4° dipartimento programmazione territoriale settore patrimonio e

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4° dipartimento programmazione territoriale settore patrimonio e
CITTÀ
DI
VERBANIA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
4° DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
SETTORE PATRIMONIO E DEMANIO
UFFICIO PATRIMONIO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 516
DEL 15 maggio 2015
Oggetto: PRESA D'ATTO DEL CONTRATTO DI AFFITTO DEL RAMO
D'AZIENDA TRA LA SOCIETÀ ANDROMEDA S.R.L., LOCATARIA
NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE DELL'IMMOBILE
SITO IN VIA UGO SIRONI, 3, VERBANIA E LA SOCIETÀ
ANDROMEDA 2.0 SRL.
Richiamati ai fini del presente provvedimento:
- la determinazione dirigenziale n. 1906 in data 16.12.2011 ad oggetto “Ricognizione atti
immobile sito in Verbania, Via Sironi – Formalizzazione Contratto di locazione”, con la quale si è
stabilito di formalizzare il contratto di locazione con la Società Andromeda S.r.l. dell'intero
fabbricato ed area esterna utilizzata per l'esercizio dell'attività commerciale, bar, ristorante, sala da
ballo, (identificati al Catasto Terreni al Foglio n. 70 mappali , 324, 900, e 908), sito in Verbania, Via
Sironi;
- la determinazione dirigenziale n. 362 in data 13.03.2012 con la quale è stato approvato lo
schema di contratto e si è preso atto della comunicazione della modifica della composizione
societaria della Andromeda S.r.l.;
- la formalizzazione della suddetta locazione con contratto in data 15.03.2012, registrato a
Verbania il 04.04.2012 Reg. n. 1356;
Dato atto che il contratto di locazione è stato stipulato ai sensi della Legge n. 392/78, e
prevede, tra l’altro:
- un canone di locazione determinato sull’intera superficie locata ed ammonta ad €
45.000,00 annuo, calcolato con i parametri precedentemente utilizzati di cui alla deliberazione di
Giunta Comunale n.1344 del 11.11.1986, ad ora aggiornato annualmente agli Indici ISTAT;
- che il conduttore dovrà assumersi ogni responsabilità ed oneri conseguenti, in merito ad
una diversa soluzione che l’Amministrazione dello Stato dovesse eccepire relativamente a quanto
sopra precedentemente esposto, esonerando l’Amministrazione comunale;
- che il canone per la parte relativa alla intestazione catastale dello Stato sarà accantonato
fino alla definizione definitiva della pratica relativa alle aree così come, sempre a seguito della
definizione della titolarità delle aree, saranno richiesti i canoni relativi al periodo pregresso di
occupazione;
- che la durata contrattuale, trattandosi di modificazione dell’oggetto della locazione, è stata
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Verbania.
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calcolata a seguito del periodo fino ad allora trascorso, e quindi con scadenza il 19.10.2013;
- la clausola di rinnovo nel caso di mancata disdetta nei termini di Legge (12 mesi) e che
tale clausola s’intende manifestazione della volontà di rinnovo espresso;
Preso atto che:
- la Società Andromeda S.r.l. ha presentato un piano di rientro per la situazione debitoria in
merito ai canoni pregressi, accettata dall’Amministrazione comunale con esame nota in data
13.01.2015;
-a seguito di trattative intercorse per addivenire alla cessione d’affitto di ramo d’azienda al
fine di garantire mensilmente il pagamento del canone e la riapertura del locale, in data
10.04.2015 a Prot. n. 13621/2015 è stato presentato il contratto di Affitto di Ramo d'azienda,
relativamente all’attività di somministrazione di alimenti e bevande spettacoli e manifestazioni
musicali per il tempo libero, ballo con discoteca, tra la Società Andromeda S.r.l. e la Società
Andromeda 2.0 Srl, per anni quattro tacitamente prorogabili per ugual periodo, a far data dal
16.03.2015;
- all’art. 4 del medesimo atto si precisa che per il versamento del canone di locazione
mensile dovuto al locatore Comune di Verbania viene delegata la parte affittuaria del Ramo
d'Azienda, Società Andromeda 2.0 Srl;
Vista la disposizione dell’art. 2558 Codice Civile che prevede, nel caso di affitto d'azienda, la
successione ex lege nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda che non abbiano carattere
personale, salvo pattuizione contraria;
Visto l’art. 36 della L. n. 392/1978 il quale stabilisce, tra l’altro, il subentro nel contratto di
locazione qualora insieme al contratto venga locata l’azienda, salva la possibilità del locatore di
opporsi per gravi motivi;
Dato atto che non sussistono gravi motivi al subentro nel contratto di locazione di cui all’art. 9
del contratto sopra citato, considerato che nelle more della cessione il promittente affittuario ha
disposto nel mese di febbraio il pagamento di una rata di € 2.000,00 a parziale garanzia del
pagamento del canone mensile da parte del cessionario;
Considerata inoltre la necessità della prossima riapertura del fabbricato ad uso commerciale
situato in una posizione strategica per il turismo;
Dato altresì atto che:
- il rapporto di locazione si trasferisce, contestualmente alla cessione dell’azienda, alle
medesime condizioni di cui al contratto principale e, pertanto, con scadenza al 19.10.2019,
rinnovabile ai sensi dell’art. 28 della L. n. 392/1978, ed un canone annuale da aggiornarsi
annualmente al 75% ISTAT, attualmente aggiornato e pari ad € 46.229,01 (relativo al periodo dal
20.10.2014 al 19.10.2015) e rata mensile di € 3.852,42.
- l'Amministratore unico della Società Andromeda 2.0 Srl è in possesso dei requisiti di
carattere soggettivo che consentono di contrattare con la Pubblica Amministrazione e che
l’azienda è in possesso dei requisiti di carattere tecnico organizzativo per l’esecuzione dell’attività;
Dato atto che:
- il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Cristina Vesevo;
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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- il responsabile della pubblicazione dei dati ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 è la Dott.ssa
Cristina Vesevo.
Per propria competenza secondo le attribuzioni del Piano Esecutivo di Gestione anno 2014, ai
sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs n. 267/2000, che autorizza l’esercizio provvisorio sulla base
dell’ultimo bilancio approvato;
Visti i D.Lgs. n. 267/2000 e n. 165/2001, nei quali vengono specificate le competenze dei dirigenti
in ordine alla liquidazione ed ordinazione delle spese;
IL DIRIGENTE
DETERMINA
- di prendere atto dell'affitto di Ramo d'azienda tra la Società Andromeda S.r.l. e la Società
Andromeda 2.0 Srl., , a far data dal 16.03.2015 e del subentro della sopracitata società nel
contratto di locazione dell’unità immobiliare ad uso commerciale sita in Via Sironi
(identificati al Catasto Terreni al Foglio n. 70 mappali , 324, 900, e 908), a Verbania a far
data dal 15.03.2015;
- di dare altresì atto che il rapporto di locazione è trasferito, contestualmente all'affitto del
ramo d'azienda, alle medesime condizioni di cui al contratto principale e, pertanto, con
scadenza al 19.10.2019, rinnovabile ai sensi dell’art. 28 della L. n. 392/1978, ed un canone
annuale da aggiornarsi annualmente al 75% ISTAT, attualmente aggiornato e pari ad €
46.229,01 (relativo al periodo dal 20.10.2014 al 19.10.2015), pagabili con rata mensile di €
3.852,42;
- di trasmettere la presente determinazione:
- al 2° Dipartimento Servizi Finanziari, Ufficio Contabilità;
- alla Società Andromeda S.r.l.;
- alla Società Andromeda 2.0 Srl.
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento, ai sensi dell’art.147 bis TUEL n.267/2000 e s.m.i.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “Amministrazione Trasparente”.
Verbania, lì 15 maggio 2015
IL DIRIGENTE
BRIGNARDELLO VITTORIO
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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