apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
N. R.G. 18336/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: f16e7 - Firmato Da: CONTINI MARIA Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: f5896
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Umberto Scotti
dr. Silvia Vitrò
dott. Maria Cristina Contini
ha pronunciato la seguente
Presidente
Giudice
Giudice Relatore
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18336/2011 promossa da:
GENERAL VACUUM SRL , C.F. 01792200063, con l’Avv. SAGLIETTI LUIGI
ATTORE
contro
SELA CARS SRL , C.F. 02021820408, con l’Avv. COSTA PAOLA;
CONVENUTA
SACCHI MAURO TIT IMPRESA INDIVIDUALE, C.F.
CONVENUTO CONTUMACE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA , C.F. 01330390061, con l’Avv. DUTTO FRANCA
CONVENUTA
INNOVA SNC DI MASSIMO TOMELLINI E C. (C.F. 09382741008), con il patrocinio
dell’avv. SAGLIETTI LUIGI e dell’avv. VITTONE ELISA (VTTLSE78C69L219J) C.SO
VITTORIO EMANUELE II, 83 10128 TORINO; elettivamente domiciliato in C.SO
VITTORIO EMANUELE II, 83 10129 TORINO presso il difensore avv. SAGLIETTI
LUIGI
TERZO CHIAMATO
All’udienza del 16 ottobre 2013 sono state precisate le seguenti
CONCLUSIONI
PER GENERAL VACUUM
Voglia il Tribunale :
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1 nel merito : respingere tutte le domande (anche riconvenzionali) eccezioni, istanze
e deduzioni formulate da SELA CARS e KUWAIT PETROLEUM ITALIA perché
infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti;
2 accertare e dichiarare che la produzione, commercializzazione, l’offerta in vendita,
la detenzione, l’uso e la pubblicizzazione da parte delle società convenute degli
impianti di scarico WC CAMPER WASH, o comunque denominati, interferenti con
l’ambito di protezione del modello di utilità italiano per invenzione industriale
n.261459, costituiscono contraffazione del modello medesimo;
3 accertare e dichiarare che la produzione, commercializzazione, offerta in vendita,
detenzione, uso e pubblicizzazione da parte delle convenute degli impianti di scarico
WC Camper Wash, o comunque denominati, interferenti con l’ambito di protezione
del modello comunitario n.001648080 – 0001 costituiscono contraffazione del
modello medesimo;
4 accertare e dichiarare che la produzione, commercializzazione, l’offerta in vendita,
l’uso e la pubblicizzazione, da parte delle società convenute, degli impianti di scarico
WC Camper Wash, o comunque denominati, costituiscono atto di concorrenza sleale
ai sensi dell’art. 2598 c.c. nn. 1- 3 per i motivi esposti in atti;
5 accertare e dichiarare la nullità del brevetto italiano SELA CARS n.1332360
depositato il 8 novembre 2002, sub FO2002A000026 per carenza dei requisiti di
legge;
6 inibire, già in corso di causa, alle società convenute la continuazione dei lamentati
atti di contraffazione e concorrenza sleale imponendo una penale di €1.000 (mille)
per ogni impianto di scarico WC Camper Wash, o comunque denominato, venduto in
violazione e inosservanza dell’inibitoria e altresì di €1.000 (mille) per ogni impianto
di scarico WC Camper Wash, o comunque denominato, venduto in violazione e
inosservanza dell’inibitoria stessa;
7 condannare le convenute, ciascuna per quanto di ragione, al risarcimento dei
danni patrimoniali da lucro cessante patiti e patiendi da GENERAL VACUUM sino
alla data dell’emananda sentenza, per i lamentati atti di contraffazione e di
concorrenza sleale, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo, e
quanto meno nell’importo dell’equa royalty che avrebbe dovuto essere corrisposta;
8 condannare le convenute, ciascuna per quanto di ragione, al risarcimento del
danno non patrimoniale subito da GENERAL VACUUM nella misura che verrà
liquidata dal giudice, anche in via equitativa;
9 condannare le convenute alle restituzione degli utili ingiustamente conseguiti sino
alla data dell’emananda sentenza, mediante le attività illecite di cui ai punti 2, 3 e 4
nella misura in cui essi eccedano il lucro cessante patito dalla titolare del brevetto;
10 condannare le convenute al pagamento dell’ammontare liquidato (anche in via
equitativa) di cui ai punti 7, 8, 9 per il 50% a favore di INNOVA e per il 50% a favore
di GENERAL VACUUM (sulla base dell’accordo GENERAL VACUUM e IMMONA
prodotto agli atti della terza chiamata INNOVA ed ai sensi dell’art. 1101 c.c.);
11 condannare le convenute, ciascuna per quanto di ragione, ai risarcimento del
danno emergente subito da GENERAL VACUUM;
12 ordinare la pubblicazione della sentenza in caratteri doppi del normale er per due
volte non consecutive a cura e spese delle convenute entro trenta giorni dal deposito
della sentenza, disponendo che in difetto possa provvedervi GENERAL VACUUM con
diritto di ripetere le spese dalle convenute sui quotidiani “La Stampa” e “Corriere
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della Sera” e “La Repubblica” e sulle riviste specialistiche “Plen Air”, “Area di
servizio” e “Camper Life”;
13 condannare la convenuta SELA CARS al risarcimento dei danni per
responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;
14 con vittoria delle spese di giudizio, oltre IVA e oneri di legge anche, per quanto di
ragione, per la fase della descrizione;
in via istruttoria :
ammettere i capi di prova testimoniali indicati nella memoria ex art. 183 VI comma
c.p.c. n.3 pag.7.
PER INNOVA
Voglia il Tribunale :
1 nel merito : respingere tutte le domande (anche riconvenzionali) eccezioni, istanze
e deduzioni formulate da SELA CARS e KUWAIT PETROLEUM ITALIA perché
infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti;
2 accertare e dichiarare che la produzione, commercializzazione, l’offerta in vendita,
la detenzione, l’uso e la pubblicizzazione da parte delle società convenute degli
impianti di scarico WC CAMPER WASH, o comunque denominati, interferenti con
l’ambito di protezione del modello di utilità italiano per invenzione industriale
n.261459, costituiscono contraffazione del modello medesimo;
3 accertare e dichiarare che la produzione, commercializzaizone, offerta in vendita,
detenzione, uso e pubblicizzazione da parte delle convenute degli impianti di scarico
WC Camer Wash, o comunque denominati, interferenti con l’ambito di protezione del
modello comunitario n.001648080 – 0001 costituiscono contraffazione del modello
medesimo;
4 accertare e dicharare che la produzione, commercializzazione, l’offerta in vendita,
l’uso e la pubblicizzazione, da parte delle società convenute, degli impianti di scarico
WC Camper Wash, o comunque denominati, costituiscono atto di concorrenza sleale
ai sensi dell’art. 2598 c.c. nn. 1- 3 per i motivi esposti in atti;
5 accertare e dichiarare la nullità del brevetto italiano SELA CARS n.1332360
depositato il 8 novembre 2002, sub FO2002A000026 per carenza dei requisiti di
legge;
6 inibire, già in corso di causa, alle società convenute la continuazione dei lamentati
atti di contraffazione e concorrenza sleale imponendo una penale di €1.000 (mille)
per ogni impianto di scarico WC Camper Wash, o comunque denominato, venduto in
violazione e inosservanza dell’inibitoria e altresì di €1.000 (mille) per ogni impianto
di scarico WC Camper Wash, o comunque denominato, venduto in violazione e
inosservanza dell’inibitoria stessa;
7 condannare le convenute, ciascuna per quanto di ragione, al risarcimento dei
danni patrimoniali da lucro cessante patiti e patiendi da GENERAL VACUUM sino
alla data dell’emananda sentenza, per i lamentati atti di contraffazione e di
concorrenza sleale, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo, e
quanto meno nell’importo dell’equa royalty che avrebbe dovuto essere corrisposta;
8 condannare le convenute, ciascuna per quanto di ragione, al risarcimento del
danno non patrimoniale subito da GENERAL VACUUM nella misura che verrà
liquidata dal giudice, anche in via equitativa;
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9 condannare le convenute alle restituzione degli utili ingiustamente conseguiti sino
alla data dell’emananda sentenza, mediante le attività illecite di cui ai punti 2, 3 e 4
nella misura in cui essi eccedano il lucro cessante patito dalla titolare del brevetto;
10 condannare le convenute al pagamento dell’ammontare liquidato (anche in via
equitativa) di cui ai punti 7, 8, 9 per il 50% a favore di INNOVA e per il 50% a favore
di GENERAL VACUUM (sulla base dell’accordo GENERAL VACUUM e IMMONA
prodotto agli atti della terza chiamata INNOVA ed ai sensi dell’art. 1101 c.c.);
11 condannare le convenute, ciascuna per quanto di ragione, ai risarcimento del
danno emergente subito da GENERAL VACUUM;
12 ordinare la pubblicazione della sentenza in caratteri doppi del normale er per due
volte non consecutive a cura e spese delle convenute entro trenta giorni dal deposito
della sentenza, disponendo che in difetto possa provvedervi GENERAL VACUUM con
diritto di ripetere le spese dalle convenute sui quotidiani “La Stampa” e “Corriere
della Sera” e “La Repubblica” e sulle riviste specialistiche “Plen Air”, “Area di
servizio” e “Camper Life”;
13 condannare la convenuta SELA CARS al risarcimento dei danni per
responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;
14 con vittoria delle spese di giudizio, oltre IVA e oneri di legge anche, per quanto di
ragione, per la fase della descrizione;
in via istruttoria :
ammettere i capi di prova testimoniali indicati nella memoria ex art. 183 VI comma
c.p.c. n.3 pagg. 6 - 7.
PER SELA CARS
Voglia il Tribunale di Torino – Sezione specializzata in Proprietà Industriale e
Intellettuale, contrariis reiectis :
nel merito : rigettare tutte le domande da chiunque proposte nei confronti di SELA
CARS in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale : dichiarare la nullità del brevetto italiano per modello di
utilità n.0000261459 e del modello comunitario registrato n.001648080 – 00001 di
cui sono titolari GENERAL VACUUM e INNOVA s.n.c. di Massimo TOMELLINI & c.;
conseguentemente accertare e dichiarare che la produzione, commercializzazione,
offerta in vendita, detenzione, uso e pubblicizzazione degli impianti di scarico BLACK
WATER CAMPER (BWC) interferenti con l’ambito di protezione del brevetto italiano
per invenzione industriale ‘360 di SELA CARS s.r.l. costituiscono contraffazione del
brevetto medesimo;
accertare e dichiarare che la produzione, commercializzazione, offerta in vendita,
detenzione, uso e pubblicizzazione degli impianti di scarico BLACK WATER CAMPER
(BWC) e le iniziative di disturbo e denigrazione commerciale sui prodotti e
sull’attività di SELA CARS esposte in narrativa, costituiscono altresì atto di
concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c.;
inibire la continuazione dei lamentati atti di contraffazione e di concorrenza sleale,
fissando una somma per ogni violazione e inosservanza e per ogni periodo di ritardo
nell’esecuzione del provvedimento;
condannare GENERAL VACUUM s.r.l. e INNOVA s.n.c. in solido ovvero ciascuna
secondo i rispettivi titoli di responsabilità al risarcimento di tutti i danni,
patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi da SELA CARS in relazione ai
lamentati atti di contraffazione e di concorrenza sleale, nella misura che sarà
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ritenuta di giustizia anche a seguito e/o per effetto di equitativa valutazione e
quantomeno nell’importo dell’equa royalty che avrebbe dovuto essere corrisposta;
condannare GENERAL VACUUM e INNOVA in solido ovvero ciascuna secondo i
rispettivi titoli di responsabilità, alla restituzione degli utili ingiustamente conseguiti
in relazione alle attività illecite perpetrate in danno di SELA CARS, nella misura in
cui essi eccedano il lucro cessante patito dalla stessa;
ordinare la pubblicazione integrale della sentenza a spese del soccombente sui
quotidiani e sulle riviste specialistiche di settore.
Oltre a rivalutazione, interessi e con vittoria di spese di lite, anche in relazione al
procedimento di descrizione.
In via istruttoria si insiste per l’ammissione di tutti i mezzi di prova articolati nella
memoria ex art. 183, comma VI n.2 c.p.c. che devono intendersi quivi integralmente
richiamati e ritrascritti.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove e/o diverse domande,
eccezioni e deduzioni.
PER KUWAIT PETROLEUM
Piaccia al Tribunale, ogni istanza contraria e diversa così giudicare :
in via principale : respingere le domande proposte da GENERAL VACUUM e INNOVA
perché inammissibile e comunque infondate in fatto e in diritto;
in subordine e salvo gravame nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale
delle domande proposte da GENERAL VACUUM e/o INNOVA, dichiarare che SELA
CARS è tenuta a manlevare e tenere indenne KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. da
ogni conseguenza pregiudizievole;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
OGGETTO DEL CONTENDERE
GENERAL VACUUM s.r.l. ha convenuto in giudizio SELA CARS s.r.l., la ditta
individuale MAURO SACCHI e KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. chiedendone la
condanna al risarcimento dei danni da contraffaazione di alcuni suoi titoli di
proprietà industriale.
Ha infatti esposto di essere società leader nel settore della produzione di sistemi per
lo smaltimento dei reflui provenienti da camper e di avere realizzato e messo in
produzione un dispositivo di smaltimento denominato commercialmente BWC ossia
Black Water Camper.
Tale prodotto incorporava il dispositivo oggetto di un brevetto italiano per modello di
utilità N.261459 depositato il 24 marzo 2005 dal titolo “dispositivi per lo smaltimento
dei liquami dai serbatoi di accumulo di autocaravan, camper, pullman e disinfezione
delle parti interessate al passaggio dei liquami stessi” sia il modello comunitario
oggetto di registrazione n.001648080 – 0001 dal titolo “colonnina di scarico per
liquami”.
Quanto alla contraffazione ha lamentato che presso l’area di servizio autostradale
Q8 Crocetta Nord al Km. 48.2 della A21 Torino – Piacenza – Brescia, tra Felizzano e
Asti, in direzione Torino, era stato installato un sistema di sosta e scarico dei reflui
dei camper interferente con detti titoli di proprietà industriale.
L’area in questione era di proprietà della Kuwait Petroleum Italia s.p.a. ed era gestita
dall’impresa individuale Mauro SACCHI, mentre il dispositivo denominato Camper
WC Wash era prodotto da SELA CARS.
Ha esposto la parte attrice di avere, prima del giudizio, ottenuto ed eseguito un
provvedimento di descrizione finalizzato ad acquisire la prova della contraffazione.
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Ha pertanto insistito per l’accertamento della violazione dei suoi titoli di P.I. da parte
delle convenute e per la loro condanna al risarcimento del danno.
SELA CARS si è costituita esponendo di essere anche lei società leader nel
medesimo settore in cui operava la parte attrice e di avere depositato, l’8 novembre
2002, domanda di brevetto per invenzione industriale FO2002A000026, ottenendo il
brevetto n.0001332360.
Riteneva la convenuta che il modello di utilità di cui GV era titolare, depositato
successivamente al brevetto IT ‘360, fosse nullo in quanto integralmente anticipato
da quest’ultimo.
Ciò premesso ha lamentato che le azioni poste in essere da GV non erano
effettivamente finalizzate a proteggere i titoli di P.I. azionati nella presente
controversia, ma erano in realtà atti di disturbo, concorrenzialmente scorretti, volti a
contrastare le lecite attività commerciali e produttive della società convenuta.
In via riconvenzionale ha chiesto l’accertamento della nullità per difetto di novità del
modello di utilità azionato da G.V., in quanto integralmente anticipato da IT ‘360.
Ha svolto inoltre domanda riconvenzionale di nullità del modello comunitario dal
titolo “contenitori per impianti di acque di scarico” registrato il 15 dicembre 2009, in
quanto anticipato da diverse tipologie di colonnine di scarico realizzate da SELA
CARS (a forma di parallelepipedo a base rettangolare) e in quanto privo di
originalità.
La convenuta ha preliminarmente chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa
INNOVA s.n.c. di Massimo Tomellini.
Ha infatti allegato che la domanda di nullità dei titoli azionati da GV doveva svolgersi
necessariamente in contraddittorio con la contitolare INNOVA s.n.c. che, attraverso
l’acquisto di un ramo di azienda, risultava essere comproprietaria al 50% delle
privative in questione.
KUWAIT PETROLEUM s.p.a. si è costituita confermando di essere proprietaria
dell’area di servizio denominata Crocetta Nord, ubicata lungo l’autostrada A21
Torino – Alessandria – Piacenza, nell’ambito del Comune di Asti, affidata in gestione
alla ditta individuale Mauro SACCHI.
Ha inoltre confermato che detta area era stata attrezzata, in ossequio con quanto
previsto dal Regolamento attuativo del Codice della Strada, con un impianto di
smaltimento dei liquami per campers e camion , fornito da SELA CARS, primaria
azienda del settore.
Nella fase di descrizione, effettivamente eseguita presso detta area di servizio, KWP
si era costituita spontaneamente eccependo di essere in sostanza estranea alla
controversia tra GV e SELA CARS.
La difesa è stata ribadita nel giudizio di merito in quanto l’attività della convenuta si
era limitata all’acquisto e installazione di un dispositivo di un impianto per lo
scarico di liquami di camper e pullman fornito da SELA CARS, una tra le primarie
aziende che operano nel settore.
Lo stesso acquisto inoltre costituiva adempimento di un preciso obbligo posto dalla
legge ai titolari di aree di servizio autostradali dotate di determinate caratteristiche.
Riteneva pertanto di non avere posto in essere alcuna condotta in violazione degli
altrui diritti di P.I..
In via subordinata, in caso di accoglimento delle domande di G.V., ha chiesto di
essere manlevata da SELA CARS.
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Nel merito si è associata alle contestazioni sollevate da SELA CARS in ordine alla
validità delle privative azionate dalla società attrice.
A seguito della chiamata del terzo si è costituita INNOVA confermando di essere
contitolare dei diritti di proprietà industriale sul modello di utilità italiano e sul
modello comunitario fatti valere da G.V.
Si è associata alle argomentazioni svolte dalla parte attrice per sostenere la
contraffazione di entrambi i titoli da parte di SELA CARS con la produzione e
commercializzazione del dispositivo installato presso l’area di servizio di KWP, oltre
che il compimento di atti di concorrenza sleale.
In via riconvenzionale ha proposto identiche domande di contraffazione e
risarcimento del danno e ha chiesto il rigetto della riconvenzionale di nullità
proposta da SELA CARS.
INNOVA e GV hanno inoltre svolto domanda riconvenzionale di nullità del brevetto
SELA CARS, dalla stessa opposto quale anteriorità distruttiva del modello di utilità
azionato dalla società attrice.
Mauro SACCHI, titolare della omonima ditta individuale non si è invece costituito in
giudizio, con conseguente declaratoria di contumacia.
Con provvedimento emesso all’udienza del 7 novembre 2012 è stata disposta
l’acquisizione del fascicolo relativo alla fase di descrizione.
Con ordinanza 18 dicembre 2012 è stata disposta consulenza tecnica d’ufficio.
All’esito, con ordinanza 28 agosto 2013, sono state rigettate le istanze di prova orale
formulate dalle parti ed è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 4 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
La parte attrice, che aveva svolto apposita riserva a tale udienza, ha infine chiesto la
discussione orale della causa avanti al Collegio.
Dopo la discussione ex art. 275 c.p.c. all’udienza del 28 marzo 2014 la causa è stata
decisa dal Collegio nella camera di consiglio nella medesima data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La validità del brevetto per modello di utilità N.261459 di titolarità di GV e
INNOVA
IT ‘459 è intitolato : “dispositivi per lo smaltimento dei liquami dai serbatoi di
accumulo di autocaravans, campers, pullmans e disinfezione delle parti interessate al
passaggio dei liquami stessi” e il suo scopo è di “realizzare dei La validità del brevetto
per modello di utilità N.261459 di titolarità di GV e sistemi di scarico dei liquami dei
campers che siano puliti e disinfettati automaticamente, senza alcun intervento del
personale preposto o dell’utenza” e “di trovare … una soluzione che consenta di
proteggere le linee di adduzione di acqua”.
Come si è accennato SELA CARS contesta la validità del trovato sotto il profilo della
novità e della originalità, requisiti che devono essere presenti nel brevetto per
modello di utilità, secondo quanto previsto dall’art. 82 c.p.i..
Ritiene il Collegio che la domanda riconvenzionale di nullità sollevata dalla
convenuta non possa essere accolta, per i motivi di seguito evidenziati.
SELA CARS sostiene che il trovato sarebbe integralmente anticipato dal proprio
brevetto per invenzione - anteriormente depositato (N.0001332360, depositato il 8
novembre 2001) - oltre che dal brevetto “SANITRADE” depositato il 26 maggio 1999,
che ne avrebbero distrutto sia la novità sia l’originalità della soluzione.
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Come indicato dal consulente d’ufficio ing. Franco BUZZI, senza che sul punto siano
state sollevate contestazioni, la figura del tecnico del ramo rilevante per valutare la
tecnica nota (closest prior art) e il gradiente di originalità della soluzione oggetto di
protezione, corrisponde a quella di un tecnico progettista di impianti igienico –
sanitari per la raccolta di residui organici ed acque nere, che ha particolare
esperienza anche nell’ambito degli impianti destinati ad essere installati in luoghi
aperti al pubblico, come ad esempio le aree di servizio attrezzate per lo smaltimento
degli scarichi di autoveicoli che dispongono di servizi igienici a bordo (quali
principalmente i camper, i pullmann e certi tipi di camion).
Si deve escludere che le anteriorità opposte dalla parte convenuta, alla cui difesa di
merito si è associata anche KWP, che si debbono ritenere conosciute dal tecnico del
ramo, abbiano compromesso la novità e l’originalità del trovato di titolarità di GV e
INNOVA.
Costituisce dato condiviso che il brevetto SANITRADE, risalente al 26 maggio 1999
rappresenta la closest prior art, trattandosi di un “dispositivo per lo scarico dei
liquami dai veicoli, come roulottes, autobus, autocaravan, corriere ecc. da installare
presso le stazioni di servizio stradali ed autostradali, campeggi ed aree attrezzate”.
Il trovato in questione descrive un dispositivo dotato di un pozzetto (per la raccolta
di liquami) chiuso superiormente da una griglia autopulente.
Il sistema di “auto pulizia” è assicurato da tubi di lavaggio disposti lungo i due lati
(longitudinali) del pozzetto e fissati alle pareti di questo e provvisti di ugelli orientati
per spruzzare acqua contro la griglia (si vedano in particolare le figure esplicative
riprodotte alla pag.14 dell’elaborato peritale).
Il brevetto IT ‘360, di titolarità di SELA CARS, ha ad oggetto un “pozzetto per lo
scarico del serbatoio delle acque di rifiuto di campers, roulotte e veicoli similari” e si
propone di “risolvere al meglio i problemi pratici ed igienici connessi allo scarico delle
acque di rifiuto dei veicoli abitativi”.
Il dispositivo descritto nel brevetto è dotato di un pozzetto destinato a ricevere per
caduta le acque di rifiuto scaricate dai serbatoi dei veicoli abitativi, realizzato in
acciaio inox (o altro materiale idoneo) e poggiante (in opera) su una gettata di
cemento armato. Ha una vasca di raccolta che è sifonata e collegata alla rete
fognaria o (fossa biologica per lo smaltimento dei liquami) a sua volta dotata di un
dispositivo di chiusura con battenti che, incernierati lungo uno dei loro lati maggiori
(o parallelamente) azionati elettricamente sono situati sotto una griglia di protezione
che ne consente la movimentazione anche durante il tempo in cui il veicolo staziona
sopra il pozzetto (si veda la figura riprodotta alla pag. 9 della ctu).
Le anteriorità appena descritte confermano l’esistenza e la persistenza del problema
tecnico affrontato per la prima volta dal brevetto SANITRADE, consistente appunto
nella pulizia dei dispositivi di smaltimento dei liquami provenienti da autoveicoli.
Il modello di utilità IT ‘459 è dotato di una vasca di raccolta in acciaio inox, liscia,
senza alcuna asperità, facilmente lavabile tramite getti di acqua e disinfettante in
pressione provenienti da tubazioni laterali montate ai bordi della stessa e
centralmente sul lato opposto della caditoia.
E’ agevole constatare, raffrontando le caratteristiche di questo modello con quelle dei
dispositivi protetti dai brevetti “SANITRADE” e “SELACARS”, che il modello di utilità
GV e INNOVA presenta caratteristiche del tutto diverse rispetto a quelle offerte dalla
tecnica nota, che quindi non sono idonee a comprometterne il requisito di novità.
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Le anteriorità di cui si è detto, infatti, descrivono entrambe un dispositivo di
smaltimento dei liquami (scaricati da autoveicoli muniti di servizi igienici)
caratterizzato da un pozzetto - o vasca di raccolta - in entrambe le soluzioni chiuso
da griglie poste superiormente sulle quali, quindi, vengono riversati i liquami che poi
vengono convogliati nella zona di raccolta e smaltimento.
Il problema tecnico dell’efficacia del dispositivo di smaltimento anche sotto il profilo
della sua stessa pulizia e quindi dell’evitare il propagarsi di cattivi odori è risolto in
entrambe le anteriorità con la previsione di una griglia (destinata frammentare i
liquami e a disperderli) e con la previsione di sistemi di lavaggio di detta griglia,
ovvero del pozzetto e di sifonamento della vasca di raccolta.
Il trovato brevettato da G.V. e INNOVA come modello di utilità offre una soluzione
alternativa attraverso l’ideazione di un dispositivo strutturalmente diverso dalla
tecnica nota, in quanto privo di griglia e costituito da una “vasca di raccolta in
acciaio inox liscia, senza alcuna asperità” cioè idonea a raccogliere i liquami a fini di
smaltimento anche se priva di sistemi che contribuiscano alla frammentazione dei
liquami (quali le griglie della closest prior art) e caratterizzata dall’essere, in quanto
completamente liscia particolarmente inadatta a trattenere i residui dei liquami che
vi vengono scaricati, facilmente lavabile e disinfettabile.
Quanto al requisito dell’originalità, che nel modello di utilità è un ulteriore requisito
per la valida brevettazione che consiste - quantomeno - nell’offerta di una soluzione
innovativa che offre, rispetto alla tecnica nota, una maggiore comodità o efficacia, la
difesa SELA CARS ha eccepito che il modello azionato dalla parte attrice non
sarebbe neppure originale se valutato alla luce della soluzione offerta dalle già citate
anteriorità.
Anche sotto questo profilo le contestazioni di SELA CARS devono dirsi infondate.
Infatti pur essendo pacifico che il modello di utilità di cui si controverte non è né il
primo né l’unico tentativo di risolvere i descritti problemi tecnici posti dalla tecnica
nota del settore, è tuttavia certo che esso contiene una soluzione nuova sia dal
punto di vista estrinseco (per la stessa struttura semplificata della vasca di raccolta
dei liquami) sia da un punto di vista “intrinseco” ossia della originalità della
soluzione, posto che il problema tecnico viene risolto non (come invece proposto
dalla tecnica nota) con mezzi finalizzati a intercettare frammentare i liquami e a
prevederne l’immediato lavaggio (dei mezzi di frammentazione) ma prevedendo
l’eliminazione di questi mezzi e prevedendo una determinata conformazione, per
materiali e disegno, della vasca di raccolta che è direttamente oggetto di interventi
preventivi e successivi (rispetto all’immissione dei liquami) di irrorazione con acqua e
lavaggio con disinfettante.
Tanto basta, ad avviso del Collegio, a ritenere pienamente integrato il requisito della
originalità previsto dall’art. 82 c.p.i. che, al primo comma, stabilisce che : “possono
costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire
particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse
… consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni
di parti”.
La questione della nullità di IT ‘459 per insufficiente descrizione.
Il consulente d’ufficio ha spontaneamente sollevato la questione in sede di esame
della validità del trovato, come emerge dalle considerazioni svolte in ordine alla
rivendicazione 1 del modello di cui alla pag. 19 alla pag. 22 della consulenza.
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La validità del modello azionato da G.V. e INNOVA non è mai stata contestata sotto
questo profilo né da SELA CARS né da KWP, avendo in particolare SELA CARS
sostenuto non già che il dispositivo in esame fosse nullo in quanto “inattuabile”
secondo i dettami dell’art. 51 c.p.i., ma che fosse completamente privo di novità e
originalità in quanto integralmente anticipato dal brevetto per invenzione della
stessa SELA CARS.
Si tratta pertanto di questione che non è oggetto di domanda e che non può essere
sollevata d’ufficio dal Giudice, neppure sulla scorta delle indicazioni tecniche del
consulente d’ufficio al quale, del resto, non era stato sottoposto il relativo quesito.
Infatti, come accade in tema di nullità del contratto (art. 1421 c.c.) i cui principi
possono senz’altro trovare applicazione analogica nelle controversie che hanno ad
oggetto titoli di proprietà industriale “la rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto
in ogni stato e grado del processo opera solo se la parte richiede l’adempimento,
essendo il giudice tenuto a verificare l’esistenza delle condizioni dell’azione e a
rilevare d’ufficio le eccezioni che, senza ampliare l’oggetto della controversia, tendano
al rigetto della domanda e possano configurarsi come mere difese del convenuto.
Quando invece la domanda è diretta a far valere l’invalidità del contratto o a
pronunciare la risoluzione per inadempimento, non può essere dedotta tardivamente
un’eccezione di nullità diversa da quelle poste a fondamento della domanda, essendo
il giudice, sulla base dell’interpretazione coordinata dell’art. 1421 c.c. e 112 c.p.c. ,
tenuto al rispetto del principio dispositivo, anche alla luce dell’art. 111 Cost. che
richiede di evitare, al di là di precise indicazioni normative, ampliamenti dei poteri di
iniziativa officiosa” (V. in tal senso Cass. 27 aprile 2011, n.9395).
Ritiene quindi il Collegio preclusa la possibilità di sollevare d’ufficio ragioni di nullità
di un titolo di proprietà industriale per motivi diversi e ulteriori da quelli che la parte
interessata ha selezionato, in tal modo implicitamente riconoscendo la validità del
titolo di proprietà industriale per i profili non contestati e quindi, per quanto qui
rileva, i profili di asserita carenza di sufficiente descrizione.
Tale regola potrebbe essere derogata esclusivamente qualora, ma è situazione che
non ricorre nel caso in esame, il titolo di p.i. azionato presenti profili di invalidità per
motivi di contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume.
Il consulente d’ufficio, nell’esaminare il trovato alla luce delle anteriorità
precedentemente richiamato, ha escluso in via principale la validità di IT ‘459 per
insufficiente descrizione.
Per le ragioni appena esposte si tratta di questione che non può essere esaminata in
quanto avente ad oggetto una contestazione di nullità non sollevata dalle parti.
Il consulente, dopo avere confermato che la soluzione offerta da IT ‘459 è nuova e
originale rispetto alla tecnica nota (v. pagine 23 e 24 della consulenza), ha
nondimeno concluso per la nullità delle rivendicazioni 1 (principale) e 2, 4, 5, 6 e 8
dipendenti.
Tale conclusione, apparentemente contraddittoria, si basa sulla considerazione di
carattere generale che il giudizio di novità del brevetto per modello di utilità si
basava su due caratteristiche fondamentali del trovato che sono “l’assenza di
griglia” e “la carrabilità della vasca” che tuttavia, non potrebbero essere prese in
considerazione nella valutazione di validità del trovato in quanto “nessuna delle
caratteristiche peculiari di tale dispositivo” sarebbe stata enunciata nelle
rivendicazioni del brevetto.
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Ritiene il Collegio che tale impostazione non possa essere condivisa in quanto
irreparabilmente condizionata dalla valutazione di invalidità del trovato per
insufficiente descrizione, questione della quale non è possibile tenere conto.
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In relazione alle rivendicazioni oggetto di IT ‘459 si osserva più specificamente
quanto segue.
La rivendicazione 1 del brevetto per modello è del seguente tenore :
“dispositivi per lo scarico dei liquami dai veicoli, caratterizzarti dalla presenza di una
vasca di raccolta in acciaio inox liscia, senza alcuna asperità, facilmente lavabile
tramite getti di acqua e disinfettante in pressione provenienti da tubazioni laterali
montate ai bordi della stessa e centralmente sul lato opposto alla caditoia” .
Essa non può dirsi – come invece sostenuto dal CTU – integralmente anticipata dalla
rivendicazione 1 del brevetto SELA CARS (IT ‘360) perché quest’ultimo descrive “un
dispositivo per lo scarico dei liquami, caratterizzato dalla presenza di una vasca di
raccolta in acciaio inox liscia, senza alcuna asperità … facilmente lavabile tramite getti
d’acqua e disinfettante in pressione provenienti da tubazioni laterali montate ai bordi
della stessa e centralmente sul lato opposto della caditoia”.
I dispositivi sono diversi e, in particolare, il dispositivo GV – INNOVA si caratterizza
per una particolare semplificazione del dispositivo, rispetto all’arte nota.
In linea generale deve escludersi che vi sia uno specifico onere dell’autore del
brevetto di indicare - nelle rivendicazioni - quali siano gli elementi di differenziazione
rispetto ai dispositivi della tecnica nota, essendo sufficiente, nella parte descrittiva o
pre caratterizzante, la chiara individuazione del problema tecnico accompagnata
dalla descrizione del dispositivo che viene proposto come soluzione al problema
stesso nelle singole rivendicazioni.
In questo caso l’inventore del modello di utilità, dopo avere dato atto che “secondo la
tecnica nota, lo scarico dei reflui dai veicoli … avviene utilizzando pozzetti di varia
foggia, ricoperti da griglie o da chiusini … la canalizzazione dei liquami è effettuata
utilizzando tecnologie tradizionali a gravità o, con altrettanto conosciuti, sistemi in
depressione” e che “… anche laddove siano previsti sistemi di lavaggio automatico,
questi si limitano a pulire esclusivamente il fondo del pozzetto o, nella migliore delle
ipotesi, cercano di asportare dai grigliati le parti solide e le incrostazioni senza peraltro
riuscirvi” in quanto “qualsiasi griglia posta a copertura di un pozzetto trattiene
inevitabilmente le parti solide … presenti nei reflui, nonché particelle di liquame che,
nel tempo, si incrostano sulle maglie della stessa” evidenzia chiaramente che “…
questi sistemi … non consentono comunque di lavare e disinfettare in maniera
automatica la zona interssata al passaggio dei liquami …” individua lo scopo
dell’invenzione che è di “realizzare sistemi di scarico dei liquami dei campers che
siano puliti e disinfettati automaticamente senza alcun intervento del personale …” e
che “… consenta di proteggere le linee di adduzione acqua” e offre una soluzione che
descrive un dispositivo che rivendica in via principale, l’essere realizzato con una
vasca liscia, senza asperità e lavabile.
Non è pertanto possibile negare a priori la novità o l’originalità del trovato per il solo
fatto che non viene riportata, nelle rivendicazioni, una elencazione dei singoli punti
di differenza rispetto ai dispositivi dell’arte nota.
Nel caso concreto si deve inoltre escludere, comparando le rispettive rivendicazioni,
che il brevetto SELA CARS anticipi il trovato di G.V. e INNOVA in quanto il brevetto
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SELA CARS descrive e rivendica un pozzetto realizzato in acciaio inox, dotato di
vasca di raccolta munita di un dispositivo di chiusura con battenti che sono situati
sotto un griglia di protezione che ne consente la movimentazione e dotato (il
pozzetto) di una pluralità di ugelli che (celati nella zona perimetrale e anche più
elevata del pozzetto) si azionano dopo lo scarico delle acque di rifiuto prima della
chiusura del pozzetto e con getti d’acqua provvedono alla pulitura delle superfici
sporcate dai liquami facendo in modo che l’acqua utilizzata venga convogliata e
raccolta nella vasca sifonata (si vedano tutte le rivendicazioni di IT‘360 da pag.8 a
pag. 12 della ctu, con la relativa figura illustrativa).
Nel brevetto SELA CARS quindi, oltre a essere descritta una vasca munita di
chiusura avente determinate caratteristiche integralmente non presenti nella
rivendicazione del modello di utilità proprio in quanto esso intende superare i
sistemi noti dotati di griglia (la vasca è infatti sovrastata da un sistema di chiusura a
battenti a sua volta sovrastato da una griglia che dispone di un sistema automatico
di pulizia) il sistema di pulizia ad acqua è assicurato da ugelli posti nel pozzetto che
operano la pulizia della pareti laterali del pozzetto stesso e convogliano l’acqua di
lavaggio e i reflui nella vasca di raccolta.
Nel sistema brevettato dalla società attrice invece, i liquami vengono direttamente
scaricati nella vasca inox, priva di chiusure, che viene irrorata con acqua di pulizia
prima e dopo lo scarico.
L’oggetto della rivendicazione 1 risulta, ad avviso del Collegio, evidentemente nuovo
rispetto all’arte nota
Il consulente ha espresso un parere negativo anche sulla validità delle rivendicazioni
dipendenti 2, 4, 5, 6 e 8 .
La rivendicazione 2 sarebbe infatti interamente anticipata da IT ‘360.
La rivendicazione 2 è del seguente tenore : “dispositivi per lo scarico dei liquami dai
veicoli secondo la rivendicazione 1, aventi quale caratteristica una pompa di lavaggio
con serbatoio di accumulo a monte della vasca che invia la miscela di acqua –
disinfettante in pressione alle tubazioni micro forate della stessa”.
L’anticipazione da parte di IT ‘360 sarebbe rinvenibile nel fatto che il brevetto in
questione indicherebbe “l’impiego di pompe per l’alimentazione degli ugelli e quindi,
implicitamente, dei serbatoi da cui la pompa possa pescare l’acqua da inviare agli
ugelli”.
Il Collegio non concorda con tale valutazione.
Pare sufficiente osservare, in accordo con le osservazioni del consulente di GV e
INNOVA, che nel brevetto SELA CARS è descritto un impianto idraulico che si avvale
di una pluralità di getti d’acqua “oscillanti ottenuti dal movimento simultaneo a
ventaglio di due file di ugelli imperniati in due profilati mobili fissati stabilmente al
telaio” diverso come funzionamento anche in relazione al complessivo sistema di
smaltimento, descritto dalla rivendicazione 2 del modello GV- INNOVA che insegna
invece a inviare getti di acqua e disinfettante in pressione direttamente sulla vasca,
provenienti da tubazioni laterali montate ai bordi della vasca e centralmente sul lato
opposto della caditoia, laddove nel brevetto SELA CARS la vasca di raccolta è
collocata al di sotto della griglia, è collocata al fondo del pozzetto e il lavaggio, oltre a
non prevedere un sistema di disinfezione, non insegna a compiere la pulizia diretta
della vasca di raccolta essendo la rivendicazione 2 del brevetto SELA CARS del
seguente tenore : “pozzetto per lo scarico di serbatoi, come alla precedente
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rivendicazione, caratterizzato da una pluralità di ugelli che, adeguatamente celati
nella zona perimetrale ed anche più elevata del pozzetto, dopo lo scarico delle acque di
rifiuto del veicolo abitativo e prima della chiusura del pozzetto, automaticamente
oppure a comando provvedono con getti d’acqua alla pulitura delle superfici sporcate
dai liquami facendo in modo che l’acqua utilizzata venga convogliata e raccolta nella
vasca sifonata”.
In relazione alla rivendicazione 4 il consulente ha espresso un parere di invalidità
in quanto interamente anticipata dal brevetto IT ‘360.
La rivendicazione 4 è la seguente : “dispositivi per lo carico dei liquami secondo la
rivendicazione 1, hanno un originale pozzetto/caditoia posto a lato della vasca di
lavaggio proprio sotto la pavimentazione del marciapiede”, essa secondo il CTU e la
difesa delle parti convenute, sarebbe priva di originalità in quanto costituirebbe
semplicemente una variante progettuale descritta da IT ‘360 che mostra una
caditoia disposta al centro della vasca.
Il Collegio non condivide tale valutazione.
Il modello GV – INNOVA descrive un sistema composto da una vasca di raccolta dei
liquami e da una caditoia collocata nella parte terminale della vasca, come da figura
riportata alla pag. 28 della comparsa conclusionale.
Il dispositivo brevettato da SELA CARS è invece costituito da un pozzetto destinato a
ricevere per caduta i liquami, con una vasca di raccolta collocata al fondo del
pozzetto e sovrastata da un dispositivo di chiusura a sua volta sovrastato da una
griglia di protezione (v. rivendicazione 1, e figura illustrativa, pag. 9 della ctu).
Esso non descrive, come del resto si è già osservato in precedenza, una vasca che
abbia le caratteristiche del modello GV – INNOVA e di conseguenza la sua parte
terminale con funzioni di “caditoia”, come rilevato anche dal CTP di parte attrice
nella memoria di osservazioni alla bozza del CTU.
Non si può quindi affermare, tenuto conto della diversità dei dispositivi, che la
soluzione oggetto della rivendicazione 4 sia una mera variante progettuale del
dispositivo SELA CARS.
In relazione alla rivendicazione 5 il consulente si è espresso nel senso della
assenza di novità in quanto anche in questo caso anticipata da IT ‘360.
La rivendicazione in esame è la seguente : “Pozzetto per lo scarico dei serbatoi, come
alla rivendicazione 1 hanno due cellule fotoelettriche che gestiscono le operazioni
automatiche di lavaggio in concerto con il PLC posto nel pannello elettrico”.
La rivendicazione 10 del brevetto SELA CARS è la seguente : “pozzetto per lo scarico
dei serbatoi, come alle precedenti rivendicazioni, caratterizzato dal fatto che la
movimentazione delle più lamelle o dei due battenti sia in apertura come in chiusura,
avvengono elettricamente e comandate per mezzo di cellule fotoelettriche od altri
sistemi di rilevamento eventualmente collegati ad una centralina elettronica per il
funzionamento automatico dell’impianto e la conseguente corretta esecuzione in
sequenza delle operazioni indispensabili : apertura, lavaggio e chiusura”.
Su tale rilievo del CTU non sono state sollevate obiezioni e il Collegio, tenuto conto
della sostanziale identità del sistema di controllo delle operazioni automatiche
gestito attraverso cellule fotoelettriche, condivide la conclusione cui è pervenuto il
consulente, con conseguente declaratoria di nullità della rivendicazione dipendente
n.5 del modello GV – INNOVA in quanto priva di novità.
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In relazione alla rivendicazione 6 il consulente si è espresso nel senso della
assenza di originalità e soprattutto della non brevettabilità in quanto si tratterebbe
di un modo di impiego del sistema, non già di un vero e proprio modello di utilità in
sé considerato.
La rivendicazione in esame è la seguente : “ fase preparatoria del processo per lo
scarico dei liquami dai veicoli secondo le rivendicazioni 1 e 5, che consiste
nell’irrorazione preventiva di tutta la vasca, necessariamente prima che l’utente abbia
scaricato sulla stessa”.
Sul rilievo in questione non sono state sollevate obiezioni dai CTP.
Il Collegio concorda con la valutazione del consulente d’ufficio trattandosi di una
rivendicazione che non ha ad oggetto un dispositivo ma una “fase” del procedimento
automatizzato di scarico e pulizia.
In relazione alla rivendicazione 8 il consulente si è espresso nel senso della
assenza di novità in quanto la valvola motorizzata di sezionamento della tubazione
di scarico al sifone o alla vasca di accumulo sarebbe nota fin dal brevetto
SANITRADE.
La rivendicazione 8 è la seguente : “Dispositivi per lo scarico di liquami secondo la 1,
la 4, la 5 hanno una valvola motorizzata di sezionamento della tubazione di scarico al
sifone od alla vasca di accumulo”.
Sul rilievo del CTU non sono state sollevate obiezioni dai CTP.
Il Collegio concorda con la valutazione di nullità per assenza di novità espressa dal
CTU.
Quanto alle rivendicazioni 3 e 7 il consulente si è espresso nel senso della loro
validità in quanto complessivamente nuove e originali.
La rivendicazione 3 è la seguente : “Dispositivi per lo scarico dei liquami da veicoli
secondo la rivendicazione 1 e 2, caratterizzati dalla presenza di una pompa dosatrice
con “serbatoio scorta di disinfettante” che inietta nel serbatoio di accumulo della
pompa di lavaggio un quantitativo regolabile di disinfettante”.
Il Consulente ha spiegato che la rivendicazione, letta insieme alla descrizione,
protegge una pompa dosatrice che calibra la giusta dose di disinfettante in funzione
del tempo di attivazione, che è regolabile e quindi è per questo idonea a conferire al
dispositivo una particolare efficacia in relazione all’azione di disinfezione.
Il Collegio concorda con tale valutazione.
La rivendicazione 7 è la seguente : “dispositivi per lo scarico liquami dai veicoli
secondo la rivendicazione 1, caratterizzati dalla presenza di una valvola vacuum
breaker a protezione della linea di fornitura acqua dell’ente preposto al servizio”.
Il consulente ha spiegato che tale rivendicazione, letta insieme alla descrizione ,
indica che essa ha il compito di impedire la contaminazione della rete di fornitura
dell’acqua potabile da parte delle acque reflue scaricate dal dispositivo e pertanto
tale rivendicazione sarebbe idonea a conferire al dispositivo una particolare efficacia
nella fase di smaltimento dei liquami raccolti.
In conclusione, esclusa la possibilità di tenere conto delle contestazioni inerenti
l’insufficiente descrizione del brevetto per modello di utilità di GV – INNOVA, lo
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stesso deve dirsi valido in quanto nuovo e originale in relazione alla rivendicazione
principale e a tutte le rivendicazioni dipendenti, ad eccezione delle rivendicazioni 5,
6 e 8 nulle per le ragioni precedentemente esposte.
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La contraffazione di IT ‘459 in relazione alle caratteristiche del dispositivo
prodotto e commercializzato da SELA CARS denominato commercialmente LINEA
WAY.
Il dispositivo in questione è stato oggetto di descrizione “ante causam” in data 23
maggio 2011.
Esso, sulla base degli atti ricognitivi all’epoca effettuati, è risultato avere le seguenti
caratteristiche strutturali e di funzionamento :
si tratta di “un dispositivo per lo scarico dei liquami da camper comprendente una
vasca di raccolta in acciaio inox liscia, senza alcuna asperità, lavabile tramite getti di
acqua e disinfettante in pressione provenite da due tubazioni montate centralmente
sul lato opposto della caditoia”;
esso “comprende inoltre essendo del tipo a doppia vasca (cioè comprendente due
vasche come sopra descritte) … inoltre due pompe dosatrice (una per vasca) che
iniettano nel serbatoio una certa quantità di disinfettante; due cellule fotoelettriche per
vasca che gestiscono le operazioni automatiche di lavaggio in cooperazione con un PLC
posto su un pannello elettrico;
il suo funzionamento è stato verificato effettuando : “un ciclo manuale di irrorazione
preventiva della vasca, un primo ciclo automatico di lavaggio, attivato da fotocellule”;
un “secondo successivo ciclo automatico di lavaggio, dopo aver simulato
l’allontanamento di un camper dalla vasca, dopo aver scaricato i liquami”.
Tale descrizione mostra chiaramente, come del resto confermato dal CTU, che diversamente da quanto sostenuto da SELA CARS - il dispositivo LINEA WAY non è
stato realizzato secondo gli insegnamenti del brevetto IT’360 di sua titolarità il quale,
inoltre, non si è rivelato neppure idoneo a privare il modello di utilità GV- INNOVA
della novità e originalità.
Il dispositivo descritto, come emerge anche dalla documentazione fotografica
realizzata durante la fase di descrizione e richiamata dal CTU non presenta, rispetto
alle caratteristiche del modello GV - INNOVA le due tubazioni laterali “montate si
bordi della stessa e centralmente sul lato opposto della caditoia”.
Quanto all’interferenza tra il dispositivo LINEA WAY e il modello di utilità GV –
INNOVA il consulente d’ufficio ha escluso la sussistenza di contraffazione “letterale”
proprio per l’assenza delle due (ulteriori) tubazioni laterali previste nella
rivendicazione 1 “montate ai bordi della stessa e centralmente sul lato opposto alla
caditoia”.
Il consulente ha anche escluso che possa ipotizzarsi la contraffazione per equivalenti
in quanto “l’azione di lavaggio del dispositivo LINEA WAY realizzata unicamente dalle
due tubazioni montate sul lato opposto alla caditoia non può considerarsi di efficacia
pari a quella del dispositivo, secondo il modello in questione, realizzata sia dalle
tubazioni montate lungo i bordi della vasca sia da quelle montate “centralmente sul
lato opposto della caditoia””.
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Il Collegio non condivide tale applicazione del concetto di contraffazione per
equivalenti che, del resto, implica una valutazione non solo tecnica ma anche
giuridica.
Il modello di utilità GV – INNOVA protegge un dispositivo per la raccolta e lo
smaltimento dei liquami provenienti da autoveicoli dotato di caratteristiche nuove e
originali riassumibili, rispetto all’arte nota, nella assenza di griglie o altri dispositivi
di chiusura sovrastanti la vasca di raccolta dei liquami e nella presenza di una sola
vasca liscia e priva di asperità, collegata a una caditoia che convoglia i reflui verso
un pozzetto di scarico, dotata di un sistema di irrorazione e disinfezione e carrabile.
Tutte queste caratteristiche sono presenti nel dispositivo SELA CARS, come emerge
dagli accertamenti svolti in sede di descrizione allorché il CTU ha comparato le
caratteristiche del dispositivo descritto presso l’area di servizio KWP con quelle del
modello GV – INNOVA che se ne differenza esclusivamente per quanto attiene il
numero di tubazioni destinate al lavaggio (e disinfezione) della vasca di raccolta.
Dunque si può senz’altro affermare che il dispositivo Linea Way risolve lo stesso
problema affrontato dal brevetto per modello di utilità, nello stesso modo e con
l’ottenimento del medesimo risultato e quindi con applicazione dell’insegnamento
oggetto della privativa azionata dalla parte attrice, sia pure senza operarne una
integrale e pedissequa ripetizione.
Non vale ad escludere la sussistenza della contraffazione per equivalenti il fatto che,
in concreto, l’assenza nel dispositivo LINEA WAY delle (sole) tubazioni montate
centralmente sul lato opposto della caditoia renda meno efficace il sistema di
lavaggio della vasca, trattandosi di una questione quantitativa in ordine alla “resa”
del macchinario, ma non certo qualitativa dato che il dispositivo SELA CARS svolge
la medesima funzione, cioè “funziona” nello stesso modo del modello brevettato del
quale riproduce integralmente le principali ed essenziali caratteristiche strutturali
sopra descritte ossia l’accoppiamento di una vasca inox liscia, dotata di un sistema
di lavaggio e disinfezione assicurato da un sistema di tubazioni che ne garantiscono
il lavaggio diretto e la disinfezione, collegata a una caditoia di raccolta.
Nella fase del procedimento di descrizione eseguita a Forlì presso la sede legale di
SELA CARS è stato descritto un macchinario per lo smaltimento di liquami
denominato commercialmente SUN che presenta sostanzialmente tutte le
caratteristiche del macchinario LINEA WAY dal quale si differenzia perché privo di
tubazioni centrali di lavaggio sul lato opposto della caditoia, mentre è provvisto
(diversamente e specularmente rispetto al dispositivo LINEA WAY) di tubazioni di
lavaggio poste lateralmente rispetto alla vasca.
Il consulente ha escluso anche in questo caso la sussistenza di interferenza tra i
dispositivi in quanto, per la stessa motivazione precedentemente esaminata, in
sostanza ritiene necessario che il sistema riproduca integralmente, e quindi anche
per quel che riguarda la posizione di tutte le tubazioni di lavaggio, il sistema
brevettato.
Tale conclusione non è condivisibile per le stesse ragioni che si sono
precedentemente esposte, in quanto essendo il sistema SUN dotato di una vasca
inox dotata di un sistema di lavaggio diretto e disinfettante, esso “funziona”
esattamente con applicazione degli insegnamenti del modello di utilità brevettato da
GV e INNOVA, con conseguente interferenza, per equivalenti, con la privativa
azionata.
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Il modello comunitario n.001648080 – 0001 azionato da GV e INNOVA
GV e INNOVA hanno anche azionato un modello di colonnina registrato presso UAMI
il 15 dicembre 2009, dalle caratteristiche che risultano dal doc. 5.
E’ opportuno precisare che come risulta dalla descrizione del modello di utilità, il
sistema è dotato necessariamente di una “colonnina montata sopra il marciapiede a
lato della vasca” destinata a contenere al suo interno : la pompa dosatrice; la pompa
di lavaggio centrifuga con serbatoio autonomo di alimento; vacuum breaker;
fotocellule di rilevamento; pannello elettrico di gestione della macchina, pulsante a
pedale di attivazione lavaggio, in acciaio inox”.
La colonnina costituisce un “riferimento per l’utente” che vi trova affisse le istruzioni
per l’utilizzo del sistema ed è stata specificamente pensata con forma “liscia senza
avere accessori che possano essere divelti da azioni di vandalismo” (così la
descrizione del modello di utilità ‘ 459, doc. 4 di parte attrice).
Le caratteristiche esteriori della colonnina in lamiera sono state quindi protette
come modello, secondo quanto risulta dalle figure allegate al certificato di
registrazione, prodotte da GV quale doc. 5.
SELA CARS chiede che venga dichiarata la nullità (domanda ammissibile, ex art. 24
Regolamento n.6/02/CE) del modello in quanto anticipato “da diverse colonnine che,
realizzate da SELA CARS, hanno la forma di un parallelepipedo e la base
presumibilmente rettangolare” e in quanto nel complesso sprovvisto di elementi
caratterizzanti di novità rispetto ai modelli noti e utilizzati nel settore.
Sostiene dunque la parte convenuta che il modello GV – INNOVA sarebbe privo dei
requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 8 del Regolamento n.6/02/CE.
Secondo l’art. 5 citato “un disegno o modello si considera nuovo quando nessun
disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico”.
Si può facilmente escludere, raffrontando le caratteristiche esteriori delle colonnine
prodotte da SELA CARS prima della registrazione e divulgazione del modello delle
attrici con quelle della colonnina GV – INNOVA, che il modello azionato sia stato
anticipato dalla produzione SELA CARS.
I modelli di colonnina rappresentati nel doc. 6B di parte attrice, pur essendo
realizzati in lamiera inox e pur avendo tutte una forma a parallelepipedo, presentano
caratteristiche estetiche notevolmente diverse.
Infatti i modelli SELA CARS presentavano dispositivi per l’erogazione di acqua,
maniglie, pozzetti e elementi apribili sporgenti dalla colonnina (talvolta caratterizzati
da innesti in plastica colorata) non presenti nel modello registrato e che proprio per
questo, se ne differenziano in modo significativo.
Lo stesso discorso si può fare per il modello “Camper Service” rappresentato nel
doc. 6 A di parte attrice, che si caratterizza per la forma rotondeggiante, per la
presenza di sistemi di raccolta dei reflui diversi dal modello SELA CARS e per
l’abbinamento di parti in plastica colorate.
Non vi è prova della realizzazione e installazione di colonnine simili a quelle protette
da GV e INNOVA prima del deposito del relativo disegno.
Quanto al carattere individuale l’art. 6 del Regolamento n.6/02/CE prevede che si
considera che “un disegno o modello presenti un carattere individuale se l’impressione
generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo
dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello
che sia stato divulgato al pubblico” in precedenza.
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Il modello GV – INNOVA, a una visione globale, mostra una caratterizzazione
individualizzante consistente nella estrema essenzialità delle forme, prive di
sporgenze anche nella parte in cui presenta il dispositivo per il collegamento dei
serbatoi contenenti i liquami da smaltire.
Infatti sul lato della colonnina a ciò dedicato è stata realizzata una semplice
apertura circolare che contribuisce a conferire all’insieme una propria
caratterizzazione non presente nei modelli precedenti.
Osserva il Collegio che non vale ad escludere il carattere individuale il fatto che i
modelli precedentemente divulgati fossero costituiti, anche loro, da una colonna inox
in quanto su tale elemento comune (che in alcuni casi è tondeggiante e non
squadrata) a tali dispositivi si sono innestate (come emerge dal citato documento 6 A
e B di parte attrice) soluzioni estetiche e funzionali anche molto differenti tra loro e
comunque molto diverse da quella protetta dalle attrici.
La difesa SELA CARS ha in proposito argomentato che, tenuto conto dell’utilizzatore
mediamente informato che può dirsi a conoscenza di questo tipo di dispositivi
(individuato dalla convenuta nel “soggetto direttamente interessato a quel tipo di
stazione e di conseguenza interessato alla scelta e alle attrezzature necessarie”) si
dovrebbe dare il giusto rilievo al fatto che si tratta di un utilizzatore particolarmente
esperto del settore in cui opera e che pertanto è in grado di riconoscere e distinguere
i prodotti anche da particolari anche minimi che devono quindi ritenersi idonei a
conferire al modello un’impressione differente.
Si deve però osservare che anche volendo accedere alla tesi della parte convenuta si
dovrebbe nondimeno constatare che le colonnine prodotte da SELA CARS prima
della registrazione del modello GV – INNOVA avevano caratteristiche esteriori
individualizzanti che sono tuttavia obiettivamente e sensibilmente diverse da quelle
della colonnina GV – INNOVA.
Entrambe sono quindi dotate di un loro carattere individuale e potrebbero essere
riconosciute e distinte anche se valutate sulla base di un profilo dell’utilizzatore
informato non particolarmente specializzato, come potrebbe essere l’utente delle aree
di servizio o delle aree attrezzate per camper.
Tuttavia le colonnine realizzate da SELA CARS dopo la divulgazione del modello di
GV – INNOVA (si veda la comparazione tra i due modelli contenuta nel doc. 7 di
parte attrice) sono completamente diverse dalla produzione precedente della
convenuta alla quale non si richiamano e non si riagganciano, mentre riprendono
pedissequamente gli elementi caratterizzanti del modello protetto dalle attrici
rispetto al quale non suscitano un’impressione minimamente differente.
Pertanto anche l’utilizzatore informato dotato del livello di specializzazione indicato
dalla parte convenuta, di fronte al modello GV – INNOVA e alla colonnina prodotta
da SELA CARS si confonderebbe non potendo cogliere – in quanto assente – alcun
elemento caratterizzante la colonnina di produzione della convenuta.
Ritiene pertanto il Collegio che la domanda riconvenzionale di nullità del modello
registrato da GV – INNOVA debba essere rigettata e debba essere inoltre accertata la
contraffazione, da parte di SELA CARS della privativa in questione, mediante la
produzione di colonnine aventi le caratteristiche di cui al doc. 7C e 8 di parte attrice.
La posizione di KWP
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Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: f16e7 - Firmato Da: CONTINI MARIA Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: f5896
Costituisce dato pacifico che KWP ha acquistato presso SELA CARS un dispositivo
per lo smaltimento di liquami commercialmente denominato LINEA WAY accoppiato
con la colonnina raffigurata nel doc. 7C di parte attrice.
Tali dispositivi, per le ragioni che si sono esposte, interferiscono con entrambe le
privative azionate da GV e INNOVA e pertanto anche KWP, avendo acquistato detto
prodotto e avendolo installato in un’area di servizio che la stessa gestisce attraverso
la concessione a una ditta individuale, è responsabile della contraffazione.
La posizione di Mauro SACCHI
Come si è accennato in parte narrativa Mauro SACCHI è stato convenuto in giudizio
quale gestore dell’area di servizio CROCETTA NORD, di titolarità di KWP nella quale
è stato eseguito il procedimento di descrizione.
Ritiene il Tribunale che SACCHI, rimasto contumace, sia privo di legittimazione
passiva rispetto alle domande di accertamento di contraffazione e di risarcimento del
danno proposte da GV e INNOVA.
Infatti la parte attrice non ha allegato il compimento da parte di Mauro SACCHI di
atti di contraffazione non risultando, neppure nella prospettazione delle attrici, un
suo ruolo attivo nella scelta del fornitore del dispositivo di smaltimento rimessa
integralmente alla reale titolare dell’area di servizio, ossia KWP.
Per tutte le ragioni che si sono fin qui esposte deve essere inibito a SELA CARS e a
KUWAIT PETROLEUM ITALIA , per quanto di ragione, l’ulteriore compimento di atti
di contraffazione e quindi la produzione, commercializzazione, pubblicizzazione e
utilizzo di dispositivi, comunque denominati, per lo smaltimento dei liquami da
veicoli aventi le caratteristiche del dispositivo LINEA WAY o SUN.
Deve essere fissata una penale di €1.000 per ogni dispositivo venduto in violazione
della presente inibitoria.
Deve essere inoltre disposta la pubblicazione della presente sentenza per estratto
(intestazione, nomi delle parti e dispositivo) a cura delle titolari delle privative e a
spese delle parti convenute, tenuto conto della diffusione degli effetti della
contraffazione su tutto il territorio nazionale, sui quotidiani : Corriere della Sera;
Repubblica; e sulle riviste di settore Plen Air, Area di Servizio e Camper Life, per una
volta a caratteri doppi.
SELA CARS s.r.l. provvederà a rimborsare i relativi costi alla parte attrice dietro
semplice presentazione della documentazione attestante gli esborsi.
Il risarcimento del danno
Sul punto la causa non è matura per la decisione, dovendosi disporre consulenza
tecnica d’ufficio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo
Nulla infine si deve provvedere in punto spese in relazione alla posizione di Mauro
SACCHI, rimasto contumace.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale;
definitivamente pronunciando nei soli confronti di GENERAL VACUUM s.r.l.,
INNOVA s.n.c. e Mauro SACCHI, quale titolare di omonima ditta individuale :
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Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: f16e7 - Firmato Da: CONTINI MARIA Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: f5896
1) Dichiara la carenza di legittimazione passiva di Mauro SACCHI nella sua
qualità in atti rispetto alle domande tutte proposte da GENERAL VACUUM
s.r.l. e INNOVA s.n.c.;
2) Nulla per le spese;
NON DEFINITIVAMENTE PRONUNCIANDO
Nei confronti delle altre parti :
1) Dichiara la nullità parziale del modello di utilità n.261459 depositato il 24
marzo 2005 di titolarità di GENERAL VACUUM s.r.l. e INNOVA s.n.c. di
Massimo TOMELLINI & c. avente ad oggetto : “dispositivi per lo smaltimento
dei liquami da serbatoi di accumulo di autocaravan, camper, pullman e
disinfezione delle arti interessate al passaggio dei liquami stessi” limitatamente
alle rivendicazioni 5, 6 e 8;
2) Accerta che i dispositivi messi in produzione da SELA CARS s.rl. denominati
LINEA WAY e LINEA SUN costituiscono contraffazione del modello di utilità
n.261459 depositato il 24 marzo 2005 di titolarità di GENERAL VACUUM s.r.l.
e INNOVA s.n.c. di Massimo TOMELLINI & c.;
3) Rigetta la domanda di nullità proposta da SELA CARS s.r.l. in relazione al
modello comunitario n.001648080 – 0001 di titolarità di GENERAL VACUUM
s.r.l. e INNOVA s.r.l.;
4) Accerta la contraffazione del modello comunitario n.001648080 – 0001 da
parte di SELA CARS attraverso la realizzazione di torrette aventi le
caratteristiche che risultano dal doc. 8 di parte attrice;
5) Inibisce a SELA CARS s.r.l. e - per quanto di ragione - a KUWAIT
PETROLEUM ITALIA s.p.a. la produzione, commercializzazione e
pubblicizzazione di dispositivi in contraffazione del modello di utilità n.261459
e del modello comunitario n.001648080 – 0001 aventi le caratteristiche dei
dispositivi LINEA WAY e LINEA SUN comunque denominati;
6) Fissa una penale di €1.000 per ogni dispositivo prodotto, pubblicizzato o
venduto in violazione dell’inibitoria che precede;
7) Dispone che la presente sentenza sia pubblicata per una volta, per estratto
(intestazione, nomi delle parti e dispositivo) sui quotidiani : “Corriere della
Sera” e “La Repubblica” e sulle riviste di settore Plen Air, Area di Servizio e
Camper Life a caratteri doppi; i relativi costi dovranno essere rimborsati da
SELA CARS s.r.l. dietro semplice presentazione dei documenti attestanti la
spesa;
8) Spese al definitivo;
9) Rimette la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata
ordinanza.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del Tribunale il 28 marzo 2014
IL PRESIDENTE
Dr. Umberto Scotti
IL GIUDICE ESTENSORE
Dr. Maria Cristina Contini
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