IL MESSO COMUNALE
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IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE La vecchia legge comunale e provinciale riservava una particolare attenzione al messo comunale sia per quanto riguardava i requisiti richiesti per ricoprire il posto che le modalità di nomina e le funzioni. In particolare l'articolo 273 del T.U. 383/1934 stabiliva, tra l'altro, che la nomina doveva essere approvata con decreto del Prefetto. Questa disposizione e le norme previgenti all'entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie locali sono state abrogate (v. art. 64 , comma 1, lettera c), della legge 142/90 e art. 274, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267). La materia è oggi di competenza degli enti locali che sono tenuti a disciplinare interamente l'istituto, fermo restando che non sussiste più l'obbligo della nomina prefettizia e che i dipendenti ai quali viene attribuita la qualifica di messo comunale devono possedere i requisiti richiesti dalla norme vigenti per l'accesso al pubblico impiego. Anche le norme di comportamento del messo comunale non differiscono da quelle previste per gli altri pubblici dipendenti dal D.M. 31.3.1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1994, n. 149) e da ultimo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica con decreto 28.11.2000 (in G.U. 30.4.2001, n. 84). Il messo in particolare è tenuto: ad osservare gli obblighi di diligenza, lealtà ed imparzialità che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa; a tenere un comportamento tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione; ad anteporre il rispetto della legge e dell'interesse pubblico agli interessi privati propri od altrui; ad ispirare le proprie decisioni e comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato e del quale assume le responsabilità connesse ai propri compiti; ad evitare nella vita sociale situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione da cui dipende. L'inosservanza del codice di comportamento da luogo a procedimenti e sanzioni disciplinari senza pregiudizio per altre azioni eventualmente esperibili in materia di responsabilità penale o civile. Occorre poi evidenziare che il rispetto delle norme di comportamento riveste una particolare importanza per il messo comunale in quanto la natura stessa delle funzioni che svolge lo portano ad un più frequente ed immediato contatto con il cittadino. Va anche considerato il fatto che il primo impatto degli utenti che accedono al comune coinvolge quasi sempre il messo (che nella maggioranza dei casi svolge anche le mansioni di usciere o presta servizio in divisa) al quale il cittadino fa riferimento per informazioni o notizie circa i servizi o gli uffici cui rivolgersi. Sotto questo profilo il messo è tenuto a dimostrare la massima disponibilità ed a prestare paziente attenzione ad ogni richiesta risultando del tutto evidente che un comportamento inadeguato, scorretto, non confacente o consono al ruolo (per incompetenza, scortesia, od altro) può generare un atteggiamento di sfiducia nei confronti dell'amministrazione o comunque nuocere gravemente all'immagine della stessa. Nell'esercizio delle sue funzioni il messo comunale, in base alla nozione dell'articolo 357 del codice penale, è considerato pubblico ufficiale e come tale se da un lato gode delle particolari forme di garanzia per gli eventuali delitti compiuti nei suoi confronti ( articoli 336 e seguenti codice penale) dall'altro ha l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria i reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio e a causa delle sue funzioni ed è soggetto, in caso di omissione o violazione dei doveri connessi alla qualifica rivestita, a particolari responsabilità penali (tipiche od aggravate rispetto ai reati comuni). Tra i delitti in cui può incorrere il messo comunale in qualità di pubblico ufficiale si evidenziano, in particolare, quelli previsti dai sotto richiamati articoli del codice penale: articolo 323, articolo 324, articolo 326, articolo 327, dell'autorità; articolo 328, articolo 361, abuso d'ufficio; interesse privato in atti d'ufficio; rivelazione od utilizzo di segreto d'ufficio; eccitamento al dispregio e villipendio delle istituzioni, delle leggi e degli atti rifiuto od omissione atti d'ufficio; omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale. Si ricorda, infine, che anche il messo comunale nel trattare i dati deve attenersi alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003). L'inosservanza di queste norme è, infatti, fonte di responsabilità e comporta il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile se si cagiona danno ad altri.