Bollettino di informazione sull`attualità giurisprudenziale straniera

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Bollettino di informazione sull`attualità giurisprudenziale straniera
BOLLETTINO DI INFORMAZIONE
SULL’ATTUALITÀ GIURISPRUDENZIALE STRANIERA
febbraio 2012
a cura di C. Bontemps di Sturco, C. Guerrero Picó, S. Pasetto, M. T. Rörig
con il coordinamento di Paolo Passaglia
FRANCIA
1. Decisione n. 2011-208 QPC del 13 gennaio 2012, Consorts B.
Dogane – Sequestro di merci – Assenza di un obbligo di comunicazione del provvedimento al
proprietario e divieto di rivendicazione da parte sua delle merci – Asserita violazione di
molteplici norme costituzionali – Questione prioritaria di costituzionalità – Violazione dei
diritti di proprietà e ad una tutela giurisdizionale effettiva – Illegittimità costituzionale –
Effetti della declaratoria posticipati al 1° gennaio 2013.
2. Decisione n. 2011-212 QPC del 20 gennaio 2012, Sig.ra Khadija A.
Procedure concorsuali – Patrimonio dell’impresa – Inserimento dei beni acquisiti dal
coniuge con la partecipazione del titolare dell’impresa – Asserita violazione del diritto di
proprietà – Questione prioritaria di costituzionalità – Mancata specificazione dei limiti
entro cui l’inserimento di beni del coniuge è previsto – Illegittimità costituzionale.
3. Decisione n. 2011-211 QPC del 27 gennaio 2012, Sig. Eric M.
Notai – Sanzioni disciplinari – Divieto di assumere la qualifica di pubblico ufficiale o
destituzione da tale qualifica – Sanzioni complementari ed accessorie – Carattere
automatico di tali sanzioni – Asserita violazione dei principi di necessità e di personalità
delle pene – Questione prioritaria di costituzionalità – Sanzione della cancellazione dalle
liste elettorali – Carattere autonomamente afflittivo – Applicabilità dei principi di necessità
e di personalità – Illegittimità costituzionale.
GERMANIA
1. Ordinanza del 28 novembre 2011 (1 BvR 917/09)
Libertà di opinione – Manifestazioni di opinioni di estrema destra – Condanna per il reato di
vilipendio – Asserita violazione del diritto costituzionalmente tutelato – Ricorso diretto
individuale – Constatata mancanza, nella specie, di un pericolo per beni giuridici –
Accoglimento.
2. Ordinanza dell’8 dicembre 2011 (1 BvR 1932/08)
Telecomunicazioni – Agenzia federale della rete di telecomunicazione – Controllo della
posizione sul mercato dei providers di rete di telefonia mobile – Imposizione dell’obbligo, a
carico di un provider, di consentire l’accesso alla rete da parte di altri providers – Controllo
giurisdizionale del provvedimento – Limitazioni – Asserita violazione del diritto alla tutela
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giurisdizionale effettiva e della libertà di professione – Ricorso diretto individuale –
Irricevibilità.
3. Ordinanza del 21 dicembre 2011 (1 BvR 2007/10)
Minori – Divieto di usare i solarium pubblici – Asserita violazione della libertà personale,
della potestà genitoriale e della libertà di professione – Ricorsi diretti individuali –
Irricevibilità.
4. Sentenza del 18 gennaio 2012 (2 BvR 133/10)
Misure di sicurezza – Esecuzione – Affidamento a soggetti privati – Asserita violazione della
riserva di esercizio da parte di poteri pubblici di funzioni connesse alla titolarità della
sovranità – Ricorsi diretti individuali – Possibilità, a certe condizioni, di derogare al
principio – Sussistenza, nella specie, delle condizioni richieste – Rigetto.
SPAGNA
1. Ordinanza (ATC) 7/2012, del 13 gennaio
Stato di allarme – Decreto governativo – Proroga con atto parlamentare – Asserita
violazione di diritti fondamentali – Ricorso di amparo – Valore di legge dell’atto
parlamentare di proroga – Insindacabilità in sede di amparo – Inammissibilità – Opinione
dissenziente.
2. Ordinanza (ATC) 9/2012, del 13 gennaio
Revisione costituzionale – Introduzione del principio del pareggio di bilancio – Procedura di
approvazione della riforma – Asserita violazione del diritto di partecipazione politica in
condizioni di uguaglianza – Ricorso di amparo – Inammissibilità – Opinioni concorrenti.
3. STC 6/2012, del 18 gennaio
Tutela del patrimonio storico – Beni provenienti dall’Aragona – Acquisto e conservazione da
parte della Catalogna – Esercizio del diritto di retratto da parte dell’Aragona – Asserita
violazione del principio di territorialità che si impone alle Comunità autonome – Conflitto
positivo di competenze – Accoglimento – Opinioni dissenzienti.
4. Sentenza del 30 gennaio 2012
Attività giornalistica – Utilizzo di telecamera nascosta – Condanna per violazione dei diritti
all’intimità ed alla tutela dell’immagine – Asserita violazione del diritto di cronaca –
Ricorso di amparo – Conflitto tra diritti che vede prevalere quelli all’intimità ed alla tutela
dell’immagine – Rigetto.
5. Notizia sul plenum del Tribunale costituzionale celebrato a Valencia
STATI UNITI
1. 565 U.S. ___, dell’11 gennaio 2012; No. 10-553, Hosanna-Tabor Evangelical
Lutheran Church and School v. Equal Employment Opportunity Commission et al.
Congregazioni e scuole religiose – Insegnante con funzioni (anche) di ministro di culto –
Licenziamento – Asserita discriminazione sul lavoro – Ricorso giurisdizionale avverso il
licenziamento – I Emendamento – Religion Clauses e ministerial exception – Sindacato
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giurisdizionale sul provvedimento di licenziamento e sulla richiesta di risarcimento danni –
Esclusione.
2. 565 U.S. ___, del 18 gennaio 2012; No. 10-545, Golan et al. v. Holder, Attorney
General, et al.
Proprietà intellettuale – Attuazione della Convenzione di Berna – Protezione di opere
straniere in precedenza non protette – Limitazione dei diritti di coloro che già facevano uso
di queste opere – Asserita violazione del I Emendamento (Copyright Clause) – Esclusione.
3. 565 U.S. ___, del 23 gennaio 2012; No. 10-1259, United States v. Jones
Procedimento penale – Indagini – Apposizione di un dispositivo di localizzazione GPS
sull’automobile di un sospettato – Mancato rispetto delle condizioni poste dal mandato di
perquisizione – Asserita non riconducibilità dell’apposizione del dispositivo alla nozione di
“perquisizione” – IV Emendamento – Nozione di perquisizione da collegare (anche) al
diritto di proprietà – Configurabilità dell’intrusione all’interno dell’automobile alla stregua
di una perquisizione – Inutilizzabilità, nella specie, dei dati acquisiti.
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FRANCIA
a cura di Charlotte Bontemps di Sturco
1. Decisione n. 2011-208 QPC del 13 gennaio 2012, Consorts B.
Dogane – Sequestro di merci – Assenza di un obbligo di comunicazione del
provvedimento al proprietario e divieto di rivendicazione da parte sua delle
merci – Asserita violazione di molteplici norme costituzionali – Questione
prioritaria di costituzionalità – Violazione dei diritti di proprietà e ad una
tutela giurisdizionale effettiva – Illegittimità costituzionale – Effetti della
declaratoria posticipati al 1° gennaio 2013.
Il Conseil constitutionnel è stato adito dal Consiglio di Stato, in applicazione dell’articolo 61-1
della Costituzione, in merito alla costituzionalità degli articoli 374 e 376 del codice delle dogane.
L’articolo 374 permette all’amministrazione doganale di sequestrare merci senza essere tenuta ad
informarne il proprietario, anche qualora il vettore ne comunichi l’identità.
L’articolo 376 vieta, invece, al proprietario della merce sequestrata di rivendicarla.
Il Conseil è intervenuto su una questione che ha dato luogo ad un lungo contenzioso: dopo aver
adito, senza successo, la giurisdizione civile – Cass. Civ. I, 2 ottobre 2001, I, n. 243, p. 153 –, un
privato si è rivolto alla giurisdizione amministrativa per chiedere i danni allo Stato; dopo la vittoria
in primo grado, in appello è stata sollevata la questione prioritaria di costituzionalità. La questione
era motivata dalla asserita violazione del diritto di proprietà, del diritto di difesa, del diritto ad un
ricorso giurisdizionale effettivo, del principio di eguaglianza e del principio di necessarietà delle
pene fondato sull’articolo 9 della Dichiarazione dell’uomo e del cittadino. Tali doglianze si
collegavano alla giurisprudenza della Corte EDU (peraltro non menzionata nei visas della
decisione), che ha sanzionato la Francia proprio per il contenuto degli articoli impugnati (Corte
EDU, 23 luglio 2009, caso Bowler International Unit c/ Francia, n. 1946/06)1. Il ricorrente aveva
anche presentato una richiesta di ricusazione di un giudice del Conseil, in applicazione dell’articolo
4 del regolamento interno sulla procedura seguita davanti al Conseil constitutionnel in sede di
questioni prioritarie di costituzionalità. Il giudice Charasse ha però informato il Presidente del
Conseil della sua intenzione di astenersi, quindi il Conseil non si è pronunciato sul punto.
Nel merito, sono state accolte le questioni relative ad entrambi gli articoli impugnati.
Per quanto riguarda l’articolo 374, il Conseil ha ripreso la posizione tradizionale secondo la
quale il diritto di essere informati di una procedura giurisdizionale concernente propri diritti è una
componente del diritto alla tutela giurisdizionale. L’articolo 374 consentiva (ma non imponeva) di
informare il proprietario della merce sequestrata, per questo si è ritenuto che, “privando [...] il
proprietario della facoltà di esercitare un ricorso effettivo contro un provvedimento che lede i suoi
diritti, le disposizioni disconoscono l’articolo 16 della Dichiarazione del 1789”.
Per quanto riguarda invece l’articolo 376, il Conseil ha dichiarato la sua illegittimità
costituzionale sulla base della violazione del diritto di proprietà, in tal modo coronando
1
Per maggiori dettagli al riguardo, v. CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décision n. 2011-208 QPC du 13 janvier
2012, Consorts B. (Confiscation de marchandises saisies), in Commentaire aux Cahiers, p. 6-8.
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un’evoluzione giurisprudenziale già in atto2.
La dottrina tradizionale del Conseil constitutionnel sulla protezione costituzionale del diritto di
proprietà ha distinto tra la protezione fondata sull’articolo 17 della Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino (che vieta la privazione della proprietà, “salvo quando la necessità
pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previo un giusto e preventivo
indennizzo”) e la protezione assicurata sulla base dell’articolo 2 della medesima Dichiarazione (in
virtù della quale il Conseil svolge un controllo di proporzionalità, valutando se l’incidenza sulle
condizioni di esercizio del diritto di proprietà sia giustificata da un motivo di interesse generale e se
sia proporzionata all’obiettivo perseguito). Il Conseil ha applicato questa distinzione utilizzando
come criterio discretivo la natura del provvedimento contestato: le “privazioni” della proprietà sono
state esaminate utilizzando come parametro l’articolo 17, mentre l’incidenza sulle condizioni di
esercizio del diritto di proprietà è stata vagliata in relazione all’articolo 2. Di recente, il Conseil ha
però lasciato intendere che l’articolo 17 della Dichiarazione non deve applicarsi a qualunque
privazione della proprietà3.
Nella decisione qui in rassegna, il Conseil ha consolidato questa evoluzione, innovando rispetto
al considérant di principio in materia, onde integrare le privazioni di proprietà che non rientrano
nell’articolo 17 nell’ambito dell’articolo 2. All’uopo, si è affermato che, “in assenza di una
privazione del diritto di proprietà ai sensi [dell’articolo 17], risulta tuttavia dall’articolo 2 della
Dichiarazione del 1789 che le lesioni arrecate a questo diritto debbono essere giustificate da un
motivo di interesse generale e proporzionate all’obiettivo perseguito” (Considérant 4).
Applicando il principio alla fattispecie, pur riconoscendo che l’articolo 376 perseguiva un
interesse generale (quello di lottare contro i reati doganali, mediante la responsabilizzazione dei
proprietari delle merci nella scelta dei vettori e la garanzia di fondi a beneficio del fisco), ha rilevato
che il divieto generale per il proprietario di rivendicare la propria merce costituiva una lesione del
diritto di proprietà sproporzionata rispetto al fine perseguito.
In virtù degli articoli 61-1 e 62 della Costituzione, gli effetti della declaratoria di
incostituzionalità sono stati dilazionati al 1° gennaio 2013.
2. Decisione n. 2011-212 QPC del 20 gennaio 2012, Sig.ra Khadija A.
Procedure concorsuali – Patrimonio dell’impresa – Inserimento dei beni
acquisiti dal coniuge con la partecipazione del titolare dell’impresa –
Asserita violazione del diritto di proprietà – Questione prioritaria di
costituzionalità – Mancata specificazione dei limiti entro cui l’inserimento
di beni del coniuge è previsto – Illegittimità costituzionale.
La Corte di cassazione ha sollevato una questione prioritaria di costituzionalità (Cass., Com. 2
novembre 2011, n. 1123) avente ad oggetto l’articolo 624-6 del codice di commercio.
2
Cfr. CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Decisione n. 2011-151 QPC del 13 luglio 2011, Sig. Jean-Jacques C., già
oggetto di segnalazione, a suo tempo, in questo Bollettino.
3
Cfr. CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Decisione n. 2011-151 QPC del 13 luglio 2011, cit., nonché Decisione n.
2011-177 QPC del 7 ottobre 2011, Sig. Eric A.
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L’articolo, che si applica in ambito fallimentare, permetteva di reintegrare nel patrimonio
dell’impresa del debitore i beni acquisiti dal coniuge (non coinvolto nella procedura concorsuale)
con la partecipazione finanziaria del debitore.
Emergeva, a questo proposito, una differenza di concezione della proprietà tra diritto civile (il
proprietario è colui che risulta tale sull’atto di acquisto) e diritto commerciale (il proprietario è colui
che ha provveduto finanziariamente all’acquisto).
La ricorrente, coniuge del debitore, invocava la violazione del diritto di proprietà e del principio
di eguaglianza (in quanto si applicava solo ai beni del coniuge e non, ad esempio, a quelli dei figli
del debitore). Il Conseil constitutionnel ha seguito la sua giurisprudenza pregressa relativa al diritto
di proprietà, come risultante dalla decisione n. 2011-208 QPC (oggetto di segnalazione in questo
stesso numero del Bollettino), aggiungendo che spetta al legislatore, in applicazione dell’articolo 34
della Costituzione, determinare i principi fondamentali del regime della proprietà, dei diritti reali e
delle obbligazioni civili e commerciali, e definire la disciplina relativa all’acquisto ed alla
conservazione della proprietà.
Sulla scorta di queste premesse, il Conseil ha ritenuto che la disposizione, in queste circostanze
particolari, aveva “come effetto quello di individuare il vero proprietario del bene, non in colui che
le norme di diritto civile individuano come tale, bensì in colui che ha fornito dei valori che hanno
permesso l’acquisto”; di conseguenza, la disposizione “non implica una privazione della proprietà
ai sensi dell’articolo 17 della Dichiarazione del 1789” (Considérant 5).
Si è poi considerato che la disposizione perseguiva un fine di interesse generale, consentendo, a
seconda dei casi, la continuazione delle imprese o il soddisfacimento dell’interesse del creditore.
Ciò posto, rilevando che la disposizione permetteva di integrare all’attivo tutti i beni acquistati
durante il matrimonio con valori rientranti formalmente nel patrimonio del coniuge, quali che
fossero la causa di questo apporto, il momento dell’acquisto dei valori e la loro origine, nonché
l’attività dal coniuge svolta (senza prendere in considerazione l’entità della partecipazione di questi
al finanziamento del bene), il Conseil ha tuttavia sottolineato come si producesse una violazione del
diritto di proprietà che appariva sproporzionata riguardo al fine perseguito, donde l’illegittimità
costituzionale delle disposizioni contestate.
3. Decisione n. 2011-211 QPC del 27 gennaio 2012, Sig. Eric M.
Notai – Sanzioni disciplinari – Divieto di assumere la qualifica di pubblico
ufficiale o destituzione da tale qualifica – Sanzioni complementari ed
accessorie – Carattere automatico di tali sanzioni – Asserita violazione dei
principi di necessità e di personalità delle pene – Questione prioritaria di
costituzionalità – Sanzione della cancellazione dalle liste elettorali –
Carattere autonomamente afflittivo – Applicabilità dei principi di necessità
e di personalità – Illegittimità costituzionale.
Il Conseil constitutionnel è stato adito dalla Corte di cassazione (Cass. Civ. I, sentenza n. 1112
del 27 ottobre 2011) di una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto l’articolo 4
dell’ordinanza n. 45-1418 del 28 giugno 1945, relativa alla responsabilità disciplinare dei notai e di
alcuni ufficiali ministeriali.
Questa ordinanza prevede, agli articoli 2 e 3, che possano essere pronunciate (da una camera
disciplinare o da un tribunale) sanzioni disciplinari anche per fatti extra-professionali; le sanzioni
possono implicare il divieto di assumere e/o la destituzione dalla qualità di pubblico ufficiale.
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L’articolo 4 prevede, inoltre, che possano essere pronunciate alcune sanzioni complementari
(l’ineleggibilità temporanea, per un massimo di dieci anni, negli organismi rappresentativi: comma
1) ed accessorie (l’ineleggibilità perpetua negli organismi rappresentativi e, in caso di destituzione,
la cancellazione dalle liste elettorali: commi 2 e 3).
Il ricorrente riteneva che i comma 2 e 3 dell’articolo 4 violassero il principio di necessità e di
personalità delle pene di cui all’articolo 8 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino
del 1789.
Il Conseil constitutionnel ha rigettato la questione relativamente al comma 2 mentre l’ha accolta
con riguardo al comma 3.
Si è dapprima precisato che il principio costituzionale si applica alle pene e alle sanzioni che
abbiano carattere afflittivo.
Proprio a questo riguardo, il Conseil ha considerato che l’ineleggibilità definitiva negli organismi
rappresentativi, pur essendo dichiarata in modo automatico, “non ha come fine quello di assicurare
una repressione supplementare dei professionisti che sono già stati oggetto di sanzioni disciplinari”,
giacché mira, da un lato, “a trarre le conseguenze della perdita del titolo di ufficiale pubblico o di
ufficiale ministeriale” e, dall’altro, “a garantire l’integrità e la moralità dei professionisti che
siedono negli organi rappresentativi della professione, escludendo quelli che sono stati oggetto delle
condanne disciplinari più severe”. Queste considerazioni hanno condotto ad affermare che
l’ineleggibilità prevista dal comma 2 non costituisce una sanzione avente carattere afflittivo, donde
il rigetto della questione di costituzionalità (Considérant 4).
Di contro, per quanto concerne la cancellazione dalle liste elettorali previsto dal comma 3, si è
rilevato che la finalità perseguita dal legislatore non fosse quella di garantire l’integrità e la moralità
indispensabile all’esercizio della funzione di ufficiale pubblico: l’ineleggibilità, dunque, andava ad
assumere un carattere afflittivo autonomo (Considérant 5). L’articolo 8 della Dichiarazione del
1789 impone che una privazione di diritti civili sia adottata su decisione di un giudice, con
valutazioni relative alle circostanze del caso di specie. La disposizione contestata, invece, non
prevedeva l’intervento del giudice, né poteva essere modulata (tanto che si rivelava addirittura più
severa delle sanzioni comminate in sede penale, limitate entro i dieci anni e modulabili da parte del
giudice). Da questa constatazione si è dedotta l’illegittimità costituzionale della disposizione.
Il Conseil constitutionnel ha precisato gli effetti della sua declaratoria, rendendola efficace nei
confronti del ricorrente e permettendo a chi sia stato colpito da una tale sanzione di chiedere, sulla
base della sua decisione, di essere nuovamente iscritto sulle liste elettorali per godere dei diritti
civili (Considérant 8).
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GERMANIA
a cura di Maria Theresia Rörig
1. Ordinanza del 28 novembre 2011 (1 BvR 917/09)
Libertà di opinione – Manifestazioni di opinioni di estrema destra –
Condanna per il reato di vilipendio – Asserita violazione del diritto
costituzionalmente tutelato – Ricorso diretto individuale – Constatata
mancanza, nella specie, di un pericolo per beni giuridici – Accoglimento.
Il Tribunale costituzionale federale ha accolto un ricorso diretto contro una condanna per il reato
di favoreggiamento del vilipendio dello Stato federale, che è stata ritenuta incompatibile con la
libertà di opinione. Oggetto del procedimento penale era il testo di un volantino con cui si
diffondevano opinioni riconducibili all’estrema destra e per la cui diffusione la ricorrente era stata
ritenuta responsabile in quanto presidente del consiglio di un’associazione distrettuale del partito di
estrema destra NPD. Il volantino, con il titolo Georg Elser – eroe o assassino?, era stato distribuito
da persone rimaste ignote dopo la première dello spettacolo Georg Elser – da solo contro Hitler. Il
testo parla dell’attentato del “comunista” Georg Elser contro Hitler e del fatto che varie persone
innocenti siano rimaste uccise in tale occasione. Il testo del volantino mirava a criticare il sistema
della Repubblica federale tedesca, che sollecita gli alunni a glorificare alla stregua di eroi persone
come Elser, mentre – secondo gli autori del testo incriminato – gli assassini di persone innocenti
non dovrebbero in alcun modo essere presi ad esempio.
Il Tribunale costituzionale, accogliendo il ricorso, ha cassato la condanna del giudice penale; la
pretura dovrà pertanto emettere una nuova decisione sulla questione.
Il testo del volantino, che conteneva soprattutto manifestazioni di opinioni, è, a giudizio del
Tribunale, tutelato dalla libertà di opinione, che trova i suoi limiti, tra l’altro, nelle leggi generali. La
sentenza di condanna, sancendo l’applicabilità, in riferimento alla distribuzione del volantino, della
normativa penale che punisce il vilipendio dello Stato federale, non ha considerato in maniera
adeguata – secondo il Bundesverfassungsgericht – la portata del principio della libertà di opinione.
La libera espressione di un’opinione non può essere impedita di per sé, ma solo nel caso in cui, in
relazione alle modalità di diffusione, possa sorgere in concreto, e secondo una valutazione di
carattere probabilistico, un pregiudizio per beni giuridici. Nel caso in questione, il superamento di
tale confine si sarebbe potuto affermare solo qualora si fosse riscontrato un pregiudizio effettivo nei
confronti dello Stato, da intendersi come un pericolo, anche indiretto, per l’esistenza della
Repubblica federale, per la funzionalità dei suoi componenti e delle istituzioni statali nonché per la
sua pace. Ciò non si poteva però, ad avviso del Tribunale di Karlsruhe, affermare con riferimento ai
volantini in questione, dotati di una natura meramente polemica.
2. Ordinanza dell’8 dicembre 2011 (1 BvR 1932/08)
Telecomunicazioni – Agenzia federale della rete di telecomunicazione –
Controllo della posizione sul mercato dei providers di rete di telefonia
mobile – Imposizione dell’obbligo, a carico di un provider, di consentire
l’accesso alla rete da parte di altri providers – Controllo giurisdizionale del
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provvedimento – Limitazioni – Asserita violazione del diritto alla tutela
giurisdizionale effettiva e della libertà di professione – Ricorso diretto
individuale – Irricevibilità.
Il Tribunale costituzionale federale ha ritenuto irricevibile un ricorso diretto avente ad oggetto la
regolamentazione del mercato delle telecomunicazioni da parte dell’Agenzia federale della rete per
l’elettricità, il gas, la telecomunicazione, la posta e le ferrovie. Ai sensi della legge federale sulla
telecomunicazione, tale Agenzia è, tra l’altro, responsabile per la regolamentazione della
concorrenza. In tale veste, ha i poteri di stabilire quali siano i mercati di telecomunicazione da
assoggettare ad una regolamentazione e di effettuare un’analisi ed un controllo del mercato stesso,
segnatamente per ciò che attiene alla sussistenza di una effettiva concorrenza tra gli operatori ed alla
presenza di eventuali posizioni dominanti. Alla fine del 2005, l’Agenzia aveva accertato che alcuni
providers di rete di telefonia mobile – tra cui la ricorrente – avevano una posizione particolarmente
forte nel mercato di interesse. Pertanto, nel 2006, l’Agenzia aveva emesso, ai sensi della legge sulla
telecomunicazione, un provvedimento, di rilevante portata economica, che imponeva, tra l’altro,
alla ricorrente l’adempimento di alcuni obblighi diretti a permettere l’accesso di altri providers alla
sua rete, con tariffe che sarebbero state oggetto di un previo controllo ed assenso da parte
dell’Agenzia stessa.
La ricorrente aveva presentato, senza successo, un ricorso contro il provvedimento de quo presso
la Corte federale amministrativa. Quest’ultima aveva peraltro ritenuto che il provvedimento
dell’Agenzia potesse essere controllato solo in maniera limitata, giacché all’Agenzia spetta un
margine di valutazione circa la definizione e l’analisi del mercato: l’Agenzia non avrebbe dunque
esorbitato dai limiti posti all’esercizio discrezionale del proprio potere.
La ricorrente – ritenendo di essere stata lesa nel suo diritto costituzionale ad una tutela
giurisdizionale effettiva e, inoltre, nella sua libertà di professione – ha interposto ricorso diretto
presso il Bundesverfassungsgericht. Il Tribunale ha ritenuto che il ricorso fosse da ritenersi
irricevibile, che non sussistessero i presupposti per poterlo accogliere e che, in ogni caso, la
ricorrente non fosse stata lesa nei suoi diritti fondamentali.
In particolare, ad avviso dei giudici costituzionali, la ricorrente non era lesa nel proprio diritto ad
una tutela giurisdizionale effettiva (art. 19, comma 4, LF). L’obbligo per i magistrati di controllare,
in punto di fatto e di diritto, i provvedimenti amministrativi impugnati non esclude che il legislatore
possa assegnare all’amministrazione dei margini di azione, di determinazioni discrezionali e di
valutazione che limitino l’ambito di controllo degli atti dell’esecutivo da parte del potere
giudiziario. La tutela giurisdizionale effettiva viene violata solo se un magistrato assume
erroneamente un “diritto all’ultima parola” in capo ad un’autorità amministrativa che non trova
alcuna base legale oppure se questi, alla luce del medesimo presupposto, omette in radice l’esame di
legittimità della decisione amministrativa.
Ad ogni modo, la previsione di un esonero dal controllo giudiziario necessita di una valida
giustificazione per il superamento del principio dell’effettiva tutela giurisdizionale.
Alla luce di ciò, la valutazione della Corte federale amministrativa, che ha riconosciuto in capo
all’Agenzia un margine di valutazione in relazione alla definizione ed all’analisi del mercato, non è
criticabile dal punto di vista costituzionale. In considerazione di una visione sistematica della legge
sulla telecomunicazione, della ratio sottesa alle norme rilevanti ed anche del contesto, cui non è
estraneo il diritto dell’Ue, l’attribuzione di un ampio margine di valutazione in capo all’Agenzia in
questa materia risulta sostenibile. Inoltre, la limitazione (che non è comunque una esclusione) del
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controllo giudiziario risulta anche giustificata in quanto i criteri per la regolamentazione del
mercato dipendono essenzialmente da valutazioni economiche.
Per altro verso, né le decisioni impugnate né la normativa sottostante hanno leso la ricorrente
nella sua libertà di professione di cui all’art. 12, comma 1, LF, poiché l’ingerenza in tale ambito era
giustificata. La regolamentazione del mercato delle telecomunicazioni, ai sensi della relativa legge,
persegue, con l’obiettivo di tutelare gli interessi dei consumatori e di garantire la leale concorrenza,
finalità di assoluto rilievo per il bene comune. Il provvedimento con cui si sono imposti obblighi
circa l’accesso di terzi alla rete della ricorrente non è stato ritenuto sproporzionato rispetto alla
libertà di professione della stessa. Le conseguenze finanziarie del provvedimento, in particolare
derivanti dalla necessità di un assenso sulle tariffe previste per l’accesso, non sono state considerate
inadeguate. La ricorrente non è stata costretta ad un sacrificio finanziario eccezionale a favore della
comunità, semplicemente le è stata resa impossibile una gestione potenzialmente lucrativa dei
prezzi a danno dei clienti di altri providers di rete di telefonia mobile1.
3. Ordinanza del 21 dicembre 2011 (1 BvR 2007/10)
Minori – Divieto di usare i solarium pubblici – Asserita violazione della
libertà personale, della potestà genitoriale e della libertà di professione –
Ricorsi diretti individuali – Irricevibilità.
Il Tribunale costituzionale federale ha respinto alcuni ricorsi diretti contro il divieto per minori di
frequentare o utilizzare i solarium e altri locali aperti al pubblico ove vengano impiegate le c.d.
lampade abbronzanti. Tale divieto è stato introdotto nel 2009 nella legge per la tutela delle persone
contro le radiazioni non-ionizzanti.
Una dei ricorrenti, nata nel 1994, che frequentava saltuariamente i solarium pubblici, riteneva
che tale divieto ledesse la sua libertà personale. I suoi genitori sostenevano altresì la violazione
della loro potestà genitoriale, poiché il divieto, a loro avviso sproporzionato, impediva loro di
acconsentire all’uso dei solarium da parte della figlia. Infine, un gestore di solarium, a sua volta
ricorrente, lamentava la lesione del proprio diritto alla libertà di professione.
Il Tribunale costituzionale ha ritenuto che i ricorsi fossero da ritenersi irricevibili per mancanza
dei presupposti per un accoglimento.
L’incidenza sulla libertà personale è giustificata alla luce dell’obiettivo legittimo della legge di
tutelare i minori contro radiazioni UV che, secondo una valutazione del legislatore non criticabile
dal punto di vista costituzionale, possono causare, soprattutto nell’età adolescente, danni alla pelle
con gravi conseguenze per la salute. In relazione a tale importante obiettivo, nell’interesse della
comunità, il divieto è proporzionato e necessario. La limitazione della libertà personale – che non è
comunque irrilevante, giacché incide sulla gestione della propria apparenza e del tempo libero – non
appare eccessiva. A tutela della gioventù e del suo regolare sviluppo – che è un interesse di rango
costituzionale atto a giustificare l’ingerenza nei diritti fondamentali – il legislatore può prevedere
anche misure che incidono più profondamente sulla libertà personale (la quale comprende
solitamente pure la libera scelta di esporsi a certi rischi per la propria salute). Inoltre, in base al fatto
che le campagne informative non hanno avuto un grande riscontro, il legislatore poteva assumere
1
Si segnala che il Tribunale costituzionale, con ordinanze del 21 dicembre 2011, facendo riferimento alla
motivazione dell’ordinanza di cui nel testo, ha dichiarato irricevibili i ricorsi diretti di altri tre providers di telefonia
mobile (1 BvR 1933/08, 1 BvR 1934/08 e 1 BvR 1935/08).
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che i minori non avessero ancora la necessaria maturità e capacità di comprensione per rinunciare
liberamente all’uso dei solarium.
Anche l’ingerenza nella potestà genitoriale di cui all’art. 6, comma 2, LF è stata considerata
giustificata. Poiché i genitori possono, se ritengono, consentire ai propri figli l’uso di solarium
nell’ambito privato, l’ingerenza è molto limitata; il legislatore poteva in effetti optare anche per un
divieto assoluto, senza distinguere tra minori in relazione alla sussistenza o meno del consenso
genitoriale alla sottoposizione a raggi UV.
Infine, per i suddetti motivi legati alla tutela della gioventù, neppure l’ingerenza nella libertà di
professione dei gestori di solarium è stata ritenuta sproporzionata.
4. Sentenza del 18 gennaio 2012 (2 BvR 133/10)
Misure di sicurezza – Esecuzione – Affidamento a soggetti privati – Asserita
violazione della riserva di esercizio da parte di poteri pubblici di funzioni
connesse alla titolarità della sovranità – Ricorsi diretti individuali –
Possibilità, a certe condizioni, di derogare al principio – Sussistenza, nella
specie, delle condizioni richieste – Rigetto.
Il Tribunale costituzionale federale ha ritenuto che la normativa del Land Hessen che autorizza la
“privatizzazione” di alcune misure di sicurezza alternative alla detenzione per i malati di mente sia
conforme alla Legge fondamentale. Il Tribunale ha, infatti, respinto un ricorso diretto di un paziente
contro un provvedimento che ordinava provvisoriamente, in un caso di periculum in mora,
l’esecuzione di una misura di sicurezza coercitiva da parte del personale di una clinica privata.
Secondo il Bundesverfassungsgericht, la norma scrutinata non viola il principio costituzionale di
cui all’art. 33, comma 4, LF, secondo cui “l’esercizio delle competenze che sono emanazione diretta
della sovranità deve essere di regola affidato, come compito permanente, agli appartenenti al
pubblico impiego, che si trovano in un rapporto di servizio e di fedeltà di diritto pubblico”. Il
potere, sancito dalla normativa del Land, di emettere provvedimenti provvisori a titolo di misure di
sicurezza ovvero di trasferire determinati compiti statali a soggetti privati appare rientrare, nel caso
concreto, in una ammissibile eccezione al suddetto principio costituzionale.
Anche se tale tipo di eccezione necessita di una giustificazione valida, che non può ravvisarsi in
semplici motivi fiscali ovvero di risparmio per la mano pubblica, i costi e l’utilità dell’impiego di
soggetti privati nell’esecuzione di misure di sicurezza rispetto all’impiego di soggetti pubblici
possono, tuttavia, essere presi in considerazione, sempre che non conducano a pregiudizi
apprezzabili in merito allo svolgimento dei compiti in cui la sovranità si esprime.
Nel caso del Land Hessen, la privatizzazione è stata mossa dalla avvertita opportunità di
mantenere un collegamento tra gli enti presso cui sono custoditi i delinquenti e le cliniche che
operano nel settore delle misure di sicurezza; la conseguente sinergia è stata, infatti, ritenuta una
garanzia ed un miglioramento della qualità delle misure di sicurezza. In considerazione di ciò e
delle esperienze avute nel passato in relazione ad eccezioni al principio di cui all’art. 33, comma 4,
LF, la privatizzazione in esame, che è, in realtà, solo formale, rientra nel margine decisionale del
Legislatore e del Governo, anche alla luce del fatto che le cliniche private in questione sono
comunque in mano pubblica e sono quindi prive di scopi commerciali. Altrimenti detto, nel caso di
specie, non si può parlare di una “svendita” di compiti sovrani a favore di forze ed interessi che
caratterizzano la competizione dell’economia privata e che potrebbero effettivamente risultare in
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contrasto con obiettivi legittimi e con la tutela dei diritti delle persone sottoposte a limitazioni della
libertà personale.
Il Tribunale costituzionale ha evidenziato quali siano i requisiti necessari per la delega di compiti
statali a soggetti privati, non senza rilevare la necessità di predisporre precauzioni, come ad esempio
l’istituzione di un servizio di emergenza per il caso di scioperi, che non possono ovviamente
escludersi nel settore privato.
Il Tribunale ha ricordato, in particolare, come gli atti espressione di sovranità necessitino di una
legittimazione democratica in relazione alla quale spetta al Parlamento un obbligo di osservazione e
controllo: la possibilità di controllare lo svolgimento dei compiti in parola non deve essere
pregiudicata; la delega di compiti statali a soggetti privati non deve condurre ad una “fuga” della
mano pubblica dalle proprie responsabilità statali. In proposito, si è riconosciuta la rispondenza
della normativa del Land Hessen a tali requisiti.
Nel caso in esame, il necessario livello di legittimazione appare infatti garantito, poiché i
direttori dell’ente privato ed i suoi medici con funzioni dirigenziali sono stati nominati da un ente
pubblico. I direttori nominati dall’ente pubblico conservano, poi, il diritto di proposta circa la scelta
del personale della clinica. Infine, i soggetti privati sono vincolati, oltre che al rispetto della legge,
alle direttive dell’ente pubblico che li controlla.
Infine, ogni ingerenza in diritti fondamentali necessita quanto meno di una direttiva da parte di
un funzionario o di un impiegato pubblico. In tal senso, deve essere garantito che i dipendenti della
clinica privata (che non siano i direttori nominati dall’ente pubblico) non abbiano alcun margine
decisionale e di discrezionalità circa l’esecuzione di misure coercitive e incidenti sui diritti
fondamentali. Con riferimento all’adozione di misure provvisorie e preventive di sicurezza, deve
essere prevista in ogni caso l’immediata comunicazione alla direzione.
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SPAGNA
a cura di Carmen Guerrero Picó
1. Ordinanza (ATC) 7/2012, del 13 gennaio
Stato di allarme – Decreto governativo – Proroga con atto parlamentare –
Asserita violazione di diritti fondamentali – Ricorso di amparo – Valore di
legge dell’atto parlamentare di proroga – Insindacabilità in sede di amparo
– Inammissibilità – Opinione dissenziente.
Il plenum del Tribunale costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso di amparo
presentato da 322 controllori del traffico aereo nei confronti dell’acuerdo del plenum della Camera
dei deputati del 16 dicembre 2010, con cui era stata autorizzata la proroga dello stato di allarme
dichiarato con il regio decreto n. 1673/2010, del 4 dicembre.
Il 3 dicembre 2010, a seguito dell’abbandono del posto di lavoro del 70% dei controllori di volo
al servizio dell’ente pubblico statale AENA, si dovette chiudere lo spazio aereo spagnolo. Il giorno
dopo, il Governo dichiarò lo stato di allarme per la normalizzazione del servizio pubblico essenziale
del trasporto aereo. Questa situazione doveva protrarsi per quindici giorni, tuttavia l’esecutivo
chiese alla Camera di prorogarla per altri quindici.
Nel loro ricorso, i controllori di volo adducevano: che non erano stati rispettati i requisiti stabiliti
dalla legge orgánica n. 4/1981, del 1º giugno, sugli stati di allarme, eccezione ed assedio per poter
dichiarare lo stato di allarme e per prorogarlo; che era priva di fondamento legale la nomina del
Capo di Stato Maggiore dell’Esercito dell’Aria come autorità delegata del Governo; che la
decisione di militarizzare tutti i controllori di volo aveva violato i loro diritti fondamentali alla
tutela giurisdizionale ed al giudice ordinario predeterminato dalla legge (art. 24 Cost.), alla libertà
di espressione (art. 20 Cost.), nonché i diritti di riunione e manifestazione (art. 21 Cost.), il diritto di
associazione (art. 22 Cost.), il diritto di elettorato passivo (art. 23 Cost.), la libertà sindacale ed il
diritto di sciopero (art. 28 Cost.) e, infine, il diritto di petizione (art. 29 Cost.). La maggior parte di
queste doglianze era stata in qualche modo suggerita da interventi della dottrina costituzionalistica
nei giorni che avevano seguito la dichiarazione dello stato di allarme.
Il Tribunale costituzionale ha dichiarato che l’acuerdo del plenum della Camera dei deputati del
16 dicembre 2010 non è suscettibile di impugnazione attraverso il ricorso di amparo, poiché non
rientra nella categoria “decisioni o atti [definitivi] senza valore di legge, emanati dalle Cortes o da
uno qualsiasi dei suoi organi [….] che violano diritti e libertà” di cui all’art. 42 della legge orgánica
n. 2/1979, del 3 ottobre (d’ora in avanti, LOTC).
Secondo il plenum, quando la Costituzione e la LOTC utilizzano l’espressione “valore” o
“rango” di legge si riferiscono ad un genus formato da norme, decisioni e atti equiparati dalla
Costituzione alla legge parlamentare, nonché da atti, decisioni o risoluzioni non identificati come
tali dalla Costituzione né dalla LOTC, ma che, avendo questo stesso “valore” o “rango”,
precluderebbero l’accesso alla giurisdizione costituzionale attraverso il ricorso di amparo” (FJ 3).
Appartengono a questa categoria, le “decisioni o atti parlamentari che, senza essere leggi o fonti
equiparate alla legge, possono, conformemente alla stessa Costituzione, interessare norme
legislative o assimilate, cioè stabilire eccezioni, sospenderle o modificare legittimamente la loro
applicabilità” (FJ 3).
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In questo senso, gli acuerdos della Camera con cui si approvi la proroga dello stato di allarme
sono “decisioni o atti parlamentari che, benché non siano stati emanati nell’esercizio della potestà
legislativa della Camera né rivestano, di conseguenza, la forma di legge, configurano il regime
giuridico dello stato di emergenza dichiarato, ripercuotendosi sul regime di applicabilità di
determinate norme giuridiche, ive comprese quelle di rango legislativo, norme alle quali […]
possono, a condizioni tassativamente poste, derogare durante il periodo di validità dello stato di
emergenza […]. Data la loro qualità di decisioni o di atti parlamentari con valore di legge, la via per
impugnarli davanti alla giurisdizione costituzionale non è […] il ricorso di amparo di cui all’art. 42
LOTC, […], ma il ricorso in via principale […] o il ricorso in via incidentale” (FJ 4).
Il giudice costituzionale Luis Ignacio Ortega Álvarez ha redatto un’opinione dissenziente
all’ordinanza, cui hanno aderito i giudici Javier Delgado Barrio e Pablo Pérez Tremps. A loro
avviso, non si può affermare il rango di legge di un atto parlamentare che proroga la vigenza di una
norma senza rango di legge (un decreto del Governo approvato in Consiglio dei ministri), senza
apportare alcuna novità normativa che riguardi i diritti interessati dalla dichiarazione dello stato di
allarme o l’ambito territoriale di applicazione. Inoltre, per la rilevanza costituzionale dei temi
prospettati, il ricorso doveva essere ammesso e deciso con sentenza.
2. Ordinanza (ATC) 9/2012, del 13 gennaio
Revisione costituzionale – Introduzione del principio del pareggio di
bilancio – Procedura di approvazione della riforma – Asserita violazione
del diritto di partecipazione politica in condizioni di uguaglianza – Ricorso
di amparo – Inammissibilità – Opinioni concorrenti.
Il plenum del Tribunale costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso di amparo n. 52412011, presentato da due deputati di Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa Per
Catalunya, gruppo parlamentare della Camera dei deputati1.
Nel ricorso si contestava la legittimità degli atti del plenum e dell’ufficio di presidenza della
Camera che hanno determinato il procedimento da seguire per la revisione dell’art. 135 Cost., ed in
primis la scelta dell’iter ordinario di revisione costituzionale (art. 167 Cost.)2. A loro avviso,
1
La presente segnalazione è stata inclusa anche nel quaderno di documentazione su L’introduzione del principio del
pareggio di bilancio nella Costituzione spagnola, febbraio 2012.
2
Secondo l’art. 167 Cost.: “1. I progetti di revisione costituzionale dovranno venire approvati a maggioranza dei tre
quinti di ogni Camera. Ove non si raggiunga un’intesa fra queste, sarà esperito un tentativo mediante la costituzione di
una Commissione paritetica di deputati e senatori, che presenterà un testo da votarsi dalla Camera dei deputati e dal
Senato. 2. Ove non si ottenga l’approvazione mediante il procedimento di cui al precedente comma, e sempre ove il
testo abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta del Senato, la Camera potrà approvare la revisione a
maggioranza dei due terzi. 3. La revisione approvata dalle Cortes Generales verrà sottoposta a referendum di ratifica
quando lo richiedano, entro i quindici giorni dalla sua approvazione, un decimo dei membri di una delle due Camere”.
L’art. 168 Cost. stabilisce un procedimento aggravato per la riforma costituzionale: “1. Ove venga proposta la
revisione totale della Costituzione o quella parziale riferita al Titolo preliminare, al Capitolo secondo, Sezione prima,
del Titolo I o al Titolo II, dovrà procedersi all’approvazione del progetto con maggioranza dei due terzi di ogni Camera
e quindi all’immediato scioglimento delle Cortes. 2. Le Camere elette dovranno approvare quanto deciso e procedere
allo studio del nuovo testo costituzionale, che dovrà venire approvato a maggioranza dei due terzi in ogni Camera. 3. La
riforma approvata dalle Cortes Generales sarà sottoposta a referendum di ratifica”.
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l’iniziativa, posta in essere dai gruppi parlamentari socialista e popolare alla Camera, celava una
revisione del Titolo preliminare3 e dei diritti fondamentali dei deputati e dei cittadini. Inoltre,
contestavano l’approvazione dell’iniziativa di riforma costituzionale “con lettura unica” e con
procedura di urgenza, il che aveva comportato l’abbreviazione dei termini per la presentazione degli
emendamenti. Tutto ciò avrebbe impedito che il progetto di riforma dell’art. 135 Cost. venisse
adeguatamente dibattuto, con conseguente violazione del diritto dei ricorrenti di partecipazione
politica in condizioni di uguaglianza (art. 23, comma 2, Cost.).
Il Tribunale costituzionale non ha riscontrato la violazione di alcun diritto fondamentale.
a) Sul procedimento ordinario di revisione costituzionale (FJ 2)
Il plenum del Tribunale costituzionale avalla la decisione dell’ufficio di presidenza della Camera,
che, “con scrupoloso rispetto di quanto disposto negli artt. 167 e 168 Cost., poteva qualificare la
riforma solo come soggetta al procedimento ordinario di revisione costituzionale”4. “Il testo
costituzionale stabilisce di maniera precisa la finalità delle due forme di revisione previste, in
funzione degli oggetti su cui [la revisione] si può produrre, per cui, riconoscendo la fondatezza della
pretesa dei ricorrenti, si altererebbe l’equilibrio ricercato dal costituente, correndo [così] il rischio di
lasciare alla discrezionalità dell’organo direttivo della Camera la determinazione del procedimento
di riforma costituzionale”5.
b) Sull’esame del testo della riforma in lettura unica (FJ 3)
I ricorrenti ritenevano inadeguato l’esame in lettura unica, perché la riforma costituzionale non
ha, in sé e per sé, quelle caratteristiche contenutistiche e di formulazione che potrebbero consigliare
una scelta di questo tipo6. Tuttavia, il Tribunale costituzionale ha ribadito che “né dalla lettura del
testo costituzionale nel suo insieme, né in special modo dal Titolo X, che la stessa Costituzione
dedica alla sua possibile riforma, né dall’art. 146 del regolamento della Camera dei deputati [d’ora
in avanti, RCD] si desume che l’approvazione della riforma costituzionale sia esclusa dall’esame in
lettura unica. […] L’unica specialità procedurale vietata dalla Norma fondamentale con riferimento
alla riforma costituzionale è il divieto di approvazione da parte di una Commissione legislativa
permanente (art. 75, comma 3, Cost.), allo scopo di garantire l’intervento del plenum della Camera”,
intervento assicurato nell’esame in lettura unica.
3
Più in particolare, dell’art. 1, comma 1, Cost., secondo cui “la Spagna si costituisce come Stato sociale e
democratico di diritto, che propugna come valori superiori del suo ordinamento giuridico la libertà, la giustizia,
l’uguaglianza e il pluralismo politico”.
4
L’Ufficio di Presidenza aveva replicato alle doglianze degli attuali ricorrenti rilevando che la pretesa connessione
dell’art. 135 Cost. con altri articoli della Costituzione non si poteva desumere né dal testo costituzionale, né dalla
giurisprudenza costituzionale, né dalla posizione della dottrina.
5
Ad ogni modo, il Tribunale costituzionale riconosce che il collegamento con altri articoli potrebbe condizionare la
scelta dell’uno o dell’altro procedimento di riforma, tant’è che nella dichiarazione 1/1992, del 1° luglio, lo stesso
Tribunale ha costatato che, non essendo coinvolto alcun altro articolo della Costituzione, ma solo l’art. 13, comma 2,
Cost., la forma da seguire era quella indicata dall’art. 167 Cost. (v. il FJ 6 della dichiarazione suddetta).
6
Secondo l’art. 150, comma 1, RCD, “quando la natura del progetto o della proposta di legge presa in
considerazione lo suggerisca o la sua semplicità di formulazione lo consenta, l’Assemblea della Camera, su proposta
dell’Ufficio di Presidenza, sentita la Giunta dei Portavoce, potrà decidere che venga direttamente esaminato in lettura
unica”.
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Inoltre, a differenza dei regolamenti di taluni parlamenti di Comunità autonome, il RCD non ha
stabilito un elenco di materie escluse da questo tipo di esame e le norme parlamentari non
prevedono che l’Ufficio di Presidenza della Camera debba motivare la proposta che una
determinata iniziativa sia esaminata in lettura unica. D’altra parte, può dirsi che i diritti dei deputati
siano stati garantiti: i deputati, infatti, hanno avuto l’opportunità di intervenire nella fase plenaria ed
hanno potuto manifestare con il voto la propria opposizione alla proposta di lettura unica.
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c) Sull’esame con procedimento di urgenza e sulla conseguente abbreviazione dei termini per la
presentazione di emendamenti (FJ 4)
Il Tribunale costituzionale osserva che l’Ufficio di Presidenza non deve motivare o giustificare la
sua decisione, bensì adottarla in funzione della richiesta dei soggetti legittimati 7. Peraltro, il
procedimento di urgenza era nella specie giustificato, poiché era stato annunciato pubblicamente il
termine della legislatura, con la imminente convocazione di elezioni anticipate. Proprio per
quest’ultima circostanza, esistevano ragioni di eccezionalità che abilitavano l’Ufficio di Presidenza
a ridurre a metà il termine di presentazione di emendamenti (artt. 94 e 91, comma 2, RCD). Inoltre,
la perentorietà dei termini non ha comunque ostacolato l’esercizio delle facoltà dei ricorrenti
durante il procedimento legislativo8, come dimostra la presentazione di un loro emendamento
integralmente sostitutivo del testo da approvare.
d) Sull’inammissibilità dell’emendamento presentato dai ricorrenti integralmente sostitutivo del
testo da approvare (FJ 5)
Il Tribunale costituzionale ribadisce che la decisione dell’Ufficio di Presidenza era giustificata,
poiché i ricorrenti non avevano presentato un testo alternativo a quello in discussione, bensì una
iniziativa di riforma radicalmente diversa. Dalla giurisprudenza costituzionale si evince la
legittimità della dichiarazione di inammissibilità di emendamenti che non abbiano legami con
l’iniziativa in corso (STC 23/1990, del 15 febbraio, FJ 5), a conferma della necessaria omogeneità
degli emendamenti con l’iniziativa che si intende modificare (STC 119/2011, del 5 luglio, FJ 5).
e) I votos particulares
L’ordinanza reca tre opinioni concorrenti, del Vice presidente Eugeni Gay Montalvo e dei giudici
costituzionali Pablo Pérez Tremps e Luis Ignacio Ortega Álvarez.
Eugeni Gay Montalvo ritiene che nella motivazione dell’ordinanza si doveva analizzare se la
votazione del plenum della Camera con cui si era deciso l’esame dell’iniziativa in lettura unica
rispettasse effettivamente i presupposti previsti dall’art. 150 RCD (natura dell’iniziativa o
semplicità della sua formulazione).
Pablo Pérez Tremps ha criticato che si dichiarasse inammissibile una richiesta di amparo che
rispondeva ai requisiti processuali e che possedeva una chiara rilevanza costituzionale, poiché
riguardava questioni su cui quasi non esiste giurisprudenza costituzionale: lo svolgimento del
procedimento parlamentare di riforma costituzionale, la posizione dei rappresentanti del popolo in
tale procedimento ed il rispetto dei diritti fondamentali dell’art. 23 Cost. Il Tribunale doveva,
dunque, condurre un esame completo del caso e decidere con sentenza.
Luis Ignacio Ortega Álvarez aderisce alle considerazioni del giudice Pérez Tremps ed insiste su
due altri punti: il Tribunale costituzionale doveva stabilire esplicitamente una riserva di cognizione
ed esame del contenuto delle riforme costituzionali e doveva stabilire criteri di differenziazione tra
procedimenti parlamentari legislativi, in cui le Cortes agiscono come potere costituito, e
procedimenti di riforma costituzionale, in cui le Cortes agiscono come potere costituente.
7
Secondo l’art. 93, comma 1, RCD: “su richiesta del Governo, di due gruppi parlamentari o di un quinto dei
deputati, l’Ufficio di Presidenza della Camera potrà decidere che un argomento venga esaminato con procedimento di
urgenza”.
8
Il Tribunale costituzionale ha già chiarito in passato che il procedimento di urgenza e l’abbreviazione dei termini
non violano i principi costituzionali che informano il procedimento legislativo, inteso come procedimento di formazione
della volontà della Camera (STC 234/2000, del 3 ottobre, FJ 13).
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3. STC 6/2012, del 18 gennaio
Tutela del patrimonio storico – Beni provenienti dall’Aragona – Acquisto e
conservazione da parte della Catalogna – Esercizio del diritto di retratto da
parte dell’Aragona – Asserita violazione del principio di territorialità che si
impone alle Comunità autonome – Conflitto positivo di competenze –
Accoglimento – Opinioni dissenzienti.
Il plenum del Tribunale costituzionale ha accolto il conflitto positivo di competenze presentato
dal Governo catalano nei confronti del Governo dell’Aragona, che aveva esercitato il diritto di
retratto in relazione all’acquisto da parte della Catalogna di alcuni beni del Monastero di Sigena,
sito in Aragona. Il Tribunale costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’esercizio del diritto di
retratto.
La maggior parte dei beni artistici del Monastero di Sigena, la cui costruzione risale al secolo
XII, andò distrutta durante la guerra civile e quelli superstiti erano custoditi dalle suore dell’Orden
de San Juan de Jerusalén. La comunità religiosa si era trasferita in Catalogna nel 1970 ed aveva
depositato i beni che erano stati successivamente venduti in diversi musei catalani. Giunta la notizia
della compravendita al Governo dell’Aragona, questo aveva tentato di esercitare il diritto legale di
retratto9 perché riteneva che fossero beni di interesse culturale, appartenenti ad un monumento
nazionale della sua Comunità autonoma. Inoltre, l’art. 71, comma 45, del suo Statuto di autonomia
lo autorizzava a porre in essere le “politiche necessarie volte a recuperare il patrimonio aragonés
che si trovi ubicato fuori dal territorio dell’Aragona”. Per parte sua, il Governo catalano sosteneva
di aver acquistato i beni nell’esercizio delle sue competenze in materia di preservazione del
patrimonio, che, in virtù dell’art. 127 del suo Statuto di autonomia, si estendono al patrimonio
culturale ubicato nel suo territorio, a prescindere dalla sua origine.
Il Tribunale costituzionale ha escluso dal thema decidendum due questioni di legalità ordinaria:
la natura giuridica dei beni venduti (cioè, se si trattava di beni di interesse culturale o meno) e la
natura e limiti del diritto di retratto come strumento riconosciuto alla pubblica amministrazione per
la tutela del patrimonio culturale (FJ 2). Ciò nondimeno, è entrato nel merito del ricorso, in
ossequio ad una nozione lata di conflitto positivo di competenze (artt. da 62 a 67 LOTC), che
ammette tanto il conflitto da rivendicazione quanto quello da interferenza, purché risulti violato il
sistema di ripartizione delle competenze posto dal c.d. bloque de la constitucionalidad (FJ 3). Nel
caso di specie, è stata apprezzata la rilevanza costituzionale del conflitto perché, nel suo ricorso, il
Governo catalano ha insistito sul fatto che il Governo dell’Aragona, esercitando il diritto di retratto,
ha proiettato fuori dal suo territorio le sue competenze in materia di patrimonio storico e culturale,
limitando quelle della Catalogna (FJ 4).
Per la giurisprudenza costituzionale, il territorio è un elemento che delimita le competenze delle
Comunità autonome nei loro rapporti con le altre Comunità e con lo Stato, ma il principio
territoriale non può essere interpretato “in termini che impediscano alle istanze autonomiche di
adottare decisioni nell’esercizio delle proprie competenze le cui conseguenze possano proiettarsi su
altri luoghi del territorio nazionale” (FJ 6).
9
L’art. 40 del regio decreto n. 111/1986, del 10 gennaio, prevede che la vendita di un bene di interesse culturale
debba essere notificata formalmente alla Comunità autonoma competente in materia di tutela del patrimonio storico, che
potrà esercitare i diritti di prelazione e retratto di cui all’art. 38, comma 4, della legge n. 16/1985, del 25 giugno, sul
patrimonio storico spagnolo.
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In concreto, il Tribunale costituzionale considera che, poiché l’obiettivo delle competenze
autonomiche in materia di tutela del patrimonio storico è la preservazione dei beni che lo
compongono, trattandosi nella specie dell’esercizio di competenze da parte di più soggetti su uno
stesso spazio fisico ed essendo mancato il ricorso a tecniche di collaborazione tra Comunità
autonome, “prevale la competenza che spetta alla Catalogna […]. Certamente, esercitando la sua
competenza in materia di patrimonio storico sui beni che si trovano nel suo territorio –
indipendentemente da quale sia la loro origine –, la Catalogna svolge la funzione di preservazione
del patrimonio storico ed artistico della Spagna, e, in quest’ottica, poiché i beni riguardanti questa
controversia si trovano in adeguate condizioni di conservazione in Catalogna, risulta congruente
con l’obiettivo costituzionale che gli stessi restino nella Comunità autonoma in cui si trovano” (FJ
8).
La sentenza reca le opinioni dissenzienti del giudice costituzionale Elisa Pérez Vera, cui aderisce
il giudice Ramón Rodríguez Arribas, e del giudice costituzionale Francisco José Hernando
Santiago, cui aderisce il giudice Francisco Pérez de los Cobos Orihuel. In entrambi i casi, si
sostiene l’assenza di rilevanza costituzionale del caso, che riguarderebbe solo questioni di legalità
ordinaria. Sarebbe stato diverso se il Tribunale costituzionale, invece di limitarsi a risolvere il
concreto destino di questi beni, avesse operato una vera delimitazione delle competenze delle due
Comunità autonome, perché il rischio è che le competenze dell’Aragona, trattandosi di beni in
possesso di istituzioni pubbliche della Catalogna, vengano svuotate oppure che venga imposto il
ricorso a tecniche di collaborazione con altre Comunità autonome.
4. Sentenza del 30 gennaio 2012
Attività giornalistica – Utilizzo di telecamera nascosta – Condanna per
violazione dei diritti all’intimità ed alla tutela dell’immagine – Asserita
violazione del diritto di cronaca – Ricorso di amparo – Conflitto tra diritti
che vede prevalere quelli all’intimità ed alla tutela dell’immagine – Rigetto.
La sala prima del Tribunale costituzionale ha respinto il ricorso di amparo presentato dalla
società di produzione audiovisiva Canal Mundo Producciones Audiovisuales S.A. e dalla Televisión
Autonómica Valenciana contro le decisioni della sala civile del Tribunale supremo con cui sono
state condannate in cassazione per un’intromissione illegittima nei diritti all’intimità ed alla propria
immagine (art. 18, comma 1, Cost.) di una estetista10. I ricorrenti ritenevano violato il loro diritto a
comunicare liberamente informazione veritiera (art. 20, comma 1, lettera d, Cost.).
È la prima volta che il Tribunale costituzionale si pronuncia sull’utilizzo della telecamera
nascosta nei servizi giornalistici.
Nella specie, una giornalista di Canal Mundo si era recata da una estetista e naturopata,
fingendosi interessata ai suoi servizi. La professionista la aveva ricevuta nella parte della sua
abitazione adibita a studio e l’incontro era stato integralmente registrato grazie ad una telecamera
nascosta. Successivamente, Canal Mundo aveva ceduto la registrazione alla televisione pubblica
della Comunità autonoma valenciana, che l’aveva messa in onda durante una trasmissione dedicata
ai falsi professionisti del mondo della salute, senza occultare l’immagine né alterare la voce
dell’estetista. Durante il dibattito che era seguito alla trasmissione del video, la sua immagine era
10
La sentenza non è stata ancora numerata.
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continuata a comparire in un angolo dello schermo; l’estetista era stata criticata dai partecipanti alla
trasmissione perché in passato era stata condannata per abusivismo professionale.
I ricorrenti sono stati condannati per violazione del diritto all’intimità, giacché avevano
proceduto senza il consenso espresso richiesto ai sensi degli artt. 2, comma 2, e 7, comma 1, della
legge orgánica n. 1/1982, del 5 maggio, donde la illegittimità della registrazione nello studio e della
diffusione televisiva del video. Non era stata messa in questione né la veridicità del servizio né
l’interesse generale ad informare sui rischi dell’abusivismo professionale, ma i giudici hanno
sottolineato che dal servizio non si capiva se l’estetista agisse attualmente come fisioterapista senza
averne il titolo, né perché fosse stata scelta come esempio pubblico di una prassi da bandire. Inoltre,
ritenevano che l’utilizzo della telecamera nascosta non fosse imprescindibile per scoprire quanto
accadeva nello studio. La mancanza del consenso aveva comportato anche la violazione del diritto
alla propria immagine della professionista.
Prima di entrare nel merito del ricorso, il Tribunale costituzionale ha ricordato le linee
fondamentali della sua giurisprudenza in materia di conflitto tra la libertà di comunicare
informazione veritiera ed i diritti fondamentali all’intimità ed alla propria immagine (FFJJ 3-6). In
questo caso, “i ricorrenti hanno insistito sulla veridicità del contenuto del reportage […]. Questo
argomento non può accettarsi, non solo perché durante il processo non è stata contestata in alcun
momento la veridicità dell’informazione divulgata, adducendo, ad esempio, la manipolazione o
alterazione della registrazione delle immagini e del suono ottenuti, ma, fondamentalmente, perché
[il] Tribunale [costituzionale] viene reiterando che, quando è compromesso il diritto all’intimità, la
cosa determinante per risolvere il conflitto tra diritti è la rilevanza pubblica dell’informazione e non
la veridicità del contenuto dell’informazione divulgata, perché, a differenza di quanto accade nelle
intromissioni nell’onore, la veridicità non è l’attenuante bensì il presupposto della violazione
dell’intimità” (FJ 7). Peraltro, “anche nel caso in cui l’informazione avesse avuto rilevanza
pubblica, le circostanze con cui essa era stata ottenuta e registrata, cioè, mediante l’uso di una
telecamera nascosta, costituiscono in ogni caso un’illegittima intromissione nei diritti fondamentali
all’intimità personale ed alla propria immagine.
“Quanto alla violazione dell’intimità, in primo luogo [si respinge l’argomento secondo cui], tanto
il carattere accessibile al pubblico della parte dell’abitazione dedicata a studio dell’estetista, quanto
l’apparente relazione professionale stabilita tra questa persona e la giornalista che si era presentata
come una cliente, abbiano la capacità di collocare l’attività della ricorrente al di fuori dei confini del
diritto all’intimità, costituzionalmente protetto anche nei rapporti di natura professionale [...]. Non
sussistendo un consenso espresso, valido ed efficace prestato dalla titolare del diritto interessato, è
doveroso concludere che si è avuta un’intromissione illegittima nel diritto fondamentale all’intimità
personale.
“E quanto al diritto alla propria immagine, [si giunge] ad un’identica conclusione […]; la
persona registrata surrettiziamente è stata privata del diritto a decidere, nel senso di consentirla o
impedirla, sulla riproduzione del suo aspetto fisico e della sua voce, determinanti per la sua
compiuta identificazione come persona.
“La sentenza impugnata valuta correttamente i dati che ricorrono nella presente fattispecie, e
conclude con il rigetto della pretesa prevalenza della libertà di informazione. Conclusione
costituzionalmente adeguata, non solo perché il metodo utilizzato per ottenere la captazione
intrusiva – la cosiddetta telecamera nascosta – non fosse in assoluto necessaria né adeguata per
l’obiettivo di accertare l’attività posta in essere (per questo sarebbe stata sufficiente la realizzazione
di interviste ai clienti), ma anche, e soprattutto, perché, che avesse o meno rilevanza pubblica quello
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che su cui indagava la giornalista, ciò che è costituzionalmente proibito è proprio l’utilizzo del
metodo stesso (telecamera nascosta)” (FJ 7).
5. Notizia sul plenum del Tribunale costituzionale celebrato a Valencia
Le ordinanze qui passate in rassegna sono due delle pronunce decise durante un plenum
celebrato il 13 gennaio a Valencia, nella sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana. È la prima volta che il Tribunale costituzionale si riunisce in camera di consiglio fuori
dalla sua sede madrilena.
L’iniziativa, voluta dal Presidente Pascual Sala, ha lo scopo di avvicinare il Tribunale
costituzionale alla cittadinanza. Il prossimo 19 marzo il plenum si riunirà a Cadice, nel quadro delle
celebrazioni per il bicentenario dell’approvazione della prima Costituzione spagnola.
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STATI UNITI
a cura di Sarah Pasetto
1. 565 U.S. ___, dell’11 gennaio 2012; No. 10-553, Hosanna-Tabor Evangelical
Lutheran Church and School v. Equal Employment Opportunity Commission et
al.
Congregazioni e scuole religiose – Insegnante con funzioni (anche) di
ministro di culto – Licenziamento – Asserita discriminazione sul lavoro –
Ricorso giurisdizionale avverso il licenziamento – I Emendamento –
Religion Clauses e ministerial exception – Sindacato giurisdizionale sul
provvedimento di licenziamento e sulla richiesta di risarcimento danni –
Esclusione.
Il I Emendamento alla Costituzione rende inammissibili i ricorsi per asserita discriminazione in
materia d’impiego presentati da ministri di culto nei confronti dell’organizzazione religiosa di
appartenenza1. La sentenza in oggetto può definirsi “storica”, in quanto costituisce la prima
occasione in cui la Corte suprema ha avuto modo di pronunciarsi sulla rilevanza della libertà
costituzionalmente concessa alle organizzazioni religiose nell’ambito dei procedimenti relativi alla
discriminazione sul lavoro.
La Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church and School (di seguito, Hosanna-Tabor),
ricorrente presso la Corte suprema, è una congregazione della Chiesa luterana. Gli insegnanti della
relativa scuola possono appartenere ad una delle due seguenti categorie: quella degli insegnanti
“con vocazione” (called) oppure quella degli insegnanti “laici” (lay). Si ritiene che i primi
rispondano ad una “chiamata divina all’insegnamento”, e possono venire ufficialmente designati
solo a seguito del completamento di un percorso di formazione teologica; una volta nominati,
ottengono il titolo di “ministro del culto”2. Gli insegnanti laici non devono sostenere alcuna
formazione e neppure è richiesto che siano di fede luterana.
Le due categorie di insegnanti svolgono, più o meno, gli stessi compiti, ma gli insegnanti laici
vengono assunti solo se non è disponibile alcun insegnante con vocazione.
La Equal Employment Opportunity Commission, parte convenuta nel giudizio dinanzi alla Corte
suprema, ha agito per conto della sig.ra Cheryl Perich, la quale, per parte sua, è intervenuta in
1
Il I Emendamento così recita: “Il Congresso non promulgherà leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione,
o che ne proibiscano la libera professione, o che limitino la libertà di parola, o di stampa; o il diritto delle persone di
riunirsi pacificamente in assemblea, e di fare petizioni al governo per riparazione di torti”. Sono rilevanti, ai fini della
presente sentenza, le prime tre proposizioni; le prime due sono anche denominate, rispettivamente, Free Exercise
Clause ed Establishment Clause, mentre la terza sancisce il diritto alla libertà di associazione.
2
Il percorso di formazione, della durata di sei anni, richiede il completamento di otto corsi di livello universitario su
argomenti religiosi relativi alla Chiesa luterana; la nomina richiede, inoltre, la raccomandazione del proprio sinodo di
appartenenza (concessa solo a seguito della valutazione dei risultati accademici, delle referenze e degli scritti in materia
di religione redatti dal candidato) ed il superamento di un esame presso un’università luterana. Infine, la nomina
necessita dell’approvazione da parte della congregazione stessa. Una volta nominata, la persona può essere rimossa
dall’incarico solo in base ad una votazione a maggioranza qualificata della congregazione: tale previsione ha lo scopo
espresso di permettere di “predicare la Parola di Dio senza timori”.
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giudizio. La Perich era divenuta un’insegnante con vocazione secondo il percorso previsto. Tra le
sue mansioni figuravano l’insegnamento di materie sia laiche che religiose, la guida dei suoi alunni
nella preghiera quattro volte a settimana e l’accompagnamento degli stessi alla funzione religiosa
settimanale organizzata dalla Hosanna-Tabor, funzione che la stessa Perich conduceva circa due
volte all’anno3.
Alla convenuta era stata diagnosticata una narcolessia ed aveva dovuto assentarsi per malattia
per i primi mesi dell’anno scolastico 2004-2005. Nel gennaio 2005, aveva avvisato la scuola di
poter riprendere l’insegnamento nel febbraio 2005. La scuola aveva risposto che aveva già assunto
un insegnante laico in sua sostituzione per il resto dell’anno scolastico ed aveva espresso dubbi
circa l’idoneità della convenuta al lavoro. Tali preoccupazioni avevano indotto la congregazione dei
fedeli a chiedere le dimissioni della Perich dalla posizione di insegnante con vocazione, offrendo
come contropartita il pagamento di una parte delle spese assicurative per malattia sostenute dalla
Perich. La convenuta aveva respinto la proposta; recandosi a scuola in febbraio, si era rifiutata di
allontanarsene senza una lettera scritta che certificasse la sua presenza al lavoro. La preside aveva
quindi informato la Perich che sarebbe stata probabilmente licenziata; la convenuta aveva risposto
che, anche sulla base di un parere legale acquisito, avrebbe fatto valere i suoi diritti. La scuola
aveva successivamente comunicato che la questione della sua rimozione dall’incarico, motivata ora
non più dalla malattia bensì dalla sua insubordinazione e dal danno subito in seguito alla minaccia
di azione legale, sarebbe stata sottoposta al voto della congregazione dei fedeli. La congregazione
aveva infine deciso a favore della revoca della Perich, e la Hosanna-Tabor le aveva dunque
comunicato la cessazione del rapporto di lavoro.
La Perich ha asserito di aver subito, a causa della sua malattia, una discriminazione contraria
all’Americans with Disabilities Act. La Commission sopra menzionata ha quindi citato in giudizio la
Hosanna-Tabor in base alla tesi che il licenziamento costituiva una ritorsione illecita per aver
espresso l’intenzione di agire in via giudiziale; ad avviso della Commission, per difendersi dai
ricorsi per discriminazione sul lavoro, le organizzazioni religiose potevano invocare la libertà di
associazione, tutelata anch’essa dal I Emendamento, senza che ci fosse alcun bisogno di ricavare
una regola speciale per l’esclusione dei ministri fondata sull’Establishment Clause. Di contro, la
Hosanna-Tabor invocava la c.d. “eccezione ministeriale” (ministerial exception) sancita dal I
Emendamento, che avrebbe reso inammissibile l’azione della Commission, poiché il rapporto di
lavoro riguardava un’istituzione religiosa ed uno dei suoi ministri di culto.
La Hosanna-Tabor ha prevalso in primo grado, ma la Corte d’appello del Sixth Circuit ha
annullato la sentenza: pur riconoscendo l’esistenza dell’eccezione ministeriale, la Corte d’appello
ha concluso che la Perich non poteva essere considerata un ministro di culto, di talché l’eccezione
non era applicabile.
All’unanimità, la Corte suprema ha confermato la sentenza della Corte d’appello, ribadendo che
tanto le c.d. Religion Clauses quanto la parte relativa alla libertà di espressione del I Emendamento
rendono inammissibili le azioni per asserita discriminazione sul lavoro intentate da ministri di culto
contro l’istituzione religiosa di appartenenza.
Nella opinion principale, redatta dal Chief Justice Roberts, la Corte ha ripercorso le origini e la
storia della tutela approntata alla libertà di religione negli Stati Uniti, evidenziando come essa
3
In quanto insegnante con vocazione, aveva il compito di “guidare gli altri verso la maturità cristiana” e di
“insegnare la Parola di Dio, le Sacre Scritture, nella loro verità e purezza e così come scritte in tutti i testi simbolici
della Chiesa Evangelica Luterana”.
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affondi le proprie radici nel desiderio dei Padri fondatori di evitare le difficoltà nate dalla
commistione, in Inghilterra, tra Stato e Chiesa. La Corte ha poi richiamato la propria
giurisprudenza, nella quale ha ribadito, sin dalle prime decisioni relative alla distinzione tra Stato e
religione, la libertà delle organizzazioni religiose, ovvero l’esonero dal controllo o dalla ingerenza
da parte di agenti “temporali”. Inoltre, l’eccezione ministeriale è stata riconosciuta sin dagli anni
’60, all’epoca dell’emanazione del Title VII del Civil Rights Act e di altre norme sulla parità nei
rapporti di lavoro, al fine di precludere l’applicazione delle stesse norme ai ricorsi riguardanti i
rapporti di lavoro tra le istituzioni religiose ed i loro ministri. La Corte ha avallato un tale
riconoscimento, ritenendo che l’imposizione dell’accoglimento di un ministro non desiderato o la
sanzione per il suo mancato accoglimento si tradurrebbe in un’interferenza, non già su una semplice
decisione di lavoro, ma su una decisione relativa all’ordinamento interno dell’istituzione religiosa,
poiché l’istituzione viene privata del controllo sulla selezione degli individui che dovrebbero essere
latori dei suoi principi portanti. Opinare diversamente comporterebbe la violazione, da parte dello
Stato, delle Religion Clauses. Inoltre, il testo stesso del I Emendamento si oppone alle tesi della
parte convenuta di fronte alla Corte suprema, poiché le disposizioni costituzionali mostrano una
attenzione particolare ai diritti delle organizzazioni religiose.
L’applicazione dell’eccezione ministeriale è stata ritenuta, nella specie, possibile, poiché la
Perich era da ritenersi un ministro di culto: il I Emendamento, dunque, obbligava al respingimento
della sua istanza. La Perich era effettivamente un ministro di culto perché, innanzitutto, veniva
presentata come tale dalla Hosanna-Tabor: le era stato conferito il titolo di ministro e si era stabilito
che il suo ruolo dovesse essere ben diverso da quello della maggioranza degli appartenenti alla
congregazione. Inoltre, la stessa convenuta si presentava come ministro, sia all’interno della
congregazione, sia al suo esterno (accettando formalmente la chiamata al servizio religioso, ma
anche, ad esempio, usufruendo di una detrazione fiscale riservata ai soli lavoratori impegnati ne
“l’esercizio del ministero di un culto”); infine, i numerosi documenti addotti come prova in giudizio
dimostravano che la convenuta si percepiva come un ministro di culto. Anche le mansioni da lei
svolte indicavano che il suo ruolo nella perpetuazione del messaggio e nell’adempimento della
missione della Chiesa luterana era assai attivo.
Nella opinion della Corte suprema, la Corte d’appello aveva errato in quanto aveva trascurato il
valore della nomina a ministro da parte della Chiesa, nomina che, seppure formale, avveniva
soltanto in seguito all’espletamento di un percorso dalla durata e dal contenuto religioso assai
significativi. La medesima corte inferiore, inoltre, aveva dato eccessivo peso all’uniformità tra le
mansioni degli insegnanti laici e di quelli con vocazione ed alla limitatezza del tempo dedicato dalla
Perich alle attività religiose nell’arco dell’intera giornata scolastica; la Corte suprema ha affermato
che tali circostanze, pur se non irrilevanti, dovevano comunque essere prese in considerazione alla
luce della natura delle mansioni religiose svolte e degli altri elementi della fattispecie.
Dunque, sia il reintegro della convenuta nel posto di lavoro (richiesta originaria della convenuta),
sia le sue richieste in subordine di compensazione del mancato reddito e di pagamento di danni
punitivi e spese legali, erano stati preclusi dal I Emendamento. Il reintegro sarebbe stato
essenzialmente equivalente all’imposizione di un ministro indesiderato, ciò che avrebbe violato la
libertà, chiaramente sancita dalle clausole costituzionali sulla religione, della Chiesa luterana di
scegliere i propri ministri. L’accoglimento delle richieste poste in via gradata avrebbero integrato
una sanzione per la cessazione del rapporto di lavoro con un ministro non desiderato. In sostanza, si
richiedeva una valutazione della decisione di cessare il rapporto di lavoro che la ministerial
exception ha il precipuo scopo di vietare.
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La Corte suprema ha precisato che la decisione resa riguarda solamente l’inammissibilità dei
ricorsi per pretesa discriminazione in materia di lavoro intentati dai ministri di culto contro il
licenziamento posto in essere dalla propria Chiesa di appartenenza, alla luce della ministerial
exception; la Corte ha avuto cura di precisare di non aver espresso alcuna posizione sul rapporto tra
la exception ed altri tipi di ricorso.
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25
2. 565 U.S. ___, del 18 gennaio 2012; No. 10-545, Golan et al. v. Holder, Attorney
General, et al.
Proprietà intellettuale – Attuazione della Convenzione di Berna –
Protezione di opere straniere in precedenza non protette – Limitazione dei
diritti di coloro che già facevano uso di queste opere – Asserita violazione
del I Emendamento (Copyright Clause) – Esclusione.
Una disposizione di legge che tutela i diritti d’autore relativi ad opere straniere precedentemente
assenti non viola l’articolo I, section 8, clause 8 (c.d. Copyright Clause), della Costituzione, né il I
Emendamento, che sancisce la libertà d’espressione4. La Corte ha in tal modo confermato il potere
del Congresso di garantire a compositori ed autori il monopolio sui diritti di sfruttamento delle
proprie opere. La Corte ha stabilito che non esiste alcun diritto costituzionale alla riproduzione o
all’uso di opere solo perché non sono protette; dunque, non possono sollevarsi obiezioni avverso il
ripristino della tutela dei diritti d’autore: solo il compositore o l’autore dell’opera godono di diritti.
La disposizione normativa in questione è la section 514 dello Uruguay Round Agreements Act,
emanato per perfezionare l’adesione, avvenuta nel 1989, alla Convenzione di Berna sulla protezione
delle opere letterarie ed artistiche, stipulata originariamente nel 1886 e che costituisce la principale
forma di tutela internazionale dei diritti d’autore, soprattutto in seguito agli impegni assunti dagli
Stati Uniti nei negoziati multilaterali sul commercio svoltisi in Uruguay nel 1994. La section 514 ha
introdotto la tutela dei diritti d’autore relativi ad opere protette nei Paesi d’origine ma che non
godevano della tutela negli Stati Uniti per uno dei seguenti motivi: l’opera non era tutelata negli
Stati Uniti al momento della pubblicazione; l’opera in questione era una registrazione sonora
effettuata prima del 1972; l’autore non aveva adempiuto alle necessarie formalità precedentemente
previste nell’ambito del regime di tutela statunitense. Prima dell’adesione alla Convenzione, negli
Stati Uniti era vigente un sistema dei diritti d’autore fondato essenzialmente sulla reciprocità tra
Paesi. La section ha esteso la tutela già riconosciuta dagli Stati Uniti alle opere di paesi per i quali
valeva la condizione di reciprocità ad opere di paesi che abbiano rimosso dal loro ordinamento le
eventuali norme incompatibili con la Convenzione di Berna.
Dunque, tra gli effetti concreti della section 514, si è avuta anche la riconduzione sotto tutela di
opere precedentemente non protette. La legge ha previsto alcune misure per agevolare i soggetti che
abbiano acquisito o riprodotto opere poi divenute protette, al fine espresso di evitare incompatibilità
con il V Emendamento: ad esempio, tali soggetti potranno riprodurre l’opera fino al momento in cui
il proprietario dei diritti ripristinati non comunichi l’intenzione di farli valere, dopodiché i soggetti
godranno di un ulteriore anno “di grazia”, durante il quale potranno continuare a riprodurre l’opera;
inoltre, i creatori di “opere derivate”, ispirate all’opera tutelata, potranno usufruirne a tempo
indeterminato, dietro pagamento, al detentore dei diritti, di una “somma ragionevole”.
I ricorrenti dinanzi alla Corte suprema, un gruppo di direttori d’orchestra, musicisti, editori ed
altri che usufruivano di opere in precedenza non protette, si opponevano all’introduzione della
tutela di cui alla section 514, in quanto contraria alla Copyright Clause ed al I Emendamento alla
Costituzione. A loro parere, le opere non protette dovevano rimanere tali per sempre, in quanto una
4
L’articolo 1, section 8, clause 8, stabilisce che “[i]l Congresso avrà facoltà […] di promuovere il progresso della
scienza e delle arti utili, garantendo per periodi limitati agli autori e agli inventori il diritto esclusivo sui loro scritti e
sulle loro scoperte”.
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loro eventuale protezione si sarebbe tradotta in una violazione dei diritti di libera espressione degli
individui che avevano usufruito delle opere.
Con una maggioranza di 6 contro 25, la Corte suprema ha stabilito che le disposizioni
costituzionali invocate, per il loro tenore testuale, per la prassi applicativa e per la giurisprudenza
della Corte, non sono di ostacolo alla legittimità della section 514. La opinion della maggioranza si
è fondata essenzialmente sull’interpretazione della sentenza Eldred v. Ashcroft, dalla Corte
pronunciata nel 2003. In tale sentenza si è affermata la costituzionalità, alla luce degli stessi
parametri ora invocati, dell’estensione del periodo di validità dei diritti d’autore in corso.
Nonostante la diversità delle fattispecie, la maggioranza della Corte ha ritenuto che i principi
normativi delucidati nel primo caso potessero essere riproposti.
I richiedenti hanno sostenuto l’incompatibilità con la Copyright Clause in ragione del fatto che
quest’ultima dispone che il periodo di durata della tutela debba essere “limitato”: l’introduzione di
una protezione violerebbe tale limitazione, poiché trasformerebbe un periodo fisso e prevedibile in
un periodo che può essere re-impostato oppure fatto rivivere in qualsiasi momento, anche in seguito
alla sua ordinaria scadenza. Rifacendosi alla sentenza Eldred, la Corte ha evidenziato che la
formulazione costituzionale non va intesa in senso stretto, ma ha piuttosto il significato più ampio
di “limitato entro taluni argini”, “ristretto” o “circoscritto”. A parere della Corte, la possibilità che il
Congresso estenda a tempo indeterminato la tutela dei diritti d’autore attraverso la disposizione di
successivi periodi di tutela è solo “ipotetica” e “assai remota”; lo stesso allineamento degli Stati
Uniti con gli altri Paesi aderenti alla Convenzione di Berna è sufficiente a chiarire che il Congresso
non era intenzionato a voler creare un regime di diritti d’autore perpetui.
Questa interpretazione della Copyright Clause è corroborata anche sul piano storico, potendosi
contare numerosi casi in cui il Congresso ha deciso di tutelare opere che in precedenza non lo erano
e casi in cui si è estesa la tutela scaduta di invenzioni ed opere. Anche la giurisprudenza della Corte
suprema si è orientata nel senso della legittimità di simili condotte. Data l’autorità riconosciuta dalla
stessa Corte al Congresso, e data la natura obbligatoria degli impegni presi in Uruguay, la Corte ha
deciso di astenersi dal valutare la scelta politica, operata dal Congresso, a favore dell’adesione
completa alla Convenzione di Berna a scapito della libera utilizzazione delle opere dell’ingegno.
Infine, la parte iniziale della clause, che stabilisce che il diritto esclusivo di sfruttamento delle
opere è garantito al fine “di promuovere il progresso della scienza e delle arti”, non rende illegittima
la section in questione perché, secondo quanto affermato nella sentenza Eldred, la promozione del
sapere e dell’apprendimento non consiste solo nella creazione di nuove opere d’arte, ma anche nella
loro divulgazione. In ogni caso, il Congresso ha la facoltà di individuare i sistemi di proprietà
intellettuale idonei: la formulazione della clause non contiene alcuna limitazione in tal senso.
Alla sentenza Eldred si è fatto riferimento anche per la parte relativa al I Emendamento. La Corte
ha riconosciuto che una qualche forma di limitazione alla libertà di parola è un effetto intrinseco ed
intenzionale di ogni forma di tutela dei diritti d’autore. Tuttavia, i Padri fondatori stessi avevano
percepito anche un altro aspetto del diritto d’autore, ovvero quello di “forza motrice” della libertà di
espressione, attraverso la creazione di un incentivo economico a creare e diffondere idee.
La Corte ha poi delineato i “contorni tradizionali” della tutela del diritto d’autore, consistenti
nella “dicotomia tra idea ed espressione” e nella difesa dell’“uso equo” delle opere, ed ha
riconosciuto tali contorni alla stregua di corollari di quanto espresso nel I Emendamento. Nella
specie, visti gli obiettivi e le salvaguardie poste a tutela della libertà di espressione già presenti nella
5
La Justice Kagan si è astenuta dal giudizio.
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normativa di protezione del diritto d’autore, non c’è ragione di accordare la protezione rafforzata
richiesta dalle parti ricorrenti. La section 514, del resto, non ha influito sugli istituti fondamentali
della normativa e, d’altra parte, il Congresso ha anche previsto misure di agevolazione per coloro
che possano essere danneggiati dall’adozione dei provvedimenti imposti dalla Convenzione di
Berna.
La Corte ha respinto anche le argomentazioni secondo le quali i ricorrenti avrebbero posizioni di
interesse consolidato sulle opere in precedenza non protette. La mancanza di protezione del diritto
d’autore su un’opera ben può essere superata dall’introduzione di un nuovo regime di tutela. Il
Congresso ha sovente adattato la normativa sui diritti d’autore per ricomprendervi nuove categorie
di opere, come ad es. le opere drammaturgiche (1856), quelle straniere (1891) e quelle
architettoniche (1990).
La Corte non ha disconosciuto le ripercussioni finanziarie della decisione. Ha però sottolineato
come la section 514 non imponga un divieto “a tappeto” sull’uso delle opere; piuttosto, l’uso deve
essere retribuito, oppure limitato a ciò che costituisce un “uso equo”, per le opere straniere, alla
stregua della pratica già in essere per le opere statunitensi, relativamente alle quali la domanda
commerciale non è mai venuta meno. La section si inserisce, in sostanza, in una evoluzione verso
un sistema unico di diritti d’autore.
3. 565 U.S. ___, del 23 gennaio 2012; No. 10-1259, United States v. Jones
Procedimento penale – Indagini – Apposizione di un dispositivo di
localizzazione GPS sull’automobile di un sospettato – Mancato rispetto
delle condizioni poste dal mandato di perquisizione – Asserita non
riconducibilità dell’apposizione del dispositivo alla nozione di
“perquisizione” – IV Emendamento – Nozione di perquisizione da collegare
(anche) al diritto di proprietà – Configurabilità dell’intrusione all’interno
dell’automobile alla stregua di una perquisizione – Inutilizzabilità, nella
specie, dei dati acquisiti.
L’apposizione di un dispositivo di localizzazione GPS su un autoveicolo e l’uso dei dati da
questo acquisiti costituiscono una “perquisizione” ai sensi del IV Emendamento6.
Il Governo statunitense aveva ottenuto un mandato di perquisizione al fine di poter apporre un
dispositivo di localizzazione GPS su un autoveicolo intestato alla moglie del sig. Jones. Il mandato
autorizzava l’installazione del dispositivo su un veicolo nel District of Columbia entro dieci giorni.
L’installazione è però avvenuta nello Stato del Maryland, sull’undicesimo giorno dalla data del
mandato. Il Governo ha rintracciato gli spostamenti dell’automobile per ventotto giorni. In base ai
dati acquisiti, ha emesso un atto formale d’imputazione nei confronti di Jones e di altri per
associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. La District Court ha in primo grado
escluso l’utilizzabilità dei dati ottenuti quando il veicolo era parcheggiato presso il domicilio del
convenuto, ma ha dichiarato ammissibili gli altri dati, poiché il convenuto non poteva avere
ragionevoli aspettative di privacy quando il veicolo circolava su strade pubbliche. La Corte
6
Il IV Emendamento stabilisce che “[n]on potrà essere violato il diritto dei cittadini di godere della sicurezza
personale, della loro casa, delle loro carte e dei loro beni, di fronte a perquisizioni e sequestri ingiustificati; e non si
rilasceranno mandati di perquisizione se non su fondati motivi sostenuti da giuramento o da dichiarazione solenne e con
descrizione precisa del luogo da perquisire e delle persone da arrestare o delle cose da sequestrare”.
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d’appello del D.C. Circuit ha riformato la sentenza, stabilendo che tutti i dati acquisiti dal GPS
erano stati ottenuti mediante l’uso non autorizzato del dispositivo e che erano pertanto
inammissibili alla luce dei diritti sanciti dal IV Emendamento.
Nella opinion della Corte suprema, redatta dal Justice Scalia, si è stabilito, all’unanimità, che
l’apposizione del dispositivo GPS sul veicolo e l’uso dello stesso dispositivo per monitorare gli
spostamenti dell’autoveicolo costituiscono una perquisizione ai sensi del IV Emendamento. I
Justices Alito e Sotomayor hanno redatto opinioni concorrenti.
L’intrusione fisica del Governo su un bene in possesso del convenuto, quale l’autovettura, al fine
di ottenere informazioni costituisce una perquisizione. Il Governo ha infatti fisicamente occupato un
oggetto di proprietà privata a tal fine. La Corte, facendo ricorso all’original intent, ha ritenuto
pacifico che questo tipo di intrusione sarebbe stato considerato protetto dal IV Emendamento anche
al momento della sua redazione: in tal senso, viene in rilievo anche la celebre sentenza inglese
Entick v Carrington del 1765, da considerarsi la “vera e massima espressione del diritto
costituzionale” in merito alla perquisizione ed al sequestro. Il Justice Scalia ha evidenziato il forte
legame tra la sentenza inglese e l’Emendamento stesso e tra il diritto alla proprietà (alla cui
“sacralità” l’Emendamento accenna) e l’elenco degli oggetti protetti stilato dall’Emendamento.
Il radicamento del IV Emendamento nel diritto alla proprietà privata è stato espresso anche nella
giurisprudenza della Corte suprema, quanto meno in quella più risalente. Se, fino alla seconda metà
del XX secolo, la giurisprudenza si appoggiava essenzialmente sul reato di common law della
violazione della proprietà (trespass), in seguito si è registrato uno spostamento a favore di un
approccio fondato sulla constatazione che “il IV Emendamento tutela le persone, e non luoghi”, e
dunque il canone fondamentale è divenuto quello della tutela delle “ragionevoli aspettative di
privacy” che un individuo può nutrire (sentenza Katz v. United States del 1967).
Quest’ultimo approccio è stato utilizzato dal Governo statunitense per fondare la tesi secondo
cui, dato che il convenuto non poteva avere ragionevoli aspettative di privacy, l’apposizione del
dispositivo GPS non poteva costituire una perquisizione. La Corte ha stabilito però di non dover
decidere sul punto, poiché l’approccio di cui alla sentenza Katz non ha superato il principio in base
al quale, se il Governo commette un’intrusione fisica in un’area costituzionalmente tutelata per
ottenere informazioni, tale intrusione può violare il IV Emendamento. In sostanza, l’orientamento
emerso dopo la sentenza Katz non è stato ritenuto tale da sovrapporsi, elidendolo, all’approccio
tradizionalmente adottato dalla Corte, fondato sul trespass; piuttosto, i due approcci si sono posti in
posizione di reciproca integrazione. Altrimenti detto, la Corte deve garantire, di fronte all’intervento
governativo, come minimo il mantenimento del grado di privacy che è stato contemplato al
momento dell’introduzione del IV Emendamento.
Posta l’affermazione di principio, la Corte ha lasciato aperte non poche questioni. Riconosciuta
la natura di “perquisizione” all’apposizione di dispositivi GPS nelle autovetture, la Corte ha omesso
di chiarire se tali perquisizioni richiedano un mandato e, se del caso, quale standard sia necessario
per il rilascio del mandato (in pratica, se è sufficiente dimostrare un nesso di “probabile causalità”
oppure solamente di “ragionevole sospetto” in ordine alla commissione da parte del soggetto dei
reati per cui è indagato).
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