atto costitutivo di associazione

Transcript

atto costitutivo di associazione
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
L’anno duemilasette il giorno
del mese di
In …………………………………………Via……………….. Nr………
_____________________SONO PRESENTI I SIGNORI_________________________
1. …..
2. ……
3. ……
4. …….
5. ………...
6. ……..
7. …….
8. ……….
9. ……..
10.
……..
11.
……….
12.
……….
13.
………
14.
………..
15.
………..
16.
…………
17.
…………
Detti comparenti,
tutti
cittadini
italiani
asseriscono intendono unirsi in associazione
e
cogniti
fra
loro, come
E’ costituita l’associazione denominata “ CONFIMPRESA EUROMED ………………….“,
aderente
a Confimpresa Euromed – Confederazione nazionale delle piccole e medie imprese, con
sede in ……………….. nella Via ………… Nr. ……., con durata illimitata, e di seguito
denominata "ASSOCIAZIONE".
Essa si fonda e si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera
democratica dell’associazionismo, e in questo spirito informa il proprio Statuto ai
seguenti principi:
a) la libertà associativa come aspetto della libertà della persona e dei gruppi
sociali;
b) il pluralismo quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di
sviluppo per le persone, per le imprese e per la società civile;
c) la democrazia interna quale regola fondamentale per l’Organizzazione e riflesso
della democrazia politica ed economica che l’Associazione propugna al Paese;
d) la solidarietà, fra gli associati e nei confronti del Paese come carattere
primario della sua natura associativa;
e) la responsabilità verso i soggetti associati e verso il sistema economico e
sociale, ai fini del suo sviluppo equo e integrato;
f) l’eguaglianza fra gli associati in vista della loro pari dignità di fronte alla
legge e alle istituzioni;
g) la partecipazione allo sviluppo dei servizi legati alla evoluzione della realtà
sociale, come contributo al benessere di tutta la collettività;
h) l’europeismo quale forma primaria, nell’attuale fase storica, per costruire
ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le
nazioni;
L’associazione si impegna conseguentemente a impostare la sua azione, modello di
riferimento per gli associati, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:
1
a) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e, nello spirito del
suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza
associativa che contrasti ogni pratica illegale ai danni dei beni, imprese e
persone, in qualunque forma si manifesti;
b) rispetto e promozione degli interessi legittimi dei consumatori ed utenti e in
particolare del loro diritto a una corretta e completa informazione;
c) senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni
di vivibilità dell’ambiente e del territorio in cui si opera;
d) partecipazione attiva degli associati alla vita dell’Organizzazione a tutti i
livelli, nelle forme stabilite dagli Organi;
e) condotta morale e professionale integra degli associati e in particolare di
quelli fra loro che rivestono incarichi in organismi interni o esterni
all’Associazione;
f) espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di
servizio e disponibilità a rimetterli all’Organizzazione qualora il superiore
interesse di essa lo esiga;
g) dovere di garantire la migliore qualità dell’immagine ed il rispetto del nome
dell’Organizzazione in ogni attività anche esterna al contesto lavorativo;
L’Associazione è retta dallo statuto che viene letto, approvato e sottoscritto dai
comparenti, si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
I comparenti, costituendosi ora stesso in Assemblea, alla presenza del Sig.
____________________________ nella sua qualità di Delegato Confederale, nominano:
Scrutatori i Sigg. ______________________, ____________________, __________________
Segretario il Sig. _____________________________________,
che, accettano la carica conferita loro dall’Assemblea,
ringraziano
per la
fiducia accordatagli, e dichiarano che non esistono a loro carico condizioni
ostative per la loro nomina;
Si passa quindi all’elezione
risultano eletti i Sigg.:
dei
componenti
-
___________________________________;
-
___________________________________;
-
___________________________________;
-
___________________________________;
-
___________________________________;
-
___________________________________;
-
___________________________________;
-
___________________________________;
-
___________________________________;
il
Consiglio,
dopo
la
votazione
Tutti gli eletti accettano l’incarico, dichiarano che non esistono motivi ostativi
alla loro elezione e ringraziano l’Assemblea per la fiducia accordatagli;
2
A questo punto passano alla elezione del Presidente e dei Vice Presidenti e il
Consiglio a questo punto risulta così composto;
__________________________; ____________________________; Presidente;
__________________________; ____________________________; Vice Presidente Vicario;
__________________________; ____________________________; Vice Presidente;
---------------------------;----------------------------; Vice Presidente
----------------------------;---------------------------; Vice Presidente
--------------------------;-----------------------------; Amministratore
Sono anche componenti del Consiglio in quanto aventi diritto per statuto i signori:
-
_______________ ,Presidente Assodonna Impresa;________;
-
___________________________________ , Presidente Assogiovanimpresa;
-
-------------------------------------, Delegato Consorzio Fidi;
-
-------------------------------------,Delegato Società di Servizi.
Seduta stante il Consiglio provvede ad eleggere i componenti la Giunta e dopo la
votazione risultano eletti i signori:
-
…………………………………………………………………………………………Componente la Giunta;
……………………………………………………………………………………..Componente la Giunta;
…………………………………………………………………………………………Componente la Giunta;
……………………………………………………………………………………….Componente la Giunta;
Fanno parte della Giunta perché aventi diritto , il Presidente, il vice Presidente
Vicario, l’Amministratore.
Tutti gli eletti alle cariche ringraziano, accettano la carica loro conferita e
dichiarano che non sussistono nei confronti di ognuno di loro cause di
ineleggibilità;
L’Assemblea passa dunque all’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, dopo un
dibattito sull’importanza di affidare l’incarico a persone di maturata esperienza e
che abbiano i titoli per ricevere l’incarico, si eleggono a componenti il Collegio
i Sigg.
-
Dott. ………………………………………….., Revisore effettivo;
-
Rag. ………………………………………………., Revisore effettivo;
-
_____________________________ Revisore effettivo;
-
_____________________________ Revisore supplente;
-
_____________________________ Revisore supplente;
Gli eletti, presenti all’Assemblea anche se non soci, accettano il mandato loro
conferito, dichiarano che non esistono motivi ostativi per la loro eleggibilità, e
3
riunitisi seduta stante eleggono fra loro il Presidente nella persona del Dott.
……………., dottore commercialista iscritto al Nr. ……. dell’Albo dei dottori
commercialisti della provincia di …………… che ringrazia e accetta l’incarico.
A questo punto l’Assemblea passa all’elezione
Probiviri, all’unanimità vengono eletti i Sigg.
-
_____________________________ Membro effettivo;
-
_____________________________ Membro effettivo;
-
_____________________________ Membro effettivo;
-
_____________________________ Membro supplente;
-
_____________________________ Membro supplente;
dei
componenti
il
Collegio
dei
Gli eletti, presenti all’Assemblea anche se non soci, accettano il mandato loro
conferito, dichiarano che non esistono motivi ostativi per la loro eleggibilità, e
riunitisi seduta stante eleggono fra loro il Presidente nella persona del Sig.
___________________, che ringrazia e accetta l’incarico.
4
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “CONFIMPRESA EUROMED ………………… “
TITOLO I
I PRINCIPI
ART. 1
DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
“Confimpresa Euromed ………. “ aderente a Confimpresa Euromed – Confederazione
nazionale delle piccole e medie imprese, di seguito denominata (ASSOCIAZIONE ),
rappresenta e tutela gli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti
imprenditoriali e professionali che operano nel settore terziario, industria
artigianato, agricolo nonché in altre attività economiche di mercato nel
territorio di …………………………….;
L’Associazione aderisce alla Confederazione Nazionale delle piccole e medie
imprese, Confimpresa – Euromed, ne accetta lo Statuto, i principi ispiratori e
le regole di comportamento di cui in preambolo.
L’Associazione
rappresenta
in
via
diretta
Confimpresa
–
Euromed
in…………………………………...
Essa non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti e movimenti
politici. Può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere provinciale,
regionale, nazionale ed internazionale con finalità in armonia con i propri
scopi sociali.
L’Associazione ha sede in ……………. nella Via ………. nr. …….. e si decentra in
strutture locali secondo le deliberazioni dei suoi organi.
La sua durata è illimitata.
ART. 2
FINALITA’
1) L’Associazione, nell’interesse generale degli associati:
a) promuove e tutela gli interessi morali, sociali ed economici degli associati
stessi nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico sia privato, in
armonia con gli indirizzi della Confimpresa e delle Organizzazioni nazionali di
categoria;
b) favorisce le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei
problemi di comune interesse; e, in caso di contrasto di interessi, effettua
azione conciliativa tra gli stessi e le componenti associative di pertinenza;
c) assume iniziative intese a promuovere la formazione professionale, tecnica e
sindacale degli imprenditori e pone in atto le azioni necessarie alla
formazione di aspiranti imprenditori, avvalendosi del supporto e della
collaborazione della Confederazione nazionale e delle Organizzazioni nazionali
di categoria;
d) presta agli associati, tanto sul piano generale, quanto su quello specifico
delle singole aziende, assistenza e consulenza in materia di contratti di
lavoro: assistenza in materia tecnico legale, tecnico fiscale, tecnicoamministrativa e contabile, tecnico-finanziaria, nonché servizi di informazione
e formazione su tutte le materie di interesse specifico per gli imprenditori. A
tal fine può assumere partecipazioni e promuovere la costituzione di istituti,
società, associazioni di qualsiasi natura giuridica finalizzati alla promozione
ed allo sviluppo delle imprese e dei settori rappresentati, all’assistenza
tecnica, finanziaria, contabile, previdenziale e sociale delle aziende, e vi
concorre con propri mezzi patrimoniali e finanziari;
e) assiste e rappresenta gli associati nella stipulazione di contratti collettivi
e nella promozione di ogni altra intesa o accordo di carattere economico o
finanziario, in conformità a quanto previsto dallo Statuto Confederale;
f) designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e
5
commissioni nei quali la rappresentanza delle categorie e delle imprese
associate sia richiesta od ammessa, d’intesa, ove opportuno, con le
Associazioni nazionali di categoria e con la confederazione;
g) promuove la costituzione di collegi arbitrali per la risoluzione di
controversie tra imprenditori e tra essi e i consumatori;
h) espleta ogni altro compito che dalle leggi o da deliberati dagli organi sia ad
essi direttamente affidato.
TITOLO II
RAPPORTI ASSOCIATIVI
ART. 3
SOCI
1) Possono aderire all’Associazione in qualità di soci effettivi tutti coloro,
persone fisiche o giuridiche, che esercitano nel territorio attività di Impresa
o di lavoro autonomo ovvero ogni altra attività ausiliaria o professionale.
2) Possono altresì associarsi in qualità di soci aderenti, gli Imprenditori
anziani, altre organizzazioni che perseguano finalità, valori e princìpi in
armonia con quelli della Associazione, nonché gruppi di aziende organizzate,
secondo le modalità e condizioni deliberate dalla Giunta.
3) Possono associarsi in qualità di soci aderenti anche gli aspiranti imprenditori
dei settori rappresentati.
ART. 4
ADESIONE:MODALITA’ E CONDIZIONI
1) Per aderire all’Associazione, occorre presentare domanda, sottoscritta dal
titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, sulla quale delibera la
Giunta entro 30 giorni dalla ricezione della domanda stessa.
2) Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata con
lettera raccomandata entro 60 giorni. La mancata notificazione entro il
predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
3) Contro la deliberazione della Giunta è ammesso, entro 90 giorni dalla relativa
comunicazione, ricorso al Consiglio che, previo eventuale parere del Collegio
dei Probiviri, decide nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione
agli interessati.
4) L’adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un
quadriennio, con inizio dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data di
adesione. Da tale data decorrono tutti gli obblighi e i diritti sociali.
5) L’adesione si intende tacitamente rinnovata di quadriennio in quadriennio se
non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi
prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata o con una dichiarazione
sottoscritta da consegnare presso la sede legale dell’Associazione.
6) L’adesione all’Associazione attribuisce la qualifica
confederale e comporta l’accettazione del presente
confederale.
di socio del sistema
Statuto e di quello
7) I Soci sono tenuti a corrispondere alla Associazione i contributi associativi
derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di
categoria, alle delibere della Confederazione nazionale delle piccole e medie
imprese e dalle delibere dell’Associazione nella misura e con le modalità
6
stabilite dagli Organi competenti.
8) Solo se in regola con i contributi sociali è possibile esercitare i diritti
negli Organi di cui all’art. 11, ovvero rappresentare la Associazione in enti o
commissioni ai sensi dell’art. 2, lett. F.
9) Il Presidente della Associazione, sentita la Giunta, può agire giudizialmente
nei confronti dei soci morosi.
10) Le Strutture di cui agli artt. 8 e 9 del presente Statuto, ai fini di un
adeguato coordinamento, e di quanto previsto dallo Statuto confederale,
consegnano
annualmente
all’Associazione
l’elenco
nominativo
dei
soci
eventualmente tesseratisi per il loro tramite, con le relative schede di
adesione sottoscritte, e dei dirigenti.
ART. 5
DECADENZA E RECESSO
1. La qualità di socio si perde:
a) Per recesso secondo i modi e nei termini di cui al precedente art. 4, comma 6.
Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei
termini previsti dallo stesso art. 4;
b) Per decadenza deliberata dalla Giunta in seguito a gravi contrasti con gli
indirizzi di politica generale dettati dalla Confederazione ovvero dai
competenti Organi della Associazione o per grave o ripetuta violazione delle
norme del presente Statuto o della perdita dei requisiti in base ai quali è
avvenuta l’ammissione;
c) Per mancato pagamento dei contributi associativi;
d) Per lo scioglimento della Associazione deliberato dall’assemblea nelle forme
del presente statuto. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia
ad ogni diritto sul patrimonio sociale.
ART. 6
SANZIONI
1. I gradi delle sanzioni applicabili dalla Giunta, su proposta del Collegio dei
Probiviri, per i casi di violazione statutaria, sono nell’ordine:
a) la deplorazione scritta;
b) la sospensione;
c) la decadenza.
2. La sanzione di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione all’attività
degli organi.
ART. 7
DOPPIO INQUADRAMENTO
1.
Il contestuale inquadramento delle imprese nell’Organizzazione a carattere
generale territorialmente competente ed in quella nazionale costituisce fattore
essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
3. La Associazione cura l’attuazione del doppio inquadramento per effetto del
quale l’adesione all’Organizzazione territoriale comporta l’automatica e
contestuale adesione a quella nazionale, e viceversa.
4. Il compito di dirimere eventuali controversie organizzative e contributive
connesse, al doppio Inquadramento spetta ad un collegio arbitrale presieduto da
7
un
delegato
della
dell’Associazione
e
Nazionale.
Confederazione
e
composto
da
da
un
rappresentante
designato
un
rappresentante
dalla
Associazione
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E DELLE CATEGORIE
ART. 8
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
1.
Ai
fini
dell’attuazione
degli
scopi
di
cui
all’art.
2
la
Giunta
dell’Associazione nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza
organizzativa e di rappresentatività – può ripartire il territorio della
provincia in aggregazioni subprovinciali, determinandone natura, funzioni,
competenze.
ART. 9
ORGANIZZAZIONE DELLE CATEGORIE
1. I soci della Associazione sono organizzati in Sindacati Provinciali di Categoria
raggruppanti gli imprenditori associati del territorio facenti parte dello
stesso comparto – ovvero in settori omogenei composti da categorie affini sotto
il profili dell’attività svolta o sotto quello della tutela sindacale.
2.
Tali Strutture tutelano gli interessi delle categorie e delle imprese che lo
costituiscono e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento
alle specifiche problematiche di settore, d’intesa con la Associazione e le
competenti Associazioni nazionali di categoria.
3.
L’Associazione assume e cura direttamente la tutela degli interessi degli
operatori del territorio facenti parte di comparti merceologici o di settori
che non esprimono un Sindacato locale di categoria.
ART. 10
RAPPORTI CON LA ASSOCIAZIONE
1. Le Strutture di cui ai precedenti articoli 8 e 9, nello svolgimento di attività
presso Enti,
Organismi ed
Autorità locali,
provinciali, regionali,
e
nell’organizzazione di convegni, assemblee, manifestazioni ecc., sono tenute ad
informare preventivamente l’Associazione stessa e concordare con essa gli
indirizzi da seguire.
2. Qualora la Associazione accerti, da parte di tali Strutture, gravi inosservanze
delle norme statutarie, inefficienza o stati ricorrenti di inattività, nonché
carente rappresentatività, potrà assumere la gestione diretta delle attività e,
qualora lo reputi necessario, nominare un delegato o un commissario in analogia
con quanto previsto dello Statuto confederale, d’intesa, se del caso, con le
Associazioni nazionali di categorie interessate.
3. Ogni struttura e di Categoria è tenuta a curare la riscossione dei contributi
associativi a favore della Associazione Nazionale e Provinciale nella misura e
con le modalità che saranno deliberate dagli Organi Statutari competenti.
TITOLO IV
ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
ART. 11
8
ORGANI
1. Sono Organi della Associazione:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
l’Assemblea;
il Consiglio;
la Giunta;
il Presidente;
il Collegio dei Revisori dei Conti;
il Collegio dei Probiviri;
ART. 12
DURATA E SVOLGIMENTO DELLE CARICHE
1. Gli organi della Associazione vengono eletti a scrutinio segreto.
2. Gli eletti in organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e
decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre
sedute consecutive.
3. Le cariche elettive hanno la durata di tre anni.
4. Il Presidente ed i Vice-Presidenti che hanno ricoperto i rispettivi incarichi
per due mandati consecutivi non sono immediatamente rieleggibili alla stessa
carica.
5. Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le
norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi relativi
all’esercizio precedente.
ART. 13
INCOMPATIBILITA’
1. Le cariche di Presidente, Vice-Presidente, membro di Giunta nonché di Segretario
ricoperte nell’ambito della Associazione sono incompatibili con incarichi di
carattere politico accompagnati da funzioni di governo a livello delle
amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali e con mandati
parlamentari o incarichi di partito.
2. Non sussiste l’incompatibilità con le cariche attribuite in
rappresentanza istituzionalmente riconosciuta all’Associazione.
virtù
di
una
ART. 14
ASSEMBLEA : COMPOSIZIONE
1. L’Assemblea delle Associazione è composta dai soci effettivi in regola con i
versamenti contributivi e con le norme statutarie.
2. I criteri di attribuzione della rappresentanza sono stabilite dallo statuto
confederale.
3. I criteri di attribuzione dei voti sono stabiliti da apposito regolamento.
4. Nessun componente dell’Assemblea può essere portatore di più di due deleghe.
5. Possono assistere all’Assemblea i componenti gli Organi previsti dal presente
Statuto, il Segretario.
ART. 15
9
ASSEMBLEA : PRESIDENTE, SEGRETARIO E SCRUTATORI
1. L’Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, tre (o cinque) scrutatori ed
il Segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti
dell’Assemblea.
2. Quando si tratta di rinnovo di cariche sociali, di modifiche dello Statuto o di
scioglimento dell’Associazione, il segretario dovrà essere un Notaio o un
delegato confederale.
ART. 16
ASSEMBLEA : CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO
1. Le Riunioni dell’Assemblea, ordinarie e straordinarie, vengono convocate dal
Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci.
2. In ordinaria l’Assemblea è convocata una volta l’anno, mediante invito scritto
ai soci effettivi oppure per mezzo di avviso pubblicato sull’organo informativo
dell’Associazione, ovvero attraverso altro organo di stampa, almeno 15 giorni
prima del giorno fissato per l’adunanza.
3. L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno, l’indicazione del
luogo, del giorno, mese, anno e ora dell’adunanza, nonché le indicazioni
relative alla eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno
un’ora dopo la prima convocazione. Se all’ordine del giorno vi è l’approvazione
di bilanci, l’avviso di convocazione deve contenere altresì l’indicazione del
luogo, dei giorni e delle ore in cui gli stessi ed i documenti annessi possono
essere consultati.
4. L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente
dell’Associazione o il Consiglio lo ritengano opportuno o su domanda motivata
del Collegio Revisori dei Conti.
5. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio o dal Collegio dei
Revisori dei Conti il Presidente deve provvedervi entro 10 giorni dalla data di
ricezione della richiesta. In mancanza la convocazione verrà effettuata, entro i
10 giorni successivi, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
6. In caso di urgenza, l’Assemblea
preavviso di almeno cinque giorni.
può
essere
convocata
telegraficamente
con
ART. 17
ASSEMBLEA : VALIDITA’
1. Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione allorchè siano
presenti, anche per delega, la metà più uno dei soci. Sono valide in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. Il Presidente dell’Assemblea stabilisce, di volta in volta, le modalità delle
votazioni salvo che l’Assemblea decida diversamente e salvi i casi espressamente
stabiliti dal presente Statuto.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il
voto del Presidente: nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.
5. In caso di parità di voto alle elezioni delle cariche sociali si dichiarerà
eletto il più anziano di iscrizione associativa.
10
6. Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno la metà
più uno aventi il diritto al voto. Le modifiche statutarie possono essere
deliberate anche tramite referendum.
7. Per lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole di almeno
il 75% degli aventi diritto al voto.
ART. 18
ASSEMBLEA : COMPETENZE
1. L’assemblea in seduta ordinaria:
a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale e generale della Associazione
vincolanti per tutte le strutture, componenti e soci;
b) elegge ogni tre anni a scrutinio segreto il Consiglio della Associazione tra i
componenti dell’Assemblea aventi diritto al voto;
c) elegge ogni tre anni, a scrutinio segreto, le altre cariche sociali di nomina
assembleare previste dal presente Statuto;
d) entro il 30 giugno di ciascun anno approva il bilancio consuntivo dell’anno
precedente e la relazione sull’attività svolta dalla Associazione nonché il
bilancio preventivo dell’anno successivo e le relative linee programmatiche.
e) Delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.
2. l’Assemblea in seduta straordinaria:
-
delibera le
delibera lo
le modalità
delibera su
modifiche al presente Statuto;
scioglimento dell’Associazione compresa la nomina dei liquidatori e
di liquidazione;
ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno.
ART. 19
CONSIGLIO : COMPOSIZIONE
1. Il Consiglio dell’Associazione è composto da un numero massimo di 25 membri
compreso il Presidente in modo da garantire un’adeguata rappresentanza dei
settori del Commercio, del Turismo, dei Servizi, del Terziario avanzato,
dell’Artigianato, dell’Industria, degli Edili, dell’Agricoltura, della Pesca e
delle Professioni.
2.
-
Ne fanno parte:
il Presidente di Assodonnimpresa;
il Presidente di Assogiovanimpresa;
il Presidente o delegato dei Consorzi Fidi;
il presidente o delegato della Società di Servizi e, comunque, delegati di uno
degli Enti ed organismi collegati o promossi dall’Associazione, cooptati dallo
stesso Consiglio;
componenti eletti dall’Assemblea fra i soci aventi diritto al voto.
ART. 20
CONSIGLIO : CONVOCAZIONE E VALIDITA’
1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, che lo presiede, almeno ogni due mesi,
e, comunque, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo
richieda almeno il 25% dei suoi componenti.
2. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta da almeno il 25% dei componenti,
il Presidente deve provvedervi entro 30 giorni dalla data di ricezione della
richiesta; in mancanza vi provvederà entro i successivi 15 giorni il Collegio
11
dei Probiviri.
3. L’Avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno,
dell’ora, nonché l’ordine del giorno della riunione.
4. La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno 10 giorni. Nei casi di
urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente, via telefax e via
posta elettronica.
5. Le sedute sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti. Non
sono ammesse deleghe.
6. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto e le decisioni sono assunte,
salva diversa decisione, con la maggioranza assoluta dei presenti. Nelle
votazioni palesi, in caso di parità, prevale la parte che comprende il voto del
Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.
7. Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che riguardino persone.
ART. 21
CONSIGLIO : COMPETENZE
1. Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea:
a) determina le direttive d’azione dell’Associazione;
b) nomina tra i propri componenti, il Presidente il Vice-Presidente Vicario e 3
Vice-Presidenti
in
rappresentanza
delle
piccole
e
medie
imprese,
l’Amministratore e i componenti la Giunta di presidenza;
c) stabilisce la misura dei contributi dovuti dai soci;
d) predispone annualmente la relazione politica e finanziaria, nonché il bilancio
consuntivo e preventivo da sottoporre all’Assemblea;
e) approva e modifica i regolamenti interni;
f) delibera tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio
mobiliare ed immobiliare, sull’accettazione delle eredità e delle donazioni
sulla costituzione o partecipazione agli organismi di cui all’art. 2 lett. d)
del presente statuto, nonché su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
g) determina la costituzione e il funzionamento dei Comitati dei settori
merceologici omogenei;
ART. 22
GIUNTA : COMPOSIZIONE, COMPETENZE
1. La giunta è composta dal Presidente del Consiglio, che la presiede, dal Vice
Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento,
dall’Amministratore e da 4 componenti eletti dal Consiglio in modo da garantire
un’adeguata rappresentanza dei settori rappresentati.
2. La Giunta:
a) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio
riferendone alla prima adunanza dello stesso per la convalida del proprio
operato;
b) provvede all’Amministrazione della Associazione, tranne per ciò che è
statutariamente demandato al Consiglio;
c) delibera la costituzione dei sindacati di categoria e delle strutture
territoriali definendone gli ambiti secondo i criteri stabiliti dal presente
Statuto;
d) delibera sull’ammissione dei soci;
e) nomina, su proposta del Presidente e successiva ratifica del Consiglio, il
12
f)
g)
h)
Segretario dell’ Associazione, che partecipa alle riunioni degli organi
collegiali con parere consultivo e le cui attribuzioni sono disciplinate con
apposita delibera della Giunta stessa;
conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di
specifica competenza;
provvede alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti della Associazione
in organismi, enti o commissioni; ove sia richiesta particolare competenza
tecnica possono essere designati o nominati anche non soci;
su proposta del direttore assume e licenzia il personale.
ART. 23
GIUNTA : CONVOCAZIONE
1. La Giunta, mediante avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno, mese
ed anno e dell’ora, nonché l’ordine del giorno della riunione, è convocata dal
Presidente, che la presiede, ogni volta lo ritenga necessario e comunque almeno
una volta ogni mese con preavviso di almeno 8 giorni.
2. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente o a mezzo
telefax o a mezzo posta elettronica e comunque con preavviso di almeno 3 giorni.
In ogni caso la presenza alle riunioni di tutti i componenti sana vizi eventuali
di convocazione. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei
votanti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei
componenti. Non sono ammesse deleghe.
3. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
ART. 24
PRESIDENTE
1. Può essere eletto Presidente della Associazione ogni imprenditore associato o
persona delegata dall’impresa associata in regola con le condizioni di cui agli
artt. 3 e 4 del presente Statuto.
2. Il presidente rappresenta l’Associazione ad ogni effetto di legge e statutario;
ha potere di firma che può delegare.
3. Il Presidente inoltre:
-
ha la gestione della Associazione; attua le deliberazioni degli organi
collegiali ed adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini
sociali;
convoca e presiede le riunioni di Consiglio e di Giunta;
ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori
alle liti;
può compiere tutti gli atti, non demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si
rendano necessari nell’interesse dell’Organizzazione;
vigila sull’ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
può sostituirsi alla Giunta ed al Consiglio nei casi di urgenza riferendo i
provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva per la loro convalida.
4. In caso di vacanza della carica di Presidente, il vice Presidente vicario ne
assume le funzioni quale Presidente Interinale e convoca, entro 30 giorni dalla
vacanza, l’assemblea che provvede, con le modalità di cui all’art. 18 del
presente Statuto, alla elezione del nuovo Presidente.
ART. 25
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
13
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri, tre effettivi e
due supplenti, nominati dall’Assemblea anche fra non soci.
2. In occasione della prima riunione del Collegio i membri effettivi provvedono a
scegliere tra loro il Presidente che deve essere iscritto all’Albo dei Revisori
dei Conti. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede
alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva. Il
nuovo eletto rimane in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso.
3. In caso di vacanza, subentra il membro più anziano.
ART. 26
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI : FUNZIONI
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di verifica e controllo della
gestione amministrativa della Associazione, di cui riferisce agli Organi.
2. Il Presidente del Collegio può partecipare senza diritto di voto alle riunioni
degli Organi.
3. Il Collegio predispone una relazione annuale da presentare
generale in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
all’Assemblea
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha facoltà, con relazione motivata ed
approvata all’unanimità, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili,
di chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio. Ove il Presidente non
reputi fondate le motivazioni e non convochi il Consiglio entro 10 giorni, la
questione viene deferita da una delle parti al Collegio dei Probiviri che si
pronuncia sulla convocazione nel termine di 15 giorni.
5. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica
all’interno della Associazione.
ART. 27
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti
eletti dall’Assemblea anche fra i non soci.
2. In occasione della prima riunione del Collegio i membri effettivi provvedono a
nominare nel suo seno il Presidente.
3. Il Collegio pronuncia pareri e giudica quale amichevole compositore su tutte le
questioni che non siano riservate dal presente Statuto ad altri organi, anche
in relazione all’applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.
In particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere
inappellabile e vincolante per i soci e le strutture territoriali e di
Categoria, su ogni controversia tra i Soci o tra gli stessi e le Strutture
suddette, che ad esso venga deferita dal Presidente della Associazione
Provinciale o dalle parti tra cui la controversia è insorta. La pronuncia
assume il valore di lodo arbitrale irrituale.
4. La carica di proboviro è incompatibile con ogni altra carica all’interno della
Associazione.
ART. 28
14
CARICHE SOCIALI : ELEGGIBILITA’
1. Possono essere eletti alle cariche sociali gli operatori e gli ausiliari che
svolgono la propria attività, anche in modo non prevalente, nei settori
rappresentati; i legali rappresentanti o altra persona munita di delega da
parte dell’impresa, ovvero di procura speciale in caso di società di capitali;
uno dei soci in caso di società di persone.
ART. 29
SEGRETARIO
1. Il Segretario dell’ Associazione, è capo del personale e responsabile
dell’attività organizzativa del regolare funzionamento degli uffici, della
conservazione dei documenti e della gestione del personale. Coadiuva inoltre il
Presidente e gli Organi Collegiali nell’espletamento del loro mandato. Partecipa
alle riunioni degli stessi Organi a titolo consultivo, assumendone le funzioni
di Segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio
o ad un delegato confederale.
ART. 30
CONSULTE
1. Sono istituite nell’ambito dell’Associazione:
-
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
locale
locale
locale
locale
locale
locale
locale
locale
locale
locale
per
per
per
per
per
per
per
per
per
per
il commercio;
l’artigianato;
l’agricoltura;
la pesca;
il terziario avanzato;
l’industria;
gli edili;
il turismo;
i servizi;
le professioni.
Le consulte hanno il compito di rappresentare; in seno all’Associazione, in modo
unitario, le istanze delle varie categorie di imprese del rispettivo settore e di
contribuire alla individuazione ed alla elaborazione della azione politicosindacale dell’Associazione.
2. Il funzionamento delle Consulte è disciplinato da un
approvato così come previsto dallo Statuto Confederale.
apposito
regolamento
ART. 31
ASSOGIOVANIMPRESA
1. E’ istituito Assogiovanimpresa dell’Associazione composto dagli associati che
non abbiano ancora compiuto il 42° anno di età.
2. Il funzionamento dell’associazione è regolato da apposito regolamento così come
previsto dallo Statuto confederale.
1.
ART.32
ASSODONNIMPRESA
E' istituito Assodonnimpresa dell’Associazione , composto dalle
15
imprenditrici associate.
2.
Il funzionamento del Gruppo è regolato da apposito regolamento previsto dello
Statuto Confederale.
ARTICOLO V
PATRIMONIO SOCIALE – AMMINISTRAZIONE – BILANCI
ART. 33
PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è formato:
a) dai beni mobili ed immobili e valori acquisiti dalla Associazione ad essa venuti
in proprietà qualsiasi legittimo titolo;
b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano
erogate.
2. I proventi della Associazione sono formati da:
a) contributi ordinari e straordinari deliberati dagli organi della Confederazione
nazionale delle piccole e medie imprese, nonché dai competenti organi
dell’Associazione;
b) oblazioni volontarie;
c) proventi vari, nonché ogni altra entrata deliberata dal Consiglio.
ART. 34
ESERCIZIO FINANZIARIO
1. L’esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
ART. 35
1.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, in seduta
straordinaria, che dovrà essere costituito da un numero di rappresentanti che
detengono almeno il 75% dei voti attribuibili e delibererà con il voto
favorevole di almeno il 75% dei votanti.
2. La stessa assemblea, con le medesime maggioranze provvederà alla nomina dei
liquidatori determinandone i poteri ed indicando le modalità di liquidazione.
ART. 36
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme dello
Statuto di Confimpresa – Euromed Confederazione nazionale delle piccole e medie
imprese e ai regolamenti da essa adottati, in difetto, alle applicabili norme del
codice civile.
16