Contatori trasformati
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Contatori trasformati
REGOLAMENTO IMQ CERTIFICAZIONE PRODOTTO "CONTATORI ELETTRICI E GRUPPI DI MISURA" PRODOTTI OTTENUTI PER TRASFORMAZIONE OVVERO SOTTOPOSTI A REVISIONE Indice • Regolamento IMQ - Certificazione prodotto • Prescrizioni Particolari per il settore "Contatori elettrici e gruppi di misura" (prodotti ottenuti per trasformazione ovvero sottoposti a revisione) • Accettazione Questo fascicolo è composto da Regolamento e Prescrizioni Particolari, i quali, dopo essere stati attentamente letti in ogni loro disposizione, vanno indicati nella pagina finale firmati per accettazione mediante due firme da apporre nei punti contraddistinta dal medesimo colore della presente banda. - MARCHI IMQ - REGOLAMENTO per la certificazione di prodotti Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2009 INDICE Articolo 1) Oggetto del Regolamento Articolo 2) Condizioni generali Articolo 3) Processo di certificazione Articolo 4) Concessione d’uso dei marchi e segni distintivi Articolo 5) Obblighi del Concessionario Articolo 6) Sorveglianza della certificazione Articolo 7) Sospensione, revoca e rinuncia della certificazione Articolo 8) Variazione delle norme/specifiche tecniche di riferimento o del Regolamento Articolo 9) Tariffe Articolo 10) Limiti della certificazione e responsabilità Articolo 11) Durata del Contratto di certificazione Articolo 12) Informativa ex art. 13, D.Lgs. 20 giugno 2003, n. 196 Articolo 13) Ricorsi Articolo 14) Foro competente IMQ - Via Quintiliano, 43 - 20138 Milano Tel.: 02 50731 (15 linee) - Fax: 02 50991500 - E-mail: [email protected] http://www.imq.it 2009-12-16 313-/reg imq Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1.1 - Generalità Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di IMQ S.p.A. (qui di seguito “IMQ”), stabilisce la procedura che viene applicata da IMQ per la certificazione di prodotti, componenti, materiali ed apparecchi (di seguito denominati semplicemente “prodotti”), con la relativa concessione d'uso di marchi di conformità. Il Consiglio di Amministrazione di IMQ stabilisce con propria delibera i diversi settori omogenei di prodotti ammessi alla certificazione; per i prodotti certificabili nell’ambito di tali settori vale quanto riportato al successivo paragrafo 2.1. Le informazioni sui prodotti certificabili sono riportate, unitamente ad ulteriori dettagli di procedura, nelle “Prescrizioni Particolari”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. Le Prescrizioni Particolari sono approvate dalla Commissione Tecnica IMQ del settore interessato (v. paragrafo 1.3) e non possono derogare alle prescrizioni generali del presente Regolamento, salvo specifica approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di IMQ. 1.2 - Scopo della certificazione Scopo della certificazione di un prodotto è di dare assicurazione - con un adeguato livello di fiducia - che l’intera produzione del prodotto stesso sia conforme alle norme ovvero specifiche tecniche di riferimento. Detto scopo viene conseguito mediante un’attività di prova e di verifica, condotta sia preliminarmente al rilascio della certificazione sia successivamente, attraverso controlli periodici. IMQ non assume e non può assumere alcun obbligo circa l’esito positivo di detta attività di prova e verifica e, di conseguenza, ad emettere la relativa certificazione. 1.3 - Commissioni Tecniche Sulla corretta applicazione del presente Regolamento vigilano le competenti Commissioni Tecniche, costituite su delibera del Consiglio di Amministrazione di IMQ. In ciascuna Commissione Tecnica sono rappresentate pariteticamente le varie componenti interessate allo specifico settore oggetto dell’attività di certificazione, in particolare le Pubbliche Amministrazioni, i Clienti/Committenti, i Consumatori e gli Enti di Normazione/Ricerca. Articolo 2 - CONDIZIONI GENERALI 2.1 - Prodotti certificabili e norme applicabili 2.1.1 - I prodotti certificabili nell’ambito dei settori individuati e le norme ovvero specifiche tecniche da applicare per la relativa valutazione della conformità sono stabiliti dalla Commissione Tecnica IMQ del settore interessato, tenendo conto dei seguenti vincoli: la certificazione può essere rilasciata solo per prodotti fabbricati in serie; l’utilizzo di specifiche tecniche in luogo delle norme deve essere ristretto ai casi in cui non sia disponibile un’appropriata norma nazionale ovvero internazionale; dette specifiche tecniche devono comunque essere state approvate sulla base di un ampio consenso (1). In caso di dubbio, spetta poi alla competente Commissione Tecnica decidere se un prodotto per il quale viene richiesta la certificazione si debba intendere compreso o meno nell’oggetto della relativa norma ovvero specifica tecnica, e quindi sia certificabile oppure no. (1) Tali specifiche potranno essere dei progetti finali dei seguenti organismi di normazione: CEI, UNI, CENELEC, CEN, IEC, ISO, Enti normatori nazionali di altri paesi. In casi particolari, in assenza anche di questi progetti, potranno anche essere dei capitolati tecnici. Per progetto finale si intende un documento sottoposto all’inchiesta pubblica, se prevista, o all’inchiesta finale nella rispettiva organizzazione (es. documento FDIS per la IEC). 2.1.2 - Per la certificazione di un prodotto, lo stesso deve essere sottoposto alle prove e verifiche indicate quali prove di tipo nelle norme o specifiche tecniche vigenti all’atto della domanda. Qualora però risultasse nelle norme CEI od UNI qualche prescrizione di difficile applicazione o in contrasto con norme internazionali già recepite dal CEI o dall’UNI, ma non ancora introdotte nella relativa normativa, la Commissione Tecnica potrà concedere una deroga temporanea a meno di un esplicito parere contrario del CEI o dell’UNI, cui la deroga che si intende concedere verrà preventivamente segnalata. 2.2 - Requisiti per l’Organizzazione richiedente la certificazione 2.2.01 - La certificazione di cui al presente Regolamento può essere richiesta solo dal costruttore dei relativi prodotti ovvero da una Organizzazione che abbia con lo stesso uno specifico accordo. (2) 2.2.02 - La certificazione verrà accordata soltanto se il costruttore e/o i suoi eventuali fornitori possiedono adeguati mezzi di produzione (personale, impianti ed apparecchiature) e applicano idonee procedure documentate, in modo da garantire la costante conformità del prodotto alle relative norme o specifiche tecniche. La Commissione Tecnica potrà inoltre fissare, per ogni categoria di prodotti, le prove minime da eseguire e le relative modalità per assicurare tale conformità; dette prove possono essere eseguite, oltre che presso il costruttore e/o i suoi eventuali fornitori, presso un laboratorio terzo, previo assenso preventivo di IMQ. 2.3 - Consegna e ritiro dei prodotti 2.3.01 - I prodotti da sottoporre a prove devono essere fatti pervenire, a cura dell’Organizzazione richiedente la certificazione (di seguito denominata anche semplicemente “il richiedente”), presso il laboratorio indicato da IMQ, accompagnati dai documenti prescritti dalla legislazione vigente. Qualora, in casi eccezionali, IMQ sia richiesta di occuparsi direttamente del trasporto o dell’importazione dei prodotti, le relative spese sostenute da IMQ saranno fatturate con la maggiorazione prevista dal Tariffario IMQ in vigore. 2.3.02 - I prodotti selezionati dagli incaricati IMQ a scopo di controllo (v. punto 6.2.04) devono essere fatti pervenire, a cura dell’Organizzazione detentrice della certificazione e concessionaria dell'uso dei marchi di conformità (di seguito denominata anche semplicemente “Concessionario”), presso il laboratorio indicato dagli incaricati stessi. Il Concessionario deve prendere tutte le precauzioni affinché i prodotti arrivino a destinazione in buono stato ed entro due (2) mesi dalla data della visita di sorveglianza. Qualora il Concessionario non ottemperasse a tale obbligo, IMQ si riserva di ripetere visite a scopo di controllo, a carico del Concessionario stesso. 2.3.03 - I campioni sottoposti a prove da IMQ devono essere ritirati dall’Organizzazione interessata entro e non oltre due (2) mesi dalla comunicazione dell’esito delle prove, salvo quando venga attivata la procedura di cui all’articolo 13 che segue. Qualora tali campioni non dovessero essere ritirati entro il termine indicato, IMQ è autorizzata, senza necessità di ulteriore avviso all’Organizzazione stessa, a restituire i campioni gravati di spese di spedizione ovvero ad eliminare i campioni stessi mediante loro distruzione e consegna alle pubbliche discariche, libera altresì dall’onere di fornire la prova dell’eliminazione medesima. La scelta fra le due alternative suddette e le modalità con le quali attuarle sono di esclusiva competenza di IMQ. (2) Per costruttore si intende un'Organizzazione, avente una o più sedi, che effettua ovvero controlla le diverse fasi del processo di produzione, quali la fabbricazione vera e propria, la verifica, la movimentazione e l'immagazzinamento di un determinato prodotto. Un costruttore è colui che ha la piena responsabilità per la continua conformità del prodotto con i requisiti applicabili e che assume tutte le obbligazioni in tal senso. Pag. 3 di 18 I prototipi e i campioni provati, nel caso venissero resi, vengono spediti a carico e a rischio dell’Organizzazione interessata, nella condizione in cui si trovano dopo le prove. 2.4 - Pubblicità della domanda di certificazione Il richiedente non può dare pubblicità alla domanda di certificazione in corso fino a che non abbia ottenuto la relativa concessione d'uso del marchio. Tuttavia, in casi particolari - che dovranno essere adeguatamente motivati (ad esempio, partecipazione a gare di evidenza pubblica) - IMQ potrà consentire al richiedente di comunicare al soggetto interessato che la domanda di certificazione è stata trasmessa a IMQ. 2.5 - Ottenimento e mantenimento della certificazione – Importi dovuti Il rilascio della certificazione ed il mantenimento della stessa sono subordinati: all’esito positivo delle valutazioni di conformità ai requisiti normativi/regolamentari applicabili; al pagamento dell’importo per la gestione delle attività relative al rilascio della certificazione; al pagamento dell’importo per le prove e verifiche previste; al pagamento dell’importo per il mantenimento della certificazione (cosiddetti “diritti”). 2.6 - Risorse impiegate da IMQ per la valutazione della conformità 2.6.01 - Le attività di prova e verifica sui prodotti per la certificazione, come pure le prove di controllo, sono effettuate da IMQ presso i propri laboratori ovvero presso laboratori esterni, ivi compresi quelli del costruttore e/o dei suoi eventuali fornitori, qualificati secondo specifiche procedure, in conformità alle norme applicabili. 2.6.02 - Le attività di verifica presso il costruttore ed i suoi eventuali fornitori sono svolte da personale dipendente IMQ ovvero da personale esterno, qualificato secondo specifiche procedure, in conformità alle norme applicabili, e tenuto al segreto professionale. 2.7 - Impegno di riservatezza Tutti gli atti relativi alla domanda di certificazione e alla valutazione di processi e prodotti (documentazione, registrazioni, comunicazioni, rapporti di prova, ecc.) sono considerati riservati, salvo quanto previsto nell’ambito di accordi di mutuo riconoscimento cui IMQ aderisce e nei confronti dell'Organismo di accreditamento. L’accesso e la consultazione dei documenti relativi alla certificazione sono riservati solo al personale di IMQ coinvolto nell’iter di certificazione. Nel caso in cui informazioni relative al processo o prodotto di un’Organizzazione debbano essere comunicate o divulgate per obblighi di legge, IMQ ne darà avviso per iscritto all’Organizzazione medesima. 2.8 - Divieto di svolgere attività di consulenza Nell’effettuazione delle attività previste dal presente Regolamento, IMQ non fornisce in alcun modo servizi di consulenza inerenti all’ambito per il quale è richiesta ovvero già ottenuta la certificazione. Pag. 4 di 18 Articolo 3 - PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 3.1 - Presentazione della domanda 3.1.01 - Il richiedente deve compilare: - la domanda di certificazione, utilizzando l’apposito modulo, in modo da fornire in particolare le seguenti informazioni: • propria denominazione e indirizzo; • tipo di certificazione richiesta; • identificazione dei prodotti oggetto della domanda di certificazione (tipologia di prodotto, modello, codice articolo, nome o nomi commerciali, etc.); • denominazione e indirizzo del costruttore, nonché localizzazione del sito produttivo (ovvero dei siti) dei prodotti per i quali è richiesta la certificazione; • norma ovvero specifica tecnica a fronte della quale si intende ottenere la certificazione; • nome della persona da contattare presso di sé e presso il costruttore; - il modulo di accettazione dell’offerta. La domanda di certificazione e il modulo di accettazione dell’offerta devono essere debitamente timbrati e firmati dal legale rappresentante del richiedente ovvero da persona munita di procura. 3.1.02 - In allegato alla prima domanda di certificazione dovrà essere fornita la seguente documentazione: a) un certificato dal quale risulti l’iscrizione del richiedente ad una Camera di Commercio del Paese di origine o documento equivalente; b) il modello del marchio o del contrassegno utilizzato sui prodotti in questione (v. paragrafo 4.5); c) copia dell’eventuale certificato relativo alla certificazione del sistema gestione qualità del costruttore; d) documentazione relativa ai prodotti oggetto della domanda di certificazione; Nota: IMQ ha la facoltà di richiedere uno o più disegni inerenti al prodotto. e) la dichiarazione da cui risulti che il prodotto è o verrà fabbricato in serie; f) eventuale documentazione richiesta per specifici schemi certificativi; g) il modulo di accettazione del presente Regolamento e delle relative “Prescrizioni Particolari”. 3.1.03 - Alle successive domande è sufficiente venga unito quanto non già in possesso di IMQ (di norma quanto indicato in 3.1.02 sub lettere d, e, f). 3.2 - Istruzione della domanda 3.2.01 - Al ricevimento della domanda, IMQ provvede a: - registrare la domanda, compiendo un esame preliminare della stessa e della relativa documentazione allegata; - richiedere altra documentazione, oltre a quella indicata in precedenza, qualora ciò sia ritenuto necessario ai fini dell’istruzione della domanda; - comunicare al richiedente i costi previsti per il completamento dell’iter certificativo, qualora l’offerta non sia stata formulata preliminarmente (v. punto 3.1.01); - concordare con il richiedente - e con il costruttore, quando diverso dal richiedente l’effettuazione della/e visita/e ispettiva/e volta/e ad accertare il possesso dei requisiti di cui in 2.2.02; - comunicare al richiedente la scelta degli esemplari da sottoporre a verifica; tali esemplari dovranno essere inviati gratuitamente presso il laboratorio indicato da IMQ; - a far firmare al richiedente un Contratto (3) che regolerà i rapporti tra questi e IMQ. 3.2.02 - La presentazione, da parte del richiedente, di rapporti di prova e/o valutazione di Organismi riconosciuti da IMQ, in virtù di procedure ed accordi di mutuo riconoscimento, può consentire ad IMQ di omettere l’effettuazione di alcune delle attività previste nell’iter certificativo, quando ciò risulti compatibile con le prescrizioni di riferimento dello schema interessato. (3) Il Contratto viene stipulato per ogni categoria di prodotti ovvero per ogni settore afferente alla domanda di certificazione. Pag. 5 di 18 3.3 - Iter certificativo – Verifica del costruttore 3.3.01 - La verifica del possesso da parte del costruttore interessato e/o i suoi eventuali fornitori dei requisiti di cui in 2.2.02 comporta in ogni caso l’effettuazione di una visita ispettiva; detta verifica viene svolta secondo il metodo del campionamento ed è basata in generale su interviste al personale, osservazione diretta delle attività svolte, prove, esame di luoghi, documenti e registrazioni. Durante la verifica, gli incaricati IMQ devono essere assistiti da personale del costruttore e/o dei suoi eventuali fornitori; questi, peraltro, devono consentire il loro accesso in condizioni di sicurezza a tutte le aree ove vengono svolte attività rilevanti per l’oggetto della certificazione, anche per l’intervista del personale coinvolto nelle suddette attività. Il richiedente s’impegna a fornire agli incaricati IMQ tutti gli strumenti necessari per una corretta valutazione, assicurando in particolare che siano disponibili: - i documenti relativi ai prodotti per i quali è richiesta la certificazione; - le registrazioni relative, inclusi i rapporti delle verifiche ispettive interne; - informazioni necessarie per l’accesso in condizioni di sicurezza ai siti produttivi che saranno oggetto di verifica (v. paragrafo 5.4). 3.3.02 - Al termine della verifica, gli incaricati IMQ compilano un apposito rapporto di valutazione (qui di seguito “rapporto”). Prima di rendere definitivo tale rapporto, l'Organizzazione verificata: - viene messa al corrente del risultato della verifica; - ha l’opportunità di discutere con gli incaricati IMQ il contenuto del rapporto; - firma - per presa visione - il rapporto, ricevendone copia. Qualora IMQ non provveda a trasmettere al richiedente, entro un (1) mese dalla data della visita, una comunicazione scritta di rettifica delle risultanze contenute nel rapporto, lo stesso s’intende confermato. 3.3.03 - Il richiedente deve impegnarsi ad eliminare le “non conformità” eventualmente rilevate nel corso della verifica suddetta, inviando per iscritto le azioni correttive proposte, accompagnate da tutti gli elementi utili per la valutazione da parte di IMQ della loro idoneità (tempi di attuazione delle azioni correttive e relative responsabilità, evidenze documentali, etc.). 3.3.04 – In casi di particolare gravità ovvero numerosità delle “non conformità” rilevate, IMQ si riserva la facoltà di effettuare una visita ispettiva supplementare. 3.4 - Iter certificativo – Verifica dei prodotti 3.4.01 - Per ogni gamma omogenea di prodotti oggetto di domanda di certificazione, IMQ provvede a selezionare il numero di esemplari da sottoporre alle prove e verifiche di cui al paragrafo 2.1. Obiettivo della verifica condotta da IMQ sugli esemplari inviati dal richiedente è la verifica di rispondenza a tutti i requisiti stabiliti dalle norme ovvero specifiche tecniche di riferimento. 3.4.02 - L’esito delle prove e verifiche eseguite da IMQ viene comunicato al richiedente. Qualora il campione presentato non risulti conforme alle norme ovvero alle specifiche tecniche, le prove possono essere ripetute su un nuovo campione opportunamente modificato. Il richiedente deve in ogni caso fornire evidenza delle azioni correttive intraprese a fronte dell’esito negativo della prima verifica. Il costo delle nuove verifiche sarà a carico del richiedente. Inoltre, se il prodotto in questione è già commercializzato e se sono state introdotte modifiche sostanziali, IMQ, prima di rilasciare il certificato di approvazione, potrà chiedere che sia cambiato il riferimento di tipo o il numero di modello. 3.5 - Rilascio e validità della certificazione 3.5.01 - Sulla base delle risultanze delle verifiche condotte sul costruttore (v. paragrafo 3.3) e delle prove e verifiche eseguite sui prodotti (v. paragrafo 3.4), IMQ decide sul rilascio o meno della certificazione. 3.5.02 - Quando la certificazione viene accordata, IMQ provvede ad inviare al richiedente Pag. 6 di 18 divenuto così il Concessionario - il relativo certificato, nel quale sono precisati: la denominazione e la sede legale dell’Organizzazione detentrice della certificazione, il sito/i produttivo/i cui la certificazione si riferisce, il prodotto ovvero la gamma omogenea di prodotti oggetto della certificazione, la norma ovvero la specifica tecnica di riferimento, i marchi di conformità di cui viene concesso l'uso, la data di emissione nonché eventuali indicazioni ulteriori, ove richieste da disposizioni normative, di accreditamento, ecc.. 3.5.03 - La validità del certificato è legata alla validità della norma ovvero specifica tecnica utilizzata per la certificazione. In situazioni particolari, IMQ può limitare la validità del certificato ad un (1) anno dalla data della sua emissione; in questa eventualità, la validità può essere rinnovata per analoghi periodi di tempo solo su richiesta scritta dell'Organizzazione interessata. La validità del certificato è subordinata, oltre che al perdurare del rapporto contrattuale con IMQ, all’esito positivo dell’attività di sorveglianza di cui all’articolo 6 che segue. Lo scioglimento del Contratto con IMQ, per qualsiasi motivo, fa venir meno la validità e l’efficacia del certificato. 3.5.04 - In seguito all’emissione del certificato, i dati relativi alla certificazione rilasciata sono inseriti nella banca dati IMQ dei prodotti certificati; a tale banca dati viene data adeguata diffusione. Le informazioni relative alla certificazione rilasciata sono poi trasmesse - in relazione allo stato degli accreditamenti di IMQ e ove ciò sia previsto - all'Organismo di accreditamento, che provvede ad inserire i relativi dati nella propria banca dati. 3.5.05 - Il Concessionario deve: - lasciare in deposito presso IMQ il prototipo provato per tutta la durata della validità dell’approvazione, oppure: - custodire il prototipo provato presso di sé munito di opportuni contrassegni o sigilli e metterlo a disposizione di IMQ in qualsiasi momento. In alternativa alla conservazione del prototipo provato potrà essere predisposta un’opportuna documentazione tecnica (descrizione, disegni, fotografie del complesso e dei particolari). Deroga a questa prescrizione può essere fatta da IMQ in base agli accordi esistenti con altri Organismi di prova o certificazione. 3.5.06 - Quando la certificazione non viene accordata, IMQ comunica per iscritto al richiedente tale decisione, indicando le relative motivazioni. Il richiedente ha la facoltà di dimostrare, entro un termine stabilito da IMQ, l’avvenuta risoluzione delle non conformità riscontrate, fornendo ulteriore evidenza documentale nonché richiedendo l’effettuazione di verifiche supplementari. Questi ulteriori elementi sono valutati come in 3.5.01. Decorso il termine stabilito senza che sia possibile rilasciare la certificazione, la relativa domanda viene annullata. 3.5.07 - Nel caso di decisione sfavorevole, il richiedente può presentare ricorso avverso la deliberazione stessa alla Commissione Tecnica, secondo quanto previsto all’articolo 13. 3.5.08 - Qualunque sia l’esito delle prove e verifiche effettuate, IMQ conserva i disegni e gli altri documenti allegati alla domanda. 3.6 - Accreditamento di IMQ - Sospensione, rinuncia e revoca dell’accreditamento 3.6.01 - In qualità di Organismo di valutazione della conformità, IMQ può essere accreditato da parte dell' "Organismo nazionale italiano di accreditamento" (ACCREDIA). In particolare, per la certificazione di prodotti di cui al presente Regolamento, l'accreditamento di IMQ nell’ambito dei diversi schemi e settori gestiti può essere conosciuto in qualsiasi momento, sia consultando i siti Internet www.imq.it e www.accredia.it, sia interpellando IMQ stessa. 3.6.02 - Ove ne ricorressero i presupposti, IMQ provvederà ad informare l’Organizzazione richiedente ovvero detentrice della certificazione dell’eventuale sospensione, rinuncia o revoca del Pag. 7 di 18 proprio accreditamento per lo schema di interesse dell’Organizzazione stessa, nonché a supportarla nell’eventuale passaggio ad altro Organismo accreditato. 3.6.03 - IMQ non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati all’Organizzazione dalla sospensione, rinuncia o revoca dell’accreditamento; nei suddetti casi, l’Organizzazione ha la facoltà di rinunciare alla certificazione, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi. Articolo 4 - CONCESSIONE D’USO DEI MARCHI E SEGNI DISTINTIVI 4.1 - Concessione d’uso dei marchi Con decorrenza dalla data di rilascio del certificato, il Concessionario ha il diritto di usare i marchi concessi da IMQ, solo con riferimento al singolo schema certificativo o agli schemi certificativi per i quali ha ottenuto la relativa certificazione (qui di seguito «i marchi »). Detti marchi sono indicati nelle “Prescrizioni Particolari” di settore. Essi sono legalmente registrati quali marchi collettivi; tutti i diritti derivanti da tali registrazioni sono riservati al soggetto giuridico che ha provveduto alla registrazione stessa. 4.2 - Disposizioni per l’uso dei marchi (i) Marchi concessi da IMQ Il Concessionario deve riportare su tutti gli esemplari di prodotti certificati i marchi concessi da IMQ con la relativa certificazione. Il Concessionario può inoltre usare detti marchi sul materiale concernente i prodotti certificati, quali il materiale pubblicitario e le confezioni dei prodotti, nel rispetto delle seguenti condizioni: - con la chiara individuazione dei prodotti oggetto della certificazione; - nel periodo di validità del certificato; - attribuendo il corretto significato alla certificazione di cui i marchi sono attestazione; - senza cambi di forma (sono permessi ingrandimenti e riduzioni che comunque ne permettano la perfetta leggibilità); - nei colori eventualmente specificati ovvero in bianco/nero. (ii) Marchio “ACCREDIA” Questo marchio potrà (facoltativamente) essere usato solo da parte dei Concessionari in possesso di certificazioni rilasciate sotto accreditamento, congiuntamente al marchio concesso da IMQ e nel rispetto delle regole indicate nel documento ACCREDIA “Regolamento per l’utilizzo del marchio di accreditamento ACCREDIA”, che qui s’intende integralmente richiamato. Il suddetto documento è disponibile sul sito www.accredia.it. 4.3 - Uso scorretto dei marchi e della certificazione L’uso dei marchi, e della certificazione, è scorretto se fatto in modo da trarre in inganno i destinatari del messaggio o comunque in modo non conforme al presente Regolamento. In particolare, a titolo esemplificativo, è scorretto l’uso del marchio e/o della certificazione in associazione con i prodotti del Concessionario, quando: • la certificazione non è stata rilasciata; • la certificazione è stata sospesa o revocata; • durante il periodo di validità della procedura “Ispezioni su chiamata” (v. punto 6.2.06), il Concessionario immette sul mercato prodotti certificati che non sono stati controllati da IMQ; • i marchi vengono abbinati a prodotti non coperti dalla certificazione; • i marchi sono utilizzati in modo tale da essere interpretati come marchi di conformità a norme di sistemi di gestione delle Organizzazioni. 4.4 - Uso scorretto dei marchi e della certificazione - Azioni IMQ Pag. 8 di 18 Appena identificato l’uso scorretto, IMQ prenderà tutte le misure atte a far cessare tale uso, tutelando nel contempo e nei modi più opportuni i propri diritti, anche mediante la pubblicazione dell’accaduto sui propri mezzi di comunicazione e, ove necessario, sulla stampa. 4.5 - Marchi o contrassegni del costruttore 4.5.1 - Il marchio o i contrassegni del costruttore devono essere riportati sul prodotto in base a quanto prescritto dalle norme o dalle specifiche tecniche utilizzate per la certificazione, nonché dalle “Prescrizioni Particolari”. 4.5.2 - Una copia del marchio o dei contrassegni del costruttore deve essere depositata presso IMQ. 4.5.3 - In caso di variazione di detti segni di riconoscimento, il Concessionario deve trasmettere a IMQ copia del nuovo marchio di fabbrica o dei nuovi contrassegni. Articolo 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 5.1 - Obblighi del Concessionario Il Concessionario, d'intesa ed in collaborazione con il costruttore quando questi è un soggetto diverso, s’impegna a: a) garantire la costante conformità ai requisiti di cui al punto 2.2.02; b) mantenere sotto controllo le attività e i processi che influenzano la qualità dei prodotti secondo i requisiti stabiliti dal singolo schema certificativo o dagli schemi certificativi per i quali ha ottenuto la relativa certificazione; Nota: IMQ si impegna a mettere a disposizione del Concessionario la documentazione relativa a tali requisiti. c) controllare periodicamente e con prove sistematiche - direttamente ovvero avvalendosi di laboratori terzi, previo assenso preventivo di IMQ (v. punto 2.2.02) - la produzione certificata, in modo tale da garantire la sua costante conformità; a tale scopo, le pertinenti attrezzature di prova e verifica devono essere mantenute nella necessaria efficienza; Nota:I criteri e le modalità di effettuazione di tali prove sono stabilite dalla competente Commissione Tecnica e precisate nelle “Prescrizioni Particolari” di settore. d) comunicare a IMQ, in via preventiva ed in termini esaurienti, ogni modifica che intenda apportare ad un prodotto certificato; in questa eventualità, IMQ si riserva di accettare la modifica ovvero di disporre l’effettuazione di prove/verifiche supplementari, il cui costo è a carico del Concessionario, nonché di richiedere la variazione del riferimento di tipo o numero di modello; e) comunicare a IMQ ogni trasferimento del sito produttivo indicato sul certificato di approvazione; in questa eventualità, IMQ si riserva di effettuare ulteriori visite di verifica; f) munire il prodotto, su richiesta di IMQ, dei riferimenti atti a risalire, tramite il numero di matricola o altro sistema di codifica, alla data di produzione; g) comunicare, su richiesta di IMQ, la quantità dei prodotti certificati fabbricati; h) evitare nel modo più assoluto che possano generarsi degli equivoci tra i suoi prodotti certificati e quelli non certificati, sui propri cataloghi o listini e sulla propaganda in genere; non fare comunque alcuna dichiarazione o pubblicizzare la propria certificazione in maniera tale che possa essere considerata ingannevole o non autorizzata; i) non utilizzare la propria certificazione in modo da portare discredito a IMQ; j) intraprendere le opportune azioni legali contro chiunque utilizzasse in modo scorretto i marchi concessi da IMQ (v. articolo 4) con i propri marchi o contrassegni; k) tenere una registrazione dei reclami ricevuti e delle relative azioni intraprese per porvi rimedio, per quanto attiene ai prodotti certificati; ove richiesto da IMQ, dare evidenza della relativa gestione; l) in relazione allo stato di accreditamento di IMQ, consentire l’accesso ai siti produttivi ai valutatori dell’Organismo di accreditamento, accompagnati dal personale incaricato da IMQ; tali situazioni, che sono mirate a valutare l’operato del personale incaricato da IMQ, sono Pag. 9 di 18 regolarmente comunicate con opportuno preavviso. Salvo i casi di ricusazione di singoli valutatori per motivate ragioni, l’eventuale rifiuto, da parte del Concessionario, ad accettare la presenza dei valutatori dell’Organismo di accreditamento potrà comportare la sospensione o la revoca della certificazione, ove questa sia già stata rilasciata; m) versare gli importi stabiliti per il mantenimento della certificazione, nonché per tutte le prove e verifiche che sono previste a pagamento nel presente Regolamento; n) consentire ed agevolare, anche nei sei (6) mesi successivi alla scadenza del Contratto di certificazione, tutte le verifiche che IMQ intende eseguire per il controllo della certificazione rilasciata, presso i siti produttivi interessati e comunque negli ambiti che abbiano attinenza con la certificazione stessa. 5.2 - Modifica della certificazione Se il Concessionario intende modificare l’ambito di validità della certificazione deve farne richiesta scritta a IMQ, che deciderà se sia necessaria o meno una nuova attività di prova o verifica. I costi relativi a questa richiesta sono a carico del Concessionario stesso. 5.3 - Trasferibilità della certificazione – Obbligo di comunicazione La certificazione è riservata all’Organizzazione ed agli ambiti menzionati nel certificato. Essa non è trasferibile, salvo nei casi di cessione, trasformazione, fusione, scissione, conferimento di un ramo particolare dell’Organizzazione detentrice della certificazione. In questi casi, l’Organizzazione dovrà inviare una comunicazione a IMQ in modo tempestivo, comunque non oltre quindici (15) giorni dall’avvenuta iscrizione della relativa registrazione nel Registro delle Imprese, ove prevista; l’inosservanza di questo termine può dare luogo all’applicazione del provvedimento di sospensione o di revoca della certificazione. Nei casi sopra descritti, l’Organizzazione dovrà inoltrare a IMQ richiesta scritta di mantenimento della certificazione in capo al soggetto risultante della vicenda modificativa dell’assetto organizzativo, corredata di copia del relativo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, e di eventuali ulteriori documenti, qualora siano ritenuti necessari. IMQ provvederà quindi ad accertare, eventualmente anche attraverso prove/verifiche supplementari, che l’oggetto della certificazione non abbia subito modifiche o comunque sia conforme ai requisiti della norma ovvero specifica tecnica di riferimento. I costi dell’aggiornamento della certificazione e delle eventuali prove/verifiche saranno a carico dell’Organizzazione risultante dalla vicenda modificativa. 5.4 - Sicurezza sul lavoro – Obbligo di informativa Ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, il Concessionario, d'intesa ed in collaborazione con il costruttore quando questi è un soggetto diverso,s’impegna a fornire a IMQ un’informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale incaricato da IMQ. Il Concessionario, d'intesa ed in collaborazione con il costruttore quando questi è un soggetto diverso, s’impegna altresì a promuovere, attraverso il proprio incaricato a ciò preposto, la cooperazione ed il coordinamento ai fini dell’attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro, che incidono sull’attività lavorativa del personale incaricato da IMQ e che richiedono la tutela sia dei lavoratori sia di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro. Articolo 6 - SORVEGLIANZA DELLA CERTIFICAZIONE 6.1 - Generalità Pag. 10 di 18 IMQ effettua una sorveglianza periodica sia sul costruttore, per verificare il rispetto dei requisiti di cui al presente Regolamento, sia sui prodotti certificati, per verificare il mantenimento della conformità ai requisiti delle norme ovvero specifiche tecniche di riferimento. Questa sorveglianza avviene attraverso visite ispettive, prove e verifiche, secondo i criteri indicati nei successivi paragrafi di questo articolo, come integrati nelle “Prescrizioni Particolari” di settore. 6.2 - Controlli presso il costruttore 6.2.01 - IMQ effettua una visita ispettiva di sorveglianza presso il costruttore dei prodotti certificati, con la frequenza stabilita dalla competente Commissione Tecnica. 6.2.02 - Gli stabilimenti, i magazzini ed i laboratori del costruttore e dei suoi eventuali fornitori devono essere aperti agli incaricati IMQ, che si possono presentare - anche senza preavviso - in qualsiasi momento durante l’orario di lavoro. 6.2.03 - Gli incaricati IMQ hanno la facoltà di procedere a tutte le verifiche che ritengono utili per controllare se il costruttore rispetta i requisiti del presente Regolamento, ed in particolare prendere visione ed eventualmente nota dei risultati delle prove eseguite secondo quanto disposto al punto 5.1 c). Il costruttore deve consentire ed agevolare le verifiche degli incaricati IMQ; questi sono tenuti a limitare al minimo indispensabile le interferenze con l’attività del costruttore. 6.2.04 - Nel corso della visita ispettiva, gli incaricati IMQ hanno inoltre il diritto di prelevare, presso gli stabilimenti o magazzini del costruttore e/o dei suoi eventuali fornitori, una campionatura dei prodotti certificati e/o di sue parti, per verificare, la conformità della produzione ai requisiti delle norme o specifiche tecniche di riferimento. Il Concessionario si impegna a mettere IMQ in grado di effettuare il prelievo di tali campioni, che avverrà - a titolo gratuito - nella misura strettamente necessaria per garantire un adeguato livello di credibilità alla certificazione di cui al presente Regolamento, secondo criteri stabiliti dalla competente Commissione Tecnica. 6.2.05 - Quando richiesto, il Concessionario, d'intesa ed in collaborazione con il costruttore quando questi è un soggetto diverso, deve assumersi l’impegno di recapitare al laboratorio specificato tali campioni a titolo gratuito, prendendo tutte le precauzioni affinché arrivino a destinazione in buono stato, entro un massimo di due (2) mesi dalla data di prelievo (v. punto 2.3.02). 6.2.06 - Nel caso in cui per una determinata categoria di prodotti certificati non risulti possibile eseguire per un periodo di due (2) anni le prove di controllo, causa la non disponibilità dei necessari campioni, IMQ potrà revocare le relative certificazioni. Prima di procedere alla revoca, IMQ potrà tuttavia proporre al Concessionario di chiedere l’applicazione della procedura denominata “Ispezioni su chiamata” (o anche procedura “On call”). Questa proposta verrà fatta mediante lettera raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge; nella proposta saranno precisati anche i costi a carico del Concessionario per l'applicazione della procedura suddetta. In caso di accoglimento della proposta da parte del Concessionario, la procedura non potrà tuttavia rimanere in vigore qualora sia trascorso - dopo l’ultima chiamata - un intervallo di tempo pari a due (2) anni senza una richiesta di visita ispettiva. In caso di non accoglimento della proposta stessa, IMQ procederà con la revoca. 6.3 - Controlli sul mercato 6.3.01 - Al fine di verificare la conformità della produzione ai requisiti delle norme o specifiche tecniche di riferimento, IMQ ha la facoltà di prelevare sul mercato campioni di prodotti certificati. I prodotti prelevati dovranno essere nuovi e convenientemente conservati. 6.3.02 - Nel caso di accertate irregolarità sui prodotti, il Concessionario si impegna a rimborsare ad IMQ le spese d’acquisto dei prodotti stessi. Pag. 11 di 18 6.4 - Prove di controllo IMQ 6.4.01 - Sui campioni prelevati come precisato nei paragrafi 6.2 e 6.3, IMQ effettua presso i laboratori indicati al punto 2.6.01le prove necessarie, in tutto o in parte, ad accertare la loro rispondenza alle norme o specifiche tecniche di riferimento. Dette prove verranno eseguite in conformità ai piani ed ai criteri all'uopo predisposti dalla competente Commissione Tecnica e precisati nelle “Prescrizioni Particolari” di settore. 6.4.02 - Le spese relative a tali prove di controllo sono a carico del Concessionario ovvero sono coperte dagli importi stabiliti per il mantenimento della certificazione, secondo il Tariffario IMQ in vigore. 6.5 - Non conformità del costruttore 6.5.01 - Qualora IMQ accerti che il costruttore non rispetta i requisiti previsti, ne informa per iscritto il Concessionario, invitandolo a far sì che le non conformità siano eliminate entro una scadenza stabilita e a fornire adeguato riscontro. 6.5.02 - Nei casi più gravi o di recidiva delle non conformità riscontrate, nonché nei casi di prolungata impossibilità ad effettuare l’attività di controllo sul costruttore, la certificazione viene sospesa. Tale sospensione può essere annullata soltanto quando sarà stato posto rimedio in modo soddisfacente alle non conformità riscontrate (v. paragrafi 7.1 e 7.2). 6.6 - Non conformità del prodotto 6.6.01 - Qualora IMQ accerti che un prodotto certificato non è conforme alle prescrizioni delle norme o delle specifiche tecniche applicate, secondo i criteri fissati dalla Commissione Tecnica per quella categoria di prodotti, ne informa per iscritto il Concessionario, invitandolo a fornire le proprie osservazioni e ad eliminare i difetti riscontrati entro il termine che verrà fissato. 6.6.02 - Nei casi più gravi o di recidiva, IMQ diffida il Concessionario a sospendere sia la produzione sia la fornitura al mercato di tale prodotto. In questa eventualità, il Concessionario può richiedere il riesame su altri esemplari dello stesso modello, prelevati da IMQ nelle località ritenute più opportune. Il numero di esemplari da provare verrà fissato tenendo conto della natura e della gravità della non conformità riscontrata. Durante il tempo necessario per le prove di riesame, gli effetti della diffida di cui al primo capoverso possono essere sospesi, a giudizio di IMQ. Tutte le spese per le prove relative al riesame sono a carico del Concessionario. 6.6.03 - La diffida di cui al punto 6.6.02 viene annullata soltanto se gli esemplari sottoposti alle prove di riesame risultano conformi. 6.6.04 - Nel caso in cui gli esemplari sottoposti alle prove di riesame non risultino conformi, la produzione e la fornitura al mercato di tale prodotto potranno essere riprese soltanto dopo che IMQ avrà potuto constatare, in seguito a prove su nuovi campioni forniti dal Concessionario nonché ad eventuali verifiche presso il costruttore interessato, che sono stati adottati gli accorgimenti tecnici atti a garantire la futura conformità. Tutte le spese per le prove e verifiche di cui sopra sono a carico del Concessionario. Inoltre, IMQ potrà richiedere al Concessionario di intervenire per il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi. 6.6.05 - Qualora non venisse ottemperato a quanto previsto al punto 6.6.02 entro il termine stabilito dalla relativa comunicazione, IMQ ha la facoltà di revocare la certificazione per tale prodotto (v. paragrafo 7.3). Articolo 7 - SOSPENSIONE, REVOCA E RINUNCIA DELLA CERTIFICAZIONE 7.1 - Sospensione della certificazione Pag. 12 di 18 La certificazione può essere sospesa allorquando IMQ abbia ragione di ritenere che il prodotto certificato non risponda più ai requisiti normativi, legislativi e/o regolamentari e, in particolare, nei seguenti casi: a) inadempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi previsti all’art. 5 che precede; b) rilievo di non conformità gravi ovvero in numero elevato; mancata adozione di azioni correttive e, in generale, esito negativo delle verifiche di sorveglianza (v. paragrafi 6.5 e 6.6); c) impossibilità ad effettuare le visite di sorveglianza secondo le cadenze temporali indicate nelle “Prescrizioni Particolari” e/o le visite supplementari richieste da IMQ; d) su richiesta motivata dell’Organizzazione; e) nei casi di mancato pagamento dei corrispettivi dovuti, a qualunque titolo, a IMQ. 7.2 - Conseguenze della sospensione della certificazione 7.2.01 - Durante il periodo di sospensione, il Concessionario: - è tenuto a sospendere la produzione e la fornitura al mercato dei prodotti certificati oggetto della sospensione stessa; - non può utilizzare il certificato e i marchi di cui all’articolo 4 del presente Regolamento, né qualificarsi come Organizzazione detentrice della certificazione; - è comunque tenuto al pagamento degli importi per il mantenimento della certificazione. IMQ, a sua volta: - può sospendere l’attività di sorveglianza di cui all’articolo 6 che precede; - comunica il provvedimento di sospensione agli eventuali Enti interessati. 7.2.02 - La sospensione può essere annullata soltanto se il Concessionario avrà ovviato ai rilievi formulati, adottando le opportune azioni correttive e dimostrando, inoltre, di avere adottato quelle azioni preventive volte ad evitare il ripetersi dell’inadempienza. Prima di procedere al ripristino della certificazione, IMQ può effettuare esami, prove, verifiche documentali e/o presso le Organizzazioni interessate (Concessionario, costruttore ed i suoi eventuali fornitori), al fine di accertare l’effettiva risoluzione delle problematiche precedentemente riscontrate. Tutte le spese relative a tali verifiche aggiuntive sono a carico del Concessionario. 7.2.03 - Trascorsi sei (6) mesi senza che la sospensione abbia potuto essere annullata, la certificazione viene revocata; il termine è ridotto ad un (1) mese nel caso previsto sub 7.1, lett. e). 7.2.04 - Il provvedimento di sospensione della certificazione e l’eventuale provvedimento di ripristino vengono comunicati al Concessionario a mezzo raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge. 7.3 - Revoca della certificazione La certificazione può essere revocata per inadempienza del Concessionario al Contratto di certificazione ed, in particolare, in caso di: a) fallimento o cessazione dell’attività del Concessionario; b) non osservanza, che comporti negligenza grave, degli impegni assunti agli articoli 5 e 6 che precedono; c) mancata osservanza alla diffida di cui al punto 6.6.02; d) gravi irregolarità o abusi nell’utilizzo del certificato e/o del marchio; e) condanna del costruttore per il mancato rispetto di requisiti cogenti del prodotto oggetto della certificazione; g) mancato adeguamento a modifiche normative e/o regolamentari; h) mancato annullamento della sospensione della certificazione, secondo quanto previsto sub 7.2.03. La decisione della revoca viene comunicata all’Organizzazione mediante lettera raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge. 7.4 - Conseguenza della revoca della certificazione Pag. 13 di 18 Nel caso di revoca della certificazione, il Concessionario si obbliga a: a) sospendere la produzione e la fornitura al mercato dei prodotti certificati oggetto della revoca stessa; b) comunicare, entro quindici (15) giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, le eventuali giacenze del prodotto certificato negli stabilimenti o magazzini interessati nonché ad esaurire dette giacenze entro il termine che verrà indicato da IMQ; c) non utilizzare più il certificato ed il marchio o i marchi concessi in uso; d) eliminare dai prodotti, cataloghi e da tutti i documenti detti marchi, nonché ogni riferimento alla certificazione stessa; e) provvedere al saldo di tutti gli importi dovuti a IMQ. IMQ, a sua volta, provvede a: aa) interrompere l’attività di sorveglianza di cui all’articolo 6 che precede; bb) cancellare la certificazione del prodotto dalle banche dati di cui al punto 3.5.04 che precede; cc) comunicare il provvedimento di revoca agli eventuali Enti interessati, e, ove lo ritenga opportuno, a: dd) richiedere al Concessionario di cambiare il riferimento di tipo o il numero di modello del prodotto per il quale la certificazione è stata revocata; ee) richiedere al Concessionario, nei casi di presenza sul mercato di un prodotto per il quale è stata revocata la concessione d’uso del marchio a causa di difetti che possano rappresentare pregiudizio agli utilizzatori, di ritirare dai propri depositi tutte le unità del prodotto medesimo, entro il termine che gli verrà indicato da IMQ. Qualora il Concessionario non ottemperasse alle richieste di cui alle suddette lettere dd) ed ee), IMQ darà la pubblicità che riterrà più opportuna della presenza sul mercato di tale prodotto non più certificato e/o non conforme. 7.5 - Rinuncia alla certificazione Il Concessionario può rinunciare alla certificazione: a) nelle ipotesi di recesso contemplate all’art. 11 che segue; b) per alcuni dei modelli inseriti in un certificato di approvazione o per tutti, con un preavviso di quindici (15) giorni rispetto alle date di fatturazione dei diritti di mantenimento, indicate nel Tariffario IMQ; c) quando non intenda adeguarsi alle variazioni delle norme/specifiche tecniche di riferimento (v. paragrafo 8.1); d) quando non accetti le variazioni apportate al presente Regolamento e/o alle relative “Prescrizioni particolari” (v. paragrafo 8.2); e) quando non accetti le variazioni delle tariffe relative ai diritti annui di mantenimento della certificazione (v. paragrafo 9.2); f) in caso di rinuncia o revoca dell’accreditamento di IMQ per la certificazione secondo lo schema di interesse (v. punto 3.6.03); La rinuncia deve essere comunicata tramite raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge. Qualora siano stati annullati tutti i certificati associati ad un determinato Contratto di certificazione, il Concessionario può: - recedere dal Contratto stesso, come indicato al successivo paragrafo 11.3; - mantenere attivo il Contratto. In questa seconda eventualità, IMQ continuerà ad effettuare l'attività di sorveglianza di cui al paragrafo 6.2, secondo modalità che tengano conto della specifica situazione e con l'applicazione dei costi precisati nel Tariffario IMQ. Il richiedente può rinunciare alla certificazione prima del suo ottenimento; tuttavia in tale ipotesi: - qualora la rinuncia pervenga a IMQ prima dell’esecuzione dell’attività di prova/verifica, il richiedente sarà tenuto al pagamento dell’importo relativo alla gestione documentale della domanda; - nel caso in cui la rinuncia venga effettuata successivamente all’avvio dell’attività di Pag. 14 di 18 prova/verifica ma prima di completare l’iter di valutazione, il richiedente sarà tenuto al pagamento di un importo pari al 50% (cinquanta per cento) di quanto dovuto per la certificazione. 7.6 - Conseguenze della rinuncia alla certificazione Nel caso di rinuncia alla certificazione conseguita, il Concessionario si obbliga a: a) cessare di apporre il marchio, o i marchi, connessi alla certificazione sui prodotti interessati e a non incrementare la relativa produzione nell’eventuale periodo di preavviso; b) comunicare, entro quindici (15) giorni dalla data della rinuncia, le eventuali giacenze del prodotto certificato negli stabilimenti o magazzini interessati nonché ad esaurire dette giacenze entro il termine che verrà indicato da IMQ; c) eliminare dai prodotti, cataloghi e da tutti i documenti il marchio o i marchi relativi alla certificazione, nonché ogni riferimento alla certificazione stessa; d) nel caso di recesso dal Contratto di certificazione, provvedere al saldo di tutti gli importi dovuti a IMQ. IMQ, a sua volta, provvede a: aa) interrompere l’attività di controllo di cui all’articolo 6 che precede; bb) cancellare la certificazione dei prodotti dalle banche dati di cui al punto 3.5.04 che precede, e, ove lo ritenga opportuno, a: cc) richiedere al Concessionario di cambiare il riferimento di tipo o il numero di modello del prodotto per il quale è stata comunicata la rinuncia alla certificazione, qualora la produzione di detto prodotto non sia cessata. Qualora il Concessionario non ottemperasse alla richiesta di cui alle suddette lettere cc), IMQ darà la pubblicità che riterrà più opportuna della presenza sul mercato di tale prodotto non più certificato. Articolo 8 - MODIFICA O ABROGAZIONE DELLE NORME/SPECIFICHE TECNICHE DI RIFERIMENTO – MODIFICHE AL REGOLAMENTO 8.1 - Modifica o abrogazione della/e norma/e o delle specifiche tecniche di riferimento Qualora la/e norma/e o le specifiche tecniche di riferimento venissero modificate o abrogate, IMQ ne darà tempestiva comunicazione al Concessionario. Il Concessionario avrà la facoltà di adeguare il prodotto alle nuove prescrizioni entro il termine indicato da IMQ, ovvero di rinunciare alla certificazione. Nel caso in cui il Concessionario decidesse di mantenere la certificazione, IMQ provvederà a verificare la conformità del prodotto alle nuove prescrizioni normative. Le spese per la suddetta verifica saranno preventivamente comunicate da IMQ, ai fini della loro accettazione, e saranno a carico del Concessionario. In caso di rinuncia o comunque di mancato completamento dell'iter di aggiornamento della certificazione, IMQ procederà con l’annullamento del relativo certificato, in quanto non più valido. 8.2 - Modifiche al Regolamento Nel caso in cui IMQ apportasse alle prescrizioni del presente Regolamento e/o alle relative “Prescrizioni Particolari”, modifiche che prevedono l’accettazione da parte dell’Organizzazione richiedente ovvero detentrice della certificazione, IMQ ne darà regolare comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge, con contestuale pubblicazione sul proprio sito Internet www.imq.it. Qualora l’Organizzazione non risponda a sua volta a mezzo lettera raccomandata A.R., o altra modalità valida agli effetti di legge, entro un (1) mese dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta variazione del Regolamento, le relative modifiche s’intenderanno tacitamente accettate. Pag. 15 di 18 Articolo 9 - TARIFFE 9.1 - Importi e diritti di mantenimento della certificazione Gli importi relativi alle attività di certificazione e ai diritti di mantenimento, nonché le relative condizioni di pagamento, sono usualmente indicati nell’offerta (v. punto 3.1.01) ovvero nella comunicazione di cui in 3.2.01, documenti entrambi redatti secondo le tariffe indicate nel Tariffario IMQ in vigore e sulla base delle informazioni fornite dall’Organizzazione. Per quanto non espressamente previsto nell’offerta o comunicazione, nonché in mancanza delle stesse, si applicano gli importi indicati nel Tariffario IMQ in vigore. 9.2 - Variazione del Tariffario IMQ Le eventuali variazioni del Tariffario IMQ relative ai diritti annui di mantenimento della certificazione saranno oggetto di comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, a tutte le Organizzazioni detentrici di certificazione ovvero che hanno in corso l’iter di suo ottenimento. Il Concessionario ha il diritto di rinunciare alla certificazione entro un (1) mese dalla data di ricezione della comunicazione relativa a tali variazioni; in mancanza di rinuncia, le variazioni s’intendono accettate. Al Concessionario che si avvale della suddetta facoltà di rinuncia vengono praticate le tariffe anteriori alle variazioni, fino alla data di risoluzione del rapporto. Articolo 10 – LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ 10.1 - Obblighi di legge e requisiti cogenti – Responsabilità del Concessionario e del costruttore Manleva 10.1.1 - Il rilascio ed il mantenimento della certificazione di prodotto non costituiscono garanzia da parte di IMQ del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti gravanti sul Concessionario ovvero sul costruttore, quando questi è un soggetto diverso. Pertanto, il Concessionario e/o il costruttore rimangono gli unici responsabili, sia verso se stessi, sia verso i terzi, del corretto svolgimento dei propri processi e della conformità dei propri prodotti ai pertinenti requisiti di natura cogente, quali leggi, regolamenti, etc., di tipo internazionale, nazionale o locale, nonché alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere. 10.1.2 - Il Concessionario s’impegna altresì a manlevare e a tenere indenne IMQ ed i suoi dipendenti, ausiliari e collaboratori da qualsiasi reclamo, azione e/o pretesa da chiunque avanzati in relazione ad incidenti e/o danni a terzi connessi alle attività eseguite da IMQ sulla base del presente Regolamento. 10.2 - Inadempimento IMQ – Limiti alla responsabilità 10.2.1 - IMQ potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del Concessionario soltanto per i danni conseguenti a dolo o colpa grave. 10.2.2 - Fermo restando quanto previsto al punto 10.2.1 che precede, la responsabilità di IMQ per qualsiasi danno derivante dall’esecuzione ovvero dall’inadempimento, parziale o totale, delle proprie obbligazioni oggetto del presente Regolamento, sarà limitata ad una somma che non potrà eccedere un importo totale pari a tre (3) volte l’ammontare dell'importo pagato per le attività effettuate da IMQ in relazione alla certificazione del prodotto o dei prodotti interessati, a partire dal verificarsi dell'evento che ha determinato la responsabilità di IMQ. 10.3 - Clausola di decadenza Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di IMQ dovrà essere avanzata dal richiedente ovvero dal Concessionario, a pena di decadenza, entro e non oltre un (1) anno dall’evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo. Pag. 16 di 18 Articolo 11 – DURATA DEL CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE 11.1 - Il Contratto (v. punto 3.2.01), di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale, è stipulato a tempo indeterminato, a partire dalla data di accettazione da parte del richiedente dell’offerta formulata da IMQ ovvero di presentazione della prima domanda di certificazione del prodotto. 11.2 - Il richiedente può recedere dal Contratto stipulato con un preavviso di quindici (15) giorni, mediante lettera raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge. 11.3 - Il Concessionario può recedere dal Contratto stipulato con un preavviso di quindici (15) giorni rispetto alle date di fatturazione dei diritti di mantenimento, indicate nel Tariffario IMQ, mediante lettera raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge. Il recesso da parte del Concessionario comporta la contestuale ed automatica rinuncia alla certificazione per tutti i prodotti certificati. 11.4 - Nel caso di recesso del Concessionario di cui al paragrafo 11.3, restano valide, per il tempo residuo di validità del contratto, tutte le disposizioni del presente Regolamento che sono funzionali al mantenimento dei prodotti in conformità alla norma ovvero specifica tecnica di riferimento, con particolare riguardo alla facoltà di IMQ di effettuare verifiche e ottenere informazioni qualora abbia ragione di ritenere che detta conformità sia venuta meno. In tale periodo, saranno inoltre dovuti a IMQ tutti i compensi pattuiti per le attività svolte dalla medesima fino alla data di efficacia del recesso. Articolo 12 - INFORMATIVA EX ART. 13, DECRETO LEGISLATIVO 20 GIUGNO 2003, N. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 12.1 - Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali (qui di seguito “i dati”) direttamente forniti dal richiedente ovvero tramite terzi, sono e saranno trattati da IMQ - ed in particolare registrati e conservati in una banca dati – al fine di assicurare un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con il richiedente stesso, sia sul piano legale (ad es. adempimento di obblighi contabili, fiscali, ecc.) sia sul piano commerciale (ad es. per l’invio dei propri cataloghi, brochure, ecc.). In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici, manuali e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati del richiedente è pertanto indispensabile in relazione al corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con IMQ, con la conseguenza che l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità per IMQ di dar corso ai medesimi rapporti. I dati potranno essere comunicati da IMQ, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti, Amministrazioni, Associazioni e, in generale, ad ogni soggetto pubblico e privato, a soggetti interni designati sia responsabili sia incaricati del trattamento dei dati, nonché a quei soggetti esterni, responsabili e/o incaricati da IMQ, ai quali la comunicazione sia necessaria per l’esecuzione dei servizi disposti da IMQ, ivi comprese le società di recupero del credito, alle quali potrà essere affidato l’incarico di procedere al recupero dei crediti. La diffusione dei dati è finalizzata esclusivamente a garantire le istituzioni ed i consumatori circa il rilascio, l’esistenza, la rinuncia, la sospensione o la revoca della certificazione. 12.2 - "Titolare" dei dati personali è IMQ S.p.A., con sede in Milano - Via Quintiliano, 43, nella persona del Direttore Generale pro-tempore. Ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Decreto di cui al paragrafo 12.1, il richiedente - anche quando divenuto Concessionario - potrà in ogni momento avere accesso ai propri dati, chiedendo informazioni al Responsabile del trattamento dati competente per Funzione. Ciò al fine di richiederne, ad esempio, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione, sempre fatto salvo il suo diritto di opporsi, per motivi legittimi, ai suddetti Pag. 17 di 18 suddetti trattamenti e utilizzi. L’elenco aggiornato dei Responsabili è conoscibile inoltrando la relativa richiesta all’indirizzo email: [email protected]. L’elenco delle società di recupero del credito, responsabili esterne del trattamento dati, è conoscibile invece attraverso il sito Internet www.imq.it. 12.3 - Con la sottoscrizione del presente Regolamento, il richiedente acconsente che i propri dati personali siano trattati per gli scopi sopra indicati e siano altresì oggetto di comunicazione e di diffusione nell’ambito delle finalità su riportate. Articolo 13 - RICORSI 13.1 - L’Organizzazione richiedente la certificazione ovvero detentrice della certificazione può presentare ricorso contro le decisioni di IMQ alla competente Commissione Tecnica, esponendo e motivando le ragioni del proprio dissenso entro trenta (30) giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione. 13.2 - La Commissione Tecnica dovrà trattare il ricorso entro quattro (4) mesi dalla data della sua presentazione, e potrà disporre tutti gli accertamenti del caso, eventualmente sentendo l’Organizzazione interessata. 13.3 - IMQ dovrà comunicare all’Organizzazione che ha presentato il ricorso l’esito dello stesso entro sei (6) mesi dalla data della sua presentazione. Articolo 14 - FORO COMPETENTE 14.1 - Qualsiasi controversia relativa all’applicazione o all’interpretazione del Contratto di certificazione di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante, comprese quelle inerenti alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano. Pag. 18 di 18 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER IL SETTORE "CONTATORI ELETTRICI E GRUPPI DI MISURA" PRODOTTI OTTENUTI PER TRASFORMAZIONE OVVERO SOTTOPOSTI A REVISIONE Indice Data di aggiornamento Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Aprile 2000 Ottobre 2002 Ottobre 2002 Ottobre 2002 Marzo 2004 Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3 Allegato 4 Allegato 5 Ottobre 2006 Aprile 2000 Ottobre 2006 Ottobre 2006 Aprile 2000 Nelle presenti Prescrizioni Particolari sono contenuti, secondo quanto stabilito al punto 1.2 del “Regolamento IMQ - Certificazione prodotto”, ulteriori dettagli per il rilascio ed il mantenimento da parte di IMQ S.p.A. della concessione d'uso dei marchi di conformità a norme oppure a specifiche tecniche per prodotti del settore “Contatori elettrici e gruppi di misura”, per quanto attiene ai prodotti ottenuti per trasformazione ovvero sottoposti a revisione. Nel testo che segue sono riportate le aggiunte o varianti relative ai singoli articoli del Regolamento, ripetendone la numerazione. Articolo 2 - CONDIZIONI GENERALI 2.1 Variante: In deroga a quanto prescritto al paragrafo 2.1 del Regolamento, l'uso del Marchio può venir concesso per: · gruppi di misura integrati ottenuti per trasformazione da contatori · gruppi di misura integrati ottenuti per trasformazione da altri gruppi · contatori ottenuti per trasformazione da contatori · contatori revisionati · gruppi di misura integrati revisionati I termini di uso corrente contenuti nel testo delle prescrizioni generali del presente Regolamento si intendono, salvo indicazione contraria, applicabili anche nel caso di gruppi di misura e di contatori ottenuti per trasformazione, di contatori revisionati e di gruppi revisionati. Nell'Allegato 1 sono indicate le categorie di gruppi di misura e di contatori ottenuti per trasformazione ammesse al regime del Marchio, le categorie di contatori e di gruppi di misura ammesse alla procedura di revisione, nonché le rispettive norme alle quali questi devono essere conformi, anche se tali norme sono previste per contatori e gruppi di misura nuovi. Nell'Allegato 2 sono indicate le caratteristiche dei gruppi di misura e dei contatori ottenuti per trasformazione, dei contatori revisionati e dei gruppi revisionati. 2.6 Aggiunta: I mezzi di produzione, di revisione e di prova, atti a garantire la costante conformità dei gruppi di misura e dei contatori ottenuti per trasformazione, dei contatori revisionati e dei gruppi revisionati, sono descritti nell'Allegato 3. PRESCRIZIONI PARTICOLARI - Aprile 2000 - "Trasformazione e revisione di contatori e gruppi integrati" ART. 2 Foglio 1 di 1 Articolo 3 - PRESENTAZIONE ED ISTRUZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 3.1.01 Variante: La domanda per la concessione d'uso del Marchio per gruppi e/o contatori ottenuti per trasformazione, per contatori revisionati e/o per gruppi revisionati è presentata dall'Impresa che assume la responsabilità delle operazioni di trasformazione e/o di revisione. 3.1.03 Aggiunta: Sulla domanda devono essere indicate tutte le varianti costruttive che il richiedente, in occasione della trasformazione o della revisione, intende realizzare sul modello per il quale richiede il Marchio. Spetta alla Commissione Tecnica, a giudizio insindacabile, di decidere, tenendo conto degli orientamenti acquisiti in merito in campo nazionale e/o internazionale, se le varianti richieste non siano tali da far considerare l'apparecchio così modificato un modello diverso, che deve essere oggetto di una domanda distinta. 3.1.04 Aggiunta: l) nel caso di gruppi e/o contatori ottenuti per trasformazione, una descrizione dettagliata del ciclo di lavorazione, che includa in particolare gli elementi di progetto del prodotto per il quale viene chiesta la concessione d’uso del marchio IMQ. Articolo 4 - SEGNI DISTINTIVI 4.1 Aggiunta: Il contrassegno che deve essere riportato sui gruppi e/o sui contatori ottenuti per trasformazione, sui contatori revisionati e/o sui gruppi revisionati è il seguente: Detto contrassegno deve essere riportato sia sulla targa dei prodotti sia sulla faccia di almeno un sigillo della calotta; solo questa duplice presenza garantisce che la conformità dei prodotti alle norme relative è controllata dall’IMQ. 4.2 Sulla targa dei gruppi e dei contatori ottenuti per trasformazione deve essere riportato il marchio di fabbrica del concessionario incaricato della trasformazione, come indicato nell’Allegato 5, punto 1. Sulla targa dei contatori e dei gruppi revisionati deve essere riportato in modo indelebile il nome del concessionario incaricato dell’ultima revisione, come indicato nell’Allegato 5, punto 2. PRESCRIZIONI PARTICOLARI - Ottobre 2002 - "Trasformazione e revisione di contatori e gruppi integrati" ARTT. 3/4 Foglio 1 di 1 Articolo 5 – DIRITTI E DOVERI DEL CONCESSIONARIO 5.5.02 Aggiunta: a) Salvo quanto previsto al successivo punto b), il Concessionario si impegna ad eseguire su tutti i gruppi e su tutti i contatori ottenuti per trasformazione, su tutti i contatori revisionati e/o su tutti i gruppi revisionati la verifica finale, che deve essere opportunamente registrata secondo modalità da concordarsi con l'IMQ. Le registrazioni delle verifiche finali devono essere tenute a disposizione dell'IMQ. b) Qualora il concessionario sia anche concessionario del marchio IMQ per contatori elettrici e/o gruppi di misura di nuova fabbricazione, le prescrizioni di cui al precedente punto a) possono essere sostituite da quelle previste nell’Allegato 2 – punto D del Regolamento IMQ relativo ai prodotti di nuova fabbricazione. PRESCRIZIONI PARTICOLARI - Ottobre 2002 - "Trasformazione e revisione di contatori e gruppi integrati" ART. 5 Foglio 1 di 1 Articolo 6 - CONTROLLO PERMANENTE DELL'USO DEL MARCHIO 6.1.02 Aggiunta: • Ditte che seguono le prescrizioni di 5.5.02 a) Periodicamente, l’IMQ effettua il controllo delle registrazioni delle verifiche finali previste in 5.5.02 a) ed accerta l’attendibilità delle registrazioni stesse, ripetendo alcune prove; verifica inoltre l’idoneità delle apparecchiature di taratura e verifica finale, nonché dei relativi strumenti. La frequenza con cui l’IMQ effettua queste verifiche è la seguente: a) attività di trasformazione - ditte con sistema qualità conforme almeno alla norma UNI EN ISO 9001:2000 e certificato da organismo di terza parte accreditato si applica la frequenza di visita dell’Allegato 4 per la verifica delle registrazioni, mentre la verifica delle apparecchiature e degli strumenti viene compiuta una volta all’anno; - ditte senza sistema qualità conforme almeno alla norma UNI EN ISO 9001:2000 e certificato da organismo di terza parte accreditato si applica una frequenza di visita doppia rispetto a quella indicata nell’Allegato 4 per la verifica delle registrazioni, mentre la verifica delle apparecchiature e degli strumenti viene compiuta due volte all’anno; b) attività di revisione si applica la frequenza di visita dell’Allegato 4 per la verifica delle registrazioni, mentre la verifica delle apparecchiature e degli strumenti viene compiuta una volta all’anno. • Ditte che seguono le prescrizioni di 5.5.02 b) Periodicamente, l’IMQ effettua la verifica del sistema messo in atto dal concessionario per garantire la conformità dei prodotti alle norme applicabili; esamina inoltre i risultati delle verifiche eseguite dal concessionario stesso. Questi accertamenti sono compiuti una volta all’anno. 6.1.04 Aggiunta: L'IMQ esegue, in tutto o in parte, la ripetizione delle prove di tipo di cui al punto 2.4 ogniqualvolta lo ritiene necessario. Il concessionario, nei casi di produzioni o revisioni limitate, può optare per il regime di ispezione su chiamata. In tal caso deve avvertire l'IMQ ogniqualvolta abbia pronto il lotto per la spedizione, impegnandosi a non consegnare il lotto prima dell'avvenuta visita ispettiva. In caso di applicazione del regime di ispezione su chiamata non viene effettuata la visita mensile o bimestrale prevista in 6.1.02 per le ditte che seguono le prescrizioni di 5.5.02 a). PRESCRIZIONI PARTICOLARI - Marzo 2004 - "Trasformazione e revisione di contatori e gruppi integrati" ART. 6 Foglio 1 di 2 6.3.02 Aggiunta: Sulla produzione di gruppi e/o contatori ottenuti per trasformazione, nonché sulla produzione di contatori e/o gruppi revisionati, vengono eseguite, presso l'IMQ o presso il concessionario, le seguenti prove: - nel caso di produttori originari degli apparecchi soggetti alle operazioni previste da questo Regolamento o ditte che ne hanno continuato l’attività (*), le prove previste nell’Allegato 4 del “Regolamento IMQ - Certificazione prodotto”, relativo a contatori elettrici e gruppi di misura integrati di nuova fabbricazione e costruiti in serie; - per tutte le altre ditte, le prove previste nell’Allegato 4 del presente Regolamento. Qualora un concessionario si avvalga di più unità produttive, le prescrizioni dell’Allegato 4 sono da intendere come riferite – in entrambi i casi – a ciascuna unità produttiva. A questo proposito, quando più unità produttive sono impiegate per lo stesso prodotto finito, l’unità produttiva utilizzata dovrà essere opportunamente identificata sul prodotto stesso. Aggiunta: I risultati globali del controllo permanente dell'uso del Marchio vengono esaminati dalla Commissione Tecnica. (*) Nel seguito, verrà indicato per semplicità “produttore originario”, intendendo comunque che la prescrizione vale anche nel caso di ditte che ne hanno continuato l’attività. PRESCRIZIONI PARTICOLARI - Ottobre 2002 - "Trasformazione e revisione di contatori e gruppi integrati" ART. 6 Foglio 2 di 2 Allegato 1 CATEGORIE DI CONTATORI E DI GRUPPI DI MISURA INTEGRATI OTTENUTI PER TRASFORMAZIONE, AMMESSE ALLA CERTIFICAZIONE CATEGORIE NORME A CUI IL PRODOTTO DEVE RISPONDERE 706 - Gruppi monofase integrati ottenuti per trasformazione CEI 13-26/3a Ed. 1999 707 - Gruppi trifase integrati ottenuti per trasformazione CEI 13-26/3a Ed. 1999 708 - Contatori elettrici monofase ottenuti per trasformazione CEI EN 62052-11:2003 CEI EN 62053-11:2003 CEI 13-15/1a Ed. + V1:2000 709 - Contatori elettrici trifase ottenuti per trasformazione CEI EN 62052-11:2003 CEI EN 62053-11:2003 CEI 13-15/1a Ed. + V1:2000 PRESCRIZIONI PARTICOLARI - Ottobre 2006 - "Trasformazione e revisione di contatori e gruppi integrati" ALLEGATO 1 Foglio 1 di 2 Allegato 1 CATEGORIE DI CONTATORI E DI GRUPPI INTEGRATI AMMESSE ALLA PROCEDURA DI REVISIONE CATEGORIE NORME A CUI IL PRODOTTO DEVE RISPONDERE 701 - Contatori elettrici monofase CEI EN 62052-11:2003 CEI EN 62053-11:2003 CEI 13-15/1a Ed. + V1:2000 702- Contatori elettrici trifase CEI EN 62052-11:2003 CEI EN 62053-11:2003 CEI 13-15/1a Ed. + V1:2000 704 - Gruppi monofase integrati CEI 13-26/3a Ed. 1999 705 - Gruppi trifase integrati CEI 13-26/3a Ed. 1999 706 - Gruppi monofase integrati ottenuti per trasformazione CEI 13-26/3a Ed. 1999 707 - Gruppi trifase integrati ottenuti per trasformazione CEI 13-26/3a Ed. 1999 Le ditte autorizzate all’uso del marchio IMQ per contatori revisionati e per gruppi di misura integrati revisionati sono inserite nella categoria 710. PRESCRIZIONI PARTICOLARI - Ottobre 2006 - "Trasformazione e revisione di contatori e gruppi integrati" ALLEGATO 1 Foglio 2 di 2 Allegato 2 CARATTERISTICHE DEI GRUPPI E DEI CONTATORI OTTENUTI PER TRASFORMAZIONE 1. Gruppi di misura integrati ottenuti per trasformazione I gruppi di misura integrati ottenuti per trasformazione sono costituiti da: · un sistema di misura di energia elettrica ad induzione di classe 2, prelevato da contatori rientrati dall'esercizio, e da un interruttore, di nuova fabbricazione, riuniti entro un'unica custodia; ovvero da: · un gruppo di misura integrato rientrato dall’esercizio, sottoposto a lavorazioni che ne modificano alcune caratteristiche. Nota: Tali lavorazioni determinano anche le variazioni del riferimento di tipo del gruppo di misura integrato. Questi gruppi di misura possono venire predisposti, con opportuni dispositivi, per l'elaborazione dei dati e la telegestione. I contatori ed i gruppi di misura integrati rientrati dall’esercizio vengono ritenuti idonei alla trasformazione in gruppi di misura integrati se soddisfano i seguenti requisiti: - abbiano targa leggibile e recante il marchio IMQ; - non abbiano subito revisioni diverse da quelle previste dal presente Regolamento. 2. Contatori ottenuti per trasformazione I contatori ottenuti per trasformazione, che mantengono la definizione di contatori, sono costituiti da un sistema di misura di energia elettrica ad induzione, prelevato da contatori rientrati dall’esercizio, montato in opportune custodie, di nuova fabbricazione, diverse dall’esecuzione originale. I sistemi di misura vengono ritenuti idonei alla trasformazione se i contatori da cui vengono prelevati soddisfano i seguenti requisiti: - abbiano targa leggibile e recante il marchio IMQ; - non abbiano subito revisioni diverse da quelle previste dal presente Regolamento. PRESCRIZIONI PARTICOLARI - Aprile 2000 - "Trasformazione e revisione di contatori e gruppi integrati" ALLEGATO 2 Foglio 1 di 2 Allegato 2 CARATTERISTICHE DEI CONTATORI E DEI GRUPPI REVISIONATI 1. Contatori elettrici revisionati I contatori revisionati sono contatori di energia elettrica ad induzione, rientrati dall'esercizio e sottoposti alla procedura di revisione di cui al presente Regolamento. I contatori revisionati devono impiegare, salvo specifiche eccezioni espressamente autorizzate dall’IMQ, ricambi originali. Nota: L’impiego di ricambi non originali senza autorizzazione dell’IMQ fa ricadere questi contatori in quelli ottenuti per trasformazione (Allegato 1 - Foglio 1; Allegato 2 - Foglio 1). I contatori da revisionare vengono ritenuti idonei alla revisione se soddisfano il seguente requisito: - abbiano targa leggibile e recante il marchio IMQ. 2. Gruppi di misura integrati revisionati I gruppi revisionati sono gruppi di misura integrati, rientrati dall’esercizio e sottoposti alla procedura di revisione di cui al presente Regolamento. I gruppi revisionati devono impiegare, salvo specifiche eccezioni espressamente autorizzate dall’IMQ, ricambi originali. Nota: L’impiego di ricambi non originali senza autorizzazione dell’IMQ fa ricadere questi gruppi di misura in quelli ottenuti per trasformazione (Allegato 1 - Foglio 1; Allegato 2 - Foglio 1). I gruppi da revisionare vengono ritenuti idonei alla revisione se soddisfano il seguente requisito: - abbiano targa leggibile e recante il marchio IMQ. PRESCRIZIONI PARTICOLARI - Aprile 2000 - "Trasformazione e revisione di contatori e gruppi integrati" ALLEGATO 2 Foglio 2 di 2 Allegato 3 ELENCO DEI MEZZI DI PRODUZIONE, DI REVISIONE E DI PROVA ATTI A GARANTIRE LA CONFORMITA' DEI GRUPPI E DEI CONTATORI OTTENUTI PER TRASFORMAZIONE, DEI CONTATORI REVISIONATI E DEI GRUPPI REVISIONATI ALLE RELATIVE NORME Si intende che la costante conformità del gruppo e del contatore ottenuto per trasformazione, del contatore revisionato e del gruppo revisionato siano sufficientemente garantite quando l'Impresa che assume la responsabilità delle operazioni di trasformazione o di revisione sia in grado di ottemperare alle seguenti condizioni: 1. Ambiente di lavoro Deve essere privo di polvere ed esente da pulviscolo magnetico; in particolare il locale previsto per le operazioni di pulizia esterna dei contatori e dei gruppi deve essere separato da quelli nei quali si effettuano le operazioni di trasformazione e di revisione. Nei locali di trasformazione e di revisione non devono risiedere nè essere impiegate macchine utensili di alcun tipo. 2. Attrezzature Queste, anche le più elementari, devono essere dotate di posaggi e accorgimenti tali da permettere la lavorazione senza che le parti vitali del sistema di misura (equipaggio mobile, supporti, numeratore) subiscano danneggiamento. Gli avvitatori devono essere dinamometrici, se manuali o con frizione di regolazione, se automatici. I piani di lavoro devono essere di materiale non magnetico, preferibilmente di plastica o di legno. Anche i contenitori dei sistemi di misura devono avere caratteristiche analoghe ed essere mantenuti perfettamente puliti. Se gli avvitatori sono di tipo pneumatico, l'impianto di aria compressa deve fornire, durante la lavorazione, una pressione costante in ogni punto di utilizzazione. 3. Magazzinaggio L'immagazzinamento dei contatori/gruppi da trasformare, dei contatori da revisionare, dei gruppi da revisionare e del prodotto finito deve effettuarsi in locali asciutti, evitando che gli imballi appoggino direttamente sul pavimento; quello dei componenti e dei semilavorati deve effettuarsi negli stessi locali, in opportuni contenitori che garantiscano la pulizia ed evitino il danneggiamento del contenuto. PRESCRIZIONI PARTICOLARI - Aprile 2000 - "Trasformazione e revisione di contatori e gruppi integrati" ALLEGATO 3 Foglio 1 di 3 Allegato 3 4. Strumentazione La ditta deve essere in grado di eseguire le prove di seguito indicate, con l'impiego dei mezzi a fianco precisati: P RO V A consumo amperometrico (1) isolamento sovratemperatura nei circuiti (1) precisione marcia a vuoto avviamento MEZZI PER EFFETTUARE LA PROVA voltamperom.o sistema equival. generatore 2000 V – 500 VA misuratore di resistenza complesso di rilevazione errori ----- MEZZI PER GENERARE E/O VERIFICARE LE CONDIZIONI DI PROVA b a-b-d c-d-e a a-b (1) Solo per l’attività di trasformazione a. Generatore atto a regolare e mantenere una tensione al valore di riferimento, od a un qualsiasi valore previsto dalla norma, comprensivo della strumentazione relativa. b. Generatore atto a regolare e mantenere una corrente ai valori e per la durata previsti dalla norma, comprensivo della strumentazione relativa. c. Complesso di alimentazione del contatore/gruppo integrato in prova, a scopo di misura, comprensivo dei gruppi di cui ai punti a e b. d. Termometro atto alla rilevazione della temperatura ambiente. e. Dispositivi atti a rilevare la verticalita` di un gruppo di misura nelle condizioni di riferimento. PRESCRIZIONI PARTICOLARI - Aprile 2000 - "Trasformazione e revisione di contatori e gruppi integrati" ALLEGATO 3 Foglio 2 di 3 Allegato 3 Tutte le apparecchiature di taratura e di verifica finale devono avere caratteristiche adeguate allo scopo cui sono destinate; quelle di verifica finale devono permettere il rilevamento e la registrazione automatica dei valori di controllo, correlati con il numero di matricola del contatore o gruppo integrato in verifica. Per alcune grandezze sotto misura, sia per la natura della grandezza stessa, sia per l'ampiezza dell'approssimazione con cui è concesso rilevarne il valore, sia per l'intrinseca attendibilità dei campioni disponibili, le apparecchiature di fabbrica possono essere ritenute sufficienti, purchè conservate e mantenute in perfetta efficienza; a conferma periodica dell’affidabilità dei campioni usati in continuo per il controllo della taratura, è necessario l'impiego di campioni di precisione superiore muniti di certificazione adeguatamente aggiornata, rilasciata da laboratori riferibili agli Istituti metrologici nazionali (INRIM) o di altri paesi. La verifica dei banchi deve essere fatta periodicamente con un misuratore certificato e riferibile agli Istituti metrologici nazionali (INRIM) o di altri paesi. L'IMQ si riserva, a giudizio insindacabile della competente Commissione Tecnica, di dare una valutazione di accettabilità su apparecchiature, metodologie, modalità di conduzione delle prove, personale addetto. 5. Disponibilità delle apparecchiature Le apparecchiature speciali, quali ad esempio quelle per le prove di tipo, possono anche trovarsi in un laboratorio o stabilimento non del concessionario, ma in tal caso questi deve dimostrare di avere la libera disponibilità delle apparecchiature stesse. Tali apparecchiature devono soddisfare alle prescrizioni di cui al precedente punto 4. 6. Responsabile tecnico L'azienda concessionaria deve disporre, nell'ambito della sua organizzazione, di un responsabile di tutte le attività di controllo effettuate durante le lavorazioni specificate nel ciclo di lavoro. PRESCRIZIONI PARTICOLARI - Ottobre 2006 - "Trasformazione e revisione di contatori e gruppi integrati" ALLEGATO 3 Foglio 3 di 3 Allegato 4 PROVE DA ESEGUIRSI DALL'IMQ SUI CONTATORI E/O SUI GRUPPI MONOFASE E TRIFASE MUNITI DI MARCHIO IMQ INTEGRATI 1. NUMEROSITA' DEL CAMPIONE PER IL PRELIEVO E PER LE PROVE PRODUZIONE ANNUA FREQUENZA VISITE FREQUENZA PRELIEVI ESEMPLARI PRELEVATI > 150.000 60.000 - 150.000 < 60.000 1 al mese 1 ogni 2 mesi 1 ogni 2 mesi 1 al mese 1 ogni 2 mesi 1 ogni 2 mesi 80 + 5 (*) 80 + 5 (*) 40 + 5 (*) discontinua ispezione su chiamata (@) Ispezione su chiamata (@) nessuno (*) I 5 esemplari aggiuntivi dovranno essere prelevati dalla produzione, non ancora chiusi, per l'esecuzione della verifica meccanica. (@) Per le prove e verifiche da eseguirsi nel caso di applicazione del regime di ispezione su chiamata, vedere il successivo punto 4. N.B.: Gruppi ottenuti per trasformazione, contatori ottenuti per trasformazione, contatori revisionati e gruppi revisionati possono concorrere indifferentemente alla costituzione del campione. 2. PROVE DA ESEGUIRE E RELATIVE MODALITA' Su ciascun campione da 40 e da 80 esemplari, l'IMQ eseguirà le prove da 1 a 10 della norma CEI EN 60514 ovvero da 2 a 11 della norma CEI 13-15. Eseguirà inoltre la prova 11 ovvero la prova 12 - rispettivamente - delle norme suddette (verifica meccanica) sui 5 esemplari di contatori/gruppi integrati prelevati non ancora chiusi. PRESCRIZIONI PARTICOLARI - Ottobre 2006 "Trasformazione e revisione di contatori e gruppi integrati" ALLEGATO 4 Foglio 1 di 3 Allegato 4 3. VALUTAZIONE DEI RISULTATI Per le prove da 1 a 10 (da 2 a 11), la valutazione dei risultati verrà effettuata sia considerando un singolo campione, sia considerando 6 campioni consecutivi. Non dovranno essere superati i numeri di difettosità sotto indicati: Campioni da 80 esemplari Norma Numero prova CEI EN 60514:1997 1 2 3 4 5 6 9 10 CEI 13-15:1997 2 3 4 5 6 7 10 11 Tipo di prova Isolamento Marcia a vuoto Campione Avviamento Precisione Costante Numero difettosità ammesse Singolo 80 contatori/gruppi Sei consecutivi 480 contatori/gruppi 0 2 2 2 2 2 2 0 0 8 8 8 8 8 8 0 Campioni da 40 esemplari Norma Numero prova CEI EN 60514:1997 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CEI 13-15:1997 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tipo di prova Isolamento Marcia a vuoto Campione Singolo 40 contatori/gruppi Sei consecutivi 240 contatori/gruppi Avviamento Precisione Costante Numero difettosità ammesse 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 0 PRESCRIZIONI PARTICOLARI - Ottobre 2006 "Trasformazione e revisione di contatori e gruppi integrati" ALLEGATO 4 Foglio 2 di 3 Allegato 4 In caso di superamento dei numeri di difettosità, il concessionario verrà tempestivamente avvisato e invitato ad eseguire gli opportuni accertamenti e approfondimenti tecnici nonchè ad adottare i necessari provvedimenti allo scopo di eliminare le difettosità di cui sopra. Per la prova 11 - ovvero 12 - (verifica meccanica), la valutazione dei risultati verrà effettuata considerando l'esito della verifica per il singolo esemplare. In caso di difettosità, il concessionario verrà tempestivamente avvisato e invitato ad eseguire gli opportuni accertamenti e approfondimenti tecnici nonchè ad adottare i necessari provvedimenti allo scopo di eliminare tali difettosità. L'IMQ si riserva in ogni caso l'applicazione di procedure (invio ispettori, controlli casuali, diffida, ecc.) atte a verificare e garantire il ritorno della produzione alla normalità. 4. REGIME DI ISPEZIONE SU CHIAMATA Nel corso dell'ispezione su chiamata devono essere eseguite le seguenti prove e verifiche: a. verifica della permanenza delle condizioni di concessione; b. controllo delle registrazioni delle verifiche finali secondo 5.5.02; c. prove di cui al punto 2 del presente allegato; d. verifica del complesso di misura con un misuratore certificato e riferibile all’Istituto metrologico nazionale (INRIM) o di altri paesi; e. verifica meccanica (prova 11 della norma CEI EN 60514; prova 12 della norma CEI 13-15). Le prove e verifiche devono essere eseguite su 20 esemplari per ogni lotto. La consegna del lotto potrà avvenire solo in caso di esito positivo di tutte le prove e verifiche. PRESCRIZIONI PARTICOLARI - Ottobre 2006 "Trasformazione e revisione di contatori e gruppi integrati" ALLEGATO 4 Foglio 3 di 3 Allegato 5 INDICAZIONI DA RIPORTARE TRA I DATI DI TARGA 1. Gruppi di misura e contatori ottenuti per trasformazione 1.1 - Produttori originari Sulla targa dei prodotti finiti deve essere riportata la lettera T, per indicare che il prodotto è stato ottenuto per trasformazione; tale lettera può essere riportata in una posizione a scelta del concessionario e può anche venire inclusa nel riferimento di tipo del contatore/gruppo di misura. 1.2 - Altre ditte Il marchio di fabbrica della ditta concessionaria della trasformazione deve essere riportato in targa come di seguito indicato: T/aaaa dove: T indica che il prodotto è stato ottenuto per trasformazione; aaaa è il nominativo della ditta concessionaria per la trasformazione. Nel caso di ditte associate in Consorzio, il marchio di fabbrica può essere completato con il nominativo del consorzio stesso (bbbb): T/aaaa/bbbb PRESCRIZIONI PARTICOLARI - Aprile 2000 "Trasformazione e revisione di contatori e gruppi integrati" ALLEGATO 5 Foglio 1 di 2 Allegato 5 2. Gruppi di misura e contatori revisionati 2.1 - Produttori originari Sulla targa dei prodotti finiti deve essere riportata la lettera R, per indicare che il prodotto è stato sottoposto a revisione; tale lettera può essere riportata in una posizione a scelta del Concessionario. 2.2 - Altre ditte Il marchio di fabbrica della ditta incaricata della revisione deve essere riportato in targa come di seguito indicato: R/aaaa dove: R indica che il prodotto è stato sottoposto a revisione; aaaa è il nominativo della ditta concessionaria per la revisione. Nel caso di ditte associate in Consorzio, il marchio di fabbrica può essere completato con il nominativo del consorzio stesso (bbbb): R/aaaa/bbbb Per consentire il riconoscimento del costruttore originario del contatore/gruppo di misura integrato deve altresì comparire in targa il marchio di fabbrica di questo, con dimensioni comparabili all’indicazione relativa alla ditta incaricata della revisione. PRESCRIZIONI PARTICOLARI - Aprile 2000 "Trasformazione e revisione di contatori e gruppi integrati" ALLEGATO 5 Foglio 2 di 2 ACCETTAZIONE Il Richiedente dichiara di avere attentamente letto e di approvare il "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" e relative Prescrizioni Particolari per il settore "Contatori elettrici e gruppi di misura"- prodotti ottenuti per trasformazione ovvero sottoposti a revisione, che si intendono parti integranti del Regolamento stesso. Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di IMQ S.p.A. in data 27 Marzo 2002, di cui fanno parte integrante le Prescrizioni Particolari con aggiornamento dell’Ottobre 2006. Data: Firma del legale rappresentante* e Timbro: * Firma per esteso e leggibile Ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod.Civ. il Richiedente approva espressamente gli artt. n. 5 (Diritti e doveri del Concessionario), 6 (Controllo permanente dell'uso del Marchio), 7 (Rinuncia o revoca della concessione d'uso del Marchio), 8 (Variazioni del Regolamento o delle norme/specifiche di riferimento), 9 (Tariffe), 10 (Uso scorretto del Marchio), 11 (Ricorsi) e 12 (Conciliazione e Arbitrato) del Regolamento e l'art. n. 3 (Domanda di certificazione) delle Prescrizioni Particolari. Data: Firma del legale rappresentante* e Timbro: * Firma per esteso e leggibile Il presente fascicolo è costituito da 31 pagine