Regolamento per l` istituzione e la gestione dell` ” Albo delle Risorse
Transcript
Regolamento per l` istituzione e la gestione dell` ” Albo delle Risorse
Regolamento per l’ istituzione e la gestione dell’ ” Albo delle Risorse Umane” da impiegare nei servizi alla persona disabile visiva Art. 1. Finalità. L’ Albo delle Risorse Umane (A.R.U.) è volto alla individuazione di professionalità idonee allo svolgimento delle diverse attività statutarie e istituzionali del Centro Regionale. Art. 2. Oggetto. Il Regolamento contempla le diverse aree di competenza e disciplina i requisiti soggettivi ed oggettivi, i termini e modalità di presentazione delle domande, ed ogni informazione utile all’inserimento nell’ A.R.U. Art.3. Aree di competenza. 1. In adesione ai fini statutari del Centro Regionale sono state individuate le seguenti aree di competenza: A) Abilitazione/riabilitazione: - servizi abilitativi per ciechi; - servizi riabilitativi per ipovedenti. B) Educazione/assistenza: - servizi educative scolastici diretti; - servizi educative scolastici indiretti; - servizi educative/assistenziali domiciliari; - servizi educative/assistenziali territoriali. C) Formazione/orientamento professionali. 2. Per ciascuna delle predette aree sono stati individuati i diversi profili professionali, ritenuti idonei ed utili allo svolgimento delle attività ivi previste. 3. Per ciascun profilo sono previsti i requisiti minimi per l’ inserimento nell’ A.R.U. dei soggetti interessati, senza che ciò costituisca riconoscimento legale di qualifica e/o abilitazione professionali. A) Abilitazione/riabilitazione: - fisiatra; - geriatra; - igenista; - neurofisiologo; - neurologo; - neuropsichiatra; - neuropsichiatra infantile; - oculista; - oculista-riabilitatore; - otorinolaringoiatra; - psichiatra; - psicologo; - animatore-socioculturale; - artiterapeuta (musicoterapeuta, arteterapeuta ecc.); - assistente sociale; - dirigente assistenza infermieristica (capo sala); - educatore professionale; - fisioterapista; - infermiere professionale; - istruttore orientamento e mobilità (minimo 900 ore di formazione specifica presso Enti di formazione); - logopedista; - neuropsicomotricista dell’ età evolutiva; - operatore-tifloinformatico (minimo 150 ore di formazione specifica presso Enti di formazione); - ortottista; - terapista della riabilitazione psichiatrica; - terapista occupazionale. B) Educazione/assistenza: - assistente alla comunicazione: minimo 150 ore di formazione specifica presso Enti di formazione; - assistente domiciliare e dei servizi tutelari; - assistente alla comunicazione per multisensorialità: minimo 130 ore di formazione L.I.S., con corso di specializzazione L.I.S.T.; - educatore di comunità; - educatore professionale; - interprete L.I.S; - operatore domiciliare: minimo 50 ore di formazione sul deficit visivo presso Enti di formazione; - operatore sociale per non vedenti: titolo abilitativo rilasciato da Enti di formazione con minimo 600 ore di corso; - operatore tiflologico: titolo abilitativo rilasciato da Enti di formazione con minimo 600 ore di corso; - OSA; - trascrittore: con provata esperienza almeno biennale nell’ ambito dei servizi di produzione di testi accessibili nelle diverse forme. C) Formazione/orientamento professionali: - formatore (con esperienza almeno biennale in percorsi di formazione destinati ai non vedenti, ipovedenti); - insegnante di letto-scrittura braille (con provata esperienza nell’ insegnamento del braille); - istruttore di orientamento e mobilità (minimo 900 ore di formazione specifica presso Enti di formazione); - operatore tifloinformatico (minimo 150 ore di formazione specifica presso Enti di formazione). Art.4 Modalità e termini di Iscrizione all’ Albo. 1. Gli interessati potranno presentare domanda di iscrizione all’ A.R.U. nelle aree e profili sopra individuati, compilando, esclusivamente, i format presenti on line sul sitowww.santalessio.org ed allegando i titoli richiesti ed il curriculum vitae europeo di massimo due pagine, debitamente sottoscritto, in formato pdf. 2. E’ possibile compilare più format per i diversi profili o per lo stesso profilo in diverse aree. 3. L’ iscrizione all’ A.R.U. non ha scadenza. Gli iscritti potranno aggiornare la loro posizione in presenza di nuovi titoli. 4. Il Centro Regionale provvede all’ aggiornamento dell’ A.R.U. ogni tre mesi. 5. Gli iscritti all’ A.R.U. possono richiedere, in qualsiasi momento, la loro cancellazione facendone richiesta all’ indirizzo mail: [email protected]; 6. Il Centro Regionale può determinare la cancellazione degli iscritti per comprovati motivi e comunque in caso di tre rifiuti consecutivi all’ accettazione dell’ incarico conferito. Art.5 Requisiti per l’ iscrizione all’ A.R.U. 1. Alla data di iscrizione, i richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti minimi: - età non inferiore ai 18 anni; - conoscenza della lingua italiana orale e scritta; - possesso dei titoli richiesti per legge o delle attestazioni indicate nel precedente articolo 3 per il profilo professionale di appartenenza; - assenza di incompatibilità ed inconferibilità con il lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni; - assenza di soccombenza, con sentenza passata in giudicato, in giudizi civili e/o amministrativi contro il Centro Regionale. Art.6 Criteri per la selezione degli iscritti all’ A.R.U. ai fini dell’ assegnazione dell’ incarico 1. Il Centro affiderà gli incarichi per l’ affidamento delle attività da svolgere all’ interno dei servizi alla persona disabile visiva esclusivamente agli iscritti all’ A.R.U. 2. In relazione ai principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, pari opportunità e rotazione, sono titoli preferenziali per l’ affidamento dell’ incarico a titolo esemplificativo: a) la specifica formazione dell’iscritto in relazione al profilo dell’utente; b) la minor distanza tra il domicilio dell’utente e quello dell’operatore; c) la correlazione tra efficacia dell’intervento e continuità lavorativa; d) la pregressa esperienza lavorativa con il Centro Regionale; e) il colloquio conoscitivo; f) i test psicoattitudinali. Art.7 Pubblicità dell’ Avviso pubblico per la costituzione e diffusione dell’ A.R.U. 1. Il Centro Regionale rende pubblico apposito avviso per la presentazione delle domande di iscrizione all’A.R.U., secondo modalità e termini previsti nel presente Regolamento, fissando un termine perentorio di 30 giorni dalla data di sua pubblicazione. 2. Il Centro Regionale provvede a dare ampia diffusione dell’avviso pubblico di costituzione dell’A.R.U. al fine di raggiungere i soggetti potenzialmente interessati e in possesso dei requisiti richiesti. 3. Il primo Albo delle Risorse Umane sarà pubblicato sul sito istituzionale del Centro Regionale entro 15 giorni dal termine di presentazione delle domande previsto nell’Avviso pubblico.