almeno si tengano aggiornati

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almeno si tengano aggiornati
C.L.A.A.I. LAZIO - F.A.R.A. - A.T.A.P.L. TAXI
ALMENO SI TENGANO AGGIORNATI...
Inviate FAX al Ministro degli interni ed al Ministro dello sviluppo, le catene si usavano 10 anni or sono...
Autosock e omologazione
In Italia le coperture tessili antislittamento per gli pneumatici non sono ancora equiparate agli analoghi dispositivi in
metallo, come le catene da neve e le gomme termiche.
Aumentano i lettori di safe-zone che chiedono se le calze antineve, anche dette «calze da neve» o «autosock», sono
omologate.
Personalmente ne avevo parlato più volte, seppure succintamente, in precedenti articoli, evidenziando come questi
economici, ergonomici e innovativi dispositivi antipattinamento non fossero stati ancora omologati dal legislatore italiano.
Da allora la situazione non è mutata. Pertanto è vietato applicare le calze antineve ai veicoli per transitare sulle strade
ove è obbligatorio l'adozione dei dispositivi antisdrucciolo omologati, quali le catene e gli pneumatici da neve, questi
ultimi denominati anche «pneumatici termoaderenti o termici».
Ne consegue che le autosocks possono essere usate legittimamente, salvo su strade o tratti di queste delimitati dai
cartelli segnalanti l'obbligo di montare sulle gomme dell'autovettura, in caso di neve o ghiaccio, i dispositivi
antislittamento approvati dalla legge.
Da notare che la situazione normativa italiana è differente rispetto a quella vigente nella maggior parte degli Stati
europei, come ad esempio la Germania, che invece ha equiparato alle catene da neve e alle gomme termoaderenti i
sistemi antisdrucciolo realizzati in tessuto, ritenendo questi ultimi affidabili e sicuri per guidare i veicoli su strade innevate
o ghiacciate; e parliamo di un'equivalenza stabilita da un legislatore, quello tedesco, sempre eccessivamente severo,
rigoroso, attento e pedante in materia di sicurezza stradale.
Analogo discorso in Austria, dove le calze da neve hanno soddisfatto e superato i restrittivi requisiti disposti dalla relativa
normativa nazionale: ONORM V 5117 e 5121.
In Italia, lo si ripete, la situazione è diversa, i dispositivi antineve e antighiaccio realizzati in tessuto, seppure resistenti,
tenaci e dotati di un ottimo grip, non sono ancora considerati sicuri quanto i dispositivi di aderenza realizzati in metallo.
Situazione peraltro ribadita recentemente dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il parere prot. n. 82450 del
15/10/2008.
Per la normativa italiana si legga il comma 8 dell'art. 122 e il 18 dell'art. 135 del regolamento di esecuzione del codice
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Generata: 14 March, 2017, 19:01
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della strada, e si ricordi che in caso di inosservanza dell'obbligo, in forza dell'art. 192 codice della strada, gli agenti di
polizia oltre alla sanzione pecuniaria (variabile da 74,00 a 296,00 euro) possono comminare quella accessoria del fermo
del veicolo.
autore: Arduino Basacchi
FONTE:http://www.safe-zone.it/sicurezza_stradale/autosock_e_omologazione
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