Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: il quadro normativo
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Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: il quadro normativo
Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: il quadro normativo dell‘UE e la giurisprudenza della CdG Tomas Davulis Università di Vilnius Divario retributivo tra uomini e donne (Eurostat 2011) Divario retributivo tra uomini e donne non corretto, 2009 (% di differenza tra il reddito orario lordo di lavoratori dipendenti uomini e donne come % del reddito orario lordo degli uomini, dati non normalizzati) Divario retributivo tra uomini e donne (Eurostat 2012) Divario retributivo tra uomini e donne Disparità di reddito tra uomini e donne Varie ragioni Differenze tra singoli individui (età, esperienza professionale, formazione) Differenze tra tipologie occupazionali (mansioni, tipologia di contratto o di condizioni di lavoro) Differenze tra aziende (ramo industriale, dimensioni dell’impresa, ecc.) Divario retributivo tra uomini e donne Contributo della discriminazione fondata sul sesso al divario retributivo tra uomini e donne Disparità di retribuzione per lo stesso lavoro Disparità di retribuzione per lavoro “di pari valore” Svalutazione del lavoro femminile Segregazione nel mercato del lavoro Stereotipi e tradizioni Conciliazione di responsabilità professionali e familiari Risposte normative A livello globale Organizzazione Internazionale del Lavoro Convenzione 100 sull’uguaglianza di retribuzione,1951 Nazioni Unite Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW), 1979 A livello regionale Consiglio d’Europa Carta Sociale Europea, 1961 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, 1950, Art. 14, Protocollo 12 Unione Europea (Comunità (Economica) Europea) Fonti del diritto TFUE ex Art. 119, n. 1, CEE, ex 141 CE – ora 157, n. 1 TFUE: “ciascuno Stato membro assicura l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore” Obiettivo inizialmente di natura economica – clausola collegata alla competizione tra Stati Ruolo della CdG dell’UE I Interpretazione estensiva e intensiva Effetto diretto Effetto diretto orizzontale Classificazione come principio del sistema giuridico dell’UE “il principio della parità di retribuzione è uno dei principi fondamentali della Comunità“ CdG, C-43/75 Defrenne II Ruolo della CdG dell’UE II Doppia finalità – economica e sociale CdG C-43/75 Defrenne II Finalità principalmente sociale “l’eliminazione delle distorsioni di concorrenza tra le imprese situate nei diversi Stati membri riveste un carattere secondario rispetto all‘obiettivo sociale di cui alla stessa disposizione, la quale costituisce l‘espressione di un diritto fondamentale della persona umana“ C-270/97 Sievers u. Schrage Legislazione derivata Direttiva 75/117/CEE per l’avvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile Base – ex Art. 100 CEE – competenza in materia economica Dal 15/8/2009 – Art. 4 Direttiva 2006/54/CE (rifusione) Base – 157, n.3, TFUE (ex Art. 141, n. 3, CE) competenza in materia di politica sociale Impulsi alla politica antidiscriminazione dell’UE Rango di diritto fondamentale Riconoscimento tra i “nuovi” diritti fondamentali Giurisprudenza della CdG dell’UE Testi UE sui diritti fondamentali (Art. 23 Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, 2000) in Legislazione derivata in materia di parità (es. Dir. 2000/78, Dir. 2000/43/CE) In termini sostanziali, la Direttiva non aggiunge nulla al Trattato. (CdG, Jenkins) Struttura del principio della parità di retribuzione Interazione tra fonti del diritto e legislazione derivata Art. 157 TFUE (ex 141 CE) Art. 4 Dir. 2006/54/CE Disposizione di riferimento 1. Ciascuno Stato membro assicura l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore Per auanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale, occorre elimiinare la discriminazione diretta e indiretta basata sul sesso e concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni. Spiegazioni La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica: (a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura; (b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro. Definizioni 2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo. In particolare, qualora si utilizzi un sistema di classificazione professionale per determinare le retribuzioni, questo deve basarsi sui principi comuni per i lavoratori di sesso maschile e per quelli di sesso femminile ed essere elaborato in modo da eliminare le discriminazioni fondate sul sesso. Campo d’applicazione I Destinatari (Art. 157 TFUE) Stati membri? Legislatore Altre istanze emananti atti normativi Parti della contrattazione collettiva CdG C-284/02 Sass Datore di lavoro? Effetto diretto verticale e orizzontale Datori di lavoro pubblici e privati Destinatari (Art. 4 Dir. 2006/54/CE) Campo d’applicazione II Il concetto di lavoratore Significato “non può definirsi mediante rinvio al diritto degli Stati membri, bensì ha una portata comunitaria. Inoltre, non può essere interpretato restrittivamente“ nel diritto comunitario CdG C-256/01 Allonby “persona [che] fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un‘altra e sotto la direzione di quest‘ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione.“ CdG C-66/85 Lawrie-Blum Parallelismi con il concetto di libera circolazione dei lavoratori (Art. 45 TFUE (ex 39 CE)) Campo d’applicazione III Lavoratori, compresi gli apprendisti Funzionari pubblici, comprese le forze militari Limiti della copertura Quasi-dipendenti? Autonomi? Art. 157 TFUE (ex Art. 141 CE) – sicuramente no Art. 4 Direttiva 2006/54/CE? Non significato nazionale di autonomo Campo d’applicazione IV Se applicabile diritto di Stato membro Eccezioni (disposizioni obbligatorie): Luogo di lavoro in Stato membro Sede del datore di lavoro in Stato membro Il concetto di ‘retribuzione’ I Definizione ampia Art. 157 TFUE (ex Art. 141 CE) per “retribuzione” si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo tutti gli altri vantaggi, pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro in ragione dell‘impiego Interpretazione ampia di CdG Salario ordinario e maggiorazioni Agevolazioni di viaggio per lavoratori e familiari Mantenimento della retribuzione in caso di malattia C-109/91 Ten Oever Sussidi di transizione (‘Überbrückungsgeld’) previsti da un accordo aziendale C-262/88 Barber Pensioni di reversibilità risultato di una concertazione tra le parti sociali C-360/90 Bötel Prestazioni di licenziamento C-281/97 Krueger Compensazione per la partecipazione a corsi di formazione della commissione interna C-218/98 Abdoulaye Gratificazione natalizia C-171/88 Rinner-Kuehn Indennità di maternità C-12/81 Garland C-19/02 Hlozek Ecc. (auto aziendali, abitazioni aziendali, azioni, mutui, ecc.) La circostanza che talune prestazioni siano corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro non esclude che esse possano avere carattere di retribuzione, ai sensi delle disposizioni succitate. C-262/88 Barber Il concetto di ‘retribuzione’ II Importante: non differenziazione tra vari tipi di remunerazione, ma distinzione rispetto ad altre condizioni di lavoro (Artt. 14-16 Dir. 2006/54/CE) Incentivo, gratifica per fedeltà? Prestazioni future - sì CdG C-333/97 Lewen Promozione ad un livello retributivo più elevato (promozione in funzione di anzianità di servizio) – no il vero problema è il calcolo dell’anzianità minima e, in tale contesto, il ruolo del congedo di maternità CdG C-284/02 Sass Tra i vantaggi che rientrano nella retribuzione vi sono in particolare quelli corrisposti dal datore di lavoro a motivo dell‘esistenza di rapporti di lavoro subordinato che hanno lo scopo di garantire una fonte di reddito ai lavoratori, pur se questi non svolgono alcuna attività prevista nel contratto di lavoro. CdG C-218/98 Abdoulaye Il concetto di ‘retribuzione’ II Prestazioni pensionistiche = retribuzione Regimi previdenziali o vantaggi disciplinati direttamente dalla legislazione senza alcun elemento di accordo all‘interno dell‘azienda o del settore occupazionale non costituiscono retribuzione CdG 23/83 Liefting Regimi pensionistici aziendali Regime pensionistico esternalizzato - retribuzione Regime pensionistico aziendale – retribuzione CdG 69/80 Worringham CdG C-262/88 Barber – effetto temporaneo limitato CdG C-170/84 Bilka Pensione di funzionari pubblici - retribuzione CdG C-7/93 Beune Determinante: se la pensione è corrisposta al lavoratore per il rapporto di lavoro tra l’interessato e il suo ex datore di lavoro, questo è il criterio dell’impiego Codifica della giurisprudenza della CdG dell’UE al Capo 2, “Parità di trattamento nei regimi professionali di sicurezza sociale”, della Direttiva 2006/54/CE Principio della non-discriminazione Campo d’applicazione ratione personae limitato Limitazione del campo d’applicazione ratione materiae eccezioni Parità di trattamento Eliminazione di disparità di trattamento ma remunerazioni non eque Ma: principio della parità di retribuzione presuppone che gli uomini e le donne a cui si applica si trovino in circostanze identiche o analoghe Parità di retribuzione per lavoro uguale o di pari valore Sarebbe contrario al principio della parità di trattamento applicare la stessa norma a situazioni obiettivamente diverse CdG C-342/93 Gillespie CdG C-19/02 Hlozek Situazioni analoghe devono essere trattate in modo uguale e situazioni diverse devono essere trattate in modo diverso CdG C-106/83 Sermide Paragone Parità di trattamento esige situazioni paragonabili Uguale Lavoro identico o in ampia misura uguale rispetto a tipo di mansioni e processi di lavoro Determinante – natura del lavoro lavoro – Dipendenti intercambiabili Natura del lavoro piuttosto che prestazioni individuali Formazione Condizioni di lavoro Altro? Lavoro di pari valore Lavoro che può apparire diverso; ma un lavoro è di pari valore se ai suoi criteri di classificazione si applicano gli stessi requisiti rigorosi – come conoscenze, qualifiche, sforzo muscolare e stress, responsabilità, condizioni dell’ambiente lavorativo Approccio qualitativo CdG C-237/85 Rummler Termine di paragone Singolo individuo o gruppo di individui dell’altro sesso Non necessario che l’attività sia svolta contemporaneamente Paragone con attività di valore inferiore Non necessariamente stesso datore di lavoro, ma stessa fonte (es: contratti collettivi negoziati) CdG Murphy Dottrina della ‘stessa fonte’ (Lawrence, Allonby) – non si trova nella Direttiva “manca un soggetto che sia responsabile della diseguaglianza e che possa ristabilire la parità di trattamento. Una situazione di tal genere non rientra nell'ambito d'applicazione dell'art. 141, n. 1, CE” Onere della prova in capo al datore di lavoro CdG: Il miglior metodo di raffronto delle statistiche consiste nel confrontare, da un lato, le quote rispettive di lavoratori interessati dalla disparità all'interno dei lavoratori subordinati di sesso maschile e, dall'altro, le stesse proporzioni esistenti tra i lavoratori di sesso femminile CdG C-167/97 Seymour-Smith and Perez Forme di discriminazione I Discriminazione diretta Età pensionabili diverse per uomini e donne nei regimi pensionistici aziendali Donne in congedo di maternità non beneficiano di alcun miglioramento delle condizioni di lavoro CdG C-66/99 Pedersen No giustificazione Possibilità di trattare in modo diverso: Non paragonabilità delle situazioni CdG C-218/98 Abdulaye Eventualmente azioni positive per compensare svantaggi sul lavoro Forme di discriminazione II Discriminazione indiretta Criteri che pongono di fatto un sesso in una situazione svantaggiosa: Dipendenti part-time Durata delle prestazioni professionali Giustificazione di discriminazione indiretta I CdG: qualora l‘impresa sia in grado di provare che la sua prassi salariale è basata su fattori obiettivamente giustificati ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, non si potrà ravvisare alcuna violazione dell‘art.119 CdG 170-84 Bilka Art. 2, n. 2 b) Direttiva 2006/54/CE: “a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari“ Giustificazione di discriminazione indiretta II Criteri che possono portare a una differenziazione: esigenze aziendali, politiche statali, situazione del mercato del lavoro Se è importante per lo svolgimento del lavoro Flessibilità – Adattabilità a orari e posti di lavoro variabili Formazione professionale Anzianità CdG C-17/05 Cadman Non richiede giustificazione speciale in quanto l’anzianità va di pari passo con l’esperienza e quest’ultima pone di regola il lavoratore in grado di espletare meglio le proprie mansioni Se il lavoratore non fornisce elementi atti a suscitare seri dubbi al riguardo Riparazione Omologazione verso l‘alto o verso il basso?: – Omologazione verso l‘alto ove il principio non sia cambiato, vale a dire stessa retribuzione più elevata anche alla persona/categoria di persone finora discriminata CdG C-231/06 Jonkman – Se il principio cambia, sono possibili ambedue gli scenari: omologazione verso l‘alto o verso il basso, vale a dire o retribuzione più elevata per tutti o retribuzione più bassa per tutti.