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(c) BIS - Tutti i diritti riservati 1 ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE Come fare la scelta giusta I segreti per garantire la giusta Copertura Assicurativa senza costi aggiuntivi Eleonora Del Vento Amministratore Bridge Insurance Services - Clive D Mendes Direttore Bridge Insurance Services NELLA NOSTRA GUIDA Illustriamo in questa guida gli elementi fondamentali che il Professionista deve considerare per la scelta di una Copertura RC Professionale idonea così come richiesto dalla normativa vigente. Scopra come ottenere la copertura più adatta ai suoi bisogni. Pochi semplici passi per risparmiare senza rinunciare alle garanzie utili. CHI È BRIDGE INSURANCE SERVICES Bridge Insurance Services, denominato anche BIS, è il Broker Retail leader nel mercato assicurativo e finanziario in Italia Esercitando l’attività di intermediazione assicurativa nella linea persone e aziende, BIS assiste i suoi clienti nella scelta delle migliori soluzioni assicurative in termini di copertura, protezione e costo BRIDGE INSURANCE SERVICES S.r.l. Telefono +39 392 155900 Email [email protected] Sito www.bridgebroker.it . f (c) BIS - Tutti i diritti riservati 3 INFORMAZIONI IMPORTANTI Bridge Insurance Services ha adottato tutte le cautele necessarie per garantire l’accuratezza delle informazioni della presente guida. In nessuna parte della guida si dichiara o garantisce, espressamente o implicitamente, l’accuratezza, completezza, affidabilità, idoneità del contenuto rispetto ad una situazione specifica. Questo documento è a scopo puramente informativo e non vuole dare alcuna consulenza o consiglio rispetto alla stipula di alcuna polizza di Assicurazione e non raccomanda o consiglia alcun tipo di copertura assicurativa rispetto all’esigenze, profilo dell’assicurando. Considerato che ogni cliente ha un proprio profilo ed esigenze assicurative e la normativa in ambito assicurativo è soggetta a modifiche, chiediamo di contattare Bridge Insurance Services per ogni necessità e informazione specifica. f (c) BIS - Tutti i diritti riservati 4 INDICE pag. Introduzione 6 PARTE 1 Background 9 PARTE 2 – Come ottenere la copertura RC Professionale 16 APPENDICE A Elenco Professioni Regolamentate 27 APPENDICE B Glossario 34 f (c) BIS - Tutti i diritti riservati 5 INTRODUZIONE La ringraziamo per aver scaricato la guida all’Assicurazione RC Professionale che ci auguriamo troverà utile e ricca di informazioni. Perchè abbiamo scritto questa guida Negli ultimi anni abbiamo assistito a grandi dibattiti circa la Riforma delle Professioni e l’opportunità di rendere obbligatoria l’Assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi dei Professionisti. Il nostro obiettivo è stato allora quello di analizzare questa complicata copertura assicurativa per poi spiegarla in termini semplici ad un pubblico di non esperti assicurativi, dando pure consigli pratici su come scegliere la giusta copertura a chi non è mai stato assicurato prima. Per chi è realizzata questa guida Per i Professionisti che hanno bisogno della copertura RC Professionale, che non sono avvezzi alla materia assicurativa ma vogliono comprendere bene la garanzia assicurativa che, per legge o per scelta, decidono di sottoscrivere. f (c) BIS - Tutti i diritti riservati 6 Cosa è scritto nella guida Nella prima parte spieghiamo: 1. Che cosa è la RC Professionale e cosa copre una Polizza tipo. 2. Il background dell’Assicurazione RC Professionale e la Legge. 3. Chi ha bisogno di questa copertura. 4. I benefici della polizza Responsabilità Civile Professionale e il rischio di non essere assicurato. Nella seconda parte analizziamo in termini pratici come: 1. Ottenere la giusta copertura, spiegando pure i termini tecnicoassicurativi più diffusi. 2. Massimizzare il valore della Polizza acquistata, garantendosi il livello di copertura più adeguato. Alla fine spiegheremo come Bridge Insurance Services può aiutare ad ottenere la Polizza e soddisfare tutte le esigenze assicurative del professionista. APPENDICI Al termine della Guida abbiamo inserito 2 utili appendici: APPENDICE A: La lista delle Professioni per cui, per legge o per opportunità, è richiesta la copertura RC professionale. È così possibile controllare se la propria Professione è nell’elenco. APPENDICE B: Un glossario che spiega i termini tecnici usati nella presente guida. f (c) BIS - Tutti i diritti riservati 7 PARTE 1 Background PARTE 1 BACKGROUND Cosa copre l’assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale La Polizza RC Professionale salvaguardia il Professionista e il suo patrimonio poiché risarcisce i Terzi per i danni e perdite patrimoniali provocate involontariamente dallo stesso Professionista per violazione dei doveri professionali, per errori o omissioni nello svolgimento della sua attività. Spesso le controversie legali possono essere lunghe, costose e traumatiche e, quindi, una copertura RC Professionale idonea è un requisito necessario per proteggere tutte le parti coinvolte. Come funziona? In caso di responsabilità colposa da parte del Professionista, nei confronti di un Terzo, per un atto compiuto durante lo svolgimento dell’attività dichiarata in Polizza, la Polizza RC Professionale risarcisce il Terzo per i danni subiti entro il massimale prescelto (tipicamente non meno di € 250.000,00) Nei Paesi Europei e più avanzati la Professional Indemnity (nome inglese per la RC Professionale) è una garanzia diffusa e automatica per chi svolge una libera Professione mentre in Italia cresce la sensibilità dei nostri Professionisti verso la tutela dei clienti non solo per l’obbligatorietà appena introdotta. f (c) BIS - Tutti i diritti riservati 9 .Per i professionisti proteggere il proprio patrimonio da richieste di risarcimento da parte di Terzi per danni derivanti dall’esercizio della professione è in termini assoluti un dovere per tutelare il cliente e il professionista stesso. I requisiti di legge per la RC Professionale Nel 2012 il governo Monti ha voluto sancire definitivamente il dovere civile da parte del Professionista di salvaguardare i clienti e i Terzi in genere: l’art. 9 comma 4 della Legge 27 del 24/03/12 stabilisce in via definitiva che, al momento del conferimento dell’incarico professionale, il Professionista deve indicare i dati della Polizza di Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale a fronte di eventuali errori e/o omissioni a danno di Terzi. In via definitiva il D.P.R. n 137/2012, G.U. 14.08.2012, “Riforma delle Professioni”, all’art. 5 ha stabilito l’entrata in vigore dell’obbligo dal 15/08/2013 per cui Il Professionista deve stipulare una copertura assicurativa per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale incluse le attività di custodia dei documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Nel momento in cui il Professionista assume l’incarico, deve rendere noti al cliente gli estremi della polizza rc professionale, il massimale ed informarlo di ogni variazione successiva. La violazione delle disposizioni normative di cui sopra costituisce illecito disciplinare. f (c) BIS - Tutti i diritti riservati 10 È un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d’opera che il professionista esegue intuitu personae nei confronti del committente (pubblico o privato). Il Professionista ha l’obbligo di proteggere il cliente che si “affida” alla sua professionalità e il legislatore impone una copertura assicurativa che sia "idonea" ovvero che sia valida al fine di garantire i terzi dai danni che dovessero subire a seguito di errori e/o omissione. Un emendamento del Governo nel “Decreto del Fare” ha, però, escluso dall’obbligo il Personale esercente Professione Medica (Medici e Personale Sanitario non Medico) prorogando il termine al 13 agosto 2014 e gli Avvocati, che seguono i riferimento della Riforma Forense (Legge num. 247 del 2012) e, quindi, dovranno attendere che il Ministero di Giustizia determini le condizioni da includere nella RC Professionale “ f Bastano pochi passi per proteggere la professione, il patrimonio e, quindi, i clienti con un’Assicurazione RC Professionale adeguata ed idonea. (c) BIS - Tutti i diritti riservati ” 11 Chi ha bisogno della copertura RC Professionale e le ragioni alla base dell’esigenza Migliaia di Professionisti saranno soggetti all’obbligo assicurativo di stipulare idonea Assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale a fronte di eventuali eventuali errori e/o omissioni a danno di terzi. Elencheremo nell’Appendice di questa guida le Professioni le Professioni Regolamentate, ovvero quelle che prevedono l’esistenza e, quindi l’iscrizione ad un Ordine Professionale le Professioni a cui per Legge è comunque imposta la RC Professionale e le Professioni Non Regolamentate ma che restano sempre soggette ad azioni di risarcimento da parte di Terzi. Al di là dell’obbligo legislativo, la RC Professionale è un atto doveroso a tutela: dei clienti e dei Terzi che si affidano al Professionista del patrimonio del Professionista che potrebbe essere duramente intaccato dalle richieste di risarcimento dei clienti e dei Terzi di se stessi e della propria famiglia la cui serenità si fonda anche sulla Protezione del patrimonio su cui contare. f (c) BIS - Tutti i diritti riservati 12 In via esemplificativa, ecco alcune Professioni raggruppate per area: a) Tecnica: b) Medica e Paramedica: c) Economico e Giuridica: Agrotecnici Assistenti sociali Agenti immobiliari Architetti Biologi Attuari Farmacisti Agenti in attività finanziaria Chimici Infermieri Dottori agronomi e forestali Medici chirurgici Enologi Ostetriche Geologi Psicologi Geometri Ingegneri Tecnici di radiologia Periti industriali Veterinari Odontoiatri Amministratori e direttori di impresa Avvocati Consulenti del lavoro Dottori commercialisti Tecnologi alimentari f (c) BIS - Tutti i diritti riservati 13 I benefici della copertura RC Professionale e il rischio di non essere coperto Un Libero Professionista organizzato comprende quanto fondamentale sia la fiducia del cliente che si affida alla sua competenza, esperienza, professionalità. Il valore trasferito e percepito dallo stesso cliente dipende anche dalla tranquillità che caratterizza la relazione con il suo Professionista e, quindi, dalla serenità con cui il Professionista può esprimersi al meglio nel suo lavoro. La massimizzazione della serenità con cui il cliente si può affidare al Professionista è fra i principali benefici della polizza RC Professionale. Non meno fondamentale è poi la tranquillità finanziaria, ovvero il beneficio di sapere il proprio patrimonio salvaguardato da perdite finanziarie dovute a danni a Terzi derivanti da errori, negligenze professionali e altri atti non colposi a cui, al di là delle buone intenzioni, nessuno è veramente immune. I rischi per un Professionista che non sottoscrive la polizza assicurativa sono legati: da un lato come già visto alla mancanza di tutela del cliente e quindi del proprio patrimonio dall’altro al fatto che l’incarico ricevuto dal cliente, in mancanza di polizza RC Professionale presentata nei termini di Legge, potrebbe essere nullo, non valido. f (c) BIS - Tutti i diritti riservati 14 PARTE 2 Come ottenere la copertura RC Professionale PARTE 2 COME OTTENERE LA COPERTURA RC PROFESSSIONALE State allora pensando ad una copertura RC Professionale? Prima di sottoscrivere ed acquistare la Polizza vi consigliamo di considerare le seguenti 3 fondamentali domande: Quali rischi copre la Polizza RCProfessionale? La copertura RC Professionale protegge il Professionista trasferendo alla compagnia di assicurazione il rischio di perdite finanziarie a fronte di: negligenza professionale per errori e/o omissioni e responsabilità contrattuale a danno di terzi. In caso di danni colposamente cagionati a Terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in relazione all’attività professionale svolta, il cliente sempre più consapevole dei suoi diritti eserciterà azione di recupero del giusto risarcimento f (c) BIS - Tutti i diritti riservati 16 L’assicurazione RC Professionale consente allora di trasferire la richiesta di risarcimento alla compagnia di assicurazione. Oltre al rischio oggetto principale dell’Assicurazione RC Professionale vi sono altre coperture da considerare come: Rc per atti dolosi dei dipendenti: le soluzioni assicurative possono coprire anche i danni conseguenti a fatto doloso e/o colposo dei propri dipendenti. tutela giudiziaria che con la consulenza e il supporto dei migliori avvocati consente al Professionista di difendersi in vari gradi di giudizio la copertura danni indiretti da infortuni per garantirsi delle indennità nel caso in cui il Professionista sia fisicamente impedito a svolgere la sua attività e, quindi, a percepire reddito. Come scegliere la copertura di Assicurazione Responsabilità Civile Professionale giusta e conveniente? Illustriamo ora gli elementi fondamentali che il Professionista deve considerare per la scelta di una copertura RC Professionale idonea così come richiesto dalla normativa vigente. Una copertura assicurativa è idonea se rispetta l’obbligo di protezione nei confronti di Terzi e, quindi, se mette veramente a riparo il Professionista dalle richieste di risarcimento di danni f (c) BIS - Tutti i diritti riservati 17 provocati a Terzi per errori e/o omissioni, ovvero una condotta illecita ma non dolosa. L’idoneità è fondamentale anche per evitare che il cliente possa revocare/contestare/invalidare l’incarico conferito vincolato per Legge alla presentazione della copertura RC Professionale idonea. Gli elementi da considerare sono: • Il momento in cui si è realizzata la condotta lesiva, il fatto che causalmente origina il danno a Terzi. • Il momento in cui si manifesta il danno a Terzi. • Il momento in cui il Terzo presenta la richiesta di risarcimento. Tra il momento in cui il Professionista pone in essere la condotta illecita al momento in cui il danno si manifesta e il Terzo avanza le sue pretese, possono passare anche molti anni per cui è necessario sapere anzitutto la differenza fra la clausola “Claims Made” e “Loss Occurrence “(anche detta “Loss Occurring”). “Claims Made” La clausola “claims made” delimita l’operatività della copertura alle richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’assicurato per la prima volta e da questi denunciate all’impresa di assicurazione durante il periodo di assicurazione, ovvero durante la validità della polizza. f (c) BIS - Tutti i diritti riservati 18 Con la clausola in esame, il fatto lesivo o il danno stesso devono, quindi, verificarsi prima o durante la vigenza della polizza ma in modo che la richiesta di risarcimento pervenga all’impresa di assicurazione dopo la decorrenza ma prima della scadenza della polizza. In caso di Polizza “Claims Made” è allora fondamentale valutare la Retroattività prevista dalla Polizza ovvero il periodo determinato dalle Condizioni di Polizza, anteriore alla decorrenza della polizza entro il quale deve essersi verificata la condotta lesiva affinché la richiesta di risarcimento sia garantita dalla polizza assicurativa. Si potrebbe poi prevedere l’inserimento della cosiddetta Garanzia Postuma, ovvero la possibilità di estendere la garanzia per un periodo di tempo determinato successivo alla scadenza della Polizza per errori e/o omissioni posti in essere durante il periodo di assicurazione di cui non si è a in nessun caso e nessun modo a conoscenza (RC Postuma). La garanzia postuma potrebbe essere superflua se si ha l’accortezza di sottoscrivere sempre polizze “claims made” con retroattività illimitata ma possono essere utili in caso di cessazione dell’attività o morte del Professionista assicurato. “Losses Occurring” La clausola “losses occurring” limita l’operatività della garanzia ai “fatti”, ovvero alle condotte illecite, che provocano danni durante il periodo di validità della polizza a prescindere dalla data di f (c) BIS - Tutti i diritti riservati 19 richiesta del risarcimento e di denuncia del sinistro e fermi i limiti previsti dalla legge in termini di prescrizione. Questa clausola si fonda sul disposto dell’art. 1917 primo comma del Codice Civile: “nell’assicurazione della responsabilità civile, l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il periodo di assicurazione, deve pagare a un terzo in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. […].” Si tratta della formula di assicurazione tradizionale che per la responsabilità civile professionale pone però 2 ordini di problemi: 1. il primo legato all’identificazione del momento in cui il fatto si è verificato per determinare la validità della copertura assicurativa; 2. il secondo legato all’adeguamento dei massimali allorchè i sinistri di responsabilità civile professionale normalmente si verificano dopo un certo lasso di tempo che può consistere in diversi anni. “Deeming Clause” È possibile richiedere una maggiore tutela con la “Deeming Clause”. Per proteggersi da circostanze rilevanti suscettibile di dar luogo a una futura richiesta di risarcimento da parte di un terzo, f (c) BIS - Tutti i diritti riservati 20 le condizioni di polizza possono prevedere la denuncia durante il periodo di assicurazione delle circostanze che potrebbero dar luogo a richiesta di risarcimento anche dopo la scadenza della polizza. In definitiva La formula “claims made” è più adeguata delle altre forme assicurative in relazione alla tardività caratteristica dei sinistri di responsabilità civile professionale, ovvero al fatto che i danni si manifestano e sono accertati molto tempo dopo l’accadimento del fatto (condotta lesiva). Nelle polizze “claims made” diventa quindi essenziale l’assoluta buona fede nel rilascio delle dichiarazioni precontrattuali nei questionari circa rischi già verificatisi e circostanze relative a eventi accaduti che possono costituire il presupposto di una domanda di risarcimento. “ f In definitiva il massimo della garanzia è la polizza “claims made” con retroattività illimitata e postuma limitata con il supporto di questionari semplici e completi. (c) BIS - Tutti i diritti riservati ” 21 Quali sono le condizioni e le esclusioni? Una copertura RC professionale è “idonea”, come richiesto dallo stesso legislatore, in relazione al profilo e caratteristiche dell’attività svolta dal singolo Professionista tanto che anche il Legislatore non ha al momento definito caratteristiche e massimali minimi delle polizze. Le Condizioni devono essere adeguate ed adattate al tipo di professione svolta, al fatturato, alla presenza di dipendenti, all’ambito territoriale e a molti altri fattori. Rispetto alle offerte di soluzioni assicurative, abbiamo già visto quanto fondamentale sia valutare le clausole di retroattività e la presenza di garanzia postuma ma nondimeno è fondamentale valutare i massimali, le franchigie, gli scoperti per esempio. Fondamentale è considerare le Esclusioni di Polizza per assicurarsi che le garanzie siano estese a tutte le attività consentite dalla Legge e dai Regolamenti che disciplinano l’esercizio della Professione;; che siano assicurati il Professionista e tutti i suoi Collaboratori e magari che le garanzie siano alla RC derivante dalla Conduzione dello Studio. Un Dottore Commercialista, ad esempio, vorrà controllare che la copertura sia estesa alla perdita di documenti in custodia; alle penalità fiscali subite da Terzi (e non direttamente comminate al Professionista); alle perdite per errato trattamento dei dati personali (Codice Privacy – D.Lgs 196 del 30/06/2003); f (c) BIS - Tutti i diritti riservati 22 alla consulenza per le attività di Fusioni e Acquisizioni. Se del caso, dovrà poi richiedere l’estensione all’attività di Sindaco e Revisore dei Conti e per gli studi associati anche all’attività dei professionisti esercitata come singoli professionisti con la propria partita iva o considerare il visto leggero e/o visto pesante o le società di servizi contabili (EDP). 6 Una buona proposta assicurativa può aiutare a considerare tutti i SUGGERIMENTI PER OTTENERE LA GIUSTA fattori analizzati. COPERTURA AL COSTO GIUSTO 1. Contatti un Broker affidabile e competente magari specializzato nelle coperture Rc professionale per il suo settore di attività 2. Personalizzi la copertura sulla base delle caratteristiche della sua attività lasciando fuori le coperture non necessarie. 3. Cerchi di ottenere più di una proposta assicurativo da imprese di assicurazioni affidabili e conosciute 4. Scelga una franchigia giusta: la franchigia e gli scoperti abbattono il premio ma le espongono a rischi di perdite finanziarie in caso di danni a terzi. 5. Allo stesso modo scelga il massimale considerando il suo fatturato e l’esposizione nei confronti dei clienti. Nel dubbio scegli un massimale più alto. 6. Si assicuri che il questionario sia ben compilato e in assoluta buona fede così da descrivere bene la sua professione e le sue caratteristiche. Si assicuri inoltre di descrivere ogni aspetto per evitare che non sia coperto o escluso dalle condizioni. f (c) BIS - Tutti i diritti riservati 23 LA CONSULENZA DI BIS PER LA GIUSTA POLIZZA RC PROFESSIONALE In qualità di Broker, intermediario assicurativo registrato in Isvap fin dal 1994, che nell’interesse di molti Professionisti ricerca la soluzione assicurativa accessibile e affidabile, possiamo anche per Lei contattare le maggiori imprese di assicurazione e, quindi: • Fare comparazioni per suo conto così che lei possa continuare a dedicarsi alla sua professione • Utilizzare la nostra esperienza per ottenere l’offerta assicurativo più vantaggiosa. PER AVERE UN PREVENTIVO NON IMPEGNATIVO E MAGGIORI INFORMAZIONI SULL’ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE: 1. Contattare un Esperto di Bridge Insurance Services al numero 392 1559 000, oppure, 2. Compilare il Questionario scaricabile cliccando qui 3. Rispondere alle semplici domande ed inviarlo per email all’indirizzo [email protected] o per fax al numero 02 954 410 82 Il nostro Servizio è gratuito e senza impegno; se decideste di acquistare la polizza con noi, vi garantiremo la massima professionalità. f (c) BIS - Tutti i diritti riservati 24 SENZA IMPEGNO FAI IL PREVENTIVO Bastano qualche minuto per richiedere un preventivo gratuito e senza impegno. Completa il questionario, sottoscrivilo e invialo via email or fax per un preventivo immediato Pubblicato 2013 da: Bridge Insurance Services S.r.l. Via Carroccio 16, 20123 Milano Telefono +39 392 155900 - Email [email protected] f APPENDICE A ELENCO PROFESSIONI REGOLAMENTATE Direttiva 2005/36/CE recepita con D.Lgs. 206/2007 APPENDICE A ELENCO PROFESSIONI REGOLAMENTATE Direttiva 2005/36/CE recepita con D.Lgs. 206/2007 f Accompagnatore Turistico Agente E Rappresentante Di Commercio Agente In Attivita’ Finanziaria Agrotecnico Agronomo Forestale Junior Allergologia E Immunologia Clinica Anatomia Patologica Anestesista E Rianimazione Architetto Junior Architetto Assistente Sanitario Assistente Sociale Junior Assistente Sociale Specialista Attivita’ Afferenti Il Settore Sportivo Attivita’ Di Disinfestazione, Derattizzazione E Sanificazione Attivita’ Di Installazione, Trasformazione, Ampliamento E Manutenzione Degli Impianti Attuario Attuario Junior Avvocato Audiologia E Foniatria Autoriparatore Biochimica Clinica Biologo Junior Biotecologo Agrario Chimico Chimico Junior Chirurgia Dell’apparato Digerente Chirurgia Generale Chirurgia Maxillo Facciale Chirurgia Orale Chirurgia Pediatrica Chirurgia Plastica E Ricostruttiva (c) BIS - Tutti i diritti riservati Chirurgia Toracica Cardiochirurgia Chirurgia Vascolare Conservatore Dei Beni Architettonici E Ambientali Consulente Del Lavoro Consulente Proprieta’ Industriale Controllore Del Traffico Aereo Conservatore Dei Beni Architettonici Ed Ambientali Dermatologia E Venerologia Dietista Direttore Tecnico Di Agenzia Viaggi E Turismo Dottore Agronomo E Dottore Forestale Docente Di Istituti Di Istruzione Secondaria Di Primo Grado 27 ELENCO PROFESSIONI REGOLAMENTATE Direttiva 2005/36/CE recepita con D.Lgs. 206/2007 f Docente Di Istituti Di Istruzione Secondaria Di Secondo Grado Docente Tecnico – Pratico Di Istituti Di Istruzione Secondaria Docente Di Scuola Del’infanzia Docente Di Scuola Primaria Dottore Commercialista Ed Esperto Contabile Educatore Professionale Ematologia Endocrinologia E Malattie Del Ricambio Estetista Fabbricazione E Riparazione Di Strumenti Musicali Farmacista Farmacologia Fisioterapista Gastroenterologia Geologo Geologo Junior Geometra Geriatria Gioielleria, Taglio Delle Pietre Preziose Giornalista Ginecologia E Ostetricia Guida Alpina Guida Turistica Igenista Dentale Igiene E Medicina Preventiva Infermiere Pediatrico Infermiere Professionale Infermiere Generico Ingegnere Civile E Ambientale Ingegnere Civile E Ambientale Junior Intermediari In Materia Del Commercio All’ingrosso Intermediari Nell’acquisto, Vendita O Nolo Di Navi Logopedista (c) BIS - Tutti i diritti riservati Maestro Di Sci Maestro Di Snowboard Magazzini Generali Malattie Dell’apparato Cardiovascolare Malattie Infettive Massaggiatore Capo Bagnino Di Stabilimenti Idroterapici Mediatore Creditizio Mediatore Di Commercio Mediatori Marittimi Medicina Del Lavoro Medicina Dello Sport Medicina Di Comunità Medicina Di Emergenza Ed Urgenza Medicina Interna Medicina Legale Medicina Generale Medicina Nucleare Medicina Tropicale Microbiologia E Virologia 28 ELENCO PROFESSIONI REGOLAMENTATE Direttiva 2005/36/CE recepita con D.Lgs. 206/2007 f Nefrologia Neurochirurgia Neurologia Neurofisipatologia Neuropsichiatria Neuropsichiatria Infantile Odontoiatria Odontostomatologia Odontotecnico Oftalmologia Operatore Socio – Sanitario Ortopedia E Traumatologia Ostetrica Otorinolaringoiatria Ottico Oncologia Medica Ortognatodonzia Parrucchiere Pianificatore Territoriale Paesaggista Pediatria Perito Agrario Perito Industriale Perito Industriale Laureato Podologo Psichia Tra Psicologo Psicoterapeuta Radiodiagnostica Radiologia Radioterapia Restauratore Reumatologia Revisore Contabile Scienza Dell’alimentazione Spedizioniere Somministrazione Di Alimenti E Bev Ande Stimatore E Pesatore Pubblico Tecnico Audiometrista Tecnico Audioprotesista Tecnico Sanitario Di Laboratorio Tecnico Sanitario Di Laboratorio Biomedico Tecnico Sanitario Di Radiologia Medica Fisioterapista (c) BIS - Tutti i diritti riservati Terapista Della Neuro E Psicomotricità Età Evolutiva Terapista Occupazionale Terapista Riabilitazione Non Vedenti Tossicologia Medica Genetica Medica Urologia Zoonomo Veterinario Ingegnere Industriale Ingegnere Industriale Junior Ingegnere Dell’informazione Ingegnere Dell’informazione Junior 29 All’elenco delle attività sopra si aggiungono poi le Professioni disciplinate dalla legge per le quali, tuttavia, si richiede solo l’iscrizione in Registri, Albi, Ruoli o Elenchi tenuti presso C.C.I.A.A., Ufficio Italiano Cambi oppure dalle Autority di controllo quali CONSOB, ISVAP, OAM senza che sia necessaria la costituzione di un Ordine. Agenti di Affari in Mediazione Agenti di Assicurazione Agenti e Rappresentanti di Commercio Agenti in Attività Finanziaria Mediatori Creditizi Mediatori o Broker di Assicurazione Periti Assicurativi Promotori Finanziari Revisori Contabili Da considerare pure l’importanza della protezione del Professionista e del cliente anche in caso di Professioni non regolamentate raggruppate, secondo la classificazione del CNEL, in: 1. Arti, Scienze e Tecniche: geofisici, bibliotecari, progettisti architettura d’interni, amministratori condominiali, animatori, Rest.tori/cons.tori beni architettonici, statistici, visuristi, gemmologi, urbanisti, royal chartered surveyors, esperti in radioprotezione, biotecnologi, geografi; 2. Comunicazione d’impresa: operatori della pubblicità, esperti relazioni pubbliche, pubblicitari professionisti, interpreti ed operatori di sordomuti, fotografi professionisti; 3. Medicina non convenzionale: musico terapeuti, insegnanti metodo feldenkrais, naturoigenisti iridologi heilpraktiker, naturopati, esperti energie olistiche, operatori shiatsu, tecniche energetiche corporee, esperti yoga, pranoterapeuti, esperti cenacolo iso-iontismo, floriterapeuti, erboristi, analisti della relazione corporea, chinesiologi, esperti reflessologia del piede, bioterapeuti, esperti medicine integrate; f (c) BIS - Tutti i diritti riservati 30 4. Servizi all’impresa: economisti ambientali d’impresa, igienisti industriali, professionisti della conoscenza, consulenti fiscali, revisori dei conti, rappresentanti di commercio, manager del marketing, addetti alla sicurezza, certificatori del personale, giuristi d’impresa, traduttori e interpreti, periti liquidatori, esperti informatica, consulenti tributari, esperti infortunistica stradale, consulenti direzione e organizzazione, consulenti di investimento, esperti recupero crediti, operatori finanziari, internal auditors, art directors, consulenti tecnici, professionisti webmaster, professionisti del coaching, esperti del temporary management, esperti in ingegneria; 5. Sanitario: fisioterapisti, oftalmologi, podologi, pedagogisti, psicomotricisti, masso fisioterapisti, optometristi, esperti in tecnica ortopedica; 6. Cura psichica: esperti di counselling, psicofilosofi, mediatori sistemici, consulenti familiari e coniugali, esperti reiki, programmatori neurolinguistici; 7. Altre attività: sociologi, grafologi, naturalisti, educatori cinofili, enologi enotecnici, astrologi, esperti di aerobica e fitness, mediatori familiari, esperti fare e sapere, consigliere di parità. f (c) BIS - Tutti i diritti riservati 31 APPENDICE B GLOSSARIO APPENDICE B GLOSSARIO Assicurato E' il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Assicurazione RC professionale Polizza per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei liberi professionisti. L'RC professionale copre i danni arrecati a terzi a seguito di errori od omissioni nell’erogazione dei servizi professionali nell’espletamento della propria attività caratteristica. Esempio tipico è quello di errori compiuti da medici o avvocati nella risoluzione dei problemi del cliente. È la responsabilità gravante sui professionisti (medici, avvocati, notai, commercialisti, etc.) per la cattiva esecuzione dei contratti d'opera che vengono instaurati con la clientela nello svolgimento della professione. È caratterizzata dal fatto che ha per oggetto una responsabilità contrattuale. Claims made Formula assicurativa, di concezione anglosassone per cui vengono accolte le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di validità contrattuale, indipendentemente dal momento in cui il fatto che ha originato il danno si sia verificato, purché l’assicurato non ne abbia conoscenza. Contraente E’ l’intestatario del contratto che esprime nei confronti dell’impresa di assicurazione gli interessi da assicurare che possono essere propri, nel qual caso assume anche la qualifica di assicurato, oppure di un Terzo (contratto in nome di chi spetta o per conto altrui). f (c) BIS - Tutti i diritti riservati 33 GLOSSARIO Danno Pregiudizio subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito (terzo danneggiato) in conseguenza di un sinistro. Il danno può essere di natura patrimoniale, se incide sul patrimonio, o sulla salute (danno biologico), oppure di natura non patrimoniale (danno morale). Dichiarazioni precontrattuali Informazioni relative al rischio fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente. Danni Fisici (o Corporali) Si intende il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, infermità di persone. Danni Materiali Si intende il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali). Fatturato La sommatoria dei valori della produzione industriale o commerciale tratti dalla più recente documentazione riportante tale valore: f (c) BIS - Tutti i diritti riservati 34 GLOSSARIO Franchigia È l’ammontare del danno che resta a carico dell’assicurato. La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato, qualunque sia l’entità del danno che egli ha subito. La franchigia si dice relativa quando il suo ammontare rimane a carico dell’assicurato se il danno è pari o inferiore alla franchigia stessa. La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest’ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori. Franchigia e Scoperto Clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall’assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell’assicurato. La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest’ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori. Losses Occurring (o Losses of Occurrence) E’ una formula assicurativa classica con la quale si tengono in garanzia i danni che si verificano durante il periodo di validità contrattuale. f (c) BIS - Tutti i diritti riservati 35 GLOSSARIO Massimale Somma massima liquidabile dall’assicuratore a titolo di risarcimento del danno a Terzi nelle assicurazioni del patrimonio o di spese. Il massimale si applica, in particolare, nelle assicurazioni della responsabilità civile in quanto, non essendo di regola possibile riferire il danno ad un bene determinato, fanno riferimento ad una somma massima risarcibile in caso di danni subiti da Terzi. Premio Il costo della copertura assicurativa dovuto dal contraente agli assicuratori. Professione regolamentata E' definita tale l’attività riservata per disposizione di legge o non riservata, il cui esercizio è previsto solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità. RC Postuma Estensione della garanzia per un periodo di tempo determinato successivo alla scadenza della polizza per errori e/o omissioni posti in essere durante il periodo di assicurazione di cui non si è a in nessun caso e nessun modo a conoscenza RC professionale Polizza per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei liberi professionisti. L'RC professionale copre i danni arrecati a terzi a seguito di errori od omissioni nell’erogazione dei servizi professionali nell’espletamento della propria attività caratteristica. Esempio tipico è quello di errori compiuti da medici o avvocati nella risoluzione dei problemi del cliente.. f (c) BIS - Tutti i diritti riservati 36 GLOSSARIO È la responsabilità gravante sui professionisti (medici, avvocati, notai, commercialisti, etc.) per la cattiva esecuzione dei contratti d'opera che vengono instaurati con la clientela nello svolgimento della professione. È caratterizzata dal fatto che ha per oggetto una responsabilità contrattuale. Retroattività Si intende il periodo di tempo compreso tra la data indicata nell’apposita voce di polizza e la data di decorrenza del periodo di assicurazione indicata in polizza. Gli assicuratori riterranno valide le richieste di risarcimento concernenti fatti o circostanze denunciati per la prima volta dall’assicurato durante il periodo di assicurazione od il “maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento” (ovvero garanzia Postuma se concessa) in conseguenza di atti illeciti perpetrati o che si presuma siano stati perpetrati individualmente o collettivamente entro detto periodo di retroattività. Resta inteso che nessuna copertura assicurativa è concessa agli assicurati per la propria attività svolta anche precedentemente alla stipula della polizza presso un'associazione professionale o uno Studio associato o una società diversa dal contraente. Qualora non indicato nulla nell’apposita voce di polizza, il periodo di retroattività deve intendersi illimitato, fatti salvi i limiti e precisazioni di cui sopra. Risarcimento Si intende la somma pagata a Terzi dall’impresa di assicurazione nei limite del massimale assicurato in polizza. f (c) BIS - Tutti i diritti riservati 37 GLOSSARIO Scoperto E’ la parte di danno non indennizzabile, espressa come percentuale dell’ammontare del danno che rimane a carico dell’assicurato per ciascuna perdita/sinistro. Gli assicuratori pagheranno per ogni perdita/sinistro indennizzabile a termini del contratto soltanto le somme eccedenti l’importo calcolato applicando la percentuale di scoperto. Terzo E’ qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall’assicurato o dai suoi dipendenti. Il termine terzo esclude: 1. il coniuge (che non sia legalmente separato), i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con l’assicurato; 2. le imprese o società di cui l’assicurato sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente od indirettamente azionista di maggioranza o controllante come previsto dal codice civile italiano; 3. i collaboratori dell’assicurato nonché le persone che sono con questi in rapporti di parentela come previsto al precedente punto 1. Tutela giudiziaria (Tutela Legale) Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a rimborsare all’assicurato le spese necessarie per la tutela, giudiziale o stragiudiziale, dei diritti dell’assicurato stesso nei confronti di un terzo. Rientrano nelle spese rimborsabili, ad esempio: spese consulenza legale; spese processuali. Questa copertura ha una spiccata componente di “servizio”, in quanto l’assicuratore non si limita a rimborsare l’assicurato ma gli fornisce consulenza e assistenza in tutte le fasi della vertenza. f (c) BIS - Tutti i diritti riservati 38 ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE Come fare la scelta giusta Bridge Insurance Services S.r.l. Via Carroccio 16 20123 Milano Tel:+39 392 155900 Fax: +39 02 954 410 82 Email: [email protected] www.BridgeBroker.it f