Contratto autonomo di garanzia

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Contratto autonomo di garanzia
Foglio informativo
CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA
1 giugno 2011
(D.Lgs. 385/1993 e successive modifiche – Deliberazione CICR del 04.03.03)
INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA INTERMOBILIARE S.p.A.
via Gramsci, 7, 10121 Torino, Italia
via Gramsci, 7, 10121 Torino, Italia.
011 08281
011 0828800
[email protected]
www.bancaintermobiliare.com
3043
Denominazione e forma giuridica:
Sede legale:
Sede amministrativa:
Telefono:
Fax:
Indirizzo telematico:
Sito Internet
Codice ABI:
Numero di iscrizione all’Albo delle banche
presso la Banca d’Italia:
Gruppo bancario di appartenenza:
5319
Gruppo Bancario Veneto Banca (iscritto all’Albo dei gruppi bancari
tenuto dalla Banca d’Italia con codice n. 5035.1)
Numero di iscrizione al Registro delle
imprese di Torino:
Sistemi di garanzia cui la banca aderisce:
Capitale sociale e Riserve al 31/12/2010:
di cui:
Capitale sociale
Riserve
Azioni proprie
Riserve da valutazioni
Strumenti di capitale
02751170016
Fondo Nazionale di Garanzia - Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi
353.866.382
156.209.463
205.371.913
(34.415.919)
(3.321.989)
30.022.914
Dati e qualifica soggetto incaricato all’offerta fuori sede:
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nome e cognome
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telefono
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indirizzo
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email
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qualifica
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CHE COS’È IL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA
Caratteristiche
Il contratto autonomo di garanzia è un contratto atipico con il quale si rilascia una garanzia senza
che ci sia alcun carattere di accessorietà (caratteristica invece peculiare della fideiussione) rispetto
all’obbligazione principale.
Con il rilascio di questa forma di garanzia il Garante garantisce la Banca sino alla concorrenza
dell’importo massimo garantito stabilito in contratto, per l’adempimento delle obbligazioni assunte
verso la Banca dal Debitore principale e derivanti da operazioni bancarie di qualunque natura.
Principali rischi
Tra i principali rischi va tenuto presente:
- pagamento da parte del Garante di quanto dovuto dal Debitore principale in caso di
inadempimento di quest’ultimo.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Non sono previste condizioni economiche applicabili al contratto autonomo di garanzia.
RECESSO E RECLAMI
RECESSO
Il Garante può recedere dal contratto autonomo di garanzia dandone comunicazione scritta alla
Banca a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di trenta giorni
calendariali.
Il Garante risponde, oltre che delle obbligazioni del Debitore principale in essere al momento di
efficacia del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente
in dipendenza e/o in relazione ai rapporti esistenti al momento sopraindicato.
In espressa deroga a quanto sopra previsto, per quanto concerne i rapporti di apertura di credito
intrattenuti con il Debitore principale, il recesso del Garante ha effetto solo quando la Banca abbia
potuto recedere a sua volta dai detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del
credito da parte del Debitore principale e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da
lui emessi e ancora in circolazione.
RECLAMI
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Via Gramsci 7 – 10121 Torino c/o Funzione Legale,
fax n. 011/0828807, @mail [email protected]), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento
se il reclamo inerisce i servizi bancari, 90 giorni dal ricevimento se il reclamo inerisce i servizi di
investimento.
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Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i sopra citati termini, prima di ricorrere al
giudice può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF), specificatamente per le controversie relative ai servizi bancari. Per
sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere
presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca/Intermediario.
- Ombudsman-Giurì Bancario (Via delle Botteghe Oscure 54 - 00186 Roma) presso il Conciliatore
Bancario Finanziario ovvero alla Camera di Conciliazione presso la Consob istituita con Delibera
Consob 16763/2008, specificatamente per le controversie relative ai servizi di investimento.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca/Intermediario, il cliente può
attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la
Banca/Intermediario, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile
rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro dal Ministero della
Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, sito internet
www.conciliatorebancario.it.
Le modalità per avvalersi di tali servizi sono indicati negli appositi regolamenti i cui testi sono a disposizione
della clientela presso tutte le Filiali di BIM.
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LEGENDA
Garante
Debitore principale
Importo massimo garantito
Reviviscenza della garanzia
Solidarietà fra fideiussori
Regresso
E’ la persona che sottoscrive il contratto
autonomo di garanzia a favore della Banca
E’ la persona il cui adempimento viene garantito
dal garante nei confronti della Banca
E’ la somma complessiva (per capitale, interessi,
spese) che il garante si impegna a pagare in caso
di inadempimento del debitore principale.
Consiste nel ripristino di efficacia della
fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal
debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio
con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.
E’ il vincolo che per legge si stabilisce fra più
garanti del medesimo debitore principale, in
forza del quale il creditore (Banca) può rivolgersi
a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il
pagamento dell’intero debito del debitore
medesimo.
E’ il potere del fideiussore di agire nei confronti
del debitore, una volta che ha pagato quanto
dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla
Banca.
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