LA STRUTTURA ISTITUZIONALE DELL`UE

Transcript

LA STRUTTURA ISTITUZIONALE DELL`UE
LA STRUTTURA ISTITUZIONALE
DELL’UE
• Istituzioni e organi
• Assenza di separazione rigida dei poteri (legislativo,
esecutivo, giudiziario)
• Quadro istituzionale unitario dell’UE (art. 13 TEU, prima
art. 3 TEU)
• Le istituzioni (art. 13 TEU): Parlamento europeo,
Consiglio europeo, Consiglio, Commissione, Corte di
giustizia, Corte dei conti, Banca centrale europea
• Altri organi: Comitato economico e sociale (art. 301
TFUE), Comitato delle Regioni (art. 305 TFUE), Banca
europea degli investimenti (art. 308 TFUE)
PRINCIPI ISTITUZIONALI
FONDAMENTALI
• Quadro istituzionale unitario dell’UE
• Il principio delle competenze enumerate o di attribuzione
(art. 5 TUE); competenze residuali: Stati membri (art.
4(1) TUE)
• Categorizzazione formale delle competenze: esclusive
(art. 3 TFUE), concorrenti (art. 4 TFUE), di sostegno(art.
6 TFUE)
• Il principio di leale collaborazione (art. 4(3) TUE): Stati
membri e istituzioni europee
• Il principio di sussidiarietà e proporzionalità (art. 5(3)(4)
TUE + Protocollo n. 2)
LE ISTITUZIONI POLITICHE: IL
PARLAMENTO EUROPEO E IL
CONSIGLIO
• Istituzioni politiche e di controllo
• Il Parlamento europeo: evoluzione della
composizione e funzione
• Dall’Assemblea parlamentare al Parlamento
europeo eletto (1976-1979)
• Mandato e composizione (art. 14 TUE, artt.
223-234 TFUE); assenza di una procedura
elettorale uniforme
• Ruolo dei partiti politici europei e nazionali (art.
224 TFUE)
• Il problema del deficit democratico
FUNZIONI DEL PARLAMENTO
EUROPEO
• Controllo politico e partecipazione al processo
normativo
• Controllo politico: informazione da altre
istituzioni UE, commissioni temporanee di
inchiesta (226 TFUE)
• Petizioni dei cittadini europei e Ombudsman (art.
227 TFUE)
• Controllo politico sulla Commissione: mozione di
censura (art. 234 TFUE)
• Legittimazione ad agire davanti la Corte di
giustizia (art. 263 TFUE): evoluzione
IL CONSIGLIO EUROPEO E IL
CONSIGLIO
•
•
•
•
•
•
•
•
Il Consiglio europeo (# Consiglio d’Europa): impulso politico + direzione
politica generale (art. 15 TUE)
Composizione: Capi di Stato di governo, Presidente dell’UE, Presidente
della Commissione + partecipazione dell’Alto Rappresentante PESC
Decisioni per consenso: natura politica
Consiglio: funzioni legislativa e di bilancio, proposizione politica e
coordinamento (art. 16 TUE)
Composizione: rappresentati dei governi degli Stati membri
Composizione variabile: il ruolo del COREPER (Comité des répresentants
permanents, art. 16 (6-8) TUE, art. 240 TFUE)
La Presidenza UE: riforma per garantire continuità (art. 15(5) TUE); #
Presidenza del Consiglio (art. 16(9) TUE, art. 236 TFUE): rotazione
semestrale
L’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza (art. 18 TUE): “doppio cappello” Consiglio/Commissione;
coerenza dell’azione esterna dell’UE
POTERI NORMATIVI DEL
CONSIGLIO
•
•
•
•
Funzioni: potere legislativo, coordinazione delle politiche
economiche degli Stati membri, delega di poteri attuativi alla
Commissione(art. 16 TUE)
Sistemi di voto: unanimità, maggioranza semplice, maggioranza
qualificata; complessità del sistema e equilibro interistituzionale
L’espansione del voto a maggioranza qualificata:
dall’intergovernamentalismo al sovranazionalismo; TUE Lisbona:
doppia maggioranza Stati membri(55%)/popolazione(65%) (art. 16
(3-5) TUE e art. 238(3) TFUE); ma v. Protocollo n. 9: dilazione
transitoria fino al 2017 e successivamente decisione del Consiglio
europeo)
Il Consiglio europeo: il motore politico dell’UE (art. 15 TUE)
IL DEFICIT DEMOCRATICO
DELL’UE
• Deficit democratico: significato – Democrazia e
legittimazione
• L’equilibrio di potere fra le istituzioni europee e gli Stati
membri
• L’equilibrio di potere fra le istituzioni europee: assenza di
separazione rigida dei poteri
• Il ruolo dei partiti politici nazionali e le opinioni pubbliche
nazionali
• Verso gli Stati Uniti di Europa o una Unione europea di
Stati? Il ruolo dei popoli europei; Art. 12 TUE (ruolo dei
Parlamenti nazionali; Protocollo sul ruolo dei parlamenti
nazionali (no. 1): informazione e controllo sulla
sussidiarità
LA COMMISSIONE
• Il motore dell’Unione europea: (art. 17 TUE, art.
244 TFUE)
• Funzioni: controllo dell’applicazione del diritto
UE (art. 17 TUE)
• Funzioni: promozione dell’interesse generale
dell’UE, applicazione del diritto UE, poteri
esecutivi, rappresentanza esterna dell’UE
• Monopolio del potere di iniziativa legislativa (+
eccezioni): art. 17(2) TUE
• Attuazione degli atti legislativi UE – delega del
Consiglio e del PE (art. 290 TFUE)
IL RUOLO DELLA
COMMISSIONE
• Composizione attuale: un membro per ciascuno Stato
membro (art. 213 TEC)
• Il futuro: n. di commissari inferiore al n. di Stati membri –
sistema di rotazione (art. 17(5) TUE e art. 244 TFUE):
2/3 degli Stati + equilibrio demografico e geografico: ma
v. Conclusioni del Consiglio europeo 18-19 giugno 2009
sull’Irlanda: mantenimento del vecchio sistema (un
Commissario per ogni Stato membro)
• Garanzia di indipendenza (art. 245 TFUE)
• Metodo decisionale: maggioranza semplice (art. 250
TFUE)
• Natura ibrida: poteri legislativi, esecutivi, quasi-giudiziari
(es. concorrenza)
LA COMMISSIONE COME
MOTORE DELL’UE
• Nomina della Commissione: il ruolo del Consiglio
europeo, del Consiglio e del Parlamento europeo (art. 17
(7) TUE)
• Il ruolo del Presidente della Commissione (art. 17 (6)
TUE)
• Controllo politico del Parlamento europeo: la mozione di
censura (art. 234 TFUE)
• Il raccordo fra la Commissione e il Consiglio e i livelli
nazionali: la funzione esecutiva e il sistema della
comitologia (art. 290 TFUE)
• La nuova gerarchia delle fonti del diritto: atti delegati e
poteri della Commissione (art. 290 TFUE)
LA FUNZIONE GIUDIZIARIA
•
•
•
•
•
•
Il ruolo della Corte di giustizia: interpretazione e applicazione del
diritto (art. 19 TUE)
La composizione della Corte di Giustizia: sezioni (3-5), grandi
sezioni (13) e seduta plenaria (art. 251 TFUE)
La competenza della Corte di giustizia: azioni dirette, rinvii
pregiudiziali, altri casi (art. 19(3) TUE)
La procedura: lo Statuto della Corte di giustizia (protocollo n. 3) e le
regole di procedura; le conclusioni dell’Avvocato generale
Il rapporto fra la Corte di Giustizia e il Tribunale: appello per
questioni di diritto (art. 256 TFUE)
Tribunali specializzati (art. 257 TFUE): competenza di primo grado
in ambiti specifici + appello su questioni di diritto al Tribunale
LA CORTE DI GIUSTIZIA
• La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado;
l’innovazione del Trattato di Nizza: camere giurisdizionali
(Tribunale della funzione pubblica europea); Trattato di
Lisbona – vecchia struttura, nuova terminologia: Corte di
giustizia,Tribunale, tribunali specializzati (art. 19 TEU)
• Composizione della Corte di giustizia: un giudice per
ogni Stato membro; requisiti (art. 19(2) TUE, art. 253
TFUE); # Tribunale (art. 254 TFUE): almeno un giudice
per ogni Stato membri
• Avvocati generali: otto + possibilità di aumento;
conclusioni motivate alla Corte (art. 252 TFUE)
• La giurisdizione del Tribunale (art. 256 TFUE): primo
grado + possibilità limitata di rinvii pregiudiziali
LE SFIDE DELL’ARCHITETTURA
GIUDIZIARIA EUROPEA
•
•
•
•
•
La crisi del sistema giudiziario: vittima del proprio successo? Il
problema del carico giudiziario legato all’approfondimento e
all’allargamento
Il ruolo del controllo giudiziario nei pilastri prima del Trattato di
Lisbona: limiti
La riforma nel Trattato di Lisbona: assenza di giurisdizione nella
PESC (art. 275 TFUE); giurisdizione piena nell’area di libertà,
sicurezza e giustizia tranne provvedimenti per il mantenimento
dell’ordine pubblico e sicurezza interna(art. 276 TFUE)
La riforma dell’architettura giudiziaria a partire dal Trattato di Nizza:
un sistema giurisdizionale multi-livello e una corte europea “quasicostituzionale”
Il sistema giudiziario europeo come sistema decentralizzato: il
rapporto fra le corti europee e nazionali
ALTRE ISTITUZIONI E
ORGANI
• La Corte dei conti (art. 285 TFUE): composizione e
funzioni
• Organi consultivi: il Comitato economico e sociale (art.
301 TFUE) e il Comitato delle Regioni (art. 305 TFUE)
• Le istituzioni dell’unione monetaria europeo: la Banca
centrale europea e il Sistema delle Banche centrali
europee (art. 282 TFUE)
• La Banca europea per gli investimenti (art. 308 TFUE):
prestiti e garanzie per il finanziamento di progetti UE
• Le agenzie UE: sistema complesso e differenziato