1 - Commercialista Telematico

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Disponibilità liquide dei contribuenti morosi nel
mirino degli agenti di riscossione
Poteri di accesso, ispezione e verifica ai funzionari di Riscossione S.p.A. materia di
riscossione coattiva dei tributi. L’art. 2, co. da 1 a 17, D.L. 4.07.2006, n. 262, convertito in L.
24.11.2006, n. 286, attribuisce agli agenti di riscossione, previa autorizzazione del direttore
generale, la possibilità di accedere presso i locali del contribuente moroso (per somme
iscritte a ruolo superiori ad € 25.000,00) e consultare scritture contabili e bilanci al fine di
individuare attività aziendali sui cui soddisfare i crediti erariali e che garantiscano
l’adempimento del debitore. Evidentemente, la prima posta contabile che sarà oggetto
di verifica, e di possibile apprensione, è quella relativa alle disponibilità liquide
rappresentate da depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori in cassa.
AMBITO CIVILISTICO
La novella legislativa contenuta nel D.L. n. 262 del 2006 (1) e le conseguenze che
potrebbero derivare da un accesso in azienda da parte dei funzionari della riscossione,
impongono al redattore del bilancio di verificare, con estrema attenzione, il corretto
funzionamento dei conti accessi alle voci che confluiscono nell’ambito delle disponibilità
liquide, ed in particolare, accertarsi che le disponibilità liquide stesse siano costituite da
fondi realmente esistenti, controllando altresì la rispondenza del saldo contabile con la
giacenza
effettiva
considerando
eventuali
sospesi.
Principio contabile n. 14 – Disponibilità liquide
Come noto, il Codice civile prevede, all'art. 2424 , che nell'attivo del bilancio siano
espressamente indicate le consistenze delle disponibilità liquide rappresentate da:
depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa.
Ripercorriamo, a beneficio degli operatori, il principio contabile Organismo Italiano di
Contabilità n. 14 –aggiornato nella versione del 13 luglio 2005 ed integrato da specifiche
scritturazioni di partita doppia.
C.M. 19.01.2007, n. 1 – Poteri degli agenti di riscossione
Il comma 7 incrementa i poteri degli agenti della riscossione, modificando l'articolo 35 del d.l. n. 223 del 2006.
E' stato previsto che, in caso di morosità per somme iscritte a ruolo complessivamente superiori a
venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, al fine di acquisire copia della documentazione di tutti i
crediti verso terzi di cui risulti titolare il debitore moroso, possono esercitare le facoltà ed i poteri previsti
dall'articolo 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dall'articolo 53 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633. Si tratta delle norme che disciplinano accessi, ispezioni e verifiche da parte degli uffici
dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza in materia di imposte sui redditi e di imposta sul
valore aggiunto. La norma, da un lato, chiarisce la finalita' per cui e' consentito l'esercizio dei suddetti poteri e
facoltà, ossia "... acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di
cui i debitori morosi siano titolari nei confronti di soggetti terzi", dall'altro prevede la previa autorizzazione del
direttore generale.
Il limite dei venticinquemila euro, previsto per l'applicazione della disposizione in esame, deve essere
calcolato in relazione all'ammontare complessivo dei debiti iscritti a ruolo e non alle singole partite che hanno
dato luogo all'iscrizione.
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Contenuto dei conti
DISPONIBILITA' LIQUIDE
I fondi liquidi sono tipicamente formati da:
- depositi bancari e postali;
- assegni;
- denaro e valori in cassa.
A. I .a) Depositi bancari e postali - Sono rappresentati da disponibilità presso il sistema
bancario o l'amministrazione postale, aventi il requisito di poter essere incassati a pronti o
a breve termine.
A. I. b) Assegni - Sono rappresentati da titoli di credito bancari (di conto corrente, circolari
e similari) esigibili a vista, nazionali ed esteri.
A. I. c) Denaro e valori in cassa - Sono rappresentati da moneta a corso legale nazionale
e valori bollati (in questi ultimi comprendendosi francobolli, marche da bollo, foglietti
bollati, ecc.), per importi compatibili con le esigenze correnti delle imprese. In questa
voce non sono da ricomprendere né le cambiali attive in portafoglio né i titoli di Stato a
breve, i quali sono da iscrivere in altre voci.
A. I. d) Disponibilità in valuta estera - Le disponibilità liquide possono altresì essere formate
da moneta a corso legale in altri paesi ovvero da assegni o depositi bancari e postali
espressi in moneta non di conto.
A. I. e) Sospesi di cassa e casse funzionanti a fondo fisso - Può talvolta verificarsi l'esistenza
dei cosiddetti «sospesi di cassa» cioè di uscite di numerario già avvenute ma non ancora
registrate. I «sospesi di cassa» devono essere eliminati entro il più breve tempo possibile dal
loro insorgere, effettuando le relative registrazioni contabili con contropartita gli
appropriati conti patrimoniali o economici.
-
ESBORSI DI DENARO IN C/ FUTURE SPESE (PRELIEVI DI SOCI O AMMINISTRATORI O DIPENDENTI )
ALL'EROGAZIONE DELLE SOMME SI DEVE EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE:
C. II. 5 D I. V. 3 Anticipi c/spese
a
Cassa contanti
Prelievo da parte di socio X effettuato in data …
xx
AL RICEVIMENTO DEL GIUSTIFICATIVO DI SPESA:
A
CE B 14 C. II. 5
-
Rimborso spese piè di lista
a
Anticipi c/spese
Pervenuto giustificativo di spesa sostenuta dal socio X in data …
xx
CONTABILIZZAZIONE DI PAGAMENTI DI ACQUISTI DI BENI/SERVIZI, PER I QUALI NON È PERVENUTA LA FATTURA ALLA
DATA DEL 31 DICEMBRE
AL MOMENTO DEL PAGAMENTO DELLE SOMME SI DEVE EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE:
C. II. 5 D I. V. 3 Fatture da ricevere
a
Cassa contanti
Pagato fornitore Y in data … in attesa di ricevimento giustificativo
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xx
AL RICEVIMENTO DELLA FATTURA :
A
D6
CE B 6
C. II. 5
D6
C. II. 5
Diversi
Materie prime
Iva a credito
Debiti v/ fornitori
a
Debiti v/fornitori
xx
a
Fatture da ricevere
xx
La stessa regola vale per le casse funzionanti a fondo fisso, le quali, dotate di fondi a
giacenza prefissata, non presentano contabilmente variazioni nella dotazione iniziale, in
quanto la contabilizzazione delle uscite intervenute è temporaneamente sospesa;
periodicamente i giustificativi di spesa vengono consegnati alla contabilità generale che
registra, nei termini previsti dalle disposizioni di legge, le uscite e relative contropartite,
nonché l'immediato reintegro della cassa stessa, che avviene a mezzo di giro fondi da
altra cassa o banca. Alla data di bilancio può quindi verificarsi che contabilmente
appaiano dei fondi liquidi in realtà già utilizzati, e dovranno di conseguenza essere fatte le
opportune rettifiche di bilancio.
A. I .f) Fondi liquidi vincolati - I fondi liquidi vincolati sono rappresentati da quei fondi non
disponibili per un certo tempo o utilizzabili solo per specifici scopi. Ne sono esempi i
depositi bancari vincolati, i fondi tenuti a garanzia, i prestiti da utilizzare per scopi specifici.
Rilevazione delle operazioni di cassa e banca
CARATTERISTICHE GENERALI
Il sistema contabile -amministrativo dell'impresa deve avvalersi di un controllo interno
affidabile e tale da consentire la possibilità di verificare, mediante rilevazioni elementari o
prospetti di riconciliazione, che i saldi siano reali e rispondenti a valori riscontrati.
SFASAMENTI TEMPORALI TRA MOVIMENTI E RILEVAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE
I conti accesi alle disponibilità liquide devono comprendere tutti i movimenti di numerario
avvenuti entro la data di bilancio.
Non è corretto, precisa il principio contabile n. 14 _
 considerare come disponibilità liquide, con corrispondente riduzione dei crediti, le
rimesse di numerario ricevute in cassa od in banca in data posteriore a quella di
chiusura dell'esercizio, anche se il loro giorno di valuta è anteriore a quella data;
 diminuire i fondi liquidi, con corrispondente riduzione dei debiti, per rimesse di
numerario uscite dalla cassa o disposte con assegni o bonifici bancari in data
posteriore a quella di bilancio.
Le prassi anzidette non sono accettabili in quanto comportano la contabilizzazione di
operazioni riferibili all'esercizio successivo.
In conclusione, i saldi dei conti bancari devono tener conto di tutti gli assegni emessi e dei
bonifici disposti entro la data di chiusura dell'esercizio e degli incassi effettuati dalle
banche od altri istituzioni creditizie ed accreditati nei conti prima della chiusura
dell'esercizio, anche se le contabili bancarie sono pervenute nell'esercizio successivo.
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Classificazione dei valori delle disponibilità
Essa deve rispondere all'esigenza di comprensibilità, che è uno dei postulati del bilancio in
precedenza richiamati. Se necessario può essere effettuata una classificazione più
dettagliata di quella prevista dall'art. 2424 Codice civile, normalmente nella nota
integrativa. Nello stato patrimoniale i conti accesi alle disponibilità liquide si iscrivono, ai
sensi dell'articolo 2424 Codice civile, alla classe IV dell'attivo circolante, elencandoli
separatamente con le denominazioni:
- depositi bancari e postali;
- assegni;
- denaro e valori in cassa.
I fondi disponibili all'estero sono soggetti, oltre che alla normativa valutaria dei paesi delle
imprese che li costituiscono, anche alla normativa valutaria dei paesi in cui tali fondi si
trovano, mentre gli stessi fondi esistenti all'estero che non possono essere rimpatriati a
causa di restrizioni valutarie, ma che si prevede verranno utilizzati ai fini della gestione
locale, vanno normalmente indicati in nota integrativa e, se di ammontare
particolarmente rilevante, in apposita sottovoce dello stato patrimoniale.
In caso di difficoltà di utilizzo e di rimpatrio di tali fondi, essi vanno valutati al presumibile
valore di realizzo alla fine dell'esercizio.
Utilizzo immediato e vincoli di utilizzo. E’ stato precisato che, in mancanza di indicazioni
specifiche, le disponibilità liquide esposte nello stato patrimoniale si presumono essere
immediatamente utilizzabili per qualsiasi scopo.
Di conseguenza, in presenza di disponibilità liquide vincolate, o perché non
immediatamente utilizzabili o perché utilizzabili solo per specifici scopi, queste devono
avere nella nota integrativa una evidenziazione separata.
Inoltre, le disponibilità liquide vincolate dovranno essere classificate tra le immobilizzazione
finanziarie o nell'attivo circolante a seconda della natura e durata del vincolo ed in base
al criterio generale di classificazione delle voci di bilancio. Se la natura del vincolo è tale
che il deposito non possa essere prelevato prima della scadenza e trattasi di un vincolo
che alla data di chiusura d'esercizio supera il successivo periodo amministrativo annuale, il
deposito va esposto tra le immobilizzazioni finanziarie. Se invece il deposito può essere
negoziato o comunque prelevato nonostante il vincolo, esso va esposto nell'attivo
circolante.
Compensazione vietata. Non è accettabile effettuare in bilancio una compensazione tra
conti bancari attivi e passivi, anche se della stessa natura e tenuti presso la stessa banca,
in quanto tale prassi comporterebbe la compensazione di una attività con una passività
derivanti, fra l'altro, da posizioni di debito e di credito a tassi di solito non equivalente.
Valutazione delle disponibilità liquide
Le disponibilità liquide costituite da:
- depositi bancari, depositi postali, assegni (di conto corrente, circolari e assimilati),
costituendo crediti, vanno valutati secondo il principio generale del presumibile valore di
realizzo. Tale valore, normalmente coincide col valore nominale, mentre nelle rare
situazioni di difficoltà di esigibilità, deve essere esposto il valore netto di realizzo stimato;
- il denaro ed i valori bollati in cassa vanno valutati al valore nominale;
- le disponibilità in valuta estera vanno valutate come precisato nel documento
«Conversione in moneta nazionale delle operazioni e delle partite in monete estere» al
cambio del giorno di chiusura.
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Rappresentazione in bilancio e informazioni da fornire in nota integrativa
Le disponibilità liquide vanno esposte nello stato patrimoniale con la terminologia indicata
nella precedente sezione D di questo documento.
Le principali informazioni da fornire nella nota integrativa sono le seguenti:
a) natura dei fondi liquidi vincolati e durata del vincolo;
b) conti cassa o conti bancari attivi all'estero che non possono essere trasferiti in Italia a
causa di restrizioni valutarie del paese estero o per altre cause;
c) ogni altra informazione la cui conoscenza sia necessaria per la corretta comprensione
delle voci riguardanti le disponibilità liquide.
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
Il decreto legge 3 maggio 2001, n. 143, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio
1991, n. 197, così come modificata dal D.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, ha imposto limitazioni
all’uso di denaro contante e di titoli al portatore per operazioni di importo settimanale
superiore a € 12.500,00 (€ 10.329,14 fino al 17.10.2002). I pagamenti devono effettuarsi
con:
 assegno bancario, circolare o postale, non trasferibili, con intestazione esatta e
completa;
 carte di credito;
 ordini di pagamento, ricevute e simili, tramite banche.
Pertanto, è preferibile erogare in contanti importi limitati, ed in ogni caso, bisogna evitare
che vengano pagate per cassa fatture per importi superiori ad € 12.500,00; se vengono
girati assegni esistenti in cassa occorre esporre apposita indicazione contabile.
Come noto per le operazioni transitate tramite intermediari abilitati al credito è previsto
l'obbligo di identificare le parti e colui che effettua materialmente l'operazione e di
registrare nominativi e codice fiscale in apposito archivio.
Per trasferimenti ritenuti dubbi (es. pagamenti di importo sproporzionato rispetto alla
attività esercitata) è previsto l'obbligo di informazione. Sono ora obbligati alla
segnalazione anche i consulenti tributari, gli agenti immobiliari, i contabili esterni, i revisori, i
notai e taluni commercianti (es. gioiellieri e gallerie d’arte).
NORMATIVA FISCALE
Le norme tributarie non prevedono alcuna specifica regolamentazione per le voci di
bilancio riferite alle disponibilità liquide anche se, in linea generale, una corretta tenuta
della contabilità imporrebbe che l’importo espresso della cassa contanti sia adeguato
alla natura dell’attività svolta.
Si osserva che, in materia di sugli studi di settore, di cui all’art. 10, l. 8 maggio 1998, n. 146,
e successive modificazioni il legislatore ha individuato alcuni indicatori che rispondono
all'esigenza di accertare specifiche anomalie, prevalentemente di tipo contabile economico che denotano una evidente non corretta tenuta della contabilità.
Tra le altre, l’indicazione della cassa negativa, riportata nel quadro della dichiarazione dei
redditi.
Anche in sede di accertamento da parte degli uffici una consistenza di cassa superiore
agli importi documentati può essere valutata quale indice di evasione.
Pertanto, per una ditta di vendita al dettaglio, se all’accesso dei verificatori, in cassa
esistono contanti ed assegni in misura maggiore rispetto a quanto risulti dagli scontrini e
dall’ultimo versamento in banca, può presumersi la vendita in nero; normalmente è
tollerata una piccola differenza, che sia però giustificabile per esigenze di funzionamento
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di cassa: ad esempio per poter dare piu’ agevolmente il resto, o per affrontare piccole
spese di gestione.
Allo stesso modo, quando l’imprenditore o i soci o i familiari si trovino spesso a "finanziare"
l’attivita’, con dei versamenti in cassa o sui conti, ciò puo’ far supporre che esistano dei
guadagni non dichiarati, che si cercano di far "rientrare" come finanziamenti
dell’imprenditore. Anche l’ assenza di prelievi da parte del titolare o dei soci, in attesa
della distribuzione di utili, può indurre i verificatori che l’imprenditore o i soci si "sostengano"
con altri mezzi: cioe’, con i proventi in contanti di vendite in nero (con conseguenze
penali per lo stesso, ex art. 2627 c.c.).
Altra presunzione di natura fiscale che può essere operata dagli uffici fiscali si realizza
quando in presenza di “cassa” elevata, la società presenta forti indebitamenti bancari e,
correlativamente, notevoli esborsi in termini di oneri finanziari; in tal caso i verificatori
possono non riconoscere la deducibilità degli interessi passivi bancari.
CASSA ELEVATA E COSTI NON DOCUMENTATI: UN CASO PRATICO
L’attenta gestione dei conti accessi alle disponibilità liquide, che incide profondamente
su di una corretta e veritiera rappresentazione della situazione finanziaria della società,
risponde non solo ad esigenze di natura contabile e fiscale, ma va valutata anche in
relazione alle possibili ripercussioni di ordine civilistico e penale.
Ci si riferisce, in particolare, alle ipotesi di reato previste dall’art. 2621 del codice civile e
segg. in materia di false comunicazioni sociali, nonché a quanto disposto dall’art. 11,
D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, riferito alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle
imposte.
Tale ultima ipotesi si realizza quando chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle
imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o di sanzioni amministrative
relativi a dette imposte di ammontare complessivamente superiori ad € 51.645,69, aliena
simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in
tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Premesso tutto ciò, si ipotizza una fattispecie in cui una ditta che opera nel settore delle
riparazioni industriali sostenga nel corso del periodo d’imposta spese “promozionali"
finalizzate all'acquisizione di commesse riferite a contratti pluriennali per la manutenzione
e l'installazione di impianti.
Gli oneri sostenuti, sia attraverso l’utilizzazione del conto cassa contanti che attraverso
rimesse bancarie, non risultano documentati secondo le prescrizioni imposte dalla
normativa fiscale vigente di cui all’art. 109, co. 1. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
In sede di chiusura del bilancio d’esercizio si pone il problema di individuare i conti ove
accogliere la contropartita delle movimentazioni finanziarie in uscita; in altri termini ci si
chiede se gli oneri sostenuti debbano necessariamente ricadere nell’esercizio di
sostenimento (appesantendone la situazione economica ed il risultato d’esercizio) ovvero
possano essere legittimamente capitalizzate e “spesate” in più esercizi.
A nostro avviso, e con le dovute cautele del caso, si potrebbe giungere ad una soluzione
positiva esplorando la possibilità di inserire tali oneri tra i costi capitalizzabili e allocandoli
nella voce residuale dello Stato Patrimoniale – Attività - VII “Altre immobilizzazioni
immateriali” (principio contabile OIC, documento n. 24 – Le immobilizzazioni immateriali –
Commissione per la statuizione dei principi contabili).
Riflessi civilistici e contabili
Come previsto dai vertici dei Consigli dei dottori commercialisti e ragionieri, i costi iscrivibili
in questa voce devono rispettare il principio generale valido per tutte le immobilizzazioni
immateriali, ossia che si tratti di costi che non esauriscano la loro utilità in un solo periodo,
ma che siano produttivi di benefici per l'impresa lungo un arco temporale di più esercizi.
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Un altro principio generale da osservare è quello che la capitalizzazione iniziale e il
mantenimento dell'iscrizione nell'attivo di questi costi è consentita solamente se vi è una
chiara evidenza della loro recuperabilità nel futuro.
Il periodo di ammortamento dei costi iscrivibili in questa voce varia in relazione al periodo
produttivo di utilità per l'impresa; ne consegue che in ogni esercizio si rende necessario
verificare il permanere delle condizioni che avevano determinato la iscrizione dei costi
nell'attivo del bilancio e, se le condizioni sono mutate, ossia l'utilità futura per l'impresa dei
costi capitalizzati è venuta meno o non è più dimostrabile, occorre imputare a costi di
periodo il valore netto contabile dei costi precedentemente capitalizzati.
In particolare, tornando alla casistica proposta, gli oneri dalla ditta rappresentano veri e
propri costi per l’acquisizione di commesse e relativi costi, ricompresi dal principio
contabile n. 24, tra cui astrattamente riconducibili nell’ambito della voce VIII – Altre
immobilizzazioni –
In realtà – come osservato dal principio contabile n. 20 – i costi sostenuti per l’acquisizione
di una commessa (studi, ricerche, eccetera) inclusi quelli di partecipazione a gare
debbono essere imputati al conto economico dell’esercizio in cui essi vengono sostenuti,
in quanto essi rappresentano il costo di attività di natura ricorrente necessarie per lo
svolgimento della normale attività commerciale o di procacciamento degli affari
dell’impresa.
E’ tuttavia accettabile – prosegue la Commissione per la statuizione dei principi contabili –
differire tali costi tra quelli pre-operativi e, pertanto, trattarli secondo i principi previsti per
tali fattispecie nel documento Principi Contabili sui "Lavori in corso su ordinazione", purché
essi:
 siano specificamente sostenuti per una commessa definita e
 l’assegnazione della commessa all’impresa che ha sostenuto tali costi avvenga
entro la data in cui questa redige il proprio bilancio, ovvero sia ragionevolmente
certa a tale data e, infine,
 il costo così sostenuto sia ricuperabile attraverso il margine generato dalla
commessa.
Il principio contabile precisa, inoltre che i costi pre-operativi sono quelli sostenuti dopo
l’acquisizione del contratto, ma prima che venga iniziata l’attività di costruzione o il
processo produttivo, quali:
· i costi di progettazione e quelli per studi specifici per la commessa, sostenuti dopo
l’acquisizione del contratto;
· i costi di organizzazione e di avvio della produzione (per lavorazioni in stabilimento);
· i costi di impianto e di organizzazione del cantiere, cioè quelli di approntamento delle
installazioni di cantiere, di trasporto in sito del macchinario, di allacciamento, eccetera.
In definitiva – con riferimento alla fattispecie prospettata ed ordine alle modalità di
contabilizzazione degli esborsi non documentati – se l’impresa di manutenzioni, adottava
il criterio della commessa completata i costi pre-operativi andavano rilevati con gli stessi
criteri con cui si rilevano i costi sostenuti per l’esecuzione delle opere.
Se, invece, l’impresa adottava il criterio della percentuale di completamento, tali costi
andavano differiti (tra le “Altre Immobilizzazioni immateriali” ) quando sostenuti ed
ammortizzati negli esercizi successivi in funzione dell’avanzamento dei lavori determinato
con le modalità previste per l’applicazione della percentuale di completamento.
Aspetti fiscali
Verificata, a determinate condizioni, la possibilità di capitalizzare (tra le “Altre
immobilizzazioni immateriali”) gli oneri non documentati riferiti a costi pre-operativi, si
analizza l’aspetto più spiccatamente tributario connesso alla presunta deducibilità ai fini
reddituali. La risposta non può che essere negativa. Risultano assenti in tale circostanza, i
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requisiti di certezza e di obiettiva determinabilità degli oneri, necessari ai sensi del
richiamato art. 109, D.P.R. n. 917 del 1986.
L’argomento, peraltro, è stato affrontato dal Ministero delle finanze in una datata
risoluzione ministeriale 30 novembre 1977, n. 9/1393 che ha ritenuto indeducibili dal
reddito d’impresa le spese promozionali per l’acquisizione di commesse all’estero.
In quella occasione l’Ispettorato competente rappresentava all’Amministrazione centrale
alcune perplessità in ordine a "spese promozionali" finalizzate all'acquisizione all'estero di
commesse per la fornitura e l'installazione di impianti, registrate dall’impresa interpellante
nel conto "altri costi" del conto economico.
Circa la natura dei costi la società interessata, aveva dichiarato che gli esborsi:
1. erano riferiti a compensi di carattere riservato per i quali non era possibile esibire la
documentazione giustificativa, ne' dichiarare i nomi dei beneficiari";
2. risultano pure dai budgets previsionali delle varie commesse assieme a tutti gli altri
costi di imputazione diretta e indiretta che, unitamente alla quota di utile stabilita,
portavano alla determinazione del prezzo contrattuale.
La predetta circostanza, a parere dei funzionari verificatori, sarebbe stata di per se'
sufficiente a legittimare la deduzione della posta in questione, anche se
nell’interpretazione dell’Ispettorato l'indicazione dei nominativi dei percipienti rimaneva
pur sempre condizione essenziale per la deducibilita' dei compensi in argomento.
Preso atto dei dubbi manifestati dai verificatori e dall’Ispettorato competente in merito
alla presunta deducibilità degli oneri in oggetto, il Ministero delle finanze assume una
posizione aderente al testo normativo vigente all’epoca dei fatti (titolo V del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 597).
Secondo l’Amministrazione centrale, in linea di principio, gli esborsi in questione avrebbero
potuto essere ammessi in deduzione se ed in quanto inerenti all'esercizio dell'impresa e
riferibili ad attivita' ed operazioni da cui derivavano ricavi e proventi che concorrevano
a formare il reddito d'impresa.
E per le spese di natura promozionale, come quelle dalle quali potevano derivare ricavi
in successione di tempo, non sembrava – proseguiva la risoluzione n. 9/1977 – potesse
aprioristicamente escludersi la deducibilità. Restava tuttavia, quale condizione assoluta
di deducibilita', la stretta inerenza di tali costi ed oneri e la certezza degli stessi.
Tali ultimi requisiti, tuttavia, non sono stati <opportunamente> (aggiungiamo noi) ravvisati
nelle spese sostenute dalla societa' interpellante che, per motivi di riservatezza, ha ritenuto
di mantenere l'anonimato dei percipienti.
Tale circostanza non poteva – a detta dall’Amministrazione finanziaria – non ingenerare
fondati dubbi circa la suddetta inerenza e certezza o, quantomeno, non concedeva
la possibilita' di verificarla. In definitiva, gli oneri non documentati sono stati ripresi a
tassazione per mancanza di requisiti di deducibilita' oltre che per omissione
dell'indicazione delle generalita' dei percipienti.
Attilio Romano
Febbraio 2007
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