DOSSIER RILEVATORI VELOCITA`

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DOSSIER RILEVATORI VELOCITA`
Rassegna di giurisprudenza sui sistemi di rilevazione
elettronica della velocità
ESTERNALIZZAZIONE
PERCENTUALE
DEL
SERVIZIO,
NO
ALLA
Esternalizzazione servizio velox - Comunicato ANCI del 05-10-2007
Circolazione stradale - Servizio di accertamento delle violazioni al CdS: nota ANCI
L’accertamento delle infrazioni può essere svolto solo dagli organi di polizia stradale e le
ditte appaltatrici NON possono percepire percentuali sulle multe. Lunedì, Oct 22 2007.
A seguito di numerose richieste pervenute all’Associazione sulla possibilità di ricorrere alla
procedura d’appalto per l’affidamento del servizio di accertamento delle violazioni al CdS
mediante l’utilizzo di apparecchiature fisse di rilevazione delle infrazioni, l’ANCI precisa
che “l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale ricade tra le attività
previste dall’art. 11 comma 1 lettera a), del Codice della Strada e costituisce servizio di
polizia stradale. Come tale – si legge nella nota - non può essere delegata a terzi, pena la
nullità giuridica degli accertamenti. Il comma 4 dell’art. 345 del Regolamento di attuazione
del nuovo Codice della Strada prevede espressamente la “gestione diretta” da parte degli
Organi di polizia stradale delle apparecchiature destinate al rilevamento delle infrazioni,
nulla dice sulla natura del titolo o del possesso.
E’ pertanto legittimo procedere al noleggio di apparecchiature, debitamente omologate,
prevedendo a carico della ditta appaltatrice anche attività puramente manuali quali ad
esempio le operazioni di manutenzione, purché le stesse apparecchiature siano nella
disponibilità dell’Organo di polizia stradale.
Resta ferma la responsabilità di tale Organo su tutte le operazioni che concorrono alla
formazione dell’atto pubblico, quali la convalida dell’accertamento e la sottoscrizione del
verbale,
nel
rispetto
delle
disposizioni
che
tutelano
la
riservatezza.
Possono invece essere affidate a terzi o svolte sotto il diretto controllo degli Organi di
polizia stradale le attività puramente manuali qua li rimozione e sostituzione dei rullini,
sviluppo e stampa dei fotogrammi, masterizzazione dei dati relativi, la preparazione degli
atti di notifica, ferma restando la notificazione nelle forme fissate dall’art. 201, comma 3,
CdS.
Qualora le operazioni di sviluppo e stampa di fotogrammi siano affidati a privati, devono
essere rispettate le disposizioni del garante della privacy, fatte proprie dal Ministero
dell’Interno e diramate con circolare prot. n. M/2103/A del 16 marzo 1999.
Per quanto attiene il corrispettivo da riconoscere all’aggiudicatario dell’appalto, si
suggerisce di seguire la strada della quantificazione in base al costo che dovrà essere
sostenuto
per
ogni
singola
operazione
effettuata.
Si deve tener conto infatti che le attività che conseguono all’accertamento di una
violazione al Codice della Strada, rientrano tra “le spese di accertamento” e come tali,
essendo agevole la quantificazione analitica dei costi, è possibile individuare
preventivamente il corrispettivo da riconoscere all’impresa appaltante.
Ogni soluzione vincolata al riconoscimento di una somma percentuale per ogni sanzione
amministrativa accertata, a prescindere dall’entità, contribuirebbe inevitabilmente ad
alimentare
dubbi
sulle
finalità
delle
attività
di
cui
si
parla.
Se si tiene conto inoltre che, nel caso di accertamento di violazioni ai limiti di velocità, a
fronte di una identica attività potrebbero essere corrisposte somme enormemente diverse
tra loro perché commisurate all’entità del superamento del limite, la conseguenzialità della
scelta da effettuare sembra essere scontata. Diversamente ci potrebbe essere non solo un
profilo di responsabilità amministrativa in quanto diventa difficile giustificare il pagamento
di corrispettivi così onerosi e diversi tra loro senza una motivazione plausibile, ma anche
una limitazione della capacità di intervento della Pubblica Amministrazione per migliorare
le condizioni di sicurezza della circolazione stradale, così come previsto dall’art. 208 del
Codice della Strada”.
L’ACCOSTAMENTO, DELLA VELOCITA’ AL VEICOLO, SPETTA
ALL’OPERATORE DI POLIZIA STRADALE
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZIONE II, 11 OTTOBRE 2006, N. 21776
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
II Giudice di Pace di Tivoli, con sentenza del 7 febbraio 2003, in accoglimento
dell’opposizione proposta da T. M. avverso il verbale n. 001112S del 3 aprile 2002, con il
quale la polizia provinciale di Roma aveva accertato, a mezzo apparecchio telelaser
utralyte, la violazione dell’art. 142, 9° co., c.d.s., per avere egli percorso la SP 28/B alla
guida della sua autovettura tg. XXX ad una velocità superiore di 45,95 km/h al limite
consentito di km/h 50, annullò l’impugnato verbale e compensò tra le parti le spese del
giudizio.
Osservò il giudice che non era stata raggiunta la certezza della responsabilità ed
imputabilità della violazione all’opponente, giacché il telelaser e lo scontrino da esso
emesso non sono conformi al dettato dell’art. 345, reg. c.d.s., e non possono assurgere a
prova chiara ed accertabile della violazione, in quanto non riportano la targa del veicolo e
non offrono altre indicazioni utili, valide, essenziali e fondamentali, quali il luogo esatto di
puntamento del misuratore di velocità, nella specie rilevante per determinare il
superamento da parte del veicolo del cartello indicante il limite di velocità.
L’Amministrazione Provinciale di Roma è ricorsa con un motivo per la cassazione della
sentenza e l’intimato T. non ha resistito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, denunciando con l’unico motivo la violazione e falsa applicazione degli artt.
142, 6° e 9° co., 200 e 201, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dell’art. 384, d.p.r. 16 dicembre
1992, n. 495, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., lamenta che sia stata esclusa
l’efficacia di prova legale della velocità del veicolo rilevata mediante il telelaser, nonostante
la sua omologazione, la sua precisione anche a distanza di centinaia di metri e
l’impossibilità che eventuali anomalie di funzionamento non venissero segnalate con un
messaggio di errore, e sia stata negata la fede privilegiata che assiste il verbale nella parte
in cui attesta attività svolta dall’operatore per identificare il veicolo puntato con lo
strumento.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha diffusamente esaminato, anche di recente (cfr.: cass. civ., sez. I, sent. 24
aprile 2006, n. 9532; cass. civ., sez. II, sent. 13 aprile 2006, n. 8749; cass. civ., sez. sent.
29 marzo 2006, n. 7282; cass. civ., sez. II, sent. 2 agosto 2005, n. 16143), la questione
relativa agli accertamenti della violazione dell’art. 142, c.d.s., effettuati in epoca anteriore,
come nella specie, all’entrata in vigore dell’art. 4, d.l. 20 giugno 2002, n. 121, mediante
l’apparecchiatura denominata telelaser, e ha costantemente affermato la validità dei detti
accertamenti.
L’art. 142, 6° co., c.d.s., dispone, infatti, che per la determinazione dell’osservanza dei
limiti di velocità sono considerate fonti di prova, tra le altre, le risultanze di apparecchiature
debitamente omologate e la norma regolamentare contenuta nell’art. 345, 1° co., d.p.r. n.
495/92, alla quale esso rinvia, si limita a stabilire che le apparecchiature destinate a
controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da
raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo
chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente.
Il requisito che l’apparecchiatura determini la velocità in modo chiaro ed accertabile non
implica anche che la determinazione non possa essere ricollegata visivamente ad uno
specifico veicolo dall’agente di polizia addetto all’apparecchiatura, come si evince, del
resto, dalla circostanza che l’art. 345, cit., da un lato, prescrive nel 4° co. che per
l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità le apparecchiature devono essere
gestite direttamente dagli organi della polizia stradale ed essere nella loro disponibilità e,
dall’altro, non fa nessun esplicito riferimento ad una documentazione fotografica del
veicolo.
Costituisce, inoltre, un orientamento consolidato del giudice di legittimità, che nel giudizio
di opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa, il
verbale di accertamento dell’infrazione, in forza dell’efficacia privilegiata attribuito all’atto
pubblico dell’art. 2700, c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati
dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, ove descritti senza margini di
apprezzamento, nonché della sua provenienza dal pubblico ufficiale.
Pertanto, l’accertamento della violazione deve ritenersi provato sulla base della
verbalizzazione dei congiunti rilievi delle apparecchiature previste dall’art. 142, cit., e delle
dirette osservazioni degli agenti operanti e, facendo il verbale prova fino a querela di falso
dell’effettuazione dei rilievi e fino a prova contraria delle risultanze di essi, in mancanza di
detta querela e di deduzione e prova del malfunzionamento dello strumento utilizzato non
possono essere disattese le risultanze del verbale che ha accertato l’infrazione.
La sentenza impugnata, che non ha correttamente applicato questi condivisi principi, deve
essere in conseguenza cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, c.p.c., con il rigetto dell’opposizione
proposta avverso il verbale che ha accertato l’infrazione.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.
Decidendo nel merito, rigetta l’opposizione e compensa tra le parti le spese dell’intero
giudizio.
Roma, 11 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria l’11 ottobre 2006
AUTOVELOX: NO ALLA TARATURA
SENTENZA CASSAZIONE CIVILE , SEZ. II, 27 LUGLIO 2007 , N. 16757
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
- ricorrente contro
G.C.;
- intimata avverso la sentenza n. 297/05 del Giudice di Pace di LAGONEGRO del
7.10.05, depositata 18/10/05;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il
09/03/07 dal Consigliere Dott. Vincenzo CORRENTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FULVIO UCCELLA che ha concluso per la manifesta fondatezza del
ricorso, con ogni ulteriore provvedimento come per legge.
FattoDiritto
Il Ministero dell'Interno propone ricorso per Cassazione contro G. C., che non svolge
difese in questa sede, avverso la sentenza del G.P. di Lagonegro n. 297/05, che ha
accolto l'opposizione al verbale n. (OMISSIS), elevato dalla polstrada di Potenza per
violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, comma 8.
Attivata procedura ex art. 375 c.p.c., il P.G. ha concluso per l'accoglimento, richiesta che
merita adesione.
Con unico motivo il ricorrente denunzia violazione della L. n. 273 del 1991, del D.Lgs. n.
285 del 1992, art. 45 e art. 142, comma 6, art. 192 e 345 reg. att. C.d.S., deducendo che
non è prevista da alcuna norma nazionale o comunitaria la taratura periodica
dell'apparecchiatura autovelox; che gli organi di polizia sono tenuti a rispettare le modalità
di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso; che tutti i dispositivi misuratori in
servizio nei paesi CEE vengono approvati secondo i rispettivi regolamenti nazionali; che
non esistono, al riguardo, norme comunitarie vincolanti; che gli organi di polizia sono tenuti
a verificare che sulle apparecchiature siano riportati gli estremi dell'approvazione rilasciata
dal Ministero.
La censura è fondata.
La sentenza impugnata ha accolto l'opposizione per la mancanza di regolare taratura
dell'autovelox richiamando le raccomandazioni dell'OIML sulla omologazione e la verifica
iniziale e periodica e deducendo che in Italia non vi è conformità tra le procedure di
omologazione adottate dal Ministero e la normativa nazionale e internazionale.
Ha richiamato una sentenza di Tribunale dei Lodi secondo la quale, in tema di
determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti
di prova le risultanze di apparecchiature solo omologate.
Questa Corte, proprio in tema di autovelox, ha affermato che la necessità
dell'omologazione va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare come si
desume dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345 comma 2, così come modificato dal
D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 art. 197, secondo cui le singole apparecchiature devono
essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (Cass. 13274/06. Cass. 24.3.04 n. 5889)
e che, a norma dell'art. 142 nuovo C.d.S., comma 6, sono considerate fonti di prova le
risultanze delle apparecchiature debitamente omologate (Cass. 8515/01).
La sentenza si è posta in contrasto con tali principi, peraltro richiamando una isolata
decisione di merito, precedente all'affermazione degli stessi.
La normativa europea non riguarda le apparecchiature di rilevamento delle infrazioni per le
quali è prevista la sola omologazione e non anche la periodica taratura con l'obbligo di
attestazione della funzionalità (Cass. 7.11.2003 n. 16713).
All'accoglimento del ricorso, conseguono la cassazione della sentenza senza rinvio non
necessitando ulteriori accertamenti in fatto, la decisione nel merito col rigetto dell'originaria
opposizione e la condanna alle spese dell'opponente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta l'originaria opposizione e condanna l'opponente alle spese liquidate in Euro
400, oltre le eventuali prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2007
AUTOVELOX NO TARATURA
CASSAZIONE SEZIONE 2 CIVILE SENTENZA DEL 21 GIUGNO 2007, N. 14566
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE XXI APRILE n. 11, presso lo studio dell'avv.
ROMANO SALVATORE ALBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a
margine del ricorso;
- ricorrente contro
CA. CO.;
- intimato avverso la sentenza n. 339/05 del Giudice di pace di 2007 CORIGLIANO CALABRO del
30.5.05, depositata il 2071 31/05/05;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 11/04/07 dal Consigliere
Dott. Mario BERTUZZI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Romano Salvatore Alberto che si riporta al ricorso;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARLO DESTRO che
ha concluso per il rinvio della trattazione del ricorso alla pubblica udienza;
E' presente il P.G. in persona del Dr. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con atto notificato il 3.10.2005, il Comune di Corigliano Calabro ricorre per cassazione
avverso la sentenza del giudice di pace di Corigliano Calabro del 31.5.2005, che, in
accoglimento del ricorso avanzato da Ca. Co., aveva annullato (a sanzione amministrativa
a questi irrogata per violazione dell'articolo 142 C.d.S., comma 8, (per avere superato il
limite di velocita' prescritto), accertata mediante autovelox, ritenendo il verbale di
contestazione illegittimo per omessa contestazione immediata dell'infrazione, per omessa
segnalazione dell'apparecchiatura di rilevamento automatica della velocita', per illegittimita'
del decreto prefettizio che autorizzava, nel tratto di strada interessato, l'uso della predetta
apparecchiatura e per recare quest'ultima una omologazione non correlata alle attuali
disposizioni di legge e per non essere stata la stessa sottoposta a verifica e taratura.
L'intimata non si e' costituita.
Attivata procedura ex articolo 375 cod. proc. civ., gli atti sono stati trasmessi al
Procuratore Generale, che ha concluso per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Il primo motivo di ricorso denunzia "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto:
Violazione degli articoli 200 e 201 C.d.S. (in particolare comma 1 bis, lettera e) e degli
articoli 384 e 385 reg. esec.c.d.S.. In subordine: Violazione degli articoli 200 e 201 C.d.S.
(in particolare comma 1 bis, lettera f). Violazione del Decreto Legge 20 giugno 2002, n.
121 articolo 4. Violazione e falsa applicazione della Legge 20 marzo 1865, articolo 5, all.
E, e dei principi di diritto in tema di disapplicazione. Violazione del Decreto de Prefetto di
Cosenza 8.9.2003, n. 46. Violazione del diritto di difesa e delle norme processuali a tutela
del predetto diritto costituzionale. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su
un punto decisivo della controversia".
Sostiene parte ricorrente che il giudice di pace ha errato nel ritenere: a) necessaria, nel
caso di specie, la contestazione immediata della violazione atteso che, ai sensi
dell'articolo 200 C.d.S., essa e' obbligatoria soltanto ove e' possibile e che, comunque, il
successivo articolo 201, comma 1 bis espressamente esonera da tale adempimento il
caso in cui la violazione limiti di velocita' venga accertata mediante apparecchi di
rilevamento gestiti e nella disponibilita' degli organi di polizia clic consentono la
determinazione dell'illecito soltanto in un momento successivo; b) dovuta la preventiva
informazione sul posizionamento, nel tratto stradale, della relativa apparecchiatura,
essendo tale condizione richiesta soltanto per gli accertamenti effettuati con i dispositivi di
cui al Decreto Legge n. 121 del 2002 articolo 4; c) illegittimo e quindi disapplicabile il
decreto prefettizio che autorizzava l'uso della predetta apparecchiatura, fornendo sul
punto motivazione arbitraria e contraddittoria; d) mancante la preventiva informazione, pur
ammettendo, con motivazione contraddittoria ed illogica, che essa era presente.
il secondo motivo di ricorso denunzia "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto:
Violazione degli articoli 142 e 201 C.d.S. (in particolare comma 1 bis, lettera e) dell'articolo
345 reg. esec.c.d.S.. In subordine: Violazione degli articoli 200 e 201 C.d.S. (in particolare
comma 1 bis, lettera f). Violazione del Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121 articolo 4.
Violazione Decreto Ministeriale LL.PP. n. 2961 del 27 novembre 1989 e Decreto
Ministeriale LL.PP. n. 3480 del 19 settembre 1996. Violazione del Decreto Ministeriale
LL.PP. 29 ottobre 1997. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia"'.
Parte ricorrente censura la sentenza impugnata per avere escluso valore probatorio agli
accertamenti compiuti con l'apparecchiatura Velomatic 512 in concreto utilizzata, pur in
presenza della sua omologazione, reputando quest'ultima inefficace in quanto precedente
alle innovazioni legislative in materia e perche' non sottoposta a taratura e verifica,
reputando priva di effetti quella eseguita.
due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente in ragione della loro connessione
obiettiva, sono fondati.
In relazione all'obbligo di contestazione immediata della violazione, previsto in generale
dall'articolo 200 C.d.S., comma 1, va osservato che, nella fattispecie, non e' in discussione
la circostanza che l'infrazione sia stata accertata mediante autovelox, il quale consente la
determinazione dell'illecito in tempo successivo, e che tale apparecchiatura era gestita
direttamente ed era nella disponibilita' degli organi di polizia. Tanto precisato, la pronuncia
gravata e' palesemente incorsa nel vizio lamentato di violazione di legge, in quanto non ha
considerato che l'articolo 201 C.d.S., comma 1 bis esonera espressamente datale
adempimento nei casi in cui la violazione venga accertata, sussistendo le altre condizioni,
mediante apparecchi automatici di rilevamento, con l'effetto di rendere pienamente
legittima la contestazione differita (ex multis: Cass. nn. 1752, 9924, 10253 e 24355 del
2006). Fondate appaiono altresi' le altre censure.
Le affermazioni del giudice di pace in merito alla mancanza della preventiva segnalazione
dell'apposizione, nel tratto di strada interessato, della relativa apparecchiatura di
rilevamento automatico e circa l'illegittimita' della sua utilizzazione per essere, a sua volta,
illegittimo il decreto del Prefetto che ne consentiva l'uso, appaiono infatti errate, atteso che
tali adempimenti sono richiesti esclusivamente per i dispositivi previsti dal Decreto Legge
n. 121 del 2002 articolo 4 menzionati nella lettera f) dell'articolo 201, comma 1 bis per il cui
uso la Legge non richiede le specifiche condizioni previste dalla precedente lettera e), le
quali, come si e' detto, non essendo mai state poste in discussione, devono ritenersi
sussistenti nella fattispecie.
Del tutto erroneo, nonc he' contraddicono, e' poi il rilievo secondo cui la omologazione della
apparecchiatura sarebbe inefficace in quanto anteriore alta disciplina legislativa che
consente la contestazione differita. L'osservazione e' priva di pregio e di rilevanza, non
essendo stato allegato che le nuove disposizioni abbiano modificato anche i presupposti
tecnici richiesti per il provvedimento di omologazione. In ogni caso, si rileva che
l'omologazione si riferisce al tipo e non alla singola apparecchiatura utilizzata (Cass. n.
5889 dei 2004).
Infondata e', infine, l'argomentazione circa l'inaffidabilita' del dispositivo utilizzato per
mancanza di taratura e di revisione, dal momento che nessuno disposizione normativa
impone la taratura periodica o prima dell'uso delle apparecchiature di rilevazione
automatica della velocita'. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha anzi affermato
che, una volta riscontrata l'omologazione, l'efficacia probatoria dell'apparecchiatura opera
fino a quando venga accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate
dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, istallazione o
funzionamento del dispositivo (Cass. n. 10212 del 2005).
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata; sussistendone le condizioni. a causa
e' decisa nel merito e l'opposizione rigettata.
Le spese di giudizio, limitate al grado di legittimita', essendosi l'Amministrazione opposta
difesa in primo grado tramite proprio funzionario, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta
l'opposizione proposta da Ca. Co., che condanna al pagamento delle spese di giudizio,
liquidate in euro 500,00 di cui euro 400,00 per onorari, oltre accessori.
AUTOVELOX, NO ALLA TARTURA
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 8 giugno 2009, n.13144
Motivi
Col primo deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2700 del codice civile, non
potendosi riconoscere la natura di atto pubblico al verbale di accertamento in quanto non
promana nte da pubblici ufficiali la cui funzione sia quella di redigere atti muniti di pubblica
fede, come il notaio o il cancelliere. Col secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa
applicazione della legge n. 273 del 1991 e norme UNI EN 30012. Nel caso in questione
l'apparecchio utilizzato (autovelox 104/C2 e non Provida) richiedeva la taratura come
affermato dallo stesso giudice in sentenza. Né poteva ritenersi affidabile visto che era
stato ritenuto che l'apparecchiatura presenta una tolleranza d'errore ben superiore a quella
prevista dall'articolo 345 del regolamento del Codice della Strada. Col terzo motivo di
ricorso si deduce l'omessa o inesistente motivazione per avere il giudice affermato che
spetta al ricorrente dimostrare la non funzionalità dell'apparecchio e poi ritenuto
impossibile fornire la prova del difetto di funzionamento dell'apparecchio.
Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Attivatasi procedura ex art. 375 CPC, il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella
quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con
richiesta di rigetto del ricorso per la sua manifesta infondatezza.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Quanto al primo motivo basta ricordare che gli agenti operanti rivestono la qualità di
pubblico ufficiale (come del resto riconosciuto da costante giurisprudenza di questa Corte).
Quanto all'affidabilità dello strumento utilizzato, occorre osservare che in tema di
rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature
elettroniche, né il codice della strada (art. 142, comma sesto) né il relativo regolamento di
esecuzione (art. 345 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) prevedono che il verbale di
accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la
funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e
costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di
rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino
accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e
debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento
stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa
farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse
all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a
pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 Codice della Strada (Cass. 2006 n. 15324, 2005 n.
10212, 2005 n. 8233, 2005 n. 287, 2001 n. 8515, 1999 n. 5542). Quanto poi alla taratura
periodica, occorre osservare che “In tema di sanzioni amministrative per violazioni al
codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per
rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall'art. 142 codice della
strada, non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla e
l gge n. 273 del 1991,
istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla
materia cd metrologica, diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della
velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al
caso di specie” (Cass. 2007 n. 23978).
Quanto alla motivazione del giudice di pace in ordine all'onere della prova circa
l'accertamento della violazione della velocità, nel caso in questione l'accertamento deriva
dalla omologazione e dal corretto utilizzo dell'apparecchiatura in questione, (rispetto alla
quale poteva essere dedotto e provato un malfunzionamento) e dall'attività svolta dal
pubblico ufficiale che ha attestato di aver svolto tutte le operazioni previste. Tanto è
sufficiente, incombendo all'opponente fornire la prova contraria rispetto a ciascuno di tali
elementi.
Il ricorso è manifestamente infondato e va respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
SVILUPPO
FOTO,
NON
OCCORRE
DELL’OPERATOR DI POLIZIA STRADALE
LA
PRESENZA
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - sentenza 7 novembre 2003 n. 16713
svolgimento del processo
1. L’avvocato Raffaele Fusco proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione del
Prefetto di Campobasso, del 15 maggio 2000, con la quale gli veniva ingiunto il
pagamento della somma corrispondente alla sanzione inflittagli per la violazione
dell’articolo 142, comma 8, Codice della strada, commessa il 27 agosto 1999, in località
Bivio di Larino.
Con l’opposizione, il predetto si lamentava della mancata contestazione immediata della
violazione, dell’esistenza di vizi procedurali e di un errore strumentale.
2. Il Giudice di Pace di Larino, con sentenza del 2 dicembre 2000, rigettava l’opposizione,
negando l’esistenza dei lamentati vizi e sostenendo che le ragioni della mancata
contestazione immediata della violazione erano state adeguatamente motivate.
3. Contro tale pronuncia ricorre per Cassazione l’avvocato Raffaele Fusco, facendo valere
tre motivi di impugnazione, contro cui non ha esplicato difese la Prefettura di Larino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorse (con il quale lamenta violazione e falsa applicazione degli
artt. 200 e 201 Codice della strada, si sensi dell’articolo 360, n. 3, Cpc) il ricorrente deduce
l’erroneità e l’illegittimità della sentenza impugnata perché non avrebbe rilevato i vizi
afferenti all’ordinanza ingiunzione, sia per la mancata contestazione immediata della
violazione amministrativa, sia per la sostanziale mancanza di motivazione in ordine a tale
omessa contestazione (il tipo di autovelox, modello 104 C-2, permetterebbe di riscontrare,
anche a distanza, mediante trasmettitore radio e ricezione su monitor, l’avvenuta
violazione; mentre la prassi ormai instauratasi sarebbe quella di lasciare i misuratori senza
presidio e notificare le violazioni rilevate a mezzo foto).
2. Con il secondo motivo di ricorso (con il quale lamenta omessa, insufficiente e illogica
motivazione, ai sensi dell’articolo 360, n. 5, Cpc) il ricorrente deduce che il giudice di prime
cure non avrebbe dato risposta alle sue richieste, poste con il secondo motivo di
opposizione, relative alla domanda istruttoria di esibizione della documentazione relativa ai
controlli periodici sulla funzionalità della macchina (la ditta Costruttrice raccomanda un
controllo annuale a tutela del corretto funzionamento), e alle modalità di sviluppo della
documentazione fotografica e alla sua documentazione.
3. Con il terzo motivo di ricorso (con il quale lamenta omessa motivazione, ai sensi
dell’articolo 360, comma 1, n. 3, Cpc) il ricorrente deduce la mancata considerazione
relativa all’errore strumentale commesso per la mancata presenza di un punto di
riferimento fisso.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4.1. Il primo motivo di impugnazione è in parte infondato e in parte inammissibile. Con
riferimento alla prima parte della doglianza, infatti, questa Corte ha ormai costantemente
affermato che la mancata contestazione immediata qualora l’organo accertatore abbia
dato atto a verbale dei motivi che hanno reso impossibile procedere a contestazione
immediata e tali motivi configurino una delle ipotesi previste dall’articolo 384, lettera e), del
regolamento di esecuzione del Codice della strada, non è consentito al giudice un
apprezzamento al riguardo, o con l’indicazione della necessità di utilizzare apparecchi più
adeguati o con la prospettazione di una diversa organizzazione del servizio, risolvendosi
tali valutazioni in una inammissibile ingerenza nel modus operandi della Pubblica
amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario (da ultima,
Cassazione 4048/02).
Ora, nella specie, una motivazione era comunque contenuta nel verbale, come la
sentenza impugnata ha rilevato, svolgendo al riguardo una adeguata motivazione, non
specificamente censurata in questa sede.
Con la seconda parte della censura si vuole - e la doglianza è inammissibile - sindacare la
motivazione del provvedimento relativo alla mancata contestazione immediata del verbale,
con l’evidenziare l’esistenza di una prassi propria degli organi di polizia, caratterizzata dal
rilievo delle infrazioni a mezzo dei misuratori autovelox messi in funzione e poi lasciati privi
della presenza degli agenti. Ma tale deprecabile condotta (che ove esistente sarebbe
sicuramente illegittima perché in contrasto con la previsione dell’articolo 345 comma 4
secondo il quale l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità deve essere eseguito
attraverso la "gestione diretta" delle apparecchiature da parte degli organi di polizia) nulla
ha a che vedere con il caso esaminato, non essendovi stata alcuna contestazione
specifica al riguardo, nel giudizio di merito e non potendo la stessa essere svolta, senza la
querela di falso del verbale che attesti il suo contrario, in questa sede.
4.2. Il secondo motivo di impugnazione è altrettanto infondato, in ambedue le
prospettazioni in cui esso si scinde. Con riguardo alla prima, secondo la quale il giudice di
prime cure non avrebbe dato risposta alle sue richieste istruttorie (e ciò impone al Collegio
la lettura del fascicolo d’ufficio, trattandosi di denuncia di error in procedendo), va chiarito
che la mancata adesione alla richiesta di esibizione della documentazione relativa ai
controlli periodici sulla funzionalità del misuratore autovelox (secondo le prescrizioni che si
assumono raccomandate dalla ditta costruttrice e delle quali non risulta essere stata
fornita alcuna documentazione) non era stato sorretto da alcuna allegazione idonea a
farne presumere la necessità, e del resto il verbale della violazione conteneva l’espressa
attestazione della preventiva verifica - da parte degli agenti - del suo perfetto
funzionamento. Infatti, anche per la richiesta di esibizione o di informazioni diretta alla
Pubblica amministrazione vale il principio secondo il quale il detto mezzo d’indagine non
può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed
è quindi legittimamente negato dal giudice qualora il richiedente tenda con esso a supplire
alla deficienza delle proprie allegazioni ovvero a compiere una indagine esplorativa alla
ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (vedi, al riguardo della Consulenza
tecnica, ex plurimis, Cassazione 2887/03). Esso mezzo costituisce uno strumento
facoltativo, non obbligatorio, per il giudice che, per non essere sostitutivo dell’onere
probatorio incombente sulla parte (Cassazione 3573/99), consente al giudice - che l’abbia
concesso - di revocarlo, anche implicitamente, quando si riveli superfluo o inammissibile.
Con riguardo alla seconda, attinente alle modalità di sviluppo della documentazione
fotografica e alla sua documentazione, la Corte ha già avuto modo di chiarire (sentenza
2952/98) che il momento decisivo dell’accertamento è costituito dal rilievo fotografico, cui
deve, necessariamente, presenziare uno dei soggetti ai quali l’articolo 12 del Codice della
strada demanda l’espletamento dei servizi di Polizia stradale, e che non può essere
effettuato, in via esclusiva, da soggetti privati. La fonte principale di prova delle risultanze
dello strumento elettronico è, pertanto, costituita dal negativo della fotografia, documento
che individua con certezza il veicolo e ne consente il riferimento alle circostanze di fatto, di
tempo e di luogo indicate, con la conseguenza che la successiva fase di sviluppo e
stampa del negativo stesso rappresenta un’attività meramente materiale e strumentale, cui
non deve necessariamente attendere né presenziare il pubblica ufficiale rilevatore
dell’infrazione, ovvero uno degli altri soggetti indicati nel citato articolo 12. Anche tale
motivo va dunque dichiarato infondato.
4.3. Il terzo motivo di impugnazione è del pari infondato poiché con esso, lamentando un
vizio di motivazione, si assumono come necessarie, per gli agenti che elevarono il verbale,
modalità operative e operazioni, che hanno il tenore della quaestio facti, la quale non può
trovare ingresso in questa sede, mentre la motivazione si presenta congruamente svolta
ed immune da vizi logici.
5. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata Prefettura di
Campobasso (tale non potendo considerarsi la semplice richiesta di ammissione alla
discussione orale, da parte dell’Avvocatura dello Stato) esonera questa Corte dal
provvedimento sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso alla c.c. del 4 giugno 2003.
Depositata in cancelleria il 7 novembre 2003.
SVILUPPO FOTO, SI AL SERVIZIO AL PRIVATO
CASS. CIV. SEZ. II, 9 SETTEMBRE 2008, N. 22816
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune di Buonalbergo impugna per cassazione la sentenza 13 dicembre 2004 con la
quale il Giudice di pace di S. Giorgio La Molara, su ricorso in opposizione proposto da M.
V., ha annullato il verbale di contestazione redatto dalla polizia municipale a carico della
detta opponente per viola zione al limite di velocità imposto sul tratto di strada percorso.
Al riguardo deduce:
l)
Violazione
dei
limiti
interni
della
giurisdizione.
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, e
degli artt. 22 e 23 L. 689/81. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 142 c.s. e 345 del
Regolamento. Falsa applicazione del principio di imparzialità. Violazione dell’art. 2700 c.c.
Omessa o insufficiente motivazione ed omesso esame di un documento decisivo.
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 22 e 23 L. 689/91, degli
artt. 45 e 142 del C.S., dell’art. 345 del Regolamento, dell’art. 4 del D.L. 20 giugno 2002 n.
121, convertito con modificazioni nella L. 10 agosto 2002 n. 168 (ulteriormente modificato
con l’art. 7 del D.L. 151/03, convertito con modificazioni nella L. 214/03). Motivazione
insuffi ciente e contraddittoria; omesso esame di un documento su un punto decisivo.
3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 142 c.s. Violazione e/o falsa applicazione degli
artt. 2697 e 2700 c.c. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. Omesso esame
di un documento su un punto decisivo (verbale di contravvenzione, da cui risulta che il
funzionamento
dell’apparecchiatura
è
stato
preventivamente
verificato).
Parte intimata non svolge attività difensiva. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il
procuratore generale fa pervenire requisitoria scritta nella quale, concordando con il
parere espresso nella nota di trasmissione, conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso
siccome
manifestamente
fondato.
Al riguardo le considerazioni svolte dal procuratore generale e la conclusione cui è
pervenuto
sono
senza
dubbio
da
condividere.
Decidendo degli otto motivi d’opposizione - con il primo dei quali era stata dedotta la nullità
dell’accertamento per difetto di garanzia della legalità ed obiettività dello stesso, in quanto
il Comune aveva affidato il servizio di rilevazione, gestione e rendicontazione delle
sanzioni al privato Srl SO.E.S., e con gli altri ulteriori pretese ragioni di nullità del verbale il giudice a quo ha accolto il detto primo motivo e ritenuto assorbiti gli altri, condannando
l’opposto
Comune
alle
spese.
Nella sentenza il detto giudice riporta come segue i contenuti salienti della convenzione tra
il
Comune
e
la
Srl
SO.E.S.:
« ... la Società ... è autorizzata alla locazione ... gestione e rendicontazione delle sanzioni
amministrative ... ». «La Società metterà a disposizione della polizia municipale del
Comune una vettura completamente attrezzata, condotta da tecnico specializzato, di
dipendenza della Società, che accompagnerà il personale della polizia municipale di
servizio nei luoghi dove saranno effettuati i rilevamenti ... ». «Il misuratore di velocità,
installato preventivamente in una vettura della Società, viene verificato dal tecnico
specializzato all’inizio di ogni servizio e sarà dato perfettamente funzionante a
disposizione del vigile responsabile per le rilevazioni ... ». «Durante il periodo di locazione
il tecnico della Società dovrà provvedere ad accendere e spegnere, l’apparecchiatura su
ordine del P.V. ad istruire il P.V. sull’impostazione dei limiti di rilevamento ... è obbligato a
spegnere immediatamente l’apparecchiatura nel caso che il P.V. si allontani per qualsiasi
motivo». « ... lo sviluppo e la stampa della pellicola avverranno completamente a spese
della ve locità [probabile errore di stampa per “società” n.d.e.] e comprendono il rullino in
negativo dei fotogrammi scattati ... Ogni fotogramma valido per l’invio della sanzione verrà
consegnato
al
comune».
Ne deduce - sfrondata la motivazione delle considerazioni sociopolitiche inconferenti ai fini
della giustificazione giuridica del decisum - due ritenuti vizi di legittimità del procedimento
d’accertamento della violazione e, quindi, del provvedimento, che ravvisa:
1) nel completo affidamento al privato della gestione dell’apparecchiatura all’atto, prima,
della regolazione e dell’impostazione della stessa sul luogo degli effettuandi rilevamenti e,
poi, delle singole rilevazioni delle infrazioni, mentre il ruolo del pub blico ufficiale sarebbe
ridotto ad una mera presenza non qualificata;
2) nell’ulteriore affidamento al privato della materiale disponibilità del supporto fotografico
e della successiva attività di sviluppo e stampa dello stesso.
Perviene, dunque, alla conclusione che, in assunta violazione dei limiti consentiti dall’art.
345/IV del Re golamento di esecuzione del c.s. «il quale esige che l’accertamento sia
eseguito attraverso la “gestione diretta” e la “immediata disponibilità” dell’apparecchiatura
da parte degli organi di polizia», le modalità procedimentali d’accertamento delle violazioni
de quibus adottate dal Comune di Buonalbergo determinerebbero «un completo
stravolgimento dell’intento perseguito dal legislatore che, nel disporre la “gestione diretta”
e “l’immediata disponibilità” delle apparecchiature destinate alla rilevazione delle infrazioni
da parte degli organi di polizia, ha voluto garantire i cittadini dagli abusi assicurando
imparzialità nell’irrogazione delle sanzioni».
Conclusione siffatta è fondatamente censurata dal ricorrente con i motivi d’impugnazione
svolti.
Nella prima delle riportate proposizioni va, infatti, ravvisata, anzitutto, un’errata
applicazione della norma indicata, dacché l’assistenza tecnica del privato operatore,
limitata all’installazione ed all’imposta zione dell’apparecchiatura secondo le indicazioni del
pubblico ufficiale, non interferisce sull’attività d’accertamento poi direttamente svolta da
quest’ultimo ed, anzi, offre agli utenti della strada nei confronti dei quali è effettuato il
controllo una più sicura garanzia di precisione nel funzionamento degli strumenti di rilevazione ove tenuti sotto sorveglianza da parte di personale tecnico specializzato; ond’è
che la decisione in esame, con la quale si è ritenuto invalido l’accertamento in quanto,
nella specie, attuato alla presenza dell’operatore privato ma in funzione d’assistenza tecnica nei limiti indicati, opera un’interpretazione restrittiva dell’art. 345/IV del Regolamento
di esecuzione del c.s., nonché del combinato disposto degli artt. 11e 12 c.s., che riserva ai
pubblici ufficiali i servizi di polizia stradale, non consentiti né dal tenore letterale né dalla
ratio
delle
citate
disposizioni.
In secondo luogo - premesso che la deduzione con la quale si contesti al giudice del
merito non di non aver correttamente individuato la norma regolatrice della questione
controversa o di averla applicata in difformità dal suo contenuto precettivo, bensì di avere
o non avere erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la
ricorrenza degli elementi costitutivi d’una determinata fattispecie normativa mente regolata,
non comporta un giudizio di diritto, bensì un giudizio di fatto (ex pluribus Cass. 22 febbraio
2007 n. 4178; 5 maggio 2006 n. 10313; S.V., 30 marzo 2005 n. 6654) - va, altresì, rilevato
il denunziato vizio di motivazione, attesa la palese illogicità della stessa, dacché,
nell’operato sillogismo, l’illa zione non risulta conseguenziale al confronto tra premessa
maggiore
e
premessa
minore.
Se, infatti, l’art. 345/1V del Regolamento d’esecuzione ed attuazione del c.s. prevede che
le apparecchiature d’accertamento delle infrazioni «devono essere gestite direttamente
dagli organi di polizia stradale - e devono essere nella disponibilità degli stessi», non si
vede come tali condizioni di legittima operatività dell’apparecchiatura, normativamente
prescritte, possono essere escluse nel caso in esame, laddove, per espressa previ sione
contrattuale, tutte le attività d’installazione ed utilizzazione dell’apparecchiatura stessa si
svolgono alla presenza del pubblico ufficiale preposto al servizio - ed, anzi, con la diretta
utilizzazione da parte del medesimo, ad essa «istruito» dal tecnico di supporto - al quale
soltanto è demandato disporre la messa in funzione ed al cui allontanamento, anche
occasionale,
ne
è
connessa
l’immediata
disattivazione.
Sempre quanto alla prima proposizione, devesi ancora rilevare come, nel caso in esame, il
verbale opposto attestasse che l’accertamento dell’infrazione era stato effettuato
direttamente dal pubblico ufficiale presente in loco e preposto all’utilizzazione dell’apparecchiatura, onde, poiché dell’impugnata sentenza non risulta che l’opponente avesse
sollevato alcuna contestazione specifica al riguardo, peraltro da farsi valere mediante
querela di falso trattandosi d’attesta zione relativa ad attività svolta di persona dal verbalizzante, il giudice a quo neppure avrebbe potuto prendere in considerazione la questione.
Come già evidenziato da questa Corte (ex pluribus, Cass. 18 aprile 2007 n. 9308;
1febbraio 2007 n. 2206; 15 novembre 2006 n. 24355; 4 maggio 2005 n. 9222; 8 agosto
2003 n. 11971), in sede d’opposizione ex art. 22 L. 689/81 o 204 bis c.s. non può
annullarsi il provvedimento sanzionatorio in base ad un’illegittimità desunta non dall’atto
ma dalle modalità, esterne ad esso, con le quali era stato organizzato il servizio di rilevazione ed accertamento delle violazioni, mediante un sindacato sulle scelte tecniche ed
organizzative del servizio, trattandosi di valutazione che, se effettuata, configura
un’inammissibile ingerenza nel modus operandi della pubblica amministrazione, in linea di
principio
non
sindacabile
dal
giudice
ordinario.
Questi può, se del caso, disapplicare, in via incidentale, l’atto presupposto, ma, a tal fine,
può sindacarne solo i possibili vizi di legittimità - incompetenza, violazione di legge ed
eccesso di potere estendendo il proprio controllo alla rispondenza delle finalità perseguite
dall’amministrazione con quelle indicate dalla legge, ma non ha il potere di sostituirsi
all’amministrazione stessa negli accertamenti e valutazioni di merito, quali sono quelli
inerenti alla scelta in concreto degli strumenti adeguati per assicurare gli interessi generali
contemplati dalla legge, o nella va lutazione delle situazioni di fatto in funzione dell’ap-
plicabilità o meno delle misure previste dalla legge, che sono d’esclusiva competenza
degli organi ai quali è attribuito il potere di perseguire in concreto le finalità di pubblico
interesse normativamente determinate, operando un sindacato di merito di tipo sostitutivo
del giudizio espresso dall’amministrazione (Cass. 19 no vembre 2007 n. 23978; 25 gennaio
2006 n. 1373; S.V., 2 agosto 2005 n. 16143; 14 gennaio 2002 n. 332).
È del tutto evidente come, nel caso in esame, il giudice a quo abbia esorbitato dai propri
poteri, in violazione dell’art. 5 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, non solo omettendo
d’identificare e valutare incidentalmente l’atto presupposto, ma, ove ciò avesse fatto per
implicito, invadendo la sfera delle attribuzioni riservate all’amministrazione, nella
formazione dell’atto stesso convergendo, all’evidenza, una pluralità di valutazioni, da parte
dei competenti uffici ed organi comunali, di natura non solo strettamente tecnica, ma
anche ampiamente discrezionale, in quanto da formularsi sulla base d’apprezzamenti
ponderati sia delle situazioni di fatto, sia delle molteplici esigenze, relative alle risorse
umane ed economiche a disposizione dell’ente, da prendersi in considerazione al fine di
regolare il traffico nell’ambito della gestione complessiva della circolazione stradale sul
territorio.
Tali valutazioni, che costituiscono le condizioni dell’esercizio del potere delle
amministrazioni ai fini dell’applicazione della normativa in esame, in quanto attinenti al
merito dell’attività amministrativa, non sono suscettibili di sindacato da parte dell’autorità
giudiziaria, ordinaria od amministrativa che sia, il cui potere di valutazione, ai fini della
disapplicazione per l’una e dell’annullamento per l’altra, è limitato all’accertamento dei soli
vizi
di
legittimità
dell’atto.
Nella specie, ripetesi, nessuna valutazione di tal genere - quand’anche fosse stata
consentita e, per le esposte considerazioni, non lo era - ha effettuato il giudice a quo, che
il problema del dover disapplicare l’atto presupposto, inerente l’organizzazione del servizio, anzi di poter annullare il singolo provvedimento attuativo, non se lo è neppur posto.
Nello stesso errore il giudice a qua è incorso laddove ha ritenuto di poter disquisire
dell’idoneità o meno, in astratto, dell’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento,
valutazione rimessa, per contro, all’amministrazione in sede d’omologazione (Cass. 2
agosto 205 n. 16143); così come erroneamente ha ritenuto che il verbale dovesse
contenere l’attestazione della sperimentata funzionalità dell’apparecchiatura e che tale
funzionalità dovesse essere dimostrata in giudizio dall’amministrazione, mentre, viceversa,
l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei
veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di
circostanze allegate dall’opponente e dallo stesso debitamente provate, il difetto di
costruzione, installa zione o funzionalità dello strumento o situazioni comunque ostative al
suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse alla sufficienza dell’intervento progresso
tecnologico rispetto al modello considerato, od alla mancanza di revisione o manutenzione
periodica di esso, a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 c.s. (Cass. 26 aprile 2007 n. 9950;
5 luglio 2006 n. 15324; 16 maggio 2005 n. 10212; 20 aprile 2006 n. 8233; 10gennaio 2005
n. 287; 24 marzo 2004 n. 5873; 22 giugno 2001 n. 8515; 5 giugno 1999 n. 5542).
Le rationes decidendi da ultimo esaminate sono, inoltre e comunque, da considerare
illegittime anche in quanto, come giustamente evidenziato dal ricorrente Comune, hanno
ad oggetto questioni relative a (pretesi) vizi del provvedimento impugnato non dedotti
dall’opponente ma rilevati d’ufficio dal giudice in violazione dei limiti della propria patestas
iudicandi.
Invero, l’opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo
di sanzione amministrativa , di cui agli artt. 22 e ss. della legge 24 novembre 1981 n. 689,
procedimento al quale rinvia l’art. 204 bis c.s. per la materia, configura l’atto introduttivo,
secondo le regole proprie del procedimento civile, d’un giudizio d’accertamento della
pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l’opponente, dalla causa petendi fatta
valere con l’opposizione stessa, e, per l’amministrazione, dal divieto di dedurre motivi o
circostanze, a sostegno di detta pretesa, diverse da quelle enunciate con la ingiunzione;
ne consegue che il giudice, salve le ipotesi d’inesistenza, non ha il potere di rilevare
d’ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l’ha
preceduto, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e che
l’opponente, se ha facoltà di modificare l’originaria domanda nei li miti consentiti dagli artt.
183 e 184 c.p.c., non può introdurre in corso di causa domande nuove, a meno che su di
esse non vi sia accettazione del contraddittorio da parte dell’amministrazione (ex pluribus,
Cass. 19 gennaio 2007 n. 1173; 11 gennaio 2006 n. 217; 9 marzo 2004 n. 4781; 17
settembre 2003 n. 13667; 24 giugno 2003 n. 9987; ma già Cass. 28 ottobre 1983 n. 6381).
Quanto alla seconda delle principali considerazioni svolte dal giudice a qua sui motivi
d’impugnazione effettivamente prospettati dall’opponente, è anch’ essa errata.
Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente evidenziato come, nel caso di violazione delle
norme sui limiti di velocità nella circolazione stradale accertata a mezzo di strumento
omologato, il momento essenziale dell’accertamento stesso sia quello del rilevamento fotografico, cui deve necessariamente presiedere uno dei soggetti ai quali, come già visto in
precedenza, l’art. 12 C.S. demanda l’espletamento dei servizi di polizia stradale, e che non
può essere effettuato in via esclusiva da soggetti privati; come, pertanto, la fonte principale
di prova delle risultanze dello strumento elettronico essendo costituita dal negativo della
fotografia, quale documento che individua il veicolo e ne consente la rapportabilità alle
circostanze di fatto, di tempo e di luogo rappresentativi, la successiva fase dello sviluppo e
della stampa del negativo rappresenti il semplice espletamento d’una attività meramente
materiale, cui non deve necessariamente attendere, né presenziare, il pubblico ufficiale
rilevatore dell’infrazione od altro dei soggetti indicati nel citato art. 12.
In altri termini, la validità dell’accertamento non è data dalla presenza del pubblico ufficiale
all’attività tecnica svolta in laboratorio, ma dalla rispondenza a realtà del rilievo fotografico,
ossia della coincidenza tra il negativo ed il veicolo, anche in relazione agli altri elementi
indicati, quali il luogo, il momento della rilevazione e la velocità (Cass. 30 gennaio 2008 n.
2202;
7
novembre
2003
n.
16713;
20
marzo
1998
n.
2952).
La circostanza, poi, che, nell’espletamento di tale attività, l’operatore privato possa
commettere errori od alterazioni tali da inficiare il rilevamento fotografico, circostanze che
potrebbero d’altronde verificarsi anche nel caso in cui l’operazione fosse compiuta da
pubblico ufficiale, non esclude la possibilità per il trasgressore - o, comunque, per la
persona tenuta al pagamento della sanzione amministrativa - di fornire specifica prova
contraria in ordine al rilevamento medesimo ed all’effettiva corrispondenza del documento
sviluppato e stampato al negativo, salva, inoltre, la più radicale dimostrazione, come già
sopra evidenziato, d’un difetto di costruzione dell’apparecchio o di un suo cattivo
funzionamento nel caso concreto; parimenti, possono formare oggetto di denunzia e
consequenziale accertamento in sede penale eventuali volontarie manipolazioni
dell’apparecchiatura o dei supporti fotografici da parte dell’operatore tecnico privato, ma
tali evenienze, ipotizzate dal giudice a qua, rappresentano momenti di patologia del
rapporto tra l’amministrazione ed il detto operatore che non possono essere invocati, nella
loro astratta eventualità, per inficiare aprioristicamente la legittimità del rapporto stesso e
dei
risultati
di
esso
nel
suo
ordinario
svolgimento
fisiologico.
Per le esposte ragioni l’impugnata sentenza va, dunque, annullata e la causa, poiché
l’opponente aveva svolto altre ragioni d’impugnazione non esaminate dal giudice a qua in
quanto ritenute assorbite, va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari
ordinato, che s’indica nel Giudice di pace di Benevento, cui è anche demandato, ex art.
385 c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.(Omissis)
TELELASER, NON SERVE LA FOTO
CASSAZIONE CIVILE 943/2005
Svolgimento del processo
Antonmaria A. proponeva opposizione dinanzi al giudice di pace di Padova avverso il
verbale di contestazione della polizia stradale di violazione dell'art. 142 comma 9 del
codice della strada, accertata l'11 novembre 2000 mediante apparecchiatura telelaser LTI
20-20, deducendo che lo strumento rilevatore non forniva sufficienti garanzie di affidabilità
e che mancava la prova della avvenuta violazione.
Costituitosi il contraddittorio, con sentenza del 12 febbraio - 8 marzo 2001 il giudice di
pace rigettava l'opposizione, osservando in motivazione che l'omologazione - nella specie
risultante dal verbale di contestazione - costituisce l'unica condizione richiesta ai fini
dell'impiego dell'apparecchio misuratore della velocità, che il verbale di accertamento
dell'infrazione fa piena prova, fino aquerela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale
come avvenuti in sua presenza, che grava sull'opponente l'onere di dimostrare gli
eventuali difetti di costruzione, installazione e funzionamento dello strumento utilizzato e
che nessuna prova era stata fornita dall'A. al riguardo, che la fotografia del veicolo era da
considerare elemento non indispensabile ai fini dell'accertamento della violazione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'A. deducendo un unico
motivo. Resiste con controricorso il Prefetto di Padova.
Motivi della decisione
Con l'unico moti vo di ricorso, denunciando violazione o falsa applicazione di norme di
diritto, si deduce che lo strumento telelaser impiegato non è conforme alle prescrizioni del
codice della strada, non consentendo esso alcun riscontro di natura oggettiva circa la
correttezza del rilevamento effettuato dai verbalizzanti, e quindi circa la commissione della
violazione, in quanto la sua efficienza dipende soltanto dall'abilità manuale dell'operatore.
Si deduce altresì che una corretta procedura di accertamento dell'infrazione richiede la
presenza di due agenti, uno impegnato nell'uso dell'apparecchio, l'altro nella annotazione
della targa e del tipo di veicolo, mentre nella specie l'unico agente intento ad utilizzare lo
strumento non poteva avere chiara percezione di tali elementi. Si osserva inoltre che
l'omessa costituzione del Prefetto nel giudizio di opposizione avrebbe dovuto essere
valutata dal giudice di pace come rinuncia a fornire una ricostruzione dei fatti diversa da
quella prospettata dall'opponente. Si deduce ancora che il giudice di pace ha errato nel
ritenere non necessaria la riproduzione fotografica del veicolo coinvolto, richiedendo l'art.
345 del regolamento al codice della strada che le apparecchiature siano idonee a fissare
la velocità in modo chiaro ed accertatile, e che pertanto avrebbe dovuto ritenere illegittimo
e disapplicare il decreto di omologazione.
Si sostiene infine che il mancato assolvimento dell'onere della prova addebitato all'A. ha
trovato ragione nell'immotivato rigetto delle istanze istruttorie formulate. La complessa
censura è infondata.
Questa Suprema Corte ha già avuto occasione di affermare in recenti decisioni (v., tra le
altre, Cass. n. 21408, n. 21360, n. 21241, n. 5873 del 2004, tutte relative a violazioni
intervenute, come quella di specie, precedentemente all'entrata in vigore della legge n.
168 del 2002, di conversione del decreto legge n. 121 del 2002) che aifini dell'applicazione
di sanzioni amministrative per eccesso di velocità deve ritenersi legittima la misurazione
effettua ta mediante apparecchio telelaser omologato, secondo il disposto dell'art. 142
comma 6 del codice della strada.
Come si è rilevato nelle richiamate pronunce, la norma primaria fissa il principio che le
risultanze di apparecchiature debitamente omologate costituiscono fonti di prova per la
determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, mentre la disposizione regolamentare
di cui all'art. 345, cui la prima fa rinvio (conformemente alla norma generale di rinvio di cui
all'art. 45 n. 6), richiede che le apparecchiature elettroniche di controllo della velocità, per
poter essere omologate, siano tali da fissare la velocità del veicolo in un determinato
momento in modo chiaro ed accertatile, siano inoltre gestite direttamente dagli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12 del codice della strada e sianonella disponibilità di detti
organi. Nè l'una nè l'altra di tali disposizioni richiede pertanto che esse siano munite di
dispositivi che forniscano una documentazione fotografica dell'accertamento
dell'infrazione, così da identificare in via automatica e senza l'intervento dell'uomo il
veicolo cui l'accertamento stesso si riferisce.
Il tenore della norma regolamentare, che rapporta l'esigenza di modalità chiare ed
accettabili unicamente al dato della velocità, rende invece evidente che i requisiti
necessari per l'omologazione dell'apparecchiatura attengono alla sua capacità di
rilevazione, in termini di certezza e verificabilità, della velocità del veicolo sottoposto a
controllo, restando affidato alla diretta percezione degli agenti, così come generalmente
avviene nell'accertamento delle violazioni del codice della strada, il compito di riferire la
velocità apparsa sul display e successivamente riprodotta nell'apposito tagliando ad un
determinato mezzo.
Nè potrebbe in contrario ritenersi che detto art. 345, nel prescrivere che l'accertamento
avvenga tutelando la riservatezza dell'utente, postuli l'indispensabilità della
documentazione fotografica: ed invero dalla prescrizione posta a garanzia della privacy,
certamente riferibile alle situazioni in cui la violazione abbia un riscontro fotografico, non
appare consentito desumere, nel quadro normativo di riferimento sopra delineato, che
l'unica modalità di rilevazione consentita sia quella fornita dalla documentazione visiva
dell'infrazione.
E' infine appena il caso di ricordare che nel giudizio di opposizione ad ordinanza
ingiunzione il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti
attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, descritti senza margini di
apprezzamento, o da lui compiuti, nonchè della provenienza del verbale stesso dal
pubblico ufficiale, in forzadell'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico, ai sensi
dell'art. 2700 c.c., mentre sono prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive del
verbalizzante. Ne consegue che l'accertamento della violazione delle norme relative alla
velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi delle
apparecchiature omologate, facendo peraltro prova il verbale sino a querela di falso
dell'effettuazione dei rilievi stessi, mentre le risultanze di essi costituiscono fonti di prova
suscettibile di prova contraria, che può essere fornita dall'opponente con la dimostrazione
del difetto di funzionamento del dispositivo, sulla base di concrete circostanze di fatto (v.
sul punto Cass. 1999 n. 12324; 1998 n. 8469; 1997 n. 7667).
A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata, che pertanto sisottrae alle censure
prospettate nel ricorso. Va infine rilevata l'inammissibilità del profilo di censura diretto a
denunciare il rigetto da parte del giudice di pace di istanze istruttorie, stante la sua
evidente genericità.
Il ricorrente va conseguentemente condannato al pagamento delle spese di questo
giudizio di Cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali, liquidate in E. 400,00, oltre le spese prenotate a debito, nonchè le
spese generali e gli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 novembre
2004.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2005
TELELASER, NON SERVE LA FOTO
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 19 gennaio 2009, n.1206
Motivi della decisione
4. Attivatasi procedura ex art. 375 CPC, il Procuratore Generale invia requisitoria scritta
nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con
richiesta di accoglimento del ricorso.
5. Le conclusioni della Procura Generale possono essere accolte, in quanto il ricorso
appare manifestamente fondato alla luce dell'ormai univoca giurisprudenza di legittimità in
tema di utilizzazione del dispositivo denominato “telelaser 20-20”, conforme al modello
omologato (provvedimento non sindacabile del giudice), da presumersi in condizioni di
efficienza (a meno di prova contraria o di specifiche deduzioni dell'opponente),
rispondente ai requisiti di cui agli articoli 142 del Codice della Strada e 345 del relativo
regolamento e idoneo, con l'integrazione dei verbalizzanti ai fini della identificazione del
veicolo apparso sul display, all'accertamento dell'eccesso di velocità.
In tal senso Cass. 2007 n. 17754 ha affermato che: «non è necessario che l'apparecchio
sia munito di dispositivo di documentazione fotografica ma solo che sia debitamente
omologato e la velocità venga rilevata in modo chiaro ed accertabile mentre la concreta
individuazione del veicolo rimane compito degli agenti di polizia accertatori, diretti ed unici
gestori ex art. 12 cod. strada delle apparecchiature in questione».
Di recente, poi, questa Corte (Cass. 2008 n. 1889), nuovamente affrontando la questione
dell'idoneità delle apparecchiature di rilevazione di velocità telelaser con riferimento alla
nuova disciplina introdotta dall'art 4 del DL 121 del 2002, ha affermato che:
«In tema di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature
elettroniche, la rilevazione effettuata mediante telelaser, prevista dall'art. 142 Codice della
strada e dall'art. 345 del d.P.R. n. 495 del 1992, deve ritenersi legittima, restando affidata
all'organo di polizia stradale l'attestazione mediante verbalizzazione, assistita da fede
privilegiata fino a querela di falso, della riferibilità della velocità al veicolo individuato
mediante l'apparecchio. Tale sistema non è stato abrogato dall'art. 4 del d.l. n. 121 del
2002, convertito nella legge n. 168 del 2002 che prescrive la documentazione della
violazione mediante sistemi fotografici, di ripresa video ed analoghi, atti ad accertare,
anche in tempi successivi, le modalità di realizzazione dell'infrazione, in quanto questa
ultima normativa è diretta a regolare la diversa ed ulteriore ipotesi dell'accertamento
dell'illecito in un momento successivo a quello della commissione dell'infrazione ed in
assenza dell'agente, sulla base della documentazione fotografica e video».
In definitiva il quadro normativo indicato consente di affermare che l'articolo 142 del
Codice della Strada si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le
apparecchiature debitamente omologate, mentre l'articolo 345 del regolamento di
esecuzione dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata
direttamente agli organi designati ad effettuare il relativo accertamento, devono essere
costruite in modo tale da raggiungere detto scopo, fissando la velocità in un dato momento
in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente, senza prevedere che
della rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata la
documentazione fotografica.
Conseguentemente è legittima la rilevazione della velocità di un veicolo, effettuata a
mezzo dell'apparecchiatura elettronica in considerazione, che, pur non rilasciando
documentazione fotografica della avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato
veicolo, ne consente l'accertamento della velocità in un dato momento, restando affidata
all'attestazione dell'organo designato la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal
medesimo organo individuato.
Il Giudice di Pace non si è attenuto a tali principi. Nel caso in questione non risulta
contestato e provato il difettoso funzionamento dell'apparecchiatura.
Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato. Sussistendone i presupposti, ai
sensi dell'art. 384 cpc, questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l'opposizione
originariamente proposta.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza,
mentre per il giudizio di merito non vi è luogo a provvedere non avendo l'Amministrazione,
rappresentata in quella sede da personale amministrativo, chiesto e documentato la
refusione delle spese vive.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie ricorso, cassa sema rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo
nel merito, rigetta l'opposizione originariamente proposta dell'intimato.
Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 euro per
onorari oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.
CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL’APPARECCHIATURA, SI
PRESUME
CASS. CIV., SEZ. I, 10-01-2005, N. 287
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato, A. M. proponeva innanzi al giudice di pace di Foligno
opposizione avverso il verbale della polizia stradale di Perugia, Distaccamento di Foligno,
con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 142, comma 9, del codice della
strada, per aver circolato, alla guida della propria autovettura, alla velocità di 138 Km orari
sulla strada statale Flaminia, in territorio di Foligno, superando di oltre quaranta chilometri
il limite massimo di velocità di 90 Km orari vigente in detta strada, nonché avverso la
conseguente ordinanza del Prefetto di Perugia con la quale gli era stata sospesa la
patente di guida per un mese. Secondo l'opponente, la strada percorsa doveva qualificarsi
come "extraurbana principale" e comunque poteva incolpevolmente essere ritenuta tale,
possedendo tutte le caratteristiche di cui all'art. 2 del codice della strada, con la
conseguenza che il limite di velocità sarebbe stato di 110 Km orari, e non di 90, sicché si
sarebbe realizzata una infrazione più lieve rispetto a quella contestata e senza effetti in
ordine alla patente di guida. Il sig. M. deduceva, inoltre, che il giorno in cui gli era stata
contestata la violazione si stava recando con urgenza presso l'ospedale di Ancona ove il
padre era stato ricoverato in gravi condizioni, e che pertanto la sua condotta in ogni caso
sarebbe stata determinata da stato di necessità; ed ancora che la effettiva velocità tenuta,
considerato un margine fisiologico di tollerabilità dovuto alla funzionalità dell'apparecchio
misuratore, avrebbe superato solo di un chilometro il limite di eccedenza previsto dall'art.
218 c.d.s. Il giudice di pace rigettava la opposizione, rilevando che l'art. 2, lett. b) , del
codice della strada, nel classificare le varie categorie di strade, stabilisce che la strada
extraurbana principale è individuata, oltre che da una serie di caratteristiche tecniche,
dalla presenza di appositi segnali di inizio e fine, in difetto dei quali l'utente deve attenersi
al limite di 90 Km orari vigente con riguardo alle strade extraurbane secondarie ed a tutte
le altre. Aggiungeva che nel caso di specie non sussisteva no gli estremi dello stato di
necessità, e che l'apparecchiatura di misurazione della velocità, eseguita con lo strumento
omologato, è considerata valida fonte di prova in assenza di elementi tecnici che possano
metterne in dubbio la funzionalità.
Per la cassazione di tale sentenza il M. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi.
L'intimato non si è costituito.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, si lamenta "errore di attività per nullità della sentenza n.
83/2000". La sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità in quanto mancante di un
requisito formale previsto dall'art. 132 cod. proc. civ., risultando errata nella individuazione
della parte ricorrente, per avere indicato il cognome del ricorrente come M. anziché come
M..
La censura non è meritevole di accoglimento. Il lamentato vizio della sentenza è
all'evidenza riconducibile ad un mero errore materiale - emendabile mediante un
provvedimento di correzione - il quale non ha inciso sulla regolare costituzione del
rapporto processuale, né sul contenuto sostanziale della decisione, e non ha determinato
alcuna incertezza sul soggetto al quale la decisione si riferisce.
Con il secondo motivo, si denuncia "errore di giudizio" per omessa, insufficiente,
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, e violazione e falsa
applicazione degli artt. 2 e 142 e degli artt. 37 e 38 del codice della strada. Il giudice di
pace non avrebbe indicato su quali elementi abbia ritenuto che nella strada in questione
non esistessero segnali di inizio e di fine. Del resto, la strada presenterebbe tutte le
caratteristiche indicate dall'art. 2 del codice della strada per essere considerata
extraurbana principale, percorribile, come tale, ad una velocità massima di 110 KM orari,
essendo costituita da due carreggiate indipendenti e separate da spartitraffico invalicabile,
ciascuna con due corsie di marcia, attrezzata con apposite aree di servizio, che
comprendono spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione, ed inoltre sarebbe priva di segnaletica relativa ai limiti di velocità. Tali
caratteristiche avrebbero dovuto quanto meno indurre il giudicante a ritenere la
sussistenza nella specie di ignoranza incolpevole. La negata prova per testimoni dedotta
dall'opponente su circostanze, ritenute decisive, attinenti sia alle caratteristiche della
strada percorsa, sia alle numerose altre contestazioni della medesima infrazione effettuate
nei confronti di altri soggetti lungo lo stesso tratto di strada, avrebbe invece determinato la
insufficienza degli elementi di valutazione a disposizione del giudice.
Anche tale censura si appalesa infondata. Il codice della strada, all'art. 2, fornisce i criteri
per la classificazione delle strade in funzione delle caratteristiche costruttive, tecniche e
funzionali delle stesse, descrivendo in particolare - per ciò che rileva in questa sede - alla
lettera B) la strada extraurbana principale come strada a carreggiate indipendenti o
separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e
banchine pavimentate, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali
coordinati, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore, e con
necessaria previsione di opportuni spazi per eventuali altre categorie di utenti, nonché di
apposite aree con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione: tutte
caratteristiche tecniche, quelle ricordate, che, secondo il ricorrente, la strada in questione
possiederebbe. Ma la richiamata lettera B) richiede altresì, ai fini della classificazione della
strada extraurbana come principale - con conseguente elevazione, ai sensi dell'art. 142,
comma 1, dello stesso codice della strada, del limite massimo di velocità consentito nel
percorrere la stessa da 90 Km orari, vigente per tutte le altre strade, a 110 -, che essa sia
contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, che, in effetti, rappresentano, al di là di
una improponibile valutazione tecnica - che sarebbe quanto meno inopportuno rimettere
all'utente della strada -, l'unico elemento, di immediata percezione, idoneo ad autorizzare
la percorrenza della stessa ad una velocità più elevata rispetto a quella massima imposta
in via generale.
Nella specie, il ricorrente, nel lamentare la mancata ammissione della prova richiesta al
giudice di pace sulle caratteristiche della strada da lui percorsa in occasione della
contestazione di eccesso di velocità, facendo, tra l'altro, riferimento alla dedotta mancanza
di un'adeguata segnaletica verticale relativa al limite di velocità consentito nella strada in
questione, ha riconosciuto, nello stesso ricorso, di non aver eccepito con l'opposizione alla
ordinanza ingiunzione il difetto di segnali relativi all'inizio e alla fine della strada, che sono
invece gli unici, come si è appena chiarito, previsti dal codice della strada come elementi
di distinzione della strada extraurbana principale. Il ricorrente sarebbe stato tenuto, in sede
di opposizione, a provare il dato della presenza di detti cartelli, allo scopo di contrastare la
contestazione relativa al superamento di oltre quaranta chilometri del limite massimo di
velocità consentito, piuttosto che quello della mancanza di segnaletica verticale indicante i
limiti di velocità: mancanza irrilevante, avuto riguardo alla circostanza che, in assenza di
previsione diversa in ordine ai detti limiti, vigono quelli generali.
Risulta, pertanto, logicamente e adeguatamente motivata, oltre che rispettosa del dato
normativo, la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, in assenza della
segnalazione di inizio e fine strada richiesta dall'art. 2, lett. B), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
285, la pur riscontrata sussistenza delle altre ricordate caratteristiche, indicate dalla stessa
disposizione, non valga a consentire la classificazione della strada extraurbana come
principale.
Ne consegue, altresì, la infondatezza del profilo della censura relativo alla mancata
ammissione delle prove concernenti proprio la presenza di dette caratteristiche, irrilevanti
per quanto appena chiarito, nonché di quello concernente il mancato riconoscimento, nella
specie, di una ipotesi di errore incolpevole, vertendo l'invocato errore su di una valutazione
- quella relativa alla presenza delle caratteristiche qualificanti la strada "principale" - che
non è ammissibile, come già precisato, che sia rimessa all'utente della strada.
Con il terzo motivo, si lamenta "errore di giudizio" per violazione e falsa applicazione
dell'art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il giudice di pace avrebbe errato nel
ritenere insussistente nella specie lo stato di necessità, da ravvisare invece nel fatto che
suo padre, ricoverato presso l'ospedale di Ancona per uno scompenso cardiaco, non era
in grado di provvedere agli atti di vita quotidiana avendo necessità di continua assistenza.
Il motivo è da rigettare. La esclusione della responsabilità per violazioni amministrative
derivante da stato di necessità, secondo la previsione dell'art. 4 della legge n. 689 del
1981, postula, in applicazione degli artt. 54 e 59 cod. pen., che fissano i principi generali
della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona,
non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione,
persuasione non incolpevole in quanto provocata da circostanze oggettive (v., sul punto,
tra le altre, Cass. n. 4710 del 1999).
Nella specie, correttamente il giudice di merito ha escluso la configurabilità di una siffatta
situazione di pericolo, essendosi limitato l'opponente a fornire la dimostrazione che, nel
giorno in cui gli era stata contestata la violazione di cui si tratta, suo padre era stato
ricoverato presso l'Ospedale di Ancona quale "soggetto affetto da scompenso cardiaco
cronico", senza che fosse provato come il pericolo di danno grave alla persona del
genitore dell'ingiunto - certamente idoneo a determinare un comprensibile stato di ansia di
quest'ultimo, che dà conto delle ragioni del suo precipitoso rientro - potesse ritenersi non
evitabile altrimenti che con l'arrivo del M. in ospedale, e come detto arrivo potesse fornire
un contributo determinante ai fini di scongiurare il danno medesimo.
Infine, con il quarto motivo, si deduce "errore di giudizio" per omessa e insufficiente
motivazione circa altro punto decisivo della controversia, e per violazione e falsa
applicazione dell'art. 142 del codice della strada sotto altro profilo. Il giudice, senza
disporre la esibizione della documentazione relativa alle caratteristiche dello strumento
impiegato nella specie per la misurazione della velocità, aveva affermato la regolarità
dell'apparecchio omettendo di indicare gli elementi di conoscenza sui quali aveva fondato
il giudizio sulle caratteristiche dell'apparecchiatura, mancando nel verbale di accertamento
la menzione della corrispondenza dell'apparecchiatura autovelox utilizzata al tipo
omologato, ed essendo attestato solo il modello dell'apparecchio. Inoltre, il giudice non
avrebbe dato rilevanza alla dedotta circostanza della esiguità della violazione,
immotivatamente ed illegittimamente omettendo di accertare il diritto dell'opponente al
pagamento del minimo della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 142 del codice della
strada, diritto sussistente per il fatto di aver costui superato di un solo chilometro (41
invece che 40), avuto riguardo al margine di tolleranza per l'eventuale errore
dell'apparecchiatura non omologata, il limite massimo - 40 Km orari - di eccedenza
previsto dalla legge, e ciò sia ai fini della determinazione della effettiva sanzione
pecuniaria, sia ai fini della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Anche tale censura è infondata in tutte le sue articolazioni. Ed infatti, quanto alla presunta
mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta regolarità dell'apparecchiatura di
misurazione della velocità, in correlazione alla mancata indicazione nel verbale di
accertamento della corrispondenza della stessa al tipo omologato, è sufficiente ricordare
che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'efficacia probatoria dello
strumento rivelatore di velocità dei veicoli perdura sino a quando risultino accertati nel
caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate,
inconvenienti ostativi al regolare funzionamento dello strumento (v., tra le altre, Cass. n.
9441 del 2001, n. 5542 del 1999); e che, inoltre, i poteri inquisitori del giudice, previsti in
via generale dall'art. 213 cod. proc. civ., di richiedere informazioni alla p.a., ovvero la
esibizione di atti o documenti, non sono sostitutivi dell'onere probatorio incombente alla
parte, con la conseguenza che essi possono essere attivati solo quando, in relazione a
fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti
che la parte sia impossibilitata a fornire (v. Cass. n. 16713 del 2003).
Quanto, infine, alla deduzione della mancata attribuzione di rilevanza alla esiguità della
trasgressione, si tratta di censura che non può avere ingresso nel giudizio di legittimità,
essendo rimessa alla discrezionalità del giudice del merito la valutazione della congruità
della sanzione. Nella specie, il giudice di pace ha escluso la sussistenza di elementi
tecnici idonei ad ingenerare dubbi sulla funzionalità dello strumento utilizzato per la
misurazione della velocità, facendo così venir meno il presupposto, sul quale il ricorrente
fonda la ritenuta esiguità della violazione, rappresentato dal margine di fallibilità degli
strumenti non omologati.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Non essendo stata spiegata nel presente giudizio attività difensiva da parte dell'intimato,
non deve provvedersi sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.