa, di
nuova
istituzione
che
assume
la
denominazione «Attività Agrituristica»" è
sostituita dalla seguente: "07.1.019 del bilancio
regionale di previsione, parte spesa (cap.
3862)".
3. All'articolo Il, della legge regionale 27
gennaio 2009, n. l, (Società regionale per lo
Sviluppo
Economico
dell'Umbria
Sviluppumbria Spa), sono apportate le seguenti
modifiche:
a. il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. AI finanziamento degli interventi previsti
dal/'articolo 2, comma 3, daI/ 'articolo 4 e
del/'articolo 6, comma 2. si prowede con le
risorse al/ocate neI/a Unità Previsionale di
Base 08.2.009 che assume la nuova
denominazione "Contributi deI/a Regione per
la Società regionale di sviluppo economico
del/'Umbria ~ Sviluppumbria Spa" (capp.
9500/3100 e 9500/31IO)".
b. al comma 4, le parole "comma 2" sono
sostituite dalle seguenti "comma 3 ".
Art. 8
(Modificazioni e integrazioni alla I.r. 17/2009)
segue atto n.1331
del 28/09/2009
24
Modulo OL
COD. PRATICA: 2009-003-26
REGIONE UMBRIA.
GIUNTA REGIONALE.
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
l. Alla legge regionale 29 luglio 2009, n. 17,
(Norme per l'attuazione del fondo regionale
per la prevenzione e l'indennizzo dei danni
arrecati alla produzione agricola dalla fauna
selvatica ed inselvatichita e dall'attività
venatoria), sono apportate le seguenti
modifiche:
a. al comma 5 dell'articolo 3, le parole: "alla
zootecnia." sono soppresse;
b. dopo in comma 5 dell'articolo 3, è aggiunto
il seguente comma: "6. Ciascuna provincia
indennizza con i fondi assegnati con lo
presente legge, relativamente al territorio di
propria competenza, i danni provocati dalla
fauna
selvatica ed inselvatichita alla
zootecnica, di cui all'art. 6";
c. alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 6, le
parole: "dagli ATC" e la parola: "attuati"
sono soppresse;
d. alla lettera c) del comma 2 dell'articolo Il,
le parole: "e alla zootecnia " sono soppresse.
Art. 9
(Modificazione alla l.r. 14/1994)
l. Alla lettera c) del comma I dell'art. 40 della
legge regionale 17 maggio 1994, n. 14
(Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterrna e per il prelievo venatorio), le
parole: "e alla zootecnia" sono soppresse.
Art. lO
(Modificazione alla l.r. 30/2004)
l. Al comma 7 dell'articolo 27 della legge
regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in
materia di bonifica) la frase: "Tali organi
durano in carica per ilperiodo di tempo che
intercorre tra la data di costituzione di tali
organi e lo data delle prime elezioni politiche,
regionali, amministrative o europee ai sensi
dell'articolo I7-bis" è soppressa..
Art. Il.
(Modificazioni alla l.r. 3/20(9).
l. Alla legge regionale 5 marzo 2009, n. 3 recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale di previsione 2009 e del
bilancio
pluriennale
2009-2011,
legge
finanziaria 2009 - apportare le seguenti
modifiche elo integrazioni:
a. al comma I dell'articolo 6 le parole: "la
somma di euro 1.000.000,00" sono
segue atto n.1331
del 28109/2009
25
COD, PRATICA: 2009-003-26
Modulo ~
",-:;77": ••.
\
REGIONE UMBRIA • GIUNTA REGIONALE.
,"~."
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
"
sostituite dalle seguenti: "la somma di
~C:.
"
b. al comma I dell'articolo 8 le parole: "la
spesa di euro 92.000,00" sono sostituite
dalle seguenti:
"la spesa di euro
163.084.000 ".
c. al comma I dell' articolo 9 le parole: "la
spesa di euro 7.500.000,00"
sono
sostituite dalle seguenti: "la spesa di
euro 8.949.780,29".
d. al comma I dell'articolo 11 i numeri:
"14.1.002" sono sostituiti con i seguenti
"14.1.005 ".
Art. 12.
(Integrazione alla l.r. l 1/2009).
I.
Dopo l'articolo 48 della legge regionale
13 maggio 2009, n. Il (Nonne per la gestione
integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree
inquinate) è aggiunto il seguente:
"Art. 48 bis"
(Nonne di prima
applicazione)
l. Fino all'entrata in vigore del
regolamento di cui 011 'articolo 42, comma l,
le agevolazioni tariffarie di cui allo stesso
articolo 42 e le agevolazioni sociali previste
all'articolo 43 sono concesse sulla base
dell'Indicatore di Situazione Economica
Equivalente (ISEE) nei limiti fissati dalle
disposizioni comunali"
Art. 13
(Sostituzione e Modifica alle tabelle e agli
elenchi allegati alle leggi regionali 5 marzo 2009,
n. 3 e5.
l. Alla tabella C) della legge regionale 5
marzo 2009, n. 3, relativa a stanziamenti in
relazione a disposizioni di legge di spesa
pennanente la cui quantificazione è rinviata
alla legge finanziaria, sono apportate le
modifiche di cui alla tabella G) allegata alla
presente legge.
2. Alla tabella D) della legge regionale 5
marzo 2009, n. 3, relativa a importi da
iscrivere
in bilancio
in relazione
ad
autorizzazioni di spese a carattere pluriennale,
sono apportate le modifiche di cui alla tabella
H) allegata alla presente legge.
3. La tabella C), della legge regionale di
bilancio 5 marzo 2009, n. 5 relativa alla
del 28/09/2009
J, ') ..... ~,
",..~,:."O-~""" ' "
• "
euro 1.400.000,00".
segue atto n.1331
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COD. PRATICA: 200g....ooJ..26
Modulo 01..
REGIONE UMBRIA. GIUNTA REGIONAlE - DISEGNI DI LEGGE E RElAZIONI
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verifica della prescrizione di cui all'art. 36,
secondo comma, della L.R. 28/02/2000, n. 13,
è sostituita dalla tabella N) allegata alla
presente legge.
4. La tabella D), della legge regionale di
bilancio 5 marzo 2009, n. 5 relativa
ali' equilibrio del bilancio di cassa, è sostituita
dalla tabella O) allegata alla presente legge.
5. La tabella E), della legge regionale di
bilancio 5 marzo 2009, n. 5, relativa alla
destinazione del mutuo di € 53.700.500,00, è
sostituita dalla tabella E) allegata alla presente
legge.
6. La tabella H), della legge regionale di
bilancio 5 marzo 2009, n. 5, relativa alla
destinazione del mutuo per il ripiano dei
bilanci dal 2006 al 2008, è sostituita dalla
tabella F) allegata alla presente legge.
7. La tabella L), della legge regionale di
bilancio 5 marzo 2009, n. 5, relativa a entrate
e spese tra loro correlate, è sostituita dalla
tabella
allegata alla presente legge.
8. La tabella M), della legge regionale di
bilancio 5 marzo 2009, n. 5, relativa alle
risorse destinate al fmanziamento della spesa
sanitaria regionale per l'anno 2009, è
sostituita dalla tabella L) allegata alla presente
legge.
9. La tabella O), della legge regionale di
bilancio 5 marzo 2009, n. 5, relativa alle spese
da effettuarsi da parte degli Enti locali per lo
svolgimento
di funzioni delegate dalla
Regione per l'anno 2009, è sostituita dalla
tabella M) allegata alla presente legge.
IO. La tabella V), della legge regionale di
bilancio 5 marzo 2009, n. 5, relativa alla
suddivisione delle Unità previsionali di base
per capitoli per l'anno 2009, è sostituita dalla
tabella P) allegata alla presente legge.
Il. L'elenco 3), della legge regionale di
bilancio 5 marzo 2009, n. 5, relativo alle
Unità previsionaIi di base collegate ai fini
delle variazioni compensati ve, è sostituito
dall' elenco n.l) allegato alla presente legge.
'.
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'.'
n
Art. 14
(Acquisizione partecipazioni azionarie della
Società Quadrilatero Spa. Art. 2, comma 3, l.r.
1/2009).
l. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della
legge regionale 27 gennaio 2009, n. I (Società
Regionale
per lo Sviluppo
economico
dell'Umbria
Sviluppumbria
Spa),
è
segue atto n.1331
del 28109/2009
27
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I.'
COD. PRATICA: 2O~26
Modulo Ol
'.:"'''.
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per
l'acquisto, da parte di Sviluppumbria Spa,
delle partecipazioni della società Quadrilatero
Spa, con imputazione della spesa alla Upb
08.2.009 (cap. 9500/3110) del bilancio di
previsione 2009.
-'. \
Art. 15
(Modificazione ed inlegrazioni
alla l.r.. 23/2003)
l. AI comma 2, dell'articolo 8 della legge
regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Nrme
di riordino
in materia di edilizia
residenziale pubblica) sono apportate le
seguenti modifiche:
a. alla lettera b), il segno di punteggiatura"."
è sostituito dal segno ";".
b. dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b bis) venti per cento per interventi di
autocostrnzione"
2.
AI comma 2, dell'articolo lO della l.r.
23/2003, la parola "edilizie" è sostituita
dalle seguenti: "di abitazione e di
autocostrnzione".
3,
AI comma 3, dell'articolo 25 della l.r.
23/2003, dopo le parole: "le cooperative
di abitazione o loro consorzi" sono
aggiunte le seguenti: "le cooperative d{
autocostrnzione"
Art. 16
(Modificazione e integrazione alla l.r. 11/2002)
della legge
l. All'articolo 4) della legge regionale 19
giugno 2002, n. Il (Istituzione delle
Aziende
territoriali
per
l'edilizia
residenziale "A.T.E.R.") sono apportate le
seguenti modifiche e integrazioni: è
aggiunta la seguente:
a. dopo la lettera f) del comma I) è aggiunta
la seguente:
"f bis) alla realizzazione,
acquisto e recupero, con risorse proprie, di
unità immobiliari ad uso residenziale
destinate prevalentemente alla locazione a
canone calmierato, allo scopo di soddisfare le
esigenze abitative manifestate da particolari
categorie sociali, nonchè di unità immobiliari
ad liSO non residenziale, destinate alla
locazione per finalità pubbliche
b. la lettera i) del comma l è sostituita dalla
seguente: " i. alla realizzazione degli
interventi, all'espletamento dei compiti e delle
fi,nzioni loro affidati dalla Regione e dagli
enti locali territoriali, ivi comprese le al/ività
H,
segue atto ".1331
del 28/09/2009
28
ModulO Ol
COD. PRATICA: 2009-003-26
'I:,»,
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
finalizzate a promuovere ed incentivare la
locazione, nonchè le eventuali specifiche
attività inerenti il patrimonio immobiliare di
proprietà pubblica ",
segue atto n.1331
del 28/09/2009
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COD. PRATICA: 2009-003-26
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REGIONE UMBRIA. GIUNTA REGIONALE. DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
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"
Note di Riferimento
I
Note a/titolo della legge:
• La legge regionale 28 febbraio 2000. n. 13. recante "Disciplina generale della programmazione.
del bilancio.
dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. I
I),e - slata modificata ed integrata con leggi regionali 9 mano 2000, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 15 mano 2000. n. 14), 16
febbraio 2005. n. 8 (in E.S. al B.U.R. 4 marzo 2005. n. IO) e 9 luglio 2007, n. 23 (in S.O. n. I al B.U.R. 18 luglio 2007, n.
32) .......
Si riporta il testo degli artt. 45 e 82, comma 6:
"Art. 45,
(Assestamento di bilancio)
I . Entro il 30 giugno di ogni anno. il Consiglio regionale approva con legge l'assestamento del bilancio mediante il quale.
oltre alle variazioni che si ritengono opportune, anche al fine di adeguare alle effettive esigenze gli stanziamenti delle quote
annuali di spese a carattere pluriennale., fermo restando i vincoli di cui all'articolo 36 -si provvede:
a) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio
si riferisce:
b) all'aggiornamento dell'eventuale avanzo o disavanzo finanziario dell'esercizio precedente costituito dal saldo. positivo o
negativo, tra le entrate accertate e le spese impegnate alla data del 31 dicembre, integrato dalle variazioni intervenute alla
stessa data nell'ammontare dei residui attivi e passivi;
C) all'aggiornamento
dell'ammontare del fondo di cassa alJ'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
d) all'aggiornamento. nel caso di un saldo positivo risultante dagli elementi di cui alla lettera b), degli stanziamenti delle unità
previsionali di spesa cuì è destinata l'utilizzazione del saldo stesso. ovvero, nel caso in cui il predetto saldo risulti negativo,
all'aggiornamento dell'ammontare delle iscrizioni di bilancio volte a ricondurre il bilancio stesso in equilibrio.
ArI. 82,
(Residui passivi. Nozione)
Omissis
6. Le somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata., non utilizzate entro il 31 dicembre di ogni anno, sono
reiscritte nel bilancio dell'esercizio successivo per le medesime finalità. ,.
No/aal/'art. lo'
- Il lesto dell'art, 37, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si vedano le note al titolo della legge), è il
seguente:
"Art. 37
(Iscrizione del saldo finanziario)
2. Il saldo finanziario negativo presunto deve essere iscritto in bilancio e trovare nel medesimo idonea copertura ai sensi
dell'articolo 36. comma3, fatti salvi i provvedimenti di assestamento del bilancio medesimo.".
Note all'art. l:
- Il lesto dell'art. lO, comma 4. della legge regionale 5 mano 2009, n,S, è il seguente:
"Art. IO
(Autorizzazione al ricorso all'indebitamento)
Omissis.
4. Per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2008, determinato dalla mancata stipulazione
dei mutui autorizzati con l'articolo IO. commi I e 4, della legge regionale 27 mano 2008, n. 6 (Bilancio di previsione annuale
per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 200812010), come modificati dall'articolo 2 della legge regionale 13
novembre 2008, n, 16 (Modificazioni ed integrnzioni della legge regionale 26 marzo 2008,0.4 della legge regionale 26 marzo
2008. n.5 e della legge regionale 27 marzo 2008. n.6. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2008
e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2007 - Art. 45 e
311. 82 - comma 6. della legge regionale 28 febbraio 2000. n.13 legge regionale di contabilità), è rinnovata l'autorizzazione
alla Giunta regionale ad assumere, a nonna dell'articolo 63 della legge regionale n. 13/2000. uno o più mutui ovvero ad
effettuare altre operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo di euro 154.983.383,80 per una durata massima di
anni trenta ed entro il limite di spesa di euro 5.340.000,00 peI' l'anno 2009 e di euro 12,700.000,00 peI' gli anni successivi,
Omissis. "
- Si riporta il testo dell'art. IO, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n.281. recante "Provvedimenti
l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario" (pubblicata nella G.U. 22 maggio 1970, n. 127):
finanziari per
"Art. IO.
Mutui, obbligazioni e anticipazioni.
Le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento nonché
per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali cui partecipano altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle
materie di cui all'articolo 117 della Costituzione o in quelle delegate ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della
Costituzione.
segue atto 0.1331
del 28/09/2009
30
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coc. PRATICA: 2009-003-26
I)
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REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RElAZIONI", IL
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Omissis.".
- Il decreto legge 12 luglio 2004. n. 168, recante "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica" (pubblicato nel
S.O. alla G.U. 12 luglio 2004. n. 161l. è stato convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. l, della legge 30 luglio 2004, n.
191 (inS.0.allaG.U.3llugli02004.n.178).
Nola all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 82, comma 6. della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, si vedano le note al titolo della legge.
Nola all'art. 4:
- Il testo dell'art. 42, comma 3. della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si vedano le note al titolo della legge), è il
seguente:
"Art 42 .
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine).
Omissis.
3. Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative agli oneri del personale, agli oneri per l'ammortamento di
mutui e prestiti e quelle concernenti i residui passivi caduti in perenzione amministrativa qualora il relativo ammontare sia
richiesto dai creditori, nonché i fondi di garanzia a fronte della fidejussione concessa dalla Regione.
Omissis.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 è il seguente:
"Art. 41
Individuazione
delle unità previsionali di base e dei capitoli.
I. La determinazione delle unità previsionali di base è effettuata con la legge di approvazione del bilancio della Regione, con
la quale si provvede alle eventuali modifiche o integrazioni rispetto alla classificazione dell'anno precedente.
2. La disaggregazione di ciascuna unità previsionale di base in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione è
effettuata dalla Giunta regionale. Non possono essere incluse nel medesimo capitolo:
a) spese attinenti a più centri di responsabilità amministrativa;
b) spese correnti, spese in conto capitale e spese relative al rimborso di mutui e prestiti;
c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;
d) spese finanziate con assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata iscritte nello stato di previsione dell'entrata
dello stesso bilancio, ed altre spese. "
Nole a/l'art. 7:
- Il testo dell'art. 12, comma 2, della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 è il seguente:
,.Art. 12
Nonna finanziaria
Omissis.
2. Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo lO si fa fronte con lo stanziamento della unità previsionale di base
09.1.001, denominata "Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo", del bilancio di previsione
2009. parte spesa (cap. 5230 n.l.).
Omissis."
- Il testo dell'art. lO. comma l, della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 è il seguente:
.'Art.l0
Nonna finanziaria
I. Per l'esercizio 2005 al finanziamento degli interventi di cui agIi articoli 4, comma I e 9, comma 2 si provvede con gli
stanziamenti allocati nella unità previsionale di base 07.1.016 del bilancio regionale di previsione, parte spesa, di nuova
istituzione che assume la denominazione «Attività agrituristicID> (cap. 3862).
Omissis. "
- Il testo dell'art. Il, commi 3 e 4, della legge regionale 27 gennaio 2009, n. I è il seguente:
Art. Il
Norma finanziaria
Omissis.
segue atto n.' 331
del 28/0912009
31
COD. PRATICA: 2009-003-26
i
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI~:,' '.. \
"
3, Per l'anno 2009 al finanziamento del contributo di cui al comma I si provvede con imputazione alla unità previsi~~;le~i';'-/
base 08.2,009 che assume la nuova denominazione "Contributi della Regione per la Società regionale per lo sviluppo
economico dell'Umbria- Sviluppumbria S.pA" (cap. 9500/3100).
4. Per gli anni 20 IO e successivi l'entità della spesa di cui al comma 2 è determinata annualmente con la legge finanziaria
regionale. ai sensi dell'articolo 27. comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità"
Note a/J'art. 8:
- Il testo dell'art. 3 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 è il seguente:
"Art. 3
Risorse finanziarie.
I. La Giunta regionale. all'inizio di ciascun esercizio finanziario. provvede alla ripartlzlOne dei finanziamenri di cui
all'articolo 40, comma I, lettera c) della L.R. n. 1411994, tra gli Ambiti Territoriali di Caccia. di seguito denominati ATC, e le
province.
2. La Giunta regionale provvede all'assegnazione dei finanziamenti. disponendo l'erogazione in ragione del cinquanta per
cento delle somme entro il 30 marzo e della restante quota entro il 30 giugno.
3. Gli ATC istituiscono nel proprio bilancio un capitolo per il pagamento degli indennizzi. costituito dai finanziamenti di cui
al comma I. In caso di insufficienza del fondo per il pagamento completo dell'indenni22o, al pagamento della restante quota
provvede autonomamente il comitato di gestione degli ATC, con proprie risorse. reperite nell'ambito dei piani di gestione del
prelievo del cinghiale.
4. Con i fondi assegnati ai sensi del comma I. gli ATC indennizzano i danni provocati dalla fauna selvatica ed inselvatichita
all'agricoltura, nel territorio libero all'uso venatorio. nelle zone di ripopolamento e di cattura, nei centri pubblici di
riproduzione della fauna selvatica
5. Ciascuna provincia indennizza con i fondi assegnati ai sensi del comma l, relativamente al territorio di propria
çompetenza.. i danni provocati dalla fauna selvatica ed inselvatichita alla zootecnia, aHa agricoltura nelle oasi di protezione,
nei parchi regionali e nelle aree dernaniali non sottoposte ad altri vincoli."
- Il testo dell'art. 6 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 è il seguente:
"Art. 6
Tipologia dei danni alle produzioni zootecniche indennizzabili,
l. I danni indennizzabili provocati dalla fauna selvatica, con particolare riguardo al lupo e all'orso, ed inselvatichita, alla
produzione zootecnica. riguardano esclusivamente bovini, equini, ovini e caprini al pascolo purché non abbandonati. nonché
ungulati selvatici poligastrici in allevamenti a scopo alimentare.
2. Non sono indennizzati i danni al bestiame verificatisi in luoghi o in periodi in cui è vigente il divieto di pascolo.
J. I danni causati al patrimonio zootecnico dal lupo non sono indennizzabili qualora il lupo sia stato ucciso o mutilato dal
soggetto danneggiato.
4. Sono computati nell'indenni22o anche i capi dispersi a seguito dell'aggressione. risultanti dai registri di stalla o altrimenti
documentabili.
5. L'indennizzo riconosciuto è soggetto ad una riduzione del cinquanta per cento nei seguenti casi:
a) mancata domanda per l'installazione di sistemi di difesa degli aJlevamenti da parte degli agricoltori che abbiano già fatto
domanda di indenni220 nei precedenti anni~
b) mancato utilizzo dei sistemi di difesa e prevenzione finanziati con i fondi stanziati dagli ATC per i piani di prevenzione o
con specifici programmi di intervento attuati dalle province. Lo stato di manutenzione e gestione delle strutture di
prevenzione approntate deve essere riportato nel verbale di accertamento del danno,"
- Il testo dell'art. I I della legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 è il seguente:
"Art. Il
Disposizioni finanziarie.
1. La percentuale di indennizzo riconosciuta sul danno liquidabile è calcolata nel seguente modo:
a) per l'anno 2009 - settantacinque per cento;
b) per l'anno 2010 - ottantacinque per cento;
c) per l'anno 20 Il e seguenti. cento per cento,
2. Per il triennio 2009.2011 le percentuali degli stanziamenti del bilancio regionale, previste all'articolo 40, comma 1 della
L.R. n. 14/1994. come sostituito dall'articolo 2, comma I della legge regionale 24 dicembre 2007, n, 37 (Tassa di concessione
regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio - Ulteriore modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14:
Nonne per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sono così modificate:
segue atto n.1331
del 28/0912009
32
.
COD. PRATICA: 2009-003-26
Modulo OC
.i
REGIONE UMBRIA. GIUNTA REGIONALE. DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ,,~\
a) il quattro per cento per interventi diretti della Regione;
.. "~"jl'
b) il sei per cento per le attività dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche;
c) il trentatre per cento da utilizzare prioritariamente per la gestione degli interventi di salvaguardia della produzione agricola
e l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura e alla zootecnia su tutto il territorio, secondo le modalità
previste dalla presente legge. Eventuali disponibilità del fondo andranno utilizzate per il finanziamento di interventi diretti di
gestione taunistico-ambientale gestiti dagli ATC~
l1) il cinquantasette per cento per l'attuazione della pianificazione faunistico-ambientale
e venatoria operata dalle province e la
realizzazione dei programmi di gestione della fauna selvatica ed i relativi interventi sul territorio; le province possono
utilizzare, nell'ambito delle funzioni amministrative esercitate per la realizzazione di quanto indicato alla presente lettera, tino
ad un massimo del cinquanta per cento della somma trasferita; la restante cifra deve essere utilizzata per gli interventi di
gestione faunistiC()o.ambientale attraverso la conduzione degli ATC a cui sono trasferite le risorse finanziarie in questione."
Nota al/'art. 9:
- Il lesto dell'art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994. n. 14 è il seguente:
"Art. 40
Nonne finanziarie.
I. Per l'attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale una somma pari alle entrate derivanti dalle tasse di
concessione regionale di cui ai numeri d'ordine 15, 16 e 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con il
decreto legislativo n. 230/1991 e successive modifiche, nonché dalla tassa di concessione relativa alle aziende agrituristico
venatorie di cui all'articolo l, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1996, n. I. L'utilizzazione di tale somma è destinata
nel bilancio regionale all'attuazione degli interventi di seguito individuati e nelle percentuali indicate:
al il cinque per cento per interventi diretti della Regione;
b} il sette per cento per le attività dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche;
c) il ventitre per cento da utilizzare prioritariamente per la gestione degli interventi di salvaguardia della produzione agricola
ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura e alla zootecnia su tutto il territorio, secondo le
modalità previste dalla legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali disponibilità
del fondo andranno utilizzate per il finanziamento di interventi diretti di gestione faunistico ambientale gestiti dagli Ambiti
Territoriali di Caccia (A TC);
d) il sessantacinque per cento per l'attuazione della pianificazione faunistico ambientale e venatoria operata dalle Province e
la realizzazione dei programmi di gestione della fauna selvatica ed i relativi interventi sul territorio; le Province possono
utilizzare., nell'ambito delle funzioni amministrative esercitate per la realizzazione di quanto indicato alla presente lettera. fino
ad un massimo del cinquanta per cento della somma trasferita; la restante cifra deve essere utilizzata per gli interventi di
gestione faunistico ambientale attraverso la conduzione degli Ambiti Territoriali di Caccia (A TC) a cui sono trasferite le
risorse finanziarie in questione.
l-bis. L'entità della spesa di cui alle lettere a), b), c) e d} del comma l, è detenninata annualmente con la legge finanziaria
regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità
I-ter. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in tennini di
competenza che di cassa
2. Per l'esercizio in corso è confennata la spesa stabilita dal bilancio regionale e iscritta al capitolo 4190.
3. Per gli esercizi successivi l'entità della spesa sarà determinata con legge di bilancio entro i limiti della previsione del
bilancio pluriennale della Regione. "
Nota all'art. IO:
- Il teslo dell'art. 27. comma 7. della legge regionale 23 dicembre 2004. n. 30 è il seguente:
"Art. 27
Norme transitorie e di prima applicazione.
Omissis
7. I Consorzi di bonifica indicono le prime elezioni per il rinnovo degli organi entro 120 giorni dalla data di approvazione
degli Statuti da parte della Regione. Tali organi durano in carica per il periodo di tempo che intercorre tra la data di
costituzione di tali organi e la data delle prime elezioni politiche, regionali, amministrative o europee ai sensi dell'articolo 17bis.
Omissis."
segua atto n.1331
del 28/0912009
33
COD. PRATICA: 20Q9.()()3-26
ModulO Dl:
REGIONE UMBRIA- GIUNTA REGIONALE. DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI""
~.
'.
No/a aJ/'art. //:
~.
- Il testo dell'art. 6, comma I, della legge regionale 5 marzo 2009, n. 3 è il seguente:
"Art. 6
Fondo per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo Il.
I. Ai sensi dell'articolo Il, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo), la somma di euro 1.000.000,00, iscritta nella U,P.B. 03.2,007 (cap. 7009/8020) dello stato
di previsione della spesa del bilancio regionale, è destinata al concorso della Regione al finanziamento degli interventi
previsti dalla legge suddetta come previsto nell'allegata Tabella "C"."
- Il testo dell'art. 8, comma I, della legge regionale 5 marzo 2009, n. 3 è il seguente:
Cofinanziamento
"Art, 8
regionale del progetto interregionale per la promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale. Delibera
Cipe del 18 dicembre 1996,
I. Per l'anno 2009 è autorizzata la spesa di euro 92.000.00 per il cofinanziamento del programma interregionale denominato
"Promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale" di cui alla delibera CIPE del 18 dicembre 1996. con imputazione alla
U.P,B. 07.2.018 denominata "Sviluppo e qualificazione del settore delle produzioni cementiere e vegetali" (cap, 7824/8020)."
- Il testo dell'art. 9, comma I. della legge regionale 5 marzo 2009, n. 3 è il seguente:
Cofinanziamento
"Alt. 9
regionale del piano di sviluppo rurale 2007/2013. Annualità 2009. Reg. CE 1698/2005.
I. Per l'anno 2009 è autorizzata la spesa di euro 7.500.000,00 per il cofinanziamento regionale del piano di sviluppo rurale
2007/2013 di cui al regolamento della Comunità Europea n. 169812005, con imputazione alla U.P.B. 07.2.014 (Cap. 8199)."
- Il lesto dell'art. Il della legge regionale 5 marzo 2009, n. 3 è il seguente:
"Alt. Il
Controllo strategico e valutazione delle politiche - Legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, articolo 99.
I. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 99 della legge regionale 28 febbraio 2000, n, 13 (Disciplina generale della
programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione Umbria). è autorizzata la spesa
di euro 50.000,00 per l'anno 2009 per l'attività di studi, analisi, ricerche e valutazioni di impatto delle politiche regionali, con
imputazione alla U,P.B. 14.1.002 (cap. 704) della parte spesa del bilancio regionale."
No/aall'art./2:
- Il testo vigente dell'art. 48 della legge regionale 13 maggio 2009, n. Il, recante disposizioni in materia di gestione integrata
dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate (pubblicata nel B.U.R.
..... ). come integrato dalla presente legge, è il
seguente:
-Art. 48
Nonne finali e transitorie
I. L'A TI. entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce. ove già non istituito, il Comitato
consultivo degli utenti di cui all'articolo 8.
2. La Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana linee guida per la redazione dei Piani
d'ambito di cui all'articolo 13.
3. Il Piano d'ambito è adottato o adeguato entro centoventi giorni dalla adozione delle linee guida di cui al comma 2.
4. La Giunta regionale. entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in confonnità ai criteri ed agli
indirizzi di cui all'articolo 195, comma I. lettere I), m), n) ed o) del d.lgs, 15212006 adotta lo schema-tipo di contratto di
servizio di cui all'articolo 18.
5. La Giunta regionale. entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta:
a) gli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3, comma l. lettere d) ed e);
b) le modalità di trasmissione, elaborazione e divulgazione dei dati di cui all'articolo IO, comma 6;
c) le modalità per l'utilizzo dei materiali derivanti dal recupero dei rifiuti di cui all'articolo 19, comma 5;
d) il programma di azioni di cui all'articolo 19, comma 2 ed il programma pluriennale delle attività di cui all'articolo 25,
comma I;
cl il regolamento di cui all'articolo 21, comma 6.
6, In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 266, comma 7 del d,lgs, 15212006, la Giunta regionale entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge detta i criteri, nel rispetto delle disposizioni comunitarie,
segue atto n.1331
del 28/0912009
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COD. PRATICA: 2{)QS.()Q3.26
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REGIONE UMBRIA. GIUNTA REGIONAlE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
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per la gestione delle terre e rocce da scavo, prevedendo la semplificazione amministrativa per i materiali provenienli \ia~;L:>
cantieri di piccole dimensioni ...
7.1n attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 42. comma l, le agevolazioni sociali previste dall'articolo 43
sono concesse sulla base delle disposizioni regolamentari del Comune."
Nota al/'art. 14:
Il lesto dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 27 gennaio 2009, n. I è il seguente:
"Art. 2
Finalità
Omissis
3. La Sviluppumbria S.p.A. è. altresì, società di partecipazione della Regione nelle iniziative strategiche e funzionali allo
svolgimento delle funzioni previste. Gli altri soci possono, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. attribuire
analoghe funzioni alla stessa I soci che si avvalgono della società mettono a disposizione le relative risorse.
Omissis"
No/a al/'art. 15:
Il lesto dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 è il seguente:
"Art. 8 Incremento de/Ja proprietà del/'abi/azione primaria.
Omissis .....
2. Il contributo è determinato in percentuale al costo di cui all'articolo 19 e graduato, con nonne regolamentari in base a fasce
di reddito in cui risultano inclusi i nuclei familiari dei beneficiari. Lo stesso non può eccedere. a seconda della tipologia di
intervento, le percentuali di seguito indicate:
a) quaranta per cento per interventi di recupero, acquisto e recupero;
h) trentacinque per cento per interventi di nuova costruzione.
Omissis .... "
Il lesto dell'art. IO, comma 2, della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 è il seguente:
"Art. IO Edilizia per categorie speciali (J).
Omissis
2. Il POA può stabilire con opportune modalità procedurali. nei limiti delle risorse eventualmente
triennale, finanziamenri speciali per sostenere cooperative edilizie che si trovano in grave difficoltà"
destinate
dal piano
Il testo dell'art.2S, comma 3, della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 è il seguente:
"Art. 2S Operatori.
Omissis
3. Per operatori privati si intendono gli enti morali, le imprese di costruzione o loro consorzi ed associazioni. le cooperative
di abitazione o loro consorzi, i cittadini singoli o riuniti in fonna associata con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2.
Omissi-i'
Nota al/'art. 16:
Il leslo dell'art. 4, della legge regionale 19 giugno 2002, n. Il è il seguente:
"Art. 4 Auivi/à eJùnzjoni delle Aziende.
I. Le A.T.E.R. subentrano, nell'àmbito territoriale di loro competenza. in tutte le funzioni attribuite agli I.E.R.P. e
provvedono. secondo gli indirizzi della Giunta regionale:
a) alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale interamente finanziati da contributi pubblici, da destinare alla
locazione a canone sociale alle fasce sociali più deboli; mediante il recupero. l'acquisto e la nuova costruzione di edifici o
complessi edilizi;
h) alla realizzazione
di interventi di edilizia residenziale. da destinare alla locazione a canone controllato,
eventualmente assistiti da agevolazioni pubbliche, alla stessa stregua degli altri operatori privati, mediante il recupero,
Pacquisto e la nuova costruzione di edifici o complessi edilizi;
c) alla progettazione con propria struttura e alla realizzazione di interventi edilizi, opere di urbanizzazione ed
infrastrutture affidati dalla Regione. da enti locali e altri enti pubblici;
li) alla gestione, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1996, n. 33, del patrimonio abitativo di
proprietà degli enti locali, mediante specifiche convenzioni;
e) alla erogazione di servizi di assistenza tecnica ed amministrativa retribuita agli enti locali ed enti pubblici. per lo
svolgimento dell'attività e per la gestione dei servizi di loro competenza. assumendone anche la diretta realizzazione e
gestione;
segue atto n.1331
del 28/0912009
35
"
COD. PRATICA: 2009-003-26
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REGIONE UMBRIA. GIUNTA REGIONAlE.
J) alla gestione ed alienazione
della Giunta regionale;
g) alla partecipazione, quale
urbana comunque denominati;
Ir) alla esecuzione di interventi
i) all'espletamento dei compiti
segue atto n.1331
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI\!, ~
del patrimonio di proprietà. sulla base della apposita nonnativa regionale e delle
soggetto promotore
e/o attuato
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alle iniziative riguardanti i piani di riqualific
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e programmi di contenuto innovativo con particolare riguardo alle tecniche costruttìv~
e delle funzioni loro affidati dalla Regione e dagli enti locali territoriali. "
del 28/0912009
36
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COD. PRATICA 2009-003-26
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•
Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
OGGETTO:
Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, ai
sensi della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, artI. Art!. 45
e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modifiche ed
integrazioni di leggi regionali.
PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli art!. 6, I.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2008, n. 108:
riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla
Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 28/09/2009
segue aho n. 1331deI28/09/2009
IL DIRET ORE
ANNA LI
DORIA
o
MODULO SA
COD. PRATICA: 2CJ0S.003-26
1111
Regione Umbria
Giunta Hegionale
Assessorato regionale "Affari Istit.li, Riforma pubb. ammin.ne e servizi pubb. locali,
Programm.ne e organ.ne risorse finanziarie, umane, patrimoniali, Innovazione e sistemi
informativi, Prot.ne civile e programmi di ricostruzione, sviluppo aree colpite da eventi
sismici"
OGGETTO:
Assestamento
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, ai
sensi della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, artt. Artt. 45
e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modifiche ed
integrazioni di leggi regionali.
PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore
ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l'adozione del presente atto
Perugia, li 28/09/2009
Si dichiara il presente atto urgente
Perugia, lì 28/09/2009
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Assessore Vincenzo Riommi
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