l`assegno circolare. gli assegni speciali

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l`assegno circolare. gli assegni speciali
“L’ASSEGNO CIRCOLARE. GLI
ASSEGNI SPECIALI”
PROF. RENATO SANTAGATA DE
CASTRO
Università Telematica Pegaso
L’assegno circolare. Gli assegni speciali
Indice
1
L'ASSEGNO CIRCOLARE-------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
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GLI ASSEGNI DELLA BANCA D'ITALIA------------------------------------------------------------------------------ 5
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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L’assegno circolare. Gli assegni speciali
L'assegno circolare
L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine che contiene la promessa incondizionata
della banca emittente di pagare a vista una somma di danaro.
La sua emissione avviene dietro versamento da parte del richiedente dell'importo
corrispondente.
L'assegno circolare è un mezzo di pagamento come l'assegno bancario. Si differenzia però
da quest'ultimo in quanto ha la struttura del vaglia cambiario e non della cambiale tratta: incorpora
infatti un'obbligazione diretta di pagamento della banca emittente.
L'assegno circolare è perciò un mezzo di pagamento più sicuro dell'assegno bancario. Chi lo
riceve in pagamento può fare infatti affidamento sulla solvibilità della banca emittente e dispone di
un titolo che può agevolmente negoziare o riscuotere presso tutti i recapiti della banca che lo ha
emesso. L'assegno circolare si presta quindi efficacemente a sostituire la moneta legale nei
pagamenti da piazza a piazza.
Per evitare tuttavia che l'assegno circolare possa far concorrenza alla moneta legale, lo
stesso non può mai essere emesso al portatore, diversamente dall'assegno bancario.
L'emissione degli assegni circolari è inoltre subordinata ad una serie di condizioni di
regolarità, volte essenzialmente a consentire un controllo della massa fiduciaria in circolazione a
salvaguardia della stabilità monetaria. Al riguardo è previsto che:
a) l'emissione di assegni circolari è consentita solo alle banche specificamente
autorizzate dalla Banca d'Italia;
b) la banca può emettere assegni circolari solo per somme che siano presso di essa
disponibili al momento dell'emissione (versamento in contanti o contestuale addebito
sul conto corrente del richiedente);
c) la banca autorizzata ad emettere assegni circolari deve costituire presso la Banca
d'Italia una cauzione in titoli a garanzia dei medesimi.
Costituiscono invece requisiti formali di validità dell'assegno circolare:
1. la denominazione di assegno circolare inserita nel contesto del titolo;
2. la promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata;
3. l'indicazione del prenditore;
4. l'indicazione della data e del luogo nel quale l'assegno circolare è emesso;
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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5. la sottoscrizione della banca emittente.
Non è invece richiesta l'indicazione del luogo di pagamento, dato che l'assegno circolare è
pagabile presso tutti i recapiti (filiali, agenzie, ecc.) della banca emittente.
All'assegno circolare si applica, in quanto compatibile, la disciplina del vaglia cambiario a
vista. Tuttavia, data la funzione di mezzo di pagamento dell'assegno circolare :
a) la girata a favore dell'emittente estingue il titolo;
b) il possessore deve presentare l'assegno per il pagamento entro trenta giorni dall'emissione,
pena la decadenza dalle azioni di regresso;
c) la prescrizione triennale dell'azione diretta contro la banca emittente decorre dalla data di
emissione, anziché dalla presentazione come invece previsto per la cambiale.
Nel contempo si applica all'assegno circolare parte della disciplina dell'assegno bancario :
quella in tema di assegno sbarrato, da accreditare, non trasferibile e turistico; nonché la disciplina
dell'ammortamento.
Le banche autorizzate ad emettere assegni circolari possono affidarne l'emissione ad una o
più banche corrispondenti. In tal caso, l'assegno circolare è redatto su moduli forniti dall'istituto
autorizzato ed è munito del visto dello stesso. Al momento dell'emissione la banca corrispondente
sottoscrive l'assegno come rappresentante dell'istituto autorizzato, sicché solo quest'ultimo è
obbligato al pagamento dell'assegno.
A questa tecnica in particolare ricorrono le banche di modesta dimensione (banche nate dalla
trasformazione di Casse di risparmio, Banche di credito cooperativo, Banche popolari).
L'autorizzazione ad emettere assegni circolari è concessa, per ragioni di sicurezza, ai relativi Istituti
centrali di categoria (Iccri, Iccrea, ecc.). Questi, in base ad apposita convenzione, affidano
l'emissione degli assegni alle banche aderenti, che assumono la posizione di banche corrispondenti
e rilasciano gli assegni con le modalità sopra indicate. L'assegno è pagabile presso qualsiasi banca
associata.
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Gli assegni della Banca d'Italia
La legge sugli assegni disciplina, oltre l'assegno bancario e circolare, alcuni titoli speciali di
pagamento emessi dalla Banca d'Italia e dai Banchi di Napoli e Sicilia.
Il più diffuso è il vaglia cambiario della Banca d'Italia, largamente utilizzato per i pagamenti
della pubblica amministrazione ed in particolare per l'estinzione dei titoli di spesa dello Stato.
È questo un titolo di credito all'ordine che contiene la promessa incondizionata della Banca
d'Italia di pagare a vista una somma determinata. È rilasciato solo dietro versamento in contanti del
relativo importo ed è pagabile presso tutte le filiali della Banca d'Italia.
La disciplina di questo titolo coincide, salvo marginali differenze, con quella dell'assegno
circolare. Anche per esso è infatti operato un ampio rinvio alla disciplina del vaglia cambiario
ordinari. Specificamente regolata è la procedura di ammortamento, che peraltro sostanzialmente
ricalca quella dell'assegno circolare.
Altro titolo specificamente regolato è l'assegno bancario, libero o piazzato, della Banca
d'Italia.
È questo un assegno bancario all'ordine nel quale figura come traente una banca
corrispondente della Banca d'Italia, all'uopo autorizzata, e come trattario la stessa Banca d'Italia.
Esso è pagabile a vista presso qualsiasi filiale (assegno libero) o solo presso una determinata filiale
(assegno piazzato) della Banca d'Italia.
Il titolo, emesso nei luoghi in cui la Banca d'Italia non ha proprie filiali, si differenzia dal
comune assegno bancario perché è emesso dalla banca traente dietro versamento in contanti del
relativo importo da parte del richiedente. È inoltre previsto il versamento di un'idonea cauzione
della banca corrispondente (traente) alla Banca d'Italia e la costituzione presso quest'ultima di una
speciale garanzia.
Il titolo offre perciò la stessa sicurezza di pagamento dell'assegno circolare e del vaglia della
Banca d'Italia, benché a differenza di questi ultimi non contenga una promessa diretta di pagamento
da parte della Banca d'Italia.
La struttura del titolo resta comunque quella propria dell'assegno bancario, la cui disciplina è
largamente richiamata. Per l'ammortamento si applicano invece le disposizioni sul vaglia cambiario
della Banca d'Italia.
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L’assegno circolare. Gli assegni speciali
Un titolo speciale, che può essere emesso solo dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, è
infine la fede di credito o polizzino. Titolo oggi in disuso che presenta spiccate analogie con
l'assegno circolare.
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