IL CONDOMINIO DELLA CASA DI VACANZA Nelle grandi città
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IL CONDOMINIO DELLA CASA DI VACANZA Nelle grandi città
IL CONDOMINIO DELLA CASA DI VACANZA Nelle grandi città sembra essersi fermata l’euforia del mattone, ma è sempre viva invece la corsa all’acquisto di immobili legati alle vacanze e al tempo libero. La scelta di comprare la seconda casa è spesso legata all’idea di migliorare la qualità della vita piuttosto che dell’investimento economico: chi si decide per l’acquisto infatti, preferendo tale soluzione a quella dell’affitto, ha già in mente di fare un uso della seconda casa non solo per il classico periodo di vacanza, ma anche durante l’anno, nei fine settimana. Ecco allora che si abbandona l’idea della casa isolata, dove bisogna pensare a tutti i servizi, e si sceglie un comodo appartamento in un condominio con vista panoramica e magari fornito di impianti sportivi dove trovarsi con gli amici. Anche al termine delle vacanze, quindi, un buon numero di italiani continua a parlare di condominio con riferimento alla casa di villeggiatura che ha appena lasciato per riprendere la normale vita lavorativa, per quei particolari problemi, se non altro, che caratterizzano questi tipi di abitazioni. Lasciati alle spalle i momenti di riposo, devono essere ora valutati gli interventi necessari per conservare e mantenere i beni, i servizi e gli impianti comuni che magari rimarranno inattivi sino alla prossima estate. Le regole non cambiano. Le regole sono le stesse, anche se devono necessariamente adattarsi alle realtà che di volta in volta possono presentarsi. Cambiano però le problematiche da affrontare, perché l’attenzione dei condomini viene posta sulla gestione delle specifiche strutture destinate al tempo libero, quali quella delle piscine, dei campi da tennis o dei locali di ritrovo comune. Anche la tipologia delle spese subisce delle logiche varianti a seconda della località dove si trova l’’edificio condominiale: da quella del riscaldamento nei luoghi di montagna a quella della straordinaria manutenzione in quelli invece marini. Sicuramente cambiano i rapporti tra i condomini, in genere più rilassati rispetto a quelli cittadini. Non ci sono quindi particolari disposizioni per il condominio di una casa di vacanza, ma ci sono specifici e diversi problemi rispetto al condominio in città che meritano attenzione perché possono dar luogo a non poche discussioni. La convocazione dell’assemblea. Anche nel condominio di villeggiatura deve essere convocata l’assemblea. La partecipazione è quasi sempre scarsa, ma non va dimenticato l’uso della delega, con indicazione scritta delle proprie scelte rispetto agli argomenti posti all’ordine del giorno: la cosiddetta delega titolata. Quanto alla convocazione dei condomini, ora si corre meno rischi perché sino a poco tempo fa l’eventuale mancato invio a tutti i condomini rendeva assolutamente invalide- e quindi impugnabili in qualsiasi tempo - le delibere assunte dai presenti. Era necessario muoversi con largo anticipo affinché le comunicazioni potessero raggiungere tutti, ovunque fossero residenti. Adesso è cambiato, perché la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea comporta l'annullabilità della delibera condominiale. Ciò significa che colui che non lo ha ricevuto deve impugnare davanti al giudice la delibera assunta in sua assenza entro il termine trenta giorni da momento in cui gli è pervenuto la copia del verbale. Decorso tale termine le delibere sono valide ed efficaci nei confronti di tutti i partecipanti al condominio. Attenzione, quindi, al verbale di assemblea che comunque l’amministratore è obbligato ad inviare a tutti i condomini. I servizi comuni e la ripartizione delle spese. Sorgono problemi quando nel condominio di villeggiatura ci sono, come spesso accade, condomini che vi risiedono stabilmente tutto l’anno e che fanno pertanto uso con continuità dei servizi condominiali, a differenza dei proprietari-turisti che si recano in tali località unicamente per trascorre le proprie vacanze. Di norma è il regolamento di condominio che disciplina, soprattutto in simili situazioni, la partecipazione dei condomini alle spese riguardanti i beni e i servizi comuni. Se nulla è detto, valgono le regole generali per cui tutti devono pagare i servizi secondo l’uso potenziale che ne possono fare, indipendentemente cioè dal fatto che li usino o meno o ne usufruiscano solo per qualche fine settimana o durante le ferie natalizie. Tutto dipende dal regolamento oppure, se non c’è, dall’assemblea. Per poter modificare i criteri di riparto delle spese previsti dalla legge ci vuole il consenso unanime di tutti i condomini: il che crea non poche difficoltà, proprio perché i condomini della seconda casa sono facilmente rintracciabili solo durante il periodo di vacanza. Nel caso di evidente errore nel riparto delle spese può però essere richiesto l’intervento del giudice. L’amministratore e i lavori urgenti. I rapporti con l’amministratore, pur se soggetti alla medesima normativa, sono di fatto diversi, nel senso che per la casa di vacanza si sente meno la necessità di richiedere il suo intervento. A lui è lasciata maggiore discrezionalità nella gestione del condominio, proprio perché, come si è visto, non è sempre facile convocare l’assemblea. E’ lui che deve adoperarsi, anche in difetto di preventiva delibera da parte dell’assemblea, nel caso servano opere urgenti ed improrogabili, quale può essere la riparazione del tetto dopo un abbondante nevicata in località montana. Sarà poi suo obbligo motivare ai condomini l’utilità del suo operato e richiedere la ratifica delle spese sostenute, se non altro di quelle indispensabili per il mantenimento dei beni comuni o dirette a garantire a tutti i servizi primari, quale può essere quello della corrente elettrica o dell’erogazione dell’acqua potabile.