LA STRUTTURA ISTITUZIONALE DELL`UE
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LA STRUTTURA ISTITUZIONALE DELL`UE
LA STRUTTURA ISTITUZIONALE DELL’UE • Istituzioni e organi • Assenza di separazione rigida dei poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario) • Quadro istituzionale unitario dell’UE (art. 13 TEU, prima art. 3 TEU) • Le istituzioni (art. 13 TEU): Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio, Commissione, Corte di giustizia, Corte dei conti, Banca centrale europea • Altri organi: Comitato economico e sociale (art. 301 TFUE), Comitato delle Regioni (art. 305 TFUE), Banca europea degli investimenti (art. 308 TFUE) PRINCIPI ISTITUZIONALI FONDAMENTALI • Quadro istituzionale unitario dell’UE • Il principio delle competenze enumerate o di attribuzione (art. 5 TUE); competenze residuali: Stati membri (art. 4(1) TUE) • Categorizzazione formale delle competenze: esclusive (art. 3 TFUE), concorrenti (art. 4 TFUE), di sostegno(art. 6 TFUE) • Il principio di leale collaborazione (art. 4(3) TUE): Stati membri e istituzioni europee • Il principio di sussidiarietà e proporzionalità (art. 5(3)(4) TUE + Protocollo n. 2) LE ISTITUZIONI POLITICHE: IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO • Istituzioni politiche e di controllo • Il Parlamento europeo: evoluzione della composizione e funzione • Dall’Assemblea parlamentare al Parlamento europeo eletto (1976-1979) • Mandato e composizione (art. 14 TUE, artt. 223-234 TFUE); assenza di una procedura elettorale uniforme • Ruolo dei partiti politici europei e nazionali (art. 224 TFUE) • Il problema del deficit democratico FUNZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO • Controllo politico e partecipazione al processo normativo • Controllo politico: informazione da altre istituzioni UE, commissioni temporanee di inchiesta (226 TFUE) • Petizioni dei cittadini europei e Ombudsman (art. 227 TFUE) • Controllo politico sulla Commissione: mozione di censura (art. 234 TFUE) • Legittimazione ad agire davanti la Corte di giustizia (art. 263 TFUE): evoluzione IL CONSIGLIO EUROPEO E IL CONSIGLIO • • • • • • • • Il Consiglio europeo (# Consiglio d’Europa): impulso politico + direzione politica generale (art. 15 TUE) Composizione: Capi di Stato di governo, Presidente dell’UE, Presidente della Commissione + partecipazione dell’Alto Rappresentante PESC Decisioni per consenso: natura politica Consiglio: funzioni legislativa e di bilancio, proposizione politica e coordinamento (art. 16 TUE) Composizione: rappresentati dei governi degli Stati membri Composizione variabile: il ruolo del COREPER (Comité des répresentants permanents, art. 16 (6-8) TUE, art. 240 TFUE) La Presidenza UE: riforma per garantire continuità (art. 15(5) TUE); # Presidenza del Consiglio (art. 16(9) TUE, art. 236 TFUE): rotazione semestrale L’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (art. 18 TUE): “doppio cappello” Consiglio/Commissione; coerenza dell’azione esterna dell’UE POTERI NORMATIVI DEL CONSIGLIO • • • • Funzioni: potere legislativo, coordinazione delle politiche economiche degli Stati membri, delega di poteri attuativi alla Commissione(art. 16 TUE) Sistemi di voto: unanimità, maggioranza semplice, maggioranza qualificata; complessità del sistema e equilibro interistituzionale L’espansione del voto a maggioranza qualificata: dall’intergovernamentalismo al sovranazionalismo; TUE Lisbona: doppia maggioranza Stati membri(55%)/popolazione(65%) (art. 16 (3-5) TUE e art. 238(3) TFUE); ma v. Protocollo n. 9: dilazione transitoria fino al 2017 e successivamente decisione del Consiglio europeo) Il Consiglio europeo: il motore politico dell’UE (art. 15 TUE) IL DEFICIT DEMOCRATICO DELL’UE • Deficit democratico: significato – Democrazia e legittimazione • L’equilibrio di potere fra le istituzioni europee e gli Stati membri • L’equilibrio di potere fra le istituzioni europee: assenza di separazione rigida dei poteri • Il ruolo dei partiti politici nazionali e le opinioni pubbliche nazionali • Verso gli Stati Uniti di Europa o una Unione europea di Stati? Il ruolo dei popoli europei; Art. 12 TUE (ruolo dei Parlamenti nazionali; Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali (no. 1): informazione e controllo sulla sussidiarità LA COMMISSIONE • Il motore dell’Unione europea: (art. 17 TUE, art. 244 TFUE) • Funzioni: controllo dell’applicazione del diritto UE (art. 17 TUE) • Funzioni: promozione dell’interesse generale dell’UE, applicazione del diritto UE, poteri esecutivi, rappresentanza esterna dell’UE • Monopolio del potere di iniziativa legislativa (+ eccezioni): art. 17(2) TUE • Attuazione degli atti legislativi UE – delega del Consiglio e del PE (art. 290 TFUE) IL RUOLO DELLA COMMISSIONE • Composizione attuale: un membro per ciascuno Stato membro (art. 213 TEC) • Il futuro: n. di commissari inferiore al n. di Stati membri – sistema di rotazione (art. 17(5) TUE e art. 244 TFUE): 2/3 degli Stati + equilibrio demografico e geografico: ma v. Conclusioni del Consiglio europeo 18-19 giugno 2009 sull’Irlanda: mantenimento del vecchio sistema (un Commissario per ogni Stato membro) • Garanzia di indipendenza (art. 245 TFUE) • Metodo decisionale: maggioranza semplice (art. 250 TFUE) • Natura ibrida: poteri legislativi, esecutivi, quasi-giudiziari (es. concorrenza) LA COMMISSIONE COME MOTORE DELL’UE • Nomina della Commissione: il ruolo del Consiglio europeo, del Consiglio e del Parlamento europeo (art. 17 (7) TUE) • Il ruolo del Presidente della Commissione (art. 17 (6) TUE) • Controllo politico del Parlamento europeo: la mozione di censura (art. 234 TFUE) • Il raccordo fra la Commissione e il Consiglio e i livelli nazionali: la funzione esecutiva e il sistema della comitologia (art. 290 TFUE) • La nuova gerarchia delle fonti del diritto: atti delegati e poteri della Commissione (art. 290 TFUE) LA FUNZIONE GIUDIZIARIA • • • • • • Il ruolo della Corte di giustizia: interpretazione e applicazione del diritto (art. 19 TUE) La composizione della Corte di Giustizia: sezioni (3-5), grandi sezioni (13) e seduta plenaria (art. 251 TFUE) La competenza della Corte di giustizia: azioni dirette, rinvii pregiudiziali, altri casi (art. 19(3) TUE) La procedura: lo Statuto della Corte di giustizia (protocollo n. 3) e le regole di procedura; le conclusioni dell’Avvocato generale Il rapporto fra la Corte di Giustizia e il Tribunale: appello per questioni di diritto (art. 256 TFUE) Tribunali specializzati (art. 257 TFUE): competenza di primo grado in ambiti specifici + appello su questioni di diritto al Tribunale LA CORTE DI GIUSTIZIA • La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado; l’innovazione del Trattato di Nizza: camere giurisdizionali (Tribunale della funzione pubblica europea); Trattato di Lisbona – vecchia struttura, nuova terminologia: Corte di giustizia,Tribunale, tribunali specializzati (art. 19 TEU) • Composizione della Corte di giustizia: un giudice per ogni Stato membro; requisiti (art. 19(2) TUE, art. 253 TFUE); # Tribunale (art. 254 TFUE): almeno un giudice per ogni Stato membri • Avvocati generali: otto + possibilità di aumento; conclusioni motivate alla Corte (art. 252 TFUE) • La giurisdizione del Tribunale (art. 256 TFUE): primo grado + possibilità limitata di rinvii pregiudiziali LE SFIDE DELL’ARCHITETTURA GIUDIZIARIA EUROPEA • • • • • La crisi del sistema giudiziario: vittima del proprio successo? Il problema del carico giudiziario legato all’approfondimento e all’allargamento Il ruolo del controllo giudiziario nei pilastri prima del Trattato di Lisbona: limiti La riforma nel Trattato di Lisbona: assenza di giurisdizione nella PESC (art. 275 TFUE); giurisdizione piena nell’area di libertà, sicurezza e giustizia tranne provvedimenti per il mantenimento dell’ordine pubblico e sicurezza interna(art. 276 TFUE) La riforma dell’architettura giudiziaria a partire dal Trattato di Nizza: un sistema giurisdizionale multi-livello e una corte europea “quasicostituzionale” Il sistema giudiziario europeo come sistema decentralizzato: il rapporto fra le corti europee e nazionali ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI • La Corte dei conti (art. 285 TFUE): composizione e funzioni • Organi consultivi: il Comitato economico e sociale (art. 301 TFUE) e il Comitato delle Regioni (art. 305 TFUE) • Le istituzioni dell’unione monetaria europeo: la Banca centrale europea e il Sistema delle Banche centrali europee (art. 282 TFUE) • La Banca europea per gli investimenti (art. 308 TFUE): prestiti e garanzie per il finanziamento di progetti UE • Le agenzie UE: sistema complesso e differenziato