Schema Accordo Quadro - Agrisald

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Schema Accordo Quadro - Agrisald
REPERTORIO N.
RACCOLTA N.
SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATI E IN EMERGENZA DELLE
RETI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETA’
DELLE FONTI S.P.A.
CODICE CIG 3951341DBB - Numero gara 3937359
L'anno duemiladodici, il giorno …………………. del mese di ………………,
in Forlì, Piazza del Lavoro n. 35, nella sede della Società
Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.
(Data)………………………
Innanzi a me dott. ……………………………………………, iscritto presso il Collegio Notarile di…………………………………, senza l’assistenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti, aventi i requisiti di
legge, d’accordo fra loro e con il mio consenso, sono presenti
i signori:
- _____________
_____________, nato a _______________(__) il
__/__/__, domiciliata per la carica in Forlì, Piazza del Lavoro n. 35, la quale dichiara di intervenire al presente atto
non in proprio, ma esclusivamente per conto ed in legale rappresentanza della società "ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A." con sede in Forlì, Piazza del Lavoro n. 35, Codice
Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Forlì-Cesena: 00337870406, iscritta al n. 255969 del Repertorio
Economico
375.422.520,90
Amministrativo,
interamente
Capitale
versato
-
sociale
sito
Euro
internet
www.romagnacque.it PEC [email protected] - , nella
sua qualità di _____________________ della sopra citata Società, ed agendo a quanto appresso in forza della deliberazione
del Consiglio di Amministrazione della società stessa in data
__/__/____, n. __, di seguito nel presente atto denominata
semplicemente
anche "Stazione Appaltante";
E
Il sig.
, nato a
residente in
alla Via
dell’Impresa “
n.
( ) il giorno
n.
/
, e
, nella qualità di
“, con sede legale in
, codice fiscale
/
, alla Via
e partita I.V.A.
,
che agisce quale Impresa appaltatrice in forma singola, (ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad una Associazione Temporanea di Imprese)
capogruppo
–
mandataria
dell’Associazione
Temporanea
d’Imprese, di tipo “orizzontale” o “verticale” ovvero “mista
orizzontale e mista verticale”, “mista orizzontale e verticale”, “orizzontale e mista verticale”, a seconda dei casi), costituita tra essa medesima e le seguenti Imprese mandanti:
1) Impresa " ", con sede legale in ( ), alla Via n. , codice
fiscale e partita I.V.A. ;
2) Impresa " ", con sede legale in ( ), alla Via n. , codice
fiscale e partita I.V.A. ;
(solo in presenza del caso specifico)
3) nonché l’Impresa , con sede legale in ( ), alla Via n. ,
codice fiscale e partita I.V.A. , cooptata;
di
seguito
nel
presente
denominato
semplicemente
anche
“Affidatario”.
E PREMESSO CHE:
- la stima delle prestazioni manutentive per due anni ed il
progetto definitivo dei servizi di manutenzione programmati e
in emergenza delle reti e degli impianti tecnologici di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., ammontante ad un importo complessivo di € 3.000.000,00 (diconsi Tremilioni/00) a
base
(euro
di
gara,
I.V.A.
esclusa,
comprensivo
di
€
Centonovantaquattromilaquattrocentodieci/85)
194.410,85
di
oneri
per la sicurezza non assoggettabili a ribasso d’asta, è stato
approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n.
10 in data 16/02/2012;
- con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea n. 2012/S 35-056817 del 21/02/2012 e sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana n. 24 del 27/02/2012, sul sito informatico
del Ministero delle Infrastrutture, sul Sistema Informativo
Telematico Appalti Regionale (SITAR), sul profilo del committente, per estratto sui quotidiani “Romagna Corriere”, “La Voce Forlì”, “Avvenire” e “Italia Oggi” è
stato indetta la gara
d’appalto mediante procedura ristretta;
- a seguito di gara, ritualmente esperita, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’appalto di che
trattasi
è
stato
provvisoriamente
aggiudicato
all’impresa/A.T.I. __________ per l’importo complessivo di €
3.000.000,00 (diconsi tremilioni/00) oltre I.V.A.;
con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. __ in data __/__/____, sono state verificate e quindi approvate le risultanze dei verbali di gara e, pertanto, la gara medesima è
stata aggiudicata in via definitiva a favore della sopra nominata impresa/A.T.I. _____________;
l’efficacia dell’aggiudicazione era condizionata alla positiva
verifica delle dichiarazioni rese in sede di prequalifica in
ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 38, commi 1 e 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
all’accertamento
della
regolarità
contributiva,
ai
sensi
dell’articolo 38, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del
documento
unico
di
regolarità
contributiva
Decreto
Legge
n°
210/2002
D.
Lgs.
81/2008
all’articolo
2,
del
all’articolo
90
comma
9
del
(DURC)
di
cui
e
di
cui
e
s.m.i.,
all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di contrasto alla
criminalità
organizzata
(antimafia)
di
cui
al
D.P.R.
n.
252/1998;
- l’aggiudicazione definitiva della gara in questione, disposta a favore della precitata impresa/A.T.I. __________, è divenuta
efficace
controlli
a
seguito
della
positiva
effettuazione
dei
e verifiche, ai sensi e per gli effetti del dispo-
sto normativo di cui all’art. 11, comma 8, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
- in sede di gara, l’Affidatario ha rilasciato le sotto indicate dichiarazioni:
a) di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;
b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, anche
ai sensi di quanto previsto all’art 1341 del Codice Civile, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando,
nelle norme di partecipazione, nella lettera d’invito,
nello schema di accordo quadro, nel capitolato speciale
d’appalto, nei piani di sicurezza, negli elaborati di
gara ed in particolare le seguenti norme contenute nello
schema di accordo quadro:

Art. 1 – Oggetto dell’Accordo quadro – Descrizione
delle prestazioni oggetto dell’Accordo quadro;

Art. 2 – Ammontare dell’Accordo quadro;

Art. 5 - Osservanza di leggi, regolamenti e del Capitolato Generale d’Appalto;

Art. 6 – Conoscenza delle condizioni d’appalto;

Art. 7 - Domicilio dell’Affidatario;

Art. 8 Domicilio della Stazione Appaltante - Rappresentanza della Stazione Appaltante;

Art. 10 - Durata dell’Accordo Quadro – Rinnovo;

Art. 13 – Danni, responsabilità verso terzi e assicurazione;

Art. 17 – Direzione dell’esecuzione;

Art. 18 – Procedura per il perfezionamento dei contratti specifici derivanti dall’accordo quadro;

Art. 19 - Penali;

Art. 20 – Approvvigionamento dei materiali e custodia;

Art. 21 – Oneri a carico dell’Affidatario;

Art. 24 - Recesso dal contratto- Risoluzione del contratto- Fallimento;

Art. 25 - Danni di forza maggiore;

Art. 27 – Anticipazioni all’Affidatario – Contabilizzazione delle attività –Pagamenti in acconto e saldo;

Art. 29 – Manutenzione fino alla dichiarazione di ammissibilità del certificato di verifica di conformità;

Art. 31 – Controversie;
e le seguenti norme contenute nel capitolato speciale:

art. 2 – Servizi di reperibilità;

art. 3 – andamento e programma delle attività;
c) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi le attività
che
potranno
essere
affidate
nell’ambito
dell’accordo quadro e di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, delle cave, delle discariche, delle
distanze dai centri abitati e dai luoghi di reperimento
dei materiali, delle strade di accesso e loro limiti di
portata;
d) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella
formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e
degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di
lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le
attività;
e) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa
ed
eccettuata,
che
possono
avere
influito
o
influire
sull’esecuzione delle attività, sia sulla determinazione
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; e di avere, in particolare, preso esatta visione dell’attestazione di eseguibilità delle
prestazioni oggetto di affidamento;
f) di avere ricevuto copia integrale del progetto definitivo
posto
a
base
di
gara
contestualmente
alla
lettera
d’invito e di avere effettuato uno studio approfondito
dello stesso progetto per accertare compiutamente la con-
sistenza delle attività e gli oneri relativi alle diverse
categorie di servizi e lavori principali ed accessori,
effettuando le misure, i rilievi ed i sondaggi che ha ritenuto necessari, ritenendolo così sufficientemente esaustivo per potere procedere nell’esecuzione di tutte le
prestazioni oggetto di affidamento;
g) preliminarmente alla presentazione dell’offerta tecnicoeconomica e delle eventuali proposte migliorative ad alcuni requisiti di capitolato, di avere verificato attentamente le possibilità operative, le distanze di intervento, le condizioni delle strade e del traffico e di
considerare quindi pienamente attuabile quanto proposto;
h) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta,
di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi
che dovessero intervenire durante l’esecuzione delle attività, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; a tal fine dichiara di avere piena ed
esatta cognizione del fatto che, come indicato all’art. 2
dello
schema
di
accordo
quadro,
i
prezzi
offerti
dall’Aggiudicatario sono fissi ed invariabili per tutta
la durata dell’accordo quadro, fatta salva, a partire
dal secondo anno di vigenza del medesimo, la revisione
periodica dei prezzi da operarsi sulla base dei dati di
cui all’art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del D.lgs.
n. 163/2006, con le modalità stabilite nell’art. 115 del
Decreto medesimo.
i) di avere considerato, nell’accettazione delle condizioni
previste nello schema di accordo quadro e nel capitolato
speciale ed in particolare del termine ultimo di esecuzione delle attività, dei periodi di avversità stagionali
statisticamente influenti sulla zona dove le attività saranno effettuate, nonché dei normali periodi di riposo
festivo o per ferie del personale e dei fornitori;
j) di
avere
la
proprietà
dell’attrezzatura,
dell’equipaggiamento
dei
o
l’effettiva
mezzi,
disponibilità
maestranze
tecnico necessari
per
e
l’esecuzione
delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro(fatte salve
le prestazioni che si intendono subappaltare);
k) di impegnarsi a mantenere ferma e vincolante la propria
offerta per 180 giorni dalla data
presentazione della
stessa e a rinnovare la validità dell’offerta per ulteriori 180 giorni su richiesta della Stazione Appaltante
Il Responsabile del Procedimento e l’Appaltatore hanno concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto in data ________ e depositato agli atti della Stazione Appaltante,
del permanere delle condizioni che consentono piena eseguibilità delle attività oggetto dell’accordo.
Tutto ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, fra i predetti comparenti, nel
nome come sopra, si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 - (OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO – DESCRIZIONE DELLE PRESTRAZIONI OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO)
Il presente Accordo Quadro contiene le disposizioni normative
di carattere generale che regoleranno i rapporti giuridicocontrattuali intercorrenti tra Operatore economico firmatario
del presente Accordo (di seguito Affidatario) e Romagna Acqua
Società delle Fonti S.p.A. (di seguito anche Stazione Appaltante), aventi ad oggetto la prestazione delle attività di cui
al par. 3 del presente articolo, formalizzati con il perfezionamento di distinti contratti (di seguito denominati Contratti
specifici) ai sensi dell’art. 18 del presente Accordo. Gli affidamenti dei Contratti specifici avverranno sulla base delle
specifiche esigenze della Stazione Appaltante.
L’Affidatario si impegna a ad effettuare le attività oggetto
dell’Accordo Quadro seguendo le regole della buona tecnica e
con la necessaria diligenza professionale, nel rispetto delle
modalità,
delle
specifiche/dei
requisiti
tecniche/i,
delle
tempistiche, dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio di cui alla Documentazione di Gara nel suo complesso, che
contiene tutti gli elementi minimi che devono essere in ogni
caso garantiti, nonché, per gli aspetti migliorativi, nel pieno rispetto di quanto indicato nell’“Offerta tecnica”, allegata al presente Accordo e nei documenti contrattuali come meglio descritti al successivo articolo 9.
L’Accordo Quadro ha per oggetto:
-
l’esecuzione di servizi di reperibilità e pronto intervento, oltre che di manutenzione ordinaria o straordinaria, programmati e in emergenza delle reti e degli impianti tecnologici di Romagna Acque S.p.A. (prestazione
principale);
-
l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, oltre a modesti interventi di miglioramento, di
riqualificazione e di estensione, sulle medesime reti ed
impianti tecnologici (prestazioni secondarie);
L’Affidatario si impegna ad eseguire le attività contrattuali
di che trattasi alle condizioni di cui al presente Accordo
quadro ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati
nonché alle condizioni indicate nei Contratti Specifici derivanti dal presente Accordo Quadro.
Le attività che formano oggetto dell’Accordo Quadro si svilupperanno sulle strutture indicativamente descritte al punto 2
delle Norme di Partecipazione alla procedura di gara che è
stata esperita per l’aggiudicazione dell’accordo e la cui documentazione forma parte integrante e sostanziale del presente
Accordo.
La descrizione di cui sopra ha carattere indicativo e non limitativo in quando le attività si potranno sviluppare in tutte
le aree, manufatti, edifici di proprietà della Stazione Appaltante, asserviti o in altro modo vincolati dalla Stazione Appaltante o in aree e manufatti a qualunque altro titolo inte-
ressati dalle tubazioni, apparecchiature e loro accessori o da
altre opere di interesse della Stazione Appaltante:
La forma e le dimensioni delle diverse opere summenzionate,
saranno
altresì
stabilite
all’atto
dell’avvio/consegna
dei
singoli Contratti Specifici ai sensi dell’art. 18 del presente
Accordo, in quanto per la particolarità degli interventi, non
è possibile una loro preventiva e puntuale definizione.
La
Stazione
Appaltante,
nella
figura
del
Direttore
dell’esecuzione si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre nell’esecuzione delle attività di cui al presente Accordo quadro (nonché di cui ai distinti Contratti Specifici che
verranno affidati in forza del presente accordo), anche in sede
di
esecuzione,
quelle
varianti
che
riterrà
opportune,
nell’interesse della buona riuscita delle medesime attività
contrattuali, senza che l’Affidatario possa da ciò trarne motivo per avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura e specie, salvi i compensi previsti nel presente Accordo.
Non viene accordato all’Affidatario il diritto di esclusiva
previsto dall’Art. 1567 del Codice Civile; pertanto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare l’esecuzione
di attività contrattuali della stessa natura ad altri imprenditori o di eseguirle direttamente con personale proprio.
L’Affidatario si impegna espressamente a stabilire cordiali
rapporti di collaborazione con questi ultimi, evitando ogni
interferenza e sovrapposizione di attività e di consentire loro l’accesso alla zona delle attività contrattuali, attraverso
anche eventuali passaggi e strade di servizio costruite a sue
spese, l’uso parziale o totale dei ponti di servizio, impalcature,
costruzioni
provvisorie,
apparecchi
di
sollevamento,
ecc..., per tutto il tempo occorrente senza pretendere compensi o indennità di sorta.
Art. 2 - (AMMONTARE DELl’ACCORDO QUADRO)
L’importo massimo spendibile stimato per il periodo di durata
del presente Accordo Quadro (anni 2), non vincolante per la
Stazione Appaltante, è pari ad € 2.805.589,15 - diconsi duemilioniottocentocinquemilacinquecentoottantanove/15
-
(oltre
IVA), oltre oneri per la sicurezza diretti e specifici non
soggetti a ribasso pari a € 194.410,85 – diconsi centonovantaquattromilaquattrocentodicieci/85 - (oltre IVA).
L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva
la liquidazione finale.
La Stazione Appaltante non è comunque obbligata a richiedere
l’esecuzione
di
prestazioni
fino
al
raggiungimento
dell’importo massimo di cui sopra. Non esiste pertanto alcuna
garanzia di completa fruizione dell’importo dell’accordo quadro
E’ garantita comunque nel biennio contrattuale la realizzazione dei servizi essenziali per garantire la continuità del servizio idrico ed il mantenimento in efficienza degli impianti
della società, per un importo di 1.750.000,00 € (diconsi Unmilionesettecentocinquantamila/00) al lordo del ribasso offerto
in
fase
di
gara
e
quindi
per
un
importo
netto
di
€
____________,00 (oltre IVA) – oneri della sicurezza diretti e
specifici compresi Ai fini della determinazione del corrispettivo di contratto,
il ribasso offerto dal concorrente risultato aggiudicatario,
verrà applicato ai singoli prezzi dell’”Elenco dei prezzi assoggettabili a ribasso (non comprendenti mano d’opera in economia e oneri diretti di sicurezza)” arrotondando il prodotto
risultante alla seconda cifra decimale, con arrotondamento per
eccesso quando la terza cifra decimale sia uguale o superiore
a 5, e per difetto quando la terza cifra decimale sia inferiore a 5. Per ogni singola voce il prezzo di contratto sarà pari
alla somma fra il prodotto così ottenuto ed il corrispondente
onere diretto di sicurezza.
In caso di lavori eseguiti in economia, la mano d’opera verrà
compensata con la corrispondente voce di prezzo, non ribassabile, indicata nell’elaborato “ elenco prezzi mano d’opera in
economia ed oneri diretti di sicurezza”.
Saranno inoltre riconosciuti gli oneri di sicurezza specifici
per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 30.000,00 in proporzione all’importo delle attività
contabilizzate
art. 27.
a
misura
come
definito
al
successivo
Le quantità indicate nel “Computo metrico estimativo prezzi
assoggettabili a ribasso” e nel “Computo metrico estimativo
oneri diretti di sicurezza”,
sono indicative ed hanno valore
solo ai fini dell’aggiudicazione della gara.
Le attività contrattuali saranno individuate a seconda delle
effettive esigenze del Stazione Appaltante; pertanto le quantità delle attività potranno subire consistenti variazioni rispetto alle quantità aventi natura puramente indicativa esposte nei sopra richiamati documenti di gara.
I prezzi offerti dall’Affidatario per ogni singola categoria
sono ritenuti sufficientemente remunerativi di ogni spesa generale o particolare indipendentemente dalle quantità eseguite
in quanto essi comprendono:

per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per adempiere a
tutte le prescrizioni del presente Accordo in tema di manodopera oltre a quelle per fornire i medesimi di attrezzi ed
utensili del mestiere;

per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari
e i mezzi pronti all’uso;

per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto,
tasse, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per
darli pronti all’impiego a piè d’opera;

per
i
servizi
ed
i
lavori:
tutte
le
spese
dei
mezzi
d’opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture
occorrenti e loro lavorazioni ed impiego, indennità di ca-
ve, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni
temporanee e opere provvisionali, nessuna esclusa, carichi,
trasporti e scarichi, discarica ecc. e quant’altro occorrente per dare l’attività contrattuale compiuta a perfetta
regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compenso per gli oneri tutti che l’impresa dovrà sostenere
a tale scopo.
I prezzi anzidetti sotto le condizioni tutte del contratto, si
intendono dunque accettati dall’Affidatario in base a calcoli
di convenienza a suo rischio e pericolo.
L’importo dell’Accordo può variare in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, ferma restando la garanzia di realizzazione nel biennio dei servizi essenziali per
garantire la continuità del servizio idrico ed il mantenimento
in efficienza degli impianti della società, per un importo di
1.750.000,00
€
(diconsi
Unmilionesettecentocinquantamila/00)
al lordo del ribasso offerto in fase di gara- – oneri della
sicurezza diretti e specifici compresi I prezzi di contratto che verranno applicati ai singoli Contratti Specifici sono fissi ed invariabili per tutta la durata
dell’accordo quadro, fatta salva, a partire dal secondo anno
di vigenza del medesimo, la revisione periodica dei prezzi da
operarsi sulla base dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lett.
c) e comma 5 del D.lgs. n. 163/2006, con le modalità stabilite
nell’art. 115 del Decreto medesimo.
In mancanza di pubblicazione dei dati rilevati dall’istituto
di statistica, di cui al precedente paragrafo, le revisione
viene operata sulla base dell’indice di variazione dei prezzi
per le famiglie di operai e impiegati mensilmente pubblicato
dall’ISTAT.
I Contratti Specifici discendenti dal presente Accordo quadro
sono
affidati
dall’Affidatario
con
che
l’applicazione
si
intendono
dei
prezzi
comprensivi
di
offerti
tutti
gli
oneri a carico dell’Affidatario stesso per l’esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni ad esso affidate e per
il rispetto delle norme di sicurezza, prevenzione e protezione
infortuni ivi inclusi quelli relativi ai piani di sicurezza.
Art. 3 - (CORRISPETTIVI – ATTIVITA’ DA CONTABILIZZARE IN ECONOMIA)
Nell’ambito di ogni singolo Contratto Specifico discendente
dal presente Accordo quadro le prestazioni in economia dovranno
essere
preventivamente
autorizzate
dal
Direttore
dell’Esecuzione e saranno eseguite nella piena applicazione
della normativa vigente sulla mano d’opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche
del capitolato speciale.
Tali prestazioni dovranno essere dettagliatamente contabilizzate a consuntivo (nelle quantità, nei tempi di realizzazione,
nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dal Direttore dell’Esecuzione.
Il prezzo relativo alla mano d’opera, indicata nell’elaborato
“Elenco prezzi mano d’opera in economia ed oneri diretti di
sicurezza” fisso e non ribassabile, comprende ogni spesa per
la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la
quota
delle
assicurazioni,
le
spese
generali
e
l’utile
dell’Affidatario.
Nel prezzo dei trasporti e dei noli dovranno essere incluse
tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti
in cantiere, compresi gli operatori, l’assistenza, la spesa
per
i
pezzi
combustibili,
di
ricambio,
l’energia
la
elettrica,
manutenzione
di
i
lubrificanti,
qualunque
i
tipo,
l’allontanamento dal cantiere e quant’altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto
il periodo delle attività.
Le forniture richieste all’Affidatario, i cui prezzi non siano
stati offerti in sede di gara, saranno liquidate a presentazione di fattura, maggiorate della percentuale per spese generali ed utile indicata nel “Modello di dichiarazione per presentazione
offerta
economica”
(Modello
C),
presentato
dall’Affidatario ed allegato al presente accordo quadro.
I prezzi dei materiali che verranno riconosciuti includeranno
tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in
cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d’opera necessari per
la loro movimentazione, i trasporti.
Art. 4 - (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO)
I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L'offerta dell'Affidatario non dovrà tenere conto dell'I.V.A., in quanto l'ammontare di detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, sarà
versata all'Affidatario dalla Stazione Appaltante come previsto dalle vigenti norme di legge.
NORME GENERALI
Art. 5 - (OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO
GENERALE D’APPALTO)
Con riferimento alla disciplina dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, alla contabilità ed alla verifica di conformità delle attività contrattuali, la Stazione Appaltante
non risulta obbligata all’applicazione né del Capitolato Generale approvato con D. M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto ancora vigente, né del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
Tuttavia la Stazione Appaltante, come previsto dall’art. 339,
comma 2 del Regolamento n. 207/2010, con riferimento alla disciplina dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, alla
contabilità delle attività di contratto ed alla verifica di
conformità delle attività contrattuali decide di applicare i
sopracitati regolamenti per quanto non previsto e comunque non
in contrasto con le norme contrattuali ed il Capitolato Speciale e, in generale, con i contenuti di tutti gli atti ed
elaborati (amministrativi, tecnici, contabili) posti a base
della procedura di affidamento, ed in particolare le seguenti
parti del Regolamento: parte II, Titolo VII, il solo articolo
146, Titolo VIII, capo I (Direzione dei Lavori), capo II (Esecuzione dei lavori), Sezione I, Sezione III limitatamente agli
articoli 158, 159, 160, 163, 164, 165 e 167, Sezione IV, Titolo IX, capo I (Scopo e forma della contabilità), Capo II (Contabilità dei lavori in economia), Capo III (Norme generali per
la tenuta della contabilità)e Titolo X, Capo I (Disposizioni
preliminari), Parte IV, Titolo III, il solo art. 310 e Titolo
IV (Verifica di conformità).
E’ inoltre esclusa espressamente l’applicazione dell’articolo
1 comma 2del Capitolato Generale n. 145/2000.
Si intendono pertanto espressamente richiamate e sottoscritte
le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture d.lgs. 12 aprile 2006 n°163, il Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n° 207, il Capitolato Generale approvato con d.m. 19 aprile 2000 n°145, che
trovano applicazione quindi all’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, alla contabilità delle attività contrattuali ed
alla verifica di conformità delle attività contrattuali di cui
al presente appalto, per quanto non previsto dal presente e
comunque non in contrasto con quanto disciplinato nel presente
Accordo quadro, nel Capitolato Speciale
e, in generale, in
tutti gli atti ed elaborati (amministrativi, tecnici, contabi-
li) posti a base della procedura di affidamento.
Nel seguito il d.lgs 12 aprile 2006 n°163 verrà denominato Codice
dei
contratti,
il
Capitolato
Generale
d’Appalto
(D.M.
n°145/2000) verrà denominato Capitolato Generale, il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici
(D.P.R.
n°207/2010) verrà denominato Regolamento.
L’accordo quadro (ed i relativi Contratti specifici) è inoltre
regolato, per quanto non in contrasto con le norme del presente Accordo e del Capitolato Speciale, dal D.lgs 09 aprile 2008
n°81 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'Affidatario si intende inoltre obbligato all'osservanza:

delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti o che fossero emanati durante l'esecuzione delle attività di contratto, relativi agli obblighi in materia di assunzione e
assicurazioni di tutto il personale dipendente;

di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed in particolare di quelle emanate dagli enti competenti (U.S.L., I.S.P.E.S.L., ecc..);

di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge
dalle competenti Autorità pubbliche che hanno giurisdizione
sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che, anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare ritardo e limitazioni nello sviluppo delle attività di contratto, egli non potrà accampare
alcun diritto contro la Stazione Appaltante;
Per quanto riguarda l'impiego di materiali da costruzione per
i quali si abbiano norme ufficiali, l'Affidatario, su richiesta
del
Direttore
dell’Esecuzione,
è
tenuto
all'osservanza
delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero
raccomandate dai competenti organi tecnici.
L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a
tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanati durante l'esecuzione lavori delle prestazioni e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente alle prestazioni contrattuali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile,
l’Affidatario dichiara di conoscere ed approvare tutte le condizioni del Capitolato Generale e del Regolamento che trovano
applicazione nel presente Accordo.
Art. 6 - (CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D’APPALTO)
L'assunzione dell'Accordo quadro implica da parte dell'Affidatario la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le
condizioni locali che si riferiscono alle attività contrattuali, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di
opere nel sottosuolo quali cavidotti, condotte ecc., la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la
presenza o meno di acqua (sia che essa debba essere deviata o
meno), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti, l’andamento
climatico ed in generale di tutte le circostanze generali e
speciali e di ogni altra cosa che possa occorrergli per dare
le attività contrattuali tutte eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali e del Capitolato Speciale
che possano aver influito sul giudizio dell'Affidatario circa
la convenienza di assumere le attività contrattuali, anche in
relazione al prezzo da lui offerto sull'importo base stabilito
dalla Stazione Appaltante.
Quanto sopra anche con particolare riferimento alle condizioni
di
percorribilità
della
viabilità
di
accesso
alle
zone
di
espletamento del servizio, ed a tutti gli oneri relativi al
rispetto puntuale delle prescrizioni e delle disposizioni impartite dagli Enti o soggetti privati proprietari delle strade.
In conseguenza, i relativi corrispettivi stabiliti si intendono, senza restrizione alcuna, offerti ed accettati dall'Affidatario come remunerativi di ogni spesa generale o particolare, in quanto essi comprendono:

per le attività computate a misura: tutte le spese dei mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di
cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni
temporanee e opere provvisionali, nessuna esclusa, carichi,
trasporti e scarichi ecc. e quant'altro occorrente per dare
le attività compiute a perfetta regola d'arte, intendendosi
nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Affidatario dovrà sostenere a tale scopo, nonché
quanto occorre per rendere libera l'area da eventuali sovrastrutture o sottostrutture;

per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto,
tasse, cali perdite, sprechi ecc... nessuna eccettuata, per
darli pronti all'impiego a piè d'opera;

per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i
medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere;

per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari
e i mezzi pronti all'uso;
I corrispettivi, sotto le condizioni tutte del contratto e del
capitolato, si intendono dunque accettati dall'Affidatario in
base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi e invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e straordinaria, per tutta la
durata
dell’accordo
quadro
fatto
salvo
quanto
disposto
all’art. 2 in tema di revisione periodica dei prezzi.
Con la firma dell’Accordo, l'Affidatario riconosce esplicitamente che nella determinazione dei prezzi ha tenuto conto di
quanto può occorrergli per eseguire ogni singola prestazione
compiuta
a
l’Affidatario
nell’offerta
regola
d'arte,
riconosce
degli
incluso
altresì
obblighi
e
di
degli
l’utile
aver
d’impresa;
tenuto
oneri
conto
conseguenti
all’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento, ritenendo remunerativo il corrispettivo all’uopo previsto.
L’Affidatario non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione
delle attività contrattuali, la mancata conoscenza di elementi
non valutati.
Art. 7 - (DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO)
Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2, comma 1 del Capitolato Generale
l’Affidatario deve eleggere il proprio do-
micilio legale nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di Direzione dell’Esecuzione.
Tutte le notifiche, le comunicazioni ed ogni altra notificazione
del
Direttore
dell’Esecuzione
e
del
Responsabile
del
Procedimento o del Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione e del Responsabile dei Lavori, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, saranno fatte a mani
proprie dell’Affidatario o di colui che lo rappresenta nella
condotta
delle prestazioni affidate.
Art. 8 - (DOMICILIO DELLA STAZIONE APPALTANTE – RAPPRESENTANZA
DELLA STAZIONE APPALTANTE)
La Stazione Appaltante ha domicilio presso la propria sede legale.
Nei rapporti con l’Affidatario, la Stazione Appaltante è rappresentata presso i cantieri, per quanto concerne il presente
accordo e dei relativi successivi Contratti specifici e per
ogni conseguente effetto, dal Direttore dell’Esecuzione del
presente accordo.
Tutti i rapporti che l’Affidatario ha con la Stazione Appaltante avvengono esclusivamente per il tramite del Direttore
dell’Esecuzione del presente accordo.
Il Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla
direzione e al controllo tecnico – contabile dell’esecuzione
del Contratto d’appalto stipulato; assicura la regolare esecuzione del medesimo contratto da parte dell’esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite conformemente ai documenti contrattuali, adottando le
misure coercitive necessarie, ivi compresa l’applicazione delle penali.
Art. 9 - (CONTRATTO - DOCUMENTI DEL CONTRATTO)
L’Accordo
quadro
viene
concesso
ed
accettato
sotto
l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri contrattuali e
modalità dedotti e risultanti dall’allegato Capitolato Speciale nonché, dagli altri documenti di gara, che l’Affidatario
dichiara di conoscere e di accettare, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi
contraria eccezione.
Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:

“Modello di dichiarazione per presentazione offerta economica” (Modello C), presentato dall’Affidatario in fase di
gara;

Elenco prezzi di contratto dove ogni voce (con la sola
esclusione dei prezzi della mano d’opera in economia) è risultante
dalla
sommatoria
dei
singoli
prezzi
tratti
dall’”Elenco prezzi mano d’opera in economia ed oneri diretti
di
sicurezza”
e
dei
corrispondenti
prezzi
tratti
dall’”Elenco dei prezzi assoggettabili a ribasso (non comprendenti mano d’opera in economia ed oneri diretti di sicurezza)” a cui è stato applicato il ribasso offerto dal
concorrente risultato aggiudicatario, quale desumibile dalla sopra citata offerta economica, arrotondando il prodotto
risultante alla seconda cifra decimale, con arrotondamento
per eccesso quando la terza cifra decimale sia uguale o superiore a 5, e per difetto quando la terza cifra decimale
sia
inferiore
a
5.
Per
ogni
singola
voce
(con
la
sola
esclusione dei prezzi della mano d’opera in economia) il
prezzo di contratto sarà quindi pari alla somma fra l’onere
diretto di sicurezza ed il corrispondente prodotto così ottenuto. I prezzi di contratto della mano d’opera in economia saranno invece pari a quelli indicati nell’elaborato “
Elenco prezzi mano d’opera in economia ed oneri diretti di
sicurezza” senza applicazione di alcun ribasso.

Piano della sicurezza e coordinamento;

Relazione tecnica illustrativa della struttura operativa e
organizzazione messi a disposizione per l’esecuzione delle
attività che potranno essere affidate a seguito della sottoscrizione
dell’accordo
quadro
(Modello
B1),
presentato
dall’Affidatario in fase di gara.
Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al
medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante e
controfirmati dall’Affidatario, i seguenti documenti:

Capitolato speciale;

elaborati del progetto definitivo posto a base di gara;
La
Stazione
Appaltante
può
consegnare
all’Affidatario,
nel
corso dello svolgimento delle attività contrattuali, disegni e
documenti progettuali dei singoli interventi di manutenzione
con relative prescrizioni esecutive.
In caso di discordanza tra due o più documenti contrattuali,
il
contenuto
di
ciascun
documento
ha
valore
prevalente
su
quello dei seguenti secondo l’ordine nel quale i documenti
stessi sono elencati nel comma precedente del presente articolo a meno di deroga esplicitamente espressa in un documento
successivo secondo il suddetto ordine, con preciso riferimento
alla clausola derogata ed al documento precedente che la contiene.
Il presente Accordo, come pure i suoi allegati, nonché i Contratti specifici applicativi dello stesso devono essere considerati riservati fra le parti.
Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza
od in occasione dell’esecuzione dell’Accordo quadro, non potrà
essere rivelato a terzi. In particolare l’Affidatario non può
divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti tutte le
attività oggetto dell’Accordo Quadro né autorizzare terzi a
farlo.
Art. 10 - (DURATA DELL’ACCORDO QUADRO - RINNOVO)
Il presente accordo avrà durata 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della stipula dello stesso accordo quadro,
con facoltà di un rinnovo di anno in anno, per una durata complessiva massima di anni 4 e per un ulteriore importo complessivo massimo per il biennio successivo di 3.000.000,00 EUR
comprensivi degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
Qualora, per motivi imprevisti, le attività di singoli Contratti
specifici
si
dovessero
protrarre
oltre
la
durata
dell’accordo quadro specificata al presente art.10, per le medesime attività troveranno comunque applicazione le norme contrattuali, nonché i prezzi unitari di contratto.
Art. 11 - (SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO
FISCALE)
Tutte le spese del presente Accordo, inerenti e conseguenti
(imposte, tasse), nonché dei singoli Contratti Specifici sono
a totale carico dell’Affidatario.
Sono altresì a carico dell’Affidatario tutte le spese di bollo
per gli atti occorrenti per la gestione delle attività contrattuali
derivanti
dal
presente
Accordo
Quadro
dal
giorno
dell’avvio/consegna a quello della data di intervenuta dichiarazione di ammissibilità del certificato di verifica di conformità dell’Accordo quadro.
Ai fini fiscali si dichiara che le attività contrattuali derivati dal presente Accordo Quadro sono soggetti all’Imposta sul
Valore Aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986
n. 131.
Art. 12 - (GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA)
A garanzia degli impegni assunti con il presente Accordo Quadro o previsti negli atti da questo richiamati, l’Affidatario
ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva), con le forme di cui alla scheda tecnica 1.2 dello schema
tipo 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004 n. 123, mediante polizza fidejussoria assicurativa / fidejussione bancaria / atto
di fideiussione n.
in data
/
/
rila-
sciata/o dalla Compagnia di Assicurazioni / Istituto di Credito / Società di intermediazione finanziaria autorizzata “
”, Agenzia/filiale di
,
per
l’importo complessivamente garantito di Euro
.
L’importo garantito è calcolato sull’importo massimo spendibi-
le nell’ambito dell’accordo quadro assunto pari a 3.000.000/00
€. Avendo l’Affidatario offerto in sede di gara un ribasso del
,
%, l’ammontare della cauzione definitiva è
fissato nella misura del
,
%, (in presen-
za del caso specifico) essendo stato aumentato, rispetto alla
misura del 10,00%, di un punto percentuale per ogni punto di
ribasso eccedente la misura del 10% e di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso eccedente la misura del 20%, nonché
ridotta al 50%, essendo l’Affidatario in possesso della certificazione del sistema di qualità, conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000, di cui all’art. 40, comma 7 del
D.lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art.113 del d.lgs n°163/2006 la cauzione è progressivamente
svincolata
a
misura
dell’avanzamento
dell’esecuzione delle attività contrattuali nel limite massimo
del 75% dell’importo. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare da parte della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte
dell’Affidatario di copia degli stati di avanzamento firmati
dal Direttore dell’Esecuzione.
La cauzione cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’intervenuta dichiarazione di ammissibilità del certificato
di
verifica
di
conformità
delle
attività
svolte
nell’ambito dell’Accordo quadro. Lo svincolo e l’estinzione
avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti forma-
li,
richieste,
autorizzazioni,
dichiarazioni,
liberatorie
o
restituzioni.
La garanzia deve essere reintegrata, ogni qual volta la Stazione abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai
sensi del presente contratto.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro
15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Art. 13 - (DANNI, RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE)
L’Affidatario assume la responsabilità di danni a persone e
cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di
sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e delle attività connesse, sollevando la Stazione
Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
L'Affidatario ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per
danni nell’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, con decorrenza dalla data di avvio/consegna delle attività contrattuali e scadenza alle ore 24 del giorno di intervenuta dichiarazione di ammissibilità del certificato di
verifica
di
conformità
delle
attività
dell’Accordo quadro, con polizza numero
eseguite
nell’ambito
emessa
in data
/
/
curazioni “
dalla Compagnia di Assi-
”,
Agenzia / Filiale di
.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione
da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi; tale polizza
deve
essere
stipulata
nella
forma
«Contractors
All
Risks»
(C.A.R.) ed essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di attività aggiuntive affidate a
qualsiasi titolo all’Affidatario.
La suddetta garanzia assicurativa deve inoltre prevedere una
copertura per responsabilità civile per danni causati a terzi
(R.C.T.) per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (EURO cinquecentomila/00).
Qualora i contratti di assicurazione di cui al presente articolo prevedano importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante ma a carico dell’Affidatario. In ogni caso scoperti o
franchigie
non
possono
essere
superiori
al
valore
di
euro
10.000,00 per sinistro.
Le
garanzie
di
cui
al
presente
articolo,
prestate
dall’Affidatario coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle Imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Art. 14 - (SUBAPPALTO)
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto
dell’art.118 del d.lgs. n°163/2006, e del D.lgs. 113/2007, è
consentito, nel corso dell’esecuzione dei singoli Contratti
Specifici, il subappalto delle sotto indicate tipologie di attività, che l’Affidatario ha espressamente indicato in fase di
gara per l’aggiudicazione dell’accordo quadro, nella misura,
alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla
lettera d’invito, dal presente contratto e dall’allegato Capitolato Speciale d’Appalto.
Restano comunque fermi i divieti di subappalto e i limiti allo
stesso previsti dalla vigente normativa.
Con riferimento all’Accordo Quadro nel suo complesso è vietato
il subappalto di attività per una quota superiore al 30% in
termini economici dell’importo massimo spendibile.
Con riferimento ai singoli Contratti Specifici la quota subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del relativo contratto.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può
assolutamente formare oggetto di ulteriore subappalto.
Ai
sensi
dell’art.
118,
comma
2,
del
D.lgs.
n°163/2006
l’Affidatario è obbligato a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima
dell’inizio dell’esecuzione delle relative attività subappaltate; tale contratto deve essere sempre stipulato fra Affidatario e Subappaltatore
A pena di nullità assoluta del contratto di subappalto, il
contratto dovrà contenere idonea clausola in cui si specifichi
espressamente che il Subappaltatore è tenuto al rispetto degli
obblighi
di
tracciabilità
finanziaria
di
cui
alla
legge
136/2010.
Il Subappaltatore, per il tramite dell’Affidatario deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio delle attività
in
subappalto,
nel
rispetto
di
quanto
previsto
dal
D.lgs 81/2008:

la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;

la certificazione attestante il possesso dei requisiti di
qualificazione prescritti dal D.lgs 163/2006 in relazione
alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante
il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del
D.lgs 163/2006.

copia del piano operativo di cui all’art. 131, comma 2
lett. c, del Codice dei Contratti in coerenza con i piani
di
sicurezza
predisposti
dall’Affidatario
ai
sensi
dell’art. 16 del presente contratto;
Ai
sensi
dell’art.
l’Affidatario
35,
risponde
comma
in
28
del
D.L.
solido
con
il
n°
223/06,
Subappaltore
dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il Subappaltatore
L’Affidatario
ha
obbligo
di
imporre
al
Subappaltatore
l’osservanza degli impegni da esso assunti nei confronti della
Stazione Appaltante e ogni altra eventuale obbligazione indicata dalla Stazione Appaltante stessa nell’autorizzazione.
Ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto ai Subappaltatori
–
Cottimisti.
E’
quindi
fatto
obbligo
all’Affidatario di trasmettere entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei confronti di subappaltatori e
cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti, con l’indicazione delle
ritenute
di
garanzia
effettuate.
Qualora
l’Affidatario
non
trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore e del cottimista entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Affidatario.
I
pagamenti
sono
subordinati
all’acquisizione
del
DURC
del
Subappaltatore e all’accertamento che lo stesso Subappaltatore
abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto
il
Subappaltatore.
Si
precisa
altresì
che
è
onere
dell’Affidatario corrispondere gli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, relativi alle prestazioni affidata in subappalto, ai Subappaltatori.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, in caso
di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente
del
Subappaltatore
,
il
Direttore
dell’esecuzione invita per iscritto quest’ultimo a provvedervi
entro i successivi 15 (quindici) giorni; nel caso di formale
contestazione, il medesimo Direttore dell’esecuzione provvede
all’inoltro delle richieste e delle contestazione alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
Qualora l’Affidatario non provveda nei termini agli adempimenti sopra richiamati, la Stazione Appaltante può imporgli di
adempiere
alla
trasmissione
entro
10
giorni,
con
diffida
scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la
sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto
o di saldo fino a che l’Affidatario non provveda.
Nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale, qualora
la Stazione Appaltante ritenesse, a suo insindacabile giudizio, il Subappaltatore incompetente o inaffidabile, lo comuni-
cherà per iscritto all’Affidatario, il quale deve prendere immediate misure per l’annullamento del relativo subappalto e
per l’allontanamento del Subappaltatore.
L’annullamento
di
tale
subappalto
non
darà
alcun
diritto
all’Affidatario di pretendere risarcimenti di sorta, o proroghe della data fissate per l’ultimazione delle prestazioni.
L’Affidatario è altresì solidamente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti da parte di quest’ultimo, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Art. 15 - (AVVIO/CONSEGNA DELLE ATTIVITA’ CONTRATTUALI)
L’esecuzione delle attività ha inizio dopo la stipula del presente accordo quadro, in seguito all’avvio/consegna dei singoli Contratti specifici di affidamento delle prestazioni oggetto dell’Accordo ai sensi dell’art. 18 del presente Accordo
Contestualmente
alla
stipula
del
presente
accordo
l’Affidatario sottoscrive il verbale che attesta il permanere
delle condizioni di piena eseguibilità delle attività oggetto
dell’accordo.
(ovvero, in alternativa, in caso d’urgenza)
Le attività oggetto di affidamento sono state consegnate e
iniziate prima della stipula contratto del presente Accordo,
per i motivi descritti nel verbale che attesta il permanere
delle condizioni di piena eseguibilità delle attività oggetto
dell’accordo, ai sensi, dell’Art. 302, commi 2 e 3, del Regolamento.
Art. 16 - (SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI)
L’Affidatario deve osservare la normativa vigente in materia
previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare
riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i..
L’Affidatario
dovrà
inoltre
dare
attuazione
agli
strumenti
operativi per la gestione delle attività di contratto volti al
miglioramento degli aspetti di sicurezza oltre i requisiti minimi previsti dal Piano di Sicurezza, così come eventualmente
indicato in sede di offerta nel “Modello per la redazione della relazione tecnica illustrativa della struttura operativa e
organizzazione messi a disposizione per l’esecuzione delle attività che potranno essere affidate a seguito della sottoscrizione dell’accordo quadro (Modello B1).
Nello specifico, si renderanno comunque necessari tutti gli
adempimenti
in
tema
di
sicurezza
ai
sensi
del
D.Lgs.
n.
81/2008 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell’ambiente
di lavoro, sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle aree della Stazione Appaltante ed il coordinamento
delle
procedure
di
emergenza
ed
evacuazione
ai
sensi del D.M. 10/03/98.
Al fine di ottemperare alla normativa in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro (T.U. n. 81/2008 e s.m.i.; D.Lgs. n.
106/2009), qualora le attività previste siano da realizzarsi
all’interno di spazi nei quali siano in corso attività da par-
te di altri soggetti, l’Affidatario si impegna a fornire tutta
la documentazione e/o assistenza richiesta dal Responsabile
Servizio Prevenzione e Protezione e dal Coordinatore per la
sicurezza.
In particolare, l’Affidatario ed il Subappaltatore dovranno
munire tutto il personale che a qualunque titolo acceda presso
i vari siti in cui si svolgeranno le attività oggetto dei successivi Contratti Specifici di Tessera di Riconoscimento, conformemente a quanto disposto dal combinato disposto dall’art.
26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell'art. 5 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con evidenza della data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento
di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c) del citato D.Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i. deve contenere anche l’indicazione del
committente.
L’Affidatario è tenuto, nella realizzazione delle attività,
all’applicazione di quanto contenuto nel piano di sicurezza e
coordinamento, di cui all’art. 100 del Decreto Legislativo n.
81/2008 e successive modificazione ed integrazioni, fornito
dalla Stazione Appaltante che costituisce un piano di sicurezza generale per le tipologie di lavori e servizi previsti nell'ambito dell'appalto specifico in oggetto al quale l'Affidatario dovrà attenersi in fase di esecuzione delle attività.
Il piano di igiene e sicurezza definisce i rischi prevedibili
legati alle modalità operative, ai macchinari, ai dispositivi
ed all’installazione per la messa in opera, all’utilizzazione
di
sostanze
o
preparati,
ai
movimenti
del
personale,
all’organizzazione del cantiere, esso indica inoltre le misure
di protezione collettive o, in mancanza di queste, le protezioni individuali da adottare per ovviare ai rischi e le condizioni
nelle
quali
dovranno
essere
effettuati
i
controlli
dell’applicazione di tali misure e la manutenzione degli apparecchi stessi.
Al momento dell’avvio/ consegna di ogni singolo contratto specifico, l’Affidatario aggiudicatario è tenuto a presentare al
Coordinatore per l’esecuzione:
a)
eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e
di coordinamento;
b)
un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie
scelte
autonome
e
relative
responsabilità
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione delle attività di contratto, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.
Il piano verrà aggiornato ed integrato dal Coordinatore per
l’esecuzione ogni qualvolta questi ne ravvisi l’opportunità in
relazione all’andamento delle attività ed alle proposte formulate dall’Affidatario, sia prima dell’inizio
delle attività,
che in corso di esecuzione. In nessun caso le eventuali integrazioni
possono
giustificare
modifiche
o
adeguamento
dei
prezzi pattuiti.
La Stazione Appaltante provvederà ai sensi del decreto legislativo 81/2008 alla designazione del Coordinatore per l'esecuzione delle attività di contratto che avrà competenza per
tutti i contratti specifici affidati nell’ambito dell’accordo
quadro e riguardanti in tutto o in parte attività identificabili come lavori.
Il Coordinatore in fase di esecuzione provvederà:

ad adeguare il piano di sicurezza al cantiere specifico;

a verificare con opportune azioni di coordinamento e con-
trollo, l'applicazione, da parte dell'Affidatario appaltatrice
ed eventuali subappaltatori, delle disposizioni previste nel
piano di sicurezza e di coordinamento;

a verificare l'adeguatezza del piano operativo di sicurezza
dell'Affidatario;

ad
adempiere
a
quanto
previsto
all'art.
92
del
D.Lgs
81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’Affidatario dovrà presentare un piano operativo di sicurezza
specifico per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative
responsabilità
nell’organizzazione
del
cantiere
e
nell’esecuzione delle attività, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza. Anche in tale
caso le eventuali integrazioni non possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
Le gravi e ripetute violazioni della normativa vigente in ma-
teria previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro da parte
dell’Affidatario,
previa
formale
costituzione
in
mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori il Responsabile dei Lavori o comunque il rappresentante
della Stazione Appaltante, potrà ordinare la sospensione delle
attività contrattuali, disponendone la ripresa solo quando sia
di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a inosservanza di norme in materia di
igiene o sicurezza sul lavoro ed a pericolo grave ed imminente, la Stazione Appaltante non riconoscerà alcun compenso o
indennizzo all’Affidatario; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Affidatario delle norme in
materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi
di ultimazione delle attività contrattuali previsti dal contratto.
Art. 17 - (DIREZIONE DELL’ESECUZIONE)
La Stazione Appaltante eserciterà le proprie funzioni di direzione e controllo a mezzo di apposito Ufficio di Direzione
dell’esecuzione, a cui compete la gestione delle prestazioni e
la contabilità.
Il Direttore dell’Esecuzione nominato dalla Stazione Appaltante, ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle prestazioni e sulla loro corrispondenza alle norme contrattuali con funzione,
per
l’Affidatario,
di
interlocutore
esclusivo
relativamente
agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Il Direttore dell’esecuzione ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall’ufficio del
Direttore dell’Esecuzione ed in particolare relativamente alle
attività dei suoi assistenti che svolgeranno le funzioni
di
Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.
In relazione ed a completamento di quanto disposto dal Capitolato Generale, si stabilisce che l’Affidatario è colui che assume
il
compimento
delle
prestazioni
contrattuali
con
l’organizzazione di tutti i mezzi necessari.
A titolo indicativo e non esaustivo all’Affidatario pertanto
compete, con le conseguenti responsabilità:

nominare il Direttore tecnico di cantiere, che ha il compito di assicurare l’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione delle attività oggetto dell’appalto, e comunicarlo alla Stazione Appaltante ovvero al Responsabile dei
Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Il Direttore dell’Esecuzione
ha il diritto di esi-
gere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell’Affidatario per disciplina, incapacità o grave
negligenza. L’Affidatario è in tutti i casi responsabile
dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza del Direttore di cantiere, nonché della malafede o della frode
nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. In caso
di
perduranti
inadeguatezze
del
personale
dell’Affidatario, la Stazione Appaltante si riserva, altresì, il diritto di risolvere il contratto, con richiesta di
risarcimento di eventuali danni.

comunicare alla Stazione Appaltante ovvero al Responsabile
dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione;

redigere il Piano operativo di sicurezza conformemente a
quanto indicato e prescritto quanto indicato e prescritto
nell’allegato XV del Decreto Legislativo n. 81/2008 da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano
di sicurezza e coordinamento per quanto attiene alle proprie
scelte
autonome
nell’organizzazione
del
e
relative
cantiere
e
responsabilità
nell’esecuzione
delle
attività di contratto;

predisporre
gli
impianti,
le
attrezzature
ed
i
mezzi
d’opera per l’esecuzione delle attività di contratto, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;

predisporre le occorrenti opere provvisionali, recinzioni,
baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di
cantiere, nonché le strade interne occorrenti all’agibilità
del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di
intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di
sicurezza e coordinamento;

provvedere all’esecuzione dei rilievi delle situazioni di
fatto ed ai tracciamenti delle opere, alla verifica ed alla
conservazione dei capisaldi;

provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei
fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, una
volta ultimate le attività di contratto, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant’altro non utilizzato
nelle opere;

approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per
l’esecuzione delle opere prestazioni affidate;

disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in
funzione delle necessità delle singole fasi delle attività
di
contratto,
segnalando
al
Direttore
dell’esecuzione
l’eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue
dipendenze destinato a coadiuvarlo;

corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e
rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo
le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;

provvedere alla fedele esecuzione delle opere date in Appalto, in base alle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dell’Esecuzione, in modo che l’esecuzione risulti
conforme alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola
d’arte;

promuovere ed istituire un sistema gestionale permanente ed
organico diretto all’individuazione, valutazione, riduzione
e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute
dei
dipendenti
e
dei
terzi
operanti
nell’ambito
dell’Affidatario;

promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;

promuovere un programma di informazione e formazione dei
lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

affiggere e custodire nei cantieri una copia della notifica
preliminare.

fornire alle imprese subappaltatrici:
adeguata documentazione, informazione e supporto tecnicoorganizzativo;
le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere,
dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle
lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dal Dlgs 81/2008;
le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle
disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente
all’Affidatario con esonero totale della Stazione Appaltante.
L’Affidatario è l’unico responsabile dell’esecuzione delle attività appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette attività
e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente
o
indirettamente
causati
durante
lo
svolgimento
dell’appalto.
La sorveglianza del personale della Stazione Appaltante non
esonera
l'Affidatario
dalle
responsabilità,
circa
l'esatto
adempimento degli ordini e la perfetta esecuzione delle attività, nonché la scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e
l'ottima qualità dei materiali impiegati, anche se eventuali
deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.
La Stazione Appaltante si riserva quindi ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzioni ivi compresa il rifacimento di
attività o la demolizione di lavorzioni male eseguite a giudizio insindacabile del Direttore dell’Esecuzione, in qualsiasi
momento anche se posteriore all'esecuzione delle opere e fino
al certificato di verifica di conformità.
Art. 18 - (PROCEDURA PER IL PERFEZIONAMENTO DEI CONTRATTI SPECIFICI DERIVANTI DALL’ACCORDO QUADRO)
La Stazione Appaltante, nel corso del periodo di validità del
presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 222, comma 2 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sulla base di specifiche esigenze
che dovessero presentarsi, nell’ambito delle medesime tipologie di attività oggetto del presente Accordo, potrà avviare
l’esecuzione
dei
contratti
specifici
derivanti
dall’accordo
quadro.
La Stazione Appaltante procederà quindi, all’interno di un Ordine Scritto, alla definizione e declinazione dell’oggetto del
singolo Contratto Specifico stabilendo tipologia e quantità
delle attività richieste, durata, decorrenza, luogo di esecuzione ed eventuali ulteriori livelli di servizio attesi.
Il perfezionamento di ogni Contratto Specifico avverrà quindi
singolarmente con Ordini Scritti della Stazione appaltante con
evidenziata la data di ultimazione delle attività.
Detti Ordini sostituiranno a tutti gli effetti, per ogni singolo contratto specifico, il verbale di avvio/consegna delle
attività oggetto dei singoli Contratti Specifici.
Sarà
obbligo
dell’Affidatario
inviare,
entro
tre
giorni,
l’Ordine Scritto controfirmato in segno di accettazione ed un
programma dettagliato delle attività da eseguire.
In caso di contratti specifici aventi ad oggetto attività di
pronto intervento il contratto specifico potrà essere avviato
tramite telefonata del tecnico reperibile della stazione appaltante che specificherà il luogo di esecuzione e le maestranze ed attrezzature richieste; l’Affidatario dovrà garantire l’intervento nei termini previsti dall’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, pena l’applicazione delle penali di
cui al seguente art. 19.
Sempre in caso di attività di pronto intervento l’ordine telefonico sarà confermato entro tre giorni da Ordine Scritto che
preciserà tipologia e quantità delle attività richieste, durata, ed eventuali ulteriori livelli di servizio attesi.
In genere l’Affidatario avrà facoltà di sviluppare le attività
nel modo che crederà più conveniente per darle perfettamente
compiute nel termine prefissato, purché‚ questo, a giudizio
della
Direttore
dell’Esecuzione,
non
riesca
pregiudizievole
alla buona riuscita delle attività ed agli interessi del Stazione Appaltante.
Il
ritardo
nell’ultimazione
delle
prestazioni,
comporta
l’applicazione delle penali previste all’art. 19.
Il programma approvato, mentre non vincola la Stazione Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Affidatario che ha l'obbligo di
rispettarlo.
Le attività richieste in occasione di ciascun Contratto Specifico potranno essere affidate “a corpo”, “a misura” (giorna-
te/uomo, ovvero altre metriche previste per il singolo Lotto)
oppure in parte “a corpo” e in parte “a misura”.
Tutte le spese e gli oneri dell’Affidatario relativi o propedeutici
alle
attività
oggetto
del
Contratto
Specifico
(es:
formazione del personale, presa in carico del servizio, ecc..)
sono da intendersi ricomprese e compensate nel corrispettivo
servizio
delle
presatzioni
dedotto
nel
relativo
Contratto
d'appalto.
Sono, infine, comprese le eventuali spese di trasferta del
personale e di tutta la documentazione fornita.
Con riferimento a ciascun Contratto Specifico, verranno separatamente indicati gli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, sino al raggiungimento dell’importo massimo indicato
per gli oneri complessivi riferiti alla sicurezza di cui al
precedente art. 2.
Art. 19 - (PENALI)
Qualora
nell’esecuzione
delle
attività
contrattuali
l’Affidatario non osservasse i termini richiesti saranno applicate le seguenti penali:

per
ogni
giorno
nell’ultimazione
o
delle
frazione
di
giorno
attività,
per
le
di
quali
ritardo
sia
stato
fissato un termine per l’ultimazione, previa constatazione
del Direttore dell’esecuzione in apposito verbale, sarà applicata una penale di € 300,00 (Trecento/00 Euro) giornaliera;

in caso di richiesta di pronto intervento per il servizio
neve, per ogni ora o frazione di ora di ritardo nei tempi
di intervento, oltre i termini previsti dall’art. 2 del Capitolato
Speciale,
previa
constatazione
del
Direttore
dell’esecuzione in apposito verbale, sarà applicata una penale di € 500,00 ( Cinquecento/00 Euro) oraria;

in caso di richiesta di pronto intervento per il servizio
di reperibilità idraulica, per ogni ora o frazione di ora
di ritardo nei tempi di intervento, oltre i termini previsti dall’art. 2 del Capitolato Speciale, previa constatazione del Direttore dell’esecuzione in apposito verbale,
sarà applicata una penale di € 5.000,00 (Cinquemila/00 Euro)
oraria;
tale
penale
si
applicherà
anche
qualora
l’Affidatario si presenti nei termini richiesti ma privo
anche solo di parte della dotazione di personale o mezzi
richiesti e compresi nella dotazione che deve mantenere disponibile per pronto intervento e descritta all’art. 2 del
Capitolato Speciale;

in caso di richiesta di pronto intervento per il servizio
approvvigionamento idrico per ogni ora o frazione di ora di
ritardo nei tempi di intervento, oltre i termini previsti
dall’art. 2 del Capitolato Speciale, previa constatazione
del Direttore dell’esecuzione in apposito verbale, sarà applicata una penale di € 300,00 (Trecento/00 Euro) oraria;
L’entità delle penali è da intendersi fissa ed invariabile,
indipendentemente dagli effettivi danni subiti dalla Stazione
Appaltante. In ogni caso, l’importo complessivo delle penali
irrogate non può superare il dieci per cento dell’importo contrattuale;
qualora
i
ritardi
complessivamente
accumulati
nell’esecuzione dei Contratti specifici siano tali da comportare una penale complessiva di importo superiore alla predetta
percentuale la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
risolvere il contratto in danno dell’Affidatario e di incamerare la cauzione definitiva.
Il mancato rispetto dei tempi di pronto intervento o comunque
la non completa disponibilità di personale e mezzi d’opera costituisce
motivo
di
risoluzione
del
contratto
in
danno
dell’Affidatario con incameramento della cauzione definitiva.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di simulare situazioni
di
emergenza
dell’Affidatario.
dall’Affidatario
In
con
tale
verranno
richiesta
caso
le
regolarmente
di
pronto
intervento
prestazioni
retribuite
ai
fornite
prezzi
previsti dal contratto. Anche in caso di interventi simulati,
il mancato rispetto dei tempi di pronto intervento o comunque
la non completa disponibilità di personale e mezzi d’opera costituisce motivo di applicazione delle penali sopra descritte
e di risoluzione del contratto in danno dell’Affidatario con
incameramento della cauzione definitiva.
Art. 20 - (APPROVIGIONAMENTO DEI MATERIALI E CUSTODIA)
Spetta all’Affidatario l’approvvigionamento dei materiali nella qualità e quantità necessari per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Spetta all’Affidatario la custodia e la conservazione in condizioni idonee dei materiali e delle apparecchiature approvvigionate.
Qualora l'Affidatario non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, l'esecuzione delle prestazioni contrattuali entro i termini stabiliti dal contratto e dagli Appalti specifici, la Stazione Appaltante potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Affidatario
a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.
Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione Appaltante
potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Affidatario, precisando la
qualità, le quantità, ed i prezzi dei materiali e l'epoca in
cui questi potranno essere consegnati all'Affidatario stesso.
In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati
a
debito
dell'Affidatario,
al
loro
prezzo
di
costo
a
piè
d'opera, maggiorato dell'aliquota del 15% (quindici per cento)
per spese generali della Stazione Appaltante, mentre d'altra
parte continueranno ad essere contabilizzati all'Affidatario
ai prezzi di contratto. Per effetto del provvedimento di cui
sopra l'Affidatario è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dalla Stazione Appaltante e
ad accertarne il relativo addebito in contabilità, restando
esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Affidatario stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuato. L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà della Stazione Appaltante di applicare
in
danno
dell'Affidatario,
se
del
caso,
gli
altri
provvedimenti previsti nel presente Accordo Quadro o dalle vigenti leggi.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fornire all'Affidatario gli accessori della condotta che avesse disponibili o che potesse comunque procurarsi. Nel caso in cui la
Stazione Appaltante si avvalesse di tale facoltà consegnerà
all'Affidatario l'elenco particolareggiato delle apparecchiature a disposizione, dei luoghi e delle modalità di consegna.
In caso di attività che prevedano l’installazione di cantieri
fissi l’Affidatario dovrà istituire un servizio di custodia
dei cantieri che
deve essere affidato a persone provviste
della qualifica di guardia particolare giurata; gli oneri per
tale servizio sono compresi nelle spese generali.
Art. 21 - (ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO)
Sono a carico dell’Affidatario tutti gli oneri già previsti
contrattualmente, dal Capitolato Speciale
e, altresì, quelli
imposti per Legge, per Regolamento o in forza del Capitolato
Generale.
Sono inoltre a carico dell'Affidatario tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono interamente compensati nei
prezzi contrattuali.
1
tutte le spese di contratto come spese di registrazione
del contratto, diritti e spese contrattuali, ed ogni altra imposta inerente alle prestazioni contrattuali, ivi
compreso il pagamento di diritti se ed in quanto dovuti
a sensi dei Regolamenti Comunali vigenti;
2
le spese per l’adozione di tutti i provvedimenti e di
tutte
le
cautele
necessarie
per
garantire
la
vita
e
l’incolumità agli operai, alle persone addette alle attività ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto,
sull’Affidatario,
con
pieno
sollievo
tanto
dell’Appaltante quanto del personale da essa preposto
alla Direzione e sorveglianza;
3
le spese occorrenti ad assicurare il transito lungo le
strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero
intersecati e comunque disturbati nell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali, provvedendo all’uopo con opere
provvisionali e con le prescritte segnalazioni, oppure
attivandosi
per
eventuali
deviazioni
di
traffico
su
strade adiacenti esistenti;
4
il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento
di indennità a quei proprietari i cui immobili fossero
in qualche modo danneggiati durante l’esecuzione delle
prestazioni contrattuali ed in generale il risarcimento
degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di
esecuzione delle attività fossero arrecati a persone ed
a proprietà pubbliche e private;
5
l’Affidatario è anche obbligato a mantenere e conservare
tutte le servitù attive e passive esistenti nell’ambito
delle prestazioni contrattuali oggetto dell’accordo quadro e dei Contratti specifici, rimanendo responsabile di
tutte le conseguenze che il Stazione Appaltante, sotto
tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso Affidatario;
6
le spese per esperienze, assaggi e prelevamenti, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione
forniti
dall’Affidatario
agli
Istituti
autorizzati
di
prova indicati dalla Stazione Appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della
osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari
per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia
di quelle che potranno essere emanate durante il corso
dell’esecuzione
e così anche durante le operazioni di
verifica di conformità delle attività contrattuali.
7
Dei
campioni
potrà
essere
ordinata
la
conservazione
presso la Direzione dell’Esecuzione o nei luoghi di esecuzione delle attività, munendosi di sigilli a firma del
Direttore
dell’esecuzione
e
dell’Affidatario
nei
modi
più adatti a garantire la autenticità;
8
le spese, per le prove nell’officina di provenienza delle tubazioni, dei pezzi speciali e degli apparecchi che
l’Affidatario
fornirà.
A
tali
prove
presenzieranno
i
rappresentanti della Stazione Appaltante e l’Affidatario
sarà
tenuto
a
rimborsare
all’appaltante
le
spese
all’uopo sostenute;
9
le spese per l’esecuzione ed esercizio delle opere ed
impianti provvisionali, qualunque ne sia l’entità, che
si
rendessero
necessarie
sia
per
deviare
le
correnti
d’acqua e proteggere da essa gli scavi, le murature e le
altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni
dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause
esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;
10 l’onere per custodire e conservare qualsiasi materiale
di proprietà della Stazione Appaltante, in attesa della
posa in opera e quindi, ultimati le attività, l’onere di
trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei
depositi
che
saranno
indicati
dalla
Direttore
dell’Esecuzione;
11 la fornitura, dal giorno della consegna delle attività
contrattuali, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d’opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;
12 l'esecuzione di quelle operazioni di tracciato, rilievo,
indagini specifiche, dettagli costruttivi, ecc., necessarie
a
giudizio
dell’Esecuzione
insindacabile
all’esecuzione
delle
del
Direttore
attività
contrat-
tuali;
13 la fornitura senza alcun rimborso spesa degli elaborati
grafici costituenti il progetto costruttivo di dettaglio
e
di
as-built
che
saranno
richiesti
dal
Direttore
dell’Esecuzione.
14 per i luoghi oggetto di esecuzione di lavori la cui durata supera i 15 giorni lavorativi, l’esposizione giornaliera sul posto di lavoro in apposito luogo individuato, dell’elenco della manodopera che opera in cantiere
con l’indicazione della provincia di residenza e della
ditta di appartenenza. L’Affidatario ha obbligo di comunicare l’elenco delle maestranze impiegate nelle attività (comprensiva dei subappaltatori). Tale elenco dovrà
essere aggiornato al variare delle maestranze impiegate.
In particolare si precisa che l’Affidatario ha obbligo
inoltre
di
comunicare
mensilmente
al
Direttore
dell’esecuzione il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso mese. Il Direttore dell’esecuzione ha
il diritto di esigere dall’Affidatario la comunicazione
scritta di tali dati entro il 10 di ogni mese successivo
a quello cui i medesimi si riferiscono. La mancata ottemperanza dall’Affidatario alle precedenti disposizioni
sarà considerata grave inadempienza contrattuale;
15 per i luoghi oggetto di esecuzione di lavori la cui durata supera i 15 giorni lavorativi o comunque per la cui
esecuzione l’esposizione del cartello discende da un obbligo di legge, la fornitura ed installazione di idonei
tabelloni di tipo e materiali che saranno prescritti dal
Direttore dell’Esecuzione, con l’indicazione, in conformità allo schema tipo, di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1.6.1990, dell’ente appaltante,
del
dell’Affidatario,
Direttore
del
dell’Esecuzione
,
nome
del
dei
progettisti,
Responsabile
del
procedimento, del Responsabile dei lavori, dei Coordinatori per la sicurezza, del Direttore Tecnico dell'Affidatario, delle eventuali ditte subappaltatrici in conformità all’art. 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006
e secondo quanto sarà prescritto dalla Stazione Appaltante; l’ubicazione della tabella sarà preventivamente
concordata con il Direttore dell’Esecuzione.;
16 ad espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli
oneri per l’occupazione temporanea delle aree pubbliche
o
private
occorrenti
per
le
strade
di
servizio
per
l’accesso ai vari cantieri, per l’impianto dei cantieri
stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali
dichiarati
inutilizzabili
dal
Direttore
dell’Esecuzione, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori con la sola esclusione della
fascia di lavoro messa a disposizione del Stazione Appaltante.
17 laddove le prestazioni da realizzare dovessero interferire con opere preesistenti o con opere la cui progettazione
è
stata
approvata
dagli
Organi
Competenti,
l’Affidatario è obbligato a tutti quegli adempimenti necessari alla salvaguardia di tali opere secondo le prescrizioni emanate in proposito dagli Enti interessati;
18 nell’esecuzione
delle
attività
contrattuali
l’Affidatario dovrà tenere conto della situazione idrica
nella zona, assicurando il deflusso delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti,
dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili;
19 l’obbligo di attenersi scrupolosamente alle linee e quote
che
all’atto
della
consegna
il
Direttore
dell’Esecuzione fisserà in relazione alle preesistenze
ed alla sistemazione stradale o generale della zona;
20 eventuali allacciamenti necessari per la fornitura di
energia elettrica o di altri servizi che si rendessero
necessari per l’esecuzione delle attività contrattuali;
21 il carico il trasporto e lo scarico in discarica di tutti i materiali, provenienti dagli eventuali scavi e dalle demolizioni, indicati dal Direttore dell’Esecuzione.
22 l’impianto, la manutenzione, la sorveglianza, la recinzione e l’illuminazione dei cantieri, nonché la fornitura ed il noleggio o il rimborso delle spese degli apparecchi di peso e misura dei materiali;
23 le esecuzioni, ove necessario, dei ponti di servizio e
delle puntellature per la costruzione, la riparazione e
la
demolizione
dei
manufatti,
per
la
sicurezza
delle
strutture circostanti e del lavoro;
24 tutto quanto necessita per l’espletamento delle operazioni di collaudo statico, verifica di conformità delle
attività contrattuali anche in corso d’opera, comprese
le eventuali spese di laboratorio e relativo personale;
25 consentire
nello
l’accesso
stesso
e
al
cantiere
nelle
opere
il
libero
passaggio
costruite
(fino
all’approvazione del certificato di verifica di conformità), alle persone addette di altre imprese, alle quali
siano state affidate attività non comprese nel presente
Capitolato ed alle persone che eseguono servizi o lavori
per conto diretto del Stazione Appaltante, nonché a richiesta del Direttore dell’Esecuzione, l’uso totale o
parziale, da parte di detta Affidatario o persone, dei
ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie,
degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione delle attività contrattuali che
la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente
ovvero a mezzo di altre ditte per i quali, non potrà
pretendere compensi di sorta;
26 l’assunzione diretta di tutte le notizie relative alle
opere sotterranee di qualsiasi natura che possano intralciare l’esecuzione degli scavi;
27 le spese per le riparazioni di eventuali guasti che da
propri operai o mezzi fossero arrecati ad opere in genere, condutture o cavi e canalizzazioni sotterranei od
aerei,
anche
l’ultimazione
se
tali
guasti
si
manifestassero
dopo
delle prestazioni, fino all’intervenuta
dichiarazione di ammissibilità del certificato di verifica di conformità, nonché il risarcimento dei danni che
da tali guasti potessero derivare, sollevando il Stazione Appaltante da ogni possibile addebito;
28 l’allestimento
di
tutte
le
opere
di
difesa,
mediante
sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei luoghi
di effettuazione delle attività, di interruzioni o di
ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi
con cavalletti, fanali, nonché con segnali prescritti
dal Codice della Strada e precedenti norme, nonché successive modificazioni ed integrazioni. Quando le opere
di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare le attività stesse
dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito
con il Direttore dell’Esecuzione;
29 la
sostituzione
completa
a
spese
dell’Affidatario
di
tutte le serrature delle aree e dei manufatti di proprietà del Stazione Appaltante in caso di perdita delle
chiavi
che
il
Stazione
Appaltante
stesso
consegnerà
all’Affidatario mediante apposito verbale;
30 l’onere per la raccolta periodica delle fotografie relative alle lavorazioni effettuate, durante la loro realizzazione
volta
e
ad
per
dell’Esecuzione.
ultimazione
volta
Le
avvenuta,
richieste
fotografie
del
che
saranno
dalla
formato
di
Direttore
cartaceo
18x24 e su supporto informatico dovranno essere raccolte
in appositi album e su ciascuna di esse dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo
fotografico.
31 L’Affidatario nell’accettare le prestazioni oggetto del
presente Accordo quadro, dichiara espressamente che nello stabilire l’importo dell’offerta, ha tenuto conto di
tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati.
Quando l’Affidatario non adempia agli oneri ed obblighi previsti nel presente articolo, la Stazione Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella comunicazione, di
provvedere direttamente all’adempimento necessario, disponendo
il dovuto pagamento a carico dell’Affidatario.
In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte
dell’Affidatario, essi saranno fatti d’ufficio e il Stazione
Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sull’acconto
successivo.
Sull’importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli
obblighi sopra descritti nel caso ai pagamenti stessi debba
provvedere l’appaltante verrà applicata una maggiorazione del
15% per spese generali.
Tale maggiorazione sarà ridotta al 5% qualora l’Affidatario
ottemperi
all’ordine
di
pagamento
entro
il
termine
fissato
nell’atto di notifica.
Art. 22 - (RINVENIMENTI E DIFESA AMBIENTALE)
Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si
rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella
zona delle attività, spettano di pieno diritto alla Stazione
Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Affidatario dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento,
quindi
depositarli
negli
uffici
del
Direttore
dell’Esecuzione che redigerà regolare verbale in proposito, da
trasmettere alle competenti autorità. Per quanto detto, però,
non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli
autori della scoperta.
L’Affidatario, nel corso dello svolgimento delle prestazioni
contrattuali,
dovrà
salvaguardare
l’integrità
dell’ambiente,
rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni
genere.
In particolare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà provvedere a:

evitare l’inquinamento del suolo, delle falde e delle acque
superficiali, in particolare l’Affidatario non dovrà, durante e dopo le fasi di getto, effettuare lavaggi e scarichi delle autobetoniere nelle aree di cantiere e nelle zone
limitrofe.
Tali
operazioni
dovranno
essere
eseguite
nell’impianto di preconfezionamento del calcestruzzo. Per
quanto riguarda lo stoccaggio degli oli e dei combustibili
l’Affidatario dovrà attenersi alle disposizioni del D.lgs.
n°152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto riguarda lo smaltimento dei fanghi bentonitici eventualmente impiegati per la realizzazione di palificazioni l’Affidatario dovrà innanzitutto evitare, mediante l’approntamento di opportuni terrapieni, eventuali fuoriuscite dei fanghi al di fuori del perimetro del cantiere,
tali fanghi dovranno poi essere smaltiti in discarica autorizzata
con
le
modalità
previste
dal
D.lgs.
n°152
del
03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

evitare la propagazione di polveri nelle zone limitrofe al
cantiere; in particolare l’Affidatario dovrà provvedere ad
inumidire, nei periodi secchi, le aree in cui si deposita
la polvere per impedire che questa possa venire sollevata e
propagarsi nelle zone circostanti.

effettuare la valutazione di impatto acustico dei cantieri;
in particolare l’Affidatario dovrà attenersi a quanto prescritto dalle seguenti norme: legge 26 ottobre 1995 n°447
“Legge quadro sull’inquinamento acustico”; l.r. 9 maggio
2001 n°15 “Disposizioni in Materia di inquinamento acustico”; deliberazione Giunta Regionale 21 gennaio 2002 n°45
“Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della l.r.
15/2001” (adempimenti e modalità per lo svolgimento di attività temporanee significative ai fini dell’inquinamento
acustico);

usare materiali riciclati come disposto dal d.m. 8 maggio
2003 n°203 ove possibile e previa approvazione del Direttore dell’esecuzione; in particolare per quanto riguarda il
terreno di risulta dello scavo da utilizzare per i ripristini;

effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche
autorizzate; in particolare l’Affidatario dovrà approntare
opportuni contenitori in cui dovranno essere differenziati
tutti
i
rifiuti
ta/cartoni
di
a
seconda
imballaggio,
della
tipologia
materiali
(legno,
ferrosi,
car-
materiali
plastici, ecc.). Tali materiali dovranno poi essere trasportati in discariche autorizzate come previsto dal D.lgs.
n°152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni. La documentazione attestante il conferimento dei rifiuti in discarica dovrà essere a disposizione del Direttore
dell’Esecuzione.

segnalare tempestivamente alla Stazione Appaltante ed al
Direttore dell’Esecuzione il ritrovamento, nel corso delle
attività di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.
Art. 23 - (DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO)
L'orario giornaliero delle attività sarà quello stabilito dal
contratto collettivo valevole nel luogo dove le prestazioni
contrattuali vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Affidatario non
sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore
di dieci ore su ventiquattro.
All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi,
l'Affidatario non potrà a suo arbitrio far eseguire attività
che
richiedono
la
sorveglianza
da
parte
del
Direttore
dell’esecuzione.
Se, a richiesta dell'Affidatario, il Direttore dell’esecuzione
autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Affidatario non
avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece
tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le maggiori spese
di assistenza.
Art. 24 - (RECESSO DAL CONTRATTO- RISOLUZIONE DEL CONTRATTOFALLIMENTO)
In materia di recesso dal contratto trova applicazione quanto
previsto
all’art.
134
del
d.lgs
n°163/2006,
con
esclusione
dell’applicazione del comma 2 del medesimo articolo, sostituito dal presente periodo “Il decimo dell’importo delle opere
non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’intero importo
dei servizi essenziali per garantire la continuità del servizio idrico ed il mantenimento in efficienza degli impianti
della società (1.750.000,00 € al lordo del ribasso offerto in
fase di gara (oltre IVA) – oneri della sicurezza diretti e
specifici
compresi),
e
l’ammontare
netto
delle
prestazioni
eseguite. Pertanto, quando in corso di esecuzione dell’accordo
quadro, sia superato l’importo corrispondente alla completa
esecuzione dei servizi essenziali per garantire la continuità
del servizio idrico ed il mantenimento in efficienza degli impianti della società, nulla sarà dovuto all’Affidatario, oltre
il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere.”
Per recesso o risoluzione del contratto deve intendersi recesso o risoluzione dell’accordo quadro che comporterà a cascata
recesso o risoluzione dei contratti specifici eventualmente in
corso.
In
materia
di
risoluzione
del
contratto
trova
applicazione
quanto previsto agli artt. 135 e 136 del Codice dei Contratti.
La Stazione Appaltante ha l’obbligo di risolvere il contratto,
qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuta la revoca dell’attestazione di qualificazione e/o per aver prodotto
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal
casellario informatico.
Inoltre la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, con incameramento della cauzione definitiva, mediante
semplice
lettera
raccomandata
senza
necessità
di
ulteriori
adempimenti, nelle seguenti ipotesi:

mancato rispetto dei tempi di pronto intervento o comunque
non completa disponibilità di personale e mezzi d’opera in
caso di richiesta di pronto intervento;
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto,
con incameramento della cauzione definitiva, mediante semplice
lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nelle seguenti ipotesi:

frode nell’esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi
dell’art. 135 del d.lgs. n°163/2006;

ripetuto
inadempimento
alle
disposizioni
del
Direttore
dell’Esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o
diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

manifesta
incapacità
nell’esecuzione
delle
o
inidoneità,
prestazioni
anche
solo
contrattuali
legale,
derivanti
dall’accordo quadro;

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione delle prestazioni o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Affidatario senza giustificato motivo;

rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo,
in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. n°81/2008 o
dei piani di sicurezza e delle ingiunzioni fattegli al ri-
guardo dal Coordinatore in fase di esecuzione per la sicurezza e dal Responsabile dei Lavori;

perdita,
da
parte
l’espletamento
dell’Affidatario,
delle
prestazioni,
dei
oltre
requisiti
che
nel
caso
per
di
fallimento o di irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione.
L’Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui
imputabili.
La
Stazione
Appaltante
si
avvale
della
facoltà
di
cui
all’articolo 140 commi 1 e 2 del d.lgs. n°163/2006 per cui in
caso di fallimento, o di liquidazione coatta o di concordato
preventivo
dello
stesso
Affidatario
o
di
risoluzione
dell’Accordo quadro ai sensi di quanto previsto dagli articoli
135 e 136 del d.lgs. n°163/2006 o di recesso dal contratto ai
sensi dell’art. 11, comma 3 del d.P.R. 252/1998, saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti,
al
fine
di
stipulare
un
nuovo
contratto
per
l’affidamento del completamento delle attività contrattuali.
L’interpello
avverrà
in
ordine
decrescente
a
partire
dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore
offerta,
fino
l’aggiudicatario.
al
quinto
migliore
offerente
escluso
L’affidamento all’Affidatario supplente avviene alle medesime
condizioni economiche già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 25 - (DANNI DI FORZA MAGGIORE)
Non saranno riconosciuti danni per cause di forza maggiore.
Rimane facoltà dell’Affidatario la stipula di assicurazioni a
copertura di tali rischi sia per le opere eseguite che per le
attrezzature di necessarie per l’esecuzione delle prestazioni.
Art. 26 - (DISPONIBILITÀ ED OCCUPAZIONE DEI TERRENI)
La Stazione Appaltante provvederà a sue cure e spese alle servitù ed agli espropri per le occupazioni permanenti eventualmente
necessarie
relativamente
alle
attività
da
eseguire.
L’Affidatario provvederà invece, a sua cura e spese, a tutte
le occupazioni temporanee che si rendessero necessarie per deviazioni provvisorie, per strade di servizio, per accesso ai
vari cantieri, per l’impianto dei cantieri stessi, per tutte
le discariche o depositi di materiali e per tutto quanto necessario all’esecuzione delle attività.
Resta in proposito precisato che l’Affidatario risponderà sempre e direttamente nei confronti di terzi per le sopra menzionate occupazioni temporanee, obbligandosi a sollevare da ogni
corrispondente richiesta la Stazione Appaltante che, pertanto,
in ogni caso, rimarrà del tutto estranea.
Art. 27 - (ANTICIPAZIONI ALL’AFFIDATARIO - CONTABILIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA’- PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO)
Non è concessa all’Affidatario alcuna anticipazione sui corrispettivi contrattuali.
Gli Stati d’Avanzamento, indipendentemente dalla data di stipula dell’Accordo quadro, matureranno ogni 2 mesi alle seguenti scadenze prefissate: 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31
agosto, 30 ottobre e 31 dicembre. Gli stati d’avanzamento delle attività contabilizzeranno con un unico documento la sommatoria di tutte le attività realizzate con i singoli Contratti
specifici perfezionati nell’ambito dell’accordo quadro.
La
contabilizzazione
delle
attività
eseguite
nei
Contratti
specifici affidati nell’ambito del presente Accordo Quadro è
effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le
parti; tuttavia se l’Affidatario rifiuta di presenziare alle
misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il
Direttore dell’esecuzione procede alle misure in presenza di
due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di
verifica e di rettifica, anche in occasione delle operazioni
di verifica di conformità, delle misurazioni effettuate.
I documenti contabili da adottare per l’accertamento e la contabilizzazione delle attività in appalto sono quelli previsti
dagli 181 e seguenti del D.P.R. 207/10.
Il calcolo dell’acconto verrà quindi effettuato sommando gli
importi
ottenuti
moltiplicando
le
quantità
delle
attività
svolte contabilizzate a misura per i rispettivi prezzi offerti.
Il corrispettivo relativo all’attuazione del piano di sicurezza
e
coordinamento
verrà
liquidato
proporzionalmente
all’importo delle attività svolte contabilizzate a misura come
sopra contabilizzati.
Nella contabilità di base per il pagamento delle rate di acconto sarà accreditato, oltre all'importo delle attività eseguite, anche metà di quello dei materiali provvisti a piè
d'opera destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti
parte
dell'appalto,
accettati
dal
Direttore
dell’Esecuzione, valutati a prezzi di sola fornitura.
Non saranno invece tenuti in alcun conto le attività eseguite
irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio
del Direttore dell’Esecuzione e non conformi al contratto.
Qualora si rendesse necessario eseguire attività non previste
nell’oggetto dell’appalto si procederà alla determinazione dei
relativi nuovi prezzi, concordandoli con l’Affidatario e sottoponendoli, prima dell’applicazione, alla necessaria approvazione.
Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno volta
per volta dedotti, oltre le ritenute di legge (0,5% per infortuni), l'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti della Stazione Appal-
tante
verso
l'Affidatario
per
somministrazioni
fatte
o
per
qualsiasi altro motivo, nonché le eventuali penalità in cui
l'Affidatario fosse incorso per ritardata ultimazione delle
prestazioni oggetto di affidamento o per altri motivi.
In aggiunta alle ritenute di legge (0,5% per infortuni), la
Stazione Appaltante tratterrà ad ogni Stato di Avanzamento il
5%
dell’importo
contabilizzato;
il
pagamento
della
rata
di
saldo risultante dal conto finale, verrà effettuato solo dopo
l’intervenuta dichiarazione di ammissibilità del certificato
di verifica di conformità delle attività.
Il termine per l’emissione gli Stati d’Avanzamento e del relativo certificato di pagamento non potrà superare il termine di
45
giorni
a
decorrere
dalla
maturazione
di
ogni
Stato
d’Avanzamento.
Il pagamento del certificato di pagamento avrà luogo entro i
successivi 30 giorni dall’emissione dello stesso, previa presentazione
di
regolare
fattura
fiscale
da
parte
dell’Affidatario.
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento
o
dei
titoli
di
spesa
relativi
agli
acconti
spettano
all’Affidatario gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del ministro
delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il ministro
dell’economia e delle finanze.
Ai sensi dell’art.35, comma 34 del d.l. n.°223/06, convertito
nella legge n°248/06, l’emissione di ogni certificato di pagamento ed il pagamento della rata di saldo, sono subordinati
all’acquisizione
del
DURC
e
all’esibizione
da
parte
dell’Affidatario della documentazione attestante la corretta
esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori dipendenti, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
dei dipendenti, nonché di eventuali subappaltatori.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Capitolato Generale, i pagamenti a favore dell’Affidatario saranno effettuati mediante
bonifico bancario sul Conto Corrente n.
stato all’Affidatario “
,
”,
acceso
l’Istituto di Credito “
intepresso
”, Sede di
, Coordinate Bancarie: Cod. ABI n.
C.A.B. n.
,
, CIN
Ai sensi dell’art.3, commi 2 e seguenti del Capitolato Generale d’Appalto, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare
le
somme
ricevute
in
conto
o
a
saldo,
dell’Affidatario, il Sig.
per
conto
,
in
qualità di legale rappresentante dell’Affidatario
Art. 28 - (CONTO FINALE – CERTIFICATO DI CONFORMITA’)
Il conto finale verrà compilato dal Direttore dell’Esecuzione,
una volta ultimate le attività di tutti i contratti specifici
assegnati nell’ambito del presente Accordo Quadro.
Il certificato di verifica di conformità (art. 312, comma 1
del D.P.R. 207/10) sarà emesso entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ultimazione delle attività di
tutti i contratti specifici assegnati nell’ambito del presente
Accordo Quadro.
Il certificato di conformità, una volta sottoscritto per accettazione dall’esecutore, verrà trasmesso per verifica ed approvazione al Consiglio di Amministrazione della Società Committente che entro SESSANTA giorni dal ricevimento potrà dichiararlo ammissibile o chiederne la revisione.
Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato entro il
trentesimo giorno dall’intervenuta dichiarazione di ammissibilità del certificato di verifica di conformità.
Art. 29 - (MANUTENZIONE FINO ALLA DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITA’ DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’)
Sino che non sia intervenuto, con esito favorevole, la dichiarazione di ammissibilità del certificato di verifica di conformità, la manutenzione degli interventi di miglioramento o
estensione rete realizzati nell’ambito dell’Accordo verrà tenuta a cura e spese dell’Affidatario.
Per tutto il periodo corrente tra l’esecuzione e la dichiarazione di ammissibilità del certificato, e salve le maggiori
responsabilità sancite dall’art.1669 del C.C., l’Affidatario
sarà garante delle prestazioni e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e
ripristini che si rendessero necessari, fatto salvo il caso in
cui il Stazione Appaltante, in accordo con l’Affidatario, dovesse procedere all’esercizio degli interventi di miglioramento
o
estensione
rete
realizzati
.
Durante
detto
periodo
l’Affidatario curerà la manutenzione tempestivamente, e con
ogni cautela. provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni
necessarie senza che occorrano particolari inviti da parte del
Direttore dell’Esecuzione ed eventualmente, a richiesta insindacabile
di
questa,
anche
mediante
lavoro
notturno.
Ove
l’Affidatario non provvedesse nei termini prescritti dal Direttore dell’Esecuzione con invito scritto, si provvederà di
ufficio e la spesa andrà a debito dell’Affidatario stesso.
E’
facoltà
del
Stazione
Appaltante
richiedere,
prima
dell’ultimazione, il funzionamento totale o parziale degli interventi di miglioramento o estensione rete realizzati senza
che l’Affidatario abbia perciò diritto a speciali compensi. In
tale circostanza il Direttore dell’Esecuzione provvederà prima
della presa in consegna ad una verifica della rispondenza degli interventi di miglioramento o estensione rete realizzati
alle specifiche contrattuali.
In caso di riscontro di non conformità tali da non pregiudicare il funzionamento, gli interventi di miglioramento o estensione rete realizzati potranno essere prese in consegna senza
che ciò pregiudichi la totale responsabilità dell’Affidatario
in merito alla rispondenza di quanto realizzato alle specifi-
che di contratto.
In caso di anticipata consegna delle opere la Stazione Appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell’Affidatario gli interventi conseguenti a
difetti di costruzione.
Art. 30 - (ATTIVITA’ EVENTUALI NON PREVISTE)
Per l’esecuzione di attività non previste e per le quali non
siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà al concordamento dei nuovi prezzi, ovvero si provvederà in economia
con
operai
e
mezzi
d’opera
forniti
dall’Affidatario
e
con
provviste approvvigionate dal Stazione Appaltante.
Le forniture richieste all’Affidatario, i cui prezzi non siano
stati offerti in sede di gara, saranno liquidate a presentazione di fattura maggiorate delle spese generali e l’utile indicato nell’analisi dei prezzi esposte in sede d’offerta.
Art. 31 - (CONTROVERSIE)
Si
applicano
gli
artt.
239
e
240
del
d.lgs.
163/2006.
L’Affidatario è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni
impartite dal Direttore dell’esecuzione, senza sospendere o
ritardare il regolare andamento lavori delle prestazioni affidate
e
ciò
indipendentemente
dalle
riserve
che
lo
stesso
iscrive negli atti contabili.
Domande,
richieste,
riserve
devono
essere
formulate
dall’Affidatario, a pena di decadenza, nel rispetto delle mo-
dalità riportate
negli Art. 155 (intendendosi per verbale di
consegna l’ordine scritto di cui all’art. 18 del presente accordo), 158, 163, 164, 190, 191, 201, 233 (intendendosi per
certificato di collaudo il certificato di verifica di conformità) e 304 del Regolamento. A tal fine ed in forza specificatamente di quanto espresso all’art. 5del presente Accordo, i
sopra riportati articoli del d.P.R. 207/2010, assumono il valore di norme contrattuali applicabili a tutte le attività oggetto dell’accordo quadro, indipendentemente dal fatto che le
stesse siano classificabili come servizi o come lavori.
Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Affidatario confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, è devoluta all’Autorità
Giudiziaria competente presso il Foro di Forlì, con esclusione
della competenza arbitrale.
Art. 32 - (ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPEDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA)
Per l’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo
Quadro e dei Contratti Specifici derivanti l’Affidatario è obbligato al rispetto delle leggi e norme vigenti in materia di
tutela del posto di lavoro.
L’Affidatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nelle attività oggetto dell’Accordo quadro, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria vigente
nelle località e nei tempi in cui tali attività si svolgono.
L’Affidatario
si
obbliga,
in
particolare,
ad
osservare
la
clausola relativa al trattamento economico per ferie, gratifiche natalizie e festività ed a provvedere all’accantonamento
degli importi relativi nei modi e nelle forme contrattuali
previste.
I suddetti obblighi vincolano l’Affidatario fino al termine
dell’Accordo quadro anche se egli non fosse aderente alle Associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell’Affidatario di cui è
titolare e da ogni sua qualificazione giuridica ed economica.
L’Affidatario dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni
di
tutte
sull’assunzione,
le
leggi
tutela,
e
dei
protezione,
regolamenti
assicurazione
vigenti
ed
assi-
stenza dei lavoratori.
L’Affidatario è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante
dell’osservanza
delle
norme
anzidette
da
parte
degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.
L'Affidatario è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:
-
dichiarazione autentica relativa all’organico medio annuo
destinato al lavoro in oggetto distinto nelle varie qualifiche da cui desumere la corrispondenza con il costo sostenuto per il personale dipendente;
-
modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei
versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;
-
documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed infortunistici;
tale documentazione deve essere presentata prima dell'inizio
delle
attività
contrattuali
e
comunque
entro
trenta
giorni dalla data del verbale di consegna. Tale documentazione deve inoltre essere presentata prima dell’ingresso in
cantiere per ogni SubAffidatario o altro soggetto comunque
operante in cantiere.
In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante
o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all’Affidatario l’inadempienza accertata
e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in
acconto, se le prestazioni contrattuali sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se
le prestazioni contrattuali sono ultimate, destinando le somme
così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di
cui sopra; il pagamento all’Affidatario e delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato
che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto,
in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale
dipendente
dell’Affidatario
o
dei
subappaltatori,
qualora l’Affidatario invitato a provvedervi, entro quindici
giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante
può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario in esecuzione del contratto.
In ogni momento il Direttore dell’esecuzione e, per suo tramite,
il
Responsabile
del
Procedimento,
possono
richiedere
all’Affidatario e ai subappaltatori copia del libro matricola,
possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al
personale
impiegato
nell’esecuzione
delle
attività
oggetto
dell’Accordo quadro e verificarne l’effettiva iscrizione nei
libri matricola dell’Affidatario o del SubappaltatoreSubautorizzato.
Ogni rinnovo o mutamento di assicurazione deve essere comunicato dall’Affidatario al Direttore dell’Esecuzione. La mancata
o incompleta e, comunque, irregolare assicurazione obbligatoria del personale comporterà da parte della Stazione Appaltante la denuncia alle Autorità preposte per i provvedimenti contravvenzionali, anche quando si tratta di mancato rinnovo o
aumento nei modi e termini previsti dalla legge.
L’Affidatario
dovrà
trasmettere
in
copia
al
Direttore
dell’Esecuzione ogni denuncia di infortunio che riguardi personale
utilizzato
dell’Accordo Quadro.
nell’esecuzione
delle
attività
oggetto
Ai sensi dell’art. 3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del
d.lgs.
n°81/2008,
nonché,
ai
sensi
dell’art.
2
del
d.l.
n°210/2002, convertito nella legge n°266/2002, l’Affidatario
ha presentato apposito D.U.R.C. rilasciato dalla CAPE di
in data
/
/
n.
Art. 33 - (ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA)
Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 8 agosto 1994, n.
490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in
relazione al soggetto Affidatario non risultano sussistere gli
impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale
ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e
dell’art. 67, D.lgs n. 159/2011 in base alla certificazione,
recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del D.P.R.
n. 252 del 1998, rilasciata in data
numero
/
/
al
di Prot., dalla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di
,
ai
sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R..
L’Affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni
di interdizione della capacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 08/06/2001
n°231.
L'Affidatario dovrà dare tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante in relazione ad ogni modificazione intervenuta
negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli
organismi tecnici e amministrativi; la comunicazione deve avvenire entro gg. 15 dall'avvenuta modifica.
Art. 34 - (TRATTAMENTO DATI PERSONALI - TRASPARENZA)
Qualora nello svolgimento della prestazione oggetto del presente contratto si rendesse necessario da parte sia di Romagna
Acque – Società delle Fonti S.p.A. sia dell’Affidatario il
trattamento di dati personali, le Società stesse si impegnano
fin d'ora ad effettuare il medesimo trattamento nella piena
osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196 e s.m.i., dichiarando di assumersi a tale
riguardo ogni responsabilità di legge, e liberando pertanto le
stesse da qualsiasi responsabilità in caso di trattamento effettuato in difformità dalla richiamata normativa.
Nell’accettare il presente contratto l’Affidatario dichiara di
essere informato dei principi e delle disposizioni del Codice
Etico (visibile nel sito Internet della Società, alla pagina
www.romagnacque.it/azienda.html)
adottato da Romagna Acque -
Società delle Fonti S.p.A. e che il compimento del presente
incarico/ordine deve avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni ivi prescritte; in caso di violazione di queste ultime
da parte dell’Affidatario il presente contratto si intenderà
risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Art. 35 - (OBBLIGHI DI CUI ALLA L. 136/2010 E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA)
L’Affidatario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Affidatario di impegna a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale
del
Governo
della
Provincia
di
Forlì-Cesena
della
notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subsubappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Letto, confermato e sottoscritto:
Il
Rappresentante
di
Romagna
Acque
–
Società
delle
Fonti
S.p.a.
L’AFFIDATARIO
Art. 36 - (APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile,
l’Affidatario dichiara di conoscere ed approvare tutte le condizioni del Capitolato Generale e del Regolamento che trovano
applicazione nel presente Accordo.
L’Affidatario dichiara di conoscere ed approvare specificatamente ed in particolare i seguenti articoli:
-
Art. 1 – Oggetto dell’Accordo quadro – Descrizione delle
prestazioni oggetto dell’Accordo quadro;
-
Art. 2 – Ammontare dell’Accordo quadro;
-
Art. 5 - Osservanza di leggi, regolamenti e del Capitolato Generale d’Appalto;
-
Art. 6 – Conoscenza delle condizioni d’appalto
-
Art. 7 - Domicilio dell’Affidatario;
-
Art. 8 Domicilio della Stazione Appaltante - Rappresentanza della Stazione Appaltante;
-
Art. 10 - Durata dell’Accordo Quadro – Rinnovo;
-
Art. 13 – Danni, responsabilità verso terzi e assicurazione
-
Art. 17 – Direzione dell’esecuzione
-
Art. 18 – Procedura per il perfezionamento dei contratti
specifici derivanti dall’accordo quadro
-
Art. 19 - Penali;
-
Art. 20 – Approvvigionamento dei materiali e custodia
-
Art. 21 – Oneri a carico dell’Affidatario
-
Art. 24 - Recesso dal contratto- Risoluzione del contratto- Fallimento;
-
Art. 25 - Danni di forza maggiore;
-
Art. 27 – Anticipazioni all’Affidatario – Contabilizzazione delle attività –Pagamenti in acconto e saldo
-
Art. 29 – Manutenzione fino alla dichiarazione di ammissibilità del certificato di verifica di conformità
- Art. 31 – Controversie;
e le seguenti norme contenute nel capitolato specia-
le:

art. 2 – Servizi di reperibilità;

art. 3 – andamento e programma delle attività;
L’Appaltatore