Disposizioni sulla politica di investimento

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Disposizioni sulla politica di investimento
Comitato Tecnico Assofondipensione
«Disposizioni sulla politica di investimento»
4 giugno 2012
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Gestione finanziaria nei fondi pensione
Normativa
e
modello
operativo
ante
Deliberazione Covip 16/03/2012;
La delibera Covip;
I soggetti interni coinvolti e la funzione finanza;
Punti di riflessione.
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Assemblea dei Delegati
Costituita dagli associati e composta secondo il criterio della
partecipazione paritetica (datori di lavoro/rappr. lavoratori).
Consiglio di amministrazione
Amministra il fondo pensione, a partecipazione paritetica.
Collegio dei sindaci
Partecipazione paritetica.
Il Fondo è soggetto al controllo della Covip, che vigila sulla corretta e
trasparente amministrazione e gestione dei Fondi pensione.
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Flussi relativi alla gestione finanziaria
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a)
b)
c)
d)
e)
I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di
servizi di investimento;
convenzioni con imprese assicurative;
convenzioni con società di gestione del risparmio;
sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società
immobiliari, quote di fondi comuni di investimento immobiliare
chiusi;
sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di
investimento mobiliare chiusi;
Banca Depositaria: Le risorse dei fondi, affidate in gestione,
sono depositate presso una banca distinta dal gestore.
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Il Consiglio di Amministrazione del fondo definisce gli obiettivi e le
linee guida di investimento (Asset Allocation Strategica) definendo
parametri e limiti di investimento ed il benchmark del Fondo.
L'assegnazione dei mandati ai gestori finanziari avviene secondo una
procedura vigilata e regolamentata dalla Covip.
I gestori finanziari, a cui è affidata la gestione del patrimonio,
effettuano le scelte di Asset Allocation Tattica, istruiscono la banca
depositaria per effettuare le operazioni sul mercato.
La Banca Depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto
gestore del patrimonio del fondo, effettua il controllo del rispetto dei
limiti normativi e contrattuali.
La struttura del Fondo effettua il monitoraggio ed il controllo
delle performance della gestione finanziaria.
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L’organo di amministrazione del Fondo compie preliminarmente,
anche in coerenza con le previsioni statutarie, le scelte generali
riguardanti la gestione delle risorse del Fondo, avuto riguardo alle
caratteristiche della popolazione di riferimento e ai relativi bisogni
previdenziali, nonché alla dimensione del patrimonio e alle sue
prospettive di crescita. In tale ambito, è definita la politica di
investimento tramite l’individuazione dei profili di rischio e
rendimento del Fondo o dei singoli comparti.
Il Fondo individua quindi gli incarichi da assegnare ai gestori
definendo, nel caso in cui intenda affidare le risorse a più gestori, le
relative modalità di ripartizione (incarichi per quota o per classe di
attività). Il Fondo definisce gli obiettivi e le modalità gestionali in
coerenza dei quali condurre la selezione dei gestori.
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Disposizioni Covip sul processo di attuazione della
politica di investimento - Deliberazione del 16 marzo
2012.
Decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996
n. 703 – Regolamento recante norme sui criteri e sui
limiti di investimento delle risorse dei fondi di pensione e
sulle regole in materia di conflitto di interessi – Pubblicato
sulla G.U. 22/2/97 n.44.
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Disposizioni sulle politiche di investimento
Delibera Covip del 16 marzo 2012
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Le Disposizioni forniscono istruzioni sui criteri a cui le forme
pensionistiche complementari devono attenersi nella definizione
della politica di investimento dei mezzi amministrati. La delibera
si applica a tutte le forme pensionistiche che al 31 dicembre
2011 avevano più di 100 iscritti.
Il termine per l’entrata in vigore del Documento, per Fondi con
oltre 1.000 aderenti, sarà quello del 31/12/2012.
L’articolo 1 dispone che tutte le forme pensionistiche
complementari, con numero di aderenti non inferiore a 100,
devono redigere il documento sulla politica di investimento.
L’articolo 2 stabilisce che il documento illustri la politica di
investimento che si intende attuare, indicando gli obiettivi della
gestione finanziaria e i suoi criteri di attuazione, i compiti e le
responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo, i sistemi di
controllo e valutazione dei risultati implementati.
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Il documento deve essere trasmesso, sia in prima definizione che in
occasione di ogni sua modifica:
a) agli organi di controllo della forma pensionistica e al
responsabile della stessa;
b) ai gestori finanziari e alla banca depositaria;
c) alla COVIP entro venti giorni dalla sua formalizzazione.
Il documento va sottoposto a revisione periodica, almeno ogni
tre anni.
Il documento non costituisce parte integrante della
documentazione
contrattuale
da
consegnare
all’aderente all’atto dell’adesione e nel corso del
rapporto di partecipazione.
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Art. 3 – Obiettivi della politica di investimento
Nel documento devono essere indicati gli obiettivi della strategia
finanziaria da perseguire da parte della forme pensionistiche per
ottenere combinazioni rischio-rendimento efficienti nell’arco temporale
preso a riferimento; la definizione degli obiettivi è funzionale a
determinare con chiarezza la strategia di gestione della forma
pensionistica e non costituisce, nei confronti degli aderenti, un impegno
al raggiungimento degli obiettivi stessi.
Per il raggiungimento dell’obiettivo finale, la forma pensionistica
definisce il numero di comparti che ritiene utile porre in essere, le
combinazioni di rischio-rendimento degli stessi, l’eventuale presenza di
meccanismi life-cycle. A tale fine vanno attentamente analizzate le
caratteristiche della popolazione di riferimento e i suoi bisogni
previdenziali.
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Art. 4 - Criteri di attuazione della politica di investimento
Il documento deve individuare con chiarezza per ciascun comparto:
La ripartizione strategica delle attività, ovvero la
percentuale del patrimonio da investire nelle varie classi di
strumenti specificando le aree geografiche, i settori di attività, le
valute di riferimento, i margini entro i quali contenerne gli
eventuali scostamenti.
gli strumenti finanziari nei quali si intende investire e i
rischi connessi, la modalità di gestione diretta o
indiretta che si intende adottare e lo stile. In linea
generale, l’affidamento in gestione attiva di una parte cospicua
dei mezzi amministrati richiede professionalità in grado di
valutare la capacità dei gestori di realizzare extra-rendimenti
(ovvero rendimenti superiori a quelli dei mercati di riferimento).
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le caratteristiche dei mandati (numero, durata e tipologia)
i criteri per l’esercizio dei diritti di voto spettanti al fondo
Art. 5 - Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nel
processo di investimento
Devono essere definiti i compiti e le responsabilità dei soggetti
coinvolti nelle varie fasi del processo di investimento.
Le forme pensionistiche che dispongono di un ammontare di
risorse elevato e che adottano strategie finanziarie complesse
è opportuno si dotino di una struttura interna in grado di
programmare e controllare la gestione finanziaria. Nel caso di
patrimoni limitati e di strategie finanziarie poco articolate, la
funzione finanza può essere affidata in outsourcing a
soggetti esterni ovvero anche al direttore del fondo.
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Soggetti coinvolti nel processo di investimento :
Organo di Amministrazione della forma pensionistica.
Comitati finanziari composti dai consiglieri(ove
previsti).
La funzione finanza.
Advisor (ove presente).
Gestori.
Banca depositaria (ove presente).
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Il personale della funzione finanza deve possedere conoscenze
tecniche adeguate ai compiti attribuiti e alle responsabilità assunte
nell'ambito dell’unità preposta al suo espletamento. Specifici requisiti
professionali devono possedere anche i componenti degli eventuali
comitati finanziari, nonché l’eventuale soggetto esterno incaricato di
svolgere la funzione finanza ovvero l’advisor. L’utilizzo da parte delle
forme pensionistiche di strumenti di investimento molto rischiosi va
subordinato alla presenza di un’idonea dotazione di personale e di
strumenti tecnici, sulla cui adeguatezza in rapporto ai compiti
demandati deve esprimersi l’organo di amministrazione. Oltre a
valutare l’opportunità di tali investimenti, nel caso di gestione diretta
è necessario che chi svolge la funzione finanza esamini con cura,
prima della decisione, l’affidabilità delle società interessate, la
qualificazione degli amministratori e la qualità dei processi utilizzati.
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Art. 6 - Sistema di controllo della gestione finanziaria
Il documento deve descrivere il sistema di controllo della gestione
finanziaria, delineando l’insieme delle procedure da adottare per
verificare che le azioni poste in essere dai vari soggetti coinvolti nel
processo risultino in grado di assicurare gli obiettivi finanziari stabiliti.
Il sistema deve essere articolato, in relazione alla complessità della
strategia di investimento adottata dalla forma pensionistica.
Le procedure interne di controllo della gestione finanziaria sono di
norma formalizzate nell’ambito del manuale operativo della forma
pensionistica, ovvero in un documento a sé stante. Il livello di
dettaglio delle procedure riflette la complessità e il grado di
articolazione dell’attività di investimento posta in essere per ciascun
comparto.
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Il sistema di controllo della gestione finanziaria deve
prevedere meccanismi di regolare monitoraggio del
rapporto rischio-rendimento. In un’ottica ex post deve
essere individuata una metodologia di analisi dei risultati
finalizzata ad attribuire il risultato della gestione (ovvero il
differenziale rispetto a ciò che ci si attendeva) in termini di
rischio e di rendimento ai diversi fattori che hanno
contribuito a generarlo (performance attribution).
Particolare attenzione deve essere posta nella misurazione
dei costi sostenuti sia di gestione che di negoziazione
(espliciti e impliciti nei prezzi di acquisto e vendita dei titoli)
nella verifica dello stile di gestione e della velocità di
rotazione del patrimonio.
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La Funzione Finanza:
contribuisce all’impostazione della politica di investimento;
controlla e verifica la gestione finanziaria esaminando i risultati
conseguiti nel corso del tempo e riferendo al C.d.A.;
revisiona periodicamente la politica di investimento e formula
raccomandazioni ai comitati (se presenti) e al C.d.A. (nel caso non vi
siano comitati) riguardo ai nuovi sviluppi dei mercati e alle eventuali
modifiche che si rendessero necessarie;
elabora, sviluppa e aggiorna il manuale delle procedure interne di
controllo della gestione finanziaria;
esamina l’attuazione delle strategie e valuta l’operato dei gestori;
svolge l’attività istruttoria per la selezione dei gestori finanziari e
sottopone al C.d.A. le proposte di affidamento e di revoca dei mandati.
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Il controllo della gestione finanziaria:
La funzione finanza redige un manuale operativo interno che disciplina:
I) PROCEDURE AMMINISTRATIVE: Conferimenti e disinvestimenti, monitoraggio del
processo di valorizzazione della quota, procedure di pagamento delle commissioni di
gestione e di banca depositaria, procedure di recupero delle retrocessioni ed eventuali
interessi passivi, autorizzazione ad operare mediante OICR/OICVM, all’apertura conti e
ad operare con controparti; ad operare in derivati.
II) CONTROLLI E MONITORAGGIO DELLA GESTIONE Controlli limiti normativi e
convenzionali banca depositaria, Controlli operazioni in conflitto di interesse;
III )REPORTISTICA A ORGANI DI AMMINISTRAZIONE;
IV) REPORTISTICA A ORGANO DI VIGILANZA
V)ATTIVITÀ PER SEGNALAZIONI RIGUARDANTI LA VITA DEL FONDO
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I soggetti interessati al processo di investimento, con ruoli e
competenze diversificati, sono:
CdA
Consiglieri delegati e Commissione finanza (ove presenti)
Comitato finanziario (ove presente)
Funzione finanza
Direzione generale Responsabile
Struttura interna (ove presente)
Advisor (ove presenti)
Consulente per gli investimenti etici (se presente)
Gestori finanziari (soggetti incaricati della gestione)
Banca depositaria
Controllo interno (ove presente)
Collegio sindacale
Service Amministrativo
Società di Revisione (ove presente)
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CRITICITA’
1) GOVERNANCE DEL FONDO;
Possibile duplicazione di ruoli e responsabilità (vedi schema statuto Covip)
2) ESTERNALIZZAZIONE / INTERNALIZZAZIONE DELLA FUNZIONE FINANZA;
Impoverimento del Fondo
come strumenti e come sapere
Requisiti e competenze dei componenti della
Funzione Finanza
3) POSSIBILE DERIVA FINANZIARIA;
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CRITICITA’
4) COSTI E TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE;
5) DOCUMENTO SULLA POLITICA DI INVESTIMENTO;
Necessità/Opportunità che il documento abbia contenuti comuni e
modalità di diffusione condivise.
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OPPORTUNITA’
1) STRUTTURAZIONE DI UN PROGETTO COMUNE PER IL CONTROLLO DELLA
GESTIONE FINANZIARIA;
2) RIPROGETTAZIONE II° PILASTRO;
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