Foglio patti condizioni in formato pdf

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Foglio patti condizioni in formato pdf
Foglio patti e condizioni
Procedura negoziata in Me. Pa per la fornitura e sostituzione di
apparati radio ricetrasmittenti della Polizia Municipale e
adempimenti connessi – CIG 6730959315.
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
STAFF COMANDO
U.O. Acquisti e Provveditorato
Piazza Macelli,8 – 59100 Prato
Tel 0574.183.6746/6715
Fax 0574.183.7385
[email protected]
[email protected]
Posta certificata: [email protected]
Orario Ufficio:
Lunedì e Giovedì 9.00-13.00 / 15.00-17.00
Martedì, Mercoledì e Venerdì 9.00-13.00
www.comune.prato.it
p.iva. 00337360978 - cod.fisc. 84006890481
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Indice
Art. 1 - OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
Art. 2 - IMPORTO A BASE DI GARA E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
Art. 3 - PROGRAMMAZIONE - COLLAUDO – COMUNICAZIONI ALLESTIMENTI
Art. 4 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
Art. 5 - RESPONSABILE DESIGNATO DALL’AGGIUDICATARIO
Art. 6 - TERMINE DI CONSEGNA DELLA FORNITURA
Art. 7 - GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA
Art. 8 - POLIZZA ASSICURATIVA
Art. 9 - ESECUZIONE IN DANNO
Art. 10 - PENALITA’ PER RITARDATA CONSEGNA
Art. 11 - RESPONSABILITA’ DEL CONTRAENTE E TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI
Art. 12 – OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
Art. 13 - DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIE DELL’IMPRESA
Art. 14 - TEMPI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Art. 15 - CESSIONE CREDITI
Art. 16 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Art. 17 - CESSIONE E/O FUSIONE DI AZIENDA
Art. 18 - RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE
Art. 19 - CONTRATTO
Art. 20 - DISPOSIZIONI VARIE
Art. 21 -TRATTAMENTO DEI DATI
Art. 22 -TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVI ALL’OFFERTA
Art. 23 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 24 - FORO COMPETENTE
Art. 25 - SPECIFICA APPROVAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI APPALTI
Art. 26 - CLAUSOLA PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS
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Art. 1 - OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
L’oggetto del contratto è la fornitura di:
•
n. 130 Ricetrasmettitori portatili DMR marca Hytera modello P665G compreso programmazione e
collaudo;
•
n. 20 Radio mobili veicolari Hytera modello MD785G con antenne bi-banda compreso montaggio,
programmazione e collaudo di tutti I componenti;
(Dai veicoli dovranno essere rimossi e restituiti all’Amministrazione gli apparati Tracker Sismic eventualmente
presenti).
Per l’istallazione,programmazione e collaudo dei suddetti apparati la ditta affidataria dovrà organizzarsi in
modo da eseguire le operazioni presso il Comando della Polizia Municipale;
• n. 7 Kit motociclari composti da :
- 1 Radio MD 785 Hytera con accessorio Bluetooth ADA01 + kit di remotizzazione con cavo da 3m.
-GPS incorporato
- 1 Antenna Bi-banda VHF/GPS
- 1 Microfono Peiker a collo di cigno
- 1 Kit bluetooth marca cardo modello scala rider Q1
- 2 Pulsanti di PTT da manubrio ,uno per parlare con il microfono a collo di cigno ed uno con quello
Bluetooth.
(compreso montaggio,programmazione e collaudo di tutti i componenti);
Per l’istallazione,programmazione e collaudo dei suddetti apparati la ditta affidataria dovrà organizzarsi in
modo da eseguire le operazioni presso il Comando della Polizia Municipale;
Contestualmente la ditta affidataria dovrà provvedere al ritiro di n. 226 apparati radio analogici usati di
proprietà dell’AC, come meglio specificato di seguito:
N.
N.
N.
N.
40
38
19
29
Apparati radio portatile GP300
Apparati radio portatile GP 320
Apparati radio portatile GP 340
apparati radio veicolari marca Motorola vari modelli
Per la restituzione dei suddetti apparati la ditta affidataria dovrà organizzarsi in modo da eseguire le operazioni
presso il Comando della Polizia Municipale;
Art. 2 - IMPORTO A BASE DI GARA E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
L’importo massimo a base di gara del contratto per la fornitura dei ricetrasmettitori come descritti
all’articolo 1 franco destino, è stabilito in Euro 81.967,21 oltre IVA , prezzo “all inclusive”.
L’importo degli oneri di sicurezza è pari ad euro ………..;
Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 comma 4 del Decreto Legislativo n. 50
del 18 aprile 2016;
La proposta di aggiudicazione sarà effettuata a seguito della apertura delle offerte da parte del
Responsabile del Procedimento.
Art. 3 - PROGRAMMAZIONE - COLLAUDO – COMUNICAZIONI ALLESTIMENTI
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Nella fornitura dei ricetrasmettitori è inclusa la programmazione, il collaudo ed ogni altro adempimento
connesso compresa la elaborazione della pratica ministeriale.
Tutte le operazioni sono a totale carico della ditta aggiudicataria. Il costo dei ricetrasmettitori indicati in offerta
dovrà pertanto essere “ all inclusive” ovvero ricomprendere qualunque spesa, onere, tassa, e costo gravante
sulla fornitura, nonché il costo per ritiro e spese per pratiche relative all’usato reso;
Art. 4 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
a) I ricetrasmettitori forniti dovranno essere coperti da garanzia totale per 24 mesi (12+12 di garanzia
supplementare) durante i quali dovrà essere prestata l’assistenza in garanzia;
b) Tutte le operazioni e spese relative quali la programmazione delle ricetrasmittenti, il collaudo ed ogni altro
adempimento connesso quale ad esempio la elaborazione della pratica ministeriale sono a totale carico
della ditta aggiudicataria;
c) Il costo dei ricetrasmettitori indicato in offerta dovrà pertanto essere “chiavi in mano” ovvero ricomprendere
qualunque spesa, onere, tassa, e costo;
d) La Ditta aggiudicataria deve provvedere contestualmente alla fornitura dei nuovi apparati al ritiro dei
ricetrasmettitori usati sopra descritti e provvedere alle relative pratiche compreso eventuale smaltimento;
e) In ogni caso tutte le spese relative sono a completo carico della ditta aggiudicataria;
f) Nel caso in cui fosse impedita la fornitura da cause di forza maggiore, l’impresa aggiudicataria si impegna
a segnalare mediante fax ( 0574/1837385) o e-mail a [email protected] tale situazione al
Comune di Prato – Comando Polizia Municipale entro le ore 24:00 dello stesso giorno in cui si sono
manifestate tali cause;
g) L’ offerta dovrà rimanere valida ed impegnativa per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla data dell’
aggiudicazione.
Art. 5 - RESPONSABILE DESIGNATO DALL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario dovrà indicare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione,
la persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell’Impresa che sarà il referente responsabile
nei confronti dell’Amministrazione comunale e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto
l’aggiudicatario stesso per tutto quanto attiene alla fornitura oggetto del presente contratto.
Art. 6 - TERMINE DI CONSEGNA DELLA FORNITURA
a) La fornitura, compresa l’istallazione e le relative pratiche burocratiche dovranno essere eseguite entro il
termine massimo di 60 (sessanta) giorni lavorativi, decorrenti dalla data dell’ordinativo. La consegna e
l’istallazione avverranno presso il Comando della Polizia Municipale del Comune di Prato situato in Piazza
Macelli , n ° 8 – Prato – (PO), così come il ritiro dell’usato reso dall’ AC;
b) La ditta aggiudicataria è obbligata a ritirare immediatamente i ricetrasmettitori non conformi ed a sostituirli
con altri idonei, ovvero a provvedere ad eliminare le anomalie riscontrate, entro il termine di 5 (cinque)
giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno della richiesta;
Art. 7 - GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA
a) Garanzia provvisoria :
Ai sensi dell’art. 93 del Codice dei Contratti n° 50/2016 per un importo di Euro 1.639,35
(euro
milleseicentotrentanove/35 ) il concorrente deve costituire a garanzia della stipula corrispondente al 2%
dell’importo stimato dell’appalto al netto dell’IVA (Allegato C)
Detta garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente.
Nel caso in cui la cauzione venga costituita sotto forma di cauzione in contanti:
- dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa di gara l’originale della quietanza del versamento
rilasciata dalla Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Vicenza spa Agenzia 490 sede di Prato, Via degli
Alberti, 2 – 59100 Prato. La quietanza dovrà riportare la ragione sociale del concorrente e, quale causale, la
dicitura “garanzia provvisoria per gara relativa alla fornitura e sostituzione di apparati radio ricetrasmittenti
della Polizia Municipale e adempimenti connessi ”. Si precisa che il deposito è infruttifero.
- dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un fideiussore di cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice,
contenente l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per
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l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice di cui al comma 8 articolo 93 -vedi sotto: NOTA BENE
(*).
Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione la stessa dovrà:
- essere prodotta in originale con espressa menzione del soggetto garantito;
- citare espressamente l’oggetto della presente gara;
- essere rilasciata, a scelta del concorrente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e
che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.
- qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o
GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti
gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- dovrà inoltre essere presentata anche una dichiarazione di un fideiussore di cui al comma 3 dell’art. 93 del
Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno a rilasciare,
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.
103 del Codice.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016:
“L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli
operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai
sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o
del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO
14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto
del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori
economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei
beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)
ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei
contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15
per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma
UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS
14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e
forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le
riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della
attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social
accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema
di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy
Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni”.
Per fruire dei benefici di cui al predetto comma, l'operatore economico concorrente deve segnalare,
nell’apposita dichiarazione predisposta nel modello All. B “dichiarazione dei requisiti”, il possesso dei relativi
requisiti. Al momento dell’aggiudicazione l’Amministrazione procederà, tra le altre cose, a richiedere gli estremi
dei documenti atti a dimostrarne il possesso. Si segnala che in caso di non possesso dei requisiti dichiarati dal
concorrente si procederà all’esclusione della relativa offerta.
Per la determinazione dell’importo della garanzia provvisoria in funzione delle riduzioni applicabili, si rinvia al
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documento “schema per la determinazione dell’importo della garanzia provvisoria” (Allegato “E”).
La modalità di calcolo fornita per determinare l'importo della garanzia provvisoria è stata elaborata secondo
un'interpretazione prudenziale restrittiva dell'applicazione dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016.
Diverse modulazioni dell'importo della garanzia provvisoria, laddove plausibili con una diversa interpretazione
del dispositivo normativo, saranno valutate ed eventualmente accolte, ma non riconosciute come proprie dalla
stazione appaltante.
Si precisa che:
- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice, o consorzio
ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del
beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il
consorzio ordinario siano in possesso del requisito necessario;
- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il
raggruppamento verticale siano in possesso del requisito necessario, il raggruppamento stesso può
beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa
raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del
raggruppamento;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente
può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui il requisito sia posseduto dal
consorzio.
- in caso di partecipazione di imprese che si trovino in situazione di concordato con continuità aziendale o
altra procedura concorsuale per la quale sia stato disposto il ricorso all’avvalimento ai fini della
partecipazione alla gara, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se
anche l’impresa ausiliaria ex art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 sarà in possesso di tale requisito.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93,
comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione
con la precisazione che lo svincolo della cauzione provvisoria nei confronti dei non aggiudicatari non potrà
avvenire qualora siano pendenti verifiche sul possesso dei requisiti del partecipante.
(*) NOTA BENE: L’offerta deve essere corredata da impegno di un fideiussore, individuato fra i soggetti di cui
al comma 3 dell’art. 93 del Codice, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora
l’offerente risultasse affidatario. Nel caso in cui l’offerente presenti la fideiussione in forma bancaria o
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, l’impegno richiesto in questo punto può far parte
integrante del contenuto della fideiussione di cui al punto a) (Allegato D).
b) Garanzia definitiva:
Al momento della comunicazione di aggiudicazione definitiva della fornitura, l’aggiudicatario dovrà costituire, a
garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall’appalto in oggetto, nonché del risarcimento
dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento, una cauzione definitiva in ottemperanza al disposto di cui
all'art. 103 del D.lgs 50/2016 mediante contanti, fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di
importo pari al 10% dell'importo contrattuale aggiudicato, eventualmente incrementata secondo quanto
previsto al comma 1 del predetto art. 103 del D.lgs 50/2016 e ridotto secondo le agevolazioni di cui all’art. 93
comma 7 del D.lgs 50/2016.
Tale fideiussione dovrà constare
- di certificazione notarile attestante le generalità di chi firma ed il suo titolo ad impegnare l'azienda che presta
la garanzia;
- di esplicita rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e
di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 del Codice Civile;
- di esplicito impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto indicato dal Comune di Prato
dietro semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta medesima.
Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall’appalto
in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento, e cessa di avere effetto
solo all’accertamento della regolare esecuzione della fornitura.
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La polizza fideiussoria dovrà comunque essere conforme allo schema tipo 1.2 allegato al Decreto del
Ministero delle Attività Produttive 12/3/2004 n. 123.
In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’appaltatore è
obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta
escussione.
Art. 8 – POLIZZA ASSICURATIVA
L’Aggiudicatario sarà direttamente responsabile dei danni che dovessero essere arrecati dal proprio personale
a persone o a cose anche in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione delle forniture/prestazioni.
A tale scopo l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del Codice, dovrà possedere una polizza
assicurativa, per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/O) per un massimale di
almeno € 600.000,00 ed avente una validità non inferiore alla durata della prestazione.
Tale copertura RCT/O dovrà essere comprensiva della garanzia postuma per danni subiti e causati a seguito
delle forniture/prestazioni da parte dell’Assicurato, dovuti a fatto od omissione per i quali l’Assicurato stesso
sia responsabile ai sensi di legge anche dopo l’ultimazione dei lavori. La garanzia postuma dovrà coprire
equivalente periodo della garanzia di cui all’articolo 4 comma a) del presente disciplinare.
Art. 9 - ESECUZIONE IN DANNO
A seguito della risoluzione del contratto o di recesso da parte dell’impresa aggiudicataria, l’Amministrazione
può affidare a terzi, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, in danno dell’impresa inadempiente, la
fornitura in garanzia.
L’affidamento a terzi viene notificato all’impresa inadempiente a mezzo lettera raccomandata o mediante pec,
con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e del relativo importo.
All’ impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute dall’Amministrazione rispetto a quelle previste
dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione definitiva, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del
danno.
L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a
norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 10 - PENALITA’ PER RITARDATA CONSEGNA
Qualora la consegna di cui all’art. 1, sia effettuata in ritardo rispetto ai termini indicati in offerta dalla ditta
aggiudicataria, salvo documentate e comprovate cause di forza maggiore o caso fortuito, fra le quali
comunque sono escluse quelle derivanti da ritardata consegna da parte della Ditta produttrice, saranno
applicate le penalità, per ogni giorno lavorativo di ritardo, di seguito riportate:
-primi 15 giorni lavorativi di ritardo 0,3% (zerovirgolatrepercento) sul prezzo contrattuale;
-oltre il 15° giorno lavorativo di ritardo e fino al 30°: 0,5% (zerovirgolacinquepercento) sul prezzo contrattuale;
-ulteriori 30 giorni lavorativi di ritardo: 0,7% (zerovirgolasettepercento) sul prezzo contrattuale.
Art. 11 - RESPONSABILITA’ DEL CONTRAENTE E TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI
Il contraente è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose dell’Amministrazione comunale o a
terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il
contratto, con conseguente esonero dell’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità al riguardo.
Il contraente assume l’obbligo di garantire all’Amministrazione comunale la proprietà dei beni forniti e di
mantenerla estranea e indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
ART. 12 – OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
12.1 Obblighi retributivi, contributivi e assistenziali
L’appaltatore si impegna all’osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia di lavoro, nonché di previdenza e disciplina infortunistica nei confronti del personale assunto
alle sue dipendenze, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
L’appaltatore si impegna, altresì, ad ottemperare, nell’esecuzione della fornitura, all’interno della propria
azienda, agli adempimenti assicurativi, previdenziali e contributivi, previsti dai contratti collettivi e integrativi da
applicarsi a categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori si svolgono.
L’appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i contratti collettivi vigenti anche dopo la loro
scadenza e fino alla loro sostituzione.
L’appaltatore esonera, pertanto, l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle
omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente capitolato e,
comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.
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12.2 Sicurezza nell’esecuzione dell’appalto
E’ onere dell’impresa appaltatrice tenere conto, in sede di predisposizione dell’offerta, dei costi relativi alla
sicurezza, nonché adottare, nelle proprie sedi aziendali, tutte le misure previste dalla normativa in tema di
sicurezza nei luoghi di lavoro. Si precisa che i costi sopra menzionati sono quelli derivanti dai rischi propri
dell’attività d’impresa. Nel presente appalto non sussiste l’obbligo, a carico della stazione appaltante, di
redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).
12.3 Obblighi di comunicazione
L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare al referente indicato dal Comando di Polizia Municipale ogni
variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente
l’Amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell’Amministrazione di risolvere
in tale ipotesi il contratto.
Qualora il rispetto dei termini stabiliti per la consegna non sia possibile, per documentate cause di forza
maggiore o per cause eccezionali comunque non imputabili all'Aggiudicatario, quest’ultimo dovrà sempre
darne preventiva e tempestiva comunicazione all’ufficio Contabilità e Acquisti del Comando di Polizia
Municipale, Piazza dei Macelli, 8 – Prato, mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine
dell’accertamento dell’effettiva impossibilità materiale di dare corso alla fornitura di cui all’ordinazione
effettuata e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle
eventuali penalità,come indicato al precedente articolo 4 lettera f);
L’Amministrazione attraverso i competenti servizi, compiute le valutazioni di competenza, comunica
all’Aggiudicatario le sue insindacabili decisioni, anche in merito all’applicazione delle penalità di cui al
successivo art. 10.
L’affidatario ha altresì l’obbligo di comunicare all’ufficio Contabilità e Acquisti del Comando di Polizia
Municipale entro sette giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il conto corrente bancario/postale ai fini
della tracciabilità dei pagamenti in osservanza alla legge n. 136/2010 e s.m. e i.
Art. 13 - DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIE DELL’IMPRESA
L’impresa contraente garantisce che i ricetrasmettitori forniti completi delle elaborazioni eseguite, sono immuni
da vizi e difetti di qualunque tipo, gravità e natura, per un periodo minimo di 24 ( ventiquattro) mesi dalla data
di effettiva consegna;
L’impresa è pertanto obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i vizi e difetti manifestati in tale periodo,
esclusi quelli facenti capo alla normale usura, e, ove necessario, a sostituire parti o l’intero bene con altri
nuovi.
Art. 14 - TEMPI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento della fattura avverrà nei termini di legge dalla data di ricevimento presso il Comando della Polizia
Municipale , il quale provvederà, previa verifica della regolarità della stessa e della fornitura effettuata,
all’adozione dell’atto di liquidazione ed all’inoltro del medesimo al Servizio Ragioneria competente per
l’emissione del mandato di pagamento ed inoltre più in particolare:
Ai sensi dell’art’1 commi 209-2014 della L. 244/2007 (Legge finanziaria 2007) le fatture dovranno essere in
formato elettronico e dovranno essere formulate ed inviate come da specifiche tecniche reperibili sul sito
dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni www.fatturapa.gov.it.
Si ricorda che le fatture in forma cartacea non possono essere accettate da parte della P. A., né è possibile
procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio
(SdI). La fattura dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
Dettaglio fornitura;
Data e numero della determinazione dirigenziale di aggiudicazione;
Data e numero del buono d’ordine emesso;
Tutti i dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento (codice IBAN, ecc.);
Percentuale I.V.A. di legge;
C.I.G.
Informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura al soggetto destinatario
attraverso il Sistema di Interscambio
Ogni altra indicazione obbligatoria secondo la normativa vigente e rilevante ai fini fiscali
Il pagamento delle fatture sarà effettuato nei termini di legge dal ricevimento presso il Servizio che ha
effettuato l’ordine il quale provvederà, previa verifica della regolarità della fornitura eseguita e della regolarità
contributiva dell’Aggiudicatario (Art. 17 della L.R.T. n. 38/2007), all’adozione dell’atto di liquidazione ed
all’inoltro del medesimo al Servizio Finanziario competente per l’emissione del mandato di pagamento.
Secondo quanto previsto dall’art. 17bis DPR 633/1972 introdotto dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015)
l’imposta sarà versata dalla Pubblica Amministrazione direttamente all’Erario (sistema di assolvimento
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denominato “split payment) e al fornitore sarà corrisposta la sola quota imponibile. La fattura dovrà comunque
essere emessa con l’indicazione dell’importo dell’Iva.
L’Aggiudicatario e l’Amministrazione comunale si conformano alla disciplina dell’ art. 3 della Legge 136/2010 e
s.m.i..
Nel caso di applicazione di penalità, le stesse verranno trattenute direttamente dai pagamenti da effettuare.
Art. 15 - CESSIONE CREDITI
La cessione dei crediti e le procure non potranno essere effettuate dall’appaltatore senza l’accettazione del
Comune di Prato in base alla formale notifica dei relativi atti.
Art. 16 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Data la natura dell’appalto non è ammesso il subappalto.
E’ fatto altresì divieto di cessione del contratto a terzi a qualsiasi titolo pena la nullità della cessione stessa.
In caso di inadempimento in ordine alle due ipotesi di cui sopra l’amministrazione ha facoltà di dichiarare
risolto di diritto il rapporto contrattuale fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
Art. 17 – CESSIONE E/O FUSIONE DI AZIENDA
In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione si rimanda alle disposizioni di cui all’art.
106 del D.lgs 50/2016
Art. 18 - RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE ED AVVERTENZE
L’Amministrazione si riserva di:
a) Risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Codice Civile, a tutto
danno e rischio della Ditta contraente, qualora vengano consegnati prodotti e/o elaborazioni diversi da
quanto pattuito. In ogni caso resta salvo il diritto al risarcimento dei danni conseguiti;
b) Aggiudicare o meno l’acquisto, nel caso di una sola offerta ritenuta valida;
c) Procedere o meno all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 12 del Codice.
d) L’Amministrazione si riserva la facoltà, per motivate esigenze di interesse pubblico, di annullare o revocare
la procedura oppure di non dar luogo all’aggiudicazione, senza che i concorrenti possano pretendere
indennizzi o risarcimenti di sorta per il fatto di aver partecipato alla gara e/o di aver rimesso offerta.
e) Sospendere il presente procedimento e di aggiornarlo al giorno e all’ora che ritenga più opportuno,
dandone comunicazione ai soggetti invitati a presentare l’offerta.
L’amministrazione avverte che:
f)
Oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostituiva o aggiuntiva di offerta
precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di
altra offerta.
g) La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella
presente lettera d’invito e nel Capitolato con rinuncia ad ogni eccezione.
h) L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
Art. 19 - CONTRATTO
Il presente foglio di patti e condizioni costituirà allegato del contratto tra l’Amministrazione e l’impresa risultata
aggiudicataria.
Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata e contemplando forniture assoggettate ad I.V.A. (aliquota
22%), sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, con spese a carico della parte richiedente la
registrazione medesima.
Il documento di stipula generato dal mercato elettronico è assoggettato ad imposta di bollo che dovrà essere
corrisposta dal contraente aggiudicatario. L’importo esatto
verrà calcolato e comunicato alla ditta
aggiudicataria la quale dovrà provvedere al relativo versamento nelle casse del Comune che riverserà tale
importo all’Agenzia delle Entrate.
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E’ fatto altresì divieto di cessione del contratto a soggetti terzi, a qualsiasi titolo, a pena di nullità della
cessione stessa, salvo in caso di esplicita autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento designato
dall’Amministrazione.
In caso di inadempimento,fermo restando il risarcimento del danno, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare
risolto di diritto il rapporto contrattuale.
Art. 20 - DISPOSIZIONI VARIE
In caso di discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre verrà fatto riferimento al prezzo
più conveniente per l’Amministrazione comunale.
Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano presentato offerte uguali si procederà all’aggiudicazione
mediante sorteggio i seduta pubblica senza obbligo di preavviso alle parti.
Art. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle Imprese sono trattati dal Comune di
Prato esclusivamente per le finalità connesse alla selezione. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il
Comune di Prato.
Art. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVI ALL’OFFERTA
Il concorrente autorizza la divulgazione di tutti i dati relativi all’offerta a chiunque, avendone diretto interesse,
ne faccia apposita richiesta per iscritto al Responsabile del procedimento ai sensi del Capo V della L. 241/90 e
s.m.i.
Art. 23 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi del Capo II della legge 241/90 e s.m.i. il Responsabile del presente procedimento è individuato nella
persona del Responsabile dell’UOC Pronto Intervento Ispettore Giovanni Morosi.
Art. 24 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto è competente
esclusivamente il Foro di Prato. E’ escluso il ricorso all’arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di
Procedura Civile.
Art. 25 - SPECIFICA APPROVAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI APPALTI
L’ Amministrazione è impegnata nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo
scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto per forniture, lavori e
servizi, i concorrenti sono tenuti a prendere visione sul sito internet del Comune di Prato all’indirizzo:
http://www.comune.prato.it/economia/codice. del Codice deontologico degli appalti, approvato con delibera
della Giunta comunale del 4.10.2005 n. 726.
Art.26 - CLAUSOLA PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS
Il contraente è stato informato che, ai sensi dell’art. 53 comma 16ter d.lgs. 165/2001, i dipendenti del Comune
di Prato che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del
Comune di Prato, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attività lavorativa o professionale presso il contraente stesso.
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