CAPO I - Provincia di Massa

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CAPO I - Provincia di Massa
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Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P.
CAPO I
Disposizioni generali di natura amministrativa
ART. 1 - Finalità del regolamento
Pag.4
ART. 2 - Oggetto del canone
Pag.5
ART. 3 - Occupazioni permanenti e temporanee – criteri di
distinzione. Atto delle concessioni/autorizzazioni
Pag.6
ART. 4 - Occupazioni occasionali
Pag.7
ART. 5 - Occupazioni abusive
Pag.8
ART. 6 - Occupazioni d’urgenza
Pag.9
ART. 7 - Domanda di occupazione
Pag.10
ART. 8 - Istruttoria per il rilascio dell’atto di concessione
o di autorizzazione
Pag.12
ART. 9 - Contenuto dell’atto di concessione/autorizzazione
Pag.14
ART. 10 - Obblighi del concessionario
Pag.15
ART. 11 - Decadenza ed estinzione della
concessione/autorizzazione
Pag.16
ART. 12 - Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della
concessione/autorizzazione
Pag.17
ART. 13 - Rinnovo della concessione/autorizzazione
Pag.18
ART. 14 - Subentro della concessione/autorizzazione
Pag.19
ART. 15 - Commercio su aree pubbliche
Pag.20
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CAPO II
Disposizioni generali in materia tariffaria
ART. 16 - Classificazione del territorio in categorie
Pag.21
ART. 17 - Criteri per la determinazione della tariffa del
canone
ART. 18 - Coefficiente di valutazione economico
dell’occupazione
Pag.22
ART. 19 - Particolari tipologie di occupazione
Pag.25
ART. 20 - Tabella dei coefficienti di valutazione economica
per le specifiche attività esercitate dai titolari delle
concessioni/autorizzazioni
ART. 21 - Modalità di applicazione del canone
Pag.27
ART. 22 Soggetto passivo
Pag.31
ART. 23 - Agevolazioni
Pag.32
ART. 24 - Esenzioni
Pag.33
ART. 25 - Esclusioni
Pag.34
ART. 26 - Versamento del canone per le occupazioni
permanenti
Pag.35
ART. 27 - Versamento del canone per le occupazioni
temporanee
Pag.36
Pag.24
Pag.29
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CAPO III
Riscossione coattiva, rimborsi, sanzioni e disposizioni finali
ART. 28 - Abrogato
Pag.37
ART. 29 - Riscossione coattiva
Pag.38
ART. 30 - Rimborsi
Pag.39
ART. 31 - Funzionario responsabile
Pag.40
ART. 32 - Sanzioni
Pag.41
ART. 33 - Disposizioni finali e transitorie
Pag.42
ART. 34 - Entrata in vigore
Pag.43
TABELLA “A”
TABELLA “B”
Pag.44
Pag.46
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CAPO I
Disposizioni generali di natura amministrativa
Art. 1
Finalità del Regolamento
1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’articolo 31 del
“collegato alla Legge Finanziaria per l’anno 1999, escludendo l’applicazione
della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio
provinciale, disciplina i criteri di applicazione del canone per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio
e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate
altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e
spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche
coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni, le sanzioni.
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Art. 2
Oggetto del canone
1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche
senza titolo, sulle strade, sulle piazze e, comunque sui beni appartenenti al
demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia.
2. Sono, parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti e/o
sottostanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, tende
solari poste a copertura dei medesimi, verande, bow-windows e simili infissi di
carattere stabile.
3. Il canone si applica, altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private
sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di
pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni
esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione
dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli
immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o
di strade aperti al pubblico e simili.
4. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio
disponibile della Provincia.
5. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione
nei casi i cui i medesimi siano applicabili da parte della Provincia. Dalla misura
complessiva del canone va detratto l’importo di altri canoni previsti da
disposizioni di legge, riscossi dalla Provincia, per la medesima concessione,
fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
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Art. 3
Occupazioni permanenti e temporanee – criteri di distinzione.
Atto delle concessioni / autorizzazioni
1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del
rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore
all’anno e non superiore a ventinove anni, che comportano o meno
l’esistenza di manufatti o impianti. Le frazioni di anno successive sono
computate per anno intero.
b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno, anche se
ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all’art. 2, anche se temporanea, è
assoggettata ad apposita preventiva concessione/autorizzazione provinciale
rilasciata dall’Ufficio competente, su domanda dell’interessato. Non è richiesta
la concessione/autorizzazione nei casi previsti dall’art. 4.
3. Le concessioni per occupazioni permanenti scadono alla data desunta dalla
concessione/ autorizzazione. L’eventuale disdetta che comporti lavori di
rimozione o di demolizione di manufatti dovrà essere inviata alla Provincia
entro il 31 ottobre precedente la scadenza. I lavori, per i quali verrà disposto
dall’ufficio competente apposito atto autorizzativo con relativo disciplinare,
dovranno essere eseguiti entro il 31 dicembre a cura del concessionario stesso.
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Art. 4
Occupazioni occasionali
1. La domanda non occorre per le occupazioni di pronto intervento che non
modifichino la circolazione e per quelle di seguito indicate:
a) Occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al
carico e allo scarico delle merci;
b) Occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali,
religiose, assistenziali, celebrative non comportanti attività di vendita o di
somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
c) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie
in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
d) Occupazioni di pronto intervento di durata non superiore a 6 ore con
ponti, steccati, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione,
manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
e) Occupazioni con fiori o piante ornamentali all’esterno dei negozi effettuate
in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano
collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori che
possano essere facilmente rimossi;
f) Occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi
meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
g) Esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non
comportanti attività di vendita o somministrazione e di durata non
superiore a 4 ore.
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Art. 5
Occupazioni abusive
1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione provinciale
sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
- Difformi dalle disposizioni dell’atto di concessione/autorizzazione;
- Che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo
o dalla proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o
dalla
decadenza
o
dall’estinzione
o
dalla
sospensione
della
concessione/autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l’Amministrazione provinciale, previa
contestazione delle relative violazioni con verbale redatto da pubblico ufficiale,
dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio
e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per
provvedervi, trascorso il quale, si procede d’ufficio con conseguente addebito
agli occupanti di fatto delle spese relative, comprese quelle per l’eventuale
custodia dei materiali.
3. Resta, comunque, a carico dell’occupante di fatto ogni responsabilità per
qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell’occupazione.
4. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe per le analoghe
tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate.
4bis.
Alle occupazioni abusive è applicata un’indennità pari al canone
maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate
con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive
temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del
verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
5. Le occupazioni abusive sono sanzionate ai sensi del vigente regolamento e
dell’art. 20 del D.Lgs. 30.04.92, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Copia del verbale inerente a occupazioni abusive deve essere inviata al
funzionario responsabile di cui all’art. 31 per gli adempimenti relativi alla
riscossione di quanto dovuto.
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Art. 6
Occupazioni d’urgenza
1. Per far fronte a situazioni di emergenza o di pericolo, l’occupazione temporanea
può essere effettuata dall’interessato prima di aver ottenuto il formale
provvedimento di concessione o autorizzazione. In tale caso, oltre alla domanda
intesa ad ottenere la concessione o autorizzazione a sanatoria, l’interessato ha
l’obbligo di dare immediata comunicazione al competente ufficio Provinciale via
fax o con telegramma o comunicazione telefonica. L’ufficio Provinciale
competente è l’Ufficio Tecnico sezione strade sia nella sede di Massa, sia nella
sede staccata di Aulla.
2. L’ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d’urgenza e nel
caso accerti che tali condizioni non sussistevano provvederà a redigere relativo
verbale sanzionatorio.
3. In ogni caso, resta fermo l’obbligo per l’interessato di corrispondere il canone
per il periodo di effettiva occupazione e di presentare regolare domanda in
sanatoria.
4. Per quanto si riferisce alle misure da adottare per la circolazione, si rinvia alle
norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed
attuazione.
5. L’abuso è sanzionato ai sensi di legge così come la mancata presentazione della
domanda in sanatoria.
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Art. 7
Domanda di occupazione
1. Chiunque intenda occupare nel territorio Provinciale spazi ed aree di cui all’art.
2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all’ufficio
competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di
concessione o di autorizzazione.
2. La predetta domanda inoltrata al Presidente della Provincia deve essere
redatta, in conformità allo stampato predisposto dalla Provincia e contenere:
a) Nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità
rispettivamente della persona o del titolare dell’impresa, la residenza ed il
domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A.,
qualora lo stesso ne sia in possesso;
b) Nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la
denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il
numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le
generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che
sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere
sottoscritta dall’Amministratore;
c) Nel caso di più contitolari non rappresentati dall’Amministratore di cui al
punto precedente, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o
da un solo rappresentante degli stessi;
d) L’ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio
pubblico o del bene che si richiede di occupare;
e) La superficie o estensione lineare che si intende occupare;
f) La durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle
occupazioni oggetto della richiesta;
g) Il tipo di attività che si intende svolgere (destinazione d’uso), nonché la
descrizione dell’opera o dell’impianto che si intende eventualmente
eseguire;
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h) La dichiarazione che il richiedente accetta tutte le condizioni contenute nel
presente regolamento, nelle leggi in vigore, nonché eventuali cauzioni che
si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
3. La domanda deve essere corredata dai documenti previsti nel disciplinare,
redatto dall’Ufficio Tecnico Provinciale, per la particolare tipologia di
occupazione.
4. Nel caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai
fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quello
risultante dal timbro a data, apposto da parte dell’Amministrazione Provinciale.
5. In caso di presentazione di più domande per la stessa area costituiscono titoli
preferenziali:
a) La titolarità di una concessione di occupazione di uno spazio o di un’area
pubblica scaduta, di cui con la domanda stessa il soggetto chiede il
rinnovo;
b) La priorità della presentazione della domanda;
c) La richiesta da parte di titolari di negozi dell’uso in concessione dello
spazio antistante il negozio stesso per l’esposizione della propria merce.
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Art. 8
Istruttoria della domanda e rilascio dell’atto di concessione o di
autorizzazione
1. Le domande di occupazione sono assegnate all’ufficio Tecnico Provinciale per
l’istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Ove
la
domanda
risulti
incompleta
negli
elementi
di
riferimento
dell’occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella
documentazione di cui all’art. 7, il responsabile formula all’interessato, entro 30
giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di
integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L’integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal
richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro trenta giorni dalla
ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato
al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
4. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della
domanda, provvede ad inoltrarla eventualmente al Comando di Polizia
Provinciale per il nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici
competenti dell’amministrazione ove, per la particolarità dell’occupazione, si
renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono
essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla
data della relativa richiesta.
5. Il non accoglimento della domanda rientra nel potere discrezionale dell’Ente e
dà diritto al richiedente di ottenere il rimborso delle somme eventualmente
versate per l’istruttoria, previa detrazione delle spese sostenute e documentate.
6. In presenza di occupazioni che debbano essere precedute da lavori che
comporteranno la rimessa in ripristino dei luoghi al termine della concessione e
da cui possono derivare danni al demanio Provinciale o a terzi o, infine, in
particolari circostanze che lo giustifichino, la Provincia prescriverà il
versamento di un deposito cauzionale infruttifero, in denaro o in titoli di Stato, a
titolo cautelativo e a garanzia dell’eventuale risarcimento.
13 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P.
7. Il termine per la conclusione del procedimento è quello sotto indicato decorrente
dalla data di presentazione della domanda:
a) Sessanta giorni per le occupazioni permanenti
b) Trenta giorni per le occupazioni temporanee
Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all’acquisizione di
documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica
Amministrazione.
8. Per le occupazioni temporanee, la concessione può essere rilasciata anche in
forma estremamente semplificata, tramite apposizione con timbro sulla domanda
di concessione, redatta nei modi di cui all’art. 7, della dicitura “concessa”,
corredata dalla data, dal numero di registro e dalla firma del titolare dell’ufficio
competente al rilascio.
9. Il provvedimento amministrativo deve precedere l’occupazione materiale del
suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante, salvo per i casi
previsti dall’art. 6.
10. Fotocopia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviato al
responsabile di cui all’art. 31 del presente regolamento per gli adempimenti
relativi alla riscossione del relativo canone.
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Art. 9
Contenuto dell’atto di concessione/autorizzazione
1. L’atto di concessione/autorizzazione deve contenere:
a) Gli elementi previsti al precedente art. 7, comma 2;
b) Le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è
subordinata la concessione/autorizzazione;
c) L’importo del canone;
d) L’obbligo di osservare quanto previsto dall’art. 10 del presente
regolamento.
15 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P.
Art. 10
Obblighi del concessionario
Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e
regolamentari
vigenti
in
materia
nonché
quelle
specifiche
nell’atto
di
concessione/autorizazione ed in particolare ha l’obbligo di:
a) Eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione
delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in
pristino, al termine della concessione/autorizzazione di occupazione,
qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi
provvede la Provincia con addebito delle spese, comprese quelle per
l’eventuale custodia dei materiali;
b) Custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell’occupazione
e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall’amministrazione. In
caso di smarrimento, distruzione o deterioramento dei predetti atti e
documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione
all’amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese
dell’interessato;
c) Sollevare la Provincia da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti
dei terzi per effetto dell’occupazione;
d) Ripristinare il suolo oggetto della concessione/autorizzazione a proprie
spese, qualora dall’occupazione derivino danni al medesimo;
e) Divieto
di
subconcessione
o
di
trasferimento
a
terzi
concessione/autorizzazione;
f) Versamento del canone alle scadenze previste;
g) Mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.
della
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Art. 11
Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione
1. Sono causa di decadenza della concessione:
a) Il mancato versamento del canone di concessione stabilito per due
annualità consecutive e di eventuali ulteriori diritti dovuti;
b) L’uso improprio o diverso da quello previsto nell’atto di concessione del
suolo spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
c) Le
violazioni
delle
disposizioni
contenute
nell’atto
di
concessione/autorizzazione;
d) La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di
occupazione di suoli.
2. Il canone già versato per il periodo successivo alla dichiarata decadenza non
verrà restituito.
3. Sono causa di estinzione della concessione
a) La morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
b) La sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta
amministrativa del concessionario.
17 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P.
Art. 12
Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione /
autorizzazione
1. L’amministrazione Provinciale può, in qualsiasi momento per sopravvenute
ragioni di pubblico interesse, modificare o sospendere o revocare con atto
motivato, il provvedimento di concessione o di autorizzazione rilasciato.
2. La modifica o la sospensione o la revoca del provvedimento di concessione /
autorizzazione disposte dalla Provincia danno diritto al rimborso proporzionale
del canone corrisposto in anticipo, senza alcuna corresponsione d’interessi o
quant’altro, limitatamente alla quota riferita alle mensilità successive a quella
in cui hanno luogo le medesime.
3. La revoca delle concessioni o autorizzazioni è disposta dall’ufficio competente
al rilascio di atti ai sensi dell’art. 8 del presente regolamento.
4. Il Concessionario può rinunciare all’occupazione con apposita comunicazione
diretta all’Amministrazione. Se l’occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia
comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono
rimborsabili gli oneri corrisposti dal Concessionario per il rilascio del
provvedimento amministrativo. Se l’occupazione è in corso all’atto della
comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già
corrisposto. Per le occupazioni permanenti deve essere comunque corrisposto il
canone relativo all’annualità in cui viene comunicata la rinuncia.
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Art. 13
Rinnovo della concessione / autorizzazione
1. Il titolare della concessione / autorizzazione può, prima della scadenza della
stessa, chiedere il rinnovo. Nel caso in cui ciò non avvenisse l’occupazione non
ha titolo autorizzatorio e di conseguenza risulta abusiva e quindi sanzionabile ai
sensi dell’art. 5 comma 5 del presente Regolamento.
2. Alla scadenza della concessione / autorizzazione, la domanda di rinnovo deve
essere rivolta all’Amministrazione con le stesse modalità previste dall’art. 7 del
regolamento almeno due mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni
permanenti, entro il termine dell’occupazione se trattasi di temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione / autorizzazione che
si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via
generale dagli articoli 8 e 9 del presente regolamento.
19 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P.
Art. 14
Subentro della concessione / autorizzazione
1. Il provvedimento di concessione / autorizzazione all’occupazione permanente o
temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto,
non è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione / autorizzazione trasferisca a terzi
l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’occupazione, il subentrante è
obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento
per il rilascio della nuova concessione / autorizzazione, proponendo
all’amministrazione apposita domanda con l’indicazione degli elementi di cui
all’art. 7. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili
con passi o accessi carrabili.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente
concessione / autorizzazione rilasciata.
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Art. 15
Commercio su aree pubbliche
1. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che
sostano il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, sono
obbligati a richiedere la concessione / autorizzazione per l’occupazione.
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CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA TARIFFARIA
ART. 16
Classificazione del territorio in categorie
1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è
graduata in rapporto all’importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A
tal fine le strade provinciali sono classificate come da allegato “B” al presente
Regolamento.
2. Alle strade ed aree pubbliche appartenenti alla 1^ Categoria viene applicata la
tariffa base più elevata.
2. La tariffa base per le strade ed aree pubbliche di 2^ Categoria è ridotta in
misura del 25% rispetto alla 1^.
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Art. 17
Criteri per la determinazione della tariffa del canone
1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dalla
Provincia sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
a) Classificazione delle strade e aree pubbliche provinciali in n° 2 categorie,
ai sensi della delibera del Commissario Straordinario n. 802 del 29/11/94.
b) Entità dell’occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari.
c) Durata dell’occupazione.
d) Valore economico della disponibilità dell’area e del sacrificio imposto alla
collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche
attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle
modalità dell’ occupazione.
2. Le tariffe base, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, sono quelle
indicate qui di seguito mentre l’elenco analitico delle tariffe per tipologia di
occupazione, determinate moltiplicando la tariffa base (in relazione alla
classificazione delle strade ed aree pubbliche) per il coefficiente di valutazione
economica (di cui alle tabelle dell’art. 20) sono indicate nell’allegato A al
presente regolamento. Si precisa che le tariffe per le occupazioni permanenti
sono state arrotondate per difetto per importi fino a lire 500, per eccesso per
importi superiori.
23 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P.
TARIFFA BASE:
A) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:
a) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a
giorno per metro quadrato o metro lineare è di:
Occupazione di suolo di
I categoria
II categoria
£. 2.000
£. 1.500
b)Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al
giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo
articolo 18 del presente regolamento, è determinata ad ore effettive di occupazione.
B) OCCUPAZIONI PERMANENTI:
a) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per
metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale di 3%
della tariffa giornaliera stabilita per la specifica categoria di riferimento, per le
occupazioni temporanee di cui al comma 2, lettera A), moltiplicata per 365 gg..
3. Le tariffe di cui al punto 2 sono rivalutate annualmente in base all’indice ISTAT
dei prezzi al consumo, rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
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Art. 18
Coefficiente di valutazione economico dell’occupazione
1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell’occupazione è il
valore attribuito all’attività connessa all’occupazione per il quale va
moltiplicata la misura base di tariffa fissata all’art. 17 del presente
regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista
dal successivo articolo 20 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può
essere in ogni caso inferiore a 0.2 e superiore a 30.
25 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P.
ART. 19
PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE
A) Occupazioni permanenti:
1. Passi carrabili con occupazione
Sono considerati passi carrabili, ai fini dell’applicazione del canone di
concessione, quei manufatti o quelle opere che identificano inequivocabilmente
l’accesso, anche senza titolo, sul suolo pubblico o sulle sue pertinenze aventi la
specifica funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. I
semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di
qualsiasi manufatto o opere di cui sopra, non danno luogo all’applicazione del
canone.
2. Passi Carrabili senza occupazione.
Per i passi carrabili per i quali non è prevista l’applicazione del canone (passi
carrabili senza occupazione) l’Amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli
interessati può concedere un’area di rispetto non superiore alla misura
“convenzionale” di mq 1 per i ml dell’accesso. La superficie del passo carrabile è
quella risultante dal relativo atto di concessione effettiva. La richiesta da parte di
un soggetto pubblico o privato di tale concessione da diritto all’apposizione del
Cartello di Passo Carrabile.
3. Occupazione con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente su suolo
pubblico.
4. Occupazione del sottosuolo o soprassuolo con condutture o cavi.
5. Occupazione del sottosuolo o soprassuolo con innesto o allaccio di utenza
privata a collettore.
6. Occupazione del suolo, del sottosuolo o del soprassuolo con impianti in
genere.(cabine elettriche o telefoniche-pozzetti o camerette per l’ispezione e la
manutenzione delle reti di distribuzione).
7. Occupazione di suolo o sottosuolo per l’impianto e l’esercizio di distributori di
carburanti con serbatoi di capacità fino a 3000 litri.
8. Occupazione di suolo o soprassuolo per l’impianto e l’esercizio di apparecchi
automatici per la distribuzione di tabacchi.
9. Occupazione di aree per depositi vari.
10. Altre attività.
Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P.
26
B) Occupazioni temporanee:
1. Occupazione di suolo pubblico in genere
2. Occupazione di suolo pubblico in occasione di manifestazioni politiche,
culturali o sportive
3. Occupazioni di suolo pubblico con tende o simili
4. Occupazione di suolo pubblico da parte di venditori ambulanti, da pubblici
esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto
5. Occupazione di suolo pubblico con installazioni di attrazioni, giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggiante
6. Occupazioni realizzate per l’esercizio della attività edilizia
7. Occupazine del sottosuolo o del soprassuolo con cavi o condutture – per i
primi 30 gg. Fino ad un kilometro lineare
8. Occupazione del sottosuolo o soprassuolo con cavi o condutture – durata fino
a 90 gg. Fino ad un kilometro lineare
9. Occupazione del sottosuolo o soprassuolo con cavi o condutture – durata
compresa tra 90 e 180 gg. Fino ad un kilometro lineare
10. Occupazione del sottosuolo o soprassuolo con cavi o condutture – durata
superiore a 180 gg. Fino ad un kilometro lineare
11. Occupazione del sottosuolo o soprassuolo con cavi o condutture con
percorrenza superiore ad un kilometro lineare.
27 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P.
Art. 20
Tabella dei coefficienti di valutazione economico per le specifiche attività
esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni
OCCUPAZIONI: PERMANENTI
N°
1^ CAT.
2^ CAT.
0.8
0.7
0.8
0.7
OCCUPAZIONE DI TENDE FISSE E RETRATTILI
AGGETTANTI DIRETTAMENTE SU SUOLO
PUBBLICO
0.5
0.4
OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO O DEL
SOPRASSUOLO CON CONDUTTURE O CAVI
14
13
OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO O
SOPRASSUOLO CON INNESTO O ALLACCIO DI
UTENZA PRIVATA A COLLETTORE
2.5
2.3
1.6
1.4
OCCUPAZIONE DI SUOLO O SOTTOSUOLO PER
L’IMPIANTO E L’ESERCIZIO DI DISTRIBUTORI DI
CARBURANTI CON SERBATOI DI CAPACITA’ FINO
A 3000 LITRI
0.6
0.5
OCCUPAZIONE DI SUOLO O SOPRASSUOLO PER
L’IMPIANTO O L’ESERCIZIO DI APPARECCHI
AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI
TABACCHI
0.6
0.5
9
OCCUPAZIONE DI AREE PER DEPOSITI VARI
0.6
0.5
10
ALTRE ATTIVITA’
1.6
1.4
1
2
3
4
5
6
7
8
TIPOLOGIA DELL’OCCUPAZIONE
PASSI CARRABILI COSTRUITI ATTRAVERSO I
MARCIAPIEDI O LE STRADE ALLO SCOPO DI
ACCEDERE CON VEICOLI AGLI EDIFICI OD A
FONDI
PASSI CARRABILI PER I QUALI SIA
ESPRESSAMENTE RICHIESTA DAL PROPRIETARIO
LA RICHIESTA D’USO PER ACCESSO
OCCUPAZIONE DEL SUOLO,DEL SOTTOSUOLO O
DEL SOPRASSUOLO CON IMPIANTI IN GENERE
Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P.
28
OCCUPAZIONI: TEMPORANEE
N°
TIPOLOGIA DELL’OCCUPAZIONE
OCCUPAZIONE
DI SUOLO PUBBLICO IN GENERE
1
2 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DI
3
4
5
6
7
8
9
10
MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON TENDE O
SIMILI
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI
VENDITORI AMBULANTI, DA PUBBLICI ESERCIZI E DA
PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO
DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON ISTALLAZIONI
DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO
SPETTACOLO VIAGGIANTE
OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L’ESERCIZIO DELLA
ATTIVITA’ EDILIZIA
OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO O DEL SOPRASSUOLO
CON CAVI O CONDUTTURE-PER I PRIMI 30GG. FINO AD
UN KILOMETRO LINEARE
OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO CON
CAVI O CONDUTTURE-DURATA FINO A 90 GG. FINO AD
UN KILOMETRO LINEARE
OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO CON
CAVI O CONDUTTURE-DURATA COMPRESA TRA 90 E 180
GG. FINO AD UN KILOMETRO LINEARE
OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO CON
CAVI O CONDUTTURE-DURATA SUPERIORE A 180 GG.
FINO AD UN KILOMETRO LINEARE
1^ CAT.
1.3
2^ CAT.
1
0.3
0.4
0.2
0.3
0.8
0.7
0.5
0.3
0.8
0.7
16
14
20
18
23
21
30
26
29 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P.
Art. 21
Modalità di applicazione del canone
1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri
lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone per anni solari a
ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione patrimoniale autonoma, non
soggetto ad alcun frazionamento, indipendentemente dalla data di inizio delle
stesse.
La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti è determinata
come segue:
La tariffa base prevista al comma 2 art. 17 del presente Regolamento, va
moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella
dell’art. 20. L’importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero
dei metri quadrati o dei metri lineari.
3. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi,
nonché da aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi, con cavi e
condutture soprastanti e sottostanti il suolo provinciale nonché con impianti e
manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine,
ecc., il canone annuo è determinato nella misura del 20% dell’importo
complessivamente corrisposto ai comuni compresi nell’ambito territoriale della
provincia. . Nel caso in cui si verifichino i seguenti casi: a) i comuni suddetti non
istituiscono il canone; b) i comuni suddetti mantengono l’applicazione della tassa
occupazione spazi ed aree pubbliche; c) i comuni suddetti escludono
l’applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. Le aziende
erogatrici di pubblici servizi verseranno alle Province relativamente al caso a)
un canone pari al 20% dell’importo che avrebbero dovuto versare ai comuni
calcolato in base al numero complessivo delle relative utenze, risultanti al 31
dicembre dell’anno precedente, moltiplicato per £. 1.500 per i comuni con
popolazione fino a 20.000 abitanti e moltiplicando per £. 1.250 per icomuni oltre
i 20.000 abitanti; relativamente al caso b) un canone pari al 20% dell’importo
riscosso dai comuni a titolo di tassa; relativamente al caso c) come per il caso
a). In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a £
1.000.000.
4. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone determinato come
segue:La tariffa base prevista al comma 2 dell’art. 17 del presente regolamento,
va moltiplicata per il coefficiente di cui alla tabella dell’art. 20 . L’importo così
ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei
metri lineari e la risultante va moltiplicata per il numero dei giorni di
occupazione.Per le tipologie di occupazione temporanea di cui ai punti da 1 a 4
compresi, descritte all’art. 19 lett. B) del presente regolamento è anche previsto
che il canone sia determinato in base alle ore di effettiva occupazione nel
seguente modo:
(tariffa base : 24 ore) x coeff.valut.economica x (mq o ml) x ore effettive di occupazione
Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P.
30
5. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima
area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o
1,20 metri lineari.
6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie
assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al
suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante.
Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree
pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte
eventualmente sporgente dall’area assoggettata al pagamento del canone per
l’occupazione del suolo.
31 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P.
Art. 22
Soggetto passivo
1. Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in
mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie
effettivamente sottratta all’uso pubblico. Nel caso di una pluralità di occupanti
di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato
indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della
solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall’art. 1292 del Codice
Civile.
Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P.
32
Art. 23
Agevolazioni
Il canone, come determinato dall’articolo 21 del presente regolamento, è ridotto:
-
Per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, del 30%
Per le occupazioni realizzate per finalità culturali, del 30%
Per le occupazioni realizzate per finalità sportive, del 30%
Per le occupazioni su aree di proprietà privata nelle quali è posta a carico del
proprietario la manutenzione dell’area stessa, il canone è ridotto del 30%
33 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P.
Art. 24
Esenzioni
1. Sono esenti dal canone:
a) Le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le
quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte della
Provincia;
b) Le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti
portatori di handicap;
c) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai
Comuni, e loro consorzi, da Enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi
nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all’art. 87, comma 1, lettera c) del
Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per
finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e
ricerca scientifica.
d) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei Servizi
pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale
purché non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti
per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere.
e) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto
pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse
assegnati.
f) Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o
privato nelle aree pubbliche a ciò destinate (taxi, autonoleggi).
g) L’occupazione di spazi soprastanti la cui sporgenza dall’edificio sia
inferiore a cinquanta centimetri con insegne pubblicitarie e telecamere.
h) Occupazione con faretti, lampade e lanterne.
i) Occupazioni realizzate con fioriere, addobbi floreali e piante in genere,
purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in
contenitori che possano essere facilmente rimossi.
j) I passi carrai di esclusivo accesso a fondi agricoli.
k) Le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od
iniziative a carattere politico o istituzionale o a scopo benefico, purchè
l’area occupata non ecceda i 10 mq.
l) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia
prevista, all’atto della concessione o successivamente la devoluzione
gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione
medesima.
m) Le occupazioni di aree cimiteriali.
Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P.
34
Art. 25
Esclusioni
1. Sono escluse dal canone le occupazioni di suolo pubblico realizzate da imprese
che eseguono in appalto lavori per conto dell’Amministrazione Provinciale
limitatamente al tempo e allo spazio strettamente necessario per il compimento
di tali lavori appaltati. I tempi di occupazione e le aree strettamente destinate
all’esercizio dell’attività edilizia sono quelli assegnati all’appaltatore per
l’esercizio delle opere commissionategli.
35 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P.
Art. 26
Versamento del canone per le occupazioni permanenti
1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito alla Provincia o al
concessionario del servizio, all’atto del rilascio della concessione, la cui validità
è condizionata alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento
del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno; se tale data cade in
giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale
successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato su apposito c/c postale denominato
“C.O.S.A.P. – Provincia di Massa-Carrara” con arrotondamento a mille lire
per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore
a 500. In caso di affidamento in concessione del servizio, il pagamento del
canone nelle forme previste di cui al punto precedente, deve essere effettuato al
concessionario.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. Qualora l’importo del
canone annuo sia di importo superiore a lire 500mila, ad esclusione dei canoni
dovuti da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività
strumentali ai servizi stessi, è ammessa la possibilità del versamento in 4 rate, di
eguale importo, scadenti nei mesi di Aprile, Giugno, Settembre, Novembre
semprechè la scadenza della concessione o dell’autorizzazione sia successiva ai
predetti termini di scadenza.
6. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l’ammontare
complessivo dello stesso non superi le lire cinquemila.
Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P.
36
Art. 27
Versamento del canone per le occupazioni temporanee
1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all’atto del rilascio
della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo
dell’occupazione, con le modalità previste nell’art. 26 comma 4.
2. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l’ammontare
complessivo dello stesso non superi le lire cinquemila.
37 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P.
CAPO III
Riscossione coattiva, rimborsi, sanzioni e disposizioni finali
Art. 28
Abrogato
Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P.
38
Art. 29
Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva del canone e delle sanzioni è effettuata con la procedura
e le modalità previste nel R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
2. Con le stesse modalità di cui al precedente comma sono recuperate la spese
sostenute dalla Provincia per la rimozione dei materiali e dei manufatti e per la
rimessa in pristino dei beni provinciali in caso di occupazioni ed installazioni
abusive.
3. I canoni si intendono prescritti alla scadenza del quinto anno dalla data prevista
per il pagamento.
39 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P.
Art. 30
Rimborsi
1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita
istanza, alla Provincia, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il
termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato
definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dalla Provincia entro
novanta giorni dalla domanda.
Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P.
40
Art. 31
Funzionario responsabile
1. Il funzionario responsabile all’applicazione del canone è il funzionario
appositamente nominato con deliberazione di Giunta Provinciale. Tale
funzionario provvede all’esercizio dell’attività organizzativa e gestionale del
predetto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i
rimborsi.
2. E’ in facoltà del funzionario, conformemente a quanto previsto dalla normativa
vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte
della propria struttura organizzativa.
3. In caso di affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione
del canone, le attribuzioni di cui ai commi precedenti spettano al
Concessionario.
41 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P.
Art. 32
Sanzioni
1. Per le occupazioni abusive, così come individuate all’art. 5 del presente
regolamento, si applicano le sanzioni accessorie stabilite dall’articolo 20 commi
4 e 5 del D. Lgs. 285/92.
2. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, non ritenute
rientranti nel comma 1, si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 106
del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, secondo le norme della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Sulle somme dovute per il canone si applicano gli interessi moratori in ragione
del tasso di interesse legale vigente.
Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P.
42
Art. 33
Disposizioni finali e transitorie
1. L’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 1999.
2. Le concessioni rilasciate anteriormente al primo gennaio 1999 mantengono la
loro efficacia, salvo il potere dell’Amministrazione concedente di apportare
modifiche al contenuto degli atti, ricorrendone i presupposti di legge.
3. I soggetti di cui all’art. 22, già tenuti a corrispondere la tassa per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche, con decorrenza 1 gennaio 1999 sono tenuti al
pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche nella
misura, alla scadenza e con le modalità di cui al presente regolamento.
43 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P.
Art. 34
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P.
44
ALLEGATO “A”
ELENCO DELLE TARIFFE
OCCUPAZIONI: PERMANENTI
N°
TIPOLOGIA DELL’OCCUPAZIONE
1
PASSI CARRABILI COSTRUITI ATTRAVERSO I
MARCIAPIEDI O LE STRADE ALLO SCOPO DI
ACCEDERE CON VEICOLI AGLI EDIFICI OD A
FONDI:IMPORTO ANNUO PER METRO QUADRATO
DI AREA
PASSI CARRABILI PER I QUALI SIA
ESPRESSAMENTE RICHIESTA DAL PROPRIETARIO
LA RICHIESTA D’USO PER ACCESSO:IMPORTO
ANNUO PER METRO QUADRATO DI AREA
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1^ CAT.
2^ CAT.
18.000
11.000
18.000
11.000
11.000
7.000
307.000
214.000
55.000
38.000
35.000
23.000
OCCUPAZIONE DI SUOLO O SOTTOSUOLO PER
L’IMPIANTO E L’ESERCIZIO DI DISTRIBUTORI DI
CARBURANTI CON SERBATOI DI CAPACITA’ FINO
A 3000 LITRI:IMPORTO ANNUO
13.000
8.000
OCCUPAZIONE DI SUOLO O SOPRASSUOLO PER
L’IMPIANTO O L’ESERCIZIO DI APPARECCHI
AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI
TABACCHI:IMPORTO ANNUO
13.000
8.000
13.000
8.000
35.000
23.000
OCCUPAZIONE DI TENDE FISSE E RETRATTILI
AGGETTANTI DIRETTAMENTE SU SUOLO
PUBBLICO:IMPORTO PER METRO QUADRATO DI
AREA
OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO O DEL
SOPRASSUOLO CON CONDUTTURE O
CAVI:IMPORTO ANNUO PER KILOMETRO O
FRAZIONE DI KILOMETRO DI PERCORRENZA
OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO O
SOPRASSUOLO CON INNESTO O ALLACCIO DI
UTENZA PRIVATA A COLLETTORE :IMPORTO
ANNUO FORFETTARIO
OCCUPAZIONE DEL SUOLO,DEL SOTTOSUOLO O
DEL SOPRASSUOLO CON IMPIANTI IN
GENERE:IMPORTO ANNUO PER METRO
QUADRATO DI AREA
OCCUPAZIONE DI AREE PER DEPOSITI
VARI:IMPORTO ANNUO PER METRO QUADRATO DI
AREA
ALTRE ATTIVITA’: IMPORTO ANNUO PER METRO
QUADRATO DI AREA
45 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P.
OCCUPAZIONI: TEMPORANEE
N°
TIPOLOGIA DELL’OCCUPAZIONE
1 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN GENERE IN
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
GIORNI ORDINARI AL MQ QUADRO PER GIORNO
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DI
MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE
– AL MQ PER GIORNO
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON TENDE O
SIMILI – AL MQ QUADRO PER GIORNO
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI
VENDITORI AMBULANTI, DA PUBBLICI ESERCIZI E DA
PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO
DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO – AL MQ PER
GIORNO
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON ISTALLAZIONI
DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO
SPETTACOLO VIAGGIANTE – AL MQ PER GIORNO
OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L’ESERCIZIO DELLA
ATTIVITA’ EDILIZIA – AL MQ PER GIORNO
OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO O DEL SOPRASSUOLO
CON CAVI O CONDUTTURE-PER I PRIMI 30GG. FINO AD
UN KILOMETRO LINEARE IMPORTO FORFETTARIO
OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO CON
CAVI O CONDUTTURE-DURATA FINO A 90 GG. FINO AD
UN KILOMETRO LINEARE IMPORTO FORFETTARIO
OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO CON
CAVI O CONDUTTURE-DURATA COMPRESA TRA 90 E 180
GG. FINO AD UN KILOMETRO LINEARE IMPORTO
FORFETTARIO
OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO CON
CAVI O CONDUTTURE-DURATA SUPERIORE A 180 GG.
FINO AD UN KILOMETRO LINEARE IMPORTO
FORFETTARIO
OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO CON
CAVI O CONDUTTURE CON PERCORRENZA SUPERIORE
AD UN KILOMETRO LINEARE: GLI IMPORTI DI CUI AI
PRECEDENTI PUNTI 7-8-9-10 SONO AUMENTATI DEL 50%
1^ CAT.
2.600
2^ CAT.
1.500
600
300
800
450
1.600
1.050
1.000
450
1.600
1.050
32.000
21.000
40.000
27.000
46.000
31.500
60.000
39.000
----------
----------
N.B.: le tariffe di cui i punti da 1 a 4 compresi vengono applicate in base alle ore di occupazione.
Le tariffe di cui ai punti da 1 a 6 compresi sono ridotte al 50% per le occupazioni di durata
Non inferiore a 15 gg.
Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P.
ALLEGATO “B”
Classificazione delle strade provinciali e relative aree pertinenti (Delibera
Commissario Straordinario n° 802 del 29.11.94)
a) STRADE PROVINCIALI DI 1^ CATEGORIA:
N. 1
- di MONTIGNOSO( dal km 3,100 al km 5 passata al Comune di
Montignoso con delibera G.P. n° 56 del 13/02/96)
N. 2
- dei RONCHI (passata al Comune di Massa con del. G.P. n° 809 del
02/10/97)
N. 3
- MASSA-AVENZA-CAVAIOLA (dal km 6 al km 8,878 passata al
Comune di Carrara con del. G.P. n° 577 del 29/07/98 e dal km 0 al km 2,300
passata al Comune di Massa con del. G.P. n° 809 del 02/10/97)
N. 4
- di ANTONA(dal km 0 al km 0,300 passata al Comune di Massa con del.
G.P. n° 809 del 02/10/97)
N. 5
- della BASSA TAMBURA(dal km 0 al km 1,200 passata al Comune
di Massa con del. G.P. n° 809 del 02/10/97)
N. 7
- di NAZZANO (passata al Comune di Carrara con del. G.P. n° 577 del
29/07/98)
N. 21
- FIVIZZANO-LICCIANA-BAGNONE
N. 26
- di AMOLA
N. 28
- VILLAFRANCA-BAGNONE
N. 31
- VAL DI MAGRA
N. 39
- del BRATELLO
N. 40
- di SAN LEONARDO(passata al Comune di Massa con del. G.P. n°
809 del 02/10/97)
N. 42
- del CIRONE
N. 43
- della ZONA INDUSTRIALE
N. 44
- della CATAGNINA(dal km 1,139 al km 2,004 passata al Comune di
Massa con del. G.P. n° 809 del 02/10/97)
N. 45
- della BORDIGONA
N. 46
- degli OLIVETI
N. 47
- del CARBONE (Via Bernieri)
46
47 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P.
N. 48
- del MARE (Viale Zaccagna)(dal kn 1,170 al km 1,380 passata al
Comune di Carrara con del. G.P. n°577 del 29/07/98
N. 49
- del CEMENTO (Via Longobarda)
N. 330
- di BUONVIAGGIO (ex S.S. presa in consegna con verbale del
28/09/2001 ai sensi del D.Lgs. 112/98)
N. 432
- di BOCCA DI MAGRA (ex S.S. presa in consegna con verbale del
28/09/2001 ai sensi del D.Lgs. 112/98)
N. 445
- della GARFAGNANA ( Strada Regionale presa in gestione attiva e
passiva con verbale di consegna del 28/09/2001)
N. 446
- di FOSDINOVO (ex S.S. presa in consegna con verbale del 28/09/2001
ai sensi del D.Lgs. 112/98)
N. 446 dir.
- di FOSDINOVO (ex S.S. presa in consegna con verbale del 28/09/2001
ai sensi del D.Lgs. 112/98)
N. 665
- MASSESE (ex S.S. presa in consegna con verbale del 28/09/2001 ai sensi
del D.Lgs. 112/98)
AREE PERTINENTI IL PATRIMONIO INDISPONIBILE:
Tutte.
b) STRADE PROVINCIALI DI 2^ CATEGORIA
N. 6
- di BERGIOLA MAGGIORE(dal km 0 al km 0,435 passata al Comune di
Massa con del. G.P. n° 809 del 02/10/97)
N. 8
- del PIOVERE
N. 9
- di CARIGNANO
N. 10
- di TENERANO (dalla SS. Della Garfagnana a Equi)
N. 10 DIR.
- di TENERANO (tratto Fosdinovo-Monzone)
N. 11
- di BARDINE
N. 12
- di COLLA
N. 13
- della CANOVA
N. 14
- di PODENZANA
N. 15
- di CALCINAIA
N. 16
- di FIVIZZANO-SASSETO
N. 17
- di POSARA
Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P.
48
N. 18
- di BIGLIOLO
N. 19
- di OLIVOLA
N. 20
- di MONTEDIVALLI
N. 22
- VAL D’ENZA
N. 22 DIR.
- DIR. BAGNONE
N. 23
- di TRESANA (tratto Via Camposagna e tratto fino loc. Corneda
tratto Corneda-Parana)
N. 24
- di GIOVAGALLO
N. 25
- di COMANO
N. 27
- di VALLESCURA
N. 29
- di FILETTO
N. 30
- di MOCRONE
N. 32
- di MULAZZO
N. 33
- di GIGLIANA
N. 34
- di FILATTIERA
N. 35
- di CAPRIO
N. 36
- di ARZELATO
N. 37
- PONTREMOLI-ZERI-SESTA GODANO
N. 38
- di SUCCISA
N. 41
- di POGNANA
N. 50
- della NOCE (diramaz. Della Bordigona)
N. 51
- di CASTENUOVO MAGRA
N. 52
- di FONTIA
N. 53
- di MAGLIETOLA
N. 54
- di ARLIA VALICO PER COMANO
N. 55
- di COSTAMALA
N. 56
- di GIUCANO
N. 57
- di PONZANELLO
N. 58
- di UGLIANCALDO
N. 59
- di VINCA
N. 60
- di VILLANOVA
N. 61
- di CANOSSA
49 Provincia di Massa-Carrara – Regolamento C.O.S.A.P.
N. 62
- della SELVA
N. 63
- di GUINADI
N. 64
- di GRAVAGNA
N. 65
- di ADELANO
N. 66
- dei DUE SANTI
N. 67
- di TRESCHIETTO
N. 68
- di ARLIA
N. 69
- dei CASONI
N. 665 dir.
- MASSESE
AREE PERTINENTI IL PATRIMONIO INDISPONIBILE:
Tutte.