LA COMPENSAZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO IN

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LA COMPENSAZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO IN
LA COMPENSAZIONE DEGLI
ONERI DI SERVIZIO
PUBBLICO IN
GIURISPRUDENZA
Principi essenziali del Reg.to Cee 1191/1969
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Il regolamento comunitario 1191/1969, all’11° considerando
statuisce il principio per il quale “il mantenimento di un onere di
servizio pubblico definito nel presente regolamento, deciso dalle
Autorità competenti, comporta l’obbligo di compensare gli oneri
che ne derivano per le imprese di trasporto”.
Al 14° considerando si dispone che “La compensazione degli oneri
che conseguono, per le imprese di trasporto, dal mantenimento
degli obblighi di servizio pubblico deve essere effettuata secondo
metodi comuni”
Si ha compensazione ove l’imposizione dell’obbligo di servizio
determini uno svantaggio per l’Azienza.
Ai sensi dell’art.5 del regolamento un onere di esercizio e di
trasporto implica svantaggi per l’impresa qualora in caso di
eliminazione dell’obbligo la diminuzione delle spese per l’azienda
sia superiore alla diminuzione degli introiti.
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Tipologia degli obblighi di servizio pubblico:
Gli obblighi di servizio pubblico si distinguono in:
1. obblighi di esercizio, relativi alla garanzia di continuità,
regolarità e capacità di un servizio;
2. obblighi di trasporto, consistente nell’obbligo di accettare
incondizionatamente la domanda di trasporto a condizioni
determinate;
3. obbligo tariffario, consistente nell’imposizione di una
tariffa in contrasto con gli interessi commerciali
specialmente nei confronti di categorie determinate di
persone.
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Gli oneri di servizio pubblico per la
giurisprudenza
Sebbene in passato il Consiglio di Stato abbia più volte riconosciuto che
spettasse alle imprese di trasporto la compensazione degli oneri di servizio
pubblico, nelle ultime pronunce i giudici Amministrativi, pur senza
esprimersi sulla fondatezza della domanda declinano la propria
giurisdizione in favore del Giudice ordinario.
L’inversione di rotta è dovuta ad alcune pronunce della Corte di Cassazione
che hanno affermato il principio per il quale le compensazioni ex Reg.to
Cee 1191/69, essendo pretese di carattere economico, debbano considerasi
riconducibili a indennità, canoni e corrispettivi per i quali deve riconoscersi
la giurisdizione del Giudice Ordinario (come disposto dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 204/2004 che pronunciandosi sulla illegittimità
costituzionale dell’art. 33 d.lgs. 80/98, ha ritenuto di sottrarre dalla
giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di servizi pubblici le materie
relative a indennità, canoni e corrispettivi)
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Sentenza n. 5043/2006 del Consiglio di Stato
• Il Consiglio di Stato ha sancito il principio in virtù del
quale i metodi di contribuzione previsti dalla L.151/81 e
dalle relative norme regionali non esauriscono gli
obblighi derivanti alle Autorità competenti dalla vigenza
sul territorio dello Stato membro del regolamento 1191.
• Ne consegue che le Imprese devono ritenersi titolari di un
vero e proprio diritto soggettivo alla compensazione.
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Sentenza n. 6697/2007 del Consiglio di Stato
• La decisione ribadisce il principio della spettanza del
riconoscimento della compensazione anche nel caso in cui il
servizio di trasporto sia disciplinato in contratti di esercizio
c.d.ponte atti concessori e non soltanto con concessioni.
•La peculiarità della decisione è quella di chiarire come la
compensazione debba essere riconosciuta indipendentemente
dalla circostanza che sia stato stipulato un contratto-ponte. In
questo caso, infatti, il rapporto concessorio non è venuto
meno e all’Impresa non può riconoscersi alcuna potestà
contrattuale.
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Sentenze nn. 4682/2009 e 4684/2009 del
Consiglio di Stato
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La sentenza 4682/2009 è stata resa in un giudizio che ha visto
l’intervento dell’Ass.Tra. patrocinata da questo studio.
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Le decisioni ribadiscono il principio già affermato dal Consiglio di
Stato nella sentenza n. 438/2003 per il quale non deve proporsi a pena
di decadenza la domanda di soppressione dell’obbligo di servizio (art.
4 Reg.to Ce). Essa è prevista soltanto ove vi fosse un obbligo di
soppressione del servizio. Per quanto attiene agli obblighi di servizio
del TpL il Regolamento lascia agli Stati la facoltà di adottare tale
scelta.
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In Italia il legislatore non si è avvalso della facoltà di sopprimere gli
obblighi di servizio per il TPL, ma sia con la L. 59/97 che con il dlgs
422/97, ha stabilito che i contratti di servizio devono tener conto delle
compensazioni, pertanto, l’imposizione degli obblighi deve essere
compensata, a prescindere dalla domanda di soppressione.
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Corte di Giustizia Europea
decisione del 7 maggio 2009
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la Corte europea ha ribadito che la finalità del Reg.to Cee
1191/69 è quella di abolire gli obblighi di servizio per il
trasporto pubblico mentre ha lasciato agli Stati membri la
facoltà di scegliere se operare tale mantenimento per il
trasporto urbano, extraurbano e regionale di passeggeri. Ove
tale soppressione non sia avvenuta soccorre l’obbligo di
compensazione.
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Sentenza n. 977/2010 del Tar Torino
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la decisione oltre a ribadire la spettanza delle compensazioni
in caso di imposizione degli obblighi di servizio da parte
degli Enti nell’ambito dei rapporti di concessione, conferma
la non necessaria preventiva istanza di soppressione
dell’obbligo ai fini del riconoscimento e impone che la
compensazione avvenga secondo i criteri di cui al Reg.to
Cee al fine di evitare la sovrapposizione dei finanziamenti
pubblici e l’individuazione di aiuti di stato ex Sentenza
Altmark della Corte di giustizia Ce
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Consiglio di Stato sentenze
nn. 6419/2009 – 5952/2009 - 5951/2009
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Le decisioni attengono a giudizi avviati da questo studio dinanzi al
Tar Napoli
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In esse il Consiglio di Stato ha sostenuto che gli oneri di servizio
pubblico oggetto di compensazione siano da equipararsi ai
corrispettivi e, pertanto, sulla base della decisione n. 15216/2006
delle SS.UU. della Corte di Cassazione, ha declinato la propria
giurisdizione in favore del Giudice Ordinario.
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Attualmente le predette decisioni sono state impugnate da questo
studio dinanzi alla Corte di Cassazione per motivi attinenti la
giurisdizione. L’udienza di discussione è fissata per il 15 novembre
p.v.
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Ordinanze SS.UU. Corte di Cassazione
a seguito di regolamento preventivo di
giurisdizione incidentale nei giudizi Tar Veneto
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Nell’ambito di alcuni giudizi proposti da aziende venete dinanzi al
Tar Venezia la Regione Veneto ha attivato regolamento preventivo
di giurisdizione dinanzi alle SS.UU. della Cassazione.
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Le Sezioni Unite hanno sciolto il nodo sulla giurisdizione con
distinte ordinanze dell’1.1.2001 e del 4.3.2011 nelle quali hanno
confermato la propria tesi circa la sussistenza della giurisdizione
del Giudice Ordinario laddove la domanda abbia natura economica
riconducibile a indennità, canoni e corrispettivi e manchi la
discrezionalità dell’Amministrazione nella determinazione del suo
ammontare.
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Analogamente viene disposto in via incidentale per la revisione dei
contratti di trasporto.
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Effetti delle ordinanze SS.UU. Cassazione
dell’11.1.2011 e del 4.3.2011
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A seguito delle ordinanze in epigrafe i giudizi avviati da questo
studio in tema di oneri di servizio pubblico dinanzi al Tar Venezia
sono stati così distinti:
1. GIUDIZI RELATIVI A ONERI DA TARIFFE AGEVOLATE
GIA’ QUANTIFICATI E OGGETTO DI RICONOSCIMENTO
DA PARTE DEGLI ENTI IMPOSITORI PER I QUALI LA P.A.
NON HA PIU’ ALCUNA DISCREZIONALITA’
I GIUDIZI SONO STATI RIASSUNTI DINANZI AL GIUDICE
ORDINARIO
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Effetti delle ordinanze SS.UU. Cassazione
dell’11.1.2011 e del 4.3.2011
2. GIUDIZI RELATIVI AGLI ONERI DI SERVIZIO PER I
QUALI LE AMMINISTRAZIONI HANNO UN POTERE
DISCREZIONALE NEL RICONOSCIMENTO E NON
HANNO ANCORA EFFETTUATO UN’ISTRUTTORIA
PROPEDEUTICA AL RIFIUTO/ACCOGLIMENTO
Si ritiene sussistente la giurisdizione del Giudice
Amministrativo
Sono stati attivati ulteriori giudizi di regolamento preventivo di
giurisdizione dinanzi alle SS.UU. L’udienza non è ancora
fissata.
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