S T U D I O D E C H E C C H I

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NEWS 2014/3 Fisco
San Marino è fuori dalla Black List
Il Decreto del Ministero dell’Economia del 12.02.2014 dispone che con effetto dal 24.02.2014 è disposta
l’esclusione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Paesi Black List.
San Marino è fuori dalla Balck List
Viene di fatto ripristinata la possibilità per le società agricole di optare per la determinazione del reddito
secondo le modalità fondiarie di cui all’articolo 32 del TUIR .
Il Provvedimento ha ovviamente una serie di conseguenze tra le quali :
 Comunicazioni delle Operazioni Black List
 Prova della residenza dei cittadini italiani iscritti all’AIRE e residenti a San Marino .
Comunicazione delle Operazioni in Black List .
Per effetto di quanto sopra NON sarà più necessario ricomprendere nella comunicazione le operazioni poste
in essere con operatori economici della Repubblica di San Marino .
Alla data odierna l’elenco dei Paesi / Territori inclusi nella Black List non in seguenti :
ELENCO PAESI / TERRITORI “BLACK LIST” – DD.MM. 4.5.99 (aggiornato) e 21.11.2001
Alderney / Filippine / Kenia/ Saint Kitts e Nevis / Andorra / Gibilterra / Kiribati / ex Isole Gilbert
Salomone / Angola / Giamaica / Libano / Samoa / Anguilla / Mauritius / Liberia / Saint Lucia/ Antigua
/ Grenada /Liechtenstein Saint Vincent e Grenadine / Antille Olandesi / Guatemala / Lussemburgo /
San Marino / Aruba / Guernsey Isole del Canale / Macao / Sant'Elena Bahamas Herm Isole del
Canale / Maldive / Sark (Isole del Canale) / Barhein / Hong Kong / Malesia / Seychelles / Barbados /
Isola di Man / Monaco / Singapore / Barbuda / Isole Cayman / Montserrat / Svizzera / Belize / Isole
Cook / Nauru / Taiwan / Bermuda / Isole Marshall / Niue / Tonga / Brunei / Isole Turks e Caicos /
Nuova Caledonia / Tuvalu (ex Isole Ellice) / Costarica / Isole Vergini britanniche / Oman Uruguay /
Dominica / Isole Vergini statunitensi / Panama / Vanuatu / Ecuador / Jersey – Isole del Canale /
Polinesia francese / Emirati Arabi Uniti / Gibuti (ex Afar e Issas) / Portorico.
Con effetto pertanto dalle comunicazioni relative al periodo successivo al 24.02.2014 scatta l’esclusione
della Repubblica di San Marino dalle comunicazioni in commento, resta pertanto da ricordare che tutte le
operazioni con San Marino sino alla data del 23.02.2014 DEVONO essere comunicate con le normali
procedure previste dalla comunicazione polivalente .
Per quanto occorrer possa si ricorda che il Decreto influisce unicamente in merito alle comunicazioni
obbligatorie, restano pertanto in vigore tutte le norme in materia di IVA – acquisto di beni e servizi
senza addebito IVA da parte del cedente di San Marino il cui obbligo RIMANE .
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Per quanto attiene agli aspetti connessi alla dichiarazione dei redditi si evidenzia che le norme di cui
all’articolo 110 comma 10 del TUIR nel testo ora in vigore NON trovano più applicazione pertanto i costi
sostenuti dagli operatori che operano con San Marino non devono più essere separatamente indicati nel Mod.
UNICO .
Prova della Residenza.
Passiamo ora alla considerazione finale in merito a quanto previsto dall’articolo 2 comma 2bis del TUIR in
quanto ora i cittadini italiani residenti a San Marino ed iscritti all’IARE NON avranno più l’onere di
dimostrare di non essere residenti in Italia .
Cordiali saluti .
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