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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESPERTI INFORTUNISTICA STRADALE
www.aneis.it
Art. 139. (Danno biologico per lesioni di lieve entità)
1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un
importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è
calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione
esposta nel comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola
cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro
seicentosettantaquattro virgola settantotto;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni
giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura
corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità
psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla
sua capacità di produrre reddito.
“In ogni caso, le lesioni di lieve entità', che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo,
non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.”
“Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni Private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti
visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione”
3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura
non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
4. …Omissis…
*Le frecce indicano le modifiche apportate dalle Legge 24 marzo n.27 - Conversione del D.L. 1 del 24.01 2012 – in G.U. n.71 del 24.03.2012.
Avrete già letto moltissimi commenti su queste
assurde aggiunte volute dalle lobby delle compagnie
di assicurazione,, per cui mi limito, per non tediarvi, a
riportare il testo completo dell’art.139 cosi
aggiornato con evidenziate in rosso le modifiche
apportate e in grassetto le parti più importanti:.
Una cosa è certa, e ne sono convinto, i Medici Legali
non si lasceranno certo irretire dai desiderata delle
Compagnie e continueranno ad esercitare con serietà
e professionalità avendo come scopo esclusivo la
tutela della salute fisica e psichica dell’uomo
danneggiato.
In breve:
Ancora una volta, però, le campagne giornalistiche
sponsorizzate dalle lobby assicurative hanno fatto
centro: quasi tutti ormai credono che la distorsione
del rachide cervicale, il danno da colpo di frusta, non
verrà più pagato grazie alla legge così modificata.
• sicuramente l’accertamento del danno biologico,
sia temporaneo sia permanente, rimane ancora e
sempre un precipuo compito del medico legale che
li valuterà alla solita maniera, sarà il risarcimento
che potrà subire una contrattura a seconda di come
la nuova norma sarà interpretata dalle Compagnie;
• le Compagnie riterranno (alcune lo stanno già
facendo) che le lesioni lievi e/o i postumi lievi (ma
manca la linea di demarcazione tra lieve e meno
lieve) non potranno dar luogo a risarcimento per
danno biologico permanente, ma questo è quello
che già oggi succede visto che nessun medico legale
accerterà mai lesioni o valuterà postumi in
mancanza di una qualche obiettività clinica;
• la seconda aggiuntiva modifica, poi, pare riportare
tutto alla situazione quo ante, solo ricordando al
medico legale (che non se ne era certo dimenticato)
di accertare obiettivamente, in maniera anche
visiva, l’esistenza della lesione;
• infine, essendo il bene salute costituzionalmente
garantito, l’esclusione del diritto al risarcimento pur
in presenza di lesioni e/o postumi lievi sarà
sicuramente valutato illegittimo dal Giudice delle
leggi.
Gli uffici sinistri delle più grosse compagnie sono state
subito allertate, prima ancora della pubblicazione del
provvedimento in G.U., è bastato che un solerte
funzionario di compagnia scrivesse, in grassetto
sottolineato,
“un’applicazione
rigorosa
del
dispositivo comporta pertanto che siano prive di
effetti risarcitori tutte le conseguenza di lesioni non
strumentalmente accertate”, senza capire che
l’accertamento clinico e visivo, sempre che obiettivo,
ha la stessa valenza dell’accertamento strumentale.
Tutti i liquidatori delle compagnie del gruppo si sono
subito
adeguati,
quasi
con
soddisfazione,
cominciando a diffondere “il verbo” con un sorriso
ironico sulle labbra.
Il realtà nulla e cambiato, chi ha subito un danno deve
essere risarcito, basterà farlo capire alle vittime dei
sinistri stradali, basterà non arrendersi davanti al
primo rifiuto.
Purtroppo ciò alimenterà il contenzioso, ma i Medici e
i Giudici saranno certamente all’altezza della
situazione, come sempre.
Luigi Cipriano – Presidente ANEIS