INSEGNANTI E ALUNNI DELLE SCUOLE: ASSICURABILITA` IN INAIL

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INSEGNANTI E ALUNNI DELLE SCUOLE: ASSICURABILITA` IN INAIL
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INSEGNANTI E ALUNNI DELLE SCUOLE:
ASSICURABILITA’ IN INAIL
L’ARTICOLO 4 n. 5 DEL TESTO UNICO 1124/1965
Ai sensi dell’art. 4, n. 5, T.U. n. 1124 del 1965, gli insegnanti delle scuole o
istituti d’istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, sono
assicurati contro gli infortuni sul lavoro, quando attendano ad esperienze
tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o svolgano esercitazioni di
lavoro.
Sul tema si sono susseguite pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di
Cassazione rilevanti ai fini degli effetti della tutela.
Di ciò l’Istituto ha dato atto inizialmente con la circolare n. 12 del 26 febbraio 1990
dove ha chiarito i limiti della tutela.
LA CIRCOLARE N. 12 DEL 26 FEBBRAIO 1990.
Con il notiziario n. 32/1985 erano state fornite istruzioni di carattere generale in
merito al problema della ricorrenza dell’obbligo assicurativo per gli alunni, gli
studenti, e gli insegnanti delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, statali e
non statali, partecipanti alle esercitazioni di ginnastica, sostenendosi l’assicurabilità
di tali soggetti in quanto addetti alle esercitazioni pratiche previste dal combinato
disposto degli articoli 1, n.28, e 4, n. 5, del Testo Unico approvato con D.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124 , e successive modificazioni ed integrazioni.
L’obbligo della tutela dei predetti soggetti nello svolgimento delle esercitazioni di
ginnastica ha trovato ulteriore sostegno nella sentenza della Corte di Cassazione n.
1086 del 4 febbraio 1987, che ha sostenuto che l’attività didattica non deve essere
semplicemente intesa come generica esplicazione della funzione informativa o
pedagogica ma anche come insegnamento addestrativo-pratico che si pone come
elemento di sostegno e di integrazione della attività informativa propriamente detta.
Di conseguenza, il rischio tutelato non è quello generico, insito nella esplicazione
dell’attività pedagogica o informativa, ma è il particolare e più grave rischio al quale
l’insegnante, lo studente e l’alunno si trovano esposti ogni qual volta l’attività didattica
si estrinseca nel compimento di funzioni implicanti esercitazioni pratiche ed
esercitazioni di lavoro, caratteristiche del requisito della manualità.
Tali considerazioni hanno, del resto, trovato conferma anche nella sentenza della
Corte Costituzionale n. 137/1989 con la quale è stato affermato l’obbligo della tutela
assicurativa dei ballerini e dei tersicorei in quanto esposti ad un rischio particolare e
comunque diverso da quello generico o comune (cfr. circolare n. 1/1990).
Nella circolare del 1990 si sottolineava altresì che l’attività di istruttore sportivo trova
notevolissimi punti di contatto con quella degli insegnanti delle esercitazioni di
ginnastica e, pertanto, anche nei confronti di tali soggetti va affermata la ricorrenza
dell’obbligo assicurativo purchè gli stessi presentino il fondamentale requisito della
subordinazione previsto dall’art. 4, n. 1, del vigente Testo Unico”.
a cura di g.marcante
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LE CIRCOLARI N. 28 DEL 23 APRILE 2003.
A fronte dei numerosi quesiti posti sul tema l’Istituto torna sull’argomento nel 2003 in
connessione con la riforma Moratti e pubblica due circolari.
Nella circolare del 23 aprile 2003 precisa che gli insegnanti, pertanto,al pari degli altri
lavoratori, sono assicurati all’ INAIL se rientrano nel campo di applicazione della
tutela così come individuato dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico del 1965 (cfr.
circolare INAIL 23 aprile 2003, n. 28).
E, in particolare:
-
se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche
(videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri,
proiettori ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono
presenti le suddette macchine;se, come dettato dalle ipotesi particolari
previste dagli articoli 1 punto 28 e 4 punto 5 del TU., sono direttamente adibiti
alle
seguenti
attività:esperienze
tecnico-scientifiche;esercitazioni
pratiche;esercitazioni dì lavoro.
Si precisa che con l'espressione esercitazione pratica, nella quale è insito il concetto
ripetitivo di esercizio, si intende l'applicazione sistematica, costante e cioè non
occasionale diretta all'apprendimento. All'esercitazione pratica sono state assimilate
l'attività di educazione fisica, svolta nelle scuole medie superiori ed inferiori e quella
ludico-motoria praticata nelle scuole elementari e materne.
L'esercitazione di lavoro deve considerarsi come il risvolto concreto, a mezzo di aiuto
strumentale, di un insegnamento teorico previamente impartito. Al riguardo si ritiene
che i viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo debbano
essere assimilati alle esercitazioni di lavoro e, quindi, rientrare nel novero delle
attività protette.
Tra le attività protette rientra anche l'attività di sostegno, che si configura come
teorico-pratica, di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei
diversi momenti della giornata. Del resto, l'attività dell'insegnante di sostegno, come
delineata dall'art. 13, commi 5 e 6 della legge n. 104/1992, comporta un rischio
legato non solo alle modalità di svolgimento dell'insegnamento, ma anche alle
condizioni psico-fisiche dell'alunno affidato alle cure dell'insegnante di sostegno.
Si fa presente che le considerazioni sin qui svolte valgono per l'intera attività
formativa offerta dai piani scolastici, senza distinzioni fra attività curriculari ed extracurriculari, comunque svolte nel quadro delle iniziative complementari ed integrative
del percorso formativo offerto agli studenti.
Si precisa inoltre che requisito imprescindibile, in ogni caso, ai fini dell'operatività
della tutela, è che tutte le sopraelencate attività protette siano svolte dal lavoratore in
via non occasionale, ossia in modo abituale e sistematico, anche se non in via
continuativa, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (v. Cass. S.U. n.
3476/94 e circ. INAIL n. 24 del 26 agosto 1994). In particolare, dunque, l'insegnante
per essere assicurato e tutelato deve, in via non occasionale, far uso di macchine
elettriche, ovvero frequentare un ambiente organizzato, ovvero ancora svolgere
esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro, o infine svolgere
attività di sostegno.
a cura di g.marcante
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OCCASIONE DI LAVORO. È noto che, secondo l'orientamento giurisprudenziale
maggioritario, cui l'Istituto ha aderito sin dal 1999 (cfr. lettera dell'8 luglio 1999
recante "criteri per la trattazione dei casi di infortuni sul lavoro con particolare
riferimento alla nozione di rischio generico aggravato"), l'art. 1 del T.U, individuando
le attività protette, definisce i confini della sfera di applicabilità dell'assicurazione
obbligatoria ma non delimita la tutela degli eventi professionali.
Infatti, secondo il suddetto orientamento, i lavoratori, una volta entrati nel campo di
applicazione, sono tutelati per tutti rischi collegati alle finalità e condizioni lavorative,
col solo limite del rischio elettivo, sulla base del principio che qualunque rischio - pur
se in astratto generico - deve ritenersi aggravato dal lavoro, e quindi
assicurativamente coperto, se ed in quanto è affrontato necessariamente per finalità
lavorative, senza bisogno di ulteriori elementi specificanti.
Tale criterio si applica indipendentemente dal tipo di attività per la quale il lavoratore
è assicurato in quanto, diversamente operando, si verrebbe a determinare una
disparità di trattamento tra lavoratori assicurati difficilmente giustificabile.
In relazione a quanto sopra, gli insegnanti, come tutti gli altri lavoratori, una volta
entrati nel campo di applicazione della tutela, sono tutelati per tutti gli infortuni
occorsi per finalità lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico
dell'attività per cui sono stati assicurati (ad esempio infortunio in itinere), col solo
limite del rischio elettivo.
DOCENTE ACCOMPAGNATORE. Per quanto riguarda infine il caso dell'insegnante
chiamato ad accompagnare gli alunni durante un viaggio di istruzione o di
integrazione della preparazione di indirizzo, si puntualizza che per tale insegnante, la
tutela assicurativa opera a condizione che il viaggio rientri fra quelli programmati nel
piano di offerta formativa.
ASPETTI CONTRIBUTIVI. Nel ribadire che la copertura antinfortunistica degli
insegnanti delle scuole statali è assicurata mediante la speciale forma di "gestione
per conto" dello Stato, prevista dal combinato disposto degli articoli 127 e 190 del
T.U. e regolamentata dal D.M. 10 ottobre 1985,da rilevare come il premio speciale
unitario per gli insegnanti delle scuole o istituti di istruzione non statali è dovuto sia
per le attività di cui all'articolo 1, comma 1 del T.U. che per quelle di cui al successivo
comma 3, punto 28, del medesimo articolo 1.
ALUNNI. Gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono le attività indicate al punto
28 dell'art. 1 del T.U. Inoltre, poiché l'attività ludica svolta dai ragazzi non è stata,
diversamente che per gli insegnanti, finora considerata assimilabile alle esercitazioni
pratiche, gli alunni delle scuole materne ed elementari non rientrano in nessun modo
nell'ambito di applicazione del Testo Unico (cfr. circolare INAIL 23 aprile 2003, n. 28).
OCCASIONE DI LAVORO. A differenza degli insegnanti, gli studenti sono una
particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono
assicurati in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadano nel corso delle
esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro di cui alla
specifica disposizione del Testo Unico, con esclusione degli infortuni, come quelli in
itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l'obbligo di legge.
Gli studenti, peraltro, sono tutelati anche durante i viaggi di integrazione della
preparazione di indirizzo che sono quelli "essenzialmente finalizzati all'acquisizione di
esperienze tecnico-scientifiche, come i viaggi programmati dagli istituti di istruzione
tecnica e professionale e dagli istituti d'arte .... che si prefiggono le visite
in
a cura di g.marcante
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aziende, unità di produzione o mostre, nonché la partecipazione a manifestazioni
nelle quali gli studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche e
produttive attinenti ai rispettivi indirizzi di studio" (cfr. circolare del Ministero della
pubblica istruzione n. 36 del 27 gennaio 1995 - che richiama la precedente n.
291/1991).
Gli infortuni occorsi durante i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo
devono essere ammessi a tutela in quanto tali viaggi costituiscono un vero e proprio
prolungamento dell'esercitazione pratica.
LA CIRCOLARE N. 79 DEL 17 NOVEMBRE 2004
Con riferimento agli alunni nel 2004 l’Istituto torna sui limiti della loro tutelabilità con
la circolare n. 79 e prevede: Le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua
straniera sono diventate obbligatorie per gli alunni della scuola primaria e della
scuola media . Questi momenti formativi, attuati con l’ausilio di macchine elettriche
(videoterminali, computer, strumenti di laboratorio ecc) rientrano nelle esercitazioni
pratiche intese come applicazione sistematica costante e cioè non occasionale
diretta all’apprendimento.
Ne consegue che gli studenti saranno assicurati:
·
per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche
·
per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze di lavoro
·
per gli infortuni che accadano nel corso delle esercitazioni pratiche che
ricomprendono anche le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua
straniera, svolte con l’ausilio di macchine elettriche.
Resta fermo che gli studenti sono assicurati solo per gli infortuni che accadano nel
corso delle sopra elencate attività con esclusione degli infortuni non connessi alla
specifica attività per la quale ricorre l’obbligo di legge, come ad esempio gli infortuni
in itinere.
La copertura antinfortunistica degli alunni assicurati nell’ambito della scuola primaria
e secondaria non statale prevede il pagamento di un premio annuale a persona da
variare in funzione della rivalutazione delle rendite .
La copertura antinfortunistica degli alunni assicurati nell’ambito della scuola primaria
e secondaria statale viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato .
La circolare n. 79/2004 viene poi integrata nel 2006 con la circolare n 19 del 4 aprile
che statuisce.
In materia di istruzione e formazione professionale la distinzione tra “scuola
elementare” e “scuola media inferiore” è stata abolita con l'introduzione del “primo
ciclo di istruzione”, inteso come percorso formativo unico.
Questo nuovo ciclo comprende due fasi:
•
la scuola primaria (ex scuola elementare)
•
la scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) 1.
I piani di studio relativi alle due fasi prevedono obiettivi di apprendimento
sostanzialmente analoghi, che si differenziano solo per i diversi gradi di complessità.
a cura di g.marcante
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Tra gli obiettivi dell'intero ciclo rientrano anche le “scienze motorie e sportive”, che
comportano sin dal primo anno della scuola primaria lo svolgimento di attività che, in
quanto caratterizzate dai requisiti della manualità e della gestualità, sono pienamente
assimilabili alle “esercitazioni pratiche” previste dal D.P.R. n. 1124 del 1965 2.
Considerato che:
•
il rischio di infortunio che lo svolgimento delle esercitazioni di scienze motorie
e sportive comporta è lo stesso nella scuola primaria e in quella secondaria di
primo grado
•
sotto il profilo della tutela assicurativa non si può quindi distinguere tra scuola
primaria (ex elementare) e scuola secondaria di primo grado (ex scuola media
inferiore)
•
vige il principio della “ parità di tutela a parità di rischio ”, la circolare n.
79/2004 è integrata con le seguenti disposizioni .
Gli alunni della scuola primaria pubblica e privata, oltre che per gli infortuni che si
verificano nel corso delle lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera,
sono assicurati anche per gli infortuni che si verificano durante lo svolgimento delle
esercitazioni di “scienze motorie e sportive”.
La copertura antinfortunistica degli alunni assicurati nell'ambito della scuola primaria
e secondaria non statale prevede il pagamento di un premio annuale a persona da
variare proporzionalmente secondo la rivalutazione delle rendite 3.
La copertura antinfortunistica degli alunni assicurati nell'ambito della scuola primaria
e secondaria statale viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato.
LE ATTIVITA’ PROTETTE
Sin qui le disposizioni attualmente vigenti sullo specifico argomento. Passiamo ora in
rassegna le attività protette il cui svolgimento dà luogo a tutela.
Uso di videoterminali, computer,
proiettori, fotocopiatrici, etc.:
videoregistratori,
registratori,
•
la questione della estensione della copertura assicurativa degli insegnanti, che
negli ultimi anni hanno fatto largo uso di macchine elettriche quali i personal
computer, è stata risolta negli stessi termini con cui è stata ampliata la tutela
del personale impiegatizio.
•
Originariamente, la disciplina per gli insegnanti dettata dall’art. 4 n. 5 del DPR
n. 1124/65 era motivata dalle modalità lavorative dell’epoca in cui era assai
limitata la diffusione delle macchine elettriche.
•
Successivamente, però, lo sviluppo tecnologico ha determinato la centralità di
tale tipo di macchina ed ha comportato il relativo obbligo assicurativo per gli
insegnanti che ne facciano uso ai sensi dell’art. 1, comma 1, del DPR n.
1124/65.
•
Gli insegnanti, quindi, al pari degli altri lavoratori, sono assicurati all'Inail se
rientrano nel campo di applicazione della tutela così come individuato dagli
articoli 1 e 4 del Testo Unico del 1965 ed, in particolare, se per lo svolgimento
della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer,
fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.).
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fotocopiatrici,
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•
Ne consegue che sotto il profilo oggettivo, dato il vastissimo impiego di
macchine, apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici, è ormai eccezionale
l’ipotesi di assenza dell’obbligo di assicurazione anche nel caso degli
insegnanti.
Esperienze tecnico-scientifiche: rientrano in tale categoria le esperienze svolte
nell’ambito dei laboratori (ad es: di chimica e di fisica cfr. il punto 15 intitolato
laboratori nella scuola secondaria di 2° grado) alle quali si estende la tutela
assicurativa INAIL, secondo quanto previsto dall’art. 1, n. 28 del DPR n. 1124/65.
Esercitazioni pratiche: con l'espressione esercitazione pratica, nella quale è insito il
concetto ripetitivo di esercizio, si intende l'applicazione sistematica, costante e cioè
non occasionale diretta all'apprendimento. Sono assimilate all’esercitazione pratica:
l’attività di educazione fisica svolta nella scuola secondaria, l’attività ludico-motoria
praticata nelle scuole elementari e materne. In particolare:
a. Gli insegnanti che partecipano alle esercitazioni di ginnastica sono da
assicurare, in quanto compiono funzioni implicanti esercitazioni pratiche ed
esercitazioni di lavoro, caratteristiche del requisito della manualità, secondo
quanto previsto dal combinato disposto degli artt.1 , n. 28 e 4, n. 5 del DPR
n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni. Il rischio tutelato non è
quello generico, insito nella esplicazione dell’attività pedagogica o
informativa, ma è il particolare e più grave rischio al quale l’insegnante e
esposto ogni qual volta l’attività didattica si estrinseca nel compimento di
funzioni implicanti esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro,
caratteristiche del requisito della manualità
b. l’attività ludico-motoria praticata nell’ambito della scuola materna consiste
abitualmente nella partecipazione ai giochi attraverso i quali un bambino
acquisisce consapevolezza delle attitudini mentali e fisiche (cfr. infra punto
5 Educazione motoria e il punto 8.Attività ludica).
c. Le esercitazioni pratiche comprendono anche le lezioni di alfabetizzazione
informatica e di lingua straniera, svolte con l’ausilio di macchine elettriche
(cfr. infra punto 16. Alfabetizzazione informatica con l’uso di macchine
elettriche).
Esercitazioni di lavoro : gli insegnanti che partecipano alle esercitazioni di
ginnastica sono da assicurare, in quanto compiono funzioni implicanti esercitazioni
pratiche ed esercitazioni di lavoro, secondo quanto previsto dal combinato disposto
degli artt.1, n. 28 e 4, n. 5 del DPR n.1124/65 e successive modifiche ed integrazioni.
Sono assimilati all’esercitazione di lavoro i viaggi di istruzione o di integrazione della
preparazione di indirizzo .
Educazione motoria: Tra gli obiettivi del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e
scuola secondaria di secondo grado) rientrano anche le “scienze motorie e sportive”,
che comportano sin dal primo anno della scuola primaria lo svolgimento di attività
che, in quanto caratterizzate dai requisiti della manualità e della gestualità, sono
pienamente assimilabili alle “esercitazioni pratiche” previste dal D.P.R. n. 1124 del
1965.
Inoltre, dato che il rischio di infortunio che lo svolgimento delle esercitazioni di
scienze motorie e sportive comporta è lo stesso nella scuola primaria e in quella
secondaria di primo grado, sotto il profilo della tutela assicurativa non si può
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distinguere tra scuola primaria (ex elementare) e scuola secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore).
Attività di laboratorio (teatro, artistico, etc.) :Il personale insegnante addetto ad
attività di laboratorio teatrale o di spettacolo artistico compie funzioni implicanti
esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro caratteristiche del requisito della
manualità. Ciò trova è confermato per analogia, dalla Sentenza della Corte
Costituzionale n. 137/1989, con cui è stato affermato l’obbligo della tutela
assicurativa dei ballerini e dei tersicorei in quanto esposti ad un rischio particolare
diverso da quello comune. Per costoro, infatti, operando in ambienti organizzati per
l’allestimento, la prova o l’esecuzione di pubblici spettacoli:
•
la gestualità e l’impiego di attività fisica finalizzata alla creazione di uno
spettacolo integrano il requisito della manualità;
•
sussiste una obiettiva esposizione al rischio di infortuni derivante dall’ambiente
di lavoro, per la presenza di carichi sospesi, congegni meccanici, cavi elettrici,
riflettori, luci di scena.
Pertanto, anche tale attività è assimilata all’esercitazione pratica, già trattata in
corrispondenza del punto 3. Esercitazioni pratiche.
Lezioni di informatica: Le lezioni di alfabetizzazione informatica sono diventate
obbligatorie per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo
grado. Questi momenti formativi, attuati con l’ausilio di macchine elettriche
(videoterminali, computer, strumenti di laboratorio ecc) rientrano nelle esercitazioni
pratiche intese come applicazione sistematica costante e cioè non occasionale
diretta all’apprendimento.
Attività ludico-motoria: Gli insegnanti di scuola materna addetti all’insegnamento
prescolare, sono assicurati all’INAIL laddove posseggano i requisiti oggettivi e
soggettivi previsti dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico del 1965 ossia, qualora, al pari
degli altri insegnanti, in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato:
•
si avvalgano di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici,
videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.)
•
frequentino un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine
(rischio ambientale (1)
•
siano direttamente addetti ad esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni
pratiche ovvero esercitazioni di lavoro, secondo quanto stabilito dagli articoli 1
punto 28 e 4 punto 5 del T.U. approvato con DPR n. 1124/65.
Coerentemente con l’indirizzo impartito con la circolare INAIL n. 28/2003, l’attività
ludico-motoria che connota la didattica nelle scuole materne rientra nell’ambito delle
esercitazioni pratiche, intese quale applicazione sistematica e costante diretta
all’apprendimento.
Inoltre, ai fini della ricorrenza dell’assicurazione obbligatoria, è richiesto anche che
l’attività ludico-motoria sia prestata dal lavoratore in modo abituale e sistematico,
anche se non in via continuativa, come più volte confermato dalla Corte di
Cassazione (v. sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3476/94 e
circolare dell’INAIL n. 24 del 26 agosto 1994).
In linea generale, l'insegnante, per essere assicurato deve, in via abituale e
sistematica, far uso di macchine elettriche, ovvero frequentare un ambiente
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organizzato in cui operino tali macchine, ovvero ancora svolgere esperienze tecnicoscientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro.
Lezioni di educazione fisica: gli insegnanti che partecipano alle esercitazioni di
ginnastica sono da assicurare, in quanto compiono funzioni implicanti esercitazioni
pratiche ed esercitazioni di lavoro, caratteristiche del requisito della manualità.
Il rischio tutelato non è quello generico, insito nella esplicazione dell'attività
pedagogica o informativa, ma è il particolare e più grave rischio al quale l'insegnante
è esposto ogni qual volta l'attività didattica si estrinseca nel compimento di funzioni
implicanti esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro, caratteristiche del requisito
della manualità.
In tal senso, l'attività didattica non deve essere semplicemente intesa come generica
esplicazione della funzione informativa o pedagogica, ma anche come insegnamento
addestrativo-pratico, elemento di sostegno e di integrazione della attività informativa
propriamente detta..
Lezioni di scienze motorie o sportive: le “scienze motorie e sportive” comportano
sin dal primo anno della scuola primaria lo svolgimento di attività che, in quanto
caratterizzate dai requisiti della manualità e della gestualità, sono pienamente
assimilabili alle “esercitazioni pratiche” previste dal D.P.R. n. 1124 del 1965.
Dato che il rischio di infortunio, che lo svolgimento delle esercitazioni di scienze
motorie e sportive comporta, è lo stesso nella scuola primaria e in quella secondaria
di primo grado, sotto il profilo della tutela assicurativa non si può distinguere tra
scuola primaria (ex elementare) e scuola secondaria di primo grado (ex scuola media
inferiore).
Attività di sostegno: Tra le attività protette ai sensi dell’art. 1 n. 28 del DPR
n.1124/65, rientra anche l'attività di sostegno, che si configura come teorico-pratica,
di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi
momenti della giornata.
L'attività dell'insegnante di sostegno, come delineata dall'art. 13, commi 5 e 6 della
legge n. 104/1992, comporta un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento
dell'insegnamento, ma anche alle condizioni psico-fisiche dell'alunno affidato alle
cure dell'insegnante di sostegno.
Viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo: Gli
insegnanti chiamati ad accompagnare gli alunni durante un viaggio di istruzione o di
integrazione della preparazione di indirizzo sono altresì tutelati, a condizione, però,
che il viaggio rientri fra quelli programmati nel piano dell’offerta formativa.
Uso del computer nella scuola secondaria per attività didattica: Si richiama, ai
fini della sussistenza del requisito oggettivo relativo alla lavorazione rischiosa ai fini
della ricorrenza dell’obbligo assicurativo, quanto rappresentato nel punto 1
relativamente all’uso di videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori,
registratori, proiettori, fotocopiatrici, etc.
Sotto il profilo oggettivo, dato il vastissimo impiego di macchine, apparecchi ed
impianti elettrici ed elettronici, è ormai eccezionale l’ipotesi di assenza dell’obbligo di
assicurazione.
Coerentemente con l’indirizzo seguito dalla Corte di Cassazione in materia, l’obbligo
assicurativo è stato esteso dall’INAIL al personale addetto, in modo non occasionale,
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ad ogni tipo di macchina, apparecchio od impianto, indipendentemente dalle
dimensioni e dalla pericolosità, trattandosi di una presunzione assoluta di rischio.
Laboratori nella scuola secondaria di 2° grado: gli insegnanti che operano nei
laboratori annessi agli istituti o scuole professionali in cui si svolge lavoro industriale
mediante l’uso di macchine rientrano, accanto agli alunni agli allievi e agli istruttori,
nel campo di applicazione della tutela assicurativa obbligatoria ai sensi del
combinato disposto di cui agli articoli 1, n. 28 e 4 , n. 5 del DPR n. 1124/65.
I docenti della Facoltà di veterinaria delle Università, in quanto esposti all'azione del
radio, dei raggi X e di sostanze radioattive, debbono ritenersi tutelati contro le
tecnopatie correlative contratte nell'esercizio della propria attività, in quanto
riconducibili agli insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e
grado, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche, ad esercitazioni pratiche o
che svolgano esercitazioni di lavoro, ai sensi delle norme contenute nel D.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124, art. 1 n. 28 e art.4 n. 5 (cfr., in proposito, il Notiziario n. 7 del
23/11/1973).
Alfabetizzazione informatica con uso di macchine elettriche: le lezioni di
alfabetizzazione informatica sono diventate obbligatorie per gli alunni della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo grado.
Questi momenti formativi, attuati con l’ausilio di macchine elettriche (videoterminali,
computer, strumenti di laboratorio ecc) rientrano nelle esercitazioni pratiche intese
come applicazione sistematica costante e cioè non occasionale diretta
all’apprendimento.
Studio di lingua straniera con uso di macchine elettriche: Le lezioni di lingua
straniera sono diventate obbligatorie per gli alunni della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo grado.Questi momenti formativi, attuati con l’ausilio di
macchine elettriche (videoterminali, computer, strumenti di laboratorio ecc) rientrano
nelle esercitazioni pratiche intese come applicazione sistematica costante e cioè non
occasionale diretta all’apprendimento.
Attività comportanti l’esposizione a rischio ambientale: Gli insegnanti, al pari
degli altri lavoratori, sono assicurati all'Inail se rientrano nel campo di applicazione
della tutela così come individuato dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico del 1965 ed, in
particolare, se per lo svolgimento della loro frequentano un ambiente organizzato ove
sono presenti le suddette macchine.
A tale riguardo, come si è detto, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3476/94,
emanata a Sezioni Unite, ha affrontato il tema del cosiddetto rischio ambientale,
ribadendo il principio secondo cui tutti i lavoratori dipendenti, tenuti per ragioni
professionali a frequentare ambienti ove si svolgono le attività pericolose di cui
all'articolo 1 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono soggetti all'obbligo assicurativo e fruiscono della
conseguente tutelata a prescindere dal contenuto manuale o intellettuale delle
mansioni svolte.
Note al testo:
(1) Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3476/94 e circolare dell’INAIL n. 24 del 26
agosto 1994.
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