linee guida irregolarità 2007-2013 agosto 2011
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linee guida irregolarità 2007-2013 agosto 2011
REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana Palermo - agosto 2011 Presidenza della Regione Siciliana Dipartimento regionale della Programmazione PO FESR Sicilia 2007-2013: Linee guida per il TRATTAMENTO delle IRREGOLARITA’ 1 SOMMARIO PER RIFLETTERE..................................................................................................... 4 PRESENTAZIONE..................................................................................................... 4 LA NORMATIVA DI BASE......................................................................................... 5 LA LOTTA ALLE IRREGOLARITA’ .......................................................................... 9 LINEE DIRETTRICI.................................................................................................. 10 PRINCIPI GENERALI .............................................................................................. 13 Obblighi di comunicazione delle irregolarità alla Commissione Europea . 13 L’importanza del controllo compiuto dalle Amministrazioni....................... 13 GLI ATTORI ............................................................................................................. 13 Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)................................................ 14 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione delle frodi comunitarie ............................................................................................. 14 Guardia di Finanza - Il Protocollo d’Intesa .................................................... 15 Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento regionale della Programmazione ............................................................................................. 20 Centro di Responsabilità - l’Unità di Monitoraggio e Controllo .................. 20 LA COMUNICAZIONE ALL’OLAF DELLE IRREGOLARITÀ.................................. 21 Corretta comunicazione: concetti chiave...................................................... 21 I FLUSSI DELLA COMUNICAZIONE ...................................................................... 26 Soggetti coinvolti nel flusso interno: ............................................................ 26 Soggetti coinvolti nel flusso esterno:............................................................ 27 MODALITA’ OPERATIVE ........................................................................................ 27 2 Primo caso: L’irregolarità viene accertata dal Centro di Responsabilità nell’ambito dei controlli ex articolo 60 del regolamento n. 1083/2006 ....... 27 Secondo caso: L’irregolarità viene rilevata dalla Guardia di Finanza ........ 31 Terzo caso: L’irregolarità viene rilevata dall’AdA o dall’AdC ...................... 31 IL TRATTAMENTO DELLE IRREGOLARITÀ ......................................................... 31 LA SCHEDA OLAF – IL MODELLO........................................................................ 33 ISTRUZIONI GENERALI ......................................................................................... 36 Principali elementi della scheda .................................................................... 36 Istruzioni per la compilazione del modello da utilizzare in uno al manuale d’uso................................................................................................................. 38 LA REGISTRAZIONE DEL DEBITO........................................................................ 51 I RECUPERI............................................................................................................. 51 3 PER RIFLETTERE1 I dati delle frodi U.E. appaiono il diretto e logico risultato di sistemi giuridici ed organizzativi sostanzialmente diversi e, dunque, di un differente “atteggiamento” in termini di repressione del fenomeno. Non a caso, tale concetto risulta espresso dal Parlamento europeo che ha affermato, nell’ambito delle Risoluzioni sulla tutela degli interessi finanziari dell’U.E. e sulla lotta contro la frode del 6 maggio 2010 e del 6 aprile 2011 (rispettivamente, ai paragrafi 13 e 27), che un elevato numero di frodi accertate da un Paese costituisce sintomo di un’efficace azione di contrasto, con ciò invitando (rispettivamente, ai paragrafi 42 e 39), su input italiano, la Commissione europea e l’Ufficio europeo antifrode (OLAF), a considerare l’approccio “globale” e, ancor più, “sostanziale”, riservato da ciascuno Stato Membro, al fenomeno delle frodi; Anche la stessa Commissione europea, nel Rapporto al Parlamento europeo e al Consiglio per il 2009, ha così evidenziato in numerosi “passaggi”: “Il tasso di irregolarità varia considerevolmente tra gli Stati membri. Ciò può essere un’indicazione circa la differente effettività dei sistemi di controllo in essere…”; “Tassi elevati di sospetta frode non prefigurano necessariamente una maggiore attività lesiva degli interessi finanziari dell’UE in alcuni Stati. Essi, piuttosto, indicano che i sistemi antifrode in quei Paesi funzionano (sia in termini di capacità di scoperta delle frodi che di segnalazione) e sono in grado di assicurare ottimi risultati. D’altro canto, emergono Paesi che, in rapporto alle dimensioni ed al sostegno finanziario ricevuto, mostrano un bassissimo livello di frode tra cui, in particolare, Spagna e Francia. Ciò potrebbe indicare una minore capacità di rilevazione delle frodi o il fatto che una parte di esse non vengono dichiarate…”; “Potrebbe essere molto inappropriato pervenire a semplici conclusioni circa la distribuzione geografica delle frodi o l’efficienza dei sistemi che contribuiscono alla protezione degli interessi finanziari. La scoperta non può essere considerata come una evidenza empirica dei livelli di frode o irregolarità”; “Se bassi livelli di frode possono sembrare realistici in capo a piccoli Paesi, quali ad es. Malta o Cipro, lo sono molto meno in relazione a grandi Stati membri quali, in particolare, Francia e Spagna. In realtà, ciò potrebbe essere il risultato di una minore capacità di scoprire le frodi ovvero di una mancata comunicazione dei casi”. PRESENTAZIONE 1. Gli Stati membri sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi operativi in particolare mediante le seguenti misure: a) garantiscono che i sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi siano istituiti in conformità con gli articoli da 58 a 62 e funzionino in modo efficace; 1 Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Nucleo Repressione Frodi della Guardia di Finanza – Roma, 5 aprile 2011 4 b) prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull’andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari. Le suddette disposizioni di cui all’articolo 70 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, secondo le modalità attuative definite dal Regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006 sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso Regolamento unicamente ai programmi del periodo 2007-2013. Il presente documento – già elaborato e divulgato contestualmente al SI.GE.CO. – è stato rivisto a seguito dell’adozione del sistema elettronico di trasmissione delle informazioni IMS (Irregularities Management System) reso disponibile dalla Commissione Europea-OLAF e, nel fornire l’occasione per ribadire alcune questioni, si ponei seguenti obiettivi: a) agevolare l’utilizzo del citato sistema IMS; b) riproporre e, ove del caso, adeguare il flusso di comunicazione tra i diversi soggetti alla luce della nuove procedura informatizzata; c) attualizzare i concetti fondamentali inerenti agli argomenti trattati sia sulla base dell’esperienza acquisita nel frattempo che delle intervenute modifiche regolamentari e delle indicazioni fornite dai competenti Uffici nazionali e comunitari; d) ribadire le principali indicazioni per la compilazione della scheda OLAF. LA NORMATIVA DI BASE Il 20 settembre 2007 la Conferenza Unificata, ritenuta l’opportunità di definire, d’intesa, le modalità di comunicazione delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario alla Commissione Europea, ha stipulato un Accordo che in estrema sintesi stabilisce che il primo verbale di constatazione di una irregolarità redatto da un organismo diverso – ad es. GdF - dall'Amministrazione che gestisce i fondi, deve essere prima vagliato da quest’ultima e solo se questa lo "condivide" deve essere inviata la comunicazione alla Commissione. La circolare2 del 12 Ottobre 2007 “Modalita' di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarita' e frodi a danno del bilancio comunitario” (GU n. 240 del 15-10-2007) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base del suddetto Accordo, ha poi specificato quanto di seguito si riporta integralmente: <<Il sistema di comunicazione delle irregolarita' e del recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito dei finanziamenti comunitari e' disciplinato da diversi regolamenti della Commissione europea e del Consiglio, e precisamente: Regolamento (CE) n. 1681/1994 della Commissione, dell'11 luglio 1994, relativo alle irregolarita' e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonche' all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore, come modificato dal Regolamento (CE) n. 2035/2005 della Commissione, del 12 dicembre 2005; 2 Si riporta integralmente il testo 5 Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche; Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR; Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarita' e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonche' all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore, che ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio; Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca. La normativa comunitaria richiamata impone, in particolare, agli Stati membri di effettuare in via elettronica una comunicazione periodica alla Commissione europea di tutte le "irregolarita' che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario" (si v., ex plurimis, art. 3, Regolamento (CE) n. 1681/1994, art. 28, Regolamento (CE) n. 1828/2006 e art. 3, Regolamento (CE) n. 1848/2006), utilizzando appositi moduli contenenti l'indicazione di specifiche informazioni. Per l'Italia, allo stato, le predette comunicazioni sono inoltrate alla Commissione europea dal Ministero delle politiche agricole , alimentari e forestali e dall'Agenzia delle dogane per quanto riguarda le somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune, nonche' dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e dall'Agenzia delle dogane, rispettivamente per quello che concerne i fondi strutturali e le risorse proprie. In considerazione dell'alto numero di "soggetti" tra cui il Ministero dello sviluppo economico per il fondo europeo di sviluppo regionale e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il Fondo sociale europeo incaricati della trasmissione alle citate amministrazioni delle informazioni relative alle irregolarita' o frodi rilevate e della conseguente necessita' che siano adottati comportamenti uniformi, risulta necessario delineare esattamente il momento in cui sorge l'obbligo di comunicazione alla Commissione europea. In proposito, i regolamenti comunitari (art. 1-bis, Regolamento (CE) n. 1681/94; art. 27, Regolamento (CE) n. 1828/2006; art. 2, Regolamento (CE) n. 1848/2006) stabiliscono che tale momento debba essere collegato al primo verbale amministrativo o giudiziario, inteso come la prima valutazione scritta stilata da un'autorita' competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti o specifici, accerta l'esistenza di un'irregolarita', ferma restando la possibilita' di 6 rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario. La norma richiede quindi che sia compiuta un'attivita' di valutazione, all'esito della quale possa ritenersi accertata, ancorche' in modo non definitivo e comunque rivedibile, l'esistenza di una irregolarita'. Appare evidente che la trasmissione di informazioni, qualora effettuata in base a rilievi ancora non vagliati dalle rispettive autorita' competenti, potrebbe determinare l'inoltro alla Commissione europea di comunicazioni su presunte irregolarita', che si rivelino ad un successivo e piu' completo esame in tutto o in parte inesistenti, con indubitabile pregiudizio per lo Stato, a carico del quale rimarrebbe intanto iscritta la posizione debitoria. Prima di procedere alla comunicazione e' da ritenere pertanto indispensabile una valutazione dei fatti emersi e degli elementi rilevati nel corso dei controlli, che induca a ritenere accertata l'esistenza dell'irregolarita'. Tale valutazione non puo' che essere compiuta dagli organi decisionali preposti alle diverse provvidenze comunitarie, i quali, una volta ricevuto un atto o una segnalazione per un caso di sospetta irregolarita' o frode, verificheranno senza ritardo che gli elementi in esso indicati siano di consistenza tale da rendere prima facie fondata l'ipotesi della avvenuta violazione di una norma comunitaria o nazionale anche astrattamente idonea a provocare pregiudizio al bilancio comunitario. L'obbligo di comunicazione sorge solo se la citata valutazione confermi che i fatti dedotti integrano un caso di irregolarita' e se ricorrano i presupposti stabiliti dalla richiamata normativa. Nella predetta ipotesi gli organi decisionali sono tenuti a redigere l'apposito modulo e a disporre, senza ritardo, l'invio del medesimo alle amministrazioni e organi centrali competenti per l'inoltro alla Commissione europea. Gli organi decisionali provvederanno altresi', in presenza dei presupposti di legge, alla emanazione dei conseguenti atti (sospensione, revoca del finanziamento, recupero, ecc.) e alla adozione di ogni altra procedura diretta a rafforzare la tutela delle provvidenze comunitarie secondo le rispettive competenze. Ai fini di quanto evidenziato, gli organismi di controllo esterni alle amministrazioni responsabili degli specifici benefici comunitari sono tenuti a far pervenire tutti gli elementi di informazione necessari alla redazione del previsto "modulo", per i successivi adempimenti di competenza sopraccitati. Gli organi decisionali, a loro volta, sono tenuti a far conoscere agli organismi di controllo esterni, che hanno trasmesso l'atto o la segnalazione, l'esito delle decisioni assunte, per consentire il miglioramento qualitativo dell'attivita' di controllo e l'aggiornamento delle banche dati. La valutazione da parte degli organi decisionali dovra' essere conclusa nel piu' breve tempo possibile e la trasmissione del modulo dovra' avvenire in tempo utile per consentire il rispetto dei termini stabiliti dai regolamenti comunitari, cosi' da non pregiudicare in alcun modo la tempestivita' delle comunicazioni alla Commissione europea da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, del Ministero delle politiche agricole alimentari e 7 forestali e dell'Agenzia delle dogane. Inoltre, si segnala che, qualora le disposizioni nazionali prevedano il segreto istruttorio, la comunicazione delle informazioni e' sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorita' giudiziaria che procede (si v., tra gli altri, art. 3.3, Regolamento (CE) n. 1681/1994 e art. 28.5, Regolamento (CE) n. 1828/2006 e art. 3.4, Regolamento (CE) n. 1848/2006). Le amministrazioni e gli organi decisionali interessati sono tenuti all'applicazione dei criteri indicati nella presente circolare, che per i punti in contrasto annulla e sostituisce ogni precedente disposizione nella medesima materia.>> Tali principi sono stati ulteriormente rafforzati con la Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per la lotta contro le Frodi Comunitarie – n. 13 del 7 luglio 2008: “note esplicative alla Circolare interministeriale del 12 ottobre 2007, recante “Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario”, pubblicata in Gazz. Uff. n. 240 del 15 ottobre 2007” secondo cui: <<Non si presuppone, …., che si attui una valutazione consistente in un vero e proprio accertamento della sussistenza in tutti i suoi elementi della irregolarità o della frode, essendo a tal fine sufficiente che i fatti descritti nel verbale di prima constatazione o nell’atto corrispondano ad una fattispecie riconducibile alla violazione di norme comunitarie o nazionali, da cui sia derivato o possa derivare un pregiudizio al bilancio comunitario. La circostanza che la valutazione richiesta è in realtà un primo accertamento degli elementi esposti nel verbale di prima constatazione o nell’atto è confermata dal richiamo al dettato comunitario, secondo cui resta sempre ferma la possibilità di rivedere o revocare l’accertamento compiuto dagli Organi decisionali in relazione agli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario, nonché dall’affermazione che l’accertamento si deve considerare non definitivo e comunque rivedibile. >> 8 LA LOTTA ALLE IRREGOLARITA’ Per il puntuale rispetto dell’adempimento, tre sono le armi principali: 1) PREVENZIONE 2) INDIVIDUAZIONE 3) CORREZIONE Prevenzione da attuare attraverso: Trasparenza nei processi decisionali. Rafforzamento dei sistemi interni di controllo Regolare uso e diffusione di manuali di procedura e check-list. Analisi del rischio. Il bilancio UE sarà più o meno esposto a rischi di frode in funzione di: - un rischio inerente molto elevato dovuto alla molteplicità di organismi e sistemi, complessità delle regole e gran numero di operazioni; - effettività ed affidabilità dei sistemi di controllo interni degli Stati membri; - intensità e qualità dei controlli effettuati; - onestà ed integrità morale dei beneficiari e persone coinvolte nella gestione dei fondi. Individuazione da perseguire mediante: Adozione ed uso regolare di metodologie e strumenti specifici da utilizzare nei controlli; Maggiore frequenza nei controlli; Adeguata professionalità e numero di personale dedicato. Azioni di informazione per i servizi dislocati sul territorio Scambi periodici di informazioni Banca dati comunemente accessibile. Maggiore integrazione, rafforzamento e strategia comune con altre strutture competenti per la rilevazione di frodi/irregolarità. (Protocollo GdF). Stretti rapporti di collaborazione tra autorità centrali e autorità locali e tra le autorità di pagamento e certificazione e le autorità di comunicazione Riunioni periodiche di coordinamento a livello centrale Conoscenza delle principali tipologie di irregolarità rilevate nell’ambito della programmazione 2000-2006: 9 - Documenti di supporto falsificati - Azione non realizzata secondo le regole - Documentazione di supporto mancante o incompleta - Spesa non ammissibile Correzione da effettuare con: Monitoraggio costante dell’evolversi dei procedimenti e delle procedure afferenti le irregolarità Per le frodi sospette, incentivare l’utilizzo del principio del “doppio binario” tra procedimento penale ed amministrativo La ricerca di nuove forme ed iniziative per ridurre i tempi dei procedimenti di recupero. LINEE DIRETTRICI Allo scopo di migliorare e facilitare il rispetto degli obblighi di segnalazione da parte degli Stati membri, l’OLAF ha sviluppato un sistema informatico denominato I.M.S. (Irregularities Management Sistem), prima gestito a livello dello Stato Membro e di recente reso disponibile anche alle Regioni e, in genere, alle amministrazioni che gestiscono fondi comunitari Tale sistema, tramite apposito portale presente sulla rete INTERNET, è utilizzabile sia per il periodo di programmazione 2007-2013 che per i casi relativi alle programmazioni precedenti. Al fine di rispecchiare l’organizzazione decentrata che la gestione dei fondi strutturali spesso comporta, l’architettura informatica dell’I.M.S. consente l’accesso a diversi livelli organizzativi. Nel caso del PO FESR 2007-2013 sono stati previsti i seguenti ruoli: - il “creatore”:(Centri di Responsabilità): redige la comunicazione di irregolarità e la ”valida” per il successivo passaggio di competenza al sub-manager; - il “sub-manager” (Autorità di Gestione): verifica le comunicazioni, le “finalizza” e provvede all’inoltro verso il livello superiore; - il “manager” (Presidenza del Consiglio dei Ministri): verifica le comunicazioni e provvede all’inoltro verso la Commissione Europea-OLAF; - l’”osservatore” (Autorità di Audit, Autorità di Certificazione): espleta funzione esclusiva di lettura dei dati. Per quanto riguarda i “creatori”, dal punto di vista procedurale le principali indicazioni da tenere a mente sono le seguenti: 1) creare le schede immediatamente dopo l’accertamento dell’irregolarità – o aggiornarle tempestivamente a seguito di mutamenti nell’ambito della procedura posta in essere per la risoluzione dell’irregolarità stessa; 10 2) astenersi dall’invio, salvo esplicita richiesta della Commissione, delle comunicazioni relative ad irregolarità la cui quota comunitaria è inferiore ai 10.000 Euro; 3) inoltrare al Dipartimento regionale della Programmazione una nota contenente l’elenco delle schede OLAF create ex novo e/o degli aggiornamenti, inseriti avendo cura di mantenere ed archiviare presso la propria sede copia degli elaborati inviati. La già citata circolare del 12 Ottobre 2007 “Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario” (GU n. 240 del 15-10-2007) della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha specificato che la trasmissione di informazioni, qualora effettuata in base a rilievi ancora non vagliati dalle rispettive autorità competenti, potrebbe determinare l'inoltro alla Commissione Europea di comunicazioni su presunte irregolarità, che si rivelino, ad un successivo e più completo esame in tutto o in parte inesistenti. Tale valutazione non può che essere compiuta dagli organi decisionali preposti alle diverse provvidenze comunitarie, i quali, una volta ricevuto un atto o una segnalazione per un caso di sospetta irregolarità o frode, verificheranno senza ritardo che gli elementi in esso indicati siano di consistenza tale da rendere prima facie fondata l'ipotesi della avvenuta violazione di una norma comunitaria o nazionale anche astrattamente idonea a provocare pregiudizio al bilancio comunitario. Gli organismi di controllo esterni alle amministrazioni responsabili (Guardia di Finanza, Corte dei Conti, Organi di Polizia Giudiziaria, Ministero dell’Economia e Finanze - IGRUE -, ecc.) ed anche l’Autorità di Audit e l’Autorità di Certificazione, nel caso in cui dovessero rilevare presunte irregolarità/frodi nel corso delle verifiche di propria competenza sono tenuti a far pervenire tutti gli elementi di informazione necessari alla redazione del previsto "modulo" (scheda OLAF) per i successivi adempimenti di competenza sopraccitati. In particolare, la Guardia di Finanza (Protocollo d’Intesa) qualora, nel corso delle proprie indagini d’iniziativa dovesse rilevare un’irregolarità, non è più tenuta ad elaborare e trasmettere direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la prevista comunicazione OLAF, bensì a segnalare (fornendo tutte le informazioni necessarie) l’irregolarità al Centro di Responsabilità che gestisce i fondi il quale – effettuati i necessari approfondimenti ed acquisiti ulteriori elementi dai propri fascicoli – è tenuto esso stesso ad effettuare la necessaria comunicazione OLAF. Una volta effettuate le valutazioni di competenza e definiti i provvedimenti conseguenti, i Centri di Responsabilità sono, infine, tenuti a far conoscere agli organismi di controllo esterni gli esiti delle decisioni assunte. Per agevolare tale feedback, il Nucleo repressione frodi della GdF presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha diffuso con nota prot. 4875 del 18 luglio 2011 un apposito format di comunicazione che di seguito si ripropone. 11 12 PRINCIPI GENERALI Obblighi di comunicazione delle irregolarità alla Commissione Europea L’art. 280 del Trattato dell’Unione Europea recita “gli stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari della Comunità e […] organizzano assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti. Il Consiglio adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità”. In forza del dettato di quest’articolo gli Stati membri sono tenuti ad attuare misure idonee a garantire non solo la prevenzione di comportamenti che possono ledere l’interesse economico dell’Unione, ma anche ad organizzare controlli successivi sulla regolarità delle richieste di finanziamento che pervengono all’Unione Europea. Questa attività dà attuazione concreta al principio di “leale e mutua collaborazione” sancito dall’art. 10 del Trattato. L’importanza del controllo compiuto dalle Amministrazioni Le Amministrazioni devono approntare un sistema di controllo interno efficace ed efficiente che garantisca il controllo di conformità del procedimento rispetto alla legge e ai regolamenti. In sostanza, si chiede a tutti gli operatori nel settore delle attività finanziate e sponsorizzate dell’UE di gestire in modo consapevole i rischi connessi alla stessa attività di finanziamento e di garantirne dunque soprattutto la trasparenza. GLI ATTORI Commissione Europea, Ufficio europeo per la Lotta Antifrode (OLAF); Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche comunitarie nella veste di referente nazionale nei confronti dell’OLAF; la Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento regionale della Programmazione, Area Controlli, Legalità e Sicurezza (AdG) per quanto riguarda il coordinamento, l’indirizzo e l’inoltro verso il livello superiore delle comunicazioni create o aggiornate nel trimestre dai CdR; la Guardia di Finanza (GdF) per quanto riguarda la rilevazione di irregolarità nell’ambito del Protocollo d’Intesa stipulato con la Regione Siciliana e la segnalazione al CdR prevista dalla circolare della PCM del 12 ottobre 2007; l’Autorità di Audit (AdA) per quanto riguarda la rilevazione delle irregolarità e la segnalazione al CdR prevista dalla circolare della PCM del 12 ottobre 2007; 13 l’Autorità di Certificazione (AdC) quale soggetto interessato e potenziale rilevatore di irregolarità; i Centri di Responsabilità (il Dirigente generale per il tramite di UCO ed UMC) per quanto riguarda la rilevazione e l’accertamento dell’irregolarità e la creazione o l’aggiornamento della comunicazione prevista dall’articolo 28 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 Altri Soggetti o fonti. Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) L’Ufficio europeo per la lotta antifrode “esercita le competenze della Commissione in materia di indagini amministrative esterne al fine di intensificare la lotta contro la frode, la corruzione e qualsivoglia attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità, nonché ai fini della lotta contro le frodi inerenti a qualsiasi fatto o atto compiuto in violazione di disposizioni comunitarie” (Decisione della Commissione, 28 aprile 1999). In particolare, le indagini amministrative dell’Ufficio si articolano su due fronti: a) lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità; b) ricerca di fatti gravi connessi con l’esercizio di attività professionali che possano costituire un inadempimento agli obblighi dei funzionari e agenti delle Comunità, perseguibile in sede disciplinare o penale o un inadempimento agli obblighi analoghi dei membri delle Istituzioni e degli Organi, dei dirigenti degli organismi o del personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi cui non si applica lo statuto (ovvero non interni a istituzioni comunitarie). La competenza in materia di indagini amministrative dell’OLAF non pregiudica in alcun modo la competenza degli Stati membri in materia penale. Infatti, la collaborazione richiesta agli Stati non determina un passaggio di sovranità in merito a determinate materie, ma solo un ulteriore elemento di controllo. Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché gli stati membri, sono tenuti alla trasmissione senza indugio di ogni documento in loro possesso attinente ad attività illecite oggetto di indagine dell’Ufficio. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione delle frodi comunitarie Il Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione delle frodi comunitarie opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie. Il Nucleo: • svolge, attraverso la Segreteria tecnica, funzioni di supporto al Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie e a tale scopo compie tutte le attività 14 necessarie all’esercizio delle funzioni di indirizzo e consultive assegnate al Comitato dall’art. 3 del D.P.R. n. 91/2007; • provvede all’inoltro all’OLAF delle comunicazioni relative alle irregolarità e alle frodi in materia di fondi strutturali accertate dalle diverse Amministrazioni nazionali, in aderenza agli obblighi previsti dal Reg.(CE) 1681/94 e successive modifiche e dal Reg.(CE) 1828/06 al fine di consentire i successivi aggiornamenti e le rilevazioni necessarie a soddisfare le richieste dello stesso OLAF e della Corte dei Conti per l’elaborazione delle Relazioni annuali sull’utilizzo dei fondi strutturali • predispone, su richiesta della Commissione Europea, la relazione sullo stato di attuazione dell’art. 280 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, attraverso la quale vengono riferite notizie relative alla situazione degli illeciti in materia di gestioni di fondi comunitari, all’eventuale evoluzione normativa interna nel settore, all’organizzazione delle strutture preposte ai controlli specifici. A tale fine vengono elaborate le risposte fornite da tutte Amministrazioni interessate preventivamente attivate in tal senso; • effettua il riscontro delle dichiarazioni degli “importi in attesa di recupero” redatte ai sensi dell’art.8 del Reg.(CE) 438/01, pervenute dalle singole Autorità di gestione e pagamento nazionali, con i dati contenuti nelle corrispondenti comunicazioni relative alle irregolarità accertate e comunicate alla Commissione Europea; • partecipa ai follow-up della Commissione Europea presso le amministrazioni nazionali, nonché ai convegni e seminari organizzati dalle diverse Amministrazioni nel comparto delle frodi comunitarie. Il Comandante del Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione delle frodi comunitarie è componente in Italia, del Comitato per lotta contro le frodi comunitarie, e ricopre, in Europa, l'incarico di membro permanente del Comitato consultivo lotta antifrode (COCOLAF), istituito presso la Commissione. Guardia di Finanza - Il Protocollo d’Intesa Il 27 febbraio 2008 è stato siglato, ai fini del coordinamento dei controlli e dello scambio d’informazioni in materia di finanziamenti dei fondi strutturali comunitari, un nuovo3: <<PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE SICILIANA ED IL COMANDO REGIONALE SICILIA DELLA GUARDIA DI FINANZA AI FINI DEL COORDINAMENTO DEI CONTROLLI E DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA DI FINANZIAMENTI DEI FONDI STRUTTURALI COMUNITARI Al fine di migliorare l’efficacia complessiva dei controlli in materia di finanziamenti delle politiche strutturali e di coesione dell’Unione Europea, agevolando il recupero delle somme per qualsiasi motivo indebitamente incassate da soggetti richiedenti nell’ambito di programmi cofinanziati, nonché di assolvere l’obbligo in capo ad ogni Stato membro dell’Unione d’immediata comunicazione alla Commissione delle 3 Si riporta integralmente il testo 15 irregolarità accertate (Regolamento CE N. 1681/94) e di favorire ogni opportuna sinergia nell’espletamento delle attività di controllo di rispettiva competenza, la Regione Siciliana - rappresentata dall’Onorevole Vice Presidente Dr. Leanza Nicola e la Guardia di Finanza - Comando Regionale Sicilia - rappresentata dal Comandante – Generale di Corpo d’Armata Marcello Gentili, Visto il Regolamento (CE) n. 1681/94 dell’11 luglio 1994 relativo alle irregolarità ed al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all’organizzazione di un sistema d’informazione in questo settore; Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo; Visto il Regolamento (EURATOM/CE) n. 2988/95 del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità; Visto il Regolamento (EURATOM/CE) n. 2185/96 dell’11 novembre 1996 relativo ai controlli ed alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità; Visto il Regolamento (CE) n. 438/2001 del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi Strutturali nei periodi di programmazione 2000/2006 e 2007/2013; Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee, che attribuisce, per la tutela degli interessi finanziari comunitari, alla Guardia di Finanza poteri di indagine per l’accertamento e la repressione delle violazioni in danno dell’Unione Europea e di quelle lesive del bilancio nazionale connesse alle prime; Visto il Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che attribuisce alla Guardia di Finanza funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela anche del bilancio dell’Unione Europea; Vista la Direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Vista la Circolare del 12 ottobre 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che stabilisce le modalità di comunicazione alla Commissione Europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario (GU n. 240 del 15/10/ 2007); Considerati, in particolare, gli artt. 2, paragrafo 1, e 8, paragrafo 2, del Regolamento (EURATOM/CE) n. 2988/95 del 18 dicembre 1995, che dispongono che i controlli 16 devono avere carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo e debbono essere adeguati alle specificità di ciascun settore, tenendo conto delle prassi e delle strutture esistenti negli Stati membri; Tenuto conto della ristrutturazione dei Nuclei di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza e delle rinovellate competenze operative, CONVENGONO QUANTO SEGUE Art. 1 Il presente protocollo d’intesa regola le attività di collaborazione tra la Guardia di Finanza e la Regione Siciliana, nel rispetto delle autonome competenze istituzionali assegnate dall’ordinamento vigente, al fine di migliorare l’efficacia complessiva dei controlli in materia di finanziamenti delle politiche strutturali e di coesione dell’Unione Europea. Art. 2 La Regione Siciliana s’impegna a fornire alla Guardia di Finanza – Comando Regionale Sicilia – annualmente, con riferimento alle erogazioni disposte nel corso dell’annualità precedente, la banca-dati dei percettori dei cofinanziamenti comunitari, ricavata dal Sistema di monitoraggio, ripartita per Province, unitamente alla relativa normativa di riferimento per i periodi di programmazione 2000/2006 e 2007/2013, comprensiva di leggi regionali, decreti assessoriali e circolari applicative. La Guardia di Finanza si impegna a sua volta a divulgare ai vari Comandi Provinciali interessati le informazioni acquisite dalla Regione al fine di evitare duplicazioni delle richieste ed appesantimenti nell’attività dell’Amministrazione Regionale. La Regione Siciliana s’impegna, su richiesta del Comando Regionale o Provinciale interessato, a trasmettere l‘elenco riportante, su base regionale o provinciale, i beneficiari dei cofinanziamenti soggetti ai controlli previsti a seguito del campionamento effettuato ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento (CE), n. 438/2001 dall’Ufficio Speciale per i controlli di secondo livello. Art. 3 La Regione Siciliana provvede sistematicamente a segnalare i fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie, rilevate a causa o nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, al competente Comando Provinciale della Guardia di Finanza, fornendo l’eventuale documentazione atta a comprovare tali fatti, ai sensi dell’art. 36, ultimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 2 ultimo comma, del Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68. La Regione Siciliana, inoltre, s’impegna a trasmettere anche al competente Comando Provinciale della Guardia di Finanza la comunicazione prevista dai regolamenti comunitari in caso di irregolarità rilevate nel corso delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, ove sono comprese le generalità delle persone fisiche e giuridiche coinvolte, ed il successivo aggiornamento previsto dai regolamenti stessi. Art. 4 La Guardia di Finanza, a cura del Comando Provinciale interessato, per evitare la sovrapposizione di controlli presso gli stessi soggetti, s’impegna a comunicare 17 tempestivamente l’avvio di accessi, ispezioni e verifiche nei confronti di soggetti beneficiari di cofinanziamenti gestiti dalla Regione Siciliana, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nonché a ridurre al minimo possibile la turbativa che l’azione ispettiva determina all’esercizio dell’attività svolta dal soggetto verificato. La Guardia di Finanza, a cura del Comando Provinciale, nel caso in cui si rilevino fattispecie penalmente rilevanti d’interesse ai fini del presente protocollo, s’impegna - previo nulla osta dell’Autorità Giudiziaria - a darne segnalazione alla Regione Siciliana, indicando anche le disposizioni violate, la natura e l’entità della spesa, il momento o il periodo in cui è stata commessa l’irregolarità, le modalità di esecuzione dell’infrazione, le possibilità di recupero, la data in cui è stata accertata la violazione, l’identità delle persone fisiche e giuridiche implicate, ai fini dell’avvio delle procedure di recupero dei finanziamenti indebitamente erogati. La Regione Siciliana si impegna, a sua volta, a trasmettere anche al Comando Provinciale interessato la comunicazione prevista dai regolamenti comunitari in caso di irregolarità ed i successivi aggiornamenti previsti dai regolamenti stessi. La Guardia di Finanza, a cura del Comando Provinciale, qualora Reparti dipendenti accertino violazioni di natura amministrativa, d’interesse ai fini del presente Protocollo, s’impegna a darne segnalazione alla Regione Siciliana, indicando anche le disposizioni violate, la natura e l’entità della spesa, il momento o il periodo in cui è stata commessa l’irregolarità, le modalità di esecuzione dell’infrazione, le possibilità di recupero, la data in cui è stata accertata la violazione, l’identità delle persone fisiche e giuridiche implicate. La Regione Siciliana si impegna, a sua volta – effettuati i necessari approfondimenti di competenza – a trasmettere anche al Comando Provinciale interessato la comunicazione prevista dai regolamenti comunitari in caso di irregolarità ed i successivi aggiornamenti. Art. 5 Le parti si impegnano, nel rispetto delle reciproche attribuzioni, ad intrattenere un rapporto paritario, di puntuale e fattiva collaborazione e tale da evitare duplicazioni ed appesantimenti nell’attività di controllo. In particolare, la Regione Siciliana può segnalare alla Guardia di Finanza di sviluppare gli accertamenti e le investigazioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell’Unione Europea, nei casi in cui dai controlli finanziari emergano profili indicativi e qualificati di fenomeni aventi possibile rilevanza penale, fornendo sollecitamente, nel caso di avvio delle attività ispettive, i dati, le notizie e le documentazioni richieste. Art. 6 la Guardia di Finanza e la Regione Siciliana sviluppano utili iniziative volte a favorire lo scambio di esperienze maturate nei vari settori dei fondi strutturali, da parte del personale rispettivamente impiegato nell’attività ispettiva. Art. 7 Nell’ambito della cooperazione prevista dal presente “Protocollo”, la Regione Siciliana, di intesa con il Comando Regionale, si impegna a sviluppare ogni utile e concreta iniziativa per l’assistenza e la protezione sociale degli appartenenti al 18 Corpo della Guardia di Finanza, per i loro familiari nonché per le strutture occupate dai Reparti del Corpo. Art. 8 Per la Guardia di Finanza il referente istituzionale è da individuare nel Comandante Regionale. Con riferimento alla programmazione 2000-2006 e precedenti, per la Regione Siciliana i referenti istituzionali sono da individuare nei Dirigenti generali del Dipartimento della Programmazione e dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea. Con riferimento alla programmazione 2007-2013, per la Regione Siciliana i referenti istituzionali sono da individuare nel Dirigente generale dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea, nonché: - per quanto riguarda il PO FESR, nel Dirigente generale del Dipartimento Programmazione; - per quanto riguarda il PO FSE, nel Dirigente generale del Dipartimento Formazione Professionale. Per la Guardia di Finanza il referente operativo viene individuato nel Comandante Provinciale interessato. Con riferimento alla programmazione 2000-2006 e precedenti, per la Regione Siciliana i referenti operativi vengono individuati nella Segreteria dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea e nell’ambito dell’Area Controlli, Legalità e Sicurezza del Dipartimento regionale della Programmazione che coordinerà altresì i rapporti della Guardia di Finanza con gli altri rami dell’Amministrazione regionale. Con riferimento alla programmazione 2007-2013, per la Regione Siciliana i referenti operativi vengono individuati nella Segreteria dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea nonché: - nell’ambito dell’Area Controlli, Legalità e Sicurezza del Dipartimento regionale della Programmazione per quanto riguarda il PO FESR; - nell’ambito del Servizio Contenzioso del Dipartimento Formazione Professionale per quanto concerne il PO FSE. Art. 9 La risoluzione di eventuali criticità scaturenti dall’applicazione del presente protocollo, la verifica della funzionalità e l’esame di eventuali proposte modificative od integrative dello stesso, è demandata al Comitato per l’attuazione del Protocollo d’Intesa, istituito con il D.P.Reg. n. 200/SVII DPR del 28 novembre 2002, della Regione Siciliana. Alle riunioni, convocate da ciascuna delle parti, partecipano, oltre ai membri permanenti, previsti, anche i Dirigenti e/o Funzionari della Regione, nonché il Comandante Provinciale e del Reparto interessati. Gli argomenti trattati e le decisioni adottate saranno sommariamente annotati in apposito verbale che sarà trasmesso ai referenti Istituzionali.>> 19 Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento regionale della Programmazione Il Dipartimento regionale della Programmazione (nella propria funzione di rappresentante dell’Autorità di Gestione) è il canale di comunicazione tra l’insieme dei Centri di Responsabilità del PO FESR 2007-2013 ed i Soggetti coinvolti nel flusso esterno. Nell’ambito dei compiti di coordinamento provvede a fornire ai Centri di Responsabilità le necessarie indicazioni e a divulgare i documenti d’interesse sulla materia in questione. In qualità di sub-manager del Fondo verifica la corretta compilazione delle schede. In caso negativo provvede a richiedere le necessarie correzioni. Ne effettua, infine, la “finalizzazione” su IMS per il successivo inoltro all’OLAF da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Acquisisce ufficialmente gli elenchi delle nuove schede OLAF e/o degli aggiornamenti caricati dal Centro di Responsabilità competente su IMS nel corso del trimestre. Con nota a firma del Dirigente generale li trasmette formalmente - volta per volta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Guardia di Finanza (Comando regionale e Comando provinciale interessato), all’AdA ed all’AdC. Centro di Responsabilità - l’Unità di Monitoraggio e Controllo Il Regolamento (CE) n. 1083/2006, all’art. 70, lett. b), attribuisce agli Stati membri la responsabilità di prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati. La responsabilità della procedura di gestione delle irregolarità spetta, quindi, all’Autorità di Gestione (Centro di Responsabilità) in quanto soggetto deputato alla raccolta dei dati riferiti alle verifiche e ai relativi esiti ai sensi dell’art. 60, lett. c) del Regolamento (CE) 1083/2006 ma soprattutto nella qualità di esclusivo responsabile per ciò che riguarda la gestione ed il controllo delle operazioni che ricadono sotto la propria competenza. La procedura di gestione delle irregolarità appare complessa e articolata e richiede, quindi, l’individuazione di precise responsabilità e compiti all’interno del Centro di Responsabilità. Da ciò deriva la necessità di prevedere soprattutto per quanto riguarda l’Unità di Monitoraggio e Controllo un adeguato numero di risorse umane da impegnare nei controlli di primo livello ed eventuale rilevazione di irregolarità, nella raccolta dei dati necessari alla gestione delle irregolarità stesse nonché nella registrazione sul sistema informativo gestionale CARONTE e su IMS di tutte le relative informazioni inerenti alle operazioni di competenza del Centro di Responsabilità stesso. 20 LA COMUNICAZIONE ALL’OLAF DELLE IRREGOLARITÀ Nell’ottica della collaborazione amministrativa e della garanzia della legalità, gli Stati Membri sono chiamati a denunciare all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) le eventuali irregolarità riscontrate nel procedimento di richiesta, attuazione e rendicontazione dei finanziamenti ottenuti. Al fine di un coordinamento e di un monitoraggio efficiente è indispensabile che le comunicazioni che poi devono essere vagliate dalla Commissione siano omogenee e valide. La responsabilizzazione delle Amministrazioni e la corretta comunicazione con le Autorità comunitarie passano per l’uso consapevole delle modalità di comunicazione che si hanno a disposizione, ovvero per la difesa di quella qualità ed omogeneità delle informazioni che devono essere assunte come valore nell’espletamento dei compiti di controllo. Per questo motivo è indispensabile che l’accesso alle modalità pratiche di comunicazione ed al tipo di dati che deve essere comunicato sia chiaro. Corretta comunicazione: concetti chiave Alla base di una corretta comunicazione con le autorità nazionali e comunitarie vi è l’acquisizione dell’assoluta padronanza di alcuni concetti chiave che, seppur già riportati nei documenti già prodotti sull’argomento dal Dipartimento regionale della Programmazione, ad ogni buon fine si ripropongono alla luce di quanto riportato nel Regolamento (CE) n. 1828/2006 in relazione alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all’organizzazione di un sistema d’informazione in questo settore. Che cosa si intende per irregolarità? L’articolo 2, comma 7 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 così definsce il concetto di irregolarità “qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee mediante l’imputazione di spese indebite al bilancio generale” Costituiscono irregolarità tutti i comportamenti materiali posti in essere dall’operatore economico anche non intenzionali che arrecano o potrebbero arrecare un danno agli interessi comunitari. La violazione di quali norme costituisce irregolarità? È irregolarità la violazione di una norma comunitaria, ma costituisce irregolarità anche la violazione di una norma nazionale che sia necessaria affinché la norma comunitaria possa dispiegare la sua piena efficacia. Tali norme vanno a loro volta assimilate alle norme comunitarie che tutelano direttamente gli interessi finanziari della Comunità. L’interesse protetto dal sistema di rilevazione delle irregolarità è l’integrità finanziaria dell’Unione Europea: le azioni (od omissioni) integranti i comportamenti sanzionati da norme di natura penale che nel nostro ordinamento interno mirano a tutelare la 21 regolarità amministrativa, la corretta tenuta delle scritture contabili, il rispetto dei principi di legge in materia di gestione del bilancio, gli interessi economici dello Stato e a sanzionare comportamenti fraudolenti volti ad ottenere ingiusti vantaggi (nel caso concreto economici) costituiscono irregolarità. Che cos’è un operatore economico? Per operatore economico4 s’intende ogni persona fisica o giuridica o qualsiasi altro soggetto che partecipi alla realizzazione di un intervento dei Fondi, ad eccezione degli Stati membri nell’esercizio delle loro prerogative di diritto. Può essere ritenuto “operatore economico” anche un Ente pubblico se la sua azione non è riconducibile all’esercizio di pubblici poteri. In sostanza, ciò che è rilevante non è la qualifica formale dell’operatore come pubblico o privato ma che nel concreto l’operatore svolga un’attività nell’esercizio di pubblici poteri o di potestà privatistiche. Infatti, il soggetto “pubblico” (es. un Comune) quando non opera nel concreto esercizio di prerogative pubbliche è del tutto equiparato ai nostri fini ad un soggetto privato. Quando sorge l’obbligo di comunicazione? È fatto obbligo agli stati membri di comunicare alla Commissione Europea i casi di irregolarità che hanno formato oggetto di un “primo verbale amministrativo o giudiziario”. Per primo verbale “amministrativo o giudiziario” si intende5 <<una prima valutazione scritta stilata da un’autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l’esistenza di una irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario>>. Si intende per “valutazione”, secondo quanto disposto dalla Delibera n. 13 del 07/07/20086 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato per la lotta contro le Frodi Comunitarie, un’attività svolta dagli “organi decisionali preposti alle provvidenze comunitarie” – CdR - finalizzate a verificare che gli elementi individuati nel primo verbale di accertamento corrispondano ad una fattispecie riconducibile alla violazione di una norma comunitaria/nazionale e siano di consistenza tale da ritenere fondata l’ipotesi di violazione di una norma comunitaria/nazionale tesa a provocare pregiudizio al bilancio comunitario. Perché sorga l’obbligo di comunicazione delle irregolarità non è indispensabile che si sia giunti all’accertamento delle eventuali responsabilità o che si sia concluso un qualsiasi procedimento interno o giudiziario. La segnalazione dell’irregolarità è indipendente dalla valutazione del comportamento concreto formulata dall’autorità amministrativa o giudiziaria. 4 Articolo 27, paragrafo a) del Regolamento (CE) n. 1828/2006 Art. 27, paragrafo b) del regolamento (CE) n. 1828/2006 6 Note esplicative alla Circolare interministeriale del 12 Ottobre 2007, recante “Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario”, pubblicata in Gazz. Uff. n. 240 del 15 ottobre 2007. 5 22 Esempio: la Procura della Repubblica riceve una denuncia di un privato cittadino sull’ottenimento di un finanziamento da parte di un certo soggetto in misura superiore a quanto dovuto, grazie alla presentazione di documenti giustificativi falsi. A seguito di indagini, la Procura, esaminata la documentazione contabile prodotta rileva che il riconoscimento di un’erogazione superiore al dovuto non è stata determinata dalla presentazione di documenti falsi ma di attestazioni scorrette, senza che però vi fosse l’intenzione di frodare l’Ente pubblico erogatore. Pertanto dal punto di vista penale il fatto non costituisce reato, perché manca l’elemento soggettivo (vedi lett. l). Questo però non elimina la sussistenza dell’irregolarità ovvero la possibilità per l’Amministrazione di prendere determinazioni in merito alla violazione riscontrata. O ancora: l’Amministrazione scopre che una società beneficiaria ha reso delle dichiarazioni false (per esempio sul numero dei partecipanti al corso di formazione) al fine di ottenere un finanziamento più cospicuo. A seguito di tale rilievo decide dunque di procedere al recupero delle somme indebitamente percepite, ma nell’esperire tale tentativo si rende conto che la società finanziata è, nel frattempo, fallita e non vi è massa attiva su cui rivalersi. Decide quindi di abbandonare la procedura. La scelta dell’amministrazione non inficia la natura irregolare del comportamento tenuto dal soggetto agente, ciò comporta che l’obbligo di comunicazione alla Commissione non è venuto meno. Infatti, oltre all’effettivo recupero di quanto indebitamente erogato, è fondamentale per la Commissione venire a conoscenza della irregolarità in sé; ciò non solo a fini statistici ma anche per apprestare, in futuro, misure preventive che impediscano, per quanto possibile, il verificarsi di analogo evento. Si ricorda, inoltre, che l’articolo 30, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, recentemente modificato dal Regolamento (CE) n. 846/2009, prevede la 7 comunicazione degli importi che si ritengono non possano essere recuperati tramite il sistema IMS. Tale sistema di comunicazione, posto in essere dalla normativa comunitaria, è finalizzato a permettere un rapido intervento della Commissione – anche con il recupero delle somme dal bilancio comunitario - e degli eventuali altri Stati interessati. Quali irregolarità vanno comunicate? Ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 l’obbligo di comunicazione dell’irregolarità scatta solo laddove quest’ultima superi la soglia dei 10.000 Euro (di sola quota comunitaria) di danno arrecato alle casse comunitarie; per le cifre inferiori la Commissione ne deve fare esplicita richiesta. L’obbligo di comunicazione per le irregolarità per somme superiori ai 4.000 Euro, comunque, continua ad applicarsi ai casi già notificati fino al primo trimestre 2006. 7 La Commissione può, se del caso, richiedere, entro un anno dalla presentazione della comunicazione, le informazioni inerenti ciascun caso segnalato al fine di verificare l’impegno posto dall’Amministrazione nell’attivazione delle misure più appropriate per il recupero degli importi. 23 Ai fini della valutazione dell’irregolarità, non va considerata solo l’incidenza effettiva dell’irregolarità ma anche quella eventuale, ovvero se l’irregolarità non fosse stata scoperta. Inoltre, particolare cura deve essere posta nei controlli laddove si rilevi che più operazioni frazionate, ma riconducibili al medesimo progetto, comportino il superamento della soglia di rilevanza: in questo caso infatti l’irregolarità potrebbe essere stata preordinata ed organizzata in modo tale da non cadere nelle maglie del controllo, sebbene il danno agli interessi comunitari sia comunque perpetrato. Si rammenta che la nozione di “irregolarità” si configura a prescindere dal dolo o dalla colpa (dalla grave alla eventuale) rendendo potenzialmente ampia la gamma dei comportamenti passibili di essere resi oggetto di segnalazione. E’, infatti, sufficiente la ricaduta negativa sul bilancio comunitario. Le condotte “irregolari” possono, quindi, essere varie e ancor più varie, di conseguenza, le valutazioni in ordine all’inoltro delle comunicazioni all’OLAF. Ad esempio, se a seguito della rinuncia del beneficiario le somme erogate "saranno" rese/ recuperate non si puo' configurare neppure in via potenziale una irregolarità. Naturalmente, questo vale fino a effettivamente onorato dal beneficiario. quando l'impegno a rimborsare venga Se tale restituzione non avvenisse, allora si riscontrerebbe uno sviluppo patologico di un rapporto che, fino a quel momento, e' rimasto nelle plausibili opzioni della normalita' e che, di per se', non e' neppure potenzialmente idoneo ad arrecare danno al bilancio comunitario (o regionale/nazionale, si può aggiungere). Aspetto pure da non tralasciare, e comunque connesso all'accezione piu' o meno "patologica" del rapporto in essere, e' quello che attiene alla "rinuncia" ovvero se tale rinuncia e' manifestazione di una determinazione interna del beneficiario, di una propria decisione ispirata da X motivi (un lutto, una malattia grave, un'imprevedibile evento sopravvenuto, un incendio o quant'altro) e non e', per caso, la conseguenza di un controllo svolto sull'idoneita' delle strutture o, piu' in generale sull'esistenza di requisiti dichiarati come esistenti in fase di candidatura e poi, in realta', non riscontrati, ad esempio, in occasione di un sopralluogo. Un altro caso potrebbe essere quello legato, per svariati motivi, ad un eccesso di erogazione da parte dell’Amministrazione, rilevatosi (ad esempio) al momento della rendicontazione. Anche in tal caso risulterà opportuno valutare i tempi ed i motivi che hanno determinato questo eccesso di erogazione: se si tratta di una banale svista contabile che viene pertanto corretta d’iniziativa dal funzionario responsabile oppure, ad esempio, e' il risultato di mancate attuazioni di parti del progetto, modificate senza le autorizzazioni regionali prescritte. In entrambi i casi una nota di debito o intimazione a restituire potrà costituire il primo passo (o accertamento o approfondimento) che l’amministrazione che gestisce i fondi dovrà compiere. Decorso inutilmente il termine fissato per la restituzione dovrà essere – però valutata la presenza dell'irregolarita' con conseguente tempestiva comunicazione all’OLAF. 24 Quali sono le deroghe all’obbligo di comunicazione? Occorre ricordare innanzitutto che qualora le disposizioni nazionali prevedano il segreto istruttorio, la comunicazione delle informazioni è subordinata all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente. Come stabilito all’art. 28, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 recentemente modificato dalle disposizioni del Regolamento (CE) n. 846/2009, non vanno comunicati i seguenti casi: • casi in cui l’irregolarità consista nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un’operazione rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario; • casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all’autorità di gestione o all’autorità di certificazione prima che l’autorità competente li scopra, prima o dopo l’inclusione delle spese in questione in una dichiarazione certificata presentata alla Commissione;; • casi rilevati e corretti dall’autorità di gestione o dall’autorità di certificazione prima dell’inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione. Vanno tuttavia segnalate le irregolarità precedenti un fallimento e i casi di frode sospetta. Il campo di applicazione di tale disposizione è stato, peraltro, anche recentemente puntualizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che con la citata Delibera n. 13 del 07/07/2008 ha codificato le seguenti ipotesi: 1. casi in cui l’irregolarità o la frode sospetta viene rilevata prima del pagamento del contributo e quindi prima dell’inserimento della spesa in una dichiarazione di spesa. Non si ritiene necessario, in tale casi, procedere alla comunicazione dell’irregolarità, considerato che non si verifica alcuna incidenza finanziaria; 2. casi in cui l’irregolarità o la frode sospetta viene rilevata dopo il pagamento del contributo ma prima dell’inserimento della spesa in una delle dichiarazione di spesa, ad opera dell’Autorità di Gestione o di Certificazione del Programma Operativo. Tali fattispecie non vanno parimenti comunicate, stante l’assenza di un’incidenza finanziaria in grado di arrecare pregiudizio al bilancio comunitario. Nella casistica (1-2) si ritiene che la valutazione degli ”Organismi decisionali preposti alle diverse provvidenze comunitarie”, di cui alla Circolare, si realizza nella verifica dell’inserimento o meno dell’importo irregolare nella dichiarazione delle spese, indipendentemente dalla tipologia di irregolarità individuata che continuerà ad essere perseguita a livello nazionale (avviso di revoca, provvedimento di revoca, recupero delle somme indebitamente concesse). 3. casi in cui l’irregolarità viene rilevata dopo il pagamento del contributo e dopo l’inserimento della spesa all’interno di una dichiarazione di spesa certificata dall’AdC all’Unione europea. In quest’ultimo caso, se la rilevazione dell’irregolarità (primo verbale di accertamento) viene realizzata ad opera di Autorità Nazionali esterne al sistema di gestione e controllo dell’intervento cofinanziato (quali Procure Penali, Organi di Polizia tributaria o giudiziaria), la valutazione dell’AdG si estrinseca innanzitutto nell’accertamento della sussistenza della irregolarità rispetto alle norme comunitarie 25 e nazionali che regolano l’aiuto concesso e nella verifica degli importi finanziari, al fine di evitare eventuali errori relativi alla identificazione delle quote di cofinanziamento, all’erogazione delle somme e nell’adozione di provvedimenti. Verrà richiesto che i verbali provenienti da fonti esterne (Procure Penali, Organi di Polizia tributaria o giudiziaria ecc.) vengano indirizzati alle competenti amministrazioni titolari degli interventi, dalla quale verranno inoltrati agli Uffici competenti per le operazioni. Quale differenza c’è tra frode e irregolarità? La rilevanza penale della violazione di norme di legge è collegata alla contestuale presenza di due elementi: l’elemento soggettivo e l’elemento oggettivo. Non solo il soggetto deve aver attuato la condotta descritta dalla norma ma deve anche aver compiuto tali azioni in maniera intenzionale o quanto meno, se il reato è punito anche a titolo di colpa, senza la dovuta diligenza, perizia e prudenza. Il Regolamento (CE) n. 1828/2006 all’articolo 27, punto c), definisce, infatti il “sospetto di frode”: <<irregolarità che a livello nazionale determina l’inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l’esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.>> Ogni quanto vanno comunicate le irregolarità? Immediatamente dopo l’accertamento dell’irregolarità (comunicazione ex art. 28). Non appena rilevati gli aggiornamenti (comunicazione ex art. 30). Quali sono le cause estintive di una irregolarità? Recupero delle somme illegittimamente erogate; Deduzione dalla certificazione di spesa; Accertamento di regolarità delle operazioni segnalate; Inesigibilità delle somme da recuperare (art. 30, comma 2). I FLUSSI DELLA COMUNICAZIONE Il percorso che segue la comunicazione dell’irregolarità dal momento della rilevazione fino all’acquisizione da parte della Commissione Europea – OLAF può essere scisso in due flussi: - percorso interno alla Regione Siciliana; percorso esterno alla Regione Siciliana; Soggetti coinvolti nel flusso interno: i Centri di Responsabilità; la Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento Programmazione - Area Controlli, Legalità e Sicurezza (AdG); regionale della 26 la Guardia di Finanza (GdF); l’Autorità di Audit (AdA); l’Autorità di Certificazione (AdC). Soggetti coinvolti nel flusso esterno: Presidenza della Programmazione; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche comunitarie; Commissione Europea, Ufficio europeo per la Lotta Antifrode (OLAF). Regione Siciliana, Dipartimento regionale della MODALITA’ OPERATIVE La procedura adottata è differenziata in relazione al soggetto che rileva l’irregolarità: o L’irregolarità viene accertata dal Centro di Responsabilità nell’ambito dei controlli ex articolo 60 del regolamento n. 1083/2006 o L’irregolarità viene rilevata dalla Guardia di Finanza o L’irregolarità viene rilevata dall’Autorità di Audit o dall’Autorità di Certificazione Per ognuna delle suddette tipologie la procedura è la seguente: Primo caso: L’irregolarità viene accertata dal Centro di Responsabilità nell’ambito dei controlli ex articolo 60 del regolamento n. 1083/2006 1. Il CdR valuta la ricorrenza dei presupposti per la segnalazione delle irregolarità, identificando la fattispecie di violazione delle norme comunitarie/nazionali che possa aver provocato “pregiudizio al bilancio comunitario”. 2. Il CdR verifica se i rilievi formulati possano o meno configurare un’ipotesi di sospetta frode con comportamenti rilevanti sotto il profilo penale; in tal caso troveranno applicazione le norme del c.p.p. in ordine alla “notizia di reato” (art. 330 e ss. del c.p.p.) con i conseguenti obblighi di segnalazione all’autorità giudiziaria/polizia giudiziaria (nell’ipotesi di responsabilità amministrativa, obbligo di segnalazione alla magistratura contabile)8. Trattandosi di fattispecie suscettibile di segreto istruttorio, il CdR dovrà richiedere il nulla-osta all’Autorità 8 Nella fattispecie di ipotesi di reato con procedimento penale avviato, l’obbligo di segnalazione (comunicazione OLAF) sorge nel momento in cui l’Autorità Giudiziaria procedente, escludendo di poter procedere all’archiviazione ed esercitando l’azione penale, formula l’imputazione e così compie la prima valutazione scritta di irregolarità dotata di una qualche forma di stabilità. In particolare, - nel procedimento ordinario, con la richiesta di rinvio a giudizio o di riti alternativi ai sensi dell’art. 405 c.p.p.; - nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in cui il Pubblico Ministero procede a citazione diretta a giudizio con emissione del decreto di citazione, ai sensi dell’art. 550 e 552 c,p,p,. 27 Giudiziaria per i successivi adempimenti di segnalazione di cui all’art. 28 del Regolamento (CE) n. 1828/2006. 3. Nel caso in cui vengano rilevate situazioni configurabili come violazioni tributarie, trasmette l’eventuale documentazione atta a comprovare tali fatti (ai sensi dell’art. 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo 2, ultimo comma, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68) alla Guardia di Finanza. 4. Ottenuto, laddove necessario, il nulla osta dell’Autorità giudiziaria la UMC, acquisiti dall’UCO tutti gli elementi necessari, accedendo come “creatore” sul sistema IMS, elabora tempestivamente l’apposita scheda ai sensi dell’articolo 28 del regolamento 1828/2006 e la rende, per il tramite del suddetto sistema, nel formato “validata” al Dipartimento regionale della Programmazione (AdG), per il seguito di competenza. 5. Qualora l’irregolarità – a prescindere dalle fattispecie suesposte – comporti un recupero, l’UCO, in via preliminare, trasmette al Beneficiario una nota di debito o intimazione a restituire. 6. Decorso inutilmente il termine fissato per la restituzione, valutata la presenza di un comportamento irregolare, ne richiama l’attenzione del Dirigente generale il quale dispone che l’UMC provveda alla redazione della necessaria comunicazione. 7. La UMC, acquisiti dall’UCO tutti gli elementi necessari, elabora l’apposita scheda ai sensi dell’articolo 28 del regolamento 1828/2006 e la rende, per il tramite di IMS, nel formato “validata” al Dipartimento regionale della Programmazione (AdG), nei tempi e nelle modalità dalla stessa stabilite, per il seguito di competenza. 8. Trasmette gli elenchi dei casi creati\aggiornati al Dip.to Reg.le della Programmazione avendo cura di istituire presso la propria sede un archivio che contenga, oltre ad una copia cartacea della scheda OLAF, anche: • importo dei recuperi eseguiti o previsti; • misure conservative a salvaguardia del recupero degli importi indebitamente pagati; • motivi dell’eventuale abbandono dei procedimenti di recupero: per quanto possibile, la Commissione deve essere informata prima di una decisione in tal senso; • eventuale abbandono dei procedimenti penali; • decisioni amministrative o giudiziarie, o loro elementi essenziali, relative alla conclusione dei procedimenti; • tutta la corrispondenza atta a documentare il periodico monitoraggio della procedura avviata. 9. L’AdG verifica la correttezza formale della scheda compilata dal Centro di Responsabilità competente. In caso negativo provvede a richiedere le necessarie correzioni. 10. A verifica ultimata positivamente, la “finalizza” e provvede all’inoltro verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per i successivi adempimenti. 28 11. Per confermare ufficialmente l’invio, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Guardia di Finanza (Comando provinciale interessato per la localizzazione dei casi), all’Autorità di Audit (AdA), all’Autorità di Certificazione (AdC) ed al CdR responsabile l’indicazione del codice (OLAF) del caso, unitamente ad una copia della scheda inoltrata tramite sistema. 12. Nel frattempo viene avviato un procedimento che può essere di carattere amministrativo e/o carattere giudiziario che verrà seguito dal CdR. 29 Come già accennato nei punti precedenti, sarà cura della UMC monitorarne periodicamente l’evolversi fornendo – ove necessario e qualora la procedura stessa non dovesse dipendere dall’amministrazione che gestisce l’operazione – periodicamente gli imput all’UCO competente finalizzati all’accelerazione della procedura stessa. Un’attenzione ed una vigilanza particolari dovranno essere poste sullo stato dei recuperi di somme indebitamente percepite (siano risorse comunitarie che risorse nazionali). Appare superfluo rammentare che sia la Procura della Corte dei Conti che la Guardia di Finanza risulterebbero osservatori privilegiati del sistema IMS. Per quanto riguarda la Guardia di Finanza questa soluzione semplificherà – tra l’altro gli scambi d’informazione previsti dal Protocollo d’Intesa con la stessa stipulato. L’accesso ad IMS permetterà, invece, alla Procura della Corte dei Conti di vigilare sullo stato dei recuperi di somme indebitamente percepite (siano risorse comunitarie che risorse nazionali) e di chiederne conto a quelle Amministrazioni che si riveleranno poco solerti o non avranno documentato puntualmente le motivazioni dei ritardi. Ogni nuovo avanzamento della procedura formerà oggetto di un aggiornamento del caso su IMS fino alla risoluzione della irregolarità. In caso di impossibilità a prevedere od eseguire il recupero di una somma, la UMC provvederà alla trasmissione di una relazione speciale nella quale comunicherà l’entità dell’importo non recuperato e le circostanze pertinenti per la decisione sull’imputabilità della perdita a norma dell’articolo 70, paragrafo 2 del regolamento n. 1083/2006. Le informazioni fornite saranno sufficientemente dettagliate per consentire alla Commissione di prendere al più presto tale decisione dopo aver consultato le Autorità italiane. Le informazioni comprenderanno, almeno: a. una copia della decisione di concessione; b. la data dell’ultimo pagamento al beneficiario; c. una copia dell’ordine di recupero; d. nei casi di fallimento che vanno comunicati a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, una copia del documento che attesta l’insolvenza del beneficiario; e. una descrizione sommaria dei provvedimenti presi dal Centro di Responsabilità per recuperare l’importo in questione con l’indicazione delle rispettive date. Tali documenti, dovranno essere allegati quali “attachment” alla scheda compilata sul sistema IMS. Entro il primo mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, il Dipartimento regionale della Programmazione (AdG) elabora il riepilogo di tutti i casi creati o aggiornati su IMS nel corso del trimestre stesso e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Guardia di Finanza (Comandi regionale e provinciali) all’Autorità di Audit, all’Autorità di Certificazione ed ai CdR interessati. In particolare, le date sono le seguenti. 30 aprile XXXX aggiornamenti relativi al trimestre gennaio – febbraio – marzo XXXX; 30 30 luglio XXXX aggiornamenti relativi al trimestre aprile – maggio – giugno XXXX; 30 ottobre XXXX aggiornamenti relativi al trimestre luglio – agosto settembre XXXX; 30 gennaio XXXX + 1 aggiornamenti relativi al trimestre ottobre – novembre dicembre XXXX. Secondo caso: L’irregolarità viene rilevata dalla Guardia di Finanza Come previsto dalla circolare del 12 ottobre 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e come stabilito, di conseguenza, dal Protocollo d’Intesa già stipulato con la Regione Siciliana, rielaborato nel mese di febbraio 2008, l’irregolarità viene segnalata dalla GdF – attraverso l’apposito modulo – al CdR competente, per le valutazioni del caso. Ne vengono informate anche l’AdG e l’AdA. L’UCO, valutata l’effettiva presenza di un comportamento irregolare, ne richiama l’attenzione del Dirigente generale il quale dispone che l’UMC provveda alla redazione della necessaria comunicazione secondo le modalità descritte in precedenza a partire dal punto 5). La Guardia di Finanza viene quindi informata delle decisioni assunte adottando il format di comunicazione di cui alla nota prot. 4875 del 18 luglio 2011 (cfr. par. Linee direttrici). Terzo caso: L’irregolarità viene rilevata dall’AdA o dall’AdC L’AdA (o l’AdC), dandone conoscenza all’AdG, effettua l’adeguata segnalazione al CdR, che, eseguiti i necessari accertamenti, potrà formulare, tramite la UMC, le proprie controdeduzioni o predisporre la comunicazione ex articolo 28. RESTANO SALVE LE NORME DI CARATTERE GENERALE SUGLI OBBLIGHI DEI FUNZIONARI PUBBLICI IL TRATTAMENTO DELLE IRREGOLARITÀ Il ruolo dell’Unità di Monitoraggio e Controllo risulta di centrale importanza al fine di raccogliere, gestire e monitorare tutti i documenti di controllo e di registrare, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti dagli altri organismi controllori, tutte le misure correttive necessarie ad assicurare un’adeguata tutela degli interessi finanziari del bilancio comunitario, nazionale e locale. Il Centro di Responsabilità ha l’obbligo di monitorare costantemente i dati del sistema e di adottare i provvedimenti correttivi a fronte delle irregolarità rilevate, procedendo alle necessarie rettifiche finanziarie e recuperi degli importi indebitamente versati. A seconda del momento in cui viene rilevata l’irregolarità si configurano differenti ipotesi nella gestione delle irregolarità che riguardano principalmente le comunicazioni alla Commissione Europea e la necessità di procedere ai recuperi. 31 Prima comunicazione alla CE (OLAF) …………. Comunicazione sul seguito dato alla CE (OLAF) Come già rappresentato, le irregolarità oggetto di un verbale amministrativo o giudiziario devono essere segnalate alla Commissione, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento 1828/2006. Fatti salvi i casi urgenti di cui all’art 29 dello stesso Regolamento o i casi di frode accertata o presunta, per i quali occorre effettuare sempre la segnalazione alla Commissione, il Centro di Responsabilità potrà non comunicare le irregolarità qualora: non sia stata realizzata in tutto o in parte un’operazione a seguito di fallimento del Beneficiario; l’irregolarità venga segnalata spontaneamente dal Beneficiario; la spesa non sia stata inserita in una Dichiarazione di spesa certificata. Nei casi in cui l’importo dell’irregolarità è inferiore a 10.000 euro si procede a comunicazione solo su richiesta della Commissione. Il Centro di Responsabilità, attraverso successive comunicazioni, è tenuta ad informare la Commissione sui procedimenti avviati e sul seguito dato ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento (CE) n.1828/2006. Rettifiche finanziarie In caso di irregolarità isolate o sistemiche occorre procedere alle necessarie rettifiche finanziarie che hanno lo scopo di ripristinare una situazione di conformità alla normativa nazionale e comunitaria delle spese dichiarate ai fini del cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali. 32 LA SCHEDA OLAF – il modello 33 34 35 ISTRUZIONI GENERALI Come più volte ripetuto nelle sezioni precedenti, il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione obbliga gli Stati membri a fare una comunicazione trimestrale delle irregolarità legate alle politiche strutturali. Al fine di facilitare questo compito e garantire una registrazione uniforme, la Commissione, in base ai suddetti regolamenti, ha messo a punto una apposita scheda meglio conosciuta come scheda OLAF. Si tratta di una scheda comune applicabile sia per i fondi strutturali (FESR e FSE per la programmazione 2007-2013) che per le comunicazioni ai sensi degli articoli 28 e 30. In particolare: 1) una comunicazione ex articolo 28: (equivalente alla comunicazione ex art. 3 regolamento 1681/ 1994, v. infra manuale utente olaf): riguarda irregolarità che sono state oggetto di un primo atto di accertamento ovvero <<primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario” è una prima valutazione scritta stilata da un’autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti accerta l’esistenza di un’irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.>> 2) una comunicazione ex articolo 30: (equivalente alla comunicazione ex art. 5 regolamento 1681/ 1994, v. infra manuale utente olaf): segue la precedente ex articolo 28 e ne costituisce l’aggiornamento. Si ricorda che in applicazione delle disposizioni di modifica del Regolamento (CE) n. 846/2009, le informazioni sui mancati recuperi sono fornite alla Commissione europea nell’ambito dichiarazione annuale dell’Autorità di Certificazione ex art. 20 del Regolamento (CE) n. 1828/2006. il mancato recupero andrà indicato nell’apposito campo (campo 13.4) del modulo 1681 (scheda olaf) su IMS , dove andranno altresì indicati i motivi che giustificano tale l’abbandono delle procedure di recupero in maniera chiara, esaustiva e rilevante La scheda OLAF, in generale: deve: essere correttamente compilata ed in modo leggibile; contenere gli importi in unità Euro; non deve riportare annotazioni fuori dai “campi” predisposti. Principali elementi della scheda Nel rimandare ai manuali per le modalità di utilizzo del sistema IMS, si ritiene comunque utile ribadire e/perfezionare alcune indicazioni utili per la corretta compilazione della scheda. Il formato delle date è GG/MM/AAAA (es. 03/04/2009) 36 Gli importi dovranno essere riportati (in Euro ma senza indicazione della valuta) senza punti divisori delle migliaia e senza decimali (arrotondati, quindi per difetto o per eccesso). Fare sempre attenzione alle somme. Le ragioni sociali delle persone giuridiche implicate dovranno essere riportate in maiuscolo e senza punti divisori tra le lettere (es. S.r.l. si indicherà SRL) L’Amministrazione regionale – nei punti ove richiesta – verrà rappresentata con il codice IT1500. Le definizioni puntuali verranno riportate nel campo 17 “Commenti” indicando il punto della scheda cui vanno riferite (es. Punto 8.2: Assessorato XXX, Dipartimento reg.le XXX, Servizio XXX, Unità Operativa XXX) Ulteriori dettagli vengono comunque riportati nell’ambito di ogni singolo punto del documento che segue. N:B: A seguire viene riprodotto il modello di scheda con l’indicazione, per ogni punto, delle spiegazioni ritenute più adeguate. 37 Istruzioni per la compilazione del modello da utilizzare in uno al manuale d’uso. IDENTIFICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE N° identificativo: N° d’identificazione dello Stato membro:: Data della comunicazione: viene attribuito automaticamente dal sistema aggiungere la parola ”SICILIA” ed il nome abbreviato del dipartimento che ha creato la scheda immettere la data di creazione della scheda Autorità competente dello Stato Membro Regionale IT1500 Nazionale 1. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE OBIETTIVO Periodo di Programmazione 2007-2013 Obiettivo Convergenza Obiettivo CRO Obiettivo CTE Periodo di Programmazione 2000-2006 Obiettivo 2 Obiettivo 3 Altro Obiettivo 1 Periodo di Programmazione 1994-1999 Ob. 1 Ob. 2 Ob. 3 Ob. 4 Ob. 5a Ob. 5b Altro Altro 1.1 Quadro comunitario di sostegno: Per i casi di irregolarità che riguardano azioni successive alla riforma, indicate il Q.C.S interessato. Per le azioni prima della riforma, se non incluse nel Q.C.S, e per quelle fuori del Q.C.S, lasciate il punto senza risposta. Esempio: QSN Italia Obiettivo Convergenza (2007-2013) 1.2 Nome del programma, progetto o forma di assistenza: Indicate il nome del programma, gli elementi identificativi del gruppo di operazioni, il codice identificativo dell’operazione stessa ed il relativo titolo. Esempio: PO FESR Sicilia 2007-2013 - Asse X - Obiettivo specifico X Obiettivo operativo X - Linea d’Intervento XX Pippo - Progetto n. XXXXXXXXXX ATTENZIONE: è importante indicare il codice identificativo del progetto (per intenderci quello che viene riportato sia nelle comunicazioni che nei provvedimenti che lo riguardano). 38 Potrà facilitarne il riconoscimento da parte di tutti gli Uffici regionali coinvolti nella gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del programma ed anche per l’Autorità di Pagamento. 1.3 Decisione CE Indicate il numero e la data della decisione della CE ai sensi della quale il contributo è stato approvato. Per il PO FESR Sicilia (2007-2013) riporterete: N. Decisione: 4249/2007 Data: 07/09/2007 1.4 Nº di riferimento dello Stato Membro: Inserite IT 1500 1.5 NºARINCO: Per il PO FESR Sicilia (2007-2013) segnerete: CCI 2007.IT.16.1.PO.011 2. DISPOSIZIONI VIOLATE 2.1 Disposizione comunitaria violata: Indicate il/i numero(i) del regolamento o della decisione e l'articolo e/o gli articoli violati. SUGGERIMENTO: i regolamenti che potrebbero essere violati sono quelli di carattere generale o quelli recanti modalità di applicazione. Per quanto riguarda le decisioni, non possono essere altro che quelle di approvazione del relativo P.O., i cui contenuti potrebbero essere disattesi con l’irregolarità. 2.2 Disposizione nazionale violata: Indicate la regolamentazione nazionale violata e specificate, l'articolo e/o gli articoli violati. Questo punto andrà compilato nel caso in cui l’irregolarità si rivela tale da richiedere il coinvolgimento dell’Autorità giudiziaria dalla quale si dovrà acquisire il nulla osta prima di procedere alla comunicazione ex art. 28. Esempio: 3. Articolo X del Codice penale DATA DELLA PRIMA INFORMAZIONE CHE PERMETTE DI SOSPETTARE L'ESISTENZA DELL'IRREGOLARITÀ: Indicate la data nella quale avete ricevuto per la prima volta l'informazione che permette di sospettare l'esistenza dell'irregolarità. Ad esempio, nel caso di una denunzia telefonica dettagliata, la data della conversazione telefonica. 39 Formato: Esempio: GG/MM/AAAA 17/03/2009 3.1 Fonte della prima informazione che permette di sospettare l'esistenza dell'irregolarità: Indicate con quale mezzo avete preso conoscenza dell'esistenza dell'irregolarità. Esempio: Denunzia, articolo di giornale, segnalazione della Procura, segnalazione della Guardia di Finanza, segnalazione dell’Ufficio periferico, segnalazione dell’Ufficio competente per la Gestione dell’operazione, segnalazione dell’Ufficio Speciale dell’Autorità di Audit, etc.. 4. METODO DI IDENTIFICAZIONE: Questo campo va compilato esclusivamente con una o più opzioni tra quelle riportate nel seguente elenco (Codice + descrizione). Più codici e descrizioni sono da separare con il carattere"<". CODICE 101 104 111 113 130 140 150 160 161 170 180 199 206 207 208 209 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 316 317 320 330 341 342 343 350 999 DESCRIZIONE CONTROLLO NAZIONALE AMMINISTRATIVO O FINANZIARIO CONTROLLO FISCALE NAZIONALE CONTROLLI ASSOCIATI COMUNICAZIONE O RICHIESTA DA UN ALTRO STATO MEMBRO CONTROLLO DA PARTE DI UN SERVIZIO ANTI-FRODE NAZIONALE CONTROLLO DA PARTE DELLA POLIZIA COLLABORAZIONE TRA SERVIZI INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE CONTROLLO AGGIUNTIVO A RICHIESTA DELLA COMMISSIONE CONTROLLI DELLA COMMISSIONE INCHIESTA GIUDIZIARIA ALTRI CONTROLLI CONTROLLO DEI DOCUMENTI CONTROLLO CONTABILE CONTROLLO DOCUMENTALE CONTROLLO SULLO STABILIMENTO DELL''IMPRESA CONFESSIONE SPONTANEA INFORMATORE DENUNCIA CONFRONTO STATISTICO CONFRONTO DI DATI CONTROLLO DI PROBABILITA’ VERIFICA DI ROUTINE CASO DUBBI ESISTENTI RIFIUTO DI ACCETTARE CONTROLLI CONDOTTA SOSPETTA INFORMAZIONE APPARSA SUI MEDIA AZIONE PARLAMENTARE CONTROLLO EX POST CONTROLLO EX ANTE PAGAMENTO INTERMEDIO O FINALE PAGAMENTO DEL SALDO ESTINZIONE DELLA GARANZIA MODIFICA DELLE CONDIZIONI ALTRI FATTI 40 5. 5.1 DESCRIZIONE DELL’IRREGOLARITÀ: Qualificazione dell’irregolarità In questa sezione occorre inserire informazioni relative alla tipologia di irregolarità commessa. Dovete, in pratica, selezionando una delle seguenti opzioni, indicare se il comportamento tenuto per la commissione dell’irregolarità sia o meno di natura fraudolenta. Selezionerete quindi la prima opzione nel caso di una violazione esclusivamente amministrativa IRQ 2 Irregolarità La seconda opzione fa riferimento, invece, a violazioni di natura penale con procedimento in corso IRQ 3 Frode sospetta Selezionando la terza opzione vorrà dire che la violazione di natura penale è stata definita in sede dibattimentale dall’Autorità Giudiziaria IRQ 4 Frode accertata La quarta opzione andrà selezionata soltanto per comunicazioni ex articolo 5 ed andrà ad indicare che, all’esito di procedimenti amministrativi o giudiziari si è constatata la regolarità dell’operazione oggetto di precedente comunicazione IRQ 0 Nessuna irregolarità 5.2 Tipo di irregolarità Anche in questo caso scegliete, nell’ambito del seguente elenco, il codice e la descrizione che più attiene al caso (Codice + descrizione). Ricordate, sempre, che più codici e descrizioni sono da separare con il carattere"<". CODICE 101 102 103 104 199 201 206 207 208 210 211 213 214 299 324 325 326 401 402 403 405 408 499 DESCRIZIONE CONTABILITA’ ASSENTE CONTABILITA'' NON CORRETTA CONTABILITA'' FALSIFICATA CONTABILITA'' NON PRESENTATA ALTRI CASI DI CONTABILITÀ IRREGOLARE DOCUMENTI MANCANTI O INCOMPLETI CERTIFICATI INSUFFICIENTI, FALSIFICATI, DOMANDA DI AIUTO INCORRETTA O INCOMPLETA DOMANDA D''AIUTO FALSIFICATA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI MANCANTI O INCOMPLETI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI NON CORRETTI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI FALSIFICATI CERTIFICATI FALSI O FALSIFICATI ALTRI CASI DI DOCUMENTI IRREGOLARI MISURA NON AMMISSIBILE ALL''AIUTO SPESA NON AMMISSIBILE PERCEZIONE DI PROVVIGIONE ILLEGALE IDENTITA'' IRREGOLARE IMPRESA INESISTENTE DESCRIZIONE INESATTA DELL''IMPRESA CESSAZIONE, VENDITA O RIDUZIONE IRREGOLARI IMPRESA NON AVENTE LE QUALITA'' RICHIESTE ALTRE IRREGOLARITA'' DA PARTE DELL''IMPRESA 41 CODICE 601 602 603 604 605 606 607 608 611 612 DESCRIZIONE MANCATO RISPETTO DEI TERMINI OPERAZIONE INTERDETTA NEL CORSO DELLA MISURA ERRORE DI INTERPRETAZIONE MANCATO RISPETTO DEL PREZZO FISSATO O DICHIARATO DICHIARAZIONE ASSENTE O TARDIVA CUMULO D''AIUTI INCOMPATIBILI ASSENZA DI PROVA SCRITTA RIFIUTO DEL CONTROLLO DIVERSE RICHIESTE PER LO STESSO OBIETTIVO MANCATO RISPETTO DI ALTRE CONDIZIONI REGOLAMENTARI/CONTRATTUALI VIOLAZIONE DELLE NORME CONCERNENTI I PUBBLICI APPALTI ALTRE IRREGOLARITA'' CONCERNENTI IL DIRITTO ALL''AIUTO MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI AZIONE NON REALIZZATA AZIONE NON COMPLETATA AZIONE NON CONDOTTA NEL RISPETTO DELLE REGOLE DICHIARAZIONE INCORRETTA DICHIARAZIONE FALSIFICATA SPESA NON GIUSTIFICATA SPESA NON CORRELATA CON IL PERIODO NEL QUALE L''AZIONE E'' STATA CONDOTTA SPESA NON LEGITTIMA SOVRAFINANZIAMENTO IRREGOLARITA'' CONNESSE CON IL SISTEMA DI COFINANZIAMENTO REDDITI NON DICHIARATI CORRUZIONE ABUSO (ART. 4 PARA. 3 R. 2988/95) NON INDICATO ALTRE IRREGOLARITA'' 614 699 741 810 811 812 817 818 821 822 823 831 832 840 850 851 998 999 5.3 Pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità: Descrivete, in modo sintetico e generale, la pratica utilizzata, ovvero cosa è successo, cosa avete rilevato (o cosa vi è stato fatto rilevare) che ha fatto sospettare l’esistenza di una irregolarità. Formato: Esempio: 6. Testo libero, ininterrotto Falsificazione delle fatture attraverso un mutamento degli originari importi. ALTRI STATI MEMBRI E PAESI TERZI INTERESSATI: Ove del caso dovrete riportare gli altri Stati Membri dell’Unione europea o Paesi Terzi che risultino interessati dall’irregolarità accertata. Stati Membri Inserire eventuali stati membri della CE coinvolti. Paesi Terzi interessati Inserire eventuali paesi non appartenenti alla CE coinvolti. 7. PERIODO DELL'IRREGOLARITÀ 42 7.1 Data nella quale o periodo nel corso del quale l'irregolarità è stata commessa: Indicate la data e/o il periodo dell'irregolarità. Per periodo si intende quello compreso tra la data d'inizio e di fine dell'irregolarità. Da_ _ 8. A Data: (ad es. 25/12/2009) AUTORITÀ O ORGANISMI 8.1 Autorità che hanno constatato l’irregolarità Qui riportate il codice IT1500. Nel campo “Commenti” – poi - specificherete per intero l’esatta denominazione del servizio o dell'organismo che ha proceduto alla constatazione. 8.2 Autorità incaricate di seguire il contenzioso amministrativo o finanziario Anche qui riportate il codice IT1500. Nel campo “Commenti” – poi - specificherete per intero l’esatta denominazione del servizio o dell'organismo incaricato di seguire il contenzioso amministrativo o - ove del caso – quello giudiziario. 9. DATA DI CONSTATAZIONE DELL'IRREGOLARITÀ: Indicate la data della prima relazione o verbale o notizia di stampa o segnalazione che fa riferimento alla constatazione dell'irregolarità. Formato: GG/MM/AAAA 10. NOME E INDIRIZZO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE IMPLICATE. In questa sezione vanno riportati i dati relativi alle persone fisiche e/o giuridiche implicate nell’irregolarità. IMPORTANTE: Le notizie devono essere riportate in maiuscolo ma soprattutto la ragione sociale dovrà essere indicata senza punteggiatura (SPA, SRL, SAPA, SCARL, SNC, SAS, SS, DI). Qualora occorra comunicare più nomi, aggiungerete un altro campo. 10.a Persone fisiche: Indicate il nome, indirizzo, ecc., della persona fisica implicata nell'irregolarità. Cognome Nome Indirizzo Via CAP Stato Funzione Città 10.b Persone giuridiche: 43 Indicate il nome, indirizzo, ecc., della persona giuridica implicata nell'irregolarità. Denominazione Ragione sociale Sede legale Via CAP Stato ASPETTI FINANZIARI Sede operativa (se diversa) Via CAP Città Stato Città Questa sezione contiene tutte le informazioni finanziarie relative all’operazione interessata dall’irregolarità, con una distinzione tra risorse di origine comunitaria, nazionale e privata. Gli importi mostrati nella colonna di sinistra, i totali, sono esclusivamente il risultato della somma delle altre colonne, rispettivamente “contributo comunitario”, “contributo dello stato membro” e “parte privata” (laddove prevista). Si raccomanda di porre particolare attenzione alle somme 11. 11.1 Importo totale dell’operazione Spesa prevista per l'operazione: Qui va indicato il finanziamento complessivo, ottenuto sommando la quota comunitaria, quella dello stato membro e la parte privata – ove esistente - riportate nelle rispettive celle. Esempio: 11. IMPORTO TOTALE DELL’OPERAZIONE Totale Contributo comunitario 11.1 Spesa prevista per l’operazione 200000 100000 12. 12.1 Contributo dello Stato Membro 60000 Parte privata 40000 Valutazione dell’impatto finanziario dell’irregolarità Natura della spesa: Indicate qui la natura della spesa che è considerata irregolare (si raccomanda sinteticità). Formato: Testo libero. Esempi: Salari,attrezzature informatiche,spese per la realizzazione di uno studio o piante per la costruzione di una strada. 12.2 Importo irregolare: Su questa riga andranno riportati gli importi coinvolti nell’irregolarità. Si andranno ad inserire le parti relative al contributo comunitario, dello stato membro, della parte privata – ove esistente – ed il totale aritmetico. 12.3 Parte dell’importo irregolare già liquidato: In questa sezione occorre indicare la parte dell’importo coinvolto nell’irregolarità già erogata al beneficiario. Si tenga presente che, dal momento che i pagamenti avvengono in tranches diverse, l’irregolarità potrebbe essere accertata prima che una tranche successiva del pagamento sia pagata. Nel caso di tentativo di irregolarità in questo campo andrà indicato 0. In questo caso si tratta di una sezione tri-partita il cui funzionamento 44 segue le regole spiegate nel punto precedente. 12.4 Importo sospeso: In questa sezione è indicata la parte dell’importo considerato irregolare che non è stata ancora erogata. È importante tenere a mente che l’espressione ‘pagamento sospeso” va interpretata in senso lato, vale a dire che non si richiede l’adozione di una decisione “ufficiale” di sospensione dei pagamenti per riempire il campo corrispondente, ma ci si riferisce semplicemente all’ipotesi in cui una parte dell’importo considerato irregolare non sia ancora stato erogato. ATTENZIONE: La somma degli importi relativi al contributo comunitario indicati nelle sezioni 12.3 e 12.4 deve corrispondere all’importo indicato nella rispettiva cella della sezione 12.2. Lo stesso dicasi per gli importi relativi allo al contributo dello stato membro. La somma dell’importo riportato nel campo “totale” delle sezioni 12.3 e 12.4 deve corrispondere al valore della cella “totale” della sezione 12.2 al netto della “parte privata”. Esempio: 12.2 Importo irregolare 12.3 Parte dell’importo irregolare già liquidato 12.4 Importo sospeso 13. Totale Contributo comunitario 100000 50000 Contributo dello Stato Membro 30000 24000 15000 9000 56000 35000 21000 Parte privata 20000 RECUPERO La sezione 13 è dedicata alla situazione del recupero delle somme indebitamente erogate. Pertanto la somma delle due sottosezioni, 13.1 e 13.2, deve sempre eguagliare il corrispondente valore riportato nella sezione 12.3: “Parte dell’importo irregolare già erogato”. 13.1 Importo recuperato: Indicherete – ove del caso – la parte dell’importo irregolare già erogata che sia stata oggetto di recupero. Ancora una volta si tratta di una sezione tri-partita, con le ultime due colonne riferite, rispettivamente, alla parte comunitaria e a quella dello Stato; la prima riporta la somma di tali importi. 13.2 Importo ancora da recuperare: su questa riga – ove del caso – andrete a riportare la parte dell’importo irregolare già erogata che deve ancora essere oggetto di recupero. Esempio: 8000 Contributo comunitario 5000 Contributo dello Stato Membro 3000 16000 10000 6000 Totale 13.1 Importo recuperato 13.2 Importo ancora da recuperare 13.3 Possibilità di recupero o motivazione per abbandono delle procedure di recupero Vanno indicate la possibilità di recupero o la giustificazione per l’abbandono delle procedure di recupero. Formato: Testo libero (sinteticità). 45 13.4 Importo ri-allocato: riportare gli importi recuperati o dedotti dalle domande di pagamento che vengono riutilizzati per finanziare altri progetti. Esempio: Totale 13.4 Importo ri-allocato 14. 8000 Contributo comunitario 5000 Contributo dello Stato Membro 3000 STATO DEL PROCEDIMENTO Nella presente sezione andrà indicato, invece, lo stato delle procedure amministrativo/giudiziarie e del recupero degli importi. I punti 14.1 e 14.2 sono, naturalmente, collegati. Ad esempio, per il caso di tentativo di violazione, le opzioni da riportare nei rispettivi punti saranno: 14.1 Situazione amministrativa: 14.2 Situazione finanziaria: 14.1 TF – Tentativo anticipato SCF – Nessun importo da recuperare Situazione amministrativa: Riportate tra le seguenti opzioni quella da voi ritenuta maggiormente appropriata (va riportata soltanto la parte in “grassetto”): OPZIONI AC – Rendicontazione (*) Procedura art. 5 § 2 indica che la procedura prevista dall’articolo 30§2 del Regolamento No. 1828/2006 è in corso; questa opzione va selezionata se è già stata inviata la comunicazione speciale prevista dallo stesso articolo. AP – Procedimenti amministrativi va selezionata quando una normale procedura amministrativa è in corso. Se un concomitante procedimento giudiziario o penale è in corso, la procedura penale/giudiziaria prevale ed è la selezione da effettuare. DD – Comunicazione doppia JP – Procedimenti giudiziari indica che il caso è al momento deferito ad un’istanza giudiziaria non penale. Se un concomitante procedimento amministrativo è in corso la procedura giudiziaria ha la precedenza e deve essere indicata. PA – Caso va utilizzato quando un importo diviene irrecuperabile ma non si è (ancora) richiesta l’apertura di una procedura articolo 30§2. Se questa opzione è selezionata, nel campo 14.2 la selezione deve essere IRR. abbandonato (*) PP – Procedimenti penali va selezionato quando il caso è deferito al giudizio di un Tribunale penale. Se un concomitante procedimento amministrativo è in corso la procedura penale ha la precedenza e deve essere indicata. TF – Tentativo sventato va selezionato in presenza di tentativo di irregolarità, per la quale non è ancora stato versato alcun contributo. TT – Procedimenti chiusi va selezionato quando le procedure di recupero e ulteriori procedimenti sono definiti. Ciò include anche i casi in cui l’intero procedimento sia completato e si sia accertata l’inesistenza di irregolarità o quando la procedura di rendicontazione è conclusa o quando il risultato della procedura è che non vi sono importi da recuperare. XX – Nessuna irregolarità (*) ATTENZIONE al significato della parola “rendicontazione” che va messa in 46 correlazione con l’articolo 30 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, il quale al secondo paragrafo, così recita: “Qualora uno Stato membro ritenga che non sia possibile recuperare o prevedere il recupero di un importo, comunica alla Commissione, in una relazione speciale, l’entità dell’importo non recuperato e le circostanze pertinenti per la decisione sull’imputabilità della perdita a norma dell’articolo 70, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1083/2006. Le informazioni fornite sono sufficientemente dettagliate per consentire alla Commissione di prendere al più presto tale decisione dopo aver consultato le Autorità degli Stati membri interessati. Ci si riferisce al caso in cui si ritiene che il recupero di un importo non possa essere effettuato o comunque realizzato. Ad esempio quando, al termine di una procedura fallimentare, è stata accertata l’insussistenza dell’“attivo” o di beni. Pertanto, nel caso in cui la Commissione sia già stata avvertita con la cd “comunicazione speciale” , le opzioni da selezionare sono: 14.1 Situazione amministrativa: 14.2 Situazione finanziaria: AC – Rendicontazione ICE – A carico della EC IEM – A carico dello SM oppure Se invece non si è (ancora) richiesta l’apertura di una procedura articolo 5§2, andrà riportato: 14.1 Situazione amministrativa: 14.2 Situazione finanziaria: 14.2 PA – Caso abbandonato IRR – Importo irrecuperabile Situazione finanziaria: Riportate tra le seguenti opzioni quella da voi ritenuta maggiormente appropriata (va riportata soltanto la parte in “grassetto”): OPZIONI BEM – A carico dello Stato Membro va indicata se, alla fine della procedura di rendicontazione, la perdita è attribuita al budget nazionale DDD – Comunicazione doppia DMC - Clausola de minimis Sotto euro 10.000 IMI – Importo da calcolare IRR – Importo irrecuperabile va indicato se, per qualsivoglia ragione, diviene impossibile recuperare gli importi indicati nel campo 13.2. Questa selezione deve essere utilizzato se nel campo 14.1 viene effettuata la selezione PA. RBA – Recupero da iniziare va indicato quando sono stati completati i campi 12.2, 13.1 e 13.2, ma la procedura di recupero delle somme deve ancora essere avviata. RBC – Recupero in corso va indicato quando la procedura di recupero è stata avviata. 47 RBR – Appello: rec. sospeso va indicato se una procedura di appello è stata depositata presso l’organo competente da parte del soggetto nei cui confronti è in corso la procedura di recupero. RRC – Recupero a seguito di appello va selezionato quando la situazione descritta con il codice RBR è completata e il risultato è che l’appello contro la procedura di recupero è stato respinto. SCF – Nessun importo da recuperare è la selezione corretta quando il risultato della procedura è che non vi sia stata irregolarità e, pertanto, nessun importo deve essere recuperato. TRE – Recupero completato indica che tutti gli importi implicati sono stati recuperati. Questa selezione deve essere utilizzata anche nel caso in cui gli importi da recuperare sono stati dedotti dalle dichiarazioni di spesa. XXX – Nessuna irregolarità 15. PROCEDURE DI RECUPERO: Questa sezione fornisce ai nostri interlocutori nazionali e comunitari informazioni dettagliate sulle procedure di recupero; queste includono le azioni intraprese per assicurare il recupero e, laddove necessario, le misure cautelari adottate. I primi due punti richiedono di inserire la data in cui la procedura di recupero è stata avviata e, se preventivabile, la data in cui se ne prevede la conclusione. 15.1 Data alla quale è stato avviato il procedimento: Formato: GG/MM/AAAA 15.2 Data attesa di chiusura del procedimento: Formato: GG/MM/AAAA 15.3 Procedure di recupero già avviate Formato: Testo libero. Fornirete le informazioni relative alle azioni intraprese per recuperare gli importi (si raccomanda sinteticità). 15.4 Misure cautelative adottate Formato: Testo libero. Fornirete le informazioni relative alle misure cautelative (si raccomanda sinteticità) 16. SANZIONI INFLITTE Con la presente sezione si forniscono le informazioni relative alle sanzioni inflitte a seguito dell’irregolarità. I dati da indicare riguardano la data nella quale i procedimenti penali/amministrativi sono stati avviati, la natura delle sanzioni inflitte (ad esempio sanzioni amministrative o penali), la descrizione della sanzione stessa (ad esempio importo della multa da pagare o numero degli anni di reclusione) e le parti di competenza dello Stato Membro o comunitaria nelle sanzioni pecuniarie. 48 Data di avvio del procedimento: Formato: GG/MM/AAAA Natura delle sanzioni inflitte: Selezionate l’opzione appropriata dalla seguente lista (Codice + descrizione). ATTENZIONE alle selezioni identificate da un codice a cifra singola. Si tratta di selezioni estremamente generiche che, pertanto, debbono essere utilizzate unicamente se le opzioni a due o tre cifre non sono fruibili o se i dettagli noti sulle sanzioni non sono ancora noti al momento dell’introduzione dei dati. CODICE 500 550 600 610 620 630 640 650 660 700 710 720 730 740 800 810 820 821 822 900 DESCRIZIONE Nessuna sanzione imposta Sanzione da imporre sanzione amministrativa nazionale Sanzione pecuniaria proporzionale nazionale Sanzione pecuniaria non proporzionale Sanzione pecuniaria nazionale forfettaria perdita di sussidi nazionali esclusione da futuri sussidi nazionali Limitazione all’accesso ad appalti pubblici sanzione amministrativa europea sanzione pecuniaria europea Sanzione pecuniaria europea forfettaria perdita di sussidi europei esclusione da futuri sussidi europei sanzione penale sanzione pecuniaria di natura penale Reclusione o arresto reclusione o arresto al di sotto di 1 anno reclusione o arresto oltre 1 anno Altre sanzioni (specificare) Descrizione delle sanzioni: In questo campo a testo libero è possibile descrivere la sanzione inflitta (si raccomanda sinteticità - massimo 2000 caratteri). Parte della sanzione pecuniaria spettante allo Stato Membro: Se vengono inflitte sanzioni pecuniarie, una parte di esse potrebbe essere attribuita al bilancio comunitario. Pertanto occorre specificare le rispettive parti di competenza. FORMATO: è un importo Parte della sanzione pecuniaria spettante alla Comunità: Se vengono inflitte sanzioni pecuniarie, una parte di esse potrebbe essere attribuita al bilancio comunitario. Pertanto occorre specificare le rispettive parti di competenza. FORMATO: è un importo 17. COMMENTI Qualsiasi commento, informazioni integrative o suggerimenti possono essere inseriti in questo campo a testo libero. Nel caso di integrazione di informazioni contenute in 49 altri campi, si dovrà riportare il numero del campo a cui si fa riferimento. Il campo può anche essere utilizzato per indicare elementi che non sono contenuti in determinate liste di selezione, in particolare quelle riferite alle istituzioni o organismi (si veda, ad esempio, le sezioni “Identificazione della comunicazione – Autorità competenti dello Stato Membro / Nazionali e Regionali ed i campi 8.1 e 8.2 Fine scheda 50 LA REGISTRAZIONE DEL DEBITO Ogni Centro di Responsabilità, in relazione alle irregolarità (segnalate o non perché al di sotto della soglia di rilevanza) riscontrate, deve tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio generale dell'Unione Europea prima della chiusura del Programma Operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva. L’Autorità di Certificazione, ai fini della corretta certificazione delle spese ammissibili, terrà la contabilità delle somme recuperabili che verranno individuate in base alle verifiche dalla stessa effettuate ovvero effettuate e comunicategli dai Centri di Responsabilità, dall’Autorità di Audit, dalla Commissione Europea, dall’IGRUE nonché da altro organismo di ispezione e controllo comunitario e nazionale. L’Autorità di Certificazione tiene inoltre la contabilità dei recuperi delle somme indebitamente erogate, effettuati sotto la responsabilità del Centro di Responsabilità competente ed infine quella relativa agli importi ritirati a seguito della soppressione parziale o totale del contributo. L’Autorità di Certificazione effettua la detrazione degli importi recuperati o ritirati dalla prima dichiarazione di spesa disponibile, comunque prima della chiusura del Programma Operativo. I RECUPERI In materia di recuperi, al fine di inquadrare correttamente la disciplina applicabile e definire di conseguenza procedure efficaci di reintegro delle risorse, occorre distinguere i recuperi che afferiscono esclusivamente al rapporto tra Amministrazione e beneficiario (reintegri/restituzioni) e recuperi che riguardano invece il rapporto tra Stato membro (Regione siciliana) e Commissione Europea. Le procedure di seguito rappresentate tengono di tale distinzione dato che l’obbligo di recupero a favore della Commissione si configura unicamente in caso di restituzioni (recuperi dal beneficiario) derivanti da irregolarità e afferenti importi già certificati alla Commissione. 1. Recuperi rilevanti ai fini CE (restituzione al bilancio CE di importi connessi ad irregolarità) Quando vengono individuate delle spese irregolari, il CdR è responsabile per la correzione delle stesse a valere sulle dichiarazioni di spese successive al momento della rilevazione dell’irregolarità. Due sono i modi attraverso i quali può operare: - cancellando (ritirando) la spesa ritenuta irregolare dal Programma - anche prima dell’effettivo recupero dal beneficiario -, detraendola dalla successiva dichiarazione di spesa presentata alla Commissione e liberando così immediatamente il finanziamento comunitario per l’impegno su altre operazioni. Le somme ritirate sono detratte nella prima dichiarazione delle spese utile; per far ciò il CdR, nella predisposizione della dichiarazione periodica delle spese, 51 fornisce l’informativa relativa ai ritiri effettuati nel periodo di riferimento utilizzando l’allegato IV della Circolare dell’Autorità di Certificazione del Programma diffusa con prot. n. 2708 del 28/07/2009 e avente ad oggetto Istruzioni per la 9 certificazione delle spese . oppure: - lasciando temporaneamente la spesa nel Programma in attesa del risultato del procedimento (importo in attesa di recupero), per poi recuperare dai beneficiari l'importo indebitamente versato. Il recupero è effettuato mediante l’ottenimento del rimborso degli importi in questione o attraverso la compensazione con le somme da recuperare nei confronti di ulteriori pagamenti dovuti ad uno stesso 10 beneficiario . Gli importi recuperati sono, quindi, restituiti alla Tesoreria regionale e sono a disposizione dell’Autorità di Certificazione. Questa ne ordina la restituzione al bilancio dell’Unione Europea, prima della chiusura del Programma, detraendoli nell’ambito della dichiarazione di spesa successiva al recupero (compensazione). La procedura prevista per la gestione contabile del recupero dai beneficiari e la successiva “decurtazione” dalla spesa rendicontata alla CE può essere rappresentata, pertanto, come segue11: o l’Organismo responsabile del recupero (CdR o OI) emette un provvedimento di recupero della quota capitale, maggiorata degli interessi legali maturati dalla data di erogazione della somma stessa alla data di restituzione (art. 17, Legge n. 144/1999 e s.m.i.); la restituzione dell’importo dovuto (quota capitale più la quota interesse legale) dovrebbe avvenire entro 60 giorni dalla richiesta. o Se il debitore non adempie alla restituzione entro la scadenza stabilita, l’Amministrazione richiede gli interessi di mora sulla quota capitale, a partire dalla scadenza del termine, in aggiunta agli interessi legali precedentemente maturati. o A seguito della restituzione da parte del debitore, la quota capitale relativa al Fondo (FESR, FSE), comprensiva degli interessi di mora riscossi, deve essere rimborsata alla Commissione Europea, mentre l’AdG trattiene la quota di interessi legali maturati (interessi attivi), che saranno utilizzati per gli scopi del Programma. Le somme recuperate sono detratte, ai sensi delle disposizioni comunitarie, nella successiva dichiarazione di spese; per far ciò il CdR, nella predisposizione della dichiarazione periodica delle spese, anche in questo caso, utilizza l’informativa relativa alle restituzioni (recuperi/ritiri) effettuate nel periodo di riferimento di cui all’allegato IV della Circolare dell’Autorità di Certificazione del Programma diffusa con prot. n. 2708 del 28/07/2009 e avente ad oggetto Istruzioni per la certificazione delle spese12. 9 Ai sensi dell’art. 61, lett. f), del Reg. (CE) n. 1083/2006, l'AdC è incaricata di tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione 10 All’atto del recupero, l’Autorità di Certificazione provvede a decurtare tali importi recuperati, comprensivi di interessi di mora (interessi passivi), dalla dichiarazione certificata di spesa 11 Procedura rappresentata nel Manuale delle procedure e pista di controllo dell’Autorità di Certificazione FESR della Regione siciliana. 12 Ai sensi dell’art. 61, lett. f), del Reg. (CE) n. 1083/2006, l'AdC è incaricata di tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli 52 o Per quanto riguarda invece il recupero della quota di cofinanziamento a carico del Fondo di Rotazione (FdR), a seguito della restituzione da parte del debitore, la quota capitale, comprensiva di tutti gli interessi maturati, viene rimborsata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 183/87, diversamente da quanto avviene per la quota del FESR. Qualora il Centro di Responsabilità ritenga di non poter recuperare o prevedere la restituzione di un importo indebitamente erogato, avendo precedentemente esperito tutte le procedure possibili per il recupero, può richiedere che di tale importo se ne faccia carico la Commissione. Si tratta della procedura disciplinata, nel corso del precedente periodo di programmazione, dall’art. 5, par. 2, del Reg. (CE) n. 1681/1994 e rinvenibile, per il periodo 2007-2013, nelle disposizioni di cui all’art. 30, par. 2, del Reg. (CE) n. 1828/2006, recentemente modificate dal Reg. (CE) n. 846/2009. In applicazione di tale norma (modificata) il CdR comunica13 gli importi che si ritengono non possano essere recuperati; la Commissione può, se del caso, 14 richiedere, entro un anno dalla presentazione della comunicazione, le informazioni inerenti ciascun caso segnalato al fine di verificare l’impegno posto dall’Amministrazione nell’attivazione delle misure più appropriate per il recupero degli importi. Al di là della comunicazione annuale resa all’AdC in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 20, par. 2, del Reg. (CE) n. 1828/200615, l’informazione viene resa alla Commissione europea, in relazione a ciascuna segnalazione di irregolarità effettuata (e aggiornamenti), tramite il sistema IMS, indicando l’entità dell’importo non recuperato e i motivi del mancato recupero e fornendo tutti gli elementi necessari affinché la stessa Commissione possa decidere sull’imputabilità della perdita. 2. Recuperi che afferiscono esclusivamente al Amministrazione e beneficiario (reintegri/restituzioni) rapporto tra Il CdR mette in atto le azioni di propria competenza finalizzate al recupero delle eventuali somme indebitamente pagate di cui viene a conoscenza, direttamente o mediante la segnalazione di altri soggetti. Le procedure per il recupero di risorse indebitamente erogate non variano in relazione alla fonte di finanziamento. Di conseguenza anche per il recupero di risorse erogate a valere sul POR Sicilia 2007-2013 vale, di norma, quanto previsto dalla normativa nazionale/regionale e dalla prassi in uso in materia di bilancio e contabilità pubblica. In ottemperanza agli obblighi definiti dalla L. n. 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) in materia di comunicazioni (contestazioni formali) e, a livello regionale, dalla L.R. n. 10/1991 e ss.mm.ii., l’Amministrazione competente (AdG o OI), comunica l’apertura di un procedimento di accertamento di un’irregolarità “…ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione 13 Sulla falsariga di quanto previsto per la compilazione dell’allegato XI, tab. 3, del Reg. (CE) n. 1828/2006 (modificato). 14 Il termine di un anno non si applica in caso di frode sospetta o accertata [art. 20 Reg. (CE) n. 1828/2006 modificato dal Reg. (CE) n. 846/09 –par. 2 bis]. 15 Entro il 31 marzo di ogni anno: dichiarazione sugli importi ritirati, recuperati, recuperi pendenti e non recuperabili. 53 effetti diretti, ai soggetti che per legge debbono intervenirvi e ai soggetti individuati o facilmente individuabili diversi dai destinatari diretti, cui possa derivare un pregiudizio”, cioè nei confronti del soggetto beneficiario, se del caso, disponendo anche la sospensione delle erogazioni. La comunicazione di avvio del procedimento, cioè la contestazione, avviene ai sensi e nelle forme previste dall’art. 8 della sopracitata norma (ovvero, artt. 2, 9 e 11bis della L.R. n. 10/1991), indicando tra l’altro: - l’oggetto del procedimento promosso, - l’ufficio e la persona responsabile del procedimento, - la data entro la quale devono essere presentate eventuali controdeduzioni (di norma 15 giorni), - il preavviso di revoca, - l’ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti. Il beneficiario, entro il termine previsto, a partire dalla data di ricevimento della contestazione, può presentare all’Amministrazione le sue controdeduzioni/osservazioni ed eventuali documenti esplicativi. Il processo di apertura del contraddittorio è, infatti, finalizzato all’accertamento in via definitiva dell’irregolarità e ammette la possibilità da parte del beneficiario, soggetto ad onere della prova, di dimostrare con opportune evidenze l’inesistenza della contestazione mossa. Il responsabile del procedimento avendo acquisitivo ulteriori elementi di giudizio, formula osservazioni conclusive in merito alle contestazioni sollevate adottando un provvedimento di archiviazione - del quale viene data comunicazione agli interessati. Diversamente, nel caso in cui confermi le motivazioni che hanno portato all’avvio del procedimento ovvero, qualora siano decorsi inutilmente i termini, procede al recupero con l’emissione del decreto con il quale si dispone (l’eventuale revoca del contributo) l’addebito e il recupero delle somme, sia della parte capitale del debito che dei relativi interessi, da calcolarsi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione del contributo e fino alla data di restituzione. Il decreto di (revoca) addebito e recupero contiene l’indicazione: - delle motivazioni dell’atto, - la quantificazione delle somme indebitamente percepite, - l’entità degli interessi (tasso d’interesse e modalità di calcolo), - le modalità per la presentazione di un eventuale ricorso - i tempi entro i quali dovrà essere effettuato il rimborso (usualmente 60 gg), - l’indicazione che in mancanza di riscontro nei termini assegnati si procederà al recupero coattivo tramite iscrizione a ruolo (ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. n. 46/1999 e secondo le procedure di cui al DM n. 321/1999) ovvero, tramite escussione delle garanzie fideiussorie (se previste), - i capitoli in entrata del bilancio regionale sui quali il soggetto debitore dovrà versare le somme addebitate. 54 A seguito dell’avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo, il Decreto è notificato16 al debitore a mezzo Raccomandata. Il recupero delle somme, comprensive degli eventuali interessi, può avvenire con restituzione diretta delle somme dovute tramite pagamento effettuato dall’interessato su apposito conto corrente ovvero, nel caso non sia stata effettuata la restituzione diretta entro i termini, tramite: o compensazione17 a valere su erogazioni diverse dovute dalla Regione al debitore (di questa possibilità deve essere fatta menzione nell’atto di revoca); o escussione delle garanzie prestate; o in assenza di garanzia, tramite riscossione coattiva. In quest’ultimo caso, di mancato versamento delle somme addebitate entro il termine assegnato, occorre distinguere se l’addebito e il recupero delle somme trae origine da un rapporto di diritto pubblico (es.: revoca di un finanziamento) oppure da un rapporto di diritto privato con il soggetto debitore (anche con l’escussione della polizza fidejussoria) . 2.1 Recupero da soggetti pubblici Qualora il rapporto di credito trae origine da un rapporto di diritto pubblico (esempio: addebito somme a seguito di revoca di finanziamento nei confronti di un ente locale beneficiario) e laddove non sia possibile procedere tramite compensazione, si può provvedere all’iscrizione a ruolo delle somme (attraverso la procedura offerta dal D.Lgs n. 46/1999 e dal Regolamento emanato con il D.M. n. 321 del 3 settembre 1999) sulla semplice scorta del decreto di addebito e recupero che dovrà contenere l’indicazione che, in caso di mancato pagamento nei termini assegnati, si procederà al recupero coattivo della somma mediante iscrizione a ruolo. Allo scopo di rendere più incisiva ed efficace l’attività di recupero è opportuno, nella compilazione delle minute dei ruoli non tralasciare alcuno degli elementi indicati nel Regolamento sopra citato, anche effettuando un richiamo sintetico di quelli che hanno determinato l’iscrizione a ruolo, ivi compresi gli estremi di eventuale precedente atto notificato e la relativa data di notifica. Rispetto alle procedure di formazione dei ruoli e gestione degli stessi, si rinvia a quanto meglio precisato nel paragrafo successivo e alle indicazioni fornite dal Dipartimento regionale Finanze e Credito - servizio riscossione – dell’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, con Circolare prot. n. 8729 dell’11 luglio 2007 nella quale si sottolinea il principio secondo il quale: 16 E, in presenza di garanzia fideiussoria, per conoscenza, al garante. 17 Lo strumento della compensazione assume tanta più efficacia, anche in termini preventivi/dissuasivi, quanto più l’Amministrazione è in grado di monitorare le somme attive e passive in capo a ciascun beneficiario attraverso meccanismi di accertamento delle posizioni dei soggetti che devono percepire e di quelli che risultano debitori nei confronti dell’Amministrazione stessa; lo stesso COLAF suggerisce di adottare a tal fine il registro debitori. 55 Un opportuno controllo sull’andamento della riscossione dei ruoli presso il CNC può essere effettuato telefonicamente o collegandosi al sito www.equitaliaservizi.it. per l’accesso ai servizi gratuiti, che, previa registrazione, forniscono i dati sulle riscossioni mensili dei ruoli. 2.2 Recupero da privati Fatte salve le norme e le procedure specifiche previste per settori specifici d’intervento e le altre forme di tutela adottate dall’Amministrazione previste dalla normativa nazionale/regionale, decorsi inutilmente i termini previsti per il recupero delle somme senza che - sia stato effettuato il pagamento ovvero, - siano state presentate controdeduzioni o - il provvedimento di accertamento sia stato impugnato, l’azione di riscossione, stante l’attuale contesto normativo di riferimento, prosegue mediante l’attivazione delle garanzie fideiussoria18 eventualmente prestate, predisponendo e trasmettendo al soggetto che ha prestato la garanzia la richiesta di rimborso della somma dovuta maggiorata degli interessi maturati ovvero, in mancanza della garanzia, predisponendo e trasmettendo all’interessato comunicazioni di sollecito al pagamento e di decorrenza degli interessi moratori. Decorsi gli ulteriori termini, il responsabile del procedimento provvede ad attivare le procedure esecutive di recupero delle somme che, di norma, si configurano nell’ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. n. 639/1910 ovvero, nell’iscrizione a ruolo. 2.2.1 Le procedure “dirette” - Ingiunzione Successivamente all’emissione del provvedimento di revoca e decorsi inutilmente i termini per il rimborso delle somme già erogate - che costituiscono un credito certo, liquido ed esigibile – ovvero, decorsi i termini previsti per il reintegro delle stesse tramite garanzia fideiussoria, l’Amministrazione può attivarsi autonomamente secondo le procedure indicate nel Testo Unico approvato con Regio Decreto n. 639 del 14 aprile 1910, e successive modificazioni. Il passaggio da attivare è l’emissione, a mezzo decreto, di un’ingiunzione di 18 Le procedure di gestione e attivazione delle garanzie sarà oggetto di approfondimento nel prosieguo. 56 pagamento ai sensi dell’art. 2 del citato R.D. n. 639/1910. Detta Ingiunzione di pagamento deve specificare, tra l’altro, gli estremi del titolo del credito – credito certo, liquido ed esigibile - (decreto di addebito e recupero, nota di escussione polizza se prevista) la data di avvenuta notifica e la causa della emissione della ingiunzione cioè il mancato versamento delle somme entro il termine già assegnato. Deve inoltre precisare il nominativo del Responsabile del Procedimento nonché specificare che avverso detta ingiunzione il debitore può opporre opposizione dinanzi al Tribunale entro trenta giorni dalla sua notifica, ai sensi dell art. 3 del RD n. 639/1910. L’ingiunzione di pagamento va notificata al debitore necessariamente a mezzo del servizio notifiche Atti Giudiziari (UNEP). L’ingiunzione di pagamento è un atto amministrativo esecutivo di diritto ai sensi dell’intervenuto art. 229 D.Lgs. n. 51 del 19/2/1998. Il responsabile del procedimento monitora e gestisce i termini di scadenza delle comunicazioni; inoltre, l’Ufficio che intendesse procedere con il provvedimento ingiuntivo, deve tempestivamente informare e comunicare lo stesso provvedimento all’Autorità di Gestione, all’Autorità di Certificazione, all’Autorità di Audit ed all’Avvocatura Regionale cui competerà la fase esecutiva forzata. A seguito della notifica del decreto ingiuntivo, con il quale il debitore viene messo in mora e lo s’informa delle conseguenze sfavorevoli in caso di ulteriore inadempimento, questi può: - pagare entro i 30 giorni successivi alla notifica stessa e, in questo caso, il procedimento si conclude, salvo gli adempimenti successivi connessi al rispetto degli obblighi comunitari in materia di recuperi: o per la quota comunitaria, la quota capitale, comprensiva degli interessi di mora (se ed in quanto dovuti), è rimborsata alla Commissione europea, mentre l’Amministrazione trattiene la quota di interessi legali maturati (che saranno utilizzati per gli scopi del programma), o per la quota di fondo di rotazione, la quota capitale, comprensiva degli interessi legali e degli interessi di mora (se ed in quanto dovuti), è rimborsata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato – Igrue, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 183/87; - entro 30 giorni dalla notifica, proporre opposizione nella forma dell’atto di citazione in opposizione ad ingiunzione ai sensi del RD n. 639/1910, sopra citato, presso il Giudice di Pace o il Tribunale secondo la rispettiva competenza per valore; - non pagare entro i termini convenuti e/o non proporre opposizione all’atto. L’ingiunzione diviene definitiva e l’Amministrazione può dare avvio all’esecuzione forzata nei confronti del beneficiario/debitore. Qualora, entro il termine, il debitore non abbia provveduto al pagamento, né abbia 57 proposto opposizione, l’ingiunzione diviene definitiva e l’Amministrazione creditrice può procedere all’esecuzione aggredendo i beni del debitore. È fondamentale il rispetto del termine dilatorio dei trenta giorni previsto dagli artt. 2 e 3 del R.D. n. 639/1910 e indicato nell’ingiunzione, giacché prima della sua scadenza l’esecuzione del pignoramento è illegittima. Per converso, se l’esecuzione non è attivata entro il termine di novanta giorni (così come previsto dal procedimento civile, art. 481 c.p.c., l’ingiunzione amministrativa, pur mantenendo effetti ai fini della messa in mora, perde la sua efficacia a livello esecutivo (ai fini del pignoramento); tant’è che per promuovere la procedura esecutiva, è necessario procedere ad una seconda notifica della stessa ingiunzione. La determinazione di ingiunzione di pagamento costituisce titolo esecutivo e definitivo per l’avvio delle procedure di cui all’art. 3 del R.D. n. 639 del 14/4/ 1910, e successive modificazioni e integrazioni. Qualora la procedura esecutiva mobiliare non consentisse il recupero dell’intero credito, per l’attivazione delle altre due forme di espropriazione, presso terzi ed immobiliare, il settore regionale competente si rivolgerà agli uffici legali interni. 2.2.2 Le procedure “tramite concessionario della riscossione” - Ruolo Anche in questo caso, decorsi inutilmente i termini assegnati nel decreto di addebito per la restituzione delle somme indebitamente percepite, il CdR attiva il procedimento di recupero somme a mezzo di iscrizione a ruolo, (Circolare dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana prot. N. 1239/231.11.98 del 21/1/1999). Il CdR trasmette al “Consorzio Nazionale Concessionari” una richiesta di emissione di cartella esattoriale. Nella richiesta indica: il nominativo e le generalità complete del debitore; l’importo da recuperare; gli interessi maturati fino al momento della richiesta; la descrizione sintetica della motivazione sottostante al recupero. In tal modo “consegna” il ruolo all’agente locale della riscossione (Equitalia) per gli adempimenti successivi previsti dalla normativa nazionale in materia di riscossione19: o emissione della cartella di pagamento, o attivazione delle procedure cautelari e di riscossione coattiva (ipoteca, fermo amministrativo, pignoramento….). Il presupposto per l’esecuzione da parte del concessionario, come previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 46/1999, è la preesistenza di un titolo avente efficacia esecutiva che, per l’appunto, viene creato con la sottoscrizione del ruolo. Il ruolo è, infatti, formato direttamente dall’Amministrazione creditrice: è redatto, firmato e consegnato al Consorzio Nazionale dei Concessionari (CNC) (Equitalia Servizi s.p.a.)– Via Orsini 9, Palermo, affinché ne curi la formazione telematica operando l'acquisizione, la codifica ed il controllo dei dati trasmessi e quantificando gli interessi, le sanzioni e gli 19 Cfr. art. 46 D.lgs. n. 46/1999. 58 20 accessori non direttamente determinati nella minuta dall'ente creditore . Il prospetto del Ruolo di pagamento, una volta elaborato e restituito dal CNC all’Ufficio procedente (CdR) va reso esecutivo, con la sottoscrizione, entro 10 giorni dalla restituzione e ritrasmesso al CNC che provvede ad inoltrarlo al Concessionario 21 della Riscossione territoriale dove ha sede il debitore . Dopo la consegna del ruolo alla società competente per territorio (c.d. “agente della riscossione”), quest’ultima procede anzitutto alla notifica della cartella di pagamento, entro il termine massimo di 11 mesi 22 da tale consegna . Dal giorno in cui gli viene notificata la cartella di pagamento, il debitore, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, ha a disposizione 60 giorni per effettuare il pagamento. In caso di inutile decorso di questo termine, l’agente della riscossione ha il potere di agire in via esecutiva, cautelare e conservativa su tutti i beni del creditore attraverso: il fermo amministrativo dei veicoli a motore (art. 86 del D.P.R. n. 602/1973); l’iscrizione ipotecaria (art. 77 del D.P.R. n. 602/1973); l’espropriazione mobiliare (titolo II, capo II, sezione II del D.P.R. 602/1973); l’espropriazione presso terzi (ai sensi degli artt. da 72 a 75-bis del D.P.R. 602/1973 ovvero ai sensi degli artt. 543 e ss. c.p.c.); l’espropriazione immobiliare (titolo II, capo II, sezione IV del D.P.R. 602/1973). È opportuno sottolineare che le disposizioni del D.P.R. n. 602/1973 relative alle azioni esecutive e cautelari degli agenti della riscossione prevedono numerose e penetranti deroghe alla disciplina processuale civilistica, al fine di rendere più incisiva l’attività di recupero coattivo. Al riguardo, tra le deroghe più rilevanti si possono ricordare le seguenti: la vendita all’asta, sia di beni mobili che degli immobili, è effettuata direttamente dall’agente della riscossione, senza l’intervento dell’Autorità Giudiziaria (che, relativamente agli immobili, si limita ad emanare il decreto di trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c.); nell’espropriazione immobiliare, la stima del valore del bene ai fini della vendita all’asta avviene con un criterio automatico, senza l’intervento di un perito (art. 79 del D.P.R. n. 602/1973); l’esecuzione presso terzi può essere effettuata, in virtù dell’art. 72-bis del D.P.R: n. 602/1973, con una procedura semplificata, nella quale l’agente della riscossione emana un ordine di versamento, la cui attuazione non richiede l’ordinanza di assegnazione del giudice. In ogni caso, per gli importi inferiori ai 10.000 euro, gli agenti della riscossione, a seguito di direttive emanate da “Equitalia S.p.A.”, fanno precedere l’attivazione delle procedure esecutive o cautelari da un sollecito di pagamento. Occorre, inoltre, evidenziare che, sempre ai fini dell’azione di recupero, l’agente della riscossione ha accesso: ai dati dei sistemi informativi degli enti creditori (art. 18, comma 2, D.Lgs. n. 112/1999), con particolare riferimento all’Anagrafe Tributaria; ad ogni altro dato, in possesso di soggetti pubblici o privati, utile ai fini della riscossione (art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 112/1999 e art. 35, comma 26, del D.L. n. 223/2006); ai dati della c.d. “Anagrafe dei conti correnti” (art. 35, comma 25, del citato D.L. n. 223/2006). Infine, gli stessi agenti della riscossione possono avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza (art. 23 3, comma 5, del D.L. n. 203/2005) . 20 Cfr. Circolare Prot. 8729 dell’11/7/2007 dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana prot. N. 1239/231.11.98 del 21/1/1999. 21 Cfr. D.M. n. 321 del 3 settembre 1999. 22 Ai sensi del combinato disposto dell’art. 19, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 112/1999, dell’art.1, commi 146 e 148 della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), così come modificato dall’art. 36, comma 4-bis del d.l. n. 248/2007, la previsione del termine di 5 mesi per la notifica delle cartelle di pagamento sarà in vigore con riferimento ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009. Si segnala, inoltre, cheil D.L. n. 78 in data 01/07/2009 (pubblicato in G.U. n. 150 in data 01/07/2009) all’art. 15, comma 3, ha ridotto a 9 mesi il termine per la notifica delle cartelle di pagamento. 23 Estratto dal documeno “Proposte di nuove norme o di modifica di discipline vigenti in materia di recuperi dei finanziamenti comunitari indebitamente percepiti”, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche comunitarie – Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, 2009. 59 Gli adempimenti posti a carico dell’agente della riscossione trovano conclusione: - con il riversamento delle somme nel capitolo di bilancio indicato dall’ufficio procedente ovvero, - con la comunicazione di inesigibilità da parte dell’agente della riscossione, finalizzata ad ottenere il discarico della somma iscritta a ruolo, nel caso di dimostrata infruttuosità delle procedure esecutive attivate. In questo caso, se l’ufficio procedente non concede il discarico l’agente della riscossione è invitato a versare la somma ricevuta in carico e non riscossa nell’apposito capitolo del bilancio regionale (artt. 19-20 del D.lgs. n. 112/1999). Un opportuno controllo sull’andamento della riscossione dei ruoli presso il CNC viene effettuato telefonicamente o collegandosi al sito www.equitaliaservizi.it, per l’accesso ai servizi gratuiti, che, previa registrazione, fornisce i dati sulle riscossioni mensili dei ruoli. È evidente da quanto sopra rappresentato che l’adozione della procedura di coattiva tramite iscrizione a ruolo delle entrate mostra evidenti vantaggi in termini di snellimento delle procedure e accelerazione delle procedure di recupero, in gran parte dovuto all’immediata esecutività del ruolo stesso24. 3. Utilizzo delle fideiussioni La normativa nazionale prevede che si possa procedere all’erogazione degli “anticipi” in favore dei soggetti privati sulla quota nazionale di cofinanziamento – e che grava sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all’art. 5 della L. n. 183/1987 – previo rilascio di garanzia fideiussoria. La normativa in questione (art. 56 della L. n. 52/1996) stabilisce, inoltre, che la garanzia debba essere prestata per importo (almeno) pari all’anticipazione concessa al primo atto di erogazione del finanziamento e che la stessa debba essere redatta secondo uno schema approvato con decreto del Ministro del tesoro 22 Aprile 1997, n. 23. Lo stesso Decreto stabilisce anche quali siano i soggetti autorizzati a emettere garanzie a favore delle Amministrazioni: banche, imprese di assicurazioni indicate nella Legge 10 giugno 1982, n. 348 e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TULB)25. Tali riferimenti dovrebbero essere presi in considerazione nella predisposizione dei bandi e relativi allegati. Come suggerito dalla stesso Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie26, in considerazione della riscontrata elevata casistica di società di intermediazione finanziaria non solvibili, i Dipartimenti (CdR) nell’accettare garanzie fideiussorie, dovrebbero verificare: 24 L’iscrizione a ruolo viene, infatti, ritenuta procedura “privilegiata” rispetto ad altre forme di riscossione diretta nei confronti dei beneficiari/debitori dalla stessa PCM, DPCM, COLAF che auspica nel documento di cui alla nota precedente l’introduzione di una nuova disposizione normativa che vincoli il recupero delle somme cofinanziate dall’UE da parte delle Amministrazioni al ricorso dello strumento del “ruolo”. 25 Ovvero, società di assicurazione iscritte all‘elenco delle imprese autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni. 26 Cfr. nota 15. 60 - la reale iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del TULB attraverso la consultazione del sito della Banca d’Italia27 ovvero, nell’elenco delle società di assicurazioni autorizzate attraverso la consultazione del sito dell’ISVAP e - l’effettivo rilascio della polizza fideiussoria da parte della società fidejubente attraverso contatti epistolari con la stessa28, riservandosi, comunque, la possibilità di rifiutare le garanzie rilasciate da Istituti certificati ma per i quali abbiano avuto notizia di procedimenti giudiziari o contenziosi a vario titolo pendenti in relazione a questioni riguardanti l’erogazione di contributi comunitari. In generale, comunque, le polizze dovrebbero sempre prevedere: - la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del beneficiario, quale debitore principale, di cui all’art. 1944 del c.c.; - l’attivazione a prima richiesta scritta da parte della Regione Siciliana, formulata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; - l’obbligo del rinnovo automatico, per almeno …….., qualora prima di ogni scadenza la Regione non abbia autorizzato il beneficiario allo svincolo; - la clausola di inopponibilità alla Regione del mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte del beneficiario/contraente. Sempre a tutela dell’Amministrazione e a garanzia della piena efficacia e fruibilità delle polizze acquisite – in particolare, in considerazione delle tempistiche di effettiva realizzazione degli interventi finanziati e delle procedure di accertamento della regolarità degli interventi stessi - le polizze dovrebbero prevedere una durata (fatti salvi gli svincoli parziali) la più ampia possibile, che può essere indicata inserendo clausole del tipo: o fino a quando all’ente fideiubente sarà pervenuta espressa dichiarazione liberatoria della Regione Siciliana attestante l’intervenuta approvazione della documentazione relativa alla rendicontazione finale del progetto ovvero, o fino all’erogazione del saldo del contributo allorché è svincolata automaticamente e comunque entro e non oltre i (cinque anni) successivi alla richiesta di anticipazione ovvero, o non inferiore alla data di ultimazione dell’investimento indicata nel provvedimento di concessione (aggiornata in caso di eventuali provvedimenti di proroga) aumentata di almeno due semestralità successive alla data di rendicontazione finale dell’investimento ovvero, o lo svincolo delle polizza fideiussoria avviene a seguito della verifica amministrativo contabile sull’elaborato di rendicontazione finale presentato dal contraente/beneficiario. 27 http://siotec.bancaditalia.it/sportelli/jsp/layout/home.jsp?detail=intermediari 28 Si tratta di richiedere la “conferma di validità” alla Direzione Generale dell’Istituto emittente la polizza fideiussoria attraverso la richiesta dell’attestazione circa il potere del firmatario ad impegnare l’Istituto bancario/assicurativo. 61 29 Le fideiussioni, infatti, secondo quanto rilevato dalla Corte dei Conti non vengono immediatamente escusse in occasione del verificarsi di irregolarità; a causa del notevole ritardo con cui alcune irregolarità vengono rilevate nella maggior parte dei casi, le fideiussioni risultano già restituite o non più attive. Per consentire all’Amministrazione (o, eventualmente, all’organismo concessionario/intermedio) di svolgere nei termini di “copertura” della garanzia le verifiche e, se del caso, concludere l’eventuale contraddittorio avviato nei confronti dei beneficiari, potrebbe costituire una buona prassi l’adozione di una banca dati delle garanzie, istituita al fine di monitorare costantemente le scadenze delle polizze connesse alle erogazioni e di consentire, conseguentemente, l’attivazione degli eventuali rinnovi delle stesse finalizzati al completamento delle attività di verifica sulle spese rendicontate dai beneficiari30. È evidente che quanto prima vengono attivate le verifiche da parte dell’Amministrazione (ovvero, degli organismi delegati) tanto maggiore è il margine di successo delle procedure di escussione delle polizze. In tal senso le clausole pertinenti le modalità di erogazione dei contributi dovrebbero imporre ai beneficiari dei termini puntuali in ordine alla tempistica di rendicontazione dell’anticipazione; termini che dovrebbero consentire l’accertamento della realità e correttezza della spesa sottostante le anticipazioni e l’effettivo avvio delle attività/investimento finanziate/o. Di norma, l’esito negativo, totale o parziale, dei controlli svolti dall’Amministrazione (o dall’organismo concessionario/intermedio) ovvero, il mancato raggiungimento dei requisiti entro i termini previsti, comporta l’obbligo per il beneficiario di restituire, in tutto o in parte, l’anticipo ricevuto (maggiorato degli interessi); se il beneficiario non provvede entro il termine assegnatogli, l’Amministrazione procede, infatti, rivalendosi nei confronti dell’Istituto fideiussore, immediatamente a valle del provvedimento di revoca e recupero, attivando l’apposita procedura di escussione. Al termine della durata massima (scadenza della fideiussione) la garanzia cessa automaticamente, purché nell'ambito della validità non siano stati avviati procedimenti di recupero nei confronti del contraente, procedimenti dei quali viene data comunicazione anche al fideiussore, o di escussione nei confronti del fideiussore. Lo svincolo della fideiussione avviene, di norma, in fase di liquidazione del saldo (decreto di concessione definitivo), con comunicazione indirizzata direttamente all’istituto emittente, in copia-conoscenza anche al contraente/beneficiario. 29 Corte dei Conti, Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali – Relazione speciale 1/2007, Irregolarità e frodi in materia di fondi strutturali con particolare riguardo al FESR nelle Regioni obiettivo 1. 30 Tale adempimento potrebbe essere posto a carico di eventuali organismi concessionari/intermedi cui siano stati delegati (o dovranno essere delegati) gli adempimenti connessi all’istruttoria delle domande di contributo e all’erogazione dei finanziamenti a valere sui Programmi cofinanziati UE. A tali organismi potrebbe essere, peraltro, posto l’onere di dare impulso all’attività di svincolo limitando l’inutile e costosa rinnovazione di polizze non più necessarie. 62