Risposte del Centro Studi CNI su assicurazione professionale
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Risposte del Centro Studi CNI su assicurazione professionale
Le risposte del Consiglio ingegneri alle domande più frequenti: la copertura di studio non vale per le prestazioni personali Polizza necessaria dal primo incarico Anche per attività modesta e occasionale BEL partire da che momento un neo-professioniBr 11k deve stipulare la polizza? Come funziona l'obbligo per gli associati a uno studio ? Come devono comportarsi i dipendenti di imprese private? E quelli che lavorano per enti pubblici? L'applicazione concreta dell'obbligo di stipulare una polizza professionale è piena di incertezze e, a volte, addirittura di insidie. Così il Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri ha aperto una finestra dedicata ai propri iscritti sull'argomento, nella quale risponde alle domande di chi non sa come comportarsi. Ne riportiamo alcuni esempi di seguito. Per ciascuna categoria di progettisti i dubbi si ripetono e si stanno formando orientamenti ormai consolidati. I soci di uno studio, ad esempio, spesso stipulano una polizza per coprire le attività svolte in gruppo, ma non è detto che queste tutelino tutte le prestazioni singole. Così, quando si eccedono i limiti della polizza di studio, dovranno sottoscrivere una nuova copertura. I più giovani, poi, spesso non timbrano e non firmano progetti all'inizio del loro percorso professionale. Anche per loro è legittimo il dubbio se debbano sobbarcarsi l'onere annuale. Nel caso non svolgano prestazioni che li espongono a o 11k contatti con la clientela e, quindi, a cause di responsabilità civile, per loro non c'è necessità di pagare una compagnia assicurativa. Altre domande ricorrenti riguardano i dipendenti pubblici che saltuariamente forniscono prestazioni professionali. Che, come è facile immaginare, si risparmierebbero volentieri il pagamento dell'ennesimo obolo. A tale riguardo lo scorso 11 settembre un professore di scuola superiore ha chiesto se l'assicurazione vincoli anche lui, che svolge incarichi in maniera soltanto saltuaria e per lavori di entità modesta. «Qualora lei intenda svolgere la professione di ingegnere - è la risposta lapidaria -, a prescindere dall'apertura di partita Iva sarebbe comunque obbligato, ovviamente per un massimale commisurato al valore economico degli incarichi assunti». G.La. Polizze necessaria dal primo i rc. riro Ande per attivati modesta e oevosiorvile Lr ° Essendomi da poco abilitato ad ingegnere vorrei sapere se l'obbligo di assicurazione parte dal momento in cui viene ritirato il timbro professionale, oppure dal momento in cui si ha un effettiva responsabilità civile e penale. L'obbligo di assicurazione è subordinato allo svolgimento effettivo dell'attività professionale e, pertanto, decorre dal momento dell'assunzione dei primo incarico, non dall'iscrizione all'Albo degli Ingegneri o dal ritiro dei timbro professionale. Sono socio di uno studio associato che è già in possesso di una polizza in favore dei soci e collaboratori dello studio. Svolgo la mia attività professionale a titolo esclusivo per conto dello studio. Sono chiamato a svolgere un incarico professionale (coordinamento sicurezza) per conto di un parente stretto, a titolo gratuito. È necessario che io stipuli in ogni caso una polizza Rc a mio nome? A termini di legge, l'obbligo di assicurazione ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista «per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale». Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista esegue «intuitu personae» nei confronti del committente (pubblico o privato). Nel suo caso, ogni incarico professionale che ecceda la copertura garantita dal suo studio, seppur svolto a titolo gratuito, implica l'obbligo di stipulare un'assicurazione, stante l'assunzione di responsabilità verso i clienti. Sono dirigente di azienda privata, iscritto all'albo ingegneri e svolgo occasionalmente professione senza partita Iva, rilasciando ricevuta per prestazione occasionale. L'attività riguarda progettazione termotecnica e certificazioni energetiche. Ho l'obbligo di assicurazione? Nel suo caso, l'attività svolta in qualità di progettista nel settore termotecnica o di certificatore energetico comporta necessariamente la stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, indipendentemente dal regime fiscale utilizzato. Sono un ingegnere meccanico regolarmente iscritto all'albo ma non ho partita iva in quanto dipendente, con contratto metalmeccanico, presso un'azienda privata con ruolo di Rspp. Vorrei sapere se devo fare un'assicurazione professionale. Ogni attività professionale, ancorché di modesta entità, che implichi l'esecuzione di prestazioni nei confronti della clientela obbliga il professionista o l'azienda a stipulare una polizza per responsabilità civile, in conformità alle pertinenti previsioni normative. Nell'ipotesi descritta, l'obbligo dovrebbe ricadere sull'azienda, in qualità di soggetto contrattualmente vincolato a erogare la prestazione (complessiva) nei confronti del cliente, a meno che l'eventuale specifica attività di progettazione e/o installazione non sia soggetta a un regime contrattuale specifico con il professionista. Sono un ingegnere iscritto all'albo e mi occupo di manutenzione dei patrimonio edile dell'ente per cui lavoro con contratto a tempo indeterrninato ed esclusività . Recentemente avevo letto che i dipendenti pubblici non sono obbligati a stipulare una polizza ed io firmando saltuariamente progetti, tutti riconducibili ad interventi minimali privi di alcun rischio, non reputavo necessario dotarmi di una polizza professionale . Per cui vi chiedo conferma se anche io debba dotarmi di una assicurazione o no. L'obbligo di polizza è subordinato all'esercizio effettivo della professione ci ingegnere, in forma auto u!n, o associata. II suo attuar, incarico di pubblico dipendente con obbligo dl esclusiva nei confronti dell'ente la esonera dal conformarsi al predetto obbligo. Tuttavia, qualora lei intendesse svolgere, anche solo occasionalmente o per incarichi di modesta entità, la professione al di fuori del rapporto di impiego (ovviamente previo consenso dell'ente di appartenenza), sarebbe comunque obbligato alla stipulazione della polizza, per un massimale commisurato al valore economico degli incarichi assunti. Sono iscritta all'ordine degli ingegneri dal 2006, ma non esercito la professione essendo un assegnista di ricerca presso l'Università. A tal proposito volevo sapere se sono obbligata al pagamento dell'assicurazione. Se sì posso congelare l'iscrizione all'ordine per evitare di assicurarmi? Se, in io ._í deil siic incarico, s;o'ae esclusiva ion sarà tenut, a csni _ n a ,i all'obbligo (>e iza he (! ', possa incidere mcmc siiili suc -rofcsslon!-posizione scrit' a " Ibo leali -crjneri). orata"!! o, i ei h o_ as'ona'men te l professione ae ere ; ssumendo, ad pio, iricurichi di aoÿ-a7íùne o di collaudo di epe e , sarebbe comunque s-bú''aata alla stipulazione della con un massimale con,m surato al valore degli richi assunti. Sono socio di uno studio che ha già stipulato una polizza Rc professionale in favore dei soci e dei collaboratori . L'attività svolta all'interno dello studio è la mia attività professionale prevalente: è necessario che io stipuli in ogni caso una polizza Rc a mio nome? Da quanto è possibile desumere in base alla richiesta, la polizza stipulata dallo studio copre solamente i rischi derivanti dall'attività svolta per conto dello studio medesimo. Pertanto, se tale attività presenta carattere esclusivo non vi è alcuna necessità di stipulare un'ulteriore polizza. Qualora, al contrario, lei svolgesse anche in forma personale e non associata la professione di ingegnere, ancorché occasionalmente o per incarichi di modesto valore, resterebbe comunque obbligato a stipulare una polizza. i Si richiede se uno studio tecnico associato composto da tre ingegneri possa stipulare un'unica assicurazione o i singoli costituenti debbano sottoscrivere tre polizze separate pur fatturando con un'unica partita Iva associata allo studio. L'obbligo di assicurazione è finalizzato a garantire l'utenza nei casi di pregiudizio derivante da responsabilità professionale. Questa, com'è noto, ha carattere personale. Nell'ipotesi descritta, l'assicurazione stipulata dai soci di uno "studio tecnico associato" è idonea a sostituire integralmente le polizze professionali stipulate a titolo personale dai soci medesimi, laddove ricorrano contestualmente le seguenti condizioni: che i soci prestino la loro attività professionale in via integrale ed esclusiva per conto dello studio (e non anche in proprio, seppure occasionalmente); che la polizza stipulata dallo studio copra l'attività professionale prestata da tutti i soci, vale a dire di chiunque di loro sia di volta in volta chiamato ad assumere l'incarico per conto dello studio. Sono un professionista che esercita prevalentemente nel campo delle valutazioni immobiliari . Il mio cliente principale è una società di valutazione che è dotata di una polizza assicurativa che la copre per danni patrimoniali inerenti l'attività di valutazione immobiliare nei confronti dei suoi clienti, che prevede inoltre una clausola in cui l'assicurazione rinuncia alla surrogazione nei confronti del professionista, salvo ovviamente il caso di dolo. Questa attività può ritenersi già coperta da polizza assicurativa e non soggetta a ulteriore Rc professionale? La copertura assicurativa già attivata dalla società in favore della quale lei svolge la propria attività la esime dall'attivazione di una copertura, a fortiori tenuto conto della rinuncia alla surrogazione espressamente concordata. Resta fermo, ovviamente, l'obbligo assicurativo per eventuali attività ulteriori. Volevo porre la questione relativa a chi non abbia elevati volumi di lavoro, prevalentemente con privati, visto che il minimo delle assicurazioni è comunque elevato (25.000 -30.000 euro di reddito) e che percepisco già una pensione. Ogni incarico professionale, ancorché occasionale o di modesta entità, che implichi l'assunzione di responsabilità nei confronti della clientela determina l'obbligo di stipulare un'assicurazione. Ovviamente, il calcolo del massimale dovrà essere commisurato al valore degli incarichi.