Scheda informativa - Cattolica Previdenza

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Scheda informativa - Cattolica Previdenza
FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI
DELLE SOCIETÀ DEL
GRUPPO SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ APPARTENENTI
AL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI
Iscritto all’Albo tenuto dalla Covip - I sezione speciale - con il numero 1046
SCHEDA INFORMATIVA
(dati aggiornati al 31 dicembre 2014)
Presentazione del Fondo
Elementi di identificazione
Il FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETA’ DEL GRUPPO SOCIETA’ CATTOLICA DI
ASSICURAZIONE (di seguito: il Fondo) è finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici
complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
Il Fondo è iscritto all’albo tenuto dalla COVIP – I sezione speciale - con il n. 1046 ed è stato istituito in
attuazione della contrattazione nazionale di lavoro del settore assicurativo.
Destinatari
Sono destinatari del Fondo i dipendenti delle società appartenenti al Gruppo Cattolica Assicurazioni per i
quali non sussistano accordi di lavoro o regolamenti aziendali che ne prevedano l’adesione ad altre forme
pensionistiche complementari a contribuzione definita. Sono altresì destinatari del Fondo i familiari
fiscalmente a carico degli aderenti.
Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale
Il Fondo è costituito in forma di associazione non riconosciuta e opera in regime di contribuzione definita
(l’entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei
relativi rendimenti). Il Fondo appartiene ai c.d. “fondi preesistenti”, in quanto era già istituito alla data di
entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
La partecipazione alla forma pensionistica complementare
L’adesione è libera e volontaria. La partecipazione alle forme pensionistiche complementari, disciplinate
dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, consente all’iscritto di beneficiare di un trattamento fiscale di favore
sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.
Documentazione a disposizione dell’iscritto
La presente scheda informativa e lo Statuto sono resi disponibili gratuitamente sul sito del Fondo.
Con le stesse modalità, sono rese disponibili altre informazioni generali utili all’iscritto.
N.B. Le principali disposizioni che disciplinano il funzionamento del fondo e il rapporto tra il fondo e
l’iscritto sono contenute nello Statuto, del quale ti raccomandiamo pertanto la lettura.
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Recapiti utili
Telefono:
e-mail:
Sede legale:
Recapito:
0458391064-0458391066
[email protected]
Via Bassi 5 – 37126 Verona
Lungadige Cangrande 16 – 37126 Verona
Contribuzione
Il finanziamento del Fondo è attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del
datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando, ovvero mediante il solo conferimento del
TFR maturando.
La misura dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori
aderenti è stabilita negli accordi di lavoro.
Ferme restando le misure minime ivi previste, l’aderente determina liberamente l’entità della
contribuzione a proprio carico. È fatta salva la facoltà del lavoratore aderente e del datore di lavoro di
effettuare versamenti volontari aggiuntivi, anche una tantum.
Opzioni di investimento
Il Fondo investe le risorse mediante contratto di assicurazione sulla vita di Ramo I stipulato con Cattolica
Assicurazioni (Convenzione con prestazioni rivalutabili). La rivalutazione della posizione individuale è
collegata alla gestione interna separata denominata RISPEVI. La tariffa utilizzata è un’assicurazione
collettiva di rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione e con rivalutazione annua
della rendita. Il tasso tecnico previsto dalla tariffa è pari al 4%. La convenzione garantisce:
1. in caso di vita dell’iscritto al termine del differimento, la corresponsione di una rendita annua
rivalutabile costituita dal cumulo delle singole rendite rivalutate assicurate con ciascuno dei
contributi versati; nei limiti previsti dalla normativa, la prestazione può essere erogata sotto
forma di capitale;
2. in caso di decesso dell’iscritto prima del termine del differimento, la corresponsione ai beneficiari
designati un capitale pari alla somma dei premi versati fino alla data di decesso, ciascuno dei
quali rivalutato in base ai rendimenti conseguiti dalla gestione separata, con applicazione di un
rendimento minimo garantito del 4% annuo;
3. in caso di riscatto o di trasferimento, un capitale pari a quello garantito per il caso di decesso.
Le condizioni per l’erogazione della prestazione pensionistica complementare e le forme di rendita
sono indicate nello Statuto del Fondo.
ATTENZIONE: I flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati alla Convenzione con prestazioni
rivalutabili
NB Lo statuto del Fondo prevede anche la possibilità di investire in contratti di ramo V
(Convenzione con prestazioni rivalutabili mediante operazioni di capitalizzazione) e di ramo III
(Convenzione con prestazioni collegate a OICR o fondi interni); tali modalità di gestione delle risorse
non hanno ancora preso avvio.
La gestione di RISPEVI è rivolta prevalentemente verso strumenti finanziari di tipo obbligazionario ed è
effettuata anche tenendo conto del criterio di determinazione dei rendimenti basato sulla valutazione
delle attività al ‘costo storico’. Lo stile di gestione adottato individua i titoli considerando gli aspetti di
solidità dell’emittente e privilegiando la continuità del flusso cedolare nel tempo. Le scelte di gestione
tengono conto anche delle indicazioni che derivano dall’attività di monitoraggio del rischio. In particolare,
la Compagnia definisce la composizione degli attivi coerentemente con la struttura degli impegni assunti
nei confronti degli Aderenti (Asset Liability Management). Nella attuazione della politica di gestione sono
di norma esclusi investimenti diretti in imprese o istituzioni che notoriamente si occupano di commercio di
armi, droghe, tabacco che si avvalgono dello sfruttamento del lavoro minorile o che usano impianti
inquinanti o pericolosi.
Di seguito si riportano alcune informazioni relative alla convenzione in essere con Cattolica Assicurazioni.
Aliquota di retrocessione del
rendimento della gestione separata
Tasso tecnico
Rivalutazione minima
garantita
98,00%
4%
0%
del rendimento della gestione separata
Tasso tecnico minima garantita
Costi nella fase di accumulo
Tipologia di costo
Importo e caratteristiche
Spese di adesione
Non previste
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:
Direttamente a carico dell’aderente
Non previste
Indirettamente a carico dell’aderente:
come prelievo sul rendimento dalla gestione
Il rendimento della gestione separata
interna separata
è riconosciuto agli iscritti nella misura del 98%
Spese per l’esercizio di prerogative individuali
(prelevate dalla posizione individuale al momento dell’operazione)
Anticipazione
non previste
Trasferimento
non previste
Riscatto
non previste
Informazioni generali
Perché una pensione complementare
Dotandoti di un piano di previdenza complementare hai l’opportunità di incrementare il livello della tua
futura pensione. In Italia, come in molti altri paesi, il sistema pensionistico di base è in evoluzione: si vive
infatti sempre più a lungo, l’età media della popolazione aumenta e il numero dei pensionati è in crescita
rispetto a quello delle persone che lavorano. Cominciando prima possibile a costruirti una ‘pensione
complementare’, puoi integrare la tua pensione di base e così mantenere un tenore di vita analogo a
quello goduto nell’età lavorativa.
Lo Stato favorisce tale scelta consentendoti, quale iscritto a una forma pensionistica complementare, di
godere di particolari agevolazioni fiscali sul risparmio ad essa destinato (v. paragrafo ‘Il regime fiscale’).
Lo scopo del Fondo
Il Fondo ha lo scopo di consentirti di percepire una pensione complementare (‘rendita’) che si aggiunge
alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio.
Come si costruisce la pensione complementare
Dal momento del primo versamento inizia a formarsi la tua posizione individuale, che tiene conto, in
particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti a te spettanti.
Durante tutta la c.d. ‘fase di accumulo’, cioè il periodo che intercorre da quando effettui il primo
versamento a quando andrai in pensione, la ‘posizione individuale’ rappresenta quindi la somma da te
accumulata tempo per tempo. Al momento del pensionamento, ti verrà erogata la pensione
complementare nella c.d. ‘fase di erogazione’, cioè per tutto il resto della tua vita.
Il TFR
Per i lavoratori dipendenti, come è noto, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del
rapporto di lavoro e ti viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L’importo
accantonato ogni anno è pari al 6,91% della tua retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una
misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se
nell’anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell’anno sarà: 2% x
75% + 1,5% = 3%).
Se scegli di utilizzare il TFR per costruire la tua pensione complementare, il flusso futuro di TFR non sarà
più accantonato ma versato direttamente al Fondo. La rivalutazione del TFR versato al Fondo, pertanto,
non sarà più pari alla misura fissata dalla legge ma dipenderà dal rendimento degli investimenti (v.
paragrafo ‘opzioni di investimento’).
Ricorda che la decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile,
non potrai pertanto cambiare idea.
È importante sapere che nel caso di conferimento alla previdenza complementare non viene meno la
possibilità di utilizzare il TFR per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio,
spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione) (v.
paragrafo ‘In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento’).
Le prestazioni pensionistiche
Le prestazioni pensionistiche possono esserti erogate dal momento in cui maturi i requisiti di
pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che tu abbia partecipato a forme
pensionistiche complementari per almeno cinque anni. Puoi percepire la prestazione in forma di rendita
(pensione complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.
Maturare i requisiti per il pensionamento non vuole però dire, necessariamente, andare in pensione: sei
comunque tu a decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire
la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel tuo regime di base, fino
a quando lo riterrai opportuno. Nel valutare il momento di accesso al pensionamento, è importante che tu
tenga anche convenientemente conto della tua aspettativa di vita.
Cosa determina l’importo della tua prestazione – La pensione complementare
Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione che puoi attenderti dal Fondo è importante
che tu abbia presente fin d’ora che, a parità di altre condizioni, l’importo della tua prestazione sarà tanto
più alto quanto:
a. più alti sono i versamenti che farai;
b. più lungo è il periodo di tempo tra il momento in cui aderisci e quello in cui andrai in pensione;
c. più elevati sono i rendimenti della gestione.
Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della tua vita ti verrà erogata una pensione
complementare (‘rendita’).
Considera che, per la parte che percepirai in forma di pensione, sarà importante anche il momento del
pensionamento: maggiore sarà la tua età, più elevato sarà l’importo della pensione.
La prestazione in capitale
Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50%
della posizione individuale maturata. Devi tuttavia avere ben presente che, per effetto di tale scelta,
godrai della immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto), ma l’importo della
pensione complementare che ti sarà erogata nel tempo sarà più basso di quello che ti sarebbe spettato se
non avessi esercitato questa opzione.
In alcuni casi limitati (soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 28
aprile 1993 o soggetti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta) è
possibile percepire la prestazione in forma di capitale per l’intero ammontare.
Cosa succede in caso di decesso
In caso di decesso prima che tu abbia raggiunto il pensionamento, la posizione individuale sarà versata ai
tuoi eredi ovvero alle diverse persone che avrai indicato. In mancanza, la tua posizione resterà acquisita
al fondo.
In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento
Dal momento in cui aderisci, è importante fare in modo che la costruzione della tua pensione
complementare giunga effettivamente a compimento. La ‘fase di accumulo’ si conclude quindi - di norma
- al momento del pensionamento, quando inizierà la ‘fase di erogazione’ (cioè il pagamento della
pensione). In generale, non puoi chiedere la restituzione della tua posizione, neanche in parte, tranne che
nei casi di seguito indicati.
Le anticipazioni
Prima del pensionamento, puoi fare affidamento sulle somme accumulate richiedendo una anticipazione
della tua posizione individuale, laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo per la tua vita (ad
esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione) o per altre tue personali
esigenze.
Devi però considerare che la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la tua posizione
individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno esserti erogate successivamente.
In qualsiasi momento puoi, tuttavia, reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando
versamenti aggiuntivi al fondo.
Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono indicate
nello Statuto del Fondo.
Alcune forme di anticipazione sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore
rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari.
Il riscatto della posizione maturata
In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla tua vita lavorativa, puoi
inoltre riscattare, in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora
mancano al raggiungimento della pensione.
Se, trovandoti nelle situazioni che consentono il riscatto totale della posizione, intendi effettuare tale
scelta, tieni conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto
tra te e il Fondo. In tal caso, ovviamente, al momento del pensionamento non avrai alcun diritto nei
confronti del Fondo.
Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale sono indicate nello Statuto del
Fondo.
Alcune forme di riscatto sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a
quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari.
Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare
Puoi trasferire liberamente la tua posizione individuale in un’altra forma pensionistica complementare
alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dall’adesione o in caso di vicende che interessino
la tua situazione lavorativa.
È importante sapere che il trasferimento ti consente di proseguire il piano previdenziale presso un’altra
forma pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità e che l’operazione non è soggetta
a tassazione.
Le condizioni per il trasferimento della posizione individuale sono indicate nello Statuto del
Fondo.
Il regime fiscale
Per agevolare la realizzazione del piano previdenziale e consentirti di ottenere, al momento del
pensionamento, prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione al Fondo godono di una disciplina
fiscale di particolare favore.
I contributi
I contributi che versi sono deducibili dal tuo reddito fino al valore di 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite
non devi considerare il flusso di TFR conferito, mentre devi includere il contributo versato dal datore di
lavoro. Se sei iscritto a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione devi tener
conto del totale delle somme versate.
Ti sono riservati ulteriori benefici fiscali se, avendo iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007, il tuo
versamento annuo è superiore a 5.164,57 euro.
I rendimenti
A partire dal 2015, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, così come modificato dalla
Legge 23 dicembre 2014 n. 190, che ne ha disposto l’incremento dall’11%, il Fondo è assoggettato ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% (limitatamente all’anno 2014, l’aliquota
era stata in precedenza aumentata all’11,5% dal decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con
modifiche dalla legge 23 giugno 2014 n. 89). Peraltro, è previsto che l’aumento dell’aliquota al 20%
esplichi i propri effetti a partire dal periodo di imposta dell’anno 2014.
L’aliquota si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta. Tale risultato si determina
– per ciascun iscritto – sottraendo dal valore della prestazione maturata – calcolata al termine di ciascun
anno, ovvero determinata alla data di accesso alla prestazione – i versamenti dell’anno e il valore della
prestazione all’inizio dell’anno (che corrisponde al valore della prestazione calcolata al termine dell’anno
precedente, al netto dell’imposta sostitutiva). I redditi derivanti da titoli pubblici ed equiparati – al fine
di garantire che siano assoggettati all’aliquota ridotta del 12,50% ad essi applicabile – concorrono alla
formazione del risultato maturato nel periodo di imposta nella misura del 62,50% del loro ammontare.
L’imposta è prelevata direttamente dalla posizione individuale dell’iscritto.
Le prestazioni
Le prestazioni erogate dal Fondo godono di una tassazione agevolata. In particolare, le prestazioni
maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento dell’erogazione,
mediante ritenuta operata a titolo definitivo. Le prestazioni pensionistiche e alcune fattispecie di
anticipazione e di riscatto sono tassate con un’aliquota decrescente all’aumentare degli anni di
partecipazione al fondo. Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare
non sono soggette a tassazione.
Andamento della gestione
Tassi di rivalutazione storici (dell’anno e medio annuo composto a 3, 5 e 10 anni)
attribuiti alle posizioni individuali
2014
3 anni
5 anni
10 anni
4,05%
4,10%
4,06%
4,03%
Il rendimento riportato nella tabella è quello effettivamente riconosciuto alle posizioni individuali in base alle
condizioni previste dalla convenzione in essere con Cattolica Assicurazioni.
2014
2,08%
Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni
(dell’anno e medio annuo composto a 3, 5 e 10 anni)
3 anni
5 anni
3,35%
3,66%
10 anni
3,77%
Il dato sintetizza l'andamento dei mercati finanziari in cui investe il fondo e consente di operare un confronto
rispetto all'investimento effettuato. È calcolato al lordo degli oneri fiscali e non risente degli oneri di gestione che
gravano sul rendimento della gestione separata.
AVVERTENZA. Si ricorda che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.
Composizione di RISPEVI (31/12/2014)
% titoli di debito
% titoli di capitale
% fondi immobiliari
83%
10%
7%
Costi - TER
Gestione Separata
Oneri di gestione
finanziaria
Oneri di gestione
amministrativa
Totale
RISPEVI
0,08%
0,00%
0,08%
Il Total Expenses Ratio (TER) esprime l’incidenza dei costi effettivamente sostenuti nell’anno per la gestione
finanziaria e amministrativa (ad eccezione degli oneri connessi alla negoziazione dei titoli e di quelli fiscali) sul
patrimonio del comparto alla fine dell’anno di riferimento.
AVVERTENZA. Il TER è determinato con riferimento alle condizioni previste dalla convenzione in essere con
Cattolica Assicurazioni ed esprime un dato medio.
Altre informazioni
Sito web
Sul sito web www.cattolicaprevidenza.it sono disponibili lo statuto, la scheda informativa ed il
rendiconto del Fondo pensione. Sul sito è, inoltre, disponibile la modulistica.
Comunicazioni e richieste
Sede legale: Via Ugo Bassi 5 – 37126 Verona.
Invio corrispondenza: Fondo Pensione Dipendenti Gruppo Cattolica - c/o Società Cattolica di
Assicurazione – società cooperativa - Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia).
Comunicazione periodica agli iscritti – termine per l’invio
Il consiglio di amministrazione del Fondo, in coerenza con le disposizioni diramate al riguardo dalla COVIP
per i fondi pensione preesistenti, ha stabilito che l’invio della comunicazione periodica agli iscritti sia
effettuata entro il 30 giugno di ciascun anno.
Consultazione della posizione individuale on line
Sul sito web è possibile verificare la posizione individuale e l’evolversi della stessa, utilizzando il codice
utente e la password personale (modificabile).
Di seguito sono riportate le istruzioni per la registrazione:
1. collegarsi alla home page del sito www.cattolicaprevidenza.it;
2. selezionare “Area iscritti” e poi “Accedi” sotto l’icona del Fondo;
3. selezionare l’opzione “Registrati ora” e, nella pagina successiva, “Procedi con la registrazione”;
4. compilare la scheda di Registrazione in tutti i campi (la parte letterale del codice fiscale va inserita
con carattere maiuscolo);
5. cliccare sul pulsante “Registrati”.
Nella Scheda di Registrazione è richiesto, fra l’altro, di indicare il proprio codice fiscale e il numero di
iscrizione. Il numero di iscrizione è indicato nella comunicazione periodica; per le nuove adesioni, è
disponibile trascorsi circa 3 mesi dalla data di iscrizione e può essere richiesto tramite e-mail all’indirizzo
[email protected].
All’indirizzo di posta elettronica segnalato, verrà inviata una comunicazione di conferma, contenente le
istruzioni per accedere alle informazioni relative all’avvenuta registrazione; in particolare, verrà indicata
la password da utilizzare. Dall’”Area iscritti”, inserendo i dati di identificazione (codice fiscale e
password), si accede per la prima volta al servizio. Al fine di tutelare la riservatezza, in occasione del
primo accesso è richiesto che la password comunicata venga sostituita con una nuova password, seguendo
le istruzioni che vengono fornite on line. Si raccomanda la conservazione sicura e riservata dei dati di
identificazione, in quanto esclusivi e personali.
Reclami
Eventuali reclami riguardanti irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento del Fondo devono
essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:
Fondo Pensione Dipendenti Gruppo Cattolica
c/o Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa
Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia)
Nel reclamo vanno indicati i seguenti elementi:
­
l’iscritto che trasmette (o per conto del quale è trasmesso) il reclamo: nome, cognome, indirizzo;
­ il recapito telefonico del soggetto che trasmette il reclamo;
­ l'oggetto del reclamo: l’esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela.
Al reclamo viene data risposta entro 45 giorni dal suo ricevimento. Se non si riceve risposta entro tale
termine o se non si ritiene soddisfacente la risposta ricevuta, ci si può rivolgere alla COVIP. La COVIP
(Commissione di Vigilanza sui fondi pensione) è l'Autorità pubblica che vigila sulle forme pensionistiche
complementari (fondi pensione), con lo scopo di assicurare la sana e prudente gestione delle stesse, il
buon funzionamento del sistema e la tutela degli iscritti e dei beneficiari.
Esposti alla COVIP
L'esposto alla COVIP, per essere preso in considerazione, deve contenere alcune informazioni essenziali,
quali:
­ la chiara indicazione del fondo pensione interessato (denominazione, numero di iscrizione all'Albo dei
fondi pensione; il Fondo Pensione Dipendenti Gruppo Cattolica è iscritto al numero 1046);
­ l'indicazione del soggetto che trasmette l'esposto (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico);
­ l'oggetto dell'esposto (chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela).
Il soggetto che invia l'esposto alla COVIP deve inoltre:
­ fare presente di essersi già rivolto al fondo interessato e che sono decorsi 45 giorni dalla richiesta senza
che sia pervenuta alcuna risposta ovvero di aver ricevuto una risposta non soddisfacente (e, in tale
ultimo caso, rappresentare chiaramente le ragioni dell'insoddisfazione);
­ allegare copia del reclamo già trasmesso al fondo e dell'eventuale risposta ricevuta.
Per rendere più agevole e rapida la trattazione dell’esposto da parte della COVIP, è utile allegare,
inoltre, copia dei principali documenti comprovanti i fatti descritti.
L'esposto va trasmesso mediante servizio postale a: COVIP - Via in Arcione, 71 - 00187 ROMA; può essere
inviato anche via fax al numero: 06.69506.306 o trasmesso da una casella di posta elettronica certificata
all'indirizzo [email protected].
Per ulteriori informazioni, si rinvia alla “Guida pratica per la trasmissione degli esposti alla COVIP”
pubblicata sul sito www.covip.it .