Ragusa 17 giugno 2016 - Soluzioni Software Ragusa

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Ragusa 17 giugno 2016 - Soluzioni Software Ragusa
Maggio 2016
JOB - Gestione del personale
Ragusa 17 giugno 2016
Eventi in programma
Palmi, Hotel Stella Maris– 19 Maggio
Caltanissetta, Hotel Ventura – 27 Maggio
Siracusa, Hotel Mercure – 1 Giugno
Milazzo, Eolian Hotel – 30 Maggio
S.G. La Punta, Ares Hotel – 31 Maggio
Ragusa, Poggio del Sole Resort – 17 Giugno
Lipari, Gattopardo Park Hotel – 20 Giungo
2
Detassazione 2016
La L. 208/2015 (art. unico, commi da 182 a 191) ha introdotto a regime una
tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato e
per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro il
limite di 2.000 euro lordi (che sale a 2.500 euro per le aziende che "coinvolgono
pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro") in favore dei
lavoratori del settore privato con redditi da lavoro dipendente dell'anno
precedente fino a 50.000 euro
Con il Decreto interministeriale (Ministero Lavoro - Ministero Economia e
Finanze) del 25/03/2016 sono stati disciplinati i criteri di misurazione degli
incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i
contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato di
ammontare variabile nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto
forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
3
Detassazione 2016: Deposito e monitoraggio contratti
L'applicazione dell'imposta sostitutiva al 10% è subordinata al deposito del
contratto da effettuare entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi
aziendali o territoriali, insieme con la dichiarazione di conformità del contratto al
Decreto (Allegato 1 del Decreto)
4
Acquisizione certificati di malattia
La trasmissione telematica all'INPS delle certificazioni di malattia dei lavoratori
dei settori privato e pubblico da parte dei medici è divenuta operativa a seguito,
rispettivamente, del Decreto Interministeriale (Ministero della Salute e Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali) del 26/02/2010 e della Circolare n. 1 del
19/03/2010 del Dipartimento della Funzione pubblica e Dipartimento della
digitalizzazione della pubblica amministrazione e dell'innovazione tecnologica.
A partire dal 12 settembre 2011, il lavoratore è in via generale esonerato
dall'obbligo di consegna/invio dell'attestazione di malattia al proprio datore di
lavoro nonché all'INPS, con eccezione dei casi in cui la certificazione continua ad
essere rilasciata con modalità cartacea (cioè senza trasmissione on line) di seguito
indicati:
·
certificati emessi da strutture di pronto soccorso
·
ricoveri ospedalieri
·
impossibilità da parte del medico pubblico di inviare on line la
comunicazione.
5
Contributo Cassa Edile APE
Con decorrenza dal mese di maggio 2016, le Casse Edili richiedono alle imprese il versamento di
un contributo minimo mensile A.P.E. in cifra fissa di € 35,00 (c/ditta) per ogni operaio presente
in denuncia MUT, con le uniche eccezioni di seguito indicate:
·
inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese
·
cessazione rapporto di lavoro antecedente al giorno 15 del mese
·
assenza dal lavoro di durata complessiva mensile non inferiore a 80 ore per cassa
integrazione, malattia/infortuni, ferie/permessi retribuiti (per questi ultimi nei limiti,
rispettivamente, di 160/80 ore annue).
Il contributo minimo mensile A.P.E. di € 35,00 per operaio:
·
deve essere applicato per tutti gli operai presenti in denuncia, salvo le eccezioni sopra
menzionate;
·
costituisce una misura minima della contribuzione mensile a titolo A.P.E. e non è un
contributo aggiuntivo dovuto alla Cassa Edile.
Esempio:
·
Operaio A: (imponibile mensile x % contributo A.P.E.) maggiore o uguale a 35 euro: il
contributo minimo è raggiunto, pertanto nulla è ulteriormente dovuto.
·
Operaio B: (imponibile mensile x % contributo A.P.E.) inferiore a 35 euro: il contributo
minimo non è raggiunto, pertanto si dovranno versare 35 euro.
6
Contributo Cassa Edile APE
Flusso operativo
Tabella Sedi Cassa Edile: il contributo A.P.E. è già indicato in un rigo separato rispetto agli altri contributi
1. Selezionate la funzione "Contributi".
2. Selezionate il contributo di "Anzianità Professionale Edile" ed in corrispondenza del campo "Tipo contributo" indicate il valore "12 - Anzianità
Professionale Edile".
Tabella Sedi Cassa Edile: il contributo A.P.E. non è indicato in un rigo separato rispetto agli altri contributi
1. Selezionate la funzione "Contributi".
2. Create il contributo "Anzianità Professionale Edile" copiandolo da un contributo edile già esistente. In corrispondenza del campo "Tipo contributo"
indicate il valore "12 - Anzianità Professionale Edile".
3. Selezionate la funzione "Tabella Sedi Cassa Edile".
4. Selezionate la sezione "Contributi": inserite il contributo appena creato e valorizzate i seguenti campi come segue:
• Tipo contributo: 1 - Generico
• Calcolo su cedolino: Sì
• % c/ditta: indicate la % di calcolo.
5. Scorporate la % del contributo A.P.E. dal contributo su cui era indicato precedentemente.
6. Selezionate la sezione "Definizione importo di versamento": indicate il segno "+" nella riga del contributo A.P.E.
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Fondo di integrazione salariale (F.I.S) ex fondo residuale
Il D.Lgs. 148/2015 (art. 29) detta le nuove regole per il Fondo di solidarietà
residuale a partire dalla competenza 01/2016:
·
Il Fondo residuale assume la denominazione di Fondo di integrazione
salariale (F.I.S.).
·
Aziende destinatarie: aziende che occupano nel semestre precedente
mediamente più di 5 dipendenti, di settori, tipologie e classi dimensionali non
rientranti nell'ambito di applicazione della CIGO/CIGS e che non hanno costituito
Fondi di solidarietà bilaterali settoriali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi
Prevede un contributo ordinario:
· ditte che occupano mediamente da 6 a 15 dipendenti: 0,45% (0,15%
c/dipendente e 0,30% c/ditta)
·
ditte che occupano mediamente più di 15 dipendenti: 0,65% (0,217%
c/dipendente e 0,433% c/ditta
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Fondo di integrazione salariale (F.I.S) ex fondo residuale
Il Ministero del Lavoro, con Nota del 18/01/2016, fornisce i primi chiarimenti in
merito all’operatività del Fondo di integrazione salariale (FIS), stabilendo che,
nelle more dell’adozione del relativo Decreto interministeriale:
·
a decorrere dal 1° gennaio 2016, coloro che risultavano già iscritti al Fondo di
solidarietà residuale (datori di lavoro che occupano mediamente più di 15
dipendenti) verseranno le nuove aliquote di contribuzione e potranno fruire delle
nuove prestazioni di cui alla nuova normativa prevista dal D.Lgs. 148/2015 in
materia di Fondo d'integrazione salariale;
·
per coloro ai quali è stata estesa la disciplina in materia di fondi di solidarietà
in virtù del D.Lgs. 148/2015 (datori che occupano mediamente più di 5 sino 15
dipendenti), e che, pertanto, non avevano l'obbligo d'iscrizione in base al vecchio
regime al Fondo residuale, l'applicazione della nuova normativa sarà conseguente
all'adozione del suddetto Decreto interministeriale secondo le modalità stabilite
dalla legge e dal predetto decreto interministeriale in corso di adozione.
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Fondo di integrazione salariale (F.I.S): Lista beneficiari CIG/ASS
Con la Circolare n. 22 del 04/02/2016 l'INPS ha fornito le prime indicazioni sulle
prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e sulle modalità di
presentazione delle domande di accesso a tali prestazioni.
La procedura di presentazione delle istanze di accesso alle prestazioni garantite
dal FIS è unica sia per l'assegno ordinario che per l'assegno di solidarietà.
Al momento, la suddetta procedura INPS permette l’invio della domanda solo per
la prestazione di assegno ordinario.
È previsto l’invio telematico delle domande correlate di un elenco dei lavoratori
in forza all'unità produttiva (file .CSV), integrato con le informazioni inerenti alla
qualifica, all'orario contrattuale e alle altre informazioni presenti nel tracciato
record reperibile nell'area riservata del sito INPS, voce "CIG e Fondi di solidarietà
> Fondi di solidarietà".
Le domande presentate senza suddetta lista non saranno portate all’attenzione
del Comitato amministratore del Fondo.
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Fondo di integrazione salariale (F.I.S): Lista beneficiari CIG/ASS
In conseguenza di ciò con l’aggiornamento 2016.2 la funzione "Lista beneficiari
CIG" è stata rinominata in "Lista beneficiari CIG/ASS. ordinario e di solidarietà"
per ospitare anche la lista beneficiari delle prestazioni del Fondo di integrazione
salariale (FIS).
A tal proposito, nella videata iniziale di selezione, è stato inserito il nuovo campo
"Tipo lista" che consente di selezionare il tipo di lista beneficiari da creare:
·
CIG: viene creata la lista beneficiari CIG Ordinaria.
·
FIS: viene creata la lista beneficiari per Assegno ordinario/Assegno di
solidarietà del FIS, che rispetto alla lista beneficiari CIG Ordinaria presenta le
seguenti differenze:
·
il campo "Interessato CIG" viene rinominato in "Interessato Ass.Ord./Ass.
Solid."
·
nel campo "Qualifica", oltre le qualifiche "I, O, A e X, sono previsti anche i
valori D = per le qualifiche di dirigente (Qualifica assicurativa = 3-9) e Q = per le
qualifiche di quadro (Qualifica assicurativa = Q).
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Fondo di integrazione salariale (F.I.S): Aziende trasporto
pubblico
La Circolare INPS n. 27 dell'11/02/2016 fornisce istruzioni per il Fondo di
solidarietà bilaterale del personale delle aziende di trasporto pubblico, istituito
dal DL n. 86985/2015, adeguato al D.Lgs. 148/2015.
Per le posizioni contributive con C.a. 6L - Fondo di solidarietà per il sostegno del
reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico, il contributo ordinario è
pari a 0,50% (0,333% c/ditta e 0,167% a carico dei lavoratori) calcolato sulla
retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori
dipendenti, esclusi dirigenti.
È dovuto a decorrere dal periodo di paga in corso a 03/2015
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Fondo di integrazione salariale (F.I.S): Aziende Settore
Marittimo (Solimare)
La Circolare INPS n. 28 dell'11/02/2016 fornisce istruzioni per il Fondo di
solidarietà bilaterale del Settore Marittimo 8SOLIMARE), istituito dal DL. n.
90401/2015, adeguato al D.Lgs. 148/2015.
Il Fondo, originariamente costituito per le aziende con una media occupazionale
dipiù di 15 dipendenti, da 01/2016 interessa le aziende con una media
occupazionale di più di 5 dipendenti. Dal 1° gennaio 2016, ai fini del
raggiungimento della soglia dimensionale, vengono computati anche gli
apprendisti.
Per le posizioni contributive con C.a. 8V - Fondo di solidarietà bilaterale del
settore marittimo - SOLIMARE, il contributo ordinario è pari a 0,30% (0,20%
c/ditta e 0,10% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile di
tutti i lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana e di tutto il
restante personale dipendente dalle imprese armatoriali per il quale sussiste
l’obbligo contributivo verso l’Istituto.
È dovuto a decorrere dal periodo di paga in corso a 03/2014
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Fondo di integrazione salariale (F.I.S): Conteggio apprendisti
L'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro (nota prot. 457/2016) ha reso noto che, nelle more
dell'adozione del Decreto Interministeriale del Fondo di integrazione salariale (FIS), risultano
immediatamente applicabili le nuove regole del D.Lgs. 148/2015 ai soggetti che risultano già
iscritti al Fondo di solidarietà residuale, comprese le disposizioni dell'art. 29, c. 2, che prevede
l'inclusione degli apprendisti nel computo della media occupazionale.
Di conseguenza, l'INPS ha pubblicato il Messaggio n. 548 dell'8/02/2016, con il quale comunica
che, a decorrere dalla mensilità febbraio 2016, la procedura UniEMens inserirà gli apprendisti
nel computo della media occupazionale di più 15 dipendenti nel semestre precedente.
Fondo FIS (0,65% se media semestrale > 15 dipendenti): conguaglio arretrati 01/2016
I datori di lavoro che, nel mese di 01/2016, devono versare la contribuzione al Fondo di
integrazione salariale (FIS) perché hanno raggiunto la media occupazionale di più di 15
dipendenti a seguito dell'inclusione nel conteggio degli apprendisti, potranno regolarizzare il
versamento del contributo ordinario di 01/2016, entro il terzo mese successivo alla
pubblicazione del Messaggio 548/2016.
A tal fine, valorizzeranno, nella <DenunciaAziendale> dell'UniEMens, in <AltrePartiteADebito>/
<AltreADebito>, la causale M131, indicando in <Retribuzione> l'importo dell'imponibile,
calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i
dirigenti.
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Fondo di integrazione salariale (F.I.S): Conteggio apprendisti
Con l’aggiornamento 2016.2 la funzione "Calcolo moduli contributivi" è stata adeguata
a quanto indicato nel Messaggio INPS n. 548 dell'8/02/2016, che prevede il calcolo
della media semestrale con l'inclusione degli apprendisti per l'intero semestre
07/2015-12/2015.
Il calcolo della "Media semestrale Fondi solidarietà" viene quindi effettuato come
segue:
·
a partire dal "Periodo cedolini = 12/2015" sono compresi gli apprendisti:
[(tempo pieno + part time - sostituiti - contratto inserimento) : 6]
·
fino al "Periodo cedolini = 11/2015" gli apprendisti sono esclusi:
[(tempo pieno + part time - sostituiti - contratto inserimento - apprendisti - contratto
reinserimento) : 6]
Ditte con apprendisti - Ricalcolo media semestrale: interventi utente
Per le ditte con apprendisti che prevedono il calcolo automatico della "Media
semestrale Fondi solidarietà", è necessario procedere al ricalcolo della media
semestrale per i seguenti periodi:
·
12/2015 (utile per il ricalcolo dei cedolini di 01/2016)
·
01/2016 (utile per l'elaborazione dei cedolini di 02/2016).
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Fondo di integrazione salariale (F.I.S): F.I.S. o C.I.G. in deroga
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 4831 dell’1
marzo 2016, ha sottolineato che, per l’anno 2016, le aziende che soddisfano i
requisiti di accesso al Fondo di Integrazione Salariale possono scegliere, in
alternativa e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti dal D.I. n. 83473/14, di
fruire della cassa integrazione salariale in deroga.
Inoltre, le aziende che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di
Solidarietà Bilaterali Alternativi, potranno scegliere di accedere agli
ammortizzatori sociali in deroga o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi di
Solidarietà Bilaterali Alternativi.
Sottolinea la nota n. 4831/2016 che, per quanto riguarda il computo dei rispettivi
periodi di fruizione, è necessario che i singoli istituti vadano conteggiati in
maniera autonoma, ossia il periodo di fruizione di un istituto si “neutralizza” ai
fini del computo della fruizione dell’altro istituto.
Spetterà all’INPS verificare che la fruizione da parte dell’azienda non costituisca
una duplicazione delle prestazioni corrisposte.
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Ente Bilaterale Artigianato: FSBA
Fermo restando quanto previsto dai precedenti Accordi Interconfederali, dalla
Delibera di EBNA del 12/05/2010 e dall'Atto di indirizzo sulla bilateralità
30/06/2010, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 148/2015, è stato siglato
il 18/01/2016, tra Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Claai e CGIL, CISL,
UIL, l'Accordo interconfederale applicativo dell'Accordo 10/12/2015 per
l'adeguamento delle quote di contribuzione annuale della bilateralità artigiana, in
funzione del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato (FSBA).
Destinatari
Il Fondo FSBA si applica a tutti i lavoratori dipendenti dell'Artigianato e delle
imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro sottoscritti tra le categorie
delle Parti firmatarie degli Accordi interconfederali, anche con meno di 6
dipendenti, cui non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale
previsti dal Titolo I del D.Lgs. 148/2015 (CIGO o CIGS).
A FSBA potranno accedere anche i dipendenti delle organizzazioni firmatarie,
degli enti e società promosse, costituite o partecipate dalle stesse.
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Ente Bilaterale Artigianato: FSBA
A seguito dei nuovi Accordi interconfederali, la Delibera dell'EBNA del 19/01/2016 e la Nota esplicativa di EBNA del
26/01/2016 hanno fornito ulteriori precisazioni sulle novità contributive in vigore dalla competenza 01/2016,
distinguendo 2 tipologie di imprese e conseguenti nuovi obblighi contributivi:
1. Imprese per le quali non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del
D.Lgs. 148/2015 (CIGO o CIGS): i versamenti per EBNA e FSBA per ogni lavoratore in forza nel mese saranno composti
da due componenti:
·
una cifra fissa destinata ad EBNA pari a 7,65 euro mensili per 12 mensilità. Tale cifra fissa si articola nelle
seguenti componenti ed importi annui:
a) Rappresentanza Sindacale di bacino: 12,50 euro annui
b) Rappresentante Territoriale Sicurezza e Formazione Sicurezza: 18,75 euro annui
c) EBNA e funzionamento FSBA: 2,00 euro annui
d) Rappresentanza Imprese contrattazione collettiva: 31,25 euro annui
e) Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (compresi gli Enti delle Province autonome di Trento e Bolzano): 27,25
euro annui
·
una percentuale destinata a FSBA pari allo 0,45% a carico ditta dell'imponibile previdenziale INPS (a partire dal
1° luglio 2016, ovvero dalla data di effettiva operatività di FSBA qualora questa fosse antecedente a tale data, tale
percentuale sarà incrementata dello 0,15% dell'imponibile previdenziale c/dipendente).
2. Imprese per le quali trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.Lgs.
148/2015 (CIGO o CIGS) e che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle suddette parti firmatarie:
continueranno a versare a EBNA 10,42 euro mensili (125,00 euro annui).
Le quote fisse (7,65 euro mensili o 10,42 euro mensili) sono dovute per intero anche per i lavoratori part-time, con
contratto di apprendistato, per gli stagionali e in caso di assunzioni o cessazioni nel corso del mese.
Sono escluse dal campo di applicazione di EBNA - FSBA le imprese con CCNL Edilizia, in quanto organizzate in altri
fondi. Sono inoltre esclusi dirigenti e lavoranti a domicilio.
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Esonero Legge 208/2015
La Legge 208/2015, art. 1 c. 178-181, ha stabilito che ai datori di lavoro privati, per le
assunzioni a tempo indeterminato (esclusi i contratti di apprendistato e i contratti di
lavoro domestico), dal 01/01 al 31/12/2016, è riconosciuto, per un periodo massimo
di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi
dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su
base annua.
L'esonero non spetta per le seguenti assunzioni:
·
lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano stati occupati a tempo indeterminato
con qualsiasi datore;
·
lavoratori che hanno avuto un precedente rapporto a tempo indeterminato per il
quale il datore ha già goduto dello stesso esonero o dell'esonero Legge 190/2014;
·
lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società
controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o facenti capo, anche
per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un
contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti al 01/01/2016.
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Esonero Legge 208/2015
L'INPS, con Circolare n. 57 del 29/03/2016, fornisce le istruzioni operative sul
nuovo esonero contributivo per le assunzioni a tempo
indeterminato/trasformazioni effettuate nell'arco di tempo che va dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2016.
La durata del esonero contributivo è stabilita dalla Legge L. 208/2015 in un
biennio.
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Esonero Legge 208/2015: tabella
ARGOMENTI
ISTRUZIONI INPS CIRCOLARE xx/2016
L'esonero consiste nella misura del 40% dei complessivi contributi previdenziali c/ditta e non può comunque essere superiore alla misura massima di 3.250,00 euro annui.
La soglia massima di esonero, riferita al periodo mensile, è di euro 270,83 (€ 3.250,00/12).
Calcolo esonero mensile
Per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, la soglia mensile va riproporzionata, assumendo a riferimento la misura giornaliera di euro 8,90 (3.250,00/365 gg.) per ogni giorno di
fruizione dell'esonero.
Per i part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base dello specifico orario ridotto di lavoro..
Non sono esonerabili:
• premi INAIL
• contributo ASPI Legge 845/1978 (0,30% destinata ai fondi interprofessionali)
Contributi esclusi da esonero
• contributo al Fondo di Tesoreria INPS
• contributi dovuti ai Fondi di Solidarietà bilaterale D.Lgs. 148/2015 (art. 26, 28 e 29)
• contributo di solidarietà 10% su Fondi Pensione e Fondi di assistenza sanitaria
• contributo per il fondo di garanzia della Quir (0,20% in caso di Quir con finanziamento).
Trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS è soggetto all'applicazione dell'esonero L. 208/2015.
Contributo aggiuntivo TFR0,50% (art. 3, ultimo
comma, Legge 297/82)
Una volta applicato l'esonero dal versamento del contributo aggiuntivo TFR il datore non dovrà operare l'abbattimento della quota annua del TFR del dipendente ovvero dovrà effettuare detto
abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per applicazione del massimale annuo di 3.250 euro, dalla fruizione dell'esonero contributivo.
L'esonero L. 208/2015 si applica ai contributi c/ditta al netto degli esoneri Riforma TFR:
Coesistenza esonero L. 208/2015 con esoneri Riforma • esonero Fondo Garanzia: 0,20% (0,40% dirigenti industria)
TFR
• misure compensative DL 203/2005: 0,28%
spettanti in funzione del TFR destinato a a F. Tesoreria/F. Pensione/Quir.
Lavoratori ex ENPALS: contributi esclusi da esonero
L'esonero L. 208/2015 non si applica alla contribuzione IVS di solidarietà ex ENPALS(2,50% c/ditta per spettacolo e 0,60% c/ditta per sportivi professionisti).
Restituzione contributo Addizionale ASPI
Trattandosi di restituzione di contributo dovuto nel periodo del rapporto a tempo determinato, in caso di esonero L. 208/2015 la restituzione dell'Addizionale ASPI è prevista.
Maternità obbligatoria - Sospensione
I periodo di godimento dell'esonero L. 208/2015 può essere sospeso nei casi di maternità obbligatoria, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio.
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Esonero Legge 208/2015: tabella
L'esonero contributivo biennale non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa
vigente.
Alcune precisazioni:
• Legge 92/2012: è possibile godere della riduzione contributiva Legge 92/2012 per un rapporto a tempo determinato (Tipo
contribuzione 55: riduzione 50%) e poi dell'esonero Legge n. 208/2015 per la trasformazione a tempo indeterminato (esonero per
24 mesi).
Coordinamento con altre
riduzioni contributive e
incentivi economici
• Legge 223/1991: è possibile godere della riduzione contributiva Legge n. 223/1991 per un rapporto a tempo determinato (Tipo
contribuzione 76) e poi alla trasformazione a tempo indeterminato decidere se:
• rimanere nel regime L. 223/91 per 12 mesi
• passare all'esonero L. 208/2015 per 24 mesi.
Viene confermato il cumulo tra l'esonero L. 208/2015 e l'incentivo economico MOBI.
L'esonero contributivo biennale è cumulabile con gli incentivi di natura economica, quali:
• l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili di cui all'art. 13 della Legge 68/1999
• l'incentivo per l'assunzione di giovani genitori
• l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento Naspi
• l'incentivo inerente il "Programma Garanzia Giovani".
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Esonero Legge 208/2015
I datori di lavoro esporranno nell'UniEmens i lavoratori per cui spetta l'esonero valorizzando,
secondo le consuete modalità, <Imponibile> e <Contributo> della sezione
<DenunciaIndividuale>. Nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena
calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.
Nella <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> si dovranno valorizzare:
·
<TipoIncentivo>: BIEN
·
<CodEnteFinanziatore>: H00
·
<ImportoCorrIncentivo>: importo relativo al mese corrente (a partire dalla competenza
04/2016)
·
<ImportoArrIncentivo>: importo dell'esonero contributivo relativo ai mesi di competenza di
gennaio, febbraio e marzo 2016. La valorizzazione del predetto elemento degli arretrati può
essere effettuata esclusivamente negli UniEMens di competenza di 04/2016 oppure 05/2016.
Nell'ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un esonero superiore alla soglia massima
mensile di euro 270,83, l'eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi
e comunque rispettivamente entro il primo e il secondo anno di durata del rapporto di lavoro,
fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo alla data di esposizione in
UniEMens.
L'eccedenza va esposta in denuncia individuale, <DatiRetributivi>, <AltreACredito>, con
causale L702 - Conguaglio residuo esonero contributivo art. unico, c. 178 e seguenti, Legge
208/2015.
23
Esonero Legge 208/2015
Appalto
In caso di assunzione a seguito di subentro nella fornitura di servizi di un
lavoratore, per cui il datore di lavoro cedente stava già godendo dell'esonero, per
la fruizione del beneficio residuo, il subentrante deve:
·
indicare il lavoratore, nell'elemento <Assunzione>, con il codice tipo
assunzione 1M "Assunzione in carico di lavoratori a seguito di subentro nella
fornitura di servizi in appalto, commi 178- 181 L.208/2015";
·
valorizzare la <MatricolaProvenienza> con la posizione INPS presso cui il
lavoratore era in carico.
Nella stessa ipotesi, il cedente provvede ad indicare il lavoratore nell'elemento
<Cessazione>, con lo stesso codice tipo cessazione 1M senza la contemporanea
valorizzazione dell'elemento <MatricolaProvenienza>.
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Modello 770
Come previsto dalla L. 208/2015 la Certificazione Unica 2016 ha assunto valore
dichiarativo, sostituendo i quadri di lavoro dipendente e di lavoro autonomo del
Modello 770 Semplificato: questa nuova modalità di trasmissione dei dati ha
comportato la semplificazione del Modello 770/Semplificato 2016, evitando il
doppio invio degli stessi dati come invece era avvenuto con CU e 770/S 2015.
Pertanto il 770/S 2016 contiene esclusivamente i quadri riepilogativi dei
versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate, ossia i prospetti
ST, SV, SX, SY.
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Predisposizione 770/2016
La funzione "Predisposizione Modello 770/2016" consente la compilazione
automatica delle seguenti sezioni del Modello 770/S:
• Frontespizio
• Prospetto ST
• Prospetto SV
• Prospetto SX.
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Predisposizione 770/2016
Cosa manca:
• Gestione del flusso telematico: rilascio PROFIS 2016.5 previsto per il 23/06 e
successivamente rilascio su InfoJOB per gli utenti solo JOB.
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Novità normative - Versamenti 2015
Modalità di compensazione fra crediti e debiti:
• Fino al 2014 le compensazioni erano "interne", cioè i crediti
venivano scalati direttamente dai tributi a debito (funzione
svolta dal "Calcolo moduli" e memorizzata in "Gestione
versamenti" e nei "Crediti Ditta"). Nel Modello F24 veniva
portata la "differenza", cioè il risultato della compensazione.
• Dal 2015 le compensazioni sono "esterne", cioè avvengono
a livello di Modello F24, sulla base della capienza
complessiva dei debiti, con l'esposizione di specifici tributi a
credito.
Fonti normative:
• Art. 15 del D.Lgs. 175/2014.
• Risoluzione 13/E del 10/02/2015.
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Derivazione dati prospetti ST SV
Modalità di derivazione dei versamenti (ST/SV)
• Fino al 2014 la derivazione avveniva dalla "Gestione versamenti" di JOB in cui
erano presenti tutti i dati utili.
• Dal 2015 la derivazione avviene dai Modelli F24 in quanto la "Gestione
versamenti" non conosce:
– Le compensazioni effettuate in F24.
– Come è avvenuta la suddivisione dei tributi a debito su più Modelli F24.
– I dati relativi al ravvedimento operoso.
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Derivazione dati prospetti ST SV
Occorre fare attenzione ad alcuni aspetti:
• I Modelli F24 devono risultare "Stampati": nelle note operative è dettagliato
come operare per verificare se esistono dei Modelli F24 non stampati.
• La data di versamento riportata nei prospetti ST SV corrisponde:
– alla "Data di versamento" presente sul Modello F24
oppure, in assenza della data di versamento
– alla "Data di scadenza" del Modello F24.
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Derivazione dati prospetti ST SV
Precisiamo che:
• Per chi utilizza la trasmissione telematica del Modello F24 la data di
versamento è stata inserita automaticamente dal flusso telematico
impostando la data scadenza.
• Per chi utilizza l'home banking la data di versamento non viene inserita e
quindi deve essere valorizzata manualmente. Per agevolare questa operazione
è prevista la nuova funzione "Assegnazione data versamento" (menù
"Elaborazioni mensili > Modello F24 > Utilità").
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Assegnazione data di versamento
32
Assegnazione data di versamento
Occorre:
• Selezionare la ditta
• Selezionare i Modelli F24 a cui
assegnare la data versamento
• Selezionare "Assegna data
versamento".
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Assegnazione data di versamento
Occorre indicare la data di
versamento che verrà assegnata ai
modelli selezionati
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Casistica particolare - compensazioni "interne"
Modello F24 del 16/02/2015
Gli utenti che:
• avevano dei crediti 2014 da compensare nei versamenti 2015
• hanno consegnato i Modelli F24 del 16/2/2015 senza attendere la versione di
"Calcolo moduli contributivi" aggiornata alle novità previste dalla Risoluzione
13/E del 10/02/2015
devono effettuare gli interventi manuali dettagliati nelle note operative.
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Casistica particolare - compensazioni "interne"
In sintesi devono:
• Individuare i versamenti in cui sono stati compensati i crediti 2014 tramite la
funzione "Lista versamenti": nuova opzione "Stampa solo versamenti con
importi utilizzati a scomputo".
• Nei prospetti ST SV: indicare gli "Importi utilizzati a scomputo" (casella 4)
sommando l'importo prima individuato alle "Ritenute operate" (casella 2).
• Nel prospetto SX:
– attivare la sezione "SX1 - SX4 Riepilogo crediti e compensazioni";
– attivare la sezione "SX5 - SX30 - Riepilogo crediti e compensazioni" ed eseguire la
derivazione da ST/SV.
36
Compensazioni "interne": trovarle !
37
Compensazioni "interne": trovarle !
Occorre:
• Indicare da 02/2015 a 03/2015
come periodo versamento
• Selezionare la nuova opzione
"Stampa solo versamenti con
importi utilizzati a scomputo".
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Prospetto ST: interventi manuali
.
Gli importi individuati vanno inseriti
manualmente nel bottone
<Dettaglio> relativo agli Importi
utilizzati a scomputo.
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Prospetto ST: interventi manuali
L'importo individuato nella lista
versamenti va inserito nel dettaglio.
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Prospetto ST: interventi manuali
L'importo individuato nella lista versamenti
va sommato nella riga "Ritenute operate"
(190,34 +316,99 = 507,33).
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Prospetto SX: interventi manuali
L'importo individuato nella lista
versamenti viene evidenziato nel
dettaglio della colonna 4 del rigo
SX4.
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Prospetto SX: interventi manuali
Occorre:
• Entrare nei righi SX5-SX30
• Selezionare <Deriva da ST/SV>
• Selezionare <Deriva da F24>
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Prospetto SX: interventi manuali
Si ottiene:
• il riporto dei dati inseriti
manualmente relativi alle
compensazioni interne.
• Il riporto delle compensazioni
esterne avvenute nel Modello F24
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Derivazione dati prospetti ST SV SX
Per tutti gli utenti che hanno operato correttamente, quindi in assenza di
compensazioni "interne" per la scadenza del 16/02/2015:
• Prospetti ST SV: la casella "4 -Importi utilizzati a scomputo" non va compilata.
• Nel prospetto SX : la sezione "SX5 - SX30 - Riepilogo crediti e compensazioni"
non va compilata.
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Prospetti ST e SV: ravvedimento operoso
JOB riporta i dati relativi al ravvedimento operoso presenti nei Modelli F24 che
risultano con lo stato "Stampato".
Criticità:
• Utenti che non hanno eliminato il tributo ravveduto dal Modello F24
originario e il Modello ha lo stato di stampato.
• Utenti che hanno gestito più ravvedimenti operosi per lo stesso tributo,
sempre senza eliminare i ravvedimenti intermedi rispetto a quello definitivo e
tutti i Modelli hanno lo stato di stampato.
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Prospetti ST e SV: ravvedimento operoso
Soluzioni:
• Prima di predisporre:
– Variare lo stato del Modello F24 da stampato a compilato.
Oppure
– Eliminare il tributo ravveduto dal Modello F24.
• Dopo la predisposizione: entrare in "Gestione Modello 770" ed eliminare i
tributi non versati dai prospetti ST SV.
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Prospetto SX
Rigo SX1 - derivato da JOB:
• Casella 1: crediti di ritenute derivanti da conguaglio fiscale.
• Casella 2: crediti derivanti dai conguagli 730.
• Casella 3: imposta sostitutiva su rivalutazione TFR a credito.
Rigo SX4 - derivato dal Modello F24:
• Colonna 5: totale crediti 2014-2015 compensati nel Modello F24.
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Prospetto SX
Righi da SX5 a SX30:
• Da compilare solo in presenza di compensazioni "interne".
• Comprendono:
– credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2014
– importi utilizzati a scomputo nei prospetti ST e SV
– utilizzi crediti presenti nel Modello F24
Compilazione automatica tramite il bottone <Deriva>
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Prospetto SX
Rigo SX47:
• Casella 4: credito residuo Bonus IRPEF à le istruzioni indicano il 16/3/2016 (e
non la data di presentazione del modello) come data limite per determinare il
Bonus residuo.
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Prospetto SX
Novità importante per i Modelli 770/2016 con credito da utilizzare in
compensazione
• L'ingresso nella sezione "SX1-SX4 - Riepilogo crediti e compensazioni"
comporta la chiusura automatica, nel Modello F24, dei crediti non
interamente compensati impostando "Data scadenza del credito" = "Data
ultimo utilizzo" nel Modello F24.
• Occorre eseguire la predisposizione di tale credito (tributo 6781) al modello
F24 selezionando il credito proposto in uscita dal Quadro SX.
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Prospetto SX
Perché occorre operare con queste modalità ?
• I crediti 2014-2015 residui al 16/3/2016 sono già stati trasformati in tributo
6781 (con data di origine 16/3/2016) dalla funzione "Calcolo moduli
contributivi" di 02/2016 per poter proseguire le compensazioni con le ritenute
2016.
• In sede di compilazione del quadro SX è necessario chiudere il residuo non
compensato del tributo 6781 e aprire un nuovo credito 6781 (con data di
origine 16/8/2016).
Solo in questo modo, nel 770 del prossimo anno, sarà possibile distinguere le
compensazioni che sono confluite nel 770/2016 (crediti 6781 con data origine
fino al 16/3/2016) da quelle che dovranno confluire nel 770/2017 (crediti 6781
con data origine successiva al 16/3/2016).
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Prospetto SX: riporto in F24
Alla conferma del Quadro SX con il
tasto funzione <Fine quadro> ...
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Prospetto SX: riporto in F24
.... viene proposta la
predisposizione del tributo 6781 e
occorre:
• Selezionare il codice tributo
• Confermare con <Predisponi>.
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Controlli
• 770 - Controllo di quadratura: funzionalità conservata!
– La predisposizione trasferisce al 770 una serie di dati relativi alla CU utili per il
controllo di quadratura.
– Questi dati vengono messi a confronto con i dati presenti nei quadri ST SV SX.
Per i dettagli consultate le note operative.
• JOB - Stampa di controllo: è disponibile la stampa di controllo dei dati
predisposti al Modello 770, che può essere eseguita sia prima sia dopo la
predisposizione.
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Introduzione
Il DPCM n. 29 del 20/02/2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 19/03/2015 ha fornito le disposizioni sulle modalità
di liquidazione del TFR come parte integrante della
retribuzione (Legge 190/2014).
Con la Circolare INPS n. 82 del 23/04/2015 l'Istituto ha fornito
le istruzioni definitive per la gestione della QUIR.
Alcuni chiarimenti:
• QUIR = Quota Integrativa della Retribuzione
• Periodo interessato dal decreto = 03/2015 ... 06/2018
• In seguito a ritardi di pubblicazione in G.U. ed uscita Circolare INPS, il periodo
effettivamente valido decorre da 04/2015
• Per chi richiede la QUIR ed ha destinato il TFR a Fondo Pensione/Tesoreria, la
scelta risulta irrevocabile per tutto il periodo interessato e, di conseguenza,
sospende la destinazione del TFR ai suddetti accantonamenti.
Introduzione
Altri aspetti:
• Natura della QUIR
–
–
–
–
È assoggettata a tassazione ordinaria
Non è imponibile ai fini previdenziali
Non incide sul reddito relativo al credito DL 66/2014
Non è considerata ai fini dell'aliquota di imposta per la tassazione del TFR.
• Destinatari
Tutti dipendenti settore privato (almeno 6 mesi di rapporto in essere), esclusi:
–
–
–
–
Lavoratori domestici
Dipendenti settore agricolo
Dipendenti ai quali è prevista la corresponsione periodica del TFR
Dipendenti di datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali, con accordi di
ristrutturazione e soddisfazione dei debiti, con piani di risanamento, con
autorizzazione ad interventi di CIGS ed in deroga.
Introduzione
Altri aspetti:
• Modulo di richiesta QUIR e decorrenza effetti:
– È parte integrante del DPCM ed è utilizzato dai dipendenti per richiedere il
pagamento mensile della QUIR (il datore accerta il possesso dei requisiti)
– L'erogazione della QUIR è operativa a partire dal mese successivo a quello
di formalizzazione del modulo di richiesta; tale termine è posticipato al
terzo mese se il datore di lavoro accede al finanziamento.
• Finanziamento da parte del datore di lavoro:
– Per datori di lavoro con meno di 50 addetti (senza versamento alla
Tesoreria), finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo istituito
presso l'INPS (restituzione prestito, in unica soluzione, entro il 30/10/18)
– Nuovo contributo c/ditta di finanziamento dello 0,20% sulla base del
principio di competenza, quindi mese di maturazione della QUIR.
Misure compensative
Esoneri e misure compensative previste dal Decreto
• < 50 dipendenti
• No Tesoreria
• SI Finanziamento
Contributo di finanziamento
"Fondo di garanzia" 0,20%
(sull'imponibile previdenziale).
Misure compensative
• < 50 dipendenti
• NO Finanziamento
0,20% (0,40% dirigenti) esonero
contributivo al Fondo Garanzia TFR.
0,28% misure compensative DL 203/2005
(riduzione dei contributi sociali dovuti dai
datori di lavoro).
• >= 50 dipendenti
Deduzione dal reddito di impresa:
4% della QUIR aziende <50 dipendenti
6% della QUIR aziende > 50 dipendenti.
Fine Lavori