Le Polizze Vita e l`Asse Ereditario

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Le Polizze Vita e l`Asse Ereditario
Le Polizze Vita e l’Asse Ereditario
(di Daniele Bussola)
Sottolineiamo subito che le polizze vita non rientrano nell’asse ereditario.
Come riportato nell’articolo 1920 (3° comma) del codice civile, nel caso delle polizze vita l’atto di
designazione del beneficiario è un atto unilaterale a favore di un terzo ed è un atto tra vivi nel senso
che il beneficiario (o i beneficiari) non acquista il diritto al pagamento dell’indennità a titolo
di legato o di quota ereditaria, ma iure proprio (per diritto proprio) in base alla promessa fatta
dall’assicuratore di pagare il capitale al momento del verificarsi dell’evento assicurato.
Il vincolo giuridico gravante sull’assicuratore discende esclusivamente dal contratto di
assicurazione e dalla designazione del beneficiario (o dei beneficiari) da parte del contraente.
La morte dell’assicurato, evento assicurato, rappresenta il mero momento di consolidamento del
diritto già acquisito inter vivos (tra vivi) e non mortis causa (a causa di morte). (1)
L’articolo 1920 del codice civile specifica che la designazione del beneficiario:
1) può essere fatta:
a) nel contratto di assicurazione
b) con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore
c) per testamento (587 e seguenti, 649)
2) è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente
3) equivale a designazione l’attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore
di una determinata persona
4) per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi
dell’assicurazione
L’articolo 1921 del codice civile, invece, regolamenta la revoca del beneficio stabilendo che
la designazione del beneficiario è revocabile
con le forme con le quali può essere fatta a norma dell’articolo 1920.
Da questi due articoli emerge che con il testamento il contraente può designare, se non l’ha fatto
nel contratto, il beneficiario di una polizza, ma può anche revocarlo nominandone uno nuovo.
Ma perché tutto ciò sia valido è necessario che nel testamento il contraente faccia riferimento
alla somma assicurata o alla polizza.
Pertanto in caso di decesso dell’assicurato non si tratta di aprire una successione legittima o
testamentaria, ma di pagare determinate persone indicate dal contraente come beneficiari di
una prestazione.
Se in polizza sono stati designati quali beneficiari caso morte gli eredi legittimi dell’assicurato, tali
figure rimangono, ai sensi degli articoli 565 e seguenti del codice civile, astrattamente e
precisamente identificabili alla data del decesso anche in presenza di testamento che abbia attribuito
agli eredi testamentari il patrimonio relativo all’asse ereditario.
Qualora in polizza vengano designati quali beneficiari caso morte:
- "gli eredi"
- "gli eredi legittimi e/o testamentari"
- "gli eredi legittimi o testamentari"
il testamento attribuisce il beneficio anche se non vi è un riferimento alla polizza in quanto gli eredi
testamentari vengono chiamati in causa.
Quando, invece, vengono designati:
- "gli eredi legittimi"
- una o più persone specifiche (ad esempio: "il coniuge", "i figli", "Mario Rossi", …)
vi è la facoltà di variare tale designazione/disposizione:
- con una successiva comunicazione scritta alla compagnia assicurativa
- tramite testamento, ma in tal caso deve evincersi l’attribuzione della somma assicurata (articoli
1920 e 1921 del codice civile).
Inoltre, la designazione la quale indichi:
- gli “eredi legittimi”
- gli “eredi testamentari”
- gli “eredi legittimi o testamentari”
- gli “eredi legittimi e/o testamentari”
concreta mera indicazione del criterio da utilizzare per l’individuazione dei beneficiari, ovvero
rappresenta solamente il metodo con cui individuare gli aventi diritto alla prestazione.
I beneficiari vengono così individuati per relationem facendo, perciò, riferimento ad un'altra
fonte che è esterna al contratto, ossia il codice civile.
Il fatto che per individuare i beneficiari si faccia ricorso alla parte del codice civile
riguardante le successioni non implica che possano essere invocate le norme in tema di
successione.
Infatti, ad esempio, sono irrilevanti l’eventuale rinuncia o accettazione dell’eredità. (2)
Sempre per tale motivo, in caso di più beneficiari, anche identificati con gli eredi legittimi o
testamentari, l’indennità va divisa, in mancanza di una espressa volontà da parte del
contraente, in parti uguali essendo il rapporto regolato da una fonte contrattuale e non
applicandosi, quindi, la disciplina codicistica in materia di successione. (3)
Daniele Bussola
([email protected])
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(1) - (2) Così la dottrina dominante nonché la suprema Corte di Cassazione, le cui argomentazioni sono espresse, ex
multis, nella sentenza n.4484/96, nonché nella sentenza n. 9388/94.
(3) Così la dottrina dominante nonché la suprema Corte di Cassazione nella sentenza 9388/94. (Si veda anche
commento all’art. 1920 del codice civile nel “Commentario breve al Codice Civile”, Cian e Trabucchi, Cedam)