Fascicolo Informativo FlexProtection

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Fascicolo Informativo FlexProtection
FASCICOLO INFORMATIVO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI
Direct Line Insurance SpA – Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI)
Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa, Glossario e Condizioni di assicurazione,
deve essere consegnato all’Assicurato prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Copyright © 2016 Direct Line Insurance S.p.A
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Edizione Dicembre 2016
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Sommario Nota Informativa
NOTA INFORMATIVA ai sensi dell’Art 185
D.Lgs. n.209/2005
8.Diritto di recesso
NOTA INFORMATIVA ai sensi
5 dell’Art 185 D.Lgs. n.209/2005
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI
ASSICURAZIONE
8
contratto
8
NOTA INFORMATIVA ai sensi
5 dell’Art 185 D.Lgs. n.209/2005
1.Informazioni generali
5
10. Legge applicabile al contratto
8
11. Regime Fiscale
8
NOTA INFORMATIVA ai sensi dell’Art 185 D.Lgs. n.209/2005
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE
dell’Impresa
5
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
5
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed
esclusioni
5
3.1 FURTO E INCENDIO
5
3.2 EVENTI NATURALI
6
LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
8
12. Procedura per il risarcimento del danno
8
13. Controversie – Arbitrato irrituale
9
14. Diritto d’accesso agli atti d’Impresa
9
15. Reclami
9
16. Informativa sui sistemi alternativi di risoluzione
3.3 ATTI DI DANNEGGIAMENTO VOLONTARIO
delle controversie
(c.d. atti vandalici)
6
3.4 ROTTURA CRISTALLI
6
3.5 GARANZIE AGGIUNTIVE GOLD
6
3.6 ALTA FEDELTA’
6
3.7 GARANZIE AGGIUNTIVE PLATINUM
6
3.8 COLLISIONE
6
3.9 KASKO
6
3.10 ASSISTENZA STRADALE
6
GLOSSARIO
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle
circostanze del rischio
8
6. Aggravamento e diminuzione del rischio
8
7. Premi
8
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Il seguente Fascicolo Informativo è composto da:
• Nota Informativa ai sensi dell’Art 185 D.Lgs. n.209/2005
• Condizioni di assicurazione
La Nota Informativa, è seguita dal Glossario e contiene le definizioni dei principali termini
tecnici che compaiono nelle Condizioni di assicurazione.
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NOTA INFORMATIVA ai sensi dell’Art 185 D.Lgs. n.209/2005
FASCICOLO INFORMATIVO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
RAMO DANNI
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema
predisposto dall’ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è
soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
L’Assicurato deve prenderne visione prima della sottoscrizione
del Modulo di Adesione.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1.Informazioni generali
Direct Line Insurance S.p.A. è una compagnia del Gruppo MAPFRE;
è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento
ISVAP (ora IVASS) n° 1364 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°
290 dell’11/12/1999; è iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell'Albo
delle Imprese IVASS e ne è soggetta al controllo.
Sede legale: Via Alessandro Volta, 16, 20093 Cologno Monzese
(MI), Italia
Website: www.directline.it
Recapito Telefonico: 02.21092.300
Indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected]
AVVERTENZE:
- Il contratto di assicurazione viene distribuito, a seguito di un
accordo stipulato con Direct Line Insurance S.p.A, dalla rete
di vendita GENERAL MOTORS FINANCIAL ITALIA SpA
operante nel ramo della commercializzazione dei veicoli.
- La rete di vendita che intermedia i prodotti assicurativi
descritti nel presente Fascicolo Informativo è costituita dai
concessionari (di seguito il/i Concessionari/o) che
collaborano con GENERAL MOTORS FINANCIAL ITALIA SpA.
- Il modulo di adesione riporta i dati identificativi del
“Concessionario” abilitato a distribuire i prodotti assicurativi
descritti in questo Fascicolo Informativo.
- La posizione assicurativa è comprovata dal numero di
contratto; il riferimento viene reso noto all’Assicurato con la
consegna dei documenti.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Le coperture assicurative offerte sono: Furto e Incendio totale e
parziale - Eventi Naturali - Atti di danneggiamento volontario
(c.d. atti vandalici) - Rottura Cristalli - Garanzie Aggiuntive
GOLD - Garanzie Aggiuntive PLATINUM - Collisione – Kasko –
Alta Fedeltà - Assistenza stradale.
AVVERTENZA: Sono presenti Franchigie, Scoperti e Massimali
Al contratto si applica la Legge della Repubblica italiana.
Foro competente è quello del luogo di residenza dell’Assicurato o
della sede legale dell’Assicurato.
Il massimale è la somma fino alla concorrenza della quale viene
prestata la garanzia e/o la prestazione prevista.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Lo scoperto è una somma, espressa in percentuale, definibile solo
dopo la quantificazione del danno:
L’ammontare del Patrimonio Netto, regolarmente certificato nel
2015, è pari a 122,2 milioni di euro di cui:
Capitale Sociale interamente versato: 25,8 milioni di euro
Altre Riserve Patrimoniali: 96,4 milioni di euro
L’indice di Solvibilità di Direct Line Insurance S.p.A., calcolato come
rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e
l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dall’attuale
normativa, al 31 Dicembre 2015 risulta pari al 223,9% (data ultimo
bilancio approvato).
Il Capitale Sociale deliberato dall’Assemblea dei Soci del 29 gennaio
2016 è di € 60.823.000, interamente versato.
esempio:
ammontare del danno € 1.000,00, scoperto 10%
il rimborso sarà pari ad € 900,00, ovvero l’ammontare del danno
detratta la percentuale di scoperto
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il comportamento di franchigia e scoperto è identico per tutte le
garanzie che prevedono la loro applicazione
Il contratto non prevede il tacito rinnovo.
Si intendono assicurabili ai sensi della presente convenzione tutti i
veicoli nuovi o usati acquistati con o senza Finanziamento o Leasing
presso il Concessionario ad esclusione di quelli di marca AUDI –
BENTLEY – BMW – FERRARI – LAMBORGHINI – LOTUS –
MERCEDES – PORSCHE – ROLLS ROYCE.
Le garanzie (da intendersi suddivise in gruppi di garanzie
denominati “Programmi) :
1. operano solo se espressamente richiamate nel Modulo di
Adesione
2. decorrono dal giorno ed ora indicati in contratto/Modulo di
Adesione
3. hanno validità per il periodo indicato nel Modulo di Adesione
Scaduto il contratto la copertura cessa di avere efficacia; per la
prosecuzione della copertura assicurativa è necessario stipulare una
nuova polizza.
Nel corso della sua validità il contratto non può essere reso
valido (trasferito) su altro veicolo, né modificato relativamente
alle garanzie pattuite.
Non è inoltre prevista la sospensione in corso di contratto.
La franchigia viene identificata con una cifra fissa espressa in Euro,
rimane a carico dell’Assicurato e viene applicata sull’ammontare del
danno:
esempio:
ammontare del danno € 1.000,00, franchigia € 258,00
il rimborso sarà pari € 742,00, ovvero l’ammontare del danno
detratta la franchigia
3.1 FURTO E INCENDIO
Furto
Copre la perdita totale e/o parziale del Veicolo in caso di furto o di
rapina tentati o consumati.
È prevista l’applicazione di franchigia e/o di scoperto.
Per maggior dettaglio si rinvia all’articolo 2.1 – Incendio e furto della
sezione “Incendio e furto” previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
Incendio
Copre i danni subiti dal Veicolo assicurato, compresi gli accessori –
escluse le cose trasportate – a seguito di incendio totale o parziale
dello stesso, nonché a seguito di esplosione, scoppio - compresi
quelli prodotti dall’impianto di alimentazione, anche se azionato da
gas liquido o metano – e/o di azione del fulmine.
Per maggior dettaglio si rinvia all’articolo 1 - Incendio e furto della
sezione “Incendio e furto” previsto dalle Condizioni di Assicurazione
di ogni singolo pacchetto di garanzie.
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3.2 EVENTI NATURALI
3.9 KASKO
La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo
assicurato, provocati da grandine, trombe d’aria, tempeste, uragani,
alluvioni, inondazioni.
È prevista l’applicazione di franchigia e/o di scoperto.
Per maggior dettaglio si rinvia all’articolo 4.2 -Atti vandalici e Eventi
naturali delle Condizioni di Assicurazione relative ai pacchetti
“Platinum”, “Platinum + Collisione”, “Platinum + Kasko”
Copre i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a
seguito di urto, ribaltamento o collisione con altro veicolo.
È prevista l’applicazione di franchigia e/o di scoperto.
Per maggior dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, art.
5.1 relative alla garanzia “Kasko”.
3.3 ATTI DI DANNEGGIAMENTO VOLONTARIO (c.d. atti vandalici)
La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo
assicurato, provocati da atti di danneggiamento volontario (c.d. atti
vandalici).
È prevista l’applicazione di franchigia e/o di scoperto.
Per maggior dettaglio si rinvia all’articolo 4.2 – Atti di
danneggiamento volontario (c.d. Atti vandalici) e Eventi naturali delle
Condizioni di Assicurazione relative ai pacchetti “Platinum”,
“Platinum + Collisione”, “Platinum + Kasko”.
3.10 ASSISTENZA STRADALE
Le prestazioni di assistenza fornite 24 ore su 24 tutti i giorni
dell’anno, da medici, tecnici ed operatori, sono affidate a: MAPFRE
ASISTENCIA S.A. - Compagnia di assicurazione – Strada Trossi, 66
– Verrone (BI).
In caso di sinistro l’Assicurato deve rivolgersi direttamente ed
esclusivamente alla Struttura Organizzativa che provvederà
all’erogazione delle prestazioni.
Per maggior dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, art.
3.4 relative alla garanzia “Assistenza stradale”.
4. ESCLUSIONI
3.4 ROTTURA CRISTALLI
L'Impresa assicura i cristalli del Veicolo indicato in polizza contro i
danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a
fatto di terzi.
È prevista l’applicazione di uno scoperto e di un limite
massimo di indennizzo.
Per maggior dettaglio si rinvia all’art 3.2 delle Condizioni di
Assicurazione “Estensione Cristalli” se sottoscritti i pacchetti “Gold”,
Platinum”, “Platinum + Collisione”, ”Platinum + Kasko”.
3.5 GARANZIE AGGIUNTIVE GOLD
Gruppo di Garanzie prestate a copertura di danni conseguenti a
furto e incendio del Veicolo anche se non riferibili direttamente al
danno materiale e diretto subito dal Veicolo.
Convenzionalmente fa parte di questo gruppo anche la garanzia
che, entro il massimale previsto, rimborsa le spese di sostituzione
delle chiavi del Veicolo in caso di smarrimento oltre che le spese
relative allo sblocco del sistema antifurto.
Per maggior dettaglio si rinvia alla sezione “Garanzie Aggiuntive
Incendio e Furto”, art. 3.1 delle Condizioni di Assicurazione relative
al pacchetto “Gold”.
3.6 ALTA FEDELTA’
In caso di furto totale del Veicolo senza ritrovamento l’Impresa
rimborsa fino a concorrenza di € 1.000,00 le spese sostenute
dall’Assicurato nei 12 mesi precedenti il sinistro per la riparazione
del Veicolo e per il conseguente acquisto di pezzi di ricambio.
Per maggior dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, art.
3.3 relative alla garanzia “Alta Fedeltà”.
3.7 GARANZIE AGGIUNTIVE PLATINUM
Gruppo di Garanzie prestate a copertura di danni genericamente
collegati all’utilizzo o alla proprietà del Veicolo assicurato.
Per maggior dettaglio si rinvia alla sezione “Garanzie Aggiuntive”,
art. 4.1 delle Condizioni di Assicurazione relative ai pacchetti
“Platinum”, “Platinum + Collisione”, ”Platinum + Kasko”.
3.8 COLLISIONE
Copre i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a
seguito di collisione con altro Veicolo identificato.
È prevista l’applicazione di franchigia e/o di scoperto.
Per maggior dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione art.
5.2 “Collisione ”.
AVVERTENZA:
Per le garanzie Furto e Incendio totale e parziale - Eventi
Naturali - Atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici)
- Rottura Cristalli - Garanzie Aggiuntive GOLD - Garanzie
Aggiuntive PLATINUM - Collisione - Kasko - Alta Fedeltà Assistenza stradale l’assicurazione non vale nel caso di sinistri
verificatisi a seguito di:
 dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui
conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui
incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo
assicurato e dei trasportati;
 appropriazione indebita;
 partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni
sportive e alle relative prove ufficiali;
 guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari,
atti di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
 tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le
Forze dell’Ordine, risse;
 movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e
allagamenti;
 semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli
impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque
manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore;
 rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni
provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).
AVVERTENZA:
Per le garanzie Kasko e Collisione l’assicurazione non vale nel
caso di sinistri verificatisi a seguito di:
 dolo dell’Assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle
persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia
del Veicolo assicurato e dei trasportati;
 partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni
sportive e alle relative prove ufficiali;
 guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
 tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di
danneggiamento volontario;
 movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe
d’aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o
meno - di energia nucleare o di radioattività;
 ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di
droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del
conducente. L’esclusione opera anche nel caso in cui tra le
estensioni sottoscritte nell’ambito della garanzia RCA sia
stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa;
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 circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato
alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di
patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga
rinnovata. L’esclusione opera anche nel caso in cui tra le
estensioni sottoscritte nell’ambito della garanzia RCA sia
stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa;
 utilizzo del Veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di
circolazione con particolare riguardo alle modalità di
trasporto di persone o cose, salvo che l’Assicurato provi che
il danno non è in relazione con tale fatto. L’esclusione opera
anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell’ambito
della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di
rinuncia alla rivalsa;
 traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano;
nonché i guasti meccanici, elettrici e all’impianto idraulico
non direttamente conseguenti a urto, collisione o
ribaltamento;
 danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate;
 circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente
destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere,
sentieri
di
campagna,
sentieri
di
montagna)
indipendentemente dall’asfaltatura o meno del fondo
stradale;
 atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).
 danni subiti da cerchioni e pneumatici (salvo il caso di
perdita totale); limitatamente ai danni ai cerchioni, gli stessi
saranno indennizzati qualora risulti danneggiata, nello stesso
sinistro, altra parte del Veicolo assicurato esclusi i
pneumatici;
 danni subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno
elettrico comunque manifestatosi;
 danni causati da aspirazione di acqua nel motore se non
determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di
strada;
 danni subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e
non stabilmente incorporati nel Veicolo.
 fenomeni di trasmutazione dell’atomo o radiazioni provocate
dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali;
 suicidio o tentato suicidio.
Sono inoltre escluse:
 le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;
 le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di
belligeranza e nei casi in cui le autorità locali impongano un
divieto o rendano impossibile l’intervento di assistenza.
Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e
secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all’estero
esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni
consecutivi.
Si riportano qui di seguito le possibili combinazioni tra le quali
l’Assicurato può scegliere in fase di adesione:
PROGRAMMA SILVER
Garanzie: Incendio e Furto danno totale
PROGRAMMA GOLD
Garanzie del Programma SILVER + Incendio e Furto danno
parziale, Alta Fedeltà, Garanzie aggiuntive GOLD, Rottura Cristalli,
Assistenza stradale
PROGRAMMA PLATINUM
Garanzie del Programma GOLD + Atti di danneggiamento volontario
(c.d. Atti vandalici), Eventi naturali, Garanzie aggiuntive PLATINUM
PROGRAMMA PLATINUM + KASKO
PROGRAMMA PLATINUM + COLLISIONE
Garanzie: del Programma Platinum + Kasko o Collisione.
Schema riepilogativo Garanzie/Programma
Programma
AVVERTENZA:
Per la garanzia Atti di danneggiamento volontario (c.d. atti
vandalici) ed Eventi naturali l’assicurazione non vale nel caso
di sinistri verificatisi in conseguenza di:
 dolo dell'Assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle
persone da lui incaricate della guida, riparazione o custodia
del Veicolo assicurato o dei trasportati;
 danni causati al Veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;
 allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di
corsi d’acqua;
 danneggiamenti dovuti ad aspirazione di acqua nel motore;
 danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non
avvenuti in concomitanza con trombe d’aria, tempeste ed
uragani;
 caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con
trombe d’aria, tempeste ed uragani;
In generale sono esclusi tutti i danni che non siano
conseguenza diretta degli eventi garantiti in polizza.
AVVERTENZA:
Per la garanzia Assistenza stradale sono escluse le prestazioni
richieste in dipendenza di :
 guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti
popolari;
 terremoti,
tsunami
o
fenomeni
atmosferici
aventi
caratteristiche di calamità naturali;
 dolo dell’Assicurato;
 abuso di alcolici e psicofarmaci ed uso non terapeutico di
stupefacenti e allucinogeni;
S
G
P
P+C P+K





Incendio e Furto Parziale




Alta Fedeltà




Assistenza stradale




Garanzie aggiuntive GOLD




Cristalli




Garanzie aggiuntive PLATINUM



Atti vandalici ed Eventi naturali



Garanzia
Incendio e Furto Totale
Collisione
Kasko


AVVERTENZA – limitazioni ed esclusioni
Le coperture operano con le limitazioni e le esclusioni riportate
dettagliatamente per ogni singola garanzia nell’articolo
dedicato delle condizioni di assicurazione denominato
“esclusioni” cui si rinvia per la relativa consultazione.
AVVERTENZA – franchigie, scoperti e massimali
Le coperture sono prestate con l’applicazione di franchigie,
scoperti e massimali che variano da garanzia a garanzia per
meccanismo di calcolo e limiti.
Per maggior dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA – Garanzie prestate a valore intero:
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In caso di perdita totale del Veicolo, a seguito di sinistro
indennizzabile che abbia colpito una garanzia prestata a valore
intero, è prevista l’applicazione di uno scoperto ridotto in caso
di acquisto presso un Concessionario della rete Opel a titolo di
sostituzione/rimpiazzo del Veicolo oggetto di danno totale, di
un altro veicolo di valore pari o superiore a quello distrutto o
perduto
Per maggior dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione ed al
prospetto contenuto nel Modulo di Adesione.
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
AVVERTENZA:
Se l’Assicurato, alla stipulazione del contratto, rende
dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze
che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure
successivamente non comunica ogni variazione delle
circostanze che comportano un aggravamento del rischio, il
pagamento dell’indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è
dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla
differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato
altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1892, 1893,
1894 e del Codice Civile.
Si invita a prestare particolare attenzione al fatto che, in caso di
sinistro, il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra può
comportare la riduzione/rifiuto dell’indennizzo.
Per maggior dettaglio si rinvia all’articolo 9 - Dichiarazioni relative
alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio prevista dalle
Norme generali - Condizioni di Assicurazione.
- Premio unico anticipato imponibile - € 440,53 (al netto delle
imposte, provvigioni incluse)
- Provvigioni di intermediazione - € 220,25
AVVERTENZA:
Nei casi di risoluzione anticipata del contratto di finanziamento
oppure in caso di cessazione del rischio a seguito di vendita,
conto vendita, furto o rapina, demolizione, distruzione o
esportazione definitiva del Veicolo assicurato, è prevista la
possibilità di estinguere il contratto di assicurazione ottenendo
la restituzione del premio pagato e non usufruito.
Per maggior dettaglio si rinvia all’articolo 4 - Pagamento del
premio e 5 - Risoluzione anticipata del contratto di
assicurazione – Cessazione del rischio previsto dalle
Condizioni di assicurazione.
8.Diritto di recesso
AVVERTENZA:
In caso di contratto poliennale, al solo Assicurato – in caso di
Veicolo concesso in Leasing, previa autorizzazione del
Contraente – è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto,
con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della singola
annualità assicurativa.
L’Impresa, ricevuta la comunicazione di recesso, rimborsa,
entro il termine di 60 giorni, il premio netto pagato per il
periodo intercorrente tra la data di efficacia del recesso e la
data di scadenza indicata nel Modulo di Adesione.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
6. Aggravamento e diminuzione del rischio
Se l’Assicurato, successivamente alla stipulazione del contratto, non
comunica all’Impresa ogni variazione relativa a circostanze che
comportano un aggravamento del rischio il pagamento
dell’indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto
in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio
convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come
previsto dagli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.
Agli effetti del contratto proposto la variazione di residenza
dell’Assicurato avvenuta dopo la data di decorrenza della copertura
assicurativa del Veicolo non determinerà alcuna modifica del Premio
dovuto all’Impresa e non verrà considerata quale fattore di
variazione del rischio, ma in caso di sinistro la liquidazione del
danno verrà effettuata applicando gli scoperti previsti per la zona
territoriale a cui appartiene la provincia della nuova residenza.
Quanto sopra non fa venire meno l’obbligo, in capo all’Assicurato, di
comunicare all’Impresa l’intervenuta variazione.
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due
anni.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni. Nel caso
in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato, il diritto al
risarcimento si prescriverà nel termine più lungo eventualmente
previsto dalla norma penale.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime Fiscale
Il regime fiscale applicabile è quello italiano.
Alle garanzie presenti in contratto si applica l’imposta del 13,50% ad
eccezione della garanzia “Assistenza stradale” che è soggetta
all’imposta del 10%.
AVVERTENZA:
Si invita a prestare particolare attenzione al fatto che, in caso di
sinistro, il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra può
comportare la riduzione/rifiuto dell’indennizzo.
Per maggior dettaglio si rinvia all’articolo 9 - Dichiarazioni relative
alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio prevista dalle
Norme generali - Condizioni di Assicurazione.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E
SUI RECLAMI
7. Premi
Il premio assicurativo è il corrispettivo pagato per poter usufruire
della copertura assicurativa prevista dal contratto.
Il premio è corrisposto per l’intera durata della copertura da
GENERAL MOTORS FINANCIAL ITALIA S.p.A. in caso di
finanziamento o dall’Assicurato in caso di pagamento tramite
bonifico all’Impresa.
L’importo corrisposto è inclusivo delle commissioni percepite dal
Contraente fino ad un massimo del 44,05% del premio a carico
dell’Assicurato, mentre le spese di gestione sono pari al 5,28%.
AVVERTENZE: Termini per la denuncia del sinistro.
In caso di sinistro, l’Assicurato deve denunciare il sinistro a Direct
Line entro 3 giorni dall’evento o da quando ne sia venuto a
conoscenza, mediante comunicazione telefonica al Servizio Sinistri
Direct Line al numero 848.800.044 (+39.02.36617149 per chiamate
dall’estero o da telefono cellulare); nel corso della denuncia
telefonica verranno indicati i documenti che l’Assicurato dovrà
inviare a Direct Line.
La denuncia telefonica assolve l’obbligo di informare l’Impresa
dell’avvenuto sinistro.
In alternativa, il cliente deve inviare comunicazione scritta a Direct
Line al seguente indirizzo: Ufficio Sinistri Direct Line S.p.A, - via A.
Esempio
- Premio unico anticipato finito - € 500,00
12. Procedura per il risarcimento del danno
I termini per la liquidazione o il pagamento dei danni sono
quelli previsti dalla normativa vigente.
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Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) oppure per email
all’indirizzo: [email protected].
L’Assicurato ha facoltà di utilizzare la procedura semplificata di
liquidazione che consiste nel recarsi presso la rete di concessionari
e riparatori convenzionati con l’Impresa e autorizzati Opel, ovvero
degli autoriparatori selezionati per la sostituzione e riparazione dei
cristalli godendo dei servizi e delle agevolazioni previste dal
contratto.
AVVERTENZA: Per la copertura “Assistenza Stradale” la gestione
dei sinistri è affidata a Mapfre Asistencia S.A. Compagnia di
assicurazione – Strada Trossi, 66 – Verrone (BI)
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’art. 3.4 - Assistenza stradale
delle Condizioni di Assicurazione.
13. Controversie – Arbitrato irrituale
Per le garanzie Incendio e Furto, Eventi naturali, Eventi sociopolitici
ed Atti vandalici, Rottura cristalli, Collisione, Kasko:
In caso di discordanza sull’entità del danno, la liquidazione può aver
luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo
richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Direct Line e
dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo
e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti
non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si
accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al
Presidente del Tribunale ove risiede l’Assicurato. I periti decidono
inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro
decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni
formalità di legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti
sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a
carico di Direct Line e dell’Assicurato in parti uguali, esclusa ogni
solidarietà.
AVVERTENZA: in ogni caso è possibile rivolgersi all’Autorità
Giudiziaria.
14. Diritto d’accesso agli atti d’Impresa
Direct Line, ai sensi del decreto ministeriale n. 191/2008, provvede a
gestire la richiesta di accesso agli atti d’Impresa, entro 60 giorni dal
ricevimento della richiesta, inviando copia dei documenti tramite
lettera raccomandata alla residenza del Contraente e
dell’Assicurato.
15. Reclami
Ricordiamo che è sempre consigliabile, prima di inoltrare reclamo,
rivolgersi al Servizio Clienti disponibile al numero 848.800.044;
indirizzo mail [email protected].
Di seguito si riporta la procedura da seguire per l’inoltro dei
reclami.
Allegato n.2, disponibile sul sito www.ivass.it nella sezione “Guida
ai Reclami. Come Presentare un Reclamo/Come Presentarlo)”, con
nome, cognome e domicilio del reclamante completo di eventuale
recapito telefonico, individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si
lamenta l’operato, descrizione del motivo di lamentela. Sarà inoltre
necessario allegare copia del reclamo presentato all’Impresa di
assicurazione e copia dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa
nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le
relative circostanze.
Successivamente l'IVASS, ricevuto il reclamo, avvia l'attività
istruttoria, dandone notizia al reclamante entro 90 giorni (dal 30
giugno 2015, per effetto del nuovo Regolamento 24/2008, si riducono
a 45 giorni); acquisisce notizie, se necessarie, da altri soggetti sui
quali esercita la vigilanza, ivi incluse le imprese che devono fornire
riscontro entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
L’IVASS può chiedere all’Impresa di assicurazione di fornire
chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante, trasmettendo
copia della risposta all’IVASS. Qualora la risposta fornita dall'Impresa
risulti nel contenuto incompleta o scorretta l'IVASS interviene
fornendo una apposita informativa al reclamante a conclusione
dell'attività istruttoria posta in essere. In tale ultimo caso, o per le
istruttorie particolari in cui non viene chiesto all'Impresa di fornire
risposta al reclamante, l'IVASS comunica l'esito dell'attività istruttoria
entro il termine massimo di 120 giorni dalla data in cui ha ricevuto il
reclamo (90 giorni dall’acquisizione degli elementi di valutazione
necessari al reclamo a partire del 30 giugno 2015, per effetto del
nuovo Regolamento 24/2008).
In caso di liti transfrontaliere, il reclamo può essere presentato
direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in
cui ha sede l'Impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto
(rintracciabile accedendo al sito:
http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm),
chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o all'IVASS, che
provvede lei stessa all'inoltro (dal 30 giugno 2015, per effetto del
nuovo Regolamento 24/2008, entro 30 giorni) a detto sistema,
dandone notizia al reclamante.
L’IVASS riporta sul proprio sito internet (www.ivass.it) informazioni di
dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai
quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza
telefonica e di ricevimento del pubblico, ai quali i reclamanti possono
rivolgersi per acquisire notizie relative allo stato di trattazione dei
reclami presentati.
L’IVASS non è competente a gestire reclami relativi alla
quantificazione dei danni e all’attribuzione di responsabilità ove questi
implichino un accertamento di fatto. In tali ipotesi, la controversia
potrà essere risolta tra le parti in via stragiudiziale, mediante sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), ovvero avanti
all’Autorità Giudiziaria. Non rientrano inoltre nella competenza
dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita
l’Autorità Giudiziaria.
16. Informativa sui sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie
In caso di reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei
sinistri i Clienti Direct Line potranno rivolgersi all’Ufficio Reclami al
numero 02/21092092 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore
12.30, oppure scrivere a: Direct Line - Ufficio Reclami – Via A. Volta,
16 – 20093 Cologno Monzese (MI); fax 02/21725041; indirizzo e-mail
[email protected], specificando numero di polizza, numero di
preventivo o di sinistro (potrà essere utilizzato apposito Modulo
Facsimile Allegato n. 1, reperibile collegandosi al Sito www.Ivass.it
nella sezione “Guida ai Reclami. Come Presentare un
Reclamo/Come Presentarlo).
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o
in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di
quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli
Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma fax 06.42.133.745/353,
corredando l’esposto, inoltrato mediante apposito Modulo Facsimile
Mediazione obbligatoria. L’art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28,
così come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013,
n. 69, prevede – quale condizione di procedibilità dell’azione
giudiziaria – il ricorso alla mediazione per le controversie in materia di
contratti assicurativi. Il procedimento s’introduce con domanda da
depositare presso un Organismo di mediazione nel luogo del giudice
territorialmente competente.
Negoziazione assistita. L’art. 3, co.1, D.L. 12 settembre 2014 n.
132, convertito nella L. 10 novembre 2014 n. 162, prevede – quale
condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria – l’esperimento del
procedimento di negoziazione assistita per le controversie in materia
di risarcimento del danno RC Auto. La procedura ha inizio con l’invito
del difensore della parte che intende agire all’altra parte a stipulare
una convenzione di negoziazione. Mediante tale accordo le parti
convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in
via amichevole la controversia, con l'ausilio e l'assistenza di avvocati.
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Edizione Dicembre 2016
Conciliazione paritetica. ANIA ed alcune Associazioni dei
Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una
procedura per risolvere controversie in materia di risarcimento danni
RC Auto fino a 15.000 euro. Si può accedere alla conciliazione in
caso di: - omessa risposta dell’Impresa tenuta al risarcimento nei
termini previsti dalla legge; - rifiuto del risarcimento; - accettazione a
titolo di acconto dell’offerta risarcitoria. Per attivare la Conciliazione
Paritetica basta rivolgersi ad una delle Associazioni che hanno
aderito all’accordo indicate sul sito dell'Ania (per maggiori
informazioni vedi il sito internet www.directline.it nella sezione sinistri cosa fare in caso di sinistro).
Direct Line è responsabile della veridicità e della completezza
dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota
informativa.
Chief Operating Officer
Laura P. Esmeral
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Edizione Dicembre 2016
Glossario
Qui di seguito sono indicate le definizioni dei principali termini “tecnici” che compaiono nel Fascicolo Informativo.
Accessori/optional: dotazioni stabilmente fissate al Veicolo.
Aderente: Il soggetto che aderisce alla Polizza Collettiva.
Agenzia: Mach 1 S.r.l., agenzia di assicurazioni iscritta al registro
unico degli intermediari assicurativi al n. A000317603 con sede in
Via Vittor Pisani 13 – 20124 – Milano, tel. 02/30465068, fax 02
62694254 - Email PEC: [email protected], www.mach-1.it.
Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del
rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il
calcolo del premio; in questo caso l’Impresa può richiedere
l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.
Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del
Veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per
successione a causa di morte.
Animale selvatico: ungulati intendendosi per tali gli animali
selvatici appartenenti all'ordine degli artiodattili.
Assicurato: il proprietario del Veicolo acquistato presso un
concessionario della rete di concessionari e riparatori autorizzati
Opel che si avvalgono del programma assicurativo. Nel caso di
Veicolo in leasing, l’utilizzatore/locatario delle autovetture o veicoli
commerciali concessi in locazione finanziaria dalla Contraente
General Motors Financial Italia SpA che si avvalgono del
programma assicurativo.
Assicurazione: insieme di garanzie prestate tramite la polizza.
Atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico): gesto di
malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una
cosa.
Audiofonovisivi (apparecchi): a questa categoria appartengono gli
apparecchi radio, i televisori, i lettori di CD/MP3/DVD, i
mangianastri, i registratori, i radiotelefoni, i navigatori satellitari, gli
impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili. Sono
assicurati solo se ad installazione fissa.
Cedente: persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di
assicurazione, se previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
Centri convenzionati: i centri convenzionati con l’Impresa,
comprese le Concessionarie e riparatori autorizzati delle Società
automobilistiche del Gruppo General Motors.
Cessionario: soggetto che acquista dal cedente la titolarità del
contratto di assicurazione se previsto dalle relative Condizioni di
Assicurazione.
Circolazione: movimento, fermata e sosta del Veicolo.
Cliente: i clienti del concessionario.
Concessionario: viene così convenzionalmente definito un
soggetto operante nel ramo della commercializzazione dei veicoli
appartenente alla rete di concessionari e riparatori autorizzati Opel.
Contraente: General Motors Financial Italia SpA.
Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile
in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.
Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del Veicolo o di
sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.
Demolizione: Messa fuori uso del Veicolo mediante rottamazione.
Disdetta: atto con cui il Contraente o l’Impresa comunicano la
volontà di far cessare il rapporto assicurativo.
Distruzione: danni al Veicolo tali da ridurlo a relitto.
Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel
contratto, che l’Impresa dichiara non essere comprese nelle
garanzie assicurative.
Estratto delle garanzie: II documento che riporta i dati anagrafici
dell’Assicurato, i dati identificativi del Veicolo, le garanzie prestate,
la decorrenza e scadenza delle garanzie.
Franchigia: parte prestabilita del danno indennizzabile, che rimane
a carico dell'Assicurato.
Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.
Impresa/Società: DIRECT LINE INSURANCE S.p.A.
Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di
appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.
Indennizzo/indennità: somma dovuta dall’Impresa al proprio
Assicurato, in caso di sinistro.
Locatario: la persona fisica o giuridica titolare della locazione
finanziaria (utilizzatore).
Massimale: limite economico massimo entro il quale l’Impresa può
essere chiamata a prestare la garanzia nel caso si verifichi il fatto
dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di
assicurazione (può essere redatta in forma di Modulo di Adesione).
Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è
indispensabile per rendere efficace la polizza.
Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i
beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello
reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.
Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un Veicolo ad
una determinata data.
Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante
violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.
Relitto (valore): ciò che resta del Veicolo in seguito a un sinistro
che lo abbia colpito. Il valore del relitto, la cui proprietà resta in capo
all’intestatario del Veicolo, è scomputato dall’importo rappresentato
dal valore ante sinistro del Veicolo sinistrato. Si applica poi la
franchigia e/o lo scoperto se contrattualmente previsto.
Risarcimento: compensazione in denaro di un danno materiale o
morale.
Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita
delle persone.
Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà
delle parti o per legge.
Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite
minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico
dell'Assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il
danno si sostituisce nei diritti dell'Assicurato verso i responsabili.
Tabella di degrado/deprezzamento: tabella che indica la
percentuale di perdita di valore del bene (rispetto a quello indicato
all’atto di stipula del contratto di assicurazione – valore assicurato)
in funzione degli anni trascorsi; contiene anche una scala che indica
il valore residuo del bene (percentuale sul valore del bene indicato
all’atto di stipula del contratto di assicurazione – valore assicurato).
La tabella viene convenzionalmente applicata al fine di
predeterminare la base di calcolo dell’indennizzo spettante (al lordo
del valore del relitto e della franchigia e/o dello scoperto se
applicabili).
Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di
assicurazione.
Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una
controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni
reciproche.
Valore commerciale/Valore di mercato: il valore determinato in
base alla Tabella di degrado/deprezzamento, e tenuto conto di
quanto previsto all’art. 2.5 (Valore a nuovo)..
Valore assicurato: valore della fattura di acquisto del Veicolo
comprensiva di IVA (salvo il caso in cui la stessa sia recuperabile
dall’Aderente), oppure, in caso di rinnovo di una polizza
Flexprotection, il valore esposto in polizza.
Valore a Nuovo: il prezzo che risulta dalla fattura di acquisto del
Veicolo comprensivo di optional se assicurati.
Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre la
totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero
loro valore; se risulti limitata ad un valore inferiore, l'Assicurato, in
caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.
VeicoloVeicolo nuovo: I seguenti veicoli:
- veicolo di prima immatricolazione
- km zero e demo, purché con prima immatricolazione al dealer e
con passaggio di proprietà entro otto mesi dalla prima
immatricolazione.
Veicolo usato: veicolo che non ricade nella definizione di veicolo
nuovo.
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Edizione Dicembre 2016
Sommario Condizioni di Assicurazione Corpo Veicoli Terrestri
Capitolo 1 – NORME GENERALI
3
1.19. Non cedibilità e trasferibilità
dell’assicurazione
1.1. Accordo GENERAL MOTORS
FINANCIAL ITALIA SPA
1.2. Modalità di adesione
3
Capitolo 2 – PROGRAMMA SILVER
6
3
2.1 Incendio e furto
6
2.2 Estensione della garanzia furto agli
1.3. Perfezionamento del contratto e
durata delle garanzie
1.4. Pagamento del premio
3
apparecchi audiofonovisivi.
3
2.3 Estensioni gratuite della garanzia
incendio
1.5. Risoluzione anticipata del contratto di
assicurazione – Cessazione del
rischio
1.6. Facoltà di recesso
complementari
3
2.5 Valore a nuovo
6
3
Capitolo 3 – PROGRAMMA GOLD
6
3.1 Garanzie aggiuntive GOLD
6
3.1.1 Rimessaggio e custodia del Veicolo
6
3.1.2 Indennizzo imposta di proprietà
6
3
1.9. Dichiarazioni relative alle circostanze
3.1.3 Rimborso spese per perdita delle
del rischio – Aggravamento del
rischio
1.10. Divieto di cessione del credito
4
1.11. Rinvio alle norme di legge
4
1.12. Oneri fiscali e di legge
4
1.13. Zone territoriali
4
1.14. Denuncia del sinistro e
4
7
3.1.4 Rimborso spese per perdita delle
chiavi del Veicolo
7
3.2 Rottura Cristalli
7
3.3 Alta Fedeltà
7
3.4 Assistenza Stradale
7
3.4.1 Validità territoriale
8
3.4.2 Soccorso stradale/interventi,
1.15. Determinazione dell’ammontare del
riparazioni sul posto e traino
4
1.16.Liquidazione del danno totale
5
1.17. Liquidazione del danno parziale
5
1.18. Vincolo in favore della Contraente
(solo in caso di Veicolo in leasing)
chiavi dell’abitazione
3
adempimenti
6
6
3
1.8. Estensione territoriale
6
2.4 Ritrovamento del Veicolo rubato
1.7. Sottoscrizione di assicurazioni
danno
5
5
8
3.4.3 Recupero
8
3.4.4 Autovettura in sostituzione in Italia
8
3.4.5 Viaggio per il recupero del Veicolo
8
3.4.6 Rimpatrio del Veicolo assicurato
8
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Edizione Dicembre 2016
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13
3.4.7 Delimitazione e precisazioni relative
a tutte le prestazioni
9
del D.Lgs. n.196/03
3.4.8 Istruzioni per la richiesta di
assistenza
9
Capitolo 4 – PROGRAMMA
PLATINUM
9
4.1 Garanzie aggiuntive PLATINUM
9
4.1.1 Trasporto di feriti con ambulanza
9
4.1.2 Danni derivanti dal trasporto di feriti
9
4.1.3 Garanzia bagaglio
9
4.1.4 Protezione Patente
9
4.1.5 Rimborso delle spese di
immatricolazione del nuovo veicolo a
seguito di furto di quello assicurato
10
4.1.6 Eventi sociopolitici
10
4.1.7 Ripristino airbag/cinture di
sicurezza
10
4.1.8 Danni al Veicolo conseguenti a furto
di cose non assicurate
10
4.1.9 Danni al Veicolo conseguenti a urto
contro animali selvatici
10
4.2 Atti Vandalici ed Eventi Naturali
10
4.3 Esclusioni
11
Capitolo 5 – PROGRAMMA PLATINUM
+
KASKO e PLATINUM +
COLLISIONE
11
5.1 Garanzia Kasko
11
5.2 Garanzia Collisione
11
5.3 Esclusioni
11
5.4 Scoperto
11
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13
Condizioni di assicurazione
1.4. Pagamento del premio
Le Condizioni di Assicurazione Direct Line sono seguite
dall’Informativa sul trattamento dei dati personali secondo il D.Lgs.
n. 196/03.
Capitolo 1 – NORME GENERALI
Il premio deve essere versato all’Impresa da GENERAL MOTORS
FINANCIAL ITALIA SpA in caso di finanziamento o dall’Assicurato in
caso di pagamento tramite bonifico bancario, in un’unica soluzione
ed a saldo anticipato dell’intero periodo di validità delle coperture
assicurative.
1.5. Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione –
Cessazione del rischio
1.1. Accordo GENERAL MOTORS FINANCIAL ITALIA SPA
Il presente contratto di assicurazione è riservato ad autovetture ad
uso privato, veicoli commerciali fino a 35 Q.li, veicoli a noleggio
senza conducente - rental o con conducente - taxi (di seguito: il
veicolo) acquistati presso un Concessionario della rete di vendita
Opel (di seguito: il Concessionario) o concessi in locazione
finanziaria dalla Contraente.
Sono esclusi i veicoli diversi da quelli sopra indicati.
AVVERTENZA: Sono esclusi dalla garanzia kasko e collisione:
- veicoli a noleggio senza conducente – rental;
- veicoli a noleggio con conducente – taxi.
1.2. Modalità di adesione
Per aderire al presente contratto è necessario:
a) sottoscrivere il Modulo di Adesione alle coperture assicurative
offerte dall’Accordo;
b) pagare il premio assicurativo.
1) In caso di estinzione anticipata del contratto di
finanziamento o di leasing del Veicolo a seguito di danno
totale, l’Impresa rimborsa il rateo di premio imponibile pagato e
non usufruito a partire dall’annualità successiva alla data di
estinzione del finanziamento.
2) In caso di cessazione del rischio (per vendita, distruzione,
esportazione definitiva, demolizione), l’Impresa rimborsa il rateo
di premio imponibile pagato e non usufruito a partire dalla
mensilità successiva alla data di alienazione del Veicolo e la
copertura resta annullata.
3) In tutti i casi di anticipata estinzione volontaria del contratto di
finanziamento o di leasing (non a seguito di danno totale), la
copertura assicurativa cesserà, salvo diversa indicazione
dell’Assicurato espressa al momento della richiesta di estinzione
anticipata. In quest’ultimo caso l’Impresa rimborsa il rateo di
premio imponibile pagato e non usufruito a partire dalla
mensilità successiva alla data dell’estinzione anticipata del
contratto di assicurazione.
L’Assicurato deve comunicare quanto sopra all’Impresa al numero
848.800.044.
1.6. Facoltà di recesso
1.3. Perfezionamento del contratto e durata delle garanzie
Le garanzie (da intendersi come gruppi di garanzie denominati
“Programmi”):
a) operano solo se espressamente richiamate nel Modulo di
Adesione;
b) decorrono dal giorno e ora indicati in contratto/estratto delle
garanzie;
c) hanno validità per il periodo indicato nel Modulo di Adesione.
Alla scadenza la polizza si risolve e cessa di avere efficacia; per la
prosecuzione della copertura assicurativa è necessario stipulare una
nuova polizza. Nel corso della sua validità la polizza non può essere
resa valida (trasferita) su altro veicolo, né modificata relativamente
alle garanzie pattuite.
Non è prevista la sospensione in corso di contratto.
In caso di pagamento da parte dell’Aderente:
La copertura ha effetto dalla data di avvenuto pagamento del
premio, ovvero dalla data valuta/beneficiario del pagamento da
parte dell’Aderente qualora questa non coincidesse con la data di
avvenuto pagamento, ed ha efficacia per la durata indicata sul
Modulo di Adesione.
In caso di estinzione anticipata della copertura a seguito di danno
totale, l’Impresa rimborsa il rateo di premio imponibile pagato e non
usufruito a partire dall’annualità successiva alla data del sinistro.
In caso di cessazione del rischio (per vendita, distruzione,
esportazione definitiva, demolizione), l’Impresa rimborsa il rateo di
premio imponibile pagato e non usufruito a partire dalla mensilità
successiva alla data di cessazione del rischio e la copertura resta
annullata.
In caso di finanziamento
La copertura ha effetto dalla data di attivazione del contratto di
Finanziamento o Leasing del Veicolo (come comunicata dal
Contraente) o dalla data indicata nel documento denominato
“Estratto delle garanzie" se diversa, ed ha efficacia per la durata
indicata sul Modulo di Adesione.
La durata della polizza non potrà essere in ogni caso superiore alla
durata del Finanziamento o del Leasing.
In caso di contratto di assicurazione poliennale, il solo Assicurato –
in caso di Veicolo concesso in leasing, previa autorizzazione del
Contraente – ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di
30 giorni rispetto alla scadenza di ogni singola annualità
assicurativa.
L’Impresa, ricevuta la comunicazione di recesso, rimborsa, entro il
termine di 60 giorni, il premio imponibile pagato per il periodo
intercorrente tra la data di efficacia del recesso e la data di
scadenza indicata nel Modulo di Adesione.
1.7. Sottoscrizione di assicurazioni complementari
L'Assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre
assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente
copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto
all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.
1.8. Estensione territoriale
Salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie, la
copertura è valida per il territorio della Repubblica Italiana, della
Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati
dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia,
dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del
Liechtenstein e di Andorra.
1.9. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio –
Aggravamento del rischio
Se alla stipulazione del contratto di assicurazione, si rendono
dichiarazioni inesatte o incomplete riguardo a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente si
omette di comunicare ogni variazione delle circostanze che
comportino un aggravamento del rischio, il pagamento
dell’indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto
in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio
convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come
previsto dal codice civile.
La variazione di residenza dell’Assicurato avvenuta dopo la data di
decorrenza della copertura assicurativa del Veicolo non determinerà
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Edizione Dicembre 2016
alcuna modifica del premio dovuto all’Impresa e non verrà
considerata quale fattore di variazione del rischio, ma in caso di
sinistro la liquidazione del danno verrà effettuata applicando gli
scoperti previsti per la zona territoriale a cui appartiene la provincia
della nuova residenza.
Quanto sopra non fa venire meno l’obbligo, in capo all’Aderente, di
comunicare all’Impresa l’intervenuta variazione.
1.10. Divieto di cessione del credito
Ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile, le parti pattuiscono che il
Contraente e/o l’Assicurato non potranno cedere i crediti e i diritti
derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso
dell’Impresa.
1.11. Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di
legge.
1.12. Oneri fiscali e di legge
Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi
all’assicurazione sono a carico del Contraente.
1.13. Zone territoriali
L’Impresa assegna ad ogni provincia di riferimento del Veicolo una
zona territoriale a cui si applicheranno i relativi scoperti in caso di
sinistro:
Zona
Territoriale
Provincia
1
AN-AP-AR-BL-BO-BS-BZ-FC-FE-FM-GO-GR-LILU-MC-MN-MO-MS-PC-PG-PI-PN-PR-PT-PURA-RE-RN-RSM-SI-TN-TS-TV-UD-VI-VR
2
AG-AO-AQ-CA-CI-CL-EN-FR-IM-LT-OG-ORPD-RG-RO-SP-SR-SS-SV-TP-VE-VS
3
AL–AT-BI-CN-CO-CR-FI-GE-LC-NO-SO-VA-VBVC
4
AV-BG -BN-CS-CT-CZ-LO-MB-ME-MI-MT-NUOT-PE-PO-PV-PZ-RC-TE-TR-VT-VV
5
CB-CH-IS-KR-PA
6
RI-RM-SA-TO
7
TA
8
BA-BR-BT-CE-FG-LE-NA
1.15. Determinazione dell’ammontare del danno
L’Impresa risarcisce i danni determinati dagli eventi previsti dalle
singole garanzie nei limiti dei capitali e dei massimali previsti.
L’operatività delle varie garanzie deve risultare dai documenti
assicurativi; quelle non indicate sono escluse.
Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore che il Veicolo
aveva al momento del sinistro, l’Impresa risponde dei danni in
proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello
assicurato, secondo quanto disposto dall’articolo 1907 del Codice
Civile.
Perdita totale del Veicolo:
Si considera danno totale un danno superiore all’85% del valore del
Veicolo al momento del sinistro.
L’indennizzo non potrà superare il valore commerciale del Veicolo al
momento del sinistro, sempre comunque entro il limite del capitale
assicurato indicato in polizza e ad esso dovrà essere applicato lo
scoperto di cui al successivo articolo 1.16. – Liquidazione del danno
totale.
A richiesta dell'Impresa l'Assicurato dovrà produrre il certificato di
radiazione al PRA e compiere tutte le formalità relative all’eventuale
trasferimento di proprietà del Veicolo ad un soggetto indicato
dall'Impresa stessa.
In caso di danno totale subito dal Veicolo assicurato, a seguito di
evento previsto dalle garanzie prestate, il valore commerciale del
bene - tenuto conto di quanto stabilisce l’art. 2.5 – Valore a nuovo,
ove applicabile - verrà determinato come segue:
Fase 1: individuando la percentuale di deprezzamento incrociando il
periodo (colonna) successivo alla data di decorrenza della polizza,
nel quale ricade la data di avvenimento del sinistro, con la
corrispondente percentuale di valore residuo in percentuale del
valore assicurato (riga 2) della tabella che segue:
Tabella di degrado/deprezzamento
Periodo successivo alla data di decorrenza della
polizza, nel quale ricade
la data di avvenimento del sinistro
Percentuale di
deprezzamento
da 0
a6
mesi
da 7
a 12
mesi
da 13
a 24
mesi
da 25
a 36
mesi
da 37
a 48
mesi
da 49
a 60
mesi
da 61
a 72
mesi
0%
10%
25%
35%
45%
55%
62%
Fase 2: applicando la percentuale al valore assicurato indicato in
polizza.
In caso di rinnovo di polizza, il valore assicurato diminuirà con le
medesime proporzioni dei deprezzamenti indicati nella precedente
tabella, e ciò dalla data di effetto della polizza originale.
1.14. Denuncia del sinistro e adempimenti
L'Assicurato deve:
- denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni (articolo 1913 del
codice civile) al numero 848.800.044, attivo dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 19.00, e-mail: [email protected] .
- fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per
agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle
esigenze del singolo caso;
- astenersi, salvo che per gli interventi di prima urgenza,
dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del
controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa,
salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una
struttura convenzionata con l’Impresa.
Per i sinistri conseguenti a incendio, furto totale o parziale, rapina, o
danneggiamenti del Veicolo assicurato, a seguito di tumulti,
manifestazioni turbolente o violente, il pagamento dell'indennizzo è
subordinato alla presentazione della denuncia da parte
dell'Assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per
territorio.
Se il furto è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere presentata
anche all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana.
Danno parziale
L’ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora
la riparazione comporti la sostituzione di parti del Veicolo
danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si
tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto al degrado
d’uso.
Per tutte le parti del Veicolo, limitatamente alle autovetture
(compresi i veicoli equiparati uso privato) e i veicoli ad uso
promiscuo, non si considera il degrado d’uso nei primi 5 anni dalla
data di prima immatricolazione del Veicolo (in Italia o all’estero).
Sono esclusi gli pneumatici, le batterie e l’impianto di scarico per i
quali l’inapplicabilità del degrado d’uso è limitata ai primi 6 mesi.
L’ammontare del danno così determinato non può superare il valore
commerciale del Veicolo al momento del sinistro al netto del valore
del relitto.
A maggior chiarimento, nel caso in cui il danno subito dal Veicolo
superi il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro al
netto del valore del relitto, troverà applicazione la normativa
riguardante il caso di perdita totale (con o senza riacquisto a
seconda dell’opzione scelta dall’Assicurato) compresa la parte in cui
si conviene che un danno superiore all’85% del valore del Veicolo
comporta la perdita totale del Veicolo stesso.
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Edizione Dicembre 2016
1.16.Liquidazione del danno totale
L’Impresa effettua la liquidazione del danno secondo quanto
disciplinato dal precedente articolo 1.15 - Determinazione
dell’ammontare del danno con applicazione dei seguenti scoperti:
1. Liquidazione del danno totale senza rimpiazzo del Veicolo
Zona Territoriale
Scoperti
1-2-3
10%
4-5
15%
6-7
20%
8
30%
prodotti telematici/antifurto satellitare, l’indennizzo dovuto per il
caso di perdita totale del Veicolo a seguito di furto verrà ridotto, al
netto di eventuali deprezzamenti per scoperti e o franchigie, del
10% nei casi di:
• installazione dell’antifurto senza attivazione dell’abbonamento
ai servizi di sicurezza (se previsto) valido per la durata
dell’assicurazione;
• mancato allarme, salvo il caso di assenza di campo della rete
GSM;
• guasto dell’impianto (l’Impresa va informata del guasto e del
tempo
necessario
alla
riparazione
tramite
email:
[email protected]. Il periodo della riparazione è
equiparato al guasto agli effetti dello scoperto).
1.17. Liquidazione del danno parziale
2. Liquidazione del danno totale con sostituzione/rimpiazzo del
Veicolo applicabile nel caso in cui l’Assicurato sostituisca o
rimpiazzi il Veicolo distrutto o perduto con altro Veicolo
acquistato presso la rete di concessionari e riparatori
autorizzati Opel:
Salvo che sia diversamente stabilito per le singole garanzie,
l’Impresa effettua la liquidazione del danno secondo quanto
disciplinato dal precedente articolo
15. Determinazione
dell’ammontare del danno con applicazione dei seguenti scoperti e
dei relativi minimi.
Zona Territoriale
Scoperti
Con il minimo di
Zona Territoriale
Scoperti
1-2-3
5%
€ 155
1-2-3
0%
4-5
10%
€ 260
4-5
5%
6-7
15%
€ 260
6-7
10%
8
25%
€ 260
8
20%
Per beneficiare di questa modalità di liquidazione del danno e
vedere applicate le percentuali più favorevoli di scoperto,
l’Assicurato deve acquistare presso la rete di concessionari e
riparatori autorizzati Opel, a titolo di sostituzione/rimpiazzo del
Veicolo oggetto di danno totale, un altro Veicolo di valore pari o
superiore a quello distrutto o perduto.
Quanto sopra vale anche in caso di riacquisto di veicolo di
tipologia diversa da quella originaria purché il veicolo sostituente
appartenga ad una tipologia che abbia accesso al presente
programma assicurativo.
Le eventuali differenze di valore derivanti:
- dal maggior valore commerciale del nuovo veicolo rispetto
all’ammontare dell’indennizzo;
- dall’applicazione sull’ammontare dell’indennizzo degli scoperti e
delle franchigie contrattuali;
restano a carico dell’Assicurato che ha l’onere di provvedere al
saldo della differenza verso il concessionario della rete di
concessionari e riparatori autorizzati Opel.
L’Assicurato deve sottoscrivere e trasmettere all’Impresa: copia
dell’ordine di acquisto del nuovo veicolo entro lo stesso termine di
10 giorni dalla perdita di possesso – previsto per scegliere le
modalità di liquidazione sinistro.
Completate le predette formalità, l’Assicurato deve richiedere
contestualmente all’Impresa di corrispondere l’indennizzo al
concessionario della rete di concessionari e riparatori autorizzati
Opel sottoscrivendo e trasmettendo all’Impresa “atto di cessione
del diritto di indennizzo a favore del concessionario della rete di
concessionari e riparatori autorizzati Opel”, entro 10 giorni dalla
denuncia del sinistro.
Per la sola garanzia incendio e furto totali la liquidazione del
danno sarà effettuata trascorsi almeno 15 giorni ed entro 30
giorni dalla presentazione della documentazione prevista.
Ad acquisto perfezionato, l’Assicurato si impegna ad acconsentire
che il concessionario della rete di concessionari e riparatori autorizzati Opel acquisisca copia del certificato di proprietà o della
carta di circolazione del nuovo veicolo che può essere intestato
anche a persona con lui convivente; in questo caso, deve
integrare la documentazione con copia dello stato di famiglia.
In entrambi i casi (liquidazione con o senza rimpiazzo), qualora la
copertura abbia usufruito dello sconto previsto per i veicoli con
In caso di danno parziale lo scoperto e il relativo minimo verranno
ridotti del 50% se l’Assicurato effettuerà le riparazioni presso la rete
di concessionari e riparatori autorizzati Opel.
1.18. Vincolo in favore della Contraente (solo in caso di Veicolo
in leasing)
L’Impresa si impegna per tutta la durata del presente contratto di
assicurazione;
• a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non
con l’espresso consenso scritto della Contraente;
• a comunicare alla Contraente, entro 15 giorni dalla ricezione della
relativa denuncia, ogni sinistro in cui il Veicolo sia stato coinvolto.
Resta inteso che, in caso di sinistro indennizzabile che abbia colpito
una o più delle garanzie sottoscritte nel Modulo di Adesione e abbia
causato un:
1. Danno parziale, l’importo da liquidare sarà corrisposto:
- alla struttura facente parte della rete di concessionari e riparatori
autorizzati Opel, dandone comunicazione alla Contraente se il
danno accertato risulta uguale o inferiore ad € 3.000 (IVA
esclusa, al netto dell’eventuale scoperto/franchigia) o previa
autorizzazione della Contraente se il danno risulta maggiore di €
3.000 (IVA esclusa, al netto dell’eventuale scoperto/franchigia);
- al Locatario, previa autorizzazione della Contraente, o in
subordine alla Contraente, in quanto proprietaria del Veicolo, se
la riparazione del danno è effettuata al di fuori della rete di
concessionari e riparatori autorizzati Opel.
2. Danno totale (così come definito all’art. 1.15 delle condizioni di
assicurazione), l’importo da liquidare, detratti scoperto contrattuale
o franchigia eventualmente applicati, sarà corrisposto alla
Contraente in quanto proprietaria del Veicolo. È facoltà della
Contraente indicare il locatario quale delegato ad incassare
l’indennizzo ed a rilasciare valida quietanza.
1.19. Non cedibilità e trasferibilità dell’assicurazione
Le garanzie assicurative non sono trasferibili su altro veicolo o su
altra persona fisica o giuridica, fatto salvo i casi di vendita tra
coniugi, familiari appartenenti allo stesso nucleo familiare con
medesima residenza, conviventi more uxorio, eredi legittimi o
testamentari e amministratori delle ditte assicurate.
In caso di vendita a terzi o di procura a vendere a soggetti
diversi da quelli sopra indicati, oppure di cessazione del rischio
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per distruzione, rottamazione, demolizione, esportazione
definitiva del Veicolo assicurato, la copertura assicurativa
cessa automaticamente dalle ore 24.00 della data dell’atto di
vendita, procura a vendere, cessazione del rischio per
distruzione, rottamazione, demolizione o esportazione.
In tali casi, nonché nel caso in cui si sia verificato un danno totale,
Direct Line Insurance S.p.A. s’impegna, in caso di finanziamento per
il tramite del Contraente, a rimborsare all’Assicurato l’importo al
netto delle imposte eventualmente corrisposto in via anticipata per le
annualità successive a quella in corso al momento della cessazione
della copertura.
Capitolo 2 – PROGRAMMA SILVER
INCENDIO E FURTO SOLO TOTALE E VALORE A NUOVO
2.1 Incendio e furto
L’Impresa presta a valore intero le garanzie sotto precisate per ogni
singolo rischio ed ha facoltà di riparare/ripristinare le cose oggetto
del sinistro o provvedere ad un risarcimento in denaro.
a) INCENDIO TOTALE
Sono indennizzabili i danni subiti dal Veicolo assicurato - escluse le
cose trasportate - a seguito di incendio totale dello stesso, nonché a
seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti
dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido.
AVVERTENZA:
Non è indennizzabile il danno derivante da atto di
danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico). L’operatività
delle varie garanzie deve risultare dai documenti assicurativi; quelle
non indicate sono escluse.
b) FURTO TOTALE CON SCOPERTO
In caso di furto o rapina, è indennizzabile, con gli scoperti previsti
dal contratto, la sola perdita totale del Veicolo.
AVVERTENZA:
Non sono compresi nella garanzia i danni derivanti da furto
parziale e quelli causati da atto di danneggiamento volontario
(c.d. atto vandalico) neppure se abbiano avuto come
conseguenza la perdita totale del Veicolo assicurato.
2.2 Estensione della garanzia furto agli apparecchi
audiofonovisivi.
Sono compresi nella garanzia “incendio e furto” gli optional e gli
apparecchi audiofonovisi ad installazione fissa (quali apparecchi
radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori,
radiotelefoni, navigatori satellitari, impianti di antifurto satellitare e
altre apparecchiature simili) alla condizione che, nel caso di
componenti non di serie, questi siano stati installati dalla rete di
concessionari e riparatori autorizzati Opel e siano specificamente
indicati nella fattura di acquisto del veicolo..
2.3 Estensioni gratuite della garanzia incendio
L’assicurazione viene prestata per i danni materiali e diretti provocati
ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili di terzi, nei casi
di responsabilità civile dell'Assicurato in conseguenza di incendio
del Veicolo e di esplosione e/o scoppio del carburante ivi contenuto;
la garanzia opera, entro il limite massimo di € 200.000,00
indipendentemente dal numero dei danneggiati, sempre che il
Veicolo non si trovi in circolazione o sia oggetto di operazioni di
carico o scarico.
2.4 Ritrovamento del Veicolo rubato
Quando l’Assicurato ha notizia del recupero del Veicolo rubato o di
sue parti, deve darne immediato avviso all'Impresa. Qualora il
recupero sia avvenuto:
- prima
della
corresponsione
dell’indennizzo:
l’importo
indennizzabile verrà determinato come previsto dalle Condizioni di
Assicurazione
- dopo la corresponsione dell’indennizzo, l'Assicurato potrà optare
se:
1) trattenere l’indennizzo corrispostogli dall’Impresa la quale
alienerà il Veicolo in forza della procura a vendere conferitale
dall’Assicurato (vedi articolo 14 - Denuncia di sinistro e
adempimenti);
2) rientrare in possesso del Veicolo restituendo all'Impresa
l’indennizzo percepito (se il Veicolo ritrovato è danneggiato,
l’Impresa rimborserà contestualmente il danno risarcibile
determinato in base alle Condizioni di Assicurazione).
Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie
apportate al Veicolo in occasione della riparazione, le spese di
deposito, i danni da mancato godimento o uso ed altri pregiudizi.
Nella determinazione dell’indennizzo si terrà conto dell’incidenza
dell’I.V.A., nella misura in cui l’Assicurato la tenga a suo carico ed il
relativo importo sia compreso nel valore assicurato.
Per il caso di Veicolo in leasing, qualora il Veicolo venga assicurato
IVA compresa l’imposta verrà riconosciuta nell’indennizzo in
proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del
furto.
2.5 Valore a nuovo
A deroga di quanto previsto dall’art. 1.5 - Determinazione
dell'ammontare del danno, l’indennizzo liquidabile, in caso di Perdita
Totale, non terrà conto della diminuzione di valore dovuta all’uso o
al trascorrere del tempo per i primi 24 mesi successivi alla data di
effetto dell’assicurazione solo qualora l’Assicurato provveda a
riacquistare un nuovo Veicolo presso la rete di concessionari e
riparatori autorizzati Opel.
L’Impresa effettuerà il pagamento dell’indennizzo dietro
presentazione dell’ordine di acquisto sottoscritto.
Capitolo 3 – PROGRAMMA GOLD
LE GARANZIE PRESTATE SONO QUELLE PREVISTE DAL
PROGRAMMA SILVER CON ESTENSIONE DELLA COPERTURA
ALL’INCENDIO E AL FURTO PARZIALE.
L’Impresa indennizza anche i danni da incendio e furto a singole
parti del veicolo, anche se conseguenti a tentativo di furto o di
rapina.
Sono inoltre assicurati:
- i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione abusiva
conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i
danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non
direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento,
nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.
SONO INOLTRE
AGGIUNTIVE:
PRESTATE
LE
SEGUENTI
GARANZIE
3.1 Garanzie aggiuntive GOLD
3.1.1 Rimessaggio e custodia del Veicolo
L’Impresa rimborsa, sino ad un massimo di € 250,00 per ogni
sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato per il parcheggio e la
custodia del Veicolo disposti dall’Autorità in caso di incendio, furto
totale o rapina (seguiti da ritrovamento del Veicolo).
3.1.2 Indennizzo imposta di proprietà
In caso di incendio, furto, rapina o incidente stradale (ove
quest’ultimo non si sia verificato in stato di ebbrezza o sotto
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Edizione Dicembre 2016
l’influenza di sostanze stupefacenti) che comporti la perdita totale e
definitiva del Veicolo assicurato o l’antieconomicità della sua
riparazione, l’Impresa corrisponde all’Assicurato un indennizzo pari
alla quota dell’imposta di proprietà relativa al periodo che va dal
mese successivo al sinistro fino alla data di scadenza dell’imposta
pagata.
L’indennizzo verrà corrisposto su presentazione della ricevuta del
pagamento dell’imposta o, in mancanza, della denuncia di
smarrimento della ricevuta presentata all’Autorità competente.
3.1.3 Rimborso spese per perdita delle chiavi dell’abitazione
In caso di furto totale del Veicolo assicurato, l’Impresa rimborsa, su
presentazione di regolare fattura e denuncia di furto alle Autorità
competenti, sino ad un massimo di € 75,00 per evento e anno
assicurativo, le spese sostenute per sostituire la/e serratura/e della
porta principale dell’abitazione di residenza a seguito della perdita
delle chiavi dell’abitazione stessa contenute nel Veicolo.
3.1.4 Rimborso spese per perdita delle chiavi del Veicolo
L’Impresa rimborsa, su presentazione di regolare fattura e sino ad
un massimo di € 300,00 per evento, le spese sostenute
dall’Assicurato per lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi, o dei
congegni elettronici di apertura delle portiere del Veicolo assicurato
e/o di sbloccaggio del sistema antifurto.
Sono assicurate anche le spese sostenute per l’apertura delle
portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto e quelle per
l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo.
• far compilare e sottoscrivere dall’Assicurato la denuncia di sinistro
comprensiva della delega all’incasso;
• effettuare la sostituzione/riparazione richiesta;
• emettere fattura intestata al cliente, effettuarne fotocopia e
consegnarla all’Assicurato unitamente a copia della denunciadelega.
L’Impresa provvede al pagamento del sinistro direttamente al
riparatore convenzionato intervenuto, mentre rimane a carico
dell’Assicurato la somma eccedente il massimale previsto dalla
garanzia.
In ogni caso l’Assicurato è libero di rivolgersi ad un diverso
riparatore di sua fiducia; in tal caso il sinistro deve essere
denunciato entro il termine di tre giorni (articolo 1913 del codice
civile) contattando il Numero 848.800.044 attivo dal lunedì al
venerdì dalle 8.00 alle 19.00, e-mail: [email protected].
3.3 Alta Fedeltà
In caso di furto totale del Veicolo senza ritrovamento l’Impresa
rimborsa fino a concorrenza di € 1.000,00 le spese sostenute
dall’Assicurato nei 12 mesi precedenti il sinistro per la riparazione e
per l’acquisto di pezzi di ricambio del Veicolo.
La garanzia è valida a condizione che le spese siano state
sostenute presso la rete di concessionari e riparatori autorizzati
Opel, siano comprovate da fattura, e non siano già state rimborsate
dall’Impresa a seguito di altro sinistro.
Per ottenere il risarcimento l’Assicurato dovrà fornire all’Impresa
copia delle fatture pagate. Ai fini del pagamento dell’indennizzo la
documentazione dovrà essere completata con l’IBAN del conto
corrente sul quale effettuare il bonifico, e il nome del titolare del
conto.
3.2 Rottura Cristalli
L’Impresa assicura i cristalli del Veicolo indicato in polizza contro i
danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a
fatto di terzi, esclusi i danni da atto di danneggiamento volontario
(c.d. atto vandalico).
Non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e
simili, né i danni provocati ad altre parti del Veicolo dalla rottura dei
cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti
retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.
La garanzia opera con il limite massimo di indennizzo di € 600,00
per evento.
È previsto uno scoperto pari al 20% dell’ammontare del danno
(entro il limite massimo indicato in polizza) che si applica anche nel
caso di sinistro con danno inferiore al limite massimo di indennizzo.
In altri termini:
• se il danno - detratto lo scoperto - risulta pari o superiore al limite
massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di
quest’ultimo;
• se il danno - detratto lo scoperto - risulta inferiore al limite
massimo di indennizzo, l’importo da liquidare è dato
dall’ammontare del danno meno l’applicazione dello scoperto del
20%.
Il limite massimo di indennizzo si intende per ogni evento,
indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati e previa
esibizione di fattura.
Qualora l’Assicurato opti per la gestione del sinistro (riparazione o
sostituzione del/dei cristallo/i) tramite i riparatori di cristalli
convenzionati con l’Impresa, l’applicazione dello scoperto di cui
sopra avverrà nel seguente modo:
• riparazione del/dei cristallo/i: nessuno scoperto;
• sostituzione del/dei cristallo/i: nessuno scoperto, a condizione che
l’intervento di sostituzione sia stato ritenuto tecnicamente
necessario dai tecnici incaricati;
• applicazione dello scoperto del 20% sull’ammontare del danno,
se la sostituzione – non tecnicamente necessaria a giudizio dei
tecnici incaricati – sia stata richiesta esplicitamente
dall’Assicurato in luogo della riparazione del/dei cristallo/i
proposta.
Modalità del servizio.
Per beneficiare delle predette condizioni l’Assicurato, fornendo il
numero di polizza e la data di sinistro, può rivolgersi direttamente ad
uno dei riparatori di cristalli convenzionati con l’Impresa
Il personale incaricato provvede a:
3.4 Assistenza Stradale
L’Impresa per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla
garanzia Assistenza Stradale si avvale di MAPFRE ASISTENCIA
S.A., Compagnia di Assicurazione - Strada Trossi 66 - 13871
Verrone (BI).
DEFINIZIONI
Qui di seguito sono riportate alcune definizioni dei principali termini
“tecnici” che compaiono in questa sezione.
Assicurato; il conducente del Veicolo e le persone autorizzate
all'uso dello stesso. Per le prestazioni alla persona, gli occupanti del
Veicolo, purché come numero totale non superino quello indicato sul
libretto di circolazione del Veicolo assicurato.
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito
all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un
sinistro.
Incidente: qualsiasi evento accidentale, in connessione con la
circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro
ostacolo fisso, ribalta- mento, uscita di strada – che provochi al
Veicolo danni tali da determinarne l’immobilizzo immediato ovvero
ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno
ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per
l’Assicurato.
Istituto di cura: ospedale, clinica, casa di cura regolarmente
autorizzata all’erogazione dell’assistenza ospedaliera, esclusi gli
stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le
cliniche per cure dietologi- che ed estetiche, i gerontocomi e gli
ospizi per anziani.
Struttura Organizzativa (o Centrale Operativa): la struttura di
MAPFRE ASISTENCIA S.A. - Compagnia di assicurazione – Strada
Trossi, 66 – Verrone (BI), costituita da responsabili, personale
(medici, tecnici, operatori), che è in funzione 24 ore su 24, tutti i
giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con
l’Impresa provvede, per incarico di quest’ultima al contatto telefonico
con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico
dell’Impresa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Viaggio: qualunque trasferimento dell’Assicurato entro i limiti del
contratto di assicurazione.
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Edizione Dicembre 2016
3.4.1 Validità territoriale
L’assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all’interno delle
singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell’Unione Europea,
della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché
per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Croazia, della
Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L’assicurazione
vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della
Carta Verde, con l’esclusione di Marocco e Albania.
L’Impresa per il tramite della Centrale Operativa, in caso
d’impossibilità d’utilizzo del Veicolo assicurato dovuto ad uno degli
eventi garantiti, fornisce le prestazioni di assistenza con le modalità
e i termini indicati ai punti che seguono.
3.4.2 Soccorso stradale/interventi, riparazioni sul posto e traino
Qualora il Veicolo assicurato, a seguito di uno degli eventi per i quali
è prestata la garanzia, risulti danneggiato in maniera tale da non
poterlo utilizzare, la Centrale Operativa provvede ad inviare un
mezzo di soccorso per risolvere la causa dell’immobilizzo sul luogo,
oppure per trainare il Veicolo stesso fino alla autorizzata della casa
costruttrice più vicina o, qualora fosse antieconomico, presso
un’officina convenzionata con la Centrale Operativa. È facoltà
dell’Assicurato richiedere che il Veicolo stesso venga trasportato
presso un’officina di sua fiducia, purché ubicata entro il raggio di 50
KM dal luogo dell’immobilizzo.
Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il Veicolo
assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo
stesso mezzo intervenuto per il traino. (Vedi anche la successiva
prestazione “Recupero”).
Qualora l’Assicurato non abbia potuto, per cause di forza maggiore,
contattare la Centrale Operativa ed abbia provveduto direttamente
al reperimento del mezzo di soccorso, la Centrale Operativa
rimborsa le spese da questi sostenute per l’effettuazione del traino
entro il limite massimo di € 255,00 per evento.
È facoltà della Centrale Operativa richiedere la documentazione
necessaria alla valutazione del sinistro.
Qualora il Veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in
giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Centrale Operativa
provvederà al rimessaggio del Veicolo per le prime 48 ore, tenendo
a proprio carico la relativa spesa fino a un massimo di euro 50 per
sinistro
Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e
quelli delle riparazioni effettuate. Rimangono altresì a carico
dell’Assicurato le spese di soccorso quando il Veicolo subisce il
sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica
o di aree ad essa equivalenti.
3.4.3 Recupero
la rete di concessionari Opel convenzionati con l’Impresa,
un’autovettura adibita ad uso privato, senza autista, di pari cilindrata
del Veicolo assicurato e comunque fino ad un massimo di 1.400 cc,
per un massimo di:
a) trenta giorni a chilometraggio illimitato se la riparazione è
effettuata presso la rete di concessionari e riparatori autorizzati
Opel;
b) novanta giorni a chilometraggio illimitato in caso di perdita totale
del Veicolo e conseguente rimpiazzo (riacquisto di un nuovo
veicolo presso la rete di concessionari e riparatori autorizzati
Opel).
Non è prevista la fornitura di un’autovettura in sostituzione se la
riparazione non viene effettuata presso la rete di concessionari e
riparatori autorizzati Opel o se, in caso di perdita totale, non è stata
attivata la procedura del rimpiazzo.
È facoltà della Centrale Operativa richiedere:
 la denuncia di furto totale alle autorità;
 la documentazione attestante l’eventuale rimpiazzo.
La Centrale Operativa terrà a proprio carico i relativi costi e la
vettura in sostituzione sarà fornita per il periodo strettamente
necessario per la riparazione. La Centrale Operativa, d’accordo con
l’Assicurato, definirà con l’officina tale periodo.
In caso di furto totale del Veicolo assicurato deve essere prodotta
alla Centrale Operativa la copia della denuncia presentata
all’Autorità di polizia.
A carico dell’Assicurato restano il deposito cauzionale, le spese del
carburante e di eventuali pedaggi, traghetti ed assicurazioni
aggiuntive a quelle già prestate con l’autovettura messa a
disposizione.
Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l’Assicurato può
prolungare il periodo di noleggio oltre il limite di giorni previsto
dall’assicurazione tenendo i relativi costi a proprio carico,
usufruendo di tariffe preferenziali.
PRESTAZIONI OPERANTI AD OLTRE 50 KM. DAL COMUNE DI
RESIDENZA DELL’ASSICURATO
3.4.5 Viaggio per il recupero del Veicolo
Qualora il Veicolo assicurato venga ritrovato a seguito di furto/rapina
o, se immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la
garanzia, la riparazione richieda oltre otto ore di manodopera
(certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o
convenzionata con la Centrale Operativa) la Centrale Operativa
provvede ad organizzare il viaggio per il recupero del Veicolo
ritrovato o riparato fino alla concorrenza di massimo euro 100 per
sinistro.
3.4.6 Rimpatrio del Veicolo assicurato
Qualora il Veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale ed il
mezzo intervenuto per l’effettuazione del traino (vedi prestazione
3.4.2) non sia in grado di recuperarlo per consentirgli di essere
trainato, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo
speciale atto al recupero del Veicolo, tenendone il costo a proprio
carico con il limite di € 255,00 per evento.
Il recupero è riferito esclusivamente al Veicolo assicurato, con
esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle
merci trasportate.
Su richiesta dell’Assicurato e ove le condizioni lo consentano, la
Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle
merci trasportate, restando il relativo costo interamente a carico
dell’Assicurato stesso.
3.4.4 Autovettura in sostituzione in Italia
Qualora a seguito di furto totale oppure quando il Veicolo sia
immobilizzato o danneggiato a seguito di danni diretti e materiali
derivanti da uno degli eventi garantiti in polizza e la riparazione
richieda più di otto ore di manodopera (certificate da un’officina,
facendo fede ai tempari ufficiali della casa costruttrice), la Centrale
Operativa mette a disposizione dell’Assicurato presso una stazione
di noleggio con essa convenzionata, compatibilmente con le
disponibilità della società di autonoleggio, con le modalità applicate
dalla stessa e durante l’orario di apertura della medesima, o presso
Qualora, a seguito di uno degli eventi per i quali è prestata la
garanzia, il Veicolo assicurato resti immobilizzato all’estero,
l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di 5 giorni
lavorativi e la riparazione oltre 16 ore di manodopera (entrambi
certificati da un’officina autorizzata della casa costruttrice o
convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa
provvede ad organizzare a proprie spese il rimpatrio del Veicolo fino
alla residenza dell’Assicurato, utilizzando mezzi di trasporto
appositamente attrezzati.
Le spese del trasporto del Veicolo, nonché quelle della giacenza
all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale
Operativa, sono a carico della Centrale stessa, per un ammontare
pari al valore residuo del Veicolo successivo al verificarsi del
sinistro, il cui importo verrà definito dai tecnici della Centrale
Operativa in relazione al valore medio di mercato del relitto, ed in
ogni caso fino ad un importo massimo corrispondente al valore
commerciale del relitto dopo il sinistro.
L’eventuale eccedenza tra quanto corrisposto dalla Centrale
Operativa e il costo totale del trasporto, rimane a carico
dell’Assicurato, così come le spese relative ai diritti doganali, ai costi
di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori
sono a carico
dell’Assicurato
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3.4.7 Delimitazione e precisazioni relative a tutte le prestazioni
AVVERTENZA
Sono escluse le prestazioni richieste in dipendenza di:
a) guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti
popolari;
b) terremoti, tsunami o fenomeni atmosferici aventi
caratteristiche di calamità naturali;
c) dolo dell’Assicurato;
d) abuso di alcolici e psicofarmaci ed uso non terapeutico di
stupefacenti e allucinogeni;
e) fenomeni di trasmutazione dell’atomo o radiazioni
provocate dalla accelerazione artificiale di particelle
atomiche;
f) patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali;
g) suicidio o tentato suicidio.
Sono inoltre escluse:
- le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;
- le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di
belligeranza e nei casi in cui le autorità locali impongano un
divieto o rendano impossibile l’intervento di assistenza.
Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo
quanto
previsto
nelle
singole
garanzie;
all’estero
esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni
consecutivi.
3.4.8 Istruzioni per la richiesta di assistenza
Per permettere l’intervento immediato della Centrale Operativa
l’Assicurato deve comunicare tramite:
Numero Verde 848.800.044 - Telefono (anche per chiamate
dall’estero) +39 02 36617099 indicando con precisione:
a) tipo di Assistenza di cui necessita;
b) nome, cognome e codice del contratto di assicurazione;
c) indirizzo e luogo da cui chiama;
d) eventuale recapito telefonico.
La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché
autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata
accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:
Mapfre Asistencia Italia
Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI)
Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla
Centrale Operativa non saranno rimborsate.
Inoltre l’Assicurato dovrà farsi rilasciare dall’operatore che ha
risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione
necessario per ogni eventuale rimborso successivo; comunicare,
insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN
(riferimenti bancari) e Codice Fiscale.
Capitolo 4 – PROGRAMMA PLATINUM
LE GARANZIE PRESTATE SONO QUELLE PREVISTE DAL
PROGRAMMA GOLD. SONO INOLTRE PRESTATE LE
SEGUENTI GARANZIE AGGIUNTIVE
4.1 Garanzie aggiuntive PLATINUM
4.1.1 Trasporto di feriti con ambulanza
L'Impresa rimborsa, sino ad un massimo di € 250,00 per sinistro, le
spese sostenute e documentate dal conducente del Veicolo
assicurato per il trasporto in ambulanza degli occupanti del Veicolo
a seguito di incidente stradale.
Questo rimborso non è cumulabile con altro analogo previsto da un
diverso contratto di assicurazione in corso al momento del sinistro.
4.1.2 Danni derivanti dal trasporto di feriti
L’Impresa rimborsa, sino ad un massimo di € 300,00 per sinistro, i
danni riportati all’interno del Veicolo in seguito al trasporto di vittime
di incidenti stradali dal luogo dell’incidente al più vicino posto di
Pronto Soccorso.
Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione
dell’Ambulatorio Ospedaliero o del medico intervenuto o dell’Autorità
di Polizia.
4.1.3 Garanzia bagaglio
L’Impresa rimborsa, sino ad un massimo di € 300,00 per ogni
sinistro, i bagagli contenuti nel Veicolo assicurato, nei casi di furto
totale senza ritrovamento del Veicolo, o di incendio che comporti la
perdita totale dello stesso, purché il danno sia avvenuto fuori dalla
provincia del domicilio dell’Assicurato.
La garanzia è valida per beni di proprietà dell’Assicurato e dei
trasportati quali: indumenti, oggetti d’uso personale, attrezzature
sportive e materiale da campeggio - il tutto contenuto in valigie,
bauli, sacchi ed altri contenitori - nonché per gli indumenti indossati.
Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso,
gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio,
ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i
biglietti di viaggio, nonché gli oggetti aventi particolare valore
artistico e d’artigianato.
4.1.4 Protezione Patente
Le prestazioni assicurative che seguono, sono riservate a persone
fisiche, ditte, enti, associazioni, società o simili:
a) indennità autoscuola (per il recupero dei punti) con il limite di €
500,00 per anno assicurativo;
b) indennità azzeramento punteggio con il limite di € 750,00 per
anno assicurativo;
c) furto, smarrimento, distruzione e deterioramento della patente,
del libretto di circolazione e del certificato di proprietà con il
limite di € 250,00 per anno assicurativo.
La penalizzazione che faccia scendere i punti disponibili sulla
patente al di sotto dei 10 deve essere conseguenza diretta ed
esclusiva di incidente stradale, accaduto durante il periodo di validità
della polizza, e dal quale siano derivate lesioni e/o morte di una o
più persone oppure danni materiali, anche ad uno solo dei veicoli
coinvolti, tali da determinarne l’invio a revisione.
La penalizzazione che azzeri i punti disponibili sulla patente deve
essere conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale,
accaduto durante il periodo di validità della polizza, e dal quale
siano derivate lesioni e/o morte di una o più persone oppure danni
materiali, anche ad uno solo dei veicoli coinvolti, tali da
determinarne l’invio a revisione.
Nel caso in cui sia assicurata una persona fisica si considera
beneficiario della garanzia il proprietario del Veicolo assicurato e, in
caso di più intestatari, il primo riportato sul libretto di circolazione.
Nel caso in cui sia assicurata una ditta, una associazione, una
società o simili si considera beneficiario della garanzia il conducente
che sia autorizzato alla guida del mezzo assicurato per ragioni
lavorative e/o di istituto.
Limitatamente al caso in cui sia assicurata una persona fisica, la
garanzia opera anche se l’infrazione che comporta la perdita di punti
sia stata commessa alla guida di:
1. un veicolo diverso da quello assicurato purché della stessa
tipologia;
2. un motociclo.
In caso di furto, smarrimento, distruzione e deterioramento che
interessi materialmente il documento patente si considerano
assicurate le persone sopra indicate.
In caso di furto, smarrimento, distruzione e deterioramento che
interessi il libretto di circolazione o il certificato di proprietà
l’assicurazione vale solo per il Veicolo identificato in polizza.
Nel dettaglio le prestazioni prevedono:
a) indennità autoscuola (per il recupero dei punti) con il limite di €
500,00 per anno assicurativo.
Se il punteggio della patente di guida – esclusa la carta di
qualificazione del conducente e/o il certificato di abilitazione
professionale – diventa inferiore a 10 punti, l’Assicurato può
partecipare agli appositi corsi di recupero dei punti tenuti dalle
autoscuole o dagli altri enti autorizzati. Per ottenere il rimborso
vanno presentati:
1. copia del/i provvedimento/i di sottrazione punti patente;
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2. copia attestato di frequenza al relativo corso;
3. copia fattura delle spese sostenute.
La garanzia è operante se:
- l’infrazione e la conseguente sottrazione punti siano intervenute
durante il periodo di validità della polizza;
- la partecipazione al corso di recupero si sia conclusa entro i 6
mesi dall’eventuale annullamento del contratto, salvo il caso di
mancato pagamento del premio o della rata;
- la sanzione di sottrazione punti non abbia determinato il completo
azzeramento dei punti patente (con conseguente attivazione della
garanzia prevista al seguente punto “b”);
- l’Assicurato abbia esercitato il diritto di ricorso contro il
provvedimento di sottrazione punti ove ammissibile e non
manifestamente infondato.
b) indennità azzeramento punteggio con il limite di € 750,00 per
anno assicurativo.
Sono rimborsate le spese sostenute dall’Assicurato che si è
sottoposto agli esami di revisione del documento di abilitazione alla
guida, a causa dell’esaurimento totale del punteggio sulla patente.
Per ottenere il rimborso devono essere presentate:
• copia del provvedimento di sospensione della patente
per azzeramento punti disponibili;
• copia attestato di frequenza al relativo corso;
• copia fattura delle spese.
La garanzia è operante se:
- l’infrazione ed il conseguente azzeramento dei punti siano
intervenuti durante il periodo di validità della polizza;
- la partecipazione al corso di revisione si sia conclusa entro i 6
mesi dall’eventuale annullamento del contratto, salvo il caso di
mancato pagamento del premio o della rata;
- l’Assicurato abbia esercitato il diritto di ricorso contro il
provvedimento di sottrazione punti ove ammissibile e non
manifestamente infondato.
c) furto, smarrimento, distruzione e deterioramento della patente, del
libretto di circolazione e del certificato di proprietà con il limite di €
250,00 per anno assicurativo.
Se ricorre uno degli eventi oggetto di garanzia, l’Impresa
corrisponde all’Assicurato il relativo indennizzo; ciò al momento del
rilascio del nuovo documento, con obbligo di esibizione dello stesso.
In caso di furto e/o smarrimento e/o distruzione, alla denuncia di
sinistro deve essere allegata copia della denuncia inoltrata alle
autorità competenti.
In caso di deterioramento, alla denuncia di sinistro deve essere
allegata solo copia dell’istanza di sostituzione, redatta sugli appositi
modelli e debitamente sottoscritta.
4.1.5 Rimborso delle spese di immatricolazione del nuovo veicolo a
seguito di furto di quello assicurato
La garanzia “Protezione patente” non opera inoltre nel caso di:
• documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;
• patente revocata;
• fatto conseguente ad attività illecite dell’Assicurato;
• Assicurato sottoposto ad indagini per reato di fuga o di
omissione di soccorso, salvo il caso di successivo
proscioglimento o assoluzione;
• ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di
droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del
conducente. L’esclusione opera anche nel caso in cui tra le
estensioni sottoscritte nell’ambito della garanzia RCA sia
stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa;
• circolazione del Veicolo condotto da conducente non
abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel
caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro,
non venga rinnovata. L’esclusione opera anche nel caso in
cui tra le estensioni sottoscritte nell’ambito della garanzia
RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla
rivalsa;
• utilizzo del Veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di
circolazione con particolare riguardo alle modalità di
trasporto di persone o cose, salvo che l’Assicurato non provi
che il danno non è in relazione con tale fatto.
4.1.9 Danni al Veicolo conseguenti a urto contro animali selvatici
In caso di furto o rapina senza ritrovamento del Veicolo assicurato
l’Impresa rimborsa le spese di immatricolazione per l’acquisto di un
altro veicolo di cilindrata e potenza fiscale non superiori a quella del
veicolo sottratto.
4.1.6 Eventi sociopolitici
L’Impresa risponde dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo
assicurato avvenuti in conseguenza di tumulti, manifestazioni
turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, atti di
terrorismo e sabotaggio.
In caso di danno parziale, l’Impresa rimborsa le spese sostenute
per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte o
asportate, senza tenere conto del degrado d’uso.
AVVERTENZA:
In caso di sinistro rimane a carico dell’Assicurato uno
scoperto nella misura del 10% con il minimo di € 515. Lo
scoperto e il relativo minimo verranno ridotti del 50% se
l’Assicurato effettuerà le riparazioni presso la rete di
concessionari e riparatori autorizzati Opel.
4.1.7 Ripristino airbag/cinture di sicurezza
L’Impresa rimborsa, su presentazione di regolare fattura e sino
ad un massimo di € 500,00 per evento e anno assicurativo, le
spese sostenute per il ripristino degli airbag ed i pretensionatori
delle cinture di sicurezza in seguito all’attivazione degli stessi
dovuta a causa accidentale, o ad un incidente derivante dalla
circolazione del Veicolo.
4.1.8 Danni al Veicolo conseguenti a furto di cose non
assicurate
L’Impresa indennizza l’Assicurato per i danni subiti dal Veicolo a
seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose non
assicurate che si trovino all’interno dello stesso.
AVVERTENZA
In caso di sinistro rimane a carico dell’Assicurato uno
scoperto nella misura del 10% con il minimo di € 515. Lo
scoperto e il relativo minimo verranno ridotti del 50% se
l’Assicurato effettuerà le riparazioni presso la rete di
concessionari e riparatori autorizzati Opel.
L’Impresa indennizza l’Assicurato per i danni materiali e diretti subiti
dal Veicolo a seguito di urto contro animali selvatici.
In caso di sinistro rimane a carico dell’Assicurato uno scoperto nella
misura del 10% con il minimo di € 515. Lo scoperto e il relativo
minimo verranno ridotti del 50% se l’Assicurato effettuerà le
riparazioni presso la rete di concessionari e riparatori autorizzati
Opel.
AVVERTENZA
In caso di sinistro a seguito di urto contro animali selvatici i
danni dovranno essere comprovati da denuncia presso
l'Autorità competente.
4.2 Atti Vandalici ed Eventi Naturali
L'Impresa indennizza, entro il limite del valore commerciale del
Veicolo al momento del sinistro, i danni materiali e diretti subiti dal
Veicolo assicurato, provocati da:
 atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici);
 grandine; trombe d’aria, tempeste ed uragani;
 alluvioni, inondazioni;
 allagamenti purché determinati da alluvioni o straripamento di
corsi d’acqua; frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine,
purché non derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche.
AVVERTENZA
In caso di sinistro rimane a carico dell’Assicurato uno scoperto
nella misura del 10% con il minimo di € 515. Lo scoperto e il
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relativo minimo verranno ridotti del 50% se l’Assicurato
effettuerà le riparazioni presso la rete di concessionari e
riparatori autorizzati Opel.
4.3 Esclusioni
L'assicurazione non vale nel caso di:
• sinistri verificatisi in conseguenza di dolo dell'Assicurato,
delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle
persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia
del Veicolo assicurato e dei trasportati;
• partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni
sportive e alle relative prove ufficiali;
• sinistri verificatisi in conseguenza di guerre, rivoluzioni,
insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
• sinistri verificatisi in conseguenza di movimenti tellurici,
eruzioni vulcaniche;
• sinistri verificatisi in conseguenza di rischio atomico
(trasformazione
dell'atomo
e/o
radiazioni
provocate
dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).
Capitolo 5 – PROGRAMMA PLATINUM +
KASKO e PLATINUM + COLLISIONE
E GARANZIE PRESTATE SONO QUELLE PREVISTE DAL
PROGRAMMA PLATINUM. È INOLTRE PRESTATA, A SCELTA
DELL’ASSICURATO, LA GARANZIA KASKO O IN ALTERNATIVA LA GARANZIA COLLISIONE. LE GARANZIE ACCESSORIE
KASKO O COLLISIONE NON POSSONO ESSERE PRESTATE
PER VEICOLI A NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE - RENTAL O
CON CONDUCENTE - TAXI.
AVVERTENZA:
L’assicurazione non comprende i danni alle apparecchiature
audiofonovisive quali radio, radiotelefoni, mangianastri,
televisori, telefoni cellulari, lettori di compact disc, registratori,
amplificatori, diffusori sonori, navigatori satellitari ed altre
apparecchiature del genere, anche se stabilmente fissate sul
Veicolo.
5.1 Garanzia Kasko
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo
descritto in polizza verificatisi durante la circolazione a seguito di:
 urto contro ostacoli fissi;
 ribaltamento;
 uscita di strada;
 collisione con altri veicoli o con animali.
Sono coperti i danni cagionati da colpa grave dell'Assicurato, delle
persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui
incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato e
dei trasportati.
estensioni sottoscritte nell’ambito della garanzia RCA sia
stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa;
 circolazione del Veicolo condotto da conducente non abilitato
alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di
patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga
rinnovata.
 utilizzo del Veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di
circolazione con particolare riguardo alle modalità di
trasporto di persone o cose, salvo che l’Assicurato provi che
il danno non è in relazione con tale fatto.
 traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano;
nonché i guasti meccanici, elettrici e all’impianto idraulico
non diretta-mente conseguenti a urto, collisione o
ribaltamento;
 danni cagionati dalle cose trasportate;
 circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente
destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere,
sentieri
di
campagna,
sentieri
di
montagna)
indipendentemente dall’asfaltatura o meno del fondo
stradale.
Inoltre l’assicurazione non vale per i veicoli a noleggio con o
senza conducente. In ogni caso non vale per i danni:
 subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale).
Limitatamente ai danni ai cerchi, gli stessi saranno
indennizzati nel caso in cui nello stesso sinistro risulti
danneggiata, oltre ai pneumatici, altra parte del Veicolo
assicurato;
 subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico
comunque manifestatosi;
 causati da aspirazione di acqua nel motore se non
determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di
strada;
 subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non
stabilmente incorporati nel Veicolo.
5.4 Scoperto
AVVERTENZA:
In caso di sinistro Kasko o Collisione rimane a carico
dell'Assicurato uno scoperto determinato come segue:
1. in caso di danno totale, scoperto del 10% ridotto al 5%
qualora l'Assicurato acquisti un nuovo veicolo presso la
rete di concessionari e riparatori autorizzati Opel;
2. in caso di danno parziale: scoperto del 10% con il minimo
di € 515,00 ridotti al 5% con il minimo di € 257,50 qualora
l'Assicurato effettui le riparazioni presso la rete di
concessionari
e
riparatori
autorizzati
Opel
(elencodisponibile sul sito www.opel.it).
5.2 Garanzia Collisione
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo
descritto in polizza a seguito di collisione con un veicolo a motore
identificato.
Sono coperti i danni cagionati da colpa grave dell'Assicurato, delle
persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui
incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato e
dei trasportati.
5.3 Esclusioni
L’assicurazione non vale, limitatamente alle garanzie kasko e
collisione, nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:
 ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di
droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del
conducente. L’esclusione opera anche nel caso in cui tra le
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 del D. Lgs. n.
196/03
-
Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione
dei Dati personali (di seguito "Legge"), prevede in capo a Direct Line
Insurance S.p.A, con sede in Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno
Monzese (MI), in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire
ai propri clienti la presente informativa relativamente al trattamento
dei loro Dati personali (di seguito “Dati”).
1. Finalità del trattamento dei Dati
I Dati, da lei forniti per il calcolo del preventivo e per l’eventuale
successiva stipula della polizza assicurativa, saranno oggetto di
trattamento da parte di Direct Line:
a) per la raccolta di informazioni pre-contrattuali, inclusa la
valutazione economico finanziaria al fine del calcolo del
preventivo per la quantificazione del premio, per l’eventuale
conclusione del contratto di assicurazione, nonché per la
gestione ed esecuzione del contratto stesso, per la gestione e
liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio
dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui Direct Line è
autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per
l'adempimento di ogni obbligo di legge relativo ai contratti di cui
sopra ed all'esercizio dell'attività assicurativa, gestione del
contenzioso giudiziale e stragiudiziale, prevenzioni di frodi e del
finanziamento del terrorismo;
b) per finalità di comunicazione e promozione commerciale e di
vendita di prodotti e servizi assicurativi dell’Impresa e di società
terze, ed in particolare General Motors Financial Italia S.p.A.,
Via A. Millevoi n. 10, 00178 Roma, effettuazione di ricerche di
mercato e rilevazioni statistiche relative ai prodotti e servizi
assicurativi dell’Impresa e di società terze e rilevazioni sulle sue
esigenze relativamente a tali prodotti e servizi a mezzo posta,
posta elettronica, telefono, o sms.
2. Modalità del trattamento dei Dati
Il trattamento effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati è svolto direttamente dall'organizzazione di Direct Line
Line attraverso i propri sistemi informativi ovvero del gruppo a cui
appartiene, in Italia e in Spagna, da soggetti esterni a tale
organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore
assicurativo, nonché da società di servizi, che sono state da noi
nominate responsabili del trattamento. Per l’attività di prevenzione
delle frodi e di finanziamento del terrorismo il titolare si avvale di
sistemi informativi ed apposite banche dati realizzati e gestiti in
modo accentrato dalla società capogruppo.
agli altri soggetti del settore assicurativo quali assicuratori (ivi
comprese le compagnie o le società cui sia affidata la gestione,
la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, quelli esercenti il ramo
assistenza e tutela giudiziaria), coassicuratori (eventualmente
indicati nel contratto) e riassicuratori; legali, periti e consulenti di
Direct Line, nonché a Istituti Bancari e di credito ai fini della
corretta esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati
alla stipula della polizza;
- ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali l'ISVAP (Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni Private – ora IVASS), nonché ad
altri enti od organismi titolari di banche Dati nei confronti dei quali
la comunicazione dei Dati è obbligatoria (quali ad esempio
l'Ufficio Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infortuni, il Ministero
dei Trasporti, la Motorizzazione Civile);
- ad organismi associativi propri del settore assicurativo quali
l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), CARD
(Consorzio per la Convenzione Risarcimento Diretto) e l'UCI
(Ufficio Centrale Italiano), come richiesto dalle disposizioni
applicabili alle società di assicurazione;
- alla società capogruppo al fine di dare corso alle verifiche
finalizzate alla prevenzione delle frodi e del finanziamento del
terrorismo mediante i sistemi centralizzati gestiti da quest’ultima.
I Dati dell’Assicurato.
b) I Dati dell’Assicurato circoleranno all’interno Direct Line tra i
dipendenti di volta in volta addetti alla gestione della sua
posizione e potranno essere comunicati a terzi debitamente
nominati responsabili per le finalità di cui al punto 1 b), il cui
elenco è costantemente tenuto aggiornato presso il Titolare.
5. Diritti dell’interessato
L’Assicurato potrà esercitare i diritti di cui all'art 7 tra cui, a titolo
esemplificativo, il diritto di ottenere conferma dell'esistenza o meno
dei Dati che lo riguardano, il loro aggiornamento, rettificazione ed
integrazione. L’Assicurato potrà opporsi, in tutto o in parte, per
motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano e
ricorrendone gli estremi, potrà richiedere la cancellazione,
trasformazione in forma anonima o blocco dei Dati trattati in
violazione di legge. I suddetti diritti potranno essere esercitati, anche
per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al
Responsabile nominato (Legale Rappresentante, Direct Line
Insurance S.p.a., Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI).
6. Conferimento dei Dati
In caso di sinistro, Direct Line potrebbe avere la necessità di
effettuare visite mediche, o comunque gestire i suoi Dati sanitari, per
lo svolgimento e l'ottenimento di analisi, cartelle cliniche, pareri e
così via. Tali Dati potranno essere eventualmente comunicati alla
controparte assicurativa, e saranno comunicati alle categorie di
soggetti indicate al punto 4 a), per le sole finalità di cui al punto 1 a).
Il conferimento dei Dati, inclusi quelli sensibili, è obbligatorio per le
finalità di cui al punto 1 a), ai fini della conclusione di nuovi rapporti
o della gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o della
gestione e liquidazione dei sinistri. L’eventuale rifiuto da parte
dell’Assicurato di conferire i Dati comporterebbe l’impossibilità da
parte di Direct Line di concludere o eseguire i relativi contratti di
assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri. Il conferimento dei
Dati per le finalità di cui al punto 1 b) è invece facoltativo, e
l’eventuale rifiuto di conferire i Dati comporterebbe solo
l’impossibilità da parte nostra di inviarle informazioni e promozioni
commerciali di nuove offerte o di nuovi prodotti assicurativi.
4. Comunicazione dei Dati
7.Titolare del Trattamento
3. Dati sensibili
a) Per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto
l’Assicurato può comunicare i suoi Dati, inclusi quelli sensibili:
- alla Società General Motors Financial Italia SpA., quale
autonomo titolare del trattamento e soggetto incaricato del
collocamento, che, previo suo consenso, da esprimere nel
Modulo di Adesione al presente programma assicurativo, potrà
trattare i dati per finalità commerciali e di marketing, nonché
(mediante lettere, telefono, invio di materiale pubblicitario, sistemi
automatizzati, ecc) informative sia di carattere tecnico/generale,
sia di carattere commerciale o promozionale di propri prodotti e
servizi;
Titolari del trattamento sono Direct Line Insurance S.p.A. – Via A.
Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI) e General Motors
Financial Italia S.p.A. con sede in Roma, Via A. Millevoi n. 10. I
Responsabili per il riscontro all'interessato in corso di esercizio dei
diritti di cui all'art.7 del d.lgs. 196/2003 sono i rispettivi Legali
Rappresentanti. L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili
del trattamento eventualmente designati da Direct Line Insurance
S.p.A. e General Motors Financial Italia S.p.A. è disponibile presso
le sedi dei Titolari.
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Edizione Dicembre 2016
IN COLLABORAZIONE CON
Direct Line Insurance S.p.A. - Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI) – www.directline.it – T +39.02.21725.1 – F +39.02.21591058 – E
[email protected] - Capitale Sociale € 60.823.000 i.v. – Socio Unico – Codice Fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Milano: 12244220153 –
Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n.1364 del 02/12/99 pubblicato sulla G.U. n.290 dell’11/12/99, iscritta all’Albo delle Imprese
IVASS n.1.00134 – Direzione e coordinamento di MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.
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