Contratto collettivo di lavoro

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Contratto collettivo di lavoro
Contratto collettivo di lavoro
Indice Sezioni
Sezione 1
Disposizioni generali e costitutive d’obbligazioni
1
Sezione 2
Diritti e doveri
2
Sezione 3
Partecipazione aziendale
3
Sezione 4
Disposizioni transitorie e finali
4
Sezione 5
Allegati
5
5.1 Regolamenti particolari relativi alla durata del lavoro
5.1
5.2 Congedo
5.2
5.3 Congedo di maternità
5.3
5.4 Stipendio
5.4
5.5 Assegno di custodia
5.5
5.6 Indennità e rimborso spese
5.6
5.7 Partecipazione aziendale
5.7
1
Contratto collettivo di lavoro
tra la
BLS SA
e le associazioni del personale
Sindacato del personale dei trasporti
Sindacato cristiano dei servizi pubblici
e del terziario della Svizzera
2
Preambolo
Le parti contraenti intendono creare, mediante il presente CCL
e i relativi allegati, un partenariato sociale di successo e orientato al futuro per il bene della BLS e dei suoi dipendenti.
Le parti contraenti si impegnano a salvaguardare gli interessi
reciproci secondo il principio della buona fede, a farli confluire
nel proprio lavoro e in particolare ad affrontare assieme in
modo costruttivo tutte le questioni che riguardano i dipendenti.
Il presente CCL viene redatto in tedesco, francese e italiano.
Per l’interpretazione del contratto fa fede il testo originale in
lingua tedesca.
3
Indice
Preambolo
Indice
Indice analitico
Abbreviazioni
3
4
12
13
Sezione 1
Disposizioni generali e costitutive d’obbligazioni
1.1
1
2
3
Generale
Scopo
Campo di applicazione
Libertà di associazione
14
15
15
1.2
4
5
6
7
8
9
10
Relazioni tra le parti contraenti
Collaborazione delle parti contraenti
Partecipazione dei dipendenti non vincolati
Trattative salariali
Clausola di pace sociale
Contribuzione alle spese di esecuzione
Trattative durante il periodo di validità del CCL
Conciliazione delle divergenze di opinione
16
16
16
17
17
18
18
1.3 Procedura arbitrale e di conciliazione
11 Tribunale arbitrale
11bis Composizione del tribunale arbitrale
11ter Segretariato
11quater Introduzione del procedimento
11quinquies Ulteriori direttive procedurali
11sexies Costi
19
19
19
20
21
21
Sezione 2
Diritti e doveri
2.1
12
13
14
15
4
Rapporto di lavoro
Natura giuridica del rapporto di lavoro
Origine e durata del rapporto di lavoro
Contenuto del contratto di lavoro
Periodo di prova
22
22
23
23
16
17
18
19
20
Termini di preavviso
Cessazione
Licenziamento
Protezione contro il licenziamento
Variazione del rapporto di lavoro per
cause particolari
20bis Domicilio
25
25
2.2 Condotta e responsabilità
21 Dovere di fedeltà e diligenza
22 Occupazione secondaria
23 Funzione pubblica
24 Obbligo di riservatezza
25 Obbligo di testimonianza e consegna di documenti
26 Accettazione di donativi
27 Diritti sulle invenzioni
28 Assicurazione per responsabilità civile
29 Responsabilità
30 Assicurazione sulle cose
31 Pari opportunità
32 Protezione della personalità e dei dati
33 Diritto di ricorso
34 Protezione giuridica
34bis Risarcimento spese
35 Cessione delle rivendicazioni contro la BLS
36 Sviluppo del personale
37 Analisi situazione personale, valutazione
38 Certificati di lavoro e referenze
39 Obbligo di notifica
40 Abbigliamento da lavoro
41 Comunicazione di posti vacanti
26
26
27
27
28
28
29
30
30
31
31
31
32
32
33
34
34
34
35
35
36
36
2.3
42
43
44
45
46
47
37
37
38
39
39
39
Durata del lavoro
Regolamentazione della durata di lavoro
Durata annuale normale del lavoro
Ferie
Riduzione delle ferie
Lavoro straordinario
Congedo
23
23
24
24
5
48 Assenze personali
49 Impiego di donne in stato interessante
50 Congedo di maternità
40
40
41
2.4 Stipendio, assegni, indennità
e rimborso spese
51 Diritto
52 Calcolo e pagamento dello stipendio
53 Ripartizione dello stipendio annuale
54 Trattenute
55 Versamento ulteriore dello stipendio
56 Domanda di rimborso e compensazione
57 Assegno di custodia
58 Premio di fedeltà
59 Indennità
60 Disponibilità e impiego fuori dell’orario di lavoro
61 Compensazione
62 Rimborso spese
63 Agevolazioni di viaggio
42
42
42
43
43
44
44
45
46
46
46
47
47
2.5 Aspetti sociali, sicurezza sul lavoro
e protezione della salute
64 Previdenza professionale
65 Assicurazione contro gli infortuni
66 Assicurazione d’indennità giornaliera
67 Salute
68 Alcolici e sostanze stupefacenti
69 Fumo
69bis Gestione delle assenze
70 Sicurezza integrale
71 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute
72 Igiene
73 Pagamento dello stipendio in caso
di incapacità al lavoro
74 Riduzione dei diritti
75 Cessione dei diritti di risarcimento danni contro terzi
76 Decesso a seguito di infortunio sul lavoro
o malattia professionale
77 Diritto acquisito per lo stipendio in caso
di ridotta capacità lavorativa per ragioni mediche
6
48
48
48
48
49
49
49
50
50
50
51
52
52
53
53
78 Risoluzione del contratto di lavoro per motivi medici
79 Prestazioni particolari
54
54
2.6 Prestazioni in caso di impedimento al lavoro
in seguito al servizio obbligatorio svizzero
80 Principio fondamentale
81 Rimborso
82 Accordi speciali
55
56
56
Sezione 3
Partecipazione aziendale
83 Principio fondamentale
84 Obiettivi della partecipazione aziendale
85 Votazione delle commissioni
86 Forme di partecipazione aziendale
87 Tutela dei membri delle commissioni
88 Abolito
58
58
58
59
59
59
Sezione 4
Disposizioni transitorie e finali
89 Abolito
90 Effetti derivanti da accordi speciali
91 Entrata in vigore del CCL
92 Periodo di validità del CCL e relativa risoluzione
93 Abolizione di disposizioni
94 Procedimento in assenza di contratto
95 Abolito
60
60
60
60
61
61
61
Sezione 5 Allegati
Allegato 1
Regolamenti particolari relativi alla durata del lavoro
1.1
1
2
3
Generale
Base di riferimento
Principio fondamentale
Campo di applicazione
66
66
66
7
1.2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Durata del lavoro e del riposo
Giornata lavorativa
Durata del lavoro
Settimana di 5 giorni
Registrazione e calcolo del tempo di lavoro
Regolamenti speciali relativi alla durata del lavoro
e ai tempi di viaggio
Lavoro straordinario
Superamento della durata massima del lavoro
Turno di lavoro
Assegnazione delle pause e situazione
dell’interruzione del lavoro
Abolito
Numero di pause per turno di lavoro
Computo delle pause quale tempo di lavoro
Interruzione del lavoro
Turno di riposo
Lavoro notturno
Supplemento di tempo per lavori svolti di notte
1.3 Giorni di riposo e di compensazione
20 Diritto
21 Assegnazione dei giorni di riposo
e di compensazione
22 Durata del giorno di riposo o di compensazione
23 Spostamento dei giorni di riposo e di compensazione
24 Calcolo delle assenze retribuite
1.4
25
26
27
28
Ferie
Quantità
Assegnazione delle ferie
Computo di interruzioni del lavoro alle ferie
Diritto alle ferie in caso di inizio o termine
del rapporto di lavoro nel corso dell’anno civile
1.5 Lavoro a tempo parziale
29 Livello occupazionale, ripartizione della durata
del lavoro, durata nominale del lavoro
30 Ferie
8
67
67
69
70
70
71
73
74
75
76
76
76
77
78
79
79
80
81
83
84
84
85
85
86
88
88
89
31 Tempo di lavoro aggiuntivo e straordinario
32 Assenze retribuite, percepimento di lavoro
aggiuntivo e lavoro straordinario
1.6
33
34
35
Piano di servizio e ripartizione del lavoro
Piano di servizio
Ripartizione del lavoro
Entrata in vigore dei piani di servizio
e delle ripartizioni del lavoro
89
89
90
90
91
1.7 Misure speciali di tutela
36 Giovani
91
1.8 Disposizioni penali
37 Responsabilità penale
92
1.9 Quote forfettarie di tempo
38 Quote forfettarie di tempo nell’ambito
della trazione dei treni
39 Quote forfettarie di tempo nell’ambito della scorta
dei treni/del controllo sporadico dei titoli di viaggio
93
93
Allegato 2
Congedo
1 Base di riferimento
94
2.1
2
3
4
94
95
98
2.2
5
6
7
8
9
Congedo retribuito
Principi fondamentali
Tipologia delle assenze
Concessione posticipata
Congedo non retribuito
Principi fondamentali
Termine del congedo
Congedo fino a 30 giorni civili
Congedo superiore a 30 giorni civili
Congedo per attività extrascolastiche
(Congedo per attività giovanili)
10 Scheda informativa
99
100
100
101
101
101
9
Allegato 3
Congedo di maternità
1 Base di riferimento
2 Principio fondamentale
3 Impiego delle lavoratrici puerpere
4 Casi particolari
102
102
103
103
Allegato 4
Stipendio
1 Base di riferimento
2 Quota determinata in base alla funzione
3 Quota determinata in base alla prestazione
4 Quota determinata in base all’esperienza
5 Fattore di mercato
6 Adeguamento dello stipendio
7 Scala dello stipendio, stato 1.4.2009
104
104
104
105
105
105
106
Allegato 5
Assegno di custodia
1 Base di riferimento
2 Principio fondamentale
3 Figlio
4 Assegno di nascita e adozione
5 Figli in formazione
6 Figli all’estero
7 Figli sposati
8 Concorso di diritti
9 Assegni di custodia in caso di impiego
a tempo parziale
10 Disposizione particolare
11 Pagamento della differenza
10
108
108
108
108
109
110
110
110
111
111
111
Allegato 6
Indennità e rimborso spese
1 Base di riferimento
6.1 Premio di fedeltà
2 Principi fondamentali
3 Conversione del premio di fedeltà
in congedo retribuito
6.2
4
5
6
Indennità
Lavoro notturno
Lavoro domenicale
Lavori in galleria
6.3
7
8
9
Rimborso spese
Spese per vitto e pernottamento fuori sede
Rimborso di spese supplementari
Rimborso spese relative a corsi,
istruzioni in gruppo, visite o attività simili
Utilizzo dell’automobile, rimborso in base
al chilometraggio
Spese di taxi per le dipendenti
Rimborso spese del personale viaggiante
Abolito
Rimborso spese del personale navigante
10
11
12
13
14
Allegato 7
Partecipazione aziendale
1 Base di riferimento
2 Comitati
3 Elezione dei membri di un comitato
4 Aree di partecipazione
5 Presidenza dei comitati
6 Verbale
7 Documentazione dei membri del comitato
8 Mansioni dei membri del comitato
9 Linee guida
10 Durata del lavoro e compensi
11 Ulteriori prestazioni
Indice termini chiave
112
112
113
115
115
115
116
117
117
117
118
118
118
118
120
120
120
121
121
122
122
122
123
123
123
124
11
Indice analitico
Allegati Disciplinano i dettagli relativi alla rispettiva sezione e sono
parte integrante ed equivalente del CCL.
Direttiva Disposizione unilaterale della BLS che disciplina i dettagli
complementari al CCL.
Diritti e doveri Disciplinano i rapporti sanciti dal diritto del lavoro tra la BLS
e i suoi dipendenti.
Disposizioni Disposizione unilaterale della BLS che definisce le integrazioni
d’esecuzione specifiche per i vari settori a una determinata direttiva.
Disposizioni gene- Disciplinano i rapporti tra le parti contraenti.
rali e costitutive
d’obbligazioni
Parti contraenti La BLS da una parte e le parti contraenti SEV e transfair
dall’altra.
Personale di Rientrano nella definizione di personale di condotta i
condotta dipendenti che possono essere impiegati in maniera illimitata
in qualità di macchinisti delle categorie C e D.
Preambolo Introduzione, dichiarazione d’intenti.
Stipendio annuo Stipendio di base senza assegni.
Medico di fiducia Medico designato dalla BLS per il chiarimento dello stato di
salute di un/una dipendente o di un/una candidato/a ad un posto di lavoro.
12
Abbreviazioni
AD
AI
AVS
BLS
CCL
CO
INP
IPG
LAINF
LAM
LDL
LFPr
LIPG
LL
LPP
OIPG
OLDL
SEV
transfair
LAFam
Assicurazione contro la disoccupazione
Assicurazione per l’invalidità
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
BLS SA
Contratto collettivo di lavoro
Codice delle Obbligazioni svizzero
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
non professionali
Indennità per perdita di guadagno
Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro
gli infortuni
Legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare
Legge federale dell’8 ottobre 1971 sul lavoro nelle imprese
di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro)
Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione
professionale (Legge sulla formazione professionale)
Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità
di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso
di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno)
Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria,
nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro)
Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita
di guadagno
Ordinanza del 26 gennaio 1972 sul lavoro nelle imprese
di trasporti pubblici (Ordinanza concernente la Legge sulla
durata del lavoro)
Sindacato del personale dei trasporti
Sindacato cristiano dei servizi pubblici e del terziario
della Svizzera
Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari
13
Sezione 1
Disposizioni generali e costitutive d’obbligazioni
1.1 Generale
1
Scopo
1
1
Il presente CCL ha come finalità:
– fissare condizioni di assunzione e di lavoro al passo con i
tempi,
– favorire le relazioni tra i dipendenti e il datore di lavoro,
– intensificare la collaborazione tra le parti contraenti,
– definire in maniera attiva e corresponsabile, attraverso i
dipendenti e le associazioni del personale, le condizioni di
assunzione e di lavoro,
– risolvere amichevolmente le divergenze di opinione,
– garantire la parità tra uomini e donne,
– assicurare i posti di lavoro a lungo termine.
2
In caso di razionalizzazione, modifiche strutturali o ulteriori
provvedimenti in termini di organizzazione aziendale, la BLS si
impegna a rendere possibile la continuazione dell’impiego dei
dipendenti interessati. In tali circostanze verrà valutata in modo
specifico la situazione personale dei singoli dipendenti.
3
Le associazioni del personale che concludono il contratto si
impegnano a sostenere in modo costruttivo i presenti provvedimenti.
14
Contratto collettivo di lavoro
2
Campo di 1Il presente CCL e i relativi allegati sono applicabili per tutti i
applicazione dipendenti della BLS.
2
Salvo ove diversamente predisposto nei singoli contratti di
lavoro individuali, il presente CCL non è applicabile a:
– i membri della Direzione e i quadri superiori,
– dipendenti sottoposti a regime di retribuzione oraria,
– dipendenti assunti con contratto a tempo determinato,
– dipendenti con sede di lavoro contrattuale all’estero e senza
contratto di lavoro regolato dal diritto svizzero,
– dipendenti in formazione ai sensi della LFPr; per la seconda
formazione si applicano condizioni particolari,
– tirocinanti di ambo i sessi,
– titolari di pensione di ambo i sessi riassunti.
3
Per i gruppi di personale sopra indicati il CCL può essere applicato a titolo integrativo.
4
Per i dipendenti con capacità produttiva ridotta per motivi
medici sarà possibile concordare deroghe alle disposizioni del
presente CCL.
3
Libertà di I dipendenti nonché la BLS e le relative organizzazioni hanno il
associazione diritto, ai fini della tutela dei rispettivi interessi, di unirsi e istituire delle associazioni, e di aderire o meno alle stesse.
15
1
1.2 Relazioni tra le parti contraenti
1
4
Collaborazione Le parti contraenti si scambiano regolarmente e puntualmente
delle parti informazioni relative ai rispettivi obiettivi e scopi (in particolare
contraenti provvedimenti inerenti le politiche del personale quali ristrutturazioni, provvedimenti di razionalizzazione, difficili condizioni
economiche e fusioni). Le parti si adoperano al meglio delle
proprie capacità al fine di rafforzare il partenariato sociale.
Eventuali divergenze di opinione vengono discusse in ambito
di colloqui.
5
Partecipazione dei Le parti contraenti affermano, conformemente al CO, articolo
dipendenti non 356b, comma 1, il loro consenso a qualsivoglia partecipazione
vincolati futura dei dipendenti interessati.
Trattative salariali
6
1
Di volta in volta, con cadenza annuale, le parti contraenti trattano l’eventuale adeguamento di stipendi e assegni. A tale
scopo le parti prendono in considerazione le condizioni economiche e finanziarie della BLS e dei relativi enti di corresponsione dei compensi, l’evoluzione del costo della vita nonché le
condizioni del mercato del lavoro.
2
Ove le parti non raggiungano un accordo entro la data del 30
novembre, ciascuna parte contraente avrà la possibilità, entro
dieci giorni, di rivolgersi al tribunale arbitrale, che sarà tenuto a
prendere in considerazione i criteri indicati al comma 1.
16
7
Clausola di pace 1Qualora non venga raggiunta alcuna intesa in caso di violaziosociale ne, minacciata o effettiva, dell’obbligo di pace sociale nonostante i colloqui finalizzati alla conciliazione, le parti si rivolgeranno al tribunale arbitrale.
Le parti contraenti concordano l’obbligo illimitato di pace sociale e garantiscono in particolare che eviteranno eventuali azioni
di disturbo delle attività lavorative quali scioperi, scioperi di
avvertimento, azioni simili a scioperi, boicottaggi o serrate.
Con azioni simili a scioperi si intendono in particolare minacce
di sciopero, istigazione allo sciopero e opposizione passiva (ad
esempio sciopero bianco). La tutela dell’assoluta pace sociale
implica che, anche in caso di controversie in merito a questioni
non disciplinate all’interno del CCL, sussista l’obbligo di pace
sociale.
2
I tribunali ordinari saranno competenti in caso di differenze
derivanti dal contratto di lavoro individuale.
8
Contribuzione 1Il contributo alle spese di esecuzione serve a coprire le spese
alle spese di derivanti dall’elaborazione, applicazione ed esecuzione del
esecuzione CCL.
2
Il contributo alle spese di esecuzione viene detratto direttamente dallo stipendio e reso disponibile alle associazioni del
personale che concludono il contratto, le quali si accordano in
merito al criterio di ripartizione. I dipendenti non appartenenti
ad alcuna associazione del personale che concludono il contratto daranno un contributo pari a Fr. 10.– mensili. I dipendenti a tempo parziale con incarico inferiore al 50 percento pagheranno Fr. 5.– mensili.
3
Le associazioni del personale faranno verificare annualmente,
all’attenzione della BLS, da parte di un ente di controllo riconosciuto, la contabilità e l’utilizzo conforme al contratto dei contributi alle spese di esecuzione.
17
1
1
9
Trattative durante 1Le parti contraenti si dichiarano disposte ad accogliere, duranil periodo di validità te il periodo di validità del contratto, eventuali richieste di modidel CCL fica o integrazione del CCL, a verificare dette richieste, nonché
a cercare congiuntamente delle soluzioni in buona fede.
2
Eventuali modifiche o integrazioni del presente CCL possono
essere richieste dalle parti contraenti una volta all’anno entro la
fine del mese di dicembre. In relazione a dette richieste, le
parti contraenti dovranno avviare delle trattative entro un termine di tre mesi.
3
Eventuali modifiche devono essere prodotte in forma scritta e
integrare il CCL sotto forma di allegati.
4
Qualora non venga raggiunto alcun accordo, rimarrà valido il
presente CCL.
5
Il ricorso al tribunale arbitrale è escluso.
10
Conciliazione 1Eventuali divergenze di opinione in merito all’interpretazione e
delle divergenze all’esecuzione del presente CCL, fermo restando che tali diverdi opinione genze non siano di natura individuale e concernenti il diritto
civile, devono essere risolte dapprima mediante trattative dirette tra le parti contraenti. Nel caso in cui però non si raggiunga alcun accordo, ciascuna parte contraente avrà la facoltà di
appellarsi al tribunale arbitrale conformemente alle disposizioni
del numero 11.
2
Nel corso della procedura arbitrale e di conciliazione, le parti
contraenti si asterranno dal compiere qualisivoglia azione che
possa condurre ad un inasprimento del conflitto, in particolare
dando adito a dispute in pubblico o nei mezzi di comunicazione
accessibili alla collettività.
18
1.3 Procedura arbitrale e di conciliazione
11
Tribunale arbitrale 1Nei seguenti casi, se necessario si farà ricorso a un tribunale
arbitrale:
a. divergenza di opinione tra le parti contraenti in merito all’applicazione o all’interpretazione del CCL (numero 10);
b. mancato accordo delle parti nell’ambito delle contrattazioni
annuali sul salario (numero 6, comma 2).
2
Il tribunale arbitrale conduce le trattative per un accomodamento tra le parti, sottoponendo loro delle proposte di soluzione.
3
Qualora le trattative finalizzate all’accomodamento dovessero
fallire, la decisione finale spetterà al tribunale arbitrale.
11bis
Composizione del Il tribunale arbitrale consta di cinque membri. Alla BLS e alle
tribunale arbitrale associazioni del personale stipulanti il contratto spetta di nominare rispettivamente due arbitri. Per quanto riguarda la scelta
degli arbitri, trovano applicazione le regole di ricusazione specifiche.
1
2
La presidentessa o il presidente verrà nominato dalla presidentessa o dal presidente del Tribunale cantonale di Berna.
3
Le parti assumono il reciproco impegno di agire con la massima urgenza in merito alla nomina del collegio arbitrale.
11ter
Segretariato Il segretariato viene nominato dal presidente del collegio arbitrale.
19
1
1
11quater
Introduzione Il procedimento verrà introdotto tramite avviso specifico
del procedimento secondo il numero 6, comma 2, da una o più parti contraenti,
presso il presidente del Tribunale cantonale di Berna, all’attenzione del segretariato del tribunale arbitrale.
1
2
La domanda di conciliazione e la presa di posizione della controparte dovranno includere in particolare:
– la denominazione precisa delle parti;
– le domande della/delle parte/parti;
– la motivazione delle domande;
– i mezzi probatori;
– la rappresentanza delle parti.
3
La domanda di conciliazione deve essere presentata entro il
20 dicembre. Il termine di presentazione della posizione della
controparte viene definito dal presidente del collegio arbitrale.
4
Qualora la domanda non venga introdotta da tutte le associazioni del personale aderenti al CCL, le rimanenti associazioni
del personale aderenti al CCL potranno aderire al procedimento a titolo di parti intervenienti entro 14 giorni. La posizione
della parte interveniente nel procedimento si basa sul codice di
procedura civile applicabile (art. 46 ZPO BE).
20
11quinquies
Ulteriori 1L’ulteriore procedimento verrà svolto verbalmente e dovrà
direttive procedurali essere concluso entro tre mesi dalla comunicazione della
composizione della commissione di conciliazione o del collegio
arbitrale.
2
Se il collegio arbitrale viene convocato dopo il fallimento delle
trattative salariali, il procedimento dovrà essere concluso entro
e non oltre il 31 marzo.
3
La sede della commissione di conciliazione e del collegio arbitrale è Berna. La lingua del procedimento arbitrale è il tedesco.
4
Per il resto, trova applicazione mutatis mutandis il codice di
procedura civile del Cantone di Berna. In caso di entrata in
vigore del codice di procedura civile federale, questo troverà
applicazione mutatis mutandis.
11sexies
Costi Il tribunale arbitrale deciderà in merito ai costi del procedimento.
21
1
Sezione 2
Diritti e doveri
2.1 Rapporto di lavoro
12
Natura giuridica 1Ferma restando qualsivoglia disposizione contraria eventualdel rapporto mente contenuta nel presente CCL e nei relativi allegati, ai
di lavoro contratti di lavoro individuali si applicano le condizioni stabilite
nel Codice delle Obbligazioni svizzero (CO), nella Legge sul lavoro (LL), nonché nella Legge sulla durata del lavoro (LDL).
2
2
Gli accordi contenuti nei contratti individuali di lavoro tra la
BLS e il/la dipendente in merito ai numeri qui di seguito indicati avranno la precedenza sulle disposizioni contemplate nel
presente CCL:
– periodo di prova, numero 15,
– termini di preavviso, numero 16,
– analisi della situazione personale e valutazione, numero 37.
3
Nel caso di dipendenti che non appartengano ad alcuna associazione del personale che abbia stipulato il CCL, il riferimento
al CCL nell’ambito del contratto individuale viene riconosciuto
quale dichiarazione di partecipazione conformemente al CO,
articolo 356, comma 1. I dipendenti si assoggettano all’effetto
di tutte le disposizioni contenute nella sezione 2 (Diritti e doveri) e indirettamente a quelle della sezione 1 (Disposizioni
generali e costitutive d’obbligazioni) del presente CCL.
4
I dipendenti ricevono, congiuntamente al contratto di lavoro,
una copia del presente CCL, ivi compresi relativi allegati, modifiche e integrazioni.
5
Ulteriori leggi, estratti di legge e normative verranno forniti o
resi disponibili dietro richiesta.
13
Origine e durata Il rapporto di lavoro sarà regolato in base a un contratto di lavodel rapporto ro individuale scritto, e avrà durata indeterminata, salvo ove
di lavoro diversamente previsto nel contratto stesso.
22
Contratto collettivo di lavoro
14
Contenuto Il contratto di lavoro disciplina in particolare:
del contratto – la funzione e/o la designazione del posto di lavoro,
di lavoro – l’inizio del rapporto di lavoro,
– il periodo di prova,
– il luogo di lavoro,
– il grado di occupazione e l’orario di lavoro,
– lo stipendio,
– accordi particolari,
– l’annessione a un istituto di previdenza regolato dalla LPP,
– la dichiarazione di partecipazione conformemente al numero 12, comma 3.
15
Periodo di prova I primi tre mesi di impiego valgono come periodo di prova. In
caso di riduzione effettiva del periodo di prova a seguito di
malattia, incidente o di adempimento di un obbligo giuridico
non volontariamente assunto, il periodo di prova verrà adeguatamente prolungato.
Termini di preavviso
16
1
Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere
risolto con un preavviso di sette giorni.
2
Trascorso il periodo di prova, il rapporto di lavoro potrà essere
risolto nel corso del primo anno con un preavviso di un mese,
nel corso del secondo anno con un preavviso di due mesi, e
successivamente con un preavviso di tre mesi al termine di
ciascun mese.
3
In caso di pensionamento volontario anticipato, il preavviso
dovrà essere di sei mesi.
Cessazione
17
Il rapporto di lavoro cessa senza preavviso:
– l’ultimo giorno del mese in cui viene raggiunto il limite di età
ai sensi della legge sull’AVS, oppure per pensionamento,
– in caso di decesso,
– alla scadenza della durata del contratto in caso di rapporti di
lavoro a tempo determinato.
1
23
2
2
Il rapporto di lavoro può essere terminato da entrambe le parti contraenti:
– tramite licenziamento,
– risoluzione senza preavviso per cause gravi,
– contratto di risoluzione.
2
Licenziamento
18
In qualsivoglia caso il licenziamento dovrà essere comunicato
per iscritto. Su richiesta, il licenziamento dovrà essere motivato per iscritto. Rimane garantito il diritto di audizione.
1
2
Nel caso in cui la BLS intenda procedere al licenziamento per
motivi basati su prestazioni insufficienti o condotta scorretta, il
licenziamento dovrà essere preceduto da un ammonimento
scritto, nel quale venga motivata la mancanza riscontrata e al
contempo indicati gli obiettivi e un termine adeguato entro cui
porre rimedio alla mancanza stessa. Detta lettera di ammonimento dovrà altresì contenere il riferimento all’eventuale licenziamento.
3
Risoluzione senza preavviso
a. Per cause gravi la BLS nonché il/la dipendente hanno la
facoltà di risolvere in qualsiasi momento senza preavviso il
rapporto di lavoro. Ciascuna parte potrà richiedere all’altra
una motivazione scritta.
b. Per cause gravi si intende in effetti qualsivoglia circostanza
al cui verificarsi non si può più pretendere in buona fede,
dalla parte che procede al licenziamento, la continuazione
del rapporto di lavoro.
4
In qualsiasi momento le parti hanno la facoltà di terminare il
rapporto di lavoro di comune accordo mediante un contratto di
risoluzione scritto.
19
Protezione contro La protezione contro il licenziamento è conforme alle norme
il licenziamento previste dal CO, articolo 336.
24
20
Variazione 1Ove richiesto dal lavoro, o dall’impiego economico dei dipendel rapporto denti, oppure nel caso in cui i dipendenti non siano più in grado
di lavoro per di svolgere il proprio usuale lavoro, gli stessi dipendenti potrancause paricolari no essere trasferiti oppure potrà essere loro assegnata un’attività, ragionevolmente in attinenza alla loro formazione professeionale o alle loro attitudini, che non rientri nelle mansioni
delle funzioni loro affidate.
2
Un tale eventuale trasferimento o l’assegnazione di altre attività verrà comunicato al/alla dipendente interessato/a quanto
prima possibile. Nel caso in cui al/alla dipendente venga assegnata un’attività di livello inferiore, gli/le verrà garantito per due
anni il diritto acquisito per lo stipendio. Lo stipendio dei dipendenti che allo scadere del secondo anno avranno compiuto il
62° anno di età non subirà più alcuna riduzione. Qualora i dipendenti non accettino un trasferimento obiettivamente ragionevole, lo stipendio potrà essere immediatamente adeguato.
3
Resta salvo il diritto acquisito per lo stipendio in caso di capacità lavorativa limitata per ragioni mediche conformemente al
numero 77.
20bis
Domicilio I dipendenti sono liberi nella scelta del loro domicilio ad eccezione di quanto sancito dal comma 2.
1
2
In caso di necessità aziendale, la BLS ha la facoltà di obbligare
il/la dipendente nel contratto individuale di lavoro di prendere
domicilio in un determinato perimetro in riferimento al luogo di
lavoro.
25
2
2.2 Condotta e responsabilità
21
Dovere di fedeltà 1 Ciascun/a dipendente è tenuto/a a svolgere personalmente
e diligenza l’incarico affidatogli/le in maniera scrupolosa con l’obbligo di
tutelare in buona fede gli interessi legittimi della BLS. In particolare, ciascun/a dipendente sarà tenuto/a ad adempiere
coscienziosamente a tutti gli obblighi e alle richieste prescritte
da norme e regolamenti vincolanti.
2
2
Gli strumenti di lavoro, i materiali, i dispositivi e gli impianti
tecnici nonché i veicoli a disposizione per lo svolgimento del
lavoro dovranno essere utilizzati in modo opportuno e competente.
22
Occupazione 1 Lo svolgimento di un’occupazione secondaria va comunicata
secondaria al Reparto del personale, che dovrà autorizzarla. In linea di
principio, sono ammesse attività svolte a titolo onorifico, in
associazioni, nell’ambito di associazioni del personale nonché
attività svolte nel tempo libero con normale indennità giornaliera e/o gettone di presenza; per tali occupazioni non è previsto
alcun obbligo di denuncia né obbligo di autorizzazione.
2
Non è consentito lo svolgimento di un’occupazione secondaria qualora la stessa pregiudichi il lavoro, e segnatamente nel
caso in cui esista un conflitto di interessi ovvero quando venga
impegnata la capacità lavorativa in maniera continuativa e in
misura sostanziale. In particolare, le occupazioni secondarie
non devono violare le disposizioni sancite dalla Legge sulla
durata del lavoro.
3
La comunicazione dell’eventuale occupazione secondaria va
eseguita utilizzando il modulo disponibile sul sito Intranet.
26
Funzione pubblica
23
Con funzione pubblica si intende qualsiasi funzione che appartenga all’ambito esecutivo, legislativo o giuridico.
1
2
La regolamentazione di un eventuale congedo retribuito viene
trattata nell’Allegato 2.
24
Obbligo di 1 I dipendenti hanno l’obbligo di mantenere la riservatezza in
riservatezza merito a tutte le questioni lavorative che per loro natura o conformemente a una determinata disposizione vanno trattate in
maniera riservata. L’obbligo di riservatezza sussiste altresì nei
confronti dei media e dei dipendenti della BLS, nel caso in cui
questi non debbano essere informati per motivi lavorativi.
2
In particolare è fatto divieto ai dipendenti di divulgare informazioni a terzi in merito a servizi di trasporto (viaggiatori o merci,
la relativa provenienza e destinazione, mittente, destinatario
ed esecutore), nonché a questioni relative alla difesa militare
nazionale o a quelle questioni che rientrano nell’ambito del
segreto postale.
3
I dipendenti sono tenuti ad evitare che persone non autorizzate possano prendere visione di documenti scritti che per loro
natura, o conformemente a una determinata disposizione, devono essere trattati in maniera riservata.
4
L’obbligo di riservatezza riguarda altresì copie, traduzioni, microfilm e archiviazioni su supporti elettronici di dati.
5
L’obbligo di riservatezza sussiste altresì successivamente alla
risoluzione del rapporto di lavoro.
6
L’obbligo di riservatezza non tocca il diritto all’informazione
spettante ai membri dell’associazione in merito a questioni
specifiche dell’associazione stessa per quanto concerne la tutela scrupolosa degli interessi, salvo nel caso in cui i dipendenti
non vengano espressamente obbligati alla riservatezza.
27
2
2
25
Obbligo di testimo- 1 I dipendenti hanno l’obbligo di informare il Reparto del personianza e consegna nale, passando per l’organo preposto, in merito a qualsivoglia
di documenti citazione in giudizio per questioni lavorative, in qualità di parte,
testimone nonché persona esperta, dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative.
2
I dipendenti potranno consegnare documenti o atti e pronunciarsi dinanzi a un tribunale in merito a percezioni che hanno
fatto per via della loro attività professionale, esclusivamente
dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte della BLS. La necessità di tale autorizzazione sussiste anche successivamente
alla risoluzione del rapporto di lavoro.
26
Accettazione 1 Ai dipendenti è vietato accettare donativi, per sé o per altri, o
di donativi pretendere altri vantaggi, o farseli promettere, nel caso in cui
ciò avvenga in riferimento alla loro attività. Donativi di piccolo
conto non rientrano nell’ambito del presente divieto.
2
Quali donativi si intendono fondamentalmente tutti i regali
che direttamente o indirettamente producono un vantaggio in
termini di beni patrimoniali, in particolare anche pagamenti in
natura, cancellazione di debiti, sconti, inviti per viaggi o pranzi.
Ulteriori vantaggi sono rappresentati da prestazioni che risultano finalizzate o adatte a produrre per i dipendenti interessati un
determinato vantaggio che gli stessi altrimenti non avrebbero
avuto. I dipendenti sono tenuti a consegnare alla BLS eventuali
donativi o altri vantaggi accettati illecitamente. La BLS provvederà a restituire detti eventuali donativi o vantaggi al soggetto
che li ha elargiti.
3
Per donativi di piccolo conto si intendono mance o attenzioni
che risultano di uso comune in un determinato paese sino a un
importo di Fr. 100.–. I singoli dipendenti hanno la possibilità di
accettare donativi di piccolo conto da una stessa persona o
azienda al massimo due volte in ciascun anno civile.
28
27
Diritti sulle 1 Eventuali invenzioni fatte dai dipendenti durante lo svolgimeninvenzioni to della loro attività e nell’adempimento dei loro obblighi contrattuali, o alla cui creazione gli stessi contribuiscono, appartengono alla BLS indipendentemente dalla loro idoneità alla
tutela.
2
I dipendenti trasferiscono alla BLS tutti i diritti nonché quelli di
partecipazione a beni immateriali, che hanno acquisito
nell’adempimento dei loro obblighi lavorativi o nello svolgimento dell’attività presso la BLS singolarmente o congiuntamente
ad altri. Quali beni immateriali si intendono in modo specifico
le invenzioni, indipendentemente dalla loro idoneità alla tutela,
ivi comprese invenzioni occasionali, campioni e modelli, opere
e software coperti dal diritto d’autore.
3
In particolare la BLS gode del diritto esclusivo e illimitato in
termini spaziali, temporali e materiali, durante il rapporto di lavoro e successivamente alla risoluzione dello stesso, di rendere pubblico, copiare, utilizzare, modificare, affittare e cedere
qualsiasi bene immateriale o parte di esso.
4
I dipendenti informano tempestivamente per iscritto la BLS in
merito a invenzioni occasionali. Quali invenzioni occasionali si
intendono quelle invenzioni fatte dai dipendenti durante lo
svolgimento della loro attività presso la BLS, senza tuttavia
essere vincolati da alcun obbligo contrattuale. La BLS comunica all’inventore/inventrice entro sei mesi la sua decisione di
svincolare o meno l’invenzione da tali obblighi. Nel caso in cui
l’invenzione non venga svincolata, la BLS provvede a fornire al/
alla dipendente un compenso specifico, il cui importo andrà
definito in base alle circostanze generali.
29
2
2
28
Assicurazione La BLS è assicurata contro danni provocati nei confronti di
per responsabilità terzi (danni a persone e cose). L’eventuale partecipazione ai
civile danni dei dipendenti coinvolti per quanto concerne la franchigia sarà regolata conformemente alle disposizioni di cui al numero 29.
Responsabilità
29
1
I dipendenti sono responsabili per danni provocati alla BLS
con dolo o colpa grave.
2
Il livello di diligenza che i dipendenti devono garantire è definito in base ai singoli rapporti di lavoro, in considerazione dei rischi associati al lavoro, del grado di istruzione o delle conoscenze specifiche che sono necessarie ai fini dello svolgimento del lavoro. Il dovere di diligenza è determinato altresì in base
alle capacità e qualità dei dipendenti che la BLS ha conosciuto
o avrebbe dovuto conoscere.
3
Nei caso in cui i dipendenti debbano partecipare al risarcimento danni, ciò verrà loro comunicato per iscritto e con indicazione delle relative motivazioni. I dipendenti o le relative rappresentanze avranno diritto di visionare gli atti. La partecipazione
ai danni e l’ammontare degli stessi potranno essere contestati
per iscritto entro 30 giorni.
4
L’ammontare della quota di partecipazione ai danni, per ciascun evento, è limitato ad un massimo di 1/13 dello stipendio
annuo.
30
30
Assicurazione Gli effetti personali (escluso denaro contante e oggetti di lussulle cose so) dei dipendenti sono assicurati per tramite della BLS contro
danni da incendio e acque nonché contro il furto con scasso,
ma non contro il furto semplice. È quindi responsabilità dei dipendenti procurarsi un’adeguata assicurazione a copertura dei
loro oggetti personali di valore nonché provvedere alla relativa
custodia.
Pari opportunità
31
1
La BLS si impegna a realizzare in modo attivo l’effettiva parità
di trattamento tra uomini e donne, in particolare nell’ambito
dell’assunzione, della gerarchia dei posti, della definizione delle condizioni di lavoro, della retribuzione, dello sviluppo personale e della scelta per un posto vacante.
2
La BLS provvede affinché uomini e donne siano rappresentati
in maniera appropriata nella partecipazione e collaborazione a
commissioni decisionali e gruppi di lavoro nei diversi ambiti
lavorativi e livelli gerarchici. La BLS avrà un particolare riguardo
per le necessità dei dipendenti con obblighi familiari e di assistenza.
32
Protezione della 1 Tutti i dipendenti godono del diritto di protezione della loro inpersonalità e tegrità personale sul posto di lavoro.
dei dati
2
La BLS condanna qualsivoglia forma di aggressione all’integrità sociale, professionale e personale e adotta misure volte alla
tutela della personalità dei propri dipendenti, ivi compreso l’impedimento di azioni di mobbing e molestia sessuale.
3
La BLS provvede affinché i dipendenti siano tutelati contro
eventuali discriminazioni, fondate in particolare sulla cultura, la
lingua, la fede religiosa, l’identità sessuale o la forma di vita.
31
2
4
La conservazione e archiviazione di dati relativi alle persone
rimane limitata alle necessità aziendali. La BLS prende tutti i
provvedimenti necessari al fine di proteggere i dati personali
dei dipendenti contro trasmissione e accesso non autorizzati.
2
5
I dipendenti, relativamente ai propri dati personali, godono del
diritto di visione, informazione e rettifica nell’ambito della legislazione in merito alla protezione dei dati. La presa in visione
può avvenire esclusivamente previo preavviso.
Diritto di ricorso
33
Qualora i dipendenti avvertano che la loro personalità o lo
svolgimento del loro lavoro venga pregiudicato per via del comportamento di altri, sono tenuti ad appianare le divergenze per
quanto accettabile direttamente con i soggetti coinvolti.
1
2
Nel caso in cui il chiarimento non conduca al risultato desiderato o non sia accettabile, i dipendenti possono in qualsiasi
momento rivolgere le loro richieste al livello direttivo successivo. In tali circostanze i dipendenti possono farsi assistere.
3
Ove non si raggiunga alcun accordo, i dipendenti possono
presentare reclamo presso il Reparto del personale. Il Presidente della Direzione decide nel merito dopo aver ascoltato
tutte le parti coinvolte. Nel caso in cui il reclamo sia diretto
contro il Presidente della Direzione, la decisione nel merito
verrà presa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4
Protezione giuridica
32
Rimane salvo il diritto di ricorrere alle vie legali.
34
La BLS offre protezione giuridica al/alla dipendente che ne
faccia richiesta, nei casi connessi allo svolgimento delle proprie mansioni lavorative, qualora
– sia stato avviato un procedimento penale contro il/la dipendente in questione, ovvero
– risulti necessario adire a vie legali per tutelare i diritti di tale
dipendente.
1
2
Non verrà concessa alcuna tutela giuridica ove
– un’altra istituzione ovvero assicurazione abbia assunto la
tutela giuridica del/della dipendente,
– la BLS rappresenti la controparte nella controversia,
– la BLS abbia sporto denuncia contro il/della dipendente in
questione,
– si tratti di un caso di scarsa rilevanza.
3
La BLS deciderà di volta in volta se sussistono le condizioni
per offrire la protezione giuridica e quale soggetto incaricare
per la tutela degli interessi del/della dipendente.
4
Il/la dipendente interessato/a avrà l’obbligo di fornire all’ufficio
incaricato dalla BLS a provvedere alla sua protezione giuridica
tutte le informazioni necessarie per trattare il caso, in particolare di consegnare tutti i mezzi di prova a sua disposizione.
5
La BLS avrà la facoltà di richiedere al/alla dipendente in causa
la restituzione totale o parziale delle spese qualora il/la dipendente venga condannato in sede penale, non adempia ai proprio obblighi per dolo o colpa grave, o nei casi in cui ometta di
comunicare alla BLS ovvero ai suoi incaricati informazioni fondamentali.
34bis
Risarcimento spese Qualora un/una dipendente della BLS, nello svolgimento del
proprio lavoro, venga coinvolto/a da terzi in un procedimento
legale, la BLS, dietro richiesta del/della dipendente stesso/a, si
accollerà, in toto o in parte, le spese processuali e legali in
misura proporzionale alla responsabilità del/della dipendente.
1
2
Le spese processuali e legali potranno essere pagate come
anticipo.
33
2
35
Cessione delle 1 I dipendenti rinunciano esplicitamente a cedere o dare in perivendicazioni gno a terzi eventuali rivendicazioni di qualsivoglia natura contro
contro la BLS la BLS.
2
2
Restano salve eventuali ordinanze emesse da tribunali, uffici
fallimentari o d’esecuzione, nonché disposizioni imposte da
un’autorità di tutela.
36
Sviluppo 1 Per la BLS risulta determinante la prestazione di un servizio
del personale professionale qualificato. Sia la BLS sia i dipendenti hanno la
responsabilità congiunta di provvedere alla formazione e al
perfezionamento professionale.
2
La BLS provvede alla formazione e al perfezionamento professionale dei dipendenti. A tal fine tiene conto dell’incentivazione
delle nuove leve e della preservazione del personale, e agevola
il perfezionamento professionale personale.
3
I dipendenti possono essere obbligati a un rimborso. Per maggiori informazioni si veda la relativa direttiva.
37
Analisi situazione 1 I dipendenti hanno diritto ad un’analisi annuale della situaziopersonale, ne personale. Nell’ambito del relativo colloquio verranno disvalutazione cussi e valutati elementi quali sviluppo personale, raggiungimento di obiettivi, adempimento degli incarichi, collaborazione, aspettative reciproche, promozione e ulteriore sviluppo
professionale, nonché la condotta.
34
2
Abolito
3
Per maggiori informazioni si veda la relativa direttiva.
38
Certificati di 1 I dipendenti possono richiedere in qualunque momento un
lavoro e referenze certificato di lavoro, nel quale vengono indicati il tipo e la durata del rapporto di lavoro, nonché il rendimento e la condotta.
2
Dietro richiesta dei dipendenti verrà rilasciato un attestato di
lavoro, che si limita a indicare il tipo e la durata del rapporto di
lavoro.
3
Eventuali referenze verranno rilasciate esclusivamente con
l’approvazione del/della dipendente interessato/a.
Obbligo di notifica
39
Nel caso in cui si presentino ostacoli che gli/le impediscono di
presentarsi al lavoro, il/la dipendente interessato/a è tenuto/a a
comunicarlo immediatamente al/alla proprio/a superiore spiegandone altresì le motivazioni. Qualora l’assenza per motivi di
malattia o infortunio abbia una durata superiore a tre giorni,
sarà obbligatorio presentare il relativo certificato medico. Dietro richiesta inoltrata al Reparto del personale, è possibile
estendere tale termine ad un massimo di cinque giorni. I dipendenti possono essere obbligati a sottoporsi a un visita del
medico di fiducia.
1
2
Il/la superiore deve essere informato/a in merito ad eventuali
imminenti prestazioni di servizio militare, servizio civile e di
protezione civile immediatamente dopo che l’interessato ne
sia venuto a conoscenza.
3
I dipendenti sono tenuti a comunicare all’organo preposto, per
iscritto o per via elettronica, eventuali variazioni dello stato civile, del domicilio nonché dei rapporti che rientrano nell’ambito
della retribuzione e delle agevolazioni di viaggio. In caso di
mancata comunicazione i contributi ricevuti a torto dovranno
essere restituiti.
35
2
40
Abbigliamento 1 I dipendenti che devono essere riconoscibili dai clienti o
da lavoro nell’interesse della sicurezza, che sono particolarmente esposti alle condizioni meteorologiche o i cui vestiti durante lo
svolgimento del lavoro vengono sporcati, sfruttati o danneggiati oltre misura, ricevono l’abbigliamento da lavoro.
2
2
I dipendenti sono obbligati a indossare l’abbigliamento da lavoro nel caso in cui ciò sia nell’interesse dell’aspetto esteriore
o della sicurezza sul lavoro.
3
Non potrà essere avanzata alcuna pretesa di risarcimento per
la restrizione o per il ritiro del diritto all’abbigliamento da lavoro.
4
Per maggiori informazioni si veda la relativa direttiva.
41
Comunicazione 1 Eventuali posti vacanti verranno comunicati secondo le oppordi posti vacanti tune modalità.
2
Non verrà emesso alcun bando in relazione ai posti che vengono assegnati al personale in formazione login direttamente
al termine dell’apprendistato, oppure nel caso in cui i dipendenti interessati vengano trasferiti per motivi medici ad un
posto corrispondente.
3
In singoli casi motivati è possibile, in accordo con la direzione
del Reparto del personale:
– rinunciare al bando relativo a un posto,
– bandire un concorso per un posto esclusivamente al di fuori
della BLS,
– bandire un concorso per un posto esclusivamente all’interno dell’organizzazione interessata.
36
2.3 Durata del lavoro
42
Regolamentazione 1 Le regole che disciplinano la durata del lavoro (ripartizione del
della durata tempo di lavoro, regolamentazione del lavoro aggiuntivo e
di lavoro straordinario, diritto a giorni di riposo e ferie) sono conformi
alle disposizioni della Legge federale sul lavoro nelle imprese
di trasporti pubblici (LDL), della relativa ordinanza (OLDL), della
Legge sul lavoro (LL) e dell’Allegato 1, e altresì conformi alle
direttive emanate a integrazione di dette leggi (ad esempio
relative alla flessibilità dell’orario di lavoro) o alle disposizioni
d’esecuzione.
2
Le parti contraenti possono, per quanto sia possibile, concordare diversi modelli di durata del lavoro in base alle varie esigenze dei singoli settori dell’azienda rispettivamente delle relative unità organizzative.
3
Per informazioni più dettagliate si veda l’Allegato 1.
43
Durata annuale 1La durata annuale normale del lavoro in caso di impiego a
normale del lavoro tempo pieno è pari a 2050 ore (2058,2 ore negli anni bisestili).
Tale durata si basa su un orario settimanale medio di 41 ore (5
x 492 minuti). I dipendenti hanno diritto a 63 giorni di riposo e
a un minimo di 52 giorni di compensazione. Per i dipendenti
impiegati a tempo parziale la durata annuale normale si riduce
in proporzione al livello occupazionale.
2
Quale base per il calcolo delle assenze da conteggiare rispettivamente delle assenze per malattia o infortunio viene altresì
considerata una media dell’orario di lavoro giornaliero di 492
minuti.
3
Qualora l’assenza abbia durata pari all’intero anno, non si ha
alcun diritto a giorni di riposo e di compensazione.
37
2
Ferie
2
44
1
Il diritto a ferie retribuite è conforme alla LDL e alla OLDL. Per
un livello occupazionale del 100 percento, una settimana di
ferie comprende cinque giorni lavorativi e due giorni liberi.
Ciascun/a dipendente ha diritto alle ferie per ogni anno civile:
a. cinque settimane e quattro giorni sino a e con l’anno civile
nel quale viene compiuto il 20° anno di età,
b. quattro settimane e quattro giorni dall’inizio dell’anno civile
nel quale viene compiuto il 21° anno di età,
c. cinque settimane e quattro giorni dall’inizio dell’anno civile
nel quale viene compiuto il 50° anno di età,
d. sei settimane e quattro giorni dall’inizio dell’anno civile nel
quale viene compiuto il 60° anno di età.
2
I dipendenti impiegati a tempo parziale hanno lo stesso diritto
alle ferie dei dipendenti a tempo pieno. In proporzione al livello
occupazionale, la durata media giornaliera nominale del lavoro
rimane invariata anche nelle ferie.
3
Per specifiche categorie del personale la BLS regolamenta il
percepimento delle ferie mediante disposizioni particolari.
4
I dipendenti che contraggono una malattia o subiscono un infortunio durante le ferie possono percepire in seguito i giorni di
malattia o di infortunio, fermo restando che l’incapacità di recupero venga attestata da un certificato medico.
5
Le ferie vanno percepite di regola nel corrispondente anno
civile, comunque al massimo entro la fine del mese di gennaio
dell’anno successivo. Il Reparto del personale ha la facoltà di
decidere in merito a eventuali eccezioni.
6
In caso di dispensa dal lavoro in relazione a un’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro, la BLS ha la facoltà di ordinare
unilateralmente il percepimento del credito di ferie disponibili,
fermo restando che con ciò non venga pregiudicata la ricerca
del posto di lavoro.
38
Riduzione delle ferie
45
In caso di assunzione o licenziamento nel corso dell’anno
civile, le ferie vengono adeguate in proporzione della durata
dell’impiego.
1
2
Le ferie vengono ridotte in relazione alla durata dell’assenza
dal lavoro in conseguenza a malattia, infortunio, servizio obbligatorio o congedo non retribuito.
3
Ove l’assenza dal lavoro abbia durata pari a un intero anno,
non si avrà alcun diritto alle ferie.
46
Lavoro straordinario I dipendenti sono obbligati a prestare lavoro straordinario (ad
esempio in caso di mole di lavoro straordinaria, lavoro arretrato, assenze, guasti), fermo restando che siano in grado di
svolgerlo e che sia accettabile richiederlo loro in buona fede.
Congedo
47
1
Nel caso in cui i dipendenti si assentino dal lavoro per motivi
diversi da malattia, infortunio o servizio obbligatorio, possono
essere loro concessi congedi supplementari rispetto ai giorni
liberi o giorni di ferie ordinari, interamente o parzialmente retribuiti oppure non retribuiti.
2
La durata del congedo corrisponde in genere al tempo necessario affinché il/la dipendente interessato/a possa partecipare
al relativo evento o porti a termine il proprio impegno.
3
Per informazioni più dettagliate si veda l’Allegato 2.
39
2
Assenze personali
2
48
Questioni di natura personale vanno sbrigate al di fuori
dell’orario di lavoro. Nel caso in cui la questione privata implichi
un’assenza durante l’orario di lavoro, tale assenza dovrà essere autorizzata dal/dalla superiore e non verrà conteggiata quale
tempo di lavoro.
1
2
Eventuali visite mediche e dentistiche, nonché le relative terapie prescritte, svolte durante l’orario di lavoro, non verrano
conteggiate quale tempo di lavoro.
3
Viene concesso il tempo necessario in caso il/la dipendente
debba rivolgersi alle autorità per motivi lavorativi, tuttavia non
per presentarsi dinanzi ad un’autorità su iniziativa personale.
4
Il Reparto del personale ha la facoltà di decidere in merito a
eventuali eccezioni.
49
Impiego di donne in 1 Le donne incinte possono essere occupate solo se vi acconstato interessante sentono, ma mai oltre la durata ordinaria del lavoro quotidiano.
Possono non recarsi al lavoro o assentarsene mediante semplice avviso.
2
Qualora l’incapacità al lavoro duri presumibilmente non più di
tre giorni, non è necessaria la presentazione del certificato
medico. Nel caso in cui, per assenze di durata maggiore, la dipendente non presenti alcun certificato medico che attesti
l’incapacità al lavoro, l’interruzione del lavoro verrà trattata alla
stregua di congedo non retribuito, fermo restando che tale interruzione non si verifichi durante il periodo di congedo di maternità.
3
I corsi per la preparazione al parto, nonché ad esempio ginnastica preparto o puericultura, conferenze ecc., non conferiscono alcun diritto a congedi retribuiti. Gli organi preposti si impegnano comunque a consentire la partecipazione della futura
mamma a tali eventuali attività.
40
50
Congedo 1 La dipendente ha diritto a un congedo di maternità retribuito
di maternità della durata di 16 settimane. Quale base per l’indennità di maternità viene considerato lo stipendio annuo attuale.
2
Salvo ove diversamente disciplinato, si applicano la Legge
sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) nonché la relativa
ordinanza (OIPG).
3
Per informazioni più dettagliate si veda l’Allegato 3.
41
2
2.4 Stipendio, assegni, indennità e rimborso spese
Diritto
2
51
I dipendenti hanno diritto allo stipendio concordato ed eventualmente ad assegni, indennità e rimborsi spese.
1
2
Le aliquote vengono comunicate per iscritto come minimo
una volta all’anno.
3
Per informazioni più dettagliate si veda l’Allegato 4.
52
Calcolo 1 12/13 dello stipendio annuo vengono pagati mensilmente; la 13a
e pagamento parte viene scaglionata e pagata a novembre in riferimento a
dello stipendio 11 mesi e a dicembre in riferimento a un mese. I dipendenti
che si dimettono prima della fine dell’anno ricevono la quota
proporzionale con l’ultimo stipendio mensile.
2
Il trasferimento dello stipendio avviene mediante bonifico
bancario o su conto corrente postale, senza dunque l’impiego
di denaro contante.
3
I dipendenti ricevono mensilmente un conteggio dettagliato
relativo alle rispettive retribuzioni e trattenute.
53
Ripartizione dello Lo stipendio annuale viene suddiviso in tre elementi base nella
stipendio annuale proporzione qui di seguito specificata:
– percentuale di funzione
60%,
– percentuale di prestazione
20%,
– percentuale di esperienza
20%,
in aggiunta, a seconda delle necessità
– fattore di mercato.
42
54
Trattenute Ai dipendenti verranno detratte dai rispettivi stipendi le seguenti trattenute:
– contributi di legge agli enti statali di assicurazioni sociali
(AVS / AI / IPG / AD),
– contributi cassa pensioni secondo il regolamento e i moduli
scelti, inclusa un eventuale anticipo sulla rendita AVS,
– premio per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
non professionali (INP),
– assicurazione indennità giornaliera per malattia,
– imposta alla fonte, ove dovuta,
– ulteriori trattenute, fermo restando che siano state concordate, ordinate dall’autorità giudiziaria o emanate dal legislatore.
55
Versamento 1 Il rapporto di lavoro termina in concomitanza con l’eventuale
ulteriore dello decesso del/della dipendente.
stipendio
2
Qualora il dipendente o la dipendente in questione lasci moglie o marito, figli con diritto ad assegno di custodia o persone
che manteneva in misura determinante, dal giorno del decesso sussiste il diritto a un sesto dello stipendio annuo più
eventuali assegni di custodia.
3
Il diritto spetta:
– in parti uguali alla moglie superstite o al marito superstite o
in caso di unione domestica registrata al/alla convivente
superstite e ai figli con diritto all’assegno,
– i/le conviventi, anche omosessuali, ne hanno diritto esclusivamente nel caso in cui la convivenza nella medesima economia domestica abbia avuto una durata minima di cinque
anni,
o
– alle persone mantenute in misura determinante dal/dalla
dipendente deceduto/a.
43
2
2
56
Domanda Qualora, in relazione al rapporto di lavoro, vengano indebitadi rimborso mente erogate prestazioni, verrà richiesta la restituzione degli
e compensazione importi pagati in eccesso, oppure detti importi saranno compensati con i crediti dei dipendenti in questione.
57
Assegno 1 La BLS versa ai dipendenti aventi diritto un assegno di custodi custodia dia per ciascun figlio. Sono valide le seguenti aliquote (stato
01.01. 2009):
a. per un figlio con diritto all’assegno, Fr. 4’264.– all’anno,
b. per ogni altro figlio con diritto all’assegno, Fr. 2’753.– all’anno.
1bis
L’assegno di custodia comprende gli assegni familiari per figli e le indennità di formazione, conformante alle disposizioni
della Legge federale sugli assegni familiari (LAFam).
1ter
In ogni caso si applicano le disposizioni sancite nella LAFam
ovvero negli ordinamenti cantonali in materia di assegni familiari ove rispetto al presente CCL sussistano divergenze a favore del/della dipendente.
2
44
Per informazioni più dettagliate si veda l’Allegato 5.
Premio di fedeltà 58
1
Al compimento del decimo anno di servizio, e in seguito ogni
quinto anno di servizio successivo, i dipendenti possono ricevere il pagamento in contante di un premio di fedeltà.
2
Il premio di fedeltà ammonta a:
– dopo 10 anni
– dopo 15 anni
– dopo 20 anni
– dopo 25 anni
– ogni quinto anno successivo
1
/50 dello stipendio annuo,
/50 dello stipendio annuo,
3
/50 dello stipendio annuo,
4
/50 dello stipendio annuo,
4
/50 dello stipendio annuo.
2
3
Anziché l’importo in contante, i dipendenti interessati hanno
la possibilità di ricevere un congedo retribuito, fermo restando
che le condizioni aziendali lo consentano.
4
Ai dipendenti che alla data del 01.01.2006 hanno prestato tra
i 15 e 20 anni di servizio, viene corrisposto un premio di fedeltà
per i 20 anni di servizio pari a 4/50 dello stipendio annuo.
5
Per informazioni più dettagliate si veda l’Allegato 6.
45
2
Indennità 59
1
Per i lavori svolti durante le ore notturne sarà corrisposta
un’indennità. L’indennità viene pagata in relazione al lavoro
svolto tra le ore 20.00 e le ore 06.00 ed è pari a Fr. 6.40
all’ora.
2
2
Per i lavori svolti di domenica e durante le festività (Capodanno, il 2 gennaio, Venerdì Santo, Lunedì dell’Angelo, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, il 1° agosto, Natale, Santo Stefano)
verrà corrisposta ai dipendenti che compiono turni di servizio a
rotazione (ivi compresi i lavori di manutenzione nell’ambito
dell’Infrastruttura Impianti e dell’Infrastruttura Elettrotecnica)
un’indennità pari a Fr. 14.– all’ora.
2bis
Un’indennità forfettaria per ferie pari al 10 percento, indipendentemente dall’età e dal diritto alle ferie dei dipendenti, è inclusa nelle indennità orarie per i rispettivi assegni in base ai
comma 1e 2.
3
Per lavori eseguiti nelle gallerie di una lunghezza superiore a
200 m verrà corrisposta ai dipendenti impegnati nella manutenzione nell’ambito dell’Infrastruttura Impianti e dell’Infrastruttura Elettrotecnica un’indennità pari a Fr. 7.– al giorno.
4
Per informazioni più dettagliate si veda l’Allegato 6.
Disponibilità e 60
impiego fuori Si applicano le direttive separate.
dell’orario di lavoro
Compensazione 61
Fermo restando che la situazione del personale lo consenta, in
virtù di un’eventuale reciproca intesa con i dipendenti o la loro
rappresentanza, le indennità possono essere compensate
totalmente o in parte con del tempo libero.
46
Rimborso spese 62
1
In caso di impegno lavorativo fuori dal luogo di lavoro e di domicilio, verranno rimborsate ai dipendenti interessati le spese
correlate a detto impegno.
2
Il rimborso spese ai dipendenti riguarderà le spese sostenute
in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa, e in particolare:
– l’utilizzo di veicoli privati per viaggi di lavoro,
– spese di taxi per le dipendenti.
3
Per informazioni più dettagliate si veda l’Allegato 6.
Agevolazioni di 63
viaggio 1 Nell’ambito di disposizioni particolari vengono concesse ai dipendenti delle agevolazioni di viaggio.
2
Non è possibile far discendere alcun diritto di indennizzo
dall’eventuale limitazione o ritiro dell’agevolazione di viaggio.
47
2
2.5 Aspetti sociali, sicurezza sul lavoro
e protezione della salute
Previdenza 64
professionale 1 I dipendenti sono coperti obbligatoriamente, dall’inizio del
rapporto di lavoro, dai regimi di previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (AVS/AI). Determinanti in tal
merito sono altresì la Legge sulla previdenza professionale
(LPP) e le disposizioni della cassa pensioni.
2
2
I dipendenti sono assicurati con la cassa pensioni specificata
nei contratti di lavoro individuali.
Assicurazione 65
contro gli infortuni 1 Conformemente alle disposizioni sancite nella Legge federale
sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), i dipendenti sono
assicurati contro le conseguenze economiche prodotte da infortuni sul lavoro o fuori dal lavoro, nonché contro le malattie
professionali.
2
I premi relativi all’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico dei dipendenti.
Assicurazione 66
d’indennità Tutti i dipendenti sono coperti obbligatoriamente dall’assicuragiornaliera zione d’indennità giornaliera della BLS. La BLS versa almeno la
metà dei relativi premi. Lo stipendio annuo, con l’esclusione
degli assegni, vale quale stipendio soggetto a premio assicurativo.
Salute 67
1
I dipendenti devono intraprendere il lavoro in condizioni tali da
permettere loro di svolgere i propri compiti in maniera sicura e
ineccepibile.
48
2
Alla BLS spetta il diritto di predisporre controlli sulla salute al
fine di valutare l’idoneità al lavoro.
Alcolici e sostanze 68
stupefacenti 1 Durante l’orario di lavoro è vietata l’assunzione di bevande alcoliche, droghe e sostanze stupefacenti di qualsiasi tipo.
2
All’inizio del lavoro, nel corpo dei dipendenti (sangue e/o urine) non devono essere riscontrate tracce di sostanze alcoliche
o stupefacenti.
3
In caso di fondato sospetto, i dipendenti sono obbligati a sottoporsi ad eventuali visite di controllo eseguite da personale
medico specializzato.
Fumo 69
Il fumo è vietato in tutti gli edifici della BLS, nelle cabine di
guida dei treni destinati al trasporto viaggiatori, nei bus e sui
battelli, fatto salvo nelle sale specificamente designate.
Gestione 69bis
delle assenze 1 Nei casi di compromessa capacità lavorativa, BLS si impegna
a contenere gli effetti negativi tramite un sistema di gestione
delle assenze e mediante l’implementazione di provvedimenti
volti alla reintegrazione lavorativa, nell’interesse tanto del/della
dipendente in questione quanto dell’azienda.
2
La persona interessata dovrà collaborare attivamente in questo processo di gestione delle assenze e di reintegrazione lavorativa, e impegnarsi ad abbandonare qualsivoglia pratica che
rallenti o pregiudichi tale processo.
49
2
2
Sicurezza integrale 70
La sicurezza integrale rappresenta una componente fondamentale della politica aziendale della BLS. Le direttive di volta
in volta applicabili, in particolare le norme in materia di sicurezza, costituiscono parte integrante degli obblighi derivanti dal
contratto di lavoro.
Sicurezza sul 71
lavoro e protezione 1 Ai fini della protezione della salute dei dipendenti e della predella salute venzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la BLS
adempie a tutti i provvedimenti necessari ai sensi di legge e in
base all’esperienza, che risultano possibili in base allo stato
della tecnica e adeguati alle condizioni aziendali. La BLS e i suoi
dipendenti si impegnano a operare congiuntamente nell’ambito della partecipazione aziendale per quanto concerne le tematiche di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute.
2
I dipendenti sono tenuti a offrire il loro supporto alla BLS
nell’esecuzione delle normative in materia di prevenzione degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. In particolare,
vanno utilizzati gli specifici equipaggiamenti personali di sicurezza e impiegati in maniera opportuna i dispositivi di sicurezza, che, senza previo consenso della BLS, non possono essere
né rimossi né modificati.
Igiene 72
1
I dipendenti sono tenuti a osservare le direttive della BLS relative all’igiene, nonché a rispettare le regole comunemente
riconosciute. In particolare, i dipendenti hanno l’obbligo di utilizzare gli specifici equipaggiamenti personali di sicurezza e di
non pregiudicare l’efficacia dei dispositivi di sicurezza.
2
Ove i dipendenti accertino dei difetti che possano compromettere il livello di igiene, gli stessi sono tenuti a rimuovere tali
difetti. Qualora non siano autorizzati o non siano in grado, gli
eventuali difetti andranno riferiti al/alla superiore.
50
Pagamento dello 73
stipendio in caso 1 In caso di incapacità al lavoro a seguito di malattia o infortunio,
di incapacità sussiste di principio il diritto allo stipendio e ad eventuali asseal lavoro gni di custodia conformemente alle leggi e ai regolamenti in
vigore.
2
I dipendenti sono tenuti ad attestare la propria incapacità al
lavoro presentando un certificato medico; in caso contrario i
contributi verranno ridotti o ritirati.
3
In relazione al procedimento per la notifica di interruzione del
lavoro in caso di malattia o infortunio si applicano le relative
direttive.
4
In caso di incapacità al lavoro, certificata dal medico, sopravvenuta in seguito a malattia, infortunio o malattia professionale, i dipendenti hanno diritto al 100 percento dello stipendio
annuo più eventuali assegni di custodia per un periodo di 365
giorni.
5
A decorrere dal 366° giorno sino al massimo al 730° giorno
sussiste il diritto a sussidi per le prestazioni delle assicurazioni
sociali, in particolare della AI, della AINF e della cassa pensioni.
Tali sussidi verranno calcolati in maniera che la somma delle
prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assicurazione d’indennità giornaliera risulti pari all’80 percento dello stipendio annuo più gli assegni integrali di custodia. Le prestazioni delle assicurazioni sociali, ivi compresa la cassa pensioni, hanno in ogni
caso la precedenza sull’assicurazione d’indennità giornaliera.
6
L’assicurazione d’indennità giornaliera vale esclusivamente
nel caso in cui la somma delle prestazioni delle assicurazioni
sociali, comprensiva della cassa pensioni, non raggiunga l’80
percento dello stipendio annuo più gli assegni integrali di custodia.
7
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale i sussidi verranno calcolati sul 100 percento dello stipendio mensile
fino ad ora percepito più gli assegni integrali di custodia.
51
2
Riduzione 74
dei diritti 1 I diritti di cui al numero 73 vengono ridotti:
– della detrazione per il vitto prevista dall’assicuratore LAINF,
nel caso in cui il/la dipendente soggiorni in una casa di
cura;
– nei primi 365 giorni della condizione di incapacità al lavoro,
della quota pari ai contributi obbligatori delle assicurazioni
sociali, che non vengono versati durante il periodo di incapacità al lavoro;
– nel caso in cui il/la dipendente abbia provocato intenzionalmente o per colpa grave la malattia o l’infortunio, oppure si
sia esposto/a consapevolmente a un pericolo straordinario
o a un rischio;
– il diritto può essere ridotto o negato, nel caso in cui l’incapacità al lavoro sia correlata alla perpetrazione di un reato o di
un crimine.
2
2
In tal merito risultano determinanti i relativi principi sanciti
nella LAINF e nella Legge federale sull’assicurazione militare
(LAM).
Cessione dei diritti 75
di risarcimento 1 Nel caso in cui, in relazione ad eventuali conseguenze di madanni contro terzi lattia o infortunio, anche parti terze o soggetti con responsabilità civile siano tenute a pagare delle prestazioni, tali prestazioni verranno versate come anticipo alla BLS conformemente a
quanto stabilito al numero 73. I dipendenti sono tenuti a cedere alla BLS le proprie rivendicazioni (somme anticipate della
BLS) contro terzi e aventi responsabilità civile.
2
Per non limitare o addirittura impedire i diritti della BLS, sarà
possibile concludere accordi con terzi o assicurazioni esclusivamente previa consultazione con la BLS. In caso vengano
conclusi accordi senza previa consultazione con la BLS,
quest’ultima si riserva il diritto di regresso nei confronti dei dipendenti interessati.
52
Decesso a seguito
di infortunio sul
lavoro o malattia
professionale
76
In caso di decesso a seguito di infortunio sul lavoro o malattia
professionale, conformemente a quanto sancito dalla LAINF, la
BLS, oltre al versamento ulteriore dello stipendio, pagherà le
seguenti prestazioni:
– moglie superstite/marito superstite o in caso di unione domestica registrata al/alla convivente superstite
Fr. 50’000.–,
– convivente superstite, di sesso maschile, femminile od
omosessuale, nel caso in cui abbia convissuto con il/la dipendente in questione per almeno cinque anni nella stessa
economia domestica
Fr. 50’000.–,
– ciascun figlio o figlio in affidamento superstite per il quale la
persona deceduta al momento del decesso godeva del diritto all’assegno di custodia
Fr. 10’000.–.
Diritto acquisito
per lo stipendio in
caso di ridotta
capacità lavorativa
per ragioni mediche
77
1
Nel caso in cui sia necessario, in base a ragioni mediche, affidare ad un/una dipendente un’altra attività con un livello di
funzione e/o livello occupazionale inferiore, il/la dipendente in
questione, dal momento dell’interruzione del lavoro o, qualora
il lavoro non venga interrotto, dall’inizio della nuova attività,
godrà del diritto integrale, per la durata di un anno, allo stipendio sino ad allora percepito, a condizione che abbia svolto l’attività con il livello di funzione superiore durante almeno due
anni presso la BLS.
2
Nel secondo anno le prestazioni verranno integrate conformemente alle disposizioni contenute nel numero 73, comma 5 al
100 percento dello stipendio mensile fino ad ora percepito più
gli assegni integrali di custodia.
3
Tale diritto decade ove il/la dipendente abbia provocato il danno alla salute intenzionalmente o per colpa grave. Alla scadenza del secondo anno il rapporto di lavoro verrà adeguato alla
nuova attività e si procederà alla verifica delle prestazioni delle
assicurazioni sociali.
53
2
2
Risoluzione del 78
contratto di lavoro 1 Nel caso in cui l’incapacità al lavoro totale o parziale, attestata
per motivi medici da certificato medico, perduri e il/la dipendente in questione
abbia interrotto il proprio lavoro da almeno tre mesi, si provvederà alla denuncia all’assicurazione di invalidità.
2
Qualora la ripresa dell’attività lavorativa non risulti possibile, il
rapporto di lavoro verrà risolto al massimo entro due anni successivi al verificarsi della condizione di incapacità al lavoro.
Prestazioni 79
particolari La BLS ha la facoltà di garantire prestazioni che vanno oltre a
quelle descritte ai numeri 73–77.
54
2.6 Prestazioni in caso di impedimento al lavoro
in seguito al servizio obbligatorio svizzero
Principio 80
fondamentale 1 In caso di interruzione del lavoro per motivi di servizio obbligatorio, i dipendenti, fatto salvo quanto disciplinato nei successivi numeri 81 e 82, hanno diritto allo stipendio mensile percepito fino a quel momento ed eventuali assegni di custodia.
2
Fermo restando che le prestazioni previste dall’ordinamento
delle indennità di perdita di guadagno non superino le retribuzioni conformemente al comma 1, tali prestazioni sono a favore della BLS; in caso contrario, i dipendenti percepiscono l’indennità per perdita di guadagno prevista dalla legge con cessazione di qualsiasi prestazione della BLS.
3
Durante il periodo di reclutamento, per l’assolvimento della
scuola reclute, i servizi d’avanzamento per il conseguimento
del grado di sottufficiale come anche per il rispettivo pagamento del grado, sussiste il diritto all’80 percento dello stipendio
mensile (il 100 percento in caso di diritto ad un primo recepimento dell’assegno di custodia), nel caso in cui il rapporto di
lavoro precedentemente al servizio militare – con l’esclusione
degli anni di apprendistato – abbia avuto una durata minima di
almeno dieci mesi.
4
Qualora tra le singole prestazioni di servizi non sia stata fornita
alcuna prestazione di lavoro di minimo tre mesi, si applica il
numero 82, comma 1.
5
In caso di prestazione di servizio civile in luogo della scuola
reclute si stipulano accordi speciali.
6
Nel caso in cui il rapporto di lavoro, precedentemente al servizio militare, abbia avuto una durata inferiore a dieci mesi, si
avrà diritto esclusivamente al versamento ulteriore minimo
dello stipendio previsto dalla legge conformemente al CO, articolo 324, lettera b.
55
2
Rimborso 81
1
Qualora i dipendenti risolvano volontariamente il rapporto di
lavoro al termine del servizio obbligatorio conformemente al
numero 80, oppure nel caso in cui vengano licenziati per loro
propria colpa, i dipendenti in questione saranno tenuti a rimborsare la differenza tra il diritto allo stipendio e l’IPG.
2
2
Per ciascun anno lavorativo compiuto successivo al servizio
obbligatorio si rinuncia a un terzo del rimborso. Eventuali assegni di custodia non vanno rimborsati. L’obbligo di rimborso non
sussiste per i casi in cui, al momento della risoluzione del contratto, l’intero rapporto di lavoro risulti aver avuto una durata
minima di tre anni, con esclusione degli anni di apprendistato.
Accordi speciali 82
1
Per militari nel servizio lungo, servizi civili, servizi d’avanzamento per il conseguimento dei gradi di sergente maggiore,
furiere, ufficiale e per la scuola centrale verranno presi accordi
speciali.
2
Nel caso in cui i dipendenti prestino volontariamente il servizio
militare, siano tenuti a scontare una pena detentiva militare o a
fornire una prestazione lavorativa di interesse pubblico oppure,
nel caso in cui si sia fatto indebitamente ricorso alle prestazioni
della BLS tramite la liquidazione dell’intero stipendio, il diritto
allo stipendio può essere ridotto o ritirato.
3
In merito alle retribuzioni percepite durante la prestazione del
servizio attivo verranno emanate normative specifiche.
56
2
57
Sezione 3
Partecipazione aziendale
83
Principio 1 La spina dorsale della BLS è rappresentata da dipendenti mofondamentale tivati, soddisfatti e responsabili, che contribuiscono in maniera
sostanziale al successo dell’azienda. La partecipazione aziendale è uno dei mezzi che favorisce tale situazione.
2
3
Per informazioni più dettagliate si veda l’Allegato 7.
84
Obiettivi della 1 Gli obiettivi della partecipazione aziendale sono principalpartecipazione mente:
aziendale – il rafforzamento della corresponsabilità dei dipendenti,
– l’incentivazione della soddisfazione derivante dal lavoro
svolto e di conseguenza del clima di lavoro,
– l’incentivazione dell’iniziativa personale e di conseguenza
della crescita personale,
– la promozione del proficuo sviluppo della BLS e di conseguenza di un durevole mantenimento dei posti di lavoro.
2
La partecipazione aziendale viene salvaguardata da commissioni collegate ai settori aziendali. Possono altresì essere costituite commissioni che interessano più settori oppure commissioni a tempo determinato.
85
Votazione delle Le commissioni vengono votate dai dipendenti dei singoli setcommissioni tori. Per commissioni che interessano più settori o a tempo
determinato avranno diritto al voto i dipendenti di volta in volta
interessati.
58
Contratto collettivo di lavoro
86
Forme di 1 Salvo il caso in cui non vengano presi accordi diversi, il diritto
partecipazione alla partecipazione comprende il diritto di parola, con il quale si
aziendale fa riferimento alla trasmissione di informazioni complete e
tempestive in merito a tutte le misure prese in considerazione
riguardanti i dipendenti; il diritto di parola garantisce altresì la
possibilità di prendere posizione, in maniera scritta o verbale,
nell’ambito della formazione di un’opinione da parte dei responsabili, prima che vengano prese le dovute decisioni.
2
Vengono fatte salve eventuali forme di partecipazione più
ampie previste dalla legge, in particolare dalla Legge sulla durata del lavoro (LDL).
87
Tutela dei membri I membri delle commissioni svolgono una funzione importante
delle commissioni all’interno della BLS e ricoprono un particolare ruolo di fiducia.
La BLS riconosce la partecipazione aziendale e tutela i membri
delle commissioni contro azioni sfavorevoli (ivi compreso il licenziamento) determinate dallo svolgimento di tale attività,
durante o successivamente al termine dell’attività stessa.
88
Abolito
59
3
Sezione 4
Disposizioni transitorie e finali
89
Abolito
90
Effetti derivanti da Ove tra la BLS e i dipendenti siano stati conclusi accordi speaccordi speciali ciali, riguardanti ad esempio la profilassi contro le dipendenze,
accordi che regolano i rimborsi o concernenti motivi medici,
tali accordi conservano la loro validità anche successivamente
all’entrata in vigore del presente CCL.
4
Entrata in vigore
del CCL
91
Il presente CCL entra in vigore a partire dal 1° luglio 2009.
1
2
L’Allegato 1, numero 9 verrà applicato a partire dal 13 dicembre 2009.
3
Sostituisce il CCL del 20 settembre 2005 come anche le modifiche valide a partire dal 1 gennaio 2009.
92
Periodo di validità 1 Il presente CCL viene stipulato a tempo indeterminato e può
del CCL e relativa essere risolto da ciascuna delle parti contraenti, fatto salvo un
risoluzione preavviso di sei mesi e per la prima volta il 31 dicembre 2012,
e di volta in volta al termine dell’anno in corso.
2
La parte contraente che procede alla risoluzione del presente
CCL sottopone per iscritto, entro un mese dal rispettivo preavviso, le proprie proposte di rinnovo.
3
Nel caso in cui il CCL venga risolto da una sola delle associazioni del personale, quale parte contraente, il contratto tra le
restanti parti conserva la sua validità, fermo restando che almeno una delle associazioni del personale rimanga ancora
come minimo quale parte contraente.
60
Contratto collettivo di lavoro
93
Abolizione di Qualsiasi disposizione e direttiva in contraddizione con il predisposizioni sente CCL verrà abolita.
94
Procedimento 1 In caso di assenza di contratto, si applicano le disposizioni
in assenza contrattuali conformemente alla sezione 2 del CCL risolto quadi contratto le contenuto del contratto di lavoro individuale sin quando non
viene stipulato un nuovo CCL, comunque al massimo per sei
mesi.
2
In caso di assenza di contratto, rimangono valide le istituzioni
costituite congiuntamente, sin quando le parti contraenti ne
accettino di comune accordo la continuazione. Durante tale
periodo i dipendenti sono tenuti a contribuire alle spese di
esecuzione conformemente a quanto stabilito al numero 8.
95
Abolito
61
4
Berna, 18 agosto 2009
Le parti contraenti:
BLS SA
Bernard Guillelmon
Erwin Lätsch
Presidente della
Direzione aziendale
Responsabile del Personale e
Membro della Direzione aziendale
4
Sindacato del personale dei trasporti (SEV)
Giorgio Tuti
Nick Raduner
Presidente
Segretario sindacale
Beat Reichen
Presidente VPT BLS
per tutto il personale aderente al SEV
Sindacato cristiano dei servizi pubblici
e del terziario della Svizzera (transfair)
62
Hanspeter Hofer
Leo Eyholzer
Responsabile Settore
Trasporto pubblico
Segretario regionale
4
63
5
64
Sezione 5
Allegati
Contratto collettivo di lavoro
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
Regolamenti particolari relativi alla durata del lavoro
Congedo
Congedo di maternità
Stipendio
Assegno di custodia
Indennità e rimborso spese
Partecipazione aziendale
5
65
5.1
Regolamenti particolari relativi alla durata del lavoro
1.1 Generale
1
Base di Il CCL, numeri 42–49, vale quale base di riferimento del preriferimento sente allegato.
2
Principio 1 Numerose disposizioni contenute nel presente allegato stabifondamentale liscono soltanto i limiti minimi o massimi da rispettare. Tali
disposizioni vanno applicate nell’ambito della partecipazione
tenendo in considerazione un impiego economicamente ragionevole dei dipendenti, nonché le loro esigenze professionali, la
loro sicurezza e salute.
2
Nel concetto di forza maggiore rientrano, oltre a eventuali
guasti, anche eventuali circostanze in cui vengono svolti lavori
che, per via delle loro cause o delle conseguenze sulla sicurezza dell’esercizio, non possono essere rinviati.
5.1
3
Salvo ove diversamente disposto nei singoli numeri, nell’ambito del presente allegato varrà quale criterio di arrotondamento nell’esecuzione dei calcoli l’arrotondamento commerciale,
cioè l’arrotondamento all’unità (i numeri inferiori a 0,5 verranno
arrotondati per difetto, mentre quelli superiori a 0,5 verranno
arrotondati per eccesso).
3
Campo di 1 Il presente allegato è applicabile per tutti i dipendenti impiegaapplicazione ti in settori che prevedono durate di lavoro irregolari, ed è altresì valido per analogia per tutti gli altri dipendenti. Eventuali
deviazioni relative a particolari gruppi o categorie di lavoro verranno annotate specificamente.
2
Per dipendenti, definiti ai sensi del comma 1, si intendono
altresì i dipendenti in formazione.
3
L’allegato si applica per analogia ai dipendenti impiegati a tempo parziale e/o impiegati in modo non permanente. Eventuali
deviazioni verranno annotate specificamente.
66
Contratto collettivo di lavoro
4
I dipendenti di aziende che sono incaricate di svolgere lavori
rientranti in uno dei settori di cui al comma 1, non sono soggetti al presente allegato.
1.2 Durata del lavoro e del riposo
Giornata lavorativa
4
1
Una giornata lavorativa è costituita da un turno di servizio e un
turno di riposo.
2
I turni di servizio sono suddivisi come segue:
a. Turno mattutino: turno di servizio che inizia tra le ore 04:00
e le ore 06:00;
b. Turno pomeridiano: turno di servizio che rientra completamente nell’intervallo di tempo compreso
tra le ore 06:00 (inizio) e le ore 20:00
(termine);
c. Turno serale: turno di servizio che termina tra le ore 20:00 e
le ore 24:00;
d. Turno notturno: turno di servizio che rientra completamente
o parzialmente nell’intervallo di tempo compreso tra le ore 24:00 (inizio) e le ore 04:00
(termine).
Durata del lavoro
5
Per durata del lavoro si intende il tempo in cui i dipendenti
sono occupati presso la BLS. In caso di impiego a tempo pieno, quale base vale una durata annua del lavoro pari a 2050 ore
per anno di 365 giorni civili e 2058,2 ore per anno di 366 giorni
civili.
1
2
Inoltre, nell’orario di lavoro rientrano:
a. Tempi di viaggio;
b. Parti di pausa in base al numero 15, comma 1;
c. Supplementi di tempo per servizio notturno in base al
numero 19;
d. Altre quote forfettarie e supplementi di tempo;
e. Superamento della durata del lavoro prevista conformemente al numero 9.
67
5.1
3
La durata giornaliera nominale del lavoro è pari a 8,2 ore per i
dipendenti a tempo pieno. Per i dipendenti a tempo parziale
invece tale durata si riduce in relazione al livello occupazionale.
La durata giornaliera nominale del lavoro va rispettata nella
media annua.
4
Sono previsti casi in cui la durata giornaliera nominale del
lavoro supera le 8,2 ore, ed altresì casi in cui viene superata la
media, ove ciò sia sostenibile in termini economici.
5
Per la consegna e la ripresa diretta del lavoro nel medesimo
posto di lavoro viene assegnata la durata del lavoro necessaria,
purché ne sia dimostrata la necessità aziendale.
6
La durata massima del lavoro in ogni singolo turno di servizio
è di 10 ore; tale durata non dovrà tuttavia essere superiore alla
media di 9 ore su sette giorni lavorativi consecutivi. La durata
massima del lavoro potrà essere superata in misura pari al
tempo di viaggio – e comunque al massimo di 40 minuti – in
casi eccezionali e purché sia necessario da un punto di vista
aziendale.
5.1
7
8
Abolito
Per i dipendenti a tempo pieno possono essere previsti turni
di lavoro con meno di 6 ore soltanto nei casi qui di seguito
descritti:
a. una volta a settimana, in accordo con i dipendenti interessati,
b. una volta in sette giorni nel passaggio da servizio serale o
notturno a servizio mattutino o pomeridiano,
c. nell’ambito della costruzione di binari, della manutenzione
di binari e dell’impiantistica, nel passaggio da turno giornaliero a notturno, o
d. con il consenso dei dipendenti interessati o della relativa
rappresentanza.
68
9
Qualora, per ragioni d’esercizio, il lavoro non possa essere
avviato al momento previsto, la durata del lavoro verrà in ogni
caso conteggiata a partire dall’ora di inizio prevista, salvo il
caso in cui è stato possibile informare tempestivamente i
dipendenti interessati prima dell’inizio del lavoro, al più tardi
prima del momento in cui gli stessi lasciano il rispettivo domicilio.
10
Nel caso in cui, dopo una pausa, l’inizio del lavoro viene ritardato per le ragioni previste dal comma 9, il tempo di attesa
verrà considerato quale pausa, fermo restando che l’avviso
relativo alla nuova ora di entrata in servizio sia avvenuto prima
dell’inizio della pausa. Ove ciò non sia stato possibile, soltanto
tempi di attesa superiori a 30 minuti verranno considerati
come pausa.
11
In ordine alla compensazione di tempo lavorativo per disponibilità o occupazione al di fuori dell’orario di lavoro si applicano
le direttive separate.
Settimana
di 5 giorni
6
1
Si applica la settimana lavorativa di 5 giorni consecutivi.
2
Per settimana da 5 giorni consecutivi si intende la ripartizione
dell’orario di lavoro dal lunedì al venerdì, mentre il sabato rappresenta un giorno di compensazione e la domenica un giorno
di riposo.
3
La settimana lavorativa di 5 giorni viene realizzata assegnando
63 giorni di riposo e 52 giorni di compensazione in maniera tale
che le soluzione risultante equivalga a una settimana di 5 giorni
consecutivi.
4
La BLS garantisce che i dipendenti possano lavorare per la
durata nominale annua del lavoro. Per il raggiungimento di tale
durata, la BLS ha la facoltà, in accordo con i dipendenti, di
assegnare anche un altro lavoro accettabile. I dipendenti sono
corresponsabili per il raggiungimento della durata nominale
annua del lavoro.
69
5.1
5
In accordo con i dipendenti, possono essere introdotti altri
modelli di durata del lavoro nell’ambito della flessibilità dell’orario di lavoro.
7
Registrazione e 1 Per ciascun/a dipendente viene eseguito un calcolo personale
calcolo del tempo del tempo di lavoro. Il conto del tempo di lavoro viene verificato
di lavoro e reso noto mensilmente da chi assegna gli orari di lavoro.
Eventuali deviazioni rispetto alla durata nominale del lavoro
vanno compensate per quanto possibile entro la fine dell’anno
civile e l’eventuale saldo va riportato all’anno successivo. In
caso di saldo negativo a carico dei dipendenti, questo verrà
compensato d’accordo con il Reparto del personale, fermo restando che detto saldo negativo non sia imputabile ai dipendenti interessati (media minima dei turni inferiore a 492 minuti).
2
Eventuali giorni di riposo, di compensazione e di ferie vanno
compensati prima dell’eventuale cambiamento del livello occupazionale (pro rata temporis).
5.1
8
Regolamenti 1 Per i corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori
speciali relativi alla ordinati dalla BLS, verrà accordato il tempo corrispondente
durata del lavoro e all’orario effettivo dei corsi, comprese eventuali pause. Viene
ai tempi di viaggio fatto salvo il calcolo dei tempi di viaggio di cui al numero 5,
comma 2, lettera a.
2
In caso di partecipazione a riunioni con la Direzione aziendale
verrà calcolata la durata del lavoro che supera i 492 minuti.
Viene fatto salvo quanto disposto al numero 5, comma 2,
lettera a.
70
8.1
Abolito
8.2
Abolito
8.3
Abolito
8.4
Abolito
9
Lavoro 1 Nel caso in cui, per motivi di esercizio, la durata del lavoro
straordinario fissata venga superata di un lasso di tempo fino a 30 minuti,
verrà considerata come tempo lavorativo. Ove invece la durata
del lavoro fissata venga superata di più di 30 minuti, tutto la
durata del superamento sarà considerata come straordinario.
2
Abolito
3
Abolito
4
In linea di massima, il lavoro straordinario non viene pagato.
L’eventuale credito per lavoro straordinario viene compensato
entro l’anno civile con tempo libero di corrispondente durata.
Ove non sia possibile procedere a detta compensazione entro
tale termine, è possibile concordare con i dipendenti un’indennità in denaro.
5
Nel caso in cui il conto del tempo di lavoro, alla fine del periodo di riferimento del calcolo, dimostri in via eccezionale un
saldo negativo, e il/la dipendente in questione abbia ancora
delle ore di straordinario, il conto del tempo di lavoro può essere pareggiato a zero con lo straordinario in accordo con il/la dipendente.
5bis
Con riserva del numero 21, comma 13.
71
5.1
6
L’indennità per lavoro straordinario consiste in un compenso
orario calcolato in base a 250 giornate lavorative di 492 minuti
con un supplemento del 25 percento. A tal fine sarà determinante lo stipendio percepito al momento della prestazione.
L’indennità oraria verrà calcolata in base alla seguente formula:
Stipendio annuo determinante
x
1,25
2050 (2058,2)
7
Per ciascun anno civile vanno saldate con prestazioni in denaro un massimo di 150 ore di straordinario.
8
Qualora eventuali crediti per lavoro non possano essere compensati con tempo libero sino alla data del ritiro, il credito rimanente verrà corrisposto in denaro conformemente al comma 6.
Motivo della conclusione del rapporto di lavoro
Su richiesta del/della
dipendente nel rispetto
del termine di preavviso
regolamentare o previsto
per legge
5.1
In caso di
decesso
Altri casi
Per motivi di età (ivi
compreso pensionamento per anzianità,
pensionamento amministrativo)
Percentuale di indennità
Straordinario*)
125%
125%
125%
Giorni di riposo e di
compensazione
100%**)
–
100%
Giorni di ferie*)
100%**)
–
100%
Credito orario flessibile
–
–
–
*) A tal fine è determinante lo stipendio annuo percepito al
momento della prestazione.
72
**) Va accordato un supplemento del 25 percento, nel caso in
cui non sia stato possibile procedere alla compensazione prima dell’ultimo giorno del rapporto di lavoro per pure ragioni di
servizio, quali ad esempio carenza di personale. L’indennità
(oraria) viene calcolata in base alla seguente formula:
Stipendio annuo determinante x 1,0 (con il 100%) o 1,25 (con il 125%)
2050 (2058,2)
10
Superamento della 1 Nel caso in cui, per motivi di forza maggiore o a causa di guasti,
durata massima si renda necessario superare la durata massima del lavoro fissadel lavoro ta al numero 5, comma 6 di un tempo superiore a 10 minuti, la
durata totale del lavoro che supera le 10 ore andrà compensata
con del tempo libero della stessa durata entro i tre giorni lavorativi successivi. Inoltre, dovrà essere corrisposta un’indennità in
denaro conformemente al numero 9, comma 6.
2
Su richiesta dei dipendenti e ove il servizio lo consenta, lo
straordinario da compensare conformemente al comma 1 potrà essere compensato esclusivamente con del tempo libero.
In tali casi la compensazione con del tempo libero equivale al
225 percento.
3
In caso di superamento della durata massima del lavoro, è
necessario rispettare la regola secondo cui i dipendenti, entro
il termine temporale di sette giorni lavorativi consecutivi previsto al numero 5, comma 6, non siano occupati per più di 63
ore.
4
I supplementi di tempo relativi al servizio notturno non valgono quale prestazione lavorativa ai sensi del numero 5, comma 6. La durata del lavoro massima consentita non viene
quindi superata quando ad esempio la durata del lavoro netta
ripartita è pari a 600 minuti e il turno rientra, interamente o in
parte, nell’intervallo di tempo compreso tra le ore 20:00 e le
ore 04:00 o 05:00.
73
5.1
Turno di lavoro
11
Il turno di lavoro è costituito da tempo lavorativo e pause.
1
2
Il turno di lavoro non deve superare le 11 ore nella media di 28
giorni lavorativi o in una rotazione completa di turni di servizio.
In singoli giorni il turno può essere prolungato fino a 12 ore
(possibile in più giorni consecutivi).
3
Con il consenso dei dipendenti interessati o della rispettiva
rappresentanza, il turno di lavoro può essere tuttavia prolungato fino a 13 ore nella media di 28 giorni o in una rotazione
completa di turni di servizio.
4
Con il consenso dei dipendenti interessati o della rispettiva
rappresentanza, il turno di lavoro può essere prolungato in via
eccezionale fino a 15 ore, sempre che nella media di tre giorni
lavorativi successivi non superi le 12 ore:
a. per via di carenza di personale in conseguenza a prestazione di servizio militare o civile, difesa dell’impresa, malattia o infortunio,
b. per portare a termine incarichi di natura straordinaria e temporanea.
5.1
5
I giorni di compensazione non vanno considerati nel calcolo
della media del turno di lavoro.
6
7
Abolito
I posti di servizio che prevedono turni di servizio mattutini,
pomeridiani, serali e notturni dovranno provvedere a un adeguato cambio dei turni. La presente disposizione non si applicherà ai dipendenti assunti esclusivamente per il servizio notturno.
74
8
Ai fini della gestione del traffico nella stagione estiva nel settore della navigazione, la durata massima del lavoro per ciascun turno di lavoro può essere superata al massimo di 3 ore,
per cui in sette giorni lavorativi consecutivi è possibile lavorare
al massimo 72 ore. Il turno lavorativo può essere prolungato in
giorni singoli fino a 15 ore.
9
In considerazione di circostanze straordinarie nel settore della
navigazione, sono consentiti al massimo otto giorni lavorativi
all’anno in deroga alle presenti disposizioni. Tali deroghe devono essere concordate con la rappresentanza dei dipendenti e
approvate in anticipo dall’organo di vigilanza. In nessun caso la
durata massima del lavoro deve superare le 15 ore giornaliere.
12
Assegnazione delle 1 Per turni di servizio superiori alle 9 ore va assegnata una
pause e situazione pausa.
dell’interruzione
del lavoro 2 Per turni di servizio di durata pari o inferiore alle 9 ore è posibile assegnare, invece della pausa, un’interruzione del lavoro di
20 minuti.
2bis
Non sono consentiti orari di lavoro ininterrotti superiori alle
5 ore.
2ter
Qualora si verifichi un guasto d’esercizio, l’interruzione del
lavoro ovvero la pausa potrà essere rinviata per provvedere alla
riparazione del guasto. Va comunque osservato l’obbligo di
garantire un’interruzione del lavoro/pausa in seguito all’immediato intervento di riparazione del guasto.
3
Dopo circa la metà della durata del lavoro è necessario concedere una pausa, che consenta di consumare un pasto. La
pausa deve avere una durata minima di un’ora, ma può essere
ridotta fino a 30 minuti in accordo con i dipendenti o la relativa
rappresentanza.
75
5.1
4
Tra le ore 23:00 e le ore 05:00 non può essere assegnata
alcuna pausa senza il consenso dei dipendenti o della relativa
rappresentanza. Tale disposizione non si applica in caso di:
a. pause di un’ora o di durata inferiore, che vengono assegnate nell’ambito dell’applicazione del comma 3, fermo restando che vi sia la possibilità di consumare un pasto caldo.
Questa disposizione non è valida per i lavori di manutenzione nell’ambito dell’Infrastruttura Impianti e dell’Infrastruttura Elettrotecnica,
b. pause fuori sede, che sono inserite tra due prestazioni lavorative perché l’interruzione è troppo breve per poter esser
considerata turno di riposo, e se i dipendenti hanno a disposizione un letto,
c. pause che hanno inizio prima delle ore 23:00 o terminano
dopo le ore 05:00 e che, nelle ore comprese tra le 23:00 e
le 05:00, non durino più di 30 minuti, ma soltanto nel caso
in cui almeno la metà della pausa cada prima delle ore 23:00
o dopo le ore 05:00.
5.1
5
Nel settore della navigazione, d’intesa con i dipendenti o la
relativa rappresentanza, per un turno di lavoro a bordo può
essere assegnata una pausa della durata minima di 30 minuti,
ma complessivamente di massimo un’ora, per consentire la
consumazione dei pasti principali.
13
Abolito
14
Numero di pause Per ciascun turno di lavoro sono consentite due pause. In via
per turno di lavoro eccezionale tale numero può essere aumentato a tre, d’intesa
con i dipendenti o la relativa rappresentanza.
15
Computo delle 1 Le pause al di fuori del luogo di lavoro vengono calcolate nella
pause quale tempo misura del 30 percento quale tempo di lavoro. Le pause invece
di lavoro sul luogo di lavoro vengono calcolate al 20 percento, tuttavia soltanto nel caso in cui nel turno di lavoro vengono assegnate complessivamente più di due pause, ivi comprese pause fuori sede.
76
2
La definizione del luogo di lavoro ai sensi del comma 1 viene
concordata con le parti sociali in una regolamentazione separata.
16
Interruzione 1 Nel caso in cui non venga consumato alcun pasto principale,
del lavoro la pausa può essere sostituita da un’interruzione del lavoro di
durata pari a 20 minuti, che vale quale tempo di lavoro, ove
vengano soddisfatte contemporaneamente le tre condizioni
qui di seguito riportate:
– la durata continuata del lavoro è maggiore a 5 ore, ma non
superiore a 9 ore,
– i dipendenti hanno la possibilità di consumare un pasto intermedio presso il luogo di lavoro o nelle vicinanze di questo
(sala di ricreazione, mensa e simili, ad esempio pasti da
asporto),
– approvazione da parte dei dipendenti interessati o della
relativa rappresentanza.
2
Abolito
3
I supplementi di tempo per il servizio notturno vengono concessi anche per interruzioni del lavoro che valgono quale tempo di lavoro.
4
Il momento dell’interruzione del lavoro è da prevedere nel
piano di servizio, che deve essere adeguato alle circostanze
per ogni singolo caso. È previsto il cambio a condizione che ciò
non comporti una maggiore richiesta di personale.
5
Ove non possa essere rispettata l’eventuale interruzione del
lavoro, ciò non varrà come straordinario.
77
5.1
Turno di riposo
17
Il turno di riposo comprende l’intervallo di tempo tra due turni
di lavoro e deve essere almeno pari a 12 ore nella media di 28
giorni o in una rotazione completa dei turni. Può essere ridotto
a 11 ore una volta tra due giorni di riposo ovvero giorni di compensazione.
1
2
Il turno di riposo può essere ridotto eccezionalmente, con
l’accordo dei dipendenti interessati o della loro rappresentanza, a 9 ore (10 ore per il personale di condotta) nei seguenti
casi, tuttavia nella media di tre giorni lavorativi consecutivi
deve risultare pari ad almeno 12 ore:
a. una volta a settimana nel passaggio:
1. dal servizio notturno al servizio pomeridiano o serale, a
condizione che il servizio notturno non superi le ore
02:00,
2. dal servizio serale al servizio mattutino, pomeridiano o
serale,
3. dal servizio pomeridiano al servizio mattutino o pomeridiano oppure
4. dal servizio mattutino al servizio mattutino.
b. per turni di riposo fuori sede,
c. in caso di carenza di personale in conseguenza di prestazione di servizio obbligatorio o civile, malattia o infortunio,
d. per lo svolgimento di compiti straordinari e temporanei.
5.1
2bis
Nell’ambito dell’Infrastruttura Impianti e dell’Infrastruttura
Elettrotecnica al di fuori dei passaggi secondo comma 2, lettera a il servizio di riposo può essere ridotto una volta la settimana fino a 10 ore con l’approvazione dei dipendenti interessati o
della loro rappresentanza.
3
4
Abolito
I giorni di compensazione concessi per il raggiungimento della
durata di lavoro media prescritta devono essere considerati nel
calcolo del turno di riposo medio.
78
5
Qualora, per motivi di forza maggiore o sopravvenuti guasti, il
turno di riposo minimo stabilito nel comma 2 debba essere ridotto di più di 10 minuti, la relativa compensazione va effettuata entro i tre turni di riposo successivi.
6
Ai fini della gestione del traffico nella stagione estiva nel settore della navigazione, il turno di riposo in giorni singoli può
essere ridotto a 9 ore, purché venga rispettata la media di 12
ore in cinque giorni lavorativi consecutivi.
Lavoro notturno
18
Quale lavoro notturno si intendono i lavori svolti tra le ore
24:00 e le ore 04:00.
1
2
Il lavoro notturno può essere assegnato ai dipendenti non più
di sette volte consecutive (cinque volte per il personale di condotta) e nella media di 28 giorni al massimo 14 giorni. Nel caso
del personale di condotta, è possibile assegnare più di un’ora
di lavoro notturno al massimo per quattro notti consecutive.
3
Tali disposizioni non si applicano ai dipendenti assunti esclusivamente per lo svolgimento di lavoro notturno.
4
In relazione ai lavori di costruzione che, per motivi d’esercizio,
possono essere eseguiti soltanto di notte, è possibile assegnare in via eccezionale al massimo quattro settimane consecutive di lavoro notturno, fermo restando che ai dipendenti coinvolti vengano garantiti settimanalmente due giorni liberi consecutivi. I dipendenti devono essere informati, con preavviso
minimo di tre settimane prima del primo turno di servizio notturno, sull’inizio e la fine prevista del lavoro notturno prolungato. Qualora vengano assegnate due o più settimane di lavoro
notturno, i dipendenti interessati non dovranno svolgere lavoro
notturno nel corso dei successivi 14 giorni.
19
Supplemento di 1 Per i lavori svolti tra le ore 20:00 e le ore 24:00 i dipendenti
tempo per lavori ricevono un supplemento di tempo pari al 10 percento, il persvolti di notte sonale di condotta un supplemento di tempo pari al 15 percento (supplemento per servizio notturno 2).
79
5.1
2
Per i lavori svolti tra le ore 24:00 e le ore 04:00 i dipendenti
ricevono un supplemento di tempo pari al 30 percento, il personale di condotta un supplemento di tempo pari al 42 percento. Tale supplemento viene altresì garantito nella fascia oraria
tra le 04:00 e le 05:00, fermo restando che l’entrata in servizio
avvenga prima delle ore 04:00 (supplemento per servizio notturno 1).
3
Il supplemento di tempo passa dal 30 al 40 percento con l’inizio dell’anno civile nel quale il/la dipendente compie il 55° anno
di età. Per il personale di condotta la percentuale di supplemento di tempo passa dal 42 al 52 percento (supplemento per
servizio notturno 3).
4
I supplementi di tempo previsti per il servizio notturno vengono calcolati in base alla durata effettiva del lavoro e non vanno
presi in considerazione ai fini del computo del turno di lavoro
conformemente al numero 11. La BLS concorda con i dipendenti o la relativa rappresentanza, considerando la questione in
termini di convenienza economica, il modo in cui procedere
alla compensazione della durata del lavoro risultante dal supplemento di tempo.
5.1
1.3 Giorni di riposo e di compensazione
Diritto
20
Sussiste il diritto a 63 giorni di riposo e 52 giorni di compensazione. Il diritto a 52 giorni di compensazione deriva da una
durata di lavoro giornaliera pari a 492 minuti. La durata di lavoro
annua è di 2050 ore.
1
1bis
Per i dipendenti assunti o usciti durante l’anno civile, il diritto
ai giorni di riposo e di compensazione viene stabilito come
segue:
a. il numero di giorni di riposo e di compensazione viene ridotto in relazione al tempo di servizio per i dipendenti nella
settimana lavorativa con 5 giorni;
80
b. esiste il diritto al numero di giorni di riposo e di compensazione che corrisponde al numero dei giorni festivi, delle domeniche e dei sabati che rientra nel tempo di servizio per i
dipendenti nella settimana continua con 5 giorni.
2
Fatto salvo quanto disposto al numero 19, i supplementi di
tempo, le parti di pausa, le quote forfettarie di tempo che valgono come tempo di lavoro, nonché i tempi di viaggio senza
prestazione lavorativa previsti nel piano di servizio, vengono
inseriti nei turni di lavoro, vale a dire nella durata media giornaliera del lavoro che deve essere compiuta.
3
Abolito
4
Ulteriori eventuali giorni di compensazione risultano:
– dal supplemento per servizio notturno 3,
– da una durata media giornaliera del lavoro superiore a 492
minuti.
5
Nel rispetto del fine economico dei piani di servizio e delle ripartizioni, va perseguita una durata giornaliera media del lavoro
di almeno 498 minuti, affinché possa essere raggiunto il numero di 63 giorni di riposo e di 54,5 giorni di compensazione per
ciascun anno civile.
6
Per i dipendenti assunti con retribuzione oraria, i giorni liberi
sono compensati con l’aliquota dello stipendio.
21
Assegnazione 1 In linea di principio la ripartizione dei giorni di riposo e di comdei giorni di pensazione va assegnata in anticipo.
riposo e di
compensazione 2 I giorni di riposo e di compensazione devono essere distribuiti
in maniera opportuna. Di regola, singoli giorni di riposo e di
compensazione non vanno assegnati singolarmente.
3
È possibile prevedere un numero adeguato di giorni di compensazione al di fuori della ripartizione annua, di regola non più
di cinque. Tali giorni possono essere percepiti nell’ambito delle
possibilità, eventualmente anche consecutivamente.
81
5.1
4
Per ciascun mese civile vanno concessi almeno quattro giorni
di riposo e due giorni di compensazione. Per quanto possibile
sono da evitare intervalli maggiori di dieci giorni tra due giorni
di riposo e/o di compensazione. Intervalli maggiori di dodici
giorni sono consentiti esclusivamente in accordo con i dipendenti o la relativa rappresentanza. Non sono consentiti intervalli maggiori di quattordici giorni.
5
Per ciascun mese civile va garantita almeno una domenica
libera, mentre per ciascun anno civile il numero minimo di
domeniche libere deve essere pari a 20. Viene fatto salvo
quanto disposto al comma 8.
6
Non sono consentiti intervalli maggiori di 21 giorni tra due
domeniche libere. Eventuali eccezioni (pari al massimo a 28
giorni) richiedono il consenso dei dipendenti o della relativa
rappresentanza.
5.1
7
Nel caso in cui i giorni festivi cadano in giorni feriali, nell’organizzazione della ripartizione del lavoro bisogna tenere conto, per
quanto possibile in termini lavorativi, che i dipendenti non debbano lavorare per tre domeniche e giorni festivi consecutivi.
8
I giorni festivi e le domeniche che cadono nel periodo di ferie
non valgono quali domeniche libere ai sensi del comma 5.
Qualora l’inizio e il termine delle ferie cada di domenica, soltanto una domenica varrà quale domenica libera.
9
Nel caso in cui il turno di lavoro superi la mezzanotte estendendosi così a una domenica o a un giorno festivo, il giorno in
questione non può essere considerato quale domenica libera
ai sensi del comma 5. La presente disposizione non si applica
ai dipendenti che sono assunti esclusivamente per svolgere
lavoro notturno.
10
I giorni festivi che valgono quali domeniche ai sensi delle
presenti disposizioni sono: Capodanno, il 2 gennaio, Venerdì
Santo, Lunedì dell’Angelo, Ascensione, Lunedì di Pentecoste,
il 1° agosto, Natale e Santo Stefano.
82
11
Nel caso di coniugi e conviventi, che vivono nella stessa economia domestica e che sono assunti entrambi presso la BLS,
le domeniche libere e, ove possibile, anche gli ulteriori giorni di
riposo e di compensazione vanno assegnati contemporaneamente ad entrambi, qualora ne abbiano fatto richiesta. I rispettivi superiori si accorderanno in tal merito.
12
La BLS provvederà a informare i dipendenti in merito allo
stato dei giorni non lavorativi percepiti. In ogni caso, all’inizio
del mese di ottobre, la BLS provvederà a redigere il rendiconto
dei giorni di riposo e di compensazione percepiti sino alla fine
del mese di settembre e di quelli ancora residui. Eventuali differenze in eccesso/difetto vanno compensate possibilmente
entro la fine dell’anno civile.
13
Al termine dell’anno civile, sulla base del saldo del tempo
lavorativo, i giorni di riposo e di compensazione concessi in
misura insufficiente verranno riportati al successivo anno civile.
Il trasferimento dell’eventuale saldo negativo non verrà attuato
nel caso in cui la media dei turni inferiore a 492 minuti non sia
imputabile ai dipendenti interessati.
14
Per la gestione del traffico nella stagione estiva nel settore
della navigazione, vanno assegnati almeno quattro giorni di
riposo e due giorni di compensazione al mese, fermo restando
che uno dei giorni di riposo deve cadere di domenica.
22
Durata del giorno 1 Un giorno di riposo comprende 24 ore consecutive e deve
di riposo o di poter essere trascorso presso il luogo di domicilio. Al giorno di
compensazione riposo deve precedere un turno di riposo, che nella media di 42
giorni deve essere pari come minimo a 12 ore. Il turno di riposo
tuttavia non può essere inferiore a 9 ore (per il personale di
condotta non inferiore a 10 ore). Ove vengano concessi due o
più giorni di riposo consecutivi, la presente disposizione fa riferimento esclusivamente al primo giorno di riposo.
83
5.1
2
Un giorno di compensazione comprende 24 ore consecutive.
I giorni di compensazione devono di regola essere assegnati
insieme ai giorni di riposo. Con l’accordo dei dipendenti interessati o della loro rappresentanza è possibile concordare due
giorni di compensazione non ridotti senza giorno di riposo.
3
Vengono assegnati uno o più giorni di riposo insieme a uno o
più giorni di compensazione, uno dei giorni di compensazione
può essere ridotto a 22 ore con l’approvazione dei dipendenti
interessati o della loro rappresentanza.
23
Spostamento dei 1 Per quanto possibile vanno accolte le eventuali richieste di
giorni di riposo e di spostamento di giorni di riposo e di compensazione assegnati,
compensazione fatto salvo il rispetto delle disposizioni relative all’assegnazione
dei giorni di riposo e di compensazione.
2
Qualora, per impellenti motivi di lavoro, i giorni di riposo e di
compensazione assegnati non possano essere concessi, essi
vanno sostituiti conformemente alle disposizioni relative all’assegnazione di giorni di riposo e di compensazione e, ove possibile, secondo le richieste dei dipendenti interessati.
5.1
24
Calcolo delle 1 In caso di assenza, vengono conteggiati 492 minuti per ciaassenze retribuite scun giorno lavorativo assegnato.
(come ad esempio
ferie e premi di 2 L’eventuale assenza non verrà conteggiata qualora cada in un
fedeltà, servizio giorno libero. Il giorno libero verrà considerato percepito. Evenmilitare e di pro- tuali eccezioni sono regolate nel CCL, Allegato 2, numero 4.
tezione civile,
malattia o
infortunio)
84
1.4 Ferie
25
Quantità Una settimana di ferie comprende cinque giorni lavorativi, un
giorno di compensazione e un giorno di riposo.
26
Assegnazione 1 Per tutti i dipendenti di uno stesso settore le ferie vanno ripardelle ferie tite in maniera da soddisfare al meglio sia le esigenze della
BLS che le richieste dei dipendenti. In tale ambito andrà adeguatamente tenuto conto tra l’altro del volume di traffico previsto, delle esigenze personali, nonché delle date delle vacanze dei figli in obbligo scolastico. Eventuali accordi tra i dipendenti vanno rispettati nella misura in cui le esigenze della BLS
lo consentano.
2
Prima di procedere all’assegnazione delle ferie in ogni caso
andranno consultati i dipendenti interessati, fissando eventualmente un termine entro cui gli stessi saranno tenuti a presentare le rispettive richieste.
3
Ove non si riesca a raggiungere un accordo, le ferie vanno
fissate in base al seguente turno di rotazione: gennaio – marzo
– giugno – febbraio – aprile – luglio – ottobre – dicembre – agosto – settembre – maggio – gennaio e così di seguito.
4
Nel caso in cui si raggiunga un accordo soltanto con una parte
dei dipendenti, le ferie dei dipendenti che non aderiscono vanno fissate secondo il turno di rotazione di cui al comma 3.
5
Le date delle ferie andranno comunicate ai dipendenti nel
corso dell’anno precedente ove possibile prima del 1° ottobre,
comunque al massimo entro tre mesi prima dell’inizio delle
ferie.
6
Per quanto possibile le ferie andranno prese in giorni consecutivi. È possibile eventualmente suddividere le ferie se:
– i dipendenti accettano o richiedono la suddivisione e
– le esigenze di servizio lo consentono e
– una parte delle ferie comprende almeno due settimane.
85
5.1
7
I dipendenti hanno comunque la facoltà di richiedere che venga loro assegnata una settimana di ferie in giorni singoli o singole mezze giornate. Una tale eventuale richiesta andrà
rispettata nella misura in cui le esigenze del settore lo consentano.
8
Nel caso di coniugi e conviventi, che vivono nella stessa economia domestica e che sono assunti entrambi presso la BLS,
le ferie, dietro loro richiesta, vanno assegnate, se possibile,
contemporaneamente a entrambi.
9
Qualora i dipendenti, per motivi medici, non siano temporaneamente occupati a tempo pieno, ove possibile sarà opportuno
evitare l’assegnazione delle ferie in tale periodo, salvo il caso
in cui i dipendenti interessati non ne facciano richiesta o non
diano il loro consenso. I giorni di ferie percepiti in tale periodo
conteranno quali giorni di ferie interi.
5.1
10
In linea di principio le ferie andranno percepite nell’anno civile
in cui spettano, al massimo comunque entro la fine di gennaio
dell’anno seguente.
11
In linea di massima, eventuali crediti per ferie non percepite
non verranno corrisposti in denaro.
12
Di regola l’inizio delle ferie deve essere fissato in un lunedì
mentre il termine in una domenica. Ove consentito dalle esigenze del lavoro, dietro richiesta dei dipendenti interessati, il
sabato e la domenica che precedono l’inizio delle ferie vanno
assegnati quali giorni liberi.
13
Nell’ultimo giorno di lavoro che precede le ferie, il termine del
lavoro deve avvenire quanto prima possibile. Non è ammesso
che il lavoro termini dopo le ore 22:00.
27
Computo di 1 Le ferie andranno ridotte in proporzione alla durata delle asinterruzioni del senze dal lavoro, nel caso in cui i dipendenti, nel corso di un
lavoro alle ferie anno civile, abbiano sospeso il loro lavoro per un periodo complessivo superiore a:
86
a. 90 giorni in conseguenza di malattia, infortunio o prestazione di servizio obbligatorio. Nel calcolo della riduzione non
andranno presi in considerazione i primi 90 giorni di assenza. La riduzione da attuare viene calcolata in base alla seguente formula:
Diritto a giorni di ferie x (Assenza in giorni civili –90)
365/366
b. 30 giorni in conseguenza di congedo non retribuito. Nel
calcolo della riduzione andranno presi in considerazione
anche i primi 30 giorni. La riduzione verrà attuata separatamente per ciascun anno civile e calcolata in base alla seguente formula:
Diritto a giorni di ferie x Assenza in giorni civili
365/366
2
Per il computo previsto dal comma 1 si applicherà il criterio di
arrotondamento commerciale alla mezza giornata.
3
In caso di assenza di durata pari a un intero anno, non sussiste
alcun diritto a ferie.
4
In relazione al congedo interamente o parzialmente retribuito di
regola non viene applicata alcuna riduzione. Il Reparto del personale ha la facoltà di decidere in merito a eventuali eccezioni.
5
Nel calcolo delle ferie va tenuto conto dell’eventuale servizio
obbligatorio che i dipendenti interessati sono presumibilmente
tenuti a prestare nel corso dell’anno. Eventualmente, la riduzione delle ferie andrà operata nell’anno successivo, fermo
restando che le assenza abbiano durata superiore a 90 giorni.
6
I giorni in cui i dipendenti, in conseguenza a malattia, infortunio o prestazione di sevizio obbligatorio, manchino parzialmente dal lavoro, vengono calcolati insieme e convertiti in
giorni di assenza interi, eventualmente arrotondati per difetto a
giorni interi. Non verranno presi in considerazione i giorni in cui
viene lasciato il lavoro a causa di malattia o infortunio.
87
5.1
7
Le assenze per malattia, infortunio o prestazione di servizio
obbligatorio, nonché congedo non retribuito, possono essere
accumulate ai fini del calcolo della riduzione delle ferie esclusivamente nel caso in cui vengano raggiunti entrambi i valori limite fissati al comma 1, lettere a e b.
28
Diritto alle ferie in 1 Il diritto alle ferie in caso di inizio o termine del rapporto di
caso di inizio o lavoro nel corso dell’anno civile va calcolato in relazione alla
termine del durata dell’impiego nella seguente maniera:
rapporto di
Numero dei giorni di ferie x Durata dell’impiego in giorni
lavoro nel corso
(diritto annuo)
dell’anno civile
365/366
2
In caso di termine del rapporto di lavoro, le ferie percepite in
eccesso possono essere compensate con giorni di riposo e di
compensazione non ancora percepiti o con lo stipendio soltanto nei casi in cui il ritiro dei dipendenti interessati dalla BLS sia
imputabile ai dipendenti stessi; in tale casistica non rientra la
risoluzione volontaria del rapporto di lavoro.
5.1
3
In caso di termine del rapporto di lavoro, la compensazione in
denaro dei giorni di ferie non assegnati viene regolata in base
al numero 9, comma 8.
1.5 Lavoro a tempo parziale
29
Livello occu- 1 Il livello occupazionale e la ripartizione fondamentale della
pazionale, riparti- durata del lavoro vanno concordati per iscritto. Il livello occupazione della durata zionale concordato dovrebbe di regola essere mantenuto per
del lavoro, durata almeno un anno (possibilmente un anno civile).
nominale del lavoro
2
La percentuale del livello occupazionale è determinante ai fini
del calcolo della durata nominale del lavoro, che viene regolata
in base alle disposizioni del numero 5, comma 3 (492 minuti al
giorno, 123’000 minuti all’anno, 123’492 minuti per l’anno
bisestile).
88
Ferie
30
1
I dipendenti assunti a tempo parziale hanno diritto al medesimo numero di giorni di ferie dei dipendenti assunti a tempo
pieno. La settimana di ferie comprende il numero di ore corrispondenti al livello occupazionale nonché il numero di giorni
corrispondenti alla ripartizione della durata settimanale del lavoro.
2
In relazione all’assegnazione delle ferie, i dipendenti a tempo
parziale sono equiparati ai dipendenti a tempo pieno.
31
Tempo di lavoro 1 Si parla di tempo di lavoro aggiuntivo nei casi in cui, senza diaggiuntivo e sposizione di lavoro straordinario, viene superata la durata del
straordinario lavoro corrispondente al livello occupazionale. Per il personale
occupato in turni il superamento della durata di lavoro concordata è regolato in base al numero 9, comma 1.
Si è in presenza di tempo di lavoro straordinario se un superiore dispone il superamento della durata del lavoro giornaliera
corrispondente al relativo livello occupazionale.
2
Andranno eseguiti computi separati relativamente a lavoro
aggiuntivo e al lavoro straordinario.
3
Di norma il lavoro aggiuntivo viene compensato con l’assegnazione di tempo libero della medesima durata. Il momento della
compensazione va concordato con i dipendenti interessati.
32
Assenze retribuite, Ai fini del calcolo del tempo risulta determinante in linea di
percepimento di principio la durata nominale quotidiana del lavoro dei dipenlavoro aggiuntivo e denti (grado occupazionale x 492 minuti).
lavoro straordinario
89
5.1
1.6 Piano di servizio e ripartizione del lavoro
Piano di servizio
33
I vari settori sono tenuti a redigere un piano di servizio con
rappresentazione grafica della durata del lavoro giornaliera.
Tale piano di servizio deve contenere indicazioni in merito alla
durata del lavoro media e giornaliera, ai turni di lavoro e di riposo nonché, ove possibile, ai luoghi previsti in cui trascorrere il
tempo di riposo fuori sede.
1
2
In caso di durata del lavoro regolare nell’ambito della costruzione di binari, della manutenzione di binari e dell’impiantistica
è possibile rinunciare alla rappresentazione grafica.
34
Ripartizione 1 Prima dell’inizio di ciascun anno civile o di ciascun periodo di
del lavoro validità di un piano orario, è necessario pubblicare, per tutti i
settori, la ripartizione del lavoro relativa a tutti i dipendenti, da
cui risulti:
– il nome e la funzione del/della dipendente,
– la data dei giorni di riposo e di compensazione e dei giorni di
ferie assegnati,
– il numero dei giorni di riposo e di compensazione, suddivisi
in giorni feriali e domeniche,
– ove possibile, il servizio da prestare.
5.1
2
Nel caso in cui, per ragioni aziendali, non sia possibile presentare una ripartizione relativa all’anno conformemente al comma 1, si procederà all’elaborazione di una ripartizione mensile.
In tal caso, prima dell’inizio dell’anno civile, si dovrà comunicare a tutti i dipendenti la data delle ferie come anche il numero di giorni di riposo e di domeniche libere in relazione all’intero
anno.
90
35
Entrata in vigore dei 1 Una bozza dei piani di servizio e delle ripartizioni del lavoro va
piani di servizio sottoposta ai dipendenti con sufficiente anticipo, comunque
e delle ripartizioni almeno due settimane prima della loro entrata in vigore, affindel lavoro ché gli stessi possano presentare le loro eventuali richieste,
che andranno rispettate ove ciò sia consentito in base alle
esigenze dell’azienda e alle disposizioni del presente allegato.
2
I piani di servizio e le ripartizioni del lavoro entreranno in vigore
in via provvisoria qualora non sia possibile redigere a tempo la
relativa bozza da sottoporre ai dipendenti prima della loro entrata in vigore.
3
Eventuali richieste di modifica dei piani di servizio e delle ripartizioni del lavoro entrati in vigore relativi al personale di scorta
e di condotta devono essere inoltrate per iscritto entro due
settimane dal cambio del piano orario.
4
Le eventuali modifiche concordate con la rappresentanza del
personale dovranno entrare in vigore quanto prima.
1.7 Misure speciali di tutela
Giovani
36
1
Per giovani si intendono i dipendenti fino al compimento del
20° anno di età.
2
È necessario prestare opportuna attenzione alla salute dei
giovani e in particolare si dovrà provvedere affinché essi, durante lo svolgimento del lavoro, non si affatichino oltre misura.
3
È fatto divieto di assumere giovani prima del compimento del
15° anno di età. Eventuali stage di orientamento professionale
non sono considerati in tal senso quale occupazione.
4
I giovani fino al compimento del 17° anno di età non devono
essere occupati in orari compresi tra le ore 23:00 e le ore
05:00, salvo a scopo di formazione.
91
5.1
5
Ai sensi del comma 4 i lavori svolti insieme a dipendenti definiti «istruttori/istruttrici» vengono considerati appartenenti
all’ambito della formazione.
6
Lo svolgimento autonomo di turni regolari da parte dei giovani, nonché di turni supplementari o di rinforzo, non valgono
quale lavoro per gli scopi della formazione.
7
Relativamente al servizio di manovra o di scorta ai treni, i giovani possono essere impiegati autonomamente soltanto a partire dal compimento del 18° anno di età.
1.8 Disposizioni penali
37
Responsabilità 1 All’interno della BLS, il Reparto del personale avrà la responpenale sabilità di vigilare sull’applicazione delle disposizioni sancite
dalla LDL e dalla relativa OLDL.
5.1
2
I dipendenti che nell’espletamento della loro funzione hanno
agito o avrebbero dovuto agire per la BLS sono passibili di
pena qualora agiscano in maniera dolosa o colposa contrariamente alle disposizioni sancite nella LDL, nella OLDL o in
un’ordinanza quivi basata, emanata dall’autorità competente in
merito a:
– durata del lavoro e del riposo,
– ferie,
– igiene e prevenzione degli infortuni,
– tutela speciale.
3
I dipendenti si rendono passibili di pena nel caso in cui agiscano, in maniera dolosa o colposa, contrariamente alle disposizioni previste nella LDL, nella OLDL o in eventuali ordinanze
quivi basate emanate dalle autorità competenti in materia di
durata del lavoro e del riposo nonché di igiene e di prevenzione
degli infortuni.
92
1.9 Quote forfettarie di tempo
38
Quote forfettarie 1 In relazione all’eventuale integrazione di piani orari e disposidi tempo zioni, al trattamento dei nastri del tachigrafo, per il rilascio delle
nell’ambito della schede di riparazione e per eventuali interrogatori prima o
trazione dei treni dopo l’orario di lavoro assegnato, alla durata giornaliera del lavoro viene ascritto un forfait di tempo pari a 9 minuti.
2
I tempi necessari per compiere i tragitti che separano le singole parti delle stazioni ferroviarie, al fine di prendere o consegnare i treni nel turno di lavoro all’inizio o alla fine del turno
stesso, vengono ascritti al tempo di lavoro relativamente a
ciascun tragitto che risulta dal piano di servizio. D’intesa con i
dipendenti o la relativa rappresentanza, in caso di necessità il
Reparto Trazione treni rileva le distanze e i tempi di tragitto,
provvedendo altresì ad avvisare i dipendenti in merito alle
rispettive misurazioni.
Quote forfettarie di
tempo nell’ambito
della scorta dei
treni/del controllo
sporadico dei titoli
di viaggio
39
1
In relazione all’eventuale integrazione di piani orari e disposizioni, alla compilazione di eventuali segnalazioni di inconvenienti, ai lavori preparativi e correttivi all’apparecchio di vendita
del personale di scorta e per eventuali interrogatori prima o
dopo l’orario di lavoro assegnato, alla durata giornaliera del
lavoro viene ascritto un forfait di tempo pari a 9 minuti.
2
I tempi necessari per compiere i tragitti che separano le singole parti delle stazioni ferroviarie, al fine di prendere o consegnare i treni nel turno di lavoro all’inizio o alla fine del turno
stesso, vengono ascritti al tempo di lavoro relativamente a
ciascun tragitto che risulta dal piano di servizio. D’intesa con i
dipendenti o la relativa rappresentanza, in caso di necessità il
reparto preposto rileva le distanze e i tempi di tragitto, provvedendo altresì ad avvisare i dipendenti in merito alle rispettive
misurazioni.
93
5.1
5.2
Congedo
1
Base di riferimento Il CCL, numero 47, vale quale base di riferimento del presente
allegato.
2.1 Congedo retribuito
2
Principi 1 La durata del congedo corrisponde di regola al tempo necesfondamentali sario per partecipare a un’iniziativa o portare a termine un impegno. Una giornata di congedo retribuito viene calcolata in
492 minuti.
2
Rimangono salve le direttive relative alla durata flessibile del
lavoro.
3
Il/la dipendente che intende adempiere a obblighi che potrebbero implicare la concessione di diversi congedi nel corso
dell’anno, siano essi della durata di ore o di giorni, sarà tenuto/a
a verificare in anticipo la domanda di concessione dei congedi
con l’organo preposto.
5.2
4
Il congedo sarà concesso previa adeguata valutazione delle
motivazioni, fermo restando e nella misura in cui il lavoro lo
consenta.
5
Le domande di congedo vanno presentate per iscritto e accompagnate da relativa pezza giustificativa, come ad esempio
un invito, rispettando l’iter gerarchico.
6
Figliastri e figli in affidamento, patrigno/matrigna e genitori
affidatari, nonché fratellastri/sorellastre sono equiparati a figli,
genitori e fratelli/sorelle.
94
Contratto collettivo di lavoro
3
Tipologia La BLS concede congedi retribuiti nei seguenti casi di assenza
delle assenze durante il normale orario di lavoro come segue:
1
Proprio matrimonio
(anche in caso di seconde nozze)
1 giorno
2
Partecipazione al matrimonio o alla cerimonia nuziale
di un figlio, del padre, della madre o
di fratelli/sorelle
1 giorno
3
Nascita di un proprio figlio
(nascita gemellare inclusa)
1 giorno
4
Morte di un parente
a. In caso di decesso del/della coniuge, del/della convivente
(anche omosessuale), di genitori o di figli.
fino a 3 giorni
b. In caso di decesso di nonni, ivi compresi quelli del/della
convivente/coniuge, suoceri, bisnonni, fratelli/sorelle, cognati/cognate, nuore/generi, nipoti e pronipoti, zie o zii
1 giorno
5
Assenza per motivi familiari come:
a. – Cura di un membro della propria famiglia (del/della coniuge, di propri figli, del/della convivente nella stessa economia domestica) a causa di un incidente o di un improvvisa
malattia grave.
– Presenza al capezzale di una persona appartenente alla
propria famiglia.
Fanno parte della propria famiglia:
Il/la coniuge, figli propri, il/la convivente e i suoi figli nella stessa economia domestica.
Il Reparto del personale decide in seguito all’apposita domanda.
fino a 2 giorni
95
5.2
b. Genitori che allevano i figli da soli per prestazione di cure a
quest’ultimi:
il Reparto del personale decide in seguito all’apposita domanda.
fino a 5 giorni per anno civile
6
Per presentazione di candidature professionali
il tempo necessario dimostrato
7
Per trasloco
Trasloco in alloggio non ammobiliato
1 giorno per anno civile
8
Funzione pubblica
Per l’adempimento della funzione, in accordo con il Reparto
del personale
fino a un massimo di 15 giorni per anno civile
9
Per colloqui con una rappresentanza della BLS
– Il tempo necessario ai dipendenti che, in qualità di delegati
del personale o di un’associazione del personale, vengono
invitati a colloqui con una rappresentanza dell’azienda.
5.2
9bis
Per colloqui della previdenza sociale
– Il tempo necessario, al massimo 8,2 ore al giorno, per
dipendenti che in qualità di delegati o membri del Consiglio
di fondazione della previdenza sociale della BLS partecipano
alle relative riunioni o assemblee.
10
Anniversario di lavoro
a. Per il 25° anniversario
b. Per il 40° anniversario
½ giorno
1 giorno
11
Servizio obbligatorio
Per il reclutamento, esami professionali militari e il congedo
dal servizio militare obbligatorio
il tempo necessario
12
Vigili del fuoco
Per esercitazioni e corsi obbligatori
fino a 3 giorni per anno civile
96
13
Manifestazioni per il 1° maggio
Per la partecipazione in luoghi nelle vicinanze
il tempo necessario
14
Associazioni del personale
a. Assemblea dei delegati, congresso
il tempo necessario, massimo 3 giorni
b. Membri del Comitato centrale, CdG
fino a 6 giorni lavorativi
bis
b Partecipazione alla relativa assemblea VPT del ramo
1 giorno per anno civile
c. Membro della Commissione del personale BLS
2 x ½ giorno per anno
Dietro richiesta
fino a un massimo di 2 giorni per anno
d. Ulteriori congedi retribuiti possono essere concessi in casi
particolari motivati. Dietro richiesta dei dipendenti, la decisione spetta al Reparto del personale.
e. Ulteriori congedi non retribuiti possono essere concessi in
casi particolari motivati ai dipendenti che hanno diritto fino a
6 giorni di congedo retribuito. Dietro richiesta dei dipendenti, la decisione spetta al Reparto del personale. L’organo
preposto competente dovrà calcolare insieme ai dipendenti
entro la fine dell’anno i giorni di congedo non retribuiti percepiti.
15
Unione sportivi ferrovieri svizzeri (USFS)
– Dietro richiesta dei dipendenti, la decisione spetta al Reparto del personale.
16
Unione Artistico e Intellettuale dei Ferrovieri Svizzeri
(VKES)
– Dietro richiesta dei dipendenti, la decisione spetta al Reparto del personale.
17
Banda musicale dei ferrovieri BLS
a. Partecipazione alle prove
– Tempo libero
97
5.2
b. Partecipazione a eventi ufficiali
– Al di fuori dell’orario di lavoro e in giorni liberi vale quale
tempo libero.
– Durante l’orario di lavoro vale quale tempo di lavoro. Verrà
concesso il tempo necessario, al massimo 8,2 ore, o il tempo corrispondente alla durata del turno che il/la dipendente
avrebbe dovuto svolgere nel giorno in questione, comunque un minimo di 420 minuti.
– Non viene concesso straordinario.
18
Attività di formazione delle associazioni del personale
Per la partecipazione ad attività di formazione:
– Dietro richiesta dei dipendenti, la decisione spetta al Reparto del personale.
– Dietro richiesta delle associazioni del personale, la decisione, quali corsi danno diritto a congedo, spetta al Reparto del
personale.
Vengono considerate le seguenti organizzazioni:
a. Istituto di formazione ARC (Travail Suisse),
b. Movendo – Istituto di formazione dei sindacati,
c. Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili (FSAG),
d. Sindacato del personale dei trasporti (SEV),
e. transfair,
f. Sindacato svizzero dei macchinisti e aspiranti (VSLF).
Possono essere concessi fino a 5 giorni in 2 anni civili.
5.2
19
Gioventù + Sport (G+S)
– Dietro richiesta dei dipendenti, la decisione spetta al Reparto del personale.
4
Concessione 1 Qualora il congedo coincida con giorni liberi o giorni di ferie, il
posticipata congedo richiesto verrà concesso posticipatamente nei seguenti casi:
– congedo per il proprio matrimonio,
– nascita del proprio figlio,
– decesso del/della coniuge, del/della convivente (anche
omosessuale), dei genitori o dei figli, decesso di parenti, nel
caso in cui il/la dipendente abbia l’obbligo di evadere le pratiche relative al decesso,
98
– anniversari di lavoro,
– colloqui con rappresentanti dell’azienda.
2
In tutti gli altri casi, i giorni in questione varranno quali congedi
percepiti e pertanto non verranno concessi posticipatamente.
2.2 Congedo non retribuito
5
Principi 1 Il congedo non retribuito verrà concesso a seguito di adefondamentali guata valutazione delle relative motivazioni, ove le possibilità e
la situazione del personale lo consentano.
2
Il congedo va richiesto presentando domanda scritta.
3
Di regola il congedo non può essere superiore a un anno.
4
Il congedo non retribuito non può compensare una riduzione
del livello occupazionale.
5
Un congedo ininterrotto che va a toccare due anni civili, ad
esempio tra i mesi di dicembre e gennaio, vale quale congedo
unico.
6
I dipendenti rimangono membri della cassa pensioni. Qualora
vengano percepiti fino a 30 giorni per ciascun anno civile a titolo di congedo non retribuito, i dipendenti pagano esclusivamente i contributi personali, mentre i contributi spettanti al
datore di lavoro vengono versati dalla BLS.
7
Nel caso in cui, in un medesimo anno civile, venga percepito
un numero uguale o maggiore a 31 giorni a titolo di congedo
non retribuito, i dipendenti interessati sono tenuti a versare dal
primo giorno di congedo in avanti anche i contributi spettanti al
datore di lavoro. Eventuali eccezioni sono consentite nel caso
in cui il congedo risulti con evidenza nell’interesse della BLS.
Tali casi andranno sottoposti all’attenzione del Reparto del
personale.
99
5.2
6
Termine 1 Quale primo giorno di lavoro vale il primo giorno successivo
del congedo all’ultimo giorno del congedo non retribuito. Tuttavia, nel caso
in cui i dipendenti al termine del congedo non retribuito si trovino in servizio obbligatorio, il congedo verrà prolungato sino al
termine di detto servizio.
2
Qualora i dipendenti, al termine di un congedo non retribuito
preso a scopo di lucro, si ammalino o rimangano infortunati, il
congedo verrà prolungato sino alla ripresa del lavoro o alla conclusione del rapporto di lavoro.
3
Negli altri casi di congedi non retribuiti fino a tre mesi, ad
esempio per viaggi di studio, quale data per la ripresa del lavoro varrà la data concordata. Un’eventuale assenza successiva,
ad esempio in seguito a malattia, varrà quale assenza retribuita.
7
Congedo fino 1 Il diritto alle agevolazioni di viaggio sussiste anche durante
a 30 giorni civili tale periodo. Ove vengano percepiti più congedi, la durata
rispettiva non verrà accumulata.
5.2
2
I dipendenti rimangono assicurati in caso di infortunio non
professionale.
3
L’assenza verrà imputata agli anni di lavoro, fermo restando
che i congedi non retribuiti percepiti in un anno civile non siano
superiori complessivamente a 30 giorni civili. In caso contrario,
l’assenza dal primo giorno di congedo in avanti non verrà conteggiata. Eventuali eccezioni sono previste nel caso in cui i
congedi risultino con evidenza nell’interesse della BLS. Tali
casi andranno sottoposti all’attenzione del Reparto del personale.
4
5
Le ferie non subiranno alcuna riduzione.
La tredicesima verrà ridotta. La riduzione verrà operata in base
allo stipendio annuo percepito.
100
8
Congedo superiore 1 A partire dal 31° giorno civile i dipendenti non saranno più asa 30 giorni civili sicurati contro gli infortuni non professionali. Dal 31° giorno
civile l’assicurazione per infortuni non professionali può essere
prolungata fino a un massimo di 6 mesi presso il relativo assicuratore. La rispettiva richiesta può essere ritirata presso il
Reparto del personale.
2
In caso di congedo preso a scopo di lucro, i dipendenti interessati sono tenuti a regolare le questioni inerenti la protezione
assicurativa con il nuovo datore di lavoro.
3
Il congedo verrà sommato con eventuali altri congedi percepiti nel medesimo anno civile (altresì con i congedi di 22 giorni
lavorativi o di durata inferiore). L’assenza non verrà imputata
agli anni di lavoro, ad eventuali promozioni nonché alla data
gerarchica. Il Reparto del personale avrà la facoltà di autorizzare eventuali eccezioni, ove il congedo risulti con evidenza
nell’interesse della BLS.
4
Le ferie e la tredicesima verranno ridotte. La riduzione verrà
operata in base allo stipendio annuo percepito.
5
La limitazione del diritto all’abbigliamento da lavoro viene
regolata nella relativa direttiva.
Congedo per attività
extrascolastiche
(Congedo per
attività giovanili)
9
I dipendenti fino ai 30 anni di età hanno la facoltà di richiedere
fino a cinque giorni di congedo non retribuito per ciascun anno
civile nell’ambito di attività giovanili extrascolastiche gratuite di
natura direttiva, assistenziale o consultiva in un’organizzazione
sociale o culturale, nonché a scopo di formazione o perfezionamento ivi necessari. Tale congedo va concesso ove possibile
in base ai diritti sanciti dalla legge. I congedi vanno richiesti al
Reparto del personale passando per l’organo preposto.
10
Scheda Le più importanti disposizioni correnti in merito al percepimeninformativa to di congedi non retribuiti sono illustrate in una scheda informativa, che può essere ritirata presso il Reparto del personale.
101
5.2
5.3
Congedo di maternità
1
Base di riferimento Il CCL, numero 50, vale quale base di riferimento del presente
allegato.
2
Principio 1 La dipendente ha diritto a un congedo di maternità retribuito
fondamentale pari a 16 settimane. Quale base per l’indennità si considera lo
stipendio annuo attuale.
2
In caso di livello occupazionale irregolare (compenso orario),
le retribuzioni spettanti durante il congedo vengono calcolate
in base alla media delle ore pagate nei 12 mesi precedenti
all’inizio del congedo stesso.
3
Percepimento:
– Il congedo deve essere percepito in giorni consecutivi. Ove
il congedo di maternità venga percepito in misura parziale
prima del parto, conterà ininterrottamente dal primo giorno
di congedo.
– Il congedo di maternità non verrà interrotto in caso di malattia o infortunio. Ove la dipendente si ammali o subisca un
infortunio durante il congedo dopo il parto, e qualora ciò
comporti un soggiorno all’ospedale di minimo 14 giorni in
cui la madre rimane divisa dal neonato, il congedo di maternità retribuito verrà interrotto. Con la scadenza del termine
di preavviso e la risoluzione del rapporto di lavoro, decadrà
qualsivoglia diritto alla concessione posticipata.
– Il congedo di maternità decorre al massimo da 2 settimane
prima del parto e al più tardi dal momento del parto.
5.3
102
Contratto collettivo di lavoro
3
Impiego delle 1 Le lavoratrici puerpere non possono essere occupate durante
lavoratrici le 8 settimane che seguono il parto e successivamente, fino
puerpere alla 16a settimana, possono essere occupate soltanto con il
loro consenso. In tal caso si annulla l’eventuale congedo di
maternità residuo.
2
Allattamento:
– Al termine del congedo di maternità le madri in allattamento
possono essere occupate solo con il loro consenso.
– Nel primo anno di vita del figlio deve essere concesso il regolare tempo di allattamento. Ove l’allattamento avvenga
sul posto di lavoro, il tempo totale necessario a tale scopo
verrà considerato quale tempo di lavoro; in caso contrario
verrà calcolata la metà quale tempo di lavoro.
3
Qualora la dipendente non riprenda il lavoro al termine del
congedo di maternità, l’assenza conterà quale congedo non
retribuito, ove la dipendente interessata non abbia provveduto
a fornire un certificato medico attestante la sua incapacità al
lavoro.
4
Ripercussioni sul diritto alle ferie e a giorni liberi:
– I giorni liberi che cadono nel periodo del congedo di maternità non verranno concessi posticipatamente.
– Il diritto alle ferie non verrà ridotto per via del congedo di
maternità. Il diritto alle ferie maturato durante il congedo
non verrà compensato in denaro, nel caso in cui il rapporto
di lavoro sia stato terminato senza la ripresa del lavoro.
Casi particolari
4
1
Qualora il feto nasca morto dopo la 23a settimana, la dipendente ha diritto a un congedo retribuito conformemente al numero 2.
2
Altri casi particolari andranno regolati in accordo con il Reparto
del personale.
103
5.3
5.4
Stipendio
1
Base di riferimento Il CCL, numeri 51–56, vale quale base di riferimento del presente allegato.
2
Quota determinata A tutti i posti di lavoro verrà assegnata una funzione in base a
in base alla funzione una valutazione analitica o sommaria di mansioni, requisiti e
responsabilità. Le varie funzioni verranno elencate in un piano
di classificazione e associate a livelli di funzione, che risultano
fondamentali ai fini della determinazione dello stipendio. L’aumento in percentuale da un livello di funzione all’altro rimane
invariato.
3
Quota determinata 1 Al momento dell’assunzione nell’impresa viene definito il sain base alla lario d’entrata. L’adeguamento di tale quota avviene in base
prestazione all’avviamento professionale in considerazione della durata
dell’occupazione.
2
La quota ha 5 livelli. Con il livello 5 viene raggiunto il 100%
dell’intera quota di prestazione.
3
Il livello 5 viene raggiunto di regola – a condizione che i requisiti del posto di lavoro possano essere soddisfatti – al più tardi
dopo 3 anni.
4
I vari livelli dei requisiti dei posti di lavoro sono definiti come
segue:
5 I requisiti del lavoro sono stati soddisfatti.
4 I requisiti del lavoro sono stati soddisfatti negli aspetti fondamentali.
3 I requisiti del lavoro sono stati appena soddisfatti.
2 I requisiti del lavoro sono stati soddisfatti solo in minima
parte.
1 I requisiti del lavoro non sono stati soddisfatti.
5.4
104
Contratto collettivo di lavoro
4
Quota determinata 1 La parte relativa all’esperienza è proporzionale all’esperienza
in base di vita e comprende quindi il livello di maturità del/della dipenall’esperienza dente, che non dipende obbligatoriamente dall’esercizio diretto della professione né dal lavoro svolto presso la BLS. Verranno tenuti in considerazione gli anni di vita a partire dal 26° e
sino al 40° anno di età.
2
Il valore relativo all’esperienza determina automaticamente,
entro i limiti precedentemente determinati, un aumento di stipendio.
Fattore di mercato
5
Il fattore di mercato si basa sul fatto che gli stipendi iniziali
variano nell’ambito di un confronto di mercato. Tale fattore
determina una correzione del valore della funzione fino al massimo all’età di 24 anni. Il fattore di mercato viene periodicamente verificato sulla base del confronto degli stipendi ed
eventualmente adeguato.
1
2
Ove si riscontri una situazione di aridità del mercato del lavoro, può essere aggiunto un supplemento di mercato per le
singole funzioni o professioni coinvolte.
6
Adeguamento Riduzioni individuali dello stipendio eventualmente risultanti
dello stipendio dalla valutazione delle prestazioni verranno comunicate in anticipo per iscritto ai dipendenti interessati.
105
5.4
7
Scala dello Livello
stipendio, di funzione
stato 1.4.2009
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
5.4
106
Stipendio 100%
(età 40/livello
di prestazione 5)
59’200
61’443
63’770
66’186
68’694
71’297
73’998
76’802
79’712
82’732
85’866
89’120
92’496
96’001
99’638
103’413
107’332
111’398
115’619
119’999
124’546
129’264
134’162
139’244
144’521
149’996
5.4
107
5.5
Assegno di custodia
1
Base di riferimento Il CCL, numero 57, vale quale base di riferimento del presente
allegato.
2
Principio 1 Alla nascita di un figlio sorge il diritto all’assegno di custodia a
fondamentale decorrere dal mese di nascita del figlio.
2
I dipendenti sono tenuti a comunicare alla BLS qualunque
variazione delle condizioni necessarie al percepimento dell’assegno di custodia.
Figlio
3
Il diritto sussiste per il figlio nei confronti del quale sussiste un
rapporto di filiazione ai sensi dell’articolo 252 del Codice civile
svizzero. A tali figli sono equiparati altresì figliastri e figli in affidamento. Hanno diritto all’assegno di custodia altresì fratelli e
nipoti della persona avente diritto, che dipendono in termini
economici maggiormente da quest’ultima.
1
2
L’assegno verrà corrisposto sino al compimento del 16° anno
di età del figlio. Per i figli in formazione, l’assegno verrà corrisposto fino alla conclusione della formazione, al massimo fino
al compimento del 25° anno di età.
3
L’assegno di custodia verrà altresì corrisposto per i figli che
non risultano capaci di guadagnare tra il 16° e il 25° anno di età
compiuti. Per figli incapaci di guadagnare si intendono i figli ai
quali la Commissione AI ha confermato la totale incapacità al
lavoro.
5.5
4
Assegno di nascita Ai dipendenti la cui sede di lavoro si trova in un cantone in cui
e adozione il relativo ordinamento in materia di assegni familiari prevede la
corresponsione di un assegno di nascita e/o di adozione, vengono versati i corrispondenti assegni cantonali.
108
Contratto collettivo di lavoro
Figli in formazione
5
Per formazione si intendono le occupazioni che servono ai fini
della preparazione sistematica a un’attività lavorativa futura e
che hanno durata minima di un mese. Tra esse rientrano in
particolare:
– formazione o perfezionamento professionale,
– scuole e corsi,
– corsi pratici, che rappresentino condizione o parte integrante di una formazione professionale o di un corso di studi.
1
2
Ove vengano soddisfatte le condizioni necessarie, l’assegno
di custodia verrà corrisposto anche per:
– figli che svolgono fuori casa una formazione sopra citata,
– figli per i quali sussiste l’obbligo di mantenimento legale
(alimenti).
3
La scuola di addestramento reclute o il servizio per aspiranti
quadri sono equiparabili a formazione solo a condizione che
abbiano luogo durante il periodo di formazione e che siano ripartiti, vale a dire che vengano interrotti dopo 13 settimane di
addestramento di base e che le restanti settimane di addestramento vengano svolte nel periodo di interruzione delle lezioni
dell’anno successivo (relativa richiesta scritta al comando d’addestramento).
4
Il diritto all’assegno di custodia decade qualora il reddito annuo
del figlio che segue la formazione risulti superiore all’importo
massimo totale della pensione di vecchiaia dell’AVS (ultimo
aggiornamento 2009: Fr. 27’360.–).
5
Il diritto all’assegno di custodia decade in caso di interruzione
della formazione per i seguenti motivi:
a. servizio obbligatorio ininterrotto di almeno 30 giorni (servizio militare o servizi sostitutivi, militari in ferma continuata),
b. interruzione della formazione per via di malattia o infortunio
per più di un anno al più tardi a partire dal 13° mese,
c. interruzione per motivi personali,
109
5.5
d. per altri motivi che non sono imputabili al figlio. In tal caso,
il diritto all’assegno decade a decorrere dal 7° mese successivo all’interruzione, anche laddove nei primi sei mesi sia
stato svolto un servizio ai sensi di quanto definito alla lettera
a.
6
Figli all’estero Per i figli all’estero si applicano le disposizioni previste dall’ordinamento in materia di assegni familiari, articoli 7 e 8.
7
Figli sposati Per i figli sposati valgono le stesse condizioni di diritto. Non
viene preso in considerazione il reddito del/della coniuge del
figlio in questone.
8
Concorso 1 Per ogni figlio verrà corrisposto un unico assegno dello stesso
di diritti tipo.
2
Qualora la persona interessata sia assunta da diversi datori di
lavoro, sarà responsabile la cassa di compensazione familiare
del datore di lavoro che corrisponde lo stipendio più alto.
3
Nel caso in cui più persone abbiano diritto agli assegni di
custodia per uno stesso figlio, il diritto spetta nel seguente
ordine a (articolo 7, comma 1 della LAFam):
a. alla persona lavorativamente attiva,
b. alla persona che ha la potestà genitoriale o che la aveva sino
alla maggiore età del figlio,
c. alla persona presso cui il figlio vive prevalentemente o presso cui ha vissuto prevalentemente sino alla sua maggiore
età,
d. alla persona per la quale è applicabile l’ordinamento in materia di assegni familiari in vigore nel cantone di residenza
del figlio,
e. alla persona con il reddito maggiore soggetto all’AVS.
5.5
110
9
Assegni di custodia Vengono corrisposti soltanto assegni di importo completo. Ha
in caso di impiego diritto all’assegno la persona che versa i contributi AVS relativi
a tempo parziale a un reddito annuo da attività lavorativa corrispondente come
minimo alla metà dell’importo annuo della completa pensione
minima di vecchiaia AVS (ultimo aggiornamento 2009: Fr.
6’840.–).
10
Disposizione Nel cantone Vallese, i dipendenti obbligati al pagamento dei
particolare contributi previdenziali partecipano con lo 0,3 percento (ultimo
aggiornamento: 01.01.2009) dello stipendio soggetto all’AVS
agli assegni familiari, conformante alla delibera del Consiglio di
Stato del 26 settembre 2008.
11
Pagamento della 1 Qualora i diritti all’assegno familiare spettanti alla prima e alla
differenza seconda persona avente diritto siano regolati dagli ordinamenti di due diversi cantoni in materia di assegni familiari, alla seconda persona avente diritto spetta un importo pari alla differenza di cui la quota minima prevista per legge nel proprio
cantone risulti superiore rispetto a quella dell’altro cantone
(articolo 7, comma 2 della LAFam).
2
La BLS non corrisponde il pagamento di alcuna differenza
rispetto alla soluzione aziendale extraobbligatoria relativa all’assegno di custodia.
5.5
111
5.6
Indennità e rimborso spese
1
Base di riferimento Il CCL, numeri 58–63, vale quale base di riferimento del presente allegato.
6.1 Premio di fedeltà
2
Principi 1 Nel computo va considerato il numero di anni di impiego dei
fondamentali dipendenti presso la BLS, la BLS Cargo SA o una società affiliata di cui la BLS detenga almeno il 50 percento della partecipazione.
2
In caso di riassunzione verranno calcolati al massimo 15 anni
degli anni di impiego di cui al comma 1.
3
Gli anni di lavoro presso imprese ferroviarie svizzere e login
(escluso l’eventuale periodo di apprendistato) verranno calcolati per metà, eventualmente accumulati con quanto previsto
al comma 2, al massimo comunque 15 anni.
4
In ogni caso il termine per il versamento del premio di fedeltà
è pari a cinque anni.
5
Qualora il rapporto di lavoro venga terminato per invalidità,
vecchiaia o morte, può essere versata la sessantesima parte
del premio di fedeltà:
– ai dipendenti,
– alla moglie o al marito superstite,
– alla convivente o al convivente (anche omosessuale) o
– ai figli minori
per ciascun mese intero successivo al compimento del 15°
anno di lavoro o successivo all’ultimo termine di maturazione.
5.6
6
Nel computo del tempo determinante non verranno presi in
considerazione eventuali periodi di apprendistato, ivi comprese seconde formazioni.
112
Contratto collettivo di lavoro
7
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per motivi diversi
da quelli specificati nel comma 5 non sussiste alcun diritto
all’eventuale premio di fedeltà proporzionale. In caso di licenziamento non sussiste in generale alcun diritto a premi di fedeltà.
8
La BLS ha la facoltà di negare tale diritto per prestazioni insufficienti o condotta insoddisfacente; in tal caso provvederà a
comunicarlo per iscritto ai dipendenti interessati.
3
Conversione del 1 Nel caso in cui i dipendenti interessati preferiscano un congepremio di fedeltà in do retribuito in luogo del premio di fedeltà o di una parte di
congedo retribuito esso, dovranno farne richiesta, al massimo entro due mesi
precedenti alla data di maturazione del premio di fedeltà, passando per l’organo preposto. Il reparto interessato avrà cura di
comunicare ai dipendenti in questione, passando per l’organo
preposto, la propria decisione in merito alla conversione richiesta e provvederà altresì a informarne il Reparto del personale.
2
Ove sussistano ragioni particolari che in via eccezionale determinino la negazione di detta conversione, la notifica della decisione va accompagnata dalle relative motivazioni. I dipendenti
interessati hanno la possibilità, facendo ricorso al Reparto del
personale, di richiedere un riesame del caso. Il Reparto del
personale decide in ultima istanza.
3
Il premio di fedeltà verrà convertito in termini temporali come
segue:
– 10 anni corrispondono a 5 giorni,
– 15 anni corrispondono a 10 giorni,
– 20 anni corrispondono a 15 giorni,
– 25 anni e ogni periodo successivo di cinque anni corrispondono ciascuno a 20 giorni.
5.6
4
I dipendenti potranno richiedere il percepimento del congedo
in base alle loro esigenze all’organo preposto, la cui decisione
nel merito sarà determinata in base all’analisi della situazione
del personale e dell’organizzazione del lavoro.
113
5
Calcolo e termine per il percepimento:
– Il congedo può essere percepito entro cinque anni dalla relativa maturazione. Alla scadenza di tale termine l’eventuale
congedo non percepito verrà pagato in denaro. Sta ai dipendenti interessati decidere in qualsiasi momento se richiedere il pagamento del saldo residuo.
– Indipendentemente dal momento in cui viene eseguito il
computo, ai fini della determinazione dell’importo rimane
sempre determinante la data di maturazione del premio.
Non sussiste alcun diritto di corresponsione degli interessi.
6
Malattia, infortunio, decesso:
– Il congedo viene interrotto in caso di malattia o infortunio.
Tale interruzione ha inizio dal giorno della notifica di malattia,
fermo restando che in qualunque caso dovrà essere prodotto il certificato medico.
– Ai dipendenti che per motivi medici temporanei non vengano occupati per l’intera giornata, il congedo non dovrà essere assegnato in tale periodo, salvo il caso in cui non ci sia il
consenso in tal merito. I giorni di congedo percepiti in un
tale periodo varranno quali giorni interi.
– Nel caso in cui si verifichi il decesso dei dipendenti durante
il periodo in cui viene percepito il congedo, la restante parte
del premio di fedeltà verrà liquidata a favore dei superstiti.
5.6
114
6.2 Indennità
Lavoro notturno
4
Ai fini del calcolo dell’indennità per lavoro notturno si considerano l’ora effettiva di inizio e di fine del lavoro. In caso di pause
di durata superiore a tre ore verranno calcolate soltanto tre ore.
Verrà eseguita la somma delle ore di ciascun turno di lavoro.
1
2
Ai fini dell’indennità non contano:
– supplementi di tempo di qualsivoglia tipo,
– la partecipazione o collaborazione a corsi e la delegazione a
manifestazioni senza prestazione di lavoro (compreso il
tempo di viaggio),
– impiego sporadico di dipendenti amministrativi e tecnici con
settimana di 5 giorni.
Lavoro domenicale
5
1
L’indennità relativa al lavoro domenicale viene concessa in
relazione alla durata del lavoro, ai tempi di viaggio e di tragitto
computabili.
2
Ai fini dell’indennità non contano:
– supplementi di tempo rimanenti,
– la partecipazione o collaborazione a eventuali corsi.
6
Lavori in galleria L’indennità relativa ai lavori svolti nelle gallerie viene concessa:
– per una permanenza di minimo tre ore ininterrotte all’interno di una galleria, o
– per una permanenza di cinque ore nell’ambito di un turno di
lavoro in una o più gallerie, ove l’incarico preveda delle interruzioni.
5.6
115
6.3 Rimborso spese
7
Spese per vitto 1 L’importo per pasto è pari a Fr. 20.– e viene concesso:
e pernottamento – per assenza dalle ore 11:00 alle 14:00,
fuori sede – per assenza dalle ore 18:00 alle 21:00.
2
Il diritto secondo comma 1 decade nel caso in cui non venga
fatta alcuna pausa nell’intervallo di tempo indicato.
3
Nel caso in cui i dipendenti provvedano al pasto in maniera
indipendente, le spese verranno rimborsate nella misura di
Fr. 13.50 («cestino pranzo»).
4
I dipendenti possono usufruire, a patto che le condizioni locali lo permettano, gratuitamente della cucina mobile e ricevere
un pasto principale completo, comprensivo di bevande analcoliche. In tale caso non sussiste alcun diritto supplementare al
rimborso secondo il comma 1.
5
I membri dei gruppi del servizio di manutenzione del binario,
inoltre, hanno diritto al luogo di lavoro ad un pasto principale
secondo comma 4.
6
Quale luogo di lavoro si intende l’intero territorio del comune
in cui si trova il posto di lavoro dei dipendenti. In caso di condizioni particolari, il luogo di lavoro può estendersi a diversi comuni.
7
Regolamentazioni particolari per determinate occasioni sono
possibili e verranno definite dal Reparto del personale.
8
Ove i dipendenti debbano pernottare fuori casa, la BLS si farà
carico delle relative spese. Di regola ciò avviene con fatturazione diretta alla BLS da parte della struttura alberghiera. In casi
eccezionali il rimborso delle spese ai dipendenti avviene dietro
presentazione della relativa ricevuta.
5.6
116
9
Ove la BLS o un soggetto terzo si faccia carico dei costi, i dipendenti non avranno alcun diritto al rimborso spese.
10
Il rimborso spese:
– per il personale viaggiante,
– per il personale navigante
viene regolato in base ai numeri 12 e 14.
8
Rimborso di spese Ove i dipendenti debbano sostenere spese supplementari per
supplementari lavori svolti al di fuori del luogo di lavoro, che non siano regolate nelle precedenti disposizioni, tali spese supplementari
potranno essere rimborsate dietro presentazione della relativa
ricevuta.
9
Rimborso spese 1 I costi relativi a vitto e alloggio di relatori/relatrici nonché dei
relative a corsi, partecipanti verranno assunti dalla BLS.
istruzioni in gruppo,
visite o attività simili 2 Per i corsi organizzati da parti terze valgono le disposizioni che
l’organo ordinante rende note con l’invito. I partecipanti al corso vanno informati con l’invito sui rispettivi diritti nonché sulla
compensazione di eventuali spese.
10
Utilizzo dell’auto- 1 Il rimborso di spese relative a viaggi autorizzati connessi al
mobile, rimborso lavoro compiuti con l’automobile privata è pari a:
in base al – fino a 5.000 km/anno civile
Fr. 0,60/km,
chilometraggio – da 5.001 a 10.000 km/anno civile
Fr. 0,50/km,
– oltre 10.000 km/anno civile
Fr. 0,45/km
2
I viaggi privati con veicoli della BLS vanno rimborsati da parte
dei dipendenti che ne fanno uso. Ove l’utilizzo non serva esclusivamente a scopi privati (ad esempio trasporto materiale su
posti di lavoro), l’importo conformemente a quanto stabilito nel
comma 1 si riduce del 50 percento.
3
I viaggi dal luogo di domicilio al luogo di lavoro valgono in linea
di principio come viaggi privati.
117
5.6
11
Spese di taxi per Alle dipendenti il cui lavoro termina dopo le ore 22:00 o cominle dipendenti cia prima delle ore 05:00 e che non dispongono di adeguato
mezzo di trasporto per compiere il viaggio dal luogo di domicilio a quello di lavoro e ritorno, verrà rimborsata la metà delle
spese di taxi, in ogni caso al massimo Fr. 15.– per viaggio.
12
Rimborso spese 1 Al personale di condotta e di bordo nonché al personale viagdel personale giante addetto alle pulizie le spese verranno rimborsate con un
viaggiante importo forfettario, pari a Fr. 17.– per ciascun giorno lavorativo.
2
In caso di assenza inferiore a un totale di quattro ore, l’importo
verrà dimezzato.
3
In occasione di corsi o manifestazioni simili per cui non vengono rimborsati i costi per la ristorazione, vale la quota secondo il
comma 1.
13
Abolito
14
Rimborso spese 1 Il personale navigante riceve un pasto principale completo,
del personale comprensivo di bevande analcoliche, dal ristorante di bordo.
navigante
2
Ove il turno di servizio superi le 11 ore, i dipendenti ricevono
un pasto principale supplementare.
3
In caso di rinuncia al pasto principale, o di impossibilità di consumazione dello stesso, al personale navigante vengono rimborsate le spese con un importo pari a Fr. 10.–.
5.6
118
5.6
119
5.7
Partecipazione aziendale
1
Base di riferimento Il CCL, numeri 83–88, vale quale base di riferimento del presente allegato.
Comitati
2
Per l’adempimento di compiti specifici, in base alle necessità
dei dipendenti possono essere formati dei comitati permanenti oppure ad hoc.
1
2
I comitati permanenti, la loro composizione e ulteriori modalità vengono specificati nell’ambito di una direttiva separata.
Eventuali modifiche della direttiva verranno elaborate con le
parti sociali. In merito alla formazione di comitati ad hoc decide
su richiesta il Reparto del personale.
Elezione dei
membri di un
comitato
3
L’elezione dei membri avviene in base al numero 85.
1
2
I dipendenti oppure le parti sociali che stipulano il contratto
possono fornire delle proposte per l’elezione. Le proposte di
elezione dei dipendenti devono essere confermate tramite
sottoscrizione da almeno 15 aventi diritto di voto del gruppo
interessato dall’elezione. Presso le sedi con meno di 45 dipendenti aventi diritto di voto, la proposta di elezione deve essere
sottoscritta da almeno un terzo del gruppo avente diritto di
voto.
3
I membri dei comitati permanenti vengono eletti per quattro
anni. È possibile la rielezione. In caso di variazioni del personale (uscita, trasferimento), per il resto del periodo di quattro anni
viene eletto un sostituto.
4
Qualora in sede di elezione il numero dei candidati nominati
non sia superiore a quello dei mandati da assegnare, tali candidati verranno considerati eletti per tacito consenso.
5.7
120
Contratto collettivo di lavoro
4
Aree di 1 La partecipazione aziendale si riferisce alla predisposizione di
partecipazione decisioni in merito a questioni di interesse generale e fondamentali. Essa riguarda in particolare le seguenti aree:
questioni tecniche dei relativi settori di lavoro,
– nuovi metodi di lavoro e ausili tecnici, variazione delle procedure di lavoro, approvvigionamento di nuovi dispositivi,
macchine,
– formazione e perfezionamento professionale e sistema di
verifica,
– misure relative alla prevenzione di infortuni, alla sicurezza
dell’esercizio e all’igiene, dispositivi di sicurezza / sistemi di
segnalazione,
– definizione di standard e norme per la strutturazione e l’allestimento dei posti di lavoro,
– questioni locali concrete come progetti di costruzione, ecc.
2
Attività relative al personale o al diritto del lavoro come classificazioni, promozioni, infrazione dei doveri di lavoro e di diligenza, lamentele, questioni di politica del personale e questioni
strategiche dell’impresa sono oggetto del rapporto delle parti
sociali e pertanto escluse dalla valutazione dei comitati.
5
Presidenza I comitati eleggono un presidente dalle proprie fila. Quest’ultidei comitati mo è incaricato di predisporre le attività in collaborazione con
l’ufficio tecnico competente, di organizzare e dirigere gli incontri sul fronte del personale.
5.7
121
Verbale
6
Le sedute dei comitati vengono verbalizzate. Il verbale deve
servire ai partecipanti a titolo di conferma degli accordi e per il
passaggio delle informazioni agli organi e alle cerchie del personale interessati. Possibilmente dovrà contenere:
– un breve riassunto di orientamenti, discussioni e opinioni,
– decisioni,
– eventuali relazioni (come allegato al verbale).
1
2
La stesura del verbale normalmente viene effettuata dall’ufficio tecnico competente.
7
Documentazione Il Reparto del personale, unitamente ai settori aziendali e ai
dei membri reparti, si preoccuperà di una documentazione adeguata (diretdel comitato tive, relazioni, statistiche, ecc.) previa consultazione con i
membri del comitato.
8
Mansioni 1 I membri dei comitati lasceranno confluire nella gestione delle
dei membri attività un parere il più possibile rappresentativo basato su
del comitato contatti e sondaggi del personale da loro rappresentato.
2
I membri dei comitati assicureranno la redazione di relazioni
sulle attività e sulle problematiche attuali dei comitati per i
gruppi del personale da loro rappresentati.
3
Nell’esercizio dei propri diritti e doveri, le parti agiranno in
base al principio della buona fede e, sulla base di una valutazione oggettiva dei problemi presentati e fondandosi sulle conoscenze ed esperienze raccolte nel proprio lavoro professionale, mireranno a raggiungere soluzioni che servano in modo ottimale l’azienda. Contestualmente esprimeranno il loro
pensiero in modo libero e trasparente, secondo scienza e coscienza.
5.7
122
4
I membri dei comitati sono tenuti al segreto nei confronti di
terzi in merito alle questioni aziendali di cui siano venuti a conoscenza in virtù della propria posizione, nella misura in cui
detti terzi non siano incaricati di garantire gli interessi dei dipendenti.
Linee guida
9
1
Se necessario, i comitati e le commissioni elaboreranno una
linea guida relativa a compiti e responsabilità.
2
La linea guida deve essere sottoposta all’autorizzazione del
Reparto del personale.
Durata del lavoro
e compensi
10
La durata del lavoro si basa sul CCL, Allegati 1 e 2.
1
2
Il rimborso spese si basa sul CCL, Allegato 6.
11
Ulteriori All’occorrenza, la BLS metterà a disposizione per l’attività dei
prestazioni comitati locali, strumenti ausiliari e servizi amministrativi nella
misura necessaria.
5.7
123
Indice termini chiave
Numero
A
Abbigliamento da lavoro
Abolizione di disposizioni
Accettazione di donativi
Accordi speciali servizio obbligatorio
Adeguamento dello stipendio
Agevolazioni di viaggio
Alcolici e sostanze stupefacenti
Analisi situazione personale, valutazione
Aree di partecipazione
Assegnazione dei giorni di riposo e di compensazione
Assegnazione delle ferie
Assegnazione delle pause e situazione dell’interruzione del lavoro
Assegno di custodia
Assegno di custodia in caso di lavoro a tempo parziale
Assegno di nascita e adozione
Assenze personali
Assenze retribuite, percepimento di lavoro aggiuntivo e lavoro
straordinario in caso di lavoro a tempo parziale
Assicurazione d’indennità giornaliera
Assicurazione per responsabilità civile
Assicurazione sulle cose
Assicurazione contro gli infortuni
40
93
26
82
Allegato 4, 6
63
68
37
Allegato 7, 4
Allegato 1, 21
Allegato 1, 26
Allegato 1, 12
57, Allegato 5, 1–11
Allegato 5, 9
Allegato 5, 4
48
Allegato 1, 32
66
28
30
65
B
Base di riferimento regolamenti particolari relativi alla durata del lavoro
Allegato 1, 1
C
Calcolo del tempo di lavoro
Calcolo delle assenze retribuite
Calcolo e pagamento dello stipendio
Campo di applicazione del CCL
Campo di applicazione regolamenti particolari relativi alla durata del lavoro
Casi particolari congedo di maternità
Certificati di lavoro
Cessazione
Cessione dei diritti di risarcimento danni contro terzi
Cessione delle rivendicazioni contro la BLS
Clausola di pace sociale
Collaborazione delle parti contraenti
Comitati partecipazione aziendale
Compensazione, rimborso spese
Composizione del tribunale arbitrale
Computo delle pause quale tempo di lavoro
Computo di interruzioni del lavoro alle ferie
Comunicazione di posti vacanti
Concessione posticipata
Conciliazione delle divergenze di opinione
Concorso di diritti assegno di custodia
Congedo
Congedo di maternità
Congedo fino a 30 giorni civili
Congedo non retribuito
Congedo per attività extrascolastiche (Congedo per attività giovanili)
Congedo retribuito
Congedo superiore a 30 giorni civili
Allegato 1, 7
Allegato 1, 24
52
2
Allegato 1, 3
Allegato 3, 4
38
17
75
35
7
4
Allegato 7, 2
61, Allegato 6, 7–14
11bis
Allegato 1, 15
Allegato 1, 27
41
Allegato 2, 4
10
Allegato 5, 8
47
50, Allegato 3, 1–4
Allegato 2, 7
Allegato 2, 5–10
Allegato 2, 9
Allegato 2, 2–4
Allegato 2, 8
124
Contratto collettivo di lavoro
Numero
Consegna piani di servizio
Contenuto del contratto di lavoro
Contratto di lavoro
Contribuzione alle spese di esecuzione
Controllo sporadico dei titoli di viaggio
Conversione del premio di fedeltà in congedo retribuito
Costi procedura arbitrale e di conciliazione
Allegato 1, 35
14
14
8
Allegato 1, 39
Allegato 6, 3
11sexies
D
Decesso in seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale
Dipendenti non vincolati
Diritti sulle invenzioni
Diritto acquisito per lo stipendio in caso di ridotta capacità lavorativa
per ragioni mediche
Diritto al risarcimento danni
Diritto alle ferie in caso di inzio o termine del rapporto di lavoro
nel corso dell’anno civile
Diritto assegni
Diritto di ricorso
Diritto rimborso spese
Diritto stipendio
Diritto stipendio, assegni, indennità e rimborso spese
Disponibilità e impiego fuori dell’orario di lavoro
Disposizione particolare
Documentazione dei membri del comitato
Domanda di rimborso e compensazione stipendio
Domicilio
Donativi
Dovere di diligenza
Dovere di fedeltà e diligenza
Durata annuale normale del lavoro
Durata del giorno di riposo o di compensazione
Durata del lavoro
Durata del lavoro – Impiego fuori dell’orario di lavoro
Durata del lavoro e compensi partecipazione aziendale
Durata del rapporto di lavoro
Durata nominale del lavoro a tempo parziale
Allegato 1, 28
51 ss
33
51 ss
51 ss
51 ss
60
Allegato 5, 10
Allegato 7, 7
56
20bis
26
21
21
43
Allegato 1, 22
Allegato 1, 5
60
Allegato 7, 10
13
Allegato 1, 29
E
Effetti derivanti da accordi speciali
Elezione dei membri di un comitato
Entrata in vigore dei piani di servizio e delle ripartizioni del lavoro
Entrata in vigore del CCL
90
Allegato 7, 3
Allegato 1, 35
91
F
Fattore di mercato stipendio
Ferie
Ferie lavoro a tempo parziale
Figli all’estero
Figli in formazione
Figlio
Forme di partecipazione aziendale
Fumo
Funzione pubblica
Allegato 4, 5
44
Allegato 1, 30
Allegato 5, 6
Allegato 5, 5
Allegato 5, 3
86
69
23
76
5
27
77
75
125
Numero
G
Gestione delle assenze
Giornata lavorativa
Giorni di riposo e di compensazione
Giovani
69bis
Allegato 1, 4
Allegato 1, 20
Allegato 1, 36
H
I
Igiene
Impiego delle lavoratrici puerpere
Impiego di donne in stato interessante
Impiego fuori dell’orario di lavoro
Indennità
Indennità lavoro notturno, lavoro domenicale, lavoro in galleria
Infortunio sul lavoro, malattia professionale
Interruzione del lavoro
Introduzione del procedimento
Invenzioni
72
Allegato 3, 3
49
60
59
Allegato 6, 4–6
64 ss
Allegato 1, 16
11quater
27
J
K
L
Lavori in galleria indennità
Lavoro a tempo parziale
Lavoro domenicale – Indennità
Lavoro notturno
Lavoro notturno – Indennità
Lavoro notturno – Supplemento di tempo per lavori svolti di notte
Lavoro straordinario
Libertà di associazione
Licenziamento
Linee guida
Livello occupazionale lavoro a tempo parziale
Allegato 6, 6
Allegato 1, 29–32
Allegato 6, 5
Allegato 1, 18
Allegato 6, 4
Allegato 1, 19
46, Allegato 1, 9
3
18
Allegato 7, 9
Allegato 1, 29
M
Mansioni dei membri del comitato
Allegato 7, 8
N
Natura giuridica del rapporto di lavoro
Numero di pause per turno di lavoro
12
Allegato 1, 14
O
Obbligo di consegna di documenti
Obbligo di notifica
Obbligo di riservatezza
Obbligo di testimonianza
Obiettivi della partcipazione aziendale
Occupazione secondaria
Origine del rapporto di lavoro
25
39
24
25
84
22
13
P
Pagamento della differenza
Pagamento dello stipendio
Allegato 5, 11
52
126
Numero
Pagamento dello stipendio in caso di incapacità al lavoro
Pari opportunità di uomini e donne
Partecipazione aziendale
Partecipazione dei dipendenti non vincolati
Parti contraenti
Pausa, interruzione del lavoro
Periodo di prova
Piano di servizio
Premio di fedeltà
Presidenza dei comitati
Previdenza professionale
Principi fondamentali congedo retribuito
Principio fondamentale assegno di custodia
Principio fondamentale congedo di maternità
Principio fondamentale partecipazione aziendale
Procedimento in assenza di contratto
Protezione contro il licenziamento
Protezione dei dati
Protezione della personalità
Protezione della salute
Protezione giuridica
Q
Quantità delle ferie
Quota determinata in base alla funzione
Quota determinata in base alla prestazione
Quota determinata in base all’esperienza
Quote forfettarie di tempo
Quote forfettarie di tempo nell’ambito della scorta dei treni/del controllo
sporadico dei titoli di viaggio
R
Rapporto di lavoro
Referenze
Registrazione e calcolo del tempo di lavoro
Regolamentazione della durata di lavoro
Regolamenti particolari relativi alla durata del lavoro
Regolamenti speciali relativi alla durata del lavoro e ai tempi di viaggio
Responsabilità
Responsabilità penale
Riduzione dei diritti in caso di incapacità al lavoro
Riduzione delle ferie
Rimborso di spese supplementari
Rimborso in base al chilometraggio
Rimborso servizio obbligatorio
Rimborso spese
Rimborso spese del personale navigante
Rimborso spese del personale viaggiante
Rimborso spese relative a corsi, istruzioni in gruppo, visite o attività simili
Ripartizione del lavoro
Ripartizione della durata del lavoro a tempo parziale
Ripartizione dello stipendio annuale
Risarcimento spese procedimento legale
Risoluzione del CCL
Risoluzione del contratto di lavoro per motivi medici
73
31
83-88, Allegato 7, 1–11
5
4
Allegato 1, 16
15
Allegato 1, 33
58, Allegato 6, 2–3
Allegato 7, 5
64
Allegato 2, 2
Allegato 5, 2
Allegato 3, 2
83
94
19
32
32
71
34
Allegato 1, 25
Allegato 4, 2
Allegato 4, 3
Allegato 4, 4
Allegato 1, 38
Allegato 1, 39
12
38
Allegato 1, 7
42
Allegato 1, 1–39
Allegato 1, 8
29
Allegato 1, 37
74
45
Allegato 6, 8
Allegato 6, 10
81
62
Allegato 6, 14
Allegato 6, 12
Allegato 6, 9
Allegato 1, 34
Allegato 1, 29
53
34bis
92
78
127
Numero
S
Salute
Scala dello stipendio, stato 1.4.2009
Scheda informativa congedo non retribuito
Scopo
Segretariato procedura arbitrale e di conciliazione
Servizio obbligatorio
Settimana di 5 giorni
Sicurezza integrale
Sicurezza sul lavoro e protezione della salute
Spese di taxi per le dipendenti
Spostamento dei giorni di riposo e di compensazione
Stipendio
Stipendio annuale – Ripartizione
Superamento della durata massima del lavoro
Supplemento di tempo per lavori svolti di notte
Sviluppo del personale
67
Allegato 4, 7
Allegato 2, 10
1
11ter
80–82
Allegato 1, 6
70
71
Allegato 6, 11
Allegato 1, 23
Allegato 4, 1–7
53
Allegato 1, 10
Allegato 1, 19
36
T
Tempo aggiuntivo e straordinario lavoro a tempo parziale
Termine del congedo non retribuito
Termini di preavviso
Tipologia delle assenze
Trattative durante il periodo di validità del CCL
Trattative salariali
Trattenute
Tribunale arbitrale
Turno di lavoro
Turno di riposo
Tutela dei membri partecipazione aziendale
Allegato 1, 31
Allegato 2, 6
16
Allegato 2, 3
9
6
54
11
Allegato 1, 11
Allegato 1, 17
87
U
Ulteriori direttive procedurali
Utilizzo dell’automobile, rimborso in base al chilometraggio
11quinquies
Allegato 6, 10
V
Variazione del rapporto di lavoro per cause particolari
Verbale
Versamento ulteriore dello stipendio
Vitto fuori sede
Votazione delle commissioni partecipazione aziendale
20
Allegato 7, 6
55
Allegato 6, 7
85
W
Z
128