Giusta causa e NASpI

Transcript

Giusta causa e NASpI
77
10 giugno 2015
Giusta causa e NASpI
In questo numero:
Diritto anche in caso di dimissioni o di licenziamento
Le dimissioni per giusta causa per i lavoratori dipendenti
sono dettate dall’art. 2119 del codice civile che prevede la
facoltà del lavoratore di recedere dal contratto di lavoro per
motivi determinati da specifiche cause che coinvolgono il
comportamento del datore di lavoro nei confronti del
dipendente.
Il lavoratore di fronte ad una grave inadempienza da parte
del proprio datore di lavoro, che gli rende impossibile la
continuazione del rapporto di lavoro, si dimette senza dover
comunicare il preavviso contrattuale.
La circolare INPS n°94/2015 chiarisce che la NASpI è
riconosciuta in caso di dimissioni che avvengano per:

Mancato o ritardato pagamento della retribuzione

Molestie sessuali sul posto di lavoro

Peggioramento delle mansioni lavorative

Mobbing

Variazioni importanti delle condizioni di lavoro a seguito di
cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda

Trasferimento presso un’altra sede senza motivo.

Comportamento ingiurioso del superiore gerarchico nei
confronti del dipendente.
Il lavoratore deve comunque dimostrare l’esistenza della
giusta causa: deve perciò allegare alla domanda specifica
documentazione che attesti la sua volontà di agire in giudizio
nei confronti del comportamento illecito del datore di
lavoro.
Segue a pag.2
Diritto alla NASpI anche
per dimissioni o
licenziamento per giusta
causa
pag.1-2
Somma aggiuntiva-14ma
mensilità 2015
pag 2-3
Malattie professionali:
industria del legno, i
rischi per la salute
pag.3-4
NASpI: diritto all’indennità economica sia in caso di
dimissioni sia in caso di licenziamento per giusta causa
Alla domanda di NASpI devono perciò
essere allegate diffide, esposti, denunce,
citazioni, ricorsi d'urgenza, sentenze ed ogni
altro documento utile a comprovare tale
volontà.
L'INPS chiederà anche l'impegno del
lavoratore di comunicare l'esito della
controversia giudiziale o extragiudiziale.
Nell'ipotesi che l'eventuale giudizio in
accertamento della giusta causa delle
dimissioni avesse esito negativo, l'istituto
previdenziale potrebbe recuperare quanto
versato a titolo di indennità di
disoccupazione (INPS circolare 163/2003).
Licenziamento per giusta causa
Alla condotta del lavoratore si riconducono
le motivazioni per il licenziamento
disciplinare, per giusta causa che
scatta quando si verifica una circostanza
così grave da non consentire la
prosecuzione, nemmeno provvisoria, del
rapporto lavorativo (art. 2119 c.c.). In tal
caso il datore di lavoro può recedere dal
contratto senza l'obbligo di dare il
preavviso, né l’indennità di mancato
preavviso. Si tratta di casi così gravi da
provocare l’interruzione immediata del
rapporto di lavoro (licenziamento in tronco).
Generalmente i contratti
collettivi prevedono determinati fatti che
legittimano il licenziamento senza preavviso.
A titolo esemplificativo, possono costituire
giusta causa di licenziamento:





2
Il rifiuto ingiustificato e reiterato di eseguire
la prestazione lavorativa/insubordinazione;
Il rifiuto a riprendere il lavoro dopo visita
medica che ha constatato l'insussistenza di
una malattia;
Il lavoro prestato a favore di terzi durante il
periodo di malattia, se tale attività
pregiudica la pronta guarigione e il ritorno al
lavoro;
La sottrazione di beni aziendali nell'esercizio
delle proprie mansioni (specie se fiduciarie);
La condotta extralavorativa penalmente
rilevante ed idonea a far venir meno il
vincolo fiduciario (es. rapina commessa da
dipendente bancario);

Risse nei luoghi di lavoro o violenze verso gli
altri lavoratori.
Il lavoratore licenziato per giusta causa,
avendone i requisiti, ha diritto alla NASpI,
tuttavia la decorrenza della prestazione
viene posticipata al 38°giorno dalla data di
cessazione a seguito di licenziamento per
giusta causa.
Se la domanda è inoltrata dopo il
38°giorno, ma comunque entro i termini di
legge (68 giorni decorrenti dal 30°giorno
successivo alla cessazione per
licenziamento per giusta causa), la
prestazione decorre dal giorno successivo
alla presentazione della domanda.
Somma aggiuntiva
(14ma)
Dal 1°luglio 2015 sulle pensioni
basse
La somma aggiuntiva, meglio conosciuta
come “Quattordicesima” (legge 127/2007),
anche nel 2015 verrà corrisposta in unica
soluzione nel mese di luglio, ai pensionati
con età pari o superiore a 64 anni e a
condizione che non superino determinati
limiti di reddito personale.
Sono interessati i pensionati titolari di uno o
più trattamenti a carico di INPS (tutte le
gestioni), ex INPDAP, ex IPOST, ex ENPALS.
Ne hanno diritto anche i titolari di assegno
ordinario di invalidità e di pensione in
totalizzazione sempreché una quota sia a
carico di una delle predette gestioni.



L’importo della somma aggiuntiva è
determinato: dal reddito individuale
dall’anzianità contributiva complessiva
fatta valere dal pensionato
dal perfezionamento dei requisiti in corso
d’anno ( età e/o reddito).
INCA INFormazione – N.77
Reddito individuale: viene corrisposta, in
misura intera o ridotta a condizione che il
reddito individuale del pensionato,
nell’anno solare di corresponsione del
beneficio, sia inferiore a 1,5 volte il TM
maggiorato della somma aggiuntiva intera.
Vanno considerati i redditi di qualsiasi
natura, compresi quelli esenti da imposta e
quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta sostitutiva (tutte le pensioni incluse
le inv.civ e le rendite INAIL)
Sono esclusi dal reddito, tra gli altri, gli Anf e
gli AF, l’indennità di accompagnamento, la
casa di abitazione e le sue pertinenze, il TFR,
le competenze arretrate soggette a
tassazione separata, le pensioni di guerra,
l’indennizzo legge 210/92.
Anzianità contributiva: La somma
aggiuntiva aumenta all’aumentare della
anzianità contributiva complessiva
(obbligatoria, figurativa, volontaria, da
riscatto, compresa quella utile ai
supplementi) utile ai fini del diritto o della
misura (si tiene conto di quella più
favorevole) fatta valere su tutte le pensioni.
Sono previste tre fasce di anzianità: per i
dipendenti fino a 15 anni, da 15 a 25, oltre i
25; per gli autonomi fino a 18, da 18 a 28 e
oltre i 28 anni di contribuzione.
Per i bititolari di pensioni dirette e ai
superstiti, si tiene conto della sola anzianità
contributiva complessiva relativa alle sole
pensioni dirette.
Per i titolari solo di pensioni ai superstiti,
anzianità contributiva viene considerata in
misura pari all’aliquota di reversibilità
dell’avente diritto (esempio 60% per il
coniuge).
Requisiti in corso d’anno: per liquidazione
della pensione , per compimento del 64°
anno o per decesso, in corso d’anno, la
somma aggiuntiva spetta in proporzione ai
mesi di vigenza del trattamento
pensionistico o di possesso del requisito
anagrafico. Nel 2015 compiranno il 64°
anno i/le nati/e entro il 31.12.1951.
Nella colonna seguente riportiamo la
tabella per la 14ma mensilità 2015.
Anzianità
contributiva
Somma
aggiuntiva
max
Limite
reddito
max
Aumento
spettante
1° fascia
336,00
10.132,61
2° fascia
420,00
10.216,61
3° fascia
504,00
10.300,61
Limite
reddito
massimo
Meno
Totale
reddito
pensionato
Malattie
professionali
Industria del legno: i rischi per la
salute
Una recente circolare dell’INCA Nazionale
ha trattato il tema della “Salute e Sicurezza
nell’industria del legno”.
Il macro-settore legno-arredo comprende:


la prima e seconda trasformazione
del legno: produzioni di semilavorati
per l'edilizia e finitura di interni (porte,
finestre, pavimenti in legno, ecc);
tutti i materiali di base, semilavorati e
componenti per l'industria del mobile
e per l'arredamento (industria del
mobile).
Le imprese di prima trasformazione, per la
maggioranza microimprese individuali o a
carattere familiare, operano principalmente
nel settore della produzione della
carpenteria, del pannello, degli imballaggi
in legno e nella commercializzazione di
semilavorati.
Il legname consumato (tondo e
semilavorato) proviene per oltre il 65%
dall'estero.
Tra le imprese di seconda trasformazione
ad alto livello di specializzazione dei
processi produttivi e dei prodotto, le
falegnamerie e le carpenterie sono quelle
maggiormente rappresentate come
numero di imprese.
segue a pag.3
3
INCA INFormazione – N.77
Di particolare importanza sono le imprese di
tradizione artigianale nella produzione di
mobili, caratterizzate dalla ridotta
manodopera che utilizza principalmente
legname di latifoglie proveniente dal
mercato locale.
L'industria del legno ha il più alto indice di
gravità infortunistica e detiene sempre il
terzo in indice di frequenza.
Per quanto concerne le malattie
professionali i dati INAIL rilevano che il 37%
delle malattie denunciate è rappresentato
dalle ipoacusie da rumore, il 32% dalle
patologie che interessano l'apparato
muscolo-scheletrico, seguite dalle
neuropatie, compresa la sindrome del
Tunnel Carpale con l'8%, dalle malattie
dell'apparato respiratorio sempre con l'8%
ed infine dalle forme neoplastiche con il 4%.
Ogni fase di lavorazione comporta dei rischi
particolari.
Nelle operazioni di stoccaggio e
prelevamento del legname si registra il
rischio di esposizione a vibrazioni e a
microorganismi e al sovraccarico
biomeccanico per lo spostamento manuale
dei carichi.
Nella successiva fase di sezionamento del
legname è presente un alta esposizione alla
rumorosità e alle polveri di legno, da non
sottovalutare inoltre la possibilità di rischio
biologico derivante da ferite della cute.
Le successive operazioni di piallaturaprofilatura-assemblaggio del processo
lavorativo, che servono a conferire il telaio
al mobile, espongono gli addetti a rischi di
diversa natura: rumorosità dell’ambiente,
inalazione di polveri e movimentazione
manuale dei carichi.
Il livello di tecnologia presente
nell’ambiente di lavoro, la presenza di
processi automatizzati riduce l’esposizione
ai rischi sopra richiamati.
Un operazione importante per conferire
resistenza e protezione al prodotto è quella
di impregnatura ed essiccazione, che
espone i lavoratori ai rischi di esposizione ad
inalazioni di sostanze nocive (vernici a
solvente, diluenti) e alla movimentazione
manuale dei carichi con particolare usura
per gli arti superiori.
La carteggiatura dei manufatti permette di
eliminare eventuali imperfezioni dalla
superficie del pezzo in lavorazione, è
praticata con mezzi manuali o meccanici e
i rischi presenti in questa fase di lavoro sono
rappresentati da esposizione a rumore, a
vibrazioni al sistema mano-braccio e
all’inalazione di diversi tipi di sostanze poco
salubri, oltreche’ alle polveri di legno.
La fase di verniciatura ed essiccazione dei
prodotti è tra quelle più importanti
dell’intero ciclo produttivo e viene
effettuata sia manualmente che con sistemi
automatizzati.
Incidono molto in questa fase la dimensione
e la forma dei pezzi da verniciare nonché
l’effetto estetico che si vuol ottenere. Sono
diverse le tecniche utilizzate, quella più
diffusa è quella a spruzzo che in modalità
manuale espone gli addetti al rischio di
esposizione ad inalazione di sostanze nocive
(vernici a solvente, diluenti).
Infine anche nella fase di assemblaggio e
montaggio in loco, l’attività non è immune
da rischi identificabili nella movimentazione
manuale dei carichi e nello svolgimento
dell’attività con posture incongrue.
Appare evidente come nel settore della
lavorazione del legno non manchino i rischi
di esposizione al danno della salute,
occorre quindi riflettere su come attivare le
giuste sinergie per sviluppare un lavoro di
qualità nell’ambito della tutela individuale.
Patronato INCA CGIL Lombardia
Via Palmanova 22 – 20123 Milano (MI)
Tel. 02-26254333
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/
Per informazioni e chiarimenti contattare:
[email protected]
È vietata la riproduzione e la diffusione.
4
INCA INFormazione – N.77