Contratto collettivo di lavoro
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Contratto collettivo di lavoro
Contratto collettivo di lavoro Indice Sezioni Sezione 1 Disposizioni generali e costitutive d’obbligazioni 1 Sezione 2 Diritti e doveri 2 Sezione 3 Partecipazione aziendale 3 Sezione 4 Disposizioni transitorie e finali 4 Sezione 5 Allegati 5 5.1 Regolamenti particolari relativi alla durata del lavoro 5.1 5.2 Congedo 5.2 5.3 Congedo di maternità 5.3 5.4 Stipendio 5.4 5.5 Assegno di custodia 5.5 5.6 Indennità e rimborso spese 5.6 5.7 Partecipazione aziendale 5.7 1 Contratto collettivo di lavoro tra la BLS SA e le associazioni del personale Sindacato del personale dei trasporti Sindacato cristiano dei servizi pubblici e del terziario della Svizzera 2 Preambolo Le parti contraenti intendono creare, mediante il presente CCL e i relativi allegati, un partenariato sociale di successo e orientato al futuro per il bene della BLS e dei suoi dipendenti. Le parti contraenti si impegnano a salvaguardare gli interessi reciproci secondo il principio della buona fede, a farli confluire nel proprio lavoro e in particolare ad affrontare assieme in modo costruttivo tutte le questioni che riguardano i dipendenti. Il presente CCL viene redatto in tedesco, francese e italiano. Per l’interpretazione del contratto fa fede il testo originale in lingua tedesca. 3 Indice Preambolo Indice Indice analitico Abbreviazioni 3 4 12 13 Sezione 1 Disposizioni generali e costitutive d’obbligazioni 1.1 1 2 3 Generale Scopo Campo di applicazione Libertà di associazione 14 15 15 1.2 4 5 6 7 8 9 10 Relazioni tra le parti contraenti Collaborazione delle parti contraenti Partecipazione dei dipendenti non vincolati Trattative salariali Clausola di pace sociale Contribuzione alle spese di esecuzione Trattative durante il periodo di validità del CCL Conciliazione delle divergenze di opinione 16 16 16 17 17 18 18 1.3 Procedura arbitrale e di conciliazione 11 Tribunale arbitrale 11bis Composizione del tribunale arbitrale 11ter Segretariato 11quater Introduzione del procedimento 11quinquies Ulteriori direttive procedurali 11sexies Costi 19 19 19 20 21 21 Sezione 2 Diritti e doveri 2.1 12 13 14 15 4 Rapporto di lavoro Natura giuridica del rapporto di lavoro Origine e durata del rapporto di lavoro Contenuto del contratto di lavoro Periodo di prova 22 22 23 23 16 17 18 19 20 Termini di preavviso Cessazione Licenziamento Protezione contro il licenziamento Variazione del rapporto di lavoro per cause particolari 20bis Domicilio 25 25 2.2 Condotta e responsabilità 21 Dovere di fedeltà e diligenza 22 Occupazione secondaria 23 Funzione pubblica 24 Obbligo di riservatezza 25 Obbligo di testimonianza e consegna di documenti 26 Accettazione di donativi 27 Diritti sulle invenzioni 28 Assicurazione per responsabilità civile 29 Responsabilità 30 Assicurazione sulle cose 31 Pari opportunità 32 Protezione della personalità e dei dati 33 Diritto di ricorso 34 Protezione giuridica 34bis Risarcimento spese 35 Cessione delle rivendicazioni contro la BLS 36 Sviluppo del personale 37 Analisi situazione personale, valutazione 38 Certificati di lavoro e referenze 39 Obbligo di notifica 40 Abbigliamento da lavoro 41 Comunicazione di posti vacanti 26 26 27 27 28 28 29 30 30 31 31 31 32 32 33 34 34 34 35 35 36 36 2.3 42 43 44 45 46 47 37 37 38 39 39 39 Durata del lavoro Regolamentazione della durata di lavoro Durata annuale normale del lavoro Ferie Riduzione delle ferie Lavoro straordinario Congedo 23 23 24 24 5 48 Assenze personali 49 Impiego di donne in stato interessante 50 Congedo di maternità 40 40 41 2.4 Stipendio, assegni, indennità e rimborso spese 51 Diritto 52 Calcolo e pagamento dello stipendio 53 Ripartizione dello stipendio annuale 54 Trattenute 55 Versamento ulteriore dello stipendio 56 Domanda di rimborso e compensazione 57 Assegno di custodia 58 Premio di fedeltà 59 Indennità 60 Disponibilità e impiego fuori dell’orario di lavoro 61 Compensazione 62 Rimborso spese 63 Agevolazioni di viaggio 42 42 42 43 43 44 44 45 46 46 46 47 47 2.5 Aspetti sociali, sicurezza sul lavoro e protezione della salute 64 Previdenza professionale 65 Assicurazione contro gli infortuni 66 Assicurazione d’indennità giornaliera 67 Salute 68 Alcolici e sostanze stupefacenti 69 Fumo 69bis Gestione delle assenze 70 Sicurezza integrale 71 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute 72 Igiene 73 Pagamento dello stipendio in caso di incapacità al lavoro 74 Riduzione dei diritti 75 Cessione dei diritti di risarcimento danni contro terzi 76 Decesso a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale 77 Diritto acquisito per lo stipendio in caso di ridotta capacità lavorativa per ragioni mediche 6 48 48 48 48 49 49 49 50 50 50 51 52 52 53 53 78 Risoluzione del contratto di lavoro per motivi medici 79 Prestazioni particolari 54 54 2.6 Prestazioni in caso di impedimento al lavoro in seguito al servizio obbligatorio svizzero 80 Principio fondamentale 81 Rimborso 82 Accordi speciali 55 56 56 Sezione 3 Partecipazione aziendale 83 Principio fondamentale 84 Obiettivi della partecipazione aziendale 85 Votazione delle commissioni 86 Forme di partecipazione aziendale 87 Tutela dei membri delle commissioni 88 Abolito 58 58 58 59 59 59 Sezione 4 Disposizioni transitorie e finali 89 Abolito 90 Effetti derivanti da accordi speciali 91 Entrata in vigore del CCL 92 Periodo di validità del CCL e relativa risoluzione 93 Abolizione di disposizioni 94 Procedimento in assenza di contratto 95 Abolito 60 60 60 60 61 61 61 Sezione 5 Allegati Allegato 1 Regolamenti particolari relativi alla durata del lavoro 1.1 1 2 3 Generale Base di riferimento Principio fondamentale Campo di applicazione 66 66 66 7 1.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Durata del lavoro e del riposo Giornata lavorativa Durata del lavoro Settimana di 5 giorni Registrazione e calcolo del tempo di lavoro Regolamenti speciali relativi alla durata del lavoro e ai tempi di viaggio Lavoro straordinario Superamento della durata massima del lavoro Turno di lavoro Assegnazione delle pause e situazione dell’interruzione del lavoro Abolito Numero di pause per turno di lavoro Computo delle pause quale tempo di lavoro Interruzione del lavoro Turno di riposo Lavoro notturno Supplemento di tempo per lavori svolti di notte 1.3 Giorni di riposo e di compensazione 20 Diritto 21 Assegnazione dei giorni di riposo e di compensazione 22 Durata del giorno di riposo o di compensazione 23 Spostamento dei giorni di riposo e di compensazione 24 Calcolo delle assenze retribuite 1.4 25 26 27 28 Ferie Quantità Assegnazione delle ferie Computo di interruzioni del lavoro alle ferie Diritto alle ferie in caso di inizio o termine del rapporto di lavoro nel corso dell’anno civile 1.5 Lavoro a tempo parziale 29 Livello occupazionale, ripartizione della durata del lavoro, durata nominale del lavoro 30 Ferie 8 67 67 69 70 70 71 73 74 75 76 76 76 77 78 79 79 80 81 83 84 84 85 85 86 88 88 89 31 Tempo di lavoro aggiuntivo e straordinario 32 Assenze retribuite, percepimento di lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario 1.6 33 34 35 Piano di servizio e ripartizione del lavoro Piano di servizio Ripartizione del lavoro Entrata in vigore dei piani di servizio e delle ripartizioni del lavoro 89 89 90 90 91 1.7 Misure speciali di tutela 36 Giovani 91 1.8 Disposizioni penali 37 Responsabilità penale 92 1.9 Quote forfettarie di tempo 38 Quote forfettarie di tempo nell’ambito della trazione dei treni 39 Quote forfettarie di tempo nell’ambito della scorta dei treni/del controllo sporadico dei titoli di viaggio 93 93 Allegato 2 Congedo 1 Base di riferimento 94 2.1 2 3 4 94 95 98 2.2 5 6 7 8 9 Congedo retribuito Principi fondamentali Tipologia delle assenze Concessione posticipata Congedo non retribuito Principi fondamentali Termine del congedo Congedo fino a 30 giorni civili Congedo superiore a 30 giorni civili Congedo per attività extrascolastiche (Congedo per attività giovanili) 10 Scheda informativa 99 100 100 101 101 101 9 Allegato 3 Congedo di maternità 1 Base di riferimento 2 Principio fondamentale 3 Impiego delle lavoratrici puerpere 4 Casi particolari 102 102 103 103 Allegato 4 Stipendio 1 Base di riferimento 2 Quota determinata in base alla funzione 3 Quota determinata in base alla prestazione 4 Quota determinata in base all’esperienza 5 Fattore di mercato 6 Adeguamento dello stipendio 7 Scala dello stipendio, stato 1.4.2009 104 104 104 105 105 105 106 Allegato 5 Assegno di custodia 1 Base di riferimento 2 Principio fondamentale 3 Figlio 4 Assegno di nascita e adozione 5 Figli in formazione 6 Figli all’estero 7 Figli sposati 8 Concorso di diritti 9 Assegni di custodia in caso di impiego a tempo parziale 10 Disposizione particolare 11 Pagamento della differenza 10 108 108 108 108 109 110 110 110 111 111 111 Allegato 6 Indennità e rimborso spese 1 Base di riferimento 6.1 Premio di fedeltà 2 Principi fondamentali 3 Conversione del premio di fedeltà in congedo retribuito 6.2 4 5 6 Indennità Lavoro notturno Lavoro domenicale Lavori in galleria 6.3 7 8 9 Rimborso spese Spese per vitto e pernottamento fuori sede Rimborso di spese supplementari Rimborso spese relative a corsi, istruzioni in gruppo, visite o attività simili Utilizzo dell’automobile, rimborso in base al chilometraggio Spese di taxi per le dipendenti Rimborso spese del personale viaggiante Abolito Rimborso spese del personale navigante 10 11 12 13 14 Allegato 7 Partecipazione aziendale 1 Base di riferimento 2 Comitati 3 Elezione dei membri di un comitato 4 Aree di partecipazione 5 Presidenza dei comitati 6 Verbale 7 Documentazione dei membri del comitato 8 Mansioni dei membri del comitato 9 Linee guida 10 Durata del lavoro e compensi 11 Ulteriori prestazioni Indice termini chiave 112 112 113 115 115 115 116 117 117 117 118 118 118 118 120 120 120 121 121 122 122 122 123 123 123 124 11 Indice analitico Allegati Disciplinano i dettagli relativi alla rispettiva sezione e sono parte integrante ed equivalente del CCL. Direttiva Disposizione unilaterale della BLS che disciplina i dettagli complementari al CCL. Diritti e doveri Disciplinano i rapporti sanciti dal diritto del lavoro tra la BLS e i suoi dipendenti. Disposizioni Disposizione unilaterale della BLS che definisce le integrazioni d’esecuzione specifiche per i vari settori a una determinata direttiva. Disposizioni gene- Disciplinano i rapporti tra le parti contraenti. rali e costitutive d’obbligazioni Parti contraenti La BLS da una parte e le parti contraenti SEV e transfair dall’altra. Personale di Rientrano nella definizione di personale di condotta i condotta dipendenti che possono essere impiegati in maniera illimitata in qualità di macchinisti delle categorie C e D. Preambolo Introduzione, dichiarazione d’intenti. Stipendio annuo Stipendio di base senza assegni. Medico di fiducia Medico designato dalla BLS per il chiarimento dello stato di salute di un/una dipendente o di un/una candidato/a ad un posto di lavoro. 12 Abbreviazioni AD AI AVS BLS CCL CO INP IPG LAINF LAM LDL LFPr LIPG LL LPP OIPG OLDL SEV transfair LAFam Assicurazione contro la disoccupazione Assicurazione per l’invalidità Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti BLS SA Contratto collettivo di lavoro Codice delle Obbligazioni svizzero Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali Indennità per perdita di guadagno Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni Legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare Legge federale dell’8 ottobre 1971 sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro) Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale) Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno) Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro) Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno Ordinanza del 26 gennaio 1972 sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Ordinanza concernente la Legge sulla durata del lavoro) Sindacato del personale dei trasporti Sindacato cristiano dei servizi pubblici e del terziario della Svizzera Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari 13 Sezione 1 Disposizioni generali e costitutive d’obbligazioni 1.1 Generale 1 Scopo 1 1 Il presente CCL ha come finalità: – fissare condizioni di assunzione e di lavoro al passo con i tempi, – favorire le relazioni tra i dipendenti e il datore di lavoro, – intensificare la collaborazione tra le parti contraenti, – definire in maniera attiva e corresponsabile, attraverso i dipendenti e le associazioni del personale, le condizioni di assunzione e di lavoro, – risolvere amichevolmente le divergenze di opinione, – garantire la parità tra uomini e donne, – assicurare i posti di lavoro a lungo termine. 2 In caso di razionalizzazione, modifiche strutturali o ulteriori provvedimenti in termini di organizzazione aziendale, la BLS si impegna a rendere possibile la continuazione dell’impiego dei dipendenti interessati. In tali circostanze verrà valutata in modo specifico la situazione personale dei singoli dipendenti. 3 Le associazioni del personale che concludono il contratto si impegnano a sostenere in modo costruttivo i presenti provvedimenti. 14 Contratto collettivo di lavoro 2 Campo di 1Il presente CCL e i relativi allegati sono applicabili per tutti i applicazione dipendenti della BLS. 2 Salvo ove diversamente predisposto nei singoli contratti di lavoro individuali, il presente CCL non è applicabile a: – i membri della Direzione e i quadri superiori, – dipendenti sottoposti a regime di retribuzione oraria, – dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, – dipendenti con sede di lavoro contrattuale all’estero e senza contratto di lavoro regolato dal diritto svizzero, – dipendenti in formazione ai sensi della LFPr; per la seconda formazione si applicano condizioni particolari, – tirocinanti di ambo i sessi, – titolari di pensione di ambo i sessi riassunti. 3 Per i gruppi di personale sopra indicati il CCL può essere applicato a titolo integrativo. 4 Per i dipendenti con capacità produttiva ridotta per motivi medici sarà possibile concordare deroghe alle disposizioni del presente CCL. 3 Libertà di I dipendenti nonché la BLS e le relative organizzazioni hanno il associazione diritto, ai fini della tutela dei rispettivi interessi, di unirsi e istituire delle associazioni, e di aderire o meno alle stesse. 15 1 1.2 Relazioni tra le parti contraenti 1 4 Collaborazione Le parti contraenti si scambiano regolarmente e puntualmente delle parti informazioni relative ai rispettivi obiettivi e scopi (in particolare contraenti provvedimenti inerenti le politiche del personale quali ristrutturazioni, provvedimenti di razionalizzazione, difficili condizioni economiche e fusioni). Le parti si adoperano al meglio delle proprie capacità al fine di rafforzare il partenariato sociale. Eventuali divergenze di opinione vengono discusse in ambito di colloqui. 5 Partecipazione dei Le parti contraenti affermano, conformemente al CO, articolo dipendenti non 356b, comma 1, il loro consenso a qualsivoglia partecipazione vincolati futura dei dipendenti interessati. Trattative salariali 6 1 Di volta in volta, con cadenza annuale, le parti contraenti trattano l’eventuale adeguamento di stipendi e assegni. A tale scopo le parti prendono in considerazione le condizioni economiche e finanziarie della BLS e dei relativi enti di corresponsione dei compensi, l’evoluzione del costo della vita nonché le condizioni del mercato del lavoro. 2 Ove le parti non raggiungano un accordo entro la data del 30 novembre, ciascuna parte contraente avrà la possibilità, entro dieci giorni, di rivolgersi al tribunale arbitrale, che sarà tenuto a prendere in considerazione i criteri indicati al comma 1. 16 7 Clausola di pace 1Qualora non venga raggiunta alcuna intesa in caso di violaziosociale ne, minacciata o effettiva, dell’obbligo di pace sociale nonostante i colloqui finalizzati alla conciliazione, le parti si rivolgeranno al tribunale arbitrale. Le parti contraenti concordano l’obbligo illimitato di pace sociale e garantiscono in particolare che eviteranno eventuali azioni di disturbo delle attività lavorative quali scioperi, scioperi di avvertimento, azioni simili a scioperi, boicottaggi o serrate. Con azioni simili a scioperi si intendono in particolare minacce di sciopero, istigazione allo sciopero e opposizione passiva (ad esempio sciopero bianco). La tutela dell’assoluta pace sociale implica che, anche in caso di controversie in merito a questioni non disciplinate all’interno del CCL, sussista l’obbligo di pace sociale. 2 I tribunali ordinari saranno competenti in caso di differenze derivanti dal contratto di lavoro individuale. 8 Contribuzione 1Il contributo alle spese di esecuzione serve a coprire le spese alle spese di derivanti dall’elaborazione, applicazione ed esecuzione del esecuzione CCL. 2 Il contributo alle spese di esecuzione viene detratto direttamente dallo stipendio e reso disponibile alle associazioni del personale che concludono il contratto, le quali si accordano in merito al criterio di ripartizione. I dipendenti non appartenenti ad alcuna associazione del personale che concludono il contratto daranno un contributo pari a Fr. 10.– mensili. I dipendenti a tempo parziale con incarico inferiore al 50 percento pagheranno Fr. 5.– mensili. 3 Le associazioni del personale faranno verificare annualmente, all’attenzione della BLS, da parte di un ente di controllo riconosciuto, la contabilità e l’utilizzo conforme al contratto dei contributi alle spese di esecuzione. 17 1 1 9 Trattative durante 1Le parti contraenti si dichiarano disposte ad accogliere, duranil periodo di validità te il periodo di validità del contratto, eventuali richieste di modidel CCL fica o integrazione del CCL, a verificare dette richieste, nonché a cercare congiuntamente delle soluzioni in buona fede. 2 Eventuali modifiche o integrazioni del presente CCL possono essere richieste dalle parti contraenti una volta all’anno entro la fine del mese di dicembre. In relazione a dette richieste, le parti contraenti dovranno avviare delle trattative entro un termine di tre mesi. 3 Eventuali modifiche devono essere prodotte in forma scritta e integrare il CCL sotto forma di allegati. 4 Qualora non venga raggiunto alcun accordo, rimarrà valido il presente CCL. 5 Il ricorso al tribunale arbitrale è escluso. 10 Conciliazione 1Eventuali divergenze di opinione in merito all’interpretazione e delle divergenze all’esecuzione del presente CCL, fermo restando che tali diverdi opinione genze non siano di natura individuale e concernenti il diritto civile, devono essere risolte dapprima mediante trattative dirette tra le parti contraenti. Nel caso in cui però non si raggiunga alcun accordo, ciascuna parte contraente avrà la facoltà di appellarsi al tribunale arbitrale conformemente alle disposizioni del numero 11. 2 Nel corso della procedura arbitrale e di conciliazione, le parti contraenti si asterranno dal compiere qualisivoglia azione che possa condurre ad un inasprimento del conflitto, in particolare dando adito a dispute in pubblico o nei mezzi di comunicazione accessibili alla collettività. 18 1.3 Procedura arbitrale e di conciliazione 11 Tribunale arbitrale 1Nei seguenti casi, se necessario si farà ricorso a un tribunale arbitrale: a. divergenza di opinione tra le parti contraenti in merito all’applicazione o all’interpretazione del CCL (numero 10); b. mancato accordo delle parti nell’ambito delle contrattazioni annuali sul salario (numero 6, comma 2). 2 Il tribunale arbitrale conduce le trattative per un accomodamento tra le parti, sottoponendo loro delle proposte di soluzione. 3 Qualora le trattative finalizzate all’accomodamento dovessero fallire, la decisione finale spetterà al tribunale arbitrale. 11bis Composizione del Il tribunale arbitrale consta di cinque membri. Alla BLS e alle tribunale arbitrale associazioni del personale stipulanti il contratto spetta di nominare rispettivamente due arbitri. Per quanto riguarda la scelta degli arbitri, trovano applicazione le regole di ricusazione specifiche. 1 2 La presidentessa o il presidente verrà nominato dalla presidentessa o dal presidente del Tribunale cantonale di Berna. 3 Le parti assumono il reciproco impegno di agire con la massima urgenza in merito alla nomina del collegio arbitrale. 11ter Segretariato Il segretariato viene nominato dal presidente del collegio arbitrale. 19 1 1 11quater Introduzione Il procedimento verrà introdotto tramite avviso specifico del procedimento secondo il numero 6, comma 2, da una o più parti contraenti, presso il presidente del Tribunale cantonale di Berna, all’attenzione del segretariato del tribunale arbitrale. 1 2 La domanda di conciliazione e la presa di posizione della controparte dovranno includere in particolare: – la denominazione precisa delle parti; – le domande della/delle parte/parti; – la motivazione delle domande; – i mezzi probatori; – la rappresentanza delle parti. 3 La domanda di conciliazione deve essere presentata entro il 20 dicembre. Il termine di presentazione della posizione della controparte viene definito dal presidente del collegio arbitrale. 4 Qualora la domanda non venga introdotta da tutte le associazioni del personale aderenti al CCL, le rimanenti associazioni del personale aderenti al CCL potranno aderire al procedimento a titolo di parti intervenienti entro 14 giorni. La posizione della parte interveniente nel procedimento si basa sul codice di procedura civile applicabile (art. 46 ZPO BE). 20 11quinquies Ulteriori 1L’ulteriore procedimento verrà svolto verbalmente e dovrà direttive procedurali essere concluso entro tre mesi dalla comunicazione della composizione della commissione di conciliazione o del collegio arbitrale. 2 Se il collegio arbitrale viene convocato dopo il fallimento delle trattative salariali, il procedimento dovrà essere concluso entro e non oltre il 31 marzo. 3 La sede della commissione di conciliazione e del collegio arbitrale è Berna. La lingua del procedimento arbitrale è il tedesco. 4 Per il resto, trova applicazione mutatis mutandis il codice di procedura civile del Cantone di Berna. In caso di entrata in vigore del codice di procedura civile federale, questo troverà applicazione mutatis mutandis. 11sexies Costi Il tribunale arbitrale deciderà in merito ai costi del procedimento. 21 1 Sezione 2 Diritti e doveri 2.1 Rapporto di lavoro 12 Natura giuridica 1Ferma restando qualsivoglia disposizione contraria eventualdel rapporto mente contenuta nel presente CCL e nei relativi allegati, ai di lavoro contratti di lavoro individuali si applicano le condizioni stabilite nel Codice delle Obbligazioni svizzero (CO), nella Legge sul lavoro (LL), nonché nella Legge sulla durata del lavoro (LDL). 2 2 Gli accordi contenuti nei contratti individuali di lavoro tra la BLS e il/la dipendente in merito ai numeri qui di seguito indicati avranno la precedenza sulle disposizioni contemplate nel presente CCL: – periodo di prova, numero 15, – termini di preavviso, numero 16, – analisi della situazione personale e valutazione, numero 37. 3 Nel caso di dipendenti che non appartengano ad alcuna associazione del personale che abbia stipulato il CCL, il riferimento al CCL nell’ambito del contratto individuale viene riconosciuto quale dichiarazione di partecipazione conformemente al CO, articolo 356, comma 1. I dipendenti si assoggettano all’effetto di tutte le disposizioni contenute nella sezione 2 (Diritti e doveri) e indirettamente a quelle della sezione 1 (Disposizioni generali e costitutive d’obbligazioni) del presente CCL. 4 I dipendenti ricevono, congiuntamente al contratto di lavoro, una copia del presente CCL, ivi compresi relativi allegati, modifiche e integrazioni. 5 Ulteriori leggi, estratti di legge e normative verranno forniti o resi disponibili dietro richiesta. 13 Origine e durata Il rapporto di lavoro sarà regolato in base a un contratto di lavodel rapporto ro individuale scritto, e avrà durata indeterminata, salvo ove di lavoro diversamente previsto nel contratto stesso. 22 Contratto collettivo di lavoro 14 Contenuto Il contratto di lavoro disciplina in particolare: del contratto – la funzione e/o la designazione del posto di lavoro, di lavoro – l’inizio del rapporto di lavoro, – il periodo di prova, – il luogo di lavoro, – il grado di occupazione e l’orario di lavoro, – lo stipendio, – accordi particolari, – l’annessione a un istituto di previdenza regolato dalla LPP, – la dichiarazione di partecipazione conformemente al numero 12, comma 3. 15 Periodo di prova I primi tre mesi di impiego valgono come periodo di prova. In caso di riduzione effettiva del periodo di prova a seguito di malattia, incidente o di adempimento di un obbligo giuridico non volontariamente assunto, il periodo di prova verrà adeguatamente prolungato. Termini di preavviso 16 1 Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto con un preavviso di sette giorni. 2 Trascorso il periodo di prova, il rapporto di lavoro potrà essere risolto nel corso del primo anno con un preavviso di un mese, nel corso del secondo anno con un preavviso di due mesi, e successivamente con un preavviso di tre mesi al termine di ciascun mese. 3 In caso di pensionamento volontario anticipato, il preavviso dovrà essere di sei mesi. Cessazione 17 Il rapporto di lavoro cessa senza preavviso: – l’ultimo giorno del mese in cui viene raggiunto il limite di età ai sensi della legge sull’AVS, oppure per pensionamento, – in caso di decesso, – alla scadenza della durata del contratto in caso di rapporti di lavoro a tempo determinato. 1 23 2 2 Il rapporto di lavoro può essere terminato da entrambe le parti contraenti: – tramite licenziamento, – risoluzione senza preavviso per cause gravi, – contratto di risoluzione. 2 Licenziamento 18 In qualsivoglia caso il licenziamento dovrà essere comunicato per iscritto. Su richiesta, il licenziamento dovrà essere motivato per iscritto. Rimane garantito il diritto di audizione. 1 2 Nel caso in cui la BLS intenda procedere al licenziamento per motivi basati su prestazioni insufficienti o condotta scorretta, il licenziamento dovrà essere preceduto da un ammonimento scritto, nel quale venga motivata la mancanza riscontrata e al contempo indicati gli obiettivi e un termine adeguato entro cui porre rimedio alla mancanza stessa. Detta lettera di ammonimento dovrà altresì contenere il riferimento all’eventuale licenziamento. 3 Risoluzione senza preavviso a. Per cause gravi la BLS nonché il/la dipendente hanno la facoltà di risolvere in qualsiasi momento senza preavviso il rapporto di lavoro. Ciascuna parte potrà richiedere all’altra una motivazione scritta. b. Per cause gravi si intende in effetti qualsivoglia circostanza al cui verificarsi non si può più pretendere in buona fede, dalla parte che procede al licenziamento, la continuazione del rapporto di lavoro. 4 In qualsiasi momento le parti hanno la facoltà di terminare il rapporto di lavoro di comune accordo mediante un contratto di risoluzione scritto. 19 Protezione contro La protezione contro il licenziamento è conforme alle norme il licenziamento previste dal CO, articolo 336. 24 20 Variazione 1Ove richiesto dal lavoro, o dall’impiego economico dei dipendel rapporto denti, oppure nel caso in cui i dipendenti non siano più in grado di lavoro per di svolgere il proprio usuale lavoro, gli stessi dipendenti potrancause paricolari no essere trasferiti oppure potrà essere loro assegnata un’attività, ragionevolmente in attinenza alla loro formazione professeionale o alle loro attitudini, che non rientri nelle mansioni delle funzioni loro affidate. 2 Un tale eventuale trasferimento o l’assegnazione di altre attività verrà comunicato al/alla dipendente interessato/a quanto prima possibile. Nel caso in cui al/alla dipendente venga assegnata un’attività di livello inferiore, gli/le verrà garantito per due anni il diritto acquisito per lo stipendio. Lo stipendio dei dipendenti che allo scadere del secondo anno avranno compiuto il 62° anno di età non subirà più alcuna riduzione. Qualora i dipendenti non accettino un trasferimento obiettivamente ragionevole, lo stipendio potrà essere immediatamente adeguato. 3 Resta salvo il diritto acquisito per lo stipendio in caso di capacità lavorativa limitata per ragioni mediche conformemente al numero 77. 20bis Domicilio I dipendenti sono liberi nella scelta del loro domicilio ad eccezione di quanto sancito dal comma 2. 1 2 In caso di necessità aziendale, la BLS ha la facoltà di obbligare il/la dipendente nel contratto individuale di lavoro di prendere domicilio in un determinato perimetro in riferimento al luogo di lavoro. 25 2 2.2 Condotta e responsabilità 21 Dovere di fedeltà 1 Ciascun/a dipendente è tenuto/a a svolgere personalmente e diligenza l’incarico affidatogli/le in maniera scrupolosa con l’obbligo di tutelare in buona fede gli interessi legittimi della BLS. In particolare, ciascun/a dipendente sarà tenuto/a ad adempiere coscienziosamente a tutti gli obblighi e alle richieste prescritte da norme e regolamenti vincolanti. 2 2 Gli strumenti di lavoro, i materiali, i dispositivi e gli impianti tecnici nonché i veicoli a disposizione per lo svolgimento del lavoro dovranno essere utilizzati in modo opportuno e competente. 22 Occupazione 1 Lo svolgimento di un’occupazione secondaria va comunicata secondaria al Reparto del personale, che dovrà autorizzarla. In linea di principio, sono ammesse attività svolte a titolo onorifico, in associazioni, nell’ambito di associazioni del personale nonché attività svolte nel tempo libero con normale indennità giornaliera e/o gettone di presenza; per tali occupazioni non è previsto alcun obbligo di denuncia né obbligo di autorizzazione. 2 Non è consentito lo svolgimento di un’occupazione secondaria qualora la stessa pregiudichi il lavoro, e segnatamente nel caso in cui esista un conflitto di interessi ovvero quando venga impegnata la capacità lavorativa in maniera continuativa e in misura sostanziale. In particolare, le occupazioni secondarie non devono violare le disposizioni sancite dalla Legge sulla durata del lavoro. 3 La comunicazione dell’eventuale occupazione secondaria va eseguita utilizzando il modulo disponibile sul sito Intranet. 26 Funzione pubblica 23 Con funzione pubblica si intende qualsiasi funzione che appartenga all’ambito esecutivo, legislativo o giuridico. 1 2 La regolamentazione di un eventuale congedo retribuito viene trattata nell’Allegato 2. 24 Obbligo di 1 I dipendenti hanno l’obbligo di mantenere la riservatezza in riservatezza merito a tutte le questioni lavorative che per loro natura o conformemente a una determinata disposizione vanno trattate in maniera riservata. L’obbligo di riservatezza sussiste altresì nei confronti dei media e dei dipendenti della BLS, nel caso in cui questi non debbano essere informati per motivi lavorativi. 2 In particolare è fatto divieto ai dipendenti di divulgare informazioni a terzi in merito a servizi di trasporto (viaggiatori o merci, la relativa provenienza e destinazione, mittente, destinatario ed esecutore), nonché a questioni relative alla difesa militare nazionale o a quelle questioni che rientrano nell’ambito del segreto postale. 3 I dipendenti sono tenuti ad evitare che persone non autorizzate possano prendere visione di documenti scritti che per loro natura, o conformemente a una determinata disposizione, devono essere trattati in maniera riservata. 4 L’obbligo di riservatezza riguarda altresì copie, traduzioni, microfilm e archiviazioni su supporti elettronici di dati. 5 L’obbligo di riservatezza sussiste altresì successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro. 6 L’obbligo di riservatezza non tocca il diritto all’informazione spettante ai membri dell’associazione in merito a questioni specifiche dell’associazione stessa per quanto concerne la tutela scrupolosa degli interessi, salvo nel caso in cui i dipendenti non vengano espressamente obbligati alla riservatezza. 27 2 2 25 Obbligo di testimo- 1 I dipendenti hanno l’obbligo di informare il Reparto del personianza e consegna nale, passando per l’organo preposto, in merito a qualsivoglia di documenti citazione in giudizio per questioni lavorative, in qualità di parte, testimone nonché persona esperta, dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative. 2 I dipendenti potranno consegnare documenti o atti e pronunciarsi dinanzi a un tribunale in merito a percezioni che hanno fatto per via della loro attività professionale, esclusivamente dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte della BLS. La necessità di tale autorizzazione sussiste anche successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro. 26 Accettazione 1 Ai dipendenti è vietato accettare donativi, per sé o per altri, o di donativi pretendere altri vantaggi, o farseli promettere, nel caso in cui ciò avvenga in riferimento alla loro attività. Donativi di piccolo conto non rientrano nell’ambito del presente divieto. 2 Quali donativi si intendono fondamentalmente tutti i regali che direttamente o indirettamente producono un vantaggio in termini di beni patrimoniali, in particolare anche pagamenti in natura, cancellazione di debiti, sconti, inviti per viaggi o pranzi. Ulteriori vantaggi sono rappresentati da prestazioni che risultano finalizzate o adatte a produrre per i dipendenti interessati un determinato vantaggio che gli stessi altrimenti non avrebbero avuto. I dipendenti sono tenuti a consegnare alla BLS eventuali donativi o altri vantaggi accettati illecitamente. La BLS provvederà a restituire detti eventuali donativi o vantaggi al soggetto che li ha elargiti. 3 Per donativi di piccolo conto si intendono mance o attenzioni che risultano di uso comune in un determinato paese sino a un importo di Fr. 100.–. I singoli dipendenti hanno la possibilità di accettare donativi di piccolo conto da una stessa persona o azienda al massimo due volte in ciascun anno civile. 28 27 Diritti sulle 1 Eventuali invenzioni fatte dai dipendenti durante lo svolgimeninvenzioni to della loro attività e nell’adempimento dei loro obblighi contrattuali, o alla cui creazione gli stessi contribuiscono, appartengono alla BLS indipendentemente dalla loro idoneità alla tutela. 2 I dipendenti trasferiscono alla BLS tutti i diritti nonché quelli di partecipazione a beni immateriali, che hanno acquisito nell’adempimento dei loro obblighi lavorativi o nello svolgimento dell’attività presso la BLS singolarmente o congiuntamente ad altri. Quali beni immateriali si intendono in modo specifico le invenzioni, indipendentemente dalla loro idoneità alla tutela, ivi comprese invenzioni occasionali, campioni e modelli, opere e software coperti dal diritto d’autore. 3 In particolare la BLS gode del diritto esclusivo e illimitato in termini spaziali, temporali e materiali, durante il rapporto di lavoro e successivamente alla risoluzione dello stesso, di rendere pubblico, copiare, utilizzare, modificare, affittare e cedere qualsiasi bene immateriale o parte di esso. 4 I dipendenti informano tempestivamente per iscritto la BLS in merito a invenzioni occasionali. Quali invenzioni occasionali si intendono quelle invenzioni fatte dai dipendenti durante lo svolgimento della loro attività presso la BLS, senza tuttavia essere vincolati da alcun obbligo contrattuale. La BLS comunica all’inventore/inventrice entro sei mesi la sua decisione di svincolare o meno l’invenzione da tali obblighi. Nel caso in cui l’invenzione non venga svincolata, la BLS provvede a fornire al/ alla dipendente un compenso specifico, il cui importo andrà definito in base alle circostanze generali. 29 2 2 28 Assicurazione La BLS è assicurata contro danni provocati nei confronti di per responsabilità terzi (danni a persone e cose). L’eventuale partecipazione ai civile danni dei dipendenti coinvolti per quanto concerne la franchigia sarà regolata conformemente alle disposizioni di cui al numero 29. Responsabilità 29 1 I dipendenti sono responsabili per danni provocati alla BLS con dolo o colpa grave. 2 Il livello di diligenza che i dipendenti devono garantire è definito in base ai singoli rapporti di lavoro, in considerazione dei rischi associati al lavoro, del grado di istruzione o delle conoscenze specifiche che sono necessarie ai fini dello svolgimento del lavoro. Il dovere di diligenza è determinato altresì in base alle capacità e qualità dei dipendenti che la BLS ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere. 3 Nei caso in cui i dipendenti debbano partecipare al risarcimento danni, ciò verrà loro comunicato per iscritto e con indicazione delle relative motivazioni. I dipendenti o le relative rappresentanze avranno diritto di visionare gli atti. La partecipazione ai danni e l’ammontare degli stessi potranno essere contestati per iscritto entro 30 giorni. 4 L’ammontare della quota di partecipazione ai danni, per ciascun evento, è limitato ad un massimo di 1/13 dello stipendio annuo. 30 30 Assicurazione Gli effetti personali (escluso denaro contante e oggetti di lussulle cose so) dei dipendenti sono assicurati per tramite della BLS contro danni da incendio e acque nonché contro il furto con scasso, ma non contro il furto semplice. È quindi responsabilità dei dipendenti procurarsi un’adeguata assicurazione a copertura dei loro oggetti personali di valore nonché provvedere alla relativa custodia. Pari opportunità 31 1 La BLS si impegna a realizzare in modo attivo l’effettiva parità di trattamento tra uomini e donne, in particolare nell’ambito dell’assunzione, della gerarchia dei posti, della definizione delle condizioni di lavoro, della retribuzione, dello sviluppo personale e della scelta per un posto vacante. 2 La BLS provvede affinché uomini e donne siano rappresentati in maniera appropriata nella partecipazione e collaborazione a commissioni decisionali e gruppi di lavoro nei diversi ambiti lavorativi e livelli gerarchici. La BLS avrà un particolare riguardo per le necessità dei dipendenti con obblighi familiari e di assistenza. 32 Protezione della 1 Tutti i dipendenti godono del diritto di protezione della loro inpersonalità e tegrità personale sul posto di lavoro. dei dati 2 La BLS condanna qualsivoglia forma di aggressione all’integrità sociale, professionale e personale e adotta misure volte alla tutela della personalità dei propri dipendenti, ivi compreso l’impedimento di azioni di mobbing e molestia sessuale. 3 La BLS provvede affinché i dipendenti siano tutelati contro eventuali discriminazioni, fondate in particolare sulla cultura, la lingua, la fede religiosa, l’identità sessuale o la forma di vita. 31 2 4 La conservazione e archiviazione di dati relativi alle persone rimane limitata alle necessità aziendali. La BLS prende tutti i provvedimenti necessari al fine di proteggere i dati personali dei dipendenti contro trasmissione e accesso non autorizzati. 2 5 I dipendenti, relativamente ai propri dati personali, godono del diritto di visione, informazione e rettifica nell’ambito della legislazione in merito alla protezione dei dati. La presa in visione può avvenire esclusivamente previo preavviso. Diritto di ricorso 33 Qualora i dipendenti avvertano che la loro personalità o lo svolgimento del loro lavoro venga pregiudicato per via del comportamento di altri, sono tenuti ad appianare le divergenze per quanto accettabile direttamente con i soggetti coinvolti. 1 2 Nel caso in cui il chiarimento non conduca al risultato desiderato o non sia accettabile, i dipendenti possono in qualsiasi momento rivolgere le loro richieste al livello direttivo successivo. In tali circostanze i dipendenti possono farsi assistere. 3 Ove non si raggiunga alcun accordo, i dipendenti possono presentare reclamo presso il Reparto del personale. Il Presidente della Direzione decide nel merito dopo aver ascoltato tutte le parti coinvolte. Nel caso in cui il reclamo sia diretto contro il Presidente della Direzione, la decisione nel merito verrà presa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. 4 Protezione giuridica 32 Rimane salvo il diritto di ricorrere alle vie legali. 34 La BLS offre protezione giuridica al/alla dipendente che ne faccia richiesta, nei casi connessi allo svolgimento delle proprie mansioni lavorative, qualora – sia stato avviato un procedimento penale contro il/la dipendente in questione, ovvero – risulti necessario adire a vie legali per tutelare i diritti di tale dipendente. 1 2 Non verrà concessa alcuna tutela giuridica ove – un’altra istituzione ovvero assicurazione abbia assunto la tutela giuridica del/della dipendente, – la BLS rappresenti la controparte nella controversia, – la BLS abbia sporto denuncia contro il/della dipendente in questione, – si tratti di un caso di scarsa rilevanza. 3 La BLS deciderà di volta in volta se sussistono le condizioni per offrire la protezione giuridica e quale soggetto incaricare per la tutela degli interessi del/della dipendente. 4 Il/la dipendente interessato/a avrà l’obbligo di fornire all’ufficio incaricato dalla BLS a provvedere alla sua protezione giuridica tutte le informazioni necessarie per trattare il caso, in particolare di consegnare tutti i mezzi di prova a sua disposizione. 5 La BLS avrà la facoltà di richiedere al/alla dipendente in causa la restituzione totale o parziale delle spese qualora il/la dipendente venga condannato in sede penale, non adempia ai proprio obblighi per dolo o colpa grave, o nei casi in cui ometta di comunicare alla BLS ovvero ai suoi incaricati informazioni fondamentali. 34bis Risarcimento spese Qualora un/una dipendente della BLS, nello svolgimento del proprio lavoro, venga coinvolto/a da terzi in un procedimento legale, la BLS, dietro richiesta del/della dipendente stesso/a, si accollerà, in toto o in parte, le spese processuali e legali in misura proporzionale alla responsabilità del/della dipendente. 1 2 Le spese processuali e legali potranno essere pagate come anticipo. 33 2 35 Cessione delle 1 I dipendenti rinunciano esplicitamente a cedere o dare in perivendicazioni gno a terzi eventuali rivendicazioni di qualsivoglia natura contro contro la BLS la BLS. 2 2 Restano salve eventuali ordinanze emesse da tribunali, uffici fallimentari o d’esecuzione, nonché disposizioni imposte da un’autorità di tutela. 36 Sviluppo 1 Per la BLS risulta determinante la prestazione di un servizio del personale professionale qualificato. Sia la BLS sia i dipendenti hanno la responsabilità congiunta di provvedere alla formazione e al perfezionamento professionale. 2 La BLS provvede alla formazione e al perfezionamento professionale dei dipendenti. A tal fine tiene conto dell’incentivazione delle nuove leve e della preservazione del personale, e agevola il perfezionamento professionale personale. 3 I dipendenti possono essere obbligati a un rimborso. Per maggiori informazioni si veda la relativa direttiva. 37 Analisi situazione 1 I dipendenti hanno diritto ad un’analisi annuale della situaziopersonale, ne personale. Nell’ambito del relativo colloquio verranno disvalutazione cussi e valutati elementi quali sviluppo personale, raggiungimento di obiettivi, adempimento degli incarichi, collaborazione, aspettative reciproche, promozione e ulteriore sviluppo professionale, nonché la condotta. 34 2 Abolito 3 Per maggiori informazioni si veda la relativa direttiva. 38 Certificati di 1 I dipendenti possono richiedere in qualunque momento un lavoro e referenze certificato di lavoro, nel quale vengono indicati il tipo e la durata del rapporto di lavoro, nonché il rendimento e la condotta. 2 Dietro richiesta dei dipendenti verrà rilasciato un attestato di lavoro, che si limita a indicare il tipo e la durata del rapporto di lavoro. 3 Eventuali referenze verranno rilasciate esclusivamente con l’approvazione del/della dipendente interessato/a. Obbligo di notifica 39 Nel caso in cui si presentino ostacoli che gli/le impediscono di presentarsi al lavoro, il/la dipendente interessato/a è tenuto/a a comunicarlo immediatamente al/alla proprio/a superiore spiegandone altresì le motivazioni. Qualora l’assenza per motivi di malattia o infortunio abbia una durata superiore a tre giorni, sarà obbligatorio presentare il relativo certificato medico. Dietro richiesta inoltrata al Reparto del personale, è possibile estendere tale termine ad un massimo di cinque giorni. I dipendenti possono essere obbligati a sottoporsi a un visita del medico di fiducia. 1 2 Il/la superiore deve essere informato/a in merito ad eventuali imminenti prestazioni di servizio militare, servizio civile e di protezione civile immediatamente dopo che l’interessato ne sia venuto a conoscenza. 3 I dipendenti sono tenuti a comunicare all’organo preposto, per iscritto o per via elettronica, eventuali variazioni dello stato civile, del domicilio nonché dei rapporti che rientrano nell’ambito della retribuzione e delle agevolazioni di viaggio. In caso di mancata comunicazione i contributi ricevuti a torto dovranno essere restituiti. 35 2 40 Abbigliamento 1 I dipendenti che devono essere riconoscibili dai clienti o da lavoro nell’interesse della sicurezza, che sono particolarmente esposti alle condizioni meteorologiche o i cui vestiti durante lo svolgimento del lavoro vengono sporcati, sfruttati o danneggiati oltre misura, ricevono l’abbigliamento da lavoro. 2 2 I dipendenti sono obbligati a indossare l’abbigliamento da lavoro nel caso in cui ciò sia nell’interesse dell’aspetto esteriore o della sicurezza sul lavoro. 3 Non potrà essere avanzata alcuna pretesa di risarcimento per la restrizione o per il ritiro del diritto all’abbigliamento da lavoro. 4 Per maggiori informazioni si veda la relativa direttiva. 41 Comunicazione 1 Eventuali posti vacanti verranno comunicati secondo le oppordi posti vacanti tune modalità. 2 Non verrà emesso alcun bando in relazione ai posti che vengono assegnati al personale in formazione login direttamente al termine dell’apprendistato, oppure nel caso in cui i dipendenti interessati vengano trasferiti per motivi medici ad un posto corrispondente. 3 In singoli casi motivati è possibile, in accordo con la direzione del Reparto del personale: – rinunciare al bando relativo a un posto, – bandire un concorso per un posto esclusivamente al di fuori della BLS, – bandire un concorso per un posto esclusivamente all’interno dell’organizzazione interessata. 36 2.3 Durata del lavoro 42 Regolamentazione 1 Le regole che disciplinano la durata del lavoro (ripartizione del della durata tempo di lavoro, regolamentazione del lavoro aggiuntivo e di lavoro straordinario, diritto a giorni di riposo e ferie) sono conformi alle disposizioni della Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (LDL), della relativa ordinanza (OLDL), della Legge sul lavoro (LL) e dell’Allegato 1, e altresì conformi alle direttive emanate a integrazione di dette leggi (ad esempio relative alla flessibilità dell’orario di lavoro) o alle disposizioni d’esecuzione. 2 Le parti contraenti possono, per quanto sia possibile, concordare diversi modelli di durata del lavoro in base alle varie esigenze dei singoli settori dell’azienda rispettivamente delle relative unità organizzative. 3 Per informazioni più dettagliate si veda l’Allegato 1. 43 Durata annuale 1La durata annuale normale del lavoro in caso di impiego a normale del lavoro tempo pieno è pari a 2050 ore (2058,2 ore negli anni bisestili). Tale durata si basa su un orario settimanale medio di 41 ore (5 x 492 minuti). I dipendenti hanno diritto a 63 giorni di riposo e a un minimo di 52 giorni di compensazione. Per i dipendenti impiegati a tempo parziale la durata annuale normale si riduce in proporzione al livello occupazionale. 2 Quale base per il calcolo delle assenze da conteggiare rispettivamente delle assenze per malattia o infortunio viene altresì considerata una media dell’orario di lavoro giornaliero di 492 minuti. 3 Qualora l’assenza abbia durata pari all’intero anno, non si ha alcun diritto a giorni di riposo e di compensazione. 37 2 Ferie 2 44 1 Il diritto a ferie retribuite è conforme alla LDL e alla OLDL. Per un livello occupazionale del 100 percento, una settimana di ferie comprende cinque giorni lavorativi e due giorni liberi. Ciascun/a dipendente ha diritto alle ferie per ogni anno civile: a. cinque settimane e quattro giorni sino a e con l’anno civile nel quale viene compiuto il 20° anno di età, b. quattro settimane e quattro giorni dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 21° anno di età, c. cinque settimane e quattro giorni dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50° anno di età, d. sei settimane e quattro giorni dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 60° anno di età. 2 I dipendenti impiegati a tempo parziale hanno lo stesso diritto alle ferie dei dipendenti a tempo pieno. In proporzione al livello occupazionale, la durata media giornaliera nominale del lavoro rimane invariata anche nelle ferie. 3 Per specifiche categorie del personale la BLS regolamenta il percepimento delle ferie mediante disposizioni particolari. 4 I dipendenti che contraggono una malattia o subiscono un infortunio durante le ferie possono percepire in seguito i giorni di malattia o di infortunio, fermo restando che l’incapacità di recupero venga attestata da un certificato medico. 5 Le ferie vanno percepite di regola nel corrispondente anno civile, comunque al massimo entro la fine del mese di gennaio dell’anno successivo. Il Reparto del personale ha la facoltà di decidere in merito a eventuali eccezioni. 6 In caso di dispensa dal lavoro in relazione a un’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro, la BLS ha la facoltà di ordinare unilateralmente il percepimento del credito di ferie disponibili, fermo restando che con ciò non venga pregiudicata la ricerca del posto di lavoro. 38 Riduzione delle ferie 45 In caso di assunzione o licenziamento nel corso dell’anno civile, le ferie vengono adeguate in proporzione della durata dell’impiego. 1 2 Le ferie vengono ridotte in relazione alla durata dell’assenza dal lavoro in conseguenza a malattia, infortunio, servizio obbligatorio o congedo non retribuito. 3 Ove l’assenza dal lavoro abbia durata pari a un intero anno, non si avrà alcun diritto alle ferie. 46 Lavoro straordinario I dipendenti sono obbligati a prestare lavoro straordinario (ad esempio in caso di mole di lavoro straordinaria, lavoro arretrato, assenze, guasti), fermo restando che siano in grado di svolgerlo e che sia accettabile richiederlo loro in buona fede. Congedo 47 1 Nel caso in cui i dipendenti si assentino dal lavoro per motivi diversi da malattia, infortunio o servizio obbligatorio, possono essere loro concessi congedi supplementari rispetto ai giorni liberi o giorni di ferie ordinari, interamente o parzialmente retribuiti oppure non retribuiti. 2 La durata del congedo corrisponde in genere al tempo necessario affinché il/la dipendente interessato/a possa partecipare al relativo evento o porti a termine il proprio impegno. 3 Per informazioni più dettagliate si veda l’Allegato 2. 39 2 Assenze personali 2 48 Questioni di natura personale vanno sbrigate al di fuori dell’orario di lavoro. Nel caso in cui la questione privata implichi un’assenza durante l’orario di lavoro, tale assenza dovrà essere autorizzata dal/dalla superiore e non verrà conteggiata quale tempo di lavoro. 1 2 Eventuali visite mediche e dentistiche, nonché le relative terapie prescritte, svolte durante l’orario di lavoro, non verrano conteggiate quale tempo di lavoro. 3 Viene concesso il tempo necessario in caso il/la dipendente debba rivolgersi alle autorità per motivi lavorativi, tuttavia non per presentarsi dinanzi ad un’autorità su iniziativa personale. 4 Il Reparto del personale ha la facoltà di decidere in merito a eventuali eccezioni. 49 Impiego di donne in 1 Le donne incinte possono essere occupate solo se vi acconstato interessante sentono, ma mai oltre la durata ordinaria del lavoro quotidiano. Possono non recarsi al lavoro o assentarsene mediante semplice avviso. 2 Qualora l’incapacità al lavoro duri presumibilmente non più di tre giorni, non è necessaria la presentazione del certificato medico. Nel caso in cui, per assenze di durata maggiore, la dipendente non presenti alcun certificato medico che attesti l’incapacità al lavoro, l’interruzione del lavoro verrà trattata alla stregua di congedo non retribuito, fermo restando che tale interruzione non si verifichi durante il periodo di congedo di maternità. 3 I corsi per la preparazione al parto, nonché ad esempio ginnastica preparto o puericultura, conferenze ecc., non conferiscono alcun diritto a congedi retribuiti. Gli organi preposti si impegnano comunque a consentire la partecipazione della futura mamma a tali eventuali attività. 40 50 Congedo 1 La dipendente ha diritto a un congedo di maternità retribuito di maternità della durata di 16 settimane. Quale base per l’indennità di maternità viene considerato lo stipendio annuo attuale. 2 Salvo ove diversamente disciplinato, si applicano la Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) nonché la relativa ordinanza (OIPG). 3 Per informazioni più dettagliate si veda l’Allegato 3. 41 2 2.4 Stipendio, assegni, indennità e rimborso spese Diritto 2 51 I dipendenti hanno diritto allo stipendio concordato ed eventualmente ad assegni, indennità e rimborsi spese. 1 2 Le aliquote vengono comunicate per iscritto come minimo una volta all’anno. 3 Per informazioni più dettagliate si veda l’Allegato 4. 52 Calcolo 1 12/13 dello stipendio annuo vengono pagati mensilmente; la 13a e pagamento parte viene scaglionata e pagata a novembre in riferimento a dello stipendio 11 mesi e a dicembre in riferimento a un mese. I dipendenti che si dimettono prima della fine dell’anno ricevono la quota proporzionale con l’ultimo stipendio mensile. 2 Il trasferimento dello stipendio avviene mediante bonifico bancario o su conto corrente postale, senza dunque l’impiego di denaro contante. 3 I dipendenti ricevono mensilmente un conteggio dettagliato relativo alle rispettive retribuzioni e trattenute. 53 Ripartizione dello Lo stipendio annuale viene suddiviso in tre elementi base nella stipendio annuale proporzione qui di seguito specificata: – percentuale di funzione 60%, – percentuale di prestazione 20%, – percentuale di esperienza 20%, in aggiunta, a seconda delle necessità – fattore di mercato. 42 54 Trattenute Ai dipendenti verranno detratte dai rispettivi stipendi le seguenti trattenute: – contributi di legge agli enti statali di assicurazioni sociali (AVS / AI / IPG / AD), – contributi cassa pensioni secondo il regolamento e i moduli scelti, inclusa un eventuale anticipo sulla rendita AVS, – premio per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali (INP), – assicurazione indennità giornaliera per malattia, – imposta alla fonte, ove dovuta, – ulteriori trattenute, fermo restando che siano state concordate, ordinate dall’autorità giudiziaria o emanate dal legislatore. 55 Versamento 1 Il rapporto di lavoro termina in concomitanza con l’eventuale ulteriore dello decesso del/della dipendente. stipendio 2 Qualora il dipendente o la dipendente in questione lasci moglie o marito, figli con diritto ad assegno di custodia o persone che manteneva in misura determinante, dal giorno del decesso sussiste il diritto a un sesto dello stipendio annuo più eventuali assegni di custodia. 3 Il diritto spetta: – in parti uguali alla moglie superstite o al marito superstite o in caso di unione domestica registrata al/alla convivente superstite e ai figli con diritto all’assegno, – i/le conviventi, anche omosessuali, ne hanno diritto esclusivamente nel caso in cui la convivenza nella medesima economia domestica abbia avuto una durata minima di cinque anni, o – alle persone mantenute in misura determinante dal/dalla dipendente deceduto/a. 43 2 2 56 Domanda Qualora, in relazione al rapporto di lavoro, vengano indebitadi rimborso mente erogate prestazioni, verrà richiesta la restituzione degli e compensazione importi pagati in eccesso, oppure detti importi saranno compensati con i crediti dei dipendenti in questione. 57 Assegno 1 La BLS versa ai dipendenti aventi diritto un assegno di custodi custodia dia per ciascun figlio. Sono valide le seguenti aliquote (stato 01.01. 2009): a. per un figlio con diritto all’assegno, Fr. 4’264.– all’anno, b. per ogni altro figlio con diritto all’assegno, Fr. 2’753.– all’anno. 1bis L’assegno di custodia comprende gli assegni familiari per figli e le indennità di formazione, conformante alle disposizioni della Legge federale sugli assegni familiari (LAFam). 1ter In ogni caso si applicano le disposizioni sancite nella LAFam ovvero negli ordinamenti cantonali in materia di assegni familiari ove rispetto al presente CCL sussistano divergenze a favore del/della dipendente. 2 44 Per informazioni più dettagliate si veda l’Allegato 5. Premio di fedeltà 58 1 Al compimento del decimo anno di servizio, e in seguito ogni quinto anno di servizio successivo, i dipendenti possono ricevere il pagamento in contante di un premio di fedeltà. 2 Il premio di fedeltà ammonta a: – dopo 10 anni – dopo 15 anni – dopo 20 anni – dopo 25 anni – ogni quinto anno successivo 1 /50 dello stipendio annuo, /50 dello stipendio annuo, 3 /50 dello stipendio annuo, 4 /50 dello stipendio annuo, 4 /50 dello stipendio annuo. 2 3 Anziché l’importo in contante, i dipendenti interessati hanno la possibilità di ricevere un congedo retribuito, fermo restando che le condizioni aziendali lo consentano. 4 Ai dipendenti che alla data del 01.01.2006 hanno prestato tra i 15 e 20 anni di servizio, viene corrisposto un premio di fedeltà per i 20 anni di servizio pari a 4/50 dello stipendio annuo. 5 Per informazioni più dettagliate si veda l’Allegato 6. 45 2 Indennità 59 1 Per i lavori svolti durante le ore notturne sarà corrisposta un’indennità. L’indennità viene pagata in relazione al lavoro svolto tra le ore 20.00 e le ore 06.00 ed è pari a Fr. 6.40 all’ora. 2 2 Per i lavori svolti di domenica e durante le festività (Capodanno, il 2 gennaio, Venerdì Santo, Lunedì dell’Angelo, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, il 1° agosto, Natale, Santo Stefano) verrà corrisposta ai dipendenti che compiono turni di servizio a rotazione (ivi compresi i lavori di manutenzione nell’ambito dell’Infrastruttura Impianti e dell’Infrastruttura Elettrotecnica) un’indennità pari a Fr. 14.– all’ora. 2bis Un’indennità forfettaria per ferie pari al 10 percento, indipendentemente dall’età e dal diritto alle ferie dei dipendenti, è inclusa nelle indennità orarie per i rispettivi assegni in base ai comma 1e 2. 3 Per lavori eseguiti nelle gallerie di una lunghezza superiore a 200 m verrà corrisposta ai dipendenti impegnati nella manutenzione nell’ambito dell’Infrastruttura Impianti e dell’Infrastruttura Elettrotecnica un’indennità pari a Fr. 7.– al giorno. 4 Per informazioni più dettagliate si veda l’Allegato 6. Disponibilità e 60 impiego fuori Si applicano le direttive separate. dell’orario di lavoro Compensazione 61 Fermo restando che la situazione del personale lo consenta, in virtù di un’eventuale reciproca intesa con i dipendenti o la loro rappresentanza, le indennità possono essere compensate totalmente o in parte con del tempo libero. 46 Rimborso spese 62 1 In caso di impegno lavorativo fuori dal luogo di lavoro e di domicilio, verranno rimborsate ai dipendenti interessati le spese correlate a detto impegno. 2 Il rimborso spese ai dipendenti riguarderà le spese sostenute in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa, e in particolare: – l’utilizzo di veicoli privati per viaggi di lavoro, – spese di taxi per le dipendenti. 3 Per informazioni più dettagliate si veda l’Allegato 6. Agevolazioni di 63 viaggio 1 Nell’ambito di disposizioni particolari vengono concesse ai dipendenti delle agevolazioni di viaggio. 2 Non è possibile far discendere alcun diritto di indennizzo dall’eventuale limitazione o ritiro dell’agevolazione di viaggio. 47 2 2.5 Aspetti sociali, sicurezza sul lavoro e protezione della salute Previdenza 64 professionale 1 I dipendenti sono coperti obbligatoriamente, dall’inizio del rapporto di lavoro, dai regimi di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (AVS/AI). Determinanti in tal merito sono altresì la Legge sulla previdenza professionale (LPP) e le disposizioni della cassa pensioni. 2 2 I dipendenti sono assicurati con la cassa pensioni specificata nei contratti di lavoro individuali. Assicurazione 65 contro gli infortuni 1 Conformemente alle disposizioni sancite nella Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), i dipendenti sono assicurati contro le conseguenze economiche prodotte da infortuni sul lavoro o fuori dal lavoro, nonché contro le malattie professionali. 2 I premi relativi all’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico dei dipendenti. Assicurazione 66 d’indennità Tutti i dipendenti sono coperti obbligatoriamente dall’assicuragiornaliera zione d’indennità giornaliera della BLS. La BLS versa almeno la metà dei relativi premi. Lo stipendio annuo, con l’esclusione degli assegni, vale quale stipendio soggetto a premio assicurativo. Salute 67 1 I dipendenti devono intraprendere il lavoro in condizioni tali da permettere loro di svolgere i propri compiti in maniera sicura e ineccepibile. 48 2 Alla BLS spetta il diritto di predisporre controlli sulla salute al fine di valutare l’idoneità al lavoro. Alcolici e sostanze 68 stupefacenti 1 Durante l’orario di lavoro è vietata l’assunzione di bevande alcoliche, droghe e sostanze stupefacenti di qualsiasi tipo. 2 All’inizio del lavoro, nel corpo dei dipendenti (sangue e/o urine) non devono essere riscontrate tracce di sostanze alcoliche o stupefacenti. 3 In caso di fondato sospetto, i dipendenti sono obbligati a sottoporsi ad eventuali visite di controllo eseguite da personale medico specializzato. Fumo 69 Il fumo è vietato in tutti gli edifici della BLS, nelle cabine di guida dei treni destinati al trasporto viaggiatori, nei bus e sui battelli, fatto salvo nelle sale specificamente designate. Gestione 69bis delle assenze 1 Nei casi di compromessa capacità lavorativa, BLS si impegna a contenere gli effetti negativi tramite un sistema di gestione delle assenze e mediante l’implementazione di provvedimenti volti alla reintegrazione lavorativa, nell’interesse tanto del/della dipendente in questione quanto dell’azienda. 2 La persona interessata dovrà collaborare attivamente in questo processo di gestione delle assenze e di reintegrazione lavorativa, e impegnarsi ad abbandonare qualsivoglia pratica che rallenti o pregiudichi tale processo. 49 2 2 Sicurezza integrale 70 La sicurezza integrale rappresenta una componente fondamentale della politica aziendale della BLS. Le direttive di volta in volta applicabili, in particolare le norme in materia di sicurezza, costituiscono parte integrante degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro. Sicurezza sul 71 lavoro e protezione 1 Ai fini della protezione della salute dei dipendenti e della predella salute venzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la BLS adempie a tutti i provvedimenti necessari ai sensi di legge e in base all’esperienza, che risultano possibili in base allo stato della tecnica e adeguati alle condizioni aziendali. La BLS e i suoi dipendenti si impegnano a operare congiuntamente nell’ambito della partecipazione aziendale per quanto concerne le tematiche di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute. 2 I dipendenti sono tenuti a offrire il loro supporto alla BLS nell’esecuzione delle normative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. In particolare, vanno utilizzati gli specifici equipaggiamenti personali di sicurezza e impiegati in maniera opportuna i dispositivi di sicurezza, che, senza previo consenso della BLS, non possono essere né rimossi né modificati. Igiene 72 1 I dipendenti sono tenuti a osservare le direttive della BLS relative all’igiene, nonché a rispettare le regole comunemente riconosciute. In particolare, i dipendenti hanno l’obbligo di utilizzare gli specifici equipaggiamenti personali di sicurezza e di non pregiudicare l’efficacia dei dispositivi di sicurezza. 2 Ove i dipendenti accertino dei difetti che possano compromettere il livello di igiene, gli stessi sono tenuti a rimuovere tali difetti. Qualora non siano autorizzati o non siano in grado, gli eventuali difetti andranno riferiti al/alla superiore. 50 Pagamento dello 73 stipendio in caso 1 In caso di incapacità al lavoro a seguito di malattia o infortunio, di incapacità sussiste di principio il diritto allo stipendio e ad eventuali asseal lavoro gni di custodia conformemente alle leggi e ai regolamenti in vigore. 2 I dipendenti sono tenuti ad attestare la propria incapacità al lavoro presentando un certificato medico; in caso contrario i contributi verranno ridotti o ritirati. 3 In relazione al procedimento per la notifica di interruzione del lavoro in caso di malattia o infortunio si applicano le relative direttive. 4 In caso di incapacità al lavoro, certificata dal medico, sopravvenuta in seguito a malattia, infortunio o malattia professionale, i dipendenti hanno diritto al 100 percento dello stipendio annuo più eventuali assegni di custodia per un periodo di 365 giorni. 5 A decorrere dal 366° giorno sino al massimo al 730° giorno sussiste il diritto a sussidi per le prestazioni delle assicurazioni sociali, in particolare della AI, della AINF e della cassa pensioni. Tali sussidi verranno calcolati in maniera che la somma delle prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assicurazione d’indennità giornaliera risulti pari all’80 percento dello stipendio annuo più gli assegni integrali di custodia. Le prestazioni delle assicurazioni sociali, ivi compresa la cassa pensioni, hanno in ogni caso la precedenza sull’assicurazione d’indennità giornaliera. 6 L’assicurazione d’indennità giornaliera vale esclusivamente nel caso in cui la somma delle prestazioni delle assicurazioni sociali, comprensiva della cassa pensioni, non raggiunga l’80 percento dello stipendio annuo più gli assegni integrali di custodia. 7 In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale i sussidi verranno calcolati sul 100 percento dello stipendio mensile fino ad ora percepito più gli assegni integrali di custodia. 51 2 Riduzione 74 dei diritti 1 I diritti di cui al numero 73 vengono ridotti: – della detrazione per il vitto prevista dall’assicuratore LAINF, nel caso in cui il/la dipendente soggiorni in una casa di cura; – nei primi 365 giorni della condizione di incapacità al lavoro, della quota pari ai contributi obbligatori delle assicurazioni sociali, che non vengono versati durante il periodo di incapacità al lavoro; – nel caso in cui il/la dipendente abbia provocato intenzionalmente o per colpa grave la malattia o l’infortunio, oppure si sia esposto/a consapevolmente a un pericolo straordinario o a un rischio; – il diritto può essere ridotto o negato, nel caso in cui l’incapacità al lavoro sia correlata alla perpetrazione di un reato o di un crimine. 2 2 In tal merito risultano determinanti i relativi principi sanciti nella LAINF e nella Legge federale sull’assicurazione militare (LAM). Cessione dei diritti 75 di risarcimento 1 Nel caso in cui, in relazione ad eventuali conseguenze di madanni contro terzi lattia o infortunio, anche parti terze o soggetti con responsabilità civile siano tenute a pagare delle prestazioni, tali prestazioni verranno versate come anticipo alla BLS conformemente a quanto stabilito al numero 73. I dipendenti sono tenuti a cedere alla BLS le proprie rivendicazioni (somme anticipate della BLS) contro terzi e aventi responsabilità civile. 2 Per non limitare o addirittura impedire i diritti della BLS, sarà possibile concludere accordi con terzi o assicurazioni esclusivamente previa consultazione con la BLS. In caso vengano conclusi accordi senza previa consultazione con la BLS, quest’ultima si riserva il diritto di regresso nei confronti dei dipendenti interessati. 52 Decesso a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale 76 In caso di decesso a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, conformemente a quanto sancito dalla LAINF, la BLS, oltre al versamento ulteriore dello stipendio, pagherà le seguenti prestazioni: – moglie superstite/marito superstite o in caso di unione domestica registrata al/alla convivente superstite Fr. 50’000.–, – convivente superstite, di sesso maschile, femminile od omosessuale, nel caso in cui abbia convissuto con il/la dipendente in questione per almeno cinque anni nella stessa economia domestica Fr. 50’000.–, – ciascun figlio o figlio in affidamento superstite per il quale la persona deceduta al momento del decesso godeva del diritto all’assegno di custodia Fr. 10’000.–. Diritto acquisito per lo stipendio in caso di ridotta capacità lavorativa per ragioni mediche 77 1 Nel caso in cui sia necessario, in base a ragioni mediche, affidare ad un/una dipendente un’altra attività con un livello di funzione e/o livello occupazionale inferiore, il/la dipendente in questione, dal momento dell’interruzione del lavoro o, qualora il lavoro non venga interrotto, dall’inizio della nuova attività, godrà del diritto integrale, per la durata di un anno, allo stipendio sino ad allora percepito, a condizione che abbia svolto l’attività con il livello di funzione superiore durante almeno due anni presso la BLS. 2 Nel secondo anno le prestazioni verranno integrate conformemente alle disposizioni contenute nel numero 73, comma 5 al 100 percento dello stipendio mensile fino ad ora percepito più gli assegni integrali di custodia. 3 Tale diritto decade ove il/la dipendente abbia provocato il danno alla salute intenzionalmente o per colpa grave. Alla scadenza del secondo anno il rapporto di lavoro verrà adeguato alla nuova attività e si procederà alla verifica delle prestazioni delle assicurazioni sociali. 53 2 2 Risoluzione del 78 contratto di lavoro 1 Nel caso in cui l’incapacità al lavoro totale o parziale, attestata per motivi medici da certificato medico, perduri e il/la dipendente in questione abbia interrotto il proprio lavoro da almeno tre mesi, si provvederà alla denuncia all’assicurazione di invalidità. 2 Qualora la ripresa dell’attività lavorativa non risulti possibile, il rapporto di lavoro verrà risolto al massimo entro due anni successivi al verificarsi della condizione di incapacità al lavoro. Prestazioni 79 particolari La BLS ha la facoltà di garantire prestazioni che vanno oltre a quelle descritte ai numeri 73–77. 54 2.6 Prestazioni in caso di impedimento al lavoro in seguito al servizio obbligatorio svizzero Principio 80 fondamentale 1 In caso di interruzione del lavoro per motivi di servizio obbligatorio, i dipendenti, fatto salvo quanto disciplinato nei successivi numeri 81 e 82, hanno diritto allo stipendio mensile percepito fino a quel momento ed eventuali assegni di custodia. 2 Fermo restando che le prestazioni previste dall’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno non superino le retribuzioni conformemente al comma 1, tali prestazioni sono a favore della BLS; in caso contrario, i dipendenti percepiscono l’indennità per perdita di guadagno prevista dalla legge con cessazione di qualsiasi prestazione della BLS. 3 Durante il periodo di reclutamento, per l’assolvimento della scuola reclute, i servizi d’avanzamento per il conseguimento del grado di sottufficiale come anche per il rispettivo pagamento del grado, sussiste il diritto all’80 percento dello stipendio mensile (il 100 percento in caso di diritto ad un primo recepimento dell’assegno di custodia), nel caso in cui il rapporto di lavoro precedentemente al servizio militare – con l’esclusione degli anni di apprendistato – abbia avuto una durata minima di almeno dieci mesi. 4 Qualora tra le singole prestazioni di servizi non sia stata fornita alcuna prestazione di lavoro di minimo tre mesi, si applica il numero 82, comma 1. 5 In caso di prestazione di servizio civile in luogo della scuola reclute si stipulano accordi speciali. 6 Nel caso in cui il rapporto di lavoro, precedentemente al servizio militare, abbia avuto una durata inferiore a dieci mesi, si avrà diritto esclusivamente al versamento ulteriore minimo dello stipendio previsto dalla legge conformemente al CO, articolo 324, lettera b. 55 2 Rimborso 81 1 Qualora i dipendenti risolvano volontariamente il rapporto di lavoro al termine del servizio obbligatorio conformemente al numero 80, oppure nel caso in cui vengano licenziati per loro propria colpa, i dipendenti in questione saranno tenuti a rimborsare la differenza tra il diritto allo stipendio e l’IPG. 2 2 Per ciascun anno lavorativo compiuto successivo al servizio obbligatorio si rinuncia a un terzo del rimborso. Eventuali assegni di custodia non vanno rimborsati. L’obbligo di rimborso non sussiste per i casi in cui, al momento della risoluzione del contratto, l’intero rapporto di lavoro risulti aver avuto una durata minima di tre anni, con esclusione degli anni di apprendistato. Accordi speciali 82 1 Per militari nel servizio lungo, servizi civili, servizi d’avanzamento per il conseguimento dei gradi di sergente maggiore, furiere, ufficiale e per la scuola centrale verranno presi accordi speciali. 2 Nel caso in cui i dipendenti prestino volontariamente il servizio militare, siano tenuti a scontare una pena detentiva militare o a fornire una prestazione lavorativa di interesse pubblico oppure, nel caso in cui si sia fatto indebitamente ricorso alle prestazioni della BLS tramite la liquidazione dell’intero stipendio, il diritto allo stipendio può essere ridotto o ritirato. 3 In merito alle retribuzioni percepite durante la prestazione del servizio attivo verranno emanate normative specifiche. 56 2 57 Sezione 3 Partecipazione aziendale 83 Principio 1 La spina dorsale della BLS è rappresentata da dipendenti mofondamentale tivati, soddisfatti e responsabili, che contribuiscono in maniera sostanziale al successo dell’azienda. La partecipazione aziendale è uno dei mezzi che favorisce tale situazione. 2 3 Per informazioni più dettagliate si veda l’Allegato 7. 84 Obiettivi della 1 Gli obiettivi della partecipazione aziendale sono principalpartecipazione mente: aziendale – il rafforzamento della corresponsabilità dei dipendenti, – l’incentivazione della soddisfazione derivante dal lavoro svolto e di conseguenza del clima di lavoro, – l’incentivazione dell’iniziativa personale e di conseguenza della crescita personale, – la promozione del proficuo sviluppo della BLS e di conseguenza di un durevole mantenimento dei posti di lavoro. 2 La partecipazione aziendale viene salvaguardata da commissioni collegate ai settori aziendali. Possono altresì essere costituite commissioni che interessano più settori oppure commissioni a tempo determinato. 85 Votazione delle Le commissioni vengono votate dai dipendenti dei singoli setcommissioni tori. Per commissioni che interessano più settori o a tempo determinato avranno diritto al voto i dipendenti di volta in volta interessati. 58 Contratto collettivo di lavoro 86 Forme di 1 Salvo il caso in cui non vengano presi accordi diversi, il diritto partecipazione alla partecipazione comprende il diritto di parola, con il quale si aziendale fa riferimento alla trasmissione di informazioni complete e tempestive in merito a tutte le misure prese in considerazione riguardanti i dipendenti; il diritto di parola garantisce altresì la possibilità di prendere posizione, in maniera scritta o verbale, nell’ambito della formazione di un’opinione da parte dei responsabili, prima che vengano prese le dovute decisioni. 2 Vengono fatte salve eventuali forme di partecipazione più ampie previste dalla legge, in particolare dalla Legge sulla durata del lavoro (LDL). 87 Tutela dei membri I membri delle commissioni svolgono una funzione importante delle commissioni all’interno della BLS e ricoprono un particolare ruolo di fiducia. La BLS riconosce la partecipazione aziendale e tutela i membri delle commissioni contro azioni sfavorevoli (ivi compreso il licenziamento) determinate dallo svolgimento di tale attività, durante o successivamente al termine dell’attività stessa. 88 Abolito 59 3 Sezione 4 Disposizioni transitorie e finali 89 Abolito 90 Effetti derivanti da Ove tra la BLS e i dipendenti siano stati conclusi accordi speaccordi speciali ciali, riguardanti ad esempio la profilassi contro le dipendenze, accordi che regolano i rimborsi o concernenti motivi medici, tali accordi conservano la loro validità anche successivamente all’entrata in vigore del presente CCL. 4 Entrata in vigore del CCL 91 Il presente CCL entra in vigore a partire dal 1° luglio 2009. 1 2 L’Allegato 1, numero 9 verrà applicato a partire dal 13 dicembre 2009. 3 Sostituisce il CCL del 20 settembre 2005 come anche le modifiche valide a partire dal 1 gennaio 2009. 92 Periodo di validità 1 Il presente CCL viene stipulato a tempo indeterminato e può del CCL e relativa essere risolto da ciascuna delle parti contraenti, fatto salvo un risoluzione preavviso di sei mesi e per la prima volta il 31 dicembre 2012, e di volta in volta al termine dell’anno in corso. 2 La parte contraente che procede alla risoluzione del presente CCL sottopone per iscritto, entro un mese dal rispettivo preavviso, le proprie proposte di rinnovo. 3 Nel caso in cui il CCL venga risolto da una sola delle associazioni del personale, quale parte contraente, il contratto tra le restanti parti conserva la sua validità, fermo restando che almeno una delle associazioni del personale rimanga ancora come minimo quale parte contraente. 60 Contratto collettivo di lavoro 93 Abolizione di Qualsiasi disposizione e direttiva in contraddizione con il predisposizioni sente CCL verrà abolita. 94 Procedimento 1 In caso di assenza di contratto, si applicano le disposizioni in assenza contrattuali conformemente alla sezione 2 del CCL risolto quadi contratto le contenuto del contratto di lavoro individuale sin quando non viene stipulato un nuovo CCL, comunque al massimo per sei mesi. 2 In caso di assenza di contratto, rimangono valide le istituzioni costituite congiuntamente, sin quando le parti contraenti ne accettino di comune accordo la continuazione. Durante tale periodo i dipendenti sono tenuti a contribuire alle spese di esecuzione conformemente a quanto stabilito al numero 8. 95 Abolito 61 4 Berna, 18 agosto 2009 Le parti contraenti: BLS SA Bernard Guillelmon Erwin Lätsch Presidente della Direzione aziendale Responsabile del Personale e Membro della Direzione aziendale 4 Sindacato del personale dei trasporti (SEV) Giorgio Tuti Nick Raduner Presidente Segretario sindacale Beat Reichen Presidente VPT BLS per tutto il personale aderente al SEV Sindacato cristiano dei servizi pubblici e del terziario della Svizzera (transfair) 62 Hanspeter Hofer Leo Eyholzer Responsabile Settore Trasporto pubblico Segretario regionale 4 63 5 64 Sezione 5 Allegati Contratto collettivo di lavoro 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Regolamenti particolari relativi alla durata del lavoro Congedo Congedo di maternità Stipendio Assegno di custodia Indennità e rimborso spese Partecipazione aziendale 5 65 5.1 Regolamenti particolari relativi alla durata del lavoro 1.1 Generale 1 Base di Il CCL, numeri 42–49, vale quale base di riferimento del preriferimento sente allegato. 2 Principio 1 Numerose disposizioni contenute nel presente allegato stabifondamentale liscono soltanto i limiti minimi o massimi da rispettare. Tali disposizioni vanno applicate nell’ambito della partecipazione tenendo in considerazione un impiego economicamente ragionevole dei dipendenti, nonché le loro esigenze professionali, la loro sicurezza e salute. 2 Nel concetto di forza maggiore rientrano, oltre a eventuali guasti, anche eventuali circostanze in cui vengono svolti lavori che, per via delle loro cause o delle conseguenze sulla sicurezza dell’esercizio, non possono essere rinviati. 5.1 3 Salvo ove diversamente disposto nei singoli numeri, nell’ambito del presente allegato varrà quale criterio di arrotondamento nell’esecuzione dei calcoli l’arrotondamento commerciale, cioè l’arrotondamento all’unità (i numeri inferiori a 0,5 verranno arrotondati per difetto, mentre quelli superiori a 0,5 verranno arrotondati per eccesso). 3 Campo di 1 Il presente allegato è applicabile per tutti i dipendenti impiegaapplicazione ti in settori che prevedono durate di lavoro irregolari, ed è altresì valido per analogia per tutti gli altri dipendenti. Eventuali deviazioni relative a particolari gruppi o categorie di lavoro verranno annotate specificamente. 2 Per dipendenti, definiti ai sensi del comma 1, si intendono altresì i dipendenti in formazione. 3 L’allegato si applica per analogia ai dipendenti impiegati a tempo parziale e/o impiegati in modo non permanente. Eventuali deviazioni verranno annotate specificamente. 66 Contratto collettivo di lavoro 4 I dipendenti di aziende che sono incaricate di svolgere lavori rientranti in uno dei settori di cui al comma 1, non sono soggetti al presente allegato. 1.2 Durata del lavoro e del riposo Giornata lavorativa 4 1 Una giornata lavorativa è costituita da un turno di servizio e un turno di riposo. 2 I turni di servizio sono suddivisi come segue: a. Turno mattutino: turno di servizio che inizia tra le ore 04:00 e le ore 06:00; b. Turno pomeridiano: turno di servizio che rientra completamente nell’intervallo di tempo compreso tra le ore 06:00 (inizio) e le ore 20:00 (termine); c. Turno serale: turno di servizio che termina tra le ore 20:00 e le ore 24:00; d. Turno notturno: turno di servizio che rientra completamente o parzialmente nell’intervallo di tempo compreso tra le ore 24:00 (inizio) e le ore 04:00 (termine). Durata del lavoro 5 Per durata del lavoro si intende il tempo in cui i dipendenti sono occupati presso la BLS. In caso di impiego a tempo pieno, quale base vale una durata annua del lavoro pari a 2050 ore per anno di 365 giorni civili e 2058,2 ore per anno di 366 giorni civili. 1 2 Inoltre, nell’orario di lavoro rientrano: a. Tempi di viaggio; b. Parti di pausa in base al numero 15, comma 1; c. Supplementi di tempo per servizio notturno in base al numero 19; d. Altre quote forfettarie e supplementi di tempo; e. Superamento della durata del lavoro prevista conformemente al numero 9. 67 5.1 3 La durata giornaliera nominale del lavoro è pari a 8,2 ore per i dipendenti a tempo pieno. Per i dipendenti a tempo parziale invece tale durata si riduce in relazione al livello occupazionale. La durata giornaliera nominale del lavoro va rispettata nella media annua. 4 Sono previsti casi in cui la durata giornaliera nominale del lavoro supera le 8,2 ore, ed altresì casi in cui viene superata la media, ove ciò sia sostenibile in termini economici. 5 Per la consegna e la ripresa diretta del lavoro nel medesimo posto di lavoro viene assegnata la durata del lavoro necessaria, purché ne sia dimostrata la necessità aziendale. 6 La durata massima del lavoro in ogni singolo turno di servizio è di 10 ore; tale durata non dovrà tuttavia essere superiore alla media di 9 ore su sette giorni lavorativi consecutivi. La durata massima del lavoro potrà essere superata in misura pari al tempo di viaggio – e comunque al massimo di 40 minuti – in casi eccezionali e purché sia necessario da un punto di vista aziendale. 5.1 7 8 Abolito Per i dipendenti a tempo pieno possono essere previsti turni di lavoro con meno di 6 ore soltanto nei casi qui di seguito descritti: a. una volta a settimana, in accordo con i dipendenti interessati, b. una volta in sette giorni nel passaggio da servizio serale o notturno a servizio mattutino o pomeridiano, c. nell’ambito della costruzione di binari, della manutenzione di binari e dell’impiantistica, nel passaggio da turno giornaliero a notturno, o d. con il consenso dei dipendenti interessati o della relativa rappresentanza. 68 9 Qualora, per ragioni d’esercizio, il lavoro non possa essere avviato al momento previsto, la durata del lavoro verrà in ogni caso conteggiata a partire dall’ora di inizio prevista, salvo il caso in cui è stato possibile informare tempestivamente i dipendenti interessati prima dell’inizio del lavoro, al più tardi prima del momento in cui gli stessi lasciano il rispettivo domicilio. 10 Nel caso in cui, dopo una pausa, l’inizio del lavoro viene ritardato per le ragioni previste dal comma 9, il tempo di attesa verrà considerato quale pausa, fermo restando che l’avviso relativo alla nuova ora di entrata in servizio sia avvenuto prima dell’inizio della pausa. Ove ciò non sia stato possibile, soltanto tempi di attesa superiori a 30 minuti verranno considerati come pausa. 11 In ordine alla compensazione di tempo lavorativo per disponibilità o occupazione al di fuori dell’orario di lavoro si applicano le direttive separate. Settimana di 5 giorni 6 1 Si applica la settimana lavorativa di 5 giorni consecutivi. 2 Per settimana da 5 giorni consecutivi si intende la ripartizione dell’orario di lavoro dal lunedì al venerdì, mentre il sabato rappresenta un giorno di compensazione e la domenica un giorno di riposo. 3 La settimana lavorativa di 5 giorni viene realizzata assegnando 63 giorni di riposo e 52 giorni di compensazione in maniera tale che le soluzione risultante equivalga a una settimana di 5 giorni consecutivi. 4 La BLS garantisce che i dipendenti possano lavorare per la durata nominale annua del lavoro. Per il raggiungimento di tale durata, la BLS ha la facoltà, in accordo con i dipendenti, di assegnare anche un altro lavoro accettabile. I dipendenti sono corresponsabili per il raggiungimento della durata nominale annua del lavoro. 69 5.1 5 In accordo con i dipendenti, possono essere introdotti altri modelli di durata del lavoro nell’ambito della flessibilità dell’orario di lavoro. 7 Registrazione e 1 Per ciascun/a dipendente viene eseguito un calcolo personale calcolo del tempo del tempo di lavoro. Il conto del tempo di lavoro viene verificato di lavoro e reso noto mensilmente da chi assegna gli orari di lavoro. Eventuali deviazioni rispetto alla durata nominale del lavoro vanno compensate per quanto possibile entro la fine dell’anno civile e l’eventuale saldo va riportato all’anno successivo. In caso di saldo negativo a carico dei dipendenti, questo verrà compensato d’accordo con il Reparto del personale, fermo restando che detto saldo negativo non sia imputabile ai dipendenti interessati (media minima dei turni inferiore a 492 minuti). 2 Eventuali giorni di riposo, di compensazione e di ferie vanno compensati prima dell’eventuale cambiamento del livello occupazionale (pro rata temporis). 5.1 8 Regolamenti 1 Per i corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori speciali relativi alla ordinati dalla BLS, verrà accordato il tempo corrispondente durata del lavoro e all’orario effettivo dei corsi, comprese eventuali pause. Viene ai tempi di viaggio fatto salvo il calcolo dei tempi di viaggio di cui al numero 5, comma 2, lettera a. 2 In caso di partecipazione a riunioni con la Direzione aziendale verrà calcolata la durata del lavoro che supera i 492 minuti. Viene fatto salvo quanto disposto al numero 5, comma 2, lettera a. 70 8.1 Abolito 8.2 Abolito 8.3 Abolito 8.4 Abolito 9 Lavoro 1 Nel caso in cui, per motivi di esercizio, la durata del lavoro straordinario fissata venga superata di un lasso di tempo fino a 30 minuti, verrà considerata come tempo lavorativo. Ove invece la durata del lavoro fissata venga superata di più di 30 minuti, tutto la durata del superamento sarà considerata come straordinario. 2 Abolito 3 Abolito 4 In linea di massima, il lavoro straordinario non viene pagato. L’eventuale credito per lavoro straordinario viene compensato entro l’anno civile con tempo libero di corrispondente durata. Ove non sia possibile procedere a detta compensazione entro tale termine, è possibile concordare con i dipendenti un’indennità in denaro. 5 Nel caso in cui il conto del tempo di lavoro, alla fine del periodo di riferimento del calcolo, dimostri in via eccezionale un saldo negativo, e il/la dipendente in questione abbia ancora delle ore di straordinario, il conto del tempo di lavoro può essere pareggiato a zero con lo straordinario in accordo con il/la dipendente. 5bis Con riserva del numero 21, comma 13. 71 5.1 6 L’indennità per lavoro straordinario consiste in un compenso orario calcolato in base a 250 giornate lavorative di 492 minuti con un supplemento del 25 percento. A tal fine sarà determinante lo stipendio percepito al momento della prestazione. L’indennità oraria verrà calcolata in base alla seguente formula: Stipendio annuo determinante x 1,25 2050 (2058,2) 7 Per ciascun anno civile vanno saldate con prestazioni in denaro un massimo di 150 ore di straordinario. 8 Qualora eventuali crediti per lavoro non possano essere compensati con tempo libero sino alla data del ritiro, il credito rimanente verrà corrisposto in denaro conformemente al comma 6. Motivo della conclusione del rapporto di lavoro Su richiesta del/della dipendente nel rispetto del termine di preavviso regolamentare o previsto per legge 5.1 In caso di decesso Altri casi Per motivi di età (ivi compreso pensionamento per anzianità, pensionamento amministrativo) Percentuale di indennità Straordinario*) 125% 125% 125% Giorni di riposo e di compensazione 100%**) – 100% Giorni di ferie*) 100%**) – 100% Credito orario flessibile – – – *) A tal fine è determinante lo stipendio annuo percepito al momento della prestazione. 72 **) Va accordato un supplemento del 25 percento, nel caso in cui non sia stato possibile procedere alla compensazione prima dell’ultimo giorno del rapporto di lavoro per pure ragioni di servizio, quali ad esempio carenza di personale. L’indennità (oraria) viene calcolata in base alla seguente formula: Stipendio annuo determinante x 1,0 (con il 100%) o 1,25 (con il 125%) 2050 (2058,2) 10 Superamento della 1 Nel caso in cui, per motivi di forza maggiore o a causa di guasti, durata massima si renda necessario superare la durata massima del lavoro fissadel lavoro ta al numero 5, comma 6 di un tempo superiore a 10 minuti, la durata totale del lavoro che supera le 10 ore andrà compensata con del tempo libero della stessa durata entro i tre giorni lavorativi successivi. Inoltre, dovrà essere corrisposta un’indennità in denaro conformemente al numero 9, comma 6. 2 Su richiesta dei dipendenti e ove il servizio lo consenta, lo straordinario da compensare conformemente al comma 1 potrà essere compensato esclusivamente con del tempo libero. In tali casi la compensazione con del tempo libero equivale al 225 percento. 3 In caso di superamento della durata massima del lavoro, è necessario rispettare la regola secondo cui i dipendenti, entro il termine temporale di sette giorni lavorativi consecutivi previsto al numero 5, comma 6, non siano occupati per più di 63 ore. 4 I supplementi di tempo relativi al servizio notturno non valgono quale prestazione lavorativa ai sensi del numero 5, comma 6. La durata del lavoro massima consentita non viene quindi superata quando ad esempio la durata del lavoro netta ripartita è pari a 600 minuti e il turno rientra, interamente o in parte, nell’intervallo di tempo compreso tra le ore 20:00 e le ore 04:00 o 05:00. 73 5.1 Turno di lavoro 11 Il turno di lavoro è costituito da tempo lavorativo e pause. 1 2 Il turno di lavoro non deve superare le 11 ore nella media di 28 giorni lavorativi o in una rotazione completa di turni di servizio. In singoli giorni il turno può essere prolungato fino a 12 ore (possibile in più giorni consecutivi). 3 Con il consenso dei dipendenti interessati o della rispettiva rappresentanza, il turno di lavoro può essere tuttavia prolungato fino a 13 ore nella media di 28 giorni o in una rotazione completa di turni di servizio. 4 Con il consenso dei dipendenti interessati o della rispettiva rappresentanza, il turno di lavoro può essere prolungato in via eccezionale fino a 15 ore, sempre che nella media di tre giorni lavorativi successivi non superi le 12 ore: a. per via di carenza di personale in conseguenza a prestazione di servizio militare o civile, difesa dell’impresa, malattia o infortunio, b. per portare a termine incarichi di natura straordinaria e temporanea. 5.1 5 I giorni di compensazione non vanno considerati nel calcolo della media del turno di lavoro. 6 7 Abolito I posti di servizio che prevedono turni di servizio mattutini, pomeridiani, serali e notturni dovranno provvedere a un adeguato cambio dei turni. La presente disposizione non si applicherà ai dipendenti assunti esclusivamente per il servizio notturno. 74 8 Ai fini della gestione del traffico nella stagione estiva nel settore della navigazione, la durata massima del lavoro per ciascun turno di lavoro può essere superata al massimo di 3 ore, per cui in sette giorni lavorativi consecutivi è possibile lavorare al massimo 72 ore. Il turno lavorativo può essere prolungato in giorni singoli fino a 15 ore. 9 In considerazione di circostanze straordinarie nel settore della navigazione, sono consentiti al massimo otto giorni lavorativi all’anno in deroga alle presenti disposizioni. Tali deroghe devono essere concordate con la rappresentanza dei dipendenti e approvate in anticipo dall’organo di vigilanza. In nessun caso la durata massima del lavoro deve superare le 15 ore giornaliere. 12 Assegnazione delle 1 Per turni di servizio superiori alle 9 ore va assegnata una pause e situazione pausa. dell’interruzione del lavoro 2 Per turni di servizio di durata pari o inferiore alle 9 ore è posibile assegnare, invece della pausa, un’interruzione del lavoro di 20 minuti. 2bis Non sono consentiti orari di lavoro ininterrotti superiori alle 5 ore. 2ter Qualora si verifichi un guasto d’esercizio, l’interruzione del lavoro ovvero la pausa potrà essere rinviata per provvedere alla riparazione del guasto. Va comunque osservato l’obbligo di garantire un’interruzione del lavoro/pausa in seguito all’immediato intervento di riparazione del guasto. 3 Dopo circa la metà della durata del lavoro è necessario concedere una pausa, che consenta di consumare un pasto. La pausa deve avere una durata minima di un’ora, ma può essere ridotta fino a 30 minuti in accordo con i dipendenti o la relativa rappresentanza. 75 5.1 4 Tra le ore 23:00 e le ore 05:00 non può essere assegnata alcuna pausa senza il consenso dei dipendenti o della relativa rappresentanza. Tale disposizione non si applica in caso di: a. pause di un’ora o di durata inferiore, che vengono assegnate nell’ambito dell’applicazione del comma 3, fermo restando che vi sia la possibilità di consumare un pasto caldo. Questa disposizione non è valida per i lavori di manutenzione nell’ambito dell’Infrastruttura Impianti e dell’Infrastruttura Elettrotecnica, b. pause fuori sede, che sono inserite tra due prestazioni lavorative perché l’interruzione è troppo breve per poter esser considerata turno di riposo, e se i dipendenti hanno a disposizione un letto, c. pause che hanno inizio prima delle ore 23:00 o terminano dopo le ore 05:00 e che, nelle ore comprese tra le 23:00 e le 05:00, non durino più di 30 minuti, ma soltanto nel caso in cui almeno la metà della pausa cada prima delle ore 23:00 o dopo le ore 05:00. 5.1 5 Nel settore della navigazione, d’intesa con i dipendenti o la relativa rappresentanza, per un turno di lavoro a bordo può essere assegnata una pausa della durata minima di 30 minuti, ma complessivamente di massimo un’ora, per consentire la consumazione dei pasti principali. 13 Abolito 14 Numero di pause Per ciascun turno di lavoro sono consentite due pause. In via per turno di lavoro eccezionale tale numero può essere aumentato a tre, d’intesa con i dipendenti o la relativa rappresentanza. 15 Computo delle 1 Le pause al di fuori del luogo di lavoro vengono calcolate nella pause quale tempo misura del 30 percento quale tempo di lavoro. Le pause invece di lavoro sul luogo di lavoro vengono calcolate al 20 percento, tuttavia soltanto nel caso in cui nel turno di lavoro vengono assegnate complessivamente più di due pause, ivi comprese pause fuori sede. 76 2 La definizione del luogo di lavoro ai sensi del comma 1 viene concordata con le parti sociali in una regolamentazione separata. 16 Interruzione 1 Nel caso in cui non venga consumato alcun pasto principale, del lavoro la pausa può essere sostituita da un’interruzione del lavoro di durata pari a 20 minuti, che vale quale tempo di lavoro, ove vengano soddisfatte contemporaneamente le tre condizioni qui di seguito riportate: – la durata continuata del lavoro è maggiore a 5 ore, ma non superiore a 9 ore, – i dipendenti hanno la possibilità di consumare un pasto intermedio presso il luogo di lavoro o nelle vicinanze di questo (sala di ricreazione, mensa e simili, ad esempio pasti da asporto), – approvazione da parte dei dipendenti interessati o della relativa rappresentanza. 2 Abolito 3 I supplementi di tempo per il servizio notturno vengono concessi anche per interruzioni del lavoro che valgono quale tempo di lavoro. 4 Il momento dell’interruzione del lavoro è da prevedere nel piano di servizio, che deve essere adeguato alle circostanze per ogni singolo caso. È previsto il cambio a condizione che ciò non comporti una maggiore richiesta di personale. 5 Ove non possa essere rispettata l’eventuale interruzione del lavoro, ciò non varrà come straordinario. 77 5.1 Turno di riposo 17 Il turno di riposo comprende l’intervallo di tempo tra due turni di lavoro e deve essere almeno pari a 12 ore nella media di 28 giorni o in una rotazione completa dei turni. Può essere ridotto a 11 ore una volta tra due giorni di riposo ovvero giorni di compensazione. 1 2 Il turno di riposo può essere ridotto eccezionalmente, con l’accordo dei dipendenti interessati o della loro rappresentanza, a 9 ore (10 ore per il personale di condotta) nei seguenti casi, tuttavia nella media di tre giorni lavorativi consecutivi deve risultare pari ad almeno 12 ore: a. una volta a settimana nel passaggio: 1. dal servizio notturno al servizio pomeridiano o serale, a condizione che il servizio notturno non superi le ore 02:00, 2. dal servizio serale al servizio mattutino, pomeridiano o serale, 3. dal servizio pomeridiano al servizio mattutino o pomeridiano oppure 4. dal servizio mattutino al servizio mattutino. b. per turni di riposo fuori sede, c. in caso di carenza di personale in conseguenza di prestazione di servizio obbligatorio o civile, malattia o infortunio, d. per lo svolgimento di compiti straordinari e temporanei. 5.1 2bis Nell’ambito dell’Infrastruttura Impianti e dell’Infrastruttura Elettrotecnica al di fuori dei passaggi secondo comma 2, lettera a il servizio di riposo può essere ridotto una volta la settimana fino a 10 ore con l’approvazione dei dipendenti interessati o della loro rappresentanza. 3 4 Abolito I giorni di compensazione concessi per il raggiungimento della durata di lavoro media prescritta devono essere considerati nel calcolo del turno di riposo medio. 78 5 Qualora, per motivi di forza maggiore o sopravvenuti guasti, il turno di riposo minimo stabilito nel comma 2 debba essere ridotto di più di 10 minuti, la relativa compensazione va effettuata entro i tre turni di riposo successivi. 6 Ai fini della gestione del traffico nella stagione estiva nel settore della navigazione, il turno di riposo in giorni singoli può essere ridotto a 9 ore, purché venga rispettata la media di 12 ore in cinque giorni lavorativi consecutivi. Lavoro notturno 18 Quale lavoro notturno si intendono i lavori svolti tra le ore 24:00 e le ore 04:00. 1 2 Il lavoro notturno può essere assegnato ai dipendenti non più di sette volte consecutive (cinque volte per il personale di condotta) e nella media di 28 giorni al massimo 14 giorni. Nel caso del personale di condotta, è possibile assegnare più di un’ora di lavoro notturno al massimo per quattro notti consecutive. 3 Tali disposizioni non si applicano ai dipendenti assunti esclusivamente per lo svolgimento di lavoro notturno. 4 In relazione ai lavori di costruzione che, per motivi d’esercizio, possono essere eseguiti soltanto di notte, è possibile assegnare in via eccezionale al massimo quattro settimane consecutive di lavoro notturno, fermo restando che ai dipendenti coinvolti vengano garantiti settimanalmente due giorni liberi consecutivi. I dipendenti devono essere informati, con preavviso minimo di tre settimane prima del primo turno di servizio notturno, sull’inizio e la fine prevista del lavoro notturno prolungato. Qualora vengano assegnate due o più settimane di lavoro notturno, i dipendenti interessati non dovranno svolgere lavoro notturno nel corso dei successivi 14 giorni. 19 Supplemento di 1 Per i lavori svolti tra le ore 20:00 e le ore 24:00 i dipendenti tempo per lavori ricevono un supplemento di tempo pari al 10 percento, il persvolti di notte sonale di condotta un supplemento di tempo pari al 15 percento (supplemento per servizio notturno 2). 79 5.1 2 Per i lavori svolti tra le ore 24:00 e le ore 04:00 i dipendenti ricevono un supplemento di tempo pari al 30 percento, il personale di condotta un supplemento di tempo pari al 42 percento. Tale supplemento viene altresì garantito nella fascia oraria tra le 04:00 e le 05:00, fermo restando che l’entrata in servizio avvenga prima delle ore 04:00 (supplemento per servizio notturno 1). 3 Il supplemento di tempo passa dal 30 al 40 percento con l’inizio dell’anno civile nel quale il/la dipendente compie il 55° anno di età. Per il personale di condotta la percentuale di supplemento di tempo passa dal 42 al 52 percento (supplemento per servizio notturno 3). 4 I supplementi di tempo previsti per il servizio notturno vengono calcolati in base alla durata effettiva del lavoro e non vanno presi in considerazione ai fini del computo del turno di lavoro conformemente al numero 11. La BLS concorda con i dipendenti o la relativa rappresentanza, considerando la questione in termini di convenienza economica, il modo in cui procedere alla compensazione della durata del lavoro risultante dal supplemento di tempo. 5.1 1.3 Giorni di riposo e di compensazione Diritto 20 Sussiste il diritto a 63 giorni di riposo e 52 giorni di compensazione. Il diritto a 52 giorni di compensazione deriva da una durata di lavoro giornaliera pari a 492 minuti. La durata di lavoro annua è di 2050 ore. 1 1bis Per i dipendenti assunti o usciti durante l’anno civile, il diritto ai giorni di riposo e di compensazione viene stabilito come segue: a. il numero di giorni di riposo e di compensazione viene ridotto in relazione al tempo di servizio per i dipendenti nella settimana lavorativa con 5 giorni; 80 b. esiste il diritto al numero di giorni di riposo e di compensazione che corrisponde al numero dei giorni festivi, delle domeniche e dei sabati che rientra nel tempo di servizio per i dipendenti nella settimana continua con 5 giorni. 2 Fatto salvo quanto disposto al numero 19, i supplementi di tempo, le parti di pausa, le quote forfettarie di tempo che valgono come tempo di lavoro, nonché i tempi di viaggio senza prestazione lavorativa previsti nel piano di servizio, vengono inseriti nei turni di lavoro, vale a dire nella durata media giornaliera del lavoro che deve essere compiuta. 3 Abolito 4 Ulteriori eventuali giorni di compensazione risultano: – dal supplemento per servizio notturno 3, – da una durata media giornaliera del lavoro superiore a 492 minuti. 5 Nel rispetto del fine economico dei piani di servizio e delle ripartizioni, va perseguita una durata giornaliera media del lavoro di almeno 498 minuti, affinché possa essere raggiunto il numero di 63 giorni di riposo e di 54,5 giorni di compensazione per ciascun anno civile. 6 Per i dipendenti assunti con retribuzione oraria, i giorni liberi sono compensati con l’aliquota dello stipendio. 21 Assegnazione 1 In linea di principio la ripartizione dei giorni di riposo e di comdei giorni di pensazione va assegnata in anticipo. riposo e di compensazione 2 I giorni di riposo e di compensazione devono essere distribuiti in maniera opportuna. Di regola, singoli giorni di riposo e di compensazione non vanno assegnati singolarmente. 3 È possibile prevedere un numero adeguato di giorni di compensazione al di fuori della ripartizione annua, di regola non più di cinque. Tali giorni possono essere percepiti nell’ambito delle possibilità, eventualmente anche consecutivamente. 81 5.1 4 Per ciascun mese civile vanno concessi almeno quattro giorni di riposo e due giorni di compensazione. Per quanto possibile sono da evitare intervalli maggiori di dieci giorni tra due giorni di riposo e/o di compensazione. Intervalli maggiori di dodici giorni sono consentiti esclusivamente in accordo con i dipendenti o la relativa rappresentanza. Non sono consentiti intervalli maggiori di quattordici giorni. 5 Per ciascun mese civile va garantita almeno una domenica libera, mentre per ciascun anno civile il numero minimo di domeniche libere deve essere pari a 20. Viene fatto salvo quanto disposto al comma 8. 6 Non sono consentiti intervalli maggiori di 21 giorni tra due domeniche libere. Eventuali eccezioni (pari al massimo a 28 giorni) richiedono il consenso dei dipendenti o della relativa rappresentanza. 5.1 7 Nel caso in cui i giorni festivi cadano in giorni feriali, nell’organizzazione della ripartizione del lavoro bisogna tenere conto, per quanto possibile in termini lavorativi, che i dipendenti non debbano lavorare per tre domeniche e giorni festivi consecutivi. 8 I giorni festivi e le domeniche che cadono nel periodo di ferie non valgono quali domeniche libere ai sensi del comma 5. Qualora l’inizio e il termine delle ferie cada di domenica, soltanto una domenica varrà quale domenica libera. 9 Nel caso in cui il turno di lavoro superi la mezzanotte estendendosi così a una domenica o a un giorno festivo, il giorno in questione non può essere considerato quale domenica libera ai sensi del comma 5. La presente disposizione non si applica ai dipendenti che sono assunti esclusivamente per svolgere lavoro notturno. 10 I giorni festivi che valgono quali domeniche ai sensi delle presenti disposizioni sono: Capodanno, il 2 gennaio, Venerdì Santo, Lunedì dell’Angelo, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, il 1° agosto, Natale e Santo Stefano. 82 11 Nel caso di coniugi e conviventi, che vivono nella stessa economia domestica e che sono assunti entrambi presso la BLS, le domeniche libere e, ove possibile, anche gli ulteriori giorni di riposo e di compensazione vanno assegnati contemporaneamente ad entrambi, qualora ne abbiano fatto richiesta. I rispettivi superiori si accorderanno in tal merito. 12 La BLS provvederà a informare i dipendenti in merito allo stato dei giorni non lavorativi percepiti. In ogni caso, all’inizio del mese di ottobre, la BLS provvederà a redigere il rendiconto dei giorni di riposo e di compensazione percepiti sino alla fine del mese di settembre e di quelli ancora residui. Eventuali differenze in eccesso/difetto vanno compensate possibilmente entro la fine dell’anno civile. 13 Al termine dell’anno civile, sulla base del saldo del tempo lavorativo, i giorni di riposo e di compensazione concessi in misura insufficiente verranno riportati al successivo anno civile. Il trasferimento dell’eventuale saldo negativo non verrà attuato nel caso in cui la media dei turni inferiore a 492 minuti non sia imputabile ai dipendenti interessati. 14 Per la gestione del traffico nella stagione estiva nel settore della navigazione, vanno assegnati almeno quattro giorni di riposo e due giorni di compensazione al mese, fermo restando che uno dei giorni di riposo deve cadere di domenica. 22 Durata del giorno 1 Un giorno di riposo comprende 24 ore consecutive e deve di riposo o di poter essere trascorso presso il luogo di domicilio. Al giorno di compensazione riposo deve precedere un turno di riposo, che nella media di 42 giorni deve essere pari come minimo a 12 ore. Il turno di riposo tuttavia non può essere inferiore a 9 ore (per il personale di condotta non inferiore a 10 ore). Ove vengano concessi due o più giorni di riposo consecutivi, la presente disposizione fa riferimento esclusivamente al primo giorno di riposo. 83 5.1 2 Un giorno di compensazione comprende 24 ore consecutive. I giorni di compensazione devono di regola essere assegnati insieme ai giorni di riposo. Con l’accordo dei dipendenti interessati o della loro rappresentanza è possibile concordare due giorni di compensazione non ridotti senza giorno di riposo. 3 Vengono assegnati uno o più giorni di riposo insieme a uno o più giorni di compensazione, uno dei giorni di compensazione può essere ridotto a 22 ore con l’approvazione dei dipendenti interessati o della loro rappresentanza. 23 Spostamento dei 1 Per quanto possibile vanno accolte le eventuali richieste di giorni di riposo e di spostamento di giorni di riposo e di compensazione assegnati, compensazione fatto salvo il rispetto delle disposizioni relative all’assegnazione dei giorni di riposo e di compensazione. 2 Qualora, per impellenti motivi di lavoro, i giorni di riposo e di compensazione assegnati non possano essere concessi, essi vanno sostituiti conformemente alle disposizioni relative all’assegnazione di giorni di riposo e di compensazione e, ove possibile, secondo le richieste dei dipendenti interessati. 5.1 24 Calcolo delle 1 In caso di assenza, vengono conteggiati 492 minuti per ciaassenze retribuite scun giorno lavorativo assegnato. (come ad esempio ferie e premi di 2 L’eventuale assenza non verrà conteggiata qualora cada in un fedeltà, servizio giorno libero. Il giorno libero verrà considerato percepito. Evenmilitare e di pro- tuali eccezioni sono regolate nel CCL, Allegato 2, numero 4. tezione civile, malattia o infortunio) 84 1.4 Ferie 25 Quantità Una settimana di ferie comprende cinque giorni lavorativi, un giorno di compensazione e un giorno di riposo. 26 Assegnazione 1 Per tutti i dipendenti di uno stesso settore le ferie vanno ripardelle ferie tite in maniera da soddisfare al meglio sia le esigenze della BLS che le richieste dei dipendenti. In tale ambito andrà adeguatamente tenuto conto tra l’altro del volume di traffico previsto, delle esigenze personali, nonché delle date delle vacanze dei figli in obbligo scolastico. Eventuali accordi tra i dipendenti vanno rispettati nella misura in cui le esigenze della BLS lo consentano. 2 Prima di procedere all’assegnazione delle ferie in ogni caso andranno consultati i dipendenti interessati, fissando eventualmente un termine entro cui gli stessi saranno tenuti a presentare le rispettive richieste. 3 Ove non si riesca a raggiungere un accordo, le ferie vanno fissate in base al seguente turno di rotazione: gennaio – marzo – giugno – febbraio – aprile – luglio – ottobre – dicembre – agosto – settembre – maggio – gennaio e così di seguito. 4 Nel caso in cui si raggiunga un accordo soltanto con una parte dei dipendenti, le ferie dei dipendenti che non aderiscono vanno fissate secondo il turno di rotazione di cui al comma 3. 5 Le date delle ferie andranno comunicate ai dipendenti nel corso dell’anno precedente ove possibile prima del 1° ottobre, comunque al massimo entro tre mesi prima dell’inizio delle ferie. 6 Per quanto possibile le ferie andranno prese in giorni consecutivi. È possibile eventualmente suddividere le ferie se: – i dipendenti accettano o richiedono la suddivisione e – le esigenze di servizio lo consentono e – una parte delle ferie comprende almeno due settimane. 85 5.1 7 I dipendenti hanno comunque la facoltà di richiedere che venga loro assegnata una settimana di ferie in giorni singoli o singole mezze giornate. Una tale eventuale richiesta andrà rispettata nella misura in cui le esigenze del settore lo consentano. 8 Nel caso di coniugi e conviventi, che vivono nella stessa economia domestica e che sono assunti entrambi presso la BLS, le ferie, dietro loro richiesta, vanno assegnate, se possibile, contemporaneamente a entrambi. 9 Qualora i dipendenti, per motivi medici, non siano temporaneamente occupati a tempo pieno, ove possibile sarà opportuno evitare l’assegnazione delle ferie in tale periodo, salvo il caso in cui i dipendenti interessati non ne facciano richiesta o non diano il loro consenso. I giorni di ferie percepiti in tale periodo conteranno quali giorni di ferie interi. 5.1 10 In linea di principio le ferie andranno percepite nell’anno civile in cui spettano, al massimo comunque entro la fine di gennaio dell’anno seguente. 11 In linea di massima, eventuali crediti per ferie non percepite non verranno corrisposti in denaro. 12 Di regola l’inizio delle ferie deve essere fissato in un lunedì mentre il termine in una domenica. Ove consentito dalle esigenze del lavoro, dietro richiesta dei dipendenti interessati, il sabato e la domenica che precedono l’inizio delle ferie vanno assegnati quali giorni liberi. 13 Nell’ultimo giorno di lavoro che precede le ferie, il termine del lavoro deve avvenire quanto prima possibile. Non è ammesso che il lavoro termini dopo le ore 22:00. 27 Computo di 1 Le ferie andranno ridotte in proporzione alla durata delle asinterruzioni del senze dal lavoro, nel caso in cui i dipendenti, nel corso di un lavoro alle ferie anno civile, abbiano sospeso il loro lavoro per un periodo complessivo superiore a: 86 a. 90 giorni in conseguenza di malattia, infortunio o prestazione di servizio obbligatorio. Nel calcolo della riduzione non andranno presi in considerazione i primi 90 giorni di assenza. La riduzione da attuare viene calcolata in base alla seguente formula: Diritto a giorni di ferie x (Assenza in giorni civili –90) 365/366 b. 30 giorni in conseguenza di congedo non retribuito. Nel calcolo della riduzione andranno presi in considerazione anche i primi 30 giorni. La riduzione verrà attuata separatamente per ciascun anno civile e calcolata in base alla seguente formula: Diritto a giorni di ferie x Assenza in giorni civili 365/366 2 Per il computo previsto dal comma 1 si applicherà il criterio di arrotondamento commerciale alla mezza giornata. 3 In caso di assenza di durata pari a un intero anno, non sussiste alcun diritto a ferie. 4 In relazione al congedo interamente o parzialmente retribuito di regola non viene applicata alcuna riduzione. Il Reparto del personale ha la facoltà di decidere in merito a eventuali eccezioni. 5 Nel calcolo delle ferie va tenuto conto dell’eventuale servizio obbligatorio che i dipendenti interessati sono presumibilmente tenuti a prestare nel corso dell’anno. Eventualmente, la riduzione delle ferie andrà operata nell’anno successivo, fermo restando che le assenza abbiano durata superiore a 90 giorni. 6 I giorni in cui i dipendenti, in conseguenza a malattia, infortunio o prestazione di sevizio obbligatorio, manchino parzialmente dal lavoro, vengono calcolati insieme e convertiti in giorni di assenza interi, eventualmente arrotondati per difetto a giorni interi. Non verranno presi in considerazione i giorni in cui viene lasciato il lavoro a causa di malattia o infortunio. 87 5.1 7 Le assenze per malattia, infortunio o prestazione di servizio obbligatorio, nonché congedo non retribuito, possono essere accumulate ai fini del calcolo della riduzione delle ferie esclusivamente nel caso in cui vengano raggiunti entrambi i valori limite fissati al comma 1, lettere a e b. 28 Diritto alle ferie in 1 Il diritto alle ferie in caso di inizio o termine del rapporto di caso di inizio o lavoro nel corso dell’anno civile va calcolato in relazione alla termine del durata dell’impiego nella seguente maniera: rapporto di Numero dei giorni di ferie x Durata dell’impiego in giorni lavoro nel corso (diritto annuo) dell’anno civile 365/366 2 In caso di termine del rapporto di lavoro, le ferie percepite in eccesso possono essere compensate con giorni di riposo e di compensazione non ancora percepiti o con lo stipendio soltanto nei casi in cui il ritiro dei dipendenti interessati dalla BLS sia imputabile ai dipendenti stessi; in tale casistica non rientra la risoluzione volontaria del rapporto di lavoro. 5.1 3 In caso di termine del rapporto di lavoro, la compensazione in denaro dei giorni di ferie non assegnati viene regolata in base al numero 9, comma 8. 1.5 Lavoro a tempo parziale 29 Livello occu- 1 Il livello occupazionale e la ripartizione fondamentale della pazionale, riparti- durata del lavoro vanno concordati per iscritto. Il livello occupazione della durata zionale concordato dovrebbe di regola essere mantenuto per del lavoro, durata almeno un anno (possibilmente un anno civile). nominale del lavoro 2 La percentuale del livello occupazionale è determinante ai fini del calcolo della durata nominale del lavoro, che viene regolata in base alle disposizioni del numero 5, comma 3 (492 minuti al giorno, 123’000 minuti all’anno, 123’492 minuti per l’anno bisestile). 88 Ferie 30 1 I dipendenti assunti a tempo parziale hanno diritto al medesimo numero di giorni di ferie dei dipendenti assunti a tempo pieno. La settimana di ferie comprende il numero di ore corrispondenti al livello occupazionale nonché il numero di giorni corrispondenti alla ripartizione della durata settimanale del lavoro. 2 In relazione all’assegnazione delle ferie, i dipendenti a tempo parziale sono equiparati ai dipendenti a tempo pieno. 31 Tempo di lavoro 1 Si parla di tempo di lavoro aggiuntivo nei casi in cui, senza diaggiuntivo e sposizione di lavoro straordinario, viene superata la durata del straordinario lavoro corrispondente al livello occupazionale. Per il personale occupato in turni il superamento della durata di lavoro concordata è regolato in base al numero 9, comma 1. Si è in presenza di tempo di lavoro straordinario se un superiore dispone il superamento della durata del lavoro giornaliera corrispondente al relativo livello occupazionale. 2 Andranno eseguiti computi separati relativamente a lavoro aggiuntivo e al lavoro straordinario. 3 Di norma il lavoro aggiuntivo viene compensato con l’assegnazione di tempo libero della medesima durata. Il momento della compensazione va concordato con i dipendenti interessati. 32 Assenze retribuite, Ai fini del calcolo del tempo risulta determinante in linea di percepimento di principio la durata nominale quotidiana del lavoro dei dipenlavoro aggiuntivo e denti (grado occupazionale x 492 minuti). lavoro straordinario 89 5.1 1.6 Piano di servizio e ripartizione del lavoro Piano di servizio 33 I vari settori sono tenuti a redigere un piano di servizio con rappresentazione grafica della durata del lavoro giornaliera. Tale piano di servizio deve contenere indicazioni in merito alla durata del lavoro media e giornaliera, ai turni di lavoro e di riposo nonché, ove possibile, ai luoghi previsti in cui trascorrere il tempo di riposo fuori sede. 1 2 In caso di durata del lavoro regolare nell’ambito della costruzione di binari, della manutenzione di binari e dell’impiantistica è possibile rinunciare alla rappresentazione grafica. 34 Ripartizione 1 Prima dell’inizio di ciascun anno civile o di ciascun periodo di del lavoro validità di un piano orario, è necessario pubblicare, per tutti i settori, la ripartizione del lavoro relativa a tutti i dipendenti, da cui risulti: – il nome e la funzione del/della dipendente, – la data dei giorni di riposo e di compensazione e dei giorni di ferie assegnati, – il numero dei giorni di riposo e di compensazione, suddivisi in giorni feriali e domeniche, – ove possibile, il servizio da prestare. 5.1 2 Nel caso in cui, per ragioni aziendali, non sia possibile presentare una ripartizione relativa all’anno conformemente al comma 1, si procederà all’elaborazione di una ripartizione mensile. In tal caso, prima dell’inizio dell’anno civile, si dovrà comunicare a tutti i dipendenti la data delle ferie come anche il numero di giorni di riposo e di domeniche libere in relazione all’intero anno. 90 35 Entrata in vigore dei 1 Una bozza dei piani di servizio e delle ripartizioni del lavoro va piani di servizio sottoposta ai dipendenti con sufficiente anticipo, comunque e delle ripartizioni almeno due settimane prima della loro entrata in vigore, affindel lavoro ché gli stessi possano presentare le loro eventuali richieste, che andranno rispettate ove ciò sia consentito in base alle esigenze dell’azienda e alle disposizioni del presente allegato. 2 I piani di servizio e le ripartizioni del lavoro entreranno in vigore in via provvisoria qualora non sia possibile redigere a tempo la relativa bozza da sottoporre ai dipendenti prima della loro entrata in vigore. 3 Eventuali richieste di modifica dei piani di servizio e delle ripartizioni del lavoro entrati in vigore relativi al personale di scorta e di condotta devono essere inoltrate per iscritto entro due settimane dal cambio del piano orario. 4 Le eventuali modifiche concordate con la rappresentanza del personale dovranno entrare in vigore quanto prima. 1.7 Misure speciali di tutela Giovani 36 1 Per giovani si intendono i dipendenti fino al compimento del 20° anno di età. 2 È necessario prestare opportuna attenzione alla salute dei giovani e in particolare si dovrà provvedere affinché essi, durante lo svolgimento del lavoro, non si affatichino oltre misura. 3 È fatto divieto di assumere giovani prima del compimento del 15° anno di età. Eventuali stage di orientamento professionale non sono considerati in tal senso quale occupazione. 4 I giovani fino al compimento del 17° anno di età non devono essere occupati in orari compresi tra le ore 23:00 e le ore 05:00, salvo a scopo di formazione. 91 5.1 5 Ai sensi del comma 4 i lavori svolti insieme a dipendenti definiti «istruttori/istruttrici» vengono considerati appartenenti all’ambito della formazione. 6 Lo svolgimento autonomo di turni regolari da parte dei giovani, nonché di turni supplementari o di rinforzo, non valgono quale lavoro per gli scopi della formazione. 7 Relativamente al servizio di manovra o di scorta ai treni, i giovani possono essere impiegati autonomamente soltanto a partire dal compimento del 18° anno di età. 1.8 Disposizioni penali 37 Responsabilità 1 All’interno della BLS, il Reparto del personale avrà la responpenale sabilità di vigilare sull’applicazione delle disposizioni sancite dalla LDL e dalla relativa OLDL. 5.1 2 I dipendenti che nell’espletamento della loro funzione hanno agito o avrebbero dovuto agire per la BLS sono passibili di pena qualora agiscano in maniera dolosa o colposa contrariamente alle disposizioni sancite nella LDL, nella OLDL o in un’ordinanza quivi basata, emanata dall’autorità competente in merito a: – durata del lavoro e del riposo, – ferie, – igiene e prevenzione degli infortuni, – tutela speciale. 3 I dipendenti si rendono passibili di pena nel caso in cui agiscano, in maniera dolosa o colposa, contrariamente alle disposizioni previste nella LDL, nella OLDL o in eventuali ordinanze quivi basate emanate dalle autorità competenti in materia di durata del lavoro e del riposo nonché di igiene e di prevenzione degli infortuni. 92 1.9 Quote forfettarie di tempo 38 Quote forfettarie 1 In relazione all’eventuale integrazione di piani orari e disposidi tempo zioni, al trattamento dei nastri del tachigrafo, per il rilascio delle nell’ambito della schede di riparazione e per eventuali interrogatori prima o trazione dei treni dopo l’orario di lavoro assegnato, alla durata giornaliera del lavoro viene ascritto un forfait di tempo pari a 9 minuti. 2 I tempi necessari per compiere i tragitti che separano le singole parti delle stazioni ferroviarie, al fine di prendere o consegnare i treni nel turno di lavoro all’inizio o alla fine del turno stesso, vengono ascritti al tempo di lavoro relativamente a ciascun tragitto che risulta dal piano di servizio. D’intesa con i dipendenti o la relativa rappresentanza, in caso di necessità il Reparto Trazione treni rileva le distanze e i tempi di tragitto, provvedendo altresì ad avvisare i dipendenti in merito alle rispettive misurazioni. Quote forfettarie di tempo nell’ambito della scorta dei treni/del controllo sporadico dei titoli di viaggio 39 1 In relazione all’eventuale integrazione di piani orari e disposizioni, alla compilazione di eventuali segnalazioni di inconvenienti, ai lavori preparativi e correttivi all’apparecchio di vendita del personale di scorta e per eventuali interrogatori prima o dopo l’orario di lavoro assegnato, alla durata giornaliera del lavoro viene ascritto un forfait di tempo pari a 9 minuti. 2 I tempi necessari per compiere i tragitti che separano le singole parti delle stazioni ferroviarie, al fine di prendere o consegnare i treni nel turno di lavoro all’inizio o alla fine del turno stesso, vengono ascritti al tempo di lavoro relativamente a ciascun tragitto che risulta dal piano di servizio. D’intesa con i dipendenti o la relativa rappresentanza, in caso di necessità il reparto preposto rileva le distanze e i tempi di tragitto, provvedendo altresì ad avvisare i dipendenti in merito alle rispettive misurazioni. 93 5.1 5.2 Congedo 1 Base di riferimento Il CCL, numero 47, vale quale base di riferimento del presente allegato. 2.1 Congedo retribuito 2 Principi 1 La durata del congedo corrisponde di regola al tempo necesfondamentali sario per partecipare a un’iniziativa o portare a termine un impegno. Una giornata di congedo retribuito viene calcolata in 492 minuti. 2 Rimangono salve le direttive relative alla durata flessibile del lavoro. 3 Il/la dipendente che intende adempiere a obblighi che potrebbero implicare la concessione di diversi congedi nel corso dell’anno, siano essi della durata di ore o di giorni, sarà tenuto/a a verificare in anticipo la domanda di concessione dei congedi con l’organo preposto. 5.2 4 Il congedo sarà concesso previa adeguata valutazione delle motivazioni, fermo restando e nella misura in cui il lavoro lo consenta. 5 Le domande di congedo vanno presentate per iscritto e accompagnate da relativa pezza giustificativa, come ad esempio un invito, rispettando l’iter gerarchico. 6 Figliastri e figli in affidamento, patrigno/matrigna e genitori affidatari, nonché fratellastri/sorellastre sono equiparati a figli, genitori e fratelli/sorelle. 94 Contratto collettivo di lavoro 3 Tipologia La BLS concede congedi retribuiti nei seguenti casi di assenza delle assenze durante il normale orario di lavoro come segue: 1 Proprio matrimonio (anche in caso di seconde nozze) 1 giorno 2 Partecipazione al matrimonio o alla cerimonia nuziale di un figlio, del padre, della madre o di fratelli/sorelle 1 giorno 3 Nascita di un proprio figlio (nascita gemellare inclusa) 1 giorno 4 Morte di un parente a. In caso di decesso del/della coniuge, del/della convivente (anche omosessuale), di genitori o di figli. fino a 3 giorni b. In caso di decesso di nonni, ivi compresi quelli del/della convivente/coniuge, suoceri, bisnonni, fratelli/sorelle, cognati/cognate, nuore/generi, nipoti e pronipoti, zie o zii 1 giorno 5 Assenza per motivi familiari come: a. – Cura di un membro della propria famiglia (del/della coniuge, di propri figli, del/della convivente nella stessa economia domestica) a causa di un incidente o di un improvvisa malattia grave. – Presenza al capezzale di una persona appartenente alla propria famiglia. Fanno parte della propria famiglia: Il/la coniuge, figli propri, il/la convivente e i suoi figli nella stessa economia domestica. Il Reparto del personale decide in seguito all’apposita domanda. fino a 2 giorni 95 5.2 b. Genitori che allevano i figli da soli per prestazione di cure a quest’ultimi: il Reparto del personale decide in seguito all’apposita domanda. fino a 5 giorni per anno civile 6 Per presentazione di candidature professionali il tempo necessario dimostrato 7 Per trasloco Trasloco in alloggio non ammobiliato 1 giorno per anno civile 8 Funzione pubblica Per l’adempimento della funzione, in accordo con il Reparto del personale fino a un massimo di 15 giorni per anno civile 9 Per colloqui con una rappresentanza della BLS – Il tempo necessario ai dipendenti che, in qualità di delegati del personale o di un’associazione del personale, vengono invitati a colloqui con una rappresentanza dell’azienda. 5.2 9bis Per colloqui della previdenza sociale – Il tempo necessario, al massimo 8,2 ore al giorno, per dipendenti che in qualità di delegati o membri del Consiglio di fondazione della previdenza sociale della BLS partecipano alle relative riunioni o assemblee. 10 Anniversario di lavoro a. Per il 25° anniversario b. Per il 40° anniversario ½ giorno 1 giorno 11 Servizio obbligatorio Per il reclutamento, esami professionali militari e il congedo dal servizio militare obbligatorio il tempo necessario 12 Vigili del fuoco Per esercitazioni e corsi obbligatori fino a 3 giorni per anno civile 96 13 Manifestazioni per il 1° maggio Per la partecipazione in luoghi nelle vicinanze il tempo necessario 14 Associazioni del personale a. Assemblea dei delegati, congresso il tempo necessario, massimo 3 giorni b. Membri del Comitato centrale, CdG fino a 6 giorni lavorativi bis b Partecipazione alla relativa assemblea VPT del ramo 1 giorno per anno civile c. Membro della Commissione del personale BLS 2 x ½ giorno per anno Dietro richiesta fino a un massimo di 2 giorni per anno d. Ulteriori congedi retribuiti possono essere concessi in casi particolari motivati. Dietro richiesta dei dipendenti, la decisione spetta al Reparto del personale. e. Ulteriori congedi non retribuiti possono essere concessi in casi particolari motivati ai dipendenti che hanno diritto fino a 6 giorni di congedo retribuito. Dietro richiesta dei dipendenti, la decisione spetta al Reparto del personale. L’organo preposto competente dovrà calcolare insieme ai dipendenti entro la fine dell’anno i giorni di congedo non retribuiti percepiti. 15 Unione sportivi ferrovieri svizzeri (USFS) – Dietro richiesta dei dipendenti, la decisione spetta al Reparto del personale. 16 Unione Artistico e Intellettuale dei Ferrovieri Svizzeri (VKES) – Dietro richiesta dei dipendenti, la decisione spetta al Reparto del personale. 17 Banda musicale dei ferrovieri BLS a. Partecipazione alle prove – Tempo libero 97 5.2 b. Partecipazione a eventi ufficiali – Al di fuori dell’orario di lavoro e in giorni liberi vale quale tempo libero. – Durante l’orario di lavoro vale quale tempo di lavoro. Verrà concesso il tempo necessario, al massimo 8,2 ore, o il tempo corrispondente alla durata del turno che il/la dipendente avrebbe dovuto svolgere nel giorno in questione, comunque un minimo di 420 minuti. – Non viene concesso straordinario. 18 Attività di formazione delle associazioni del personale Per la partecipazione ad attività di formazione: – Dietro richiesta dei dipendenti, la decisione spetta al Reparto del personale. – Dietro richiesta delle associazioni del personale, la decisione, quali corsi danno diritto a congedo, spetta al Reparto del personale. Vengono considerate le seguenti organizzazioni: a. Istituto di formazione ARC (Travail Suisse), b. Movendo – Istituto di formazione dei sindacati, c. Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili (FSAG), d. Sindacato del personale dei trasporti (SEV), e. transfair, f. Sindacato svizzero dei macchinisti e aspiranti (VSLF). Possono essere concessi fino a 5 giorni in 2 anni civili. 5.2 19 Gioventù + Sport (G+S) – Dietro richiesta dei dipendenti, la decisione spetta al Reparto del personale. 4 Concessione 1 Qualora il congedo coincida con giorni liberi o giorni di ferie, il posticipata congedo richiesto verrà concesso posticipatamente nei seguenti casi: – congedo per il proprio matrimonio, – nascita del proprio figlio, – decesso del/della coniuge, del/della convivente (anche omosessuale), dei genitori o dei figli, decesso di parenti, nel caso in cui il/la dipendente abbia l’obbligo di evadere le pratiche relative al decesso, 98 – anniversari di lavoro, – colloqui con rappresentanti dell’azienda. 2 In tutti gli altri casi, i giorni in questione varranno quali congedi percepiti e pertanto non verranno concessi posticipatamente. 2.2 Congedo non retribuito 5 Principi 1 Il congedo non retribuito verrà concesso a seguito di adefondamentali guata valutazione delle relative motivazioni, ove le possibilità e la situazione del personale lo consentano. 2 Il congedo va richiesto presentando domanda scritta. 3 Di regola il congedo non può essere superiore a un anno. 4 Il congedo non retribuito non può compensare una riduzione del livello occupazionale. 5 Un congedo ininterrotto che va a toccare due anni civili, ad esempio tra i mesi di dicembre e gennaio, vale quale congedo unico. 6 I dipendenti rimangono membri della cassa pensioni. Qualora vengano percepiti fino a 30 giorni per ciascun anno civile a titolo di congedo non retribuito, i dipendenti pagano esclusivamente i contributi personali, mentre i contributi spettanti al datore di lavoro vengono versati dalla BLS. 7 Nel caso in cui, in un medesimo anno civile, venga percepito un numero uguale o maggiore a 31 giorni a titolo di congedo non retribuito, i dipendenti interessati sono tenuti a versare dal primo giorno di congedo in avanti anche i contributi spettanti al datore di lavoro. Eventuali eccezioni sono consentite nel caso in cui il congedo risulti con evidenza nell’interesse della BLS. Tali casi andranno sottoposti all’attenzione del Reparto del personale. 99 5.2 6 Termine 1 Quale primo giorno di lavoro vale il primo giorno successivo del congedo all’ultimo giorno del congedo non retribuito. Tuttavia, nel caso in cui i dipendenti al termine del congedo non retribuito si trovino in servizio obbligatorio, il congedo verrà prolungato sino al termine di detto servizio. 2 Qualora i dipendenti, al termine di un congedo non retribuito preso a scopo di lucro, si ammalino o rimangano infortunati, il congedo verrà prolungato sino alla ripresa del lavoro o alla conclusione del rapporto di lavoro. 3 Negli altri casi di congedi non retribuiti fino a tre mesi, ad esempio per viaggi di studio, quale data per la ripresa del lavoro varrà la data concordata. Un’eventuale assenza successiva, ad esempio in seguito a malattia, varrà quale assenza retribuita. 7 Congedo fino 1 Il diritto alle agevolazioni di viaggio sussiste anche durante a 30 giorni civili tale periodo. Ove vengano percepiti più congedi, la durata rispettiva non verrà accumulata. 5.2 2 I dipendenti rimangono assicurati in caso di infortunio non professionale. 3 L’assenza verrà imputata agli anni di lavoro, fermo restando che i congedi non retribuiti percepiti in un anno civile non siano superiori complessivamente a 30 giorni civili. In caso contrario, l’assenza dal primo giorno di congedo in avanti non verrà conteggiata. Eventuali eccezioni sono previste nel caso in cui i congedi risultino con evidenza nell’interesse della BLS. Tali casi andranno sottoposti all’attenzione del Reparto del personale. 4 5 Le ferie non subiranno alcuna riduzione. La tredicesima verrà ridotta. La riduzione verrà operata in base allo stipendio annuo percepito. 100 8 Congedo superiore 1 A partire dal 31° giorno civile i dipendenti non saranno più asa 30 giorni civili sicurati contro gli infortuni non professionali. Dal 31° giorno civile l’assicurazione per infortuni non professionali può essere prolungata fino a un massimo di 6 mesi presso il relativo assicuratore. La rispettiva richiesta può essere ritirata presso il Reparto del personale. 2 In caso di congedo preso a scopo di lucro, i dipendenti interessati sono tenuti a regolare le questioni inerenti la protezione assicurativa con il nuovo datore di lavoro. 3 Il congedo verrà sommato con eventuali altri congedi percepiti nel medesimo anno civile (altresì con i congedi di 22 giorni lavorativi o di durata inferiore). L’assenza non verrà imputata agli anni di lavoro, ad eventuali promozioni nonché alla data gerarchica. Il Reparto del personale avrà la facoltà di autorizzare eventuali eccezioni, ove il congedo risulti con evidenza nell’interesse della BLS. 4 Le ferie e la tredicesima verranno ridotte. La riduzione verrà operata in base allo stipendio annuo percepito. 5 La limitazione del diritto all’abbigliamento da lavoro viene regolata nella relativa direttiva. Congedo per attività extrascolastiche (Congedo per attività giovanili) 9 I dipendenti fino ai 30 anni di età hanno la facoltà di richiedere fino a cinque giorni di congedo non retribuito per ciascun anno civile nell’ambito di attività giovanili extrascolastiche gratuite di natura direttiva, assistenziale o consultiva in un’organizzazione sociale o culturale, nonché a scopo di formazione o perfezionamento ivi necessari. Tale congedo va concesso ove possibile in base ai diritti sanciti dalla legge. I congedi vanno richiesti al Reparto del personale passando per l’organo preposto. 10 Scheda Le più importanti disposizioni correnti in merito al percepimeninformativa to di congedi non retribuiti sono illustrate in una scheda informativa, che può essere ritirata presso il Reparto del personale. 101 5.2 5.3 Congedo di maternità 1 Base di riferimento Il CCL, numero 50, vale quale base di riferimento del presente allegato. 2 Principio 1 La dipendente ha diritto a un congedo di maternità retribuito fondamentale pari a 16 settimane. Quale base per l’indennità si considera lo stipendio annuo attuale. 2 In caso di livello occupazionale irregolare (compenso orario), le retribuzioni spettanti durante il congedo vengono calcolate in base alla media delle ore pagate nei 12 mesi precedenti all’inizio del congedo stesso. 3 Percepimento: – Il congedo deve essere percepito in giorni consecutivi. Ove il congedo di maternità venga percepito in misura parziale prima del parto, conterà ininterrottamente dal primo giorno di congedo. – Il congedo di maternità non verrà interrotto in caso di malattia o infortunio. Ove la dipendente si ammali o subisca un infortunio durante il congedo dopo il parto, e qualora ciò comporti un soggiorno all’ospedale di minimo 14 giorni in cui la madre rimane divisa dal neonato, il congedo di maternità retribuito verrà interrotto. Con la scadenza del termine di preavviso e la risoluzione del rapporto di lavoro, decadrà qualsivoglia diritto alla concessione posticipata. – Il congedo di maternità decorre al massimo da 2 settimane prima del parto e al più tardi dal momento del parto. 5.3 102 Contratto collettivo di lavoro 3 Impiego delle 1 Le lavoratrici puerpere non possono essere occupate durante lavoratrici le 8 settimane che seguono il parto e successivamente, fino puerpere alla 16a settimana, possono essere occupate soltanto con il loro consenso. In tal caso si annulla l’eventuale congedo di maternità residuo. 2 Allattamento: – Al termine del congedo di maternità le madri in allattamento possono essere occupate solo con il loro consenso. – Nel primo anno di vita del figlio deve essere concesso il regolare tempo di allattamento. Ove l’allattamento avvenga sul posto di lavoro, il tempo totale necessario a tale scopo verrà considerato quale tempo di lavoro; in caso contrario verrà calcolata la metà quale tempo di lavoro. 3 Qualora la dipendente non riprenda il lavoro al termine del congedo di maternità, l’assenza conterà quale congedo non retribuito, ove la dipendente interessata non abbia provveduto a fornire un certificato medico attestante la sua incapacità al lavoro. 4 Ripercussioni sul diritto alle ferie e a giorni liberi: – I giorni liberi che cadono nel periodo del congedo di maternità non verranno concessi posticipatamente. – Il diritto alle ferie non verrà ridotto per via del congedo di maternità. Il diritto alle ferie maturato durante il congedo non verrà compensato in denaro, nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato terminato senza la ripresa del lavoro. Casi particolari 4 1 Qualora il feto nasca morto dopo la 23a settimana, la dipendente ha diritto a un congedo retribuito conformemente al numero 2. 2 Altri casi particolari andranno regolati in accordo con il Reparto del personale. 103 5.3 5.4 Stipendio 1 Base di riferimento Il CCL, numeri 51–56, vale quale base di riferimento del presente allegato. 2 Quota determinata A tutti i posti di lavoro verrà assegnata una funzione in base a in base alla funzione una valutazione analitica o sommaria di mansioni, requisiti e responsabilità. Le varie funzioni verranno elencate in un piano di classificazione e associate a livelli di funzione, che risultano fondamentali ai fini della determinazione dello stipendio. L’aumento in percentuale da un livello di funzione all’altro rimane invariato. 3 Quota determinata 1 Al momento dell’assunzione nell’impresa viene definito il sain base alla lario d’entrata. L’adeguamento di tale quota avviene in base prestazione all’avviamento professionale in considerazione della durata dell’occupazione. 2 La quota ha 5 livelli. Con il livello 5 viene raggiunto il 100% dell’intera quota di prestazione. 3 Il livello 5 viene raggiunto di regola – a condizione che i requisiti del posto di lavoro possano essere soddisfatti – al più tardi dopo 3 anni. 4 I vari livelli dei requisiti dei posti di lavoro sono definiti come segue: 5 I requisiti del lavoro sono stati soddisfatti. 4 I requisiti del lavoro sono stati soddisfatti negli aspetti fondamentali. 3 I requisiti del lavoro sono stati appena soddisfatti. 2 I requisiti del lavoro sono stati soddisfatti solo in minima parte. 1 I requisiti del lavoro non sono stati soddisfatti. 5.4 104 Contratto collettivo di lavoro 4 Quota determinata 1 La parte relativa all’esperienza è proporzionale all’esperienza in base di vita e comprende quindi il livello di maturità del/della dipenall’esperienza dente, che non dipende obbligatoriamente dall’esercizio diretto della professione né dal lavoro svolto presso la BLS. Verranno tenuti in considerazione gli anni di vita a partire dal 26° e sino al 40° anno di età. 2 Il valore relativo all’esperienza determina automaticamente, entro i limiti precedentemente determinati, un aumento di stipendio. Fattore di mercato 5 Il fattore di mercato si basa sul fatto che gli stipendi iniziali variano nell’ambito di un confronto di mercato. Tale fattore determina una correzione del valore della funzione fino al massimo all’età di 24 anni. Il fattore di mercato viene periodicamente verificato sulla base del confronto degli stipendi ed eventualmente adeguato. 1 2 Ove si riscontri una situazione di aridità del mercato del lavoro, può essere aggiunto un supplemento di mercato per le singole funzioni o professioni coinvolte. 6 Adeguamento Riduzioni individuali dello stipendio eventualmente risultanti dello stipendio dalla valutazione delle prestazioni verranno comunicate in anticipo per iscritto ai dipendenti interessati. 105 5.4 7 Scala dello Livello stipendio, di funzione stato 1.4.2009 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5.4 106 Stipendio 100% (età 40/livello di prestazione 5) 59’200 61’443 63’770 66’186 68’694 71’297 73’998 76’802 79’712 82’732 85’866 89’120 92’496 96’001 99’638 103’413 107’332 111’398 115’619 119’999 124’546 129’264 134’162 139’244 144’521 149’996 5.4 107 5.5 Assegno di custodia 1 Base di riferimento Il CCL, numero 57, vale quale base di riferimento del presente allegato. 2 Principio 1 Alla nascita di un figlio sorge il diritto all’assegno di custodia a fondamentale decorrere dal mese di nascita del figlio. 2 I dipendenti sono tenuti a comunicare alla BLS qualunque variazione delle condizioni necessarie al percepimento dell’assegno di custodia. Figlio 3 Il diritto sussiste per il figlio nei confronti del quale sussiste un rapporto di filiazione ai sensi dell’articolo 252 del Codice civile svizzero. A tali figli sono equiparati altresì figliastri e figli in affidamento. Hanno diritto all’assegno di custodia altresì fratelli e nipoti della persona avente diritto, che dipendono in termini economici maggiormente da quest’ultima. 1 2 L’assegno verrà corrisposto sino al compimento del 16° anno di età del figlio. Per i figli in formazione, l’assegno verrà corrisposto fino alla conclusione della formazione, al massimo fino al compimento del 25° anno di età. 3 L’assegno di custodia verrà altresì corrisposto per i figli che non risultano capaci di guadagnare tra il 16° e il 25° anno di età compiuti. Per figli incapaci di guadagnare si intendono i figli ai quali la Commissione AI ha confermato la totale incapacità al lavoro. 5.5 4 Assegno di nascita Ai dipendenti la cui sede di lavoro si trova in un cantone in cui e adozione il relativo ordinamento in materia di assegni familiari prevede la corresponsione di un assegno di nascita e/o di adozione, vengono versati i corrispondenti assegni cantonali. 108 Contratto collettivo di lavoro Figli in formazione 5 Per formazione si intendono le occupazioni che servono ai fini della preparazione sistematica a un’attività lavorativa futura e che hanno durata minima di un mese. Tra esse rientrano in particolare: – formazione o perfezionamento professionale, – scuole e corsi, – corsi pratici, che rappresentino condizione o parte integrante di una formazione professionale o di un corso di studi. 1 2 Ove vengano soddisfatte le condizioni necessarie, l’assegno di custodia verrà corrisposto anche per: – figli che svolgono fuori casa una formazione sopra citata, – figli per i quali sussiste l’obbligo di mantenimento legale (alimenti). 3 La scuola di addestramento reclute o il servizio per aspiranti quadri sono equiparabili a formazione solo a condizione che abbiano luogo durante il periodo di formazione e che siano ripartiti, vale a dire che vengano interrotti dopo 13 settimane di addestramento di base e che le restanti settimane di addestramento vengano svolte nel periodo di interruzione delle lezioni dell’anno successivo (relativa richiesta scritta al comando d’addestramento). 4 Il diritto all’assegno di custodia decade qualora il reddito annuo del figlio che segue la formazione risulti superiore all’importo massimo totale della pensione di vecchiaia dell’AVS (ultimo aggiornamento 2009: Fr. 27’360.–). 5 Il diritto all’assegno di custodia decade in caso di interruzione della formazione per i seguenti motivi: a. servizio obbligatorio ininterrotto di almeno 30 giorni (servizio militare o servizi sostitutivi, militari in ferma continuata), b. interruzione della formazione per via di malattia o infortunio per più di un anno al più tardi a partire dal 13° mese, c. interruzione per motivi personali, 109 5.5 d. per altri motivi che non sono imputabili al figlio. In tal caso, il diritto all’assegno decade a decorrere dal 7° mese successivo all’interruzione, anche laddove nei primi sei mesi sia stato svolto un servizio ai sensi di quanto definito alla lettera a. 6 Figli all’estero Per i figli all’estero si applicano le disposizioni previste dall’ordinamento in materia di assegni familiari, articoli 7 e 8. 7 Figli sposati Per i figli sposati valgono le stesse condizioni di diritto. Non viene preso in considerazione il reddito del/della coniuge del figlio in questone. 8 Concorso 1 Per ogni figlio verrà corrisposto un unico assegno dello stesso di diritti tipo. 2 Qualora la persona interessata sia assunta da diversi datori di lavoro, sarà responsabile la cassa di compensazione familiare del datore di lavoro che corrisponde lo stipendio più alto. 3 Nel caso in cui più persone abbiano diritto agli assegni di custodia per uno stesso figlio, il diritto spetta nel seguente ordine a (articolo 7, comma 1 della LAFam): a. alla persona lavorativamente attiva, b. alla persona che ha la potestà genitoriale o che la aveva sino alla maggiore età del figlio, c. alla persona presso cui il figlio vive prevalentemente o presso cui ha vissuto prevalentemente sino alla sua maggiore età, d. alla persona per la quale è applicabile l’ordinamento in materia di assegni familiari in vigore nel cantone di residenza del figlio, e. alla persona con il reddito maggiore soggetto all’AVS. 5.5 110 9 Assegni di custodia Vengono corrisposti soltanto assegni di importo completo. Ha in caso di impiego diritto all’assegno la persona che versa i contributi AVS relativi a tempo parziale a un reddito annuo da attività lavorativa corrispondente come minimo alla metà dell’importo annuo della completa pensione minima di vecchiaia AVS (ultimo aggiornamento 2009: Fr. 6’840.–). 10 Disposizione Nel cantone Vallese, i dipendenti obbligati al pagamento dei particolare contributi previdenziali partecipano con lo 0,3 percento (ultimo aggiornamento: 01.01.2009) dello stipendio soggetto all’AVS agli assegni familiari, conformante alla delibera del Consiglio di Stato del 26 settembre 2008. 11 Pagamento della 1 Qualora i diritti all’assegno familiare spettanti alla prima e alla differenza seconda persona avente diritto siano regolati dagli ordinamenti di due diversi cantoni in materia di assegni familiari, alla seconda persona avente diritto spetta un importo pari alla differenza di cui la quota minima prevista per legge nel proprio cantone risulti superiore rispetto a quella dell’altro cantone (articolo 7, comma 2 della LAFam). 2 La BLS non corrisponde il pagamento di alcuna differenza rispetto alla soluzione aziendale extraobbligatoria relativa all’assegno di custodia. 5.5 111 5.6 Indennità e rimborso spese 1 Base di riferimento Il CCL, numeri 58–63, vale quale base di riferimento del presente allegato. 6.1 Premio di fedeltà 2 Principi 1 Nel computo va considerato il numero di anni di impiego dei fondamentali dipendenti presso la BLS, la BLS Cargo SA o una società affiliata di cui la BLS detenga almeno il 50 percento della partecipazione. 2 In caso di riassunzione verranno calcolati al massimo 15 anni degli anni di impiego di cui al comma 1. 3 Gli anni di lavoro presso imprese ferroviarie svizzere e login (escluso l’eventuale periodo di apprendistato) verranno calcolati per metà, eventualmente accumulati con quanto previsto al comma 2, al massimo comunque 15 anni. 4 In ogni caso il termine per il versamento del premio di fedeltà è pari a cinque anni. 5 Qualora il rapporto di lavoro venga terminato per invalidità, vecchiaia o morte, può essere versata la sessantesima parte del premio di fedeltà: – ai dipendenti, – alla moglie o al marito superstite, – alla convivente o al convivente (anche omosessuale) o – ai figli minori per ciascun mese intero successivo al compimento del 15° anno di lavoro o successivo all’ultimo termine di maturazione. 5.6 6 Nel computo del tempo determinante non verranno presi in considerazione eventuali periodi di apprendistato, ivi comprese seconde formazioni. 112 Contratto collettivo di lavoro 7 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per motivi diversi da quelli specificati nel comma 5 non sussiste alcun diritto all’eventuale premio di fedeltà proporzionale. In caso di licenziamento non sussiste in generale alcun diritto a premi di fedeltà. 8 La BLS ha la facoltà di negare tale diritto per prestazioni insufficienti o condotta insoddisfacente; in tal caso provvederà a comunicarlo per iscritto ai dipendenti interessati. 3 Conversione del 1 Nel caso in cui i dipendenti interessati preferiscano un congepremio di fedeltà in do retribuito in luogo del premio di fedeltà o di una parte di congedo retribuito esso, dovranno farne richiesta, al massimo entro due mesi precedenti alla data di maturazione del premio di fedeltà, passando per l’organo preposto. Il reparto interessato avrà cura di comunicare ai dipendenti in questione, passando per l’organo preposto, la propria decisione in merito alla conversione richiesta e provvederà altresì a informarne il Reparto del personale. 2 Ove sussistano ragioni particolari che in via eccezionale determinino la negazione di detta conversione, la notifica della decisione va accompagnata dalle relative motivazioni. I dipendenti interessati hanno la possibilità, facendo ricorso al Reparto del personale, di richiedere un riesame del caso. Il Reparto del personale decide in ultima istanza. 3 Il premio di fedeltà verrà convertito in termini temporali come segue: – 10 anni corrispondono a 5 giorni, – 15 anni corrispondono a 10 giorni, – 20 anni corrispondono a 15 giorni, – 25 anni e ogni periodo successivo di cinque anni corrispondono ciascuno a 20 giorni. 5.6 4 I dipendenti potranno richiedere il percepimento del congedo in base alle loro esigenze all’organo preposto, la cui decisione nel merito sarà determinata in base all’analisi della situazione del personale e dell’organizzazione del lavoro. 113 5 Calcolo e termine per il percepimento: – Il congedo può essere percepito entro cinque anni dalla relativa maturazione. Alla scadenza di tale termine l’eventuale congedo non percepito verrà pagato in denaro. Sta ai dipendenti interessati decidere in qualsiasi momento se richiedere il pagamento del saldo residuo. – Indipendentemente dal momento in cui viene eseguito il computo, ai fini della determinazione dell’importo rimane sempre determinante la data di maturazione del premio. Non sussiste alcun diritto di corresponsione degli interessi. 6 Malattia, infortunio, decesso: – Il congedo viene interrotto in caso di malattia o infortunio. Tale interruzione ha inizio dal giorno della notifica di malattia, fermo restando che in qualunque caso dovrà essere prodotto il certificato medico. – Ai dipendenti che per motivi medici temporanei non vengano occupati per l’intera giornata, il congedo non dovrà essere assegnato in tale periodo, salvo il caso in cui non ci sia il consenso in tal merito. I giorni di congedo percepiti in un tale periodo varranno quali giorni interi. – Nel caso in cui si verifichi il decesso dei dipendenti durante il periodo in cui viene percepito il congedo, la restante parte del premio di fedeltà verrà liquidata a favore dei superstiti. 5.6 114 6.2 Indennità Lavoro notturno 4 Ai fini del calcolo dell’indennità per lavoro notturno si considerano l’ora effettiva di inizio e di fine del lavoro. In caso di pause di durata superiore a tre ore verranno calcolate soltanto tre ore. Verrà eseguita la somma delle ore di ciascun turno di lavoro. 1 2 Ai fini dell’indennità non contano: – supplementi di tempo di qualsivoglia tipo, – la partecipazione o collaborazione a corsi e la delegazione a manifestazioni senza prestazione di lavoro (compreso il tempo di viaggio), – impiego sporadico di dipendenti amministrativi e tecnici con settimana di 5 giorni. Lavoro domenicale 5 1 L’indennità relativa al lavoro domenicale viene concessa in relazione alla durata del lavoro, ai tempi di viaggio e di tragitto computabili. 2 Ai fini dell’indennità non contano: – supplementi di tempo rimanenti, – la partecipazione o collaborazione a eventuali corsi. 6 Lavori in galleria L’indennità relativa ai lavori svolti nelle gallerie viene concessa: – per una permanenza di minimo tre ore ininterrotte all’interno di una galleria, o – per una permanenza di cinque ore nell’ambito di un turno di lavoro in una o più gallerie, ove l’incarico preveda delle interruzioni. 5.6 115 6.3 Rimborso spese 7 Spese per vitto 1 L’importo per pasto è pari a Fr. 20.– e viene concesso: e pernottamento – per assenza dalle ore 11:00 alle 14:00, fuori sede – per assenza dalle ore 18:00 alle 21:00. 2 Il diritto secondo comma 1 decade nel caso in cui non venga fatta alcuna pausa nell’intervallo di tempo indicato. 3 Nel caso in cui i dipendenti provvedano al pasto in maniera indipendente, le spese verranno rimborsate nella misura di Fr. 13.50 («cestino pranzo»). 4 I dipendenti possono usufruire, a patto che le condizioni locali lo permettano, gratuitamente della cucina mobile e ricevere un pasto principale completo, comprensivo di bevande analcoliche. In tale caso non sussiste alcun diritto supplementare al rimborso secondo il comma 1. 5 I membri dei gruppi del servizio di manutenzione del binario, inoltre, hanno diritto al luogo di lavoro ad un pasto principale secondo comma 4. 6 Quale luogo di lavoro si intende l’intero territorio del comune in cui si trova il posto di lavoro dei dipendenti. In caso di condizioni particolari, il luogo di lavoro può estendersi a diversi comuni. 7 Regolamentazioni particolari per determinate occasioni sono possibili e verranno definite dal Reparto del personale. 8 Ove i dipendenti debbano pernottare fuori casa, la BLS si farà carico delle relative spese. Di regola ciò avviene con fatturazione diretta alla BLS da parte della struttura alberghiera. In casi eccezionali il rimborso delle spese ai dipendenti avviene dietro presentazione della relativa ricevuta. 5.6 116 9 Ove la BLS o un soggetto terzo si faccia carico dei costi, i dipendenti non avranno alcun diritto al rimborso spese. 10 Il rimborso spese: – per il personale viaggiante, – per il personale navigante viene regolato in base ai numeri 12 e 14. 8 Rimborso di spese Ove i dipendenti debbano sostenere spese supplementari per supplementari lavori svolti al di fuori del luogo di lavoro, che non siano regolate nelle precedenti disposizioni, tali spese supplementari potranno essere rimborsate dietro presentazione della relativa ricevuta. 9 Rimborso spese 1 I costi relativi a vitto e alloggio di relatori/relatrici nonché dei relative a corsi, partecipanti verranno assunti dalla BLS. istruzioni in gruppo, visite o attività simili 2 Per i corsi organizzati da parti terze valgono le disposizioni che l’organo ordinante rende note con l’invito. I partecipanti al corso vanno informati con l’invito sui rispettivi diritti nonché sulla compensazione di eventuali spese. 10 Utilizzo dell’auto- 1 Il rimborso di spese relative a viaggi autorizzati connessi al mobile, rimborso lavoro compiuti con l’automobile privata è pari a: in base al – fino a 5.000 km/anno civile Fr. 0,60/km, chilometraggio – da 5.001 a 10.000 km/anno civile Fr. 0,50/km, – oltre 10.000 km/anno civile Fr. 0,45/km 2 I viaggi privati con veicoli della BLS vanno rimborsati da parte dei dipendenti che ne fanno uso. Ove l’utilizzo non serva esclusivamente a scopi privati (ad esempio trasporto materiale su posti di lavoro), l’importo conformemente a quanto stabilito nel comma 1 si riduce del 50 percento. 3 I viaggi dal luogo di domicilio al luogo di lavoro valgono in linea di principio come viaggi privati. 117 5.6 11 Spese di taxi per Alle dipendenti il cui lavoro termina dopo le ore 22:00 o cominle dipendenti cia prima delle ore 05:00 e che non dispongono di adeguato mezzo di trasporto per compiere il viaggio dal luogo di domicilio a quello di lavoro e ritorno, verrà rimborsata la metà delle spese di taxi, in ogni caso al massimo Fr. 15.– per viaggio. 12 Rimborso spese 1 Al personale di condotta e di bordo nonché al personale viagdel personale giante addetto alle pulizie le spese verranno rimborsate con un viaggiante importo forfettario, pari a Fr. 17.– per ciascun giorno lavorativo. 2 In caso di assenza inferiore a un totale di quattro ore, l’importo verrà dimezzato. 3 In occasione di corsi o manifestazioni simili per cui non vengono rimborsati i costi per la ristorazione, vale la quota secondo il comma 1. 13 Abolito 14 Rimborso spese 1 Il personale navigante riceve un pasto principale completo, del personale comprensivo di bevande analcoliche, dal ristorante di bordo. navigante 2 Ove il turno di servizio superi le 11 ore, i dipendenti ricevono un pasto principale supplementare. 3 In caso di rinuncia al pasto principale, o di impossibilità di consumazione dello stesso, al personale navigante vengono rimborsate le spese con un importo pari a Fr. 10.–. 5.6 118 5.6 119 5.7 Partecipazione aziendale 1 Base di riferimento Il CCL, numeri 83–88, vale quale base di riferimento del presente allegato. Comitati 2 Per l’adempimento di compiti specifici, in base alle necessità dei dipendenti possono essere formati dei comitati permanenti oppure ad hoc. 1 2 I comitati permanenti, la loro composizione e ulteriori modalità vengono specificati nell’ambito di una direttiva separata. Eventuali modifiche della direttiva verranno elaborate con le parti sociali. In merito alla formazione di comitati ad hoc decide su richiesta il Reparto del personale. Elezione dei membri di un comitato 3 L’elezione dei membri avviene in base al numero 85. 1 2 I dipendenti oppure le parti sociali che stipulano il contratto possono fornire delle proposte per l’elezione. Le proposte di elezione dei dipendenti devono essere confermate tramite sottoscrizione da almeno 15 aventi diritto di voto del gruppo interessato dall’elezione. Presso le sedi con meno di 45 dipendenti aventi diritto di voto, la proposta di elezione deve essere sottoscritta da almeno un terzo del gruppo avente diritto di voto. 3 I membri dei comitati permanenti vengono eletti per quattro anni. È possibile la rielezione. In caso di variazioni del personale (uscita, trasferimento), per il resto del periodo di quattro anni viene eletto un sostituto. 4 Qualora in sede di elezione il numero dei candidati nominati non sia superiore a quello dei mandati da assegnare, tali candidati verranno considerati eletti per tacito consenso. 5.7 120 Contratto collettivo di lavoro 4 Aree di 1 La partecipazione aziendale si riferisce alla predisposizione di partecipazione decisioni in merito a questioni di interesse generale e fondamentali. Essa riguarda in particolare le seguenti aree: questioni tecniche dei relativi settori di lavoro, – nuovi metodi di lavoro e ausili tecnici, variazione delle procedure di lavoro, approvvigionamento di nuovi dispositivi, macchine, – formazione e perfezionamento professionale e sistema di verifica, – misure relative alla prevenzione di infortuni, alla sicurezza dell’esercizio e all’igiene, dispositivi di sicurezza / sistemi di segnalazione, – definizione di standard e norme per la strutturazione e l’allestimento dei posti di lavoro, – questioni locali concrete come progetti di costruzione, ecc. 2 Attività relative al personale o al diritto del lavoro come classificazioni, promozioni, infrazione dei doveri di lavoro e di diligenza, lamentele, questioni di politica del personale e questioni strategiche dell’impresa sono oggetto del rapporto delle parti sociali e pertanto escluse dalla valutazione dei comitati. 5 Presidenza I comitati eleggono un presidente dalle proprie fila. Quest’ultidei comitati mo è incaricato di predisporre le attività in collaborazione con l’ufficio tecnico competente, di organizzare e dirigere gli incontri sul fronte del personale. 5.7 121 Verbale 6 Le sedute dei comitati vengono verbalizzate. Il verbale deve servire ai partecipanti a titolo di conferma degli accordi e per il passaggio delle informazioni agli organi e alle cerchie del personale interessati. Possibilmente dovrà contenere: – un breve riassunto di orientamenti, discussioni e opinioni, – decisioni, – eventuali relazioni (come allegato al verbale). 1 2 La stesura del verbale normalmente viene effettuata dall’ufficio tecnico competente. 7 Documentazione Il Reparto del personale, unitamente ai settori aziendali e ai dei membri reparti, si preoccuperà di una documentazione adeguata (diretdel comitato tive, relazioni, statistiche, ecc.) previa consultazione con i membri del comitato. 8 Mansioni 1 I membri dei comitati lasceranno confluire nella gestione delle dei membri attività un parere il più possibile rappresentativo basato su del comitato contatti e sondaggi del personale da loro rappresentato. 2 I membri dei comitati assicureranno la redazione di relazioni sulle attività e sulle problematiche attuali dei comitati per i gruppi del personale da loro rappresentati. 3 Nell’esercizio dei propri diritti e doveri, le parti agiranno in base al principio della buona fede e, sulla base di una valutazione oggettiva dei problemi presentati e fondandosi sulle conoscenze ed esperienze raccolte nel proprio lavoro professionale, mireranno a raggiungere soluzioni che servano in modo ottimale l’azienda. Contestualmente esprimeranno il loro pensiero in modo libero e trasparente, secondo scienza e coscienza. 5.7 122 4 I membri dei comitati sono tenuti al segreto nei confronti di terzi in merito alle questioni aziendali di cui siano venuti a conoscenza in virtù della propria posizione, nella misura in cui detti terzi non siano incaricati di garantire gli interessi dei dipendenti. Linee guida 9 1 Se necessario, i comitati e le commissioni elaboreranno una linea guida relativa a compiti e responsabilità. 2 La linea guida deve essere sottoposta all’autorizzazione del Reparto del personale. Durata del lavoro e compensi 10 La durata del lavoro si basa sul CCL, Allegati 1 e 2. 1 2 Il rimborso spese si basa sul CCL, Allegato 6. 11 Ulteriori All’occorrenza, la BLS metterà a disposizione per l’attività dei prestazioni comitati locali, strumenti ausiliari e servizi amministrativi nella misura necessaria. 5.7 123 Indice termini chiave Numero A Abbigliamento da lavoro Abolizione di disposizioni Accettazione di donativi Accordi speciali servizio obbligatorio Adeguamento dello stipendio Agevolazioni di viaggio Alcolici e sostanze stupefacenti Analisi situazione personale, valutazione Aree di partecipazione Assegnazione dei giorni di riposo e di compensazione Assegnazione delle ferie Assegnazione delle pause e situazione dell’interruzione del lavoro Assegno di custodia Assegno di custodia in caso di lavoro a tempo parziale Assegno di nascita e adozione Assenze personali Assenze retribuite, percepimento di lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario in caso di lavoro a tempo parziale Assicurazione d’indennità giornaliera Assicurazione per responsabilità civile Assicurazione sulle cose Assicurazione contro gli infortuni 40 93 26 82 Allegato 4, 6 63 68 37 Allegato 7, 4 Allegato 1, 21 Allegato 1, 26 Allegato 1, 12 57, Allegato 5, 1–11 Allegato 5, 9 Allegato 5, 4 48 Allegato 1, 32 66 28 30 65 B Base di riferimento regolamenti particolari relativi alla durata del lavoro Allegato 1, 1 C Calcolo del tempo di lavoro Calcolo delle assenze retribuite Calcolo e pagamento dello stipendio Campo di applicazione del CCL Campo di applicazione regolamenti particolari relativi alla durata del lavoro Casi particolari congedo di maternità Certificati di lavoro Cessazione Cessione dei diritti di risarcimento danni contro terzi Cessione delle rivendicazioni contro la BLS Clausola di pace sociale Collaborazione delle parti contraenti Comitati partecipazione aziendale Compensazione, rimborso spese Composizione del tribunale arbitrale Computo delle pause quale tempo di lavoro Computo di interruzioni del lavoro alle ferie Comunicazione di posti vacanti Concessione posticipata Conciliazione delle divergenze di opinione Concorso di diritti assegno di custodia Congedo Congedo di maternità Congedo fino a 30 giorni civili Congedo non retribuito Congedo per attività extrascolastiche (Congedo per attività giovanili) Congedo retribuito Congedo superiore a 30 giorni civili Allegato 1, 7 Allegato 1, 24 52 2 Allegato 1, 3 Allegato 3, 4 38 17 75 35 7 4 Allegato 7, 2 61, Allegato 6, 7–14 11bis Allegato 1, 15 Allegato 1, 27 41 Allegato 2, 4 10 Allegato 5, 8 47 50, Allegato 3, 1–4 Allegato 2, 7 Allegato 2, 5–10 Allegato 2, 9 Allegato 2, 2–4 Allegato 2, 8 124 Contratto collettivo di lavoro Numero Consegna piani di servizio Contenuto del contratto di lavoro Contratto di lavoro Contribuzione alle spese di esecuzione Controllo sporadico dei titoli di viaggio Conversione del premio di fedeltà in congedo retribuito Costi procedura arbitrale e di conciliazione Allegato 1, 35 14 14 8 Allegato 1, 39 Allegato 6, 3 11sexies D Decesso in seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale Dipendenti non vincolati Diritti sulle invenzioni Diritto acquisito per lo stipendio in caso di ridotta capacità lavorativa per ragioni mediche Diritto al risarcimento danni Diritto alle ferie in caso di inzio o termine del rapporto di lavoro nel corso dell’anno civile Diritto assegni Diritto di ricorso Diritto rimborso spese Diritto stipendio Diritto stipendio, assegni, indennità e rimborso spese Disponibilità e impiego fuori dell’orario di lavoro Disposizione particolare Documentazione dei membri del comitato Domanda di rimborso e compensazione stipendio Domicilio Donativi Dovere di diligenza Dovere di fedeltà e diligenza Durata annuale normale del lavoro Durata del giorno di riposo o di compensazione Durata del lavoro Durata del lavoro – Impiego fuori dell’orario di lavoro Durata del lavoro e compensi partecipazione aziendale Durata del rapporto di lavoro Durata nominale del lavoro a tempo parziale Allegato 1, 28 51 ss 33 51 ss 51 ss 51 ss 60 Allegato 5, 10 Allegato 7, 7 56 20bis 26 21 21 43 Allegato 1, 22 Allegato 1, 5 60 Allegato 7, 10 13 Allegato 1, 29 E Effetti derivanti da accordi speciali Elezione dei membri di un comitato Entrata in vigore dei piani di servizio e delle ripartizioni del lavoro Entrata in vigore del CCL 90 Allegato 7, 3 Allegato 1, 35 91 F Fattore di mercato stipendio Ferie Ferie lavoro a tempo parziale Figli all’estero Figli in formazione Figlio Forme di partecipazione aziendale Fumo Funzione pubblica Allegato 4, 5 44 Allegato 1, 30 Allegato 5, 6 Allegato 5, 5 Allegato 5, 3 86 69 23 76 5 27 77 75 125 Numero G Gestione delle assenze Giornata lavorativa Giorni di riposo e di compensazione Giovani 69bis Allegato 1, 4 Allegato 1, 20 Allegato 1, 36 H I Igiene Impiego delle lavoratrici puerpere Impiego di donne in stato interessante Impiego fuori dell’orario di lavoro Indennità Indennità lavoro notturno, lavoro domenicale, lavoro in galleria Infortunio sul lavoro, malattia professionale Interruzione del lavoro Introduzione del procedimento Invenzioni 72 Allegato 3, 3 49 60 59 Allegato 6, 4–6 64 ss Allegato 1, 16 11quater 27 J K L Lavori in galleria indennità Lavoro a tempo parziale Lavoro domenicale – Indennità Lavoro notturno Lavoro notturno – Indennità Lavoro notturno – Supplemento di tempo per lavori svolti di notte Lavoro straordinario Libertà di associazione Licenziamento Linee guida Livello occupazionale lavoro a tempo parziale Allegato 6, 6 Allegato 1, 29–32 Allegato 6, 5 Allegato 1, 18 Allegato 6, 4 Allegato 1, 19 46, Allegato 1, 9 3 18 Allegato 7, 9 Allegato 1, 29 M Mansioni dei membri del comitato Allegato 7, 8 N Natura giuridica del rapporto di lavoro Numero di pause per turno di lavoro 12 Allegato 1, 14 O Obbligo di consegna di documenti Obbligo di notifica Obbligo di riservatezza Obbligo di testimonianza Obiettivi della partcipazione aziendale Occupazione secondaria Origine del rapporto di lavoro 25 39 24 25 84 22 13 P Pagamento della differenza Pagamento dello stipendio Allegato 5, 11 52 126 Numero Pagamento dello stipendio in caso di incapacità al lavoro Pari opportunità di uomini e donne Partecipazione aziendale Partecipazione dei dipendenti non vincolati Parti contraenti Pausa, interruzione del lavoro Periodo di prova Piano di servizio Premio di fedeltà Presidenza dei comitati Previdenza professionale Principi fondamentali congedo retribuito Principio fondamentale assegno di custodia Principio fondamentale congedo di maternità Principio fondamentale partecipazione aziendale Procedimento in assenza di contratto Protezione contro il licenziamento Protezione dei dati Protezione della personalità Protezione della salute Protezione giuridica Q Quantità delle ferie Quota determinata in base alla funzione Quota determinata in base alla prestazione Quota determinata in base all’esperienza Quote forfettarie di tempo Quote forfettarie di tempo nell’ambito della scorta dei treni/del controllo sporadico dei titoli di viaggio R Rapporto di lavoro Referenze Registrazione e calcolo del tempo di lavoro Regolamentazione della durata di lavoro Regolamenti particolari relativi alla durata del lavoro Regolamenti speciali relativi alla durata del lavoro e ai tempi di viaggio Responsabilità Responsabilità penale Riduzione dei diritti in caso di incapacità al lavoro Riduzione delle ferie Rimborso di spese supplementari Rimborso in base al chilometraggio Rimborso servizio obbligatorio Rimborso spese Rimborso spese del personale navigante Rimborso spese del personale viaggiante Rimborso spese relative a corsi, istruzioni in gruppo, visite o attività simili Ripartizione del lavoro Ripartizione della durata del lavoro a tempo parziale Ripartizione dello stipendio annuale Risarcimento spese procedimento legale Risoluzione del CCL Risoluzione del contratto di lavoro per motivi medici 73 31 83-88, Allegato 7, 1–11 5 4 Allegato 1, 16 15 Allegato 1, 33 58, Allegato 6, 2–3 Allegato 7, 5 64 Allegato 2, 2 Allegato 5, 2 Allegato 3, 2 83 94 19 32 32 71 34 Allegato 1, 25 Allegato 4, 2 Allegato 4, 3 Allegato 4, 4 Allegato 1, 38 Allegato 1, 39 12 38 Allegato 1, 7 42 Allegato 1, 1–39 Allegato 1, 8 29 Allegato 1, 37 74 45 Allegato 6, 8 Allegato 6, 10 81 62 Allegato 6, 14 Allegato 6, 12 Allegato 6, 9 Allegato 1, 34 Allegato 1, 29 53 34bis 92 78 127 Numero S Salute Scala dello stipendio, stato 1.4.2009 Scheda informativa congedo non retribuito Scopo Segretariato procedura arbitrale e di conciliazione Servizio obbligatorio Settimana di 5 giorni Sicurezza integrale Sicurezza sul lavoro e protezione della salute Spese di taxi per le dipendenti Spostamento dei giorni di riposo e di compensazione Stipendio Stipendio annuale – Ripartizione Superamento della durata massima del lavoro Supplemento di tempo per lavori svolti di notte Sviluppo del personale 67 Allegato 4, 7 Allegato 2, 10 1 11ter 80–82 Allegato 1, 6 70 71 Allegato 6, 11 Allegato 1, 23 Allegato 4, 1–7 53 Allegato 1, 10 Allegato 1, 19 36 T Tempo aggiuntivo e straordinario lavoro a tempo parziale Termine del congedo non retribuito Termini di preavviso Tipologia delle assenze Trattative durante il periodo di validità del CCL Trattative salariali Trattenute Tribunale arbitrale Turno di lavoro Turno di riposo Tutela dei membri partecipazione aziendale Allegato 1, 31 Allegato 2, 6 16 Allegato 2, 3 9 6 54 11 Allegato 1, 11 Allegato 1, 17 87 U Ulteriori direttive procedurali Utilizzo dell’automobile, rimborso in base al chilometraggio 11quinquies Allegato 6, 10 V Variazione del rapporto di lavoro per cause particolari Verbale Versamento ulteriore dello stipendio Vitto fuori sede Votazione delle commissioni partecipazione aziendale 20 Allegato 7, 6 55 Allegato 6, 7 85 W Z 128