Carta intestata

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Carta intestata
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “UNIPOL VITA”
PREMESSA
A)
1)
-
(Tariffe n. 43 – 73 – 83)
Disciplina del contratto
Il contratto è disciplinato dalle:
CONDIZIONI GENERALI di assicurazione sulla vita.
CONDIZIONI SPECIALI, relative alla forma prescelta di assicurazione sulla vita.
CONDIZIONI PARTICOLARI, nel caso di particolari esigenze e richieste dell’interessato.
CONDIZIONI COMPLEMENTARI, relative alle assicurazioni complementari abbinate
all’assicurazione sulla vita.
Il contratto è inoltre disciplinato dalle norme legislative in materia.
B) Terminologia
1)
2)
3)
4)
5)
6)
SOCIETA’: l’impresa assicuratrice.
CONTRAENTE: chi stipula il contratto con la Società.
ASSICURATO: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
BENEFICIARI: coloro ai quali spettano le somme assicurate.
PREMIO: l’importo dovuto dal Contraente alla Società.
RISERVA MATEMATICA: l’importo accantonato dalla Società per far fronte in
futuro ai suoi obblighi contrattuali.
2) Le condizioni e le tariffe dell’assicurazione sulla vita sono approvate dal Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.
CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 • Obblighi della Società - Gli obblighi
della Società risultano esclusivamente dalla polizza e
appendici da essa firmate.
Art. 2 • Dichiarazioni del Contraente e
dell’Assicurato - Le dichiarazioni del Contraente e
dell’Assicurato devono essere esatte e complete.
Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore
dell'assicurazione o della sua riattivazione, il
contratto non è contestabile per dichiarazioni
inesatte o reticenti del Contraente o dell’Assicurato,
salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta
in malafede.
L'inesatta indicazione dell'età dell’Assicurato
comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età
reale, delle somme dovute.
Art. 3 • Entrata in vigore dell'assicurazione L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia
stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24 del
giorno in cui:
• la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e
dall'Assicurato,
• oppure la Società abbia rilasciato al Contraente la
polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto
comunicazione del proprio assenso.
Qualora la polizza preveda una data di effetto
successiva, l'assicurazione non può entrare in
vigore prima delle ore 24 del giorno previsto.
Art. 4 • Rischio di morte - Il rischio di morte è
coperto qualunque possa esserne la causa, senza
limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di
professione dell’Assicurato.
È escluso dalla garanzia soltanto il decesso
causato da:
· dolo del Contraente o del Beneficiario;
· partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
· partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra,
salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato
Italiano: in questo caso la garanzia può essere
prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni
stabilite dal competente Ministero;
· incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di
aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non
titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia
in qualità di membro dell’equipaggio;
· suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in
vigore dell’assicurazione o, trascorso questo
periodo, nei primi 12 mesi dell’eventuale
riattivazione dell’assicurazione.
In questi casi, la Società paga il solo importo della
riserva matematica, calcolato al momento del
decesso, ovvero, nel caso di suicidio, paga il valore di
riduzione, se maturato per un importo superiore.
Art. 5 • Pagamento del premio - il premio è
calcolato in annualità anticipate.
Le rate di premio debbono essere pagate alle
scadenze pattuite contro ricevuta emessa dalla
Società presso il domicilio di quest’ultima o
dell’agenzia cui è assegnata la polizza.
Il premio del primo anno, anche se frazionato in
più rate, è dovuto per intero.
Art. 6 • Mancato pagamento del premio:
risoluzione e riduzione - Il mancato pagamento
anche di una sola rata del premio determina,
trascorsi 30 giorni dalla scadenza, la risoluzione del
contratto e i premi pagati restano acquisiti alla
società.
Tuttavia, se risultano versate almeno tre
annualità di premio, il contratto rimane in vigore per
il valore di riduzione, determinabile secondo i criteri
di calcolo e la tabella delle Condizioni Speciali.
Le assicurazioni temporanee in caso di morte
non hanno alcun valore di riduzione, salvo che non
sia diversamente previsto dalle Condizioni Speciali.
A giustificazione del mancato pagamento del
premio, il Contraente non può, in nessun caso,
opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi
di scadenza né provveduto all’incasso a domicilio.
Art. 7 • Ripresa del pagamento del premio:
riattivazione – Entro sei mesi dalla scadenza della
prima rata di premio non pagata, il Contraente ha
comunque diritto di riattivare l’assicurazione pagando le
rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali.
Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la
riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa
domanda del Contraente e accettazione scritta della
Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari
e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro
esito.
In ogni caso di riattivazione, l’assicurazione entra
nuovamente in vigore, per l’intero suo valore alle ore 24
del giorno del pagamento dell’importo dovuto.
Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata
di premio non pagato, l’assicurazione non può più
essere riattivata.
Art. 8 • Beneficiari – Il contraente designa i
Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o
modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può
essere revocata o modificata nei seguenti casi:
· dopo che Contraente ed il Beneficiario abbiano
dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente,
la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del
beneficio;
· dopo la morte del Contraente;
· dopo che verificatosi l’evento previsto, il
Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla
Società, di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi, le operazioni di riscatto, prestito,
pegno o vincolo di polizza, richiedono l’assenso
scritto dei Beneficiari.
La designazione di beneficio e le sue eventuali
revoche o modifiche debbono essere comunicate
per iscritto alla Società o fatte per testamento.
Art. 9 • Riscatto – Il Contraente, dopo aver
pagato almeno tre annualità di premio, può, mediante
dichiarazione scritta, risolvere anticipatamente il
contratto e chiedere il versamento del relativo valore
di riscatto, determinabile secondo i criteri di calcolo e
la tabella delle Condizioni Speciali.
La risoluzione ha effetto dalla data della
dichiarazione.
Le assicurazioni temporanee in caso di morte, in
caso di vita e in caso di sopravvivenza, non hanno
valore di riscatto quando non prevedano la
restituzione dei premi.
Art. 10 • Prestiti – Il Contraente può ottenere
prestiti dalla Società nei limiti del valore di riscatto
maturato.
La
Società
indica,
nell’atto
di
concessione, condizioni e tasso di interesse.
Art. 11 • Cessione, pegno e vincolo – Il
Contraente può cedere ad altri il contratto così come
può darlo in pegno o comunque vincolare le somme
assicurate.
Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne
faccia annotazione sull’originale di polizza o su
appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di
riscatto e di prestito richiedono l’assenso scritto
del creditore o vincolatario.
Art. 12 • Pagamenti della Società – Per tutti i
pagamenti
della
Società,
debbono
essere
preventivamente consegnati i seguenti documenti:
· originale di polizza ed appendici;
· certificato di nascita dell’Assicurato;
· ogni documento necessario ad individuare gli
aventi diritto o a verificare l’effettiva esistenza
dell’obbligo di pagamento.
Per i pagamenti conseguenti al decesso
dell’Assicurato, debbono inoltre consegnarsi:
· certificato di morte;
· relazione medica sulle cause del decesso redatta
su apposito modulo;
· ulteriore documentazione di carattere sanitario
eventualmente ritenuta necessaria dalla Società.
La società esegue il pagamento entro 30 giorni dal
ricevimento della documentazione.
Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o
la competente agenzia della Società.
Art. 13 • Tasse e imposte – Tasse e imposte
relative al contratto sono a carico del Contraente o dei
Beneficiari ed aventi diritto.
Art. 14 • Foro competente – Per le controversie
relative al presente contratto è esclusivamente
competente l’Autorità Giudiziaria di Bologna.
Cessione all’Istituto Nazionale delle Assicurazioni della quota legale di cui all’art. 23 del Testo Unico delle leggi sull’esercizio delle Assicurazioni private (D.P.R. 13-2-1959 n. 449).
L’eventuale rifiuto verrà notificato. La quota ceduta è garantita dallo Stato.
(Tar. n. 43)
ASSICURAZIONE MISTA A PREMI ANNUI COSTANTI ED A CAPITALE RIVALUTABILE ANNUALMENTE
CONDIZIONI SPECIALI DI RIVALUTAZIONE
(sempre operanti)
1 – Rivalutazione annuale
Ad ogni ricorrenza annuale della data di
effetto della polizza, purché in regola col
pagamento dei premi il capitale assicurato
verrà rivalutato con le modalità riportate al
successivo punto 3, in relazione al tasso
di rendimento finanziario conseguito sulle
attività assegnale alla gestione speciale
Unipol Vita, le cui caratteristiche sono
riportate successivamente nel punto 2. Se
alla scadenza annuale della polizza non
risultino pagate tutte le rate di premio già
scadute non si procederà per quell'anno
alla rivalutazione del capitale assicurato.
2 - Gestione speciale Unipol Vita Determinazione
del
tasso
di
rendimento finanziario
Alla gestione speciale Unipol Vita saranno
assegnate attività per un importo non
inferiore all'ammontare delle riserve
matematiche dei contratti emessi in base
alla presente clausola; tali attività saranno
costituite da valori mobiliari poste a
copertura delle riserve matematiche. Il
tasso di rendimento annuo finanziario di
tali attività sarà determinato come segue.
Il tasso di rendimento finanziarlo annuo si
ottiene rapportando tutti i redditi conseguiti
nell’anno di esercizio precedente al valore
medio delle attività finanziarie della
gestione.
I redditi si intendono al netto delle spese e
degli oneri sostenuti relativi al loro
conseguimento ed alla Gestione Speciale
Unipol Vita. Il valore medio delle attività
finanziarie della gestione si determina
calcolando la consistenza media degli
investimenti.
Per anno di esercizio si intende il
periodo che intercorre tra il 1° novembre
dell'anno precedente al 31 ottobre
seguente.
La gestione speciale Unipol Vita sarà
annualmente sottoposta a certificazione
da parte di una società di verifica
contabile legalmente riconosciuta; in
particolare sarà certificato il tasso di
rendimento medio annuo finanziario
sopra definito.
4 – Riattivazione
A modifica di quanto disposto dalle
condizioni generali di assicurazione la
riattivazione del contratto risoluto o ridotto
potrà essere effettuata entro sei mesi dalla
scadenza della prima rata di premio rimasta
insoluta.
3 – Determinazione del capitale
rivalutato
In ciascun anno solare verrà determinata
la percentuale di rivalutazione la cui
misura sarà pari alla differenza tra
almeno l'80% del tasso di rendimento
finanziario ottenuto nell'anno di esercizio
precedente ed il tasso (4%) di interesse
tecnico già conteggiato nel calcolo dei
premi di polizza. Tale percentuale di
rivalutazione sarà applicata alla riserva
matematica dei contratti al momento
della ricorrenza annuale della data di
effetto.
5 – Opzioni
Il capitale liquidabile alla scadenza potrà
essere convertito, a richiesta, in rendita
rivalutabile di opzione su una testa (quella
dell'assicurato) o su due teste (quella
dell'assicurato e quella di altro vitaliziando
dello stesso o dell'altro sesso). La rendita di
opzione su una testa è prevista, a scelta
dell'optante:
· interamente vitalizia;
· garantita per un minimo di 5 anni
(indipendentemente cioè dall’esistenza in
vita dell’assicurato) e successivamente
vitalizia, oppure
· garantita per un minimo di 10 anni e
successivamente vitalizia.
La rendita di opzione su due teste è
prevista, pur essa a scelta dell'optante,
reversibile parzialmente o interamente a
favore del sopravvivente. La rendita annua
di opzione si rivaluterà ad ogni ricorrenza
annuale della data di scadenza della
polizza, aggiungendo al valore di essa
raggiunto nell'anno assicurativo precedente
l'importo che si ottiene applicando alla
predetta rendita da rivalutare la percentuale
di rivalutazione definita al precedente punto
3).
Per riserva matematica deve intendersi
quella afferente al contratto base ed alle
precedenti rivalutazioni.
L'importo cosi ottenuto sarà utilizzato
come premio unico in base al tasso di
premio unico d'inventario relativo all'età
raggiunta ed alla durata residua.
Il capitale assicurato in caso di
premorienza o di sopravvivenza alla
scadenza contrattuale sarà pari al
capitale iniziale maggiorato di tutti i
capitali aggiuntivi riconosciuti in base
alle presenti condizioni speciali di
rivalutazione.
La riattivazione comporterà il pagamento
dei premi arretrati maggiorati degli interessi
calcolati in base al tasso di rendimento
determinato nell’esercizio precedente.
CONDIZIONI SPECIALI PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO
(sempre operanti)
Riduzione
I valori di riduzione, con riferimento
all'articolo 6 delle condizioni generali di
assicurazione, si determinano riducendo
il capitale iniziale nella proporzione in cui
l'importo delle annualità di premio pagate
sta all'importo complessivo dei premi
contrattualmente
previsto
ed
aggiungendo a tale valore la somma dei
capitali aggiuntivi riconosciuti in base alle
condizioni speciali di rivalutazione.
Valore di riduzione per 1.000 lire di
capitale assicurato:
Durata
del
contratto
10
20
30
3
5
300
150
100
500
250
167
Premi annui pagati
10
15
500
333
750
500
20
25
667
833
Riscatto
I valori di riscatto con riferimento all'art. 9
delle condizioni generali di assicurazione si
determinano mediante la liquidazione in
contanti di un importo pari al valore di
riduzione scontato al tasso del 4,25%
annuo composto per il periodo mancante
alla scadenza della polizza e mediante la
liquidazione ulteriore di un importo pari alla
somma dei capitali aggiuntivi scontati al
tasso del 5,50% annuo per il periodo
mancante alla scadenza.
CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE
(sempre operante)
Il capitale assicurato con la presente
polizza di assicurazione sulla vita, a
condizione che il contratto sia in regola con
il pagamento dei premi, sarà rivalutato allo
scadere di ogni anno dalla data di effetto in
relazione
al
tasso
percentuale
di
rendimento medio conseguito sulle attività
assegnate alla gestione speciale Unipol
Vita.
La rivalutazione del capitale assicurato
avverrà
ogni
anno
applicando
la
Nel caso in cui alla scadenza della polizza il
capitale complessivamente garantito venga
convertito in rendita vitalizia di opzione, la
presente clausola verrà applicata alla
rendita ad ogni anniversario dalla data di
scadenza della polizza. La determinazione
degli elementi per il computo dei capitali
aggiuntivi che ad ogni rivalutazione sono
riconosciuti nella presente polizza viene
dettagliatamente illustrata nelle condizioni
speciali.
percentuale di rivalutazione sui montanti
dei premi di risparmio riguardanti le rate di
premio già corrisposte e nella riserva
matematica dei capitali aggiuntivi già riconosciuti nella polizza in base alla presente
clausola ed impiegando l'importo risultante
come premio unico per assicurare un
capitale aggiuntivo in forma mista a premio
unico con età pari a quella raggiunta ed una
durata pari alla residua durata contrattuale
della polizza base.
(Tar. n. 73 - 83)
ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA DIFFERITA CON CONTROASSICURAZIONE
A PREMIO ANNUO COSTANTE E RENDITA RIVALUTABILE ANNUALMENTE
CONDIZIONI SPECIALI DI RIVALUTAZIONE
(sempre operanti)
1 – Rivalutazione annuale
Ad ogni ricorrenza annuale della data di
effetto della polizza, purché in regola col
pagamento dei premi, la rendita assicurata
verrà rivalutata con le modalità riportate al
successivo punto 3, in relazione al tasso di
rendimento finanziario conseguito sulle
attività assegnate alla gestione speciale
Unipol Vita, le cui caratteristiche sono
riportate successivamente nel punto 2.
Se alla scadenza annuale della polizza non
risultino pagate tutte le rate di premio già
scadute non si procederà per quell'anno
alla rivalutazione della rendita assicurata.
2 - Gestione speciale Unipol Vita
Determinazione del tasso di rendimento
finanziario
Alla gestione speciale Unipol Vita saranno
assegnate attività per un importo non
inferiore
all'ammontare
delle
riserve
matematiche dei contratti emessi in base
alla presente clausola; tali attività saranno
costituite da valori mobiliari posti a
copertura delle riserve matematiche. Il
tasso di rendimento annuo finanziario di tali
attività sarà determinato come segue.
Il tasso di rendimento finanziario annuo si
ottiene rapportando tutti i redditi conseguiti
nell'anno di esercizio precedente al valore
medio delle attività finanziarie della
gestione.
I redditi si intendono al netto delle spese e
degli oneri sostenuti relativi al loro
conseguimento ed alla Gestione Speciale
Unipol Vita. Il valore medio delle attività
finanziarie della gestione si determina
calcolando la consistenza media degli
investimenti.
Per anno di esercizio si intende il
periodo che intercorre tra il 1°
novembre dell'anno precedente al 31
ottobre seguente.
La gestione speciale Unipol Vita sarà
annualmente sottoposta a certificazione
da parte di una società di verifica
contabile legalmente riconosciuta; in
particolare sarà certificato il tasso di
rendimento medio annuo finanziario
sopra definito.
3 – Determinazione della rendita
aggiuntiva di rivalutazione
In
ciascun
anno
solare
verrà
determinata
la
percentuale
di
rivalutazione la cui misura sarà pari alla
differenza tra almeno l'80% dei tasso di
rendimento
finanziario
ottenuto
nell'anno di esercizio precedente ed il
tasso (4%) di interesse tecnico già
conteggiato nel calcolo dei premi di
polizza.
Tale
percentuale
di
rivalutazione sarà applicata alla riserva
matematica dei contralti al momento
della ricorrenza annuale della data di
effetto.
Per riserva matematica deve intendersi
quella afferente al contratto base ed alle
precedenti rivalutazioni.
L’importo cosi ottenuto sarà utilizzato
come premio unico sulla polizza per
assicurare una rendita aggiuntiva nella
forma rendita vitalizia differita senza
controassicurazione in base al tasso di
premio unico d'inventario relativo all’età
raggiunta e al residuo periodo di
differimento.
La rendita assicurata al termine del
periodo di differimento sarà pari alla
rendita iniziale maggiorata di tutte le rendite
aggiuntive riconosciute in base alle presenti
condizioni di rivalutazione e continuerà a
rivalutarsi alle successive scadenze annuali
della polizza, aggiungendo al valore da essa
raggiunto nell'anno assicurativo precedente
l'Importo che si ottiene applicando alla predetta
rendita da rivalutare la percentuale di
rivalutazione sopra definita.
4 – Riattivazione
A modifica di quanto disposto dalle
condizioni generali di assicurazione la
riattivazione dei contratto risoluto o ridotto
potrà essere effettuata entro sei mesi dalla
scadenza della prima rata di premio rimasta
insoluta.
La riattivazione comporterà il pagamento dei
premi arretrati maggiorati degli interessi
calcolati in base al tasso di rendimento
determinato nell’esercizio precedente.
5 – Opzioni
Al termine del differimento della rendita,
purché tutti i premi pattuiti siano stati
corrisposti, rinunciando alla rendita vitalizia
rivalutata, l’assicurato potrà scegliere una
delle seguenti combinazioni:
1)
2)
3)
riscatto totale della rendita adeguata;
conversione della rendita rivalutata in
una rendita rivalutabile di minore
importo, ma garantita per un minimo di 5
o di 10 anni e successivamente vitalizia;
conversione della rendita rivalutata in
una rendita vitalizia rivalutabile di minore
importo garantita su due teste, la propria
e quella di altro vitaliziando, dello stesso
o dell’altro sesso, interamente o
parzialmente
reversibile
al
sopravvivente.
CONDIZIONI SPECIALI PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO
(sempre operanti)
Riduzione
I valori di riduzione, con riferimento
all'articolo 6 delle condizioni generali di
assicurazione, si determinano riducendo la
rendita iniziale nella proporzione in cui
l'importo delle annualità di premio pagate
sta all'importo complessivo dei premi
contrattualmente previsto ed aggiungendo
a tale valore la somma delle rendite
aggiuntive riconosciute in base alle
condizioni speciali di rivalutazione.
Riscatto
I valori di riscatto, con riferimento all'art.9
delle condizioni generali di assicurazione, si
determinano mediante la liquidazione in
contanti di un importo pari alla somma dei
premi netti pagati meno la prima annualità e
mediante la liquidazione ulteriore alla data
del termine del differimento se l'assicurato
sarà allora in vita di un importo che si
otterrà moltiplicando la somma delle rendite
aggiuntive per il coefficiente di opzione in
capitale indicato in polizza.
Valore di riscatto per 1.000 lire di
premio annuo netto
Premi
annui
3
5
10
15
20
25
30
2.000
4.000
9.000
14.000
19.000
24.000
29.000
pagati
Valore
di
riscatto
CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE
(sempre operante)
Ad ogni ricorrenza annuale della data di
effetto della polizza, purché in regola con
il pagamento dei premi, la rendita
assicurata sarà rivalutata in relazione al
tasso percentuale di rendimento medio
conseguito sulle attività assegnate alla
Gestione Speciale Unipol Vita.
La rivalutazione annuale della rendita sarà
effettuata con le seguenti modalità:
a)
Nel corso del periodo di differimento
la rivalutazione avverrà ogni anno
applicando
la
percentuale
di
rivalutazione sui montanti dei premi di
risparmio riguardanti le rate di premio già
corrisposte e sulla riserva matematica
delle rendite aggiuntive già riconosciute
sulla polizza in base alla presente
clausola
ed
impiegando
l'importo
risultante come premio unico per
assicurare una rendita aggiuntiva in
forma di rendita vitalizia differita senza
controassicurazione a premio unico in
base all'età raggiunta ed al residuo
periodo del differimento della polizza
base.
b) al termine del periodo di differimento
e ad ogni successiva scadenza
annuale della data di decorrenza la
rivalutazione
sarà
effettuata
mediante il riconoscimento di una
rendita aggiuntiva il cui importo sarà
ottenuto applicando la percentuale di
rivalutazione sulla rendita vitalizia
complessivamente già assicurata a
quell'epoca.
La determinazione degli elementi per il
computo delle rendite aggiuntive che
ad
ogni
adeguamento
vengono
riconosciute sulla presente polizza
viene illustrata dettagliatamente nelle
Condizioni Speciali.
Il rappresentante legale dell’impresa