quesito fringe benefit telefono cellulare
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quesito fringe benefit telefono cellulare
QUESITO FRINGE BENEFIT TELEFONO CELLULARE ATTENZIONE: la risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all' epoca della richiesta. Pertanto si consiglia di verificare se da detta data sono state emanate delle norme o delle disposizioni ministeriali che hanno modificato il trattamento tributario dell' oggetto del quesito. Le risposte ai quesiti non costituiscono in alcun caso servizi di consulenza coperti da riserva professionale; le risposte vengono formulate con diligenza e facendo ricorso alla normativa in essere al momento del quesito. La responsabilità di conformarsi alle indicazioni fornite è interamente lasciata all' utente che in nessun caso potrà rivalersi nei confronti dell' estensore. Servizio Quesiti Area: QF 24 novembre 2005 IL QUESITO “Ho scaricato il modello per la concessione in uso del cellulare aziendale ai dipendenti. La nostra società scarica il costo dei telefoni mobili solo al 50%, il restante è considerato costo indeducibile. Devo lo stesso far calcolare il benefit al dipendente?” LA RISPOSTA Relativamente alla prima parte del quesito è sicuramente corretto, sia ai fini delle imposte dirette che dell’IVA, dedurre il costo e detrarre l’IVA al 50% in quanto espressamente previsto da specifiche norme (art. 102 TUIR e art. 19-bis 1 del DPR 633/1972). Infatti quando il legislatore fiscale, in caso di benefit, ha voluto superare la deducibilità parziale lo ha espressamente previsto. Non è così per i telefoni cellulari. In merito al calcolo del fringe benefit al dipendente, la risposta a questa domanda deve essere posta in relazione alle seguenti fattispecie: 1) il telefono cellulare è abilitato a chiamare solo utenti con i quali intercorrono unicamente rapporti di “utilità aziendale” (in pratica l’azienda stessa, i suoi clienti e i fornitori), con numeri appositamente predisposti e memorizzati; 2) il telefono cellulare è concesso in uso promiscuo al dipendente (abilitato a raggiungere qualunque utente), quindi sia per fini privati che aziendali; 3) il telefono cellulare è concesso in uso promiscuo al dipendente ma le telefonate private vengono ad esso riaddebitate dalla società. Per il punto 1) non si pongono particolari problemi, in quanto il telefono cellulare viene utilizzato per i soli fini aziendali e conseguentemente non sussistono i presupposti di corresponsione di un compenso in natura. Relativamente al punto 2), si deve procedere al calcolo del fringe benefit, per la cui quantificazione occorre far riferimento al “valore normale” (art. 51, comma 3, TUIR) o meglio ancora, quando sia possibile ricavarlo dal conto telefonico, al costo effettivo delle telefonate “private”. Venendo infine al punto 3) è sicuramente possibile che, in accordo con il dipendente, la quota relativa all’utilizzo privato venga riaddebitata allo stesso mediante fattura, da soggiacere ad IVA 20%. In questo caso non sussiste benefit in capo al dipendente anche se evidenziamo che il rimborso costituisce per l’azienda componente positivo di reddito. RIPRODUZIONE VIETATA INTEGRA ON LINE REDAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Pag | 1