1 CONTRATTO TIPO Borse Marie Curie individuali

Transcript

1 CONTRATTO TIPO Borse Marie Curie individuali
CONTRATTO TIPO
Borse Marie Curie individuali
IT-02.07.99
1
CONTRATTO N.
La [Comunità europea] [Comunità europea dell'energia atomica] (in seguito denominata «la
Comunità ») rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata «la
Commissione»), rappresentata ai fini della firma del presente contratto dal/dalla [Sig./Sig.ra (da
completare)], direttore generale della [nome della DG] o da un suo rappresentante autorizzato,
da una parte,
e
[Nome del contraente] ([sigla]) («contraente»), con sede in [nome dello Stato e indirizzo completo],
in persona del/dei legale(i) rappresentante(i)/in virtù di statuto/procura, [Sig./Sig.ra (da
completare)], [funzione], [Sig./Sig.ra (da completare)], [funzione],
dall'altra,
(in seguito denominati collettivamente « parti contraenti »)
HANNO CONVENUTO, al fine di contribuire al miglioramento del potenziale umano di ricerca
della Comunità, di eseguire il progetto denominato « [nome del progetto] » [nell’ambito del
programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico « [nome del programma specifico di RST] » ]
] [nell'ambito del programma (Euratom) di ricerca e d'insegnamento nel settore dell'energia nucleare]
(«programma specifico ») in base alle disposizioni che seguono.
IT-02.07.99
2
Articolo 1 - Oggetto
1.
Il presente contratto ha per oggetto l’esecuzione di lavori di ricerca a scopo di formazione da
parte di un borsista di categoria (cat.) [30] [40] [R]1. Il nominativo del borsista è indicato
nell'allegato I.
2.
A tal fine, il contraente si impegna nei confronti della Comunità alla buona esecuzione del
progetto menzionato nell'allegato I, intitolato [nome del progetto] (in seguito denominato
«progetto»), secondo le disposizioni del presente contratto.
3.
A tali effetti, prima dell'inizio del progetto e conformemente agli obblighi previsti nell'allegato II,
egli conclude un accordo con il borsista contenente le condizioni di esecuzione di detto
progetto.
Articolo 2 – Durata
1.
La durata del progetto è di [numero] mesi a decorrere dalla data di inizio del progetto, che è
comunicata per iscritto dal contraente alla Commissione. La durata del progetto non può essere
prolungata.
2.
Il presente contratto entra in vigore alla data in cui è stato sottoscritto dalle parti contraenti. La
data di inizio del progetto non può essere in alcun caso anteriore alla data di entrata in vigore
del contratto e deve cadere entro [6] [numero]2 mesi da detta data.
Il presente contratto cessa di avere effetto alla data del pagamento finale del contributo
finanziario della Comunità. Tuttavia,
- gli articoli 5, 6 e 8 del presente contratto,
- l’articolo 2, paragrafo 2, lettere g) e i) H l’articolo 3, paragrafo 1, lettera i) H
l’articolo 4, paragrafi 3 e 4; l’articolo 5, paragrafo 5; l'articolo 7; gli articoli da 9 a 11 e
l'articolo 14 dell’allegato II
si applicano anche dopo tale data nei limiti eventualmente stabiliti dagli stessi articoli.
Articolo 3 - Contributo finanziario della Comunità
1.
Salvo l’articolo 6 dell’allegato II, la Comunità finanzia il progetto fino alla concorrenza
dell'importo forfettario di [importo in cifre] EUR ([importo in lettere] euro), assegnato al
borsista e al contraente a norma dell'articolo 12 dell'allegato II del presente contratto.
2.
Il contributo finanziario della Comunità al progetto è versato, secondo le modalità seguenti e in
base alle regole definite dall’articolo 4 dell’allegato II del presente contratto, sul seguente conto
bancario del contraente:
1
Le parole in corsivo sono utilizzate secondo la definizione data dall’articolo 1 dell’allegato II del presente
contratto.
2
Il termine di 6 mesi vale in mancanza d'altro, ma può essere fissato un termine superiore.
IT-02.07.99
3
[dati bancari del contraente]:
−
un acconto del [percentuale] %; 3
[– un pagamento intermedio del [percentuale] % ;]³- 4
−
il saldo del contributo totale della Comunità (trattenuta di garanzia del [percentuale] %)³.
La somma dell'acconto e del pagamento intermedio non può superare l'importo massimo del
contributo finanziario della Comunità previsto al paragrafo 1 del presente articolo, dedotta la
trattenuta di garanzia indicata al presente paragrafo.
Articolo 4 - Elementi da fornire del progetto che devono essere presentati alla Commissione
1.
Le relazioni e le domande di pagamento prescritte dal presente contratto sono trasmesse dal
contraente rispettivamente in [numero] e in [numero] esemplari, secondo le modalità definite
dall’articolo 5 dell’allegato II del presente contratto. Le relazioni devono essere redatte in
[lingua].
L'allegato I stabilisce, se del caso, il numero di copie e la lingua di redazione degli altri elementi
da fornire del progetto.
2.
La domanda di pagamento dell'acconto unitamente ad una copia dell'accordo di cui all'articolo 3,
paragrafo 1 dell'allegato II sono trasmessi alla Commissione entro [numero] giorni a decorrere
dalla data di inizio del progetto.
[3. La relazione scientifica intermedia, la relazione finanziaria intermedia e la corrispondente
domanda di pagamento si riferiscono ad un periodo di [12] [numero]5 mesi a decorrere dalla
data di inizio del progetto.]
[3][4]. La relazione scientifica finale e la relazione finanziaria finale si riferiscono alla durata del
progetto. Se la fine dei lavori è anteriore alla scadenza della durata del progetto, la relazione
scientifica finale e la relazione finanziaria finale si riferiscono al periodo che va fino a tale data.
[4][5]. Se del caso, gli altri elementi da fornire del progetto si riferiscono ai periodi indicati
nell'allegato I del presente contratto.
Articolo 5 - Legge applicabile e foro competente
1.
Il presente contratto è regolato dalla legge [legge del paese ospitante].
2.
Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee e, in caso di impugnazione, la Corte di
giustizia delle Comunità europee, sono i soli competenti a conoscere delle controversie tra la
Comunità e il contraente relative alla validità, all’applicazione e all’interpretazione del presente
contratto.
3
Per i contratti della durata massima di 12 mesi, l’acconto è del 75% e il saldo del 25%; per i contratti di durata
superiore ai 12 mesi, l’acconto è del 60%, il pagamento intermedio del 30% e il saldo del 10%.
4
Normalmente, nei contratti di 12 mesi o di durata inferiore non si fa luogo al pagamento intermedio.
5
Il periodo, che è identico per le relazioni e per le richieste di pagamento, può essere diverso dai 12 mesi previsti.
IT-02.07.99
4
Articolo 6 - Condizioni speciali
[Non si applicano condizioni speciali.]
[Si applicano al presente contratto le seguenti condizioni speciali:]
[Le condizioni speciali relative al presente contratto figurano nell’allegato III.]
[Oltre alle condizioni speciali di cui all’allegato III, si applicano al presente contratto le seguenti
condizioni speciali:]
Articolo 7 – Modificazioni
Il presente contratto ed i relativi allegati possono essere modificati unicamente mediante patto scritto
tra i rappresentanti autorizzati delle parti contraenti. Gli accordi verbali a ciò diretti non vincolano le
parti contraenti.
Le richieste di modificazioni devono pervenire alla Commissione almeno due mesi prima della fine
della durata del progetto.
Articolo 8 – Disposizioni finali
1.
I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente contratto:
- Allegato I - Descrizione del progetto Marie Curie di formazione mediante la ricerca
- Allegato II - Condizioni generali
[- Allegato III - Condizioni speciali]
2.
In caso di conflitto tra le norme dell’allegato I e qualsiasi altra disposizione del presente
contratto, prevale quest’ultima.
[3. Le condizioni speciali indicate [all’articolo 6] [nell'allegato III] [all’articolo 6 e nell'allegato III]
del presente contratto prevalgono su tutte le altre disposizioni.]
IT-02.07.99
5
Articolo 9 – Sottoscrizione e lingua del contratto
Il contratto è firmato dalle parti contraenti in [numero (minimo due)] esemplari in [lingua] e solo la
versione in questa lingua fa fede.
Fatto a Bruxelles,
Per [nome e sigla del contraente]:
Nome: (per esteso)
Funzione:
Firma:
(timbro dell’organismo)
Per la Commissione:
Nome: (per esteso)
Funzione:
Firma:
Data:
IT-02.07.99
6
ALLEGATO I- DESCRIZIONE DEL PROGETTO MARIE CURIE DI
FORMAZIONE MEDIANTE LA RICERCA
(corrispondente alla descrizione del progetto che figura nella proposta n. [n. della proposta],
selezionata dalla Commissione il [data])
1.
Titolo: [nome del progetto]
2.
Sintesi: [sintesi del progetto]
3.
Borsista:
- nome: [nome]
- nazionalità: [nazionalità]
- categoria: CAT. [30] [40] [R]
4.
Durata del progetto:
[numero] mesi
5.
Luogo di esecuzione del progetto:
- Istituto: [nome e indirizzo dell'istituto, compreso il paese]
- Laboratorio: [nome e indirizzo del laboratorio, compreso il paese]
- Responsabile scientifico: [nome del responsabile scientifico]
6.
Ripartizione dell’importo della borsa:
→ a favore del borsista:
- indennità: [importo] euro/meseTotale: [importo] euro
- mobilità:
 indennità di mobilità: [importo] euro/mese
Totale: [importo] euro
>Â [indennità per spese di viaggio]: [importo] euro]
.
→ a favore del contraente: [importo] euro/mese
7.
Importo totale della borsa: [importo] euro
IT-02.07.99
7
Totale: [importo] euro
ALLEGATO II – CONDIZIONI GENERALI
PARTE A:
ESECUZIONE DEL PROGETTO
Articolo 1 - Definizioni
Articolo 2 - Obblighi del contraente
Articolo 3 - Rapporti tra contraente e borsista
Articolo 4 - Contributo finanziario della Comunità
Articolo 5 - Presentazione degli elementi da fornire del progetto
Articolo 6 - Congedo di maternità
Articolo 7 - Responsabilità
Articolo 8 - Risoluzione del contratto
PARTE B:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE,
E RISERVATEZZA
Articolo 9 - Proprietà delle conoscenze
Articolo 10 - Tutela delle conoscenze
Articolo 11 - Pubblicità e riservatezza
PARTE C:
COSTI
Articolo 12 - Contributi assegnati rispettivamente al borsista e al contraente
Articolo 13 - Revisione
PARTE D:
CONTROLLI
Articolo 14 - Controllo tecnico e controllo contabile
PARTE E-1:
PARTE E-2:
PARTE E-3:
RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL'ACCONTO
RICHIESTA DI PAGAMENTO INTERMEDIO
RICHIESTA DI PAGAMENTO FINALE
IT-02.07.99
8
PUBBLICITÀ
PARTE A:
ESECUZIONE DEL PROGETTO
Articolo 1 – Definizioni
1.
Per «decisione» si intende la decisione 1999/65/CE del Consiglio del 22 dicembre 1998 relativa
alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e per la
divulgazione dei risultati della ricerca ai fini dell'attuazione del Quinto programma quadro della
Comunità europea (1998-2002)6] [decisione 1999/66/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre
1998, relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle
università ai fini dell'attuazione del Quinto programma quadro della Comunità europea
dell'energia atomica (1998-2002) 7].
2.
Per «regolamento» si intende il [regolamento (CE) n. 996/1999 della Commissione dell'11
maggio 1999, recante le modalità di applicazione della decisione 1999/65/CE del Consiglio
relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e
per la divulgazione dei risultati della ricerca ai fini dell'attuazione del Quinto programma quadro
della Comunità europea (1998-2002)]8 [regolamento (Euratom) n. ___/1999 della Commissione
del___ recante le modalità di applicazione della decisione 1999/66/Euratom del Consiglio
relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università ai
fini dell'attuazione del Quinto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica
(Euratom) (1998-2002)9].
3.
Per «parti contraenti» si intendono la Comunità e il contraente.
4.
Per «contraente» si intende un soggetto giuridico o un’organizzazione internazionale, nonché il
Centro comune di ricerca (CCR), che abbia concluso il presente contratto con la Comunità.
5.
Per «borsista» si intende una persona fisica che partecipi al progetto in virtù di un accordo
concluso con un contraente.
6.
Per «borsista di categoria (cat.) 30» si intende un borsista che abbia l'esperienza necessaria nel
campo della ricerca.
7.
Per «borsista di categoria (cat.) 40» si intende un borsista confermato.
8.
Per «borsista di categoria (cat.) R» si intende un borsista proveniente da una regione meno
favorita che ha già beneficiato, in qualità di borsista di categoria 30, di una borsa Marie Curie
individuale per due anni interi nell'ambito del Quinto programma quadro di ricerca e di sviluppo
tecnologico o di una borsa Marie Curie post-dottorato di formazione mediante la ricerca
nell'ambito del Quarto programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico.
9.
Per «accordo» si intende l'accordo concluso tra il contraente e il borsista ai sensi dell'articolo 3
del presente allegato.
6
GU L 26 dell’1.2.1999, pag. 46
GU L 26 dell’1.2.1999, pag. 56.
8
GU L 122 del 12.5.1999, pag.9
9
GU L__ del ______1999, pag.
IT-02.07.99
7
9
10. Per «progetto» si intende il complesso dei lavori indicati nell’allegato I del presente contratto.
11. Per «data di inizio del progetto» si intende la data prevista dall’articolo 2, paragrafo 1 del
presente contratto.
12. Per «durata del progetto» si intende il numero totale di mesi stabilito per l'esecuzione del
progetto previsto dall’articolo 2, paragrafo 1 del presente contratto.
13. Per «termine normale» si intende il termine normale di esecuzione del progetto, decorrente dalla
data di inizio del progetto e corrispondente alla durata del progetto senza alcuna sospensione a
norma dell'articolo 6 del presente allegato.
14. Per «scadenza del contratto» si intende la data prevista dall’articolo 2, paragrafo 2, secondo
comma del presente contratto.
15. Per «elementi da fornire del progetto» si intendono le relazioni scientifiche e finanziarie, le
domande di pagamento menzionate all’articolo 4 del presente contratto e all’articolo 5 del
presente allegato, nonché qualsiasi altro elemento designato come tale dall’allegato I del
presente contratto.
16. Per «congedo di maternità» si intende il periodo di congedo di maternità che il borsista deve
prendere ai sensi della legge indicata all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del presente allegato.
17. Per «forza maggiore» si intende qualsiasi evento imprevedibile ed insormontabile che incida
sull'esecuzione del progetto.
18. Gli «interessi della Comunità» vengono valutati tenendo conto in particolare:
- dell’obiettivo di rafforzare la competitività internazionale dell’industria comunitaria,
- dell’obiettivo di favorire in maniera adeguata il mantenimento e la creazione di posti di
lavoro nella Comunità,
- dell’obiettivo di promuovere uno sviluppo sostenibile e di migliorare la qualità della vita
nella Comunità,
- delle esigenze connesse ad altre politiche comunitarie a sostegno delle quali sono condotte
le azioni indirette di RST,
- dell’esistenza di accordi di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità e paesi terzi
od organizzazioni internazionali.
19. Per «legittimo interesse» si intende qualsiasi interesse, specie di natura commerciale, del
contraente, che possa essere invocato nei casi previsti dal presente allegato purché il contraente
stesso dimostri che la lesione di tale interesse può arrecare, date le circostanze, un pregiudizio
preciso e sproporzionato, considerato lo scopo della disposizione a fronte della quale è invocato.
20. Per «conoscenze» si intendono i risultati, comprese le informazioni, di qualsiasi progetto
intrapreso in base alla [decisione n. 182/1999/CE del Parlamento e del Consiglio, del 22
dicembre 1998 relativa al Quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di
IT-02.07.99
10
sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002)10] [decisione 1999/64/Euratom del
Consiglio del 22 dicembre 1998 relativa al Quinto programma quadro di attività di ricerca e
d'insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (1998-2002)11] (in seguito
denominato «Quinto programma quadro»), nonché i diritti d’autore o i diritti relativi ai risultati
in virtù di domanda o di rilascio di brevetto per invenzione, modelli di utilità o nuove varietà
vegetali, di certificati complementari o di altre forme di tutela analoghe.
21. Per «Stato associato» si intende uno Stato parte di un accordo internazionale concluso con la
Comunità, in particolare sulla base dell'articolo [170 del trattato che istituisce la Comunità
europea] [101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica], in virtù del
quale esso contribuisce al finanziamento del programma quadro.
Articolo 2 - Obblighi del contraente
1.
Il contraente vigila affinché il progetto descritto nell'allegato I sia eseguito conformemente al
presente contratto. Funge da intermediario tra il borsista e la Commissione ed è, in particolare,
incaricato di trasmettere alla Commissione tutti i documenti e la corrispondenza relativi al
progetto.
2.
In particolare, il contraente è tenuto:
a) ad ospitare il borsista per tutta la durata del progetto, essendo il responsabile scientifico
menzionato nell'allegato I incaricato dei lavori per tutta la durata del progetto;
b) a disporre per tutta la durata del contratto dei mezzi, tra cui l'infrastruttura, le attrezzature ed
i prodotti, necessari per consentire l'esecuzione del progetto e, in particolare, la formazione
mediante la ricerca nei settori scientifici e tecnici considerati;
c) a mettere a disposizione del borsista i mezzi di cui alla lettera b) del presente paragrafo nella
misura necessaria, fin dalla data di inizio del progetto;
d) a provvedere alla gestione della borsa per tutta la durata del contratto;
e) a non rifiutarsi di ospitare il borsista per mancanza di qualificazioni ulteriori rispetto a quelle
in base alle quali la borsa è stata concessa;
f) ad assicurare al borsista, nel luogo di esecuzione del progetto, condizioni di lavoro, di
sicurezza e d'igiene identiche a quelle offerte ai ricercatori locali;
g) a provvedere, alle debite scadenze e conformemente all'accordo di cui all'articolo 3 del
presente allegato, a tutti i pagamenti di sua competenza;
h) a fornire al borsista l'assistenza ragionevolmente necessaria per il disbrigo delle pratiche
amministrative imposte dalle autorità del paese ospitante;
10
GU L 26 dell’1.2.1999, pag. 1.
GU L 26 dell’1.2.1999, pag. 34.
IT-02.07.99
11
11
i) a dare immediata notizia alla Commissione, non appena ne venga a conoscenza, di qualsiasi
situazione che possa incidere sull’applicazione del presente contratto, come per esempio:
TXDOVLDVL HYHQWR FKH SRVVD LPSHGLUH OD EXRQD HVHFX]LRQH R LO FRPSOHWDPHQWR GHO
progetto;
TXDOVLDVL FDPELDPHQWR ULJXDUGDQWH OH LQIRUPD]LRQL LQ EDVH DOOH TXDOL
è stata concessa la
borsa;
un congedo di maternità e le conseguenze che ne derivano, conformemente alla legge
nazionale come previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del presente allegato, in
particolare per quanto riguarda la durata di detto congedo e gli obblighi legali e
contrattuali del contraente durante tale periodo. In caso di richiesta da parte del borsista
di proseguire l’esecuzione del progetto oltre il termine normale ai sensi dell’articolo 3,
SDUDJUDIR OHWWHUD L SXQWR GHO SUHVHQWH DOOHJDWR LO contraente comunica alla
Commissione entro quattro settimane dalla richiesta, il suo parere motivato
sull'opportunità di proseguire l'esecuzione del progetto oltre il termine normale. Il parere
deve essere motivato esclusivamente nell'interesse della buona esecuzione del progetto.
Eccezionalmente, il contraente può inviare alla Commissione un secondo parere
motivato, se ciò è giustificato da uno o più fatti nuovi sopravvenuti. Detto parere deve
essere inviato almeno cinque settimane prima della scadenza del termine normale;
j) a garantire la riservatezza in relazione a fatti, informazioni, conoscenze, documenti ed altri
elementi che gli siano stati comunicati a titolo riservato dalla Commissione nel corso
dell'esecuzione del presente contratto;
k) a fornire alla Commissione l'assistenza ragionevolmente necessaria nell'ambito delle attività di
controllo dell'esecuzione del progetto da essa condotte.
Articolo 3 - Rapporti tra contraente e borsista
1.
Il contraente è tenuto a concludere un accordo scritto con il borsista. Tale accordo precisa,
conformemente al contratto, le condizioni di esecuzione del progetto e i diritti e gli obblighi
rispettivi del borsista e del contraente. Il presente contratto sarà allegato all’accordo.
Tale accordo deve in particolare indicare:
a) le somme ricevute dal contraente e destinate al borsista in virtù del presente contratto e le
modalità di pagamento degli importi dovuti al borsista;
b) la legge applicabile all'accordo;
c) che il borsista è tutelato dal sistema di previdenza sociale12 applicabile ai lavoratori
dipendenti nello Stato membro o nello Stato associato interessato, o da un sistema di
previdenza sociale che garantisca una protezione almeno equivalente sia per quanto riguarda
il livello che la portata;
12
Questa disposizione non riguarda i borsisti di categoria 40.
IT-02.07.99
12
d) tutte le trattenute, specificandone il motivo giuridico;
e) il(i) tasso(i) di cambio o di conversione utilizzato(i), precisando la(e) data(e) di riferimento e
la(le) fonte(i), se i versamenti sono effettuati in divisa nazionale;
f)
che il borsista si dedicherà a tempo pieno ai lavori di ricerca descritti nel progetto;
g) che il borsista non è autorizzato a percepire un'altra borsa di studio o altro reddito12 per i
lavori di ricerca descritti nel progetto;
h) che il borsista è il solo responsabile degli obblighi a lui incombenti in virtù della legge di cui
alla lettera b) del presente paragrafo e, se del caso, in virtù delle convenzioni bilaterali
applicabili;
i)
che il borsista deve informare quanto prima possibile il contraente di ogni situazione che
possa incidere sull'applicazione del presente contratto, quale:
(α) qualsiasi evento che possa impedire la buona esecuzione o il completamento del
progetto;
(β) qualsiasi cambiamento riguardante le informazioni in base alle quali è stata concessa la
borsa;
(γ) una gravidanza che possa incidere direttamente sull'esecuzione del progetto; per tale
eventualità, l'accordo prevede l'obbligo per il borsista di presentare al contraente una
richiesta di proseguire l'esecuzione del progetto oltre il termine normale, oppure di
avvertirlo della propria intenzione di non proseguire l'esecuzione del progetto;
j)
2.
le disposizioni relative alla proprietà intellettuale ed industriale, alla pubblicità e alla
riservatezza contenute nella parte B del presente allegato.
Le modalità di pagamento di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo sono basate, per
quanto possibile e secondo la legge applicabile, sul criterio dei pagamenti mensili arretrati. Esse
devono prevedere che i pagamenti siano versati al borsista sin dall'inizio del progetto e
consentire che tutte le somme assegnate al borsista siano pagate entro la fine del progetto.
L'indennità di viaggio forma oggetto di un unico pagamento effettuato contestualmente al primo
pagamento mensile, o di due pagamenti distinti effettuati contestualmente al primo e all'ultimo
pagamento mensile.
Articolo 4 - Contributo finanziario della Comunità
1.
Fatto salvo l’articolo 6 del presente allegato, il contributo finanziario della Comunità è versato
secondo le seguenti modalità:
a) un acconto iniziale è versato entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della
Commissione della richiesta di pagamento dell'acconto contenuta nella parte E del presente
allegato.
IT-02.07.99
13
b) Se del caso, il versamento intermedio è effettuato entro 60 giorni dalla data in cui la
Commissione ha approvato, o si considera che abbia approvato ai sensi dell'articolo 5,
paragrafo 3, quarto comma, del presente allegato, le relazioni intermedie e la richiesta di
pagamento corrispondente o un altro elemento da fornire del progetto.
c) Il pagamento finale del contributo finanziario della Comunità è effettuato entro 60 giorni
dalla data in cui la Commissione ha approvato, o si considera che abbia approvato ai sensi
dell'articolo 5, paragrafo 3, quarto comma, del presente allegato, le relazioni finali e la
richiesta di pagamento corrispondente o l’ultimo elemento da fornire del progetto.
I versamenti previsti alle lettere da a) a c) del primo comma del presente paragrafo si
considerano effettuati nella data dell'addebito sul conto bancario della Commissione.
La Commissione può sospendere in qualsiasi momento il decorso del termine di 60 giorni
menzionato al primo comma, lettere b) e c), del presente paragrafo, comunicando al contraente
che ritiene necessario procedere a verifiche supplementari. Il termine riprende a decorrere una
volta concluse le verifiche supplementari.
Decorso il termine stabilito e salvo il disposto del terzo comma del presente paragrafo, il
contraente può chiedere entro due mesi dalla ricezione del pagamento tardivo, che gli siano
corrisposti interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle proprie
operazioni principali di rifinanziamento nel primo giorno del mese in cui è scaduto il termine,
maggiorato di un punto e mezzo. Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del
termine per il versamento fino alla data del versamento effettivo.
2.
Se vi è il sospetto di frode o di grave irregolarità finanziaria di un contraente, la Commissione
può sospendere i versamenti e ingiungere al contraente di astenersi dal versare somme al
borsista. Il contraente resta soggetto alle sue obbligazioni contrattuali.
3.
Le spese bancarie derivanti dal rimborso di qualsiasi somma dovuta alla Commissione sono
interamente a carico del contraente.
Le decisioni di recupero concernenti i versamenti effettuati dalla Commissione e comunicate al
contraente tenuto a restituire un importo costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 256
del trattato che istituisce la Comunità europea.
La Commissione può decidere di procedere al rimborso delle somme dovute alla Commissione
mediante compensazione con somme dovute a qualsiasi titolo al contraente interessato.
4.
Dopo la scadenza del contratto o la sua risoluzione, la Commissione può ingiungere o ingiunge,
secondo il caso, al contraente, qualora siano constatate frodi o gravi irregolarità finanziarie in
sede di controllo contabile, il rimborso dell'intero contributo finanziario comunitario che gli è
stato versato. Su tale importo sono dovuti interessi al tasso, maggiorato di due punti, applicato
dalla Banca centrale europea alle proprie operazioni principali di rifinanziamento il primo giorno
del mese in cui il contraente ha ricevuto i fondi. Gli interessi decorrono dalla data di ricevimento
dei fondi fino alla data di rimborso degli stessi.
IT-02.07.99
14
Articolo 5 – Presentazione degli elementi da fornire del progetto
1.
Per quanto riguarda le relazioni;
a) sono sottoposte all’approvazione della Commissione le seguenti relazioni:
(α) se del caso, una relazione scientifica intermedia contenente informazioni circa lo stato
di avanzamento dei lavori del borsista, le variazioni rispetto al programma dei lavori e
ai risultati e una relazione finanziaria intermedia che indichi specificamente i pagamenti
effettuati al borsista dal contraente durante il periodo di riferimento;
(β) una relazione scientifica finale che descriva tutti i lavori, gli obiettivi, i risultati e le
conclusioni e contenga un riassunto di tutti questi elementi, e una relazione finanziaria
finale che indichi i pagamenti effettuati al borsista dal contraente nell’arco di tutta la
durata del progetto.
b) La configurazione delle relazioni deve essere conforme alle regole comunicate dalla
Commissione. La qualità delle relazioni destinate alla pubblicazione deve consentirne una
riproduzione diretta.
2.
Per quanto riguarda le richieste di pagamento e le relazioni finanziarie;
a) le richieste di pagamento e le relazioni finanziarie sono espresse in euro. Se del caso, i tassi
di conversione e di cambio dell’euro ai fini della compilazione delle richieste di pagamento,
delle relazioni finanziarie e dei relativi versamenti sono quelli pubblicati dalla Commissione
per l’esecuzione del bilancio e in vigore il primo giorno lavorativo del mese successivo alla
fine del periodo cui si riferisce la richiesta di pagamento considerata. Non si tiene conto dei
profitti o delle perdite sul cambio intervenuti tra la compilazione della richiesta di
pagamento e il ricevimento del versamento corrispondente.
b) Il contraente presenta le richieste di pagamento sul formulario contenuto nella parte E del
presente allegato.
3.
Se del caso, la relazione scientifica intermedia, la relazione finanziaria intermedia e la richiesta di
pagamento corrispondente sono presentate alla Commissione entro due mesi dalla fine del
periodo cui si riferiscono le relazioni.
La relazione scientifica finale, la relazione finanziaria finale e la richiesta di pagamento
corrispondente sono presentate alla Commissione entro due mesi dalla fine della durata del
progetto.
Se del caso, gli altri elementi da fornire del progetto sono presentati entro i termini indicati
nell'allegato I del presente contratto.
Se la Commissione non ha formulato osservazioni, gli elementi da fornire del progetto si
intendono approvati entro due mesi dal loro ricevimento.
4.
In caso di omessa presentazione, entro i termini previsti dal paragrafo 3 del presente articolo
della relazione intermedia scientifica o finanziaria o della richiesta di pagamento corrispondente,
IT-02.07.99
15
la Commissione si riserva il diritto di trattenere una parte e, in casi eccezionali, il totale del
versamento del contributo finanziario della Comunità.
In caso di omessa presentazione, entro i termini previsti dal paragrafo 3 del presente articolo o
dall'allegato I, della relazione scientifica o finanziaria finali o della richiesta di pagamento
corrispondente, la Commissione può decidere di non procedere al pagamento finale, purché ne
dia preavviso scritto di un mese comunicando di non aver ricevuto detti documenti.
5.
Il contraente deve fornire alla Commissione tutte le informazioni dettagliate da essa richieste ai
fini della buona esecuzione del presente contratto.
Articolo 6 - Congedo di maternità
1.
L’esecuzione del progetto è sospesa durante il congedo di maternità.
Durante tale sospensione, l'importo del contributo finanziario della Comunità sarà adeguato in
funzione delle necessità del singolo caso, ivi comprese le spese obbligatorie non recuperabili in
virtù della legge nazionale applicabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del presente
allegato. L’esecuzione del presente contratto e dell'accordo tra il contraente e il borsista é
sospesa, nella misura necessaria, durante tale periodo.
2.
Tre settimane prima della scadenza del termine normale di esecuzione del progetto, sulla base
del parere (se del caso, dei pareri) inviato(i) dal contraente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2,
OHWWHUD L SXQWR GHO SUHVHQWH DOOHJDWR OD &RPPLVVLRQH DGRWWD XQD GHFLVLRQH PRWLYDWD VXO
proseguimento dell'esecuzione del progetto oltre il termine normale, per un periodo
corrispondente alla durata della sospensione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La stessa
decisione stabilisce anche le conseguenze finanziarie dell'applicazione del presente articolo.
La Commissione adotta tale decisione esclusivamente nell'interesse della buona esecuzione del
progetto.
La Commissione comunica la propria decisione al contraente, il quale a sua volta informa il
borsista.
Articolo 7 - Responsabilità
1.
Le responsabilità reciproche delle parti contraenti per perdite, danni o pregiudizi di qualsiasi
natura subiti nell’esecuzione del presente contratto sono regolate dalla legge designata
all’articolo 5, paragrafo 1 del presente contratto.
2.
Le misure da prendere in caso di forza maggiore sono concordate tra le parti contraenti. Le
parti contraenti convengono espressamente che qualsiasi difetto di prodotti o servizi utilizzati ai
fini dell'esecuzione del presente contratto e che incida sulla medesima, ivi comprese le anomalie
del funzionamento o del rendimento di detti prodotti e servizi, dovute o connesse al passaggio
all'anno 2000, non costituiscono casi di forza maggiore.
3.
La Comunità non è responsabile degli atti od omissioni imputabili al contraente o al borsista,
nell'esecuzione del presente contratto. Essa non risponde di alcun difetto dei prodotti o servizi
IT-02.07.99
16
eventualmente ideati sulla base delle conoscenze generate dal progetto, e in particolare di
anomalie del funzionamento o del rendimento di tali prodotti o servizi dovute o connesse al
passaggio all’anno 2000.
Il contraente manleva integralmente la Comunità e si impegna a tenerla indenne da qualunque
azione, reclamo o procedimento di terzi nei suoi confronti a seguito di danni causati da atti od
omissioni imputabili al contraente o al borsista nell'esecuzione del presente contratto, ovvero
dai prodotti o servizi eventualmente ideati sulla base delle conoscenze generate dal progetto,
nella misura in cui il contraente o il borsista hanno concorso alla perdita o al danno di cui
trattasi o ne sono considerati responsabili.
4.
In caso di azione di terzi contro la Comunità in relazione all’esecuzione del presente contratto, il
contraente o il borsista, che potrebbero essere chiamati a risponderne, sono tenuti ad assistere la
Comunità.
5.
In caso di azione di un terzo contro il contraente o il borsista in relazione all’esecuzione del
presente contratto, la Commissione, salvo il disposto del paragrafo 1 del presente articolo, può
prestare assistenza al contraente o al borsista che ne faccia richiesta scritta. I costi sostenuti
dalla Commissione a tal fine sono a carico del contraente o del borsista interessato.
Articolo 8 - Risoluzione del contratto
1.
La Commissione può risolvere il contratto:
a)
quando il progetto è interrotto dal contraente o dal borsista o ai sensi del disposto dell'articolo 6
del presente allegato;
b) quando viene risolto l'accordo tra il contraente e il borsista per inosservanza degli obblighi loro
incombenti in virtù di detto accordo;
c)
per motivi tecnici o economici rilevanti che incidano sul progetto in maniera sostanziale
(compresa l'ipotesi in cui sia impossibile riprendere l'esecuzione del contratto in seguito alla
sua sospensione a causa di forza maggiore).
La Commissione fissa nella sua lettera raccomandata con ricevuta di ritorno il termine di
preavviso, che non può essere superiore a un mese dalla data di ricevimento della lettera stessa.
2.
La Commissione non si oppone alla risoluzione del contratto, su richiesta scritta del contraente, per i
motivi indicati al paragrafo 1, lettere b) e c) del presente articolo.
La risoluzione del contratto ha effetto:
-
alla data della lettera di accettazione della Commissione, comunicata con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno;
-
se la Commissione non ha formulato osservazioni, entro un mese dal ricevimento della
comunicazione del contraente.
IT-02.07.99
17
3.
La Commissione può risolvere immediatamente il presente contratto a decorrere dalla data di
ricevimento della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno:
a)
quando il progetto non viene effettivamente iniziato entro il termine previsto dall'articolo 2,
paragrafo 2, primo comma del contratto e la nuova data proposta, se del caso, è ritenuta
inaccettabile dalla Commissione;
b) quando il contraente non ha adempiuto in tutto o in parte le proprie obbligazioni, dopo che
è stato diffidato per iscritto a adempiere entro un mese dalla Commissione;
c)
in caso di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell'attività, di amministrazione
controllata o giudiziaria, di liquidazione, di concordato preventivo, di sospensione
dell'attività di un contraente o di altre procedure analoghe previste da leggi e regolamenti
nazionali ed aventi le stesse finalità;
d) in caso di grave irregolarità finanziaria.
4.
5.
La Commissione risolve immediatamente il presente contratto a decorrere dalla data di
ricevimento della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno:
a)
quando vengono meno le condizioni di partecipazione al progetto di cui agli articoli da 3 a
12 della decisione;
b)
quando il contraente e/o il borsista si siano resi responsabili di dichiarazioni false loro
imputabili o di deliberate omissioni, al fine di ottenere il contributo finanziario della
Comunità o di fruire di altri vantaggi previsti dal contratto.
Il contraente prende le misure opportune per annullare o ridurre gli impegni assunti, non appena
ricevuta la lettera della Commissione contenente la comunicazione della risoluzione del contratto
o non appena inviata la sua richiesta di risoluzione.
In caso di risoluzione del contratto, la Commissione può esigere il rimborso totale o parziale del
contributo finanziario della Comunità, tenendo conto dello stato di avanzamento del progetto. Le
somme restanti spettanti al contraente e/o al borsista sono calcolate in proporzione al tempo di
esecuzione del progetto.
Le somme assegnate rispettivamente al contraente inadempiente o al borsista inadempiente devono,
se del caso, essere rimborsate.
Sull'importo da rimborsare sono dovuti interessi al tasso, maggiorato di due punti, applicato dalla
Banca centrale europea per le proprie operazioni principali di rifinanziamento il primo giorno del
mese in cui i fondi sono stati ricevuti dal contraente. Gli interessi decorrono dalla data di
ricevimento dei fondi fino alla data di rimborso degli stessi.
6. Nonostante la risoluzione del contratto, le disposizioni seguenti si applicano anche dopo tale
data nei limiti eventualmente ivi indicati:
-
gli articoli 5, 6 e 8 del presente contratto;
IT-02.07.99
18
-
l’articolo 2SDUDJUDIROHWWHUHJHL H l’articolo 3, paragrafo 1, letteraL H ;
l’articolo 4, paragrafi 3 e 4; l’articolo 5, paragrafo 5; l’articolo 7; gli articoli da 9 a 11 e
l'articolo 14 del presente allegato.
Il contraente presenta gli elementi da fornire del progetto relativi ai lavori effettuati fino alla
data di risoluzione del contratto.
PARTE B:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED
INDUSTRIALE, PUBBLICITÀ E RISERVATEZZA
Articolo 9 - Proprietà delle conoscenze
1.
Le modalità di attribuzione e di esercizio della proprietà delle conoscenze derivanti dal progetto, tra il
contraente e il borsista, sono determinate dal contraente nel rispetto della legge applicabile.
2.
In caso di proprietà comune delle conoscenze derivanti dal progetto, i proprietari decidono
concordemente l'attribuzione e l'esercizio della proprietà di tali conoscenze in conformità del presente
contratto.
3.
Se il(i) proprietario(i) delle conoscenze ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo
cede(cedono) la proprietà delle conoscenze, prende(prendono) i provvedimenti o
conclude(concludono) gli accordi necessari per trasmettere al cessionario gli obblighi a lui(loro)
incombenti in virtù del presente contratto, al fine di tener conto, in particolare, degli interessi
della Comunità e nel rispetto degli accordi internazionali da questa conclusi.
Articolo 10 – Tutela delle conoscenze
1.
Il(i) proprietario(i) delle conoscenze provvede(provvedono) a tutelarle in maniera adeguata ed
efficace nel rispetto della legge applicabile.
2.
Compatibilmente con i propri legittimi interessi, il contraente stabilisce insieme al borsista le modalità
di pubblicazione dei risultati, tenuto conto delle esigenze di tutela delle conoscenze.
Articolo 11 – Pubblicità e riservatezza
1.
La comunicazione, pubblicazione o divulgazione su qualunque supporto (inclusa Internet)
riguardante lo stato di avanzamento del progetto o sulle conoscenze menziona il programma nel
cui ambito i lavori sono stati eseguiti o le conoscenze sono state ottenute ed il supporto prestato
dalla Comunità. Deve inoltre essere precisato che l'autore è il solo responsabile del contenuto della
comunicazione, pubblicazione o divulgazione e che esso non rappresenta l'opinione della
Comunità e che quest'ultima non è responsabile dell'uso che potrà essere fatto dei dati contenuti
nella comunicazione, pubblicazione o divulgazione.
IT-02.07.99
19
L’eventuale utilizzazione dell’emblema europeo, deve essere preliminarmente autorizzata dalla
Commissione. Devono essere rispettate le regole applicate dalla Commissione, in particolare
quelle grafiche.
2.
La Commissione può divulgare, con qualsiasi mezzo adeguato e per tutto il tempo necessario,
informazioni generali riguardanti, tra l'altro, gli obiettivi, il contributo finanziario della Comunità,
la durata e lo stato di avanzamento del progetto e le conoscenze, così come descritte nella
relazione scientifica finale.
Anche la denominazione legale dei partecipanti e i nomi dei laboratori che eseguono i lavori
sono pubblicati, salva la previa tempestiva opposizione degli interessati per motivi
imprescindibili di ordine industriale o commerciale debitamente giustificati.
3.
Salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Commissione, il contraente e il borsista salvaguardano
la natura riservata di dati, conoscenze e documenti comunicati in via riservata o la cui divulgazione
potrebbe recare pregiudizio ad uno di loro.
Tale obbligo cessa:
4.
-
quando il contenuto di tali dati, conoscenze e documenti diviene accessibile al pubblico in
conseguenza di lavori o iniziative legali estranee al presente contratto e che non si fondano
su attività rientranti nel medesimo;
-
in seguito alla comunicazione di tali dati, conoscenze e documenti senza vincoli di
riservatezza o alla successiva rinuncia alla riservatezza da parte di chi li ha comunicati.
Nei casi in cui il presente contratto prevede che siano comunicati dati o conoscenze, ovvero i
documenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione, il contraente o il borsista
si assicurano preliminarmente che il ricevente ne salvaguardi la riservatezza e li utilizzi
esclusivamente per gli scopi per i quali sono stati comunicati.
PARTE C: COSTI
Articolo 12 – Contributi rispettivamente assegnati al borsista e al contraente
L’importo indicato all’articolo 3, paragrafo 1 del presente costituisce un rimborso forfettario dei
seguenti costi:
1.
A favore del borsista:
a) un'indennità mensile che include tutte le trattenute obbligatorie in base alla legge nazionale
applicabile nel contesto del presente contratto, escluso qualsiasi altro contributo.
Tuttavia, nel caso in cui il borsista di categoria 30 percepisca altri redditi derivanti dalla
professione (senza peraltro esercitare alcuna attività ad essa connessa), l'importo mensile è
fissato dalla Comunità tenendo conto di tali redditi ulteriori. Questa disposizione non si
IT-02.07.99
20
applica ai borsisti di categoria R, che non possono percepire altri redditi derivanti dalla loro
professione.
Per quanto riguarda i borsisti di categoria 40, l'importo è fissato individualmente dalla
Commissione in base ad una proposta presentata congiuntamente dal contraente e dal
borsista.
b) Un contributo alle spese di mobilità, composto da:
(α) un'indennità mensile di mobilità: l'importo di quest'indennità, che costituisce un
contributo alle spese connesse al fatto che il borsista non si trova nel suo paese
d'origine, è fissato uniformemente e forfettariamente, a prescindere dal paese ospitante.
Per quanto riguarda i borsisti di categoria 40, l'importo è fissato individualmente dalla
Commissione in base ad una proposta presentata congiuntamente dal contraente e dal
borsista.
Questo importo non è destinato ai borsisti di categoria R.
(β) Un'indennità forfettaria per le spese di viaggio rapportata alla distanza tra il paese
d'origine e il paese ospitante.
Questo importo non è destinato ai borsisti di categoria R.
2.
A favore del contraente: un importo mensile forfettario a titolo di contributo per tutti i costi di
ricerca e di gestione, che il contraente è obbligato a sostenere; tali costi, connessi all'ospitalità
data borsista e all'esecuzione del progetto, comprendono le spese di pubblicazione dei risultati di
ricerca e di partecipazione del borsista a conferenze o altre manifestazioni scientifiche ritenute
utili o necessarie per la buona esecuzione del progetto.
Se del caso, tale contributo è calcolato tenendo conto del fatto che i lavori di ricerca sono
costituiti da esperimenti eseguiti in laboratorio.
Per i borsisti di categoria 40, l'importo mensile è fissato individualmente dalla Commissione in
base ad una proposta presentata dal contraente.
Articolo 13 – Revisione
In caso di revisione in aumento dell’importo assegnato al borsista, il nuovo importo si applica a partire
dalla data in cui la decisione di revisione diviene efficace.
IT-02.07.99
21
PARTE D:
CONTROLLI
Articolo 14 – Controllo tecnico e controllo contabile
1.
La Commissione, o i suoi rappresentanti autorizzati, può iniziare un controllo tecnico o un
controllo contabile del progetto in qualsiasi momento in vigenza del contratto ed entro i cinque
anni successivi alla data di ciascun versamento del contributo comunitario, per verificare se il
progetto viene eseguito o è stato eseguito alle condizioni dichiarate dal contraente.
Il procedimento di controllo si intende avviato nella data di ricevimento della relativa lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dalla Commissione.
Esso si svolge nel rispetto della riservatezza.
2.
La Commissione, o i suoi rappresentanti autorizzati, può in qualsiasi momento ragionevolmente
scelto, conferire con il personale del contraente addetto al progetto e accedere ai locali in cui si
svolgono i lavori, a tutta la documentazione riguardante i lavori, agli archivi informatici e alle
apparecchiature da essi ritenuti pertinenti. A tal fine può chiedere che le siano forniti, nella forma
adeguata, i dati necessari per poter verificare fra l'altro che l'utilizzo del contributo finanziario
della Comunità è stato conforme all'allegato I del contratto.
La Commissione prende i provvedimenti necessari per assicurare che i propri rappresentati
autorizzati rispettino la riservatezza dei dati a cui hanno accesso o che sono stati loro forniti.
3.
Prima dell'esecuzione del controllo tecnico e del controllo contabile, la Commissione comunica
al contraente i nominativi dei rappresentanti autorizzati di cui è previsto l'intervento. Essa valuta
qualsiasi obiezione del contraente fondata su legittimi interessi.
4.
Il contraente fornisce alla Commissione o ai suoi rappresentanti autorizzati tutta l'assistenza
necessaria.
5.
Sulla base delle risultanze del controllo contabile, viene redatta una relazione provvisoria che
viene comunicata dalla Commissione al contraente. Il contraente può formulare osservazioni
entro un mese dalla data di ricevimento della relazione.
La relazione finale è inviata al contraente. Quest'ultimo può comunicare le sue osservazioni alla
Commissione entro un mese dalla data di ricevimento. La Commissione può decidere di non
tener conto delle osservazioni comunicate oltre tale termine.
In base alle conclusioni del controllo contabile, la Commissione prende i provvedimenti che
reputa necessari, inclusa l'eventuale emissione di un ordine di recupero di tutti i versamenti
effettuati o di una parte di essi.
6.
La Corte dei conti può verificare, seguendo le proprie procedure, l'impiego del contributo
finanziario della Comunità nell'ambito del presente contratto.
IT-02.07.99
22
Parte E-1
COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONI GENERALI RICERCA
BORSE M ARIE CURIE
Da restituire debitamente compilato e firmato al servizio del programma
pertinente.
INDIVIDUALI
RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL’ACCONTO
Identificazione
Programma di
ricerca
Contratto n.
(15 caratteri)
Nome del contraente
Nome del borsista
Data di inizio del
progetto
Importo richiesto
(euro)
Dichiarazione
I sottoscritti dichiarano, con la presente, che il borsista ha iniziato l’esecuzione del progetto previsto dal contratto
nella data sopraindicata. Conformemente alle disposizioni del contratto, il contraente allega una copia
dell’accordo concluso tra il contraente e il borsista e chiede il pagamento dell’acconto.
TIMBRO
DELL’ORGANISMO
LUOGO E DATA DELLA
FIRMA
FIRMA DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
LUOGO E DATA DELLA
FIRMA
FIRMA DEL BORSISTA
ALLEGATO : Copia dell’accordo concluso tra il contraente e il borsista.
IT-02.07.99
Parte E-1
COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONI GENERALI RICERCA
BORSE M ARIE CURIE
RISERVATO ALLA COMMISSIONE
INDIVIDUALI
ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL’ACCONTO
Identificazione
Contratto n.
Data di ricezione della
richiesta
Importo da pagare (euro)
Dichiarazione
Con la presente, il sottoscritto attesta che l’accordo concluso tra il contraente e il borsista è stato ricevuto dalla
Commissione ed è conforme alle disposizioni del contratto e che l'acconto può essere versato al contraente.
Nome del responsabile
della Commissione
DATA DELLA FIRMA
FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA COMMISSIONE
IT-02.07.99
Parte E-2
COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONI GENERALI RICERCA
BORSE M ARIE CURIE
Da restituire debitamente compilato e firmato al servizio del programma
pertinente
INDIVIDUALI
RICHIESTA DI PAGAMENTO INTERMEDIO
Identificazione
Programma di ricerca
Contratto n.
(15 caratteri)
Nome del contraente
Nome del borsista
Importo richiesto
(euro)
Dichiarazione
Conformemente alle disposizioni del contratto, il contraente allega la relazione scientifica intermedia e la relazione
finanziaria intermedia e chiede il pagamento intermedio.
TIMBRO
DELL’ORGANISMO
LUOGO E DATA DELLA
FIRMA
FIRMA DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
LUOGO E DATA DELLA
FIRMA
FIRMA DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL
PROGETTO
ALLEGATI: Relazione scientifica intermedia firmata dal borsista e dal responsabile scientifico.
Relazione finanziaria intermedia firmata dal responsabile amministrativo e dal borsista.
IT-02.07.99
Parte E-2
COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONI GENERALI RICERCA
BORSE M ARIE CURIE
RISERVATO ALLA COMMISSIONE
INDIVIDUALI
ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO INTERMEDIO
Identificazione
Contratto n.
Data di ricezione della
richiesta
Importo da pagare
(euro)
Dichiarazioni
Con la presente, il sottoscritto attesta che la relazione scientifica intermedia prevista dal contratto è stata ricevuta
e che tale relazione è soddisfacente e rispondente alle prescrizioni del contratto.
Nome del responsabile
scientifico della
Commissione
DATA DELLA FIRMA
FIRMA DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO DELLA
COMMISSIONE
Con la presente, il sottoscritto attesta che la relazione finanziaria intermedia prevista dal contratto è stata ricevuta
e che il pagamento può essere versato al contraente.
Nome del responsabile
della Commissione
DATA DELLA FIRMA
FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA COMMISSIONE
IT-02.07.99
Parte E-3
COMMISSIONE EUROPEA
Da restituire debitamente compilato e firmato al servizio del programma
pertinente.
DIREZIONI GENERALI RICERCA
BORSE M ARIE CURIE
INDIVIDUALI
RICHIESTA DI PAGAMENTO FINALE
Identificazione
Programma di
ricerca
Contratto n.
(15 caratteri)
Nome del contraente
Nome del borsista
Importo richiesto (euro)
Dichiarazione
Conformemente alle disposizioni del contratto, il contraente allega la relazione scientifica finale e la relazione
finanziaria finale e chiede il pagamento finale.
TIMBRO
DELL’ORGANISMO
LUOGO E DATA DELLA
FIRMA
FIRMA DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
LUOGO E DATA DELLA
FIRMA
FIRMA DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL
PROGETTO
ALLEGATI : Relazione scientifica finale firmata dal borsista e dal responsabile scientifico.
Relazione finanziaria finale firmata dal responsabile amministrativo e dal borsista .
IT-02.07.99
Parte E-3
COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONI GENERALI RICERCA
BORSE M ARIE CURIE
RISERVATO ALLA COMMISSIONE
INDIVIDUALI
ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO FINALE
Identificazione
Contratto n.
Data di ricezione della
richiesta
Importo da pagare (euro)
Dichiarazioni
Con la presente, il sottoscritto attesta che la relazione scientifica finale prevista dal contratto è stata ricevuta e
che tale relazione è soddisfacente e rispondente alle prescrizioni del contratto.
Nome del responsabile
scientifico della
Commissione
DATA DELLA FIRMA
FIRMA DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO DELLA
COMMISSIONE
Con la presente, il sottoscritto attesta che la relazione finanziaria finale prevista dal contratto è stata ricevuta e
che il pagamento finale può essere versato al contraente.
Nome del responsabile
della Commissione
DATA DELLA FIRMA
FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA COMMISSIONE
IT-02.07.99