Decisione N. 1345 del 06 marzo 2014

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Decisione N. 1345 del 06 marzo 2014
Decisione N. 1345 del 06 marzo 2014
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) GAMBARO
Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANGIOVANNI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(MI) VELLUZZI
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore SANTORO
Nella seduta del 23/01/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente espone di esser titolare “del mutuo n. 22108” di cui ha chiesto “la sospensione
della rata [come previsto] da[..] ABI Famiglia”; in sede di richiesta, la banca gli “avev[va]
comunicato che poteva[..] sospendere solo la quota capitale e così [il cliente ha] fatto”.
Tuttavia interpellato “un avvocato”, quest’ultimo avrebbe “confermato” al cliente che la
banca avrebbe dovuto “sospendere tutta la rata”. Il cliente esperiva così un reclamo rivolto
ad ottenere la sospensione anche della quota parte degli interessi in ammortamento,
ricevendo un riscontro negativo da parte dell’intermediario. Il ricorrente chiede di ottenere
la sospensione di “tutta la rata come dice la legge”.
L’intermediario allega in punto di fatto che il ricorso in oggetto segue un precedente
reclamo con cui controparte aveva lamentato la mancata sospensione dell’intera rata del
mutuo (quota capitale e interessi), richiesta secondo il “Piano Famiglie ABI”, quando
questa [banca] ha concesso, come previsto dalla normativa, la sola quota capitale,
trattandosi di mutuo cartolarizzato; in data 19 aprile 2012, infatti, [omissis] si è resa
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cessionaria pro-soluto, ai sensi della legge sulla cartolarizzazione dei crediti, di un
portafoglio di crediti pecuniari derivanti da contratti di mutui residenziali stipulati da[lla
convenuta] con la propria clientela, garantiti da ipoteca su immobili. I crediti oggetto della
cessione sono stati individuati in blocco, sulla base di “criteri” normativi, economici e
contrattuali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 48 del 21 aprile 2012. Anche il
mutuo n. 007/605/0022108, concesso al [ricorrente] in data 12.4.2001, rientra nella
suddetta operazione di cessione, pur rimanendo [la banca] incaricata dell’amministrazione,
gestione e incasso del credito ceduto. In punto di diritto la banca eccepisce che il mutuo in
oggetto è un mutuo cartolarizzato e per questo motivo soggetto ad una diversa disciplina
rispetto alle altre tipologie di mutui, per quanto riguarda la sospensione del pagamento
delle rate. L’iniziativa di sospensione previsto dal “Piano Famiglie ABI” prevede, infatti,
come unica opzione per i mutui cartolarizzati, la sospensione della sola quota capitale e
non dell’intero importo della rata comprensiva di interessi. La differenziazione di cui sopra
è chiaramente specificata anche nel modulo “Piano Famiglie ABI” di richiesta di
sospensione di pagamento delle rate del mutuo, sottoscritto dallo stesso cliente il
18.6.2012. Ad ulteriore riprova del corretto comportamento [della banca], si allega la
circolare ABI del 2.2.2010 che chiarisce che “la scelta di applicare l’una o l’altra delle
menzionate opzioni (sospensione dell’intera rata e sospensione della quota capitale)
possa essere esercitata a discrezione della banca”.
DIRITTO
Il Collegio premette che il ricorrente ha stipulato con l’intermediario un mutuo per il
pagamento del quale ha ottenuto l’accesso al c.d. “Piano famiglie” con conseguente
sospensione del pagamento della rata per la sola quota capitale, la questione verte sul
fatto se il ricorrente abbia diritto alla sospensione anche della quota interessi.
Al fine di risolvere la questione occorre prendere le mosse dal c.d. “Piano Famiglie ABI”, al
quale la banca resistente ha aderito e sulla base del quale ha concesso all’attuale
ricorrente la parziale sospensione della rata; orbene in tale Piano, al punto 2
(Caratteristiche dell’intervento) si legge che la sospensione avviene “previa richiesta del
cliente, per almeno 12 mesi e per una sola volta, del pagamento delle rate dei mutui, al
verificarsi di specifici eventi, salvo il caso in cui la banca aderisca offrendo la sola
sospensione della quota capitale”. Dalla lettura di tale clausola del piano risulta evidente
che è in facoltà della banca sospendere anche la sola quota capitale.
Nell’ambito della propria autonomia privata la banca ha esercitato tale facoltà limitativa
come è documentato nel modulo prestampato della richiesta di sospensione sottoscritto
dal ricorrente ove risultano barrate le caselle “cartolarizzato” e “sospensione richiesta
per… la sola quota capitale (unica opzione per i mutui cartolarizzati)”. La scelta non è
sindacabile in questa sede attenendo alla discrezionalità imprenditoriale della banca e,
d’altra parte, di tale limitazione della sospensione alla sola rata capitale la resistente aveva
previamente informato il ricorrente, come è reso evidente dal fatto che questi ha
sottoscritto il richiamato modulo.
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P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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