faq: pareri del dott. antonio di meo

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faq: pareri del dott. antonio di meo
FAQ: PARERI DEL DOTT. ANTONIO DI MEO
Parere n. 1
Su nostra richiesta viene emesso un credito documentario a favore di un fornitore cinese per
l’importazione di una partita di merce. L’efficacia, però, del credito documentario è vincolata al
ricevimento di un performance bond emesso per una percentuale dell’importo totale della fornitura.
Lo stesso dovrà essere firmato e timbrato dalla banca del venditore cinese ed inviato direttamente al
compratore (cioè a noi stessi) dopo il ricevimento del credito documentario. Abbiamo ricevuto il
performance bond così come richiesto, emesso cioè, dal fornitore cinese, firmato e timbrato dalla
banca cinese. Chiediamo se il credito documentario potrà, così, essere attivato e quale tutela
abbiamo da questo performance bond.
Risposta
Dalla lettura del quesito ci sembra di capire che il credito documentario viene emesso in forma non
operativa, vale a dire che l’operatività del credito documentario è vincolata al ricevimento di un
performance bond emesso direttamente dal beneficiario del credito (fornitore cinese) a favore
dell’importatore.
Nel momento in cui il fornitore cinese emette il performance bond, timbrato dalla banca cinese che
attesta l’autenticità del medesimo, cioè l’autenticità delle firme apposte sul medesimo, in
conformità a quanto prescritto nel testo di emissione del credito documentario, lo stesso non può
che diventare operativo, facendo, così, scattare l’impegno irrevocabile della banca emittente ad
onorare una presentazione in regola dei documenti.
Il performance bond così emesso dal beneficiario del credito non offre, però, alcuna tutela
all’ordinante del credito in quanto lo stesso viene emesso dal beneficiario. Nulla aggiunge
all’impegno che lo stesso si è assunto nel contratto di compravendita circa la consegna della cosa
nei tempi prescritti contrattualmente alle specifiche tecniche contenute nell’ordine d’acquisto.
In caso, pertanto, di difformità della merce rispetto all’ordine d’acquisto, l’importatore ha in mano
una semplice promessa al risarcimento dell’eventuale danno, pari all’importo del performance
bond, rilasciata dallo stesso beneficiario.
Diverso sarebbe stato il caso in cui il credito fosse stato emesso in forma non operativa prevedendo
il rilascio del performance bond da parte della banca cinese che, su richiesta del beneficiario,
avrebbe assunto l’impegno irrevocabile a pagare una somma di denaro all’importatore in caso di
richiesta da parte del medesimo di escussione motivata da una non conformità della merce.
La banca cinese si sarebbe impegnata, così, in via autonoma a riconoscere l’importo,
indipendentemente dal contratto sottostante, a prima e semplice richiesta da parte
dell’importatore/beneficiario, senza sollevare eccezione alcuna derivanti dal contratto sottostante.
Così facendo si sarebbe fatto dipendere l’operatività del credito documentario al ricevimento di tale
performance bond emesso dalla banca cinese e non dal beneficiario/fornitore e, nel contempo, il
ricevimento di tale performance bond costituiva uno strumento di tutela per
l’importatore/beneficiario, che avrebbe, così, avuto a disposizione una garanzia che gli offriva
“sicurezza” dell’indennizzo della somma in caso di ricevimento di merce non conforme.
Antonio Di Meo
Studio DI MEO
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Parere n. 2
Abbiamo cominciato un rapporto commerciale con un distributore israeliano con pagamenti
anticipati rispetto alle singole forniture.
I volumi d’affari sono aumentati e, su richiesta del cliente, abbiamo accordato pagamenti dilazionati
a 30 giorni spedizione delle merci.
In previsione di un ulteriore incremento dei volumi di vendita e in considerazione del rischio di
credito a cui siamo esposti, vorremmo rivedere le modalità di pagamento fino ad ora praticate e, in
particolare, sapere se esiste la possibilità di ridurre il rischio di credito senza che il cliente israeliano
debba congelare l’importo delle singole forniture oppure in alternativa, se esistono altre forme di
pagamento che vadano incontro alle esigenze del nostro cliente senza, però, compromettere la
sicurezza del pagamento.
Risposta
Dalla lettura del quesito prospettato, risulta difficile trovare una risposta positiva alla domanda “se
esiste una possibilità di abbassare il rischio di credito senza che il cliente israeliano debba congelare
l’importo sul suo conto corrente”.
Ricorrere ad una garanzia bancaria o ad una stand by letter of credit per coprirsi dal rischio di
mancato pagamento o, ancora, concordare un pagamento a mezzo credito documentario tutelerebbe
sicuramente il venditore, eviterebbe al compratore di pagare il proprio debito in anticipo rispetto
alla fornitura, ma non gli eviterebbe di offrire sufficienti garanzie alla banca che dovrà, su sua
richiesta, rilasciare le garanzie sopra citate o emettere il credito documentario.
Qualsiasi banca al mondo che rilasci una garanzia bancaria o un credito documentario impegnerà
sempre il fido del proprio cliente per l’importo della garanzia o della stand by o del credito
documentario, senza, comunque, che il cliente debba sopportare costi eccessivi.
Soluzioni alternative al credito documentario o al bonifico bancario posticipato assistito da una
garanzia bancaria o da una stand by che possano soddisfare le esigenze del cliente israeliano ed
assicurare nel contempo il pagamento non ce ne sono, salvo la possibilità di ricorrere ad una
copertura assicurativa.
Qualsiasi copertura assicurativa dei crediti implica, però, che la compagnia assicuratrice valuti
positivamente il cliente/debitore fissandone un importo massimo (fido). In questo modo, se
l’informativa sul cliente israeliano sarà positiva, lo stesso potrà continuare a pagare
posticipatamente e il venditore, in caso di insolvenza del medesimo, potrà beneficiare
dell’indennizzo nella misura percentuale fissata in polizza.
Altra ulteriore possibilità potrebbe essere quella di vincolare la fornitura della merce al ricevimento
del bonifico bancario via swift, ovvero al ricevimento dell’accredito definitivo e liberatorio sul
conto corrente del venditore. Ad accredito avvenuto la merce viene spedita.
A questo punto, per concludere, proviamo a porre alcune domande che speriamo possano rivelarsi
utili per favorire una comprensione maggiore della reale situazione del cliente israeliano.
- La posizione del cliente israeliano, che esprime un disagio nel rilascio della garanzia
bancaria, non può forse nascondere un tentativo di approviggionarsi, concordando una forma
di pagamento priva di vincoli per lui ma, soprattutto, priva di sicurezze per chi vende?
- Perché dovrebbe essere chi vende a sopportare il rischio di mancato pagamento, mentre il
compratore israeliano non intende sopportare alcun onere?
Antonio Di Meo
Studio DI MEO
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Parere n. 3
La nostra Società intrattiene rapporti commerciali con un cliente marocchino ed un cliente tunisino,
i quali incaricano le rispettive banche (Societé Generale Marocaine e Banque du Sud Tunis) di
emettere una lettera di credito a nostro favore.
In merito ai documenti da presentare ad utilizzo del credito, ci viene richiesto in uno dei due crediti
un certificato di conformità alle norme marocchine e, nel secondo credito, semplicemente un
Certificato di conformità. In entrambi i casi tale Certificato deve essere vistato dalla Camera di
Commercio.
La nostra Banca, che ci ha confermato i due crediti documentari e a cui ci siamo rivolti per avere
delucidazioni in merito alle richieste avanzateci dai nostri clienti, ci ha risposto che il Certificato di
Conformità è un documento da emettere su nostra carta intestata, nel quale dichiariamo che la
merce che spediamo è conforme alle normative Marocchine, secondo quanto prescritto in uno dei
due crediti, mentre nel secondo credito basta dichiarare la conformità in modo generico. Dopodiché
è necessario il visto della Camera di Commercio.
Non sapendo quali siano le normative a cui si fa riferimento nel credito, chiediamo se ne siete a
conoscenza, quali siano, per noi, i possibili rischi connessi all’emissione del Certificato di
Conformità.
Risposta
Ai fini dell’utilizzo del credito documentario è sufficiente presentare alla Banca, così come Vi è
stato riferito, un certificato denominato “Certificato di Conformità”, ovviamente nella lingua e
secondo i termini prescritti nei due crediti documentari, emesso su Vostra carta intestata e vistato
dalla Camera di Commercio. Il visto della Camera di Commercio rappresenta esclusivamente la
convalida della firma e non certo un’attestazione circa la conformità alle norme marocchine e/o
tunisine. Il documento, così presentato, può essere accettato come conforme dalla banca presso cui
utilizzerete il credito documentario.
Il Certificato, da Voi rilasciato, concerne la conformità della merce, che andrete a spedire, alle
normative Marocchine e, anche se non espressamente richiesto, presumibilmente a quelle tunisine,
motivo per cui tale attestazione non può che riguardare i Vostri rapporti con l’ordinante/compratore
in fase contrattuale e non la banca che, in presenza dei documenti conformi, onorerà l’impegno
assunto nei Vostri confronti in conformità a quanto prescritto nel credito.
Come è facile immaginare non siamo in grado di conoscere a quali normative si faccia riferimento
nel credito documentario, così come è presumibile ritenere che la banca emittente il credito
documentario si sia limitata a riportare nel testo di apertura del credito quanto l’ordinante gli ha
sottoposto. Le normative richiamate, non riguardano norme relative al credito documentario in
quanto lo stesso è soggetto alle Norme ed Usi Uniformi (NUU), pubbl. 600 della CCI.
A nostro parere l’ordinante ha voluto riferirsi a normative tecniche vigenti in Marocco (il credito
tunisino non ne fa cenno) e, di conseguenza, la conformità alle norme vigenti in Marocco è un
aspetto che doveva essere valutato in fase di offerta e, quindi, in fase contrattuale.
Ai fini del pagamento del credito documentario è sufficiente attenersi “alla lettera” a quanto
indicato nel testo del medesimo predisponendo i certificati richiesti esattamente e semplicemente
secondo le condizioni contenute nel credito così come consigliato dalla banca confermante.
Se ai fini del credito e, di conseguenza ai fini dell’incasso non esistono rischi, salvo il caso di una
presentazione dei documenti non conforme, è evidente che ai fini del contratto di compravendita si
certifica una conformità della merce a norme che non si conoscono e che, se la merce non risultasse
conforme, potrebbe lasciare spazio al compratore per una contestazione (ovviamente al di fuori del
credito documentario) ed, eventualmente, alla richiesta di risarcimento dei danni che questo può
avere arrecato.
Antonio Di Meo
Studio DI MEO
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Parere n. 4
Abbiamo un problema con una Lettera di credito emessa da Società Tunisienne de Banque pagabile
a 90 giorni e riportante, nel testo consegnatoci dalla banca, la dicitura “MAY ADD”come istruzioni
di conferma. La merce (carta formato A4), che spediamo nei termini stabiliti nel credito, giunta a
destino viene sdoganata e ritirata dal cliente tunisino che ne contesta la qualità sostenendo che i
colori della stampa differiscono, sia pure leggermente, da quelli relativi alle foto che avevamo
inviato in precedenza come campione.
La nostra banca, nel frattempo, ha spedito alla banca tunisina i documenti da noi presentati ad
utilizzo del credito, per il relativo incasso. Vorremmo sapere quali rischi corriamo a causa della
contestazione sollevata dal cliente tunisino, circa la conformità della merce.
Risposta
L’operazione di credito documentario ha la caratteristica di essere autonoma dal contratto
sottostante e totalmente svincolata (astratta) dalla causa che l'ha generata, cioè, dal contratto di
compravendita con la ditta Tunisina. Questo vuol dire che la banca si baserà soltanto sui documenti
richiesti dal credito che, nella forma, dovranno apparire perfettamente conformi a quanto indicato
nel testo della Lettera di credito, secondo quanto sancito dalle Norme in materia della Camera di
Commercio Internazionale (CCI). L'acquirente tunisino, pertanto, non potrà eccepire alcuna
eccezione e/o obiezione per bloccare l'impegno assunto dalla banca ad eseguire il pagamento a
favore del venditore/beneficiario del credito. La contestazione della merce sollevata dal compratore
dovrà essere risolta tra le due parti contrattuali e al di fuori del credito documentario.
I rischi a cui è esposto sono quelli riguardanti la possibilità di non pagamento da parte della banca a
causa di eventuali discrepanze (irregolarità) riscontrate dall'esame dei documenti presentati ad
utilizzo del credito documentario.
Al riguardo bisognerebbe capire quanto segue:
1. il credito è stato confermato dalla banca italiana presso cui, presumibilmente era stato reso
utilizzabile, visto che ciò era possibile se il beneficiario l'avesse richiesto (il credito
prevedeva come istruzione di conferma "MAY ADD") cioè, la conferma può essere aggiunta
se così richiesta dal beneficiario?
2. sono stati presentati tutti i documenti alla banca designata (la banca italiana) per l'utilizzo ed
il successivo inoltro alla banca tunisina?
3. dall'esame degli stessi da parte della banca italiana sono state rilevate delle irregolarità e
comunicate all'azienda beneficiaria/presentatrice dei documenti. La banca italiana era tenuta
in qualità di banca designata, a segnalare eventuali irregolarità evidenziate dall'esame dei
documenti;
4. se irregolarità non ne sono state riscontrate e se anche la banca tunisina non riscontra alcuna
irregolarità non si corre alcun rischio. Se, invece, sono state evidenziate irregolarità sui
documenti, è evidente che questo comporta il rischio del rifiuto dei documenti e, di
conseguenza, del mancato pagamento.
Nel caso la banca italiana avesse confermato il credito, ovviamente su richiesta del beneficiario,
visto che le istruzioni recitano “May Add”, ricevuti i documenti ad utilizzo dello stesso, è tenuta a
comunicare eventuali discrepanze o, in assenza, ad assumersi l’impegno ad onorare il credito alla
scadenza (90 giorni). Dalla domanda tutto questo non è chiaro.
Trascorsi, comunque, cinque giorni lavorativi dal ricevimento dei documenti da parte della banca
tunisina, senza che vengano sollevate eccezioni sui documenti, gli stessi si intenderanno accettati e
alla scadenza verrà eseguito il relativo pagamento.
Antonio Di Meo
Studio DI MEO
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Parere n. 5
Un nostro trasportatore non ci ha fatto pervenire in tempo utile la Bill of Lading che avremmo
dovuto presentare in banca ad utilizzo di un Credito documentario, sostenendo che la responsabilità
è del corriere a cui hanno consegnato il plico contenente il set di Bill of Lading.
Il corriere a sua volta, afferma che il ritardo è dovuto al fatto che i bollettini di spedizione non sono
stati compilati correttamente da parte del trasportatore. La domanda che pongo è se al trasportatore
possa essere attribuita una qualche responsabilità se non invia i documenti in tempo. Avremmo una
mezza idea di rivalerci su di esso per le spese che dovremo sostenere per le riserve avanzate dalla
banca cliente: siamo autorizzati a farlo?
Risposta
Con riferimento al quesito circa la legittimità di agire nei confronti del trasportatore per ottenere un
risarcimento per danni causati dal ritardo con cui è stata recapitata la Bill of Lading da presentare in
banca ad utilizzo di una Lettera di credito, risulta difficile rispondere alla domanda non avendo
elementi sufficienti per stabilire se legalmente ci sono spazi per far valere le proprie ragioni ed
ottenere il risarcimento invocato.
Purtuttavia, di seguito, indichiamo alcuni punti che andrebbero verificati al fine di valutare tale
possibilità.
1. per primo occorrerebbe verificare se il trasportatore si è adoperato diligentemente per farLe
recapitare il titolo sopra citato (la Bill of Lading), non appena ne è entrato in possesso.
2. la Vostra azienda è stata informata dal trasportatore che il predetto documento sarebbe stato
spedito per corriere?
3. se siete stati informati avete valutato i tempi necessari per ricevere la Bill of Lading in
considerazione dei termini della Lettera di credito?
4. quanto sostenuto dal corriere (cioè l’errata compilazione dei bollettini) corrisponde al vero?
E se Sì, il corriere ha avvisato il trasportatore circa la non corretta compilazione dei
bollettini di spedizione in tempo reale?
Come si può vedere sono alcune domande che possono servire per valutare le reali possibilità di
successo di una eventuale azione, al fine di non perdere tempo ed ulteriore denaro senza, poi,
riuscire ad ottenere alcunché.
Antonio Di Meo
Studio DI MEO
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Parere n. 6
Riceviamo un credito documentario aperto da una banca coreana a nostro favore per conto di un
nostro cliente. Inizialmente il credito documentario era stato emesso senza conferma utilizzabile
(available) presso “any bank by negotation at sight” (qualsiasi banca per negoziazione a vista) con
la richiesta di documenti che dovevano essere accompagnati da una tratta (draft).
Abbiamo richiesto di modificare il credito documentario prevedendo la conferma dello stesso e
rendendolo utilizzabile presso la nostra banca disposta così a confermarlo. In aggiunta la nostra
banca ci ha suggerito di richiedere altre modifiche come l’indicazione della banca rimborsante,
l’autorizzazione al rimborso in presenza di documenti conformi e l’eliminazione della richiesta
della tratta.
Non volendo essere troppo rigidi nei confronti del nostro cliente a cui forniremo altri prodotti nel
corso dell’anno e viste le varie interpretazioni che ci sono state fatte, vorremmo sapere qual è la
differenza tra “available by any bank by negotation” rispetto all’indicazione della nostra banca
quale banca negoziatrice del credito, perché viene rifiutata la conferma nel caso di credito
utilizzabile presso qualsiasi banca e perché la banca estera insiste sull’emissione della tratta mentre
la nostra banca afferma che non è necessaria?
Risposta
Per poter aggiungere la conferma ad un credito documentario, questa deve essere espressamente
richiesta ad una banca precisa autorizzata a negoziare (by negotiation) o pagare (by payment) i
documenti. La differenza consiste nel fatto che se il credito prevede che sia utilizzabile con: “any
bank …”, non può essere aggiunta la conferma da parte della banca su cui è stato appoggiato il
credito mentre, se tale banca viene espressamente designata dalla banca emittente e,
contemporaneamente, viene richiesto di aggiungere la conferma, la stessa potrà farlo. I documenti
dovranno, quindi, essere fatti pervenire entro la data di scadenza, alla banca designata/confermante
il credito eliminando, così, il rischio viaggio dei documenti.
Per quanto riguarda la tratta i coreani insistono perché nei paesi asiatici (e non solo) è prassi
comune richiederla mentre in Italia e nei paesi europei no. Nei crediti di pagamento, inoltre non
serve, mentre nei crediti di negoziazione può essere richiesta.
Le Vostre preoccupazioni sono legittime e giuste, in quanto, a nostro parere, occorre sempre
conciliare gli aspetti tecnici con quelli commerciali.
Antonio Di Meo
Studio DI MEO
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Parere n. 7
Stiamo negoziando la vendita di mobili di arredo con particolari finiture commissionateci da un
nostro cliente francese che si dice disposto a pagarci anticipatamente il 50% della fornitura, mentre
la rimanente parte vorrebbe pagarla soltanto a spedizione avvenuta.
Viste le caratteristiche della fornitura non vorremmo correre il rischio di non incassare il secondo
50%. Vorremmo, pertanto, proporre che il rimanente 50% sia pagato con credito documentario.
È corretto quanto stiamo proponendo? Se sì vorremmo, al riguardo, sapere come formulare al nostro
cliente francese la clausola di pagamento.
Risposta
Quanto da Voi ipotizzato è corretto in quanto, così facendo, prima di avviare la produzione, avrete
già ricevuto il pagamento del prezzo per la metà del valore e, contemporaneamente, per la
rimanente parte disporrete della promessa di una banca francese ad onorare il pagamento a Vostro
favore in presenza dei documenti conformi.
Ipotizzando che il valore della fornitura sia di 1.000,00 euro, la clausola di pagamento può essere
formulata come segue:
•
il 50% del valore della fornitura, cioè euro 500,00 sarà pagato in via anticipata, a mezzo
bonifico bancario via swift sulla banca_________ (indicare la banca e le coordinate IBAN e
Bic Code) a XX giorni/mesi prima della data di consegna prevista;
•
il rimanente 50% del valore della fornitura, cioè euro 500,00 sarà pagato con credito
documentario irrevocabile aperto via swift da primaria banca francese a favore di
__________________ (riportare la propria ragione sociale) sulla banca _________(indicare
la banca italiana), utilizzabile sulla stessa banca italiana _________ per pagamento a vista
contro presentazione dei documenti richiesti dal credito.
Il credito documentario dovrà essere notificato al beneficiario XX giorni/mesi prima della data di
consegna prevista, dovrà scadere in Italia, e dovrà prevedere che, sulla fattura, debba essere
riportata la dicitura che la merce spedita è pari al valore di 1.000,00, di cui 500,00 è già stata pagata
in anticipo con bonifico bancario e che le spese e commissioni fuori dall’Italia siano a carico del
compratore.
Occorre prestare attenzione ai documenti che verranno richiesti nel testo del credito documentario,
in quanto la loro esibizione dovrà dipendere solo dal venditore/beneficiario. A tal fine si consiglia di
inviare al compratore francese istruzioni precise circa l’emissione del credito.
Antonio Di Meo
Studio DI MEO
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Parere n. 8
Attualmente la nostra resa merce è EX WORKS. Stiamo rivedendo le condizioni di vendita e
vorremo passare a EX WORKS LOADED per dare regolarità ad una prassi consolidata , cioè
caricare di fatto la merce sul camion. In attesa di definire tale resa, è possibile far firmare al corriere
una liberatoria nella quale, si dichiari che noi abbiamo caricato la merce sul camion, ed è stato
verificato da parte dell'autista che la merce è stata caricata regolarmente senza vizi/danni apparenti ?
Risposta
Nel momento in cui la merce viene consegnata al compratore, già caricata sul mezzo di trasporto
inviato dallo stesso presso lo stabilimento del venditore, con resa, quindi, Ex works loaded, secondo
gli Incoterms 2000 della ICC, tutti gli oneri successivi al caricamento della merce, sono a carico del
compratore. All'atto del caricamento della merce sul mezzo, se non ci sono riserve, il caricatore
rilascerà il documento di trasporto senza alcuna annotazione circa lo stato difettoso delle merci e/o
dell'imballaggio.
Sicuramente è possibile richiedere al corriere una liberatoria attestante che il venditore ha caricato
la merce sul camion in modo regolare senza apparenti vizi e/o danni. Tale liberatoria pur non
aggiungendo nulla al documento di trasporto che vi verrebbe consegnato privo di annotazioni
(riserve) sulla merce, rappresenterebbe un qualcosa in più che va a rafforzare la Vostra posizione:
quella, cioè, di aver caricato sul camion la merce nelle quantità richieste ed in apparente buon stato.
Ritengo, però, che il corriere opporrà delle resistenze al rilascio di questa liberatoria in quanto non
viene solitamente richiesta obiettando che è sufficiente il rilascio del documento di trasporto
"pulito", cioè senza annotazioni circa lo stato difettoso della merce e/o dell'imballaggio.
Antonio Di Meo
Studio DI MEO
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Parere n. 9
Dovrebbe arrivarci a momenti una Lettera di Credito (L/C) dalla Cina.
Abbiamo inviato al cliente un nostro modello di L/C precisando che vogliamo che sia inserita la
richiesta di conferma alla nostra banca italiana. Mi è stato detto che difficilmente le banche cinesi
accettano di inserire la richiesta di conferma in quanto preferiscono controllare personalmente i
documenti. Credo quindi che ci arriverà una L/C senza conferma : a cosa debbo prestate maggiore
attenzione in questo caso? Posso chiedere comunque che la L/C sia, almeno, utilizzabile ( available)
in Italy ?
Risposta
Provo a rispondere alle Sue domande:
1. Quanto da Lei affermato corrisponde al vero, in quanto le banche cinesi non gradiscono
chiedere a banche di Paesi diversi di aggiungere il proprio impegno ad un credito documentario
da loro emesso. Sembra, comunque, che, pur se lentamente qualcosa stia cambiando. Ogni tanto
qualche credito proveniente dalla Cina richiede la conferma.
2. In caso di Credito documentario emesso senza la richiesta di conferma, è importante porre
attenzione al fatto che il luogo di utilizzo, che viene indicato nel campo 41A della messaggistica
swift, sia presso una banca nella piazza del venditore. Occorre chiedere, quindi, non solo che la
L/C sia utilizzabile (avaliable) in Italy, ma che sia resa utilizzabile presso la banca che andrete
ad indicare al cliente ordinante l’emissione del credito documentario.
3. Se la banca cinese aprirà, quindi, il credito documentario a vostro favore senza conferma ma,
come richiesto rendendo il credito utilizzabile presso Banca Italiana, questo vuol dire che la
Banca Italiana sarà banca designata, senza alcun obbligo ad assumersi l’impegno ad onorare il
credito (pagare, accettare e pagare alla scadenza o negoziare), pur essendo autorizzata a farlo.
Prevedendo il credito un pagamento differito a 90 giorni data fattura la Banca Italiana se riterrà
di farlo e su Vostra richiesta, potrà negoziare il credito anticipando l’importo dello stesso o
impegnandosi a farlo prima della scadenza dell’impegno a pagare, sempre comunque a fronte di
una presentazione conforme dei documenti.
Praticamente se si verificasse quanto sopra esposto, l’operazione potrebbe avere il seguente
sviluppo:
Voi presentate i documenti ad utilizzo del credito. La Banca Italiana li esamina entro 5 giorni
lavorativi successivi alla data di presentazione, li riscontra conformi e li spedisce alla Banca cinese
che dopo averli ricevuti invia l’avviso di ricezione. La Banca cinese li esamina anch’essa entro i 5
giorni di cui sopra e li riscontra conformi. Trascorsi i 5 giorni lavorativi, a decorrere dalla data
successiva alla data dell’acknowledgment, senza ricevere dalla Banca cinese alcuna contestazione
circa i documenti, li stessi si intendono accettati. Ecco allora che la Banca Italiana può accettare di
negoziarli anticipandole l’importo o impegnandosi a farlo prima della scadenza in via definitiva e
liberatoria.
Antonio Di Meo
Studio DI MEO
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Parere n. 10
Riceviamo un credito documentario emesso da banca Cilena con data di validità successiva di 11
giorni dall’ultima data di spedizione. Nel testo della Lettera di credito viene indicato lo
spedizioniere per la gestione del trasporto che avverrà via mare e, tra i documenti da presentare ad
utilizzo del credito viene richiesta la presentazione del certificato EUR 1.
Vorremmo sapere se, sulla base di queste informazioni, potremmo incappare in qualche rischio di
non rispetto di quanto prescritto nel credito?
Risposta
Da quanto illustrato nel quesito ci pare che i rischi cui il lettore potrebbe incorrere siano parecchi.
Il primo rischio è sicuramente quello di non avere il tempo sufficiente per presentare i documenti ad
utilizzo del credito entro la data di scadenza.
Se, infatti, tra l’ultima data utile per spedire la merce e la data di scadenza del credito intercorrono
solo undici giorni, è evidente che, quand’anche il periodo di presentazione dei documenti a
decorrere dalla data di spedizione sia fissato dalle NUU 600 in 21 giorni, nel caso la spedizione
venga effettuata l’ultimo giorno prescritto nel testo del credito, bisognerà entrare in possesso del
documento di trasporto che, presumibilmente, sarà una Polizza di carico marittima, entro i predetti
undici giorni.
In caso contrario la presentazione dei documenti avverrebbe oltre la data di validità del credito con
la conseguenza che l’impegno assunto dalla banca ad onorare il debito verrebbe meno.
Occorre, pertanto, verificare con lo spedizioniere se è in grado di consegnare la Polizza di carico in
tempo utile, altrimenti bisognerebbe chiedere la modifica del credito prorogandone i termini di
validità. Cosa questa che comporterebbe per l’ordinante costi aggiuntivi riguardanti, oltre che le
commissioni di modifica, le commissioni per la proroga dell’impegno assunto dalla banca
emittente. Probabilmente l’ordinante tenterà di condizionare la modifica al riconoscimento di tali
commissioni bancarie.
Il secondo problema è che, quando il credito prescrive un documento senza specificare alcunché
circa gli esemplari in originale o in copia, questo sta a significare che bisognerà presentare tale
documento in originale. Il certificato EUR 1 in originale, solitamente viaggia con la merce
trattandosi di un certificato di circolazione. Di conseguenza, non potendo consegnare in banca
l’originale ma soltanto una copia o una fotocopia del medesimo, questo comporta una riserva da
parte della banca designata ad esaminare i documenti.
Il terzo rischio da non sottovalutare è quello riguardante lo spedizioniere indicato nel testo del
credito. Occorre essere sicuri che la denominazione dello stesso corrisponda all’operatore di
trasporto che organizzerà la spedizione e che garantisca un livello di serietà commerciale e di
affidabilità di tutto rispetto in quanto sarà lui che provvederà a consegnare il set completo di Polizze
di carico e il certificato EUR 1. Bisogna essere rassicurati circa la capacità di preparare i documenti
di sua spettanza conformemente al testo del credito e alle Norme internazionali in materia (le NUU
600 della Camera di Commercio Internazionale), e circa l’assistenza che potrà e dovrà fornire
durante l’intero iter dell’operazione.
Antonio Di Meo
Studio DI MEO
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