09.03.2006 Regolamento del Prestito Obbligazionario Strutturato

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09.03.2006 Regolamento del Prestito Obbligazionario Strutturato
09.03.2006
Regolamento del Prestito Obbligazionario Strutturato
“Dexia-Crediop S.p.A. Equity Tarn – 31.03.2016”
Di nominali Massimi Euro 250.000.000
Codice ISIN IT0004026065 – Serie: 6°
Emissione
Periodo di collocamento
Data di Godimento
Prezzo di emissione e rimborso
L’emissione “Dexia-Crediop S.p.A. Equity Tarn – 31.03.2016” è suddivisa in massimo n.
250.000 obbligazioni di nominali Euro 1.000 ciascuna per un valore complessivo di
nominali massimi Euro 250.000.000.
Le obbligazioni sono immesse in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ed
assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno
1998 n.213.
Dal 10.03.2006 al 29.03.2006, salvo chiusura anticipata senza preavviso. Le prenotazioni
saranno soddisfatte nei limiti del quantitativo di titoli disponibile presso ciascun
intermediario collocatore.
31.03.2006
Le Obbligazioni sono emesse alla pari al prezzo unitario di Euro 1.000 per obbligazione di
nominali Euro 1.000, e verranno rimborsate alla pari alla Data di Scadenza o alla Data di
Rimborso Anticipato, secondo le condizioni indicate nella Clausola di Estinzione
Anticipata
Scomposizione del prezzo
Componente
Valore in centesimi
Zero Coupon
71,50%
Componente derivativa
24%
Commissioni
4,50%
Durata
Il prestito ha durata 10 anni e scade il giorno 31.03.2016 (la “Data di Scadenza”), salvo il
caso di rimborso anticipato di cui al paragrafo “Clausola di Estinzione Anticipata”.
Modalità di rimborso
Le Obbligazioni saranno rimborsate in un’unica soluzione alla pari in data 31.03.2016,
fatto salvo il caso di rimborso anticipato di cui al paragrafo “Clausola di Estinzione
Anticipata”.
Dalla Data di Godimento le obbligazioni frutteranno, sul valore nominale, interessi (gli
“Interessi”), soggetti al regime fiscale di cui al punto “Regime fiscale”, e calcolati come di
seguito indicato:
Interessi
•
Il primo anno, sarà corrisposto un importo a titolo d’interessi pari a 3,00% lordo annuo
per ogni taglio minimo (convenzione 30/360, Modified Following, unadjusted);
Al 31.03.2007, la somma degli interessi annuali maturati dall’obbligazionista sarà
pertanto pari a 3,00% del valore nominale del prestito.
•
Dal 31.03.2007 (escluso) e fino al 31.03.2010 (incluso) saranno corrisposti
annualmente interessi variabili legati all’apprezzamento medio dell’Indice azionario
Dow Jones Eurostoxx50 (l’”Indice di Riferimento” o l’”Indice” di seguito, pubblicato
alla pagina Reuters: .STOXX50E), con un tetto massimo del 5% lordo annuo,
calcolati al tasso lordo su base annua (convenzione 30/360 convenzione Modified
Following, unadjusted) secondo la seguente formula:
I 2,3 ,4 = Eur1000⋅ min(max(0;55% ⋅ Perfn );5%)
•
IT0004026065
Dal 31.03.2010 (escluso) e fino al 31.03.2015 (incluso), salvo quanto previsto dalla
“Clausola di estinzione anticipata”, saranno corrisposti annualmente interessi variabili
legati all’apprezzamento medio dell’Indice azionario Dow Jones Eurostoxx50 (l’”Indice
di Riferimento” o l’”Indice” di seguito, pubblicato alla pagina Reuters: .STOXX50E),
con un tetto massimo del 5% lordo annuo, calcolati al tasso lordo su base annua
(convenzione 30/360 convenzione Modified Following, unadjusted) secondo la
seguente formula:
2.
dove:
Perf
n
=
Index
Index
n −1
− 1
n−2
Indexn = Prezzo di Riferimento dell’indice sottostante 2 gg. prima dello stacco della
cedola dell’anno n, con n=1…9 (ciascuna la “Data di Rilevazione”).
Index0
=
Prezzo di Riferimento dell’indice sottostante calcolato alla Data di Godimento.
Indice
Borsa di Riferimento
BBERG
Code
Sponsor
DJ Eurostoxx50
Si intendono le borse
sulle
quali
sono
quotate le azioni che
compongono l’Indice
SX5E
Eurostoxx
L’Indice è pubblicato sui maggiori quotidiani finanziari (vedi “Milano Finanza” Principali
Indici Azionari Internazionali-Indici Globali).
Se una delle Date di Rilevazione cade in un giorno in cui il Prezzo di Riferimento
dell’Indice non viene pubblicato, la rilevazione viene effettuata secondo la convenzione
Modified Following, il primo giorno utile successivo alla data di rilevazione, se tale giorno
appartiene allo stesso mese, in caso contrario la rilevazione viene effettuata il primo
giorno utile precedente la data di rilevazione originaria.
A partire dal 31.03.2011 (compreso) e ad ogni successiva data di pagamento delle cedole
d’interesse (31.03.2011, 31.03.2012, 31.03.2013, 31.03.2014, 31.03.2015 sarà calcolata
la somma degli interessi pagati fino a tale data (incluso il 3,00% accumulato nel primo
anno); qualora tale somma dovesse essere superiore o uguale al 20%, il prestito
obbligazionario verrà rimborsato anticipatamente dall’Emittente. Al 31.03.2016, data di
naturale scadenza del prestito, o nel caso di Estinzione Anticipata del prestito, gli
interessi corrisposti saranno pari alla differenza tra il 20% e la somma delle cedole pagate
fino a quel momento, in conformità con la seguente formula:
A titolo esemplificativo:
Cedola Certa
Data
IT0004026065
Cedola eventuale
31.03.2007
3,00%
0%
31.03.2008
0%
Min(Max (0; 55%*Perfn)
31.03.2009
0%
Min(Max (0; 55%*Perfn)
31.03.2010
0%
Min(Max (0; 55%*Perfn)
31.03.2011
0%
Min(Max (0; 55%*Perfn)
31.03.2012
0%
Min(Max (0; 55%*Perfn)
31.03.2013
0%
Min(Max (0; 55%*Perfn)
31.03.2014
0%
Min(Max (0; 55%*Perfn)
31.03.2015
0%
Min(Max (0; 55%*Perfn)
31.03.2016
0%
20% - ∑ cedole pagate
2
3.
Clausola
d’Estinzione
Estinzione Anticipata
Anticipata
o
A partire dal 31.03.2011 (compreso) ed ad ogni successiva data di pagamento delle
cedole di interesse sarà calcolata la somma degli interessi pagati fino a tale data (incluso
il 3,00% accumulato nel primo anno) e, qualora tale somma dovesse essere superiore o
uguale al 20%, il prestito obbligazionario verrà estinto anticipatamente dall’Emittente e
l’obbligazionista riceverà il capitale investito e, come ultima cedola, la differenza tra il
20% e la somma delle cedole pagate fino a quel momento.
Tasso annuo di rendimento effettivo al
netto della ritenuta fiscale
Il rendimento effettivo minimo annuo è pari all’1,661% al netto della ritenuta fiscale
attualmente vigente.
Eventi di Turbativa del Mercato
Qualora, in occasione di una Data di Rilevazione, l’Agente di Calcolo abbia accertato che si
sia verificato o persista in relazione all’Indice uno o più dei seguenti eventi (gli Eventi di
Turbativa del Mercato):
a) una sospensione o una limitazione degli scambi di titoli che costituiscano almeno il 20%
dell’Indice in tale data; ovvero una sospensione o una limitazione degli scambi di contratti
futures o di opzione legati all’Indice;
b) una interruzione o una riduzione della possibilità di effettuare scambi o ottenere valori di
mercato su titoli che costituiscano almeno il 20% dell’Indice in tale data; ovvero una
interruzione o una riduzione della possibilità di effettuare scambi o ottenere valori di
mercato su contratti futures o di opzione legati all’Indice;
c) la chiusura anticipata dei mercati relativi ai titoli che costituiscano almeno il 20%
dell’Indice in tale data rispetto alla chiusura ordinaria dei mercati, salvo che detta chiusura
anticipata sia stata annunciata almeno un’ora prima o dell’orario di regolare chiusura degli
scambi sui mercati, o se anteriore al termine fissato per l’acquisizione degli ordini da
eseguirsi in quella data;
l’Agente di Calcolo stesso rileverà il Prezzo di Riferimento dell’Indice nel primo giorno
lavorativo immediatamente successivo alla cessazione dell’Evento di Turbativa .
Qualora l’Evento di Turbativa dovesse protrarsi per otto giorni lavorativi successivi alla
“Data di Rilevazione” come originariamente definita, tale ottavo giorno sarà comunque
considerato la “Data di Rilevazione”, nonostante il sussistere dell’Evento di Turbativa.
Qualora pertanto l’Evento di Turbativa persista in tale data, l’Agente di Calcolo determinerà
comunque in buona fede e con riferimento all’ottavo giorno lavorativo successivo alla “Data
di Rilevazione” come originariamente definita, il Prezzo di Riferimento nonostante l’Evento
di Turbativa. In particolare l’Agente di Calcolo determinerà il Prezzo di Riferimento
dell’Indice in base alla formula o al metodo di calcolo in uso prima dell’inizio degli Eventi di
Turbativa utilizzando i prezzi di mercato (o, in caso di sospensione o di limitazione degli
scambi, una stima quanto più possibile oggettiva dei prezzi di mercato che avrebbero
prevalso in assenza di sospensioni o di limitazioni degli scambi) relativi a tale ottavo giorno
per ogni titolo incluso a tale data nell’Indice.
IT0004026065
3
4.
Eventi straordinari relativi all’Indice
Nell’ipotesi in cui, nel corso della vita del prestito obbligazionario, lo Sponsor cessi ovvero
sospenda per un qualsiasi motivo di calcolare e pubblicare l’Indice, e questo venga ad
essere calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dallo Sponsor, l’Agente di Calcolo
farà riferimento, per tutto quanto previsto nel presente regolamento, all’Indice quale
calcolato e pubblicato da tale diverso soggetto ed il termine “Sponsor” s’intenderà per ciò
stesso riferito a partire dalla relativa data di sostituzione a tale diverso soggetto.
Nell’ipotesi in cui, nel corso della vita del prestito obbligazionario, l’Indice venga ad
essere sostituito da un diverso indice che tuttavia, a ragionevole giudizio dell’Agente di
Calcolo, sia determinato utilizzando una formula similare, ovvero un metodo di calcolo
similare, ovvero comunque criteri similari a quelli utilizzati con riferimento all’Indice,
l’Agente di Calcolo farà riferimento, per tutto quanto previsto nel presente regolamento, a
tale nuovo indice, ed il termine “Indice” s’intenderà per ciò stesso riferito a partire dalla
relativa data di sostituzione a tale nuovo indice.
Nell’ipotesi in cui, nel corso della vita del prestito obbligazionario, lo Sponsor venga ad
effettuare una significativa modifica nella formula o nel metodo utilizzato per il calcolo
dell’Indice o comunque modifichi significativamente l’Indice, l’Agente di Calcolo avrà
facoltà di utilizzare, a propria ragionevole discrezione ed in conformità alla prevalente
prassi di mercato, ai fini di tutto quanto previsto nel presente regolamento, in luogo
dell’Indice così determinato o e pubblicato dallo Sponsor, un indice determinato e
calcolato dall’Agente di Calcolo utilizzando la formula ovvero i metodi di calcolo dell’Indice
quali vigenti prima della modifica, nonché la composizione dell’Indice quale vigente prima
della modifica (ovviamente con esclusione di quelle azioni la cui negoziazione sia
cessata).
Ove l’Agente di Calcolo eserciti tale facoltà, ogni riferimento all’Indice s’intenderà per ciò
stesso riferito a partire dalla relativa data di modifica all’Indice quale determinato e
calcolato dall’Agente di Calcolo e l’Agente di Calcolo fornirà all’Emittente per le relative
comunicazioni ogni informazione in merito. Per quanto possa occorrere, si specifica che
ai fini di tutto quanto sopra non costituiranno significative modifiche dell’Indice quelle che
siano previste in occasione di modifiche nella sua composizione o comunque siano
previste in occasione di eventi considerati ordinari ovvero in caso di modifiche relative alla
capitalizzazione delle azioni che compongono l’Indice o comunque in occasione di eventi
similari.
Legge, Foro Competente
e Comunicazioni
Il titolo è sottoposto alle norme della legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa
con il presente prestito obbligazionario, sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma,
senza pregiudizio di quanto previsto dall’art. 1469 bis c.c.. Il possesso delle obbligazioni
comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.
Tutte le comunicazioni agli obbligazionisti sono validamente effettuate, salvo diversa
disposizione di legge, mediante avviso da pubblicarsi su un quotidiano a diffusione
nazionale o sulla Gazzetta Ufficiale.
Regime fiscale
Ai sensi del Decreto Legislativo 1 aprile 1996 n° 239, e successive modifiche ed
integrazioni agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni è applicabile, nei casi e
modi di legge, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura correntemente
del 12.5%.
Alle plusvalenze o minusvalenze sulle obbligazioni si applicano le disposizioni di cui al
Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n° 461, e successive modifiche ed integrazioni.
Prescrizione
I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli Interessi, dopo cinque
anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni
dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.
Clausole di subordinazione
Non presenti
Garanzie che assistono l’emissione
Non presenti
Clausole limitative della trasferibilità e/o
della circolazione dei titoli
Non presenti
Mercati di negoziazione
E’ prevista la negoziazione delle Obbligazioni sul Sistema di Scambi Organizzati
“EuroTLX ® “.
“EuroTLX” è gestito da TLX S.p.A., società attualmente controllata da UniCredit Banca
Mobiliare S.p.A, banca appartenente al Gruppo Bancario UniCredit.
Soggetti terzi incaricati
Nessuno.
al servizio all’emissione
Agente di Calcolo
IT0004026065
UBM – UniCredit Banca Mobiliare S.p.A.
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