CONDIZIONI DI ACQUISTO 1. PREZZO 1a) Il prezzo di
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CONDIZIONI DI ACQUISTO 1. PREZZO 1a) Il prezzo di
Legge Regionale 5 maggio 2005, n. 14 e s. m. e i. Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica CONDIZIONI DI ACQUISTO 1. PREZZO 1a) Il prezzo di vendita degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell’1,00% per ogni anno di anzianità dell’immobile, fino al limite massimo del 30,00%. 1b) Nel caso in cui l’acquirente abbia in locazione con l’alloggio anche unità immobiliari ad uso non abitativo di cui al comma 3 dell’art. 2 della legge regionale n. 14/2005, nonché le aree di pertinenza, la vendita dell’alloggio dovrà necessariamente avvenire in uno con quella delle unità immobiliari ad uso non abitativo e delle aree di pertinenza. Al prezzo dell’alloggio, quindi, dovrà essere aggiunto il costo delle unità immobiliari non abitative e delle aree di pertinenza calcolato al prezzo di mercato sulla base di apposita stima e parere dell’Agenzia del Territorio (art. 11, comma 1 della legge regionale n. 14/2005). 1c) Nel caso in cui, successivamente all’ultima variazione della rendita catastale, sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria (lettere b), c), d) 1° comma art. 31 legge 457/78) il prezzo è aumentato del costo sostenuto per tali interventi. 1d) Al totale così determinato si aggiunge l'I.V.A. (attualmente non dovuta). 2. MODI DI PAGAMENTO Il pagamento del prezzo potrà avvenire: 2a) IN CONTANTI. In tal caso il prezzo di cessione è ridotto del 10%. 2b) RATEALMENTE, con l'invio di bollettini mensili da parte dell'Istituto: - senza alcun sconto sull'importo di cessione; per un periodo fino a 10 anni a scelta dell'acquirente; con obbligo del versamento di un acconto, in contanti, da determinarsi dall'acquirente, ma non inferiore al 30% del prezzo; con iscrizione di ipoteca legale da parte dello I.A.C.P. sull'importo rateizzato; con applicazione sul residuo rateizzato del tasso legale; 2c) Il prezzo o l'acconto dovranno essere versati allo I.A.C.P. prima della stipula dell'atto di acquisto, unitamente all'I.V.A. (se dovuta), da pagare sull'intero prezzo anche in caso di acquisto rateale. 3. SPESE Per gli eventuali oneri relativi alla stima e parere delle unità immobiliari ad uso non abitativo, l’acquirente dovrà versare la somma stabilita a seguito di stipula di apposita convenzione stipulata dallo IACP con l’Agenzia del Territorio. Per spese di stipula, in caso di accettazione del prezzo di vendita, comprendenti diritti e predisposizione della documentazione tecnica, l'acquirente dovrà versare allo I.A.C.P. la somma di €. 300,00 + I.V.A. Sono altresì a carico dell'acquirente le spese notarili nonché le imposte e tasse inerenti o conseguenti al contratto. 4. PROCEDIMENTO DI ACQUISTO - TERMINE ESSENZIALE PROCEDIMENTO DI ACQUISTO TERMINE ESSENZIALE Per acquistare l'alloggio è necessario: 4a) Aver saldato ogni eventuale pendenza debitoria per canoni e quote accessorie, con interessi e spese; essere altresì in regola con pagamenti al condominio e all'autogestione; 4b) Richiedere per scritto l'acquisto: dovrà essere utilizzato unicamente il modulo predisposto dallo IACP; 4c) Aver accettato per scritto il prezzo di cessione stabilito e comunicato dallo IACP; 4d) Aver indicato in maniera chiara e completa le modalità di acquisto prescelte e designato il Notaio incaricato della stipula: dovrà essere utilizzato unicamente il modulo predisposto dallo IACP; 4e) Effettuare il versamento per gli oneri relativi alla stima e parere delle unità immobiliari ad uso non abitativo da parte dell’Agenzia del Territorio, mediante bollettino di c/c postale. La ricevuta del versamento dovrà essere trasmessa allo I.A.C.P. insieme alla domanda d'acquisto. In caso di mancato acquisto per qualsiasi motivo l’importo di tale versamento non verrà rimborsato. 4f) Effettuare il versamento dell'importo di €. 300,00 + I.V.A. per spese di stipula, comprendenti diritti e predisposizione della documentazione tecnica. Il bollettino di c/c postale sarà inviato con la comunicazione del prezzo di cessione; 5. POSSIBILI ACQUIRENTI Hanno titolo all’acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica gli assegnatari o i loro familiari conviventi aventi i requisiti per la permanenza richiesti dalla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 e successive modificazioni, i quali non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all’atto dell’acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell’assegnatario. 6. AVVERTENZE GENERALI L'offerta di vendita è soggetta alle seguenti condizioni e modalità generali: 6a) Il prezzo di cui al n. 1) si riferisce all'alloggio e pertinenze dichiarate catastalmente; nell'eventualità in cui la vendita comprenda anche altri accessori non rientranti nella dichiarazione, tali beni saranno valutati a parte, incrementando il prezzo di cui al n. 1). 6b) Il prezzo di cui al n. 1), nonché i requisiti degli acquirenti sono stabiliti dalla legge; pertanto, nel caso in cui si dovessero rilevare errori materiali nella presente comunicazione si procederà in qualunque momento a correzione, senza che l'assegnatario possa eccepire alcunché, fatta salva la possibilità di revocare la domanda. 6c) La domanda d'acquisto potrà avere seguito solo se presentata completa ed accompagnata dalla ricevuta del versamento degli oneri per stima e parere delle unità immobiliari ad uso non abitativo, entro 90 giorni prima del termine di scadenza del piano di vendita. Per eventuali domande tardive, lo I.A.C.P. si riserva di procedere o meno, sulla base delle opportunità e dei tempi dati dallo sviluppo del piano generale di vendita. 6d) La stipula del contratto di acquisto avverrà nei tempi che risulteranno necessari in relazione all’entità del piano di vendita; lo I.A.C.P. pertanto non assume obblighi giuridici in ordine alla data del rogito. Decorso un anno dalla data della domanda senza che la stipula sia avvenuta l'aspirante acquirente avrà facoltà di revocare la domanda stessa. Fino alla data della stipula l'assegnatario conserva la posizione di locatario. 6e) L'alloggio e le sue pertinenze saranno vendute nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al momento del rogito, senza obbligo per lo I.A.C.P. di eseguire lavori ovvero assumere atti per modificare tale stato. 6f) Per alcuni dei fabbricati in vendita, che saranno successivamente indicati dagli uffici agli interessati, non è stato finora rilasciato dal Comune il Certificato di abitabilità. Dopo l'acquisto dell'alloggio spetterà all'assegnatario provvedere in merito, escluso ogni ulteriore onere o responsabilità dello I.A.C.P. 6g) Ove l'alloggio dovesse risultare oggetto di difformità edilizie non sanate, la vendita avverrà ai sensi dell'art. 40 della Legge 28.02.1985 n. 47, in virtù dell'art. 2 comma 59 della Legge 23.12.1996 n. 662, e quindi con onere di regolarizzazione successiva a carico dell'acquirente. Nel solo caso in cui non sia stato autore della difformità, l'assegnatario potrà revocare la domanda di acquisto con restituzione dello importo per spese di stipula, comprendenti diritti e predisposizione della documentazione tecnica: resta escluso ogni ulteriore risarcimento. 6h) L'alloggio acquistato ai sensi della L.R. 5 maggio 2005, n. 14, ad esclusione delle superfici non residenziali non ricomprese in edifici destinati all’edilizia residenziale pubblica e relative aree di pertinenza, non potrà essere alienato per un periodo di cinque anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fin quando non sia stato pagato interamente il prezzo. 6l) Lo I.A.C.P. di Isernia non assume obblighi giuridici nel caso di mancata stipula del rogito, per qualsiasi motivo, nel termine di vigenza del piano di vendita. Inoltre l'acquirente dovrà attestare sotto la propria responsabilità, con dichiarazione inserita nel contratto, l'assenza di cause di decadenza dal diritto di assegnazione; la falsa dichiarazione esporrà a sanzioni penali e comporterà la nullità del contratto di acquisto. 7. AVVERTENZE PARTICOLARI L’Ufficio Utenza dello I.A.C.P. è incaricato dei vari adempimenti previsti ed è in grado di fornire ulteriori informazioni e chiarimenti; si invita peraltro a leggere attentamente la presente nota e a compiere tutte le valutazioni e gli atti di propria competenza, in modo da ridurre allo stretto necessario i contatti con gli uffici.