09.03.2006 Regolamento del Prestito Obbligazionario Strutturato
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09.03.2006 Regolamento del Prestito Obbligazionario Strutturato
09.03.2006 Regolamento del Prestito Obbligazionario Strutturato “Dexia-Crediop S.p.A. Equity Tarn – 31.03.2016” Di nominali Massimi Euro 250.000.000 Codice ISIN IT0004026065 – Serie: 6° Emissione Periodo di collocamento Data di Godimento Prezzo di emissione e rimborso L’emissione “Dexia-Crediop S.p.A. Equity Tarn – 31.03.2016” è suddivisa in massimo n. 250.000 obbligazioni di nominali Euro 1.000 ciascuna per un valore complessivo di nominali massimi Euro 250.000.000. Le obbligazioni sono immesse in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n.213. Dal 10.03.2006 al 29.03.2006, salvo chiusura anticipata senza preavviso. Le prenotazioni saranno soddisfatte nei limiti del quantitativo di titoli disponibile presso ciascun intermediario collocatore. 31.03.2006 Le Obbligazioni sono emesse alla pari al prezzo unitario di Euro 1.000 per obbligazione di nominali Euro 1.000, e verranno rimborsate alla pari alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato, secondo le condizioni indicate nella Clausola di Estinzione Anticipata Scomposizione del prezzo Componente Valore in centesimi Zero Coupon 71,50% Componente derivativa 24% Commissioni 4,50% Durata Il prestito ha durata 10 anni e scade il giorno 31.03.2016 (la “Data di Scadenza”), salvo il caso di rimborso anticipato di cui al paragrafo “Clausola di Estinzione Anticipata”. Modalità di rimborso Le Obbligazioni saranno rimborsate in un’unica soluzione alla pari in data 31.03.2016, fatto salvo il caso di rimborso anticipato di cui al paragrafo “Clausola di Estinzione Anticipata”. Dalla Data di Godimento le obbligazioni frutteranno, sul valore nominale, interessi (gli “Interessi”), soggetti al regime fiscale di cui al punto “Regime fiscale”, e calcolati come di seguito indicato: Interessi • Il primo anno, sarà corrisposto un importo a titolo d’interessi pari a 3,00% lordo annuo per ogni taglio minimo (convenzione 30/360, Modified Following, unadjusted); Al 31.03.2007, la somma degli interessi annuali maturati dall’obbligazionista sarà pertanto pari a 3,00% del valore nominale del prestito. • Dal 31.03.2007 (escluso) e fino al 31.03.2010 (incluso) saranno corrisposti annualmente interessi variabili legati all’apprezzamento medio dell’Indice azionario Dow Jones Eurostoxx50 (l’”Indice di Riferimento” o l’”Indice” di seguito, pubblicato alla pagina Reuters: .STOXX50E), con un tetto massimo del 5% lordo annuo, calcolati al tasso lordo su base annua (convenzione 30/360 convenzione Modified Following, unadjusted) secondo la seguente formula: I 2,3 ,4 = Eur1000⋅ min(max(0;55% ⋅ Perfn );5%) • IT0004026065 Dal 31.03.2010 (escluso) e fino al 31.03.2015 (incluso), salvo quanto previsto dalla “Clausola di estinzione anticipata”, saranno corrisposti annualmente interessi variabili legati all’apprezzamento medio dell’Indice azionario Dow Jones Eurostoxx50 (l’”Indice di Riferimento” o l’”Indice” di seguito, pubblicato alla pagina Reuters: .STOXX50E), con un tetto massimo del 5% lordo annuo, calcolati al tasso lordo su base annua (convenzione 30/360 convenzione Modified Following, unadjusted) secondo la seguente formula: 2. dove: Perf n = Index Index n −1 − 1 n−2 Indexn = Prezzo di Riferimento dell’indice sottostante 2 gg. prima dello stacco della cedola dell’anno n, con n=1…9 (ciascuna la “Data di Rilevazione”). Index0 = Prezzo di Riferimento dell’indice sottostante calcolato alla Data di Godimento. Indice Borsa di Riferimento BBERG Code Sponsor DJ Eurostoxx50 Si intendono le borse sulle quali sono quotate le azioni che compongono l’Indice SX5E Eurostoxx L’Indice è pubblicato sui maggiori quotidiani finanziari (vedi “Milano Finanza” Principali Indici Azionari Internazionali-Indici Globali). Se una delle Date di Rilevazione cade in un giorno in cui il Prezzo di Riferimento dell’Indice non viene pubblicato, la rilevazione viene effettuata secondo la convenzione Modified Following, il primo giorno utile successivo alla data di rilevazione, se tale giorno appartiene allo stesso mese, in caso contrario la rilevazione viene effettuata il primo giorno utile precedente la data di rilevazione originaria. A partire dal 31.03.2011 (compreso) e ad ogni successiva data di pagamento delle cedole d’interesse (31.03.2011, 31.03.2012, 31.03.2013, 31.03.2014, 31.03.2015 sarà calcolata la somma degli interessi pagati fino a tale data (incluso il 3,00% accumulato nel primo anno); qualora tale somma dovesse essere superiore o uguale al 20%, il prestito obbligazionario verrà rimborsato anticipatamente dall’Emittente. Al 31.03.2016, data di naturale scadenza del prestito, o nel caso di Estinzione Anticipata del prestito, gli interessi corrisposti saranno pari alla differenza tra il 20% e la somma delle cedole pagate fino a quel momento, in conformità con la seguente formula: A titolo esemplificativo: Cedola Certa Data IT0004026065 Cedola eventuale 31.03.2007 3,00% 0% 31.03.2008 0% Min(Max (0; 55%*Perfn) 31.03.2009 0% Min(Max (0; 55%*Perfn) 31.03.2010 0% Min(Max (0; 55%*Perfn) 31.03.2011 0% Min(Max (0; 55%*Perfn) 31.03.2012 0% Min(Max (0; 55%*Perfn) 31.03.2013 0% Min(Max (0; 55%*Perfn) 31.03.2014 0% Min(Max (0; 55%*Perfn) 31.03.2015 0% Min(Max (0; 55%*Perfn) 31.03.2016 0% 20% - ∑ cedole pagate 2 3. Clausola d’Estinzione Estinzione Anticipata Anticipata o A partire dal 31.03.2011 (compreso) ed ad ogni successiva data di pagamento delle cedole di interesse sarà calcolata la somma degli interessi pagati fino a tale data (incluso il 3,00% accumulato nel primo anno) e, qualora tale somma dovesse essere superiore o uguale al 20%, il prestito obbligazionario verrà estinto anticipatamente dall’Emittente e l’obbligazionista riceverà il capitale investito e, come ultima cedola, la differenza tra il 20% e la somma delle cedole pagate fino a quel momento. Tasso annuo di rendimento effettivo al netto della ritenuta fiscale Il rendimento effettivo minimo annuo è pari all’1,661% al netto della ritenuta fiscale attualmente vigente. Eventi di Turbativa del Mercato Qualora, in occasione di una Data di Rilevazione, l’Agente di Calcolo abbia accertato che si sia verificato o persista in relazione all’Indice uno o più dei seguenti eventi (gli Eventi di Turbativa del Mercato): a) una sospensione o una limitazione degli scambi di titoli che costituiscano almeno il 20% dell’Indice in tale data; ovvero una sospensione o una limitazione degli scambi di contratti futures o di opzione legati all’Indice; b) una interruzione o una riduzione della possibilità di effettuare scambi o ottenere valori di mercato su titoli che costituiscano almeno il 20% dell’Indice in tale data; ovvero una interruzione o una riduzione della possibilità di effettuare scambi o ottenere valori di mercato su contratti futures o di opzione legati all’Indice; c) la chiusura anticipata dei mercati relativi ai titoli che costituiscano almeno il 20% dell’Indice in tale data rispetto alla chiusura ordinaria dei mercati, salvo che detta chiusura anticipata sia stata annunciata almeno un’ora prima o dell’orario di regolare chiusura degli scambi sui mercati, o se anteriore al termine fissato per l’acquisizione degli ordini da eseguirsi in quella data; l’Agente di Calcolo stesso rileverà il Prezzo di Riferimento dell’Indice nel primo giorno lavorativo immediatamente successivo alla cessazione dell’Evento di Turbativa . Qualora l’Evento di Turbativa dovesse protrarsi per otto giorni lavorativi successivi alla “Data di Rilevazione” come originariamente definita, tale ottavo giorno sarà comunque considerato la “Data di Rilevazione”, nonostante il sussistere dell’Evento di Turbativa. Qualora pertanto l’Evento di Turbativa persista in tale data, l’Agente di Calcolo determinerà comunque in buona fede e con riferimento all’ottavo giorno lavorativo successivo alla “Data di Rilevazione” come originariamente definita, il Prezzo di Riferimento nonostante l’Evento di Turbativa. In particolare l’Agente di Calcolo determinerà il Prezzo di Riferimento dell’Indice in base alla formula o al metodo di calcolo in uso prima dell’inizio degli Eventi di Turbativa utilizzando i prezzi di mercato (o, in caso di sospensione o di limitazione degli scambi, una stima quanto più possibile oggettiva dei prezzi di mercato che avrebbero prevalso in assenza di sospensioni o di limitazioni degli scambi) relativi a tale ottavo giorno per ogni titolo incluso a tale data nell’Indice. IT0004026065 3 4. Eventi straordinari relativi all’Indice Nell’ipotesi in cui, nel corso della vita del prestito obbligazionario, lo Sponsor cessi ovvero sospenda per un qualsiasi motivo di calcolare e pubblicare l’Indice, e questo venga ad essere calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dallo Sponsor, l’Agente di Calcolo farà riferimento, per tutto quanto previsto nel presente regolamento, all’Indice quale calcolato e pubblicato da tale diverso soggetto ed il termine “Sponsor” s’intenderà per ciò stesso riferito a partire dalla relativa data di sostituzione a tale diverso soggetto. Nell’ipotesi in cui, nel corso della vita del prestito obbligazionario, l’Indice venga ad essere sostituito da un diverso indice che tuttavia, a ragionevole giudizio dell’Agente di Calcolo, sia determinato utilizzando una formula similare, ovvero un metodo di calcolo similare, ovvero comunque criteri similari a quelli utilizzati con riferimento all’Indice, l’Agente di Calcolo farà riferimento, per tutto quanto previsto nel presente regolamento, a tale nuovo indice, ed il termine “Indice” s’intenderà per ciò stesso riferito a partire dalla relativa data di sostituzione a tale nuovo indice. Nell’ipotesi in cui, nel corso della vita del prestito obbligazionario, lo Sponsor venga ad effettuare una significativa modifica nella formula o nel metodo utilizzato per il calcolo dell’Indice o comunque modifichi significativamente l’Indice, l’Agente di Calcolo avrà facoltà di utilizzare, a propria ragionevole discrezione ed in conformità alla prevalente prassi di mercato, ai fini di tutto quanto previsto nel presente regolamento, in luogo dell’Indice così determinato o e pubblicato dallo Sponsor, un indice determinato e calcolato dall’Agente di Calcolo utilizzando la formula ovvero i metodi di calcolo dell’Indice quali vigenti prima della modifica, nonché la composizione dell’Indice quale vigente prima della modifica (ovviamente con esclusione di quelle azioni la cui negoziazione sia cessata). Ove l’Agente di Calcolo eserciti tale facoltà, ogni riferimento all’Indice s’intenderà per ciò stesso riferito a partire dalla relativa data di modifica all’Indice quale determinato e calcolato dall’Agente di Calcolo e l’Agente di Calcolo fornirà all’Emittente per le relative comunicazioni ogni informazione in merito. Per quanto possa occorrere, si specifica che ai fini di tutto quanto sopra non costituiranno significative modifiche dell’Indice quelle che siano previste in occasione di modifiche nella sua composizione o comunque siano previste in occasione di eventi considerati ordinari ovvero in caso di modifiche relative alla capitalizzazione delle azioni che compongono l’Indice o comunque in occasione di eventi similari. Legge, Foro Competente e Comunicazioni Il titolo è sottoposto alle norme della legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario, sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma, senza pregiudizio di quanto previsto dall’art. 1469 bis c.c.. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Tutte le comunicazioni agli obbligazionisti sono validamente effettuate, salvo diversa disposizione di legge, mediante avviso da pubblicarsi su un quotidiano a diffusione nazionale o sulla Gazzetta Ufficiale. Regime fiscale Ai sensi del Decreto Legislativo 1 aprile 1996 n° 239, e successive modifiche ed integrazioni agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni è applicabile, nei casi e modi di legge, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura correntemente del 12.5%. Alle plusvalenze o minusvalenze sulle obbligazioni si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n° 461, e successive modifiche ed integrazioni. Prescrizione I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli Interessi, dopo cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili. Clausole di subordinazione Non presenti Garanzie che assistono l’emissione Non presenti Clausole limitative della trasferibilità e/o della circolazione dei titoli Non presenti Mercati di negoziazione E’ prevista la negoziazione delle Obbligazioni sul Sistema di Scambi Organizzati “EuroTLX ® “. “EuroTLX” è gestito da TLX S.p.A., società attualmente controllata da UniCredit Banca Mobiliare S.p.A, banca appartenente al Gruppo Bancario UniCredit. Soggetti terzi incaricati Nessuno. al servizio all’emissione Agente di Calcolo IT0004026065 UBM – UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. 4