CAPO I - Provincia di Massa
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CAPO I - Provincia di Massa
1 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. CAPO I Disposizioni generali di natura amministrativa ART. 1 - Finalità del regolamento Pag.4 ART. 2 - Oggetto del canone Pag.5 ART. 3 - Occupazioni permanenti e temporanee – criteri di distinzione. Atto delle concessioni/autorizzazioni Pag.6 ART. 4 - Occupazioni occasionali Pag.7 ART. 5 - Occupazioni abusive Pag.8 ART. 6 - Occupazioni d’urgenza Pag.9 ART. 7 - Domanda di occupazione Pag.10 ART. 8 - Istruttoria per il rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione Pag.12 ART. 9 - Contenuto dell’atto di concessione/autorizzazione Pag.14 ART. 10 - Obblighi del concessionario Pag.15 ART. 11 - Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione Pag.16 ART. 12 - Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione/autorizzazione Pag.17 ART. 13 - Rinnovo della concessione/autorizzazione Pag.18 ART. 14 - Subentro della concessione/autorizzazione Pag.19 ART. 15 - Commercio su aree pubbliche Pag.20 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. 2 CAPO II Disposizioni generali in materia tariffaria ART. 16 - Classificazione del territorio in categorie Pag.21 ART. 17 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone ART. 18 - Coefficiente di valutazione economico dell’occupazione Pag.22 ART. 19 - Particolari tipologie di occupazione Pag.25 ART. 20 - Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni ART. 21 - Modalità di applicazione del canone Pag.27 ART. 22 Soggetto passivo Pag.31 ART. 23 - Agevolazioni Pag.32 ART. 24 - Esenzioni Pag.33 ART. 25 - Esclusioni Pag.34 ART. 26 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti Pag.35 ART. 27 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee Pag.36 Pag.24 Pag.29 3 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. CAPO III Riscossione coattiva, rimborsi, sanzioni e disposizioni finali ART. 28 - Abrogato Pag.37 ART. 29 - Riscossione coattiva Pag.38 ART. 30 - Rimborsi Pag.39 ART. 31 - Funzionario responsabile Pag.40 ART. 32 - Sanzioni Pag.41 ART. 33 - Disposizioni finali e transitorie Pag.42 ART. 34 - Entrata in vigore Pag.43 TABELLA “A” TABELLA “B” Pag.44 Pag.46 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. 4 CAPO I Disposizioni generali di natura amministrativa Art. 1 Finalità del Regolamento 1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’articolo 31 del “collegato alla Legge Finanziaria per l’anno 1999, escludendo l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio provinciale, disciplina i criteri di applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni, le sanzioni. 5 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. Art. 2 Oggetto del canone 1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, sulle strade, sulle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia. 2. Sono, parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti e/o sottostanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, tende solari poste a copertura dei medesimi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile. 3. Il canone si applica, altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili. 4. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia. 5. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione nei casi i cui i medesimi siano applicabili da parte della Provincia. Dalla misura complessiva del canone va detratto l’importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dalla Provincia, per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. 6 Art. 3 Occupazioni permanenti e temporanee – criteri di distinzione. Atto delle concessioni / autorizzazioni 1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee: a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all’anno e non superiore a ventinove anni, che comportano o meno l’esistenza di manufatti o impianti. Le frazioni di anno successive sono computate per anno intero. b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno, anche se ricorrenti. 2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all’art. 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione/autorizzazione provinciale rilasciata dall’Ufficio competente, su domanda dell’interessato. Non è richiesta la concessione/autorizzazione nei casi previsti dall’art. 4. 3. Le concessioni per occupazioni permanenti scadono alla data desunta dalla concessione/ autorizzazione. L’eventuale disdetta che comporti lavori di rimozione o di demolizione di manufatti dovrà essere inviata alla Provincia entro il 31 ottobre precedente la scadenza. I lavori, per i quali verrà disposto dall’ufficio competente apposito atto autorizzativo con relativo disciplinare, dovranno essere eseguiti entro il 31 dicembre a cura del concessionario stesso. 7 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. Art. 4 Occupazioni occasionali 1. La domanda non occorre per le occupazioni di pronto intervento che non modifichino la circolazione e per quelle di seguito indicate: a) Occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci; b) Occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore; c) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose; d) Occupazioni di pronto intervento di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture; e) Occupazioni con fiori o piante ornamentali all’esterno dei negozi effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori che possano essere facilmente rimossi; f) Occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore; g) Esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o somministrazione e di durata non superiore a 4 ore. Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. 8 Art. 5 Occupazioni abusive 1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione provinciale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni: - Difformi dalle disposizioni dell’atto di concessione/autorizzazione; - Che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o dalla proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza o dall’estinzione o dalla sospensione della concessione/autorizzazione medesima. 2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l’Amministrazione provinciale, previa contestazione delle relative violazioni con verbale redatto da pubblico ufficiale, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d’ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative, comprese quelle per l’eventuale custodia dei materiali. 3. Resta, comunque, a carico dell’occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell’occupazione. 4. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate. 4bis. Alle occupazioni abusive è applicata un’indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale. 5. Le occupazioni abusive sono sanzionate ai sensi del vigente regolamento e dell’art. 20 del D.Lgs. 30.04.92, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. 6. Copia del verbale inerente a occupazioni abusive deve essere inviata al funzionario responsabile di cui all’art. 31 per gli adempimenti relativi alla riscossione di quanto dovuto. 9 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. Art. 6 Occupazioni d’urgenza 1. Per far fronte a situazioni di emergenza o di pericolo, l’occupazione temporanea può essere effettuata dall’interessato prima di aver ottenuto il formale provvedimento di concessione o autorizzazione. In tale caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione o autorizzazione a sanatoria, l’interessato ha l’obbligo di dare immediata comunicazione al competente ufficio Provinciale via fax o con telegramma o comunicazione telefonica. L’ufficio Provinciale competente è l’Ufficio Tecnico sezione strade sia nella sede di Massa, sia nella sede staccata di Aulla. 2. L’ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d’urgenza e nel caso accerti che tali condizioni non sussistevano provvederà a redigere relativo verbale sanzionatorio. 3. In ogni caso, resta fermo l’obbligo per l’interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione e di presentare regolare domanda in sanatoria. 4. Per quanto si riferisce alle misure da adottare per la circolazione, si rinvia alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione. 5. L’abuso è sanzionato ai sensi di legge così come la mancata presentazione della domanda in sanatoria. Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. 10 Art. 7 Domanda di occupazione 1. Chiunque intenda occupare nel territorio Provinciale spazi ed aree di cui all’art. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all’ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione. 2. La predetta domanda inoltrata al Presidente della Provincia deve essere redatta, in conformità allo stampato predisposto dalla Provincia e contenere: a) Nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell’impresa, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso; b) Nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall’Amministratore; c) Nel caso di più contitolari non rappresentati dall’Amministratore di cui al punto precedente, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentante degli stessi; d) L’ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare; e) La superficie o estensione lineare che si intende occupare; f) La durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle occupazioni oggetto della richiesta; g) Il tipo di attività che si intende svolgere (destinazione d’uso), nonché la descrizione dell’opera o dell’impianto che si intende eventualmente eseguire; 11 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. h) La dichiarazione che il richiedente accetta tutte le condizioni contenute nel presente regolamento, nelle leggi in vigore, nonché eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione. 3. La domanda deve essere corredata dai documenti previsti nel disciplinare, redatto dall’Ufficio Tecnico Provinciale, per la particolare tipologia di occupazione. 4. Nel caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quello risultante dal timbro a data, apposto da parte dell’Amministrazione Provinciale. 5. In caso di presentazione di più domande per la stessa area costituiscono titoli preferenziali: a) La titolarità di una concessione di occupazione di uno spazio o di un’area pubblica scaduta, di cui con la domanda stessa il soggetto chiede il rinnovo; b) La priorità della presentazione della domanda; c) La richiesta da parte di titolari di negozi dell’uso in concessione dello spazio antistante il negozio stesso per l’esposizione della propria merce. Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. 12 Art. 8 Istruttoria della domanda e rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione 1. Le domande di occupazione sono assegnate all’ufficio Tecnico Provinciale per l’istruttoria e la definizione delle stesse. 2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell’occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all’art. 7, il responsabile formula all’interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3. L’integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata. 4. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla eventualmente al Comando di Polizia Provinciale per il nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici competenti dell’amministrazione ove, per la particolarità dell’occupazione, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla data della relativa richiesta. 5. Il non accoglimento della domanda rientra nel potere discrezionale dell’Ente e dà diritto al richiedente di ottenere il rimborso delle somme eventualmente versate per l’istruttoria, previa detrazione delle spese sostenute e documentate. 6. In presenza di occupazioni che debbano essere precedute da lavori che comporteranno la rimessa in ripristino dei luoghi al termine della concessione e da cui possono derivare danni al demanio Provinciale o a terzi o, infine, in particolari circostanze che lo giustifichino, la Provincia prescriverà il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, in denaro o in titoli di Stato, a titolo cautelativo e a garanzia dell’eventuale risarcimento. 13 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. 7. Il termine per la conclusione del procedimento è quello sotto indicato decorrente dalla data di presentazione della domanda: a) Sessanta giorni per le occupazioni permanenti b) Trenta giorni per le occupazioni temporanee Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all’acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. 8. Per le occupazioni temporanee, la concessione può essere rilasciata anche in forma estremamente semplificata, tramite apposizione con timbro sulla domanda di concessione, redatta nei modi di cui all’art. 7, della dicitura “concessa”, corredata dalla data, dal numero di registro e dalla firma del titolare dell’ufficio competente al rilascio. 9. Il provvedimento amministrativo deve precedere l’occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante, salvo per i casi previsti dall’art. 6. 10. Fotocopia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviato al responsabile di cui all’art. 31 del presente regolamento per gli adempimenti relativi alla riscossione del relativo canone. Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. 14 Art. 9 Contenuto dell’atto di concessione/autorizzazione 1. L’atto di concessione/autorizzazione deve contenere: a) Gli elementi previsti al precedente art. 7, comma 2; b) Le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione/autorizzazione; c) L’importo del canone; d) L’obbligo di osservare quanto previsto dall’art. 10 del presente regolamento. 15 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. Art. 10 Obblighi del concessionario Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specifiche nell’atto di concessione/autorizazione ed in particolare ha l’obbligo di: a) Eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione/autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede la Provincia con addebito delle spese, comprese quelle per l’eventuale custodia dei materiali; b) Custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell’occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall’amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o deterioramento dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all’amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato; c) Sollevare la Provincia da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell’occupazione; d) Ripristinare il suolo oggetto della concessione/autorizzazione a proprie spese, qualora dall’occupazione derivino danni al medesimo; e) Divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi concessione/autorizzazione; f) Versamento del canone alle scadenze previste; g) Mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa. della Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. 16 Art. 11 Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione 1. Sono causa di decadenza della concessione: a) Il mancato versamento del canone di concessione stabilito per due annualità consecutive e di eventuali ulteriori diritti dovuti; b) L’uso improprio o diverso da quello previsto nell’atto di concessione del suolo spazio pubblico o del bene pubblico concesso; c) Le violazioni delle disposizioni contenute nell’atto di concessione/autorizzazione; d) La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione di suoli. 2. Il canone già versato per il periodo successivo alla dichiarata decadenza non verrà restituito. 3. Sono causa di estinzione della concessione a) La morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario; b) La sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario. 17 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. Art. 12 Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione / autorizzazione 1. L’amministrazione Provinciale può, in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, modificare o sospendere o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione o di autorizzazione rilasciato. 2. La modifica o la sospensione o la revoca del provvedimento di concessione / autorizzazione disposte dalla Provincia danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto in anticipo, senza alcuna corresponsione d’interessi o quant’altro, limitatamente alla quota riferita alle mensilità successive a quella in cui hanno luogo le medesime. 3. La revoca delle concessioni o autorizzazioni è disposta dall’ufficio competente al rilascio di atti ai sensi dell’art. 8 del presente regolamento. 4. Il Concessionario può rinunciare all’occupazione con apposita comunicazione diretta all’Amministrazione. Se l’occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l’occupazione è in corso all’atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto. Per le occupazioni permanenti deve essere comunque corrisposto il canone relativo all’annualità in cui viene comunicata la rinuncia. Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. 18 Art. 13 Rinnovo della concessione / autorizzazione 1. Il titolare della concessione / autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo. Nel caso in cui ciò non avvenisse l’occupazione non ha titolo autorizzatorio e di conseguenza risulta abusiva e quindi sanzionabile ai sensi dell’art. 5 comma 5 del presente Regolamento. 2. Alla scadenza della concessione / autorizzazione, la domanda di rinnovo deve essere rivolta all’Amministrazione con le stesse modalità previste dall’art. 7 del regolamento almeno due mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, entro il termine dell’occupazione se trattasi di temporanee. 3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione / autorizzazione che si intende rinnovare. 4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 8 e 9 del presente regolamento. 19 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. Art. 14 Subentro della concessione / autorizzazione 1. Il provvedimento di concessione / autorizzazione all’occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri. 2. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione / autorizzazione trasferisca a terzi l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione / autorizzazione, proponendo all’amministrazione apposita domanda con l’indicazione degli elementi di cui all’art. 7. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili. 3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione / autorizzazione rilasciata. Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. 20 Art. 15 Commercio su aree pubbliche 1. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, sono obbligati a richiedere la concessione / autorizzazione per l’occupazione. 21 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA TARIFFARIA ART. 16 Classificazione del territorio in categorie 1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all’importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine le strade provinciali sono classificate come da allegato “B” al presente Regolamento. 2. Alle strade ed aree pubbliche appartenenti alla 1^ Categoria viene applicata la tariffa base più elevata. 2. La tariffa base per le strade ed aree pubbliche di 2^ Categoria è ridotta in misura del 25% rispetto alla 1^. Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. 22 Art. 17 Criteri per la determinazione della tariffa del canone 1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dalla Provincia sulla scorta degli elementi di seguito indicati: a) Classificazione delle strade e aree pubbliche provinciali in n° 2 categorie, ai sensi della delibera del Commissario Straordinario n. 802 del 29/11/94. b) Entità dell’occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. c) Durata dell’occupazione. d) Valore economico della disponibilità dell’area e del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’ occupazione. 2. Le tariffe base, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, sono quelle indicate qui di seguito mentre l’elenco analitico delle tariffe per tipologia di occupazione, determinate moltiplicando la tariffa base (in relazione alla classificazione delle strade ed aree pubbliche) per il coefficiente di valutazione economica (di cui alle tabelle dell’art. 20) sono indicate nell’allegato A al presente regolamento. Si precisa che le tariffe per le occupazioni permanenti sono state arrotondate per difetto per importi fino a lire 500, per eccesso per importi superiori. 23 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. TARIFFA BASE: A) OCCUPAZIONI TEMPORANEE: a) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di: Occupazione di suolo di I categoria II categoria £. 2.000 £. 1.500 b)Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 18 del presente regolamento, è determinata ad ore effettive di occupazione. B) OCCUPAZIONI PERMANENTI: a) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale di 3% della tariffa giornaliera stabilita per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 2, lettera A), moltiplicata per 365 gg.. 3. Le tariffe di cui al punto 2 sono rivalutate annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo, rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. 24 Art. 18 Coefficiente di valutazione economico dell’occupazione 1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell’occupazione è il valore attribuito all’attività connessa all’occupazione per il quale va moltiplicata la misura base di tariffa fissata all’art. 17 del presente regolamento. 2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 20 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0.2 e superiore a 30. 25 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. ART. 19 PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE A) Occupazioni permanenti: 1. Passi carrabili con occupazione Sono considerati passi carrabili, ai fini dell’applicazione del canone di concessione, quei manufatti o quelle opere che identificano inequivocabilmente l’accesso, anche senza titolo, sul suolo pubblico o sulle sue pertinenze aventi la specifica funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto o opere di cui sopra, non danno luogo all’applicazione del canone. 2. Passi Carrabili senza occupazione. Per i passi carrabili per i quali non è prevista l’applicazione del canone (passi carrabili senza occupazione) l’Amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un’area di rispetto non superiore alla misura “convenzionale” di mq 1 per i ml dell’accesso. La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione effettiva. La richiesta da parte di un soggetto pubblico o privato di tale concessione da diritto all’apposizione del Cartello di Passo Carrabile. 3. Occupazione con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico. 4. Occupazione del sottosuolo o soprassuolo con condutture o cavi. 5. Occupazione del sottosuolo o soprassuolo con innesto o allaccio di utenza privata a collettore. 6. Occupazione del suolo, del sottosuolo o del soprassuolo con impianti in genere.(cabine elettriche o telefoniche-pozzetti o camerette per l’ispezione e la manutenzione delle reti di distribuzione). 7. Occupazione di suolo o sottosuolo per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburanti con serbatoi di capacità fino a 3000 litri. 8. Occupazione di suolo o soprassuolo per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi. 9. Occupazione di aree per depositi vari. 10. Altre attività. Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. 26 B) Occupazioni temporanee: 1. Occupazione di suolo pubblico in genere 2. Occupazione di suolo pubblico in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive 3. Occupazioni di suolo pubblico con tende o simili 4. Occupazione di suolo pubblico da parte di venditori ambulanti, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto 5. Occupazione di suolo pubblico con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante 6. Occupazioni realizzate per l’esercizio della attività edilizia 7. Occupazine del sottosuolo o del soprassuolo con cavi o condutture – per i primi 30 gg. Fino ad un kilometro lineare 8. Occupazione del sottosuolo o soprassuolo con cavi o condutture – durata fino a 90 gg. Fino ad un kilometro lineare 9. Occupazione del sottosuolo o soprassuolo con cavi o condutture – durata compresa tra 90 e 180 gg. Fino ad un kilometro lineare 10. Occupazione del sottosuolo o soprassuolo con cavi o condutture – durata superiore a 180 gg. Fino ad un kilometro lineare 11. Occupazione del sottosuolo o soprassuolo con cavi o condutture con percorrenza superiore ad un kilometro lineare. 27 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. Art. 20 Tabella dei coefficienti di valutazione economico per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni OCCUPAZIONI: PERMANENTI N° 1^ CAT. 2^ CAT. 0.8 0.7 0.8 0.7 OCCUPAZIONE DI TENDE FISSE E RETRATTILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SU SUOLO PUBBLICO 0.5 0.4 OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO O DEL SOPRASSUOLO CON CONDUTTURE O CAVI 14 13 OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO CON INNESTO O ALLACCIO DI UTENZA PRIVATA A COLLETTORE 2.5 2.3 1.6 1.4 OCCUPAZIONE DI SUOLO O SOTTOSUOLO PER L’IMPIANTO E L’ESERCIZIO DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI CON SERBATOI DI CAPACITA’ FINO A 3000 LITRI 0.6 0.5 OCCUPAZIONE DI SUOLO O SOPRASSUOLO PER L’IMPIANTO O L’ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI 0.6 0.5 9 OCCUPAZIONE DI AREE PER DEPOSITI VARI 0.6 0.5 10 ALTRE ATTIVITA’ 1.6 1.4 1 2 3 4 5 6 7 8 TIPOLOGIA DELL’OCCUPAZIONE PASSI CARRABILI COSTRUITI ATTRAVERSO I MARCIAPIEDI O LE STRADE ALLO SCOPO DI ACCEDERE CON VEICOLI AGLI EDIFICI OD A FONDI PASSI CARRABILI PER I QUALI SIA ESPRESSAMENTE RICHIESTA DAL PROPRIETARIO LA RICHIESTA D’USO PER ACCESSO OCCUPAZIONE DEL SUOLO,DEL SOTTOSUOLO O DEL SOPRASSUOLO CON IMPIANTI IN GENERE Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. 28 OCCUPAZIONI: TEMPORANEE N° TIPOLOGIA DELL’OCCUPAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN GENERE 1 2 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DI 3 4 5 6 7 8 9 10 MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON TENDE O SIMILI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI VENDITORI AMBULANTI, DA PUBBLICI ESERCIZI E DA PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON ISTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L’ESERCIZIO DELLA ATTIVITA’ EDILIZIA OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO O DEL SOPRASSUOLO CON CAVI O CONDUTTURE-PER I PRIMI 30GG. FINO AD UN KILOMETRO LINEARE OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO CON CAVI O CONDUTTURE-DURATA FINO A 90 GG. FINO AD UN KILOMETRO LINEARE OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO CON CAVI O CONDUTTURE-DURATA COMPRESA TRA 90 E 180 GG. FINO AD UN KILOMETRO LINEARE OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO CON CAVI O CONDUTTURE-DURATA SUPERIORE A 180 GG. FINO AD UN KILOMETRO LINEARE 1^ CAT. 1.3 2^ CAT. 1 0.3 0.4 0.2 0.3 0.8 0.7 0.5 0.3 0.8 0.7 16 14 20 18 23 21 30 26 29 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. Art. 21 Modalità di applicazione del canone 1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. 2. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione patrimoniale autonoma, non soggetto ad alcun frazionamento, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti è determinata come segue: La tariffa base prevista al comma 2 art. 17 del presente Regolamento, va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell’art. 20. L’importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari. 3. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché da aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi, con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo provinciale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, ecc., il canone annuo è determinato nella misura del 20% dell’importo complessivamente corrisposto ai comuni compresi nell’ambito territoriale della provincia. . Nel caso in cui si verifichino i seguenti casi: a) i comuni suddetti non istituiscono il canone; b) i comuni suddetti mantengono l’applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche; c) i comuni suddetti escludono l’applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. Le aziende erogatrici di pubblici servizi verseranno alle Province relativamente al caso a) un canone pari al 20% dell’importo che avrebbero dovuto versare ai comuni calcolato in base al numero complessivo delle relative utenze, risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente, moltiplicato per £. 1.500 per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti e moltiplicando per £. 1.250 per icomuni oltre i 20.000 abitanti; relativamente al caso b) un canone pari al 20% dell’importo riscosso dai comuni a titolo di tassa; relativamente al caso c) come per il caso a). In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a £ 1.000.000. 4. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone determinato come segue:La tariffa base prevista al comma 2 dell’art. 17 del presente regolamento, va moltiplicata per il coefficiente di cui alla tabella dell’art. 20 . L’importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e la risultante va moltiplicata per il numero dei giorni di occupazione.Per le tipologie di occupazione temporanea di cui ai punti da 1 a 4 compresi, descritte all’art. 19 lett. B) del presente regolamento è anche previsto che il canone sia determinato in base alle ore di effettiva occupazione nel seguente modo: (tariffa base : 24 ore) x coeff.valut.economica x (mq o ml) x ore effettive di occupazione Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. 30 5. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o 1,20 metri lineari. 6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall’area assoggettata al pagamento del canone per l’occupazione del suolo. 31 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. Art. 22 Soggetto passivo 1. Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. 2. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall’art. 1292 del Codice Civile. Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. 32 Art. 23 Agevolazioni Il canone, come determinato dall’articolo 21 del presente regolamento, è ridotto: - Per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, del 30% Per le occupazioni realizzate per finalità culturali, del 30% Per le occupazioni realizzate per finalità sportive, del 30% Per le occupazioni su aree di proprietà privata nelle quali è posta a carico del proprietario la manutenzione dell’area stessa, il canone è ridotto del 30% 33 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. Art. 24 Esenzioni 1. Sono esenti dal canone: a) Le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte della Provincia; b) Le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap; c) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, e loro consorzi, da Enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all’art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. d) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere. e) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati. f) Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate (taxi, autonoleggi). g) L’occupazione di spazi soprastanti la cui sporgenza dall’edificio sia inferiore a cinquanta centimetri con insegne pubblicitarie e telecamere. h) Occupazione con faretti, lampade e lanterne. i) Occupazioni realizzate con fioriere, addobbi floreali e piante in genere, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori che possano essere facilmente rimossi. j) I passi carrai di esclusivo accesso a fondi agricoli. k) Le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico o istituzionale o a scopo benefico, purchè l’area occupata non ecceda i 10 mq. l) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima. m) Le occupazioni di aree cimiteriali. Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. 34 Art. 25 Esclusioni 1. Sono escluse dal canone le occupazioni di suolo pubblico realizzate da imprese che eseguono in appalto lavori per conto dell’Amministrazione Provinciale limitatamente al tempo e allo spazio strettamente necessario per il compimento di tali lavori appaltati. I tempi di occupazione e le aree strettamente destinate all’esercizio dell’attività edilizia sono quelli assegnati all’appaltatore per l’esercizio delle opere commissionategli. 35 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. Art. 26 Versamento del canone per le occupazioni permanenti 1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente. 2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito alla Provincia o al concessionario del servizio, all’atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento. 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. 4. Il versamento del canone va effettuato su apposito c/c postale denominato “C.O.S.A.P. – Provincia di Massa-Carrara” con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore a 500. In caso di affidamento in concessione del servizio, il pagamento del canone nelle forme previste di cui al punto precedente, deve essere effettuato al concessionario. 5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. Qualora l’importo del canone annuo sia di importo superiore a lire 500mila, ad esclusione dei canoni dovuti da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi stessi, è ammessa la possibilità del versamento in 4 rate, di eguale importo, scadenti nei mesi di Aprile, Giugno, Settembre, Novembre semprechè la scadenza della concessione o dell’autorizzazione sia successiva ai predetti termini di scadenza. 6. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l’ammontare complessivo dello stesso non superi le lire cinquemila. Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. 36 Art. 27 Versamento del canone per le occupazioni temporanee 1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all’atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell’occupazione, con le modalità previste nell’art. 26 comma 4. 2. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l’ammontare complessivo dello stesso non superi le lire cinquemila. 37 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. CAPO III Riscossione coattiva, rimborsi, sanzioni e disposizioni finali Art. 28 Abrogato Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. 38 Art. 29 Riscossione coattiva 1. La riscossione coattiva del canone e delle sanzioni è effettuata con la procedura e le modalità previste nel R.D. 14 aprile 1910, n. 639. 2. Con le stesse modalità di cui al precedente comma sono recuperate la spese sostenute dalla Provincia per la rimozione dei materiali e dei manufatti e per la rimessa in pristino dei beni provinciali in caso di occupazioni ed installazioni abusive. 3. I canoni si intendono prescritti alla scadenza del quinto anno dalla data prevista per il pagamento. 39 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. Art. 30 Rimborsi 1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, alla Provincia, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dalla Provincia entro novanta giorni dalla domanda. Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. 40 Art. 31 Funzionario responsabile 1. Il funzionario responsabile all’applicazione del canone è il funzionario appositamente nominato con deliberazione di Giunta Provinciale. Tale funzionario provvede all’esercizio dell’attività organizzativa e gestionale del predetto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi. 2. E’ in facoltà del funzionario, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa. 3. In caso di affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione del canone, le attribuzioni di cui ai commi precedenti spettano al Concessionario. 41 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. Art. 32 Sanzioni 1. Per le occupazioni abusive, così come individuate all’art. 5 del presente regolamento, si applicano le sanzioni accessorie stabilite dall’articolo 20 commi 4 e 5 del D. Lgs. 285/92. 2. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, non ritenute rientranti nel comma 1, si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 106 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, secondo le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. Sulle somme dovute per il canone si applicano gli interessi moratori in ragione del tasso di interesse legale vigente. Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. 42 Art. 33 Disposizioni finali e transitorie 1. L’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 1999. 2. Le concessioni rilasciate anteriormente al primo gennaio 1999 mantengono la loro efficacia, salvo il potere dell’Amministrazione concedente di apportare modifiche al contenuto degli atti, ricorrendone i presupposti di legge. 3. I soggetti di cui all’art. 22, già tenuti a corrispondere la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, con decorrenza 1 gennaio 1999 sono tenuti al pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura, alla scadenza e con le modalità di cui al presente regolamento. 43 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. Art. 34 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. 44 ALLEGATO “A” ELENCO DELLE TARIFFE OCCUPAZIONI: PERMANENTI N° TIPOLOGIA DELL’OCCUPAZIONE 1 PASSI CARRABILI COSTRUITI ATTRAVERSO I MARCIAPIEDI O LE STRADE ALLO SCOPO DI ACCEDERE CON VEICOLI AGLI EDIFICI OD A FONDI:IMPORTO ANNUO PER METRO QUADRATO DI AREA PASSI CARRABILI PER I QUALI SIA ESPRESSAMENTE RICHIESTA DAL PROPRIETARIO LA RICHIESTA D’USO PER ACCESSO:IMPORTO ANNUO PER METRO QUADRATO DI AREA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1^ CAT. 2^ CAT. 18.000 11.000 18.000 11.000 11.000 7.000 307.000 214.000 55.000 38.000 35.000 23.000 OCCUPAZIONE DI SUOLO O SOTTOSUOLO PER L’IMPIANTO E L’ESERCIZIO DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI CON SERBATOI DI CAPACITA’ FINO A 3000 LITRI:IMPORTO ANNUO 13.000 8.000 OCCUPAZIONE DI SUOLO O SOPRASSUOLO PER L’IMPIANTO O L’ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI:IMPORTO ANNUO 13.000 8.000 13.000 8.000 35.000 23.000 OCCUPAZIONE DI TENDE FISSE E RETRATTILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SU SUOLO PUBBLICO:IMPORTO PER METRO QUADRATO DI AREA OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO O DEL SOPRASSUOLO CON CONDUTTURE O CAVI:IMPORTO ANNUO PER KILOMETRO O FRAZIONE DI KILOMETRO DI PERCORRENZA OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO CON INNESTO O ALLACCIO DI UTENZA PRIVATA A COLLETTORE :IMPORTO ANNUO FORFETTARIO OCCUPAZIONE DEL SUOLO,DEL SOTTOSUOLO O DEL SOPRASSUOLO CON IMPIANTI IN GENERE:IMPORTO ANNUO PER METRO QUADRATO DI AREA OCCUPAZIONE DI AREE PER DEPOSITI VARI:IMPORTO ANNUO PER METRO QUADRATO DI AREA ALTRE ATTIVITA’: IMPORTO ANNUO PER METRO QUADRATO DI AREA 45 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. OCCUPAZIONI: TEMPORANEE N° TIPOLOGIA DELL’OCCUPAZIONE 1 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN GENERE IN 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GIORNI ORDINARI AL MQ QUADRO PER GIORNO OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE – AL MQ PER GIORNO OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON TENDE O SIMILI – AL MQ QUADRO PER GIORNO OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI VENDITORI AMBULANTI, DA PUBBLICI ESERCIZI E DA PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO – AL MQ PER GIORNO OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON ISTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE – AL MQ PER GIORNO OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L’ESERCIZIO DELLA ATTIVITA’ EDILIZIA – AL MQ PER GIORNO OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO O DEL SOPRASSUOLO CON CAVI O CONDUTTURE-PER I PRIMI 30GG. FINO AD UN KILOMETRO LINEARE IMPORTO FORFETTARIO OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO CON CAVI O CONDUTTURE-DURATA FINO A 90 GG. FINO AD UN KILOMETRO LINEARE IMPORTO FORFETTARIO OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO CON CAVI O CONDUTTURE-DURATA COMPRESA TRA 90 E 180 GG. FINO AD UN KILOMETRO LINEARE IMPORTO FORFETTARIO OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO CON CAVI O CONDUTTURE-DURATA SUPERIORE A 180 GG. FINO AD UN KILOMETRO LINEARE IMPORTO FORFETTARIO OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO CON CAVI O CONDUTTURE CON PERCORRENZA SUPERIORE AD UN KILOMETRO LINEARE: GLI IMPORTI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI 7-8-9-10 SONO AUMENTATI DEL 50% 1^ CAT. 2.600 2^ CAT. 1.500 600 300 800 450 1.600 1.050 1.000 450 1.600 1.050 32.000 21.000 40.000 27.000 46.000 31.500 60.000 39.000 ---------- ---------- N.B.: le tariffe di cui i punti da 1 a 4 compresi vengono applicate in base alle ore di occupazione. Le tariffe di cui ai punti da 1 a 6 compresi sono ridotte al 50% per le occupazioni di durata Non inferiore a 15 gg. Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. ALLEGATO “B” Classificazione delle strade provinciali e relative aree pertinenti (Delibera Commissario Straordinario n° 802 del 29.11.94) a) STRADE PROVINCIALI DI 1^ CATEGORIA: N. 1 - di MONTIGNOSO( dal km 3,100 al km 5 passata al Comune di Montignoso con delibera G.P. n° 56 del 13/02/96) N. 2 - dei RONCHI (passata al Comune di Massa con del. G.P. n° 809 del 02/10/97) N. 3 - MASSA-AVENZA-CAVAIOLA (dal km 6 al km 8,878 passata al Comune di Carrara con del. G.P. n° 577 del 29/07/98 e dal km 0 al km 2,300 passata al Comune di Massa con del. G.P. n° 809 del 02/10/97) N. 4 - di ANTONA(dal km 0 al km 0,300 passata al Comune di Massa con del. G.P. n° 809 del 02/10/97) N. 5 - della BASSA TAMBURA(dal km 0 al km 1,200 passata al Comune di Massa con del. G.P. n° 809 del 02/10/97) N. 7 - di NAZZANO (passata al Comune di Carrara con del. G.P. n° 577 del 29/07/98) N. 21 - FIVIZZANO-LICCIANA-BAGNONE N. 26 - di AMOLA N. 28 - VILLAFRANCA-BAGNONE N. 31 - VAL DI MAGRA N. 39 - del BRATELLO N. 40 - di SAN LEONARDO(passata al Comune di Massa con del. G.P. n° 809 del 02/10/97) N. 42 - del CIRONE N. 43 - della ZONA INDUSTRIALE N. 44 - della CATAGNINA(dal km 1,139 al km 2,004 passata al Comune di Massa con del. G.P. n° 809 del 02/10/97) N. 45 - della BORDIGONA N. 46 - degli OLIVETI N. 47 - del CARBONE (Via Bernieri) 46 47 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. N. 48 - del MARE (Viale Zaccagna)(dal kn 1,170 al km 1,380 passata al Comune di Carrara con del. G.P. n°577 del 29/07/98 N. 49 - del CEMENTO (Via Longobarda) N. 330 - di BUONVIAGGIO (ex S.S. presa in consegna con verbale del 28/09/2001 ai sensi del D.Lgs. 112/98) N. 432 - di BOCCA DI MAGRA (ex S.S. presa in consegna con verbale del 28/09/2001 ai sensi del D.Lgs. 112/98) N. 445 - della GARFAGNANA ( Strada Regionale presa in gestione attiva e passiva con verbale di consegna del 28/09/2001) N. 446 - di FOSDINOVO (ex S.S. presa in consegna con verbale del 28/09/2001 ai sensi del D.Lgs. 112/98) N. 446 dir. - di FOSDINOVO (ex S.S. presa in consegna con verbale del 28/09/2001 ai sensi del D.Lgs. 112/98) N. 665 - MASSESE (ex S.S. presa in consegna con verbale del 28/09/2001 ai sensi del D.Lgs. 112/98) AREE PERTINENTI IL PATRIMONIO INDISPONIBILE: Tutte. b) STRADE PROVINCIALI DI 2^ CATEGORIA N. 6 - di BERGIOLA MAGGIORE(dal km 0 al km 0,435 passata al Comune di Massa con del. G.P. n° 809 del 02/10/97) N. 8 - del PIOVERE N. 9 - di CARIGNANO N. 10 - di TENERANO (dalla SS. Della Garfagnana a Equi) N. 10 DIR. - di TENERANO (tratto Fosdinovo-Monzone) N. 11 - di BARDINE N. 12 - di COLLA N. 13 - della CANOVA N. 14 - di PODENZANA N. 15 - di CALCINAIA N. 16 - di FIVIZZANO-SASSETO N. 17 - di POSARA Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. 48 N. 18 - di BIGLIOLO N. 19 - di OLIVOLA N. 20 - di MONTEDIVALLI N. 22 - VAL D’ENZA N. 22 DIR. - DIR. BAGNONE N. 23 - di TRESANA (tratto Via Camposagna e tratto fino loc. Corneda tratto Corneda-Parana) N. 24 - di GIOVAGALLO N. 25 - di COMANO N. 27 - di VALLESCURA N. 29 - di FILETTO N. 30 - di MOCRONE N. 32 - di MULAZZO N. 33 - di GIGLIANA N. 34 - di FILATTIERA N. 35 - di CAPRIO N. 36 - di ARZELATO N. 37 - PONTREMOLI-ZERI-SESTA GODANO N. 38 - di SUCCISA N. 41 - di POGNANA N. 50 - della NOCE (diramaz. Della Bordigona) N. 51 - di CASTENUOVO MAGRA N. 52 - di FONTIA N. 53 - di MAGLIETOLA N. 54 - di ARLIA VALICO PER COMANO N. 55 - di COSTAMALA N. 56 - di GIUCANO N. 57 - di PONZANELLO N. 58 - di UGLIANCALDO N. 59 - di VINCA N. 60 - di VILLANOVA N. 61 - di CANOSSA 49 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P. N. 62 - della SELVA N. 63 - di GUINADI N. 64 - di GRAVAGNA N. 65 - di ADELANO N. 66 - dei DUE SANTI N. 67 - di TRESCHIETTO N. 68 - di ARLIA N. 69 - dei CASONI N. 665 dir. - MASSESE AREE PERTINENTI IL PATRIMONIO INDISPONIBILE: Tutte.