almeno si tengano aggiornati
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almeno si tengano aggiornati
C.L.A.A.I. LAZIO - F.A.R.A. - A.T.A.P.L. TAXI ALMENO SI TENGANO AGGIORNATI... Inviate FAX al Ministro degli interni ed al Ministro dello sviluppo, le catene si usavano 10 anni or sono... Autosock e omologazione In Italia le coperture tessili antislittamento per gli pneumatici non sono ancora equiparate agli analoghi dispositivi in metallo, come le catene da neve e le gomme termiche. Aumentano i lettori di safe-zone che chiedono se le calze antineve, anche dette «calze da neve» o «autosock», sono omologate. Personalmente ne avevo parlato più volte, seppure succintamente, in precedenti articoli, evidenziando come questi economici, ergonomici e innovativi dispositivi antipattinamento non fossero stati ancora omologati dal legislatore italiano. Da allora la situazione non è mutata. Pertanto è vietato applicare le calze antineve ai veicoli per transitare sulle strade ove è obbligatorio l'adozione dei dispositivi antisdrucciolo omologati, quali le catene e gli pneumatici da neve, questi ultimi denominati anche «pneumatici termoaderenti o termici». Ne consegue che le autosocks possono essere usate legittimamente, salvo su strade o tratti di queste delimitati dai cartelli segnalanti l'obbligo di montare sulle gomme dell'autovettura, in caso di neve o ghiaccio, i dispositivi antislittamento approvati dalla legge. Da notare che la situazione normativa italiana è differente rispetto a quella vigente nella maggior parte degli Stati europei, come ad esempio la Germania, che invece ha equiparato alle catene da neve e alle gomme termoaderenti i sistemi antisdrucciolo realizzati in tessuto, ritenendo questi ultimi affidabili e sicuri per guidare i veicoli su strade innevate o ghiacciate; e parliamo di un'equivalenza stabilita da un legislatore, quello tedesco, sempre eccessivamente severo, rigoroso, attento e pedante in materia di sicurezza stradale. Analogo discorso in Austria, dove le calze da neve hanno soddisfatto e superato i restrittivi requisiti disposti dalla relativa normativa nazionale: ONORM V 5117 e 5121. In Italia, lo si ripete, la situazione è diversa, i dispositivi antineve e antighiaccio realizzati in tessuto, seppure resistenti, tenaci e dotati di un ottimo grip, non sono ancora considerati sicuri quanto i dispositivi di aderenza realizzati in metallo. Situazione peraltro ribadita recentemente dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il parere prot. n. 82450 del 15/10/2008. Per la normativa italiana si legga il comma 8 dell'art. 122 e il 18 dell'art. 135 del regolamento di esecuzione del codice http://www.claailazio.it Realizzata con Joomla! Generata: 14 March, 2017, 19:01 C.L.A.A.I. LAZIO - F.A.R.A. - A.T.A.P.L. TAXI della strada, e si ricordi che in caso di inosservanza dell'obbligo, in forza dell'art. 192 codice della strada, gli agenti di polizia oltre alla sanzione pecuniaria (variabile da 74,00 a 296,00 euro) possono comminare quella accessoria del fermo del veicolo. autore: Arduino Basacchi FONTE:http://www.safe-zone.it/sicurezza_stradale/autosock_e_omologazione http://www.claailazio.it Realizzata con Joomla! Generata: 14 March, 2017, 19:01