La rappresentanza dei lavoratori nelle imprese in Europa
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La rappresentanza dei lavoratori nelle imprese in Europa
La rappresentanza dei lavoratori nelle imprese in Europa Differenze e similarità © ETUI Education 2012 European Trade Union Institute Bd du Roi Albert II, 5 1210 Brussels www.etui.org ETUI è finanziato dalla Unione Europea 3|Page La rappresentanza dei lavoratori nelle imprese in Europa Introduzione Questa presentazione sui sistemi di rappresentanza dei lavoratori nelle imprese dei paesi dello Spazio economico europeo (SEE) intende sottolineare le principali differenze fra tali sistemi. L’esperienza dei comitati aziendali europei mostra che per creare una coesione efficace fra i rappresentanti dei vari paesi, i rappresentanti stessi devono acquisire un certo numero di conoscenze sugli ambiti giuridici o contrattuali che determinano aspettative e metodologie dei colleghi di altri paesi. Questa presentazione punta, quindi, a mostrare tali differenze e si rivolge agli attori sindacali, e non, attivi nei comitati aziendali europei e negli organi di rappresentanza nelle SE. È utile ripeterlo: questa presentazione non pretende di fornire conoscenze approfondite sugli organi di rappresentanza dei lavoratori in ogni paese dello Spazio economico europeo. L’obiettivo, piuttosto, è quello di sottolineare alcune differenze fondamentali per preparare i rappresentanti impegnati in questo tipo di organi transnazionali a una migliore coesione di fronte a imprenditori che potrebbero cercare di mettere i lavoratori di un impianto e di un paese contro i colleghi di altri impianti e altri paesi. Strutture, sistemi e prerogative dei vari organi di rappresentanza di ogni paese dell’UE sono approfonditi nel sito Internet dell’ISE ai seguenti indirizzi: in francese: http://fr.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations; in inglese: http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations; in tedesco: http://de.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations Lucido 2: culture di rappresentanza differenti La differenza delle culture di rappresentanza si riflette anche per la grande diversità a livello di responsabilità, composizione e ruoli di organi di rappresentanza che, apparentemente, hanno denominazioni simili. Ad esempio, l’espressione inglese “European Works Council” (“comitato aziendale europeo” – CAE) ha una corrispondenza in varie lingue dell’UE: in in in in francese: “Comité d’entreprise européen”; tedesco: “Europäischer Betriebsrat”; olandese: “Europese ondernemingsraad“; danese: “Europæiske samarbejdsudvalg”; per citare solo alcuni esempi. Se un rappresentante francese dovesse pensare che un “comitato aziendale europeo” sia una proiezione a livello europeo di un “comitato aziendale” francese, 1|Page con funzionamento analogo sul piano transnazionale, allora si può anche presumere che il collega tedesco si aspetti che tale organo assuma lo stesso ruolo, sul piano europeo, che il suo “Betriebsrat” svolge a livello nazionale. Ebbene, un “Betriebsrat" e un "comitato aziendale" sono organi con prerogative, procedure di elezione e composizione relativamente diverse. Lo stesso dicasi per i “samarbejdsudvalg” (”comitati di cooperazione”) danesi. E per quanto riguarda gli ”ondernemingsraad” che operano in Belgio e nei Paesi Bassi, lo stesso termine olandese descrive, di fatto, realtà e pratiche molto diverse. Lucido 3: quadro minimo comune in materia d’informazione e consultazione Nonostante queste differenze, è importante sottolineare come il legislatore europeo, con la direttiva 2002/14/CE, abbia imposto un quadro minimo comune da applicare a tutte le imprese del SEE, sia pubbliche che private, sia a scopo di lucro che non. Gli Stati membri possono scegliere d’imporre questa procedura d’informazione e consultazione a livello di aziende con un organico minimo di 50 dipendenti oppure a livello di vari stabilimenti con personale minimo di 20 dipendenti. Questa procedura d’informazione deve essere condotta con il(i) decisore(i) del livello direttivo. Lucido 4: definizione di informazione e consultazione “L'informazione avviene ad un dato momento, secondo modalità e con un contenuto appropriati, suscettibili in particolare di permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame adeguato e di preparare, se del caso, la consultazione.” (Articolo 4.3). La consultazione avviene: a) assicurando che la scelta del momento, le modalità e il contenuto siano appropriati; b) al livello pertinente di direzione e di rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato; c) sulla base delle informazioni pertinenti fornite dal datore di lavoro, … e del parere che i rappresentanti dei lavoratori hanno il diritto di formulare; (Articolo 4.4) 2|Page Lucido 5: informazione, consultazione e accordo? La procedura di consultazione deve anche (d) permettere ai rappresentanti dei lavoratori di avere un incontro con il datore di lavoro e di ottenere una risposta motivata al loro eventuale parere; e) al fine di ricercare un accordo sulle decisioni che dipendono dai poteri di direzione del datore di lavoro." (Articolo 4.4) Anche se la direttiva 2002/14/CE non ha imposto modifiche alle disposizioni sull’informazione e la consultazione per diversi paesi come Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, poiché la legislazione di questi paesi soddisfaceva già tali condizioni, è tuttavia opportuno sottolinearne l’importanza, benché in alcuni paesi come Regno Unito, Polonia e Repubblica ceca le modifiche della legislazione che traspone questa direttiva non siano state accolte con entusiasmo dalle organizzazioni sindacali, dato che erano talvolta in contraddizione con tradizioni e strutture consolidate. Nell’ambito delle imprese multinazionali, questi organi locali di informazione e consultazione dovrebbero, evidentemente, essere in relazione con i comitati aziendali europei o con gli organi di rappresentanza dei rispettivi SE. Lucido 6: i temi dell’informazione e della consultazione L'informazione e la consultazione riguardano: a) l'informazione sull'evoluzione recente e quella probabile delle attività dell'impresa o dello stabilimento e della situazione economica; b) l'informazione e la consultazione sulla situazione, la struttura e l'evoluzione probabile dell'occupazione nell'ambito dell'impresa o dello stabilimento, nonché sulle eventuali misure anticipatrici previste, segnatamente in caso di minaccia per l'occupazione; c) l'informazione e la consultazione sulle decisioni suscettibili di comportare cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del lavoro, nonché di contratti di lavoro, comprese quelle di cui alle disposizioni comunitarie1 (Articolo 4.2) Direttiva 98/59/CE sui licenziamenti collettivi e direttiva 2001/23/CE sui trasferimenti di imprese 1 3|Page Informazioni riservate (Articolo 6) 1. Gli Stati membri dispongono che, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali, i rappresentanti dei lavoratori, nonché gli esperti che eventualmente li assistono, non siano autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi, informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata, nel legittimo interesse dell'impresa o dello stabilimento. Tale obbligo sussiste anche al termine del loro mandato, a prescindere dal luogo in cui si trovino. Uno Stato membro può tuttavia autorizzare i rappresentanti dei lavoratori e eventuali loro consulenti a trasmettere informazioni riservate a lavoratori o a terzi vincolati da un obbligo di riservatezza. 2. Gli Stati membri dispongono che, in casi specifici e nelle condizioni e limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali, il datore di lavoro non sia obbligato a comunicare informazioni o a procedere a consultazioni che, secondo criteri obiettivi, siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento delle imprese o degli stabilimenti interessati o da arrecare loro danno. Lucido 7: Comitato aziendale ≠ rappresentanza sindacale Se analizziamo i sistemi di rappresentanza dal punto di vista dei diritti a informazione e consultazione, possiamo prendere il caso di un’impresa o di uno stabilimento con, ad esempio, circa 150 lavoratori. In più paesi questi diritti a informazione e consultazione sono esercitati tramite il canale unico della (o delle) rappresentanza(e) sindacale(i). Il che, storicamente, implicava che se i lavoratori non erano organizzati sotto il profilo sindacale, non esisteva alcun organo rappresentativo a garantire tali diritti. In alcuni paesi è possibile trovare, oltre alla rappresentanza sindacale, un organo che esercita, fra gli altri, i diritti a informazione e consultazione: il “comitato aziendale” in Francia, il« Betriebsrat » in Germania e Austria, il consiglio aziendale o “ondernemingsraad” in Belgio e nei Paesi Bassi, e così via. In questi casi, sarebbe possibile parlare di un doppio canale di rappresentanza. Si pone quindi la domanda della relazione fra tale organo e la (o le) rappresentanza(e) sindacale(i). Come visto nei lucidi da 3 a 6, ai sensi della direttiva 2002/14 organi di questo tipo dovrebbero, di fatto, essere istituiti in tutti gli stabilimenti o imprese in cui non vi è rappresentanza sindacale. 4|Page Lucido 8: canale doppio o singolo? La cartina in questo lucido presenta una semplificazione a grandi linee delle varie forme di rappresentanza: essa cerca solo di mettere in evidenza le differenze derivanti dalla legislazione, oppure dal fatto che la pratica non è sempre conforme alla legislazione. In Grecia, ad esempio, una legge del 1989 prevede l’attuazione di comitati aziendali. Ma sono presenti solo in alcune imprese, dato che i sindacati locali si oppongono in generale alla loro creazione. Questi sindacati locali di primo livello costituiscono il principale organo di rappresentanza dei lavoratori. In linea di massima, gli interessi della manodopera in un determinato sito possono essere difesi tramite un solo canale, segnatamente, il(i) sindacato(i) presente(i). Quando è il caso, la modalità di elezione o di nomina dei rappresentanti sindacali dipenderà dai sindacati in questione: possono decidere di far eleggere questi rappresentanti dai loro membri o designarli in altro modo. Attualmente, le organizzazioni sindacali e i loro rappresentanti sono i soli organi che rappresentano gli interessi dei lavoratori. Questa rappresentanza può essere legittimata in una legge nazionale che obbliga i datori di lavoro a riconoscere i sindacati, in un contratto collettivo, o semplicemente nell’equilibrio dei poteri imposto dalle organizzazioni sindacali, come avviene in Svezia, Romania, Portogallo e Islanda. Il Comitato aziendale, o il suo equivalente, può semplicemente rappresentare tutte le varie organizzazioni sindacali presenti nell’impresa, o essere un organo costituito tramite contratto collettivo, eletto da tutti i lavoratori. Ciascuna occupa un certo numero di seggi nel Comitato, che può anche essere, o solo essere, un organo d'informazione e di cooperazione. In quest’ultimo caso, l'esistenza di un comitato aziendale non solleva il datore di lavoro dal suo obbligo di negoziare con i rappresentanti sindacali. Il tratto comune di questi organi, presente in Spagna, Polonia, Belgio, Norvegia, Finlandia, Danimarca e Italia è che questo tipo di organo costituisce più un forum complementare d’informazione e consultazione per le rappresentanze sindacali a livello d’impresa. Il Comitato aziendale può esistere congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed avere i propri poteri e funzioni. Le organizzazioni sindacali esercitano un’influenza capitale sull’elezione dei membri del comitato. In Francia, ad esempio, le organizzazioni sindacali riconosciute esercitano il monopolio sulla presentazione dei candidati al primo turno delle elezioni al comitato aziendale. Eventuali liste di candidati indipendenti possono essere ammesse al secondo turno se le liste sindacali non 5|Page hanno ottenuto il 50% dei voti. In Ungheria, Repubblica slovacca e Slovenia, i comitati aziendali possono essere considerati organi che completano il lavoro delle organizzazioni sindacali dell’impresa. Questo gruppo di paesi è, di fatto, il più eterogeneo. I diritti di informazione e consultazione saranno esercitati tramite una rappresentanza sindacale oppure tramite un organo eletto dai lavoratori, ma con il rischio, in molte attività, di non incontrare né l’uno né l’altro. In vari paesi i governi stanno cercando di attuare delle normative destinate a ridurre i diritti delle rappresentanze sindacali, laddove essi esistono, per attribuirne di minori ai comitati aziendali o a organi equivalenti. Questa ripartizione possibile di organi di rappresentanza caratterizza Regno Unito, Irlanda, Estonia, Lituania, Lettonia, Repubblica ceca e Bulgaria. Il Comitato aziendale, o il suo equivalente (“Betriebsrat”, “Ondernemingsraad”, ecc.), può anche essere il principale organo di rappresentanza dei lavoratori su scala aziendale. Eletto da tutto il personale sulla base di liste che possono essere presentate da qualsiasi gruppo di lavoratori, siano essi o meno membri di un sindacato, il “consiglio” aziendale ha poteri che vanno spesso ad includere la codeterminazione (Germania, Austria, Paesi Bassi). L'importanza della rappresentanza sindacale all’interno di questi organi dipenderà, evidentemente, dalla capacità delle organizzazioni sindacali di presentare liste di candidati che consentano ai loro membri di scegliere in tali liste in occasione delle elezioni. Nelle grandi imprese tedesche e austriache, ad esempio, nella maggior parte dei casi, il consiglio aziendale è dominato da rappresentanti che sono membri delle federazioni sindacali affiliate alla confederazione sindacale nazionale. Tuttavia, se questi consigli aziendali esercitano le loro prerogative a livello di impresa su temi delimitati dalla legislazione rispetto alle competenze delle organizzazioni sindacali, queste ultime negoziano contratti collettivi nazionali o regionali che regolano le retribuzioni e altre condizioni di lavoro. Lucido 9: la presidenza di un comitato o consiglio aziendale Un comitato aziendale basato sulla legge francese è presieduto dal datore di lavoro mentre il segretario “presiede” il gruppo che rappresenta i lavoratori. Un consiglio aziendale tedesco ("Betriebsrat"), invece, è presieduto da un lavoratore eletto da tutti i dipendenti dell’impresa o dello stabilimento. Questa pratica si riflette, inoltre, nei comitati aziendali europei basati sulle rispettive leggi di questi paesi. 6|Page Lucido 10: la presidenza dei comitati aziendali e delle rappresentanze sindacali locali Mentre esistono delle differenze riguardo alla presidenza dei comitati aziendali, o dei loro equivalenti, gli organi puramente sindacali sono, ovviamente, presieduti da un lavoratore che è membro sindacale. Lucido 11: rappresentanza dei lavoratori nei consigli d’amministrazione o di vigilanza In determinati sistemi di rappresentanza, i lavoratori hanno la possibilità di incidere sulle decisioni strategiche delle imprese o dei gruppi tramite la presenza dei loro rappresentanti nei consigli di vigilanza o di amministrazione. Lucido 12: rappresentanza dei lavoratori nei consigli d’amministrazione o di vigilanza (2) Alcuni sistemi prevedono anche una rappresentanza dei lavoratori negli organi decisionali strategici delle imprese, ad esempio nei consigli di amministrazione o di vigilanza. Questo tipo di rappresentanza dipende dai limiti riguardanti il numero di dipendenti e varia sensibilmente da paese a paese (25 in Svezia, 500 in Germania) e possono comprendere una rappresentanza minoritaria dei rappresentanti dei lavoratori o, come in Germania, in imprese o gruppi con oltre 2000 dipendenti, una rappresentanza pressoché paritaria. I lavoratori possono essere rappresentati all’interno dei consigli d’amministrazione o di vigilanza dell’impresa in tutti i settori: privato o pubblico, come in Germania, Austria, Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia, Romania, Ungheria, Slovenia, Repubblica Slovacca e Repubblica ceca. 7|Page I rappresentanti dei lavoratori possono essere eletti direttamente o essere nominati dai rappresentanti esistenti. Possono avere un voto, oppure semplicemente lo statuto di osservatore. È ragionevole pensare che, essendo rappresentato all’interno degli organi di gestione, il personale avrà accesso alle informazioni prima che l’impresa prenda una qualsiasi decisione strategica e, quindi, avrà maggiori possibilità di influire su tali decisioni. È inoltre possibile che questo tipo di rappresentanza sia unicamente riservato al settore pubblico o alle imprese del settore "semipubblico", ossia le imprese che sono state in passato di proprietà statale e che, successivamente, sono state parzialmente o totalmente privatizzate. Oggi, si tende a parlare di “apertura del capitale dell'impresa" anziché di privatizzazione: in Polonia, Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Grecia, Irlanda e Lituania. Non esiste rappresentanza all’interno degli organi di gestione dell’impresa in Svizzera, Bulgaria, Romania, Estonia, Belgio, Regno Unito e Islanda. Lucido 13: organo centrale di rappresentanza, comitato aziendale centrale – comitato di gruppo Un’impresa, o un gruppo, può avere più siti di produzione diversi in un solo paese. Un gruppo, inoltre, può controllare imprese diverse in un solo paese. Per coordinare la rappresentanza del personale, è importante sapere se i lavoratori dei vari siti hanno tutti la stessa rappresentanza coordinata nei confronti del datore di lavoro. Se esiste una cooperazione internazionale fra i lavoratori di paesi diversi o di imprese diverse controllate dallo stesso gruppo in un solo paese, è probabile che tali organi congiunti di rappresentanza possano svolgere un ruolo decisivo nella diffusione delle informazioni fra tutti i rappresentanti dei lavoratori. 8|Page Lucido 14: Organo centrale d’informazione e consultazione a livello nazionale Rappresentanza centrale a livello d’impresa o di gruppo Francia, Germania, Austria, Lussemburgo, Paesi Bassi Rappresentanza centrale a livello d’impresa e talvolta a livello di gruppo Spagna, Italia, Grecia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia, Repubblica ceca, Ungheria, Slovenia. In questi paesi, l’esistenza di una rappresentanza centrale a livello di impresa o di gruppo dipende dall’iniziativa degli organi locali o delle organizzazioni sindacali nazionali. Nessuna rappresentanza centrale a livello d’impresa Portogallo, Bulgaria, Romania, Repubblica slovacca, Polonia, Estonia, Lituania, Belgio, Islanda, Regno Unito, Irlanda. Lucido 15: che tipi di organizzazioni sindacali ? Il sistema nordico, qui rappresentato dalla Svezia: i lavoratori sono organizzati in base al loro statuto socioeconomico: i lavoratori manuali sono affiliati alle federazioni industriali di LO, una confederazione che ha stretti legami con i socialdemocratici svedesi; i colletti bianchi e i quadri medi tendono ad appartenere alle federazioni del TCO; chi ha una formazione universitaria è spesso affiliato alle federazioni aderenti al SACO. In Svezia (72%) e negli altri paesi nordici, il tasso di affiliazione sindacale è molto elevato. Nel sistema “anglosassone” (Regno Unito e Irlanda), qui rappresentato dal Regno Unito, il 90% degli affiliati sindacali appartiene ai sindacati membri del TUC. Tuttavia, parecchie federazioni del TUC possono anche essere rappresentate nello stesso stabilimento e, talvolta, farsi concorrenza nel tesseramento dei membri. Queste federazioni sono, in genere, organizzate in base alla categoria professionale dei lavoratori; ma il sempre maggior numero di fusioni fra federazioni ha anche l’obiettivo di attenuare le divisioni nei ranghi dei sindacati. Nel sistema “germanico”, qui rappresentato dall’Austria, la maggior parte dei lavoratori affiliati ai sindacati appartiene alle federazioni settoriali dell’ÖGB. In 9|Page Austria, l'identificazione in un sindacato tende ad esercitarsi tramite una federazione anziché una confederazione. A titolo esemplificativo, un lavoratore si presenterebbe più come affiliato PROGE che come affiliato alla confederazione ÖGB. Nonostante le inquietudini dei sindacati dovute al calo del numero di affiliazioni sindacali, le federazioni membri dell’ÖGB restano ampiamente rappresentate nei consigli d'amministrazione delle grandi imprese austriache. Nel sistema “latino”, che comprende la “pluralità sindacale” ed è qui rappresentato dalla Francia, la caratteristica principale è la libertà, per i lavoratori, di scegliere il proprio sindacato in funzione delle convinzioni politiche o, talvolta, religiose. Sono cinque le confederazioni ufficialmente riconosciute, mentre una serie di organizzazioni sindacali basate sulla categoria dei lavoratori – derivanti o meno da scissioni di imprese - tessera una minoranza di lavoratori. Sarebbe, tuttavia, semplicistico cercare di stabilire il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali francesi raffrontando semplicemente i tassi di sindacalizzazione nei vari paesi. Al contrario, si valuta meglio la loro evoluzione esaminando i risultati che ottengono alle elezioni nei vari organi di rappresentanza, come i tribunali del lavoro e i comitati aziendali, o dalla loro capacità di mobilitare i lavoratori nei periodi di disagio sociale. Si noterà che la pluralità sindacale è più una regola che un’eccezione nei paesi d’Europa centrale e orientale, come nel caso dell’Ungheria. Le Repubbliche ceca e slovacca si differenziano dai paesi vicini per la loro notevole unità e per il livello relativamente più elevato di affiliazione sindacale. Lucido 16: pluralità sindacale, una regola più che un’eccezione Un altro modo di valutare il livello di pluralità sindacale è mostrato dalla cartina a lato, che mostra le confederazioni nazionali affiliate alla Confederazione europea dei sindacati (CES). Si noterà come, in questo ambito, l’Europa viene intesa in senso geografico e che le affiliate alla CES sono ripartite in 35 paesi (83 confederazioni nel 2011). È evidente che dal punto di vista della cooperazione sindacale attorno ai comitati aziendali europei, questa varietà di organizzazione può causare dei problemi. Ad esempio, un rappresentante austriaco che apprende che il suo gruppo possiede filiali in Ungheria o in Spagna e che vuole contattare i rappresentanti di questi paesi per chiedere la costituzione di un comitato aziendale europeo, tramite quali organizzazioni deve passare? 10 | P a g e Lucido 17: tassi di affiliazione sindacale in Europa Non esistono solo grandi differenze fra i sistemi di rappresentanza; anche i tassi di affiliazione sindacale variano enormemente da un paese all’altro. Dal 90% dell’Islanda, si passa al 6075% dei paesi nordici per arrivare ad una media inferiore al 9% in Francia. La tendenza generale è al ribasso da parecchi decenni. Si noterà che, al centro e al sud dell’Europa, Belgio, Malta e Cipro si differenziano nettamente dai loro vicini. Come già precisato, tuttavia, è opportuno evitare l’errore di misurare la capacità d’intervento delle organizzazioni sindacali considerandone semplicemente il tasso di affiliazione. Nei sistemi di rappresentanza a doppio canale (o a due canali), i lavoratori possono dare il loro sostegno all’organizzazione sindacale senza diventarne membri, ma votando per i suoi candidati in occasione di elezioni di categoria. In tali configurazioni la forza delle organizzazioni sindacali dipenderà anche dalla loro capacità di mobilitare i lavoratori. Lucido 18: copertura dei contratti collettivi L’eterogeneità dei sistemi di rappresentanza è anche illustrata dalla forte diversità del livello di copertura dei contratti collettivi, ossia la proporzione di lavoratori di ogni paese per cui gli accordi sulle condizioni di lavoro (retribuzioni, orari di lavoro, vantaggi sociali, ecc.) sono stati negoziati dalle organizzazioni sindacali. In diversi paesi, ad esempio Francia, Belgio e Austria, si noterà che il livello di copertura di tali accordi è nettamente superiore alla proporzione di lavoratori affiliati alle sigle sindacali, dato che in passato le organizzazioni sindacali hanno ottenuto normative che impongono l’estensione degli accordi a tutti i lavoratori dei settori interessati. Lucido 19 : la conflittualità dei diversi sistemi di rappresentanza Organizzazioni come OIT o Eurostat pubblicano regolarmente statistiche sul numero di giorni di lavoro “persi” a causa di conflitti sui mercati del lavoro: scioperi e serrate. Il grafico mostra il numero medio di giorni di lavoro “persi” per 1000 lavoratori nei paesi europei nel corso degli anni ‘90 rispetto al decennio successivo. Non solo si constatano forti differenze fra i paesi: la tendenza generale sembra essere quella di una «pacificazione» delle relazioni industriali. Taluni sistemi implicano il “dovere di pace sociale” per la durata di applicazione 11 | P a g e del contratto collettivo settoriale: le organizzazioni si sono infatti impegnate, con la firma del contratto collettivo, a non adottare misure conflittuali nel periodo di validità del contratto stesso. Lucido 20 : collegamento fra comitato aziendale europeo e rappresentanze locali Direttiva 94 45 EC “Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva, i membri del comitato aziendale europeo informano i rappresentanti dei lavoratori degli stabilimenti o delle imprese di un gruppo d'imprese di dimensioni comunitarie o, in mancanza di questi, l'insieme dei lavoratori riguardo al genere e ai risultati della procedura per l'informazione e la consultazione posta in atto conformemente al presente allegato.” Allegato §5 Direttiva 2009/38 “Le modalità di articolazione tra l’informazione e la consultazione del comitato aziendale europeo e quella degli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori sono stabilite mediante l’accordo previsto dall’articolo 6. Tale accordo fa salve le disposizioni del diritto e/o della prassi nazionale in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.” Articolo 12.2 “(…) i membri del comitato aziendale europeo informano i rappresentanti dei lavoratori degli stabilimenti o delle imprese di un gruppo d’imprese di dimensioni comunitarie o, in assenza di rappresentanti, l’insieme dei lavoratori riguardo alla sostanza e ai risultati della procedura per l’informazione e la consultazione attuata a norma della presente direttiva” Articolo 10.2 Lucido 21 : Per saperne di più? Per avere maggiori informazioni, visitare: In francese: http://fr.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations In inglese: http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations In tedesco: http://de.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations 12 | P a g e Allegato: modalità di nomina dei rappresentanti nel GSN, nei comitati aziendali europei e/o negli organi di rappresentanza nei SE Paese Chi designa in primo luogo i membri del GSN per il CAE e la società europea Austria Belgio Bulgaria Comitato aziendale Comitato aziendale Personale (assemblea generale), ma la nomina può essere trasferita ai sindacati Sindacato presente sul luogo di lavoro Tutti i rappresentanti dei lavoratori (sindacato e comitato aziendale) Comitato di cooperazione (organo a maggioranza sindacale) Tutti i lavoratori (elezione in occasione di una riunione) Personale (legislazione non specifica) Sindacati sulla base dei risultati alle elezioni dei comitati aziendali Comitato aziendale Sindacato presente sul luogo di lavoro Comitato aziendale Tutti i lavoratori (elezione) Sindacati e RSU (rappresentanza sindacale unitaria) Tutti i rappresentanti dei lavoratori (affiliati o meno ai sindacati) Sindacato presente sul luogo di lavoro - comitato aziendale unicamente se non vi è sindacato Comitato aziendale (delegazione di lavoratori) Tutti i lavoratori (voto segreto) Comitato aziendale Tutti i lavoratori per il GSN del CAE e i sindacati presenti sul luogo di lavoro per il GSN della società europea Sindacato sul luogo di lavoro Sindacati in accordo con il comitato aziendale Sindacato presente sul luogo di lavoro - altri rappresentanti dei lavoratori se non vi sono sindacati Tutti i rappresentanti dei lavoratori (sindacati e comitato aziendale) Tutti i lavoratori (voto segreto in una riunione) Sindacati maggioritari nel comitato aziendale Sindacati con i quali l’impresa negozia Tutti i lavoratori (voto segreto), a meno che non sia già presente un comitato eletto con voto segreto Cipro Repubblica ceca Danimarca Estonia Finlandia Francia Germania Grecia Ungheria Irlanda Italia Lettonia Lituania Lussemburgo Malta Paesi Bassi Norvegia Polonia Portogallo Romania Slovacchia Slovenia Spagna Svezia Regno Unito 13 | P a g e