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ASSICURAZIONE
RC PROFESSIONALE
Come fare la
scelta giusta
I segreti per garantire
la giusta Copertura Assicurativa
senza costi aggiuntivi
Eleonora Del Vento
Amministratore
Bridge Insurance Services -
Clive D Mendes
Direttore
Bridge Insurance Services
NELLA NOSTRA GUIDA
Illustriamo in questa guida gli elementi fondamentali che il
Professionista deve considerare per la scelta di una Copertura
RC Professionale idonea così come richiesto dalla normativa
vigente.
 Scopra come ottenere la copertura più adatta ai suoi bisogni.
 Pochi semplici passi per risparmiare senza rinunciare alle
garanzie utili.
CHI È BRIDGE INSURANCE SERVICES
Bridge Insurance Services, denominato anche BIS, è il Broker
Retail leader nel mercato assicurativo e finanziario in Italia
Esercitando l’attività di intermediazione assicurativa nella linea
persone e aziende, BIS assiste i suoi clienti nella scelta delle
migliori soluzioni assicurative in termini di copertura, protezione e
costo
BRIDGE INSURANCE SERVICES S.r.l.
Telefono +39 392 155900
Email [email protected]
Sito www.bridgebroker.it .
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INFORMAZIONI IMPORTANTI
Bridge Insurance Services ha adottato tutte le cautele necessarie
per garantire l’accuratezza delle informazioni della presente guida.
In nessuna parte della guida si dichiara o garantisce,
espressamente o implicitamente, l’accuratezza, completezza,
affidabilità, idoneità del contenuto rispetto ad una situazione
specifica.
Questo documento è a scopo puramente informativo e non vuole
dare alcuna consulenza o consiglio rispetto alla stipula di alcuna
polizza di Assicurazione e non raccomanda o consiglia alcun tipo
di copertura assicurativa rispetto all’esigenze, profilo
dell’assicurando.
Considerato che ogni cliente ha un proprio profilo ed esigenze
assicurative e la normativa in ambito assicurativo è soggetta a
modifiche, chiediamo di contattare Bridge Insurance Services per
ogni necessità e informazione specifica.
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INDICE
pag.
Introduzione
6
PARTE 1 Background
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PARTE 2 –
Come ottenere la copertura
RC Professionale
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APPENDICE A
Elenco Professioni Regolamentate
27
APPENDICE B
Glossario
34
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INTRODUZIONE
La ringraziamo per aver scaricato la guida all’Assicurazione RC
Professionale che ci auguriamo troverà utile e ricca di
informazioni.
Perchè abbiamo scritto questa guida
Negli ultimi anni abbiamo assistito a grandi dibattiti circa la
Riforma delle Professioni e l’opportunità di rendere obbligatoria
l’Assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi dei
Professionisti.
Il nostro obiettivo è stato allora quello di analizzare questa
complicata copertura assicurativa per poi spiegarla in termini
semplici ad un pubblico di non esperti assicurativi, dando pure
consigli pratici su come scegliere la giusta copertura a chi non è
mai stato assicurato prima.
Per chi è realizzata questa guida
Per i Professionisti che hanno bisogno della copertura RC
Professionale, che non sono avvezzi alla materia assicurativa ma
vogliono comprendere bene la garanzia assicurativa che, per
legge o per scelta, decidono di sottoscrivere.
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Cosa è scritto nella guida
Nella prima parte spieghiamo:
1. Che cosa è la RC Professionale e cosa copre una Polizza tipo.
2. Il background dell’Assicurazione RC Professionale e la Legge.
3. Chi ha bisogno di questa copertura.
4. I benefici della polizza Responsabilità Civile Professionale e il
rischio di non essere assicurato.
Nella seconda parte analizziamo in termini pratici come:
1. Ottenere la giusta copertura, spiegando pure i termini tecnicoassicurativi più diffusi.
2. Massimizzare il valore della Polizza acquistata, garantendosi il
livello di copertura più adeguato.
Alla fine spiegheremo come Bridge Insurance Services può aiutare
ad ottenere la Polizza e soddisfare tutte le esigenze assicurative
del professionista.
APPENDICI
Al termine della Guida abbiamo inserito 2 utili appendici:
APPENDICE A: La lista delle Professioni per cui, per legge o per
opportunità, è richiesta la copertura RC professionale. È così
possibile controllare se la propria Professione è nell’elenco.
APPENDICE B: Un glossario che spiega i termini tecnici usati
nella presente guida.
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PARTE
1
Background
PARTE 1
BACKGROUND
Cosa copre l’assicurazione per la
Responsabilità Civile Professionale
La Polizza RC Professionale salvaguardia il Professionista e
il suo patrimonio poiché risarcisce i Terzi per i danni e perdite
patrimoniali provocate involontariamente dallo stesso
Professionista per violazione dei doveri professionali, per errori o
omissioni nello svolgimento della sua attività.
Spesso le controversie legali possono essere lunghe, costose e
traumatiche e, quindi, una copertura RC Professionale idonea è
un requisito necessario per proteggere tutte le parti coinvolte.
Come funziona? In caso di responsabilità colposa da parte del
Professionista, nei confronti di un Terzo, per un atto compiuto
durante lo svolgimento dell’attività dichiarata in Polizza, la Polizza
RC Professionale risarcisce il Terzo per i danni subiti entro il
massimale prescelto (tipicamente non meno di € 250.000,00)
Nei Paesi Europei e più avanzati la Professional Indemnity (nome
inglese per la RC Professionale) è una garanzia diffusa e
automatica per chi svolge una libera Professione mentre in Italia
cresce la sensibilità dei nostri Professionisti verso la tutela dei
clienti non solo per l’obbligatorietà appena introdotta.
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.Per i professionisti proteggere il proprio patrimonio da richieste di
risarcimento da parte di Terzi per danni derivanti dall’esercizio
della professione è in termini assoluti un dovere per tutelare il
cliente e il professionista stesso.
I requisiti di legge per la RC Professionale
Nel 2012 il governo Monti ha voluto sancire definitivamente
il dovere civile da parte del Professionista di salvaguardare i clienti
e i Terzi in genere: l’art. 9 comma 4 della Legge 27 del 24/03/12
stabilisce in via definitiva che, al momento del conferimento
dell’incarico professionale, il Professionista deve indicare i dati
della Polizza di Assicurazione per la Responsabilità Civile
Professionale per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale a fronte di eventuali errori e/o omissioni a danno di
Terzi.
In via definitiva il D.P.R. n 137/2012, G.U. 14.08.2012, “Riforma
delle Professioni”, all’art. 5 ha stabilito l’entrata in vigore
dell’obbligo dal 15/08/2013 per cui
 Il Professionista deve stipulare una copertura assicurativa per i
danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale
incluse le attività di custodia dei documenti e valori ricevuti dal
cliente stesso.
 Nel momento in cui il Professionista assume l’incarico, deve
rendere noti al cliente gli estremi della polizza rc professionale, il
massimale ed informarlo di ogni variazione successiva.
 La violazione delle disposizioni normative di cui sopra
costituisce illecito disciplinare.
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È un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione
d’opera che il professionista esegue intuitu personae
nei confronti del committente (pubblico o privato).
Il Professionista ha l’obbligo di proteggere il cliente che si “affida”
alla sua professionalità e il legislatore impone una copertura
assicurativa che sia "idonea" ovvero che sia valida al fine
di garantire i terzi dai danni che dovessero subire a seguito
di errori e/o omissione.
Un emendamento del Governo nel “Decreto del Fare” ha, però,
escluso dall’obbligo il Personale esercente Professione Medica
(Medici e Personale Sanitario non Medico) prorogando il termine
al 13 agosto 2014 e gli Avvocati, che seguono i riferimento della
Riforma Forense (Legge num. 247 del 2012) e, quindi, dovranno
attendere che il Ministero di Giustizia determini le condizioni da
includere nella RC Professionale
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Bastano pochi passi per
proteggere la professione, il
patrimonio e, quindi, i clienti
con un’Assicurazione RC
Professionale adeguata ed
idonea.
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Chi ha bisogno della copertura
RC Professionale e le ragioni alla base
dell’esigenza
Migliaia di Professionisti saranno soggetti all’obbligo assicurativo
di stipulare idonea Assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio
dell’attività professionale a fronte di eventuali eventuali errori e/o
omissioni a danno di terzi.
Elencheremo nell’Appendice di questa guida le Professioni

le Professioni Regolamentate, ovvero quelle che prevedono
l’esistenza e, quindi l’iscrizione ad un Ordine Professionale

le Professioni a cui per Legge è comunque imposta
la RC Professionale e

le Professioni Non Regolamentate ma che restano sempre
soggette ad azioni di risarcimento da parte di Terzi.
Al di là dell’obbligo legislativo, la RC Professionale è un atto
doveroso a tutela:
 dei clienti e dei Terzi che si affidano al Professionista
 del patrimonio del Professionista che potrebbe essere
duramente intaccato dalle richieste di risarcimento dei clienti e
dei Terzi
 di se stessi e della propria famiglia la cui serenità si fonda
anche sulla Protezione del patrimonio su cui contare.
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In via esemplificativa, ecco alcune Professioni raggruppate
per area:
a) Tecnica:
b) Medica e
Paramedica:
c) Economico e
Giuridica:
Agrotecnici
Assistenti sociali
Agenti immobiliari
Architetti
Biologi
Attuari
Farmacisti
Agenti in attività
finanziaria
Chimici
Infermieri
Dottori agronomi e
forestali
Medici chirurgici
Enologi
Ostetriche
Geologi
Psicologi
Geometri
Ingegneri
Tecnici di
radiologia
Periti industriali
Veterinari
Odontoiatri
Amministratori e
direttori di impresa
Avvocati
Consulenti del
lavoro
Dottori
commercialisti
Tecnologi
alimentari
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I benefici della copertura RC Professionale e
il rischio di non essere coperto
Un Libero Professionista organizzato comprende quanto
fondamentale sia la fiducia del cliente che si affida alla sua
competenza, esperienza, professionalità.
Il valore trasferito e percepito dallo stesso cliente dipende anche
dalla tranquillità che caratterizza la relazione con il suo
Professionista e, quindi, dalla serenità con cui il Professionista può
esprimersi al meglio nel suo lavoro.
La massimizzazione della serenità con cui il cliente si può affidare
al Professionista è fra i principali benefici della polizza RC
Professionale.
Non meno fondamentale è poi la tranquillità finanziaria, ovvero il
beneficio di sapere il proprio patrimonio salvaguardato da perdite
finanziarie dovute a danni a Terzi derivanti da errori, negligenze
professionali e altri atti non colposi a cui, al di là delle buone
intenzioni, nessuno è veramente immune.
I rischi per un Professionista che non sottoscrive la polizza
assicurativa sono legati:
 da un lato come già visto alla mancanza di tutela del cliente e
quindi del proprio patrimonio
 dall’altro al fatto che l’incarico ricevuto dal cliente, in mancanza
di polizza RC Professionale presentata nei termini di Legge,
potrebbe essere nullo, non valido.
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PARTE
2
Come ottenere la copertura
RC Professionale
PARTE 2
COME OTTENERE LA COPERTURA
RC PROFESSSIONALE
State allora pensando ad una copertura RC Professionale? Prima
di sottoscrivere ed acquistare la Polizza vi consigliamo di
considerare le seguenti 3 fondamentali domande:
Quali rischi copre la Polizza RCProfessionale?
La copertura RC Professionale protegge il Professionista
trasferendo alla compagnia di assicurazione il rischio di perdite
finanziarie a fronte di:
 negligenza professionale per errori e/o omissioni e
 responsabilità contrattuale
a danno di terzi.
In caso di danni colposamente cagionati a Terzi per morte,
per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in relazione
all’attività professionale svolta, il cliente sempre più consapevole
dei suoi diritti eserciterà azione di recupero del giusto risarcimento
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L’assicurazione RC Professionale consente allora di trasferire la
richiesta di risarcimento alla compagnia di assicurazione.
Oltre al rischio oggetto principale dell’Assicurazione RC
Professionale vi sono altre coperture da considerare come:
 Rc per atti dolosi dei dipendenti: le soluzioni assicurative
possono coprire anche i danni conseguenti a fatto doloso e/o
colposo dei propri dipendenti.
 tutela giudiziaria che con la consulenza e il supporto dei
migliori avvocati consente al Professionista di difendersi in vari
gradi di giudizio
 la copertura danni indiretti da infortuni per garantirsi delle
indennità nel caso in cui il Professionista sia fisicamente
impedito a svolgere la sua attività e, quindi, a percepire
reddito.
Come scegliere la copertura di Assicurazione
Responsabilità Civile Professionale
giusta e conveniente?
Illustriamo ora gli elementi fondamentali che il Professionista deve
considerare per la scelta di una copertura RC Professionale
idonea così come richiesto dalla normativa vigente.
Una copertura assicurativa è idonea se rispetta l’obbligo di
protezione nei confronti di Terzi e, quindi, se mette veramente a
riparo il Professionista dalle richieste di risarcimento di danni
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provocati a Terzi per errori e/o omissioni, ovvero una condotta
illecita ma non dolosa.
L’idoneità è fondamentale anche per evitare che il cliente possa
revocare/contestare/invalidare l’incarico conferito vincolato per
Legge alla presentazione della copertura RC Professionale
idonea.
Gli elementi da considerare sono:
• Il momento in cui si è realizzata la condotta lesiva, il fatto che
causalmente origina il danno a Terzi.
• Il momento in cui si manifesta il danno a Terzi.
• Il momento in cui il Terzo presenta la richiesta di risarcimento.
Tra il momento in cui il Professionista pone in essere la condotta
illecita al momento in cui il danno si manifesta e il Terzo avanza le
sue pretese, possono passare anche molti anni per cui è
necessario sapere anzitutto la differenza fra la clausola “Claims
Made” e “Loss Occurrence “(anche detta “Loss Occurring”).
“Claims Made”
La clausola “claims made” delimita l’operatività della copertura alle
richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’assicurato per
la prima volta e da questi denunciate all’impresa di assicurazione
durante il periodo di assicurazione, ovvero durante la validità della
polizza.
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Con la clausola in esame, il fatto lesivo o il danno stesso devono,
quindi, verificarsi prima o durante la vigenza della polizza ma in
modo che la richiesta di risarcimento pervenga all’impresa di
assicurazione dopo la decorrenza ma prima della scadenza della
polizza.
In caso di Polizza “Claims Made” è allora fondamentale valutare la
Retroattività prevista dalla Polizza ovvero il periodo determinato
dalle Condizioni di Polizza, anteriore alla decorrenza della polizza
entro il quale deve essersi verificata la condotta lesiva affinché la
richiesta di risarcimento sia garantita dalla polizza assicurativa.
Si potrebbe poi prevedere l’inserimento della cosiddetta Garanzia
Postuma, ovvero la possibilità di estendere la garanzia per un
periodo di tempo determinato successivo alla scadenza della
Polizza per errori e/o omissioni posti in essere durante il periodo di
assicurazione di cui non si è a in nessun caso e nessun modo a
conoscenza (RC Postuma).
La garanzia postuma potrebbe essere superflua se si ha
l’accortezza di sottoscrivere sempre polizze “claims made” con
retroattività illimitata ma possono essere utili in caso di cessazione
dell’attività o morte del Professionista assicurato.
“Losses Occurring”
La clausola “losses occurring” limita l’operatività della garanzia ai
“fatti”, ovvero alle condotte illecite, che provocano danni durante il
periodo di validità della polizza a prescindere dalla data di
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richiesta del risarcimento e di denuncia del sinistro e fermi i limiti
previsti dalla legge in termini di prescrizione.
Questa clausola si fonda sul disposto dell’art. 1917 primo comma
del Codice Civile: “nell’assicurazione della responsabilità civile,
l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto
questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il periodo di
assicurazione, deve pagare a un terzo in dipendenza della
responsabilità dedotta nel contratto. […].”
Si tratta della formula di assicurazione tradizionale che per la
responsabilità civile professionale pone però 2 ordini di problemi:
1. il primo legato all’identificazione del momento in cui il fatto si è
verificato per determinare la validità della copertura
assicurativa;
2. il secondo legato all’adeguamento dei massimali allorchè i
sinistri di responsabilità civile professionale normalmente si
verificano dopo un certo lasso di tempo che può consistere in
diversi anni.
“Deeming Clause”
È possibile richiedere una maggiore tutela con la “Deeming
Clause”.
Per proteggersi da circostanze rilevanti suscettibile di dar luogo a
una futura richiesta di risarcimento da parte di un terzo,
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le condizioni di polizza possono prevedere la denuncia durante il
periodo di assicurazione delle circostanze che potrebbero dar
luogo a richiesta di risarcimento anche dopo la scadenza della
polizza.
In definitiva
La formula “claims made” è più adeguata delle altre forme
assicurative in relazione alla tardività caratteristica dei sinistri di
responsabilità civile professionale, ovvero al fatto che i danni si
manifestano e sono accertati molto tempo dopo l’accadimento del
fatto (condotta lesiva).
Nelle polizze “claims made” diventa quindi essenziale l’assoluta
buona fede nel rilascio delle dichiarazioni precontrattuali nei
questionari circa rischi già verificatisi e circostanze relative a
eventi accaduti che possono costituire il presupposto di una
domanda di risarcimento.
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In definitiva il massimo della
garanzia è la polizza “claims made”
con retroattività illimitata e
postuma limitata con il supporto di
questionari semplici e completi.
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Quali sono le condizioni e le esclusioni?
Una copertura RC professionale è “idonea”, come richiesto dallo
stesso legislatore, in relazione al profilo e caratteristiche
dell’attività svolta dal singolo Professionista tanto che anche il
Legislatore non ha al momento definito caratteristiche e massimali
minimi delle polizze.
Le Condizioni devono essere adeguate ed adattate al tipo di
professione svolta, al fatturato, alla presenza di dipendenti,
all’ambito territoriale e a molti altri fattori.
Rispetto alle offerte di soluzioni assicurative, abbiamo già visto
quanto fondamentale sia valutare le clausole di retroattività e la
presenza di garanzia postuma ma nondimeno è fondamentale
valutare i massimali, le franchigie, gli scoperti per esempio.
Fondamentale è considerare le Esclusioni di Polizza per
assicurarsi che le garanzie siano estese a tutte le attività
consentite dalla Legge e dai Regolamenti che disciplinano
l’esercizio della Professione;; che siano assicurati il Professionista
e tutti i suoi Collaboratori e magari che le garanzie siano alla RC
derivante dalla Conduzione dello Studio.
Un Dottore Commercialista, ad esempio, vorrà controllare che la
copertura sia estesa alla perdita di documenti in custodia; alle
penalità fiscali subite da Terzi (e non direttamente comminate al
Professionista); alle perdite per errato trattamento dei dati
personali (Codice Privacy – D.Lgs 196 del 30/06/2003);
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alla consulenza per le attività di Fusioni e Acquisizioni.
Se del caso, dovrà poi richiedere l’estensione all’attività di Sindaco
e Revisore dei Conti e per gli studi associati anche all’attività dei
professionisti esercitata come singoli professionisti con la propria
partita iva o considerare il visto leggero e/o visto pesante o le
società di servizi contabili (EDP).
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Una buona proposta assicurativa può aiutare a considerare tutti i
SUGGERIMENTI PER OTTENERE LA GIUSTA
fattori analizzati.
COPERTURA AL COSTO GIUSTO
1. Contatti un Broker affidabile e competente magari specializzato
nelle coperture Rc professionale per il suo settore di attività
2. Personalizzi la copertura sulla base delle caratteristiche della
sua attività lasciando fuori le coperture non necessarie.
3. Cerchi di ottenere più di una proposta assicurativo da imprese di
assicurazioni affidabili e conosciute
4. Scelga una franchigia giusta: la franchigia e gli scoperti
abbattono il premio ma le espongono a rischi di perdite
finanziarie in caso di danni a terzi.
5. Allo stesso modo scelga il massimale considerando il suo
fatturato e l’esposizione nei confronti dei clienti. Nel dubbio
scegli un massimale più alto.
6. Si assicuri che il questionario sia ben compilato e in assoluta
buona fede così da descrivere bene la sua professione e le sue
caratteristiche. Si assicuri inoltre di descrivere ogni aspetto per
evitare che non sia coperto o escluso dalle condizioni.
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LA CONSULENZA DI BIS
PER LA GIUSTA POLIZZA RC PROFESSIONALE
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fin dal 1994, che nell’interesse di molti Professionisti ricerca la
soluzione assicurativa accessibile e affidabile, possiamo anche
per Lei contattare le maggiori imprese di assicurazione e, quindi:
• Fare comparazioni per suo conto così che lei possa continuare
a dedicarsi alla sua professione
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Pubblicato 2013 da:
Bridge Insurance Services S.r.l.
Via Carroccio 16, 20123 Milano
Telefono +39 392 155900 - Email [email protected]
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APPENDICE A
ELENCO PROFESSIONI
REGOLAMENTATE
Direttiva 2005/36/CE recepita con D.Lgs.
206/2007
APPENDICE A
ELENCO PROFESSIONI REGOLAMENTATE
Direttiva 2005/36/CE recepita con D.Lgs. 206/2007
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Accompagnatore
Turistico
Agente E
Rappresentante Di
Commercio
Agente In Attivita’
Finanziaria
Agrotecnico
Agronomo Forestale
Junior
Allergologia E
Immunologia Clinica
Anatomia Patologica
Anestesista E
Rianimazione
Architetto Junior
Architetto
Assistente Sanitario
Assistente Sociale
Junior
Assistente Sociale
Specialista
Attivita’ Afferenti Il
Settore Sportivo
Attivita’ Di
Disinfestazione,
Derattizzazione E
Sanificazione
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Attivita’ Di
Installazione,
Trasformazione,
Ampliamento E
Manutenzione Degli
Impianti
Attuario
Attuario Junior
Avvocato
Audiologia E
Foniatria
Autoriparatore
Biochimica Clinica
Biologo Junior
Biotecologo Agrario
Chimico
Chimico Junior
Chirurgia
Dell’apparato
Digerente
Chirurgia Generale
Chirurgia Maxillo
Facciale
Chirurgia Orale
Chirurgia Pediatrica
Chirurgia Plastica E
Ricostruttiva
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Chirurgia Toracica
Cardiochirurgia
Chirurgia Vascolare
Conservatore Dei
Beni Architettonici E
Ambientali
Consulente Del
Lavoro
Consulente
Proprieta’ Industriale
Controllore Del
Traffico Aereo
Conservatore Dei
Beni Architettonici
Ed Ambientali
Dermatologia E
Venerologia
Dietista
Direttore Tecnico Di
Agenzia Viaggi E
Turismo
Dottore Agronomo E
Dottore Forestale
Docente Di Istituti Di
Istruzione
Secondaria Di Primo
Grado
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ELENCO PROFESSIONI REGOLAMENTATE
Direttiva 2005/36/CE recepita con D.Lgs. 206/2007
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Docente Di Istituti Di
Istruzione
Secondaria Di
Secondo Grado
Docente Tecnico –
Pratico Di Istituti Di
Istruzione
Secondaria
Docente Di Scuola
Del’infanzia
Docente Di Scuola
Primaria
Dottore
Commercialista Ed
Esperto Contabile
Educatore
Professionale
Ematologia
Endocrinologia E
Malattie Del
Ricambio
Estetista
Fabbricazione E
Riparazione Di
Strumenti Musicali
Farmacista
Farmacologia
Fisioterapista
Gastroenterologia
Geologo
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Geologo Junior
Geometra
Geriatria
Gioielleria, Taglio
Delle Pietre Preziose
Giornalista
Ginecologia E
Ostetricia
Guida Alpina
Guida Turistica
Igenista Dentale
Igiene E Medicina
Preventiva
Infermiere Pediatrico
Infermiere
Professionale
Infermiere Generico
Ingegnere Civile E
Ambientale
Ingegnere Civile E
Ambientale Junior
Intermediari In
Materia Del
Commercio
All’ingrosso
Intermediari
Nell’acquisto,
Vendita O Nolo Di
Navi
Logopedista
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Maestro Di Sci
Maestro Di
Snowboard
Magazzini Generali
Malattie
Dell’apparato
Cardiovascolare
Malattie Infettive
Massaggiatore Capo
Bagnino Di
Stabilimenti
Idroterapici
Mediatore Creditizio
Mediatore Di
Commercio
Mediatori Marittimi
Medicina Del Lavoro
Medicina Dello Sport
Medicina Di
Comunità
Medicina Di
Emergenza Ed
Urgenza
Medicina Interna
Medicina Legale
Medicina Generale
Medicina Nucleare
Medicina Tropicale
Microbiologia E
Virologia
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ELENCO PROFESSIONI REGOLAMENTATE
Direttiva 2005/36/CE recepita con D.Lgs. 206/2007
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Nefrologia
Neurochirurgia
Neurologia
Neurofisipatologia
Neuropsichiatria
Neuropsichiatria
Infantile
Odontoiatria
Odontostomatologia
Odontotecnico
Oftalmologia
Operatore Socio –
Sanitario
Ortopedia E
Traumatologia
Ostetrica
Otorinolaringoiatria
Ottico
Oncologia Medica
Ortognatodonzia
Parrucchiere
Pianificatore
Territoriale
Paesaggista
Pediatria
Perito Agrario
Perito Industriale
Perito Industriale
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Podologo
Psichia Tra
Psicologo
Psicoterapeuta
Radiodiagnostica
Radiologia
Radioterapia
Restauratore
Reumatologia
Revisore Contabile
Scienza
Dell’alimentazione
Spedizioniere
Somministrazione Di
Alimenti E Bev Ande
Stimatore E
Pesatore Pubblico
Tecnico
Audiometrista
Tecnico
Audioprotesista
Tecnico Sanitario Di
Laboratorio
Tecnico Sanitario Di
Laboratorio
Biomedico
Tecnico Sanitario Di
Radiologia Medica
Fisioterapista
(c) BIS - Tutti i diritti riservati
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Terapista Della
Neuro E
Psicomotricità Età
Evolutiva
Terapista
Occupazionale
Terapista
Riabilitazione Non
Vedenti
Tossicologia Medica
Genetica Medica
Urologia
Zoonomo
Veterinario
Ingegnere Industriale
Ingegnere Industriale
Junior
Ingegnere
Dell’informazione
Ingegnere
Dell’informazione
Junior
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All’elenco delle attività sopra si aggiungono poi le Professioni disciplinate
dalla legge per le quali, tuttavia, si richiede solo l’iscrizione in Registri,
Albi, Ruoli o Elenchi tenuti presso C.C.I.A.A., Ufficio Italiano Cambi oppure
dalle Autority di controllo quali CONSOB, ISVAP, OAM senza che sia
necessaria la costituzione di un Ordine.
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Agenti di Affari in
Mediazione
Agenti di
Assicurazione
Agenti e
Rappresentanti di
Commercio
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Agenti in Attività
Finanziaria
Mediatori Creditizi
Mediatori o
Broker di
Assicurazione
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Periti Assicurativi
Promotori
Finanziari
Revisori Contabili
Da considerare pure l’importanza della protezione del Professionista e del
cliente anche in caso di Professioni non regolamentate raggruppate,
secondo la classificazione del CNEL, in:
1. Arti, Scienze e Tecniche: geofisici, bibliotecari, progettisti architettura
d’interni, amministratori condominiali, animatori, Rest.tori/cons.tori
beni architettonici, statistici, visuristi, gemmologi, urbanisti, royal
chartered surveyors, esperti in radioprotezione, biotecnologi,
geografi;
2. Comunicazione d’impresa: operatori della pubblicità, esperti relazioni
pubbliche, pubblicitari professionisti, interpreti ed operatori di
sordomuti, fotografi professionisti;
3. Medicina non convenzionale: musico terapeuti, insegnanti metodo
feldenkrais, naturoigenisti iridologi heilpraktiker, naturopati, esperti
energie olistiche, operatori shiatsu, tecniche energetiche corporee,
esperti yoga, pranoterapeuti, esperti cenacolo iso-iontismo,
floriterapeuti, erboristi, analisti della relazione corporea, chinesiologi,
esperti reflessologia del piede, bioterapeuti, esperti medicine
integrate;
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4.
Servizi all’impresa: economisti ambientali d’impresa, igienisti
industriali, professionisti della conoscenza, consulenti fiscali, revisori
dei conti, rappresentanti di commercio, manager del marketing,
addetti alla sicurezza, certificatori del personale, giuristi d’impresa,
traduttori e interpreti, periti liquidatori, esperti informatica, consulenti
tributari, esperti infortunistica stradale, consulenti direzione e
organizzazione, consulenti di investimento, esperti recupero crediti,
operatori finanziari, internal auditors, art directors, consulenti tecnici,
professionisti webmaster, professionisti del coaching, esperti del
temporary management, esperti in ingegneria;
5.
Sanitario: fisioterapisti, oftalmologi, podologi, pedagogisti,
psicomotricisti, masso fisioterapisti, optometristi, esperti in tecnica
ortopedica;
6.
Cura psichica: esperti di counselling, psicofilosofi, mediatori sistemici,
consulenti familiari e coniugali, esperti reiki, programmatori
neurolinguistici;
7.
Altre attività: sociologi, grafologi, naturalisti, educatori cinofili, enologi
enotecnici, astrologi, esperti di aerobica e fitness, mediatori familiari,
esperti fare e sapere, consigliere di parità.
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APPENDICE B
GLOSSARIO
APPENDICE B
GLOSSARIO
Assicurato
E' il soggetto il cui interesse è protetto
dall'assicurazione.
Assicurazione
RC
professionale
Polizza per la copertura assicurativa della
responsabilità civile dei liberi professionisti. L'RC
professionale copre i danni arrecati a terzi a seguito di
errori od omissioni nell’erogazione dei servizi
professionali nell’espletamento della propria attività
caratteristica. Esempio tipico è quello di errori compiuti
da medici o avvocati nella risoluzione dei problemi del
cliente.
È la responsabilità gravante sui professionisti (medici,
avvocati, notai, commercialisti, etc.) per la cattiva
esecuzione dei contratti d'opera che vengono
instaurati con la clientela nello svolgimento della
professione. È caratterizzata dal fatto che ha per
oggetto una responsabilità contrattuale.
Claims made
Formula assicurativa, di concezione anglosassone per
cui vengono accolte le richieste di risarcimento
presentate durante il periodo di validità contrattuale,
indipendentemente dal momento in cui il fatto che ha
originato il danno si sia verificato, purché l’assicurato
non ne abbia conoscenza.
Contraente
E’ l’intestatario del contratto che esprime nei confronti
dell’impresa di assicurazione gli interessi da
assicurare che possono essere propri, nel qual caso
assume anche la qualifica di assicurato, oppure di un
Terzo (contratto in nome di chi spetta o per conto
altrui).
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GLOSSARIO
Danno
Pregiudizio subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni
della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito
(terzo danneggiato) in conseguenza di un sinistro. Il
danno può essere di natura patrimoniale, se incide sul
patrimonio, o sulla salute (danno biologico), oppure di
natura non patrimoniale (danno morale).
Dichiarazioni
precontrattuali
Informazioni relative al rischio fornite dal contraente
prima della stipulazione del contratto di assicurazione.
Tali informazioni consentono all’assicuratore di
effettuare una corretta valutazione del rischio e di
stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il
contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di
informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la
valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere
l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a
seconda che il comportamento del contraente sia stato
o meno intenzionale o gravemente negligente.
Danni Fisici (o
Corporali)
Si intende il pregiudizio economico conseguente a
lesioni personali, morte, infermità di persone.
Danni Materiali
Si intende il pregiudizio economico conseguente a
distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia
oggetti materiali, sia animali).
Fatturato
La sommatoria dei valori della produzione industriale o
commerciale tratti dalla più recente documentazione
riportante tale valore:
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GLOSSARIO
Franchigia
È l’ammontare del danno che resta a carico
dell’assicurato.
La franchigia si dice assoluta quando il suo
ammontare rimane in ogni caso a carico
dell’assicurato, qualunque sia l’entità del danno che
egli ha subito.
La franchigia si dice relativa quando il suo ammontare
rimane a carico dell’assicurato se il danno è pari o
inferiore alla franchigia stessa.
La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in
percentuale, si applica sulla somma assicurata ed il
suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si
differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto
quest’ultimo, espresso in percentuale, si applica sul
danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a
priori.
Franchigia e
Scoperto
Clausole contrattuali che limitano, sul piano
quantitativo, la garanzia prestata dall’assicuratore
facendo sì che una parte del danno rimanga a carico
dell’assicurato. La franchigia, di regola espressa in
cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma
assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a
priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo
scoperto, in quanto quest’ultimo, espresso in
percentuale, si applica sul danno ed il suo ammontare
non è quindi definibile a priori.
Losses
Occurring (o
Losses of
Occurrence)
E’ una formula assicurativa classica con la quale si
tengono in garanzia i danni che si verificano durante il
periodo di validità contrattuale.
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GLOSSARIO
Massimale
Somma massima liquidabile dall’assicuratore a titolo di
risarcimento del danno a Terzi nelle assicurazioni del
patrimonio o di spese. Il massimale si applica, in
particolare, nelle assicurazioni della responsabilità
civile in quanto, non essendo di regola possibile riferire
il danno ad un bene determinato, fanno riferimento ad
una somma massima risarcibile in caso di danni subiti
da Terzi.
Premio
Il costo della copertura assicurativa dovuto dal
contraente agli assicuratori.
Professione
regolamentata
E' definita tale l’attività riservata per disposizione di
legge o non riservata, il cui esercizio è previsto solo a
seguito di iscrizione in ordini o collegi
subordinatamente al possesso di qualifiche
professionali o all'accertamento delle specifiche
professionalità.
RC Postuma
Estensione della garanzia per un periodo di tempo
determinato successivo alla scadenza della polizza
per errori e/o omissioni posti in essere durante il
periodo di assicurazione di cui non si è a in nessun
caso e nessun modo a conoscenza
RC
professionale
Polizza per la copertura assicurativa della
responsabilità civile dei liberi professionisti. L'RC
professionale copre i danni arrecati a terzi a seguito di
errori od omissioni nell’erogazione dei servizi
professionali nell’espletamento della propria attività
caratteristica. Esempio tipico è quello di errori compiuti
da medici o avvocati nella risoluzione dei problemi del
cliente..
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GLOSSARIO
È la responsabilità gravante sui professionisti (medici,
avvocati, notai, commercialisti, etc.) per la cattiva
esecuzione dei contratti d'opera che vengono instaurati
con la clientela nello svolgimento della professione. È
caratterizzata dal fatto che ha per oggetto una
responsabilità contrattuale.
Retroattività
Si intende il periodo di tempo compreso tra la data
indicata nell’apposita voce di polizza e la data di
decorrenza del periodo di assicurazione indicata in
polizza. Gli assicuratori riterranno valide le richieste di
risarcimento concernenti fatti o circostanze denunciati
per la prima volta dall’assicurato durante il periodo di
assicurazione od il “maggior termine per la notifica delle
richieste di risarcimento” (ovvero garanzia Postuma se
concessa) in conseguenza di atti illeciti perpetrati o che
si presuma siano stati perpetrati individualmente o
collettivamente entro detto periodo di retroattività.
Resta inteso che nessuna copertura assicurativa è
concessa agli assicurati per la propria attività svolta
anche precedentemente alla stipula della polizza presso
un'associazione professionale o uno Studio associato o
una società diversa dal contraente.
Qualora non indicato nulla nell’apposita voce di polizza,
il periodo di retroattività deve intendersi
illimitato, fatti salvi i limiti e precisazioni di cui sopra.
Risarcimento
Si intende la somma pagata a Terzi dall’impresa di
assicurazione nei limite del massimale assicurato in
polizza.
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GLOSSARIO
Scoperto
E’ la parte di danno non indennizzabile, espressa come
percentuale dell’ammontare del danno che rimane a
carico dell’assicurato per ciascuna perdita/sinistro. Gli
assicuratori pagheranno per ogni perdita/sinistro
indennizzabile a termini del contratto soltanto le somme
eccedenti l’importo calcolato applicando la percentuale
di scoperto.
Terzo
E’ qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica
diversa dall’assicurato o dai suoi dipendenti.
Il termine terzo esclude:
1. il coniuge (che non sia legalmente separato), i
genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda
con l’assicurato;
2. le imprese o società di cui l’assicurato sia titolare o
contitolare o di cui sia direttamente od
indirettamente azionista di maggioranza o
controllante come previsto dal codice civile italiano;
3. i collaboratori dell’assicurato nonché le persone che
sono con questi in rapporti di parentela come
previsto al precedente punto 1.
Tutela
giudiziaria
(Tutela
Legale)
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si
impegna a rimborsare all’assicurato le spese necessarie
per la tutela, giudiziale o stragiudiziale, dei diritti
dell’assicurato stesso nei confronti di un terzo.
Rientrano nelle spese rimborsabili, ad esempio: spese
consulenza legale; spese processuali. Questa copertura
ha una spiccata componente di “servizio”, in quanto
l’assicuratore non si limita a rimborsare l’assicurato ma
gli fornisce consulenza e assistenza in tutte le fasi della
vertenza.
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ASSICURAZIONE
RC PROFESSIONALE
Come fare la scelta giusta
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